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Come difendersi nel e dal contenzioso quotidiano nella scuola

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Presentazione sul tema: "Come difendersi nel e dal contenzioso quotidiano nella scuola"— Transcript della presentazione:

1 Come difendersi nel e dal contenzioso quotidiano nella scuola
TECNICHE DI DIFESA“ Come difendersi nel e dal contenzioso quotidiano nella scuola Parte I

2 In punto di fatto .... Diffide, istanze, telefonate, solleciti, minacce di azioni legali. La scuola è sempre più spesso costretta a un dialogo con gli avvocati delle proprie “controparti”. Queste attività impegnano tempo prezioso, anche perché sono molteplici le tattiche utilizzate dagli avvocati per mettere sotto pressione il Dirigente e il personale della scuola

3 In punto di diritto.... Sussiste un obbligo giuridico di risposta a fronte di ogni richiesta? La PA ha regole diverse dal privato? Quali sono gli “errori” tipici da evitare da parte della scuola? Come rispondere agli istanti, senza pregiudicare la posizione della scuola in un eventuale contenzioso?

4 Qualificare l’istanza
La prima operazione logico-giuridica da porre in essere è qualificare l’istanza, al fine di “etichettare” la stessa come afferente alle funzioni di diritto pubblico della PA oppure a quelle (ordinarie) di diritto privato

5 Perché qualificare l’istanza?
Quando la PA opera come “pubblica autorità”, sussiste obbligo di rispondere (solo) quando una norma di legge lo preveda. Di norma, il diritto civile non prevede un obbligo di rispondere alle istanze.

6 Obbligo giuridico di rispondere
Perché l’obbligo giuridico di rispondere possa dirsi sussistente occorre che ci sia una norma di legge che imponga alla PA un obbligo di provvedere (la risposta è il provvedimento dovuto, il cui contenuto può essere diverso da quello auspicato dall’istante)

7 Obbligo giuridico di concludere il procedimento
Esiste un obbligo di giuridico di conclusione espressa del procedimento (art 2 L 241/90) “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”

8 Obbligo giuridico di concludere il procedimento
Tanto la disciplina del “silenzio dell’amministrazione” (regolata dal CPA) quanto gli effetti della mancata emanazione del provvedimento in termini di responsabilità dirigenziale presuppongono che si sia in presenza di un vero e proprio procedimento amministrativo

9 Obbligo giuridico di concludere il procedimento
Art. 31 D.Lgs 104/2010 Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità 1.  Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. 2.  L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 3.  Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione. 4. La domanda volta all’accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all’ articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.

10 Esempi di procedimenti amm.vi
Tutti i procedimenti ad istanza di parte, allorché sia stata presentata l’istanza; ad es.: procedimento di accesso ai documenti amministrativi (art 22 L 241/90) Procedimento di iscrizione a scuola Procedimento di nulla-osta al trasferimento dell’alunno (art 4 RD 653/25) Rilascio di attestazione o certificati (nei casi previsti dalla legge) Ricorsi amministrativi (DPR 1199/1971) Reclamo all’organo che ha adottato l’atto (art 14, 7° co, DPR 275/1999) ..

11 Esempi di procedimenti amm.vi
I procedimenti officiosi, allorché sia siano verificati i presupposti voluti dalla legge; ad es.: Le procedure di scelta del contraente (convenzione, di cassa, esperto esterno, agenzia viaggi, ecc) Le procedure selettive per l’accesso alle impiego (gestione delle graduatorie per i supplenti) Il procedimento di riesame o di annullamento in autotutela Una volta che sia cominciato, il procedimento va concluso

12 Ampliamento dell’obbligo giuridico di concludere il procedimento (1)
L’evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l’obbligo in parola non sussiste soltanto nelle seguenti ipotesi: a) istanza di riesame dell’atto inoppugnabile per spirare del termine di decadenza (ex multis: Cons Stato, IV, n. 69/1999; Cons Stato, IV, n. 6465/2006,); b)  istanza manifestamente infondata (ex multis: Cons Stato, IV, n. 6181/2000; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1969/2002); c)  istanza di estensione ultra partes del giudicato (ex multis: Cons Stato, Sez. VI, n. 4592/2001).

