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Seconda Università degli Studi di Napoli

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Presentazione sul tema: "Seconda Università degli Studi di Napoli"— Transcript della presentazione:

1 Seconda Università degli Studi di Napoli
Interpretazione della norma tributaria ed elusione fiscale a cura della dott.ssa Antonella Palma Facoltà di economia Seconda Università degli Studi di Napoli 10/10/2011

2 Interpretazione della legge in generale
Secondo le correnti di pensiero più datate, risalenti al tardo medioevo ed ancora in voga nell’ottocento, l’interpretazione è un’attività che ha lo scopo di illustrare i testi ricostruendo il pensiero del legislatore: c’è sempre un’ unica “vera” norma che l’interprete porta alla luce estraendola dal testo normativo. Secondo le concezioni moderne, invece, la norma non preesiste all’interpretazione, ma ne è il prodotto: l’interpretazione è attività che attribuisce significato al testo, ed il legislatore non produce norme, ma testi, ai cui enunciati l’interprete attribuisce un significato cui si dà il nome di “norma”.

3 Interpretazione della legge in generale
L’interpretazione della legge consiste, quindi, nell’attribuzione di un significato agli enunciati normativi in modo da estrarre da essi le regole di condotta stabilite dal legislatore. Ogni enunciato normativo necessita, ai fini della concreta applicazione, di essere preliminarmente sottoposto ad un’attività interpretativa.

4 Interpretazione della norma tributaria: specificità della norma tributaria
La norma fiscale soddisfa un esigenza pubblica primaria, quella della sopravvivenza della collettività, mediante l’individuazione di criteri di giusto riparto della spesa pubblica. Norma tributaria diretta alla definizione di fatti economici al fine di realizzare il prelievo Interesse fiscale: come criterio in grado di motivare le scelte legislative, l’applicazione delle norme, insieme ad altri valori costituzionali

5 L’interpretazione della norma tributaria
L’interpretazione della norma tributaria risulta essere problematica a causa della peculiarità del settore. Le leggi tributarie sono poco stabili e le modifiche legislative sono continue a causa di una serie di fattori: necessità di adeguare la legislazione alle nuove realtà economiche; condizione di permanente “crisi fiscale” dello Stato; situazioni di emergenza per far fronte alle quali vengono inserite nell’ordinamento nuove leggi; frequente emanazione di “leggi a termine”; preferenza per il legislatore tributario per le formulazioni casistiche, piuttosto che per quelle generali.

6 L’interpretazione della norma tributaria
Secondo una parte della dottrina, la norma tributaria, a causa della sua specificità, sarebbe sottoposta a regole interpretative speciali rispetto a quelle ordinariamente applicabili alle altre norme giuridiche. Secondo l’opinione prevalente, invece, la norma tributaria è sottoposta alle comuni regole interpretative valevoli in via generale per tutti i campi del diritto.

7 L’interpretazione della norma tributaria: teoria oggi prevalente
Non vi è differenza tra la norma tributaria ed ogni altra norma dell’ordinamento. La norma tributaria è sottoposta alle medesime regole interpretative previste, in via generale dal legislatore, all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

8 L’interpretazione della norma tributaria: teorie ormai superate togliere
Teoria dell’interpretazione più favorevole all’erario: in caso di incertezza la norma tributaria doveva essere intesa privilegiando l’interpretazione più favorevole all’erario (in dubio pro fisco) Teoria dell’interpretazione più favorevole al contribuente: in caso di incertezza la norma tributaria doveva essere intesa privilegiando l’interpretazione più favorevole al contribuente (in dubio contra fiscum)

9 I criteri generali di interpretazione
Art. 12, primo comma, Disp. Prel. Cod. Civ: Nell’applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Da tale disposizione si desume la distinzione tra: criterio letterale; criterio della ratio legis o criterio logico- funzionale di interpretazione. Si ritiene che tali criteri siano in un rapporto di pari rango e di reciproca e necessaria complementarità.

10 L’interpretazione letterale
Consiste nell’individuazione del significato dei termini impiegati dal legislatore nell’enunciato, ricavabile sia dal significato proprio delle parole, sia dalla struttura della frase in cui tali parole sono inserite. Qual è il significato proprio? Il Legislatore usa termini della lingua corrente e termini tecnici (l’uso di un termine da parte del legislatore “tecnicizza” il termine nel senso che esso assume un significato differente da quello ordinario). Quando un termine, oltre che d’uso comune, ha un significato tecnico, si ritiene generalmente che il legislatore lo usi di regola nel suo significato tecnico, quindi nell’interpretazione della legge il significato tecnico prevale su quello ordinario.

