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L’assegno di mantenimento del coniuge nella separazione e nel divorzio: profili sostanziali BUSTO ARSIZIO 29 MARZO 2010.

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1 L’assegno di mantenimento del coniuge nella separazione e nel divorzio: profili sostanziali
BUSTO ARSIZIO 29 MARZO 2010

2 SEPARAZIONE: PRESUPPOSTI
La mancanza da parte del coniuge richiedente di redditi che gli consentano di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e la sussistenza di una differenza di reddito tra i coniugi. Necessità di valutare le potenzialità economiche complessive dei coniugi (Cass., sez. I, 9 ottobre 2007, n ).

3 Cass. sez. I, 27 giugno 1997, n. 5762 Il diritto all’assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, al fine di stabilire se l’assegno sia dovuto, si deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall’assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l’imposizione dell’assegno, nonché la misura di esso.

4 Potenzialità economiche dei coniugi
Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, essendo a tal fine il parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio (Cass. sez. I, 24 luglio 2007, n )

5 Come si dimostrano le potenzialità economiche complessive ?
A) La possibilità di ricorrere a presunzioni per determinare l’effettiva posizione reddituale delle parti, al di là delle dichiarazioni fiscali (Cass., sez. I, 14 maggio 2005, n ). B) La non necessità di un’esatta ricostruzione dei redditi dei coniugi (Cass., sez. I, 3 ottobre 2005, n ) C) La necessità di valutare ogni elemento fattuale, diverso dal reddito, suscettibile di incidere sulle condizioni economiche dei coniugi. (Cass., sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915)

6 A) Ricorso a presunzioni per determinare l’effettiva posizione reddituale delle parti, al di là delle dichiarazioni fiscali la inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi prodotte: Principio espresso in fattispecie nella quale il giudice del merito, in un giudizio di separazione personale tra coniugi, aveva fatto ricorso allo strumento presuntivo per ricostruire, al di là delle dichiarazioni fiscali, l’effettiva posizione reddituale del marito – affermato medico specialista libero professionista con un’attività intensa, svolta presso numerosi studi professionali – e ciò ai fini della determinazione dell’assegno per il mantenimento della moglie e dei figli

7 B) La non necessità di un’esatta ricostruzione dei redditi dei coniugi
non è necessaria la determinazione dell’esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l’acquisizione di dati numerici, ma basta un’attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulti consentita l’erogazione, dall’uno all’altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze; i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali complessive (Cass., sez. I, 8 maggio 1998, n. 4679).

8 c) Valutazione degli elementi fattuali diversi dal reddito
il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti : quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare; la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso; le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili la capacità di spesa e di garanzie di elevato benessere

9 Quali sono gli elementi fattuali rilevanti?
a: Rilevanza della convivenza more uxorio di chi chiede l’assegno (Cass. 12 dicembre 2003 n ) ; b: Rilevanza del patrimonio immobiliare (Cass. sez. I, 12 aprile 2001 n. 5492) ; c: Rilevanza dell’indennità di trasferta(Cass. sez. I, 9 giugno 2008 n ); d: Irrilevanza dell’indennità di rappresentanza (Cass. sez. I, 19 dicembre 2003 n ) ; e: Rilevanza degli incrementi di reddito intervenuti in corso di giudizio (Cass. sez. I, 14 dicembre 2006 n ) ; f: rilevanza della libera decisione del coniuge obbligato di cessare l’attività lavorativa (Cass. sez. I 4 aprile 2002 n. 4800) ;

10 L’attitudine al lavoro, quale potenzialità di guadagno .
A: assume rilievo solo se venga riscontrata non in termini di mere valutazioni ipotetiche e astratte, ma di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (Cass., sez. I, 6 giugno 2008, n ).

11 L’attitudine al lavoro, quale potenzialità di guadagno
B: rilevanza del rifiuto ingiustificato di una concreta opportunità di occupazione, o la dismissione, volontaria, senza giusto motivo, di un’attività lavorativa pregressa: il mancato sfruttamento delle proprie attitudini e delle possibilità lavorative del coniuge richiedente non può lasciar presumere, di per sé, il volontario rifiuto di propizie occasioni di reddito od una scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro (Cass., sez. I, 2 luglio 2004, n ).

