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La comunicazione politica in internet e i cosiddetti reati di opinione

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Presentazione sul tema: "La comunicazione politica in internet e i cosiddetti reati di opinione"— Transcript della presentazione:

1 La comunicazione politica in internet e i cosiddetti reati di opinione
lezione n. 6 Siti internet, forum e newsgroup tra libertà di espressione e di riunione. La comunicazione politica in internet e i cosiddetti reati di opinione

2 Costituzione Italiana
Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. (...) La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

3 libertà di espressione e altri diritti
alcuni esempi di contemperamento di interessi

4 libertà di espressione e pubblicità
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 21 e 41 Cost. , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legge 10 gennaio 1983, n. 4 (convertito dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52 ), che prevede una sanzione amministrativa in materia di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, atteso che il divieto di pubblicità non può porsi in contrasto con l'art. 21 Cost. , non essendo ricompresa nella garanzia di tutela della manifestazione del pensiero la comunicazione pubblicitaria di attività economiche. La pubblicità rientra invece nella libertà di iniziativa economica privata, che è tutelata dall'art. 41 Cost. con il limite della utilità sociale; ed il divieto di pubblicità dei prodotti da fumo mira a tutelare la salute della collettività. Sez. I, sent. n del , Pref. di Milano c. Soc. Arnoldo Mondadori Editore (rv ).

5 libertà di espressione del lavoratore
L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica (manifestata, nella specie, attraverso un articolo di stampa) nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si traducono in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro, è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall'art c.c. , e può costituire giusta causa di licenziamento. Il relativo accertamento costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato. Sez. Lav., sent. n del (rv ).

6 libertà di espressione e regole deontologiche a tutela dell’imparzialità dei giudici
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non è consentito sindacare le valutazioni di merito del giudice disciplinare, dovendo la Corte medesima limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato, in quanto immune dai predetti vizi, la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, la quale aveva prosciolto un presidente di sezione di tribunale, incolpato di avere, nel corso di un'intervista all'emittente radiofonica "Radio Popolare", espresso forti critiche e riserve sull'operato delle forze di polizia a seguito dei gravi disordini verificatisi nella città di Genova nell'estate 2001 in occasione del vertice del G8, fino a denunciarne la "violenza culturale ... contro i "rossi", contro i diversi, contro coloro che non accettano le regole di questo gioco, di uno Stato che vuole diventare sempre più regime"; la Sezione disciplinare aveva considerato che le dichiarazioni rese dal predetto magistrato, in servizio in altro distretto rispetto al luogo ove si erano verificate le violenze denunciate ed ove erano state avviate le indagini dal competente Ufficio del Pubblico Ministero, ancorché oggettivamente gravi, costituissero espressione del diritto costituzionalmente garantito di libera manifestazione del pensiero e che, tenuto conto del contenuto, delle modalità espressive e del contesto temporale dell'intervista - in un momento in cui nel Paese e all'estero si era aperto un ampio dibattito sui fatti di Genova -, non avessero superato i limiti deontologici a presidio dell'immagine di indipendenza e di imparzialità del singolo magistrato). Sez. U., sent. n del (rv )

7 libertà di espressione e tutela dei minori
In tema di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, l'art. 15, comma decimo, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , il quale vieta la trasmissione di programmi (a) che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, (b) che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, (c) che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità - divieto la cui violazione integra un illecito amministrativo, sanzionato dall'art. 31, comma terzo, della stessa legge 6 agosto 1990, n. 223 , deve essere interpretato nel senso che, mentre le ipotesi sub (b) e sub (c) indicano programmi per i quali il divieto di trasmissione è assoluto, nell'ipotesi sub (a) - di (altri) programmi, cioè, che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori - il divieto di trasmissione è soltanto relativo, giacché esso deve intendersi, pur nel silenzio della disposizione di legge, suscettibile di deroga allorché la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico consentano di escludere che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi.

8 illeciti che comportano l’esercizio del diritto d’opinione
esempi ....

9 La diffamazione on line (art. 595 cp)
Chiunque, fuori dai casi indicati all’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. (...) Se l’offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.

