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Regolarità del soggiorno e gestione anagrafica

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Presentazione sul tema: "Regolarità del soggiorno e gestione anagrafica"— Transcript della presentazione:

1 Regolarità del soggiorno e gestione anagrafica
dei cittadini extracomunitari

2 Stranieri: chi sono ? Nel linguaggio comune definiamo stranieri tutti coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana Giuridicamente non e’ corretto ! Stranieri, a norma del D.Lgs. n. 286/1998, sono: i cittadini extracomunitari gli apolidi Numerose altre disposizioni normative sono dello stesso tenore I cittadini comunitari NON devono essere considerati stranieri

3 Stranieri, comunitari e …
Attualmente l’ordinamento prevede due tipologie di cittadini non italiani: i comunitari e gli extracomunitari. Esiste tuttavia una terza tipologia di cittadino non italiano: il familiare extraUE di cittadino UE Si tratta di una sorta di ibrido poiché: La cittadinanza è extracomunitaria Il regime e il trattamento giuridico sono dettati dalle norme che disciplinano l’ingresso e il soggiorno dei cittadini UE.

4 Fonti normative e regolamentari
D. lgs n. 286: T.U. recante disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero D.P.R n. 394: Regolamento di attuazione del T.U. 286/1998 D.M Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra uffici anagrafici dei comuni, archivi dei lavoratori Legge n. 189 “Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” D.P.R n. 334 “Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel DPR n. 394”. D. lgs n. 140 Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri L n. 68 L n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” Ordinanza n del P.C.M. del 23 novembre 2011 Direttive ministeriali e Circolari

5 Ambito di applicazione
Il T.U. n. 286/98, in attuazione dell'art. 10, comma 2 Cost., si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. Il T.U. n. 286/98 NON si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario. (comma sostituto dall’art. 37, D.L. 25 giugno 2008, n. 112)

6 Regolarità del soggiorno
In materia di stranieri il nostro ordinamento si fonda sul principio della regolarità del soggiorno Tale condizione attribuisce agli stranieri una molteplicità di diritti, fra cui la totale equiparazione ai cittadini italiani in materia anagrafica L’applicazione delle norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri spetta alla Questura e allo Sportello Unico per l’immigrazione. Il concetto di regolarità del soggiorno non si adatta alla condizione del cittadino comunitario !

7 Il reato di clandestinità
Art. 10-bis T.U. n. 286/1998 introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello stato in violazione delle disposizioni del T.U. n. 286/1998 nonché di quelle di cui all’art. 1 della Legge n. 68, è punito con l’ammenda da a euro Tale norma NON è applicabile ai cittadini comunitari

8 Clandestinità: obblighi del pubblico ufficiale
Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato è procedibile d’ufficio. LA NORMA Art. 361 cod. pen. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale “Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 (lire sessantamila) a euro 516 (un milione). La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.”

9 Chi è il pubblico ufficiale ?
LA NORMA Art. 357 cod. pen. Nozione del pubblico ufficiale “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

10 Gli obblighi del pubblico ufficiale Art. 331. C. P. P
Gli obblighi del pubblico ufficiale Art C.P.P. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio 1 … i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni …, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero

11 Gli obblighi del pubblico ufficiale
L’ufficiale d’anagrafe e l’ufficiale di stato civile esercitano una pubblica funzione amministrativa, perciò sono pubblici ufficiali; per tale motivo sono obbligati a denunciare all’Autorità giudiziaria o ad altra autorità che ha l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria il reato di clandestinità di cui hanno avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ATTENZIONE ! L’ufficiale di stato civile, nell’esercizio delle sue funzioni, non deve più verificare la regolarità del soggiorno nemmeno per la celebrazione del matrimonio

12 Conseguenze sull’operato degli ufficiali d’anagrafe
Gli ufficiali d’anagrafe hanno il potere di segnalare al Prefetto i casi relativi a cittadini comunitari privi dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007 (la legge non prevede l’obbligo e non prevede sanzioni in caso di inerzia della pubblica amministrazione; la circolare n. 19/2007 si limita ad affermare che “è necessario”) Gli ufficiali d’anagrafe hanno l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria il reato di clandestinità dei cittadini extracomunitari di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

13 Clandestinità: verso l’abrogazione
Approvato dal Senato l'emendamento del governo Il reato di immigrazione clandestina viene trasformato in illecito amministrativo; quindi, lo straniero che entra per la prima volta irregolarmente non subirà un processo ma verrà espulso dal territorio italiano e qualora vi dovesse rientrare violando il decreto di espulsione o l'ordine di allontanamento, allora "commetterà un reato“. Notizia del 21 gennaio 2014

14 La regolarità del soggiorno
L’introduzione del reato di clandestinità (fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione …) rende necessario chiarire, ora più che mai, cosa significa essere REGOLARMENTE SOGGIORNANTI E’ necessario distinguere fra: soggiorni di durata inferiore a 3 mesi (Legge n. 68/2007) soggiorni di durata superiore a 3 mesi (T.U. n. 286/1998)

15 Ingresso nel territorio dello Stato
Art. 4 T.U. n. 286/1998 1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di PASSAPORTO VALIDO o DOCUMENTO EQUIPOLLENTE e del VISTO D'INGRESSO, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. 2. Il VISTO DI INGRESSO e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.

16 Soggiorni di durata inferiore a 3 mesi
Art. 1  Legge n. 68 Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio 1. Ai sensi dell'art. 4, c.4, e dell'art.5, c. 3, del T.U. n. 286/1998 e ss.mm., per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio NON È RICHIESTO IL PERMESSO DI SOGGIORNO QUALORA LA DURATA DEL SOGGIORNO STESSO SIA NON SUPERIORE A TRE MESI. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. Art. 4 comma 4. T.U. n. 286/1998 “L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie (18). Art. 5 comma 3 T.U. n. 286/ La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere (25): a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo (26); b) [superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione] (27); c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; d) [superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari] (28); e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione (29).

17 Soggiorni di durata inferiore a 3 mesi
Art. 1  Legge n. 68 Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio 2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato T.U. n. 286/1998 e ss.mm. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.

