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Corso di Formazione anno 2007

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Presentazione sul tema: "Corso di Formazione anno 2007"— Transcript della presentazione:

1 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO  

2 Corso di Formazione anno 2007
INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO Parte normativa A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER (Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )

3 I Punti che tratteremo:
La sicurezza ed igiene del lavoro ( Parte normativa )

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO ( limitatamente a quella applicabile alla nostra amministrazione)

5 Il concetto di sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro nasce e si sviluppa con il passaggio da una attività ed economia artigianale, contadina ad una attività ed economia di piccola, media e grande industria. In un sistema economico-sociale fortemente condizionato al decollo industriale, il fattore umano inteso quale “lavoratore” veniva “sacrificato” al fattore “tecnologico”. Nei primi anni della c.d. industrializzazione gli di infortuni sul lavoro venivano imputati o a distrazione, o a imprudenza, o a stanchezza o al compimento di una manovra anomala o scorretta. Che il sinistro fosse esclusivamente imputabile al fattore umano era alla base della c.d. “ideologia della fatalità”che storicamente ha assunto un duplice aspetto: da una parte, il dogma della ineluttabilità degli infortuni sul lavoro e dall’altra lo spostamento della responsabilità sulle stesse vittime e, cioè, sui lavoratori considerati di volta in volta , sbadati, imprevidenti, fannulloni, inesperti, cocciuti, stupidi, disubbidienti, temerari e cosi via a seconda dell’estro o della fantasia lessicale degli imprenditori e dei loro esperti. Un breve escursus storico ci fa meglio a comprendere l’importanza che sicurezza, prevenzione e salute hanno nel corso degli anni avuto nell’evoluzione del mondo del lavoro All'inizio del nostro secolo nei luoghi di lavoro non ci si poneva affatto il problema di dare alla forza lavoro un ambiente sicuro e salubre. L'organizzazione lavorativa era concepita solo in funzione del conseguimento del miglior risultato per l'impresa e in tale ottica veniva considerato secondario, poco importante sia l'ambiente di lavoro che lo stato di salute del lavoratore. Negli anni '30-'40 si inizia a porre attenzione ai fattori connessi con gli infortuni e le malattie in ambito lavorativo. Questo periodo è caratterizzato dalla messa a punto di strumenti di assistenza per i lavoratori infortunati durante l'attività e dall'istituzione di enti e di comitati, governativi e non, preposti alla sorveglianza e al miglioramento della sicurezza delle condizioni di lavoro. Il ventennio successivo ('50-'60) è caratterizzato da una visione più attiva del soggetto lavoratore: egli è visto interagire con il proprio ambiente di lavoro, pur permanendo nel caso di incidenti e/o malattie il concetto di pura causalità. L'intervento resta prevalentemente incentrato sulla cura fisica dell'individuo ma si presta attenzione anche alle conseguenze psichiche (affaticamento, disturbi psicosomatici, ecc.). Gli aspetti della sicurezza e della salute iniziarono a comprendere campi come la formazione/addestramento e la selezione dei dipendenti.

6 Gli inizi del ventennio successivo ('70-'80) sono caratterizzati dal passaggio dall’intervento sulla cura all’intervento sulla prevenzione. II mondo del lavoro è profondamente mutato; cresce il benessere economico, ma aumentano le condizioni di disagio, di sofferenza e di malessere nei lavoratori, nasce una forte domanda di salute e di benessere che non può non riguardare anche i luoghi nei quali i singoli trascorrono buona parte del proprio tempo. Si sviluppano gli studi e le tecniche per migliorare la qualità della sicurezza nei contesti lavorativi. L'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro è ormai un principio riconosciuto e sentito, tanto che inizia la partecipazione attiva di tutte le componenti del mondo del lavoro (sindacati, gruppi di lavoratori). La novità principale è lo spostamento dell'interesse dalla prevenzione degli infortuni e delle malattie alla conservazione attiva della salute. In Italia non si può negare che grazie alla spinta delle lotte dei lavoratori, principalmente nel settore privato, sviluppatesi negli anni ’70, i problemi della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro sono venuti prepotentemente alla ribalta, suscitando vivaci dibattiti e stimolando ai vari livelli, interesse ed impegno operativo che si è tradotto nell’ampia normativa che oggi regola la materia. Si è ribaltato in senso sostanziale il modo di intendere la problematica sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro indirizzandosi sulla prevenzione, con lo scopo non facile di elevare la qualità del lavoro e della salute agli standars imposti dalla normativa europea L'introduzione delle norme comunitarie recepite in Italia con il decreto legislativo 626/94 ha rappresentato una svolta importante per il modo di fare ed intendere sicurezza e prevenzione. Il modello culturale introdotto ponendo l'organizzazione al centro della gestione della sicurezza, mette in risalto aspetti ritenuti fino ad allora secondari. Si propone, infatti, un passaggio da un concetto di sicurezza, che ha nell'ambiente fisico di lavoro e nel singolo individuo il campo di intervento, a un concetto che porta il lavoro organizzato al centro dell'interesse per la prevenzione. E' in base a come il lavoro è organizzato, alle scelte e alle decisioni organizzative adottate che possono realizzarsi le condizioni di pericolo o di rischio per il benessere fisico, ma anche psichico, dei lavoratori. .