10 Sentenza Cassazione Sez.III 13-02-2002, n. 2066
Affinchè la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità dei fatti esposti, che può essere oggettiva o anche soltanto putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, e che è esclusa quando vengano riferiti fatti veri, ma incompleti; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca (c.d. pertinenza); la correttezza dell'esposizione (c.d. continenza). Quest'ultima condizione va intesa sia come correttezza formale, sia come limite sostanziale, individuabile in ciò che è strettamente necessario per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale, e che va accertato in base ad un'indagine orientata verso il risultato finale della comunicazione e vertente imprescindibilmente, in particolare, sui seguenti elementi: 1) accostamento di notizie, quando esso sia dotato di autonoma attitudine diffamatoria; 2) accorpamento di notizie che produca un'espansione di significati; 3) uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale; 4) tono complessivo della notizia e titolazione.

11 La diffamazione in rete Le sentenze
Tribunale di Oristano (ordinanza) 6 giugno 2000 Non sono applicabili alla diffamazione in internet le disposizioni relative alla diffamazione a mezzo stampa o quella di cui all’articolo 30 della legge 223/90 relativo alla diffamazione attuata con il mezzo televisivo.

12 La diffamazione in rete La sentenza
Cassazione 27 dicembre 2000 Il reato di diffamazione si consuma al momento di percezione dello stesso da parte di un soggetto che sia terzo rispetto all’agente ed alla persona offesa per cui, nel caso di diffusione di un messaggio diffamatorio tramite internet, il reato in questione si consuma quando esso è stato concretamente percepito da terzi. Qualora l’immissione del messaggio sia avvenuto all’estero sussiste la giurisdizione del giudice italiano in base alla teoria dell’ubiquità sancita dall’articolo 6 cp in forza del quale si considera commesso nel territorio dello Stato quando sul reato si sia verificata in tutto o in parte l’azione o l’omissione ovvero l’evento che ne sia conseguenza.

13 La diffamazione in rete La sentenza
Tribunale Teramo 6 febbraio 2002 Se manca la prova della effettiva diffusione del messaggio con percezione da parte di più persone, secondo i principi generali del diritto penale, in tale situazione deve ritenersi integrata l'ipotesi del tentativo, in quanto l’imputato con l'apertura del sito e l'inserimento delle notizie e messaggi realizzò una condotta idonea tecnicamente e volta in modo non equivoco a diffonderli.

14 Pornografia minorile 600-ter. Pornografia minorile. Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.

15 Sentenza Cassazione Sez. III, sent. n. 2842 del 27-09-2000
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600-ter, comma-terzo, cod. pen. (distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico di cui al precedente comma primo con qualsiasi mezzo, anche in via telematica), se da una parte non basta la cessione di detto materiale a singoli soggetti, dall'altra è sufficiente che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il relativo materiale, questo venga propagato ad un un numero indeterminato di destinatari, come, ad esempio, si verifica nel caso in cui venga effettuata la cessione a più persone di fotografie pornografiche di minori mediante l'uso di una cosiddetta "chat line" (sistema di comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi messaggi e altre informazioni in formato digitale e che è strutturato come uno spazio virtuale, suddiviso in tante stanze (canali) in cui diversi soggetti possono dialogare).

16 Sentenza Cassazione Sez. Penale 3 febbraio 2003
Perchè si concretizzi il reato di divulgazione o distribuzione di materiale pornografico occorre che l’agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo “privilegiato”, o le invii ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare, o le invii bensì ad indirizzi di persone determinate ma in successione, realizzando una serie di cessioni multiple a diverse persone; non è sufficiente l’invio a singoli soggetti, anche per via telematica.

17 Incitamento all’odio razziale
Legge 654/75 (di ratifica di convenzione internazionale) Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare: a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni rasa o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento; b) A dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività; c) A non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.

18 Incitamento all’odio razziale
Legge 654/75 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni legge 962/67 Reati di genocidio Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.

19 Sentenza Cassazione Sez. I, sent. n. 7298 del 23-07-1985
Il reato previsto dall'art. 8 della legge n. 962 del 1967 è un reato di pura condotta che viene sanzionato per la sua intollerabile disumanità, per l'odioso culto dell'intolleranza razziale che esprime, per l'orrore che suscita nelle coscienze civili. Ne consegue che la condotta idonea ad integrarne gli estremi non è già quella capace di generare un improbabile contagio di idee e di propositi genocidiari, ma quella di manifestare chiaramente l'incondizionato plauso per forme ben identificate di fatti di genocidio per cui ne rispondono coloro che si richiamino ai campi di sterminio, o attuino lo squallido umorismo dello slogan, "saponette, saponette" allusivo alla tecnica di distruzione delle spoglie carnali delle vittime.