18 La dichiarazione di presenza Provenienza extra Schengen
D.M – Art. 1 1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che NON applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera. 2. L'adempimento dell‘obbligo è attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio

19 La dichiarazione di presenza Provenienza da area Schengen
D.M – Art. 2 1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo. 2. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Il modello della dichiarazione di presenza è reperibile nel sito della Polizia di Stato:

20 Soggiorni di breve durata – regolarità
RIEPILOGANDO I permessi di soggiorno di breve durata (per soggiorni non superiori a 3 mesi) non vengono più rilasciati Il VISTO DI INGRESSO e' rilasciato dall’autorità consolare italiana all’estero Il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. Se lo straniero non rende la dichiarazione di presenza o si trattiene nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso è espulso

21 Soggiorni di durata superiore a tre mesi
REGOLA GENERALE Art. 5 D. Lgs. n. 286/1998 “Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

22 Titoli di soggiorno Si definiscono, genericamente, titoli di soggiorno tutti quei documenti che autorizzano il cittadino straniero a soggiornare in Italia. Si distinguono in: Permesso di soggiorno Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo Esiste poi la carta di soggiorno di familiare extracomunitario di cittadino dell’Unione, disciplinata dal d.lgs. n. 30/2007

23 Permesso di Soggiorno Permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica
E’ il documento che abilita il cittadino straniero a soggiornare in Italia. Deve essere richiesto, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello stato, al Questore della provincia dove lo straniero si trova (art. 5 c. 2 D. Lgs. n. 286/1998) ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica Nessuna norma prevede, ai fini dell’iscrizione anagrafica, la durata minima del permesso di soggiorno, né sono poste distinzioni rispetto ai motivi di rilascio

24 Permesso di Soggiorno Pertanto …
in caso di iscrizione dall’estero, la richiesta di iscrizione in anagrafe potrà essere avanzata anche dallo straniero titolare di un permesso di soggiorno prossimo alla scadenza o rilasciato per motivi di breve durata (es. turismo) – cfr. Circolare Min. Interno n. 28/2002 e Circ. n. 13 del naturalmente, l’ufficiale d’anagrafe dovrà tenere nella dovuta considerazione il tipo, la durata e la data di scadenza del titolo di soggiorno, ai fini della valutazione circa la sussistenza della dimora abituale e del conseguente accoglimento o rigetto dell’istanza di iscrizione anagrafica

25 Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Il cittadino straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sè e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta

26 Regolarità del soggiorno e iscrizione anagrafica
E’ la condizione fondamentale per l’applicazione della disciplina anagrafica (iscrizioni e variazioni) agli stranieri alle medesime condizioni degli italiani. Inizialmente essere regolarmente soggiornanti significava possedere un permesso di soggiorno valido. Solo chi aveva un permesso di soggiorno in corso di validità poteva iscriversi all’anagrafe. Ai fini anagrafici, il concetto di regolarità del soggiorno non coincide puramente e semplicemente con il possesso di un titolo di soggiorno, ma deve essere ricavato da un’analisi complessiva del sistema.

27 Regolarità del soggiorno
Art. 6 comma 7 D. Lgs , n. 286 Art. 15 comma 1 DPR , n. 394 FISSANO UN PRINCIPIO FONDAMENTALE Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico

28 Regolarità del soggiorno del detenuto
Nota del Dipartimento di P.S. “… nel caso di richiesta volta ad ottenere il rinnovo presentata da cittadino extracomunitario in stato di detenzione si deve precisare che l’istanza non può essere accolta, atteso che la verifica della sussistenza dei requisiti necessari, caratterizzanti la tipologia del permesso invocata, è obiettivamente superata dal provvedimento dell’A.G. in forza del quale l’interessato è detenuto. In sostanza si può ben sostenere che tale provvedimento contiene in se stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno, rendendo vano un ulteriore intervento, peraltro di natura amministrativa, dell’autorità di P.S. ” Cfr. anche circ Min. Interno. Dip. Affari interni e Territoriali. - Direz. Centrale per i Servizi Demografici

29 Iscrizione cittadino straniero detenuto
E’ pervenuta a questo comune una richiesta d’iscrizione anagrafica di un cittadino straniero detenuto, privo del permesso di soggiorno. Considerato che tale cittadino deve scontare una pena detentiva, e quindi che il suo soggiorno ha natura obbligatoria, posso accogliere la suddetta istanza d’iscrizione ? Risposta : L’iscrizione anagrafica del cittadino straniero è subordinata alla condizione della regolarità del soggiorno, oltre a quella della dimora abituale. La situazione d’irregolarità del cittadino detenuto non può ritenersi sanata per effetto del provvedimento sanzionatorio penale. Questo ultimo è rivolto alla tutela dell’interesse generale dello Stato a perseguire il responsabile di un reato ed ha una natura diversa da quella propria del provvedimento amministrativo di autorizzazione al soggiorno. Nel caso prospettato non si ritiene quindi che debba procedersi all’iscrizione anagrafica del cittadino straniero. Risposta a quesito del

30 Regolarità del soggiorno e iscrizione anagrafica
RIEPILOGANDO Non è definito in maniera esplicita dal T.U. n. 286/1998 Deve essere ricavato da un’analisi complessiva dei principi che regolano l’ingresso e il soggiorno dello straniero La regola di base resta sempre la titolarità di un documento di soggiorno in corso di validità LE DEROGHE I tempi eccessivamente lunghi impiegati dalle Questure per procedere al rilascio e al rinnovo dei titoli di soggiorno ha reso necessario introdurre delle deroghe al principio della necessaria esibizione del titolo di soggiorno ai fini dell’iscrizione anagrafica.

31 Regolarità del soggiorno e iscrizione anagrafica
Perciò, ai fini anagrafici … La regolarità del soggiorno deve essere valutata distintamente per gli stranieri: già iscritti in anagrafe non ancora iscritti in APR, ma in possesso di permesso scaduto e ricevuta per il rinnovo non iscritti in APR ma rientranti in una delle casistiche previste dalle circolari che regolano casi specifici (es. lavoro subordinato, ricongiungimento familiare, ecc. ….)

32 Stranieri e Anagrafe Iscrizioni - per nascita
- per immigrazione dall’estero - per trasferimento di residenza da altro comune - per ricomparsa da irreperibilità Mutazioni anagrafiche Cancellazioni - per morte - per emigrazione all’estero - per trasferimento di residenza in altro comune - per irreperibilità - per violazione degli obblighi di cui all’art. 11 c.1 lett. C dPR 223/1989

33 Questo motivo di cancellazione non è applicabile ai comunitari !!!
Stranieri e Anagrafe Le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni anagrafiche dei cittadini stranieri si effettuano nei casi e alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Esiste, poi, un motivo di cancellazione riservato solamente ai cittadini stranieri; è quello previsto dall’art. 11 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 223/1989 e cioè “per mancato rinnovo del titolo di soggiorno” Questo motivo di cancellazione non è applicabile ai comunitari !!!

34 Iscrizione per nascita
Anche per i neonati stranieri l’iscrizione in anagrafe si effettua per nascita, sulla base della comunicazione dell’ufficiale di stato civile (art. 12 DPR 223/1989) entro il termine di tre giorni (art. 17 D.P.R. 223/1989). Non può dunque essere subordinata all’inserimento del nato nel titolo di soggiorno del genitore. Questo orientamento, sostenuto vigorosamente da Anusca e dall’Istat (circolare n. 47/2002) è stato confermato dal Consiglio di stato con argomentazioni solide (parere n. 5453/03 del ) riprese dal Ministero dell’interno con circolare DCSD n. 32 DECORRE DAL GIORNO DELLA NASCITA !

