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Le attività commerciali degli enti pubblici e l’applicazione dell’ IVA

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Presentazione sul tema: "Le attività commerciali degli enti pubblici e l’applicazione dell’ IVA"— Transcript della presentazione:

1 Le attività commerciali degli enti pubblici e l’applicazione dell’ IVA
Corsi IVA Università di Pisa Otttobre/Novembre 2011 Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - 1

2 Gli scopi dell’incontro
L’incontro non serve a : Risolvere in maniera completa tutti i dubbi Fornire tutte le nozioni necessarie L’ incontro serve: a fornire una “bussola” per orientarsi nel campo a fornire un “cassetto per gli attrezzi” normativo sufficientemente in grado di guidarci al di là delle singole nozioni fornite Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - 2

3 Il meccanismo di applicazione dell’ IVA
Operatore Costo acquisto Valore aggiunto Prezzo cessione Aliquota IVA Imposta Totale fattura Artigiano 100 20 120 Grossista 50 150 30 180 Dettagl,te 36 216 Cons.re finale TOTALE 86 Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi -

4 Presupposti dell’ IVA Soggettivo esercizio arti e professioni
Oggettivo  cessione di beni e prestazioni di servizio Territoriale Importazioni da chiunque effettuate Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi -

5 Cosa sono le attività commerciali dal punto di vista fiscale?
TUIR art. 55  attività conseguente all’esercizio di attività produttiva di reddito di impresa Il reddito di impresa è quello che deriva dall’esercizio di imprese commerciali precisando che per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva , delle attività elencate all’articolo 2195 c.c……anche se non organizzate in forma di impresa” Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 5

6 Definizione dal punto di vista dell’ iva
Articolo 1 del DPR 633/72: “ L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi (presupposto oggettivo ndr )effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni (presupposto soggettivo ndr ) e sulle importazioni da chiunque effettuate” Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 6

7 Il soggetto passivo IVA in chiave di legislazione europea
Direttiva CE n.112 del : Art. 9, “Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentenetemente dallo scopo o dai risultati di detta attività Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante, o di prestatore di servizi comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamente di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.” Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi -

8 D.P.R. 633/1972 articolo 4 (definisce uno dei presupposti soggettivi nell’IVA intitolandosi “Esercizio di imprese”) “Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusivo, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 anche se non organizzate in forma di impresa” Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - Workshop Sassari 2009 8

9 Deve essere considerata commerciale un attività:
“non preclude che l’ente ..possa porre in essere eventuali attività che si qualificano, sotto il profilo fiscale, come attività commerciali” – definizione di sintesi Deve essere considerata commerciale un attività: Sono commerciali le attività dirette alla prestazioni di servizi che, pur non rientrando tra quelle sopraelencate, siano organizzate in forma di impresa Industriale diretta alla produzione di beni e servizi Intermediaria nella circolazione dei beni Di trasporto per terra, per acqua o per aria Bancaria o assicurativa e’ questa la definizione più importante per l’Università Ausiliaria delle precedenti Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 9

10 Definizione fiscale dell’ ente pubblico
Art. 73 1^ comma lettera c) del TUIR: Sono soggette all’imposta sulle società……….. c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 10

11 Caratteristiche dell’ “ente non commerciale”
Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - 12 maggio 1998, n. 124/E L'elemento distintivo degli enti non commerciali, anche a seguito del citato decreto legislativo n.460 del 1997, è costituito, quindi, dal fatto di non avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale, intendendosi per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R.. Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati. Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 11

12 L’articolo 74 del tuir (ex- 88)
Testo unico delle imposte sui redditi. art. 74 Titolo: Stato ed enti pubblici . Testo: in vigore dal 01/01/2004 modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta. 2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 12

13 Ricomponiamo il puzzle a livello di IVA in Ateneo …..
IVA si applica alle attività di natura commerciale eccezioni: a. IVA intra in atttività istituzionale b. IVA su prestazioni di servizi nei rapporti con l’estero anche sfera istituzionale IVA anche sulle importqzioni Workshop Sassari 2009 Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - 13

14 Se proprio aveste fabbricati dediti interamente all’attività commerciale o promiscuamente…..
Immobile destinato interamente all’attività commerciale : tassazione IRES nell’ ambito del reddito di impresa. Si deduce dal reddito il costo della quota di ammortamento Immobile destinato promiscuamente all’attività commerciale : Articolo 144 del TUIR comma 4: “Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.” Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 14

15 Una risoluzione illuminante: la costruzione di una mensa da parte di un Comune – Ris.222/E del 10 Agosto 2007 Agenzia delle Entrate “Deve ritenersi che il Comune interpellante , qualora intenda destinare ..il costruendo immobile ad attività commerciale (quale risulta essere, in ogni caso, la gestione della mensa scolastic), lo stesso può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta per rivalsa sulle prestazioni di servizi relative alla costruzione dell’immobile. La soluzione prospettata presuppone che l’immobile sia strumentale all’attività commerciale esercitata e che, inoltre, la medesima attività venga gestita, da parte dell’ente locale, con contabilità separata come previsto dal citato art. 19 – ter del D.P.R. 633.” Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - 15

