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di Maurizio Stringhetta

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Presentazione sul tema: "di Maurizio Stringhetta"— Transcript della presentazione:

1 di Maurizio Stringhetta m.stringhetta@libero.it
Gruppo di studio politiche Europee Democrazia e diritti fondamentali nell’Unione Europea di Maurizio Stringhetta

2 Il processo di Integrazione Europea:
Approccio funzionalista (graduale trasferimento di compiti e funzioni) dalla CECA, alla CEE, dalla Comunità Europea all’Unione Europea; Integrazione economica precede e prepara la strada all’integrazione politica;

3 Unione europea - Trattati, Istituzioni, storia dell'integrazione europea
Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) Comunità europea dell'energia atomica (CEEA o Euratom) Comunità economica europea (CEE) Comunità europea (CE) Comunità europee: CECA, CEEA, CEE Giustizia e affari interni Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale Politica estera e di sicurezza comune (PESC) U N I O N E   E U R O P E A   (U E) Trattato di Parigi Trattati di Roma Trattato di fusione Atto unico europeo Trattato di Maastricht Trattato di Amsterdam Trattato di Nizza Trattato di Lisbona (scheda: fonte Wikipedia)

4 Questo approccio che per tutto un periodo ha sembrato funzionare, ora mostra tutti i suoi limiti. Si è creato un mercato unico a livello europeo, una moneta comune. Siamo ben lontani da una vera Unione politica dell’Europa. L’Unione Europea non è un soggetto originario di diritto internazionale ma è un soggetto derivato, dispone dei poteri che gli Stati membri gli hanno conferito rinunciando a quote della propria sovranità.

5 Come è avvenuta in Italia questa cessione di sovranità
Il meccanismo istituzionale che in Italia è stato utilizzato per consentire questa cessione di sovranità ha trovato copertura costituzionale nell’ art. 11 Cost. il quale dispone: “l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”

6 L’adattamento ai Trattati avviene, attraverso l’ “ordine di esecuzione”, il quale solitamente è contenuto nella legge di autorizzazione alla ratifica: i trattati, pertanto, entrano nell’ordinamento italiano assumendo il rango della fonte che ha dato loro esecuzione ossia la legge ordinaria. Così è avvenuto con il Trattato di Lisbona, ultimo passo, nel processo di integrazione europea, al quale è stata data esecuzione con legge ordinaria (L. 2 agosto 2008, n. 130).

7 In Germania, invece, la ratifica del Trattato di Lisbona è avvenuta attraverso l’adozione di due leggi costituzionali, le quali sono state, peraltro, sottoposte al controllo della Corte Costituzionale tedesca in quanto ritenute in contrasto con la Costituzione. In Germania, il Meccanismo europeo di stabilità (MES) è vagliato dalla Corte Costituzionale, che dovrà giudicarne la compatibilità con la Costituzione. In Italia, è stato invece immediatamente ratificato ed eseguito, senza nessuna discussione: non ci sarà su di essi nessun controllo di costituzionalità. Con Legge ordinaria del Parlamento sono state compiute scelte rilevanti per il destino del nostro paese: con quale livello di consapevolezza?

8 La limitazione di sovranità è avvenuta in condizione di parità?
Constatiamo una condizione di parità nelle politiche economiche che l’Unione stà attuando in questi ultimi anni?

9 Natura giuridica dell’Unione Europea
L’Unione Europea è qualcosa di diverso sia dalla Confederazione di stati che dalla Federazione di Stati Una organizzazione internazionale dotata di elementi in parte di sovra nazionalità (es. politiche del mercato unico) in parte di tipo intergovernativo con competenze più estese ed articolate rispetto alle tradizionali forme di associazione tra stati, ma non tali per poter parlare di un ente costituzionale o federale. Con il Trattato di Lisbona è venuta meno la distinzione tra Comunità Europea ed Unione Europea con il conseguente superamento della divisione in tre pilastri (CCE – politica estera e di sicurezza – cooperazione giudiziaria e di polizia)

10 All’Unione è stata attribuita personalità giuridica unica
(art. 47 TUE) All’unità del soggetto giuridico non corrisponde un impianto testuale unico, dal momento che i trattati fondamentali rimangono due (dotati dello stesso valore giuridico differenti sul piano dei contenuti): Trattato sull’Unione Europea (TUE) trattato base che contiene le norme essenziali, che stabiliscono valori e principi, competenze ed assetto dell’Unione; Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), si caratterizza come trattato applicativo, che fissa regole di funzionamento delle istituzioni, degli organi, ecc.

