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Ruolo e funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

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Presentazione sul tema: "Ruolo e funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza"— Transcript della presentazione:

1 Ruolo e funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Genesi, competenze e … G.C.Zuffo

2 FONTI DI REGOLAMENTAZIONE
D.Lgs.626/94 Art. 18: IL R.L.S. Art. 19: ATTRIBUZIONI DEL R.L.S. Art.20: ORGANISMI PARITETICI INTESE COLLETTIVE: Interconfederale Nazionali di categoria Regionali di categoria Aziendali o territoriali G.C.Zuffo

3 CHI È IL/LA R.L.S.? E’ UNO DEI SOGGETTI NEL SISTEMA PREVENZIONE
E’ IL/LA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI PER LA SICUREZZA (SALUTE) SUL LUOGO DI LAVORO G.C.Zuffo

4 I/LE R.L.S. AVEVANO PRECURSORI?
FIGURE GIA’ PREVISTE DALL’ART. 9 DELLA LEGGE 300/70 era una facolta’ dei lavoratori avvalersene Non coincidevano necessariamente con le rappresentanze sindacali Ne veniva fatto uno scarso utilizzo G.C.Zuffo

5 COSA CAMBIA CON IL D.LGS.626/94
La presenza del/della R.L.S. rimane una facolta’ (non è un obbligo per i lavoratori) Generalmente coincide con la rappresentanza sindacale (RSA-RSU) La sua funzione é consultiva / propositiva Ha precise attribuzioni Ha specifiche tutele G.C.Zuffo

6 RLS Art.18 – Rappresentante per la sicurezza E’ eletto o designato
N fino a 200 1 RLS N >200 < 1000 3 RLS N > 1000 6 RLS N = Numero lavoratori in azienda RLS E’ eletto o designato in tutte le aziende o attività produttive Per aziende fino a 15 dipen- denti può essere individuato per più aziende in ambito territoriale N > 15 Eletto dai lavoratori nell’ambito delle RSU In assenza delle RSU è eletto dai lavoratori al proprio interno N <= 15 Eletto dai lavoratori al proprio interno G.C.Zuffo

7 RLS deve segnalare preventivamente al Datore di lavoro
le visite che intende effettuare Accede ai luoghi di lavoro Art.19 - Attribuzioni E’ consultato sulla designazione degli addetti ai servizi di prevenzione, antincendio, pronto soccorso,evacuazione E’ consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione del rischio RLS E’ consultato sulla formazione dei lavoratori Riceve le informazioni e la documentazione aziendale (valutazione rischi, misure, sostanze e preparati, macchine, infortuni, malattie professionali) Riceve le informazioni dei servizi di vigilanza G.C.Zuffo

8 Può far ricorso alle autorità
Riceve una formazione adeguata Art.19 - Attribuzioni Partecipa alla riunione periodica Formula osservazioni in occasione delle ispezioni delle autorità competenti Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute dei lavoratori RLS Fa proposte in merito alla attività di prevenzione Può far ricorso alle autorità competenti Avverte il R.S.P.P. dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività G.C.Zuffo

9 Attribuzioni del/della R.L.S. art.19 comma 1
DIRITTO DI: accesso ai luoghi di lavoro consultazione preventiva ricevere informazioni e formazione promuovere misure di prevenzione richiedere interventi di autorità G.C.Zuffo

10 Attribuzioni del/della R.L.S.
DOVERE DI: RISPETTARE IL SEGRETO INDUSTRIALE usare le informazioni di cui viene a conoscenza al fine di incrementare la sicurezza dei luoghi e delle condizioni di lavoro G.C.Zuffo

11 Accesso ai luoghi di lavoro art. 19
segnalazione preventiva non necessita di assenso preventivo rispetto delle esigenze produttive facoltà dell’azienda di presenziare alla visita (non essere d’intralcio) G.C.Zuffo

12 Accesso ai documenti aziendali artt. 4-19
IL RLS HA DIRITTO DI ACCEDERE: al documento sulla valutazione dei rischi; al registro degli infortuni; ad ogni documento o informazione in materia di sicurezza (tranne cartelle sanitarie); alle comunicazioni dello SPISAL. a seguito di circolari ministeriali può chiederne copia G.C.Zuffo

13 CONSULTAZIONE artt. 4-8-11-19-22
E’ PREVISTA: per la valutazione dei rischi; per la designazione degli addetti alla gestione delle emergenze; per l’org.ne della formazione dei lavoratori e degli addetti alle emergenze; per la designazione del RSPP; nel corso della riunione periodica; in occasione di visite ispettive o indagini ambientali. G.C.Zuffo

14 Cosa vuol dire consultare
SI ESPRIME: “nella obbligatoria richiesta di un parere che tuttavia NON E’ VINCOLANTE” G.C.Zuffo

15 Procedura per la consultazione
LA CONSULATAZIONE PRESUPPONE: l’informazione un tempo congruo per esprimere il parere SONO REQUISITI FONDAMENTALI G.C.Zuffo

