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Il D.Lgs. 81/2008 Riordina e coordina in un unico testo le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 306 articoli in 13 titoli.

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1 La normativa della sicurezza nei luoghi di lavoro in riferimento al TU 81/08

2 Il D.Lgs. 81/2008 Riordina e coordina in un unico testo le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 306 articoli in 13 titoli 51 allegati Sono abrogate alcune normative (es. 547/55, 303/56, 626/94)

3 Il D.Lgs. 81/2008 Titolo I - PRINCIPI COMUNI
Titolo II - LUOGHI DI LAVORO Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI Titolo VIII - AGENTI FISICI Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

4 Un problema organizzativo

5 ORGANIZZAZIONE (varie definizioni):
L'attività volta a organizzare e il modo in cui si organizza o è organizzato qualcosa (organizzare: formare, disporre, coordinare qualcuno in modo funzionale, preparare il necessario per l'esecuzione di qualcosa) Organizzazione a livello aziendale: Un insieme complesso di persone associate per uno scopo unitario fra cui si dividono le attività da svolgere, secondo certe norme, stabilendo dei ruoli collegati tra loro in modo gerarchico, in rapporto con un certo ambiente esterno

6 L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
necessita di alcuni requisiti essenziali: 1) Richiede modelli, sia riduttivi che esplicativi, in grado di mettere in luce le variabili e principali caratteristiche dell’attività svolta 2) Richiede persone, perché comporta scelte sul grado di autonomia di comportamenti rispetto al grado di conformità a norme prescrittive e richiede persone associate per uno scopo unitario nella ricerca della coerenza tra obiettivi dell’individuo e dell’organizzazione 3) Richiede che si distribuiscano le attività da svolgere 4) Richiede esigenze di coordinamento tra le attività distribuite

7 CREARE UN’ORGANIZZAZIONE SIGNIFICA ESSENZIALMENTE:
5) Richiede certe norme: procedure scritte, prassi, deleghe… 6) Richiede di stabilire dei ruoli in termini di scelta delle assegnazioni di autorità, responsabilità e controllo 7) Richiede una struttura gerarchica in termini di accentramento e/o decentramento decisionale, anche in relazione alle dimensioni dell’organizzazione CREARE UN’ORGANIZZAZIONE SIGNIFICA ESSENZIALMENTE: SCEGLIERE IL LIVELLO DI COMPROMESSO SUI VARI PUNTI PRECEDENTI e vediamo allora quali devono essere gli attori fondamentali:

8 1) Chi conduce l’attività: DATORE DI LAVORO
definisce l’obiettivo strategico di fondo dell’attività 2) Chi distribuisce l’attività: DIRIGENTE definisce il carico di lavoro secondo le risorse disponibili 3) Chi controlla l’esecuzione dell’attività: PREPOSTO controlla che il lavoro venga svolto 4) Chi svolge l’attività: LAVORATORE esegue materialmente il lavoro 5) Chi verifica l’esistenza di procedure di lavoro: RSPP verifica che qualcuno abbia definito le procedure di lavoro E POI CHI CONTROLLA TUTTO QUESTO?

9 TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE!
La norma (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ha, infatti, formalmente: individuato le figure aziendali di riferimento, le ha definite, ha attribuito compiti e responsabilità ha individuato i mezzi di controllo (sopralluogo nell’ambiente di lavoro, verifica del documento di valutazione dei rischi, verifica della conformità di attrezzature di lavoro ed impianti) e gli strumenti di comunicazione (riunione periodica, relazione sui risultati della sorveglianza sanitaria, scambio di informazioni in caso di superamento dei limiti di esposizione o in caso di eventi accidentali, o in caso di incidenti mancati).

10 LE 4 DOMANDE PRINCIPALI:
1) QUAL E’L’ELEMENTO ESSENZIALE IN ASSENZA O IN CARENZA DEL QUALE L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI LAVORO NON PUO’ CONSIDERARSI EFFICACE ED EFFICIENTE ? 2) QUALI SONO LE PRINCIPALI CONSEGUENZE CHE NE POSSONO DERIVARE ? 3) QUALI SONO GLI INTERVENTI CORRETTIVI CHE POSSONO ESSERE MESSI IN ATTO PER OVVIARE ALLA CARENZA ? 4) QUAL E’ LO STRUMENTO INDISPENSABILE PERCHE’ CIO’ POSSA ESSERE REALIZZATO ?

