La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e."— Transcript della presentazione:

1 La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e la nuova disciplina Avv. Roberto Mastrofini Dott. Massimo Fieramonti Dott. Patrizio Belli

2 Indice generale 1 1° PARTE: LA IUC E LE SUE DIVERSE COMPONENTI (UN ANNO DI APPLICAZIONE E PROSPETTIVE FUTURE) 1) Lineamenti generali della IUC: la struttura, la ripartizione in tre distinti tributi, il grado di autonomia di ciascun tributo 2) La TARI, la TASI: soggetti passivi, l’oggetto dell’imposizione, la manovra sulle aliquote e i rapporti con l’IMU 3) I principali interventi giurisprudenziali e i chiarimenti ministeriali

3 LA LEGGE DI STABILITA’ 147 DEL 2013: IUC-TARI-TASI Come eravamo rimasti –l’evoluzione continua Ci ricordiamo Imu-Trise-Tares-Tuc-Iuc,ecc…

4 Comma 639 La IUC 2 PRESUPPOSTI IMPOSITIVI:
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE Comma La IUC 2 PRESUPPOSTI IMPOSITIVI: uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell’immobile e l’altro all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali In base a questi presupposti la IUC si compone di -una imposta di natura patrimoniale-IMU-dovuta dal possessore di immobili(con esclusione delle abitazioni principali non di lusso); -una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in : TASI -relativa ai servizi indivisibili del Comune (pubblica illuminazione. Vigilanza urbana, manutenzione delle strade e del verde) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore TARI -relativa al finanziamento del costo dei servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore

5 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 640 La IUC L'aliquota max IMU + TASI no > limiti prefissati per la sola IMU 2013-vedi comma 677 Comma Il comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma aliquote TASI+IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota max legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota max TASI no > il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili

6 TARI

7 IL PRESUPPOSTO DELLA TARI
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE Comma 641 la TARI IL PRESUPPOSTO DELLA TARI Nel possesso o nella detenzione di locali, aree scoperte, indipendentemente dal loro effettivo uso, purchè si tratti di immobili potenzialmente in grado di produrre rifiuti Giurisprudenza costante Mera attitudine degli immobili a produrre rifiuti indipendentemente dalla circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del servizio pubblico Non viene ripreso all’interno della formulazione della nuova TARI il concetto di Occupazione Si dispone l’esclusione dal pagamento delle Aree scoperte o pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e delle aree comuni condominiali di cui all’art 1117 non detenute o occupate in via esclusiva

8 IL PRESUPPOSTO DELLA TARI IL PROBLEMA DELLA CASE VUOTE
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE Comma 641 la TARI IL PRESUPPOSTO DELLA TARI IL PROBLEMA DELLA CASE VUOTE Cassazione (Ord del ) ha ritenuto legittima la pretese del comune di Bologna di applicare la TARSU(il principio si estende di fatto a TARES e TARI) ad UN APPARTAMENTO INUTILIZZATO Il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione dell’occupazione dell’immobile e il mancato consumo dell’energia elettrica non lo esonerano dal pagamento della Tassa rifiuti. I comuni quasi mai hanno applicato questo principio SONO SICURAMENTE ESCLUSI DALLA TASSAZIONE IMMOBILI INAGIBILI, INABITABILI DIROCCATI

9 IL PRESUPPOSTO DELLA TARI IL PROBLEMA DELLA CASE VUOTE
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE Comma 641 la TARI IL PRESUPPOSTO DELLA TARI IL PROBLEMA DELLA CASE VUOTE Linee guida MEF del 2013 sulla corretta applicazione della TARES ha sostenuto(si veda art.8 proposto) che non sono soggette al tributo le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; Si rimarca in particolare che si prevede la non imponibilità delle abitazioni che risultino congiuntamente prive di mobili e suppellettili e altresì sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete

10 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 642 la TARI IL SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO(come nella TARES) Possessore o detentore dell’area o del fabbricato suscettibile di produrre rifiuti urbani (sparisce la figura dell’occupante) In caso di pluralità di possessori o di detentori vi è una responsabilità solidale tra tutti coloro che possiedono o detengono i locali e le aree soggette al pagamento del tributo

11 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 643 la TARI UTILIZZO TEMPORANEO(come nella Tares) Responsabilità del tributo al Possessore nel caso di utilizzo temporaneo di un locale o di un’area inferiore a 6 mesi. Nel caso di utilizzo inferiore a 6 mesi ma non riconducibili all’uso temporaneo come di un contratto di locazione quadriennale che inizia a ottobresoggettività passiva in capo all’utilizzatore per tutta la durata della detenzione

12 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 644 la TARI CENTRI COMMERCIALI E MULTIPROPRIETA’ Soggetto passivo del tributoTitolare dei locali o delle aree ad uso esclusivo Responsabilità del pagamento tributo e dell’obbligo della presentazione della dichiarazione sia per i locali comuni che per quelli a uso esclusivo Amministratore

13 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 645 la TARI DETERMINAZIONE SUPERFICIE ASSOGGETTABILE A TARI (come nella Tares) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014)

14 APPLICAZIONE TARI ACCERTAMENTO TARI
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE Comma 646 la TARI APPLICAZIONE TARI Si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. ACCERTAMENTO TARI Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

15 INTERSCAMBIO COMUNI-AGENZIA DELLE ENTRATE
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE Comma 647 la TARI INTERSCAMBIO COMUNI-AGENZIA DELLE ENTRATE DATI relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria . I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

16 APPLICAZIONE TARI E SUPERFICIE
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE Comma 648 la TARI APPLICAZIONE TARI E SUPERFICIE Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile

17 RIFIUTI SPECIALI E IL VALORE DEL REGOLAMENTO
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE Comma 649 la TARI RIFIUTI SPECIALI E IL VALORE DEL REGOLAMENTO non si tiene conto nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Con regolamento il Comune disciplina le riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati e sempre con regolamento individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Il comune ha l’obbligo e lo deve fare con espresso riferimento alla quota variabile La norma sembra estendere il divieto di assimilazione ai magazzini “funzionalmente ed esclusivamente collegati” alla produzione stessa nozione sulla quale il regolamento dovrà indicare i contorni

18 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma la TARI CORRESPONSIONE E CRITERI La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

19 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 652 la TARI LE ALTERNATIVE AI CRITERI DEL DPR 158- LE COMPLESSITA’ Il comune, in alternativa può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. CONSEGUENZE

20 LE ALTERNATIVE AI CRITERI DEL DPR 158- LE COMPLESSITA’
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE Comma 652 la TARI LE ALTERNATIVE AI CRITERI DEL DPR 158- LE COMPLESSITA’ CONSEGUENZE Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe IL COMUNE PUÒ prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

21 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 652 la TARI LE ALTERNATIVE AI CRITERI DEL DPR 158- LE COMPLESSITA’ EFFETTI La norma assicura uno strumento transitorio che evita i repentini aumenti del prelievo nel passaggio La transitorietà della norma suggerisce l’esigenza che i Comuni prevedano un percorso di avvicinamento alle variazione ammesse dal DR 158 nell’adozione dei coefficienti tariffari Aumentare o ridurre del 50 per cento i coefficienti è finalizzata a permettere un’applicazione transitoria della TARI

22 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma la TARI DETERMINAZIONE COSTI E COPERTURA Dal 2016, nella determinazione dei costi( comma 654) il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Va assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Quindi Vanno ricompresi anche i costi per lo smaltimento in discarica (costi di realizzazione impianto, costi per la prestazione garanzia finanziaria e costi stimati di chiusura nonchè costi di gestione successiva alla chiusura)

23 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma la TARI RIFIUTI SPECIALI Esclusi costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori Art.184 comma 2 Dlgs 152/2006 sono rifiuti speciali: -rifiuti da attività agricole e agro industriali -rifiuti derivanti da demolizioni, costruzioni e scavo -rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività commerciali, di servizio e sanitarie -rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotto da potabilizzazione e da altre trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

24 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 655 la TARI SCUOLE STATALI Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del DL 248/2007 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Le scuole non pagano poiché è il Ministero dell’Istruzione che corrisponde ai Comuni la somma concordata in sede conferenza Stato-città autonomie locali. L’importo è versato è un importo forfettario (determinato non in base ALLA SUPERFICIE MA IN BASE NUMERO ALUNNI) Problema-Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. Vuol dire che la quota relativa ai relativi oneri che non trova copertura erogata dal Ministero sembra dover restare a carico del bilancio comunale e non traslata sulla tariffa applicata alle altre categorie di contribuenti(posizione contrastata)

25 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma la TARI RIDUZIONI OBBLIGATORIE -mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, -effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento -interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. -nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, graduabile, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita -a favore della raccolta differenziata delle utenze domestiche(tale obbligo appare incongruo in quanto la raccolta differenziata è in generale estensione e tende a coinvoglere tutte le utenze domestiche)

26 RIDUZIONI FACOLTATIVE(FINO ALL’ESENZIONE)
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE Comma la TARI RIDUZIONI FACOLTATIVE(FINO ALL’ESENZIONE) a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. CON TARES FINO AL 30% ORA NESSUN LIMITE -ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto lett. da a) a e) comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (vista in relazione al comma 682 lett a n4 per ISEE).

27 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma la TARI TARIFFA GIORNALIERA E MISURA TARIFFARIA Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

28 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma la TARI TARIFFA GIORNALIERA E MISURA TARIFFARIA Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche

29 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma la TARI TARIFFA ANNUALE E TRIBUTO PROVINCIALE Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

30 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma la TARI TARIFFA PUNTUALE E COMMISURAZIONE Con un regolamento ministeriale sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. Quali saranno gli effetti? I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.

31 TASI come siamo messi? Scaduti i termini(settembre) Un ente locale su quattro non ha fissato le aliquote. I numeri-i comuni italiani maggio hanno messo online a settembre 652 tutto a dicembre ora valanga di 13 mila delibere e regolamenti

32 TASI scadenzario 10 settembre- termine entro cui i comuni ritardatari avrebbero dovuto trasmettere al Mef le delibere TASI. 18 settembre-termine entro cui il MEF dovrà procedere alla pubblicazione on line delle delibere. 16 ottobre -termine per il pagamento dell’acconto TASI nei comuni che hanno rispettato la scadenza del 10 settembre 16 dicembre-termine per pagamento saldo IMU e nei comuni che hanno deliberato entro il 31 maggio o 10 settembre e trasmesso le delibere al ministero anche del saldo TASI Nei comuni che non hanno deliberato nulla la TASI si pagherà in rata unica 16 dicembre applicando l’aliquota base(1 per mille)

33 Il caso-caos Milano La Giunta del Comune di Milano ha approvato la normativa che definisce le regole per il versamento della TASI, introducendo sgravi fiscali mirati . TASI aliquota 2,5 per mille e Detrazioni TASI che si riducono con l’aumentare del valore dell’immobile e che devono essere calcolate sulla base di un quoziente familiare relativo al numero dei figli, mentre anche chi ha denunciato l’occupazione abusiva della propria abitazione può beneficiare di importi ridotti. Inquilini in affitto  devono versare il 10% della tassa. IMU invariata e deve essere versata sulla base delle aliquote stabilite nel TARI deve essere calcolata valutando la superficie calpestabile e commisurata alla quantità di rifiuti prodotti (e attività commerciali che operano nelle vicinanze di cantieri stradali usufruiscono di uno sconto pari al 25%)

34 Il caso-caos Milano Il problema molti professionisti hanno inserito nel calcolo TASI lo sconto di 20 euro per ciascun figlio convivente con meno di 26 anni anche a chi non ne ha diritto. Tale detrazione per ciascun figlio con meno di 26 anni spetta per le abitazioni ubicate nel territorio del Comune di Milano, con valore catastale modesto, a patto che il figlio sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La norma di Milano «La detrazione di base è maggiorata di 20 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale». Detrazione non spetta indipendentemente dal reddito del contribuente ma solo se si rientra nei parametri delle detrazioni base( reddito inferiore a 21 mila €) Molti professionisti hanno applicato lo sconto indipendentemente dal reddito conseguenzail Comune dovrà rettificare

35 IL PRESUPPOSTO DELLA TASI
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE Comma 669-(abrogazione 670) IL PRESUPPOSTO DELLA TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria ad eccezione dei terreni agricoli. L’intervento normativo dl 16 (art 2 lett.f) Chiarisce definitivamente l’esclusione dei terreni dal pagamento TASI . Viene evitato l’ambiguo riferimento alle “aree scoperte” Le incertezze circa il regime TASI da riservare alle aree edificabili che in regime IMU sono fiscalmente considerate come terreni agricoli in presenza di requisiti soggettivi/oggettivi previsti per questi ultimi (art2. dl 504/92 ripreso a fini IMU dal comma 2 art.13 dl 201/2011) sono risolte dalle FAQ di giugno N.9 (vedi dopo) nel senso della non imponibilità a fini TASI di tali fattispecie

36 IL PRESUPPOSTO DELLA TASI-IL PROBLEMA DEI TERRENI INCOLTI
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE Comma 669-(abrogazione 670) IL PRESUPPOSTO DELLA TASI-IL PROBLEMA DEI TERRENI INCOLTI POSIZIONE DEL MEF Il MEF dopo aver evidenziato che l’esenzione IMU per i terreni montani e di collina è prevista, ai sensi della citata lett. h) del comma 1 dell’art. 7, dlgs 504/92 per quelli agricoli, ha precisato che: “I terreni incolti ricadenti nelle aree montane e di collina, … in base ad un’interpretazione strettamente letterale della normativa, non potrebbero rientrare nella disposizione di esenzione, in quanto sfuggono alla definizione di «terreno agricolo» …”. Tuttavia la lettura sistematica delle disposizioni induce ad affermare che: nell’ambito dell’applicazione dell’esenzione, devono rientrare anche i terreni incolti aventi le caratteristiche di cui all’art. 7, lettera h) ... A conferma di ciò … nel decreto del MEF del 30 ottobre 2012 … recante l’approvazione del modello di dichiarazione IMU … vengono richiamate le fattispecie di esenzione e, tra queste, viene fatto, in generale, riferimento ai terreni «ricadenti nelle aree montane e di collina» e non più ai soli terreni agricoli, manifestando in tal modo l’intento di escludere dall’assoggettamento al tributo … anche i terreni cosiddetti incolti”.

37 IL PRESUPPOSTO DELLA TASI-IL PROBLEMA DEI TERRENI INCOLTI
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE Comma 669-(abrogazione 670) IL PRESUPPOSTO DELLA TASI-IL PROBLEMA DEI TERRENI INCOLTI POSIZIONE IFEL Secondo l’IFEL la mancanza nelle istruzioni della dichiarazione IMU della specificazione che, ai fini della fruizione dell’esenzione, si deve trattare di terreni agricoli ha ingenerato la falsa impressione che i proprietari di tali immobili non siano soggetti alla dichiarazione e, neanche al pagamento dell’IMU. È probabile che questa ambiguità vada ricercata nell’assenza, nel testo della legge, di un’espressa definizione della base imponibile dei terreni «incolti»” Pertanto, le istruzioni della dichiarazione IMU possono indurre a ritenere che vi sia una sostanziale identificazione tra i terreni agricoli e quelli incolti dal punto di vista del regime impositivo applicabile. Secondo l’IFEL detta identificazione è irrilevante qualora entrambi (sia i terreni agricoli che incolti) siano soggetti ad IMU (in quanto siti in territori non montani) “mentre comporta non pochi problemi e rischi quando i terreni incolti sono ubicati in terreni montani o semimontani, nei quali è prevista l’esenzione per i terreni agricoli”. L’IFEL conclude :“si deve ritenere che i terreni c.d. incolti, in quanto non qualificabili come «agricoli» né «fabbricabili» … siano imponibili ai fini dell’IMU sperimentale e che le esenzioni riservate ai terreni agricoli non siano ad essi applicabili

38 La lettera g dell’art.2del Dl 16/2014 abroga il comma 670
IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE Comma 670 NORMA ABROGATA La lettera g dell’art.2del Dl 16/2014 abroga il comma 670 che escludeva dall’imposizione le arre scoperte o pertinenziali o accessorie ai locali imponibili, non operative e le aree comunali condominiali di cui all’art 1117 del cod.civ che non siano detenute o occupate in via esclusiva. L’abrogazione è coerente poiché rende più omogenea la base imponibile TASI con quella dell’IMU, anche alla luce dell’esclusione dei terreni dal campo di applicazione della TASI

39 IUC: LE COMPONENTI (TARI E TASI, IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 671 LA TASI DA CHI E’ DOVUTA -da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente alle singole categorie “pluralità di possessori” e pluralità di detentori” non potendo chiedersi al possessore anche la quota non versata dal detentore (coerenza con comma 681)

40 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
LA TASI Comma 672-In caso di LOCAZIONE FINANZIARIA è dovuta dal locatario a decorrere dalla stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore,comprovata dal verbale di consegna Comma 673-In caso di DETENZIONE TEMPORANEA di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Comma 674-Nel caso di LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ E DI CENTRI COMMERCIALI integrati il soggetto(amministratore) che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

41 Comma 676-L’aliquota DI BASE della TASI è pari all’1 per mille.
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE BASE IMPONIBILE Comma 675-è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria(IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ALIQUOTA Comma 676-L’aliquota DI BASE della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. Comma 677-Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 468, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il VINCOLO in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al netto dell’aliquota di base, e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre aliquote minori in relazione alla diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l’aliquota MASSIMA NO eccedere il 2,5 per mille. SEGUE

42 VEDERE SLIDES RIFERITE ALLA CIRCOLARE MEF N2/DF 29 LUGLIO 2014
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE SEGUE ALIQUOTA Comma 677 Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere SUPERATI I LIMITI stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano FINANZIATE, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, DETRAZIONI D'IMPOSTA O ALTRE MISURE, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014) VEDERE SLIDES RIFERITE ALLA CIRCOLARE MEF N2/DF 29 LUGLIO 2014

43 ALIQUOTA-FABBRICATI USO STRUMENTALE
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE ALIQUOTA-FABBRICATI USO STRUMENTALE Comma 678 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, da legge 22 dicembre 2011, n. 214, e smi, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui comma 676 presente articolo(1 per mille) Tale limitazione va letta in coordinamento con l’abolizione dell’IMU sui fabbricati rurali strumentali(comma 708) che avrebbe consentito di adottare un’aliquota TASI su tale comparto fino al 2 per mille. Essa sembra valere anche nell’ipotesi di utilizzo dell’incremento dell’0,8 di aliquota previsti in quanto il limite appare “speciale” nel senso che sfugge ad ambedue le definizioni di cui al comma 677 ovvero è inferiore ed autonomo rispetto al limite generale del 2,5 per mille e non è rapportabile al limite-somma delle aliquote tasi+imu

44 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
LE RIDUZIONI E LE ESENZIONI Comma 679-Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) Abitazioni con unico occupante; b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) Fabbricati rurali ad uso abitativo. f) Superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa(lettera soppressa dall’art.2 comma 1 legge 68 del 2014). Quanto mai opportuna poiché la formulazione della lettera f) era stata ereditata da una precedente versione delle casistiche della TARI, incoerente con il carattere della componente TASI , tributo a base patrimoniale nel cui ambito appare incogruo introdurre distinzioni in base alle superfici degli immobili imponibili.

45 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
MINI IMU E MAGGIORAZIONE TARES(24 gennaio) Comma 680 Viene spostato al 24 gennaio il termine del pagamento del 40% dell’aumento dell’aliquota 2013 rispetto alle aliquote di base delle fattispecie esentate dall’IMU con il dl.133/2013(la cosidetta MINI IMU) Alla stessa data del 24 gennaio viene posto il termine per il pagamento della maggiorazione TARES se non pagata entro il 16 dicembre 2013 I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione

46 CHI PAGA-TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE
IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE CHI PAGA-TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE Comma Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’OCCUPANTE versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità immobiliare. Rischio polverizzare una parte dell’ìmposta su un’ampia platea di affittuari e richiedere somma minime (si ricordi limiti 12 euro per pagamenti spontanei e 30 euro per pagamenti richiesti con accertamento-vedi comma 736)

47 IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
CHI PAGA-TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE Calcolo TASI per inquilini E veniamo al calcolo di quanto pagare. La quota è decisa dal Comune e deve essere compresa fra 10 e 30%. Se la delibera non specifica nulla, la quota carico dell’inquilino è pari al 10%. La restante parte della TASI è a carico del proprietario. Le modalità di calcolo sono identiche per proprietari e affittuari, cambia solo la percentuale di imposta dovuta. Va detto che anche se per l’inquilino l’abitazione in oggetto è la prima casa, l’aliquota corretta da applicare è tuttavia quella stabilita dal Comune per gli immobili concessi in affitto Vedi esempio

48 IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
CHI PAGA-TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE esempio Comune -aliquota TASI- appartamenti locati-0,25%: Immobile-imponibile ( lo stesso dell’IMU), 60mila euro; la TASI sarà di 150 euro. Se il Comune non ha deliberato una quota specifica, l’inquilino paga il 10% di 150 euro (15 euro). /Se c’è quota diversa prevista dalla delibera, va applicata quella. L’imponibile TASI si calcola prendendo la rendita catastale rivalutata del 5% e applicando il coefficiente relativo alla tipologia dell’immobile (vedi contratto d’affitto). Per trovare la rendita catastale servizio gratuito online dell’Agenzia Entrate. Cosa migliorerivolgersi al proprietario. Va detto che sugli immobili concessi in affitto l’IMU è a carico del propeietario e laddove il comune dispone aliquota TASi zero l’inquilino non paga nulla

49 IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
CHI PAGA-TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE L’INQUILINO COME PAGA Va detto che inquilino e proprietario sono autonomamente responsabili del tributo di propria competenza. vuol dire che effettuano il pagamento separatamente e senza responsabilità solidale l’un l’altro. L’inquilino effettua il versamento se dovuto e, visto che non ci sono indicazioni specifiche, bisogna supporre che gli strumenti e metodi di pagamento siano gli stessi dei proprietari: bollettino postale o modello F24. Attenzione: non esistono codici tributo per l’appartamento in affitto, quindi bisogna segnare (nel modello F24) lo stesso codice che inserisce il proprietario (nella maggior parte dei casi, sarà quello relativo agli immobili diversi dalla prima casa, che è 3961).