13 Ampliamento dell’obbligo giuridico di concludere il procedimento (2)
Se non sussiste l’obbligo di provvedere (e quindi di rispondere) sull’istanza del privato alla PA di modifica/revisione/annullamento/revoca di un precedente provvedimento divenuto inoppugnabile (in tal caso c’è il sospetto di volontà elusiva della perentorietà dei termini decadenziali), l’obbligo è stato invece ritenuto sussistente nel caso di istanza formulata entro il termine per impugnare il provvedimento (TAR Piemonte, Torino, I, n. 2125/2009)

14 Ampliamento dell’obbligo giuridico di concludere il procedimento (2)
Una volta avviato, anche di ufficio, un procedimento, l'Amministrazione ha, comunque, il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso, diretto a indicare, in modo trasparente, la decisione assunta, nell'ambito delle opzioni discrezionali consentite. Nel caso in cui non stata impugnata la graduatoria dalla quale l'interessato era stato escluso, non sussiste l'obbligo di provvedere al riesame di un'istanza di revoca o di riesame di un provvedimento divenuto ormai inoppugnabile. Tuttavia, se, a seguito dell'istanza di riesame, l'Amministrazione abbia avviato un procedimento volto alla rettifica della graduatoria, pur divenuta inoppugnabile, ed al reinserimento dell'interessato nella stessa, tale procedimento, una volta iniziato, deve comunque essere concluso ed il privato è titolare comunque di una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni che l'Amministrazione ritiene di dover adottare al riguardo (Consiglio di Stato, sez. V, sent.3 giugno 2010 n. 3487) .

15 Ampliamento dell’obbligo giuridico di concludere il procedimento (2)
“I provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale che l'Amministrazione non ha alcun obbligo di attivare e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto, valutazione della quale essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile; pertanto, una volta che il privato, o per aver esaurito i mezzi di impugnazione che l'ordinamento gli garantisce, o per aver lasciato trascorrere senza attivarsi il termine previsto a pena di decadenza, si trovi di fronte ad un provvedimento inoppugnabile a fronte del quale può solo sollecitare l'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione, quest'ultima, a fronte della domanda di riesame, non ha alcun obbligo di rispondere. (CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI - SENT. 18/04/2013 N. 2141)

16 Attenzione alle istanze di annullamento “sotto mentite spoglie” (1)
E’ un’istanza successiva alla scadenza del termine di impugnazione dell’atto precedente, che senza usare termini quali “annullamento”, “revoca”, “autotutela”, deduce comunque l’illegittimità dell’atto e, nella sostanza, ne chiede anche implicitamente la modifica

17 Attenzione alle istanze di annullamento “sotto mentite spoglie” se la PA non ha alcuna intenzione di annullare..... (2) Va tenuta presente la distinzione tra conferma e atto confermativo. La conferma vera e propria si ha quando l'amministrazione ripercorre l'iter istruttorio di un provvedimento già emanato, pondera nuovamente gli interessi in gioco valutando la legittimità e l'opportunità della decisione ed a seguito di questa nuova ponderazione, adotta un provvedimento che conferma la precedente decisione. Tale atto, pur riproducendo la medesima decisione del precedente, è un provvedimento autonomo e diverso dal primo ed autonomamente impugnabile, in quanto frutto di una nuova valutazione e decisione dell'amministrazione. L'atto (meramente) confermativo, invece, consiste nella manifestazione della volontà da parte dell'amministrazione di non procedere ad una nuova valutazione della fattispecie, considerando non necessario sottoporre a riesame il provvedimento precedente.

18 Attenzione alle istanze di annullamento “sotto mentite spoglie” se la PA non ha alcuna intenzione di annullare..... (3) Se la conferma è un nuovo atto a conclusione di un nuovo procedimento, allora a tale procedimento si deve applicare l’art 7 della L. n 241/1990 (comunicazione di avvio del procedimento), se del caso l’art 10 bis (preavviso di provvedimento sfavorevole) e l’art 21 nonies (presupposti per l’annullamento d’ufficio). Si tratta di procedimento officioso (l’istanza del privato è un mero sollecito, non c’è obbligo di “agire”) Ove non rispettate le norme procedimentali della L 241/90 , il nuovo atto, confermativo del precedente, sarà, in caso di impugnazione (generalmente l’istanza sotto mentite spoglie” è a ciò preordinata), per ciò solo illegittimo