20 Sentenza Tribunale Milano 30 marzo 1992
La libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’articolo 21 della Costituzione, va correlata con tutte le altre previste nella vigente legge fondamentale dello Stato ed in particolare con il principio di pari dignità ed eguaglianza dei cittadini senza distinzioni di razza, di cui all’articolo 3 della Costituzione stessa. Non è lesivo della dignità professionale il comportamento del giornalista che, in un articolo a propria firma, si riferisce ad aluni operatori finanziari di origine ebraica, giocando sul rilievo di alcune particolari caratteristiche somatiche proprie di chi fa parte di tale gruppo etnico, non avendo egli il proposito di dare a tali soggetti una connotazione negativa, ma al contrario di caratterizzarli fortemente in positivo, esaltandone le capacità economiche e finanziarie.

21 Pubblicazioni e spettacoli osceni artt. 528, 529 cp
art. 528 Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266], fabbrica, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4], acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila [c.p. 29] (2). Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. art. 529 Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto

22 Sentenza Cassazione Sez. U., sent. n. 5606 del 17-05-1995
Il commercio dell'osceno, se realizzato con particolari modalità di riservatezza e di cautela, idonee a prevenire la lesione reale o potenziale del pubblico pudore, non integra l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 528 cod. pen. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti del titolare di un esercizio commerciale ove videocassette di contenuto pornografico venivano offerte in vendita in un locale attiguo al negozio, nel quale potevano accedere soltanto coloro che ne avessero fatto espressa richiesta e che avessero raggiunto la maggiore età; nell'affermare il principio di cui sopra, le Sezioni Unite hanno precisato che l'osceno, in sé e per sé, è irrilevante agli effetti della legge penale e che ciò che delimita il lecito dall'illecito è la sola possibilità di una sua diffusa percepibilità, configurandosi la "pubblicità", intesa come idoneità dell'osceno ad essere percepito da un numero indeterminato di persone, prima ancora che come elemento costitutivo della fattispecie penale, quale presupposto della stessa tutela del pudore).

23 Sentenze Sez. III, sent. n. 14018 del 13-12-1986
La rappresentazione di pellicole cinematografiche, a contenuto intrinsecamente osceno, in speciali sale a ciò destinate (cosiddette a luce rossa) non concretizza il reato di cui all'art. 528 cod. pen.; infatti la società attuale, parallelamente alla evoluzione dei concetti di pudore e di osceno, riconosce che specifiche manifestazioni in particolari circostanze (luoghi aperti al pubblico, e non pubblici, sicuramente identificabili, nei quali possa essere impedito l'accesso a taluni soggetti) possano essere realizzate senza provocare lesione dei comuni sentimenti di riservatezza, decoro, pudore. Sez. III, sent. n del In tema di pubblicazioni e spettacoli osceni, di cui all'art. 528 c.p., la messa in circolazione può attuarsi anche in relazione ad un unico oggetto, stante la distinzione tra distribuzione, che presuppone una pluralità di oggetti o frammenti di un unico oggetto, e messa in circolazione, che si attua allorché gli oggetti, o l'oggetto, vengono fatti uscire dalla sfera di custodia del detentore per farli entrare nella disponibilità di altri. Conseguentemente l'invio a mezzo fax di una pubblicazione oscena rientra nella nozione di messa in distribuzione, atteso che trattasi di espressione ricomprendente tutte le possibili modalità di diffusione. Sez. III, sent. n del

24 Istigazione a disobbedire alle leggi artt. 415, 266 cp
art. 415 Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni art. 266 Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra. Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso: 1. col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda; 2. in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; 3. in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