50 a) per quanto riguarda la TARI: b) per quanto riguarda la TASI:
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE Comma 682-Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

51 APPROVAZIONE TARIFFE TARI E ALIQUOTE TASI
IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE APPROVAZIONE TARIFFE TARI E ALIQUOTE TASI Comma 683-Il consiglio comunale DEVE APPROVARE, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 480 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

52 DICHIARAZIONE-QUANDO,COME,COSA
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE DICHIARAZIONE-QUANDO,COME,COSA Comma 684-I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’IUC entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Comma 685-La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Inoltre al fine di allineare le informazioni catastali con quelle della toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

53 SUPERFICI E DICHIARAZIONE
IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE SUPERFICI E DICHIARAZIONE Comma 686-Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Comma 687-Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU

54 IL VERSAMENTO TASI e della TARI -COME-QUANDO
IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE IL VERSAMENTO TASI e della TARI -COME-QUANDO Comma 688- Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo il circuito F24 (disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n adempimenti contribuenti dichiarazione dei redditi e IVA) OVVERO tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.(bollettino postale analogo al modello F24-come stabilito per l’IMU Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo circuito F24 –(disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali La differenziazione sembra riconducibile all’obiettivo della conoscenza tempestiva del dato di pagamento TASI che si sarebbe ugualmente raggiunto assegnando a banche e posta l’obbligo di rendicontazione omogenee al F24

55 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
IL VERSAMENTO Comma 688- Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite LE MODALITÀ per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze (VEDI SLIDES RELATIVA)

56 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
IL VERSAMENTO Comma 688- Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23- ( I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno) E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente

57 EFFETTI Comma 688(Modificato dal dl 66/2014 conv. l.89/2014)
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE IL VERSAMENTO TASI EFFETTI Comma 688(Modificato dal dl 66/2014 conv. l.89/2014) ACCONTO dovrà essere calcolato in base misure dell’imposta in vigore per l’anno precedente EFFICACIA ALIQUOTE- le deliberazioni obbligatoriamente comunicate al MEF entro il 21 ottobre, per la pubblicazione apposito sito entro il 28 ottobre. Solo le delibere pubblicate entro tale termine costituiscono obbligo per il calcolo dell’imposta a saldo e dell’acconto dell’anno successivo Viene previsto un complesso dispositivo per l’anno 2014 a seconda dell’avvenuta delibera comunale entro il 23 maggio 2014

58 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
IL VERSAMENTO TASI EFFETTI Comma 688(Modificato dal comma 12 quater articolo 4 del Dl 66/2014 conv. l.89/2014) Per i comuni SI-che hanno inviato le delibere entro il 23 maggio 2014 la scadenza della rata di acconto resta fissata la 16 giugno senza distinzione fra abitazione principale e altri immobili. Per i comuni che NO-non hanno inviato la delibera entro maggio la nuova scadenza dell’acconto 2014 è fissata al 16 ottobre a condizione che le delibere siano inviate al MEF entro il 10 settembre In caso di mancato invio entro tale data(10 settembre) il versamento è in unica soluzione entro 16 dicembre 2014 applicando aliquota di base dell’1 per mille a tutti gli oggetti imponibili fermo restando il limite secondo il quale somma aliquote IMU e TASU gravanti sul medesimo immobile non può superare aliquota massima prevista per IMU

59 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
IL VERSAMENTO TASI ULTERIORI EFFETTI Comma 688 (Modificato dal dl 66/2014 conv. l.89/2014) Nel caso di mancato invio entro la data il detentore non possessore dell’immobile è obbligato al pagamento della misura del 10% della TASI complessivamente dovuta calcolata in base alle condizioni del titolare del diritto reale Va detto che pur in presenza proroga approvazione bilancio (30 settembre) la comunicazione al MEF delle delibere e i regolamenti TASI entro il 10 settembre costituisce per l’anno 2014 condizione essenziale per l’efficacia delle decisioni comunali in materia di TASI

60 Comma 688-cosa dice la norma
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE IL VERSAMENTO TASI Comma 688-cosa dice la norma il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

61 MODALITA’ DI PAGAMENTO
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE MODALITA’ DI PAGAMENTO Comma 689 Si prevede l’emanazione di decreti ministeriali riguardanti le modalità di pagamento TARI e TASI senza menzionare l’obbligo di contestualità di pagamento. In ottemperanza a tale disposizione con decreto del 23 maggio è stato approvato il bollettino di conto corrente postale (si veda slide relativa)

62 LA RISCOSSIONE IUC E TARI
IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE LA RISCOSSIONE IUC E TARI Comma 690-La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Comma I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 468, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (viene esclusa a regime la possibilità di affidare la gestione del prelievo al soggetto gestore del servizio rifiuti)

63 Per quanto attiene alla TASI
IUC: LE COMPONENTI (TARI, TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE LA RISCOSSIONE TASI Per quanto attiene alla TASI viene esclusa ogni opzione in continuità con gli affidamenti relativi all’IMU. Ciò costringe gli Enti locali che hanno esternalizzato la gestione dell’IMU a intraprendere nuovi affidamenti nel caso volessero acquisire servizi analoghi alla TASI nostra la contiguità fra le due

64 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Comma Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.(deroga alla regola legge 88/2005 che affida la rappresentanza in giudizio nel processo tributario al Sindaco o al dirigente o al P.O.) Comma 693-Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

65 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
SANZIONI Comma 694-In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Comma 695 In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471.(30% importo non versato) Comma In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Comma In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Comma In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell’articolo 18, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Comma 699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi Comma 700. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

66 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
EFFETTI NORMATIVI Comma 701-Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si tratta delle disposizioni di cui al c.d mini testo unico del tributi locali contenute nelle norme soprarichiamate che attengono all’accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso

67 (quindi disciplina IUC ingloba disciplina IMU)
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE EFFETTI NORMATIVI Comma 702 Resta ferma l’applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (quindi ampia autonomia regolamentare nella determinazione delle aliquote, agevolazioni, modalità applicative) Comma L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. (quindi disciplina IUC ingloba disciplina IMU) Comma È abrogato l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (quindi abrogazione TARES)

68 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
MAGGIORAZIONE TARES E IMPOSTA DI SCOPO Comma 705- Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi relativi alla maggiorazione TARES il cui gettito è riservato allo STATO le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni. Comma 706- Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l’imposta di scopo in base a quanto disposto dall’articolo l, comma 145, della legge 26 dicembre 2001, n. 296, e dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». Essa è destinata esclusivamente alla copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai Comuni nello stesso regolamento

69 APPLICAZIONE A REGIME DELL’IMU(renderla stabile)
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE APPLICAZIONE A REGIME DELL’IMU(renderla stabile) Comma 707-All’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole “fino al 2014” sono eliminate, nel medesimo comma, è soppresso l’ultimo periodo; Quindi l’IMU è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale E’ cassata l’espressione l’applicazione a regime dell’IMU è fissata al 2015

70 PRESUPPOSTO IMU E INAPPLICABILITA’
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE PRESUPPOSTO IMU E INAPPLICABILITA’ Comma 707-All’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: b) al comma 2: al primo periodo sono soppresse le parole: “ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa”; Quindi l’IMU ha per presupposto il possesso di immobili 2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.” cioè aliquota 0,4% in aum o dim di 0,2% e detrazione euro 200 elevabile fino a concorrenza

71 Prevedendo che AGEVOLAZIONE operi
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE AMPLIAMENTO NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE Comma 707 Infine sono aggiunti i seguenti periodi: « I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza… nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado prevedendo che Prevedendo che AGEVOLAZIONE operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro In caso di più unità immobiliari l’agevolazione sola una unità

72 QUESTIONE ISEE Il tema dell’ISEE desta perplessità
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE QUESTIONE ISEE Il tema dell’ISEE desta perplessità Infatti la norma indicando soglie obbligatorie per l’ISEE e per la rendita catastale su scala nazionale non tiene conto del fatto che le condizioni socioeconomiche familiari e le classificazioni catastali sono caratterizzate da forti variabilità territoriali.

73 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
INAPPLICABILITA’ Comma 707 Imposta municipale propria non si applica altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile…Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. INTRODUZIONE COERENTE con le numerose modificazioni normative precedentemente intervenute

74 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
MODIFICA DEL CALCOLATORE TERRENI AGRICOLI Comma 707 prosegue Il comma 5 dell’art.13 dl 201/2011 le parole 110 sono sostituite con 75 (per i terreni agricoli posseduti e condotto direttamente da agricoltore professionale iscritto alla previdenza agricola) DETRAZIONI Il comma 10 dell’art.13 dl 201/2011 è modificato Dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati IACP/ATER istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n Per rendere coerente con le numerose modificazioni normative intervenute

75 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
ESENZIONE IMU FABBRICATI RURALI STRUMENTALI Comma 708 A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

76 ESENZIONE IMU FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE ESENZIONE IMU FABBRICATI RURALI STRUMENTALI Comma I Commi 709 e 710 provvedono alla copertura del minor gettito derivante dall’esclusione dei fabbricati rurali strumentale sia e alla riduzione dei moltiplicatori dei terreni agricoli condotti direttamente da agricoltori riscritti alla previdenza agricola Perdita prevista di 116,5 mln di euro Si provvede per 16,5 mln di euro con la riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economia e per 100 mln d euro con la rimodulazione di agevolazioni per il settore agricolo

77 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 713-All’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole“a decorrere dall’anno 2014” sono soppresse; il comma 1 dice L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. (quindi abolisce indicazione decorrenza IMU prevista nel 2014) b) i commi da 3 a 7 sono abrogati. I commi si riferiscono alla base imponibili, interventi regolamentari comunali, aliquote di fatto superate con altri interventi normativi

78 SLITTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE SLITTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA Comma 714 Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 7, comma 1, le parole “a decorrere dall’anno 2014” sono soppresse; L’articolo 7 comma 1 dice 1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: una imposta municipale propria; una imposta municipale secondaria In sostanza prevede lo slittamento al 2015 dell’imposta municipale secondaria

79 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
SLITTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA Segue Comma Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all’articolo 11, comma 1, le parole “a decorrere dall’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2015” L‘articolo 11 comma 1 dice L’imposta municipale secondaria e' introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e' abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo In sostanza prevede lo slittamento al 2015 dell’imposta municipale secondaria

80 DEDUCIBILITA’ E INDEDUCIBILITA’
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE DEDUCIBILITA’ E INDEDUCIBILITA’ Comma 715 -Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: “ L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.”

81 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
DEDUCIBILITA’ Comma 716 -La disposizione in materia di deducibilità dell’imposta municipale propria ai fini dell’imposta sui redditi, di cui al comma 5, ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’aliquota di cui al comma 509 è elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l’anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l’anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

82 IMMOBILI NON LOCATI Comma 717
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE IMMOBILI NON LOCATI Comma 717 Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni a) all’articolo 8, comma 1, dopo le parole “l’imposta comunale sugli immobili” sono inserite le seguenti; “fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo”; b).all’articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%”. Comma 718-Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

83 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
DICHIARAZIONE ENTI NON COMMERCIALI Comma 719 Ai fini dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011……..gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell’economia e delle finanze. La dichiarazione per l’anno 2012 finora impedita dall’assenza di disposizioni attuative deve essere presentata con gli stessi termini e modalità di quella per l’anno Il termine di presentazione sarebbe fissato al 30 giugno Tuttavia il decreto del 26 giugno di approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e della TASI ha fissato per gli enti non commerciali al 30 settembre il termine di presentazione della dichiarazione relativa gli anni

84 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
DICHIARAZIONE ALTRI SOGGETTI PASSIVI Comma 720 Gli altri soggetti passivi dell’imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012 del 2011 anche in via telematica seguendo le modalità previste al comma 8 bis

85 COMPENSAZIONE PER ENTI NON COMMERCIALI
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE IL VERSAMENTO ENTI NON COMMERCIALI Comma 721 -Il versamento dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011 è effettuato dagli non commerciali esclusivamente….in 3 rate di cui le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all’articolo 9 comma 3 DLgs 23/2011 ( 16 giugno e la seconda il 16 dicembre) e l’ultima a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento COMPENSAZIONE PER ENTI NON COMMERCIALI Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultante dalle dichiarazioni presentate e successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono possibili compensazioni di eventuali crediti con il Comune

86 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
ERRONEO VERSAMENTO A COMUNE DIVERSO Comma 722 A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente ha effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, IL COMUNE che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento

87 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
COMUNICAZIONE ESITI RIVERSAMENTO Comma 723 Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti , gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1 al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

88 ERRONEO VERSAMENTO IMPORTO SUPERIORE(ISTANZA DI RIMBORSO)
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE ERRONEO VERSAMENTO IMPORTO SUPERIORE(ISTANZA DI RIMBORSO) Comma 724 A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso ai sensi dell’articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato approvate con decreto ministeriale del 29 maggio 2007.

89 ERRONEO VERSAMENTO VERSO LO STATO PER SOMMA SPETTANTE AL COMUNE
IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE ERRONEO VERSAMENTO VERSO LO STATO PER SOMMA SPETTANTE AL COMUNE Comma 725 A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui è stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012.

90 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
ERRONEO VERSAMENTO VERSO LO STATO PER SOMMA SPETTANTE AL COMUNE E REGOLARIZZATA Comma 726 A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 518

91 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 727 ERRONEO VERSAMENTO AL COMUNE SOMMA SPETTANTE ALLO STATO Sempre a partire dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui, invece, è stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso un’istanza di rimborso o una comunicazione nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L’ente locale impositore, all’esito dell’istruttoria, determina l’ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all’erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012».

92 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
ESTENSIONE MECCANISMI RIMBORSI IMU Il comma 4 dell’articolo 1 del Dl 16 estende il meccanismo dei rimborsi IMU introdotto dai commi da 722 a 727 della legge di stabilità 2014 ATUTTI I TRIBUTI ivi incluse LA TARI E LA TASI, LA TARES in vigore per il solo 2103 che prevedeva il versamento della maggiorazione allo Stato e che aveva dato luogo a diversi errori di versamento da parte dei contribuenti e per il recupero dei quali non era prevista alcuna metodologia. Le modalità applicative restano demandate ad un apposito decreto MEF/MININT

93 IUC: LE COMPONENTI (TARI ,TASI E IMU) PREVISIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
Comma 728 INAPPLICABILITA’ SANZIONI E INTERESSI Nel caso di insufficiente della seconda rata dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno 2013 qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima relativa alla medesima imposta dovuta per l’anno 2014

94 LA TASI: L’evoluzione normativa, gli interventi ministeriali e il caos decreti legge

95 DECRETO LEGGE N.16 DEL 6 MARZO 2014 CONVERTITO IN LEGGE 68 DEL 2 MAGGIO Apporta modifiche in tema di TARI e TASI e sulla legge di stabilità per 2014 Articolo 1 Interviene sulla legge di stabilità Al Comma 677 Al comma 688 Al comma 691 Articolo 2 Interviene sulla legge di stabilità Al Comma 645 Al comma 649 Al comma 652 Al comma 660 Al comma 661 Al comma 670 Al comma 679

96 DECRETO LEGGE N.66 DEL 24 APRILE 2014 CONVERTITO IN LEGGE 89 DEL 23 GIUGNO ART 4 COMMA 12 QUATER che modifica art 1 comma 688 legge stabilità per 2014 A decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del comma 688 , il versamento della prima rata TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n.360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014

97 DECRETO LEGGE N.88 DEL 24 APRILE 2014 CONVERTITO IN LEGGE 89 DEL 23 GIUGNO ART 4 COMMA 12 QUATER che modifica art 1 comma 688 legge stabilità per 2014 1°IPOTESI Mancato invio delle deliberazioni entro il 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n.360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

98 DECRETO LEGGE N.66 DEL 24 APRILE 2014 CONVERTITO IN LEGGE 89 DEL 23 GIUGNO ART 4 COMMA 12 QUATER che modifica art 1 comma 688 legge stabilità per 2014 2°IPOTESI Mancato invio delle deliberazioni entro il 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, (in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. ) La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10% dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

99 DECRETO LEGGE N.66 DEL 24 APRILE 2014 CONVERTITO IN LEGGE 89 DEL 23 GIUGNO ART 4 COMMA 12 QUATER che modifica art 1 comma 688 legge stabilità per 2014 EFFETTI PER MINISTERO DELL’INTERNO E AGENZIE DELLE ENTRATE Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni, il Ministero dell’Interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale corrispondente al 50% del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Mef, da emanarsi entro il 10 giugno Il Ministero dell’Interno comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L’Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema di versamento unificato

100 COMUNICATO STAMPA 19 MAGGIO -MINISTERO FINANZE PROROGA TASI
Dopo aver incontrato l’Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che: nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno.

101 DECRETO 23 MAGGIO 2014 –DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZE DI CONCERTO CON DIRETTORE AGENZIE ENTRATE TASI: MODALITA’ DI VERSAMENTO CARATTERISTICHE DEL BOLLETTINO UNICO NUMERO DI CONTO valido per tutti i comuni del territorio nazionale NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE BONIFICI SU TALE CONTO E’ OBBLIGATORIAMENTE INTESTATO A «PAGAMENTO TASI» CARATTERISTICHE DEL BOLLETTINO UNICO MOLTO SIMILE AL BOLLETTINO IMU MANCA LA CASELLA TERRENI IN QUANTO ESENTI MANCA L’INDICAZIONE SE PROPRIETARIO O OCCUPANTE

102 IL RIVERSAMENTO, RISCOSSIONE E TRASMISSIONE DATI(art 3.)
DECRETO 23 MAGGIO 2014 –DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZE DI CONCERTO CON DIRETTORE AGENZIE ENTRATE TASI: MODALITA’ DI VERSAMENTO IL RIVERSAMENTO, RISCOSSIONE E TRASMISSIONE DATI(art 3.) Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabilita' speciale n «Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i bollettini . I dati trasmessi devono comprendere il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento, il codice catastali del comune ove sono ubicati gli immobili, le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.A., accredita ai comuni le somme spettanti e trasmette con cadenza settimanale e modalità telematiche, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti

103 COSA PUO’ FARE IL COMUNE
DECRETO 23 MAGGIO 2014 –DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZE DI CONCERTO CON DIRETTORE AGENZIE ENTRATE TASI: MODALITA’ DI VERSAMENTO COSA FA POSTE ITALIANE Poste Italiane conserva le immagini dei bollettini di versamento e provvede a far stampare a proprie spese i bollettini, con disponibilità gratuita presso gli uffici postali COSA PUO’ FARE IL COMUNE Può inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale, prestampati negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica. La stampa del bollettino da parte di soggetti terzi rispetto a Poste Italiane S.p.A., deve essere preventivamente autorizzata da Poste Italiane S.p.A. DAL 2015 OBBLIGO DEI COMUNI DI INVIARE I BOLLETTINI PRECOMPILATI

104 DECRETO LEGGE N.88 DEL 9 GIUGNO 2014 NON CONVERTITO IN LEGGE
In prossimità della scadenza del decreto legge 66 a suo tempo (ci troviamo al 09 giugno) si era reso necessario un Decreto specifico (DL 88) essendo in prossimità della scadenza del 16 giugno Il decreto legge 66 è stato poi convertito il 23 giugno 2014 Si è ritenuto quindi non necessario la conversione del decreto legge in quanto le sue previsioni sono state integralmente inserita del Decreto Legge convertito nei termini.

105 DECRETO 26 GIUGNO 2014 –MINISTRO FINANZE MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU E TASI
LA STRUTTURA Il modello è formato da 3 fogli con 2 facciate. La prima facciata è riservata all’indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e del rappresentante firmatario della dichiarazione nonché dei dati relativi all’impegno alla presentazione telematica; La seconda facciata relativa alla descrizione degli immobili totalmente imponibili, La terza e la quarta dedicate agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti.

106 DECRETO 26 GIUGNO 2014 –MINISTRO FINANZE MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU E TASI
LA STRUTTURA In particolare, per quanto riguarda gli immobili parzialmente imponibili, sono indicati sulla base del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i criteri per determinare per ciascun immobile la percentuale di imponibilità in ragione dello svolgimento nello stesso dell’attività con modalità commerciali, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, con riferimento distintamente all’attività didattica e alle altre attività di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504( La dichiarazione riguarda gli immobili per i quali è prevista l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs n. 504 del 1992-attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive etc, oltre a quelle di ricerca scientifica a partire dal 2014). L’ultimo foglio contiene i dati relativi alla determinazione dell’imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili nonché all’esposizione dei dati relativi a compensazioni e rimborsi per entrambi i tributi.

107 DECRETO 26 GIUGNO 2014 –MINISTRO FINANZE MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU E TASI
LA PRESENTAZIONE E I TERMINI I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati secondo le specifiche tecniche(Decr.4 agosto) ed è fatto obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014.

108 CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille PUNTO DI PARTENZA Il comma 677 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che il comune può determinare l’aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille

109 LA NOVITA’ DEL DECRETO SALVA ROMA
CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille LA NOVITA’ DEL DECRETO SALVA ROMA L’art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, ha aggiunto al comma 677 comma, al fine di assicurare un maggior spazio finanziario, un’ulteriore disposizione la quale stabilisce che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti prima indicati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili

110 CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille IL C.D. PRIMO LIMITE La somma aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le altre minori aliquote devono essere riferite a 6 per mille fissato per l’abitazione principale - esclusa dall’IMU solo a partire dal 2014, ad eccezione delle abitazioni categorie catastali A/1, A/8 e A/9 a 2 per mille relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali va però precisato che il limite in questione è in realtà pari all’1 per mille, poiché detti immobili, da un lato sono esclusi dall’IMU, a norma del comma 708 e dall’altro sono assoggettati ad un’aliquota TASI che, ai sensi del comma 678, non può comunque superare l’1 per mille. Quindi secondo la formulazione di quest’ultima norma, la quale prevede che l’aliquota della TASI non possa comunque superare l’1 per mille, porta a concludere che non possa essere neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille;

111 CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille IL C.D. SECONDO LIMITE L’aliquota massima TASI per il 2014 non può eccedere il 2,5 per mille

112 CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille EFFETTI DEI 2 LIMITI Pertanto, la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può decidere di 1° CASO-utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti 2° CASO- distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti. 1°CASO-SI POSSONO VERIFICARE 2 IPOTESI A) se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma IMU+TASI a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l’abitazione principale, non potrà fissare un’aliquota TASI superiore al 2,5 per mille; B) se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l’aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille l’abitazione principale.

