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Corso di laurea in Economia Aziendale (A-L)

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Presentazione sul tema: "Corso di laurea in Economia Aziendale (A-L)"— Transcript della presentazione:

1 Corso di laurea in Economia Aziendale (A-L)
Prof. Niccolò Abriani Corso di laurea in Economia Aziendale (A-L) Aula D6.007 (Mercoledì h. 16,15-17,45, Giovedì h. 10,15-13,30) Aula D6.001 (Venerdì h ,30)

2 TESTI 1) Presti-Rescigno, Corso di diritto commerciale, Zanichelli, 2007 (vol. I, p. 1-66; 77-88; ; ) 2) Abriani (e altri), Diritto delle società, Manu-ale breve, Giuffrè, 2008

3 Prima Parte Imprenditore, impresa e azienda (Presti-Rescigno, Corso) Seconda Parte Diritto delle società (Abriani e a., Diritto delle società)

4 Date degli esami (ore 10) :
Mer. 3 giugno Gio. 19 giugno Mar. 7 luglio Mer. 9 settembre Mer. 16 dicembre

5 Oggetto del diritto commerciale
Chi nomina gli amministratori di Telecom Italia? E di Vodafone, France Télécom, Deutsche Telekom ? A chi rispondono del loro operato e chi esercita il controllo sulla loro gestione ?

6 Oggetto del diritto commerciale
Chi nomina gli amministratori di Telecom Italia? E di Vodafone, France Télécom, Deutsche Telekom ? A chi rispondono del loro operato e chi esercita il controllo sulla loro gestione ? Possono realizzare, e a quali condizioni, operazioni nelle quali abbiano un proprio interesse ? Possono utilizzare a proprio vantaggio notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del loro incarico?

7 Oggetto del diritto commerciale
Che cosa sono i mutui subprime e per quale ragione hanno determinato il fallimento di alcune delle principali banche d’affari mondiali ? Quali sistema di controlli interni ed esterni erano operanti sulla gestione di Enron ? E quali su Parmalat ?

8 Oggetto del diritto commerciale
Quale tutela ho se acquisto obbligazioni di una società che poi fallisce ? Posso far valere qualche pretesa sulla banca che mi ha consigliato di acquistarle ?

9 Oggetto (segue) Che cos’è un offerta pubblica d’acquisto (OPA), quando è obbligatorio lanciarla e perché ? TIM e Vodafone possono mettersi d’accordo per praticare le stesse tariffe ? Quale forma giuridica posso utilizzare per gestire insieme a due soci un internet caffè ? Possiamo chiamare il locale Fratelli Marx o Eddy Murphy?

10 Oggetto (segue) E’ lecito che una società europea commerci palloni da calcio cuciti da bambini in Pakistan ? (Sulla possibilità per ogni nazione aderente al WTO di limitare il commercio dei beni, v. art. 20 General Agreements on Tariffs and Trade - GATT; e v. anche Human rights and trade - Ufficio Alto Commissariato ONU in

11 Il diritto privato delle imprese
Il diritto commerciale moderno è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti di impresa. Storicamente presenta due caratteri essenziali: a) la specialità, in quanto costituito da norme diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su propri princìpi. b) la tendenza all’uniformità internazionale, per la somiglianza delle esigenze della vita economica.

12 “Diritto commerciale”: una plurima sineddoche
Diritto delle imprese (non soltanto le imprese commerciali, ma anche quelle agricole e artigiane). Sono considerate commerciali tutte le imprese non agricole: industriali, bancarie, assicurative, di trasporto, ecc. Non soltanto diritto dell’impresa in senso stretto, ma pluralità di settori

13 I settori del diritto commerciale
Diritto dell’impresa (nozione e statuti dell’imprenditore, contratti di impresa, azienda) b) Diritto societario (struttura organizzativa e finanziaria delle varie forme di società e relative vicende: costituzione, modificazione, estinzione) c) Diritto fallimentare (crisi delle imprese)

14 I settori del diritto commerciale
d) Diritto industriale (segni distintivi, copyright/proprietà intellettuale, antitrust/diritto della concorrenza) e) Diritto dei mercati finanziari (v. società emittenti)

15 I settori del diritto commerciale
f) Diritto bancario g) Diritto delle assicurazioni h) Diritto cartolare (titoli di credito) i) Diritto dei consumatori/risparmiatori l) Diritto del commercio internazionale Perché questi settori e non altri ?

16 Un campo tematico dell’esperienza giuridica
Delimitato nei secoli dalla storia delle istituzioni economiche, politiche e sociale, che ne ha delineato progressivamente l’identità. L’espressione “diritto commerciale” designa innanzi tutto una nuova esperienza normativa: un nuovo complesso di regole di comportamento e di giudizio. Nuova rispetto a cosa ?

17 Il diritto commerciale è “la categoria giuridica del capitalismo” (Tullio Ascarelli)
Diritto del capitalismo: Genitivo oggettivo: per l’oggetto delle norme che lo compongono (l’attività imprenditoriale) Genitivo soggettivo: per i soggetti che tali norme hanno storicamente creato, elaborato ed imposto all’intera collettività

18 Genesi ed evoluzione del diritto commerciale
“Le capitalisme créa son droit” Georges Ripert “Il diritto commerciale è un diritto di classe, fatto da banchieri, assicuratori, industriali, rappresentanti di grandi compagnie ferroviarie, camere di commercio per altri banchieri, assicuratori, industriali” (Cesare Vivante)

19 Evoluzione storica del diritto commerciale: ius mercatorum
L’economia basata sul commercio e la manifattura che fiorisce nei comuni italiani a partire dal XII secolo genera il bisogno di un nuovo diritto, funzionale agli interessi dei mercanti: un diritto che si alimenta di consuetudini mercantili e si caratterizza per: a) Vocazione cosmopolita: pieds poudreux, operanti nei primi bourgs delle future villes du moyen age (consuetudines delle corporazioni, poi statuti comunali) b) Stelle polari: massima facilità e sicurezza degli scambi

20 Segue. Evoluzione storica del diritto commerciale
1) Sostituisce le regole offerte dallo ius civile di derivazione romano-giustinianea con regole più elastiche, snelle e funzionali allo sviluppo dei commerci. Principio consensualistico vs. negozi reali: superamento della traditio quale presupposto per il trasferimento della proprietà mobiliare. L’accordo è sufficiente a vincolare le parti (nel dir. romano solo emptio-venditio, locatio-conductio, mandatum) Libertà vs. solennità delle forme: l’assunzione dell’obbligazione si affranca (non solo dalla consegna della cosa o dalla redazione di un chirographum), ma anche dalla ritualità della stipulatio: il nudo patto è vincolante, ma solo se è socialmente plausibile (nozione e dottrina della causa: selezionare tra consensi vincolanti e non).

21 Esigenze di rapidità e sicurezza (funzionale alla formazione di flussi di domanda e di offerta della ricchezza mobiliare) Superamento del rischio di evizione connesso al regime romanistico di derivatività degli acquisti, che permetteva di rivendicare la cosa propria sino all’usucapione (ubi rem meam invenio, ibi vindico): chi acquista una cosa mobile in un contesto socio-economicamente regolare (fiera, mercato), non rischia l’evizione (regola di derivazione germanica che tende a risolvere la titolarità nell’appartenenza) “En fait de meubles la possession vaut titre” (art Code civil 1804).

22 Estensione della regola “possesso vale titolo”
Progressiva (ardita) trasposizione della regola alla circolazione (non delle cose, ma) dei diritti che danno accesso alle cose (insuscettibili di appartenenza). Litera cambi: ordine di corrispondere la somma ricevuta nella moneta del luogo di restituzione. Documento incorpora il diritto in esso documentato (metonimia). Circolazione (girata) – Autonomia, astrattezza, letteralità. Premessa per la nascita di mercati finanziari (dal francese “finer”: pagare a termine)

23 Segue. Evoluzione storica del diritto commerciale
Più energica tutela del creditore: - Il debitore non può ottenere dilazioni, né liberarsi mediante datio in solutum - I debiti pecuniari scaduti producono automaticamente interessi (vs. messa in mora) - Presunzione della solidarietà passiva dei debitori (addossando loro il rischio dell’inadempimento /incapienza)

24 Segue. Evoluzione storica del diritto commerciale
2) Elabora nuovi istituti (dà veste giuridica: il diritto arriva secondo sulla realtà). Dalla litera cambi (contratto di cambio) al titolo di credito Dal contratto di prestito a cambio marittimo all’assicurazione La crisi dell’impresa: il fallimento tra sanzione del decoctor e par condicio dei creditori Considerazione unitaria del complesso aziendale – “fondaco” (trasferimento) Segni distintivi, Ausiliari, Scritture contabili. Organi di giustizia interna (Consoli)

25 Le fonti del diritto commerciale
Consuetudini commerciali e mercantili (Consuetudo maris) Applicato solamente a coloro che esercitavano il commercio in modo regolare, in conformità agli statuti delle Corporazioni). I commercianti che avessero fatto dichiarazione solenne di adesione (professio) alla Corporazione, ottenendo l’iscrizione nella matricula mercatorum, potevano adire la magistratura mercantile (progressiva estensione: anche a chi entra in contatto con il commerciante)

26 Le prime forme societarie
Comunione familiare (Compagnia / Società in nome collettivo) + Commenda (Colleganza) Stans- Tractarius (risicum maris ac gentis) = 2) Società in accomandita semplice (Firenze, inizio XV secolo)

27 Le compagnie coloniali
Compagnie coloniali XVII secolo (East India Company Olandese 1602), antesignane delle moderne società di capitali: Lunga durata Autonomia patrimoniale perfetta (limitazione rischio) Articolazione in organi e riserva del potere di gestione all’organo amministrativo Ripartizione del capitale in “parti”, liberamente cedibili (shares, actions, Aktien) Straordinario strumento di raccolta del risparmio

28 Le compagnie coloniali
Per assicurare la possibilità di mettere insieme i grandi capitali necessari allo sfruttamento delle nuove terre, il sovrano concede il privilegio di costituire società ove (tutti) i soci rischiano solo quello che hanno investito e nelle quali le quote di partecipazione all’affare sono rappresentate da titoli che possono essere scambiati. La ricchezza investita non viene immobilizzata sino al termine dell’affare, ma può essere liquidata in ogni momento, senza influire sul capitale della società

29 Le società per azioni La nuova forma societaria (Company, Aktiengesellschaft, Société anonyme, Sociedad anonima, Società anonima) “Un istituto ammirevolmente adatto alla struttura sociale del Settecento, un secolo aristocratico ma pronto alle iniziative commerciali, perché grazie ad esso il magnate agrario, pur non assumendo la figura allora aborrita di “commerciante”, poteva incontrarsi nel Board con l’uomo della City e agire di comune accordo, così che l’influenza politica dell’uno si congiungesse all’ingegno affaristico dell’altro” (Trevelyan)

30 Nascita delle borse valori (e le prime “bolle”)
Londra, Bruges, Anversa, Parigi “Il est plaisant voir de proposer comme but de la société anonyme la defense de l’épargne: la société anonyme n’a pas été crée pour la defendre, mais pour la conquerir” (Ripert) Primi scandali finanziari e prime reazioni: la “Bolla dei mari del Sud” e il Bubble Act (1720)

31 Il filtro alla responsabilità limitata (autorizzazione)
La Company è uno strumento “inefficiente”, in quanto “essendo gli amministratori di tali compagnie, amministratori del denaro altrui e non del proprio, non si può mai aspettare che essi vi mettano la medesima esatta vigilanza che i membri di società di persone impiegano nella gestione per i loro fondi” (Adam Smith, Un’indagine sulla natura e sulle cause della ricchezza delle nazioni, 1775/6) Statutory or Chartered / Ordonnances Colbert

32 Le nuove forme societarie
4) La Società in accomandita per azioni (fièvre des commandites: Julien Sorel) 5) Le Società cooperative (I “nobili pionieri di Rochdale”: 1848) Superamento del regime dell’autorizzazione 6) La Società a responsabilità limitata (Germania, 1882: GmbH / Codice civile del 1942)

33 L’evoluzione storica del diritto commerciale
XVI - XIX secolo: nel periodo mercantilista l’amministrazione del diritto commerciale passa ai tribunali dello Stato; con le grandi codificazioni dell’ottocento il diritto civile resta distinto dal diritto commerciale, ma quest’ultimo viene definitivamente ad essere parte dell’ordinamento giuridico statale, e non più espressione dell’autoregolamentazione di una classe Si passa ad un sistema oggettivo (“il diritto degli atti di commercio”) ed il diritto commerciale raggiunge la sua massima espansione, in quanto si applica sia agli atti “oggettivamente commerciali”, sia agli atti compiuti da ogni commerciante nell’esercizio delle sue funzioni

34 Espansione del diritto commerciale
“Dalla nascita alla tomba, pel corteo battesimale, per la festa di nozze, per le onoranze dei morti, è sempre il codice di commercio che ormai governa l’atto del cittadino che contrae con un’impresa mercantile” (Cesare Vivante) Il diritto commerciale dei contratti e delle obbligazioni si applica tanto alla parte commerciante quanto al suo cliente (art. 54 cod. comm. 1882: c.d. “atti misti”)

35 Segue. L’evoluzione del diritto commerciale.
Il codice civile del 1942 ha unificato il diritto commerciale ed il diritto civile in un unico codice, e l’unificazione è avvenuta nel segno del diritto commerciale, in quanto assurgono a diritto generale e comune i principi e le regole che nel sistema originario caratterizzavano la sola disciplina degli atti e delle obbligazioni commerciali.

36 La commercializzazione del diritto privato
Non più contratti civili e commerciali, ma singole figure contrattuali, la cui disciplina trova applicazione in ogni caso, chiunque abbia concluso il contratto. Contratti che presuppongono per loro essenza la qualità di imprenditore commerciale (assicurazioni, contr.bancari, deposito nei magazzini generali) o che costituiscono oggetto di imprese commerciali (trasporto, appalto) Le società tipicamente commerciali sono rese accessibili anche per l’esercizio di attività non commerciali. La disciplina dei titoli di credito è valida in ogni caso. Sul versante processuale, scompare la distinzione tra azioni civili e commerciali.