11 ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA - Art. 13 TUE
Istituzione Membri Nomina/elezione Competenze Commissione 1 cittadino per ogni Stato membro, Presidente della Commissione Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Nominati in accordo dagli stati membri Funzioni esecutive, di proposta, di vigilanza, di rappresentanza Consiglio 1 rappresentante per ogni stato membro Ogni stato indica il proprio rappresentante Partecipa alla formazione degli atti normativi Formazione ed approvazione del bilancio Conclusione di accordi con gli stati terzi Parlamento europeo Attualmente è composto da 754 membri (l’art. 14 del nuovo TUE stabilisce che il numero non debba supera i 750 parlamentari + il Presidente) A suffragio universale diretto Poteri deliberativi e di controllo Consiglio Europeo Capi di Stato e di governo Presidente del Consiglio Europeo Presidente della Commissione Europea Ogni Stato designa il proprio rappresentante Definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali Corte di Giustizia Europea 1 giudice per ogni stato membro , assistita da avvocati generali Nominati di comune accordo dagli stati membri Assicura il rispetto del diritto nell’applicazione e nell’interpretazione dei trattati Corte dei Conti 1 cittadino per ogni stato membro Nominati dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo Controlla l’esecuzione del bilancio UE Banca Centrale Europea Governata da un Consiglio direttivo Comitato esecutivo formato da sei membri I membri sono scelti sono nominati dai capi di Stato e di governo dei paesi aderenti all’Euro Autorizza l’emissione dell’Euro Responsabile della politica monetaria europea

12 Commissione Funzioni :
1) Funzione di proposta ed iniziativa legislativa sostanzialmente in via esclusiva “Un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati dispongano diversamente” (art. 17, par.2 TUE) Democrazia e diritti fondamentali nell’Unione Europea di Maurizio Stringhetta

13 Commissione 2) Funzione esecutiva Emanazione degli atti di esecuzione:
Le competenze di esecuzione permettono alla Commissione di adottare le misure di attuazione di un atto giuridico europeo. La Commissione dispone di competenze di esecuzione se sono previste dall’atto giuridico di base. la Commissione deve presentare tutti i progetti di atto di esecuzione a comitati formati da rappresentanti degli Stati membri. Per motivi di urgenza, un atto giuridico di base può dare effetto immediato alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione. In tal modo, la Commissione può adottare atti di esecuzione senza dover consultare il comitato competente.

14 Commissione Ci sono circa trecento Comitati che coprono la quasi totalità delle competenze dell’Unione. Tali comitati sono formati da rappresentanti degli Stati membri, esperti scientifici o rappresentanti dei settori economici e professionali. Sono presieduti da un rappresentante della Commissione, il quale non prende parte alla votazione quando il comitato esprime un parere su un progetto di atto di esecuzione. 3) Esecuzione al bilancio La Commissione da esecuzione al Bilancio provvedendo alla gestione del Bilancio dell’Unione, entrate e spese. La Commissione attraverso le dotazioni di bilancio gestisce i programmi e le azioni , gli stanziamenti destinati al funzionamento di ogni Istituzione europea, ecc.

15 Entrate Bilancio UE risorse proprie tradizionali che consistono principalmente nei dazi doganali percepiti sulle importazioni di prodotti provenienti dai Paesi terzi, ammontano a circa il 14.1% delle entrate totali; risorse basate sull’imposta sul valore aggiunto (IVA), che consistono in un’aliquota percentuale uniforme applicata alla base imponibile IVA armonizzata di ciascuno Stato membro, ammontano all’11.3 % delle entrate totali; le risorse basate sul reddito nazionale lordo (RNL), che consistono in un’aliquota percentuale uniforme applicata all’RNL di ciascuno Stato membro. Sono attualmente l’entrata più importante, ammontano al 73.4% circa delle entrate totali.

16 Entrate Bilancio UE

17 Uscite Bilancio UE

18 Commissione 4) Funzione normativa delegata
Mediante un atto legislativo, la Commissione può ricevere la delega (del Parlamento o del Consiglio) ad adottare atti non legislativi a portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo. L’atto delegato può entrare in funzione solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro il termine stabilito dall’atto legislativo che contiene la delega., ecc.