11 1) LA COMUNICAZIONE 2) INFORTUNI SUL LAVORO, MALATTIE PROFESSIONALI, DANNI AGLI IMPIANTI, DANNI AMBIENTALI, DIMINUZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ E DELLA COMPETITIVITA’, PERDITA DEL LAVORO, ALTERAZIONE DEL BENESSERE PSICO-FISICO DELLA PERSONA 3) L’ATTIVAZIONE DI MECCANISMI SINERGICI DI AZIONE TRA LE FIGURE DI RIFERIMENTO INDIVIDUATE E DEFINITE DALLA NORMA 4) UN CRONOPROGRAMMA RIGIDAMENTE PRESTABILITO E RISPETTATO, LA SUA VERIFICA NONCHE’ LA DETERMINAZIONE FONDAMENTALE DI “CHI FA COSA”

12 I soggetti del Sistema di prevenzione aziendale (scuola)
Datore di Lavoro Dirigenti Preposti I lavoratori Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) Addetti al SPP Medico Competente Addetti emergenze

13 Il datore di lavoro (Art. 2, c.1, lett. b - D.lgs. 81/2008)
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell' impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale

14 Il datore di lavoro (Art. 2, c.1, lett. b - D.lgs. 81/2008)
Nelle pubbliche amministrazioni […] per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario, pur senza qualifica dirigenziale, quando sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. Per esso valgono quindi tutti gli obblighi previsti dalla normativa in capo al datore di lavoro e, in particolare, quelli indicati nell’art. 18 del D.Lgs. 81/08. Tuttavia l’organizzazione ministeriale, pur individuando formalmente il dirigente scolastico come datore di lavoro, non gli garantisce né il potere di gestione né autonomi poteri di spesa.

15 ART. 18 OBBLIGHI D.L. e (DIRIGENTE)
costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nominarne il Responsabile (RSPP) nominare, ove necessario, almeno un Addetto SPP nominare, ove previsto, il Medico competente (MC) ed assicurare l’effettuazione della sorveglianza sanitaria designare gli addetti alla gestione delle emergenze valutare tutti i rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione idonee a eliminarli o ridurli, le procedure da mettere in atto per realizzare tali misure e i ruoli o le persone che devono provvedere a realizzare queste procedure

16 ART. 18 OBBLIGHI D.L. e (DIRIGENTE)
contribuire alla valutazione dei rischi dovuti all’interferenza delle attività scolastiche con quelle delle ditte esterne chiamate a svolgere un lavoro in appalto all’interno della scuola organizzare e gestire le situazioni d’emergenza effettuare almeno una riunione annuale di prevenzione e protezione (riunione periodica) informare, formare ed addestrare tutti i lavoratori, gli allievi equiparati, i preposti e i dirigenti rispetto alle problematiche della salute e della sicurezza all’interno dell’istituto scolastico assicurare la formazione e l’aggiornamento delle figure interne preposte alla sicurezza e all’emergenza (RSPP, ASPP e figure sensibili), nonché del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili (Art. 17 - D. lgs
La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Il datore di lavoro è sanzionato per la violazione di questa lettera con arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro

18 ART. 18 comma 3 Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta….. Per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado pubbliche, le competenze relative alla proprietà e dunque alla manutenzione degli edifici sono in genere allocate nelle rispettive amministrazioni comunali di appartenenza, mentre per le scuole secondarie di secondo grado pubbliche, la competenza è delle rispettive amministrazioni provinciali, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile (L. 23/96).

19 Raccordo con gli enti locali (Art. 5 D. M. 382/1998)
1. Il datore di lavoro, quando si presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo. 2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito il RSPP, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo. 3. L'autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme del presente decreto. 1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 626; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 12. 2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo. 3. L'autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme del presente decreto.

20 COMPITI DELL’ENTE LOCALE E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (DL)
Realizzazione di edifici conformi alle norme Adeguamento alle norme degli edifici esistenti Realizzazione o adeguamento degli impianti tecnici in conformità Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e impianti Dirigente scolastico Vigilanza sul mantenimento della conformità alla norma dell’edificio scolastico Segnalazione tempestiva all’Ente locale di eventuali situazioni di rischio dovute a strutture o impianti Interventi provvisori o migliorie (nei limiti delle disponibilità economiche dell’istituto)

21 Dirigenti e preposti (Art. 2, c.1, lett. d/e - D.lgs. 81/2008)
ü      DIRIGENTE: persona che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su essa. ü      PREPOSTO persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