37 Tipologie di imprenditori
Il cod. civ. distingue diversi tipi di imprenditori in base a tre criteri di selezione: imprenditore agricolo (art cod. civ.) • in base all’oggetto dell’impresa imprenditore commerciale (art.2195 cod.civ.) piccolo imprenditore (art cod. civ.) • in base alle dimensioni imprenditore medio/grande impresa individuale • natura del soggetto impresa costituita in forma di società

38 LE IMPRESE DIVISE PER FORMA GIURIDICA
IMPRESE INDIVIDUALI (“DITTE”): (oltre 1/3 artigiane: ) IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA: ca

39 LE IMPRESE DIVISE PER FORMA GIURIDICA
SOCIETA’ DI PERSONE (oltre 1/5 artigiane: ) SOCIETA’ DI CAPITALI

40 LE IMPRESE DIVISE PER FORMA GIURIDICA
SOCIETA’ SEMPLICI 68.729 SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO ( artigiane) SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: ( artigiane)

41 LE IMPRESE DIVISE PER FORMA GIURIDICA
SOCIETA’ PER AZIONI (5.465 uni) ca 300 quotate SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI 173 SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA ( uni)

42 LE IMPRESE DIVISE PER FORMA GIURIDICA
SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI 8.818 CONSORZI 20.863

43 La fattispecie impresa a) Il modello (la nozione generale di imprenditore: art. 2082) b) Le articolazioni del modello (artt. 2083, 2135, 2195) c) Le figure soggettive di esercizio dell’impresa (artt ss.)

44 Tipologie di imprenditori
Il cod. civ. distingue diversi tipi di imprenditori in base a tre criteri di selezione: imprenditore agricolo (art cod. civ.) • in base all’oggetto dell’impresa imprenditore commerciale (art.2195 cod.civ.) piccolo imprenditore (art cod. civ.) • in base alle dimensioni imprenditore medio/grande impresa individuale • natura del soggetto impresa costituita in forma di società

45 Fattispecie, disciplina,imputazione (à la recherche dell’imprenditore) a) Analisi della disciplina: lo statuto a1) dell’imprenditore e a2) dell’imprenditore commerciale medio-grande b) Descrizione della fattispecie impresa e delle sue articolazioni (IC, IA, PI) c) Individuazione dei destinatari della disciplina (e ricerca dei criteri di imputazione)

46 Fattispecie e disciplina: a) lo “statuto” dell’imprenditore
Azienda Segni distintivi Concorrenza sleale Consorzi Contratti (1330, 1368, 1510, 1722, 1824; l.c.: 12)

47 Nuovi tasselli dello “statuto” dell’imprenditore ?
Art. 140 bis Codice del consumo Azione collettiva risarcitoria Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

48 b) lo “statuto” dell’imprenditore commerciale
Pubblicità commerciale Contabilità Fallimento e altre procedure concorsuali Rappresentanza commerciale Capacità (ma anche per le piccole imprese? v. artt. 2202, 2214, 2221)

49 L’impresa commerciale: nozione residuale
( ) 2195 = 2082-

50 L’impresa commerciale: nozione residuale
IC = I - (PI + IA)

51 La nozione generale di imprenditore
Art cod. civ. È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

52 Imprenditore - Impresa - Azienda
Impresa (comportamento): esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi Imprenditore (soggetto): chi esercita tale attività Azienda (oggetto): complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555).

53 Dall’impresa all’imprenditore
Art. 2082 Definisce l’impresa, descrivendo un comportamento Attribuisce la qualifica di imprenditore a chi tiene quel comportamento

54 Gli “elementi” della nozione di impresa
Attività pr. / sc. organizzazione economicità professionalità Art cod. civ.

55 Attività… Serie di atti collegati teleologicamente da un fine unitario, rappresentato dalla produzione o dallo scambio di beni o di servizi il comportamento si presta ad essere mentalmente scomposto in una pluralità di segmenti comportamentali unitariamente pensabili in funzione di un risultato. Il risultato (lo scopo) che consente di pensare unitariamente come impresa il compimento di una molteplicità di atti giuridizamente rilevanti è identificato dall’art come…

56 … di produzione o di scambio di beni o servizi
Produrre beni: apprestare per un dato uso cose separandole, estraendole, trasformandole da cose preesistenti Produrre servizi: fare o astenersi dal fare per appagare un bisogno altrui (traslocare i mobili altrui, lasciare che altri usino i propri veicoli). Scambiare beni o servizi: Anche l’intermediazione nello scambio è pensabile come servizio (il commercio è annoverato nel settore del terziario)

57 Produzione vs. godimento
NON ATTIVITA’ DI MERO GODIMENTO (esercizio del diritto soggettivo, da parte di chi si limita a consumare senza arrecare nuove utilità al sistema economico) Il proprietario di uno stabile: acquista la qualifica di imprenditore se lo utilizza per gestire un residence (unendo alla locazione una serie di servizi); non acquista la qualifica di imprenditore se si limita a concederne gli appartamenti in locazione a terzi.

58 Produzione e godimento
Ma se si avvale di un ufficio dotato di mezzi e personale per amministrare il suo compendio immobiliare (riscuotere i canoni, partecipare alle assemblee condominiali, mantenere in stato locativo gli immobili ? E la società che investe il proprio patrimonio in partecipazioni in altre società (attività finanziaria in senso stretto) ? E la società che non soltanto investe il proprio patrimonio in partecipazioni in altre società, ma ne coordina ed orienta altresì l’azione (società holding) ?

59 Economicità Destinazione al mercato: non “autarchica” (oggettiva riconoscibilità della possibile destinazione al mercato) Metodo economico: modalità che consentano copertura dei costi con i ricavi (giudizio preventivo e astratto).

60 Attività d’impresa e scopo di lucro
oggettivo soggettivo lucro metodo economico

61 Professionalità Serie coordinata di atti sistematica e ripetuta nel tempo: abituale (non occasionale) Non necessariamente esclusiva o principale Anche stagionale (gestione impianti di risalita o stabilimenti balneari) L’esecuzione di unico affare può essere sufficiente a far assumere la qualità di imprenditore ? Festa patronale di Piancastagnaio vs unico concerto dei Coldplay

62 Organizzazione L’imprenditore come organizzatore: artt (azienda: complesso di beni organizzati) e 2083 (attività organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei suoi familiari) Coordinamento di una serie più o meno complessa dei fattori della produzione (tradizionale giustificazione del profitto)

63 Organizzazione Etero-organizzazione (impresa) vs.
Auto-organizzazione (lavoro autonomo). Il programmatore di software è un imprenditore ? L’idraulico, l’agente di commercio ? Configura un’attività d’impresa il servizio di vigilanza prestato da un custode ? E il lavavetri?

64 Quale organizzazione ? Interpretazione abrogante del requisito della organizzazione ? Ma vedi art. 2083: “organizzata prevalentemente con il lavoro proprio” L. 580/1993: mentre le imprese sono obbligate ad iscriversi, le altre “attività economiche e professionali” è prevista solo la denuncia al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA): modelli di attività economica e professionale non organizzati ?

65 Nuove frontiere dell’organizzazione
Crescita del decentramento organizzativo e produttivo. Anche totale ? Produttore che non organizza mezzi propri e lavoro dipendente ma solo prestazioni altrui, contrattualmente dovute: l’organizzazione come reticolo ordinato di contratti (appalti d’opera o di servizi, somministrazioni, ecc.). Legislazione a tutela di quanti intervengono nel ciclo produttivo altrui (l. 192/1998 sulla “subfornitura nelle attività produttive”)

66 Nuove frontiere dell’organizzazione
b) Verso una “sublimazione” telematica dell’organizzazione ? L’attività editoriale nella rete (l’autore può pubblicare testi, suoni o immagini senza bisogno di altra intermediazione che quella della rete).

67 Impresa illegale… Chi esercita un’impresa in violazione del divieto previsto dalla legge (p.e. dipendenti pubblici, notai, avvocati) può essere dichiarato fallito ? E chi svolga attività bancaria o servizi di investimento nei confronti del pubblico senza autorizzazione ? E chi impianti una emittenza radio-televisiva senza concessione ?

68 … e illecita (in senso forte)
Lo “scafista”, che esercita professionalmente e con scopo di lucro un’attività di trasporto per mare di immigrati clandestini, può qualificarsi come imprenditore ? E il produttore o distributore di CD e videocassette “pirata” è destinatario dello statuto dell’imprenditore commerciale ? E la sartoria che impieghi solo manodopera clandestina ? La maîtresse può agire per concorrenza sleale contro chi le storni le dipendenti ? Può dichiararsi il suo fallimento in caso di insolvenza ?

69 Impresa illegale e illecita
L’esercizio di un’attività d’impresa in violazione delle norme che lo subordinano ad autorizzazioni, concessioni, eccetera, impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore? NO E se è illecito l’oggetto stesso dell’attività d’impresa (ad es., sfruttamento della prostituzione)? NEMMENO: si acquista ugualmente la qualità di imprenditore, ma non ne possono derivare effetti favorevoli (nessuno può trarre vantaggi dal proprio illecito)

70 Verso una “disaggregazione” della disciplina
Chi esercita un’attività che abbia i requisiti di cui all’art. 2082, anche se illegale (illecita in senso debole) o illecita (in senso forte): A) Resta destinatario di quella parte dello statuto dell’imprenditore che mira a tutelare gli interessi dei terzi (purché non coinvolti nell’illiceità) B) Non potrà beneficiare di quelle poste a tutela dell’imprenditore (opporre limiti iscritti nel r.i., agire in concorrenza sleale)

71 Impresa e professioni intellettuali
Art. 2238, comma 1, cod. civ. Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II (art ss.). In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II (collaboratori), III (rapporto di lavoro) e IV (tirocinio) del capo I del titolo II

72 Impresa e professioni intellettuali
Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali [solo] se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa. In quanto tale inserita in una NO più complessa rilevante 2082

73 Portata precettiva art. 2238
A) Le norme sull’impresa non si applicano al professionista intellettuale, neanche qualora si avvalga di mezzi o ausiliari. B) L’essere libero professionista non impedisce l’applicazione del diritto dell’impresa quando l’attività libero professionale è “elemento di un’attività organizzata in forma di impresa”. C) Ma se non lo è, nessuna delle regole che costituiscono lo “statuto” dell’imprenditore gli si applica (sicché non ha senso verificare i connotati dell’attività, la dimensione organizzativa, la “natura” del servizio prodotto). L’attività libero-professionale è fenomenicamente altro dall’attività imprenditoriale ?

74 …ma Il sollevatore di pesi, il pugile e il calciatore sono classificati, con tutti gli artisti e gli sportivi, insieme a medici, architetti e avvocati, mentre un agente di assicurazione, che presta un servizio che comporta conoscenze deduttive e induttive non comunissime, è un imprenditore commerciale

75 Impresa e professioni intellettuali
Attività caratterizzate dalla prevalenza del lavoro esecutivo (artisti-interpreti, il cui lavoro è del tutto infungibile) B) Attività nelle quali il lavoro del professionista è fungibile nell’ambito di una competenza tecnica media e che non potrebbero prestarsi senza organizzazione di persone e mezzi Senza costosissime apparecchiature la diagnostica moderna non si potrebbe fare, ma la TAC fatta da un certo radiologo equivale a quella fatta da collega dotato della medesima specializzazione

76 Una immunità antistorica ?
Art. 2233, comma 2, cod. civ. Il compenso del professionista dev’essere comunque adeguato “all’importanza dell’opera e al decoro della professione” (onorario). Art (lavoro autonomo non intellettuale) Il corrispettivo che non sia liquidato convenzionalmente o a stregua degli usi va commisurato “al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo” Ma nozione comunitaria di impresa concorrente: ordini professionali intese tra imprenditori ? Tariffe professionali decisioni di associazioni di imprese con oggetto o effetto anticompetitivo ? I professionisti possono farsi pubblicità e agire per concorrenza sleale ?

77 Possibili distinzioni
Interposizione tra il professionista e il cliente (laboratori di analisi mediche organizzati da non medici, che si procurano le prestazioni di medici analisti sulla base di contratti di lavoro) 2) Attività nelle quali prevale il profilo commerciale su quello professionale Il farmacista fallisce?

78 Possibili distinzioni
3) Attività di produzione di servizi professionali [di per sé] organizzate in forma di impresa prevalenza prevalenza struttura titolare IC PI posizione posizione esecutiva di vertice Società tra professionisti

79 Oltre lo “statuto dell’impresa”
Regolamentazione (di origine comunitaria) di produzioni di beni e servizi che prescinde dalla presenza dei requisiti dell’art e dalle articolazioni di tale fattispecie: a) Tutela della concorrenza e del mercato (legge antitrust 287/1990) b) Contrattazione del produttore professionale di beni o servizi: “professionista”, clausole vessatorie (artt bis ss.) e vendita di beni di consumo (art bis ss.)