25 Sentenze Cassazione Sez. I, sent. n. 16022 del 17-11-1989
Per leggi di ordine pubblico debbono intendersi non solo quelle che tutelano la sicurezza pubblica, ma, in senso più ampio, i principi fondamentali dello Stato, tradotti nell'ordinamento giuridico in norme precettive, munite di sanzioni anche di carattere non penale, tra i quali rientrano quelli che autorizzano lo Stato a procurarsi i mezzi finanziari per assicurare alla generalità, attraverso le imposizioni e la riscossione dei tributi, servizi pubblici, secondo le determinazioni delle leggi tributarie. Ne consegue che risponde del delitto di cui all'art. 415 cod. pen. in riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 colui il quale istiga i contribuenti a non effettuare il pagamento delle imposte dirette e li inciti alla cosiddetta obiezione fiscale relativamente alle spese militari, consistente nell'autoriduzione tributaria per quella parte di imposta destinata agli armamenti, e ad omettere, quindi, il versamento del corrispondente importo. Sez. III, sent. n del contraria Ai fini della sussistenza del delitto di istigazione alla disobbedienza a leggi di ordine pubblico, previsto dall'art. 415 cod. pen., per leggi di ordine pubblico devono intendersi quelle che tendono a garantire la pubblica tranquillità e la sicurezza pubblica; conseguentemente tra esse non possono ricomprendersi le leggi fiscali, come del resto si evince dalla circostanza che il legislatore ha ritenuto di dover introdurre nell'ordinamento una norma specifica - e cioè l'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 7 novembre 1947 n con la quale penalmente sanzionare, limitatamente a talune ipotesi, l'attività di chi istighi a non pagare le imposte o a ritardarne o a sospenderne il pagamento. (Nella specie, la Cassazione ha escluso che l'istigazione a non effettuare il pagamento delle imposte dirette possa integrare il delitto di cui all'art. 415 cod. pen.). Sez. I, sent. n del

26 Costituzione italiana
Articolo 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

27 il regime previsto riunioni in luoghi aperti al pubblico
riunione in un un luogo (non importa se chiuso o aperto) separato dall’esterno l’accesso al quale è consentito a chiunque liberamente o a patto che siano rispettate alcune condizioni (pagamento, iscrizione etc.) riunioni in luoghi pubblici riunione su luoghi pubblici (per strada, nelle piazze..) riunioni private riunione riservata all’uso esclusivo di privati, alla quale gli estranei non possono partecipare (su invito, o comunque su accordo di chi disciplina l’accesso)

28 l’elemento comune perchè si configuri una riunione è necessaria una comunanza di interessi tra coloro che vi partecipano. questo aspetto si rinviene nelle comunità virtuali, nei newsgroup, nei forum ( con maggiori difficoltà in altre iniziative della rete, come siti per il reperimento di informazioni ...)

29 il newsgroup è una riunione in un luogo aperto al pubblico?
risiedono su un server privato vi può accedere chiunque abbia: un collegamento ad internet un’iscrizione al gestore del servizio

30 Condizioni di legittimità della riunione in un luogo aperto al pubblico
Vale la regola generale: senz’armi e pacificamente Cosa si intende per “pacificamente”? un disordine in atto di grado tale da disturbare in modo allarmante i terzi non partecipanti: il netstrike?

31 libertà di espressione e libertà politiche
articolo 68 Costituzione I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza

32 legge 140/03 Art. 3 comma 1 L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento

33 alcuni quesiti l’articolo 68 comma 1 tutela anche l’attività su un sito internet? e del messaggio di un deputato inviato in un newsgroup? attenzione: l’attività può essere espletata anche fuori dal Parlamento ma deve essere connessa all’attività parlamentare!

34 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica Legge 28/00 La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

35 La norma riguarda prevalentemente l’uso dei mass media
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) Art. 2. (Comunicazione politica radiotelevisiva) Art. 3. (Messaggi politici autogestiti) Art. 4. (Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale) Art. 5. (Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi) Art. 6. (Imprese radiofoniche di partiti politici) Art. 7. (Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici) Art. 8. (Sondaggi politici ed elettorali) Art. 9. (Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione) Art. 10. (Provvedimenti e sanzioni) Art. 11. (Obblighi di comunicazione) 11. bis (Ambito di applicazione) 11. ter (Definizioni) 11. quater (Tutela del pluralismo) 11. quinquies ( Vigilanza e poteri dell’Autorita’) 11. sexies (Norme regolamentari e attuattive dell’Autorità) 11. septies (Efficacia per le emittenti locali) Art. 12. (Copertura finanziaria) Art. 13. (Abrogazione di norme) Art. 14. (Entrata in vigore

36 Sondaggi Art. 8. (Sondaggi politici ed elettorali) Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: soggetto che ha realizzato il sondaggio; committente e acquirente; criteri seguiti per la formazione del campione; metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; numero delle persone interpellate e universo di riferimento; domande rivolte; percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; data in cui è stato realizzato il sondaggio.  

37 Comunicazione istituzionale
Art. 9. (Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione) Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

38 legge 513/93 3.Altre forme di propaganda.
Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2 (30 giorni precedenti la data delle elezioni), la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 (3) , e successive modificazioni. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7

39 legge 212/56 9. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire a lire

40 alcuni quesiti come si realizza il silenzio pre-elettorale in un sito web? e in un newsgroup? la normativa sugli spot trova applicazione anche al sito?


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