113 Va detto che il rispetto dei limiti va verificato
CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille EFFETTI DEI 2 LIMITI Pertanto, la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può decidere di 1° CASO-utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti 2° CASO- distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti. 2°CASO-SI PUO’IPOTIZZARE CHE IL COMUNE AUMENTI A) dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI all’11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l’abitazione principale; B) del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare l’aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille. Va detto che il rispetto dei limiti va verificato con riferimento a tutte le fattispecie oggetto della deliberazione comunale

114 IMU 1-ESEMPIO ALIQUOTA ORD 10,6 0 10,6 IMMOBILI LOCATI 9,0 1 10,0
CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille 1-ESEMPIO ALIQUOTA ORD , ,6 IMMOBILI LOCATI , ,0 FABBR.MERCE ,3 (2,5+0,8) ,3 AB PRINC DIV.A1,A8,A ,3 (2,5+0,8) ,3 AB PRINC A1,A8,A In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il secondo limite (vedi aliquota TASI a 3,3 per mille) e correttamente non ha effettuato alcun aumento del primo limite relativo alla somma IMU+TASI che non supera il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e il 6 per l’abitazione principale. IMU TASI 2 LIMITE SOMMA 1 LIMITE

115 IMU 2-ESEMPIO ALIQUOTA ORD 10,6 0,8 11,4(10,6+0,8)
CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille 2-ESEMPIO ALIQUOTA ORD , , ,4(10,6+0,8) AB PRINC DIV.A1,A8,A , ,5 AB PRINC A1,A8,A , ,8 (6+0,8) In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il primo limite e correttamente ha lasciato invariato il secondo limite relativo all’aliquota TASI IMU TASI 2 LIMITE SOMMA 1 LIMITE

116 IMU 3-ESEMPIO ALIQUOTA ORD 10,1 0,9 11,0(10,1+0,9)
CIRCOLARE N.2 DEL 29 LUGLIO 2014-DIRETTORE MINISTERO FINANZE in ordine all’applicazione della maggiorazione dell’0,8 per mille 3-ESEMPIO ALIQUOTA ORD , , ,0(10,1+0,9) AB PRINC DIV.A1,A8,A ,9(2,5+0,4) ,9 AB PRINC A1,A8,A , ,4 (6+ 0,4) In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione per aumentare il primo limite di 0,4 per mille e il secondo limite dell’0,4 per mille. Ovviamente la maggiorazione può essere ripartita in misura non uguale fra i due limiti e può essere anche non utilizzata per alcune fattispecie come è avvenuto nell’esempio per l’Aliquota TASI fissata per l’abitazione principale classificata in A1, A8,A9 e per l’aliquota ordinaria IMU TASI 2 LIMITE SOMMA 1 LIMITE

117 Cod fisc del possessore Qualifica proprietario (IAP/CD)
DECRETO 29 LUGLIO 2014 –DIRETTORE GENERALE FINANZE TERRENI DESTINAZIONE AGRICOLA PROPRIETA’ COLLETIVA E INUSUCAPIBILE NO ZONE MONTANE E COLLINA(vedi dopo slide 8 settembre) ART 2 TRASMISSIONE DATI Ai fini della compensazione del minor gettito dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dall'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, I DATI RELATIVI AI PREDETTI TERRENI VANNO INSERITI NELL’APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE QUALI DATI Cod fisc del possessore Qualifica proprietario (IAP/CD) Numero particella/e Reddito dominicale Aliquota IMU 2013 per i terreni oggetto del presente decreto Aliquota IMU 2014 per i terreni oggetto del presente decreto

118 DECRETO 4 AGOSTO 2014 –DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZE DI SPECIFICHE TECNICHE TRASMISSIONE TELEMATICA
ART 1 TRASMISSIONE GLI UTENTI TRASMETTONO IN VIA TELEMATICA I DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE “IMU TASI ENC” APPROVATO CON DECRETO MIN FIN 26 GIUGNO 2014 SECONDO SPECIFICHE ALLEGATO A ART 3 CORREZIONI ALLE SPECIFICHE TECNICHE EVENTUALI CORREZIONI SARANNO PUBBLICATE NEL SITO INTERNET

119 DECRETO 4 AGOSTO 2014 –DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZE DI SPECIFICHE TECNICHE TRASMISSIONE TELEMATICA
ART 2 DATI DICHIARAZIONE IMU-TASI NEL FRONTESPIZIO VA INDICATO DENOMINAZIONE COMUNE+CODICE CATASTALE COMUNE) Nella compilazione del QUADRO A e QUADRO B nel caso in cui immobile risulta accatastato in un comune diverso da quello destinatario della dichiarazione il contribuente indica nello spazio “annotazioni” del QUADRO A la nota “L’immobile di cui al n.ordine…..del quadro....risulta accatastato nel comune di……il cui codice catastale è…..e riporta indicazione di detto codice nei campi previsti nei record relativi ai quadri A e B Nella compilazione del QUADRO B del modello di dichiarazione qualora la percentuale di imponibilità dei righi d) e k) è uguale o superiore al valore del 100% l’immobile è considerato totalmente imponibile e quindi deve essere dichiarato nell’apposito quadro A dedicato agli immobili totalmente imponibili

120 CIRCOLARE 2 SETTEMBRE 2014 TERMINE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
ART 1 MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI INSERIMENTO NEL PORTALE unica modalità di trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti la TASI. Non saranno, pertanto, presi in considerazione atti trasmessi con modalità diverse, quali, ad esempio, posta tradizionale, fax o posta elettronica anche certificata. Per l’eventualità in cui il Comune non disponga ancora delle credenziali di accesso al Portale, nonché per la soluzione di altre problematiche relative all’accesso medesimo, si rinvia alle istruzioni operative contenute nella Guida all’accesso disponibile al seguente indirizzo

121 CIRCOLARE 2 SETTEMBRE 2014 TERMINE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
ART 2 NATURA PUBBLICAZIONE ED EFFETTI DEL MANCATO INVIO DEGLI ATTI INSERIMENTO PORTALE deve avvenire entro il 10 settembre 2014 affinché si proceda entro il 18 settembre 2014, alla pubblicazione degli stessi sul sito internet IN CASO MANCATO INVIO 2 EFFETTI: 1. applicazione, per l’anno 2014, dell'aliquota di base pari all'1 per mille (o diversa inferiore misura secondo quanto disposto dal tredicesimo periodo del comma 688 in parola). Pertanto, anche nel caso particolare in cui il comune intenda stabilire l'azzeramento della TASI per l'anno in corso, è necessario che lo stesso inserisca nel Portale la relativa deliberazione entro il suddetto termine del 10 settembre 2014; 2. obbligo di versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.

122 CIRCOLARE 2 SETTEMBRE 2014 TERMINE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
ART 3 ATTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE NON SARANNO PUBBLICATI atti diversi dalle deliberazioni di determinazione delle aliquote o di approvazione dei regolamenti, quali, ad esempio, prospetti riepilogativi delle aliquote, comunicati degli uffici comunali e atti recanti mere proposte della Giunta comunale, o di altro organo, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio in sede di deliberazione del bilancio di previsione. In particolare, la circostanza che, per l’anno 2014, la data per l’approvazione del bilancio degli enti locali sia stata prorogata al 30 settembre 2014 non incide sulla vigenza del termine del 10 settembre 2014 fissato per la trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti relativi alla TASI, con la conseguenza che entro tale ultima data i comuni sono tenuti a trasmettere esclusivamente atti che costituiscano manifestazione della volontà definitiva dell’Ente in materia di TASI.

123 CIRCOLARE 8 SETTEMBRE 2014 TERRENI DESTINAZIONE AGRICOLA PROPRIETA’ COLLETTIVA E INUSUCAPIBILE- NON ZONE MONTANE I COMUNI ENTRO IL 15 SETTEMBRE debbono inserire i dati relativi ai predetti terreni ai fini della compensazione del minore gettito derivante dall’esenzione IMU precisazioni nella sezione del portale del federalismo fiscale RICHIAMO: Va detto che tale adempimento anche nel caso in cui i terreni agricoli ricadono aree montana e collina e sono esenti (CIRC 9 del Min Fin) RICHIAMO : L'inserimento dei dati è, altresì, pregiudiziale alla compensazione del minor gettito dei Comuni nei quali ricadono i terreni in questione non situati in zone montane o di collina essendo collegato art 4 comma 5 bis del DL 16/2012 in base al quale “solo “ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU”. RICHIAMO : il mancato inserimento entro il 15 settembre nel portale del federalismo fiscale sarà considerato come inesistenza dei terreni con tali caratteristiche

124 CIRCOLARE 8 SETTEMBRE 2014 TERRENI DESTINAZIONE AGRICOLA PROPRIETA’ COLLETTIVA E INUSUCAPIBILE- NON ZONE MONTANE LE CRITICITA’ 1) L’adempimento chiesto con il provvedimento del 29 luglio oltre a non essere previsto d a norma primaria non è cooordinato con il disposto del DL 66/2014 in quanto la compensazione del gettito è prevista per i soli terreni a proprietà collettiva che non ricadono in zone montane così come saranno definite con apposito decreto non ancora emanato 2) In vigenza di ICI non sussisteva l’obbligo di presentare la dichiarazione per i terreni esenti ex art 7 Dlgs 504/92(carenza di informazioni) 3) Il termine del 15 settembre non può considerarsi perentorio poiché lo strumento attuativo previsto dal 66 è individuato dalla legge in un decreto ministeriale cui è affidato il compito di stabilire la compensazione del minor gettito IMU 4) Non esiste una classificazione ufficiale dei terreni a proprietà collettiva 5) Conflitto giurisprudenziale Cass 15552/2009 e Cass 20533/2010

125 DICHIARAZIONE DI RENZI 9 SETTEMBRE 2014
«Metteremo un limite alla tassazione, ci sarà una tassa sola e si saprà quanto costa»: con questa frase, riferita alle tasse sugli immobili, il premier Matteo Renzi riapre il dibattitto sul possibile accorpamento fra TASI e IMU. Si tratta di un’ipotesi che era già stata formulata in precedenza, ma che fino ad ora era un’indiscrezione, mentre a questo punto diventa un impegno preso dal governo. Non ci sono indicazioni precise sui tempi, ma l’impressione è che il tutto possa rientrare nella Legge di Stabilità Sarebbe la norma ideale per far scattare le nuove regole dal primo gennaio, evitando complicazioni relative all’avvicendarsi di diverse norme nel corso dello stato anno d’imposta

126 LE FAQ DEL MINISTERO DOMANDA Il proprietario paga solo l’IMU o anche la TASI? Risposta: L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.

127 LE FAQ DEL MINISTERO DOMANDA Nel silenzio della norma, la TASI va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in quest’ultimo caso, le regole dell’IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni)? Risposta: Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell’IMU. DOMANDA E’ legittimo ritenere che la rata d’acconto TASI debba essere calcolata seguendo le stesse regole dell’IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di riferimento (es. trimestre, semestre, ecc)? Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU. Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi.

128 LE FAQ DEL MINISTERO DOMANDA L’art. 22 c. 2 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012 prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno Si chiede:  visto l’approssimarsi della scadenza dell’acconto IMU, è possibile sapere se il decreto previsto dalla nuova disposizione è in fase di emanazione?  nel caso in cui il suddetto decreto non venga emanato in tempo utile per il pagamento dell’acconto IMU, è possibile continuare a riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012. RISPOSTA: Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell’IMU, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore e, quindi, ci si deve continuare a riferire all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012.

129 LE FAQ DEL MINISTERO DOMANDA Qual è l’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali? Può essere aumentata per il 2014 fino al 2,5 per mille? RISPOSTA: L’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille, in quanto il comma 678 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che l’aliquota non può comunque superare l’1 per mille. Si ricorda che per questi fabbricati l’IMU non è dovuta, a norma del successivo comma 708.

130 LE FAQ DEL MINISTERO DOMANDA Considerando che l’art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU, si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all’art. 13, comma 3, del D.L. n del 2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico. RISPOSTA: Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.

131 LE FAQ DEL MINISTERO DOMANDA Nella riformulazione del comma 669, dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporta l’applicazione del comma 2 dell’art. 13, D.L. n 201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. “fictio iuris” (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. Si chiede, cioè, se per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli, vale l’esclusione ai fini TASI. RISPOSTA: Al quesito si deve dare risposta positiva. Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole.

132 LE FAQ DEL MINISTERO-LE AREE EDIFICABILI
DOMANDA L’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge. Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta? In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013. RISPOSTA: La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

133 LE FAQ DEL MINISTERO- I COMPROPRIETARI
DOMANDAPosto che l’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota del 3 per mille per l’abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili? RISPOSTA: Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune. La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.

134 LE FAQ DEL MINISTERO-LA MULTIPROPRIETA’
DOMANDA Si chiede se per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata:  il proprietario paga per la quota di possesso dell’appartamento;  l’amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli. RISPOSTA: L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari. L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.

135 LE FAQ DEL MINISTERO-L’IMMOBILE LOCATO(TITOLARE DIRITTO REALE E OCCUPANTE
DOMANDA Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l’immobile è locato? RISPOSTA: Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale. Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. ESEMPIO: Comune ha fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale. In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale. L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune. Va detto che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.

136 LE FAQ DEL MINISTERO-MANCATO RIPARTO TASI TRA PROPRIETARIO E INQUILINO
DOMANDA Se il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell’imposta tra proprietario e inquilino, come si paga la TASI? RISPOSTA: L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.

137 LE FAQ DEL MINISTERO- EX IACP
DOMANDA Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell’alloggio sociale, per l’IMU è prevista la sola applicazione della detrazione per abitazione principale. Come deve essere calcolata la TASI? RISPOSTA: In questo caso, l’immobile non è equiparato ai fini IMU all’abitazione principale. La TASI deve, quindi, essere calcolata sul valore complessivo dell’immobile con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l’eventuale detrazione prevista dal Comune. L’importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quote deliberate dal Comune.

138 LE FAQ DEL MINISTERO-MANCATO VERSAMENTO INQUILINO
DOMANDA In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento? RISPOSTA: No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore

139 LE FAQ DEL MINISTERO-PARZIALE LOCAZIONE
DOMANDA Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)? RISPOSTA: L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.

140 LE FAQ DEL MINISTERO-PROPRIETARI IMMOBILE PER QUOTE DIVERSE
DOMANDA In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l’immobile come abitazione principale? RISPOSTA: Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale. Si vedano esempi slide successiva

141 LE FAQ DEL MINISTERO Esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B. A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%. Il Comune ha deliberato x abitazione principale aliquota TASI del 2,8 per mille e detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile: 6  A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso ( x 30% = Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale ( : x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100). A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;  B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso ( x 70% = Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale ( : x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100). B paga la TASI per € 64,64.

142 LE FAQ DEL MINISTERO-SOCI COOP INDIVISA E ALLOGGI SOCIALI
DOMANDA I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di “alloggi sociali devono essere considerati “occupanti” ai fini TASI? RISPOSTA: Occorre premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto che l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta; il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte. Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale. Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante. CONSEGUENZA

143 LE FAQ DEL MINISTERO  CONSEGUENZA Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:  l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;  la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale. Nulla è dovuto dal socio.

144 LE FAQ DEL MINISTERO-ALLOGGIO SOCIALE
DOMANDA Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI? RISPOSTA: Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune. A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”. La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

145 LE FAQ DEL MINISTERO-MILITARE PROBLEMA RESIDENZA
DOMANDA Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie, l’equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui? RISPOSTA: SI. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per: il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il personale appartenente alla carriera prefettizia. Solo per essi si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune. La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

146 LE FAQ DEL MINISTERO -CONIUGE ASSEGNATARIO E CASA ASSEGNATA IN LOCAZIONE
DOMANDA Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI? RISPOSTA: Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI. In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale. Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.

147 LE FAQ DEL MINISTERO DOMANDA Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da riferirsi solo all’abitazione o anche alle pertinenze? Come si applica la TASI? Risposta: Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU. Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI. Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi: SEGUE

148 LE FAQ DEL MINISTERO IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9: esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale; versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro. IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo: fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale; per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria. TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo: fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;

149 LE FAQ DEL MINISTERO -UNITA’ IMMOBILIARE COMODATO GRATUITO PROPRIETA’ DI PIU’ SOGGETTI
Come si ripartisce la detrazione a fini IMU o TASI ? La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà

150 CIRCOLARE 19 SETTEMBRE AGENZIE DELLE ENTRATE applicabile per la TASi
Dal 1 ottobre non si potrà più utilizzare il modello F24 cartaceo per importi superiori a mille euro o in caso di compensazione: Chi intende compensare la nuova tassa con un credito fiscale dovrà farlo esclusivamente online se effettuerà il versamento a ridosso della scadenza ( Fino al 30 settembre, è invece possibile presentare l’F24 cartaceo, anche per pagare la TASI in compensazione) Occorre eseguirli attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari autorizzati. Il caso dei contribuente impossibilitato a detenere un conto corrente Nel caso debbano effettuare versamenti superiori ai mille euro, oppure effettuare delle compensazioni, possono rivolgersi a un intermediario abilitato oppure rivolgersi a intermediari della riscossione che prevedono il pagamento con altri mezzi, come le carte prepagate. «in via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo».

151 Indice generale 2 2° PARTE: LA RISCOSSIONE DOPO EQUITALIA COME COSTRUIRE UNA BEST PRACTICE CARTELLE DI PAGAMENTO E MEZZI DI RISCOSSIONE COATTIVA

152 LA RISCOSSIONE ED EQUITALIA scenari futuri
LA RISCOSSIONE ED EQUITALIA scenari futuri!? Le best practices L’AGENZIA DELLE ENTRATE Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva

153 LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA !?
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ART 52 DGLS 446/1997 I comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti EFFETTI Si riconosce il potere di regolamentare e disciplinare le proprie entrate Attraverso il regolamento il comune può scegliere per ciascuna entrata comunale tra le modalità di gestione delle entrate ritenute più idonee Larga autonomia nelle gestione elle entrate I comuni possono deliberare l’affidamento a terzi, anche disgiuntamente le attività di accertamento, riscossione dei tributi e delle altre entrate di loro spettanza

154 LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA !?
IL PREVIGENTE QUADRO NORMATIVO-poi è intervenuta la legge di stabilità per il 2014 Art. 7, comma 2 lettera gg-ter) del D.L. n.70/2011 convertito dalla legge 106 del 12 luglio 2011 (Decreto Sviluppo) stabiliva che a decorrere dal 1°gennaio 2012, la società Equitalia Spa cessava di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Poi tale termine è stato posticipato al 31 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 10, comma 13–octies del D.L. n.201/2011 (Decreto Salva Italia) convertito nella L.214del 22 dicembre Un ulteriore rinvio, questa volta al 30 giugno 2013, della data di entrata a regime della riforma della riscossione dei tributi locali, era stato stabilito invece dall’art. 9, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012 n.174 (c.d. Decreto Salva Enti)

155 (modificato dall’art 53 comma 1 L.98 / 2013 c.d. Decreto del fare)
LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA !? LA NORMA del decreto pagamenti Art. 10 DECRETO PAGAMENTI comma 2-ter. (modificato dall’art 53 comma 1 L.98 / 2013 c.d. Decreto del fare) “[Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione], [i termini di cui all‘all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ] [e all’art.3 commi 24, 25 e 25 bis convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n.248] [sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013” ROMA 10/07/2013 Pagina 155 155

156 LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA !?
ANALIZZIAMO IL DISPOSTO NORMATIVO Art. 10 DECRETO PAGAMENTI [“I termini di cui di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e all’art.3 commi 24, 25 e 25 bis convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n.248 sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013] GLI EFFETTI I Comuni possono continuare ad avvalersi di Equitalia fino al 31 dicembre Tale norma consente di superare la scadenza del 30 giugno a decorrere dalla quale la società Equitalia avrebbe dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei Comuni e delle società da questi ultimi partecipate. La proroga però, che ha la scadenza fissata per il 31 dicembre, non sarà vincolante. Quei comuni pronti a gestire in modo autonomo il servizio di riscossione, saranno infatti liberi di iniziare la gestione in proprio, dal 1 luglio ROMA 10/07/2013 Pagina 156 156

157 LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA !?
ANALIZZIAMO IL DISPOSTO NORMATIVO Art. 10 DECRETO PAGAMENTI [“I termini di cui di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e all’art.3 commi 24, 25 e 25 bis convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n.248 sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013] Il nuovo provvedimento dice di considerare «inderogabile» la scadenza: Insomma, la promessa è che non ci sarà una quinta proroga dell'addio di Equitalia ai Comuni, messo in calendario la prima volta per il 31 dicembre 2011 ? Vero addio? NO!!!!!!!!! ROMA 10/07/2013 Pagina 157 157

158 ANALIZZIAMO IL DISPOSTO NORMATIVO L’IPOTESI ALL’ORIZZONTE
Art. 10 DECRETO PAGAMENTI [“Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione] Si ipotizza la formazione di un Consorzio fra i Comuni, che potrà rivolgersi a Equitalia per lo svolgimento delle «attività di supporto» alla riscossione. Riunione dei Comuni in un Consorzio è un’opzione, di cui vanno definite le linee operative (il tema può essere legato al reimpiego degli esuberi che si determinano in Equitalia con l'abbandono della riscossione locale). Il Consorzio non può comunque essere l'unica alternativa alla gestione diretta, dal momento che gli affidamenti dovranno seguire le regole della gara a evidenza pubblica ROMA 10/07/2013 Pagina 158 158