22 I dirigenti nella scuola
Figura scolastica – Dirigente Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Vicario del DS (nel caso svolga il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del dirigente scolastico) Responsabile (o referente) di plesso o di succursale Responsabile di laboratorio (nei casi in cui organizzi, con poteri gerarchici e funzionali,le attività del personale di laboratorio) Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di dirigente Personale amministrativo e ausiliario e, se presente, tecnico Tutto il personale della scuola Tutto il personale del plesso o della succursale Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio

23 COMPITI DIRIGENTE essere il primo e più importante riferimento per il SPP e per il RLS rispetto a tutte le problematiche di salute e sicurezza della sede (in prospettiva, il dirigente scolastico valuterà se non sia più conveniente e funzionale nominarlo come Addetto SPP) essere l’interlocutore ufficiale per gli allievi, i genitori, gli eventuali ospiti e i fornitori rispetto agli stessi temi vigilare sull’applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite dal dirigente scolastico (su indicazione del SPP) rispetto ai rischi presenti nella sede realizzare i previsti interventi di informazione rispetto al personale della sede e agli allievi (quando equiparati), utilizzando materiali predisposti dal SPP

24 COMPITI DIRIGENTE individuare i nominativi degli addetti alle emergenze per la sede, proponendoli al dirigente scolastico (il quale poi è l’unico soggetto formalmente abilitato ad effettuare la loro nomina) realizzare le periodiche prove d’evacuazione, attenendosi alle indicazioni e alle regole definite nel piano predisposto dal SPP prendere tempestive decisioni in merito ad eventuali infortuni che dovessero accadere nella sede, coerentemente con il piano di Primo Soccorso predisposto SPP vigilare sulle attività poste in essere da ditte esterne chiamate a svolgere un lavoro in appalto nella sede, sulla base del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) predisposto dal dirigente scolastico (eventualmente di concerto con l’Ente locale).

25 I preposti nella scuola
Figura scolastica – Preposto Insegnanti tecnico-pratici, docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l’utilizzo dei laboratori Insegnanti di area scientifica,durante l’utilizzo di laboratori o di aule attrezzate Capo Ufficio Tecnico Responsabile di ufficio Responsabile del magazzino Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori Personale assegnato al proprio ufficio Personale del proprio ufficio Personale addetto al magazzino

26 art. 19 obblighi preposto sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori/allievi dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni dell’istituto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informarne il dirigente scolastico verificare affinché soltanto i lavoratori/allievi che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare le istruzioni affinché i lavoratori/ allievi, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il laboratorio o la zona pericolosa informare il più presto possibile i lavoratori/allievi esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

27 art.19 obblighi preposto astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori/allievi di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato segnalare tempestivamente al dirigente scolastico sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante l’attività di laboratorio o il lavoro, della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta frequentare appositi corsi di formazione e aggiornamento secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del

28 Lavoratore (Art. 2, c.1, lett. a - D.lgs. 81/2008)
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione Al lavoratore è equiparato: il beneficiario dei tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con apporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi

29 Lavoratore nella scuola (D. M. 382/1998)
Sono equiparati ai lavoratori gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Gli allievi non sono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo didattico. Tale specificità ed i limiti anche temporali dell'attività svolta vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio da elaborare da parte del datore di lavoro e costituiscono il parametro di riferimento per le amministrazioni preposte alla vigilanza in materia. Tale specificità ed i limiti anche temporali dell'attività svolta vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio Le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo didattico.

30 Non equiparazione gli allievi di ogni età durante le attività in palestra (in caso d’infortunio sono tuttavia coperti da assicurazione INAIL) gli allievi, pur presenti in laboratorio, se il docente esegue personalmente solo esercitazioni dimostrative gli allievi della scuola del I° ciclo d’istruzione occupati in attività creative all’interno di apposite aule attrezzate a questo scopo.

31 Art. 20 obblighi dei lavoratori
prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti a scuola su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal dirigente scolastico contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal dirigente scolastico utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione segnalare immediatamente al dirigente scolastico o ad un superiore le deficienze di macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS

32 Art. 20 obblighi dei lavoratori
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, ecc. non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal dirigente scolastico sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto o comunque disposti dal MC.

33 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato (Art
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato (Art D.lgs. 81/2008) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

34 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 2, c. 1, lett
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 2, c.1, lett. i - D.lgs. 81/2008) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

35 Art.50 attribuzioni RLS accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; é consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva, sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori, in merito all'organizzazione della formazione; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08.