11 L’interpretazione letterale
Problematica è l’interpretazione di termini tecnici derivanti da altri settori dell’ordinamento giuridico: in tali ipotesi, in virtù dell’autonomia del diritto tributario, l’interprete può attribuire al medesimo termine un significato tecnico diverso. Ad esempio la nozione civilistica di residenza (il luogo in cui il soggetto ha la dimora abituale) non coincide con quella di residenza fiscale (i soggetti che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente); la nozione di domicilio fiscale (comunicato all’A.F.) è propria del diritto tributario e non coincide con il domicilio civilistico (il luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei propri affari).

12 L’interpretazione letterale: le definizioni legislative
A volte è lo stesso legislatore che fornisce la definizione dei termini che usa e quindi l’interprete è insomma aiutato (ma anche vincolato) dalle definizioni legislative. Infine, se viene usato un termine tratto dalla lingua ordinaria, di cui non sia data la definizione dal legislatore, l’interprete deve attenersi al significato corrente, cercando di precisarne il significato in base al contesto ed in base agli altri elementi dell’interpretazione.

13 L’interpretazione logica
Scopo dell’interpretazione logica è quello di individuare “l’intenzione del legislatore”, ovvero la ratio legis, cioè la ragione che spiega e giustifica l’emanazione della norma e senza la quale essa non sarebbe venuta ad esistenza. A tal fine l’interprete può avvalersi di alcuni “argomenti interpretativi”: argomento teleologico o funzionale:ad una norma deve attribuirsi il significato che corrisponde al fine della disciplina in cui la norma è inserita; argomento psicologico: finalizzato a ricostruire la volontà degli organi che hanno contribuito alla formazione della legge attraverso i c.d. lavori preparatori; argomento sistematico:le singole norme devono essere interpretate in modo da non introdurre incompatibilità con il sistema.

14 Altri criteri interpretativi
Criterio storico: analisi delle motivazioni per cui un istituto è stato introdotto nell’ordinamento, delle modifiche che esso ha subito, del modo in cui è stato interpretato nel tempo; Criterio sociologico: la conoscenza degli aspetti economico-sociali è fondamentale per pervenire ad un’interpretazione congruente con la realtà su cui le regole sono destinate ad agire; Criterio equitativo: volto ad evitare interpretazioni che contrastino con il comune senso di giustizia. Principio di conservazione degli atti giuridici: occorre dare preferenza al significato che assicura alla norma la possibilità di sopravvivere e continuare a produrre effetti sotto il profilo della conformità ai precetti costituzionali. Interpretazione estensiva: consistere nell’estendere la portata delle norma fino al più ampio significato con essa compatibile, avendo come riferimento la ratio della norma stessa. Interpretazione restrittiva: procedimento esattamente opposto.

15 L’analogia nel diritto tributario
Una forma particolare di interpretazione è l’analogia, necessaria quando il testo della legge non fornisce all’interprete la disciplina del caso, e si ha pertanto una lacuna. Il fondamento normativo di questo strumento interpretativo è dato dall’articolo 12, comma 2, Disp. Prel. Cod. Civ., secondo il quale “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.

16 L’analogia nel diritto tributario
E’ ammessa per le norme tributarie procedurali, ma non è ammessa per quelle impositive o sostanziali, e per le norme penali tributarie (art. 25 della Costituzione). Esempio: E’ ammessa l’analogia per le norme che ci indicano come si determina l’imponibile o come si fa la dichiarazione etc; È, invece, vietata l’analogia per le norme che disciplinano l’applicabilità o meno dell’imposta, indicando quale fattispecie sia tassabile (un dato fatto economico).

17 L’analogia nel diritto tributario: le norme tributarie di esenzione o di agevolazione
Si tratta di norme che, in funzione di interessi anche di natura extrafiscale, costituzionalmente rilevanti, sanciscono esenzioni o agevolazioni, che si pongono come norma di deroga rispetto alle norme impositrici, in favore di determinate situazioni oggettive o di determinati soggetti,. Secondo una parte della dottrina tali norme devono considerarsi eccezionali e pertanto, in virtù dell’art. 14 Disp. Prel. Cod. Civ., l’interpretazione analogica di esse è vietata. Secondo altra parte della dottrina non sempre e necessariamente le norme esentive o agevolative debbono considerarsi eccezionali, di conseguenza non può escludersi in linea di principio la possibilità di applicare in via analogica tali norme.