80 Oltre lo “statuto dell’impresa”
Nuovi precetti funzionali a promuovere la competizione tra operatori e a comporre l’asimmetria di potere contrattuale tra professionisti e consumatori La loro applicazione è condizionata da comportamenti che non presentano tutti i requisiti del comportamento imprenditoriale delineati dal codice civile Polivalenza semantica del vocabolo “impresa” e consapevolezza della discontinuità del linguaggio giuridico

81 L’impresa comunitaria
Trattati CEE e CECA: Tutte le imprese, indipendentemente dalla loro struttura (individuale o societaria, con o senza personalità giuridica) Organismo economico: più imprenditori che si presentano come un unico o.e. per i rapporti che li legano fra loro Dall’“impresa” al “gruppo” di imprese

82 Lo “statuto” dell’impresa come 1) un “nucleo precettivo” molto denso, 2) circondato da un materiale precettivo via via più rarefatto: 1) il “nucleo” interessa un’area socialmente ed economicamente primaria di produzioni che presentano tutti i caratteri del modello codicistico dell’impresa commerciale medio-grande 2) altre regole sono condivise con produzioni che non presentano tali caratteri: 2.1) imprese non medio-grandi e/o non commerciali; 2.2) produzioni non qualificabili come imprese, perché prive di organizzazione, di professionalità o aggiudicate alla classe delle professioni liberali

83 L’acquisto della qualità di imprenditore
l’imputazione dell’attività d’impresa inizio e fine dell’impresa capacità ed impresa i problemi:

84 L’imputazione dell’attività d’impresa
imprenditore è il soggetto il cui nome è validamente speso nel traffico giuridico ad esempio, nel caso di esercizio dell’impresa tramite rappresentante, imprenditore diventa il rappresentato, e non il rappresentante

85 L’imprenditore occulto
il fenomeno: un soggetto esercita un’impresa senza apparire nei confronti dei terzi, ma restando “dietro le quinte”. Nei rapporti con i terzi appare invece un terzo, frequentemente nullatenente, che attua le scelte imposte dal reale dominus dell’impresa. il problema: in caso di fallimento, fallisce solo il terzo o anche l’imprenditore occulto?

86 La teoria dell’imprenditore occulto (passaggi logici)
Ai sensi dell’art fall. fallisce il socio occulto di società palese. quindi …. Analogicamente fallisce anche il socio occulto di società occulta. quindi …. Analogicamente fallisce anche l’imprenditore occulto, pur in assenza di vincolo societario con soggetto apparente che ne manifesta la volontà.

87 L’imprenditore occulto
La teoria dell’imprenditore occulto (Bigiavi) faceva leva sull’originario art. 147, comma 2, l. fall., che sanciva che il fallimento della società si estende anche ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza sia scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società e dei soci palesi (Soci occulti di società palese) La regola veniva estesa: a) all’ipotesi di società occulta nascosta dietro un’impresa apparentemente individuale (di cui il fallito si riveli essere socio illimitatamente responsabile) questa norma si può applicare per analogia anche al caso dell’imprenditore occulto?

88 Critica della teoria dell’imprenditore occulto
Art 147 l. fall. dell’attività d’impresa. è valido il solo criterio formale per l’imputazione dell’attività d’impresa. inoltre, non vi è esigenza di tutelare i terzi, perché - per definizione - non possono aver fatto affidamento sul patrimonio del soggetto che è rimasto “occulto”.

89 Società e imprenditore occulti
Il nuovo art. 147 l. fall. A) nel 4° comma ribadisce che il fallimento della società si estende anche ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza sia scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società e dei soci palesi (Soci occulti di società palese) B) nel 5° comma estende la regola all’ipotesi in cui “dopo la dichiarazione di fallimento di un’impresa individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile” (Società occulta)

90 L’impresa “fiancheggiatrice”
se non attraverso la teoria dell’imprenditore occulto, come può essere represso l’abuso degli schemi formali? Giurisprudenza: i comportamenti del socio “tiranno” (ad es. sistematico finanziamento dell’impresa) possono integrare gli estremi di un’autonoma attività d’impresa (c.d. impresa fiancheggiatrice), che fallisce in quanto tale. N.B.: Al fallimento dell’impresa fiancheggiatrice hanno titolo per partecipare solo quei soggetti che vantino crediti (es. fideiussioni) nei confronti del dominus, non verso il semplice prestanome.

91 Capacità e impresa L’esercizio dell’attività di impresa richiede la piena capacità di agire incompatibilità: avvocati, notai, impiegati civili Stato minori (autorizzazione alla continuazione) interdetti ed inabilitati (autorizzazione alla continuazione)

92 Inizio dell’impresa la qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’attività di impresa atti di organizzazione atti di esercizio si applicano le stesse regole per gli imprenditori individuali e per le società?

93 Fine dell’impresa L’esatta determinazione del giorno di cessazione dell’attività assume rilievo applicativo perché l’art. 10 l. fall. prevede che l’imprenditore può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’attività. La fine dell’impresa si ha con la disgregazione del complesso aziendale, ma - per le imprese individuali non è prevista una fase di liquidazione - si fa riferimento alla cancellazione dal registro delle imprese ? O all’integrale pagamento di tutti i debitori (condizione necessaria, per la giurisprudenza, ai fini dell’estinzione della società)

94 Fine dell’impresa A) Il nuovo art. 10 l. fall. prevede che “gli imprenditori individuali e collettivi cancellati dal r.i. possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”. B) Il nuovo art. 147, comma 2 prevede che l’ex socio illimitatamente responsabile possa essere dichiarato fallito solo: B1) entro un anno dalla iscrizione dell’avvenuto scioglimento del rapporto sociale (recesso, esclusione) o della cessazione della responsabilità illimitata (trasformazione, fusione, scissione) + B2) se l’insolvenza attiene a debiti già esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

95 Fine dell’impresa (art. 10)
“Gli imprenditori individuali e collettivi cancellati dal registro delle imprese possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”. “In caso di impresa individuale o di cancellazione d’ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la possibilità di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma”.

96 L’ex socio illimitatamente responsabile
B) Il nuovo art. 147, comma 2 prevede che l’ex socio illimitatamente responsabile possa essere dichiarato fallito solo: B1) entro un anno dalla iscrizione B1.1) dell’avvenuto scioglimento del rapporto sociale (recesso, esclusione) o B1.2) della cessazione della responsabilità illimitata (trasformazione, fusione, scissione) + B2) se l’insolvenza attiene a debiti già esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata (Corte Cost., 21 luglio 2000, n. 319).

97 Iscrizione non seguita da cancellazione
A) Presunzione relativa di attualità (della continuazione effettiva) della attività dell’impresa individuale B) Presunzione assoluta di persistenza della organizzazione di impresa svolta in forma societaria (salvo cancellazione d’ufficio)

98 Società irregolari La Relazione al d.lgs. n. 5/2006
Il meccanismo di cui agli artt. 10 e 147 non è in grado di operare in ordine alle imprese non iscritte, si tratti di imprenditori individuali ovvero di società irregolari: al proposito, la Relazione afferma che, nell’ipotesi di società non iscritte, “la dichiarazione di fallimento può intervenire senza limiti di tempo”

99 Società irregolari: fallibilità perpetua ?
Atteggiamento complessivo assunto dal legislatore della riforma (ammissione al concordato preventivo anche degli imprenditori non iscritti) Solo per le imprese iscritte presunzione di esercizio dell’attività L’art. 10, 2 co., l. fall. Riconosce al principio di «effettività» il ruolo di norma residuale e di chiusura del sistema.

100 Società irregolari: fallibilità perpetua ?
Soluzione unitaria imprese societarie e individuali non iscritte Il fallimento dell’imprenditore (individuale o collettivo) non iscritto può essere dichiarato solo entro un anno dal momento in cui si è verificata, nel caso di impresa individuale, la cessazione effettiva della attività, e rispettivamente, nell’ipotesi di società non iscritte, la disgregazione effettiva della relativa organizzazione

101 Le articolazioni del modello
imprenditore agricolo (art cod. civ.) • Oggetto dell’impresa imprenditore commerciale (art.2195 cod.civ.) piccolo imprenditore (art cod. civ.) • Dimensioni dell’impresa imprenditore medio/grande

102 L’imprenditore agricolo
Art. 2135, comma 1, cod. civ. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. c.d. “doppio rischio” rischio economico rischio ambientale Trattamento di favore

103 Le attività agricole essenziali (coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento): presupposto indefettibile Attività agricole e per connessione (attività che, pur essendo di per sé commerciali, vengono assorbite e non fanno assumere la qualifica di Imprenditore commerciale)

104 Le attività agricole essenziali
Art. 2135, comma 2 cod. civ. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Produzione di specie animali e vegetali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola, anche in assenza di sfruttamento della terra

105 Le attività agricole essenziali
Sono attività agricole essenziali, tra le altre: - orticultura - coltivazioni fuori terra (in serra e/o in vivai) - floricultura allevamenti in batteria D.Lgs. 266/2001: equiparato all’impresa agricola, l’attività “estrattiva” dell’imprenditore ittico (che “esercita un’attività diretta alla cattura o raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci”)

106 Le attività agricole essenziali
A) Nesso con il ciclo biologico + B) Irrilevanza del dato dimensionale e della forma giuridica (anche societaria) = “Compensazione” per attività che hanno ad oggetto materia vitale (non inerte) ? Surplus di rischio ? Biotecnologie e impresa agricola ?

107 Le attività agricole per connessione
Le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale. Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

108 Le attività agricole per connessione
ma ….. si tratta di attività agricole solo a condizione che sussistano: (1) connessione soggettiva: soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali in forma di impresa e coerenti con attività conesse (salvo eccezione per cooperative e consorzi); (2) connessione oggettiva: le attività agricole conesse hanno ad oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con l’esercizio di attività agricole essenziali.

109 Rilevanza della nozione di imprenditore agricolo
A) Rilevanza “negativa”: all’imprenditore agricolo si applicano le disposizioni sull’imprenditore in generale (ad es., la disciplina della concorrenza sleale), ma non (salvo quanto si dirà in seguito con riferimento alle società): l’iscrizione nel registro delle imprese (art cod. civ.; ma v. ora art. 2 d.lgs. n. 228/2001: valore dichiarativo); la tenuta delle scritture contabili (art cod. civ.; ma v. obbligo documentazione a fini I.V.A. e sostegni eco.); le procedure concorsuali (artt cod. civ. e 1 l. fall.).

110 Rilevanza della nozione di imprenditore agricolo
B) Rilevanza “positiva”: definisce presupposto di applicazione delle norme riferite all’imprenditore agricolo (p.e. art. 18 Statuto lavoratori):

111 L’imprenditore commerciale
art cod. civ.: è soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese chi esercita: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie alle precedenti.

112 I problemi interpretativi posti dalle definizioni dall’art. 2195 cod
I problemi interpretativi posti dalle definizioni dall’art cod. civ. 1) com’è interpretabile il requisito dell’industrialità? 2) ...e dell’intermediazione nella circolazione dei beni? 3) le attività di cui ai punti 3) e 4) sono sottocategorie delle prime due? 4) le attività ausiliarie di attività non commerciali (ad es. il mediatore in affari agricoli, l’agenzia di collocamento di colf) sono commerciali?

113 Il problema della c.d. impresa civile
esiste uno “spazio vuoto” tra le imprese commerciali e quelle agricole di attività che non rientrano né nella definizione dell’art cod.civ., né in quelle dell’art cod.civ.? ad esempio, le imprese minerarie, che producono beni senza trasformare materie prime? NO

114 Il piccolo imprenditore
In origine, erano dettate DUE diverse definizioni di piccolo imprenditore: Nel cod. civ.: I coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei membri della famiglia (art cod. civ.). Nella legge fallimentare: I titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile ai fini dell’imposta di ricchezza mobile; quando è mancato l’accertamento ai fini di tale imposta sono piccoli imprenditori gli imprenditori nella cui azienda è stato investito un capitale non superiore alle lire novecentomila.

115 Il piccolo imprenditore nel cod. civ.
a) l’imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell’impresa; b) il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su tutti gli altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale); c) la “prevalenza” deve essere qualitativo-funzionale e non quantitativa requisiti

116 Criteri economico-funzionali
La prevalenza ex art. 2083 Criteri economico-funzionali Se l’organizzazione è funzionalmente strumentale rispetto all’attività personale dell’imprenditore, che ha carattere preminente (serve al soggetto per l’esplicazione delle sue capacità tecniche di lavoro) Piccola Impresa Se l’organizzazione ha funzione preminente, limitandosi l’imprenditore ad un’attività di coordinamento e di produzione Impresa Commerciale Medio-Grande

117 La prevalenza ex art. 2083 Chi crea il bene offerto in scambio: l’imprenditore o i fattori produttivi coordinati nell’impresa? L’attività dell’imprenditore ha carattere secondario o assorbente nell’impresa? Preminenza della prestazione personale del soggetto nell’organizzazione

118 Piccolo imprenditore ex 2083
Piccola impresa o impresa minima ? Marginalità della piccola impresa nel codice civile: coerente alla funzione svolta (subfattispecie di esonero) Altre definizioni (meno lontane dalla nozione economica di PI) ad altri fini: accesso agevolato al credito, incentivi fiscali.