36 Art.50 attribuzioni RLS riceve una formazione adeguata;
promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

37 RSPP Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, professionista esperto in Sicurezza designato dal datore di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione (SPP), ovvero l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2 lett. l) del D.Lgs. 81/2008

38 ASPP Persona in possesso di capacità e di requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (Art. 32 c.1). Coadiuva il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

39 Il RSPP nelle scuole (D. M. 382/1998 recepito T. U. 81/08 art. 32 c
3. Il RSPP può essere individuato tra le seguenti categorie: a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile; b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile; c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti. Convenzione con: Enti locali competenti Enti o istituti specializzati Altro esperto esterno. 4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno.

40 Servizio di prevenzione e di protezione nelle scuole (D. M. 382/1998)
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa non superi le 200 unità. 2. Il datore di lavoro può designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo. . Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi di cui all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unità. 2. Il datore di lavoro può, altresì, designare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo. 3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti categorie: a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile; b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile; c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti. 4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche l'autorità scolastica competente per territorio.

41 Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) (Art. 2, c
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) (Art. 2, c.1, lett. l - D.lgs. 81/2008) Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

42 Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali (Art
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali (Art D.lgs. 81/2008) Provvede: all'individuazione dei fattori di rischio alla valutazione dei rischi all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ad elaborare le procedure di sicurezza a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori Il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.   I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione.

43 Medico competente (Art. 2, c.1, lett. h - D.lgs. 81/2008)
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria

44 Obblighi del medico competente (Art. 25 - D.lgs. 81/2008)
collabora con il datore di lavoro e con il SPP, alla valutazione dei rischi e alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; effettua gli accertamenti sanitari (nei casi previsti dalla normativa vigente); esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro; Medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

45 La sorveglianza sanitaria (Art. 41 - D.lgs. 81/2008)
a) visita medica preventiva al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica del lavoratore; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute; d) visita medica in occasione del cambio della mansione; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni.

46 La sorveglianza sanitaria (Art. 41 - D.lgs. 81/2008)
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

47 Documento relativo alla valutazione dei rischi (Art. 3 D. M. 382/1998)
1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ove designato. 2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori. istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

48 L’oggetto della valutazione
AMBIENTE Aule – laboratori - palestra scale/corridoi – impianti - cortile …………… SOGGETTI Insegnanti - collaboratori scolastici assistenti tecnici – allievi pers. amministrativo visitatori ……………… MACCHINE ATTREZZATURE SOSTANZE attrezzi sportivi - prodotti chimici esercitazioni - prodotti di pulizia Auto - scale portatili ……………

49 L’oggetto della valutazione
Stress lavoro-correlato: es. esposti e lamentele, assenteismo Differenza di età: diversa percezione del rischio da parte degli allievi Gestione conduzione: ricreazione, dell’eventuale pausa pranzo (con permanenza degli allievi all’interno della scuola) e del tempo mensa; Gestione della consegna: degli allievi ai genitori al termine delle lezioni (scuole del 1° ciclo) Eventi ascrivibili a bullismo. Provenienza da altri Paesi

50 La gestione delle emergenze
Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

51 Riunione periodica (Art. 35 - D.lgs. 81/2008)
Datore di lavoro RSPP e ASPP Medico competente RLS Addetti alle emergenze Dirigenti e preposti Lavoratori

52 Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 35 - D
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (Art D.lgs. 81/2008) Il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: il documento di valutazione dei rischi; l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.  Nel corso della riunione possono essere individuati: codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.  

53 Informazione, formazione, addestramento (Art. 2, c. 1, lett
Informazione, formazione, addestramento (Art. 2, c.1, lett. aa, bb, cc - D.lgs. 81/2008) Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

54 Informazione dei lavoratori (Art. 36 D.Lgs 81/2008)
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; i nominativi dei lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso. I nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente; i rischi specifici cui é esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi; le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; i rischi specifici cui é esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.