19 Attenzione alle istanze di annullamento “sotto mentite spoglie” se la PA non ha alcuna intenzione di ritornare sui propri passi.....(4) Se l’amm.ne non vuole rivedere l’atto, ma vuole tuttavia rispondere all’istanza (pur non dovendolo fare: i procedimenti di secondo grado, salvo che nel caso dei ricorsi o reclami previsti per legge, sono procedimenti officiosi) allora è bene: Evitare ogni parola che richiami l’idea di una “nuova valutazione” o di un “nuovo” esame (ad es. attraverso l’”aggiunta” di elementi di valutazione/motivazione non inclusi nel precedente provvedimento) Limitarsi a dichiarare l’esistenza del pregresso provvedimento e affermare che non si intende metterlo in discussione Consiglio di Stato, sez. VI, decisione n. 1080

20 Attenzione alle istanze dirette ad ottenere “informazioni” (1)
Salvo che esista una specifica norma di legge, non esiste alcun obbligo giuridico della PA di fornire informazioni: Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono (art 22, co 4 L 241/1990 ) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (art 22, c 1 lett d) L 241/1990)

21 Attenzione alle istanze dirette ad ottenere “informazioni” (2)
Se la richiesta di informazioni (pur non facendo riferimento all’art 22 L 241/1990 o al diritto di accesso ai documenti), tuttavia si presta ad essere “letta” come richiesta di copia di atti/ documenti (quelli che appunto contengono le informazioni: il documento deve preesistere Consiglio di Stato - Sez. VI - Sent. 04/09/2007 n. 4638), allora l’istanza va trattata come esercizio del diritto di accesso ed è obbligatorio rispondere. Il padre di un alunno vuole “sapere” chi la madre abbia delegato al ritiro da scuola dei figli (SI: preesiste un documento) Il genitore chiede il “nome” della società di assicurazione per la RC della scuola (SI: preesiste un documento) Il genitore vuole sapere “il perché” della valutazione insufficiente del figlio (SI: preesiste un documento, che si può illustrare a voce, poiché è previsto dalla legge che le relazioni scuola-famiglia siano anche verbali) Il genitore chiede che la scuola “rilasci una dichiarazione” nella quale si attesti a quanto ammonti il costo degli anni di scuola frequentata dal figlio, per verificare il suo obbligo alimentare (NO: occorre estrapolare dati)

22 L’omissione di atti d’ufficio (1) art 328 cp
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa

23 L’omissione di atti d’ufficio (2) cosa dice la giurisprudenza
Sussiste il reato di omissione di atti d’ufficio nell’ipotesi in cui un sanitario addetto al servizio di guardia medica non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, limitandosi a suggerire al paziente l’opportunità di richiedere l’intervento  del  “118”  per  il trasporto in ospedale, dimostrando così di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva il tempestivo intervento di un sanitario (Cassazione  penale,  sezione  VI,  sentenza  15  settembre 2008, n ) Integra il reato di cui all’art. 328, comma secondo, c.p., la condotta di un sindaco che omette di rispondere o, comunque, di fornire congrue giustificazioni nel termine di trenta giorni, a seguito della richiesta, avanzata da un dipendente comunale, di rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale per reati connessi alla sua funzione e dai quali è stato assolto (Cassazione  penale,  sezione VI,  sentenza  11  ottobre  2007, n )

24 L’omissione di atti d’ufficio (3) cosa dice la giurisprudenza
In tema di omissione di atti di ufficio, dalla lettera del secondo comma dell’art. 328 c.p. si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell’atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della Pubblica Amministrazione, che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo a una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato direttamente a incidere (Cassazione  penale,  sezione  VI,  sentenza  29  maggio  2008, n ) La fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p. è integrata nel momento in cui decorsi i 30 giorni il pubblico ufficiale non emette il provvedimento o non risponde per iscritto sulle ragioni del ritardo, costituendo una non scusabile ignoranza della legge penale la non consapevolezza della necessità di una risposta scritta o l’eventuale oggettiva complessità della pratica (Cassazione  penale,  sezione  VI,  sentenza  19  novembre  2003, n. 4907)