19 Commissione 5) Funzione di vigilanza 6) Funzioni di rappresentanza
Intervento diretto, quando trattati o regolamenti prevedono che la Commissione emani decisioni vincolanti (es. in materia di regole della concorrenza); Intervento indiretto, la Commissione può proporre ricorsi alla Corte di Giustizia europea contro gli Stati e le istituzioni che abbiano violato obblighi previsti dai trattati o da atti normativi (es. nella procedura di infrazione: quando uno non si conformi al parere nel termine fissato dalla Commissione, questa, è legittimata a proporre ricorso per inadempimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea). 6) Funzioni di rappresentanza

20 Consiglio Esercita congiuntamente al Parlamento Europeo la funzione legislativa e la funzione di bilancio è composto da un rappresentante per ciascun stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il Governo dello stato membro che rappresenta. In occasione di ogni riunione del Consiglio, ciascun paese è rappresentato dal ministro responsabile della materia trattata in quell'occasione, (ambiente, politica agricola e pesca, ecc.) Le composizioni del Consiglio sono le seguenti: • Affari generali • Affari esteri • Affari economici e finanziari, c.d. Ecofin • Giustizia e affari interni • Occupazione, politica sociale, sanità e consumatori • Competitività • Trasporti, telecomunicazioni ed energia • Agricoltura e pesca • Ambiente • Istruzione, gioventù e cultura

21 Consiglio la Presidenza del Consiglio (ad eccezione per il Consiglio «Affari esteri» che compete all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza) continua ad essere esercitata a turno dagli Stati membri, secondo un sistema di rotazione paritaria. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la Presidenza di tutte le formazioni del Consiglio per un periodo di 6 mesi, con l’assistenza degli altri membri del gruppo sulla base di un programma comune.

22 Consiglio La Presidenza è assistita dal Segretariato generale del Consiglio, che prepara ed assicura il regolare svolgimento dei lavori. Il Segretariato é presieduto da un Segretario generale. I lavori del Consiglio sono preparati da un organo intergovernativo, formato da delegati dei governi (noti come “rappresentanti permanenti”), chiamato Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER). Il paese a cui di turno è assegnata la presidenza: rappresenta il Consiglio in tutte le sedi in cui è necessario; convoca il Consiglio di propria iniziativa o su richiesta di uno stato membro o della Commissione risponde alle interrogazioni del Parlamento; cura le relazioni internazionali dell’Unione

23 Consiglio Sistemi di votazione
In passato il sistema di votazione all’unanimità rappresentava la regola Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dopo un periodo di transizione che terminerà il 31 ottobre 2014, la regola generale diventerà quella della maggioranza qualificata. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti stati membri che totalizzino almeno 65% popolazione dell’Unione (Dal 1 novembre 2014) art. 16 TUE L’applicazione del principio della cd."doppia maggioranza", sopra descritto, è stata però rinviata al 1° novembre 2014.

24 Consiglio Il Consiglio dell’Unione europea ha queste competenze fondamentali: sulla base delle proposte presentate dalla Commissione, adotta la normativa europea, di regola insieme con il Parlamento europeo; coordina politiche economiche generali degli Stati membri; conclude a nome dell’Unione europea gli accordi internazionali ; approva il bilancio dell’Unione europea insieme con il Parlamento europeo; definisce la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea sulla base degli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo; coordina la cooperazione tra le autorità giudiziarie e le forze di polizia nazionali in materia penale.

25 Parlamento “Il Parlamento Europeo esercita, congiuntamente al Consiglio la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita la funzione di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione” (art. 14 TUE) Sistema di elezione I membri del parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto dai cittadini degli Stati membri. Il mandato dura 5 anni Democrazia e diritti fondamentali nell’Unione Europea di Maurizio Stringhetta

26 Parlamento Il Trattato di Lisbona:
ha adottato il principio della proporzionalità degressiva (più uno Stato membro è popolato, più è alto il numero dei cittadini rappresentati da un singolo parlamentare) con una soglia minima di sei membri per Stato membro e una massima di novantasei seggi. prevede che alle prossime elezioni del 2014 il Parlamento Europeo sia composto da 750 rappresentanti più il Presidente secondo la seguente ripartizione tra stati