7 Per la nuova normativa quindi il fattore determinante al verificarsi o meno degli infortuni va ricondotto all'organizzazione del lavoro e alla cultura della sicurezza e non a carenze strutturali di macchine e impianti. Nella sicurezza e salubrità la prevenzione incide e condiziona la progettazione, l’ organizzazione e la gestione del lavoro Coloro che si occupano di prevenzione e tutela della sicurezza in ambienti lavorativi pongono inoltre sempre più attenzione al benessere psichico e sociale oltre che fisico dei lavoratori. Il tema della prevenzione del rischio si estende così dai rischi fisici a quelli psicosociali Quando si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro giustamente il riferimento è alle direttive della Comunità Europea che di fatto hanno dato impulso alla nuova legislazione in materia (vedremo in seguito l’incidenza sul dlgs 626/94 e sul nuovo modo di intendere e concepire la sicurezza sul luogo di lavoro che hanno avuto le direttive CEE) ma non possiamo dimenticare la normativa di riferimento presente nel nostro ordinamento giudiziario al di la degli specifici provvedimenti legislativi in materia

8 La Carta Costituzionale :
La nostra Costituzione prevede il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività ( art. 32), l’art. 35 statuisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, prevedendo la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Da ciò deriva l’obbligatorietà della tutela della salute nei luoghi di lavoro. L’art. 41 sulla libertà di iniziativa privata che non deve, tra l’altro, svolgersi in contrasto con la dignità umana Ai principi Costituzionali è seguita una legislazione in materia ( soprattutto negli anni ’50 quali il DPR 547/55, sugli infortuni del lavoro e il DPR 303/56 su l’igiene nei luoghi di lavoro.

9 Codice Civile L’art ( tutela delle condizioni di lavoro) norma atta a tutelare le condizioni di lavoro, con la previsione che il datore di lavoro, dovrà adottare tutte le misure che, a seconda della specificità del lavoro, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori. Ai sensi del richiamato articolo “ l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro “

10 l’articolo 2087 c.c. sanciva Da un lato il diritto del lavoratore a svolgere la prestazione in un ambiente di lavoro dal quale erano stati eliminati o ridotti al minimo i pericoli per il suo stato psicofisico dall’altro il dovere del datore di lavoro di applicare le norme antinfortunistiche di carattere pubblicistico, ma anche ogni altra misura di prevenzione ( pur non imposta dalla normativa specifica ) resa possibile dalla tecnologia ovvero suggeritagli dalla sua esperienza professionale. ( c.d. DEBITO DI SICUREZZA) Sul piano pratico va detto, tuttavia, che la norma in oggetto ha funzionato, sino all’entrata in vigore del D.lgvo 626/94, soprattutto in sede giudiziale nelle azioni avanzate dal lavoratore, vittima dell’infortunio sul lavoro, contro il datore di lavoro inadempiente dell’obbligo di sicurezza, piuttosto che dai lavoratori per pretendere l’applicazione delle misure di prevenzione

11 Codice Penale : Art. 437 ( Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro) ai sensi del quale è punito (sino ad un massimo di 10 anni) chiunque ometta di collocare impianti,apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove. Art. 451 ( Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) ai sensi del quale è punito ( sino ad un massimo di un anno ) chiunque con colpa omette di collocare, ovvero rimuovere o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso, contro disastri o infortuni sul lavoro Art 589 ( Omicidio colposo) aggravante se l’evento mortale è derivato da fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Art 590 ( lesioni personali colpose) aggravante se l’evento e è derivato da fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

12 Legge 20 maggio 1970 n. 300 ( Statuto dei Lavoratori)
Art. 9 ( tutela della salute e dell’integrità fisica) ai sensi del quale i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica Sentenza Cass. Sez. lav. n. 9808/97 “ il fatto che le norme attribuiscono alle rappresentanze sindacali o al rappresentante per la sicurezza il potere di controllo sull’adozione o sulla idoneità delle misure di prevenzione, non esclude che i lavoratori uti singuli possano agire in giudizio per ottenere l’adozione da parte del datore di lavoro elle misure idonee a tutelare la propria integrità fisica,posto che la salute costituisce oggetto di un autonomo diritto primario assoluto, e non solo un diritto o un interesse della collettività “