16 Attività di mera locazione di Enti non commerciali
La circolare 21 giugno 1991 nr. 32 ha confermato una precedente circolare del 21 luglio 1989 n.36 chiarendo che le mere locazioni di immobili da parte di enti non commerciali sono attività non commerciali di ottimizzazione del proprio patrimonio. Ultimamente però l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 169/E dell’ ha lievemente corretto il tiro ritenendo che la locazione di immobili da parte di enti non commerciali sia in campo IVA se all’interno dell’ente esiste una struttura dedicata alla gestione (conformemente la ris. 286/2007). Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi -

17 LA FONTE DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE: IL CONTRATTO
Il modello contrattuale, da cui in genere prende origine l’attività conto terzi, è il contratto a prestazioni corrispettive disciplinato dall’articolo 1321 del codice civile secondo cui: “ il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto patrimoniale” Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 17

18 Un consiglio preliminare: definire lo schema dei rapporti giuridici intercorrenti tra le parti: Risoluzione n.90/E del 19 marzo 2002 dell’Agenzia delle Entrate “La definizione della questione sollevata si deve fondare sull’analisi del concreto assetto degli interessi delle parti, così come regolati nella convenzione con la quale è concesso il contributo” Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 18

19 Il contratto commerciale
Un primo elemento importante che ci orienta nel decidere se ci troviamo di fronte ad un contratto commerciale è certamente l’elemento “patrimoniale”, cioè la presenza di una utilità economica suscettibile di valutazione. Tuttavia tale elemento non è sempre decisivo: anche semplici convenzioni di finanziamento possono e devono avere elementi di carattere patrimoniale. Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 19

20 Il contratto commerciale: l’interesse prevalente del committente
Ulteriore passo verso la commercialità: dobbiamo essere “scelti” sul mercato da un committente che abbia bisogno di soddisfare una propria esigenza. Tale elemento è specifico e sarà rilevante per distinguere i contratti a prestazioni corrispettive, di cui stiamo discutendo, da quelli associativi tipici, ad es., dei rapporti che legano le Università alla Comunità Europea. Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 20

21 Infine l’elemento fiscalmente (quasi) decisivo: l’ IVA
Un contratto commerciale attivo è generalmente soggetto ad IVA o meglio alla normativa IVA (in primis alla fatturazione) ben potendo ricadere anche sotto regimi IVA particolari (esenzione, non imponibilità etc.). Se è vero che non tutta l’attività commerciale è fatturabile è però incontestabile che tutto ciò che l’ Università fattura rientra nell’attività commerciale. Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 21

22 Per l’IVA l’abitualità è importante
Per l’assoggettamento ad IVA di qualsiasi operazione deve comunque sussistere la condizione dell’ abitualità posta dal primo comma dell’articolo 4 : peraltro la risoluzione n ritiene che possa sussistere abitualità anche se rare prestazioni annuali siano ripetute nel corso di anni. Per i professionisti l’abitualità, e quindi la necessità di iscriversi all’IVA, è insita nell’iscrizione ad albo professionale. Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi -

23 L’ IVA è un imposta europea e anche sull’applicazione agli enti pubblici occorre esaminare l’articolo 13 della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 2006/112/CE “Gli Stati, le regioni, le provincie, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni Tuttavia, allorchè tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.” Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 23

24 Una sentenza “macabra” della Corte di Giustizia UE, Sez
Una sentenza “macabra” della Corte di Giustizia UE, Sez. II dell’8 Giugno 2006, causa C-430/04 Il Feuerbestattungsverein è un’associazione riconosciuta di utilità pubblica che gestisce un crematorio nella città di Halle. Esso ha presentato al Finanzamt una domanda di informazioni nei confronti del comune di Lutherstadt che gestisce parimenti un crematorio in cui..affermava che l’eventuale mancato assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto al comune di Lutherstadt avrebbe consentito a tale comune di offrire i servizi di cremazione a prezzi più vantaggiosi di quelli da esso stesso applicati. La Corte ha ritenuto legittima la richiesta in base alla vigente legislazione europea in materia di IVA. Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 24

25 Sono in ogni caso oggettivamente commerciali anche se esercitati da enti pubblici
Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita Erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale Gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti Trasporto e deposito di merci Trasporto di persone Organizzazione di viaggi soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio Servizi portuali e aeroportuali Pubblicità commerciale Telecomunicazioni e radio diffusioni circolari Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - 25

26 Il sinallagma contrattuale
Dopo il preliminare accertamento rispetto alle distorsioni di concorrenza occorre esaminare la presenza del sinallagma come primo “sintomo” che ci orienta verso la commercialità di un rapporto. L’Agenzia delle Entrate ha fondato la propria potestà accertatrice della commercialità o meno di un contratto, sull’esistenza di un rapporto sinallagmatico, un rapporto cioè di causa – effetto tra ciò che viene domandato dal committente e ciò che viene fornito dal cedente/commissionario. Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 26

27 Il sinallagma: Risoluzione dell’ Agenzia delle Entrate numero 183 del 11.6.2002
…”il contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si e' in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. “ Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 27