55 Formazione dei lavoratori (Art. 37 D.Lgs 81/2008)
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione   La formazione deve avvenire in occasione: dell'assunzione; del trasferimento o cambiamento di mansioni; dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione: dell'assunzione; del trasferimento o cambiamento di mansioni; dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese. CAPO VII

56 Accordo Stato Regioni 21/12/2011 Formazione lavoratori
Formazione generale Formazione specifica Totale ore formazione Ateco attività rischio basso 4 ore 8 ore Ateco attività rischio medio 12 ore Ateco attività rischio alto 16 ore

57 Formazione degli altri soggetti (Art. 37 D.Lgs 81/2008)
I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. modulo A di 28 ore, modulo B di 24 ore,modulo C di 24 ore, riservato agli RSPP; per la scuola un totale di 76 ore, e aggiornamenti periodici del modulo B. (Art. 32)

58 Accordo Stato Regioni 21/12/2011 Formazione preposti, dirigenti e aggiornamento
Formazione aggiuntiva di 8 ore alla formazione come lavoratore Preposti Formazione 16 ore sostitutiva della formazione dei lavoratori Dirigenti 6 ore nel quinquennio per lavoratori, preposti e dirigenti Aggiornamento

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60 La valutazione del rischio

61 Valutazione dei rischi
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

62 Cosa sono gli infortuni?
Infortunio: evento dannoso che si verifica in occasione di lavoro per una causa violenta e che pregiudica, temporaneamente o permanentemente, la capacità lavorativa. Rischi per la sicurezza Strutture (scale, pareti, aperture ecc.) Macchine, apparecchiature, attrezzature Mezzi di trasporto Sostanze pericolose Impianti elettrici Incendi, esplosioni Rischi per la sicurezza: legati a danni acuti e fatti esterni che agiscono rapidamente sulla persona e costituiscono un nesso di causa/effetto con la lesione.

63 Cosa sono le malattie professionali?
Malattie professionali: alterazione dello stato di salute di un lavoratore originata da cause inerenti allo svolgimento della prestazione di lavoro. Rischi per la salute Rumore Vibrazioni Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti Condizioni climatiche Polveri e fibre Fumi, nebbie, gas, vapori Rischi per la salute: legati a danni progressivi e cronici provocati da fattori esterni che agiscono lentamente sulla persona addetta alle specifiche lavorazioni pericolose.

64 Pericolo, danno, rischio
PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata fattore (materiali, lavorazioni, attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare un danno RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione DANNO: lesione fisica alla persona come conseguenza diretta o indiretta di esposizione al pericolo

65 · Probabilità che il rischio si trasformi in un danno per i lavoratori
L’analisi dei rischi è effettuata seguendo un criterio semi-quantitativo basato su due fattori: · Probabilità che il rischio si trasformi in un danno per i lavoratori · Entità del danno che potrebbe verificarsi (Magnitudo). Nel definire la probabilità dell’avverarsi del danno si tiene conto di: - registro infortuni aziendale - dati bibliografici e dati rilevati da colloqui con i lavoratori - parere dei lavoratori

66 Si definisce la seguente scala di probabilità:
1 Bassissima: l’evento dannoso è improbabile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli non necessariamente indipendenti e poco probabili. 2 Bassa: l’evento dannoso è poco probabile ma possibile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli non necessariamente indipendenti e di probabilità non del tutto trascurabile. 3 Media: l’evento dannoso è probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di un evento sfavorevole probabile. 4 Alta: l’evento dannoso è molto probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di un evento sfavorevole tipico del processo produttivo e della organizzazione del lavoro.

67 Scala del danno (Magnitudo):
1 Lieve: infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità velocemente regredibile (assenza fino a 20 gg.). Esposizione cronica a effetti velocemente regredibili 2 Media: infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile (assenza da 21 a 39 gg.). Esposizione cronica con effetti regredibili. 3 Grave: infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale (assenza > 40 gg.). Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 4 Gravissimo: infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti mortali o d’invalidità totale. Esposizione cronica con effetti mortali e/o totalmente invalidanti.

68 Dalla quantificazione della probabilità P e dell’entità del danno M, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula R = P x M e raffigurato con un’opportuna rappresentazione grafico-matriciale avente in ascisse la gravità del danno atteso e in ordinate la probabilità del suo verificarsi. R > 8 Azioni correttive indilazionabili da attuare immediatamente (< 30 gg.) 4 < R < 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza (< 3 mesi) 2 < R < 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine (1-3 anni) R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione (3-5 anni)

69 La prevenzione Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

70 La protezione

71 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL è l’Ente assicuratore) L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni D.P.R. 1124/65 T.U. delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 1. È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. 2. L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

72 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
L'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni (cd. tabellate) 3. L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative . Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

73 Perché avvengono? Carenze tecniche Mancanza di procedure
Errori umani dovuti a mancanza di informazione, formazione e addestramento Errori umani dovuti alla violazione delle norme (involontaria e intenzionale) Errori umani dovuti a disattenzione, stanchezza, stress Disfunzioni organizzative

