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VIA – VAS – EMAS - AUDIT DIRITTO AMBIENTALE 2009

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Presentazione sul tema: "VIA – VAS – EMAS - AUDIT DIRITTO AMBIENTALE 2009"— Transcript della presentazione:

1 VIA – VAS – EMAS - AUDIT DIRITTO AMBIENTALE 2009
Prof. Giovanni Cordini

2 LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE AMBITO INTERNAZIONALE E UNIONE EUROPEA
A) Il processo formativo B) La direttiva n. 337/1985 e la direttiva n. 11/1997 C) La convenzione di ESPOO del 1991 D) Gli svolgimenti successivi fino alla direttivaVAS del 2001

3 Primo programma d'azione comunitario in materia ambientale 1973
Esigenza di conciliare l'espansione economica con "l'imperiosa necessità di preservare l'ambiente naturale." Secondo programma d'azione comunitario in materia ambientale ( ) Estende l'azione preventiva, indicando tra gli obiettivi la valutazione d'impatto ambientale in tutti i processi di programmazione e di decisione che riguardavano le politiche comuni direttiva n. 337 del 1985 ….Approfondita successivamente

4 DIRETTIVA 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

5 SOMMARIO 2. Obbligo di recepimento da parte degli Stati membri
1. Campo di applicazione 2. Obbligo di recepimento da parte degli Stati membri 3. Definizione della V.I.A. 4. Progetti nel dettaglio da sottoporre a V.I.A. 5. Documentazione a corredo della domanda di V.I.A. 6. Pubblicità della documentazione 7. Partecipazione di più Stati comunitari alla V.I.A. 8. Pubblicità della decisione 9. Report degli Stati alla Commissione

6 CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 1):
Progetti pubblici o privati che possono avere un impatto ambientale IMPORTANTE SONO ESCLUSI: I progetti destinati a scopi di difesa nazionale. I progetti adottati mediante un atto legislativo nazionale specifico.

7 QUALI SONO NEL DETTAGLIO I PROGETTI DA SOTTOPORRE A V.I.A.? – art. 4
Per i progetti elencati nell‘ALLEGATO II gli Stati membri determinano se sottoporre gli stessi a V.I.A., mediante: a) un esame caso per caso; b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III. i progetti elencati nell‘ALLEGATO I sono sottoposti a V.I.A.

8 SEGUE DIRETTIVA Allegato I
Raffinerie di petrolio greggio Centrali termiche ed altri impianti di combustione centrali e reattori Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati. Impianti destinati: alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare, al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio. impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. Impianti per l'estrazione di amiant Allegato II 1) Progetti di ricomposizione rurale. 2. Industria estrattiva 3. Industria energetica 4. Produzione e trasformazione dei metalli 1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura 5. Industria dei prodotti minerali

9 SEGUE DIRETTIVA 6. Industria chimica (progetti non compresi nell'allegato I) 7. Industria dei prodotti alimentari 8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta 9. Industria della gomma Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri. 10. Progetti di infrastruttura 11. Altri progetti Allegato III 1. Caratteristiche dei progetti Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: - delle dimensioni del progetto, - del cumulo con altri progetti, - dell'utilizzazione di risorse naturali, - della produzione di rifiuti, - dell'inquinamento e disturbi ambientali, - del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. 2. Localizzazione dei progetti Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire………….. 3. Caratteristiche dell'impatto potenziale Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare: - della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata); - della natura transfrontaliera dell'impatto; …….

10 25 febbraio 1991 a Espoo (Finlandia) Commissione Economica delle Nazioni Unite (Convention on Enviromental Impact Assessment in a Transboundary Context ) Convenzione multilaterale sulla valutazione d'impatto ambientale in ambito transfrontaliero è stata sottoscritta da 27 Stati (richiesti almeno 16) Valutazione d‘Impatto, con riferimento ad attività che possono avere ripercussioni ambientali in più Stati, assumendo rilievo in un ambito transfrontaliero Per impatto si intende qualsiasi effetto sull'ambiente, dovuto ad una attività sottoposta alla procedura VIA nazionale prevede forme di partecipazione pubblica alla procedura di valutazione e che sia assicurata l'informazione più ampia e diffusa dei soggetti interessati