18 I vincoli dell’interpretazione
L’interpretazione a volte può essere molto complessa, quindi essa non si esaurisce nell’automatica applicazione di regole prestabilite. Anche nei casi più complessi, tuttavia, l’interprete non può “farsi legislatore”, ma deve rispettare alcuni vincoli: vincoli derivanti dalla struttura gerarchica del nostro ordinamento; vincoli derivanti dal significato letterale del testo e dalle definizioni legislative; vincoli derivanti dalle norme sull’interpretazione;

19 Il vincolo gerarchico L’interprete deve privilegiare l’interpretazione conforme al testo gerarchicamente sovraordinato Secondo tale criterio: Le leggi ordinarie vanno interpretate in modo da risultare conformi alle Leggi di rango costituzionale (tra più interpretazioni di una Legge tributaria deve essere favorita quella conforme all’Articolo 53 C.); I testi dei Decreti Delegati devono essere interpretati in modo da risultare conformi alle leggi di delegazione; I testi dei regolamenti devono essere interpretati in modo da risultare conformi alle norme di legge; I testi delle norme nazionali devono essere interpretati in modo da risultare conformi alle norme comunitarie

20 I soggetti dell’interpretazione
La dottrina giuridica I giudici Il legislatore L’Amministrazione finanziaria Il contribuente

21 L’interpretazione dottrinale
E’ l’interpretazione data dagli studiosi del diritto.

22 L’interpretazione giurisprudenziale
Fornisce l’interpretazione della norma in caso di contrasto tra quella del contribuente e quella dell’Amministrazione. Vale a fornire il regolamento sostanziale del caso concreto, per cui non è vincolante per i soggetti che non siano parte in causa nel procedimento. Nel nostro ordinamento non vige il principio di vincolatività del precedente giurisprudenziale.

23 L’interpretazione autentica
E’ quella proveniente dallo stesso legislatore che spesso emana apposite disposizioni al fine di chiarire il preciso senso da attribuire ad altra norma precedentemente emanata, per la quale vi è un contrasto interpretativo. In tal caso la norma interpretativa: ha efficacia vincolante erga omnes; efficacia retroattiva.

24 L’interpretazione autentica
La disposizione interpretativa presuppone una disposizione suscettibile di più interpretazioni; la disposizione di interpretazione autentica, quindi, lasciando immutato il testo cui si riferisce, elimina, tra le due o più norme potenzialmente contenute in quel testo, le interpretazioni considerate errate, lasciandone sopravvivere una soltanto. L’interpretazione autentica si basa, cioè, sul presupposto che di tutte le possibili interpretazioni di cui è suscettibile un testo soltanto una sia giusta, mentre tutte le altre siano errate. Le disposizioni interpretative sono retroattive, le disposizioni innovative non sono retroattive.

25 L’interpretazione autentica
Spesso il legislatore abusa di tale strumento ed interviene con leggi interpretative, quindi retroattive anche in casi nei quali non sussiste alcun dubbio interpretativo, sicchè lo scopo della nuova norma non è tanto quello di rendere chiaro un testo oscuro, ma quello di modificare retroattivamente una norma dando alla nuova norma un’apparenza interpretativa. Per porre un freno a tale fenomeno il legislatore, nello Statuto del contribuente (Legge 212/2000 ) all’articolo 1, comma 2, ha disposto che l’adozione di norme interpretative può essere disposta solo in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica - Rinvio

26 L’Amministrazione finanziaria: le circolari
Anche l’Amministrazione finanziaria svolge quotidianamente opera di applicazione e, quindi, di interpretazione delle norme, attraverso l’emanazione di Circolari, Note e Risoluzioni con cui gli uffici centrali e regionali impartiscono ordini e direttive agli uffici locali.