74 Il sistema pubblico di prevenzione
ASL: Area e Servizi Sicurezza Ambienti di Lavoro Direzione territoriale del lavoro INAIL ARPA Vigili del fuoco La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie. Ministeri: Sanità, Lavoro, Ambiente, Interno, Industria Corpo statale delle miniere

75 PIANO REGIONALE 2014–2018 PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Linee strategiche di azione: iniziative di sensibilizzazione per la diffusione della cultura della SSL coinvolgimento della scuola nello sviluppo delle competenze in materia di SSL nei futuri lavoratori;

76 Piano Indicatori Gli indicatori che attestano il conseguimento di questo specifico obiettivo regionale possono essere riassunti in: • numero di linee di indirizzo emanate anche a superamento delle criticità; • numero di Istituti che integrano la SSL nei curricula scolastici in coerenza con le indicazioni regionali.

77 Integrazione della sicurezza nei curricula scolastici Progetto USR-Regione Lombardia-Eupolis
Promozione del cambiamento dei comportamenti dei lavoratori, integrando la cultura della sicurezza e salute sul lavoro nei curricula scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, e valorizzando modelli di apprendimento, di conoscenza, di acquisizione di competenze e abilità in materia di sicurezza e salute Governare i processi di salute che si determinano nel proprio contesto – sul piano didattico, ambientale-organizzativo, relazionale - affinché benessere e salute diventino esperienza di vita delle comunità scolastiche

78 Integrazione della sicurezza nei curricula scolastici Progetto USR-Regione Lombardia-Eupolis
Principi fondamentali Integrazione del tema della sicurezza in maniera trasversale lungo tutto il percorso scolastico. La sicurezza non è più argomento per le sole discipline scientifiche, ma anche per discipline umanistiche quali letteratura e lingue straniere Sviluppo di competenze chiave orientate alla sicurezza in allievi e personale scolastico, docente e non docente, secondo le regole dell’apprendimento orientato all’esperienza e basato sul dialogo tra studenti, insegnanti e tecnici della sicurezza

79 Il sistema di relazioni su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

80 Le misure organizzative del Titolo I del D.Lgs.81/08
Descrivono: una fitta rete di obblighi relazionali tra tutte le figure aziendali (Datore di lavoro, Rspp, Rls, Lavoratori/Lavoratrici, lavoratori autonomi, appaltatori, fornitori) reciproci obblighi di comunicazione e informazione momenti/modalità di confronto non occasionali

81 Il sistema di prevenzione
I soggetti che hanno responsabilità decisionali ed organizzative, con ripercussioni sulla salute DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO

82 Il sistema di prevenzione
I soggetti portatori delle competenze in materia di salute RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MEDICO COMPETENTE LAVORATORI (RLS)

83 Al centro di ogni Sistema di gestione (qualità, ambiente, sicurezza) efficace…
troviamo: un sistema bidirezionale informativo/comunicativo (esterno/interno) il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti aziendali un ruolo attivo svolto da tutte le componenti aziendali

84 Al centro dei sistemi di prevenzione e di gestione dei grandi rischi…
troviamo la progettazione/attuazione e il monitoraggio di : procedure di partecipazione procedure di comunicazione procedure di formazione continua

85 il modello partecipativo
formalizzazione dei processi organizzativi condivisione delle informazioni consultazione

86 I processi relazionali
I processi relazionali previsti dal ‘81/08 comprendono: Informazione (e istruzione) Formazione (e addestramento) Consultazione Riunione periodica

87 Obiettivo delle relazioni
L’obiettivo delle relazioni dei soggetti del sistema di prevenzione, è proporre sistemi di gestione delle relazioni orientati al miglioramento continuo, la legge ha dettato i minimi, dove sono stati realizzati si può andare oltre.

88 Norme collegate al D.Lgs. 81/08
Specifiche indicazioni sono inoltre contenute in norme collegate al D.Lgs. 81/08: Formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei rls (DM 16/1/97) Accordi Stato Regioni 21 dicembre 2011 Formazione addetti al pronto soccorso (DM 388 del 15/7/2003) Formazione addetti antincendio (DM 10/03/1998)

89 Il sistema delle relazioni
Appalto Genitori Org. vigilanza Studenti Enti locali Datore di lavoro OPP Medico competente RSPP e ASPP RLS Addetti alle emergenze Dirigenti e preposti Lavoratori Informazione, istruzione Formazione, addestramento Riunione periodica Consultazione Altro

90 Grazie per l’attenzione stumpo.maurizio.isisgallarate.gov.it


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