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Neuroscienze, brain imagining e processo penale

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Presentazione sul tema: "Neuroscienze, brain imagining e processo penale"— Transcript della presentazione:

1 Neuroscienze, brain imagining e processo penale
L’impatto delle neuroscienze sul diritto penale: sulle categorie concettuali, sulle metodologie punitive e preventive. L’impatto delle neuroscienze nel processo: nella fase investigativa e probatoria. Le neuroscienze cosa sono e che cosa permettono? Distinzione tra neuroscienze giuridiche: forensi, criminali e normative. La genetica comportamentale. Nuove prove e art. 188 c.p.p., norma di sbarramento sanzionata a pena di inutilizzabilità? Il docente inizia la lezione in piedi e descrive gli argomenti che tratterà. Tutte le lezioni iniziano sempre con questa formula: “Sono il Prof. Nome e Cognome, in questa lezione parleremo di: argomento 1 Argomento 2 Argomento n Nella descrizione degli argomenti il docente può usare o meno la lavagna a fogli mobili. Ove opportuno, può essere utilizzato il seguente effetto di animazione: Entrata, Dissolvenza, Veloce, Al clic del mouse. Per inserire nuove diapositive, utilizzare sempre l’apposita funzione di PowerPoint: Menu Inserisci Nuova diapositiva. Scegliere, eventualmente, dal Riquadro attività, un layout diverso da quello proposto in automatico.

2 Quali i punti di impatto delle neuroscienze sul diritto?
Le neuroscienze mettono in discussione fondamentali capisaldi della teoria del reato. Esse incidono su: il concetto di responsabilità – libero arbitrio, sulla categoria della imputabilità - cause di esclusione della responsabilità –, sulla determinazione della pena, sul trattamento punitivo dei responsabili di condotte-reato per e quali le neuroscienze danno un apporto conoscitivo e sui trattamento di prevenzione, attraverso l’adozione di politiche sociali nei confronti di soggetti non autori di reati, ma portatori di caratteristiche cerebrali che indicano una predisposizione. Il docente può continuare a stare in piedi e usare la lavagna a fogli mobili mentre descrive gli obiettivi della lezione, oppure può sedersi e descriverli supportato dal PPT e dalle sue funzioni (puntatore pennarello rosso).

3 L’impatto delle Neuroscienze sul diritto penale
Impatto nella fase: Investigativa. Probatoria. Punitiva. Quanto ai risvolti applicativi, sono svariate le annoverate potenzialità delle neuroscienze di influenzare decisioni di tipo giuridico, come, ad esempio, le seguenti: l’utilizzo investigativo e probatorio delle neuroimmagini, per assumere testimonianze e/o condurre interrogatori di polizia; la possibilità di rivelare inconsci pregiudizi, stereotipi o reazioni emozionali che influenzano le decisioni giudiziali in cui si annidano errori cognitivi; in generale, la spiegazione del comportamento umano e la conseguente predizione della pericolosità dei soggetti analizzati.

4 Le neuroscienze forensi: che cosa sono?
Negli ultimi decenni si è assistito ad un grande sviluppo delle neuroscienze in ambito giuridico. Esse indagano e approfondiscono ed approfondendo il legame che esiste tra cervello e comportamento umano. Il grande passo in avanti in questo settore della ricerca è stato rappresentato dallo sviluppo delle moderne tecniche di esplorazione metabolico-funzionale del cervello - conosciute nel loro insieme anche come brain imaging. Queste metodiche, per la prima volta, hanno permesso di misurare parametri di attività cerebrale nel soggetto vivente in maniera incruenta, non invasiva, in diverse condizioni sperimentali.

5 Le neuroscienze Il termine neuroscienze indica un gruppo di discipline scientifiche tra loro assai eterogenee, ma che condividono un fondamentale programma comune: quello di comprendere come il cervello renda possibili i fenomeni mentali ed i comportamenti umani, anche quelli più complessi e tradizionalmente considerati inaccessibili all’indagine scientifica. Non più – come si diceva sino a pochi anni fa – la comprensione dei rapporti tra cervello e mente, ma lo studio di come la mente emerga dal suo substrato biologico, il cervello appunto. Attraverso la neuroanatomia è possibile misurare la struttura del cervello e la sua funzionalità, potendo notare le alterazioni cerebrali e i problemi strutturali nelle aree temporale e libica, come l’ippocampo, l’amigdala e il lobo frontale.