12 L’attitudine al lavoro, quale potenzialità di guadagno
C: Ha diritto all’assegno di mantenimento la moglie che abbia abbandonato una propria attività per seguire il marito all’estero e che, dopo la separazione, sia rimasta priva di reddito per non aver conseguito nessuna occupazione al suo rientro in Italia (Cass. sez. I 9 giugno 2008 n ). ad esempio: prima della separazione i coniugi avevano concordato che uno di essi non lavorasse (Cass. sez. I 19 marzo 2004 n. 5555). Ciò in quanto la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza, a differenza del divorzio.

13 Circostanze che possono influire sulla determinazione dell’assegno
L’assegnazione della casa coniugale. La durata del matrimonio e il contributo alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge (Cass. sez. I 16 dicembre 2004,n ) I contributi della famiglia d’origine (Cass. sez. I 26 giugno 1996 n. 5916) Irrilevanza del contributo dato dalla famiglia d’origine del coniuge debole (Cass. sez. I 18 luglio 2003 n ).

14 Circostanze irrilevanti
L’irrilevanza del modesto tenore di vita tollerato o subito durante la convivenza (Cass. sez. I 7 marzo 2001 n. 3291) . L’irrilevanza della mancata instaurazione della convivenza coniugale (Cass. sez. I 19 novembre 2003 n ) . L’irrilevanza, nella determinazione della misura dell’assegno, della pronuncia di addebito a carico del coniuge obbligato (Cass. sez. I 14 agosto 1997 n. 7630). L’irrilevanza degli oneri di mantenimento del convivente more uxorio (Cass. sez. I 24 aprile 2001 n. 6017) .

15 Assegno divorzile: presupposti art. 5 legge 898/70
A: La mancanza di mezzi adeguati B: oggettiva impossibilità di procurarseli fondamento etico e giuridico: principio di solidarietà postconiugale. natura esclusivamente assistenziale la valutazione relativa all’adeguatezza dei mezzi economici del richiedente deve essere compiuta con riferimento non al tenore di vita da lui goduto durante il matrimonio, ma ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso, quale, nei casi singoli, configurato dalla coscienza sociale

16 rilevanza del tenore di vita matrimoniale: parametro per valutare l’adeguatezza dei mezzi.
l’adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio (Cass. sez. I, 8 ottobre 2008, n ,).

17 Inadeguatezza = stato di bisogno?
NO: non è necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente): RILEVA invece l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche: l’accertamento non può essere compiuto in astratto ma deve essere concreto, non potendo il giudice basare la propria decisione su un mero apprezzamento probabilistico, non fondato su dati realmente esistenti con riferimento alla specifica fattispecie (Cass. sez. I 30 novembre 2007 n )

18 L’art. 5, comma 6, l. 898/1970 subordina l’attribuzione dell’assegno divorzile ad una situazione non già d’indigenza o di insufficienza ad un tenore di vita autonomo e dignitoso, ma di inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a consentirgli la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass., 27 luglio 2005, n conformi: Cass., 16 maggio 2005, n )

19 NATURA dell’assegno divorzile
L’assegno periodico di divorzio ha carattere esclusivamente assistenziale ossia: inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante (redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: Rileva l’apprezzabile deterioramento, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio. la liquidazione in concreto dell’assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. A quest’ultimo fine, peraltro, il giudice del merito, purché ne dia adeguata giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alla deduzione e richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell’assegno stesso (Cass., sez. I, 15 gennaio 1998, n. 3

20 Criteri di liquidazione
la liquidazione in concreto dell’assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge : condizioni dei coniugi; ragioni della decisione; contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune; reddito di entrambi; durata del matrimonio (Cass., sez. I, 15 gennaio 1998, n. 3