11 Primo allegato elenca 17 tipi di attività "significative“ Per altre attività non è indicata una specifica dimensione ma si parla con termine generico di "grandi attività" Secondo allegato descrive il contenuto minimo della documentazione predisposta dagli Stati interessati dalla VIA Terzo allegato indica dei criteri generali per determinare la rilevanza ambientale delle attività che non compaiono nel primo elenco Quarto allegato stabilisce una procedura d'inchiesta affidata ad una apposita commissione multilaterale Quinto allegato specifica gli obiettivi dell'analisi post-progettuale da intraprendere in seguito ad accordo tra le Parti interessate Sesto e Settimo allegato contengono quelle disposizioni che sono generalmente previste dalle Convenzioni internazionali, in ordine alla cooperazione tra le parti contraenti, alle procedure d'arbitrato alla quale fare ricorso in caso di controversia, ove non s'intenda sottoporre il giudizio alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja Sollecita gli Stati ad inserire nel proprio ordinamento la procedura d'impatto ambientale per tutte le attività che possono avere rilevanti effetti ambientali

12 Direttiva 97/11/CEE Ha esteso da nove a ventuno le categorie di progetti che devono essere sottoposte alla VIA Il terzo allegato definisce una procedura selettiva per la determinazione delle soglie, dalle quali si deve applicare obbligatoriamente il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale Il quarto allegato dettaglia le informazioni che devono essere fornite dal committente Estende l'applicazione della VIA al contesto transfrontaliero recependo nell'ordinamento comunitario le direttive contenute nella Convenzione di Espoo - strumento preventivo della politica ambientale - misura dello sviluppo "sostenibile" VIA "sostenibilità" di un progetto già nella fase della sua impostazione teorica

13 Nel trattato dell'Unione Europea trova conferma la necessità di
prevenire il danno ambientale, Intervenendo prima dell'evento dannoso, per quanto possibile, allo scopo di rimuovere il rischio ed evitare i costi degli interventi riparatori La VIA si può configurare come un utile strumento di attuazione del principio "precauzionale" e dell’azione preventica posti tra i fondamenti della politica comunitaria dall'art. 174 del trattato sull'Unione Europea Commissione Europea il 2 febbraio 2000 Criteri per la valutazione del rischio, secondo il "metodo precauzionale". L'azione deve basarsi sulla convinzione che: non siano adeguate e convincenti le prove scientifiche relative al rischio per la salute umana o per l'ambiente determinati da un'attività, da un progetto, da un procedimento, dall'uso di una sostanza, da un prodotto finale di consumo; vi siano prove scientifiche obiettive di pericolo; il livello di protezione in atto non risulti commisurato al potenziale rischio per l'uomo e per l'ambiente. Ogni circostanza che impone all'Unione e agli Stati membri l'adozione di misure precauzionali deve essere portata a conoscenza della Commissione e deve sempre essere assicurata una corretta informazione sia ai soggetti direttamente interessati, sia alla pubblica opinione

14 La prevenzione del Danno Ambientale:
Metodo "precauzionale“ e Principio di "prevenzione" Dichiarazione di Rio «Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una qualità di vita migliore per tutti i popoli, gli Stati dovranno ridurre ed eliminare i modi di produzione e di consumo insostenibili e promuovere politiche demografiche adeguate". (Principio ottavo) "Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale». (Principio quindicesimo) Criterio "precauzionale" impegna i pubblici poteri ad intervenire in presenza di possibili pericoli e rischi, senza attendere di avere prove scientifiche certe del danno arrecato all'uomo o all'ambiente Modello che si basa sulla "ragionevolezza" della misura adottata e ammette una valutazione discrezionale dell'autorità competente Tra il principio di prevenzione e il metodo precauzionale si può riconoscere una corrispondenza , in quanto nel disporre un'efficace azione preventiva l'agente applica un criterio "precauzionale" che gli consente di prefigurare il danno che potrebbe derivare dalla sua inoperosità