13 Normativa di carattere generale
- D.P.R. 27 aprile 1955, n Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - D.P.R. 19 marzo 1956, n Norme generali per l'igiene del lavoro - D.M. 12 settembre Istituzione del registro degli infortuni - D.P.R. 30 giugno 1965, n Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - D.M. 18 aprile Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - D.P.R. 8 giugno 1982, n Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro - D.M. 10 agosto Registro infortuni - Coordinamento UU.SS.LL. di Roma circolare 9 maggio 1988, n Lavoro ai videoterminali ed attività istituzionale delle UU.SS.LL. - Legge 5 marzo 1990, n Norme per la sicurezza degli impianti - D.Lgs. 15 agosto 1991, n Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro - D.P.R. 6 dicembre 1991, n Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti - D.Lgs. 19 settembre 1994, n Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - d.Lgs 19 marzo 1996 n 242 – modifiche ed integrazioni al dlgs 626/94 recante attuazione di direttive comunitarie - D.Lgs. 14 agosto 1996, n Attuazione della direttiva n. 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro - Ministero lavoro circolare 30 maggio 1997, n Ulteriori chiarimenti interpretativi del D.Lgs. n. 494/1996 e del D.Lgs. n. 626/1994 - Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome: linee guida 8 ottobre Linee guida sull'applicazione del D.Lgs. n. 494/96 - D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro - D.P.R. 12 gennaio 1998, n Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Ministero lavoro circolare 5 marzo 1998, n Oggetto: ulteriori chiarimenti interpretativi del D.Lgs. n. 494/96 e del D.Lgs. n. 626/94 - D.M. 10 marzo Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro - Ministero lavoro circolare 31 marzo 1998, n Vigilanza per la sicurezza del lavoro. D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412, D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - D.M. 4 maggio Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco - Ministero interno circolare 8 luglio 1998, n Decreto ministeriale 10 marzo Chiarimenti Norme CEI in materia di impianti elettrici - Legge 3 agosto 2007 n123 “ Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

14 Normativa di carattere speciale
- D.P.R. 19 marzo 1956, n Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - D.M. 12 settembre Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro - Legge 5 marzo 1963, n Vaccinazione antitetanica obbligatoria - D.M. 13 luglio Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra - D.P.R. 7 settembre 1965, n Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria - D.M. 22 marzo Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori - D.M. 16 febbraio Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi - D.P.R. 29 luglio 1982, n Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio - D.M. 20 dicembre Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti alla approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno - Legge 7 dicembre 1984, n Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - D.M. 8 marzo Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 - D.M. 30 ottobre Modificazione al D.M. 27 marzo 1985 recante modifiche al D.M. 16 febbraio 1982 contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi - Prevenzione e vigilanza antincendio - Legge 5 giugno 1990, n Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS - D.Lgs. 25 gennaio 1992, n Attuazione della direttiva n. 88/364/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti - D.M. 15 ottobre 1993, n Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche - D.M.(Giustizia) 18 novembre 1996 – individuazione del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.lgs.vo 626/94 Ministero interno lettera circolare 12 marzo 1997, n. prot. 770/ Direttive sui corsi di formazione e modalità personale di accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato di svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 626/94 . - D.M.( Giustizia) 29 agosto 1997 n regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziali ex D-Legs.vo 626/94 - Ministero industria circolare 25 giugno 1997 n Disposizioni applicative del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, art. 11, comma 3, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle A.S.L. -D.Lgs. 4 agosto 1999, n Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori - D.M.( Giustizia) 5 agosto 1998 – modifiche al D.M concernente l’individuazione del datore di lavoro e la vigilanza in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro D.M. 8 settembre Modificazioni al D.M. 10 marzo 1998 recante: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" - D.M.( Giustizia) 12 febbraio 2002 – individuazione del datore di lavoro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

15 Normativa riguardante limitazioni sul lavoro
- Legge 17 novembre 1967, n Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti - Legge 30 dicembre 1971, n Tutela delle lavoratrici madri - D.M. 5 luglio Lavoro notturno delle donne nelle industrie - D.P.R. 25 novembre 1976, n Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri - Legge 9 dicembre 1977, n Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro - D.Lgs. 12 novembre 1996, n Attuazione della direttiva n. 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva n. 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva n. 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 - D.Lgs. 25 novembre 1996, n Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - D.P.R. 14 gennaio Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private

16 COS'È IL DECRETO LEGISLATIVO 626 DEL 19 SETTEMBRE 1994
Il Decreto legislativo n.626 del 19 settembre 1994 (pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 1994) recepisce in Italia otto direttive della CEE finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro La problematica della sicurezza sul posto di lavoro già contemplata dall’art. 118 del Trattato Istitutivo CEE (anno 1957) acquista rilievo con l’Atto Unico Europeo ( anno 1987 ) che prescrive agli Stati membri di promuovere il miglioramento dell’ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e, in tale ottica, venivano emanate le direttive in materia La prima direttiva , n 89/391 viene considerata la direttiva quadro ispiratrice del D.lgs 626/94, riguarda le misure necessarie in generale per la prevenzione durante il lavoro mentre le altre sette direttive riguardano invece rischi e aspetti specifici del lavoro stesso. Il Decreto legislativo in esame modifica lo scenario normativo che era alla base di tutta l'attività di prevenzione negli ambienti di lavoro. Fino all'entrata in vigore del Decreto, la precedente legge la n.833 del 1978 di "riforma sanitaria", istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale affidava all'Ente pubblico, cioè alle USL - tramite i Servizi di Medicina del Lavoro - molti degli aspetti rilevanti dell'attività preventiva. Ad esempio, ferme restando le responsabilità dei datori di lavoro, le USL dovevano svolgere in prima persona: la valutazione dei rischi lavorativi, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione; l'informazione e la formazione dei lavoratori, ma anche informazione, consulenza e assistenza per tutti gli altri soggetti sociali e istituzionali; la sorveglianza sanitaria (e quindi per certi aspetti il ruolo attuale di medico competente); l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute.