6 Le neuroscienze: l'attività cerebrale può essere visualizzata pressoché in tempo reale
Le moderne metodologie di esplorazione funzionale del cervello, quali la Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) e, ancor più recentemente, la Risonanza Magnetica Funzionale (SMIU), consentono oggi di misurare in maniera non invasiva l’ attività neuronale-sinaptica - il consumo di glucosio e il flusso ematico - nelle diverse strutture cerebrali corticali e sottocorticali con risoluzione temporale e spaziale molto soddisfacenti e in diverse condizioni sperimentali.

7 Le neuroscienze giuridiche
All'interno della più vasta categoria delle neuroscienze giuridiche, che ricomprendono tutte le «ricerche neuroscientifiche aventi un'applicazione giuridica diretta o indiretta» particolare interesse hanno assunto le neuroscienze forensi, che rappresentano i dati neuroscientifici rilevanti ai fini della valutazione giudiziaria dell'idoneità delle teorie e delle metodologie della neuroscienza a costituire valida prova scientifica all'interno del processo.

8 Le neuroscienze giuridiche: forensi, criminali e normative
Nell’ambito delle neuroscienze giuridiche, la migliore dottrina individua tre categorie fondamentali le quali, sempre in una prospettiva de iure condendo, apportano chiarezza sistematica. Le predette categorie sono: Neuroscienze forensi: ossia la prova neuro-scientifica nel processo. Neuroscienze criminali: per quel che concerne lo studio neuroscientifico del soggetto criminale. Neuroscienze normative e della cognizione morale: in riferimento allo studio neuroscientifico del cosiddetto “senso di giustizia” e del ragionamento morale.

9 Le neuroscienze forensi
Si approfondirà quella relativa alle c.d. Neuroscienze forensi, relative appunto alla valutazione probatoria all’interno del processo. Nel processo penale, nel dettaglio, le neuroscienze si sono rivelate utili ai fini della valutazione dell'imputabilità, nonché ai fini della determinazione in concreto della pena, specialmente da quando le Sezioni unite, nel 2005, hanno allargato le maglie della "non imputabilità" includendo nel concetto di infermità anche i disturbi della personalità. Esse possono essere utilizzate anche nella testimonianza e nell’esame dell’imputato.

10 Le neuroscienze forensi
Le neuroscienze si occupano dello studio di esplorazione funzionale del cervello, ossia uno studio metabolico-funzionale del cervello per la comprensione della relazione che esiste tra cervello e comportamento tra cervello e controllo di impulsi aggressivi ed antisociali. L'ausilio dei nuovi strumenti scientifici, consente a differenza del passato, di visualizzare l'attività cerebrale in diretta: attraverso tecniche non invasive si può vedere cosa accade nel cervello di una persona quando costei prende decisioni e quando si comporta in modo violento.

11 I primi studi Il primo studio risale proprio ad un fisiologo italiano, Angelo Mosso, il quale nel 1881, osservando un paziente che aveva una lesione della teca cranica, notò come al di sotto delle membrane che rivestono il cervello - le meningi – si potessero scorgere delle pulsazioni dovute allo scorrere del sangue nei vasi cerebrali.

12 I primi studi Mosso riuscì persino a misurare queste pulsazioni utilizzando un apparecchio costituito da una membrana che, appoggiata sulle meningi, amplificava le pulsazioni consentendo di riportare in un grafico il tracciato delle stesse. In questo modo, il fisiologo italiano dimostrò che le pulsazioni ematiche nel cervello variavano sistematicamente a seconda di ciò che il paziente stesse facendo. Si vide dunque che l'attività mentale era legata a fenomeni fisici che hanno luogo nel cervello e che si possono persino misurare. Possiamo considerare questo il primo esperimento di esplorazione funzionale del cervello nell'uomo.

13 Il meccanismo bio-chimico cerebrale
Dai tempi di Mosso, numerosi studi hanno permesso di comprendere sempre meglio la relazione che esiste tra funzioni mentali, flusso ematico cerebrale e attività delle cellule cerebrali. Oggi sappiamo che le variazioni di flusso ematico all’interno del cervello sono legate all'attività sinaptica dei diversi gruppi di neuroni che lo costituiscono. Le cellule nervose dialogano tra di loro scambiandosi informazioni sotto forma di potenziali di azione. Questo scambio di informazioni richiede energia, che nel cervello può essere prodotta solo attraverso il metabolismo ossidativo del glucosio, cioè bruciando glucosio (uno zucchero) con ossigeno.