35 Iscrizione per nascita
Perciò il figlio minore del cittadino straniero segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive (art. 31 T.U. 286/1998) convivendo con il genitore straniero e soggiornando regolarmente, viene iscritto nel titolo di soggiorno di uno o entrambi i genitori fino al compimento del 14° anno d’età. non può essere espulso dall’Italia e ha sostanzialmente gli stessi diritti dei minori italiani quali l’assistenza sanitaria e il diritto all’istruzione scolastica

36 Iscrizione per nascita
Il neonato sarà iscritto: nell’anagrafe del comune di residenza dei genitori nell’anagrafe del comune di residenza della madre, qualora i genitori, regolarmente residenti, siano iscritti in comuni diversi nell’anagrafe del comune di residenza del padre, qualora solo questi sia iscritto in anagrafe nel comune dove si trova l’istituto o la persona cui il nato viene affidato. e) nascita occasionale all’estero da genitori stranieri regolarmente residenti: l’iscrizione si effettua per nascita, purché venga richiesta entro 1 anno dalla nascita, analogamente a quanto previsto per i cittadini italiani (cfr. avvert. e note illustrative Istat). L’unico caso in cui il nato non viene iscritto in APR è quello della nascita occasionale in Italia da genitori stranieri, ovvero della nascita da genitori “irregolari”.

37 Iscrizione per immigrazione
IDENTIFICAZIONE REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO ABITUALITA’ DELLA DIMORA

38 Iscrizione anagrafica in tempo reale le nuove regole
Dal 9 maggio 2012 sono radicalmente cambiate le regole per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione anagrafica ad istanza di parte. L’art. 5 del D.L. n. 5/2012 (Cambio di residenza in tempo reale) conv. in L. n. 35/2012 e il D.P.R n recante modifiche al D.P.R. n. 223/1989 hanno sostanzialmente ribaltato le normali regole procedurali ANTEPONENDO IL PROVVEDIMENTO ANAGRAFICO ALLA FASE ISTRUTTORIA.

39 Il nuovo procedimento anagrafico ad istanza di parte
2 giorni 5 giorni | | | | Istanza Iscrizione Cancellaz. e conferma dati Chiusura del procedim. ---- Istruttoria ---- Tot. Max 45 giorni Cambiano i tempi, cambiano i moduli, RESTANO I PRINCIPI !

40 L'iscrizione dei cittadini UE ed extraUE
Per l’iscrizione dei cittadini comunitari ed extracomunitari occorre tener conto delle indicazioni contenute nel D.L. n. 5/2012 e nella circolare n. 9/2012. La documentazione per i comunitari corrisponde a quella già indicata nel d.lgs. n. 30/2007. Per gli extracomunitari, si applica il D.lgs. n. 286/1998, oltre alle precedenti disposizioni ministeriali emanate in materia (cosiddette “circolari Amato”).

41 L'iscrizione dei cittadini UE
Circolare n. 9/2012 …. ai sensi delle disposizioni citate l’ufficiale d’anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea provenienti dall’estero Sul sito internet della D.C.S.D. è stato pubblicato l’allegato B recante l’elencazione dei documenti necessari per l’iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione

42 L'iscrizione dei familiari extraUE
di cittadino UE Nell’allegato B viene precisato che in sede di richiesta di iscrizione il familiare extracomunitario di cittadino comunitario deve esibire, oltre al passaporto: la carta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino dell’Unione oppure la ricevuta della richiesta di rilascio della carta di soggiorno

43 L’iscrizione dei Cittadini extraUe
Art. 5, comma 3 del D.L. n. 5/2012 Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche.

44 L’iscrizione dei Cittadini extraUe
Circolare n. 9/2012 In applicazione dell’art. 5 comma 3 D.L. n. 5/2012 “la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui al d.lg.vo n. 286/1998, precede l’iscrizione anagrafica” Sul sito internet della D.C.S.D. è stato pubblicato l’allegato A recante l’elencazione dei documenti necessari per l’iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario

45 L’iscrizione dei Cittadini extraUe
QUINDI Per effetto dell’art. 5 comma 3 del D.L. n. 5/2012, “l’iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno”. La prova documentale della regolarità del soggiorno deve essere considerata a pieno titolo fra le condizioni di ricevibilità della dichiarazione. IN PRATICA Se il cittadino extra UE non comprova documentalmente la regolarità del soggiorno contestualmente alla presentazione della dichiarazione anagrafica, quest’ultima deve essere considerata NON RICEVIBILE

46 Riepilogando La verifica della regolarità del soggiorno per l’extracomunitario PRECEDE l’iscrizione anagrafica La verifica del possesso delle condizioni di soggiorno per il comunitario deve essere fatta entro i 45 giorni

47 Una novità che riguarda sia i comunitari che gli extraUE
Cittadino extracomunitario familiare di cittadino comunitario: In base alle disposizioni della circolare del Ministero dell'interno n. 19/2007 poteva presentare domanda di iscrizione anagrafica, ma poteva essere iscritto solo dopo avere ottenuto la carta di soggiorno Ora ha diritto all'iscrizione con la semplice ricevuta della domanda, oltre ad avere dimostrato di essere “familiare” di cittadino dell'Unione europea. 47

48 L’iscrizione anagrafica degli stranieri
Il primo problema che si pone per l’ufficiale d’anagrafe di fronte a qualsiasi cittadino, italiano o straniero, è quello di: ACCERTARE L’IDENTITA’ DELLA PERSONA Art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 223/1989 sancisce l’obbligo, per tutti coloro che rendono le dichiarazioni anagrafiche, di comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.

49 L’iscrizione per immigrazione dall’estero
Art. 14 del regolamento anagrafico: vale per tutti, italiani e stranieri ! Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della dichiarazione la propria identità mediante l’esibizione del PASSAPORTO o altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino straniero o apolide deve esibire atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità del Paese di provenienza. Il cittadino italiano deve esibire documenti rilasciati dalle autorità consolari.

50 Le generalità dello straniero
Perciò in sede di iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero il cittadino straniero verrà registrato con le generalità figuranti sul passaporto o equipollente (art. 14 d.P.R. n. 223/1989). I criteri di identificazione possono essere molto diversi da uno stato all’altro I principi appena espressi indicano che solo le autorità competenti dello stato di appartenenza possono attestare le corrette generalità spettanti al cittadino straniero. Tali generalità si desumono: dal passaporto o documenti equipollenti da documentazione autentica

51 L’iscrizione per immigrazione dall’estero
Occorre tener conto anche di eventuali convenzioni internazionali esistenti fra lo stato italiano e i vari stati esteri. Circolare DCSD n. 20 del Il cittadino straniero dovrà essere iscritto in anagrafe con i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o, eventualmente, da altri documenti rilasciati dalle competenti autorità dello stato di appartenenza, tradotti e, se del caso, legalizzati con le forme e le modalità previste dalla vigente normativa.