15 Recepimento della procedura per la VIA da parte degli Stati membri dell'Unione Europea
- Normativa statale uniforme in materia (Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna) - Regolamentazioni distinte per i diversi ambiti territoriali lasciando margini più ampi d'intervento ai poteri locali (Belgio, Danimarca, Irlanda, Regno Unito) Adattamenti e revisioni dei modelli originari della legislazione in merito alla valutazione d'impatto, già applicata prima dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria Nuovo procedimento integrato nell'ordinamento In tutti i casi: - Ruolo rilevante alle Regioni e agli Enti locali - Riconoscimento a determinati soggetti (associazioni di protezione ambientale, comitati di cittadini ed utenti) della possibilità di partecipare ad alcune fasi del procedimento per la valutazione d'impatto: a) formulazione di osservazioni e proposte b) formale contraddittorio c) strumenti di negoziazione

16 ogni 5 anni (art 11 direttiva 85)
Viene sancito l’obbligo d'informare correttamente il pubblico sulle decisioni adottate dall‘Amministrazione ed è assicurata un'ampia divulgazione dei progetti sottoposti a VIA, soprattutto, mediante la pubblicazione sulla stampa dei principali elementi valutativi richiesti La preventiva V.I.A. è decisiva per l'autorizzazione del progetto Se negativa o mancante comporta la revoca della concessione. Diversi i mezzi d'impugnazione ed è differente l'esito immediato del ricorso: - l'impugnazione sospende la realizzazione dell'opera (Germania ) - Sospensione richiesta e motivata dall'esigenza di evitare un pericolo o un danno grave (Italia, Regno Unito) - sospensione dell'opera, in seguito ad un sommario giudizio di merito (Francia) L'UE non ha imposto una valutazione di impatto uniforme in ambito comunitario. Gli Stati membri hanno potuto conservare le discipline differenziate con il vincolo di conseguire gli obiettivi stabiliti in ambito europeo e di applicare la procedura d'impatto in tutti i casi previsti Dal riesame dell'attuazione e dell'applicazione della direttiva 97/11/CE è emerso che nessuno Stato membro ha ancora provveduto ad attuare completamente le nuove misure introdotte dalla direttiva REPORT di ATTUAZIONE ogni 5 anni (art 11 direttiva 85)

17 l'interazione tra i fattori elencati
IMPOSIZIONE AGLI STATI MEMBRI DI INSERIRE LA V.I.A. ALL’INTERNO DELLE PROPRIE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI ART. 2 - Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto…… La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri…… Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva IN COSA CONSISTE LA V.I.A.? ART. 4: La valutazione dell'impatto ambientale INDIVIDUA, DESCRIVE E VALUTA, in modo appropriato, per ciascun caso particolare ……., gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo la fauna la flora il suolo - l'acqua l'aria - il clima il paesaggio i beni materiali il patrimonio culturale l'interazione tra i fattori elencati

18 Documentazione a corredo della domanda di V.I.A. - Art. 5
LE INFORMAZIONI CHE IL COMMITTENTE DEVE FORNIRE [….] COMPRENDONO ALMENO: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale; una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nei precedenti trattini;

19 PUBBLICITA’ DELLA VALUTAZIONE – art. 9
PUBBLICITA’! – art. 6 Gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte siano messe a disposizione del pubblico […] per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione.[……] Le modalità di informazione e consultazione sono definite dagli Stati membri. PUBBLICITA’ DELLA VALUTAZIONE – art. 9 All'adozione di una decisione di rilascio o di diniego di un'autorizzazione, la o le autorità competenti informano al riguardo i cittadini …. e mettono a loro disposizione le seguenti informazioni: il contenuto della decisione…. i motivi principali… su cui è basata la decisione; ..una descrizione delle principali misure utili per pervenire, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi gravi.

20 OPERE IL CUI IMPATTO RIGUARDA PIU’ STATI – art. 7
Qualora uno Stato membro sia a conoscenza che un progetto possa influire sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto comunica all'altro Stato membro una descrizione del progetto e lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alla procedura di V.I.A.

21 VALUTAZIONE ABIENTALE STRATEGICA
DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente Obiettivi e punti di forza (art. 1) - garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, effettuare la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente . sostanziale partecipazione del "pubblico" nel processo valutativo dove per pubblico si intende "una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi" (art. 2), misure previste per il monitoraggio durante l'attuazione del piano al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dall'attuazione degli stessi.