27 Composizione del Parlamento europeo
Stati membri 9 10 12 15 25 27 Anno 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2007 2009 Lisb.        Germania 81 99 96        Francia 87 78 72 74        Italia 73        Regno Unito        Spagna - 60 64 54 50        Polonia 51        Romania 35 33        Paesi Bassi 31 26        Belgio 24 22        Rep. Ceca        Grecia        Ungheria        Portogallo        Svezia 19 18 20        Austria 21 17        Bulgaria        Finlandia 16 14 13        Danimarca        Slovacchia        Irlanda        Lituania        Lettonia 8        Slovenia 7        Cipro 6        Estonia        Lussemburgo        Malta 5 Totale: 410 434 518 567 626 732 785 736 751

28 Parlamento L’elezione del parlamento Europeo in tutti gli stati membri deve avvenire tramite il sistema elettorale proporzionale (con o senza soglia di sbarramento) vi è incompatibità tra la carica di parlamentare europeo e quella di parlamentare nazionale

29 Organizzazione e funzionamento del parlamento Europeo
Il Parlamento elegge tra i suoi membri il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il presidente viene eletto per due anni e mezzo dal parlamento a maggioranza assoluta dei voti espressi nei primi tre turni. Nella quarta votazione si procede al ballottaggio tra i candidati più votati. Il Regolamento Interno adottato dal Parlamento Europeo attualmente in vigore è composto da 216 articoli più 21 allegati Il Regolamento Interno disciplina: lo svolgimento dei lavori, l’organizzazione interna, le fasi attraverso le quali si svolgono le varie procedure legislative, l’esercizio dei poteri di controllo,le relazioni Istituzionali, ecc.

30 Parlamento Procedure di voto
Ai sensi dell’art. 231 (TFUE) il Parlamento Europeo, salve diverse disposizioni dei Trattati, delibera a maggioranza dei suffragi espressi. Il quorum per la validità delle sedute è molto basso; è sufficiente la presenza di un terzo dei membri del Parlamento.

31 Parlamento Funzioni a) condivide con il Consiglio dell’Unione la funzione legislativa Con il trattato di Lisbona la procedura di codecisione (con la quale viene attribuito al Parlamento Europeo congiuntamente al Consiglio il potere di adottare atti normativi) è diventata la procedura ordinaria Tale procedura è disciplinata dall’art. 294 TFUE prevede

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33 Parlamento Il Parlamento non ha poteri di iniziativa legislativa
Ai sensi dell’art. 225 TFUE “A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento Europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali necessita l’elaborazione di un atto dell’unione ai fini dell’attuazione dei Trattati. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al parlamento Europeo.”

34 Parlamento b) funzione di controllo
su alcuni atti del Consiglio (riguarda essenzialmente il bilancio) e della Commissione (relazione generale che deve essere presentata annualmente al parlamento) sul bilancio sulle istituzioni, gli organi e gli organismi dell’UE e in particolare sulla Commissione (dispone della facoltà di approvare una mozione di censura nei confronti della Commissione) sull’apparato amministrativo. Ai sensi dell’art. 226 TFUE il parlamento Europeo su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono può costituire una commissione temporanea di inchiesta incaricata di esaminare (fatti salvi i poteri conferiti ad altre istituzioni o organi es. Corte di Giustizia europea) le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione.

35 Parlamento Riguardo ai casi di cattiva amministrazione, l’at. 228 TFUE prevede che “un Mediatore europeo eletto dal parlamento Europeo” è l’organo abilitato a ricevere le denunce, di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risiede o abbia la sede in uno stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione di Istituzioni, , organo o organismi dell’Unione. c) condivide con il Consiglio dell’Unione la funzione di approvazione del bilancio dell’UE e può, pertanto, modificare le spese dell’UE.

36 Il Consiglio Europeo Il Trattato di Lisbona ha conferito al Consiglio europeo lo status di istituzione dell’Unione. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori ”art. 15, 2 comma TUE. Un’altra importante novità introdotta dal Trattato di Lisbona è stata la previsione della figura del Presidente del Consiglio Europeo, eletto dal Consiglio Europeo a maggioranza qualificata, per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. La carica incompatibile con qualsiasi altro mandato esercitato a livello nazionale.