21 Parametri di rilevanza per valutare l’adeguatezza dei mezzi.
a:La necessità di valutare il tenore di vita potenziale e non quello tollerato, subito o concordato nel corso del matrimonio (Cass. sez. I 26 novembre 1996 n ) b:La rilevanza delle sole fonti di reddito stabili (Cass. sez. I 22 settembre 1999 n ) . c. La rilevanza dei cespiti ereditari pervenuti in costanza di matrimonio (Cass. sez. I 9 marzo 2000 n. 2662) . d:L’irrilevanza della mancata richiesta di un assegno di mantenimento in sede di separazione (Cass. sez. I 22 novembre 2000 n ) . e. L’insussistenza dei presupposti dell’assegno divorzile a carico del coniuge che abbia smesso (anche volontariamente) di lavorare (Cass. sez. I 4 aprile 2002 n. 4800). f: L’irrilevanza del semplice divario di reddito tra i coniugi e degli incrementi patrimoniali successivi alla cessazione della convivenza che non siano connessi ad aspettative maturate nel corso del matrimonio (Cass. sez. I 20 marzo 1998 n. 2955) .

22 Prova dell’inadeguatezzza dei mezzi e del tenore di vita goduto
dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all’epoca della convivenza, e del relativo stile di vita adottato manente matrimonio, l’attuale situazione economica.(Cass. sez. I 15 giugno 2005);

23 Rilevanza- irrilevanza della convivenza more uxorio
A: La giurisprudenza secondo cui la convivenza è rilevante se incide positivamente sulla condizione economica di colui che richiede l’assegno. B: La giurisprudenza secondo cui la stabile convivenza è comunque rilevante.

24 A: rilevanza Il diritto all’assegno di divorzio, non può essere automaticamente negato per il fatto della instaurazione una convivenza more uxorio con altra persona, ove si dia la prova: che essa -di fatto consolidata e protraentesi nel tempo – influisca in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente o quanto meno di apprezzabili risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza.

25 Prova del mutamento in melius
La dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto può essere data dall’onerato con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il titolare dell’assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza more uxorio il titolare dell’assegno tragga benefici economici idonei a giustificare la revisione dell’assegno: benefici che, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell’assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell’avente diritto, sono destinati ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che l’art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finché questi non contragga un nuovo matrimonio (Cass., sez. I, 10 novembre 2006, n

26 La rilevanza della mancata assegnazione della casa coniugale.
La revoca dell’assegnazione della casa familiare costituisce elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, in quanto essa incide negativamente sulla situazione economica della parte che debba ottenere in locazione altro immobile per far fronte alle proprie necessità abitative, e ne può, quindi, derivare un peggioramento della situazione economica dell’ex coniuge tale da renderla insufficiente ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio (Cass. sez. I 12 gennaio 2005 n. 408) (Cass. sez. I 1 dicembre 2004 n )

27 l’indagine sulla capacità lavorativa del coniuge istante.
Deve trattarsi di impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio. L’accertamento della relativa capacità lavorativa va quindi compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell’astrattezza, bensì in quella dell’effettività e della concretezza, dovendosi, all’uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto a ogni fattore economico, sociale, individuale, ambientale, territoriale. Ad esempio: ex moglie che aveva rinunziato sin dall’inizio della vita coniugale alla propria attività lavorativa per dedicarsi alla cura della famiglia così, implicitamente e non ideologicamente, escludendo che la stessa, tuttora non occupata, e pertanto estranea al mondo del lavoro ormai dal 1966, avesse concrete possibilità di riprendere la propria attività professionale o di reperire altra occupazione confacente alle sue inclinazioni (Cass. sez. I 6 dicembre 2007)

28 I criteri di cui all’art. 5 legge n
I criteri di cui all’art. 5 legge n. 898/70 come fattori di moderazione rispetto alla misura necessaria per garantire il tenore di vita matrimoniale. L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in due fasi: 1) verificare l’esistenza del diritto in astratto del diritto all’assegno e quindi procedere a una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l’inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell’assegno; 2) determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, comma 6 ( delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio ) detti criteri agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono, in ipotesi estreme, valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi. (Cass. sez. I 14 gennaio 2008 n. 593)