22 IPOTESI DI PIANI E PROGRAMMI Principio di sussidiarietà
da sottoporre a VAS Art. 3.2 verifica della necessità di effettuare la VAS Art Principio di sussidiarietà Informazione sugli esiti delle verifica NO Consultazione Autorità Ambientali Art. 3.6 Tutti i Piani Progetti sono sottoposti a VIA per i settori: Agricolo Forestale Energetico Industriale Trasporti Gestione rifiuti Telecomunicazioni Turistico Pianificazione Territoriale o delle destinazione dei suoli Tutti i Piani o Progetti sui siti SIC e ZPS Gli Stati membri determinano la necessità di effettuare la VAS per : Piani o programmi di cui all’art. 3.2 che riguardano aree di piccole dimensioni; - Quali piani o programmi diversi da quelli definiti all’ Art. 3.2 possono essere sottoposti a VAS Quali piani o programmi definiti ai punti precedenti attraverso l’esame caso per caso specificando i tipi di piani o programmi. - Casi di esclusione SI Informazione sugli esiti delle verifica

23 Autorità e pubblico (Art. 6) Consultazioni Transfrontaliere (Art. 7)
Rapporto ambientale (Art. 5 e All. I) Individuare Descrivere Valutare effetti significativi del piano o programma sull’ambiente nonché alternative (All. I) (Art. 6) Gli stati membri designano le autorità e i settori del pubblico che devono essere consultati Modalità per l’informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico (Art. 7) Se possono esistere effetti significativi sull’ambiente di un altro stato membro occorre trasmettere il piano e il rapporto ambientale prima dell’iter legislativo Consultazione delle Autorità e pubblico (Art. 6) Eventuali Consultazioni Transfrontaliere (Art. 7)

24 Preparazione del Piano o del Programma
(Art. 8) In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 5, i pareri espressi ai sensi dell'art. 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera sensi dell'art. 7. Preparazione del Piano o del Programma (Art. 8) Adozione del Piano o del Programma

25 Informazione alle autorità ed al pubblico (art. 9)
Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per trasmettere le informazioni relative ad un piano o un programma adottato, a tutti i soggetti interpellati e mette a disposizione: a) il piano o il programma adottato; b) una dichiarazione di sintesi che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto di: rapporto ambientale, dei pareri espressi dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10. Monitoraggio (art. 10)

26 Art. 11 Relazione con altre disposizioni della normativa comunitaria in particolare gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione. Art. 12 Scambio delle informazioni sull’applicazione della direttiva e sull’esperienza maturata prevedendone una relazione ogni sette anni al Parlamento europeo e al Consiglio sull’efficacia dal 210luglio 2006. Art.13 Attuazione della direttiva in tutti gli stati membri prima del 21 luglio 2004. Si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo al 21 luglio I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione

27 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
VAS DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente OBBIETTIVI Art.1 Valutare gli effetti ambientali che determinati piani e programmi hanno sull’ambiente Tra gli obbiettivi si evidenzia la promozione dello sviluppo sostenibile

28 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DIRETTIVA 2001/42/CE
DEFINIZIONI Art.2 “piani e programmi” Compresi quelli finanziati dalla Comunità europea Elaborati e/o adottati da un’autorità a livello Nazionale Regionale Locale Predisposti da un’autorità per essere approvati mediante procedura legislativa dal Parlamento o dal Governo “valutazione ambientale” Comporta l’elaborazione di un rapporto d’impatto ambientale lo svolgimento di consultazioni l’esame del rapporto ambientale e dei risultati nelle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione del pubblico delle informazioni

29 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DIRETTIVA 2001/42/CE
DEFINIZIONI Art.2 “rapporto ambientale” Devono essere Valutati Descritti Gli effetti significativi che l’attuazione di un piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative Alla luce degli obbiettivi e dell’ambito territoriale dell’intervento L’ allegato I della direttiva riporta le informazioni da fornire a tale scopo “pubblico” S’intendono una o più persone fisiche o giuridiche Secondo la normativa o la prassi nazionale E le loro associazioni organizzazioni o gruppi