27 L’Amministrazione finanziaria: le circolari
Di solito, all’emanazione di una nuova legge, l’Amministrazione finanziaria fa seguire una circolare, con la quale ne illustra agli uffici periferici il significato, con eventuali altre indicazioni e direttive di carattere pratico ed organizzativo. Le circolari sono dunque atti interni che vincolano, in base al rapporto gerarchico, l’ufficio periferico a conformarsi a quanto stabilito dall’ufficio superiore e che non hanno effetti vincolanti all’esterno dell’amministrazione. L’interpretazione recata dalla circolare non crea vincoli per i contribuenti, che restano liberi di non uniformarvisi, restando, però, esposti alle conseguenze connesse ad una probabile futura azione accertatrice dell’Af.

28 L’amministrazione finanziaria: le circolari
Normalmente i contribuenti, in caso di dubbio, seguono l’interpretazione accolta dalle circolari della AF. Che cosa accade se il contribuente si affida alla circolare ma: A) l’ufficio non la rispetta ed emana un atto impositivo B) la stessa AF emana in un secondo momento una circolare che dà una diversa interpretazione

29 Caso A L’ufficio non ha rispettato la circolare.
Il contribuente può impugnare l’atto davanti al giudice. Non potrà far valere in sé il mancato rispetto della circolare, in quanto il giudice è tenuto unicamente ad applicare le leggi e i regolamenti e non anche le circolari. Ma questo sarà un indizio per provare l’errore di interpretazione in cui è incorso l’Ufficio.

30 Caso B L’AF emana una circolare, il contribuente vi si attiene ma successivamente viene emanata una nuova circolare che modifica l’interpretazione fornita in precedenza. Difficile tutela per il contribuente, perché la circolare ha un effetto solo interno alla PA. Il nostro ordinamento in passato non sembrava accordare protezione al contribuente che insorge contro la lesione subita per il mutamento di interpretazione ministeriale. Dovrebbero valere ragioni di tutela dell’affidamento riposto dal contribuente nella circolare. Di tale principio vi è un parziale riconoscimento nell’art. 10, comma2 dello Statuto del Contribuente - Rinvio

31 Il contribuente: il diritto di l’interpello. RINVIO
Ai sensi dell’art. 11 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), in presenza di “obiettive condizioni di incertezza” sulla interpretazione di disposizioni di carattere tributario ed in relazione a casi concreti e personale, il contribuente può stimolare una presa di posizione interpretativa dell’Af sul caso concreto. Il procedimento: rinvio.

32 Elusione fiscale Il fenomeno dell’elusione fiscale si verifica tutte le volte in cui il contribuente, pur non realizzando il presupposto previsto dalla legge tributaria, ottiene, in altro modo, il medesimo risultato economico che la legge intendeva assoggettare a tassazione. L’elusione consiste dunque nell’evitare in tutto o in parte l’obbligo di imposta senza violare la legge tributaria e si sostanzia nello sfruttamento dei vuoti lasciati dalle norme d’imposizione. Comportamento del contribuente che, approfittando della complessità e della poca chiarezza delle norme fiscali, riesce a sottrarsi alla tassazione senza cadere nell’illegalità.

33 Elusione fiscale L’elusione è l’abuso di uno strumento giuridico attraverso il quale il contribuente evita di applicare la normativa fiscale appropriata per quel risultato economico. Si tratta di una forma di risparmio conforme alla lettera della norma ma non alla ratio voluta dal legislatore L’elusione fiscale può essere definita come la strumentalizzazione da parte dei contribuenti delle imperfezioni presenti nella normativa tributaria

34 Elusione fiscale L’elusione si manifesta attraverso un comportamento apparentemente lecito che non viola le norme tributarie nella forma ma nella sostanza Si afferma che mentre l’evasione presuppone una condotta contra legem l’elusione presuppone una condotta extra legem. Il contribuente effettua un’operazione al solo fine di conseguire un risparmio d’imposta o adotta strumenti insoliti per raggiungere un determinato risultato economico evitando il peso fiscale

35 Elusione fiscale

36 Elusione fiscale Al fine di definire l’elusione bisogna individuare i confini che esistono da un lato, con l’evasione che consiste nel sottrarsi all’obbligo di corrispondere le imposte, violando le norme di legge e dall’altro, con il lecito risparmio di imposta, che il contribuente può perseguire operando delle scelte che l’ordinamento gli offre per contenere gli oneri tributari

37 Il risparmio lecito d’imposta
Il risparmio d’imposta viene definito dalla teoria economica come rimozione del tributo, una fattispecie che si verifica quando il contribuente consapevole del legame esistente tra un determinato presupposto e l’obbligazione tributaria ad esso corrispondente rinuncia a porre in essere il comportamento specifico. Ad esempio il contribuente sceglie di acquistare una seconda abitazione anziché a Capua dove l’ICI è del 6 per mille a Caserta dove l’ICI è del 5 per mille.