52 La prova dei vincoli di parentela
Chi trasferisce la residenza dall’estero, anche se è cittadino italiano, è soggetto al principio posto dall’art. 14 del d.P.R. n. 223/1989: “Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della dichiarazione la propria identità mediante l’esibizione del PASSAPORTO o altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino straniero o apolide deve esibire atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità del Paese di provenienza. Il cittadino italiano deve esibire documenti rilasciati dalle autorità consolari. QUINDI I VINCOLI DI PARENTELA DEBBONO ESSERE SEMPRE COMPROVATI DOCUMENTALMENTE !

53 La documentazione formata all’estero
REGOLA GENERALE Gli atti ed i documenti formati all’estero e da valere nello Stato (italiano) debbono essere tradotti e legalizzati (art. 33 comma 1 d.P.R. n. 445/2000). Principio analogo è posto dall’art. 21 comma 3 d.P.R. n. 396/2000. ECCEZIONE Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali. (Articolo 33 comma 3 d.P.R. 445/2000)

54 Vediamo meglio … Per LEGALIZZAZIONE DELLA FIRMA si intende
“l'attestazione ufficiale: della LEGALE QUALITÀ di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'AUTENTICITÀ della firma stessa” (Art. 1 comma 1 lett. L d.P.R. n. 445/2000). CHI PUÒ FARLA ? I Consolati di I° categoria sono sempre competenti ad eseguire la legalizzazione. Il Vice-console onorario non sempre è competente; con il suo atto di nomina viene emesso un decreto “ di limitazione di funzioni “, pubblicato in G.U.; occorre fare riferimento all’atto di nomina per verificare quali funzioni saranno esercitate.

55 La documentazione formata all’estero
Una eccezione importante alla regola della legalizzazione è stabilita dalla Convenzione dell’Aja del Abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri Art. 3 - La sola formalità che possa essere richiesta per attestare la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell’atto ha agito e, se del caso, l’autenticità del sigillo o timbro di cui questo atto è munito, è l’apposizione dell’ Apostille rilasciata dall’autorità competente dello stato emanante il documento.

56 L’Apostille: alcune regole
Art. 4 L’Apostille è apposta sullo stesso atto o su una aggiunta; essa deve essere conforme al modello allegato alla presente Convenzione. Tuttavia essa può essere redatta nella lingua ufficiale dell’autorità che la rilascia. Le menzioni che vi figurano possono egualmente essere date in una seconda lingua. Il titolo “ Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)” dovrà essere menzionato in lingua francese.

57 Inoltre … Alcune Convenzioni dispensano non solo dall’obbligo della legalizzazione ma anche di altre formalità equivalenti, quali l’Apostille. Ad es. Convenzione di Atene del Convenzione di Bruxelles del Altre Convenzioni dispensano non solo dall’obbligo della legalizzazione e di altre formalità equivalenti ma anche dalla necessità della traduzione poiché prevedono l’uso di formulari plurilingue (ad es. Convenzione di Vienna)

58 La necessità della traduzione
Art. 33, 3° comma del d.P.R. n. 445/2000 “Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”. Per rappresentanza consolare competente si intende sia l'autorità straniera in Italia che l'autorità consolare italiana avente sede nello Stato dove l'atto è stato formato

59 Chi è il traduttore ufficiale ?
Circolare del Ministero degli Affari Esteri , n. 4 “ … traduttori ufficiali cioè quelli iscritti nei pubblici registri, ove esistenti o che di volta in volta , prestino giuramento nelle forme previste dell’ordinamento locale”. Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 15/12/1980, n /92500 “ … In conclusione, per “traduttori ufficiali” devono intendersi tutti coloro in grado di fornire una traduzione “ufficiale” di un testo straniero, e cioè quei soggetti che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma della “ufficialità” in forza di una preesistente abilitazione o mediante successive procedure (es. giuramento)”.

60 La traduzione nello stato civile
L'art. 22 del d.P.R. n. 396/2000 ripropone la stessa formulazione dell’art. 33 comma 3 d.P.R. n. 445/2000 testo ed aggiunge: […] o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero In pratica, l’ordinamento di stato civile conferma lo stesso principio espresso dalla Circolare PCM del La traduzione può essere fatta non solo davanti alla cancelleria del giudice, ma anche di fronte all’u.s.c.

61 La legalizzazione della firma del traduttore
Anche la firma del traduttore ufficiale deve essere legalizzata in tutti i casi in cui non esista una convenzione che esenti da tale adempimento (cfr. circolare MAE , n. 4 “In merito alle formalità, cui vanno soggetti sia gli atti che le traduzioni …”). L’accertamento (sulla identità del traduttore, sulla sua qualità e sulla autenticità della firma apposta dal traduttore in calce alla traduzione) fatto dal funzionario che legalizza la firma del traduttore può essere qualificato come dichiarazione ufficiale apposta su scrittura privata.(Nota MGG ). Le uniche Convenzioni che prevedono la soppressione della legalizzazione delle firme apposte su scrittura privata (e perciò esentano dall’obbligo della legalizzazione le firme dei traduttori giurati) sono: La Convenzione dell’Aja del , alla quale hanno aderito molti Stati; La Convenzione di Bruxelles del alla quale hanno aderito: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia.

62 Attenzione ! Spesso la traduzione viene eseguita dal Consolato straniero in Italia. Questa modalità è legittima (e risolve il problema della traduzione) ma NON ESCLUDE l’obbligo della legalizzazione del documento rilasciato dall’autorità locale straniera, salvo convenzioni che prevedano l’esenzione. Ciò accade quando il cittadino straniero possiede un documento originale rilasciato dal Paese di provenienza ma privo di legalizzazione e traduzione. La traduzione fatta dal Console è legittima, ma resta salvo l’obbligo della legalizzazione. Come ovviare ? Il console, anziché limitarsi alla traduzione, potrebbe (se lo ritiene possibile) provvedere direttamente al rilascio della certificazione, che verrà legalizzata dalla Prefettura (salvi i casi di esenzione previsti dalla Convenzione di Londra).