159 LA NORMA PIU’ RECENTE-L’IPOTESI ALL’ORIZZONTE
Art. 10 DECRETO PAGAMENTI [“Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione] L’impegno del legislatore è fare chiarezza nel mondo della riscossione delle entrate locali non limitandosi ad un intervento che disciplini concretamente le modalità e gli istituti del ruolo alla ingiunzione e la corretta e concreta equiparazione o l’ accesso alla Anagrafe Tributaria, ma anche nella corretta definizione dei rapporti operativi ed economici tra l’Agente della Riscossione uscente ed i Comuni. Dovrà chiarirsi il destino dei ruoli in precedenza consegnati dai Comuni agli Agenti della Riscossione e definire se essi continueranno a curarne la riscossione sino alle dichiarazioni di inesigibilità o se essi saranno e in che modalità restituiti agli enti titolari delle entrate e chiudere i conti economici afferenti alla determinazione delle quote inesigibili ROMA 10/07/2013 Pagina 159 159

160 La prima scrittura della norma
LA SVISTA La prima scrittura della norma “I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 anche oltre alla scadenza del 30 giugno e non oltre 31 dicembre 2013” Si riferiva Alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate Effetto Rimaneva fuori la riscossione di multe stradali e di entrate extratributarie( es sanzioni per chi viola i regolamenti comunali) ROMA 10/07/2013 Pagina 160 160

161 IL RECUPERO ALLA SVISTA
La seconda scrittura della norma:quella definitiva Il richiamo non solo all’articolo 7, comma 2, lettera gg‐ter), del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ma anche all’art.3 commi 24, 25 e 25 bis convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n.248 sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013 Il recupero è stato fatto con l’art.53 del DECRETO DEL FARE n.69 del 21 giugno 2013 La disposizione in esame è stata introdotta allo scopo di evitare che le entrate di natura diversa restino ingiustificatamente escluse da tale differimento ed al fine di favorire la complessiva rivisitazione del quadro normativo afferente alla gestione e riscossione delle entrate degli stessi comuni. Possiamo aspettarci ulteriori modifiche ? ROMA 10/07/2013 Pagina 161 161

162 LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO DEL FARE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO(ART.52)
DILAZIONE DI PAGAMENTO: da 72 a 120 rate mensili (comprovata e grave situazione di difficoltà) BENEFICIO DI RATEIZZAZIONE: prima si perdeva dopo aver mancato il pagamento di 2 rate, ora è prolungato fino a 8 rate saltate AVVISO DI VENDITA: Il debitore ha facoltà di procedere, in costanza di procedura mobiliare o immobiliare, alla vendita del bene al valore determinato dalla legge per il primo incanto. In base alla nuova norma, la cessione deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto e qualora ciò non abbia luogo e Equitalia, attivatasi per la vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore può comunque esercitare la facoltà di vendita diretta entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto ROMA 10/07/2013 Pagina 162 162

163 LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO DEL FARE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO(ART.52)
PIGNORAMENTO: da 120 a 200 giorni (il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 200 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto) PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI: Si stabilisce che l'ordine rivolto al terzo pignorato di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione debba essere ottemperato nel termine di 60 giorni, anziché 15. Ciò al fine di consentire al debitore che abbia fondate ragioni da opporre all'iniziativa di riscossione avviata, di attivare, in tempi consoni, le tutele del caso, tentando così evitare che, nel frattempo, il terzo disponga l'accredito delle somme pignorate ROMA 10/07/2013 Pagina 163 163

164 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO DEL FARE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO(ART.52) ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE non si dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto ROMA 10/07/2013 Pagina 164 164

165 Alla riscossione coattiva procedono mediante
A partire dal 1 gennaio 2015 I COMUNI procedono alla riscossione spontanea e alla coattiva Alla riscossione coattiva procedono mediante INGIUNZIONE FISCALE EX R.D. 639/1910 ovvero ALTRE FORME DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE PREVISTA DALL’ART 52 DLGS 446/1997 ROMA 10/07/2013 Pagina 165 165

166 Il ritorno di EQUITALIA Con il comma 610 della legge di stabilità
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA A partire dal 1 gennaio 2014 Il ritorno di EQUITALIA Con il comma 610 della legge di stabilità Al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» ROMA 10/07/2013 Pagina 166 166

167 A partire dal 1 gennaio 2015 Con i commi da 424 a 428 – Definizione di situazioni debitorie pregresse Le norme, introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevedono, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati  agli agenti della riscossione del gruppo Equitalia fino al 31 ottobre 2013, la possibilità per i debitori di estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento di una somma pari all’importo originariamente iscritto a ruolo ovvero di quello residuo e delle somme dovute a titolo di remunerazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.  Si prevede, inoltre, che, entro il 30 giugno 2014, i debitori, a seguito di informativa da parte degli agenti della riscossione, possono aderire al pagamento delle somme come sopra indicato sottoscrivendo apposito atto, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme medesime. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014. Nella prevista definizione dei carichi dei ruoli non rientrano le somme relative ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione europea e quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti. ROMA 10/07/2013 Pagina 167 167

168 INGIUNZIONE FISCALE EX R.D. 639/1910
A partire dal 1 gennaio 2015 INGIUNZIONE FISCALE EX R.D. 639/1910 -atto recettizio non produce effetto se non è portato a conoscenza del suo destinatario e la legge prevede una particolare forma ovvero la notifica a mezzo ufficiale giudiziario addetto del tribunale o messo di conciliazione del giudice -atto propulsivo in quanto mira a promuovere e stimolare l’attività di altro soggetto pubblico o privato (per l’adempimento di obblighi ingiungendo al debitore di ottemperare, mettendolo in mora, fissando un termine per adempiere, informandolo sulle sanzioni e conseguenze in caso di inadempimento) -atto unilaterale poiché formato dall’amministrazione senza alcun soggetto e in assenza di contraddittorio -atto avente duplice natura e funzione di titolo esecutivo e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l’atto di precetto ROMA 10/07/2013 Pagina 168 168

169 La gestione del processo
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: LA DIRETTIVA n.2.del 11 gennaio 2013 La legge di Stabilità 2013( LEGGE 228 /2012) prevede la possibilità di sospendere la riscossione dietro presentazione di una dichiarazione del debitore. In particolare DICHIARAZIONE del debitore attesta che la pretesa dell’ente creditore è interessata da prescrizione o decadenza, da un provvedimento di sgravio, da una sospensione amministrativa, da una sospensione giudiziale o da una sentenza di annullamento(ampia portata). Va presentata anche modalità telematiche entro 90 giorni dalla notifica PROCEDURA vedi slides successive La gestione del processo DICHIARAZIONE protocollataVerifica(conformità modello, presenza documentazione, allegati documenti) ISTANZE incompletecontatto con il Debitore(eventuali integrazioni) *L’esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto è riservata all’ente creditore che in presenza di documenti falsi procede all’invio all’autorità giudiziaria ROMA 10/07/2013 Pagina 169 169

170 Si confermano le casistiche e le procedure
LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: LA CIRCOLARE del 14 gennaio 2013 Si confermano le casistiche e le procedure Le condizioni per la sospensione: Dichiarazione con la quale si attesta prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo; provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale; sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo; qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito. ROMA 10/07/2013 Pagina 170 170

171 LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: LA CIRCOLARE del 14 gennaio 2013
Fasi e tempistiche del procedimento: Debitore:presentazione della dichiarazione all’Agente della riscossione entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva Agente della riscossione:invio della documentazione all’Ente Creditore entro 10 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al punto precedente. Ente creditore:comunicazione dell’accettazione o del diniego della dichiarazione sia al soggetto debitore sia all’Agente della riscossione entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al punto precedente. Agente della riscossione:annullamento del debito e conseguente discarico automatico dei ruoli in caso di mancata ricezione della comunicazione di cui al punto precedente entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1 ROMA 10/07/2013 Pagina 171 171

172 LA PORTATA RETROATTIVA
LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: LA CIRCOLARE del 14 gennaio 2013 LA PORTATA RETROATTIVA Si evidenzia che la procedura è applicabile anche alle dichiarazioni presentate all’Agente della Riscossione prima del 1°gennaio 2013 e non ancora evase. Per tali casistiche l’Ente creditore dovrà provvedere agli adempimenti a suo carico Trascorsi inutilmente 220 gg le dichiarazioni saranno annullate di diritto e l’agente della riscossione sarà considerato automaticamente discaricato ROMA 10/07/2013 Pagina 172 172

173 LE RICHIESTE DI RIMBORSO PROVENIENTI DA EQUITALIA
Molti Comuni hanno ricevute richieste di rimborso delle spese sostenute per le procedure cautelari ed esecutive “infruttuose”, cioè svolte nei confronti di contribuenti che non hanno pagato, o il cui debito è stato sgravato dall’ente impositore Il fondamento Art. 17, comma 6-bis del d.lgs. n. 112 del 1999, come modificato per effetto dl n. 98 del 2011 la norma prevede che: “Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno”. ROMA 10/07/2013 Pagina 173 173

174 LE RICHIESTE DI RIMBORSO PROVENIENTI DA EQUITALIA
Il comma 6, lettera a) dello stesso articolo 17, richiamato dalla norma sopra riportata, disciplina il rimborso degli oneri “connessi allo svolgimento delle singole procedure”, a favore del riscossore, prevedendo alla lettera a) che essi siano posti a carico “dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità”. ROMA 10/07/2013 Pagina 174 174

175 LE RICHIESTE DI RIMBORSO PROVENIENTI DA EQUITALIA INDICAZIONE IFEL
I Comuni che hanno ricevuto le richieste chiedano immediatamente con lettera raccomandata agli agenti della riscossione il dettaglio delle quote interessate all’anticipo del rimborso degli oneri per procedura infruttuosa: il contribuente, la cartella di pagamento, il ruolo e gli articoli oggetto della richiesta, gli estremi dell’eventuale comunicazione di inesigibilità o dello sgravio, oltre alla quantificazione delle spese per singola procedura, con l’evidenziazione delle cartelle per le quali viene richiesto il rimborso in misura proporzionale all’ammontare complessivo del carico, in concorrenza con altri creditori. Solo sulla base di tali elementi sarà possibile controllare la legittimità delle richieste a norma dell’articolo 17, comma 6, lett. a) del d.lgs. n. 112 del 1999 ROMA 10/07/2013 Pagina 175 175

176 Il caso della gara unica :ANCI EMILIA ROMAGNA
Anci Emilia-Romagna ha sollecitato l'effettuazione di una gara unica regionale per la fornitura di servizi di supporto alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali e per la gestione ordinaria dei principali tributi comunali (Tares ed IMU). Piattaforma informatica utilizzata: Intercenter 11 lotti per 9 province ROMA 10/07/2013 Pagina 176 176

177 Il caso della gara unica :ANCI EMILIA ROMAGNA
I lotti Gestione ordinaria TARSU/TIA/TARES Servizi di supporto riscossione TARSU/TARES Gestione recupero evasioneTARSU/TARES Gestione ordinaria IMU Gestione recupero evasione ICI/IMU Riscossione coattiva Censimento delle UIU e dei numeri Civici Gestione ordinaria e ricerca evasione IMPOSTA DI SOGGIORNO Gestione servizi di supporto ricerca evasione entrate erariali e comunali Numerazione civica interna Numerazione civica esterna ROMA 10/07/2013 Pagina 177 177

178 Il CAOS Il fatto Le ragioni
Annullata procedura di gara per partner Anci Riscossioni Il fatto L’ANCI, attraverso la propria partecipata Anci Riscossioni, ha bandito la selezione di un partner con il quale definire una partnership per partecipare alle gare dei Comuni in vista della cessazione delle attività di Equitalia. La gara ha visto la partecipazione di soggetti che si sono candidati con una propria proposta tecnica ed economica e che sono stati valutati con la stesura di una graduatoria provvisoria. Tuttavia l’ANCI non ha proceduto ad aggiudicare la gara. Le ragioni L’incertezza normativa sulla riscossione degli Enti locali e il ripetersi di proroghe del termine di cessazione delle attività di Equitalia hanno invece indotto l’ANCI ad annullare la procedura di gara per procedere, anche in collaborazione con i soggetti privati che hanno avanzato le proprie candidature, ad ipotesi operative di supporto ai Comuni piu’ flessibili e adeguate alle evoluzioni normative ormai non piu’ rinviabili. ROMA 10/07/2013 Pagina 178 178

179 L’AGGIO L’aggio sulla riscossione riconosciuto ad Equitalia è fissato dalla legge (art. 17 del D.Lgs. 112/1999) ed era pari al 9% , di cui 4,65% a carico del debitore e 4,35% a carico del Comune, ma solo se cartella è pagata nei 60 giorni dalla notifica. Oltre questa data l’aggio è interamente a carico del contribuente. Per i ruoli emessi dal 1 gennaio 2013 l'articolo 5 del Dl 95/2012 prevede la riduzione dell'aggio all'8%, con la prospettiva di un ulteriore ribasso fino al 4%, in caso di riduzione dei costi di riscossione a seguito dei processi di efficientamento e riorganizzazione di Equitalia, da accertarsi con decreto del ministero dell'Economia. ROMA 10/07/2013 Pagina 179 179

180 L’AGGIO Nel caso di riscossione coattiva affidata a soggetto diverso dal concessionario pubblico , la normativa non individua alcuna misura dell'aggio ma si limita a precisare, all'articolo 52, comma 5 del Dlgs 446/1997, che l'affidamento «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente», senza però esplicitare rispetto a quale parametro deve essere fatto il confronto. ROMA 10/07/2013 Pagina 180 180

181 L’AGGIO:la posizione del Consiglio di Stato
Con sentenza n.3413 del 12 giugno 2012 afferma che le norme sull'aggio del concessionario della riscossione sono applicabili solo al concessionario pubblico; il divieto di aggravio economico è riferito non «alla concorrente procedura di riscossione mediante ruolo ed ai suoi costi, ma alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente dall'amministrazione». Con questa norma, ad avviso del Consiglio di Stato, il legislatore ha voluto cioè chiarire che l'affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società in house, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione della procedura da parte degli uffici comunali ROMA 10/07/2013 Pagina 181 181

182 LA RISCOSSIONE come costruire una best practice

183 LA SCELTA DELLA GESTIONE DIRETTA o ASSOCIATA LA RATIO
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA A partire dal 1 gennaio 2015 LA SCELTA DELLA GESTIONE DIRETTA o ASSOCIATA LA RATIO Mantenimento di un controllo diretto e costante Disponibilità di professionalità presenti nell’Ente, Dotazione di risorse e strumenti tecnologici adeguati ROMA 10/07/2013 Pagina 183 183

184 LA SCELTA DELLA GESTIONE DIRETTA o ASSOCIATA GLI SVANTAGGI
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA A partire dal 1 gennaio 2015 LA SCELTA DELLA GESTIONE DIRETTA o ASSOCIATA GLI SVANTAGGI Dover disporre di personale necessario non sempre reperibile per la molteplicità delle funzioni svolte e destinato tendenzialmente a queste attività Dover disporre di attrezzature tecniche necessarie destinate allo scopo evitando usi promiscui Spese di spedizione postale e acquisto di beni di consumo ROMA 10/07/2013 Pagina 184 184

185 LA SCELTA DELL’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA A partire dal 1 gennaio 2014 LA SCELTA DELL’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO Soggetti privati iscritti all’albo Operatori degli stati membri UE Società interamente pubbliche Società miste LA RATIO Motivazioni legate a scelte tecnico-organizzative con ricadute economico-finanziarie ROMA 10/07/2013 Pagina 185 185

186 RIFLESSI E CONSEGUENZE L’IMPATTO DI NATURA ORGANIZZATIVA
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA A partire dal 1 gennaio 2015 QUANDO SI FA LA SCELTA comporta RIFLESSI E CONSEGUENZE L’IMPATTO DI NATURA ORGANIZZATIVA IL VAGLIO DELLE IPOTESI E OPZIONI CHE SI PROSPETTANO IL RIFLESSO FINANZIARIO ROMA 10/07/2013 Pagina 186 186

187 L’IMPATTO DI NATURA ORGANIZZATIVA comporta
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA A partire dal 1 gennaio 2015 L’IMPATTO DI NATURA ORGANIZZATIVA comporta Analisi della scelta ottimale delle modalità di gestione ottimale: quindi Verifica delle risorse umane disponibili, Verifica delle risorse strumentali e tecnologiche presenti Definizione procedimentale di atti, provvedimenti e disposizioni ROMA 10/07/2013 Pagina 187 187

188 IL VAGLIO DELLE IPOTESI E OPZIONI CHE SI PROSPETTANO che comporta
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA A partire dal 1 gennaio 2015 IL VAGLIO DELLE IPOTESI E OPZIONI CHE SI PROSPETTANO che comporta Ponderazione delle diversità connaturate alla Differenza fra riscossione ordinaria e riscossione coattiva Differenza fra le svariate formule di gestione Differenza fra ruolo e ingiunzione. Valutazione dell’incidenza delle procedure da adottare (interna o esternalizzazione) dei processi di selezioni se esterni (amministrativo, contabile, contrattuale) delle determinazioni politiche ROMA 10/07/2013 Pagina 188 188

189 IL RIFLESSO FINANZIARIO
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA A partire dal 1 gennaio 2015 IL RIFLESSO FINANZIARIO Le scelte che verranno assunte comporteranno un riflesso di natura finanziaria tale da richiedere Valutazione dello strumento in grado di assicurare una maggiore capacità di gestione degli incassi Valutazione della problematica del riversamento ROMA 10/07/2013 Pagina 189 189

190 GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO RIFLESSIONI su ANTICIPO PREDETERMINATO DI DENARO a fronte del variabile andamento temporale degli incassi o del minimo garantito Valutazione duplice: vantaggi immediati perdita di controllo sull’andamento della gestione delle entrate ROMA 10/07/2013 Pagina 190 190

191 GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO Definizione puntuale delle attività ( accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e/o coattiva - auspicio “pacchetto completo”) Definizione della durata della concessione ( termine non troppo lungo e soprattutto calibrato alla tipologia delle entrate) Definizione di modelli procedimentali chiari e univoci ( dalla modulistica alle formule di garanzia) Dettaglio degli obblighi da capitolato (attività in capo al concessionario, corrispettivo del servizio, riversamenti,ecc) ROMA 10/07/2013 Pagina 191 191

192 GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO Chiara e definita modalità di gestione del servizio -Esatta definizione di modalità di utilizzo delle banche dati del comune e del soggetto concessionari -Definita modulistica da utilizzare, -Efficace forme di comunicazione e rapporti con l’utenza. -Attività del personale impiegato ROMA 10/07/2013 Pagina 192 192

193 GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO Evitare ogni dispositivo contrattuale che preveda la gestione diretta da parte del soggetto terzo incaricato dei canali d’incasso Il valore del CASH POOLING consiste nell’accentrare in capo ad un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie. EFFETTI CASH POOLING -Si evita sul nascere un possibile utilizzo improprio dei tempi e delle dimensioni dei riversamenti periodici da parte del concessionario ROMA 10/07/2013 Pagina 193 193

194 GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO Rapidità ed efficacia del servizio L’ente, attraverso il soggetto gestore, esplica il rapporto con l’utenza secondo metodiche con le quali può avere immediati riscontri. Quindi adeguati mezzi di comunicazione e trasparenza nelle attività di gestione ROMA 10/07/2013 Pagina 194 194

195 GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO Programma di formazione e aggiornamento del personale Si tratta di improntare delle azioni che consentano l’aggiornamento e la riqualificazione professionale delle persone preposte al settore(tributi, finanze, patrimonio) L’obiettivo è generare occasioni di affiancamento per pervenire ad una graduale gestione interna delle entrate da parte dell’ente ROMA 10/07/2013 Pagina 195 195

196 GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO La dotazione di servizi aggiuntivi In considerazione dell’affidamento di natura esterna, l’Amministrazione Comunale può richiedere servizi migliorativi sotto un profilo qualitativo rispetto a quelli previsti nel capitolato Ciò deve avvenire senza oneri ulteriori nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge ROMA 10/07/2013 Pagina 196 196

197 GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO Iniziative mirate al recupero dell’evasione Vanno considerate quelle metodiche che consentono di implementare il recupero dell’evasione(fermo restando l’attività medesima insita nel bando) abbinandole a strumenti che divengono di monitoraggio. Si prendono nella dovuta considerazione le attività che consentono di intercettare comportamenti sintomatici in grado di allargare la platea dei contribuenti ROMA 10/07/2013 Pagina 197 197

198 GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO Il ricorso a forme di pagamento elettronico Si consideri strumenti di pagamento elettronico attraverso internet senza oneri a carico dei contribuenti e dell’amministrazione comunale. Accorgimenti Vanno determinate le condizioni per una strutturazione che consente da un lato immediatezza e sicurezza contabile e dall’altro un servizio funzionale generando un nuovo modo di approccio ente-utente ROMA 10/07/2013 Pagina 198 198

199 Carta dei servizi per i contribuenti
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA GLI ELEMENTI DI TUTELA NELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO Efficace organizzazione nel ricevimento dell’utenza Effetti Prevenzione potenziali conflitti e contraddittori, Riduzione contenziosi, Creazione sedi operative distinte dagli uffici comunali, Maggior numero di ore aperte al pubblico, Dotazione strumentali e allestimento funzionale, Carta dei servizi per i contribuenti ROMA 10/07/2013 Pagina 199 199

200 I VANTAGGI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO TECNICO-ORGANIZZATIVI
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA I VANTAGGI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO TECNICO-ORGANIZZATIVI Recupero delle risorse professionali interne all’’Ente potenzialmente utilizzabili per l’espletamento di attività istituzionali diverse e/o non delegabili; Flessibilità e rapidità dei processi di lavorazione, nella gestione ordinaria e straordinaria; Attività capillare di verifica ed aggiornamento delle banche dati, mediante impiego di personale specializzato nelle attività di gestione delle entrate; Piena tracciabilità delle attività; Utilizzo della tecnologia informatica del partner privato, senza dover sostenere ulteriori oneri di acquisto software, licenze, assistenze ROMA 10/07/2013 Pagina 200 200