37 Il Consiglio Europeo Il Presidente del Consiglio Europeo:
Presiede i lavori del Consiglio europeo; assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il Presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali"; presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. Durante la riunione dell'Ecofin del 22 ottobre 2011 venne definita la creazione di un nuovo organismo, il vertice Euro. Tale organismo raggruppa i paesi dell'area Euro. E’ presieduto dal Presidente del Consiglio Europeo il belga Herman Van Rompuy

38 Il Consiglio Europeo Funzioni del Consiglio Europeo
La sua competenza principale è quella di dare impulso alla sviluppo dell’Unione definendo gli orientamenti e le priorità politiche generali. Svolge dunque una funzione di generale indirizzo politico rispetto al cd. Triangolo decisionale (Commissione – Parlamento - Consiglio)

39 Il Consiglio Europeo Competenze specifiche
definisce gli orientamenti generali e le strategie comuni della politica estera e di sicurezza dell’ Unione Europea (art. 42, 4 comma TUE); qualora uno stato membro si opponga alla concessione della Cooperazione rafforzata da parte del Consiglio, può chiedere che della questione se ne occupi il Consiglio Europeo che si pronuncia a maggioranza qualificata; La cooperazione rafforzata è uno strumento per dare un maggiore impulso al processo di integrazione dell'Unione europea, senza coinvolgere la totalità degli Stati membri che possono avere reticenze nell'incrementare l'integrazione in alcune aree. Esamina annualmente la situazione dell’occupazione e adotta le conclusioni del caso

40 Il Consiglio Europeo Competenze specifiche Sulla base della relazione del Consiglio, decide in merito agli indirizzi per le politiche economiche degli Stati membri (art. 121 TFUE); nomina i componenti del Comitato esecutivo della BCE nomina con l'accordo del Presidente della Commissione Europea l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

41 Il Consiglio Europeo L’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: partecipa ai lavori del Consiglio europeo, insieme ai capi di stato e di governo degli Stati membri, al Presidente del Consiglio europeo ed a quello della Commissione; Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune; presiede il Consiglio "Affari esteri", composto dai ministri degli esteri degli Stati membri; vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione è Vicepresidente della Commissione europea;

42 Il Consiglio Europeo Come assume le sue decisioni il Consiglio Europeo
Di norma il Consiglio europeo decide per consenso. In alcuni casi, adotta decisioni all'unanimità (politica estera o di sicurezza comune) in altri a maggioranza qualificata (es: per l’elezione del Presidente e del rappresentante PESC),

43 Natura giuridica degli atti adottati dal Consiglio
Il Consiglio Europeo Natura giuridica degli atti adottati dal Consiglio Le deliberazioni del Consiglio Europeo hanno una valenza prevalentemente politica. Tuttavia con la riforma del Trattato Lisbona è venuto meno il principio di insindacabilità fino allora previsto per gli atti adottati dal Consiglio Europeo, che possono ora essere posti al controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

44 Corte di Giustizia dell’Unione Europea
ha il compito di garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati e degli atti normativi derivati su cui si fonda l’Unione Europea Si pronuncia: in via contenziosa, sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un’istituzione, da una persona fisica o giuridica; in via pregiudiziale su richiesta delle giurisdizioni nazionali in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione negli altri casi previsti dai trattati

45 Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Composizione e funzionamento La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro (27 giudici) e da 8 avvocati generali, designati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato rinnovabile di sei anni. Per coadiuvare la Corte di giustizia nell'esame del gran numero di cause proposte e per offrire ai cittadini una maggiore tutela giuridica, è stato istituito il Tribunale, che si pronuncia su cause presentate da privati cittadini, imprese e alcune organizzazioni, e sui casi in materia di concorrenza. Il Tribunale della funzione pubblica si pronuncia in merito alle controversie tra l'UE e i suoi dipendenti

46 Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Rapporti con l'ordinamento giuridico italiano La nostra Corte Costituzionale attraversa diverse sentenze ha stabilito che: il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la normativa nazionale posteriore configgente con disposizioni comunitarie; prima di ricorrere alla Consulta, il giudice è tenuto a esaminare la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, e uniformarsi a questa senza ulteriori ricorsi Risulta pertanto fortemente limitato il giudizio di legittimità costituzionale su norme comunitarie, che devono non essere direttamente applicabili (quindi non riguarda i Regolamenti, ma le sole direttive), risultare manifestamente fondato e rilevante alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia.