29 irrilevanza dell’assetto economico stabilito in separazione se non come mero indice di riferimento.
Quanto al rapporto tra l’entità del contributo per il mantenimento concordato in sede di separazione e quello dell’assegno di divorzio, sebbene siano di diversa natura, struttura e finalità, l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un utile indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. sez. I 17 settembre 2008 n ) La determinazione dell’assegno di divorzio, alla stregua dell’articolo 5 della legge n. 898/1970, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, l’assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio: l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione, e non può quindi costituire autonomo elemento dotato di portata delimitante la qualificazione dell’apporto in questione, secondo un principio avulso dal dato normativo (Cass., sez. I, 23 giugno 2008, n )

30 Singoli criteri di determinazione
Le ragioni della decisione. i redditi dei coniugi ( le indagini di Polizia:l’art. 5, comma 9, l. 1 dicembre 1970 n. 898 non impone al tribunale in via diretta ed automatica di disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato) (Cass., sez. I, 20 giugno 2008, n ) Le presunzioni. La non necessità di accertare i redditi nel loro esatto ammontare. La rilevanza del patrimonio improduttivo di reddito Cass. sez. I 29 ottobre 1998 n ) . La rilevanza del solo patrimonio effettivo ed attuale e dei redditi dotati di una sufficiente stabilità Cass. sez. I 10 luglio 2008 n e Cass., sez. I 28 gennaio 2004 n. 1487) La rilevanza della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento La rilevanza dell’indennità di servizio percepita all’estero (Cass. sez. I 16 giugno 1997 n ).

31 Fatti sopravvenuti L’incidenza sui redditi dell’obbligato della formazione di una nuova famiglia (Cass., sez. I, 30 novembre 2007, n ) . L’irrilevanza del rapporto fra i patrimoni delle famiglie d’origine (Cass. sez. I 11 ottobre 2006 n ) . La rilevanza degli incrementi reddituali del coniuge obbligato successivi alla separazione (Cass. sez. I 26 settembre 2007 n ).

32 Decorrenza dell’assegno
facoltà discrezionale del giudice di far decorrere l’assegno dal momento della domanda (Cass. sez. I 30 novembre 2007 n ):non è deroga al principio secondo il quale l’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della relativa statuizione, bensì un temperamento a tale principio in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass. sez. I 11 ottobre 1994 n. 8288) L’impossibilità di far decorrere l’assegno da un momento intermedio tra la data della domanda e la data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. La possibilità di far decorrere l’assegno di divorzio da un momento successivo al passaggio in giudicato del capo della sentenza relativa allo status.

33 ripetibilità delle somme corrisposte a titolo di assegno di divorzio
Qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto alla percezione dell’assegno divorzile, le somme corrisposte al coniuge più debole, in base ad una pronuncia poi rivelatasi ab initio errata, debbono essere restituite, trovando la loro erogazione esclusivo fondamento in un titolo originato dalla infondata domanda del coniuge "debole" (Cass., sez. I, 28 maggio 2004, n ) allorquando l’assegno di divorzio, sia destinato – nei fatti – a soddisfare, per la sua non elevata entità, mere esigenze di carattere alimentare: esso non si differenzia dall’assegno di mantenimento corrisposto in sede di separazione, con la conseguenza che le somme corrisposte a tale titolo, nel caso in cui venga meno il diritto all’assegno o se ne riduca l’entità, non sono suscettibili di ripetizione (Cass., sez. I, 9 settembre 2002, n

34 Corresponsione dell’assegno in unica soluzione: una tantum
La valutazione di equità “ congruità” da parte del tribunale. L’assegno di divorzio corrisposto, su accordo delle parti, in unica soluzione, per il soggetto che lo corrisponde non costituisce onere deducibile dal reddito ai fini dell’applicazione dell’Irpef in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del d.p.r. n. 917 del 1986, la deducibilità è prevista soltanto per l’assegno periodico di divorzio (Cass. sez. V 6 novembre 2006 n ) L’assegno di divorzio, la cui corresponsione da parte di uno dei coniugi all’altro sia stata stabilita dal tribunale, su accordo delle parti, in unica soluzione ai sensi dell’art. 5, comma 4, della l. n. 898 del 1970 non è qualificabile come "reddito" imponibile ai fini i.r.pe.f. sulla base di quanto disposto dall’art. 47, comma 1, lett. f, d.P.R. n. 597 del 1973 (Cass. sez. I 12 ottobre 1999 n )


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