119 Il piccolo imprenditore nella 1. fall.
imposta di ricchezza mobile: soppressa nel 1974 capitale investito non superiore a Lire : dichiarato incostituzionale nel 1989 Cosa rimaneva? Società commerciali mai piccoli imprenditori, anche se in esse prevale il lavoro personale dei soci ? “Il principio deve intendersi abrogato per le società artigiane” (Corte Cost. 368/1991) “Anche le società sono qualificabili come piccole imprese, ai fini dell’esenzione dal fallimento, qualora soddisfino i requisiti di cui all’art. 2083” (Cass /2002, 20640/2004)

120 Riforma del diritto fallimentare (prima versione)
Art. 1, 2°comma Non sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: a) capitale investito nell’azienda superiore a euro b) risultati l.di (media ultimi 3 anni) superiori a euro (Aggiornamento indici Istat)

121 Riforma del diritto fallimentare
Art. 1, 1°comma Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

122 Art. 1, 2°comma Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

123 Art. 1, 2°comma I limiti di cui alle lettere a) b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT del prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

124 L’esclusione dal fallimento delle società, anche di capitali (kleine Gesellschaften?)
I limiti valgono per tutti gli imprenditori in forma individuale o collettiva

125 La piccola impresa collettiva (art. 1, co. 2)
PARAMETRI UNITARI (rechtsformneutral): a) Società commerciali b) Società artigiane c) Imprese collettive non societarie (associazioni ed altri enti non profit)

126 Impresa artigiana: nozione (legge quadro 443/1985)
E’ artigiana l’impresa a) esercitata dall’artigiano + b) che operi con gli scopi + c) ed entro i limiti dimensionali di cui alla legge quadro A1) Ditte artigiane + A2) Società artigiane B) Oggetto (scopo): art. 3, 1° co. oggetto (non commerciale in senso stretto) C) Limiti dimensionali: art. 4 (numero dipendenti)

127 Ditte e società artigiane
Art. 2: 1) Svolgimento in misura prevalente del proprio lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo + 2) Assunzione della piena responsabilità dell’impresa artigiana con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione. SNC – Cooperative: Maggioranza soci 1) + Prevalenza del fattore lavoro nel processo produttivo sul capitale investito SAS: Tutti accomandatari 1) + 2) SURL: Unico socio 1) + 2) SRL: Maggioranza soci 1) + Detenzione maggioranza del capitale sociale e degli “organi deliberanti” della società

128 Società artigiane SNC – Cooperative (art. 3, 2° co.):
- “La maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo” - Prevalenza del fattore lavoro nel processo produttivo sul capitale investito (labour intensive) SAS – SURL (art. 3, 3° co.): Tutti gli accomandatari e l’unico socio devono 1) svolgere in misura prevalente il proprio lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, 2) assumendo la piena responsabilità dell’impresa artigiana, con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione.

129 Società artigiane SRL (art. 5, 3° co.):
Ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione all’albo provinciale l’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata (che operi nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell’art. 3), “sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società”

130 Società artigiana a responsabilità limitata
Baricentro decisionale collocato a favore della componente artigiana Detenzione della maggioranza del capitale sociale degli organi deliberanti della società: B1) Decisioni dei soci B2) Organo amministrativo

131 Società artigiane SRL (e SAS):
Prevalenza soggettiva del lavoro personale, anche manuale, svolto nel processo produttivo dalla maggioranza dei soci s.r.l. (unico socio s.u.r.l., accomandatari s.a.s.) vs Prevalenza oggettiva del lavoro rispetto agli altri fattori del processo produttivo Denominatore comune dell’impresa artigiana (labour intensive) ?

132 Impresa artigiana: fattispecie e statuto
In positivo: (i) provvidenze assicurative, previdenziali e tributarie e relative “…alle agevolazioni di accesso al credito, all’assistenza tecnica, alla formazione professionale, all’associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l’esportazione…” (così, esemplificando i compiti regionali, l’art della legge quadro 443/1985); (ii) privilegio generale sui mobili (art n. 5 c.c.). In negativo: (iii) statuto dell’imprenditore commerciale.

133 L’impresa artigiana fallisce?
la l. n. 860 del 1959 definiva l’impresa artigiana con una serie di criteri al fine di individuare i destinatari di una disciplina di favore sotto il profilo creditizio, lavoristico e tributario ma la legge diceva anche che tale definizione era dettata “a tutti gli effetti di legge”, da cui il problema: anche ai fini dell’art cod. civ. ? L’a. non falliva perché piccolo imprenditore?

134 Segue. L’impresa artigiana fallisce?
la c.d. legge quadro sull’artigianato (l. n. 443 del 1985) ha modificato la nozione di impresa artigiana ma, soprattutto, non è più dettata “a tutti gli effetti di legge” perciò il riconoscimento della qualifica artigiana in base alla legge sull’artigianato non basta per escludere il fallimento: - occorre valutare se siano superate le soglie indicate dall’art. 1, 2° co. l. fall. (ora, inversione dell’onere prova) - occorre valutare se sia rispettato il requisito della prevalenza dettato dall’art cod. civ. ?

135 La legge quadro sull’artigianato è ancora costituzionale?
Riforma del Titolo Quinto della Costituzione Dalla competenza concorrente alla concorrenza primaria delle Regioni.

136 L’impresa familiare N.B. art. 230-bis cod. civ.
funzione dell’istituto: approntare una tutela minima ed inderogabile del lavoro familiare nell’impresa non è un’impresa collettiva, ma individuale: il titolare dell’impresa resta l’unico “imprenditore” soggetto alla relativa disciplina, salvo che sia configurabile come “società di fatto” N.B.

137 L’impresa familiare Art. 230-bis – 1. “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato

138 L’impresa familiare “Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’azienda sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi”.

139 L’impresa familiare 3. “Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo”.

140 L’impresa familiare 5. “In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’art. 732” [Diritto di prelazione del coerede nella vendita ereditaria].

141 L’impresa societaria impresa individuale impresa societaria
impresa pubblica sotto il profilo della della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distingue

142 Le imprese pubbliche imprese-organo (lo Stato svolge direttamente attività d’impresa) enti pubblici economici (ora quasi tutti trasformati in s.p.a.) società a partecipazione statale tre possibili strumenti di intervento dello Stato

143 L’impresa societaria s.s. società non commerciale s.n.c. società
di persone s.a.s. società commerciali (possono s.p.a. svolgere sia attività agricole società sia commerciali ex art. 2195 s.r.l. di capitali cod. civ.) s.a.p.a.

144 Impresa societaria e statuto dell’imprenditore
L’applicazione alle società commerciali degli istituti della disciplina dell’impresa segue regole parzialmente diverse da quelle previste per l’imprenditore commerciale: nelle s.n.c. e nelle s.a.s. parte della disciplina dell’imprenditore commerciale trova applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata (ad es., il fallimento); le società commerciali, qualunque sia l’attività svolta (dunque, anche agricola), devono iscriversi nel registro delle imprese e tenere le scritture contabili; le società commerciali tuttavia non falliscono se esercitano attività di impresa agricola ex art c.c..

145 L’imprenditore “necessario”
Le società sono necessariamente imprenditori? Esistono società che non svolgono attività d’impresa? art cod. civ.: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. art cod. civ.

146 Attività d’impresa delle associazioni e delle fondazioni
Se un’associazione o una fondazione esercita professionalmente, accanto alla propria attività istituzionale, un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, acquista la qualifica di imprenditore e quindi, ricorrendone gli ulteriori presupposti, può fallire? caso dell’Istituto sieroterapico milanese (Trib. Milano, 17 giugno 1994)

147 L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)
Le organizzazioni private che: esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale (art. 1) senza scopo di lucro (art. 2)

148 L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)
Art. 1. (Nozione). – Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private (…) che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale”.

149 L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)
Art. 1, 2° co. – Beni o servizi di utilità sociale: assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione, anche extra-scolastica, universitaria e postuniversitaria; tutela dell’ambiente e turismo sociale; valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca ed erogazione di servizi culturali; attività finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili; servizi strumentali ad altre imprese sociali

150 L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)
Art. 1, 3° co. (Prevalenza). – L’attività può dirsi “prevalente” quando genera oltre il settanta per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione.

151 L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)
Art. 2. (Scopo). – Divieto di distribuzione di utili, e più in generale di autodestinazione dei risultati: scioglimento particolare del vincolo (art. 3, 2° co.) e dell’ente (art. 13, 3° co.). Non profit in senso soggettivo Può invece sussistere l’obiettivo del lucro in senso oggettivo (avanzo di gestione). Comunque necessario il requisito dell’economicità (2082, leggi speciali)

152 L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)
Forma giuridica. – Qualsiasi forma di organizzazione privata: Enti libro I Qualsiasi tipo societario Gruppo di imprese

153 L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)
Escluse (art. 1, 2° co.): Amministrazioni pubbliche Organizzazioni che erogano beni e servizi esclusivamente a favore dei propri soci, associati o partecipi

154 L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)
N.B. Quella degli enti non profit non è una categoria normativa nel nostro Paese (a differenza di ordinamenti stranieri) L’impresa sociale non è un nuovo tipo di ente diverso da quelli già previsti e regolati dall’ordinamento, ma una qualifica che gli enti di diritto privato ( del I o V libro c.c.) possono assumere.

155 L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)
Disciplina a) Disciplina speciale + b) Disciplina dell’ente (tipo) + c) Statuto generale dell’impresa

156 L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)
Deroghe rispetto a b) (disciplina organizzativa): Limitazione responsabilità Forma atto pubblico

157 L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)
Le organizzazioni che intendono assumere la qualifica di impresa sociale devono costituirsi per atto pubblico Oggetto vincolato Denominazione Distinzione tra controllo contabile e controllo di legalità (sindaci, se oltre determinati limiti)

158 L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)
Deroghe rispetto a b) (disciplina organizzativa): Limitazione responsabilità: se l’impresa sociale è dotata di un patrimonio netto di almeno ventimila euro, dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio (art.6) Se però il patrimonio diminuisce per perdite di oltre un terzo del limite, rispondono anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione

159 L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)
Limitazione di responsabilità per le i.s. in bonis Fatta salva disciplina più favorevole per le i.s. organizzate in forma societaria che preveda più ampia limitazione di responsabilità

160 L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)
Deroghe rispetto a c) (statuto impresa): a) Apposita sezione registro delle imprese (pubblicità dichiarativa + normativa per limitazione di responsabilità + disciplina speciale per forma giuridica) b) Tenuta scritture contabili (anche se agricole) c) In caso di insolvenza, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa

161 L’impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)
Art. 15. (Procedure concorsuali). – In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa di cui al r.d. 16 marzo 1942, n La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3 [enti ecclesiastici e confessionali].

162 Lo statuto dell’imprenditore
Azienda Segni distintivi Concorrenza sleale Consorzi Contratti (1330, 1368, 1510, 1722, 1824; l.c.: 12)

163 Lo statuto dell’imprenditore commerciale
Fallimento e altre procedure concorsuali Contabilità Pubblicità Rappresentanza commerciale Capacità

164 Distinzione interne allo “statuto” dell’impresa commerciale
Crisi e dissesto: a) delle grandi imprese (200 dipendenti + indebitamento non inferiore ai due terzi sia del totale attivo, sia dei ricavi ultimo esercizio) e b) imprese di più rilevanti dimensioni (500 dipendenti + indebitamento 300 milioni ): Amministrazione straordinaria (d.lgs. 270/1999 e d.l. 347/2003, convertito dalla l. 39/2004)

165 La rappresentanza commerciale Gli ausiliari dell’imprenditore
Institore Procuratori Commessi Ausiliari autonomi

166 La rappresentanza commerciale
norme speciali rispetto alla rappresentanza in generale, in quanto il potere di rappresentanza non deriva da un atto formale di investitura ma semplicemente dalla posizione occupata da certi soggetti nella organizzazione dell’impresa. Principio generale Tutela dei terzi = Massimizzazione degli affari Agli ausiliari dell’imprenditore devono essere riconosciuti sempre i poteri di rappresentanza necessari per l’esercizio delle funzioni che vengono loro affidate

167 La rappresentanza commerciale
Institore (art cod. civ.); Preposto all’esercizio dell’ impresa, sede, ramo = potere generale di rappresentanza (direttore generale) Procuratori (art cod. civ.); Funzionari con poteri decisionali autonomi in ambito più limitato Rappresentanza = Mansioni (direttore personale, acquisti) Commessi (art cod. civ.). Diversi livelli gerarchici nell’organizzazione aziendale

168 L’institore Posto a capo di un’impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare di essa (Art. 2203) Direttore generale, Procuratore generale, Rappresentante generale Potere generale di rappresentanza, anche processuale, esteso a tutti gli atti pertinenti all’impresa (art c.c.). Limite legale: alienaz.-ipoteche immobili, salvo autorizzazione (nella procura); Limiti convenzionali (nella procura: opponibili se iscritti) Estesi obblighi pubblicità e tenuta contabilità (art c.c.) e sanzioni penali in caso di fallimento (art. 227 l. fall.)

169 La procura institoria Non fonte, ma eventuale limite ai poteri rappresentativi dell’institore. Fino a che punto è possibile limitare ? (esclusa l’assunzione di dirigenti, atti valore eccedente un certo ammontare) Pubblicità dichiarativa (art. 2206) : opponibilità dei limiti iscritti; tendenziale inopponibilità dei limiti non iscritti Limiti successivi o revoca (anche se la procura originaria non iscritta: art. 2207)

170 Contemplatio domini presunta
L’institore che omette di spendere il nome dell’imprenditore rappresentato, resta obbligato in solido. Tuttavia, il terzo può agire anche nei confronti dell’imprenditore preponente per gli atti compiuti dall’institore che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa (art c. c.: c.d. contemplatio domini presunta).

171 I procuratori Possono compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio di un’impresa, ma non sono preposti ad essa Non hanno autonomia, né potere direttivo, ma mansioni esecutive (spettando la gestione al titolare o all’institore) Pubblicità della procura, limitazioni e revoca (art c.c.). Non rappresentanza processuale, non responsabilità del preponente per atti senza spendita del nome Non estensione obblighi pubblicità e tenuta contabilità e sanzioni penali in caso di fallimento

172 I commessi Categoria molto vasta (dal commesso viaggiatore al commesso di negozio ai camerieri…) Potere di rappresentanza per gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati (art c.c.). Sono le mansioni che decidono il contenuto (di solito, comunemente) Non possono: Concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso (2210, ult. p.) Derogare alle condizioni generali di contratto e alle clausole stampare sui moduli d’impresa (2211)

173 I commessi Rappresentanza passiva (recettiva):
Autorizzati a ricevere per contro dell’imprenditore le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali (art. 2212) Commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa: Non possono vendere merci o esigerne il prezzo al di fuori dei locali , salvo autorizzazione (implicita nella consegna della quietanza firmata dall’imprenditore: art. 2213). Non possono concedere sconti né dilazioni né cambiare merce se vietato con appositi cartelli (2213)

174 La pubblicità legale Il registro delle imprese
Registro pubblico (consultabile on line) Presso ogni circoscrizione di tribunale (2188, co. 2, 2196) - camere di commercio Iscrizioni / Cancellazioni (rettifiche) Ufficio del registro delle imprese Giudice delegato dal presidente del tribunale (2188, co. 2)

175 L’efficacia delle iscrizioni nel registro delle imprese
efficacia dichiarativa: di regola l’iscrizione ha efficacia solo dichiarativa, rileva cioè solo sul piano della conoscenza e dell’opponibilità ai terzi dell’atto o del fatto iscritto (art. 2193); efficacia costitutiva totale: nei casi in cui l’iscrizione è necessaria perché l’atto produca effetti sia tra le parti sia nei confronti dei terzi (es.: l’iscrizione dell’atto costitutivo di società di capitali); efficacia costitutiva parziale: necessaria affinché l’atto produca effetti verso i terzi (es.: la deliberazione di riduzione del capitale sociale); efficacia normativa: presupposto per la piena applicazione di un regime (es.: le società di persone non registrate sono “irregolari”).