14 Il meccanismo bio-chimico cerebrale
Quindi, se un gruppo di neuroni è più attivo, maggiore sarà la richiesta energetica necessaria a sostenere l'attività di scambio sinaptico, maggiore sarà il consumo di glucosio e di ossigeno necessario a produrre l'energia richiesta, maggiore sarà il flusso di sangue in quella determinata regione per garantire un adeguato apporto di ossigeno e glucosio. Questo è il meccanismo biochimico- fisiologico alla base dell'osservazione di Mosso che il flusso ematico varia nelle regioni cerebrali in relazione alle diverse attività mentali dell'individuo.

15 L’attività cerebrale in diretta
Le citate tecniche di neuroimaging sembrerebbero consentire lo studio diretto dell’attività cerebrale nel corso dell’esposizione ad una stimolazione emotiva o durante la risposta comportamentale in condizioni fisiologiche. In particolare, l’amigdala «viene considerata una sentinella, un computer emotivo del cervello», rispondendo in modo diverso alle differenti situazioni cognitive, emotive e comportamentali. Ma ancora più interessanti per il giurista potrebbero essere certe indicazioni che gli studiosi delle neuroscienze affermano di poter fornire esaminando il lobo frontale, misurando il flusso ematico cerebrale che attesta la capacità critica, di giudizio, di controllo del proprio comportamento.

16 L’errore di Cartesio Queste scoperte scientifiche dissolvono un pregiudizio culturale assai radicato nella cultura occidentale: il dualismo cartesiano che postula la separazione tra mente e cervello, tra res extensa e res cogitans. Nelle formulazioni più moderne, a questo dualismo prende il posto un dualismo “di proprietà” alla Karl Popper, secondo cui corpo e mente hanno la stessa materia, ma diverse proprietà. Naturalmente tutti gli studiosi e i pensatori additano i possibili rischi di una concezione troppo riduzionista, biologica-materialista, infallibilmente determinista. Ne è scaturito un dibattito acceso su cosa debba intendersi per “libertà” e per “responsabilità”.

17 L’attività cerebrale in diretta: le radici biologiche delle decisioni umane
Le tecniche di neuroimaging sarebbero in grado di individuare le componenti neurobiologiche del comportamento decisionale e comportamentale di tipo automatico e involontario, ma anche di riscontrare una base neuronale persino nel giudizio morale. In altri termini, nel cervello del soggetto sano e in quello del soggetto disturbato queste funzioni opererebbero in modo diverso, per cui il secondo non riuscirebbe a bloccare le risposte automatiche. Accade, pertanto, che soggetti con un lobo frontale mal funzionante possano più facilmente commettere illeciti, anche se non esposti ad ambienti particolarmente sfavorevoli, ovvero che, in presenza di una certa componente genetica, eventi traumatici possano generare reazioni aggressive altrimenti non verificabili.

18 Gli strumenti di visualizzazione cerebrale: EEG, TAC, fMRI, PRt, MEG
Gli strumenti di visualizzazione cerebrale (neuroimaging) sono l’analisi computerizzata del tracciato EEG, che realizza un mappaggio selettivo dell’attività elettrica di specifiche aree cerebrali, la tomografia assiale computerizzata (TAC), la risonanza magnetica funzionale (fMRI), la tomografia ad emissione di positroni (PET), la magnetoencefalografia (MEG), la tomografia computerizzata ed emissionale di fotoni singoli (SPECT) nonché le acquisizioni sull’attività neurotrasmettitoriale e neuromodulatoria, fino allo studio della neurobiologia molecolare, ecc.. Le tecniche di brain imaging e il brain reading consentirebbero la previsione di uno stato mentale futuro a partire da una attività cerebrale antecedente allo stato mentale e al relativo comportamento.