63 La registrazione degli status
Riepilogando … Dall’art. 14 d.P.R. n. 223/1989 si ricava un principio fondamentale: Tutti i dati costituenti oggetto di registrazione anagrafica debbono essere comprovati tramite documentazione autentica rilasciata dalle competenti autorità dello stato di appartenenza, tradotta e legalizzata. ATTENZIONE ! Non è legittimo il ricorso all’autocertificazione

64 L’iscrizione anagrafica degli stranieri
Oltre alla prova documentata della propria identità, sono 2 i requisiti fondamentali richiesti al cittadino straniero per poter ottenere l’iscrizione all’APR e cioè: La dimora abituale La regolarità del soggiorno (che non coincide sempre e necessariamente con il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità) Per l’accertamento della dimora abituale si agisce con gli stessi criteri utilizzati per i cittadini italiani

65 L’iscrizione per immigrazione dall’estero
IN PRATICA Al momento della richiesta di iscrizione anagrafica il cittadino straniero deve esibire Permesso o carta di soggiorno Passaporto o documento equipollente (es. titolo di viaggio). In mancanza (assoluta) di passaporto, il permesso di soggiorno può valere anche come documento equipollente Documenti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione del nucleo familiare Codice fiscale (D.M )

66 L’iscrizione per immigrazione dall’estero
TUTTAVIA … Iscrizione degli stranieri con P.d.S. scaduto I cittadini stranieri non ancora iscritti in APR, in attesa di RINNOVO del permesso di soggiorno, devono essere considerati regolarmente soggiornanti. Perciò, potranno essere ISCRITTI in anagrafe dietro esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo e della fotocopia del titolo scaduto. Direttiva Ministero interno

67 Direttiva Ministero Interno 5.8.2006
Il mancato rispetto del termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del P.d.S. non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, se: la domanda di rinnovo è stata presentata prima della scadenza del P.d.S. o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso; [è stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;] è stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

68 Circ. Min. interno n. 42 del Si può procedere all’ iscrizione anagrafica nei confronti dei cittadini extracomunitari: mai inseriti nei registri della popolazione residente o cancellati per irreperibilità e ricomparsi successivamente a condizione che: la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del P.d.S. o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso, sia stata rilasciata dall’ ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo Nella comunicazione che il Comune trasmetterà alla competente Questura, andrà evidenziato che si tratta di una iscrizione effettuata ai sensi della Direttiva del , ciò anche al fine dell’ adozione dei conseguenti provvedimenti

69 Straniero in attesa di rinnovo del PdS
Art. 5 c. 4 T.U. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 94/2009 “Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, ALMENO SESSANTA GIORNI PRIMA della scadenza …” La vecchia formulazione dell’art. 5 comma 4 del T.U. n. 286/1998 disponeva: “Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno NOVANTA giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), SESSANTA giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e TRENTA giorni nei restanti casi …

70 Straniero in attesa di rinnovo del PdS
In pratica, il termine per il rinnovo è stato “unificato” a SESSANTA giorni prima della scadenza. Può considerarsi regolare il cittadino che ha chiesto il rinnovo oltre i termini di legge ( = 60 giorni prima della scadenza) ? L’art. 13 comma 2 lett. b) del T.U. n. 286/1998 pone in sostanza una causa di inespellibilità per lo straniero che ha chiesto il rinnovo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del titolo di soggiorno: “L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato …. quando il permesso di soggiorno …. è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo” La Direttiva Amato del 5 agosto 2006 richiama l’art. 13 del T.U. n. 286/1998 a fondamento della condizione di regolarità del soggiorno in questo caso specifico

71 L’iscrizione per immigrazione dall’estero
A questa prima fondamentale eccezione se ne sono aggiunte altre, per cui si può affermare che l’esibizione di un P.d.S. in corso di validità al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, da regola sia divenuto un’eccezione Resta ferma la necessità di registrare in anagrafe gli estremi del P.d.S. nuovo o rinnovato Esaminiamo gli altri casi

72 Iscrizione minori in attesa di adozione
Direttiva Min. interno/politiche per la famiglia Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione NON è richiesto il permesso di soggiorno Cfr. Convenzione di New York diritti del fanciullo ( ) Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori ( ) Art. 34 L. 184/1983 La Comm. adozioni internazionali, nell’autorizzare l’ingresso e la residenza in Italia del minore, valuta le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di legittimità dell’ingresso e del successivo soggiorno del minore medesimo Alla luce di tali motivazioni …. Ai fini dell’iscrizione anagrafica del minore in attesa del riconoscimento del provvedimento di adozione o affidato a scopo di adozione non deve essere esibito il permesso di soggiorno

73 Iscrizione minori in attesa di adozione
Se l’adozione è pronunciata all’estero e il T.d.M. si limita a riconoscerne l’efficacia in Italia, (art. 35 e segg. della L. 184/1983) l’iscrizione in anagrafe può essere effettuata direttamente con l’attribuzione dello status di figlio, purché il Tribunale, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica del minore, abbia già riconosciuto gli effetti del provvedimento straniero. Se l’adozione deve perfezionarsi dopo l’arrivo del minore in Italia, il T.d.M. riconosce il provvedimento come affido preadottivo: il minore sarà iscritto come “convivente” L’ufficiale d’anagrafe, se vi sono le condizioni necessarie (dimora abituale), dovrà iscrivere il minore con le generalità desunte dal passaporto, anche se questo riporta già il cognome del padre adottivo.

74 L’iscrizione per immigrazione dall’estero
Iscrizione nelle more del rilascio del I° P.d.S. per lavoro subordinato Direttiva : diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo P.d.S. per lavoro subordinato Il lavoratore straniero che ha sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’immigrazione il contratto di soggiorno, nelle more del rilascio del P.d.S. per motivi di lavoro può legittimamente esercitare i diritti da esso derivanti. Fra tali diritti deve essere compreso quello all’iscrizione anagrafica

75 Circ. Min. interno n. 16 del La valutazione positiva dei requisiti soggettivi per l’ingresso e il soggiorno del lavoratore straniero è sottesa al rilascio del nulla osta al lavoro, a cui immediatamente segue la stipula del contratto di soggiorno”. Allo straniero in possesso della ricevuta di avvenuta spedizione della richiesta del permesso di soggiorno è consentito di permanere sul territorio nazionale (art. 13, c. 2, lett. b) D. leg.vo 286/1998), in analogia con quanto avviene nelle more del rinnovo del permesso. Poiché la direttiva evidenzia la necessità di garantire “il godimento di diritti correlati alla regolarità della posizione di soggiorno” dello straniero in attesa del permesso, si ritiene che il principio enunciato nella direttiva debba essere applicato con riferimento al procedimento d’iscrizione anagrafica.

76 Documenti per l’iscrizione anagrafica
Iscrizione nelle more del rilascio del I° P.d.S. per lavoro subordinato Documenti per l’iscrizione anagrafica Oltre al passaporto e agli altri documenti attestanti gli status personali, l’iscrizione deve essere subordinata all’esibizione: del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico.

77 Inoltre … Nella comunicazione dell’avvenuta iscrizione dello straniero da inviare alla Questura, dovrà essere specificato che l’iscrizione è effettuata ai sensi della direttiva del , al fine della conseguente comunicazione dei dati relativi alla scadenza del permesso di soggiorno. Il Comune potrà invitare l’interessato a fare avere notizia dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno e della relativa data di scadenza.