201 I VANTAGGI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO ECONOMICO-FINANZIARI
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA I VANTAGGI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO ECONOMICO-FINANZIARI Recupero degli importi evasi/elusi, anche attraverso azioni di sensibilizzazione ed informazione dei contribuenti; Incremento dei gettiti ordinari per le annualità successive a quella di attivazione dei servizi; Eliminazione dei gravosi costi connessi al controllo e di quelli operativi attinenti la bonifica dei dati; Ottimizzazione dei tempi di riscossione e delle attività propedeutiche; Riduzione dei costi di gestione per attività di stampa e postalizzazione di informative ed atti, grazie al service di stampa professionale, personalizzato per ogni singolo step dell'attività di riscossione ROMA 10/07/2013 Pagina 201 201

202 I RISVOLTI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA I RISVOLTI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO L’affidamento a terzi si configura come “affidamento di una funzione pubblica con delega di poteri autoritativi” dal quale affidamento la delega dei poteri pubblici necessari per adempiere alla funzione esternalizzata costituisce elemento essenziale Pertanto si delinea il concetto di funzione pubblica come l’esercizio autoritativo di una potestà giuridica da parte dello Stato o di altro ente pubblico (che in questo caso è delegato ad un soggetto terzo) e si distingue dal concetto di servizio pubblico inteso come l’attività svolta dai medesimi soggetti in campo prevalentemente economico e produttivo senza manifestazione di potere sovrano ROMA 10/07/2013 Pagina 202 202

203 I RISVOLTI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO
LA GESTIONE DELLE RISORSE LOCALI-LA RISCOSSIONE E LA PROROGA EQUITALIA I RISVOLTI DELL’ AFFIDAMENTO ESTERNO Cass. Civile sez trib 4 novembre 2009 n ha stabilito quanto segue: Omissis…la legittimazione processuale del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste soltanto se l’impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre deve essere esclusa qualora i motivi del ricorso attengono alla debenza del tributo (Cass., sent.n.6450/2002, n.3247/2007,n.933/2009) è parzialmente derogata, in materia di tosap anche mediante affissioni(D.lgs 507/1993), dagli articoli 52,32, 25 del citato D.lgs., in quanto il comune impositore, ove lo ritenga più economico e funzionale, può affidare il servizio di accertamento e di riscossione della tassa ai soggetti iscritti in apposito albo nazionale. In tal caso, il concessionario del servizio “subentra al comune in tutti i diritti e obblighi inerenti alla gestione del servizio” e conseguentemente, anche nelle contestazioni relative agli accertamenti da esso operati (Cass.sent.n.18250/2003) spettando il potere di accertamento al concessionario e non al Comune(Cass. Sent. n.15079/2004) ROMA 10/07/2013 Pagina 203 203

204 Le segnalazioni qualificate

205 L’EVOLUZIONE NORMATIVA
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE L’EVOLUZIONE NORMATIVA D.L. 118/2008 Conv LEGGE 133/2008 Manovra Finanziaria D.L.203/2005 conv LEGGE 248/2005 Partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione fiscale DECRETO SALVA ITALIA D.L.78/2010 conv LEGGE 122/2010 Manovra finanziaria MANOVRA BIS DI FERRAGOSTO 2011 D.M. ECON.FIN 14/03/2011 Federalismo fiscale municipale D.M. ECON.FIN 23/03/2011 Modalità e procedure DECRETO Dir. Gen.Fin e Rag. Stato 15/07/2011 Criteri Pagina 205 205

206 COMUNI Articolo 1 DA DOVE SI E’ PARTITI D.L.203/2005 conv L248/2005
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE DA DOVE SI E’ PARTITI D.L.203/2005 conv L248/2005 Articolo 1 COMUNI Partecipano ACCERTAMENTO FISCALE Ricevono 30 per cento maggiori somme relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo Pagina 206 206

207 NODO CENTRALE: LA MANOVRA DI FERRAGOSTO 2011
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE NODO CENTRALE: LA MANOVRA DI FERRAGOSTO 2011 COMUNI Partecipano ACCERTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO Ricevono 100 per cento maggiori somme relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo PREVISIONI RAFFORZAMENTO CONSIGLIO TRIBUTARIO disposizioni si applicano se c’è istituzione consiglio tributario Pagina 207 207

208 L’EVOLUZIONE NORMATIVA: IL DECRETO SALVA ITALIA
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE L’EVOLUZIONE NORMATIVA: IL DECRETO SALVA ITALIA MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE COMUNI ACCERTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PREVISIONI Modifica art 18 DL 78/2010 CONSIGLIO TRIBUTARIO ABROGATO Modifica art 44 DPR 600/73 ELIMINAZIONE RIFERIMENTO CONSIGLIO TRIBUTARIO Pagina 208 208

209 I SISTEMI DI INTERSCAMBIO E IL VALORE DELLE BANCHE DATI
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE I SISTEMI DI INTERSCAMBIO E IL VALORE DELLE BANCHE DATI Pagina 209 209

210 GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI
LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE DEFINIZIONE E IPOTESI GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI VITERBO 04/11/2010 Pagina 210 210

211 DEFINIZIONE E IPOTESI LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE
I Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi erariali, diretti ed indiretti. Le segnalazioni dei Comuni sono primariamente riferite: -alle annualità d’imposta 2004 e 2005 oggetto di programmazione operativa dei controlli fiscali sostanziali da effettuarsi a cura dell’AdE a partire dall’anno 2007; -a situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo all’economia sommersa ed all’utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte. Le informazioni sono strutturate in termini di SEGNALAZIONI QUALIFICATE, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi e sono costituite da archivi strutturati, con preminente riferimento ai cespiti immobiliari già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali. VITERBO 04/11/2010 Pagina 211 211

212 a) commercio e professioni; b) urbanistica e territorio;
LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI IL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’ENTRATE DEL 3 DICEMBRE 2007 Questi sono gli ambiti d’intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell’AdE a) commercio e professioni; b) urbanistica e territorio; c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare; d) residenze fittizie all’estero; e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva VITERBO 04/11/2010 Pagina 212 212

213 -pur svolgendo un’attività di impresa, sono privi di partita IVA;
LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI In merito al commercio e professioni le segnalazioni qualificate hanno riguardo a coloro che -pur svolgendo un’attività di impresa, sono privi di partita IVA; -nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella rilevata in loco; -sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi; -pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative. VITERBO 04/11/2010 Pagina 213 213

214 LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE
-GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI In merito all’ urbanistica e territorio le segnalazioni qualificate hanno riguardo a coloro che -hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati; -hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale. VITERBO 04/11/2010 Pagina 214 214

215 LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE
-GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI In merito alle proprietà edilizie e patrimonio immobiliare le segnalazioni qualificate hanno riguardo a coloro nei cui confronti risulta: -la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi; -la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse; -la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell’imposizione diretta; -la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazioneTaRSU o TIAi in qualità di occupante dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta; -revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex articolo 1, comma 336, della L.311/2004 per unità immobiliari diverse dall’abitazione principale VITERBO 04/11/2010 Pagina 215 215

216 LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE
-GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI In merito alle residenze fittizie all’estero qualificate hanno riguardo a coloro che -pur risultando formalmente residenti all’estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del codice civile VITERBO 04/11/2010 Pagina 216 216

217 LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE
-GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI In merito alle disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva le segnalazioni qualificate hanno riguardo a coloro che -risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto VITERBO 04/11/2010 Pagina 217 217

218 DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE ALL’AdE sono:
LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE ALL’AdE sono: il nome e cognome, il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti in relazione ai quali sono rilevati e segnalati i fatti, atti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi. MODALITA’ DI TRASMISSIONE Le segnalazioni qualificate sono trasmesse all’Agenzia tramite il sistema S.I.A.T.E.L. in modalità web, nell’ambito del quale sarà resa disponibile apposita funzionalità di trasmissione secondo le specifiche tecniche definite con successivo provvedimento del Direttore dell’AdE. Il flusso delle informazioni è assicurato tramite supporto cartaceo in presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente complesso non riconducibile alle specifiche tecniche definite, ovvero nelle more di attuazione della previsione di cui al precedente punto VITERBO 04/11/2010 Pagina 218 218

219 LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE -DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI Nella TRASMISSIONE IL TRATTAMENTO DEI DATI avviene nell’osservanza del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed essi sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa. il trattamento dei dati da parte dell’AdE è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate. Nella TRASMISSIONE dei dati la SICUREZZA è garantita dal sistema telematico S.I.A.T.E.L., già utilizzato per lo scambio di informazioni tra Comuni e Anagrafe Tributaria VITERBO 04/11/2010 Pagina 219 219

220 IL SISTEMA ANAGRAFE TRIBUTARIA-SIATEL
I SISTEMI DI INTERSCAMBIO E IL VALORE DELLE BANCHE DATI IL SISTEMA ANAGRAFE TRIBUTARIA-SIATEL L’ATTIVITA’ DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE PROTOCOLLO D’INTESA ANCI-IFEL-AdE BANCHE DATI VITERBO 04/11/2010 Pagina 220 220

221 I SISTEMI DI INTERSCAMBIO E IL VALORE DELLE BANCHE DATI
IL SISTEMA ANAGRAFE TRIBUTARIA-SIATEL Il servizio è rivolto a Regioni e ad Enti locali per l'accesso in via telematica ad alcune informazioni dell'Anagrafe Tributaria. Per accedere al servizio è necessario: - presentare una preventiva domanda di abilitazione all‘AdE che fornirà a ciascun richiedente una password di accesso al servizio e le istruzioni per l'attivazione del servizio stesso. Ad ogni utente del collegamento SIATEL viene attribuito un profilo, in base al quale l'applicazione rende o meno disponibile la visualizzazione di determinate funzioni del menu. Anche l'appartenenza ad uno specifico ente può attuare una forma di filtro sulle funzioni o sulle informazioni messe a disposizione; Gli utenti 'Regione' possono visualizzare i dati reddituali di dettaglio, i versamenti alle Regioni, i dati relativi ai mandati di pagamento, i dati di accertamento, i ruoli e i rimborsi. VITERBO 04/11/2010 Pagina 221 221

222 I SISTEMI DI INTERSCAMBIO E IL VALORE DELLE BANCHE DATI
IL SISTEMA ANAGRAFE TRIBUTARIA-SIATEL Gli utenti ‘Comune' hanno a disposizione tutte le operazioni relative ai codici fiscali, che sono strettamente legate alla gestione delle informazioni anagrafiche I principali servizi disponibili sono: -attribuzione del codice fiscale ai neonati (solo per i Comuni): invio dei dati anagrafici e di residenza; entro quindici giorni dalla data di attribuzione verrà inviato il relativo tesserino plastificato al domicilio del neonato; -comunicazione delle variazioni anagrafiche (solo per i Comuni): invio telematico, sulla base dei dati in possesso dei Comuni, delle variazioni anagrafiche intervenute sulla popolazione residente -interrogazione dei dati anagrafici e di residenza dei contribuenti: accesso alle informazioni di natura anagrafica di persone fisiche, società ed enti non commerciali; in particolare indicando il codice fiscale ovvero i dati anagrafici conosciuti (anche parziali); -interrogazione dei dati reddituali dei contribuenti: accesso alle informazioni di natura reddituale afferenti alle dichiarazioni IVA, IRPEF, IRPEG e IRAP; per ogni anno d'imposta vengono forniti i dati di riepilogo (per Comuni e Regioni) e analitici (solo per Regioni e provincie autonome) riferiti a persone fisiche, società ed enti non commerciali con riferimento all'intero territorio nazionale VITERBO 04/11/2010 Pagina 222 222

223 Cartelle di pagamento e riscossione coattiva

224 Quali sono gli aggiornamenti più recenti
L’Agenzia delle Entrate svolge l’attività di riscossione “coattiva” dei tributi - in mancanza del pagamento spontaneo del contribuente - tramite la società per azioni “Equitalia”, presente su tutto il territorio nazionale (tranne in Sicilia) con 3 “Agenti della riscossione”: Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud. Quali sono gli aggiornamenti più recenti rateizzazione delle cartelle di pagamento compensazione tra somme iscritte a ruolo e crediti d’imposta o crediti verso PA modifica dell’importo minimo per l’iscrizione a ruolo

225 CARTELLE DI PAGAMENTO IL RUOLO
La riscossione mediante cartella: Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria vengono iscritte a ruolo. COS’Eè un elenco, DA CHIformato dall’ente impositore, COSAcontenente i debitori e le somme da essi dovute. IL RUOLO

226 CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella:
Il ruolo viene trasmesso agli Agenti della riscossione che provvedono alle seguenti operazioni: predisposizione e notifica delle cartelle • riscossione delle somme e riversamento nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori • avvio dell’esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento. I limiti economici: Il DL n. 16/2012 ha aumentato l’importo minimo previsto dal Dpr 129/1999 (16,53 euro) per procedere all’iscrizione a ruolo. Dal 1° luglio 2012 non si procede più all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non è superiore, per ciascun credito e con riferimento a un singolo periodo d’imposta, a 30 euro. Questa disposizione non si applica se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

227 (i cosiddetti “accertamenti esecutivi”).
CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: Iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento non sono più previste per le somme contenute negli avvisi di accertamento emessi - ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’Irap, dell’Iva, delle ritenute e delle imposte sostitutive - dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2011, relativamente ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi (i cosiddetti “accertamenti esecutivi”).

228 CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: NOTIFICA
Gli Agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo atto, la CARTELLA DI PAGAMENTO. è effettuata dal personale dell’Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente. Può essere eseguita anche per raccomandata con avviso di ricevimento o – per le società con sede in alcune regioni - per “PEC”. descrizione degli addebiti le istruzioni sulle modalità di pagamento intimazione a pagare entro 60 giorni le somme descritte indicazioni per l’eventuale proposizione del ricorso nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella. NOTIFICA CONTENUTO

229 CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: Art. 2740 c.c.
MANCATO ADEMPIMENTO entro 60 giorni dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, nonché l’intero compenso dovuto all’Agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o intempestivo) pagamento della cartella. Trascorso questo termine, l’Agente della riscossione può avviare azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come, per esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni). Art c.c. Il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri

230 CARTELLE DI PAGAMENTO ATTENZIONE ALL’ENTE IMPOSITORE
Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Anzi, molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, eccetera. Il contribuente deve quindi fare attenzione a rivolgersi, per ottenere informazioni e avanzare eventuali contestazioni, all’ente effettivamente responsabile dell’addebito indicato nella cartella. Gli Agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta. Se il tributo dovuto è dell’Agenzia delle Entrate, ci si può rivolgere a qualsiasi ufficio dell’Agenzia e ai Centri di assistenza multicanale (telefonando al n ). All’Agente della riscossione il contribuente si può rivolgere per avere informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle.

231 ESTRATTO CONTO il servizio on line “Estratto conto”, offerto da Equitalia grazie al quale si può conoscere la propria situazione debitoria senza dover andare allo sportello dell’Agente della riscossione. Per l’accesso al servizio, è necessario disporre delle credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare il “Cassetto fiscale” ( o delle credenziali rilasciate dall’Inps per utilizzare i servizi sul sito Effettuato l’accesso all’estratto conto, è possibile prendere visione della propria posizione debitoria a partire dall’anno Per informazioni relative a documenti anteriori a tale anno e per ogni ulteriore informazione è necessario rivolgersi direttamente all’Agente della riscossione di competenza.

232 SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DI EQUITALIA
CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DI EQUITALIA Dal 1° gennaio 2013, le società di riscossione incaricate devono sospendere immediatamente ogni iniziativa, finalizzata all’incasso delle somme iscritte a ruolo o affidate, se il debitore presenta una dichiarazione con la quale documenta che l’atto emesso dall’ente creditore è interessato da: • PRESCRIZIONE O DECADENZA DEL CREDITO (intervenuta prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo) • PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO EMESSO DALL’ENTE CREDITORE • SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA O GIUDIZIALE • SENTENZA DI ANNULLAMENTO, TOTALE O PARZIALE, EMESSA IN UN GIUDIZIO AL QUALE L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE NON HA PRESO PARTE • PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ENTE CREDITORE, EFFETTUATO PRIMA DELLA FORMAZIONE DEL RUOLO • QUALSIASI ALTRA CAUSA DI NON ESIGIBILITÀ DEL CREDITO.

233 CARTELLE DI PAGAMENTO DICHIARAZIONE
La riscossione mediante cartella: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DI EQUITALIA entro 90 giorni dalla notifica da parte dell’agente, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dallo stesso agente. Essa deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (per esempio, la ricevuta di pagamento, il provvedimento di sgravio, la sentenza) e da documento di riconoscimento DICHIARAZIONE ATTENZIONE: Ferma restando la responsabilità penale, il contribuente che produce documentazione falsa è chiamato al pagamento di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

234 SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DI EQUITALIA
CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DI EQUITALIA Entro 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore l’agente della riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione e la relativa documentazione allegata, per avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore e ottenere, in caso affermativo, la trasmissione del provvedimento di sospensione, sgravio o annullamento del debito. L’ente creditore è tenuto, comunque, a comunicare sia al debitore che all’agente della riscossione l’esito, positivo o negativo, della verifica sulla regolarità della documentazione prodotta. In caso contrario, trascorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda, le somme contestate vengono annullate di diritto!!! ESITO RICHIESTA DI SOSPENSIONE

235 CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: I TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE

236 CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE La cartella di pagamento notificata al contribuente contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati Rav , che possono essere utilizzati solo se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato. I pagamenti con i bollettini Rav possono essere effettuati presso: • gli sportelli dell’Agente della riscossione che li ha emessi, senza alcuna commissione aggiuntiva • qualsiasi sportello bancario • gli uffici postali • i tabaccai abilitati. I soggetti diversi dall’Agente della riscossione possono applicare una commissione d’incasso.

237 CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE E’ possibile richiedere, alternativamente: • un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni), in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà • un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni), in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.

238 PIANO DI RATEAZIONE ORDINARIO
CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE Può essere richiesto quando il debitore si trova nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, ma è in grado di far fronte all’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali. Per debiti fino a 50 mila euro si può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica . PIANO DI RATEAZIONE ORDINARIO

239 PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO
CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE Può essere richiesto quando il debitore versa in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica legata alla congiuntura economia, per ragioni estranee alla propria responsabilità. Pertanto, possono richiedere una dilazione straordinaria i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria, ma che, comunque, risultano solvibili in relazione alla rateazione concedibile. PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO

240 PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO
CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE CONDIZIONI D’ACCESSO: • per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali privilegiati, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee; • per gli altri soggetti, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. Inoltre l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1. PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO

241 IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE
CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE 1)PROROGA DELLA RATEAZIONE In caso di peggioramento della propria situazione di difficoltà che non consente più di sostenere il piano di dilazione in corso, sia ordinario sia straordinario, il contribuente può chiedere a Equitalia una proroga della rateazione a condizione che non sia intervenuta decadenza. 2)RATEAZIONI SUCCESSIVE E’ possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso. 3)DECADENZA DALLA RATEAZIONE Il contribuente decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (decadenza che, in precedenza, era invece conseguente al mancato pagamento di due rate consecutive). Se la rateazione viene accordata, Equitalia notifica un atto che indica la ripartizione del debito secondo il numero di rate concesse. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Al contrario, in caso di diniego Equitalia notifica il relativo provvedimento motivato

242 LA COMPENSAZIONE FRA LE CARTELLE E I CREDITI D’IMPOSTA
CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: LA COMPENSAZIONE FRA LE CARTELLE E I CREDITI D’IMPOSTA E’ prevista la possibilità di estinguere le cartelle di pagamento, relativamente a tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, ecc.) e relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione) mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse tramite MODELLO F24 ACCISE (CODICE TRIBUTO RUOL)

243 LA COMPENSAZIONE FRA LE CARTELLE E I CREDITI D’IMPOSTA
CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: LA COMPENSAZIONE FRA LE CARTELLE E I CREDITI D’IMPOSTA Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare a Equitalia un modulo specifico , con cui dichiara l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise e indica eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento. In quest’ultimo caso, la scelta dei debiti da compensare va effettuata: • ENTRO 3 GIORNI DAL CONFERIMENTO DELLA DELEGA DI PAGAMENTO, SE IL CONTRIBUENTE PRESENTA IL MODELLO F24 ACCISE TRAMITE BANCHE, POSTE ED ENTRATEL • CONTESTUALMENTE, SE IL CONTRIBUENTE PRESENTA L’F24 ACCISE AGLI SPORTELLI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

244 CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: LA COMPENSAZIONE FRA LE CARTELLE E I CREDITI D’IMPOSTA Dal 1° gennaio 2011 non si possono utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. Dopo di che, si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili. Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di cosiddetta “compensazione orizzontale” (cioè, fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24). Resta, quindi, esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione “verticale”, Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

245 CARTELLE DI PAGAMENTO La riscossione mediante cartella: LA COMPENSAZIONE FRA LE CARTELLE E I CREDITI D’IMPOSTA SANZIONE IN CASO DI INOSSERVANZA pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. la sanzione è commisurata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato. Per esempio, in presenza di un debito di euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di euro, il 50 per cento del debito. Nel caso di compensazione pari a euro la sanzione sarà sempre di euro. Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all’ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per euro e di compensazione per euro, la sanzione è pari a euro. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

246 L’ANNULLAMENTO, IL RICORSO E LA SOSPENSIONE DI UNA CARTELLA
CARTELLE DI PAGAMENTO L’ANNULLAMENTO, IL RICORSO E LA SOSPENSIONE DI UNA CARTELLA Se il contribuente ritiene infondato l’addebito delle somme indicate nella cartella, può presentare le sue contestazioni all’ufficio impositore, chiedendone l’annullamento totale o parziale. Se l’ufficio riscontra che l’atto è effettivamente illegittimo, è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull’autotutela e ad effettuare lo “sgravio” degli importi iscritti a ruolo. L’ente impositore comunica quindi il provvedimento di annullamento a Equitalia, che interrompe le procedure di riscossione. Se il contribuente ha già pagato, sarà rimborsato dallo stesso Agente della riscossione. SGRAVIO A SEGUITO DI AUTOTUTELA DELL’UFFICIO

247 L’ANNULLAMENTO, IL RICORSO E LA SOSPENSIONE DI UNA CARTELLA
CARTELLE DI PAGAMENTO L’ANNULLAMENTO, IL RICORSO E LA SOSPENSIONE DI UNA CARTELLA Il contribuente può impugnare la cartella per chiederne l’annullamento totale o parziale. Il debitore che intende impugnare un atto della riscossione: deve ricorrere contro l’ente impositore (l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per i tributi erariali) se contesta la legittimità della pretesa; deve ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizi dell’attività dello stesso, cioè motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamente alla consegna del ruolo. Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire un danno grave e irreparabile dal pagamento della cartella, può produrre ISTANZA DI SOSPENSIONE alla Commissione tributaria (sospensione giudiziale) oppure, anche contestualmente, all’ufficio dell’Agenzia che ha emesso il ruolo. RICORSO E SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

248 SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
CARTELLE DI PAGAMENTO L’ANNULLAMENTO, IL RICORSO E LA SOSPENSIONE DI UNA CARTELLA Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall’ente entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio, l’ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il rimborso viene erogato presso l’Agente della riscossione. Se l’ufficio competente non dispone in modo tempestivo lo sgravio, le norme del contenzioso tributario consentono al contribuente di ricorrere al “giudizio di ottemperanza” per ottenere l’esecuzione della decisione della Commissione tributaria. Questo strumento è attivabile solo nei confronti delle sentenze divenute definitive. SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

249 LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI
Se il contribuente non paga nei termini previsti una cartella e non presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, l’Agente della riscossione deve procedere al a seconda dei casi: • iscrivere fermo amministrativo sui beni mobili registrati; • iscrivere ipoteca sui beni immobili; • procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi; • procedere all’espropriazione forzata dei beni immobili; • effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore. RECUPERO FORZATO

250 LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI
RISCOSSIONE DI DEBITI MINORI: Dal 1° gennaio 2013, nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro, non si può procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. La disposizione non riguarda però i casi in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione da egli presentata. CALCOLO DEGLI INTERESSI: Decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, sulle somme richieste si applicano giornalmente, a partire dalla data della notifica dell'avviso e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora. L'Agente della riscossione riversa interamente gli interessi mora all'ente creditore. Dal 13 luglio 2011, gli interessi moratori dovuti a seguito del mancato pagamento di una cartella si calcolano solo sulle imposte e non più sull’intero debito iscritto a ruolo, comprendente sanzioni e interessi.