17 Il decreto legislativo n
Il decreto legislativo n.626 del 1994 ha introdotto un nuovo concetto di sicurezza,un concetto di stampo più europeo, che considera al centro dell’universo produttivo l’uomo per cui gli ambienti di lavoro e le macchine devono essere “ a misura di uomo” e non viceversa. I provvedimenti degli anni ’50 davano priorità agli interventi tecnici, l’attuale normativa dà invece priorità alla valutazione dei rischi , alla individuazione ed alla programmazione degli interventi necessari alla riduzione del rischio, allineandosi così agli altri paesi europei Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 maggio 2000,approvò un programma di azione di breve e medio periodo sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. Si tratta di un piano organico utile a definire una politica per sicurezza che coordina l’intervento delle diverse amministrazioni competenti partendo dall’attuazione tempestiva della “ Carta 2000” altro documento programmatico governativo presentato nel dicembre 1999. Punto qualificante del piano sono un insieme di misure promozionali intese a diffondere la cultura della prevenzione ( vedi anche la seconda conferenza Nazionale “salute e sicurezza sul lavoro” Napoli 25 e 26 gennaio 2007) e a sostenere le imprese con politiche di informazione e incentivazione, nonché un coordinamento più stringente delle attività di vigilanza. Con la normativa in vigore il legislatore ha voluto responsabilizzare il datore di lavoro nel determinare le condizioni di sicurezza nella propria attività lavorativa e gli ha assegnato il compito di redigere un documento di valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, sull’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione conseguenti alla stessa e sui tempi di realizzazione delle misure apportate. La norma non dà altre indicazioni sui contenuti del documento lasciando al datore di lavoro la libertà di scegliere la metodologia da adottare per la propria valutazione, in sostanza si può configurare la valutazione come una autocertificazione Per il corretto svolgimento delle attività aziendali sono previste nuove figure e nuovi compiti ed anche un nuovo, e centrale, ruolo per i lavoratori

18 La nuova filosofia che anima il d
La nuova filosofia che anima il d.lgs 626/94 è orientata alla massima tutela del lavoratore, attraverso gli istituti della formazione e dell’informazione, che si aggiungono e supportano la piena attuazione della normativa già esistente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il coinvolgimento della componente sindacale, di cui è espressione la figura del rappresentante per la sicurezza, denota la volontà di operare con il consenso più ampio

19 Attualmente si assiste ad un trasferimento di autonomia, fiducia e responsabilità ai datori di lavoro. La filosofia della prevenzione è dunque cambiata e ora spetta alle aziende: - la responsabilità di individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza programmare e gestire le misure di prevenzione, coinvolgere i lavoratori nel processo valutativo, informarli e formarli, assicurare una adeguata sorveglianza medica dove è necessario. All'ente pubblico spetta: assistere le aziende, fornire ove possibile la consulenza necessaria, controllare l'attuazione di quanto è previsto dalla legge, facendosi promotore e garante dei processi di prevenzione all'interno delle aziende

20 Come si è accennato la nuova normativa costituisce una importantissima innovazione del sistema preventivistico del nostro Paese, attraverso la definizione di un diverso approccio ai problemi della sicurezza in azienda e stabilendo obblighi del tutto nuovi a carico del datore di lavoro Il vecchio sistema preventivistico si basava su una serie di precetti penalmente sanzionatori (fondamentalmente il DPR 547/55 ed il DPR 303/56 in materia rispettivamente di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro) attraverso i quali era imposto al datore di lavoro l’obbligo di rispettare tutta una serie di regole tecniche. Attualmente,come precedentemente visto, si assiste ad un trasferimento di autonomia, fiducia e responsabilità ai datori di lavoro. Il nuovo sistema, derivante dalle norme comunitarie, prevede fondamentalmente la definizione di procedure che coinvolgono i soggetti impegnati nei luoghi di lavoro, responsabilizzandoli soprattutto attraverso forme di autocontrollo e autocertificazione. In sostanza viene stabilito che la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro non sono più garantite dalla sola applicazione di un insieme di regole tecniche, ma devono esse stesse far parte della pianificazione aziendale, alla cui realizzazione concorrono azioni programmate quali la valutazione dei rischi,l’adozione di misure di tutela, la sorveglianza sanitaria e lo sviluppo di programmi di informazione e formazione sui rischi professionali