47 Corte dei Conti Europea
La Corte dei Conti europea è l'istituzione dell’Unione Europea preposta all'esame di tutte le entrate e le uscite dell'Unione e dei suoi vari organi, accertandone la sana gestione finanziaria. Esercita il controllo: sulla gestione del bilancio dell’Unione sui Fondi di sviluppo Europeo Ha un potere di ispezione esercitabile presso le Istituzioni dell’Unione, degli stati membri e di qualsiasi altro organismo che gestisce entrate o spese per conto dell’Unione o che riceva contributi a carico del bilancio dell’Unione

48 Corte dei Conti Europea
Deve presentare al Consiglio e al Parlamento una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti, la legittimità e regolarità delle relative operazioni (art. 287 TFUE); I membri della Corte sono nominati dal Consiglio in base ad un elenco di candidati presentato da ciascun Stato membro e deliberando a maggioranza qualificata, previa consultazione del parlamento Europeo Democrazia e diritti fondamentali nell’Unione Europea di Maurizio Stringhetta

49 Banca Centrale Europea
è incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i diciassette paesi dell’UE che hanno aderito all‘Euro (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna ); Con il Trattato di Lisbona è stata inserita nel quadro istituzionale dell’Unione Europea (art. 13 TUE); Ai sensi dell’Art. 282 TFUE: gode di personalità giuridica ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione dell’Euro; è indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze

50 Banca Centrale Europea
Organi decisionali BCE: Consiglio direttivo (art. 238 TFUE) Formula indicazioni circa gli obbiettivi della politica monetaria; è composto dai membri del Comitato esecutivo BCE e dai governatori delle banche centrali nazionali aderenti all’Euro; Comitato esecutivo Da attuazione alle politiche monetarie adottate dal Consiglio direttivo, impartendo le conseguenti istruzioni alle banche centrali è composto dal Presidente, Vice Presidente ed altro quattro membri, nominati dal Consiglio Europeo a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio, previa consultazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Direttivo della BCE Durano in carica otto anni

51 Banca Centrale Europea
La BCE ha la funzione principale di controllo della liquidità attraverso: acquisto e vendita di titoli tramite operazioni di mercato aperto (consistono nell’acquisto o vendita di titoli: se la banca centrale vuole immettere liquidità nel sistema essa acquisterà titoli. Se invece l'obiettivo è quello di drenare liquidità (ovvero diminuire la base monetaria) la Banca venderà titoli; fissazione della riserva minima obbligatoria che gli enti creditizi devono detenere presso le banche nazionale o presso la BCE; fissazione del tasso d’interesse per le operazioni di credito

52 Chi governa l’Unione Europea?
Quale ruolo e poteri  hanno le Istituzioni Europee e quale livello di partecipazione democratica hanno i cittadini europei? Innanzitutto và osservato che nel sistema di governance dell’Unione Europea non è rispettato un principio fondamentale dello stato di diritto Il principio della separazione dei poteri secondo il quale, potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario devono appartenere a tre distinti organi: Parlamento, governo, magistratura

53 Nell’attuale assetto istituzionale dell’UE la Commissione Europea infatti partecipa a ciascuno di questi poteri: al procedimento legislativo con il diritto quasi esclusivo di iniziativa legislativa: al potere esecutivo con le decisioni esecutive (circa 2500 l’anno) al potere giudiziario (ad esempio prende decisioni e commina sanzioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato che non siano contraddette dalla Corte di Giustizia)

54 Scriveva Montesquieu nello Spirito delle leggi, pubblicato nel 1748,
“Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura, il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non esiste libertà; perché si può temere che lo stesso monarca o lo stesso senato facciano delle leggi tiranniche per eseguirle tirannicamente. E non vi è libertà neppure quando il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo o da quello esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e sulla libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: poiché il giudice sarebbe il legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore. Tutto sarebbe perduto se un’unica persona o un unico corpo di notabili, di nobili o di popolo esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le risoluzioni pubbliche e quello di punire i delitti o le controversie dei privati.”

55 Il Parlamento Europeo non ha il potere di iniziativa legislativa.
Il procedimento legislativo ordinario è complicato, lungo e fortemente condizionato dalla posizioni che assume il Consiglio ed in alcuni casi la Commissione E’ realmente sovrano un Parlamento che non ha il potere di iniziativa legislativa e che non ha una suo autonomo potere di produzione legislativa?  L’attuale procedura di elezione del parlamento Europeo, si svolge a livello di ciascun paese membro ed è basata sulla partecipazione di liste di candidati a livello nazionale e non transnazionale non consentendo ai cittadini di scegliere tra diverse idee e programmi per l’Unione Europea.