251 PROCEDURE CAUTELARI: IL FERMO AMMINISTRATIVO E L’ISCRIZIONE DI IPOTECA
E’ una misura cautelare attivata dall’Agente della riscossione attraverso l’iscrizione del fermo del bene mobile registrato. La procedura è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore (o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri) di una comunicazione preventiva, contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriori comunicazioni, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari. Questo, a meno che il debitore o i coobbligati, sempre nel termine di 30 giorni non dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione). Dal 13 luglio 2011, per la cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili registrati, il debitore non è più tenuto a pagare le relative spese né all’Agente della riscossione, né al Pubblico registro automobilistico, né ai gestori degli altri Pubblici registri . IL FERMO AMMINISTRATIVO

252 PROCEDURE CAUTELARI: IL FERMO AMMINISTRATIVO E L’ISCRIZIONE DI IPOTECA
E’ una misura cautelare che garantisce il credito, attribuendo all’ente creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione. L’ipoteca può riguardare beni del debitore o del coobbligato (ipoteca legale) o di un terzo (ipoteca volontaria). Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. Prima di iscrivere ipoteca, Equitalia è tenuta a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avvertimento che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all’iscrizione d’ipoteca. Il preavviso deve essere notificato esclusivamente al proprietario dell’immobile e non a persone diverse, anche se le stesse vantano sull’immobile diritti di altra natura (per esempio, l’usufrutto). . L’ISCRIZIONE DI IPOTECA

253 PROCEDURE CAUTELARI: IL FERMO AMMINISTRATIVO E L’ISCRIZIONE DI IPOTECA
L’Agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria solo se l’importo complessivo del credito per cui si procede non è inferiore, complessivamente, a euro. Se anche dopo l’iscrizione di ipoteca il contribuente non paga il proprio debito, Equitalia potrà procedere alla vendita dell’immobile, ma soltanto in presenza delle condizioni previste dalla legge.

254 PROCEDURE ESECUTIVE: IL PIGNORAMENTO
L’Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all’asta. I beni mobili indispensabili per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, anche se svolta in forma societaria, e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. PIGNORAMENTO MOBILARE

255 PROCEDURE ESECUTIVE: IL PIGNORAMENTO
Successivamente all’iscrizione d’ipoteca, se il contribuente continua a non pagare il debito, l’Agente della riscossione può procedere al pignoramento immobiliare, ossia l’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile. Questa procedura esecutiva è comunque possibile solo per i debiti più rilevanti e in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. In particolare, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche: • è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente • è l’unico immobile di proprietà del debitore non è di lusso ovvero una villa. Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile solo se: • l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a euro • sono passati sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato PIGNORAMENTO IMMOBILARE

256 PROCEDURE ESECUTIVE: IL PIGNORAMENTO
PIGNORAMENTO DEI CREDITI Se il debitore vanta un credito nei confronto di un terzo, Equitalia può recuperare direttamente da quest’ultimo la somma entro i limiti dell’importo dovuto. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’Agente della riscossione in misura pari a: • 1/10 per importi fino a euro • 1/7 per importi superiori a e fino a euro • 1/5 per importi oltre i euro. Il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità.

257 RISCOSSIONE COATTIVA …………………………………

258 Armonizzazione dei “sistemi contabili”
(impostazione metodologica ed applicativa) Relatore: Nicola Cinosi Cultore della materia “Economia delle Amministrazioni Pubbliche” c/o l’Università degli Studi “Roma TRE” Già membro della Commissione Revisione negli Enti Pubblici del CNDCEC Coordinatore della Commissione Enti “non profit” e rapporti con la Pubblica Amministrazione dell’ODCEC di Rieti 258

259 Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Gli incontri propongono un percorso volto ad identificare e qualificare i punti cardine su cui ruota la riforma, le criticità applicative e le soluzioni ipotizzate. Occorrerà familiarizzare con alcuni nuovi “oggetti”: disciplina “normativa”; principi contabili; schemi di bilancio comuni; piano dei conti integrato; principio della competenza “potenziata”; fondo crediti di dubbia esigibilità; fondo pluriennale vincolato; sperimentazione e prima applicazione.

260 La cornice della “riforma”
La riforma nasce dall’esigenza di adeguare le regole che presiedono al governo della finanza pubblica e alla gestione del bilancio alla: Adesione all’Unione Monetaria Evoluzione del “sistema economico” Nuovo assetto istituzionale dei rapporti tra Stato ed “enti decentrati” Esigenza di consolidamento dei conti pubblici degli stati nazionali per la definizione di efficaci politiche di salvaguardia della moneta unica Esigenza di disporre di informazioni contabili sulla spendita di risorse pubbliche che siano rapidamente reperibili, al fine di rendere tempestive le politiche “anticicliche” rispetto a fenomeni di crisi macroeconomica Esigenza di giustapporre sistemi omogenei di contabilizzazione alle legittime opportunità di autonomia dettate dalle riforme del federalismo fiscale

261 I destinatari La legge n. 468 del 1978:
ha tentato, senza successo, di affermare il principio di uniformità del trattamento delle informazioni contabili. non corretta identificazione dell’autonomia contabile con quella finanziaria; ampio uso della potestà legislativa e regolamentare in materia contabile che ha determinato insormontabili difficoltà di aggregazione “consolidata” delle risultanze dei bilanci. La riforma del DLgs. n. 118/2011: è destinata ai soggetti che compongono l’aggregato delle amministrazioni pubbliche, definito dall’ISAT, secondo le regole di contabilità nazionale. contempla un significativo ampliamento dei soggetti destinatari, rispetto alla legge n. 468 del 1978 (oggi abrogata); si sono aggiunti nel novero degli enti coinvolti nuovi comparti, tra cui le Università.

262 Le finalità Si è reso così necessario un governo unitario della finanza pubblica, da attuare attraverso: la raccolta e disponibilità tempestiva di informazioni confrontabili L’intervento di allineamento ha riguardato: gli schemi all’interno dei quali devono essere registrate le grandezze finanziarie dell’ente; i sistemi e le regole con cui tali grandezze devono essere determinate ai fini della loro registrazione.

263 Disposizioni “normative”
Le disposizioni di delega al Governo sono contenute in: Legge 5 maggio 2009, n “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione” Legge 31 dicembre 2009, n “Legge di contabilità e finanza pubblica”

264 Legge 5 maggio 2009, n. 42 Art. 2, commi 1 e 2 lett. h) Emanazione di uno o più decreti aventi ad oggetto l’attuazione dell’art. 119 Cost. in particolare, art. 2, comma 2, lett. h): … individuazione dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurarne la redazione in base a criteri predefiniti e uniformi, coerenti con quelli che disciplinano la redazione di quello dello Stato … omissis … criteri di registrazione delle poste di entrata e spesa rilevanti per l’osservanza del patto di stabilità e crescita … omissis … principi fondamentali per la redazione dei bilanci consolidati per assicurare la rilevazione delle informazioni relative ai servizi esternalizzati in particolare, art. 2, comma 2, lett. m): … omissis … superamento del criterio della spesa storica in favore del “fabbisogno standard” per il finanziamento dei livelli essenziali dei servizi inerenti le funzioni fondamentali … omissis … perequazione della capacità fiscale

265 Disposizioni “normative”
L’originaria stesura dell’art. 2, comma 2, lettera h) della Legge n. 42/2009 è stata sostituita dalla nuova formulazione contenuta nella Legge n. 196/2009: la Legge n. 196/2009 non ha ad oggetto i sistemi contabili di regioni ed enti locali e tuttavia interviene a modificare il testo di riferimento per questi comparti del settore pubblico, allo scopo evidentemente di includerli nei nuovi assetti; appaiono così nel testo definitivo maggiori qualificazioni e più dettagliati “strumenti dell’armonizzazione”, non presenti nella prima stesura e che estendono “erga omnes” la loro efficacia.

266 Legge 31 dicembre 2009, n. 196 Art. 2, commi 1 e 6, lett. b) Armonizzazione dei sistemi contabili ad esclusione di regioni ed EELL in particolare, il comma 6, lett. b) sostituisce il comma 2, lett. h) della Legge n. 42/2009, come segue: adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; …

267 Legge 31 dicembre 2009, n. 196 Art. 2, commi 1 e 6, lett. b) Armonizzazione dei sistemi contabili ad esclusione di regioni ed EELL in particolare, il comma 6, lett. b) sostituisce il comma 2, lett. h) della Legge n. 42/2009, come segue: …… raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo … omissis …; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; … omissis …, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine.

268 Disposizioni “normative” Normativa di riferimento
Il quadro che ne risulta è il seguente: Settore Pubblico Normativa di riferimento Stato Legge 31 dicembre 2009, n (Titolo VI) Enti Territoriali Legge 5 maggio 2009, n. 42 (art. 2) D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Titolo I) DPCM 28 dicembre 2011 (sperimentazione) Sanità D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Titolo II) Università Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Altre Amministrazioni Pubbliche Legge 31 dicembre 2009, n (art. 2) D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

269 Disposizioni “normative”
Con l’art. 9 del D.L. n. 102/2013 la sperimentazione può essere estesa agli enti che presentano la domanda entro il 30 settembre 2013. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione sono applicate le disposizioni previste dal DPCM 28 dicembre 2011 per l’esercizio 2013, UNITAMENTE: a) al principio applicato della programmazione; b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario almeno triennale; c) alla trasmissione al tesoriere in caso di ex.provvisorio delle previsioni relative all’ex.2014 del bilancio pluriennale riclassificate secondo lo schema previsto per l’ex.2014; d) alla ridenominazione del Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità; e) all’abrogazione dell’art. 12 del DPCM 28 dicembre 2011; f) al riaccertamento straordinario dei residui per gli enti che iniziano la sperimentazione nel 2014, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2013, con riferimento alla data del 1° gennaio 2014; g) alla possibilità, con riferimento all’esercizio 2013, di procedere alla verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni con riferimento all’esercizio 2011; h) agli incentivi sul patto di stabilità interno e sulle spese di personale.

270 D.Lgs. n. 126/2014 L’uscita del D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, nella sua versione definitiva, scioglie ogni dubbio sulle ipotesi di rinvio dell’armonizzazione dei sistemi contabili. Ancorché con approccio graduale, la riforma dal 1° gennaio prossimo farà il proprio ingresso formale e definitivo in tutte le amministrazioni locali. Come noto il testo del decreto n. 126, varato dal Governo dopo l’esame delle commissioni parlamentari competenti, interviene sul D.Lgs. n. 118/2011 apportandovi le modifiche ultimative che ne cristallizzano i contenuti e danno alla riforma del Sistema Contabile una fisionomia definitiva. Adotta inoltre tutte le necessarie modifiche al TUEL. Dal 2015 la disciplina della contabilità degli enti locali sarà frutto del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000, entrambi così come modificati ed integrati dal D.Lgs. n. 126/2014.

271 D.Lgs. n. 126/2014 Quanto alla prima applicazione che prenderà avvio dal 1° gennaio prossimo, il decreto n. 126 non contiene un’unica norma di riferimento che sia esaustiva sugli adempimenti. Occorre pertanto ricostruire dalle specifiche disposizioni il quadro complessivo delle azioni da porre in essere che, essenzialmente, abbracciano i seguenti temi: Schemi di bilancio (art. 11, commi 12 – 17 e art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificati dal D.Lgs. n. 126/2014). Riaccertamento straordinario dei residui (art. 3, commi 7 – del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificati dal D.Lgs. n. 126/2014). Applicazione del “principio della competenza finanziaria potenziata” (art. 3, commi 11 e 12 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificati dal D.Lgs. n. 126/2014). Applicazione del “principio della programmazione” (art del TUEL, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014).

272 D.Lgs. n. 126/2014 Schemi di bilancio
L’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 è rubricato “Schemi di bilancio”. Gi schemi di bilancio e di rendiconto da adottare nel 2015 sono quelli ad oggi vigenti. Si tratta dunque di applicare ancora quelli del D.P.R. n. 194/1996 che conservano valore giuridico a tutti gli effetti, ivi compresa la funzione “autorizzatoria”. Gli schemi devono essere integrati con la voce, da collocare sia in Entrata che in Spesa, relativa al “fondo pluriennale vincolato”. Precisamente: - per le Entrate una voce pertinente la quota di FPV di parte corrente ed una pertinente la quota di FPV del conto capitale; - per le Spese il FPV è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, ovviamente scritture di bilancio che riguardano i Titoli I e II. Tali voci, in sede approvazione del documento di programmazione finanziaria, saranno da prevedere in bilancio con stanziamento pari a zero. Gli importi saranno poi ivi stanziati solo a seguito della propedeutica attività di “riaccertamento straordinario dei residui”.

273 D.Lgs. n. 126/2014 Schemi di bilancio
I nuovi schemi di bilancio, quelli della Riforma e che sono allegati dal D.Lgs. n. 118/2011, saranno in vigore a tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori a partire dal 2016. Nel corso del 2015 sarà necessario e sufficiente affiancare al bilancio elaborato in base alla codifica “tradizionale” (D.P.R. n. 194/1996), una elaborazione fatta con la nuova codifica, a soli fini conoscitivi. Questa dilazione nell’applicazione dei nuovi schemi offre l’opportunità di mettere a punto, con le dovute verifiche ed approfondimenti, la corretta e completa riclassificazione di bilancio e peg, ivi compresa l’assegnazione delle voci del “piano dei conti integrato”.

274 D.Lgs. n. 126/2014 Schemi di bilancio
Gli enti che sono entrati in sperimentazione adottano i nuovi schemi a tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori; tali enti continuano ad affiancare, a soli fini conoscitivi, il bilancio redatto in base alla vecchia disciplina. La disciplina della gestione o esercizio provvisorio per tutti gli altri enti, nell’anno 2015, continuerà ad essere quella vigente oggi, nel 2014 (art. 163 del TUEL, non prendendo in considerazione le modifiche apportate a tale istituto dall’armonizzazione); solo gli enti che sono già oggi in sperimentazione dovranno applicare l’esercizio provvisorio, così come normato dal principio “applicato della competenza finanziaria” (allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011). Eventuali gestione o esercizio provvisorio nel 2016 saranno gestiti dagli enti sulla base della nuova disciplina, adottando i nuovi schemi di bilancio e prendendo a riferimento gli stanziamenti di spesa previsti nel pluriennale 2015 – 2017, per l’annualità 2016.

275 D.Lgs. n. 126/2014 Riaccertamento straordinario dei residui
L’art. 3 è rubricato “Principi contabili generali e applicati”. Il comma 7 contiene la disciplina cardine dell’operazione più importante e più complessa nel passaggio al nuovo sistema contabile: il riaccertamento straordinario dei residui. Tale attività va posta in essere nel nuovo anno 2015 ed è finalizzata ad adeguare le scritture pertinenti i residui attivi e passivi al “principio della competenza finanziaria”.

276 D.Lgs. n. 126/2014 Riaccertamento straordinario dei residui
Le operazioni vengono suddivise nei seguenti punti: Cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015; per ciascun residuo (attivo e passivo) eliminato dalle scritture perché non scaduto, vengono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile; i residui passivi non provenienti da partite correlate (art. 183, comma 5 del TUEL) che venissero cancellati devono essere accompagnati dall’informazione relativa alla fonte di copertura (somme libere di entrata). Dall’attività di cancellazione dei residui discende la determinazione del “fondo pluriennale vincolato”; l’iscrizione andrà effettuata valorizzando con i relativi importi le allocazioni fatte in bilancio e sopra descritte con riferimento agli schemi di bilancio 2015. Variazione al bilancio del 2015, 2016 e 2017 al fine di adeguare le relative scritture con la reimputazione dei residui cancellati e la collocazione delle somme sul “fondo pluriennale vincolato”. Reimputazione delle entrate e delle spese cancellate, agli esercizi ove le obbligazioni si manifesteranno esigibili. Accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 per la successiva costituzione del “fondo dei crediti di dubbia esigibilità”.

277 D.Lgs. n. 126/2014 Riaccertamento straordinario dei residui
Le operazioni sono particolarmente onerose e complesse. Dalla corretta esecuzione di tali passaggi dipende, in larga parte, la soluzione delle maggiori criticità prevedibili per la prima annualità di applicazione della riforma. Alcune informazioni aggiuntive: Il riaccertamento straordinario deve essere approvato mediante deliberazione di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-contabile. Il provvedimento di riaccertamento accompagna l’approvazione del “rendiconto dell’esercizio 2014”. Il comma 8 del medesimo art. 3 dichiara applicabile la sanzione di cui all’art. 141, comma 2 del TUEL, ovvero il “commissariamento ad acta”, in caso di mancata realizzazione del riaccertamento straordinario entro i termini per l’approvazione del rendiconto 2014. Il comma 9 precisa che tale attività potrà/dovrà essere posta in essere anche ove, ad inizio 2015, ci si trovasse in regime di gestione o esercizio provvisorio. La quota libera dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 NON può essere applicata al bilancio di previsione 2015, fin quando non siano state completate le attività di riaccertamento straordinario (comma 10).

278 D.Lgs. n. 126/2014 Riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico Una trattazione separata merita la disciplina che il legislatore ha inteso applicare ad uno dei casi critici che si possono presentare quale conseguenza dell’applicazione del riaccertamento straordinario dei residui, fatto applicando il “principio della competenza finanziaria potenziata”. Dall’applicazione di tale nuova “regola contabile” può derivare la cancellazione di residui attivi di parte corrente per i quali, pure in presenza della obbligazione (attiva) giuridicamente perfezionata, non si sia manifestata la scadenza di entrata (esigibilità). La cancellazione di tali poste, originariamente sorte sulla scorta della sola obbligazione giuridica, unitamente all’applicazione del “fondo dei crediti di dubbia esigiblità”, possono determinare un risultato di amministrazione in “disavanzo”. Il disavanzo determinatosi per effetto di tali innovazioni nelle norme contabili non è da confondere con l’eventuale disavanzo che si potrebbe manifestare per semplice inesigibilità di entrate, in base alle norme anche oggi in vigore. La norma lo chiama “disavanzo tecnico” (comma 13 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011) e prevede che il manifestarsi di tale evenienza verrà disciplinato da un apposito “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” (DPCM). In ogni caso il comma 16 fissa quale regola generale che tale “disavanzo tecnico” venga ripianato entro dieci anni ( … è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno … ).

279 D.Lgs. n. 126/2014 Applicazione del “principio della competenza finanziaria potenziata”. Nella soluzione mediana e graduale che il legislatore ha scelto per l’entrata in vigore della Riforma trova immediata applicazione il nuovo “principio della competenza finanziaria”. Il comma 11 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che il principio n. 16 venga “applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio nel 2015”, sia pure con l’uso degli schemi di bilancio di cui al D.P.R. n. 194/1996. Iniziare il 2015 con l’applicazione del “principio della competenza finanziaria” e senza gli ulteriori oneri dovuti alla nuova classificazione del bilancio e del peg, consente un avvicinamento per gradi, con “messa a fuoco” delle nuove regole di contabilizzazione. La Riforma ha carattere pervasivo e profondo su molti degli aspetti che caratterizzano il sistema nel suo complesso. Quello delle regole di contabilizzazione è il cardine su cui si intende fare leva per conseguire la finalità di ottenere scritture per debiti e crediti maturati, certi nel loro ammontare, perché effettivamente esigibli. Le esperienze di sperimentazione hanno già evidenziato come questo rappresenti lo snodo critico maggiormente significativo e più difficile da affrontare.