21 DI QUALI ASPETTI SI OCCUPA LA LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO?
• Da' disposizioni generali in materia di igiene e sicurezza del lavoro • Istituisce il servizio di prevenzione e di protezione dell'azienda • Fornisce norme per la prevenzione incendi, l'evacuazione dei lavoratori ed il pronto soccorso • Stabilisce la sorveglianza sanitaria dei lavoratori • Rende obbligatoria la consultazione e la partecipazione dei lavoratori • Obbliga l'azienda alla informazione e formazione dei lavoratori • Contiene disposizioni concernenti la pubblica amministrazione e stabilisce le modalità con cui gli istituti centrali devono elaborare le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali • Adegua i requisiti dei luoghi di lavoro • Stabilisce le sanzioni alle inadempienze dei singoli obblighi • Comprende 13 allegati tecnici (prescrizioni minime per posti di lavoro con videoterminale, elenco degli agenti biologici, elenco dei dispositivi di protezione individuale, aspetti della movimentazione manuale dei carichi ecc.) In maniera più specifica regolamenta inoltre: l'uso delle attrezzature di lavoro, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, la movimentazione manuale dei carichi, l'uso di attrezzature dotate di videoterminale, la protezione da agenti cancerogeni, la protezione da agenti biologici

22 Precedente normativa di settore:
La sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ( Parte normativa ) NUOVA NORMATIVA D.Lgs 626/94 e succ. mod. Precedente normativa di settore: DPR 547/55 DPR 164/56 DPR 303/56

23 • per l'igiene del lavoro il riferimento è il D.P.R. 303/56;
LA NUOVA LEGGE CANCELLA QUELLE PRECEDENTI? Il D.Lgs. 626/94 modifica parte delle leggi precedenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, le quali però rimangono in vigore per le parti non modificate Così, ad esempio: • per la prevenzione degli infortuni il riferimento è ancora il D.P.R. 547/55; • per la prevenzione degli infortuni delle costruzioni ilo riferimento è il D.P.R. 164/56; • per l'igiene del lavoro il riferimento è il D.P.R. 303/56; • per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (assicurazione con l'INAIL) il riferimento è il D.P.R. 1124/65; • per la tutela del lavoro dei minori il riferimento è la legge977/67; • per le assunzioni obbligatorie (es. invalidi e categorie protette) il riferimento è la legge 482/68; • per la tutela delle lavoratrici madri il riferimento è la legge 1204/71; • per la protezione contro i rischi da rumore, amianto e piombo il riferimento è il D.Lgs 277/91

24 I cambiamenti più importanti introdotti dal dal D
I cambiamenti più importanti introdotti dal dal D.Lgs, 626/1994 e dal D.L.vo 242/96 si possono così riassumere: a) Campo di applicazione generale; b) Valutazione preventiva globale ed integrata di tutti i rischi attraverso l’elaborazione del“documento sulla sicurezza”; c) Attuazione di opportune misure di sicurezza e prevenzione; d) Nomina dei “rappresentanti per la sicurezza” dei lavoratori e loro consultazione e coinvolgimento; e) Istituzione e compiti di un Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del Responsabile; f) Ruolo della sorveglianza sanitaria e medico competente; g) Esaltazione della informazione e formazione di ciascun lavoratore

25 D.LGS 626/94 – I DECRETI ATTUATIVI ( limitatamente a quella applicabile alla nostra amministrazione)

26 Decreto 5 dicembre Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale  - Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996) Decreto 16 gennaio Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, Ministero della Sanità - Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997) Decreto 16 gennaio Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 27 del 3 febbraio 1997) D.M. 10 marzo Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. (pubblicato sul S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998) Decreto 14 giugno 1999, n Ministero dell'interno - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1999)

27 DECRETO 14 giugno 2000, n Regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277/1991, n. 626/1994 e n. 242/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2000) DECRETO 2 ottobre Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Linee guida d'uso dei videoterminali. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000) DECRETO 2 maggio Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 226 alla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 209 del 8 settembre 2001) DECRETO 14 febbraio Ministero della Giustizia - Attuazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 61 del 13 marzo 2002) MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 15 luglio 2003, n Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 27 del 3 febbraio 2004)

28 D.LGS 626/94 – LE MODIFICHE SUBITE

29 Decreto Legge n. 758 del 19 marzo Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 21  Gazzetta Ufficiale italiana del 26 gennaio 1995, n. 21). Decreto Legislativo del Governo n. 242 del 19 marzo Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n. 104 del 6 maggio 1996) Decreto Legge n. 510 del 1 ottobre Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1996, n. 231) convertito in legge con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608. DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999) DECRETO 12 novembre Modificazione dell'allegato XI del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2000) DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000) Legge 29 dicembre 2000, n Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europee - Legge comunitaria (pubblicata nel Suppl. Ordinario n. 14/L alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 206 – Attuazione della direttiva 98/81/CE che  modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 133 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 126 del 1 giugno 2001) LEGGE 8 gennaio 2002, n. 1 (Raccolta 2002) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 8 del 10 gennaio 2002)    

30 DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 57 dell'8 marzo 2002) LEGGE 1° marzo 2002, n Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 54/L alla Gazzetta Ufficiale italiana GU n. 72 del 26 marzo 2002) LEGGE 3 febbraio 2003, n Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 31 del 7 febbraio 2003) DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 197 del 26 agosto 2003) DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 174 del 29 luglio 2003) DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 198 del 27 agosto 2003) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -  DECRETO 26 febbraio Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 58 del 10 marzo 2003) LEGGE 18 aprile 2005, n Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 96 del 27 aprile 2005)    