28 Gli altri sintomi della commercialità: : Risoluzione del Direzione AA
Gli altri sintomi della commercialità: : Risoluzione del Direzione AA.GG. E cont.trib. Nr. 72/E – III – 7 – del 3 Maggio 1999 “La circostanza che l’attività svolta dal Consorzio sia finanziata con i fondi strutturali non può, nello specifico caso in esame, far venir meno la rilevanza oggettiva di tali prestazioni ai fini dell’ IVA ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 633 del 1972, consistendo in una prestazione di servizi effettuata verso corrispettivo specifico ed avente ad oggetto un “facere” assunto in dipendenza di un obbligo di natura contrattuale. Rilevano in tal senso la clausola risolutiva espressa, essendo la risoluzione lo strumento tipico di un contratto a prestazioni sinallagmatiche nelle quali si verifichi uno squilibrio tra le parti e l’obbligo del risarcimento del danno da inadempimento che evidenzia un interesse patrimoniale da parte del soggetto erogatore Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 28

29 Ulteriore sintomo di commercialità: l’acquisizione dei risultati da parte del soggetto erogatore: Risoluzione nr. 118/E – III - 7 – 865 del 12 Luglio 1996 – Dir. AA.GG. e cont.trib. “…si precisa che dalla suddetta convenzione emerge che a fronte delle prestazioni rese dall’ Università è stabilita la corresponsione di compensi da parte della regione. Tale considerazione, unitamente alla circostanza che i risultati dell’attività di sperimentazione e ricerca…vengono acquisiti nella sfera giuridico – patrimoniale della regione, pone in evidenza la sussistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’erogazione del contributo e l’attività svolta dall’ Università, nel quadro di un rapporto contrattuale.” Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 29

30 I contributi a fondo perduto: Risoluzione dell’ Agenzia delle Entrate nr. 42 del 16.3.2004
Il Consorzio YZ e' stato costituito, ai sensi dell'art del Codice Civile, da XX S.p.a., dall'Universita' degli Studi di .... e dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell' , il Consorzio istante ha chiesto ed ottenuto dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 – un finanziamento sotto forma di contributo alla spesa per la realizzazione di un Progetto di ricerca e sviluppo, corredato da un Progetto di formazione per ricercatori e tecnici di ricerca Alla luce dei meccanismi di erogazione dei contributi in esame nonche’ del contenuto del contratto di finanziamento, si ritiene che dette somme non assumano natura di corrispettivi specifici per una prestazione di servizi, ma vengano erogate - nella forma di contributi nella spesa (e quindi a parziale copertura dei costi del progetto) - per il perseguimento di finalita' e obiettivi di carattere generale, quali sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e delle connesse attivita' di formazione. Si ritiene, in sostanza, che non sussista un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni rese e che, quindi, le somme erogate non siano rilevanti ai fini dell'IVA. Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 30

31 Contributi a fondo perduto ed attività commerciale: ATTENZIONE!
Sicuramente la presenza di IVA è sintomo di commercialità ma l’Università potrebbe ricevere da un soggetto un contributo – quindi senza IVA - a fondo perduto e potrebbe riceverlo:  in attività istituzionale  in attività commerciale Se lo riceve in attività istituzionale il contributo è fuori campo di applicazione dell’ IVA (vedi diapositiva 5) perché manca il presupposto di esercizio d’impresa (articolo 1 e 4 del DPR 633/72). Se lo riceve in campo commerciale il presupposto di esclusione dall ‘ IVA è diverso e lo vedremo nella prossima slide! Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 31

32 Contributi a fondo perduto in attività commerciale: IVA ed IRES
La Scuola Sant’Anna sta organizzando un corso per formare i medici di base del territorio. La Scuola fa pagare una quota di iscrizione e quindi siamo in attività commerciale. L’ordine dei medici di Pisa, per sostenere l’iniziativa, delibera di corrispondere una somma di denaro senz’altro pretendere. E’ evidente che la somma è attribuita nell’ambito dell’attività commerciale Non c’è rapporto sinallagmatico per cui viene meno il presupposto di applicazione dell’ IVA Tributariamente: Ai fini IVA: si tratta di una movimentazione finanziaria di cui all’articolo 2 secondo comma lettera a) DPR 633/72 (“Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”). Ai fini IRES: è un ricavo (comunque un elemento positivo di reddito) per cui va incassato sull’attività commerciale ai sensi dell’articolo 85 1 comma lettera g) del TUIR (Costituiscono ricavi : (g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura,spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;) Il Comune opererà una ritenuta in acconto dell’ IRES pari al 4% facendo sottoscrivere all’Ateneo apposito modulo (articolo 28 secondo comma DPR 600/72) Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 32

33 L’ente pubblico socio di una associazione
Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona si dispone che le cessioni o prestazioni ai soci effettuate in conformità alle finalità istituzionali espressamente previste dallo Statuto e rivolte alla realizzazione degli scopi sociali non sono soggette ad IVA anche se eseguite verso pagamenti di corrispettivi specifici o di contributi supplementari. Ciò significa che allorchè per le regole della territorialità si radichi in Italia la eventuale debenza dell’ IVA (ad esempio pagamento di quota associativa ad associazione inglese) la quota è fuori campo del tributo. Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi -

34 ATI e project financing
Viene considerato autonomo soggetto IVA la riunione di imprese per l’esecuzione di appalti pubblici solo nel caso in cui la natura delle operazioni da eseguire non è separabile tra le varie imprese (Risoluzione MiniFinanze nr ).In linea generale le singole imprese in associazione verticale fatturano direttamente al committente La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 31 Ottobre 2000 nr. 161/E interpreta il contributo pubblico nel project financing come elemento corrispettivo soggetto ad IVA. Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi -

35 RIMANE COMUNQUE LA SCISSIONE IVA/IRES
Un approfondimento fiscale sui contributi a fondo perduto: Risoluzione 2/E del 22 gennaio 2010 Non sempre fiscalmente il contributo a fondo perduto in attività commerciale è un ricavo. Art.88 c.3 lettera b) TUIR : i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di liberalità (esclusi quelli in base a contratto o legge) sono sopravvenienze attive da tassare ai fini IRES nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio di incasso e nei quattro successivi  contributi in c/capitale Se finalizzati all’acquisto di specifici macchinari partecipano al reddito o diminuendo direttamente il valore del cespite (minore quota di ammortamento calcolata) o imputando a conto economico nella stessa misura degli ammortamenti che anche così vengono ridotti  contributi in conto impianti (principio contabile nr.16 dei dottori commercialisti – paragrafo F) RIMANE COMUNQUE LA SCISSIONE IVA/IRES Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - 35

36 Check per stabilire se si è in attività commerciale o meno
L’attività viene svolta dall’ente a fronte di un corrispettivo (sinallagma)? Tale attività rientra tra quelle elencate dall’art. 4 c.5 DPR 633/1972? Attività rilevante IVA Tale attività viene svolta dall’ente in veste di pubblica autorità? Attività NO IVA soggetta IVA SI NO SI NO si NO Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - 36

37 La contabilità per l’attività commerciale
Per gli enti non commerciali, quali i Comuni , la legge prevedeva – con disposizione di cui all’articolo 20 del DPR 29 Settembre 1973 nr. 600 che fossero tenuti libri contabili (libro giornale, libri IVA, scritture ausiliarie, registro dei cespiti , inventario e bilancio) per le attività commerciali esercitate che quindi era obbligatorio rappresentare con separata contabilità. La situazione si è poi modificata in relazione alla peculiarità degli enti pubblici…….. Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 37

38 La contabilità per l’IVA
Il problema dell’ IVA negli enti pubblici era quello di poter detrarre in attività commerciale il tributo sugli acquisti di beni e servizi. Fino al 1997 per esercitare tale diritto era obbligatoria la contabilità separata: “La detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata” Con il DL 328/1997 è stato finalmente stabilito che: “Per le…università ….la contabilità separata… è realizzata nell’ambito e con le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o statuto.” Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 38

39 Come si realizza la contabilità separata per gli enti pubblici: il Ministero l’aveva già spiegato con la circolare 26 del La previsione di detraibilità IVA per le operazioni commerciali esposte nella contabilità obbligatoria a norma di legge è stata ammessa nel 1997 per le Università ma per i Comuni ed altri enti esisteva fin dal 1979. Il Ministero della Finanze aveva spiegato fin dal 1980 come realizzare la contabilità separata, che dava diritto alla detrazione, nell’ambito della contabilità pubblica: “Si ritiene a tal proposito di dover chiarire che la contabilita' "separata" per i cennati enti puo' realizzarsi con la creazione, fin dalla formulazione del bilancio preventivo, di appositi capitoli, per ciascuna attivita' rilevante agli effetti dell'I.V.A., ove vengono registrati, per le entrate e le uscite, rispettivamente gli importi dei ricavi e dei costi, importi che dovranno trovare precisa corrispondenza nei registri previsti agli effetti dell'I.V.A., che i detti enti soggetti d'imposta sono, in ogni caso, obbligati a tenere ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo secondo del D.P.R. n Qualora le attivita' rilevanti agli effetti del tributo siano contabilizzate unitamente ad altri servizi non soggetti all'I.V.A. in un capitolo unico, si rendera' necessario scindere il capitolo stesso in appositi articoli. Sia i capitoli che gli articoli dovranno riportare la dizione "servizio rilevante agli effetti dell'I.V.A.". Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 39

40 Un adempimento delicato: la fatturazione
Pur non essendo un corso sull ‘ IVA si ritiene però opportuno dare qualche cenno sugli elementi fondamentali della fatturazione poiché essa costituisce il punto centrale dei processi legati alla gestione fiscale dell’ attività commerciale. Gli elementi fondamentali della fattura sono rinvenibili nella Direttiva 2001/115/CE che ha condotto alla riformulazione dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 La fattura va emessa immediatamente al verificarsi del compimento dell’operazione (nei servizi al momento della notizia del pagamento del corrispettivo o all’atto della cessione del bene mobile o della stipula dell’atto se bene immobile – vedi slide successiva) – Ris nr ) Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 40

41 Operazioni senza addebito di imposta (solo elencazione)
Cessioni relative a beni non comunitari in transito (codice doganale comunitario CEE 12/10/1992 n.2913) Cessioni relative a beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale con merci non comunitarie non ancora immesse in libera pratica: depositi doganali (art. 85 e segg. Codice doganale), zone franche e depositi franchi (art. 166 e segg. Codice doganale) Operazioni non imponibili artt. 8 , 8-bis, 9, 38-quater DPR 633/1973 Operazioni esenti art. 10 DPR 633/72 Operazioni soggette al regime del margine per i beni usati Operazioni soggette al regime delle Agenzie di viaggio e turismo Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 41