176 La pubblicità legale I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese, sezione ordinaria: gli imprenditori commerciali individuali non piccoli tutte le società tranne la s.s. i consorzi tra imprenditori con attività esterna gli enti pubblici che hanno come oggetto principale una attività commerciale

177 La pubblicità legale (segue)
I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese, sezioni speciali: con effetti di pubblicità legale (come per l’iscrizione nella sezione ordinaria): - imprenditori agricoli individuali; - s.s. svolgenti attività agricola. con effetti di pubblicità notizia/certificazione anagrafica: - piccoli imprenditori commerciali; - società tra avvocati (d. lgs. 96/2001).

178 Obbligo di iscrizione L’iscrizione deve chiedersi entro trenta giorni dal verificarsi del fatto da iscrivere (inizio, istituzione sedi secondarie, nomina institore, cessazione dell’impresa). L’inosservanza dell’obbligo è punita con una sanzione amministrativa + (onere ai fini del concordato preventivo); Obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza relativi all’impresa il registro presso cui si è iscritti (art. 2199).

179 Gli atti da registrare Sono diversi a seconda del tipo di impresa; riguardano tuttavia: gli elementi di individuazione dell’imprenditore; la struttura e l’organizzazione dell’impresa, se in forma societaria (in particolare, l’atto costitutivo della società); tutte le modificazioni degli elementi suddetti.

180 L’efficacia delle iscrizioni nel registro delle imprese
efficacia dichiarativa: di regola l’iscrizione ha efficacia solo dichiarativa, rileva cioè solo sul piano della conoscenza e dell’opponibilità ai terzi dell’atto o del fatto iscritto (art. 2193); efficacia costitutiva totale: nei casi in cui l’iscrizione è necessaria perché l’atto produca effetti sia tra le parti sia nei confronti dei terzi (es.: l’iscrizione dell’atto costitutivo di società di capitali); efficacia costitutiva parziale: necessaria affinché l’atto produca effetti verso i terzi (es.: la deliberazione di riduzione del capitale sociale); efficacia normativa: presupposto per la piena applicazione di un regime (es.: le società di persone non registrate sono “irregolari”).

181 L’iscrizione nel registro delle imprese: principi generali
1) Tassatività delle iscrizioni 2) Rapporto fra opponibilità e conoscibilità (Conoscibilità-consultabilità condizione necessaria ai fini della opponibilità) 3) Esclusività dello strumento di opponibilità 1) + 2) + 3) = Tutela dei terzi e certezza dei rapporti giuridici

182 Tassatività delle iscrizioni
Nel r.i. possono iscriversi solo gli atti la cui iscrizione sia prevista dalla legge Ratio: esigenza di non far gravare sui terzi l’onere di consultare il registro (e le conseguenze del suo mancato assolvimento) se non nei casi legislativamente indicati. Corollari: ad eventuali iscrizioni “atipiche” non può riconoscersi l’efficacia propria di quelle tipiche (ma tutt’al più un’efficacia genericamente informativa)

183 Conoscibilità e opponibilità
La tutela dei terzi esige che possano essere opposti solo quei fatti di cui essi possano procurarsi al conoscenza attraverso la consultazione del registro. E’ opponibile solo ciò che è conoscibile-consultabile N.B. Non rapporto biunivoco: v. pubblicità notizia, dove alla conoscibilità non si accompagna l’opponibilità

184 Esclusività dello strumento di opponibilità
Qualora sia istituito un sistema pubblicitario che preveda uno strumento di opponibilità, chiunque intenda opporre qualcosa ai terzi deve servirsi di quello strumento, e non di altri. Nel nostro sistema, deve adempiere l’onere (oltre che obbligo) di iscrizione nel r.i. (in caso contrario, non resta che la chance di provare l’effettiva conoscenza, da parte dei terzi, del fatto che si intende opporre)

185 Il procedimento di iscrizione (Regolamento di attuazione – d. p. r
Il procedimento di iscrizione (Regolamento di attuazione – d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581) 1) Protocollazione 2) Iscrizione 3) Archiviazione

186 Protocollazione (art. 6 Regolamento n. 581/95)
Registrazione delle domande che pervengono all’ufficio con assegnazione a ciascuna di esse di un numero progressivo che segue l’ordine cronologico di ricezione. Prima fase di un procedimento complesso il cui perfezionamento va identificato nella iscrizione Effetti: A) Terzi: non produce alcun effetto tipico della pubblicità (art. 6: “Tutti gli effetti giuridici della iscrizione decorrono dalla data di quest’ultima”). B) Imprenditore: sufficiente ad escludere la responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione (purché domanda tempestiva e “regolare”): l’art c.c. prevede la responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione a carico di chi ometta “di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine” di legge

187 Dalla protocollazione all’iscrizione (art. 6 Regolamento n. 581/95)
Il protocollo è uno degli strumenti dell’ufficio, al pari del registro e dell’archivio (art. 5) ed è “pubblico” (art. 23) Il numero progressivo di protocollo dev’essere comunicato per iscritto al richiedente al momento della presentazione della domanda (art. 11, 5° co.): a) consente l’identificazione della pratica + b) determina (almeno di regola) l’ordine di iscrizione Sportello riservato alle iscrizioni “urgenti” (concordata con il Consiglio notarile) Atti di maggior “impatto sociale” Trattamento “di favore” per associati Associazione degli industriali ?

188 Dalla protocollazione all’iscrizione (art. 6 Regolamento n. 581/95)
Principi costituzionali (parità di trattamento e imparzialità della p.a.) Profili delicati (v. ora art. 2470, 3° co. : doppia alienazione quota s.r.l.) Responsabilità risarcitoria per iscrizione “irregolare” (inosservanza dell’ordine del protocollo). Non cancellazione d’ufficio (rispetto del protocollo non è una delle “condizioni richieste dalla legge”: 2191 c.c.) “Disapplicazione” dell’iscrizione eseguita anticipatamente in caso di conflitto con colui la cui iscrizione sia stata pretermessa ?

189 Iscrizione e archiviazione (artt. 8 e 11 Regolamento n. 581/95)
L’iscrizione (dei dati contenuti nel modello della domanda): “consiste nell’inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali (…) dei dati contenuti nel modello della domanda” (art. 11, 8° co.) L’archiviazione (dell’atto cui i dati contenuti nella domanda si riferiscono): “Gli atti e i documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese sono archiviati secondo tecniche informatiche” “L’immagine archiviata secondo tecniche informatiche sostituisce a tutti gli effetti di legge il documento archiviato” (art. 8, 1 e 2° co.)

190 Iscrizione e archiviazione (artt. 8 e 11 Regolamento n. 581/95)
Per il codice, quando la pubblicità ha ad oggetto un atto negoziale, è il negozio stesso che deve essere iscritto (2206, 2296, 2436), non la domanda che ne riproduce il contenuto. L’archivio è parte integrante del registro: quel che è archiviato è (come se fosse) iscritto = L’archiviazione è una fase essenziale dell’iscrizione e concorre alla pruduzione degli effetti propri dell’iscrizione. N.B. Tempi dell’iscrizione (10 g. dal ricevimento della domanda: art. 11, 8° co.), e tempi dell’archiviazione (manca riferimento normativo)

191 Le scritture contabili
Funzione: L’obbligo di documentare in modo continuativo la propria attività è funzionale a precostituire uno strumento di controllo nell’interesse di quanti entrano con essi in rapporto ed acquistano, nei loro confronti, ragioni di credito. a) Interesse dei singoli creditori (prova contro l’imprenditore) b) Interesse della massa dei creditori (in caso di insolvenza dell’imprenditore): accertare la consistenza del patrimonio dell’imprenditore fallito, ricostruire il movimento dei suoi affari, scoprire atti in pregiudizio dei creditori ed eventuali sottrazioni di beni

192 Le scritture contabili
Affidata allo stesso imprenditore: Sanzioni soltanto in caso di dissesto: Art. 217, 2° co. l. fall.: bancarotta semplice Art. 216, n. 2 l. fall.: bancarotta fraudolenta Onere per ammissione alla procedura di concordato preventivo Controlli: Interni: spa/sapa/ srl Esterni: spa aperte

193 Le scritture contabili
i soggetti obbligati: gli imprenditori commerciali non piccoli (art. 2214, comma 3, cod. civ.); le società commerciali (anche agricole). le scritture generalmente obbligatorie (art cod. civ.): il libro giornale (art cod. civ.); il libro degli inventari (art cod. civ., si chiude con il bilancio: richiamo artt ss.); il fascicolo della corrispondenza commerciale.

194 Le scritture contabili
Scritture “relativamente” obbligatorie : Libri sociali (art. 2421) Libri delle imprese di assicurazione principio generale: tutte le s.c. richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (solitamente: libro mastro, libro cassa, libro magazzino);

195 Capacità e impresa L’esercizio dell’attività di impresa richiede la piena capacità di agire Incompatibilità: avvocati, notai, impiegati civili Stato Minori (autorizzazione alla continuazione) Interdetti ed inabilitati (autorizzazione alla continuazione)

196 L’esercizio dell’impresa da parte di minori
Genitori: 320, 5 co. “non può essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare” Decisione dei genitori + Parere (non vincolante) GT + Autorizzazione Tribunale b) Tutore: art. 371, n.3: Il giudice tutelare, su proposta del tutore, delibera sulla convenienza di continuare o alienare (liquidare) le aziende commerciali e sulle relative modalità e cautele. Ove il giudice stimi evidentemente utile la continuazione, il tutore deve domandare l’autorizzazione al Tribunale Proposta del tutore + Decisione del GT (modalità) + Autorizzazione Tribunale

197 L’esercizio dell’impresa da parte di minori
c) Minore emancipato: “può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore” (art. 397)

198 L’esercizio dell’impresa da parte di incapaci
a) Interdetti = Minori sotto tutela (art. 424) b) Inabilitati (ordinaria amministrazione vs. straordinaria amministrazione): “può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore” (art. 425).

199 Effetti dell’autorizzazione all’esercizio dell’impresa commerciale
a) Obblighi inerenti alla qualità di imprenditore: chi gestisce l’impresa b) Qualità di imprenditore commerciale: minore/incapace Il minore fallisce ? Tesi tradizionale (Ferrara-Corsi). V. però ora nuova legge fallimentare. L’esercizio di fatto dell’impresa compiuto senza autorizzazione (minore che occulti con raggiri la sua minore età) fa sorgere la qualità di imprenditore ?

200 L’azienda (art c.c.) L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

201 4) per l’esercizio dell’impresa
L’azienda 1) Complesso di beni 2) organizzati 3) dall’imprenditore 4) per l’esercizio dell’impresa la legge tutela l’unitarietà dell’azienda nelle vicende che ne comportano il trasferimento

202 Le concezioni dell’azienda
concezione unitaria Valorizzazione unitarietà funzionale derivante dalla destinazione dei beni all’esercizio dell’impresa= Applicazione disciplina universalità (1156, 1160, 1170) vs. concezione atomistica

203 Gli elementi costitutivi dell’azienda
quando si può dire che un bene sia un elemento dell’azienda? L’art cod. civ. parla di beni “organizzati dall’imprenditore” a) rileva la destinazione funzionale del bene, non il titolo giuridico in base al quale è detenuto (anche i beni non di proprietà dell’imprenditore possono far parte dell’azienda) b) Non esiste un requisito dimensionale minimo o qualitativo, se non quello che deriva dall’ “organizzazione” Impresa Azienda

204 Il trasferimento dell’azienda
Azienda = insieme di beni potenzialmente idoneo all’esercizio di un’attività d’impresa. Capire quando si ha un’azienda è essenziale in quanto all’azienda unitariamente considerata si applicano regole particolari (e più funzionali all’imprenditore in caso di TRASFERIMENTO) Ramo d’azienda = Complesso di beni che, pur facendo parte di un insieme omogeneo più vasto, è idoneo a dar luogo a un’azienda oggettivamente autonoma sotto il profilo operativo (e v. art c.c.)

205 La forma negoziale del trasferimento d’azienda
art cod. civ. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. es.: trasferimento della proprietà di un immobile (forma scritta) o conferimento d’azienda (atto pubblico)

206 Il divieto di concorrenza
Chi aliena un’azienda deve astenersi, per un massimo di cinque anni, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze possa sviare la clientela dall’azienda ceduta (art cod. civ.) divisione ereditaria scioglimento di società con assegnazione dell’azienda a un socio vendita della partecipazione sociale casi controversi: il divieto si applica?

207 La successione nei contratti aziendali
se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale (art. 2558, comma 1, cod. civ.) il terzo contraente può recedere: - solo per giusta causa; - comunque entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento; - rimane ferma la responsabilità dell’alienante.

208 La successione nei contratti aziendali
Contratti che hanno carattere personale Dal punto di vista dell’alienante (e dell’acquirente) Dal punto di vista contraente ceduto ?

