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LA RIFORMA POLITICA DI ADOLFO SUAREZ

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Presentazione sul tema: "LA RIFORMA POLITICA DI ADOLFO SUAREZ"— Transcript della presentazione:

1 LA RIFORMA POLITICA DI ADOLFO SUAREZ
Il Governo costituito da Adolfo Suarez ha presentato al paese, il 9 settembre 1976, il progetto di legge per la Riforma politica. Questo progetto di riforma politica contemplava la conduzione della Spagna dal regime autoritario all’instaurazione della democrazia, il trasferimento della sovranità al popolo attraverso degli organi che già esistevano in precedenza. Cioè attraverso quello che si chiamava Consiglio politico del Movimento Nazionale e attraverso le “Cortes organicas”.

2 Evidentemente si doveva rompere con la legalità autoritaria se si voleva istaurare in Spagna la democrazia. Quali erano le caratteristiche dell’ordinamento politico prima della Riforma? La Monarchia, secondo le Leggi Fondamentali, non era assoluta, ma costituzionale. Ma il re doveva comunque partecipare a situazioni importanti della vita politica, come lo erano la nomina o la revoca dei presidenti del Governo o delle Cortes. Ciò non era in accordo con i tratti delle Monarchie moderatrici (monarchie nordiche). I sudditi; si dovrà aspettare la Riforma per uno sviluppo del diritto di associazione e riunione. La “classe ufficiale” spagnola; Il problema delle Regioni; la Nascita dello Stato Regionale Si può affermare che il regionalismo politico postulava a tutte le regioni un’autonomia legislativa e non solo una decentralizzazione amministrativa e esigeva e esige istituzioni di governo proprie. Tutto ciò ha plasmato una superstruttura giuridico-politica che si chiama Stato Regionale: un tipo di stato intermedio tra il federale e l’unitario

3 T.FERNANDEZ MIRANDA E A.SUAREZ E IL PROGETTO DI RIFORMA
Come presidente di quelle corti ereditate dal franquismo, Miranda portò avanti i grandi scopi della transizione: collocare Suarez nella terna di scelta del successore di Arias Navarro e portare avanti la tanto citata legge della riforma politica. Il 3 luglio 1976 i 15 consiglieri del consiglio del regno, dopo una seduta travagliata, elaborarono la terna: Silva Munoz, 15 voti; Lopez Bravo, 13 voti; Adolfo Suarez 12. All’uscita Miranda, lontano dalla Zarzuela, rispose enigmatico ai giornalisti che chiedevano:”sono in condizioni di offrire al re ciò che il re mi ha chiesto”. In effetti Miranda offrì al re la possibilità che desiderava: nominare Suarez presidente del Governo

4 I PUNTI FONDAMENTALI DEL PROGETTO DI RIFORMA
Il presidente Adolfo Suarez presto giuramento del suo incarico il 5 luglio del 1976 e presentò alle Corti il suo progetto di riforma il 9 settembre. Questi i punti fondamentali: Il governo regolerà le prime elezioni alle corti per costituire un congresso di 350 deputati e eleggere 204 senatori, a ragion di 4 per provincia, due per Ceuta e due per Melilla. Il re potrà designare in ciascuna legislatura senatori in numero non superiore alla quinta parte degli eletti. La durata del mandato dei senatori e dei deputati sarà di 4 anni Il presidente della corte del Consiglio del Regno sarà nominato dal re L’iniziativa di riforma costituzionale corrisponderà 1. Al governo 2. Al congresso dei deputati. Qualsiasi riforma costituzionale richiederà l’approvazione per la maggioranza assoluta dei membri del congresso e del Senato Il re, prima di sancire una legge di riforma costituzionale, dovrà sottomettere il progetto a referendum della nazione. Il re potrà sottomettere direttamente al popolo un’opinione politica di interesse nazionale sia o meno di carattere costituzionale, affinchè si decida mediante referendum, i cui risultati si imporranno a tutti gli organi dello Stato. Se l’oggetto della consulta si riferirà a materia di competenza della Corte e non è stata accettata la decisione corrispondente di accordo con il risultato del referendum, chiederanno le dimissioni procedendo alla convocazione di nuove elezioni. L’elezioni del congresso si inspireranno ai criteri di rappresentazione proporzionale. Le elezioni del senato s’ispireranno ai criteri di scrutinio maggioritario.

5 GLI ARTICOLI Articolo 3 del progetto -dopo convertito in legge- “L’iniziativa di Riforma costituzionale corrisponderà a. al Governo b. al congresso dei deputati. Qualsiasi riforma costituzionale richiederà l’approvazione della maggioranza assoluta dei membri del congresso e del Senato.” “Il re, prima di sancire una legge di riforma costituzionale, dovrà sottomettere il progetto a referendum della Nazione”. Articolo 1 comma 2°: la potestà legislativa risiede nelle Corti e solo il re può imporre sanzioni ed emanare. Articolo 4: Nel caso che entrambe le Camere non si possano mettere d’accordo per l’approvazione di un progetto di legge, sarà il Congresso dei Deputati che dovrà risolvere “definitivamente per maggioranza dei suoi membri” la questione, approvando o meno il progetto di legge.


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