42 Registro dei corrispettivi (art. 22 e 24 del DPR 633/72)
Si può evitare la fattura per il commercio al minuto (anche in spacci interni ad.es. per la vendita di gadgets in Università o per le operazioni esenti indicate tra l’altro al n. 22 dell’art. 10-prestazioni proprie delle biblioteche… e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie….giardini botanici) art.22 Tali operazioni vanno annotate – giornalmente – nel REGISTRO DEI CORRISPETTIVI Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 42

43 Le prestazioni delle biblioteche
Esenzione di carattere oggettivo che prescinde dal soggetto che paga la prestazione Una cooperativa che ha un appalto dall’Ateneo per gestire il servizio può fatturare in esenzione di IVA Ma il servizio deve essere globale e complessivamente funzionale alla gestione della biblioteca e non riguardare singole prestazioni che- da sole – non sono esenti ( Ris.135/E del 6 Dicembre 2006 e Ris.131/E del 6 Giugno 2007) Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 43

44 Le prestazioni didattiche
Accezione ampia (comprese le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni).Esenti anche le prestazioni collegate (vitto, alloggio,materiale didattico) e le lezioni private Necessità del riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione non necessariamente scolastica (R.M. n del 17 gennaio 1992) I VERSAMENTI DI ENTI PUBBLICI POSSONO ESSERE ANCHE DIRETTI A FORMATORI NON IN POSSESSO DEL RICOSCIMENTO (Ris. 150/E del , n.182/E del , e nr. 44/E del ) Professori a contratto professionisti: fatturazione sempre con IVA se il rapporto intercorre con l’Università per materie rientranti nell’oggetto della propria professione (prestazioni in house Risoluzione Ministeriale 213/E del del 15/7/1995 e Ris. Ag,Entrate 84/E del 4 Aprile 2003) Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 44

45 Alimenti e bevande: trasferte dei dipendenti
In una successiva slide si dà conto del fatto che dal 1^ Settembre 2008 è detraibile l’imposta (in attività commerciale) corrisposta dall’ Università per pagamento di prestazioni alberghiere o di alimenti e bevande da parte dei dipendenti dell’ ente inviati in missione. La Circolare 6 del 3 marzo 2009 dell’ Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora non via sia coincidenza tra il committente (Ateneo) e i fruitori della prestazione (dipendenti in missione) la fattura va comunque intestata all’ Università ed i dati dei beneficiari esposti in fattura od in apposita nota allegata. Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 45

46 Detraibilità dell’imposta sugli acquisti (art.19 DPR 633/72)
L’IMPOSTA E’ DETRAIBILE SE: è addebitata con una fattura; è relativa ad un’operazione inerente all’attività svolta; - è altresì “afferente” alle operazioni imponibili od equiparate è riferita ad un attività perfezionata mediante accordo valido non rientra nei casi di indetraibilità; viene esercitato correttamente il diritto alla detrazione Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita diritto medesimo. Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 46

47 Registro degli acquisti (art.25 D.P.R. 633/72)
“Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione , comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell’art.17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta” Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 47

48 la detrazione non è ammessa per la parte non soggetta all’imposta
Beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni imponibili ed in operazioni escluse (ART. 19 C.4 dpr 633/72) IN PRESENZA DI: OPERAZIONI NON SOGGETTE BENI O SERVIZI UTILIZZATI AD USO PROMISCUO (utilizzo per fini privati o estranei all’esercizio di impresa, arte o professione) la detrazione non è ammessa per la parte non soggetta all’imposta art. 19, co. 4, DPR 633/1972 “secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati” Circolare Ag.Entr.328/E del 24 Dicembre 1997 :” A titolo di esempio può affermarsi che ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato sia per l'attività imponibile sia per un'attività esclusa, un criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla cubatura dei rispettivi locali.” Workshop Sassari 2009 Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - 48

49 Indetraibilità oggettiva (art.19- bis1 DPR 633/72)
PREVISTA PER ALCUNI BENI TASSATIVAMENTE ELENCATI DALLA LEGGE: OMAGGI E ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA (> 25,82 EURO) – lett.h PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE A BENI DI LUSSO E MEZZI DI TRASPORTO DI LUSSO- lett a) e b) se non formano attività propria dell’impresa CARBURANTI E LUBRIFICANTI ACQUISITI PER MEZZI DI TRASPORTO DI LUSSO – lett. d) ABITAZIONI – lett. i) Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 49

50 Indetraibilità oggettiva (art. 19- bis1 DPR 633/72 lett
Indetraibilità oggettiva (art.19- bis1 DPR 633/72 lett.c e d– segue) Il caso degli autoveicoli non di lusso Decisione della Corte di giustizia europea Causa c 228/05  illegittime le limitazioni alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di veicoli indicati nell'art. 19-bis1, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972 e alle spese di manutenzione e gestione degli stessi indicate nella lettera d) del medesimo articolo Decisione del Consiglio 18 giugno 2007, n. 2007/441/CE  autorizzazione ad una detrazione pari al 40% su tali spese (GUEE del ) Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 50