38 L’evasione L’evasione è il frutto di particolari comportamenti assunti dal contribuente per sottrarsi al debito tributario occultando situazione realmente verificatesi o alternativamente dichiarando elementi non corrispondenti alla realtà Ad esempio il contribuente omette di dichiarare dei redditi conseguiti

39 Elusione ed evasione L’elusione si distingue dall’evasione
Sia nell’evasione che nell’elusione l’operatore mira a non pagare le imposte, ma nell’elusione l’operazione è posta in essere con strumenti leciti, mentre l’evasione è realizzata occultando il presupposto di imposta Chi evade, pone in essere il presupposto d’imposta, ma poi si sottrae alle consegue fiscale che ne derivano, viola , cioè, direttamente le norme fiscali Chi elude confida su una determinata interpretazione della legge, chi evade confida di non essere scoperto.

40 Elusione –Simulazione - Frode
La simulazione consiste nella rappresentazione di una "volontà formale" diversa rispetto a quella effettiva. A differenza dell’ elusione, dove il comportamento messo in atto è realmente voluto dalle parti in causa, nella simulazione invece si vuole conseguire un risultato diverso da quello che traspare dagli atti posti in essere . La frode consiste in situazioni e comportamenti attraverso i quali, mediante raggiri e artifici, sono ostacolati l'accertamento o la corretta qualificazione giuridica dei fatti rilevanti per l'applicazione del Tributo

41 Indici di elusività Quando si può parlare di elusione?
Gli elementi che costituiscono indici di elusività sono: a) il ricorso all'uso di uno strumento giuridico lecito ma ''anormale'', ''improprio'', ''inadeguato'', ossia diverso da quello concepito dal legislatore per il raggiungimento di un dato risultato economico; b) la condizione per cui, con questo strumento, viene raggiunto lo stesso risultato economico che sarebbe raggiungibile con lo strumento ''tipico'' previsto della legge fiscale, quale presupposto d'imposta; c) la scelta alternativa che viene operata perché permette di conseguire vantaggi fiscali.

42 Il rapporto tra elusione ed interpretazione
L’elusione comincia là dove finisce l’interpretazione: infatti l’elusione può essere impedita con interpretazioni estensive della norma impositiva che consente di ritenere fattispecie imponibile anche il comportamento elusivo. L’elusione non è più tale, ma diventa una delle ipotesi in cui si applica la norma. La nozione di elusione rimanda ad una duplice possibile interpretazione della disposizione fiscale: una interpretazione letterale o restrittiva, o formalistica, in base alla quale il comportamento elusivo non è tassabile; una interpretazione non letterale, non rigida, non formalistica, in base alla quale il fatto elusivo è tassabile.

43 Gli strumenti antielusivi
Il legislatore dispone di due tecniche per fronteggiare l’elusione: le norme a contenuto antielusivo che attribuiscono all’AF il potere di qualificare come elusiva una determinata operazione, e di applicare la norma elusa; le norme specifiche cui il legislatore ricorre quando, verificando che una norma fiscale viene elusa con un certo accorgimento, va a modificare la norma impositiva, ad esempio, ampliandone la portata, quindi norme la cui antielusività risiede nella ratio, non nel contenuto.

44 La tassazione delle fattispecie elusive
Le tecniche attraverso le quali si può pervenire a tassare le fattispecie elusive sono due: la prima consiste nell’interpretare la norma elusa in modo da applicarla anche a fattispecie che essa formalmente non prevede; la seconda consiste nell’interpretare e ricostruire i negozi giuridici elusivi in modo da far emergere, al di là dell’apparenza formale ed esteriore, il vero affare ed il vero negozio posto in essere dalle parti. Viene così operata una riqualificazione del negozio ovvero un superamento della forma.