78 Emersione dal lavoro irregolare
Risposta a quesito del 26/11/2009 Domanda: si chiede se per l'iscrizione anagrafica colf e badanti ultima emersione sia sufficiente, oltre ai documenti di identità dell'emerso e iscrizione INPS, la sottoscrizione del contratto di soggiorno in Prefettura e le ricevute di richiesta del permesso di soggiorno (per extracomunitari) e non l'attesa del permesso in quanto tale (tempi di attesa quasi un anno). Grazie Risposta : Per quanto riguarda l'iscrizione anagrafica dello straniero interessato dalla procedura di emersione, si applica la circolare n. 16/2007, relativa all'iscrizione anagrafica dello straniero in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Michela Lattarulo

79 L’iscrizione per immigrazione dall’estero
Iscrizione per ricongiungimento familiare Circolare n. 43 del In analogia con quanto già disposto per i lavoratori subordinati, si può procedere all’iscrizione anagrafica dello straniero che abbia chiesto il P.d.S. per motivi familiari nelle more del suo rilascio. A tal fine dovrà essere esibita la seguente documentazione: Il VISTO DI INGRESSO La RICEVUTA rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta Fotocopia non autenticata del NULLA OSTA al ricongiungimento rilasciato dallo Sportello unico

80 L’iscrizione per immigrazione dall’estero
Iscrizione per coesione familiare Questa ipotesi riguarda il cittadino straniero, entrato in Italia con visto rilasciato per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (ad es. visto turistico), e che chiede il permesso di soggiorno per “coesione familiare”. In tal caso, poiché manca il nulla osta al ricongiungimento, l’iscrizione anagrafica può essere effettuata solo previa esibizione del permesso di soggiorno, non potendo, fino a diversa disposizione ministeriale, trovare applicazione la procedura prevista dalla circ. n. 43/2007.

81 I minori stranieri Anche se entrati clandestinamente in Italia, i minori stranieri sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse del minore”. L’organo istituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni interessate, é il Comitato per i minori stranieri, (incardinato presso il Ministero della Solidarietà Sociale).

82 I minori stranieri I minori presenti in Italia possono essere: -“accompagnati”, minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti -“non accompagnati”, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.

83 Disposizioni a favore dei minori (art. 31 T.U. n. 286/1998)
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del 14° anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

84 Iscrizione discendenti da avo italiano
L’iscrizione per immigrazione dall’estero Iscrizione discendenti da avo italiano Circolare n. 32 del Per i discendenti da avo italiano che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” la ricevuta della dichiarazione di presenza costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica. Resta tuttavia necessario dimostrare il requisito della “residenza” in Italia Pertanto, per poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza è necessaria la preventiva iscrizione anagrafica per “residenza”, accertata nei modi e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento anagrafico.

85 L’iscrizione per immigrazione dall’estero
Iscrizione discendenti da avo italiano Circolare n. 52 del Ai fini dell’iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano l’Accordo Schengen e che intendono chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, è sufficiente – ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno – l’esibizione del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall’autorità di frontiera. Coloro che provengono da Paesi che applicano l’Accordo Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso, ovvero della dichiarazione resa ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive

86 L’iscrizione per immigrazione dall’estero
Iscrizione discendenti da avo italiano Circolare n. 52 del Il timbro o la copia della dichiarazione di presenza, a seconda dello Stato di provenienza, costituiscono titolo per il regolare soggiorno dello straniero in Italia nei primi tre mesi dall’ingresso, ovvero per il minor periodo previsto nel visto. Il discendente da avo italiano, scaduti i primi 90 giorni di presenza in Italia avrà l’obbligo di chiedere il permesso di soggiorno; tuttavia l’ufficiale d’anagrafe non potrà cancellarlo se non alle condizioni previste dall’art. 11 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 223/1989, ossia decorso un anno dalla scadenza dei primi 90 giorni nei quali era stato regolare in virtù della dichiarazione di presenza, resa in osservanza alla legge n. 68/2007

87 Riacquisto della cittadinanza italiana
L’iscrizione per immigrazione dall’estero Riacquisto della cittadinanza italiana Circolare n. 14 del 31 ottobre 2008 La procedura di iscrizione anagrafica prevista per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis si applica anche al riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91

88 Gli stranieri titolari di protezione internazionale
Richiedenti asilo: coloro che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo in Italia presentando una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato". Rifugiati (o, più diffusamente, rifugiati politici) sono persone fuggite o espulse a causa di discriminazioni politiche, religiose o razziali dal loro Paese e che trovano ospitalità in un Paese straniero. Giuridicamente, sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello "status di rifugiato" in seguito all'accoglimento della relativa domanda.

89 Gli stranieri titolari di protezione internazionale
La protezione sussidiaria. In applicazione della normativa europea, il d.lgs , n.251, ha incluso fra le condizioni di protezione internazionale, oltre allo status di rifugiato, anche quello di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possa essere rinviato nel Paese di origine o, per l’apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possa subire un grave danno alla sua vita o alla sua incolumità. Al titolare dello “status di protezione sussidiaria” la Questura rilascia un permesso con motivo “protezione sussidiaria”.

90 L’iscrizione anagrafica degli stranieri titolari di protezione internazionale
L’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri titolari di protezione internazionale è subordinata al possesso del permesso di soggiorno. La semplice ricevuta della domanda di permesso non è sufficiente ai fini dell’iscrizione anagrafica Per i cittadini stranieri “richiedenti asilo”, “rifugiati” o in stato di “protezione sussidiaria” c’è un altro problema: Essi sono privi di passaporto o documenti equipollenti ! In questo caso all’ufficiale d’anagrafe si pongono due problemi: L’identificazione e quindi il diritto all’iscrizione anagrafica La registrazione dei dati personali

91 L’iscrizione anagrafica degli stranieri titolari di protezione internazionale
Identificazione e diritto all’iscrizione anagrafica L’art. 14 del d.P.R. n. 223/1989 prevede che la persona (italiano o straniero), che fa istanza di iscrizione anagrafica per provenienza dall’estero, presenti il passaporto (o altro titolo di viaggio previsto da specifiche convenzioni o accordi internazionali) e, allorquando il trasferimento concerna anche la famiglia, “atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.” È possibile iscrivere un cittadino straniero soggetto a protezione internazionale (richiedente asilo, rifugiato o in stato di protezione sussidiaria) privo di passaporto o documento equipollente, in deroga alle disposizioni dell’art. 14 del d.P.R. n. 223/89

92 L’iscrizione anagrafica degli stranieri titolari di protezione internazionale
Stante la particolarità della situazione, a tale categoria di persone si dovranno applicare, anche in materia anagrafica, norme e principi appositamente previsti in relazione al loro status di “persone soggette a protezione internazionale”; se così non fosse, a tali persone verrebbero negati, nella maggior parte dei casi, il fondamentale diritto all’iscrizione anagrafica e i diritti connessi a tale iscrizione. Pertanto Il permesso di soggiorno, solo per questa particolare categoria di cittadini stranieri, potrà supplire alla mancanza di passaporto come documento di riconoscimento e identificazione utile ai fini dell’iscrizione anagrafica.

93 Convenzione di Ginevra del 1951
L’iscrizione anagrafica degli stranieri titolari di protezione internazionale Riferimenti normativi Convenzione di Ginevra del 1951 Art. 25 (“Assistenza amministrativa”), commi 2 e 3: “Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite. 3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario. Art. 27 “Documenti d’identità” “Gli Stati Contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti i rifugiati che risiedono sul loro territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido”.