16 INFORMAZIONE artt.11-17-19 IL RLS HA DIRITTO A RICEVERE INFORMAZIONI:
sulla valutazione dei rischi sulle misure di prevenzione relative sull’organizzazione e gli ambienti di lavoro sui vari aspetti della sicurezza G.C.Zuffo

17 Informazione artt sulle sostanze e preparati pericolosi, macchine, impianti, infortuni, malattie professionali. Sulle prescrizioni e disposizioni impartite dai servizi pubblici di vigilanza (SPISAL, VV.F., ecc.) dal medico competente G.C.Zuffo

18 FORMAZIONE artt. 19-22 DEVE ESSERE SVOLTA SU:
la normativa in materia di salute e sicurezza i rischi specifici dell’azienda DEVE DOTARE IL RLS DI CONOSCENZE CHE GLI PERMETTANO DI ESSERE INCISIVO NELLE PROPOSTE E NELLA CONSULTAZIONE G.C.Zuffo

19 Tempi, oneri, modalità della formazione
le ore di Formazione sono aggiuntive in genere 32 ore durante l’orario di lavoro nessun onere a carico del lavoratore modalità e contenuti sono rinviati alla contrattazione collettiva di categoria la Formazione deve svolgersi in collaborazione con gli Org. Paritetici G.C.Zuffo

20 TUTELE art. 19 NON PUÒ SUBIRE PREGIUDIZIO A CAUSA DEL RUOLO
TEMPO E MEZZI NECESSARI PER SVOLGERE LE SUE FUNZIONI G.C.Zuffo

21 RUOLO DEL R.L.S. rappresenta i lavoratori/trici
non è un tecnico di parte non è un ruolo sanzionato penalmente è un ruolo da costruire: norme aspettative bisogni G.C.Zuffo

22 Ruolo del R.L.S.: prima applicazione
STRUTTURAZIONE AZIENDALE designazione del RSPP costituzione dei servizi emergenze formazione - informazione degli addetti e dei lavoratori/trici designazione medico competente VALUTAZIONE DEI RISCHI FORMAZIONE G.C.Zuffo

23 Ruolo del R.L.S.: a regime “studiare” la valutazione dei rischi
controllare l’attuazione delle misure seguire le ispezioni e le indagini costruire proposte di soluzione sensibilizzare e coinvolgere i lavoratori e le lavoratrici utilizzare la riunione annuale (ex art.11) G.C.Zuffo

24 Ruolo del R.L.S.: a regime anticipare i problemi:
soluzioni attraverso gli investimenti manutenzione regolare (ord. e str.) attenzione alla “normalità scorretta” attenzione ai cambiamenti: di prodotti delle sostanze impiegate delle macchine, impianti e ambienti del personale G.C.Zuffo

25 Perché è NECESSARIO avere un/una R.L.S. ?
È metodologicamente impossibile conoscere in modo adeguato le condizioni di lavoro senza coinvolgere i lavoratori; Maggiore è la partecipazione dei lavoratori, maggiore è l’efficacia dei programmi di prevenzione; RLS “garante “della partecipazione dei lavoratori; Accrescere l’attenzione sulla salute facilita la presa di coscienza dei lavoratori su stili di vita salubri, sicuri e delle minacce ambientali più generali. G.C.Zuffo

26 Azioni prioritarie del/della R.L.S.
Rappresentare tutti i lavoratori Organizzare un rapporto permanente con i lavoratori, gli altri soggetti (RSU, RSPP, MC, D.L.) Definire la “Mappa dei rischi” recuperando informazioni utili Analizzare il comportamento dell’azienda: valutazione dei rischi, definiz. misure di prev. e protezione, in-formazione Elaborare in forma scritta pareri e proposte su materie oggetto di consultazione Prepararsi alla riunione periodica annuale Verificare l’applicazione e l’efficacia delle misure adottate e di quelle programmate G.C.Zuffo

27 Accordo del 22 giugno 1995 tra Cgil Cisl Uil e Confindustria
IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA ( rif. art. 18 D.Lgs ) - modalità di elezione, durata dell'incarico, numero di rappresentanti, permessi, attribuzioni, formazione, riunioni periodiche in aziende con meno di 15 dipendenti Accordo del 1 in aziende con più di 15 dipendenti - organismo paritetico nazionale - organismi paritetici regionali provinciali COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE e FORMAZIONE INFORMAZIONE ORGANISMI PARITETICI ( rif. art. 20 D.Lgs 626 ) 2 G.C.Zuffo 3

28 ORGANISMI PARITETICI ( rif. art. 20 D.Lgs 626 ) D.Lgs. 626 - art. 20
Accordo del sono costituiti a livello territoriale tra Organizzazioni Sindacali e Associazioni dei Datori di lavoro ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE hanno funzioni di orientamento e promozione nella formazione dei lavoratori ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI primo riferimento nelle controversie sul Rappresentante per la sicurezza e nella Formazione e Informazione Organismi Paritetici Regionali Organismi Paritetici Provinciali sono fatti salvi gli enti bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categorie nazionali, territoriali o aziendali G.C.Zuffo 17