31 D.LGS 626/94 LE CIRCOLARI

32 CIRCOLARE 102/95 del 7 agosto 1995 - Ministero del lavoro - D. Lgs
CIRCOLARE 102/95 del 7 agosto Ministero del lavoro - D.Lgs. 19 settembre 1994, n prime direttive per l'applicazione (pubblicata nella Gazzetta Ufficilae n. 194 del 21 agosto 1995) .CIRCOLARE 29 agosto 1995, n. P.1564/ Ministero dell'interno - D.Lgs. 19 settembre 1994, n Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi. Chiarimenti (pubblicata nella Gazzetta Ufficila e n.  234 del 6 ottobre 1995) CIRCOLARE 13 giugno 1996 n. 10/96 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica - Ufficio legislativo -  D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. CIRCOLARE 27 giugno 1996, n Ministero del lavoro - D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, contenenti modificazioni ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n, 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1997) CIRCOLARE 19 novembre 1996, n. 154/96 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 recante attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, come modificato dal D.Lgs. 10 marzo 1996, n (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 284 del 4 dicembre 1996 ) CIRCOLARE 17 dicembre 1996, n. 3/96 - Ministero dell'interno - Enti locali. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1997) CIRCOLARE 20 dicembre 1996, n Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997) CIRCOLARE 5 marzo 1997, n Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.Lgs. 19 settembre 1996,  n. 624 e successive modifiche. Direttive applicative. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997)

33 LETTERA CIRCOLARE del 12 marzo 1997 prot. N
LETTERA CIRCOLARE del 12 marzo 1997 prot. N. 770/ Ministero dell'interno - Direttive sui corsi di formazione e modalità personale di accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato di svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 626/94 in base al disposto art. 3 del decreto legge 512 del 1 ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609. CIRCOLARE 30 maggio 1997, n. 73/97 -  Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/1996 e del decreto legislativo n. 626/1994. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1997) CRICOLARE n. 30 del 05/03/ Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/96 e del decreto legislativo 626/94. (pubblicata nella G.U. n.83 del 9/4/98) dell’ CIRCOLARE 1° marzo 2002, n. 4 - Ministero dell'interno -  Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 131 del 6 giugno 2002) CIRCOLARE 22 agosto 2007 n 25/I/ Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -   legge 3 agosto 2007 n. 123 “ misure in tema di tutela della salite e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia “ - provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – prime istruzioni operative al personale ispettivo CIRCOLARE 11 settembre 2007, n. DCPST/A4/RS/ Ministero dell'interno -  tutela e sicurezza sul lavoro negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

34 D.LGS 626/94 LE CIRCOLARI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

35 Circolare n 628-310/96 del 22 marzo 1996
Circolare prot. n. 6/5745/96/9E del 26 novembre 1996. Circolare prot. N. 5976/96/9E del 9 dicembre 1996 Circolare prot. n. 6/6120/96/ del 21 dicembre 1996. Circolare prot. n. 6/2//97/9E del 4 gennaio 1997 Circolare prot. n /1.1 del 27 gennaio 1997 Circolare prot. n. 6/67/97/9E del 28 febbraio 1997. Circolare prot. n. 6/120/97/9E del 25 marzo 1997. Circolare . n del 19 luglio 2000 Circolare . n. 568/DG del 26 marzo 2002 Circolare n 39434/U del 31 ottobre 2006 Nota DOG 17/ aprile 2007

36 il decreto legislativo 626/94 è sostanzialmente diviso in due parti :
Nella prima, costituita dai primi 29 articoli, vengono individuate figure, organismi ed i loro specifici compiti, aventi come obiettivo la valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; Nei restanti articoli vengono presi in esame argomenti specifici, sia con innovazioni sostanziali che con integrazioni e riscritture della legislazione precedente.

37 A CHI SI APPLICA LA LEGGE?
La legge si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati, con la sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari (es. colf) E' da ricordare che sono considerati lavoratori subordinati anche: • i soci lavoratori di cooperative e di società anche di fatto • gli utenti dei servizi di orientamento di formazione scolastica, universitaria e professionale, avviati presso datori di lavoro • gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

38 campo di applicazione particolari
Oltre che alle Forze Armate e ai servizi di protezione civile, è prevista un'applicazione che tenga conto delle particolari esigenze nei seguenti settori: strutture giudiziarie e penitenziarie ( vedi DM 29 agosto 1997 n 338) organi con compiti di ordine e sicurezza pubblica, università, scuole, ambasciate e consolati, mezzi di trasporto aerei e marittimi.