51 La detrazione tramite pro- rata art. 19 c.5 e 19 bis DPR 633/72
PREVISTA IN CASO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CHE DA’ LUOGO AD OPERAZIONI IMPONIBILI ED OPERAZIONI ESENTI: Op. impon Op. assim.(1) Pro-rata di detraibilità = _______________________________________ Op. impon Op. assim Op. esenti Nel calcolo della percentuale non si tiene conto: delle cessioni di beni ammortizzabili; dei passaggi interni fra più attività; di alcune operazioni non soggette ad IVA (cessione di denaro, campioni gratuiti; delle cessioni di beni acquistati o importati senza diritto alla detrazione; (1) sostanzialmente le operazioni non imponibili e non territoriali Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 51

52 Cessioni e prestazioni intracomunitarie
In base all’articolo 46 del DL 331/1993 le fatture emesse in relazione a cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’articolo 41 ed alle prestazioni di servizi intracomunitari non imponibili devono riportare, oltre al titolo e alla norma di non applicazione dell’ IVA, l’isopartita del cessionario o del committente. Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 52

53 PRESUPPOSTI perché si realizzi un acquisto o cessione intracomunitaria
OGGETTIVI TERRITORIALI SOGGETTIVI CHE L’ACQUISTO O LA CESSIONE SIA EFFETTUATO A TITOLO ONEROSO COSTITUZIONE DIRITTO DI PROPRIETA’ SUL BENE OGGETTO DELLO SCAMBIO EFFETTIVA MOVIMENTAZIONE DEL BENE MATERIALE TRA UNO STATO MEMBRO E L’ALTRO STATUS DI OPERATORE ECONOMICO DEL CEDENTE COMUNITARIO E DELL’ACQUIRENTE NAZIONALE I SOGGETTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA SE MANCA UNO SOLO DEI PRESUPPOSTI NON SI HA “ACQUISIZIONE” L’OPERAZIONE E’ SOGGETTA ALLA DISCIPLINA INTERNA VIGENTE NEL PAESE DI ORIGINE DEI BENI Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 53

54 ACQUISTI INTRACOMUNITARI EFFETTUATI NELL’AMBITO COMMERCIALE ART
ACQUISTI INTRACOMUNITARI EFFETTUATI NELL’AMBITO COMMERCIALE ART. 47 PRIMO COMMA DL 331/93 PROCEDIMENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE DEFINITIVE PRO-FORMA PER L’ACQUISTO DI BENI MATERIALI DIVERSI DAI PRODOTTI EDITORIALI La fattura deve essere protocollata indicando numero e data di ricevimento, per completezza ove possibile, allegare anche la busta. La data di protocollo di presa possesso è fondamentale, in quanto attiva i termini di annotazione nei registri IVA – Dichiarazione che il bene o servizio è inerente all’attività commerciale Determinazione del controvalore in euro del corrispettivo espresso in valuta diversa dall’euro per individuare la nostra base imponibile su cui calcolare l’aliquota I.V.A. ovvero titolo e norma in caso di non assoggettabilità all’imposta La fattura deve essere “integrata” indicando l’ IVA da versare. L’integrazione può essere fatta sulla fattura ricevuta, oppure creare un modello apposito, che farà parte integrante della fattura Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 54

55 ACQUISTI INTRACOMUNITARI EFFETTUATI NELL’AMBITO COMMERCIALE ART
ACQUISTI INTRACOMUNITARI EFFETTUATI NELL’AMBITO COMMERCIALE ART. 47 PRIMO COMMA DL 331/93 Le modalità di registrazione della fattura in ambito commerciale sono diverse da quelle in ambito istituzionale. La fattura, relativa all’operazione: imponibile, non imponibile, esente, non soggetta, deve essere registrata entro lo stesso mese di ricevimento (es. data protocollo 02/11/2006, termine ultimo per la registrazione 30/11/2006) ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, ma ai fini della liquidazione dell’imposta a debito, con riferimento al mese di ricevimento La fattura quindi, integrata, dovrà essere annotata nel registro di cui all’art. 23 (registro fatture emesse), seguendo la numerazione progressiva delle fatture emesse (l’imponibile non costituisce volume d’affari) e contemporaneamente nel registro di cui all’art. 25 (registro acquisti) e ottenere così di fatto recupero dell’imposta Le fatture di acquisto intracomunitario di beni devono essere annotate nel registro di cui all’art. 23 entro il mese di ricevimento anche del corrispettivo espresso in valuta estera (data protocollo della Struttura universitaria) previa integrazione e secondo l’ordine della numerazione progressiva delle fatture emesse (es. se la Struttura era giunta all’emissione della fattura n. 50, la fattura intracomunitaria dovrà necessariamente essere numerata n. 51) comprese le autofatture di cui all’art. 46 comma 5 Workshop Sassari 2009 Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - 55

56 I modelli doganali INTRA per gli acquisti-cessioni intracomunitarie (cenni)
Il sistema INTRASTAT è un sistema informatico unico europeo per il monitoraggio delle operazioni di acquisto e cessione di beni all’interno dei paesi della Unione Europea La Direttiva 2008/117/CE ha introdotto l’obbligo dell’ INTRASTAT anche per le prestazioni di servizi rese , mentre il D.lgs 18/2009 di recepimento (modifica dell’articolo 50 D.L. 331/93) lo prevede anche per i servizi resi (i servizi sono quelli dell’art. 7-TER DPR 633/72vedi slides territorialità. Se l’IVA non è dovuta sull’operazione non c’è obbligo di INTRASTAT. Ha finalità statistiche e fiscali Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 56