29 Organismo paritetico nazionale
promozione della costituzione degli O.P.R. coordinamento dell'attività degli O.P.R. formazione dei componenti degli O.P.R. Organismo paritetico nazionale definizione di linee guida e posizioni comuni, come riferimento per gli O.P.R. anche in relazione della definizione di progetti formativi locali promozione e coordinamento degli interventi formativi, iniziative per finanziamenti UE o di altri enti pubblici nazionali O.P.N. scambio di informazioni e valutazioni sull'applicazione del D.Lgs. 626 con pubbliche autorità o altre istituzioni valutazione di proposte normative UE e nazionali composto da membri di Cgil Cisl Uil e Confindustria SONO FATTI SALVI GLI ORGANISMI PARITETICI DI CATEGORIA, CHE PER LE MATERIE PREVISTE DAL D.LGS. 626, OPERERANNO IN SINTONIA CON L'ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE G.C.Zuffo

30 paritetica aggiuntiva
Organismi paritetici regionali (è una sezione paritetica aggiuntiva dell'Org. Paritetico della Formazione professionale) promuovono direttamente corsi o giornate formative propongono progetti formativi in sintonia con le linee guida indicate dall'O.P.N. O.P.R. coordinano gli Organismi Paritetici Provinciali tiene i rapporti con enti regionali, soggetti istituzionali e non, operanti nel campo della salute e sicurezza composto da membri di Cgil Cisl Uil e Confindustria tiene gli elenchi dei RLS (sulla base delle comunicazioni ricevute dai O.P.P.) G.C.Zuffo

31 Organismi paritetici provinciali
hanno la funzione di COMPOSIZIONE, PRIMA ISTANZA per la soluzione di CONTROVERSIE sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione (v. art D.Lgs. 626) O.P.P. altri compiti dei O.P.P. : - informazione dei soggetti interessati sui temi salute e sicurezza - tenere elenco RLS e comunicarlo all'O.P.R. - proporre all'O.P.R. necessità formative sui temi connessi all'applicazione del D.Lgs. 626 composto da membri di Cgil Cisl Uil e Confindustria gli O.P.P. sono composti da membri effettivi e supplenti G.C.Zuffo

32 GLI ORGANISMI PARITETICI PROVINCIALI VERONESI
( rif. art. 20 D.Lgs 626 ) CPT per l’edilizia (FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, UILCA-UIL- ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI c/o via Zeviani); O.P.P. per l’industria (c/o ASS.INDUSTRIA p.zza Cittadella – CGIL-CISL-UIL ASSINDUSTRIA-APINDUSTRIA); O.P.P.del commercio e dei servizi (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS UIL – CONFCOMMERCIO c/o via Somamcampagna) Commissione paritetica bilaterale provinciale (CGIL, CISL, UIL, CONFARTIGIANATO, CASA, CNA) G.C.Zuffo

33 Commissioni paritetiche bilaterali PROVINCIALI
Comitato paritetico bilaterale regionale presso EBAV Composto da 6 effettivi + 6 supplenti Associazione CISL Associazione CGIL ART-AL LAVORO SICURI Associazione UIL VE TV PD BL VI VR RO Commissioni paritetiche bilaterali PROVINCIALI Sportello CONFARTIG. Sportello CNA Sportello CASA RLST CGIL RLST CISL RLST UIL G.C.Zuffo

34 Servizio unitario operativo dal 1997
Per la Prevenzione dei rischi Per la Sicurezza dei lavoratori Per la tutela del diritto alla SALUTE G.C.Zuffo

35 3 sportelli provinciali (CGIL-CISL-UIL)
Banche dati (anagrafi RLS, storici aziendali, mappe di rischio, norme di legge, sentenze, ecc. Rete di consulenti (tecnici, medici, legali,ecc.) G.C.Zuffo

36 ASSISTENZA CONSULENZA INFORMAZIONE FORMAZIONE
G.C.Zuffo

37 ASSISTENZA - CONSULENZA
TELEFONICA IN AZIENDA SU APPUNTAMENTO G.C.Zuffo

38 I N F O R M A Z I O N E RIUNIONI SINDACALI
ASSEMBLEE AZIENDALI RIUNIONI SINDACALI RASSEGNA STAMPA (giornaliera) NOTIZIARIO ( quindicennale) RASSEGNA NORMATIVA (mensile) G.C.Zuffo

39 I N F O R M A Z I O N E NOTIZIARIO G.C.Zuffo

40 G.C.Zuffo

41 F O R M A Z I O N E RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREV. E PROTEZIONE ADDETTI EMERGENZA (P.SOCCORSO, ANTINCENDIO, EVAC.) DIRIGENTI E PREPOSTI APPRENDISTI IMMIGRATI FORMATORI / ACCOMPAGNATORI NEOASSUNTI G.C.Zuffo

42 F O R M A Z I O N E INDURRE MODIFICARE
CONFERIRE nuovi strumenti conoscitivi per poter esercitare sempre meglio il proprio ruolo e le proprie funzioni INDURRE a nuove modalità di pensare ed agire in termini di sicurezza MODIFICARE scale di valori, mappe cognitive e abitudini comportamentali G.C.Zuffo

43 Grazie dell’attenzione…
G.C.Zuffo


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