280 D.Lgs. n. 126/2014 Applicazione del “principio della competenza finanziaria potenziata”. Le principali accortezze nell’applicazione del “principio di competenza finanziaria potenziata” possono essere così riassunte: Raccogliere, in fase di gestione degli atti con rilevanza finanziaria, le informazioni pertinenti le “scadenze” di crediti e debiti che si intende contabilizzare. Verificare l’attività contrattuale dell’amministrazione, fissando norme certe e inequivocabili sulla esigibilità dei crediti che i soggetti contraenti vanteranno nei confronti dell’ente; fare in modo che tale approccio abbia, ove possibile, carattere “standard”, onde beneficiare di modalità di gestione condivise e risolutive della maggior parte delle operazioni da compiere. Censire e, se necessario, modificare i regolamenti dell’ente ove sono presenti norme che disciplinano le esigibilità di crediti (tributi, canoni ed altre entrate) e debiti (contributi, trasferimenti, canoni e fitti passivi). Verificare le soluzioni informative/informatiche presenti nell’ente e da attivare nell’ambito degli applicativi per gli atti amministrativi (determinazioni) e per la gestione contabile in uso presso l’amministrazione; la raccolta di informazioni pertinenti le “scadenze” e le dinamiche di funzionamento dei nuovi “fondo crediti di dubbia esigibilità” e, soprattutto, del “fondo pluriennale vincolato” è attività strategica per dotarsi delle soluzioni operative necessarie ad applicare la Riforma.

281 D.Lgs. n. 126/2014 Applicazione del “principio della programmazione”.
Si legge nell’ambito del D.Lgs. n. 126/2014 che l’art. 170 del TUEL al comma 1 prevede l’applicazione del DUP (documento unico della programmazione) a partire dal 2016 e successivi anni del pluriennale. Il “principio della programmazione” allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 rappresenta una fondamentale fase di elaborazione dei programmi delle amministrazioni locali e presenta numerose criticità che si auspica vengano tenute nella dovuta considerazione prima di vederle applicate. Per ora, nel 2015, le amministrazioni potranno redigere la consueta “relazione previsionale e programmatica”.

282 Regole Contabili Uniformi
Art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011: “Le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 ed ai principi contabili applicati, definiti con le modalità di cui all’art. 36 comma 5” Art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011: “In considerazione degli esiti della sperimentazione, con decreti legislativi … omissis … sono definiti i contenuti specifici del principio di competenza finanziaria di cui al punto 16 dell’allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all’art. 3; il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato … omissis … gli schemi di bilancio … omissis … costruzione di un sistema di indicatori di risultato … omissis … modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi …”

283 Principi contabili Principi di bilancio
Art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000: “Gli enti deliberano annualmente il bilancio di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, per l’anno successivo, osservando i principi di:” Unità Annualità Universalità Integrità Veridicità Pareggio finanziario Pubblicità

284 Principi contabili generali
Allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 contiene 18 principi: annualità unità universalità integrità veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità significatività e rilevanza flessibilità congruità prudenza

285 Principi contabili generali
Allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 contiene 18 principi: coerenza continuità e costanza comparabilità e verificabilità neutralità pubblicità equilibrio di bilancio (pareggio finanziario) competenza finanziaria (rinvio) competenza economica prevalenza della sostanza sulla forma

286 Principi contabili applicati
Art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011: “I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozioni di sistemi informativi omogenei e interoperabili”

287 Principi contabili applicati
Art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011: “In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all’art. 2 ,comma 7 della legge n. 42/2009, … sono definiti i principi contabili applicati …”

288 Schemi di bilancio comuni
Bilancio Armonizzato e Vecchio bilancio: Bilancio “vecchio”: è redatto sulla base delle norme, ancora oggi in vigore e sugli schemi approvati con D.P.R. n. 194 del 1996 Bilancio “armonizzato”: è redatto sulla base della nuova normativa e sugli schemi allegati al DPCM del 28 dicembre 2011, che disciplina gli adempimenti della sperimentazione

289 Schemi di bilancio comuni
Bilancio Armonizzato: è composto da un bilancio annuale e un bilancio pluriennale è completo dei quadri: “generale riassuntivo delle spese per missioni” e “generale riassuntivo dei risultati differenziali” bilancio annuale e pluriennale hanno carattere autorizzatorio sono previsti gli stanziamenti di “cassa” (solo nella prima annualità)

290 Schemi di bilancio comuni
Art. 11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 118/2011: “Le amministrazioni pubbliche … adottano comuni schemi di bilancio finanziari (annuali e pluriennali con la consueta funzione autorizzatoria – art. 10, comma 1) economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato …” “Gli schemi di bilancio di cui al comma 1 … sono definiti con le modalità di cui all’art. 36, comma 5”

291 Schemi di bilancio comuni
Art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 118/2011: Le Entrate … sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio: Titoli, secondo la fonte di provenienza Tipologie, in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza Categorie, in base all’oggetto dell’entrata, nell’ambito della tipologia di appartenenza I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione

292 Schemi di bilancio comuni
Art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 118/2011: Le entrate non ricorrenti sono appositamente contraddistinte anche per la quota di particolari proventi ritenuti non ripetitivi I capitoli possono essere suddivisi in articoli

293 Schemi di bilancio comuni Classificazione e fonte normativa
D.Lgs. 118/2011 D.P.R. 194/1996 Classificazione Titoli Tipologie Categorie Risorse Capitoli (eventuali articoli)

294 Schemi di bilancio comuni Bilancio “armonizzato”
Entrate Correnti corrispondenze schemi di bilancio Bilancio “armonizzato” “Vecchio” bilancio Titolo I Entrate correnti di natura tributaria e contributiva Entrate tributarie Titolo II Trasferimenti correnti Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti da Stato, Regione e altri enti Titolo III Entrate extratributarie

295 Schemi di bilancio comuni
Entrate in Conto Capitale corrispondenze schemi di bilancio Bilancio “armonizzato” “Vecchio” bilancio Titolo IV Entrate in conto capitale Entrate derivanti da alienazioni trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo VI Accensione di prestiti Entrate derivanti da accensione di prestiti Titolo VII Anticipazioni da Istituto Tesoriere

296 Schemi di bilancio comuni
Entrate Servizi c/terzi corrispondenze schemi di bilancio Bilancio “armonizzato” “Vecchio” bilancio Titolo IX Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo VI Entrate per conto di terzi

297 Schemi di bilancio comuni
Titoli Tipologie Categorie Denominazione Totale Previsione Di cui NON ricorrenti Titolo I Entrate correnti tributarie e contributive 101 Tipologia 01: tributi indiretti 101.01 Addizionali comunali 0,00 101.16 Tassa smaltimento RSU 102 Tipologia 02: tributi diretti 102.01 Addizionale comunale IRPEF 102.06 Imposta municipale propria

298 Schemi di bilancio comuni Approvazione e Variazioni Entrata
Consiglio Giunta (ipotesi) Dirigenti Approvazione e Variazioni su Titoli Tipologie compensative fra Categorie all’interno della medesima Tipologia Variazioni relative agli stanziamenti di Cassa su Capitoli di entrata interni alla medesima Categorie

299 Schemi di bilancio comuni
Art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011: I documenti di bilancio … ripartiscono le spese in: Missioni, individuano le funzioni e gli obiettivi strategici della spesa e consentono il collegamento tra flussi finanziari e politiche pubbliche settoriali; sono definite in relazione al riparto delle competenze di cui agli articoli 117 e 118 Cost. e tenendo conto di quelle del Bilancio dello Stato Programmi, individuano aggregati omogenei di attività diretti al conseguimento degli obiettivi strategici; il programma è raccordato alla codifica COFOG; la realizzazione dei programmi è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa

300 Schemi di bilancio comuni
Art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011: I documenti di bilancio … ripartiscono le spese in: Titoli, selezionati in ragione dei principali aggregati economici della spesa e sulla base dei nuovi schemi Macroaggregati, secondo la natura economica della spesa. Sono rappresentati in appositi allegati e costituiscono il primo raccordo tra la classificazione funzionale del bilancio decisionale ed il piano dei conti integrato Ai fini della gestione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli, che possono essere suddivisi in articoli. I capitoli e gli articoli si raccordano al livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato

301 Schemi di bilancio comuni Classificazione e fonte normativa
D.Lgs. 118/2011 D.P.R. 194/1996 Classificazione Missioni Titoli Programmi Funzioni Servizi Macroaggregati Interventi Capitoli (eventuali articoli)

302 Schemi di bilancio comuni
Spesa Corrente e in Conto Capitale corrispondenze schemi di bilancio Bilancio “armonizzato” “Vecchio” bilancio Titolo I Spesa corrente Titolo II Spesa in conto capitale Titolo III Spesa per incremento attività finanziarie

303 Schemi di bilancio comuni
Spesa per rimborso prestiti corrispondenze schemi di bilancio Bilancio “armonizzato” “Vecchio” bilancio Titolo IV Rimborso prestiti Titolo III Titolo V Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere

304 Schemi di bilancio comuni Bilancio “armonizzato”
Spese Servizi c/terzi corrispondenze schemi di bilancio Bilancio “armonizzato” “Vecchio” bilancio Titolo VII Spese per conto di terzi e partite di giro Titolo IV Spese per conto di terzi

305 Schemi di bilancio comuni Approvazione e Variazioni Spesa
Consiglio Giunta (ipotesi) Dirigenti Approvazione e Variazioni su Missioni Programmi compensative fra macroaggregati all’interno del medesimo Programma relative agli stanziamenti di Cassa al Fondo di Riserva compensative fra le missioni limitatamente a spese di personale per trasferimenti interni al Fondo Pluriennale Vincolato su Capitoli di spesa interni al medesimo macroaggregato

306 Schemi di bilancio comuni Schema Bilancio “Armonizzato”
Titolo I Entrate correnti di natura tributaria e contributiva Spesa corrente Titolo II Trasferimenti correnti Titolo III Entrate extratributarie Titolo IV Entrate in conto capitale Spesa in conto capitale Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie Spesa per incremento attività finanziarie Titolo VI Accensione di prestiti Rimborso prestiti Titolo VII Anticipazioni da Istituto Tesoriere Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere Titolo IX Entrate per conto di terzi e partite di giro

307 Schemi di bilancio comuni Missione, Programma, Titolo
Denominazione Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo importo 0101 Programma Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti – previsione di competenza 0,00 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Spese correnti - previsione di cassa Titolo 2 Spese c/capitale – previsione di competenza Spese c/capitale – previsione di cassa Totale programma

308 Schemi di bilancio comuni
Raffronto Macroaggregati Codici Intervento Spesa Corrente 01 – Redditi da lavoro dipendente 01 – Spese di personale 02 – Imposte e tasse a carico ente 07 – Imposte e tasse 03 – Acquisto di beni e servizi 02 – Acquisto di beni di consumo 03 – Prestazioni di servizio 04 – Utilizzo di beni di terzi 04 – Trasferimenti correnti 05 – Trasferimenti correnti 05 – Trasferimenti per tributi 06 – Fondi perequativi 07 – Interessi passivi 06 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi 08 – Altre spese per redditi da capitale 08 – Oneri straordinari della gestione corrente 09 – Altre spese correnti 09 – Ammortamenti di esercizio 10 – Fondo svalutazione crediti 11 – Fondo di riserva

309 Schemi di bilancio comuni
Raffronto Macroaggregati Codici Intervento spesa c/capitale 01 – Tributi in c/capitale carico ente 02 – Investimenti fissi lordi 01 – Acquisizione di beni immobili 02 – Espropri e servitù onerose 05 – Acquisto di beni mobili … 06 – Incarichi professionali esterni 03 – Contributi agli investimenti 04 – Trasferimenti in c/capitale 07 – Trasferimenti di capitale 05 – Altre spese in c/capitale 03 – Acquisto di beni per realizzazioni in economia 04 – Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia Titolo III Macroaggregato 01 08 – Partecipazioni azionarie 09 – Conferimenti di capitale Titolo III Macroaggregato 02 10 – Cessione di crediti e anticipazioni

310 Schemi di bilancio comuni
Equilibrio Economico - Finanziario Segno Importo Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 0,00 Entrate Titoli I, II e III Spese Correnti (-) di cui Fondo pluriennale vincolato di cui Fondo svalutazione crediti Quota capitale restituzione mutui e prestiti obbligazionari Quadratura di parte corrente >=0

311 Schemi di bilancio comuni
Equilibrio Conto Capitale Segno Importo Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00 Entrate Titoli IV, V e VI Spese in conto capitale Titolo II (-) di cui Fondo pluriennale vincolato Spese Titolo III Quadratura Conto Capitale <=0

312 Schemi di bilancio comuni Piano dei Conti Integrato
Progressivo Macro Livelli Voce 1 E I Entrate correnti di natura tributaria e contributiva 2 II Tributi 3 III Tributi indiretti 4 IV Addizionali comunali 28 Imposta di soggiorno 29 V Imp. di sogg. riscossa attraverso altre forme 30 Imp. di sogg. riscossa attraverso ruoli 987 U Spese Correnti 1042 Acquisto di beni e servizi 1043 Acquisto di beni non sanitari 1044 Giornali riviste e pubblicazioni 1045 Giornali e riviste 1046 Pubblicazioni

313 Principio contabile della competenza finanziaria
Allegati al D.Lgs. n. 118/2011 n. 18 principi DPCM 28 dic (allegato n. 16): Allegato 1, Principio della competenza finanziaria Allegato 2, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

314 Principio della competenza finanziaria
(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011) La competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni) Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti

315 Principio della competenza finanziaria
(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011) tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata … con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza è in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati

316 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall’interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc) … e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell’amministrazione pubblica

317 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione stessa

318 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Le transazioni possono essere: Monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie Non monetarie, nel casi di trasferimenti o conferimenti di beni, permute, etc… Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

319 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Il principio della competenza finanziaria prescrive: il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.

320 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Il concetto di scadenza: le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile

321 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) … ancora sul concetto di scadenza: la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito

322 Principio della competenza finanziaria
(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011) Entrata L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare … e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza L’accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati, dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, alcuni requisiti

323 Principio della competenza finanziaria
(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – requisiti accertamento: la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva il titolo giuridico che supporta il credito l’individuazione del soggetto debitore l’ammontare del credito la relativa scadenza

324 Principio della competenza finanziaria
(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – requisiti accertamento: Vengono riproposti i requisiti previsti dall’art. 179 D.lgs. 267/2000: l’accertamento e` obbligatorio ogni qual volta sia sorto, per l’ente, un diritto a riscuotere una determinata somma di danaro in virtu` di leggi, decreti, regolamenti, o altri titoli (Principio n. 2, Punto n OSS. FINANZ. EELL – Min. Interno)

325 Principio della competenza finanziaria
(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – requisiti accertamento: Vengono riproposti i requisiti previsti dall’art. 179 D.lgs. 267/2000: L’accertamento avviene sulla base del principio della competenza finanziaria secondo il quale un’entrata e` accertabile, nell’esercizio finanziario in cui e` sorto il diritto di credito e quest’ultimo sia connotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (Principio n. 2 punto n. 16)

326 Principio della competenza finanziaria
(allegato 1 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – requisiti accertamento: Certezza - un credito è certo in presenza di un idoneo titolo giuridico in cui esso trova fondamento Liquidità - è liquido un credito se è determinato l’ammontare Esigibilità - è esigibile un credito se è venuto in scadenza nell’esercizio il diritto

327 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito è esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario

328 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc. per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo dei crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione

329 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata non è più possibile “accertare per cassa”; la prassi di prudenza che consisteva nel considerare accertate alcune tipologie di entrata, solo quando si manifestava il materiale introito, non sarà più praticabile occorre dunque, al fine di dare completa manifestazione dei crediti vantati dall’amministrazione, procedere al pieno accertamento delle entrate, ogni qual volta se ne manifestino i requisiti ne risulteranno accertate anche entrate di “dubbia e/o difficile esazione”

330 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità – caratteristiche: è una posta di spesa stanziata per ogni entrata con caratteristiche di dubbia e/o difficile esazione calcolata sull’andamento del rapporto tra accertamenti e riscossioni degli ultimi cinque esercizi precedenti (ricavare il rapporto medio)

331 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità – caratteristiche: l’accantonamento non può essere oggetto di impegno genera economia di spesa che alimenta l’avanzo di amministrazione, quale quota vincolata al successivo “riaccertamento negativo” di entrate dichiarate, da ultimo, non esigibili a fronte dell’eventuale incasso di somme eccedenti la quota accantonata sul versante spesa nel fondo svalutazione crediti, il fondo stesso può essere ridotto, anche in corso di esercizio

332 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità – caratteristiche: il calcolo per la determinazione dell’entità del fondo crediti di dubbia esigibilità sui residui va fatto applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi, negli ultimi cinque esercizi viene articolato distintamente in ragione della differente natura dei crediti (tracciabilità dell’ammontare del “fondo”)

333 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità – caratteristiche: Non sono oggetto di svalutazione : i crediti derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche i crediti assistiti da fidejussione le entrate tributarie che sono accertate per cassa (entrate tributarie riscosse in autoliquidazione, tassa automobilistica, l’imposta provinciale di trascrizione - Ipt e l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori – RC AUTO)

334 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità – caratteristiche: Occorre individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, si può fare riferimento alle tipologie o a maggiori livelli di analisi: categorie o capitoli Per le entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione e per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio

335 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità Modalità di calcolo calcolare, per ciascuna entrata la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui) per le entrate che erano state accertate per cassa, il fondo è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi

336 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità Modalità di calcolo La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: media semplice b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi

337 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità Modalità di calcolo La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

338 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità – caratteristiche: Al fine di adeguare l’importo del fondo svalutazione crediti si procede: in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo svalutazione crediti in sede di rendiconto, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione

339 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità – caratteristiche: quando un credito è dichiarato definitivamente e assolutamente inesigibile lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nell’avanzo di amministrazione a titolo di fondo svalutazione crediti a seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell’avanzo di amministrazione vincolata al fondo svalutazione crediti

340 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – Fondo crediti di dubbia esigibilità – prima applicazione: nel primo esercizio di applicazione è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il f.C.D.E. allegato al bilancio di previsione nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il f.C.D.E. è pari almeno al 75% dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il f. C. D.E. allegato al bilancio di previsione dal terzo esercizio l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo

341 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – fondo crediti di dubbia esigibilità – prima applicazione: in sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del principio, l’ente vincola nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio

342 Le disposizioni del D.L. n. 95/2012
Art. 6 “Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici”: Il comma 17 ha disposto già la costituzione del fondo svalutazione dei crediti di cui a Titoli I e III: Il Fondo Svalutazione Crediti deve essere pari al 25% della consistenza dei Residui Attivi delle entrate proprie (Titoli I e III) La disposizione è transitoria, in vista dell’applicazione della riforma di “armonizzazione” dei principi dei sistemi contabili

343 Le disposizioni del D.L. n. 95/2012
Art. 6 comma 17 “Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici”: alcune specifiche: variazione da apportare al Bilancio entro il 30 novembre 2012; potevano essere escluse dal calcolo quelle somme per le quali la sussistenza del credito fosse stata analiticamente e prudentemente certificata; non era (è) consentito finanziare il fondo con l’Avanzo di Amministrazione di cui al Conto di Bilancio 2011.

344 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata: Rateizzazione nel caso di rateizzazione di entrate proprie l’accertamento dell’entrata è effettuato ed imputato all’esercizio in cui l’obbligazione nasce a condizione che la rateizzazione risponda a principi di ragionevolezza, e che non superi i 12 mesi dell’anno successivo … l’accertamento di entrate rateizzate oltre tali termini è effettuato nell’esercizio in cui l’obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono

345 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata : Scadenza del Credito Per l’entrate tributarie ed extratributarie coincide con l’esigibilità del credito

346 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata : Scadenza del Credito nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, la scadenza del credito coincide con l’esercizio finanziario in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato l’espressione sembra volutamente ellittica ai limiti dell’ambiguo …

347 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – altre tipologie: In caso di trasferimenti “a rendicontazione” eroganti da un’amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. L’atto con cui un ente decide di erogare contributi “a rendicontazione” a favore di altri enti costituisce un’obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:

348 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – altre tipologie: l’ente erogante è tenuto ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell’ente beneficiario (crono programma); l’individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo l’ente beneficiario ha titolo di accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni

349 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – altre tipologie: Nel corso della gestione, l’attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto al crono programma iniziale L’ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all’Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il crono programma della spesa A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla re -imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili

350 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – altre tipologie: Permesso a Costruire La scadenza del credito coincide con i termini di pagamento previsti nel permesso di costruire la registrazione contabile dell’operazione è effettuata al momento del rilascio del permesso in particolare: L’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote:

351 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – altre tipologie: Permesso a Costruire la prima è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione) - è accertata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso la seconda è esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera - è accertata imputandola nell’esercizio in cui, in considerazione dei regolamenti dell’ente, si prevede sia riscossa. In caso di incertezza, è accertata nell’esercizio in cui scade il permesso di costruire

352 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) ENTRATE TRIBUTARIE e RUOLI COATTIVI Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo L’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa

353 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) ENTRATE TRIBUTARIE in AUTOLIQUIDAZIONE Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto o, nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale La componente dell’avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione

354 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) ENTRATE derivanti da GESTIONE di SERVIZI PUBBLICI Sono accertate sulla base dell’idonea documentazione che predispone l’ente creditore … … imputate all’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi INTERESSI ATTIVI Sono accertati imputandoli all’esercizio in cui l’obbligazione giuridica attiva risulta esigibile

355 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) AVVISI di ACCERTAMENTO Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non era stato effettuato l’accertamento contabile, si procede a tale registrazione quando l’avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo) In tal caso l’entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato “riscosso a seguito di attività di verifica e controllo”

356 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) INTERESSI di MORA Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato pagamento canoni affitto) sono accertate al momento dell’incasso ENTRATE derivanti dalla GESTIONE di BENI ISCRITTI nelle IMMOBILIZZAZIONI (locazioni e concessioni) Sono accertate sulla base dell’idonea documentazione predisposta dall’ente creditore ed imputate all’esercizio in cui l’entrata è esigibile

357 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) ENTRATE UE Le entrate UE sono accertate a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l’Ente ha programmato di eseguire la spesa. (l’esigibilità del credito dipende dall’esecuzione della spesa finanziata) L’eventuale erogazione di acconti è accertata nell’esercizio in cui è incassato l’acconto

358 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) CESSIONE di IMMOBILI L’entrata deve essere accertata al momento del rogito, quando nasce l’obbligazione giuridica attiva (e non al momento dell’aggiudicazione definitiva della gara) Imputazione all’esercizio previsto nel contratto di esecuzione dell’obbligazione pecuniaria (scadenze indicate): l’accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l’entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge

359 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) CESSIONE di IMMOBILI Imputazione all’esercizio previsto nel contratto di esecuzione dell’obbligazione pecuniaria (scadenze indicate): nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito, è consentito l’accertamento delle entrate nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell’anno successivo l’importo è registrato senza distinguere il plusvalore, in quanto tale fenomeno non è rilevabile dalla contabilità finanziaria

360 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) SANZIONI per VIOLAZIONI del CODICE della STRADA L’accertamento avviene: alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile; per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata).