30 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DIRETTIVA 2001/42/CE
Articolo 5 Rapporto ambientale ALLEGATO I Informazioni Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri piani o programmi Aspetti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate Problemi ambientali esistenti, in particolare quelli relativi ad aree di particolare importanza ambientale in particolare Quelle individuate da: direttiva 79/409/CEE conservazione degli uccelli selvatici direttiva 92/43/CEE conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

31 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DIRETTIVA 2001/42/CE
Articolo 5 Rapporto ambientale ALLEGATO I Informazioni obbiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello a livello internazionale possibili effetti significativi sull’ambiente misure per impedire, ridurre, compensare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente   sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e descrizione di come è stata fatta la valutazione descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio sintesi non tecnica delle informazioni

32 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DIRETTIVA 2001/42/CE
Articolo 3 Ambito d'applicazione ALLEGATO II Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: ·  in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività ·  in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi ·  la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ·  problemi ambientali pertinenti al piano o la programma la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente

33 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DIRETTIVA 2001/42/CE
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi ·  probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti ·  carattere cumulativo degli effetti ·  natura trasfrontaliera degli effetti ·  rischi per la salute umana o per l’ambiente ·  entità ed estensione nello spazio degli effetti ·  valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

34 Che cos’è EMAS? EMAS: Eco-Management and Audit Scheme Il Sistema di ecogestione ed audit è un sistema di adesione volontaria per le imprese e le organizzazioni di tutti i settori che desiderano impegnarsi a valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. EMAS è stato lanciato nel 1993 ed è stato sottoposto a revisione con il Regolamento CE n. 761/2001 e con la Decisione della Commissione 2006/193/CE del 1 Marzo 2006. EMAS è uno strumento di valutazione e gestione dell'impatto ambientale di una organizzazione destinato a favorire la razionalizzazione e la riorganizzazione delle organizzazioni che vogliono aderire per aumentarne la competitività e l’efficienza riducendo gli impatti e gli sprechi generati. Scopo prioritario dell’EMAS è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese

35 Chi può partecipare ad EMAS?
EMAS è aperto a qualsiasi organizzazione del settore pubblico e privato che intenda migliorare la propria efficienza ambientale. Al sistema, definito dal Regolamento (CE) 761/2001 (legge della UE), aderiscono gli Stati membri della Unione Europea, quelli dello spazio economico europeo e quelli candidati alla adesione alla UE.

36 Obiettivi EMAS L’obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante: Delineazione delle caratteristiche per una corretta introduzione ed implementazione della gestione ambientale nelle organizzazioni e per la definizione degli obiettivi di miglioramento al fine di attribuire all’azienda un pubblico riconoscimento del suo impegno in campo ambientale Rispetto della normativa in campo ambientale da parte dell’azienda che vuole aderire ad EMAS: il vertice aziendale doveva puntare al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali con obiettivi di miglioramento Previsione di uno strumento di comunicazione Dichiarazione Ambientale. La valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficacia di tali sistemi; la partecipazione attiva dei dipendenti all’organizzazione

37 Principi cardine EMAS Le organizzazioni devono adempiere ai seguenti principi se vogliono registrarsi/certificare ambientalmente: efficienza impegnandosi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali; dando evidenza della conformità alla normativa ambientale applicabile; trasparenza rendendo disponibili al pubblico le proprie politiche, gli obiettivi e i relativi programmi di miglioramento ambientale, il sistema di gestione ed il compendio dei dati significativi sulle prestazioni ambientali; attivando un dialogo aperto con tutte le parti interessate (dipendenti, azionisti, autorità locali, fornitori, etc.); credibilità ottenendo la convalida da un verificatore indipendente accreditato; registrandosi presso l'organismo competente nazionale.

38 Schema per la registrazione EMAS
Politica Ambientale ANALISI AMBIENTALE INIZIALE Obiettivi di miglioramento e Programma ambientale Schema per la registrazione EMAS SGA Audit Dichiarazione Ambientale Diffusione Valutazione REGISTRAZIONE

39 Politica ambientale Esprime gli obiettivi e i principi generali di un’organizzazione rispetto all’ambiente, compresi la conformità a tutte le disposizioni regolamentari sull’ambiente e l’impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e target ambientali.