19 La genetica comportamentale
Oltre alle neuroscienze, anche la biologia molecolare e la genetica stanno sempre più invadendo il campo del diritto: da un lato, fornendo l’impronta genetica dell’individuo, danno accesso nel processo penale ad una prova altamente attendibile per l’individuazione dell’autore del reato, dall’altro studiano il rapporto tra patrimonio genetico e sviluppo della personalità, mostrando degli indicatori o indici di predisposizione, in termini statistici e relativi, al comportamento violento. Recenti studi hanno individuato dei c.d. geni di suscettibilità (c.d. MAOA), al cui presenza in certi individui attesta una maggiore probabilità di mettere in atto comportamenti impulsivi violenti nel caso in cui abbia una storia di violenze o abbia subito violenze.

20 Le neuroscienze: nuove prove?
L’ingresso delle neuroscienze forensi e della genetica comportamentale nel processo avviene ai fini della prova della imputabilità attraverso la consulenza tecnica o la perizia, dal momento che richiedono specifiche competenze tecniche. Tuttavia dette discipline, in quanto recentissime e in continua evoluzione, sembrano rientrare nella categoria della prova scientifica nuova, ovvero tali discipline applicate al processo sono assai innovative anche se acquisite con strumenti probatori tipici. Ci si chiede quindi se sia applicabile l’art. 189 c.p.p. con la conseguenza che il giudice deve disporre in ordine alla loro ammissione.

21 Nuove prove? Si applica l’art. 188 c.p.p., norma di sbarramento sanzionata a pena di inutilizzabilità? Art. 188 c.p.p.: Non possono essere utilizzare neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonee a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Critica: le neuroscienze sono invasive e lesive della libertà morale. Sono inoltre inattendibili. Risposta: si obietta che queste tecniche non influiscono sulla capacità di ricordare o di valutare i fatti; si tratta di tecniche che fotografano il cervello in attività, che vedono il pensiero mentre si forma, senza influire su di esso.

22 Nel caso di esame dell’imputato
Le tecniche neuroscientifiche possono essere applicate ai testi, per accertare la loro capacità a testimoniare, e alle parti (la parte offesa, l’imputato). Si pongono seri problemi nel caso di indagato o imputato, cui è riconosciuto il diritto al silenzio e il diritto alla menzogna. L’imputato o l’indagato hanno il diritto a non cooperare per il raggiungimento della verità, a differenza del teste che giura di dire il vero. Pertanto se ne suggerisce solo un uso in bonam partem ovvero per escludere la responsabilità, in sede di accertamento della capacità di intendere e di volere. Tuttavia resta il problema del superamento dell’art. 188 c.p.p. che non distingue tra tecniche invasive in bonam partem e tecniche invasive in malam partem.

23 L’esperienza negli USA
A partire dal 2007 fino al 2011 la prova genetica comportamentale nei processi penali viene impiegata esclusivamente come circostanza attenuante in caso di condanna a morte, cioè in senso favorevole.

24 L’apporto delle neuroscienze nel processo penale
Le applicazioni delle neuroscienze in ambito forense hanno riguardato fino ad oggi alcuni recentissimi casi di accertamento dell’imputabilità. Ma le implicazioni che le neuroscienze potrebbero avere nel processo penale sono prospettabili anche al di là del settore dell’imputabilità. Fra gli ambiti privilegiati per una loro applicazione si pone la valutazione delle testimonianze o delle dichiarazioni di innocenza (si pensi che attraverso la risonanza magnetica funzionale si arriva ad accertare la menzogna ben nel 90 % dei casi). Ma altri settori in cui le neuroscienze potrebbero avere implicazioni sono la valutazione della capacità di stare in giudizio e la formazione della prova in genere; e va citato anche un loro possibile rilievo nella determinazione della validità del consenso.

25 Conclusioni: cautele nell’ammissione di nuove prove
Si è ben consapevoli della necessità che l’apporto delle neuroscienze venga valutato dal giudice con estrema prudenza e senso critico. Né bisogna trascurare la presenza di importanti voci minoritarie volte a ridimensionarne la valenza scientifica. Tali posizioni attribuiscono alle neuroscienze solo natura descrittiva e non esplicativa. Ad ogni modo, va pure considerato che nella valutazione del possibile utilizzo delle neuroscienze nel Diritto, bisogna tenere sempre presente la trasformazione subita dalla nozione di scienza. Superata l’irrangiungibile aspettativa positivistica di conoscenze certe e immutabili, la nuova prospettiva è quella di una scienza fonte di verità valide nel momento in cui sono formulate, ma fallibili, e dunque superabili, nel futuro.


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