56 Il Consiglio Europeo si è attribuito il ruolo di gestore dell’Unione economica e monetaria.
Con la giustificazione della necessità di interventi rapidi di fronte alla crisi economica e dei debiti sovrani, le scelte più importanti degli ultimi anni in ambito economico sociale sono state assunte in ambito intergovernativo. Soprattutto attraverso il legame tra Consiglio Europeo, Consiglio dell’Unione e Commissione (il vero triangolo decisionale) sono decise le scelte di politica economica: Il Consiglio del 8 giugno 2010 ha intimato alla Grecia l’adozione di misure in materia di pensioni, salari, pubblica amministrazione esautorando di fatto il Parlamento nazionale . Nel 2003 Francia e Germania hanno violato il patto di stabilità, ma allora il Consiglio Ecofin, sotto la pressione di Francia e Germania, non adottò alcuna sanzione.

57 Vi è quindi una evidente lacuna di legittimità per le decisioni assunte a livello intergovernativo, dove prevalgono le posizione di forza di alcuni stati. Decisioni che sviliscono la funzione del parlamento Europeo e dei parlamenti nazionali. La BCE ha utilizzato poteri che vanno al di là delle sue prerogative (es, lettera inviata al governo italiano del 5 agosto 2011 con la richiesta dell’adozione di specifiche riforme del mercato pensionistico e del lavoro)

58 In relazioni al ricorso a questi poteri, esercitati più in base ad una forza dissuasiva che in virtù di una legittimità giuridica, Jurgen Habermas (uno tra i massimi rappresentanti della seconda generazione della «Scuola di Francoforte») avverte come l’Europa abbia imboccato una strada «post-democratica» e «tecnocratica» per regolare i suoi crescenti problemi economici. “ Le decisioni sull'economia non lasciano spazio ai processi democratici. Ma senza democrazia non c'è Europa”

59 La crisi che stà attraversando l'Europa è certamente una crisi finanziaria ed economica, ma è anche e sopratutto una crisi di legittimazione democratica. Deficit di democrazia e deficit di legittimità sono questi i problemi che ha oggi di fronte l’Europa.

60 Cosa fare? E’ necessario ridemocratizzare l’Europa come sostiene Habermas Da dove ripartire? Da un rafforzamento del ruolo del Parlamento Europeo, conferendo a questa istituzione potere di inziativa legislativa, poteri di produzione legislativa pieni e non condizionati.

61 Il sistema di elezione dovrebbe essere cambiato
Il sistema di elezione dovrebbe essere cambiato. Passare da un parlamento europeo eletto su base nazionale ad un parlamento europeo a livello con liste uniche a livello transnazionale. Nell’ottica della creazione di una vera Unione politica alcuni ritengono che al nuovo Parlamento Europeo che verrà eletto a giugno del 2014, dovrebbe essere affidato il compiti di elaborare un nuovo trattato/costituzione che abbia come obiettivo l’Unione Politica. Democrazia e diritti fondamentali nell’Unione Europea di Maurizio Stringhetta

62 Da dove ripartire?

63 dai Diritti

64 Ripartire dai diritti “ il concetto stesso di democrazia è inscindibile dai diritti dell’Uomo” (Noberto Bobbio) “questa inscindibilità è rafforzata dal passaggio da una democrazia procedurale, indifferente alla condizione del cittadino, a un contesto nel quale assumono rilevanza le precondizioni del processo democratico istruzione, informazione, lavoro, abitazione, dunque proprio i diritti fondamentali riconducibili ai diritti di cittadinanza” (Stefano Rodotà “il Diritto di avere diritti”)

65 Tra le tante ombre che caratterizzano l’Assetto Istituzionale Europeo, vi sono alcuni elementi positivi che costituiscono una base di riferimento da cui partire per ridemocratizzare l’Europa: La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea riprende e raccoglie per la prima volta in un testo organico i diritti civili, politici, economici, sociali. Con il Trattato di Lisbona la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ha ottenuto valore giuridico vincolante. Art. 6 TUE “ L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali…..che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati”.