40 Analisi ambientale iniziale
I Fase: Esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse all’attività di un’organizzazione, esaminando tutti gli impatti ambientali delle attività svolte: processi produttivi, prodotti e servizi, metodi di valutazione, quadro normativo, prassi e procedure di gestione ambientale già in uso.

41 Programma ambientale Descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze.

42 Sistemi di gestione ambientale
II Fase: Sulla base dei risultati dell'analisi ambientale, creare un efficace sistema di gestione ambientale che punti a sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale dell'organizzazione ed a conseguire gli obiettivi di miglioramento definiti dal vertice aziendale. Il sistema deve specificare la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, i mezzi, le procedure operative, i processi e le risorse esigenze di formazione, provvedimenti di monitoraggio e controllo, sistemi di comunicazione.

43 Audit ambientale III Fase:
Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali dell’organizzazione, dell’efficacia del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente al fine di valutare la conformità alla politica ambientale, agli obiettivi di miglioramento, ai programmi ambientali dell'organizzazione, e alle norme vigenti.

44 Dichiarazione ambientale
IV Fase: Descrive i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ambientali prefissati ed indica in che modo e con quali programmi l'organizzazione prevede di migliorare continuamente le proprie prestazioni in campo ambientale. Fornisce al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sull’impatto, sulle prestazioni ambientali e sul continuo miglioramento di esse. (Contiene una descrizione chiara dell’organizzazione e un sommario delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, la politica ambientale dell’organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale; una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi).

45 Valutazione V Fase: Un verificatore accreditato da un organismo di accreditamento EMAS di uno Stato membro deve esaminare e verificare l'analisi ambientale, il sistema di gestione ambientale, la procedura e le attività di audit, la dichiarazione ambientale.

46 Registrazione VI Fase: La dichiarazione ambientale convalidata dal verificatore deve essere inviata all'Organismo competente dello Stato membro per la registrazione. Ottenuta la registrazione, l'organizzazione riceve un numero che la identifica nel registro europeo, ha diritto ad utilizzare il logo EMAS e mette a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale.

47 Vantaggi della partecipazione ad EMAS
Miglioramenti gestionali derivanti da procedure di autocontrollo, monitoraggio e garanzia e conformità alla normativa ambientale con conseguente risparmio di risorse e riduzione dei costi Aumento di credibilità nei confronti delle autorità con possibilità di elaborare delle semplificazioni amministrative Maggiore motivazione dei dipendenti, derivante dal coinvolgimento e partecipazione del personale e da un miglior ambiente di lavoro Aumento del vantaggio competitivo derivante da nuove opportunità del mercato e da un’immagine credibile dell’organizzazione dovuta alla produzione rispettosa dell'ambiente Acquisto della fiducia dei portatori d’interesse (consumatori, clienti, cittadini, autorità di controllo, ecc.) Aumento dei canali finanziari ed agevolazioni creditizie Impiego del logo EMAS come strumento di marketing

48 Comunicazione della Commissione dell’8 ottobre 2007 COM(2007)379
“Piccole, ecologiche, competitive: un programma inteso ad aiutare le piccole e medie imprese a conformarsi alla normativa ambientale” Comunicazione della Commissione dell’8 ottobre 2007 COM(2007)379

49 Notevole incidenza sull’economia a livello comunitario
PMI: imprese che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR (definizione raccomandazione 2003/361/CE) COM(2007)379 Notevole incidenza sull’economia a livello comunitario Notevole incidenza sull’ambiente Gran parte della legislazione europea in materia di ambiente non è applicata da queste imprese (perché le stesse si situano al di sotto della soglia minima di applicazione normativa o per disinformazione) Rappresentano il 99% delle imprese ed il 57% del valore aggiunto dell’economia

50 Ostacoli alla conformazione delle PMI alla normativa ambientale
COM(2007)379 Obiettivi del programma il rispetto della legislazione ambientale da parte delle PMI l’aumento dell’eco-efficienza delle PMI il miglioramento del rapporto costi/efficacia della politica ambientale il rafforzamento dell’eco-innovazione e la competitività delle PMI. scarsa consapevolezza e conoscenza dei problemi ignoranza dei potenziali vantaggi connessi alla gestione ambientale accesso insufficiente alle informazioni mancanza di risorse finanziarie ed umane mancanza di incentivi

