La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

D.M. 26 gennaio 2012 e Circolare 26 luglio 2012

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "D.M. 26 gennaio 2012 e Circolare 26 luglio 2012"— Transcript della presentazione:

1 D.M. 26 gennaio 2012 e Circolare 26 luglio 2012
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI LICENZE DI PESCA D.M. 26 gennaio 2012 e Circolare 26 luglio 2012

2 ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI LICENZE DI PESCA
Il decreto e la circolare cui ci si riferisce derivano dall'applicazione di quanto previsto nei due regolamenti comunitari, ed in particolare: REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009 DEL CONSIGLIO Articolo 6 - Licenza di pesca 1. Un peschereccio comunitario può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità.

3 ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI LICENZE DI PESCA
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 404/2011 DELLA COMMISSIONE Articolo 3 - Rilascio e gestione delle licenze di pesca 1. La licenza di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo è valida per un solo peschereccio dell'Unione. 2. Gli Stati membri rilasciano, gestiscono e revocano ai loro pescherecci le licenze di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo in conformità al presente regolamento. 3. Le licenze di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo contengono almeno le informazioni riportate all'allegato II.

4 ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI LICENZE DI PESCA
Il regolamento UE 404/2011, applicativo del regolamento CE 1224/2009 sui Controlli, all’art. 3, punto 3 prevede che le licenze di pesca contengano almeno le informazioni riportate nell’Allegato II, cioè:

5 1. DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO
Numero di registro della flotta dell’Unione Nome del peschereccio Stato di bandiera/Paese di immatricolazione Porto di immatricolazione [nome e codice nazionale] Marcatura esterna Segnale radio internazionale di chiamata [IRCS]

6 2. TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO
Nome e indirizzo della persona fisica o giuridica

7 3. CARATTERISTICHE DELLA CAPACITÀ DI PESCA
Potenza del motore (kW) Stazza (GT) Lunghezza fuoritutto Attrezzo da pesca principale Attrezzi da pesca secondari

8 LA NOVITÀ Si passa quindi da un'assegnazione in licenza di uno o più SISTEMI DI PESCA (D.M. 26/7/1995, art.11) ad un ATTREZZO PRINCIPALE ed uno o più ATTREZZI SECONDARI, codificati secondo la classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca (ISSCFCG) della FAO.

9 Codice internazionale identificativo degli attrezzi da pesca (ISSCFG)
L’acronimo deriva dal nome inglese degli attrezzi da pesca (1/2)

10 Codice internazionale identificativo degli attrezzi da pesca (ISSCFG)
L’acronimo deriva dal nome inglese degli attrezzi da pesca (2/2)

11 DENOMINAZIONE DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11) ATTREZZI DA PESCA CODICE INTERNAZIONALE IDENTIFICATIVO CIRCUIZIONE Reti a circuizione a chiusura meccanica PS Reti a circuizione senza chiusura LA

12 DENOMINAZIONE DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11) ATTREZZI DA PESCA CODICE INTERNAZIONALE IDENTIFICATIVO SCIABICA Sciabica da spiaggia SB Sciabica da natante SV

13 DENOMINAZIONE DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11) ATTREZZI DA PESCA CODICE INTERNAZIONALE IDENTIFICATIVO STRASCICO Reti a strascico a divergenti OTB Sfogliare-rapidi TBB Reti gemelle a divergenti OTT

14 DENOMINAZIONE DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11) ATTREZZI DA PESCA CODICE INTERNAZIONALE IDENTIFICATIVO VOLANTE Reti da traino pelagiche a coppia PTM Reti da traino pelagiche a divergenti OTM

15 DENOMINAZIONE DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11) ATTREZZI DA PESCA CODICE INTERNAZIONALE IDENTIFICATIVO TRAINO PER MOLLUSCHI RASTRELLO DA NATANTE Draghe tirate da natanti DRB DRAGA IDRAULICA Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti HMD

16 DENOMINAZIONE DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11) ATTREZZI DA PESCA CODICE INTERNAZIONALE IDENTIFICATIVO ATTREZZI DA POSTA Rete da posta calate (ancorate) GNS Reti da posta circuitanti GNC Reti a tremaglio GTR Incastellate – Combinate GTN Nasse e Cestelli FPO Cogolli e Bertovelli FYK

17 DENOMINAZIONE DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11) ATTREZZI DA PESCA CODICE INTERNAZIONALE IDENTIFICATIVO FERRETTARA Piccola Rete derivante GND ARPIONE Arpione HAR

18 DENOMINAZIONE DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11) ATTREZZI DA PESCA CODICE INTERNAZIONALE IDENTIFICATIVO PALANGARO Palangari fissi LLS Palangari derivanti LLD

19 DENOMINAZIONE DEGLI ATTREZZI DI PESCA
SISTEMA (ex art. 11) ATTREZZI DA PESCA CODICE INTERNAZIONALE IDENTIFICATIVO LENZE Lenze a mano e a canna (manovrate a mano) LHP Lenze a mano e a canna (meccanizzate) LHM Lenze trainate LTL

20 COSA SI INTENDE PER ATTREZZO PRINCIPALE?
E' quello più utilizzato a bordo della nave su un periodo di attività annuale o durante una campagna di pesca. Gli attrezzi secondari possono comunque essere utilizzati in qualsiasi momento e non debbono obbligatoriamente essere sbarcati.

21 QUANDO AVVIENE IL CAMBIAMENTO?
al rilascio di una nuova licenza alla ristampa per rinnovo, sostituzione, richiesta di variazione o duplicato della licenza La licenza verrà rilasciata conformemente al modello in allegato A al D.M..

22 Allegato A

23 Chi e come si fa la scelta fra attrezzo principale e secondari?
La scelta deve essere effettuata dal titolare della licenza. L'interessato deve presentare istanza conforme al modello B allegato al D.M. nella quale richiede gli attrezzi corrispondenti ai sistemi attualmente in licenza secondo lo schema ed i codici FAO distinguendo fra attrezzo principale ed attrezzi secondari.

24 Modello B (1/4) Informazioni sul titolare della licenza/proprietario del peschereccio /agente del peschereccio

25 Modello B (2/4) Dati relativi al peschereccio

26 Modello B (3/4) Dati relativi agli attrezzi da pesca

27 Modello B (4/4) Dichiarazione attrezzo principale

28 E se si vuole modificare la scelta successivamente?
Presenta all'Ufficio di iscrizione dell'unità domanda e relativa dichiarazione secondo il modello C allegato al D.M. La modifica della scelta dell'attrezzo principale/secondario, esclusivamente fra quelli presenti in licenza, non comporta il rilascio di una nuova licenza

29 Modello C Variazione della scelta dell’attrezzo principale

30 CONCLUSIONE Per le licenze in corso di validità e per le attestazioni provvisorie già rilasciate dagli Uffici marittimi nelle more del rilascio della licenza, l'aggiornamento sistemi/attrezzi avverrà in occasione della ristampa per rinnovo, sostituzione, richiesta di variazione o duplicato. L'aggiornamento dei sistemi in attrezzi è competenza esclusiva della D.G. Pesca marittima ed acquacoltura del MiPAAF e non spetta agli Uffici marittimi presso i quali può essere presentata l'istanza.


Scaricare ppt "D.M. 26 gennaio 2012 e Circolare 26 luglio 2012"

Presentazioni simili


Annunci Google