25 L’omissione di atti d’ufficio (4) cosa dice la giurisprudenza
5) In tema di omissioni o rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta di cui all'art. 328 secondo comma cod. pen. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere: essa deve quindi, con percepibile immediatezza, essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono; ed il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. Ne deriva che il reato stesso non è configurabile quando la richiesta non sia qualificabile come diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario e da quest'ultimo immediatamente valutabile, per il suo tenore letterale e per il suo contenuto, come tale; così come avviene, ad esempio, nel caso di semplice richiesta di informazioni o di chiarimenti o di sollecitazione della collaborazione del destinatario al compimento di atti prodromici o strumentali al raggiungimento del fine del richiedente (Corte Cassazione, Sez. 6, Sentenza n del 17/05/2000)

26 L’omissione di atti d’ufficio (5) facciamo una prova....
Arriva a scuola la richiesta del marito di una docente, il quale, per esigenze connesse al giudizio civile di separazione, chiede di conoscere i dati relativi allo stipendio della moglie, ivi inclusi i compensi aggiuntivi derivanti dalla liquidazione del fondo di istituto Il dirigente scolastico comunica per telefono al richiedente di non potere aderire alla richiesta per motivi di tutela della privacy. Il dirigente scolastico rischia o meno l’imputazione per il reato di omissione di atti d’ufficio?

27 Le diffide risarcitorie istanze che affermano azioni illecite dannose (1)
Si tratta di note (con tono più o meno minaccioso) che chiedono il risarcimento di danni affermando che il personale della scuola avrebbe: Omesso di prestare adeguata vigilanza sugli alunni Omesso di predisporre gli strumenti di sicurezza doverosi a tutela del lavoratore Divulgato a terzi notizie riservate

28 Le diffide risarcitorie istanze che affermano azioni illecite dannose (2)
Cosa fare? 1) Se l’attività che l’istante afferma come occasione del danno è “coperta” da polizza assicurativa RC, è indispensabile trasmettere l’istanza alla società assicuratrice (con Racc. AR, alla sede legale, con esplicita/o richiesta/sollecito di attivazione della polizza) - attenzione al termine di decadenza/prescrizione dei diritti dell’assicurato 2) E’ irrilevante sul piano giuridico rispondere all’istante – la sua richiesta ha lo scopo (immediato) di interrompere il termine di prescrizione del diritto risarcitorio

29 Le diffide risarcitorie istanze che affermano azioni illecite dannose (3)
Se si vuole rispondere all’istante, 3) è opportuno limitarsi genericamente ad affermare che non sussistono nel caso gli elementi di illiceità della condotta denunciata 4) È opportuno evitare di “raccontare” o “dare spiegazioni” sul fatto e sulle sue modalità di accadimento

30 La minaccia dell’istante (1)
Spesso l’istante conclude la sua missiva con la minaccia di: adire le vie legali (è clausola di stile innocua) Di rivolgersi alla procura della Repubblica o alla Corte dei Conti (occorre valutare il tono complessivo della missiva, al fine di verificare che non si tratti di minaccia, penalmente illecita)

31 La minaccia dell’istante (2)
Art 336 codice penale: Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni . La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa

32 La minaccia dell’istante (3)
Attenzione: è un reato doloso. In tema di delitti dei privati contro la P.A., non è configurabile, per difetto del dolo normativamente richiesto, né il delitto d'interruzione di pubblico servizio né quello di minaccia a pubblico ufficiale nella condotta di chi effettui reiteratemente richieste insistenti d'intervento alla forza pubblica, minacciando di sporgere denuncia per omissione d'atti d'ufficio in caso di mancato espletamento dei compiti istituzionali (Cass., Sez. VI pen, Sent. n del ud. del )

33 La minaccia dell’istante (4)
Art 612-bis Codice penale: Atti persecutori (DL 11/2009 conv in L 38/2009) cd stalking Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio

34 La minaccia dell’istante (5)
Se la minaccia assume la consistenza del reato (la minaccia a pubblico ufficiale ex art 336 cp è perseguibile d’ufficio), allora è obbligatorio per il pubblico ufficiale fare denuncia alla Procura della Repubblica (art. 361 c.p.) In questo caso, ciò che va evitato è di utilizzare a propria volta la minaccia di denuncia come “spauracchio” per ottenere la cessazione della condotta da parte dell’istante Infatti, presentare denuncia penale è una facoltà per il privato, mentre è un obbligo (nei casi di reato perseguibile d’ufficio) per il pubblico ufficiale

35 La scuola si sente offesa... (1) come si tutela l’”onore”?
Onore in senso soggettivo: è il “sentimento del proprio valore sociale” ed è rimesso all’apprezzamento dell’individuo stesso, Onore in senso oggettivo: è rappresentato dal giudizio degli altri sulle qualità, sulle modo di essere di un individuo (reputazione e dalla considerazione di cui gode nella comunità). Anche gli enti (privati e pubblici) hanno un onore

36 La scuola si sente offesa... (2) come si tutela l’”onore”?
Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della parsona offesa Commette il reato di calunnia (art. 368 c.p.) chi, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato.

37 La scuola si sente offesa... (3) come si tutela l’”onore”?
Si tratta di reati perseguibili querela della persona offesa (art 597 cp). La querela si propone nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato. Tale termine comincia a decorrere dalla effettiva conoscenza del fatto da parte della persona offesa, anche in relazione alla qualificazione dello stesso come reato ed alla individuazione dell'autore.

38 La scuola si sente offesa... (4) come si tutela l’”onore”?
L’offensività va valutata in relazione al contesto in cui la frase è pronunciata (una stessa frase può essere offensiva o meno a seconda del contesto sociale, geografico, ambientale, ecc.), essendo irrilevante l’esistenza o meno dell’intenzione di offendere L’offesa può essere plurioffensiva (offendendo il dipendente della PA si offende la PA stessa)

39 La scuola si sente offesa. (5) Cass. – Sez. V pen – sent. 21/01/2008 N
Alcune provocazioni dei genitori possono giustificare delle risposte offensive da parte dei docenti. Prospettare criteri formativi inappropriati e non convenienti, adoperando l’epiteto “hitleriano” per qualificare il comportamento professionale dell’insegnante, non può non considerarsi fatto ingiusto che, per le modalità di realizzazione, ha le potenzialità per suscitare, nell’immediatezza dell’accadimento, un giustificato turbamento nell’animo di chi risponde alla provocazione. (Nel caso di specie, si trattava di una maestra di scuola elementare che, dopo essere stata accusata dalla madre di un’alunna di utilizzare “metodi hitleriani d’insegnamento”, le aveva risposto dicendole che insegnava alla figlia a mentire. A seguito di tali fatti la docente era stata accusata del reato d’ingiuria di cui all’art. 594 c.p. e poi assolta in quanto il fatto non costituiva reato, essendo configurabile l’esimente della provocazione di cui all’articolo 599 c.p.)

40 La scuola si sente offesa. (6) Cass. – Sez. V pen – sent. 1/03/2006 N
In tema di diffamazione è da escludere che sussista il necessario requisito della divulgazione dell’offesa allorché si presenti un reclamo contro una determinata persona, affinché siano presi provvedimenti contro di essa, dirigendolo personalmente al titolare dell’ufficio o al preposto competente, salvo che esso risulti destinato, obiettivamente e nelle intenzioni dei proponenti, ad essere riferito o comunicato ad altri. (Nel caso di specie alcuni genitori avevano criticato i metodi di un’insegnante ritenendoli non corretti ed avevano presentato un esposto al Provveditore agli Studi affermando che questa avrebbe in più di una occasione tenuto comportamenti arroganti e scorretti nei confronti degli studenti; l'insegnante aveva ritenuto tali critiche lesive della propria reputazione ed aveva presentato una denuncia per diffamazione: La Corte, nell’affermare il principio di cui alla massima, ha rilevato che l’esposto non aveva neppure vera e propria capacità diffamatoria in quanto, promosso all’interno dell’istituzione scolastica, era stato inviato, dai soggetti legittimati a farlo, solo ed esclusivamente all’autorità gerarchicamente superiore deputata al dovuto controllo)

41 Per info e comunicazioni:
Nome relatore Per info e comunicazioni:


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