51 Piano di azione del programma per le PMI
COM(2007)379 Legiferare meglio LEGIFERARE MEGLIO Elaborazione Attuazione delle politiche ambientali ridurre i costi amministrativi ad ogni livello raggruppare e diffondere le migliori pratiche in materia di rispetto della normativa ambientale aumentare il coinvolgimento delle PMI nel processo di elaborazione delle politiche ambientali e nella relativa attuazione.

52 Piano di azione del programma per le PMI
COM(2007)379 SISTEMI DI GESTIONI AMBIENTALI ACCESSIBILI ALLE PMI La Commissione intende facilitare l’accesso delle PMI ai sistemi di gestione ambientale su base volontaria, in particolare l’EMAS, in quanto più proficui rispetto al sistema dei controlli, tramite: riduzione delle formalità e degli oneri amministrativi rafforzamento e applicazione su ampia scala degli strumenti esistenti per l’attuazione dell’EMAS nelle PMI (come l’EMAS Easy) incoraggiamento e sostenimento di iniziative volte a promuoverne il ricorso da parte di gruppi o poli industriali di PMI incentivi a favore delle PMI registrate. Legiferare meglio Sistemi di gestione ambientale più accessibili alle PMI

53 Piano di azione del programma per le PMI
COM(2007)379 Legiferare meglio Sistemi di gestione ambientale più accessibili alle PMI ASSISTENZA FINANZIARIA MIRATA Il futuro rapporto tra PMI ed ambiente sarà diretta conseguenza degli investimenti nelle migliori tecniche e tecnologie eco-compatibili. Si rende pertanto necessario sostenere tali forme di investimento. Il quadro finanziario europeo prevede diverse possibili risorse per le PMI e la politica ambientale. Assistenza finanziaria mirata

54 Piano di azione del programma per le PMI
COM(2007)379 Legiferare meglio ASSISTENZA FINANZIARIA MIRATA Strumenti finanziari specifici per l’ambiente LIFE+ (regolamento n.614/2007) Offre un sostegno mirato, a livello comunitario, alle misure e ai progetti per l'attuazione, l'aggiornamento e lo sviluppo della politica e della normativa comunitaria in materia di ambiente. Prevede una dotazione di bilancio per il periodo destinata a sostenere le misure di assistenza alla conformità ambientale delle PMI. Sistemi di gestione ambientale più accessibili alle PMI Assistenza finanziaria mirata

55 Piano di azione del programma per le PMI
COM(2007)379 Legiferare meglio ASSISTENZA FINANZIARIA MIRATA Strumenti finanziari rivolti all’innovazione ed alla competitività delle PMI JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) CIP (programma competitività ed innovazione - decisione n.1639/2006/CE) Altri strumenti di finanziamento Fondi strutturali Aiuti di Stato Sistemi di gestione ambientale più accessibili alle PMI Assistenza finanziaria mirata

56 Piano di azione del programma per le PMI
COM(2007)379 Legiferare meglio SVILUPPO DELLE COMPETENZE LOCALI IN MATERIA DI AMBIENTE Necessità di esperti locali in materia di politica ambientale a sostegno delle PMI La Commissione prevede a tal fine: l’organizzazione di appositi seminari volti a creare negli Stati membri una rete di esperti in materia di ambiente nelle organizzazioni di sostegno e riferimento per le PMI. la promozione di una collaborazione attiva con le PMI anche per il tramite degli Eurosportelli e della costituenda rete di sostegno alle imprese ed all’innovazione. Sistemi di gestione ambientale più accessibili alle PMI Assistenza finanziaria mirata Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente per le PMI