39 Figure principali per la sicurezza nei luoghi di lavoro sono:
Il datore di lavoro Il dirigente Il lavoratore Il preposto Il responsabile SPP Il rappresentante dei lavoratori Il medico competente

40 datore di lavoro ( dlgs 242/96):
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i) art.2 Dlgvo 626/94 e succ. mod. , in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale Nel quadro della nuova disciplina, e come meglio vedremo nel prosieguo del lavoro, il datore di lavoro non è più visto come mero esecutore di preesistenti norme di sicurezza, precocemente obsolete, bensì come promotore di sicurezza ( art. 4 ) in un ambiente di lavoro costantemente in evoluzione con modifica ed aumento dei rischi, non solo fisici, per la salute dei lavoratori

41 lavoratore ( dlgs 242/96) : persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

42 Il LAVORATORE è ovviamente il principale interlocutore dei soggetti responsabili dell’attuazione della sicurezza individuati dalla legge e, fondamentale innovazione, è considerato soggetto non più passivo, da tutelare, ma impegnato in un ruolo attivo per salvaguardare la propria e altrui salute. Nei confronti del lavoratore esiste pertanto, da parte del datore di lavoro, e del responsabile da questo nominato, un obbligo di informazione, formazione sui pericoli e sui rischi connessi con l’attività lavorativa e sulle misure di prevenzione e protezione adottate ( art. 21 e 22) Il datore di lavoro deve dotare i lavoratori dei mezzi necessari e adeguati per tutelare la propria ed altrui sicurezza. Il lavoratore è obbligato al rispetto di precise regole ai sensi dell’art. 5 Dlgvo 626/94 (vedi seguito)

43 servizio di prevenzione e protezione dai rischi ( dlgs 242/96):
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

44 unità produttiva ( dlgs 242/96):
stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

45 medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

46 medico competente ( dlgs 242/96):
medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

47 I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
-collabora con il datore di lavoro e con il R.S.P.P. (responsabile servizio di prevenzione e protezione) alla predisposizione del documento sulla sicurezza e all’attuazione delle misure di tutela della salute ed integrità psico-fisica dei lavoratori. effettua gli accertamenti sanitari e le visite obbligatorie anche a richiesta dei lavoratori. esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro. istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti medici cui sono sottoposti. informa ogni dipendente interessato sui risultati degli accertamenti sanitari esperiti. comunica ai rappresentanti per la sicurezza, in occasione della riunione periodica annuale, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti effettuati. visita, almeno due volte l’anno insieme al R.S.P.P.,gli ambienti di lavoro. collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso. coopera con il R.S.P.P. all’attività di informazione e formazione sulla tutela della salute sicurezza, predisponendo i contenuti informativi ed il programma di formazione per gli addetti al primo soccorso

48 responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( dlgs 242/96):
persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate ( per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e di protezione dei lavoratori vedi Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n 195)

49 formazione degli addetti e dei responsabili
dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori. Nella Gazzetta ufficiale n. 37 del è pubblicato l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il provvedimento ribadisce che i responsabili e gli addetti debbano essere in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, con verifica dell'apprendimento, di cui stabilisce gli indirizzi e i requisiti minimi. Individua inoltre i soggetti deputati alla organizzazione dei corsi: regioni e province autonome, università, ISPESL, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Amministrazione della difesa, Scuola superiore della pubblica amministrazione, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o organismi paritetici. Il provvedimento dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i responsabili, che per gli addetti l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento .

50 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( dlgs 242/96):
persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza

51 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 1
Il Rappresentante dei lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutela dei diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro. È tutelato nei confronti del datore di lavoro la cui condotta ostativa allo svolgimento delle sue funzioni è configurata, e punibile, quale comportamento antisindacale Ai sensi dell’art. 18 decreto legislativo 19 settembre 1994 n 626 come modificato dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. 2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. // rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori. 3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappre­sentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene dì norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. 5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti; e) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive. 7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.». ( N.B. in tema di formazione vedasi programma previsto dal Decreto Interministeriale 16/01/1997 sull’individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza)

52 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 2
(Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza) Ai sensi dell’art. 19 decreto legislativo 19 settembre 1994 n 626 come modificato dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 1. Il rappresentante per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; i) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11 ; m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottale dal datore di lavoro e i mezzi impiegali per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdila di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresen­tanze sindacali. 5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'ari. 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o). 5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'art. 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.».

53 prevenzione ( dlgs 242/96): il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

54 agente ( dlgs 242/96): l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

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56 COSA SI DEVE FARE PER GARANTIRE UN AMBIENTE DI LAVORO SICURO?
Per attuare la prevenzione la legge stabilisce che è necessario conoscere dettagliatamente i pericoli e valutare i rischi che possono derivarne Si devono eliminare o ridurre al minimo i rischi individuati e programmare tutti gli interventi ulteriori che risultano necessari L'attività di prevenzione può comportare anche la sostituzione di sostanze o attività pericolose con altre meno pericolose, o l'uso di quantitativi limitati di sostanze pericolose , la riduzione del numero di lavoratori esposti al rischio e l'attenzione verso le migliori condizioni di lavoro per l'uomo (rispetto dei principi ergonomici ). Devono essere inoltre prese in considerazione ed attuate misure di protezione collettiva ed individuale , misure di emergenza, visite ed esami medici I lavoratori devono essere sempre informati e addestrati a lavorare in sicurezza. La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall’insieme delle condizioni relative all’incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza da fattori accidentali