209 Disciplina negoziale del subentro nei contratti aziendali
“Se non è pattuito diversamente” Intrasferibilità negoziale Pubbliche amministrazioni V. però regola imperativa art (rapporti di lavoro subordinato)

210 Disciplina speciale del subentro nei contratti aziendali
Contratto di lavoro subordinato Contratto di consorzio Contratto di edizione Contratto di locazione immobiliare Art (rapporti di lavoro subordinato: continuazione imperativa) Art (delibera di esclusione entro un mese) Art. 132 l. 633/41

211 Intrasmissibilità dell’autorizzazione amministrativa
Inapplicabilità alle licenze delle regole sulla successione contrattuale Clausole che prevedono il subentro nelle licenze e concessioni amministrative = non opposizione e cooperazione al rilascio dell’autorizzazione a favore dell’acquirente

212 Contratti a carattere personale
a) Infungibilità della prestazione del cedente b) Infungibilità della prestazione del contraente ceduto Casistica

213 La successione nei contratti aziendali
Giusta causa di recesso Oggettiva: acquirente privo delle cognizioni necessarie ad eseguire il contratto Soggettiva: controversia giudiziari pendente con uno dei fornitori con cui l’alienante abbia stipulato contratto di somministrazione ancora in corso

214 Recesso legale per giusta causa
Opera anche nell’ipotesi in cui il contratto abbia avuto un inizio di esecuzione Opera ex nunc (atto unilaterale ricettizio) ? V. però tesi Ferrara: non è un recesso in senso tecnico ma è condizione negativa della vicenda traslativa del contratto; il contratto permane (v. 2° co.: “resta ferma la responsabilità dell’alienante”)

215 I crediti aziendali art. 2559
La notifica al debitore ceduto o l’accettazione di questo, previste per la cessione di credito nel diritto comune (artt e 2914, n. 2, c.c.) sono “sostituite” dall’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante

216 I debiti aziendali (art. 2560)
L’alienante è liberato dei debiti anteriori al trasferimento solo se i creditori vi consentono. Nel caso di trasferimento di aziende commerciali risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (accollo cumulativo ex lege).

217 I debiti e i crediti nei rapporti interni tra alienante ed acquirente dell’azienda
Prevale nella dottrina più recente la tesi che i crediti ed i debiti non passano automaticamente ma solo in seguito ad un’espressa pattuizione. In mancanza di tale patto l’acquirente riceve il pagamento dei crediti anteriori al trasferimento come semplice legittimato, e paga i debiti quale garante ex lege dell’alienante, avente però diritto di rivalsa (Colombo). V. però tesi opposta: un accorto acquirente non può trascurare di esaminare i libri obbligatori, tenendo conto dei debiti nel determinare il prezzo della cessione. Debitore principale diviene pertanto il cessionario; il cedente escusso dal creditore avrà dunque azione di rivalsa nei suoi confronti (Ferrara-Corsi) V. azioni non interamente liberate (art. 2356)

218 I debiti aziendali (art. 2560)
Esclusi i debiti previdenziali ? Esclusi quelli relativi all’imprenditore alienante Inclusi quelli relativi ai dipendenti

219 Usufrutto e affitto d’azienda
...esercitino l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue… …e che la conducano senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte (artt e 2562 cod. civ.) in entrambi i casi è previsto che l’usufruttuario e il locatario...

220 DITTA segno distintivo dell’impresa
SEGNI DISTINTIVI DITTA segno distintivo dell’impresa MARCHIO segno distintivo dei prodotti/servizi INSEGNA segno distintivo dei locali

221 LA FUNZIONE DEI SEGNI DISTINTIVI Collettori di clientela
Segni distintivi dell’imprenditore che consentono di individuarlo sul mercato e di distinguerlo dagli altri imprenditori concorrenti DITTA INSEGNA MARCHIO Collettori di clientela Favoriscono la formazione e il mantenimento della clientela Funzione comune dei segni distintivi nell’economia di mercato Contemperamento dei diversi interessi confliggenti: Interesse dell’imprenditore Interesse dei terzi

222 DISCIPLINA DEI SEGNI DISTINTIVI
MARCHIO: DITTA: Artt c.c. R.D , n. 929 Modificato da D.lgs , n. 480 in attuazione della I Dir. CEE, armonizzazione delle legislazioni sui marchi e successive modifiche Artt c.c. INSEGNA: Art c.c. PRINCIPI COMUNI Principio della relatività del diritto all’uso esclusivo dei segni; Requisiti di validità comuni; Trasferibilità dei segni a terzi.

223 Principi generali Relatività (specialità) del diritto all’uso esclusivo dei segni: Marchio: per prodotti rientranti nelle classi merceologiche indicate nella domanda di registrazione o per prodotti affini Ditta: per attività analoghe o affini Principio di unitarietà: divieto di utilizzo come ditta o insegna del segno già adottato come marchio; divieto di utilizzo come marchio del segno già adottato come ditta o insegna. Trasferimento della ditta

224 NOME COMMERCIALE DELL’IMPRENDITORE
LA DITTA NOME COMMERCIALE DELL’IMPRENDITORE Requisito della verità Requisito della novità Trasferimento della ditta: A) Non può essere trasferita separatamente dall’azienda; B) Nel trasferimento dell’azienda per atto tra vivi la ditta non passa automaticamente (all’acquirente soltanto se vi è il consenso dell’alienante: se è oggetto di autonoma negoziazione) A) + B) La ditta, anche se può non designare l’imprendi-tore originario, designa necessariamente la medesima azienda

225 SEGNO DISTINTIVO DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI DELL’IMPRESA
IL MARCHIO SEGNO DISTINTIVO DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI DELL’IMPRESA Funzione distintiva (o di indicazione di provenienza) Selling power del marchio: Tutela dell’investimento pubblicitario (marchi che godono di rinomanza)

226 OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE
MARCHIO DENOMINATIVO (solo parole) MARCHIO FIGURATIVO (figure, lettere, disegni..) MARCHIO MISTO MARCHIO di FORMA (o tridimensionale)

227 REQUISITI DI VALIDITA’ DEL MARCHIO
ORIGINALITA’ - Capacità distintiva (Secondary Meaning) Marchi forti e deboli NOVITA’ (Consolidazione) LICEITA’ VERIDICITA’ Se manca uno dei requisiti di validità il MARCHIO è NULLO

228 (aventi diritto alla registrazione)
TITOLARI DEL MARCHIO (aventi diritto alla registrazione) Chiunque sia imprenditore o abbia intenzione di svolgere attività imprenditoriale in buona fede Limiti soggettivi: ritratti altrui i nomi altrui segni notori altrui

229 CONTENUTO DEL DIRITTO Diritto di esclusiva (10 anni rinnovabili) Azione di contraffazione Decadenza: non uso volgarizzazione sopravvenuta ingannevolezza

230 IL MARCHIO DI FATTO Notorietà nazionale Notorietà locale Tutela limitata (ex 2598)

231 L’INSEGNA SEGNO DISTINTIVO DEI LOCALI DELL’IMPRESA REQUISITI novità veridicità originalità liceità TRASFERIBILITA’

232 LA CONCORRENZA SLEALE Presupposti soggettivi: • QUALITA’ DI IMPRENDITORE (sia il soggetto attivo sia il soggetto passivo) eccezione: le associazioni professionali • RAPPORTO CONCORRENZIALE concorrenza verticale concorrenza diretta e potenziale

233 Presupposti oggettivi:
• VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA PROFESSIONALE (correttezza professionale nel senso di morale corrente) • DANNO CONCORRENZIALE reale o potenziale

234 LE FATTISPECIE DELL’ART. 2598
1 GLI ATTI CONFUSORI: Imitazione degli altrui segni distintivi tipici • Uso di nomi o segni distintivi confusori • Imitazione servile di prodotti altrui • Gli altri atti di concorrenza confusoria (clausola generale) Imitazione degli altrui segni distintivi atipici (marchio di fatto e ditta irregolare) (tutela della forma esterna e coordinamento con i brevetti per modello industriale)

235 (falsano gli elementi di valutazione dei consumatori)
2 DENIGRAZIONE E APPROPRIAZIONE DI PREGI: (falsano gli elementi di valutazione dei consumatori) Comparazione (pubblicità comparativa) • Denigrazione (Veridicità delle informazioni) Magnificazione (pubblicità iperbolica) Autoattribuzione di pregi altrui (pubblicità parassitaria) • Appropriazione di pregi Agganciamento (pubblicità per riferimento)

236 LE FATTISPECIE TIPIZZATE
DELLA CLAUSOLA GENERALE: “gli altri atti non conformi ai principi di correttezza professionale idonei a danneggiare…” 3 • Atti che alterano le condizioni di mercato Mendacio concorrenziale (pubblicità menzognera) Vendite sottocosto • Atti contro un determinato concorrente Storno di dipendenti Sottrazione di segreti aziendali Concorrenza dell’ex-dipendente Concorrenza parassitaria Boicottaggio

237 AZIONE E SANZIONI Azione di concorrenza sleale Tutela cautelare Inibitoria (definitiva e provvisoria) Risarcimento del danno (la colpa è presunta) Pubblicazione della sentenza “Opportuni provvedimenti” per la rimozione degli effetti

238 La disciplina antitrust
Libertà di iniziativa economica dei privati (art. 41 cost.) libertà di concorrenza Come viene tutelata la concorrenza? Con una normativa antimonopolistica dettata: dal Trattato Cee (mercato comunitario) dalla legge antitrust (l. n. 287/ 1990) (mercato italiano)

239 Rapporto tra disciplina antitrust comunitaria e nazionale
Alla disciplina comunitaria è riconosciuta una posizione sovraordinata rispetto a quella nazionale (principio cd. della “barriera unica”): competenza residuale dell’AGCM Interpretazione del diritto antitrust nazionale sulla base dei principi della disciplina antitrust comunitaria

240 Le fattispecie anticoncorrenziali disciplinate
intese restrittive della concorrenza (artt. 2 e 4, l. n. 287/1990) abuso di posizione dominante (art. 3, l. n. 287/1990) concentrazioni (artt. 5-7, l. n. 287/1990)

241 Le intese verticali intese orizzontali
… se rilevanti (alterano in maniera consistente il gioco della concorrenza) … sono NULLE, ma: sono previste esenzioni temporanee dal divieto di intese anticoncorrenziali

242 L’abuso di posizione dominante
È in posizione dominante l’impresa che possa agire nel mercato in maniera indipendente: imponendo prezzi o condizioni inique (prezzi cd. predatori); impedendo o limitando la produzione, gli sbocchi e accessi al mercato e allo svil. tecnico; con comportamenti discriminatori; stipulando contratti cd. “leganti”. Lo sfruttamento abusivo della posizione dominante è VIETATO e il divieto non ammette eccezioni.

243 Le concentrazioni realizzate mediante: fusione;
acquisto del controllo; costituzione di una impresa comune. Obbligo di comunicazione preventiva all’AGCM al superamento di determinate soglie di fatturato

244 Le fonti delle procedure concorsuali
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 Accordi Ristrutturazione Concordato Preventivo Fallimento D.L. 14 marzo 2005 n. 35 D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 Liquidazione Coatta Amministrazione Straordinaria delle imprese insolventi di grandi dimensioni (D.Lgs.8 luglio1999 n. 270) di rilevanti dimensioni (D.L.23 dicembre 2003 n. 347)

245 Distinzioni tra procedure concorsuali
Accordi Ristrutturazione Concordato Preventivo Procedure Giudiziarie Fallimento Procedure Coattive Liquidazione Coatta Amm. Std. Grandi Procedure Amministrative Amm. Std. Rilevanti

246 Specialità del fallimento (cenno)
Presupposto Soggettivo (valido anche per le altre procedure ‘giudiziarie’) Imprenditore Commerciale (non ente pubblico) non piccolo Presupposto Oggettivo Fallimento Stato d’insolvenza Presupposto Oggettivo altre procedure ‘giudiziarie’ Stato di Crisi

247 Tre caratteristiche strutturali del fallimento
1) Integrale Officiosità Motu Proprio – Assenza di Contraddittorio – Ininfluenza 2) Apprensione Universale (universalità oggettiva) Spossessamento – Unitarietà – Passato e Futuro 3) Concorsualità Assoluta (universalità oggettiva) Cristallizzazione – Ricerca – Parità Intracategoriale

248 Non Imprenditore Vs. Imprenditore
Mezzi Propri Atti (di consumo) del Non Imprenditore Modesta rilevanza Occasionali Mezzi di Terzi Atti (di produzione o scambio) dell’Imprenditore Rilevanza Economica Professionalità

249 Diritto Civile e Diritto Commerciale
Proprietà Diritto Civile Soggetto Volontà Attività Diritto Commerciale Oggetto Affidamento

250 La riforma del diritto fallimentare italiano
XIV Legislatura: a) : riforma dir. soc. (l. 366/2001, d.lgs. 5 e 6/2003) b) : varie commissioni di studio c) Emergenza Parmalat affrontata con D.L. 347/2003, convertito in l. 39/2004, e successivi decreti-legge d) Decreto-legge , n. 35, convertito in legge 80/2005 e) Legge-delega , n. 80 f) Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5

251 Chi viene colpito dall’insolvenza ?
Creditori Lavoratori Fornitori e clienti del soggetto insolvente Economia in generale (stabilità del mercato, perdita di output) Ma prima di tutti: Fornitori di capitale di rischio (imprenditore persona fisica, soci di società)

252 La funzione della normativa sulla crisi d’impresa
Ridurre al minimo la perdita derivante dalla crisi dell’impresa Allocare la perdita che non è stato possibile evitare R.D 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge fallimentare”), modificata con d.l. 35/2005 e d.lgs. 5/2006 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (“Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi”) (modificata per le grandissime imprese a seguito del caso Parmalat: l. 18 febbraio 2004, n. 39) Normative di settore (banche: d.lgs. 385/93; SIM: d.lgs. 58/98, assicurazioni: d.lgs. 209/05, cooperative, etc.)