94 L’iscrizione anagrafica degli stranieri titolari di protezione internazionale
Min. interno - risposta a quesito del “…Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non può pregiudicare il diritto all’iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati. A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possa procedersi alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno, che a mente dell’art. 1 lett. c del DPR 445/2000 riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto “documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare”. Pertanto, i dati ricavabili dal permesso di soggiorno, in mancanza di idonea documentazione o prova contraria, devono essere registrati agli atti anagrafici, sempre sulla base delle considerazioni sopra espresse in materia di definizione e di valore dei documenti di riconoscimento, di cui agli articoli 1 e 35 del citato d.P.R. 445/2000…”

95 L’iscrizione anagrafica degli stranieri titolari di protezione internazionale
La registrazione dei dati personali Ministero dell’interno – Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo – nota prot. n. 1409/CS del , indirizzata al comune di Pordenone e, p.c. all’ICS – Ufficio Rifugiati ONLUS di Trieste: “Pertanto, la certificazione della Commissione che ha riconosciuto lo status agli interessati, unitamente ai relativi permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di residenza possono sostituire, a parere della scrivente, a tutti gli effetti la documentazione che non può essere richiesta alle Autorità del loro Paese”. La disposizione è condivisibile per quanto riguarda i rifugiati e i richiedenti asilo; meno giustificata per gli stranieri soggetti a protezione sussidiaria

96 L’iscrizione anagrafica degli stranieri titolari di protezione internazionale
In conclusione I cittadini stranieri soggetti a protezione internazionale hanno diritto: All’iscrizione anagrafica anche se privi di passaporto o documento equipollente, a condizione che siano in possesso del permesso di soggiorno Alla registrazione dei loro status personali e familiari desunti dal permesso di soggiorno e/o dalla certificazione della Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo

97 L’iscrizione per immigrazione da altro comune
Il cittadino straniero non decade dall’iscrizione anagrafica nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno (art. 7 DPR 223/1989 come modificato dal DPR 334/2004 ). Ciò significa che ai fini dell’iscrizione per provenienza da altro comune non è indispensabile che il cittadino straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, ma è sufficiente che esibisca “la ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione, nei tempi e nelle forme previste, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dalla copia di quest’ultimo titolo” (circ. n. 12/2005 DCSD).

98 Emergenza Nord Africa ordinanza P.C.M. n. 3982 del 23.11.2011 (G.U. n. 279 del 30-11-2011)
I cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per protezione temporanea (d.p.c.m ), o i cittadini stranieri che hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, possono chiedere l’iscrizione anagrafica nello Schedario della popolazione temporanea. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all’ufficio anagrafe del comune presso il quale il cittadino straniero ha la sua dimora, esibendo i seguenti documenti:

99 Emergenza Nord Africa ordinanza P.C.M. n. 3982 del 23.11.2011 (G.U. n. 279 del 30-11-2011)
Se titolari di P.d.S. per motivi umanitari rilasciato ai sensi dell’art. 2 D.P.C.M ), il titolo di viaggio per stranieri, oltre al P.d.S. Se cittadini che hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali, l'attestato nominativo certificante la qualità di richiedente asilo o il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciati dal Questore, ai sensi dell’art. 26 c. 4 d.lgs. n. 25/2008. In questo senso ha disposto anche la Circolare Min. interno D.C.S.D. n. 30 del

100 Stop Emergenza Nord Africa
Ministero dell'Interno, circolare del 1° marzo   Chiusura Emergenza umanitaria Nord Africa Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2013 Disciplina della cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini dei Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale nel periodo 1° gennaio - 5 aprile 2011

101 Malgrado quanto disposto
L’iscrizione anagrafica degli stranieri - adempimenti dell’ufficiale d’anagrafe D.M prevede le modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafe dei comuni e gli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Interno, fra cui la Questura. In particolare, il comune comunica alla Questura competente per territorio le iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche entro 15 giorni dalla relativa registrazione. Malgrado quanto disposto da questo D.M. il flusso delle comunicazioni è ancora oggi a senso unico … ??

102 La cancellazione dall’APR
per morte per trasferimento di residenza in altro comune o all’estero per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora; NON presenta particolarità di rilievo rispetto alla cancellazione dei cittadini italiani Invece …

103 Cancellazione per irreperibilità – per mancato rinnovo del titolo di soggiorno
L’art. 15, comma 3 del DPR n. 394/99 ha sostituito l’art. 11 comma 1 lett. c del regolamento anagrafico e prevede che i cittadini stranieri debbano essere cancellati Per irreperibilità accertata Per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da rendersi entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, trascorsi sei mesi dalla scadenza, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni

104 Cancellazione per irreperibilità accertata
La norma sembra esprimersi in modo diverso; tuttavia, la cancellazione per irreperibilità del cittadino straniero deve avvenire alle stesse identiche condizioni della cancellazione dei cittadini italiani e cioè a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati

105 Cancellazione per violazione degli obblighi di cui all’art
Cancellazione per violazione degli obblighi di cui all’art. 7 comma 3 del DPR 223/1989 (mancato rinnovo del titolo di soggiorno) L’ufficiale d’anagrafe, trascorsi sei mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno, deve invitare il cittadino straniero, con raccomandata AR, a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale, corredata dal permesso di soggiorno rinnovato (Art. 11 comma 1 lett. c come modificato dall’art. 1 comma 28 della Legge n. 94/2009) Se lo straniero non provvede nei 30 giorni successivi all’invito l’ufficiale d’anagrafe deve cancellarlo con apposito provvedimento ATTENZIONE ! Se il cittadino straniero si è attivato per il rinnovo NON si potrà procedere alla cancellazione !!!

106 Cancellazione per violazione degli obblighi di cui all’art
Cancellazione per violazione degli obblighi di cui all’art. 7 comma 3 del DPR 223/1989 “Dalla lettura coordinata dell' art. 7, nella sua nuova formulazione, e dell' art. 11 del medesimo DPR 223/89, si desume che il termine di un anno (ORA SEI MESI) vada riferito all' ipotesi di omessa attivazione delle procedure di rinnovo del titolo di soggiorno, mirando, tale ultima disposizione, alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda”. (circ. DCSD n. 12/2005).

107 La cancellazione a seguito di provvedimento di espulsione
L’art. 18, c. 2, del D.lgs. n. 30/2007 (come modificato dall’art. 1, lett. b) del D.lgs. n. 32/2008), pur riguardando esplicitamente i cittadini comunitari, di fatto introduce un motivo di cancellazione dall’anagrafe applicabile anche ai cittadini extracomunitari: l’espulsione “La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata che costituisce causa di cancellazione anagrafica”

108 La cancellazione a seguito di provvedimento di espulsione
Il procedimento L’ufficiale d’anagrafe dovrà: inviare la comunicazione di avvio del procedimento all’interessato, ex artt. 7 e 8 L. n. 241/1990, nella quale deve essere indicato il termine massimo di conclusione del procedimento adottare il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente notificare all’interessato il provvedimento di cancellazione comunicare alla Prefettura l’avvenuta cancellazione anagrafica

109 La cancellazione a seguito di provvedimento di espulsione
L’adozione del provvedimento di espulsione è condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione anagrafica. In caso di ricorso, soprattutto se il giudice dovesse concedere una misura sospensiva della cancellazione anagrafica, è necessario agire con estrema cautela.