66 Nel preambolo della Carta è stabilito che
“ L’ Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’ uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto” L’affermazione di tale indivisibilità è importante in un periodo storico in cui i diritti sociali, l’uguaglianza e la solidarietà tendono ad essere subordinati alla pura logica di mercato

67 Sempre nel Preambolo è affermato che “l’Unione pone la persona al centro della sua azione”
Non individui, soggetti astratti ma persone concrete (lavoratori, studenti, anziani, bambini, disabili) sono al centro dei diritti riconosciuti dalla Carta. Alle persone, a ciascuno di noi la Carta riconosce: il Diritto alla dignità alla vita, all’ integrità della persona

68 Nel Titolo relativo alle libertà la Carta include:
il diritto alla libertà e alla sicurezza, alla protezione dei dati di carattere personale, di costruire una famiglia,la libertà di pensiero, la libertà di riunione e di associazione.. La libertà di espressione e d’informazione include “..la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera” . E’ sancito il diritto ad accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria, la libertà professionale e il diritto di lavorare

69 Nel titolo riguardante l’Uguaglianza , importante è il principio che vieta qualsiasi forma di discriminazione, il riconoscimento delle diversità culturali, linguistiche e religiose, la parità di genere, i diritti dei minori. Nel Titolo relativo alla solidarietà trovano riconoscimento i diritti dei lavoratori: a condizioni di lavoro sane, sicure, dignitose; alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato; alla contrattazione;

70 sul piano del Welfare viene riconosciuto il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali negli ambiti della maternità, malattia, infortuni sul lavoro, vecchiaia e nel caso di perdita del posto di lavoro. “la tutela dell’ambiente ed il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformementente al principio di sviluppo sostenibile” Nell’ambito dei diritti di cittadinanza, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento Europeo, alle elezioni comunali

71 Inoltre ai cittadini dell’Unione nonchè ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede in uno stato membro è riconosciuto il diritto di presentare una petizione al Parlamento Europeo. Accanto a questo diritto, l’art. 11 del TUE prevede una modalità di intervento diretto dei cittadini nell’ esercizio della democrazia partecipativa: i cittadini dell’Unione , in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione Europea a presentare una proposta su una materia rispetto alla quale ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione

72 Nel titolo riguardante la Giustizia, sono riaffermati principi presenti in molte carte costituzionali: il diritto a un ricorso effettivo davanti ad un giudice imparziale precostituito per legge, la presunzione di innocenza e i diritti di difesa, i principi di legalità e della proporzionalità delle pene.

73 Certamente un problema di grande importanza è quello di garantire effettività ai diritti fondamentali. Bisogna dire che in questo senso, anche in Europa, l’assenza della politica è stata in qualche parte colmata dai giudici. La Carta è stata assunta come parametro di riferimento, nell’applicazione e nell’interpretazione del diritto Europeo, prima ancora che assumesse valore vincolante, dai giudici degli stati membri ed ora anche dalla Corte di Giuistizia Europea. Ma non basta. E’ opportuno che i cittadini e i movimenti si approprino dell’iniziativa per affermare concretamente i diritti fondamentali.

74 I diritti non sono acquisiti
una volta per sempre. Non bisogna smettere di battersi per i diritti fondamentali. “Vi pentirete del silenzio sui diritti. (….) Se i diritti fondamentali vengono cancellati dal denaro e la democrazia cede alla dittatura, presto nessuno sarà più libero” (Ai Weiwei, architetto, blogger,)

75 Va creata una rete dei cittadini e dei movimenti europei che
alla globalizzazione attraverso i mercati sappia sostituire una globalizzazione attraverso i diritti

76 E’ possibile lavorare ad una Europa dei cittadini, che proponga
nuovi modelli di iniziativa, di consultazione, di partecipazione, di proposta, che anche attraverso la rete internet, sappia costruire una rete sociale, una rete per promuovere l’effettività dei diritti fondamentali.

77 Riportare i diritti fondamentali al centro dell’iniziativa politica.
Diritti che attengono non solo alle libertà formali e procedurali ma che entrano nel vivo delle condizioni sociali di vita dei cittadini, ponendo la qualità della vita delle persone come il principale obiettivo e ragione costitutiva dell’ Unione Europa. Democrazia e diritti fondamentali nell’Unione Europea di Maurizio Stringhetta


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