253 Perché c’è bisogno di una normativa ad hoc per l’insolvenza?
La normativa generale sull’attuazione della responsabilità patrimoniale è insufficiente? Maggiore complessità del concorso fra creditori? Necessità di forme tecniche che consentano la riduzione dei costi? Necessità di forme tecniche che consentano la conservazione dei valori? Problemi di “azione collettiva”? Perseguimento di interessi diversi da quelli dei creditori?

254 La struttura finanziaria dell’impresa
L’inadempimento è un evento piacevole per il debitore? Perché esiste il debito? Qual è la struttura finanziaria ideale per l’imprenditore? Cosa richiede un finanziatore per fare credito? Come varia il tasso d’interesse? Qual è l’effetto di un tasso d’interesse più alto? Sarebbe accettabile per il finanziatore una struttura finanziaria composta di solo debito? Qual è l’effetto delle perdite sulla struttura finanziaria?

255 La struttura economica delle procedure concorsuali
Insolvenza: incapacità di ottenere ulteriore credito Serio indizio di perdita del capitale di rischio Creditori: “soci senza diritti”. Le procedure concorsuali sono dunque strumenti: – di trasferimento del controllo ai creditori – di organizzazione del controllo in capo a questi

256 Conservazione dell’impresa produttiva di ricchezza
Valore di liquidazione dei singoli beni componenti un ramo d’azienda la cui attività è cessata (solo marchi, brevetti, immobili, ecc.): 1 ml. euro Valore dello stesso ramo d’azienda in esercizio, comprensivo dell’avviamento: 5 ml. Euro La conservazione dell’impresa va a beneficio sia dei creditori, sia dei dipendenti [NB: Parmalat aveva un MOL positivo prima e dopo l’esplosione della crisi]

257 Quali interessi si tutelano nell’amministrazione straordinaria (d. lgs
“Art. 63. Vendita di aziende in esercizio Per le aziende e i rami d’azienda in esercizio la valutazione effettuata a norma dell’art. 62, comma 3, tiene conto della redditività, anche se negativa, all’epoca della stima e nel biennio successivo. 2. Ai fini della vendita di aziende e rami d’azienda in esercizio, l’acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all’atto della vendita (…).

258 La nozione di società art c.c.: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili” i conferimenti dei soci l’esercizio in comune di attività economica lo scopo di divisione degli utili

259 I conferimenti dei soci
la funzione dei conferimenti è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa; art c.c.: possono essere conferiti denaro, beni in natura, crediti, e prestazioni d’opera; il valore in denaro dei conferimenti rappresenta il capitale sociale, che ha una duplice funzione: vincolistica organizzativa

260 L’esercizio in comune di attività economica
Società di persone: i soci partecipano di regola alla gestione dell’attività economica della società; Società di capitali: la partecipazione del socio non comporta di per sé alcun diritto di condurre l’attività della società; gli amministratori possono non essere soci; la compagine sociale può essere composta da un solo socio (salvo s.a.p.a.)

261 L’esercizio in comune (segue)
perché l’attività possa essere considerata svolta in comune è necessario che il modo di svolgimento della stessa sia tale da consentire di imputare l’attività a tutti i soci. In particolare, è necessario: a) che chi agisce nei rapporti esterni sia abilitato ad agire per conto del gruppo ed ulteriormente agisca in nome dello stesso; b) che i risultati, positivi o negativi, risultino comuni a tutti i soci.

262 Rischio d’impresa e di capitale
Impresa individuale Società di persone (- accomandanti s.a.s. + accom.tari s.a.p.a.) Società di capitali (+ accomandanti s.a.s. - accom.tari s.a.p.a.) RISCHIO D’IMPRESA Artt. 2257, 2291, 2313, 2452 Art. 147 l. fall. RISCHIO DI CAPITALE Artt. 2325, 2462, 2313 Divieto del patto leonino (artt. 2247/2265)

263 Società e impresa. Le società occasionali.
* due persone realizzano insieme un affare che si risolve nel compimento di un unico atto (ad es., due collezionisti decidono di vendere insieme le loro collezioni di quadri per realizzare un prezzo maggiore): non si ha né società né impresa; * quando si vuole invece realizzare un unico affare complesso (ovvero che prevede numerose operazioni, come la costruzione di un immobile): si ha sia società che impresa; * quando si esercita in comune un’attività oggettivamente non duratura (ad es. acquisto “in pianta” e trasformazione di una partita di agrumi): si ha società occasionale o “senza impresa”?

264 Lo scopo-fine delle società
in senso oggettivo scopo lucrativo e soggettivo scopo mutualistico (fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato) scopo consortile (un particolare tipo di scopo mutualistico che consiste nella sopportazione di minori costi o nella realizzazione di maggiori ricavi)

265 Società ed associazioni
i tratti distintivi sono: * per le società, e non per le associazioni, l’attività è positivamente individuata dalla legge, e deve consistere in un’attività produttiva condotta con metodo lucrativo o - quantomeno - economico; * lo scopo-fine delle società è uno scopo economico (lucrativo, mutualistico o consortile), ed è estraneo allo schema causale delle società l’istituzionale devoluzione a terzi dei risultati positivi dell’attività comune

266 Società e comunione

267 Divieto di società di mero godimento
art c.c.: la comunione stabilita al solo scopo di godimento è regolata dalle norme della comunione e non da quelle della società

268 L’impresa societaria impresa individuale impresa societaria
impresa pubblica sotto il profilo della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distingue

269 L’impresa societaria s.s. società non commerciale s.n.c. società
di persone s.a.s. società commerciali (possono s.p.a. svolgere sia attività agricole società sia commerciali) s.r.l. di capitali s.a.p.a.

270 Impresa societaria e statuto dell’imprenditore
L’applicazione alle società commerciali degli istituti della disciplina dell’impresa segue regole parzialmente diverse da quelle previste per l’imprenditore commerciale: nelle s.n.c. e nelle s.a.s. parte della disciplina dell’imprenditore commerciale trova applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata (ad es., il fallimento); le società commerciali, qualunque sia l’attività svolta (dunque, anche agricola), devono iscriversi nel registro delle imprese e tenere le scritture contabili; le società commerciali tuttavia non falliscono se sono imprenditori agricoli; è invece superata la regola per la quale le società commerciali non erano mai considerate piccoli imprenditori ai fini dell’esclusione del fallimento (art. 1, comma 2, l. fall.);

271 SOCIETA’ DI PERSONE Statuto dell’Imprenditore Società semplice Attività non commerciale (non soggetta a fallimento) Attività commerciale Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Statuto dell’Imprenditore commerciale

272 COSTITUZIONE Iscrizione R.I. Società semplice Forma verbale o per fatti concludenti Principio della libertà di forma dell’atto costitutivo limite:la natura dei beni conferiti

273 (Segue) COSTITUZIONE S.n.c. A.C. ex artt A.C. non ex lege S.n.c. Regolare S.n.c. Irregolare S.n.c. di fatto L’Iscrizione è un requisito di regolarità S.n.c. irregolare in senso proprio

274 ATTO COSTITUTIVO DI S.N.C. REGOLARE
Forma: Atto pubblico o Scrittura privata autenticata Contenuto: Indicazione dei soci Ragione sociale Soci amministratori e rappresentanti Sede Oggetto sociale Conferimenti/Prestazioni d’opera Modalità di ripartizione utili Durata del contratto In assenza di ATTO COSTITUTIVO SOCIETA’ DI FATTO

275 SOCIETA’ DI FATTO Attività non commerciale Disciplina società semplice Attività commerciale Disciplina collettiva irregolare FALLIMENTO art. 147 l. fall. della società dei soci (noti) dei soci occulti

276 SOCIETA’ APPARENTE SOCIETA’ OCCULTA

277 QUALITA’ DI SOCIO Società di capitali socia di società di persone (artt. 2361, 2° co. c.c. e 111 d.att.) Società di persone socia di società di persone

278 INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’
CAUSE Contrarietà a norma imperative Oggetto impossibile e illecito Motivo comune illecito Nullità Incapacità delle parti Consenso viziato da errore dolo colpa Annullabilità

279 EFFETTI Invalidità della partecipazione scioglimento particolare e liquidazione Invalidità della società Attività da iniziare: diritto comune dei contratti Attività iniziata: produce gli effetti propri di una causa di scioglimento (rilievo attività di fatto)

280 La qualità di socio si acquista nel momento in cui ci si obbliga
CONFERIMENTI La qualità di socio si acquista nel momento in cui ci si obbliga al conferimento Beni conferibili: qualsiasi entità utile allo svolgimento dell’attività sociale e suscettibile di valutazione economica denaro crediti prestazioni d’opera e di servizi beni (materiali e immateriali) Misura dei conferimenti: a) nel contratto (2295 n. 6) b) in parti uguali quanto necessario per il perseguimento dell’oggetto sociale (2253)

281 Disciplina speciale nel caso di:
CONFERIMENTI DI CAPITALE Beni in proprietà Disciplina della vendita (art. 2254) Cessione pro solvendo: il socio risponde nei limiti del valore attribuito al conferimento (artt. 2255, 1267) Crediti CONFERIMENTI DI PATRIMONIO Beni in godimento Disciplina della locazione e res perit domino (art. 2254) Prestazioni d’opera Diritto agli utili ma non alla liquidazione Esclusione in caso di inidoneità (2286)

282 PATRIMONIO SOCIALE INIZIALE
tutti i beni conferiti CAPITALE SOCIALE PATRIMONIO SOCIALE INIZIALE Nella società semplice è inesistente Nella s.n.c. e s.a.s. rileva per la distribuzione degli utili (art. 2303, 2627) la riduzione del capitale sociale (art. 2306, 2626)

283 PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E ALLE PERDITE
Principio della libera determinazione degli utili con l’unico limite del divieto di patto leonino Utili Gli utili si distribuiscono sulla base di criteri convenzionali in assenza criteri legali quote proporzionali ai conferimenti, che si presumono uguali s.s. con l’approvazione del il rendiconto s.n.c. con l’approvazione del bilancio il diritto agli utili sorge (l’autofinanziamento è ammissibile solo con il consenso di tutti i soci)

284 PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE
Seguono regole utili (2263) Rilevanza in sede di liquidazione quota o scioglimento Durante la vita della società: divieto distribuzione utili (2303) Partecipazione alle perdite e responsabilità per le obbligazioni sociali. Perdite Patto leonino Rischio di capitale – Nozione di società (2247)

285 OBBLIGAZIONI SOCIALI Principale Società «I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale» (art. 2267,1° co.) Sussidiaria e solidale I soci (2267, 2291, 2313) Non soci accomandanti nella s.a.s. (2320 c.c.)

286 art. 2267 “chi ha agito in nome e per conto” +
OBBLIGAZIONI SOCIALI Società semplice art “chi ha agito in nome e per conto” + + tutti gli altri soci (salvo patto contrario) S.n.c. Tutti soci (patto contrario inopponibile ai terzi) Tutti i soci accomandatari (= soci s.n.c.) S.a.s. Non soci accomandanti (salvo violazione divieto di immistione: 2320 c.c.)

287 risponde anche delle obbligazioni anteriori artt. 2269, 2500-sexies
OBBLIGAZIONI SOCIALI Nuovo socio risponde anche delle obbligazioni anteriori artt. 2269, 2500-sexies Socio uscente risponde delle obbligazioni sorte sino all’iscrizione (s.s. non agr.: mezzi idonei) dell’avvenuto scioglimento del vincolo (art. 2290) Nuovo art. 147, comma 2: l’ex socio illimitatamente fallisce: 1) entro un anno da iscrizione scioglimento del rapporto sociale (recesso, esclusione) o della cessazione della responsabilità illimitata (trasformazione, fusione, scissione) 2) se l’insolvenza attiene a debiti già esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata

288 Rapporto responsabilità società/responsabilità soci
S.n.c. – S.a.s. il creditore può aggredire il patrimonio personale dei soci solo se ha preventivamente escusso il patrimonio sociale Società semplice (s.n.c. e s.a.s. irregolari) il creditore può aggredire il patrimonio personale dei soci che devono eccepire il beneficio di escussione e indicare i beni sociali agevolmente liquidabili Va esercitato in primo luogo contro la società, in secondo luogo contro i soci Diritto di regresso

289 Creditori personali di socio di
OBBLIGAZIONI PERSONALI Creditori personali di socio di s.s. e s.n.c. irregolare diritto a soddisfarsi sugli utili atto conservativi sulla quota richiesta di liquidazione della quota Creditori personali di socio di s.n.c. regolare diritto a soddisfarsi sugli utili atti conservativi sulla quota richiesta di liquidazione della quota alla scadenza del contratto nel caso di proroga tacita: i creditori possono chiedere la liquidazione della quota nel caso di proroga formale: i creditori hanno il diritto di opporsi

290 AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA opposizione preventiva decisione tutti soci a maggioranza per quote unanimità a maggioranza per quote (dei soli soci amministratori) atti urgenti CONGIUNTIVA Regimi misti

291 AMMINISTRAZIONE SPETTANZA A tutti i soci, salvo diversa previsione del contratto Poteri di informazione e controllo (2261) Soci non amministratori Sì (tranne s.a.s. ex art.2318 e società tra avvocati), ma rischio riqualificazione come socio (apparente) Amministratori non soci Amministratore persona giuridica Sì (111-duocecies disp. att.) Rappresentante designato

292 REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
Nominato nel contratto sociale Solo in presenza di una giusta causa UNANIMITA’ Nominato con atto separato mandato collettivo (1725) anche in assenza di una giusta causa Per giusta causa, da ciascun socio Revoca giudiziale

293 RAPPRESENTANZA REGIME LEGALE A tutti gli amministratori secondo regime (2266) Clausole del contratto sociale Società semplice (art ) ma per agricole art. 2 d.lgs. 228/2001 LIMITI S.n.c. - S.a.s. regolari (art = 2193) S.p.a. - S.r.l. (artt. 2384, 2475-bis) S.n.c. - S.a.s. irregolari