57 Piano di azione del programma per le PMI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
Legiferare meglio COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE La situazione attuale delle PMI evidenzia una diffusa carenza di informazione sulle questioni concernenti l’ambiente. Occorre rendere le imprese più consapevoli affinché siano maggiormente rispettose della legislazione in materia ambiente. Il programma prevede: la creazione, a cura della Commissione, di un sito web di informazione multilingue, collegato al portale delle PMI L’elaborazione di linee guida operative per assistere le PMI passo a passo nel controllo del loro impatto ambientale Sistemi di gestione ambientale più accessibili alle PMI Assistenza finanziaria mirata Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente per le PMI Miglioramento della comunicazione ed informazione mirata

58 Verifica del Piano di azione del programma per le PMI
COM(2007)379 Legiferare meglio Sistemi di gestione ambientale più accessibili alle PMI Il programma e la sua attuazione saranno oggetto di periodica verifica da parte della Commissione di concerto con gli Stati membri Una prima valutazione sull’attuazione del programma è prevista per il 2010. Assistenza finanziaria mirata Sviluppo delle competenze locali in materia di ambiente per le PMI Miglioramento della comunicazione ed informazione mirata

59 MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICA ECOLABEL
Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica

60 COSA E’ IL MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICA?
Il marchio comunitario di qualità ecologica o Ecolabel, il cui logo è rappresentato da un fiore, è uno speciale sistema di certificazione creato per: fornire ai consumatori informazioni e indicazioni precise e scientificamente accertate sui prodotti. aiutare i consumatori europei a scegliere prodotti e servizi piu’ ecologici e piu’ rispettosi dell’ambiente

61 REQUISITI AMBIENTALI DEL MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICA
I requisiti ambientali considerati sono: qualità dell’aria e dell’acqua, protezione del suolo, riduzione dei rifiuti, risparmio energetico, gestione delle risorse naturali, prevenzione del riscaldamento globale, protezione dello strato di ozono, sicurezza ambientale, inquinamento acustico e biodiversità

62 CATEGORIE DI PRODOTTI Materassi Calzature Rivestimenti duri per pavimenti Pitture e vernici per interni Lampadine Ammendanti del suolo Substrati di coltivazione Lavastoviglie Frigoriferi Aspirapolveri Lavatrici Pompe di calore Detersivi multiuso Detersivi per lavastoviglie Detersivi per piatti Detersivi per il bucato Saponi, shampoo, balsami per capelli Lubrificanti Personal computer Computer portatili Televisori Abbigliamento, biancheria da letto, prodotti tessili per interno Tessuto-carta Carta per copie e grafici Servizi di ricezione turistica Servizio di campeggio Attualmente l'Ecolabel può essere assegnato a 26 gruppi di prodotti, che corrispondono a 12 grandi settori produttivi e a un’attività di servizi.

63 QUALI CONDIZIONI RISPETTARE PER QUESTE CATEGORIE DI PRODOTTI?
rappresentare un volume importante sul mercato interno; avere un impatto importante sull'ambiente; presentare importanti prospettive di miglioramento dell'ambiente a seguito della scelta dei consumatori; una parte importante del volume di vendita deve essere destinata al consumo finale.

64 COME VIENE ASSEGNATO IL MARCHIO DI QUALITA’ EUROPEO?
a) il fabbricante, importatore, prestatore di servizi, dettagliante o commerciante, presenta una domanda di assegnazione all'organismo competente designato dallo Stato membro nel quale il prodotto è fabbricato, immesso sul mercato per la prima volta o importato da un paese terzo; b) l'organismo competente controlla se il prodotto è conforme ai criteri del marchio di qualità ecologica e decide l'assegnazione del marchio; c) l'organismo competente conclude un contratto tipo con il richiedente relativo alle condizioni di uso del marchio. Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un importo. Anche l'uso del marchio è subordinato al pagamento di un diritto annuo da parte dell'utilizzatore.

65 RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO CON IL MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICO
Qualsiasi prodotto cui è assegnato il marchio di qualità ecologica può essere riconosciuto dal logo che rappresenta una margherita, quale descritto nell'allegato III del regolamento

66 PROMOZIONE DEL MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICO
La Commissione e gli Stati membri incoraggiano l'uso del marchio di qualità ecologica organizzando campagne di sensibilizzazione e di informazione. Essi assicurano il coordinamento tra il sistema comunitario di marchio di qualità ecologica e i sistemi nazionali esistenti.


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