361 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) SANZIONI per VIOLAZIONI del CODICE della STRADA è’ possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell’accertamento originario in caso di pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l’accertamento avviene per cassa

362 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) SANZIONI per VIOLAZIONI del CODICE della STRADA in sede di previsione iniziale Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da sottoporre a vincolo è rappresentata dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall’art. 208 del Codice della Strada

363 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – altre tipologie - Mutui Un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito L’accertamento è imputato all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell’emanazione del provvedimento

364 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – altre tipologie - APERTURA di CREDITO: l’accertamento viene disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base degli effettivi utilizzi dell’apertura di credito (erogato) l’utilizzo dell’apertura di credito è effettuato sulla base delle necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa nell’esercizio gli importi dei singoli accertamenti ed i relativi esercizi di imputazione dell’entrata corrispondono a quelli degli impegni effettuati per la corrispondente spesa di investimento, sulla base del crono programma di spesa

365 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – altre tipologie - APERTURA di CREDITO: è un contratto con cui un istituto di credito si impegna a tenere a disposizione dell’ente locale una somma di denaro per un certo periodo di tempo in cambio di una provvigione la corresponsione dell’intero importo previsto dal contratto deve avvenire entro il termine massimo di tre anni dal momento della stipula salvo condizioni che prevedono un utilizzo parziale l’istituto di credito deve operare erogazioni totali o parziali delle somme stabilite sulla base delle richieste ricevute dall’ente locale

366 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – riscossione e versamento: nel rispetto dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è vietata la temporanea contabilizzazione degli incassi tra le partite di giro/servizi per conto terzi nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali non è prevista un’apposita “tipologia di entrata” e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l’operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero

367 Principio della competenza finanziaria SCADENZA/IMPUTAZIONE CONTABILE
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – Tabella «scadenze» esempio: TIPOLOGIA ENTRATA ATTO DI RIFERIMENTO SCADENZA/IMPUTAZIONE CONTABILE entrate tributarie tramite ruoli ordinari (tares/tari) ruolo formato dall’ente anno emissione ruolo entrate tributarie riscosse attraverso stato o altra p.a. atto amministrativo di impegno (bilancio stato o altra p.a.) esercizio in cui è emesso l’atto di riferimento (da parte dello stato o p.a.) entrate tributarie in autoliquidazione (es. imu) stima dip. finanze – portale federalismo entro chiusura rendiconto oppure entro la scadenza approvazione dello stesso

368 Principio della competenza finanziaria SCADENZA/IMPUTAZIONE CONTABILE
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – Tabella «scadenze» esempio: TIPOLOGIA ENTRATA ATTO DI RIFERIMENTO SCADENZA/IMPUTAZIONE CONTABILE gestione servizi pubblici (es. mense scolastiche, scuolabus) idonea documentazione liste di carico predisposte dall’ente esercizio in cui il servizio è reso all’utenza entrate di patrimoniali pubbliche (es. cosap) atto amministrativo concessorio scadenza/e di pagamento indicata/e nell’atto concessorio entrate patrimoniali di diritto privato (canoni di locazione) contratto di locazione scadenza/scadenze di pagamento indicata/e nel contratto di locazione

369 Principio della competenza finanziaria SCADENZA/IMPUTAZIONE CONTABILE
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata – Tabella «scadenze» esempio: TIPOLOGIA ENTRATA ATTO DI RIFERIMENTO SCADENZA/IMPUTAZIONE CONTABILE Interessi di mora (ritardo pag. canoni di affitto) Atto amministrativo/atto di natura privatistica Al momento dell’incasso Interessi bancari Documentazione bancaria In caso di interessi esigibili al 31/12 l’imputazione avviene nell’anno precedente Entrate UE Piano economico- finanziario approvato dalla Commissione Europea Negli esercizi in cui l’ente beneficiario ha programmato di eseguire la spesa Eventuali acconti sono imputati nell’esercizio in cui sono stati incassati

370 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Spesa Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili del relativo esercizio L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata …

371 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Spesa – requisiti impegno (elementi costitutivi): la ragione del debito indicazione della somma da pagare il soggetto creditore la scadenza dell’obbligazione la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio (?)

372 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Spesa – tipologie - Personale nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo risultante dai “così detti tabellari” nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti da eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto …

373 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Spesa – tipologie – Acquisto di beni e servizi nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale

374 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Spesa – tipologie – Trasferimenti correnti nell’esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del contributo (prevalenza della sostanza sulla forma ?) nel caso in cui l’atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza (vedi regolamento ex art. 12, Legge n. 241/1990)

375 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Spesa – tipologie – Investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto, sulla base del cronoprogramma … ne può derivare, in ragione della tipologia della fonte (esigibilità, in entrata), uno scostamento tra esercizio di imputazione delle entrate e delle spese

376 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Spesa – conseguenze operative del principio necessità dell’impiego del bilancio pluriennale autorizzatorio, quanto più puntuale e diffuso, ogni volta che la “scadenza” lo richiede e non sia necessario operare diversamente per effetto di speciali disposizioni (vedi correlazioni con entrate) la spesa relativa all’acquisizione di beni e servizi va contabilizzata nell’esercizio in cui si perfeziona l’obbligazione e tenendo conto della “scadenza” dell’obbligazione medesima, con riferimento al manifestarsi dell’esigibilità delle somme da parte del contraente

377 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Spesa – conseguenze operative del principio per i trasferimenti occorre prendere a riferimento le norme di legge o regolamentari che disciplinano l’assegnazione, per il momento (l’esercizio) in cui effettuare la scrittura e quelle che disciplinano l’erogazione per individuare la relativa “scadenza” e selezionare l’esercizio in cui imputare la spesa nulla si osserva per l’utilizzo di beni di terzi e per gli interessi passivi: l’onere dell’obbligazione è imputato nell’esercizio in cui si manifesta la scadenza

378 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Spesa – Fondo Pluriennale Vincolato Quando la fonte di finanziamento presenta: vincolo di destinazione a determinate tipologie di spesa disallineamento di esigibilità rispetto al manifestarsi delle scadenze del debito che ne consegue Si ricorre al nuovo istituto del Fondo Pluriennale Vincolato

379 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato - caratteristiche viene istituito in bilancio è costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni (passive) giuridicamente perfezionate le obbligazioni sono esigibili, in tutto o in parte, in esercizi successivi a quello in cui sono sorte

380 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – caratteristiche “a regime” costituisce quel “contenitore” di poste finanziarie che mettono in evidenza la differenza, sempre positiva, tra il momento di acquisizione delle fonti di finanziamento con specifica destinazione ed il momento di utilizzo (quando questo viene posticipato nell’esercizio e/o negli esercizi successivi) in sede di elaborazione del bilancio pluriennale si deve inserire la previsione, in entrata ed in spesa, delle poste “verso/da” FPV

381 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – caratteristiche in sede di prima applicazione occorre rivedere tutti i Residui Passivi, impegno per impegno, per alimentare il FPV in entrata il FPV è tutto finanziato ed è articolato in: quota che non viene impiegata quota che viene impiegata

382 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – un esempio Dati: Determinazione di aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata Servizio biennale di manutenzione dei ponti radio Data di inizio del contratto dicembre 2012 Data di fine del contratto novembre 2014 Importo totale € ,00

383 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Imputazione contabile Individuazione delle scadenze Fonte Importo Anno Totali per anno di scadenza Sanzioni CDS 28.357,00 2011 2013 ,00 2012 61.571,50 2014 89.928,50 20.000,00 E. libere Tot. 2013 ,50 Tot. 2014 T. Impegno ,00

384 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Cosa va “a fondo pluriennale vincolato”? Imputazione contabile Individuazione delle scadenze Fonte Importo Anno Sanzioni CDS 28.357,00 2011 2013 ,00 2012 61.571,50 2014 89.928,50 a FPV ,00

385 Principio della competenza finanziaria Fondo Pluriennale Vincolato
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Situazione degli esercizio 2013 e 2014 Anno Capitolo Correlazione Fonte Importo 2013 MANIMP Entrate libere 20.000,00 Fondo Pluriennale Vincolato 89.928,50 Totale in “scadenza” e dunque imputato al 2013 ,50 2014 Totale in “scadenza” e dunque imputato al 2014

386 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – esempio titolo II Dati: ipotizziamo un investimento previsto nel 2012 per 1000 la fonte di finanziamento è tipica fonte a destinazione vincolata: debito di questi 1000, andranno in scadenza solo 200 nel medesimo 2012 in base al cronoprogramma dell’opera i rimanenti 800 sono distribuiti in scadenze del 2013 per 500 e 2014 per 300

387 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Entrata Spesa Anno Importo Fonte Capitolo 2012 1000 Mutuo 200 XXX 800 XXX FPV 2013 FPV 500 300 ----- 2014

388 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – prima applicazione Riaccertare tutti i Residui Passivi redigendo il cronoprogramma con la manifestazione delle scadenze di tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate negli esercizi precedenti Si costituisce così il FPV che potremmo chiamare “fondo finanziato” (inerente cioè tutte le somme “cancellate” dai Residui per essere “trascinate” agli esercizi successivi, in ragione della relativa scadenza)

389 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – prima applicazione parte di questo “fondo finanziato” rimane non impiegato (trattasi di tutte quelle somme che, da crono programma, non trovano collocazione nel bilancio pluriennale, poiché nel triennio non si manifesta la scadenza) parte del “fondo finanziato” diventa “fondo impiegato” della prima annualità del pluriennale (esercizio di competenza, nel quale è necessaria una quadratura tra “fondo finanziato” applicato in entrata e “fondo impiegato” in spesa)

390 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – prima applicazione parte del “fondo finanziato” diventa “fondo impiegato” delle successive annualità del pluriennale

391 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Ricollocazione di quanto viene da Residuo Entrata FPV Fonte Missione Impiego Non impiego 2013 2014 2015 1000 Mutuo Ambiente 500 200 300 ----- Regione Viabilità 400 Ministero Edilizia --- Totali 700 900

392 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – prima applicazione in sede di “prima applicazione”: i Residui (2012 e precedenti) e le somme che rinvengono dalla competenza 2013 (quelle che non scadono nel 2013) vanno a “FPV”; ovviamente la medesima operazione occorre per il 2014 sul 2015 a “regime”: le somme NON impiegate rimaste a FPV (che non scadevano in esercizi precedenti) e le somme che rinvengono dalla competenza 2013 (quelle che non scadono nella prima annualità) vanno a “FPV”; ovviamente la medesima operazione occorre per il 2014 sul 2015

393 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Articolazione delle previsioni pluriennali Tipologia Previsione 2013 2014 2015 Nuova competenza 1000 Di cui quota di competenza NON in scadenza -200 FPV da RP 500 200 300 FPV da esercizio 2013 - 100 FPV da esercizio 2014 Totale previsioni pluriennali 1500 1300 Quota NON in scadenza Spese effettive “in scadenza” 1100

394 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – criticità nello schema di previsione MEF non trova evidenza la quota di competenza che non andrà in scadenza gli applicativi informatici vanno ristrutturati e non tutte le software house hanno la possibilità di affrontare implementazioni così complesse

395 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – gestione Cap Descrizione/Settore Tipologia previsione Importo Somma Impegnabile X Opere per l’Ambiente Nuova Competenza 1000 800 di cui quota NON in scadenza 200 FPV da RP 500

396 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – gestione Possibili impegni solo per la quota “in scadenza” Sulla quota da mandare “a FPV” NON potranno essere assunti impegni (si ipotizzano delle prenotazioni, da NON trasformare in impegni) Valutare anche l’ipotesi in cui il rapporto tra somme “in scadenza” e “non in scadenza” dovesse risultare differente rispetto alla previsione

397 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – gestione Ne potrebbe derivare una variazione al Bilancio per incremento o decremento della somma che va a FPV (impiegato negli esercizi del pluriennale o NON impiegato) Tale ultima evenienza dovrebbe essere gestita sia in sede di predisposizione del successivo bilancio, sia in sede di rendiconto

398 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – Variazioni Possono verificarsi necessità di apportare vere e proprie variazioni agli stanziamenti di FPV: La consistenza del totale del FPV è nota; ciò che può essere oggetto di variazione è la quantità di impiego e la distribuzione dell’impiego sul pluriennale Si elencano alcune ipotesi di variazione della consistenza dei fondi impiegati e di quelli non impiegati

399 Principio della competenza finanziaria
Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato Evento Variazione - note Valutazioni approssimative in sede di programmazione delle previsioni di competenza che, in fase di gestione, si manifestano con differenze tali da richiedere lo spostamento su esercizio/i differente/i delle scadenze e delle relative allocazioni contabili. Ipotesi in cui le modifiche riguardano solo la 2° e 3° annualità del pluriennale. Variazioni di Bilancio – Competenza della Giunta La variazione, qualora non comporti ridefinizione degli importi, potrebbe rendersi necessaria sul solo pluriennale, nel caso in cui le quote di distribuzione delle scadenze variassero. Occorrerebbe pertanto una variazione che riposizioni gli stanziamenti, non di competenza in corso, bensì dei due esercizi successivi.

400 Principio della competenza finanziaria
Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato Evento Variazione - note Stime non corrette della quota di FPV (fondo finanziato) da riallocare negli esercizi del nuovo bilancio. Necessità di incrementare le previsioni di uno o più esercizi del pluriennale, per incremento della quota in scadenza. Ipotesi in cui il FPV “NON impiegato” debba invece essere impiegato. Variazioni di Bilancio – Competenza della Giunta La variazione va nel primo anno di competenza o in quelli successivi, con appostazione delle somme in entrata (tratte dal FPV non impiegato) e corrispondente appostazione in spesa per soddisfare la/e nuova/e scadenza/e programmata/e.

401 Principio della competenza finanziaria
Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato Evento Variazione - note Anticipo delle scadenze originariamente non previste su spese in competenza Cambio delle condizioni di un contratto da stipulare che originariamente prevedeva determinate scadenze, non confermate, bensì anticipate, in sede di realizzazione Non appare necessaria la variazione di bilancio in competenza nel caso in cui la scadenza debba essere anticipata, poiché rispetto a detta anticipazione, le previsioni dovrebbero presentare la dovuta disponibilità. Le variazioni dovrebbero essere necessarie solo sul pluriennale, per rideterminare, in diminuzione, la quota che andrà in scadenza in quegli esercizi. Variazioni di Bilancio - Competenza della Giunta. La quota che andrà accantonata (come fondo finanziato) a FPV sarà minore delle originarie previsioni. L’accantonamento avverrà in sede di rendiconto.

402 Principio della competenza finanziaria
Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato Evento Variazione - note Anticipo delle scadenze originariamente previste su spese già provenienti da FPV Cambio delle condizioni di un contratto in essere in cui, per effetto della facoltà delle parti di modificare termini e condizioni, le scadenze della maturazione dei crediti del soggetto venissero ad incidere sull’esercizio di imputazione, che dunque andrebbe cambiato Possiamo considerare sempre necessaria la variazione di bilancio nel caso in cui la scadenza debba essere anticipata e, rispetto a detta anticipazione, le previsioni non presentino la dovuta disponibilità. In tal caso dovrebbero essere ridotte le previsioni di impiego (entrata e spesa) sulle annualità del pluriennale e, corrispondentemente, incrementate quelle degli anni precedenti. Se fosse scaduto il termine per le variazioni di bilancio, si presume che la scadenza non possa essere anticipata, per mancanza di disponibilità, cioè mancanza di copertura finanziaria. Le previsioni sono già state appostate nel pluriennale e non possono più essere oggetto di variazione.

403 Principio della competenza finanziaria
Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato Evento Variazione - note Posticipo delle scadenze originariamente previste su spese in competenza Cambio delle condizioni di un contratto da stipulare che originariamente prevedeva determinate scadenze, non confermate, bensì posticipate, in sede di realizzazione Non appare necessaria la variazione di bilancio di competenza nel caso in cui la scadenza debba essere posticipata, poiché rispetto a detta posticipazione, le previsioni dovrebbero presentare la dovuta disponibilità. Le variazioni dovrebbero essere necessarie solo sul pluriennale, per rideterminare, in aumento, la quota che andrà in scadenza in quegli esercizi. La quota che andrà accantonata (come fondo finanziato) a FPV sarà maggiore delle originarie previsioni. L’accantonamento avverrà in sede di rendiconto.

404 Principio della competenza finanziaria
Variazioni per gestione Fondo Pluriennale Vincolato Evento Variazione - note Posticipo delle scadenze originariamente previste su spese già provenienti da FPV Cambio delle condizioni di un contratto in essere in cui, per effetto della facoltà delle parti di modificare termini e condizioni, le scadenze della maturazione dei crediti del soggetto venissero ad incidere sull’esercizio di imputazione, che dunque andrebbe cambiato In tal caso dovrebbero essere ridotte le previsioni di impiego (entrata e spesa), ad esempio, sulla prima annualità del pluriennale e, corrispondentemente, incrementate quelle degli anni successivi Se fosse scaduto il termine per le variazioni di bilancio, non si verificherebbero difficoltà sull’esercizio in corso che presenterebbe una disponibilità maggiore rispetto alle reali esigenze di imputazione determinata dalla scadenza e le maggiori allocazioni potrebbero essere distribuite sugli anni successivi, in sede di aggiornamento della programmazione con il nuovo pluriennale.

405 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – Variazioni Altre considerazioni: Più in generale riportare “in competenza” quanto “giaceva” “a residuo” per farne una solo parziale distribuzione sul bilancio pluriennale comporterà sicuramente un incremento delle “variazioni”. Tra queste avremo inoltre probabilmente più livelli di competenze che si stratificano: consiglio, giunta (salve ovviamente le riflessioni in tema di “nuove province” e “città metropolitane” in cui la giunta non figura) e dirigenti

406 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – Variazioni Criticità: incremento del numero di variazioni (da valutare quali di competenza del Consiglio e quali di Giunta ed eventuali competenze dei Dirigenti) minore flessibilità nella gestione operativa delle attività; (lo spostamento di fasi di realizzazione delle attività potrebbe impattare sulla necessità di apportare preventive variazioni alle previsioni) l’ipotizzato incremento del numero dei capitoli di PEG comporterebbe incremento del numero di variazioni

407 Principio della competenza finanziaria
(allegato 2 al DPCM 28 dic 2011) Fondo Pluriennale Vincolato – Variazioni Criticità: i fondi che provengono da esercizi precedenti e che vengono applicati al nuovo bilancio, sono frutto di più scritture; di queste andrebbe conservata notizia per conservare notizia delle originarie scritture occorre stratificare informazioni gestionali “sotto” la previsione

408 Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Considerazioni finali In positivo: l’univocità degli schemi di bilancio per tutto il sistema pubblico, con conseguente “consolidabilità” delle informazioni contabili il consolidamento con i bilanci degli enti e soggetti partecipati, che tanti problemi ha evidenziato in questi ultimi anni la classificazione del bilancio per “missioni e programmi” che consente una lettura funzionale sino ad oggi sconosciuta

409 Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Considerazioni finali In positivo: il livello di dettaglio conseguibile nelle informazioni contabili agganciate ad un piano dei conti univoco per tutte le pubbliche amministrazioni l’introduzione di strumenti fino a ieri facoltativi come il “fondo svalutazione crediti” che potrebbe indurre a comportamenti maggiormente virtuosi in materia di gestione delle entrate

410 Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Considerazioni finali In positivo: l’obbligo di approvazione e gestione del “bilancio di cassa”, oggi sempre più necessario per effetto del Patto di Stabilità e per gli obblighi introdotti dal DL n. 78/2009 sulla compatibilità degli impegni di spesa con il programma dei pagamenti si auspica altresì che il bilancio di cassa non sia limitato al primo esercizio del pluriennale, ma venga esteso all’intero bilancio triennale, con conseguenti vantaggi informativi e vincoli di sostenibilità sui relativi flussi

411 Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Considerazioni finali In positivo: alcune interessanti semplificazioni inerenti la classificazione di bilancio per acquisti di beni e servizi l’impossibilità, d’ora in avanti, di contabilizzare impegni per spese finanziate con fondi liberi, ove la manifestazione dei debiti fosse da collocare in esercizi futuri

412 Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Considerazioni finali Criticità da riesaminare: Si valuti con maggiore attenzione il rapporto tra oneri e benefici della formulazione del “principio contabile della competenza finanziaria potenziata”, oggi allegato al DPCM del 28 dicembre 2011, prima della sua stesura definitiva e dei cascami che comporta sulle norme Con l’introduzione di queste nuove regole di contabilizzazione ed in particolare con lo strumento del “fondo pluriennale vincolato” si corre il rischio di vanificare una parte significativa delle utilità e dei progressi in corso di realizzazione

413 Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Considerazioni finali Criticità da riesaminare: Si ritiene che l’informazione inerente la “scadenza” delle obbligazioni rappresenti un imprescindibile elemento di conoscenza, utile all’ottimizzazione delle scelte di programmazione ed alle operazioni di gestione Tuttavia non si ritiene opportuno che questa (il presidio della scadenza) arrivi a torcere, se non addirittura distorcere, il funzionamento della contabilità finanziaria, solo allo scopo di un artificioso “nascondimento dei residui”

414 Armonizzazione dei “sistemi contabili”
Considerazioni finali Criticità da riesaminare: Il “fondo pluriennale vincolato” consente di ricollocare solo parte degli impegni giuridici in essere, poiché la manifestazione delle scadenze ha una proiezione temporale che talvolta va ben oltre il bilancio pluriennale In alternativa si provi ad accompagnare il bilancio di previsione, quello consuntivo e la gestione con una certificazione, obbligatoria, di tutte le scadenze


Scaricare ppt "La IUC e le sue diverse componenti: un anno di applicazione e prospettive future La riscossione dopo Equitalia L’armonizzazione dei sistemi contabili e."

Presentazioni simili


Annunci Google