294 SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Accomandatari 1) Responsabilità solidale e illimitata (2313) 2) Diritti e obbligi dei soci s.n.c. (2318) Due categorie soci Accomandanti 1) Responsabilità limitata alla quota conferita (2313) 2) Divieto di immistione (2320) 3) Trasferibilità della quota (2322)

295 Le caratteristiche fondamentali
Presenza di due categorie di soci (2313 co.1): accomandatari (soci-imprenditori) ed accomandanti (soci-capitalisti) Funzione economica: agevolare l’investimento in capitale di rischio da parte di soggetti non interessati a partecipare direttamente alla gestione (distinzione rispetto all’associazione in partecipazione: costituzione del gruppo; spendita del nome sociale) Divieto di emettere documenti rappresentativi della partecipazione sociale (2313 co. 2) Tecnica normativa del doppio rinvio: alle norme sulle s.n.c. (2315) e di queste ultime alle norme sulla s.s.(2293), per gli aspetti non peculiari al tipo

296 Le due categorie di soci
Art. 2316: E’ obbligatoria l’indicazione nell’atto costitutivo dei soci accomandanti e dei soci accomandatari Art co.1: I soci accomandatari sono in una posizione analoga a quella dei soci di una società in nome collettivo (la responsabilità illimitata è essenziale; ad essi soltanto spetta il potere di amministrare, salva la possibilità di riservare l’amministrazione ad uno o più soci) I soci accomandanti non rispondono verso i terzi dei debiti sociali; rischiano soltanto il proprio conferimento; non possono amministrare

297 I soci accomandatari Nella ragione sociale vi deve essere il nome di almeno un accomandatario (2314 co.1: rinvio all’art co.2 – conservazione del nome dell’ex socio) Rispondono solidalmente ed illimitatamente dei debiti sociali (2313 co. 1) Hanno i diritti e gli obblighi dei soci di collettiva (v. per la responsabilità a cancellazione avvenuta l’art. 2324) e solo ad essi può essere conferita l’amministrazione (2318) Per la nomina e la revoca degli amministratori occorre sempre il consenso di tutti gli accomandatari, salvo patto contrario (2319)

298 I soci accomandanti Il loro nome non può figurare nella ragione sociale (in caso contrario rispondono illimitatamente verso i terzi per tutte le obbligazioni , salva l’azione di rivalsa: 2314 co.2) Non possono prendere parte all’amministrazione, e in caso di violazione rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali e possono essere esclusi (2320) Per la nomina e la revoca degli amministratori (con atto separato), è sufficiente l’approvazione della maggioranza del capitale da essi sottoscritto (2319), salvo patto contrario Dopo la cancellazione della società, sono tenuti nei limiti della quota di liquidazione percepita (2324)

299 Il divieto di immistione degli accomandanti
Non possono: compiere atti di amministrazione (anche interni: partecipare alla formazione delle decisioni gestorie); trattare o concludere affari in nome della società (falsus procurator). La violazione del divieto di immistione comporta: l’assunzione di responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali (senza determinare l’acquisto della qualità di accomandatario); L’esclusione volontaria

300 Il divieto di immistione (segue)
Se la società è regolarmente iscritta, gli accomandanti possono: trattare e concludere singoli affari, sotto le direttive degli amministratori, in forza di procura speciale; Prestare la propria opera, sotto la direzione degli amministratori; dare autorizzazioni o pareri per determinate operazioni nei casi previsti dall’atto costitutivo; compiere atti di ispezione e controllo, se l’atto costitutivo lo consente; esercitare limitati poteri di controllo previsti dalla legge.

301 I poteri di controllo degli accomandanti (art. 2320 co. 2 e 3)
Se l’atto costitutivo lo consente, possono compiere atti di ispezione e di sorveglianza Possono chiedere la revoca per giusta causa degli amministratori In ogni caso, hanno diritto: ad avere comunicazione del bilancio di esercizio (concorrono all’approvazione?) a controllare l’esattezza del bilancio di esercizio, consultando i libri e gli altri documenti della società

302 La circolazione della quota
La partecipazione dei soci accomandatari può circolare solo con il consenso unanime (salva diversa previsione del contratto sociale) La partecipazione del socio accomandante (2322): è trasmissibile mortis causa (subingresso degli eredi o mera facoltà del testatore di disporne?) salvo patto contrario, può essere ceduta con il consenso della maggioranza del capitale sottoscritto (applicazione della regola capitalistica – potere in società proporzionale al conferimento)

303 Gli effetti della scomparsa di una delle categorie di soci (2323)
Costituisce causa di scioglimento della società, se tale categoria non viene ricostituita entro sei mesi Se vengono meno tutti gli accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio (anche fra gli stessi accomandanti), che non assume la qualità di accomandatario e deve limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione

304 La s.a.s. irregolare (art. 2317)
I rapporti fra la società ed i terzi sono regolati dall’art. 2297 Rimane fermo il tipo prescelto (ivi compresa la responsabilità limitata dei soci accomandanti) Il divieto di immistione dei soci accomandanti è assoluto (esigenza di tutelare i terzi, che non possono venire a conoscenza della qualità dei soci per la mancanza di pubblicità dell’atto costitutivo): i soci accomandanti non possono partecipare alle operazioni sociali, pena la perdita della responsabilità limitata (consentita solo la prestazione di opera materiale)

305 Scioglimento del singolo rapporto sociale
Morte del socio (2284)  Liquidazione della quota del defunto a favore degli eredi entro sei mesi ALTERNATIVE: Scioglimento anticipato della società Continuazione della società con gli eredi (necessità del consenso) Recesso (2285): Società costituita a tempo indeterminato (2285, comma 3) Società a tempo determinato (2285, comma 2) Lo statuto può prevedere altre cause di recesso Esclusione ( ): Di diritto (liquidazione della quota/fallimento) Facoltativa (gravi inadempienze; interdizione/inabilitazione;impossibilità sopravvenuta di eseguire il conferimento)  Delibera a maggioranza per teste

306 Modificazioni dell’atto costitutivo
“Art – Modificazioni del contratto sociale. Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.”

307 Modificazioni dell’atto costitutivo
Il contratto sociale potrà prevedere la libera trasferibilità delle quote e la modificabilità del contratto sociale a maggioranza, nel rispetto dei principi di: esecuzione del contratto in buona fede; parità di trattamento fra soci.

308 Scioglimento del singolo rapporto sociale
Determinano lo scioglimento del singolo rapporto sociale: la morte; il recesso; l’esclusione. In ogni caso, il socio ha diritto alla liquidazione della propria quota.

309 Scioglimento del singolo rapporto sociale
A cui si aggiungono altre due cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, definite dalla legge come “cause di esclusione legale”: il fallimento del socio; la liquidazione della quota di un creditore personale del socio.

310 Scioglimento del singolo rapporto sociale
Per il “principio di conservazione della società” il venir meno di uno o più soci dalla compagine sociale non determina lo scioglimento del contratto ma l’obbligo di definire i rapporti patrimoniali con: il socio uscente (recesso/esclusione); gli eredi del socio defunto.

311 Scioglimento del singolo rapporto sociale
Il legislatore tutela: l’intuitus personae; l’interesse alla continuazione dell’attività di impresa.

312 Morte del socio “Art – Morte del socio. Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”. La norma sancisce l’intrasmissibilità mortis causa della quota sociale.

313 Morte del socio La disciplina legale è derogabile predeterminando:
lo scioglimento della società (“patto di consolidazione”); la continuazione con uno o più eredi (“clausola di continuazione”).

314 Recesso del socio Ogni socio può recedere dalla società:
liberamente se è contratta a tempo indeterminato – con preavviso di almeno tre mesi; per giusta causa se la società è contratta a tempo determinato, comunicata agli altri soci ha effetto immediato; convenzionalmente nei casi e nelle forme previste dal contratto sociale.

315 Esclusione del socio L’esclusione del socio dalla società può essere:
facoltativa (art. 2286); di diritto (art. 2288).

316 “Art Esclusione. L’esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che sia stata acquistata dalla società.”

317 “Art. 2288 – Esclusione di diritto
“Art – Esclusione di diritto. E’ escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art ” La partecipazione viene meno per cause “esterne” non è tecnicamente una “esclusione” del socio.

318 “Art. 2287 – Procedimento di esclusione
“Art – Procedimento di esclusione. Il procedimento di esclusione del socio è deliberato a maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro.”

319 Liquidazione della quota del socio
In ogni caso in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente a un socio, la società deve procedere alla liquidazione della quota di partecipazione del socio. Il socio o i suoi eredi hanno diritto a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, il cui pagamento deve essere effettuato entro 6 mesi dallo scioglimento del rapporto. Il credito di liquidazione ha natura sociale, la responsabilità degli altri soci ha carattere sussidiario rispetto a quella della società.

320 Liquidazione della quota del socio
La determinazione del valore della quota è effettuata sulla base di una situazione patrimoniale (bilancio) del giorno in cui si verifica lo scioglimento - deve risultare l’effettiva consistenza economica della quota (compreso l’avviamento). In caso di operazioni in corso il socio e i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti a tali operazioni (art. 2289).

321 Responsabilità del socio uscente
Conserva la responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui lo scioglimento del vincolo: è stato iscritto nel registro delle imprese, salva l’opponibilità ai terzi che si provi a conoscenza (s.n.c. e s.a.s. regolari + s.s. agricole) art. 147, 2° comma l. fall. ii) è stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in caso contrario rimane inopponibile ai terzi che lo abbiano senza colpa ignorato (s.s. non agricole: 2290, 2° comma) ii) si provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (s.n.c., s.a.s. irregolari: 2193)

322 Cause si scioglimento “Art – Cause di scioglimento. La società si scioglie: 1. per decorso del termine; 2. per conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3. per volontà di tutti i soci; 4. quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; 5. per altre cause previste dal contratto sociale.”

323 Scioglimento della società
Al verificarsi di una causa di scioglimento la società entra in liquidazione. “art – Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento. Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.“

324 Scioglimento della società
“Art Liquidatori. Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.”

325 Effetti dello scioglimento
Gli amministratori restano in carica finché non sono presi i provvedimenti per la liquidazione, ma possono compiere soltanto gli atti urgenti (2274) In caso di nomina dei liquidatori, devono effettuare le consegne, rendere il conto e redigere con essi l’inventario (2277) La liquidazione verrà effettuata nelle forme previste dal contratto o decise dai soci; in mancanza, vengono nominati uno o più liquidatori all’unanimità, o dal presidente del tribunale in caso di disaccordo (2275) Può essere convenuta la ripartizione dei beni in natura fra i soci (2283)

326 Amministratori e liquidatori
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare il “conto della gestione” del periodo successivo all’ultimo rendiconto; Amministratori e liquidatori redigono insieme l’inventario o “bilancio di apertura della liquidazione”

327 Il procedimento di liquidazione
Conversione in denaro dell’attivo sociale Pagamento dei creditori sociali (in caso di insufficiente disponibilità, richiesta ai soci dei versamenti residui e occorrendo di ulteriori somme, nei limiti della rispettiva responsabilità ed in proporzione alla partecipazione alle perdite; il debito del socio insolvente si ripartisce con le stesse modalità) (2280) Restituzione dei conferimenti in godimento (salvi i danni se sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori) (2281)

328 Il procedimento di liquidazione
Rimborso dei conferimenti di capitale (effettuandone la valutazione all’epoca del conferimento, se non fu fatta) o “capitalizzati”, a valere sull’attivo residuo (2282) Riparto dell’eventuale eccedenza fra tutti i soci, in proporzione della rispettiva partecipazione agli utili (2282)

329 Poteri dei liquidatori
I liquidatori (anche non soci) prendono il posto degli amministratori e possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione (compresa la vendita in blocco dei beni aziendali). Assumono la rappresentanza in giudizio della società. Se i fondi della società risultano insufficienti possono chiedere ai soci: - le somme ancora dovute a titolo di conferimento; - il versamento di somme ulteriori.

330 Poteri dei liquidatori
Sono revocabili: per volontà di tutti i soci ii) per giusta causa, dal tribunale (2275)

331 Poteri dei liquidatori
I liquidatori non possono ripartire fra i soci i beni sociali finché non siano pagati i creditori della società o non siano state accantonate le somme per pagarli. Al termine della liquidazione i soci che abbiano conferito beni in godimento avranno diritto a riprendere i beni nello stato in cui si trovano. Salvo il diritto al risarcimento del danno qualora il deterioramento o perimento dei beni sia imputabile agli amministratori.

332 Poteri dei liquidatori
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni (art. 2279). I liquidatori che violino tale divieto assumono responsabilità personale e solidale per le operazioni intraprese.

333 Scioglimento della società
“Art – Ripartizione dell’attivo. Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni. L’ammontare dei conferimenti non aventi ad oggetto somme di denaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui sono stati eseguiti.”

334 Scioglimento della società
Nella società semplice non vi è una specifica disciplina che regoli la chiusura del procedimento di liquidazione della società. Nella società in nome collettivo i liquidatori sono tenuti a redigere: - un “bilancio finale di liquidazione”; - un “piano di riparto”.

335 Scioglimento della società
Nella società semplice la chiusura del procedimento determina l’estinzione della società. Nella società in nome collettivo, i liquidatori approvato il bilancio finale di liquidazione devono: - chiedere la cancellazione dal R.I. Con la cancellazione dal R.I. la società si estingue anche se non sono stati pagati tutti i creditori.

336 Scioglimento della società
I creditori sociali insoddisfatti possono: agire nei confronti: i) dei soci illimitatamente responsabili; ii) degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione (2324); iii) dei liquidatori se il mancato pagamento deriva da loro dolo o colpa chiedere il fallimento della società e dei soci entro un anno dalla cancellazione della società (artt. 10 e 147, 2° comma l. fall.)


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