45 Le disposizioni antielusive
Dalla constatazione dell’imperfezione dei dettati legislativi da cui deriva la possibilità di sottrarsi alla giusta imposizione nasce l’idea di una norma antielusiva generale, destinata a valere in astratto in ogni circostanza. Ma una norma antielusiva generale presenta il rischio di essere tollerante in relazioni a situazioni formalmente ineccepibili, ma di fatto assolutamente scorrette. Di qui la decisione di elaborare una norma generale antielusiva ma a fattispecie predeterminate al fine di colpire solo quei comportamenti più rilevanti e diffusi: il legislatore si limita a considerare solo le operazioni che con più frequenza e maggiore danno per la collettività vengono “manipolate” dai contribuenti al fine di ottenerne un indebito vantaggio economico.

46 Le disposizioni antielusive
La prima norma (generale) antielusiva “a fattispecie predeterminate” introdotta nell’ordinamento italiano è contenuta nell’art. 10 della L. 408/90. “E’ consentito all’Amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenuto e comunque i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale sociale poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta”.

47 Le disposizioni antielusive: l’art. 10 della L. 408/90
L’applicazione di tale disposizione era condizionata alla presenza di un presupposto, cioè il conseguimento di “vantaggi tributari”; tre condizioni: l’assenza di valide ragioni economiche; lo scopo esclusivo di ottenere il risparmio d’imposta; la frode nell’attuazione del progetto; cinque operazioni, ritenute più di altre elusive.

48 Le disposizioni antielusive: l’art. 10 della L. 408/90
Tale norma destò numerose perplessità e venne applicata raramente per più motivi: non era chiaro se i vantaggi tributari erano da riferirsi solo al campo delle imposte sui redditi , dovevano essere considerati nell’immediato o in prospettiva, dovevano essere riferiti solo al soggetto che realizzava l’operazione o anche ad altri soggetti coinvolti; non era facile individuare operazioni che avessero come scopo esclusivo il risparmio di imposta; l’avverbio fraudolentemente richiamava la disciplina penalistica. Per correggere tali distorsioni fu introdotto l’art. 37 bis nel D.P.R. 600/1973.

49 Le disposizioni antielusive: l’art. 37 bis del D.P.R. 600/1973
“Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”.

50 Le disposizioni antielusive: l’art. 37 bis del D.P.R. 600/1973
Dalla lettura della norma in questione si evince coma la disposizione antielusiva in essa contenuta si renda applicabile qualora si verifichino, contemporaneamente, le seguenti condizioni: il contribuente ponga in essere atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, che comportino l’utilizzo di una o più operazioni fra quelle indicate al comma 3 dell’art. 37-bis (fusioni, scissioni, trasformazioni ecc.); che tali atti, fatti e negozi siano complessivamente diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti; che tali atti, fatti e negozi siano privi di valide ragioni economiche.

51 Le disposizioni antielusive: l’art. 37 bis del D.P.R. 600/73
La collocazione della “nuova” disposizione antielusiva nell’ambito del D.P.R. 600/73 sull’accertamento delle imposte sui redditi ne delimita il campo di azione solo a tali tipologie di imposte. Il fenomeno elusivo non si esaurisce, normalmente, in una singola operazione, ma si articola attraverso atti tra loro programmati e coordinati. E’ stato soppresso l’avverbio “fraudolentemente” E’ venuto meno il requisito dello “scopo esclusivo” E’ stato invece mantenuto il requisito delle “valide ragioni economiche” L’inopponibilità è relativa solo all’Af, per cui i comportamenti posti in essere dai contribuenti, anche se fiscalmente irrilevanti, sono validi dal punto di vista civile.

52 Le disposizioni antielusive: l’art. 37 bis del D.P.R. 600/1973
L’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 si compone di otto commi nei quali si individuano: il comportamento ritenuto elusivo ( commi 1 e 2); le fattispecie potenzialmente elusive riguardanti, in particolar modo, le operazioni straordinarie nella vita dell’impresa ( comma 3); aspetti procedurali diretti a rafforzare le garanzie del contribuente ( commi dal 4 al 7); l’istituto giuridico “dell’interpello disapplicativo” (comma 8).

53 L’interpello disapplicativo: rinvio
La tipologia di interpello in esame non è finalizzata a fornire al contribuente un parere in ordine ad una questione interpretativa, ma attraverso un provvedimento del Direttore Regionale, viene eccezionalmente disapplicata una norma antielusiva che, altrimenti, troverebbe applicazione nel caso specifico da lui prospettato La procedura d’interpello “antielusivo”: RINVIO


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