57 Chi è obbligato agli INTRA (cenni)
Tutti i soggetti passivi di imposta che effettuano acquisti e/o cessioni intracomunitarie con i requisiti previsti per tali operazioni intracomunitarie (trasferimento della proprietà tra due soggetti passivi di imposta o di altro diritto reale su beni, onerosità, movimentazione del bene da un paese UE all’altro) Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art.4 IV c. DPR 633/72 non soggetti passivi di imposta che – ai sensi dell’articolo 38 del DL 331/93 – hanno effettuato nell’anno precedente acquisti intracomunitari in ambito istituzionale per un valore al netto dell’IVA superiore ad euro ,00 Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art.4 IV c. DPR 633/72 tra cui si ricorda sono anche le Università, soggetti passivi di imposta relativamente ad attività commerciali svolte, che hanno effettuato acquisti intracomunitari indipendentemente dal loro ammontare. I soggetti passivi di imposta per servizi resi/ricevuti di cui all’articolo 7-TER del DPR 633/72: la circolare 12/E/2010 ha comunque precisato che al raggiungimento del plafond di 10euro che rende necessaria l’identificazione degli enti non commerciali concorrono solo gli acquisti di beni INTRAUE e non anche quelli di servizi. Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 57

58 Le tipologie di modelli INTRASTAT- 1
Per gli acquisti di beni: INTRA 2 (frontespizio)) INTRA 2 – bis (descrizione analitica delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento) INTRA 2 – ter (rettifiche modelli precedentemente presentati) INTRA 2 – quater (servizi ricevuti registrati nel periodo) INTRA 2 – quinquies (rettifiche ai servizi ricevuti) Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 58

59 Le tipologie di modelli INTRASTAT- 2
Per le cessioni di beni: INTRA 1 (frontespizio) INTRA 1 – bis (descrizione analitica delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento) INTRA 1 – ter (rettifiche modelli precedentemente presentati) INTRA1 – quater (servizi resi registrati nel periodo) INTRA1 – quinquies (rettifiche ai servizi resi) Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 59

60 Nuova periodicità INTRASTAT beni e servizi resi/ricevuti
Ammontare delle operazioni Periodicità di presentazione Non superiore a € 50.00,00 Superiore a € ,00 “Non più prevista la presentazione annuale Trimestrale Mensile Il limite va valutato sul trimestre civile in corso e sui quattro precedenti (somma?) Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 60

61 Presentazione elenchi
Obbligatoriamente in via telematica con adesione al Servizio telematico Doganale Termine di presentazione fissati al 25 del mese successivo al periodo di riferimento Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - 61

62 Il modello INTRA 12 Dichiarazione dell’ammontare degli acquisti beni e servizi registrati nel mese precedente e l’ammontare dell’imposta dovuta Presentazione all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello in cui il bene/servizio è pervenuto unitamente ad una copia del modello di versamento unificato F24 - entro la fine del mese successivo all’effettuazione delle operazioni Dal 1^ Giugno l’INTRA 12 va inviato esclusivamente con modalità telematica Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 62

63 L’ inversione contabile: (“reverse charge)
Di regola debitore dell’IVA è il soggetto che effettua l’operazione imponibile (cedente o prestatore). In alcuni casi e per varie ragioni l’obbligo viene traslato sul destinatario (cessionario o committente) purchè sia un soggetto passivo che effettua l’acquisto in tale veste. Il meccanismo si può realizzare in due modi trasferendo in toto al destinatario l’obbligo della fatturazione (es. acquisti da non residenti) Oppure prevedendo l’obbligo di integrazione della fattura del cedente o prestatore (es.acquisto rottami, subappalti in edilizia) come nel caso delle fatture di acquisto intracomunitarie e le prestazioni di servizi ricevute da prestatori intra-cee soggetti passivi di imposa. Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 63

64 Reverse charge: la fonte normativa è nell’articolo 17 secondo comma del DPR 633/72.
Gli operatori nazionali che, nell’esercizio delle loro attività acquistano beni e servizi (territoriali) da soggetti residenti all’estero sono tenuti ad emettere fattura in unico esemplare ai fini dell’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’ articolo 17, terzo comma. Le fatture in reverse charge sono annotate sia nel registro delle vendite art. 23(entro 15 giorni dall’emissione) sia in quello degli acquisti art. 25(nel momento in cui si eserciti il diritto alla detrazione dell’imposta). Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 64

65 Ipotesi di “reverse charge” – 1
Cessioni di oro da investimento, materiali d’oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi (art.17, quinto comma DPR 633/72) integrazione della fattura Cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica (art.74, settimo e ottavo comma, DPR 633/72)integrazione della fattura Prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore (art. 17 sesto comma lettera a) commentata con Circolare nr. 37 del 29 Dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate)integrazione Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 65

66 Ipotesi di “reverse charge” – 2
Cessioni di apparecchi radiomobili e componenti accessori integrazione Cessioni personal computers e componenti accessori integrazione Cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniereintegrazione Cessioni di fabbricati strumentali per natura imponibili per opzione del cedente (con effetto dal 1^ ottobre 2007) ai sensi della lettera d) del nr. 8-ter dell’art.10 e a quelle imponibili per effetto del limitato diritto alla detrazione del cessionario ai sensi della lettera b) (con effetto dal 1^ Marzo 2008)integrazione _____________________________ Le operazioni in rosso non sono ancora operative in attesa di autorizzazione della Comunità Europea Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 66