110 I cittadini stranieri - la certificazione
Che cos’è un certificato DPR n. 445/2000, Art. 1, comma 1, lett. f): “CERTIFICATO: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche” DPR n. 223/89, art. 33: “L’ufficiale d’anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell’art. 35, può essere attestata e certificata …” 110

111 I cittadini stranieri - la certificazione
Ai cittadini stranieri devono essere rilasciati tutti i certificati e gli attestati desunti dagli atti anagrafici e dello stato civile, esattamente come per i cittadini italiani. Anche per questo motivo, occorre fare molta attenzione al momento dell’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, poiché tutti i dati registrati in anagrafe saranno poi oggetto di certificazione. I certificati non hanno mai valore probatorio assoluto, ma limitato; fanno fede fino a prova contraria. ATTENZIONE ALLE NUOVE REGOLE INTRODOTTE DALL’ART. 15 L. N. 183/2011 !!! 111

112 I cittadini stranieri – l’autocertificazione
Art. 3 comma 2 d.P.R. n. 445/2000 «I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero». A norma dell’art. 17 commi 4-bis e 4-quater del D.L n. 5 (conv. con modif. in L n. 35) dal 1° gennaio 2013 le parole «fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero» SONO SOPPRESSE

113 I cittadini stranieri – l’autocertificazione
In concreto questa modifica si traduce nella possibilità per il cittadino straniero di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà anche nei rapporti con la Questura e nel corrispondente obbligo, in capo a quest’ultima, di accettare tali dichiarazioni. La disciplina dell’immigrazione non ha più il connotato della specialità e viene ricondotta nell’ambito dei normali rapporti fra cittadino e Pubblica Amministrazione con il dovere, a carico di quest’ultima, di procedere alla acquisizione d’ufficio di dati e informazioni e di accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà.

114 I cittadini stranieri – l’autocertificazione
Questa importante modifica normativa si traduce(va) nell’obbligo, in capo alle Questure, a partire dal 1° gennaio 2013, di accettare le autocertificazioni. In pratica, in materia di autocertificazione, la disciplina dell’immigrazione non ha più il connotato della specialità. Resta sempre la possibilità per le Questure, di procedere all’acquisizione d’ufficio di dati e informazioni

115 Rinvio al 30 giugno 2013 L'articolo 1, comma 388, della legge , n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 (pubblicato in G.U n. 302) in vigore dal 1° gennaio 2013 ha disposto il rinvio al 30 giugno prossimo dell’obbligo per le Questure di accettare l’autocertificazione o di procedere alla acquisizione d’ufficio. Cfr. anche Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell’Immigrazione circolare prot. n. 66 del 02/01/2013. Fino al 30 giugno si applicano le indicazioni date dalla circolare 17 aprile 2012, n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. funzione pubblica – Min. interno)

116 Secondo il Dip. Funzione Pubblica, dall’applicazione dell’art
Secondo il Dip. Funzione Pubblica, dall’applicazione dell’art. 40 comma 2 d.P.R. n. 445/2000 sono fatte salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero”. Da qui un duplice ordine di conseguenze: da un lato, ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal T.U. n. 286/1998, e dal d.P.R. n. 394/1999 dall’altro, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi», ma la dicitura «certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione». (circolare 17 aprile 2012, n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. funzione pubblica - Ministero dell’interno

117 Ulteriore rinvio al 31 dicembre 2013 e al 30 giugno 2014
Il DPCM 26 giugno 2013 ha introdotto un ulteriore rinvio al 31 dicembre 2013. Di recente ulteriore proroga fino al (d.l. nr.150 del articolo 3 comma 3) In pratica, dal 1° luglio 2014 (salvo ulteriori proroghe) anche per i certificati richiesti dalle norme sull'immigrazione e sul soggiorno dei cittadini stranieri, si applicherà la legge n. 183/2011, per cui i certificati anagrafici NON saranno più validi se presentati alle Questure o ad altre pubbliche amministrazioni ed esercenti di pubblici servizi, che, obbligatoriamente, dovranno richiedere le informazioni e i dati necessari per l'istruttoria dei procedimenti di loro competenza, d'ufficio. Oggi tali certificati (salvo il caso che la Questura accetti l’autocertificazione) vanno rilasciati, ma in regola con l’imposta di bollo

118 Il rilascio della carta di identità
L’UNICA NORMA CHE PREVEDE IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ AGLI STRANIERI ED AI COMUNITARI Art. 258 del RD 6/5/40 n.635 dispone che: Quando la carta d’identità è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente. E’ dunque evidente che si “deve” rilasciare la carta d’identità allo straniero, le modalità erano contenute in una norma oggi abrogata e non sostituita che permane però “valida”, se non altro come indicazione operativa.

119 Il rilascio della carta di identità
Per il rilascio della carta di identità agli stranieri valgono le stesse regole stabilite in generale dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza; pertanto il Sindaco rilascia la carta di identità agli stranieri residenti o dimoranti, anche se in possesso di permesso di soggiorno scaduto. La norma che legava la validità della carta di identità al possesso del permesso di soggiorno è stata abrogata (L , n. 40 e art. 47 D.Lgs , n. 286). L’art. 6, comma 3, del D.L N. 416 coordinato con la legge di conv n. 39 (G.U. n. 67/1990), disponeva che: “La carta di identità di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell’interno.”

120 Il rilascio della carta di identità
Non può essere invocato l’art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 286/1998. Tale norma dispone che il permesso e la carta di soggiorno, con alcune eccezioni espressamente previste, “devono essere esibiti agli uffici della P.A. ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti nell’interesse dello straniero comunque denominati”. La carta di identità non rientra fra le fattispecie giuridiche nominate dalla citata normativa, in quanto non può essere considerata una licenza, né un’autorizzazione, né un’iscrizione; e nemmeno può rientrare fra “altri provvedimenti nell’interesse dello straniero”, in quanto la carta di identità, oltre a non essere un “provvedimento”, è stata istituita e viene rilasciata essenzialmente nell’interesse pubblico

121 Il rilascio della carta di identità
Circolare 17 del 2/4/2007: possibile il rilascio anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno “...Alla luce del citato quadro normativo – nonché dell’acquisito parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di quello per le Libertà Civili e l’Immigrazione – si ritiene possibile il rilascio ed il rinnovo della carta di identità, con la sola esclusione della validità per l’espatrio, ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe e che abbiano presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nelle forme e nei tempi previsti”.


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