67 Ipotesi di reverse charge – 3
Tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA compiute nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, possono essere adempiute: Mediante identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter DPR 633/72 ipotesi residuale dopo il Dlgs 18/2010 Nomina rappresentante fiscale (obbligatorio per operazioni di soggetti non residenti verso soggetti non passivi di imposta)ipotesi residuale dopo il Dlgs 18/2010 Mediante emissione di autofattura (reverse charge) (naturalmente solo in attività commerciale previa comunicazione al fornitore del bene o servizio del proprio numero di Partita IVA)regime naturale Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 67

68 Il reverse charge nei rapporti con l’estero
L’ipotesi di autofatturazione si è enormemente ampliata coinvolgendo, con la modifica dell’articolo 17 comma 2 da parte del D.lgs 18/2010. Il reverse charge diventa ora obbligatorio per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - 68

69 Autofattura per regolarizzazione
Se in attività commerciale non si riceve fattura di acquisto di bene o servizio entro quattro mesi dall’effettuazione della prestazione si ha l’obbligo di autofatturarsi (F24 codice tributo 9399) nei trenta giorni successivi presentando all’Agenzia delle Entrate due copie dell’autofattura.La registrazione avverrà solo sul registro delle fatture di acquisto visto il versamento con F24. Ai sensi dell’art. 46 comma 5 DL 331/93 se la fattura di un fornitore comunitario non perviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’acquisto si deve emettere autofattura entro il mese seguente Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 69

70 Il momento di effettuazione delle operazioni (art. 6 D.P.R. 633/72)
PRESTAZIONE DI SERVIZI  PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CESSIONE DI BENI: MOBILI  Consegna o Spedizione IMMOBILI Stipula del Contratto traslativo della Proprietà o di altro diritto reale ACQUISTI INTRACOMUNITARI: al momento della consegna in Italia al cessionario anche se effettuato con mezzi del cessionario Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 70

71 L’IVA PER CASSA L’art. 7 del Dl 185/2008 dispone che l’esigibilità dell’Iva è differita al momento del pagamento per cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese ovvero di arti o professioni. In ogni caso, il differimento di esigibilità non può eccedere 1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione. I soggetti ai quali la norma si applica hanno un volume di affari < ,00 euro Nella fattura va specificato “Iva ad esigibilità differita” Dopo l’approvazione della CE si attende il decreto attuativo Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 71

72 Fatturazione con IVA ad esigibilità differita - Art. 6 comma 5 D. P. R
Introdotta dal Dlgs 313/97 Si può esercitare nei confronti di Stato,organi dello Stato, Comuni, Provincie, Regioni e loro Consorzi (ad es.Comunità Montane),CCIIAA,Enti pubblici assistenza beneficenza e previdenza, UNIVERSITA’,USL,ASL, Enti pubblici di ricovero e cura a prevalente carattere scientifico Consente di emettere fattura, registrarla e non essere obbligato a versare l’IVA fino al pagamento: comunque l’operazione si intende a tutti gli effetti effettuata. Se prima del verificarsi degli eventi a partire dai quali l’operazione è compiuta viene emessa la fattura o pagato in tutto od in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato. Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 72

73 NOVITA’ IVA DAL 1° SETTEMBRE 2008 SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE
IN AMBITO COMMERCIALE Workshop Sassari 2009 Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - 73

74 NOVITA’ IVA DAL 1° SETTEMBRE 2008 SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE
IN AMBITO COMMERCIALE Workshop Sassari 2009 Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - 74

75 01.09.2008 SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE
art. 83, co. da 28-bis a 28-quinquies, D.L. 112/2008 D.P.R. 633/72 IVA abrogazione art. 19-bis 1, co. 1 lett. e), Dpr 633/1972 DETRAZIONE 100% dell’Iva assolta su SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE SOLUZIONI OPERATIVE DIPENDENTE DATORE DI LAVORO richiedere fattura per spese alberghiere e di ristorazione spese dipendenti rilevano per ufficio personale e per ufficio contabile predisposizione nota spese adozione di un software gestionale ad hoc dematerializzazione dei documenti del lavoro Workshop Sassari 2009 Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - 75

76 SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE
IVA Fino al Dal 1° D.L. 112/2008 Art. 19-bis1, lett. e), DPR 633/72  Detraibilità limitata alle sole prestazioni alberghiere e di ristorazione connesse alla partecipazione a convegni congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi Soppressione lett. e), prima parte del DPR 633/72  Detraibilità piena delle prestazioni alberghiere e di ristorazione Workshop Sassari 2009 Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - a cura di Rolando Vivaldi - 76

77 SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE
Irpef/ires Fino al Dal 1° D.L. 112/2008 Deduzione integrale delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione Regola generale Deduzione limitata al 75% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione Eccezione Deduzione integrale delle spese alberghiere e di ristorazione sostenute dai dipendenti in trasferta Workshop Sassari 2009 a cura di Rolando Vivaldi - Rolando Vivaldi - cura di Rolando Vivaldi - 77


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