57 L’ergonomia È con l’emanazione del D.Lgs 626/94 e del DPR 494/96 che compare il termine “ ergonomia” nella normativa italiana relativa alla prevenzione nei luoghi di lavoro. L’ergonomia è la disciplina che studia le condizioni e l’ambiente di lavoro per adattarle alle esigenze psico-fisiche del lavoratore. Applica ed integra le conoscenze che provengono dalle diverse scienze umane allo scopo di far corrispondere il lavoro, i sistemi, i prodotti e l’ambiente alle capacità ed alle limitazioni fisiche e mentali dei lavoratori e delle lavoratrici La normativa sopra richiamata individuano alcuni ambiti di studio e analisi specifici dell’ergonomia quali: - L’organizzazione del lavoro (migliorare i rapporti interpersonali, eliminazione di lavoro ripetitivo e monotono, organizzazione dei turni di lavoro ecc) - La comprensione ed interpretabilità dei comandi - L’assunzione di posizioni del corpo corrette ( progettazione di postazioni di lavoro confortevoli e sicuri ) - La fruibilità del software ( progettazione di software adatti agli operatori per migliorare il rapporto uomo-macchina-processo lavorativo) - Fatica e stress - Metodi di formazione ( sull’argomento relativo all’ergonomia e allo stress si rimanda al lavoro a firma di Costantino Giordano pubblicato su “ Rivista delle Cancellerie” anno 2001 pagg 506 e ss)

58 DEFINIZIONE di RISCHIO e PERICOLO
( estratto da Linee Guida CEE in materia di salute e sicurezza sul lavoro) I termini “pericolo” e “rischio” non hanno sempre lo stesso significato in tutti gli Stati Membri della Comunità Europea e nemmeno all’interno delle singole discipline scientifiche, per cui nella normativa relativa alla salute e sicurezza si sono impiegati i termini suddetti nelle eccezioni che più si conformano alle esigenze del posto di lavoro. Si sono pertanto usati i termini in questione in base alle seguenti definizioni: PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità ( per esempio: materiali,attrezzature di lavoro,metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni RISCHIO : probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione e delle dimensioni possibili del danno stesso. VALUTAZIONE DEL RISCHIO : procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell’espletamento delle mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

59 RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
( estratto da manuale di informazioni al lavoratore del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Ufficio per la sicurezza degli Uffici centrali del Ministero ) I rischi presenti negli ambienti di lavoro, da quelli palesi a quelli meno evidenti, si possono ricondurre a tre categorie

60 POSSIAMO DISTINGUERE I RISCHI IN :
RISCHI GENERICI: - Rischio di incendio - Rischio elettrico RISCHI SPECIFICI: Uso di attrezzature munite di video terminali Movimentazione manuale dei carichi Utilizzo delle scale portatili Impiego di attrezzature e macchine d’ufficio ( es. Taglierine manuali ed elettriche,cucitrici a punti Metallici per fascicoli)

61 I PASSI PER L'ATTUAZIONE
preliminarmente adeguare l'azienda alla normativa preesistente prima fase richiedere l'individuazione da parte dei lavoratori del rappresentante per la sicurezza attivare il servizio di prevenzione e protezione, il gruppo per le emergenze e per il pronto soccorso nominare, ove previsto, il medico competente adottare le misure che non richiedono la preventiva valutazione dei rischi adottare le misure preliminari alla valutazione (es. eliminare, ridurre o utilizzare in cicli chiusi gli agenti cancerogeni) seconda fase valutare i rischi e redigere il documento (programmatico e/o di consuntivo) adottare le ulteriori misure/procedure di prevenzione e protezione individuate adeguare i luoghi ed i posti di lavoro esistenti a regime gestire i rapporti tra i referenti della prevenzione in azienda seguire i contratti d'appalto e d'opera tenere controllato il "nuovo" (assunzioni, innovazioni tecnologiche, modifiche al ciclo produttivo ...) aggiornare/perfezionare le misure preventive

62 PRINCIPALI SCADENZE 27 novembre 94 entrata in vigore del decreto
1 marzo 95 obblighi progettisti, fornitori, installatori, contratti d'appalto informazione e formazione obblighi dei lavoratori adeguamento di attrezzature di lavoro adeguamento di nuovi posti di lavoro utilizzati solo dopo il 27 novembre 95 art.4: obblighi del datore di lavoro creazione del servizio di prevenzione e protezione designazione rappresentante dei lavoratori stesura della relazione di valutazione e programma interventi adozione misure di igiene e sicurezza nomina del medico competente vari obblighi del datore di lavoro su attrezzature, movimentazione manuale dei carichi ecc. 1 gennaio 1996 adeguamento posti di lavoro utilizzati prima del Tutta una serie di altre scadenze sono invece legate alla successiva emanazione di specifici decreti.

63 • osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
OBBLIGHI DEI LAVORATORI Il Decreto Legislativo introduce più precisi obblighi anche per i lavoratori e stabilisce che "ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro". I lavoratori sono consultati, partecipano e collaborano al nuovo sistema aziendale di prevenzione e: • osservano le disposizioni e le istruzioni impartite • utilizzano correttamente macchinari, utensili, attrezzature, sostanze, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e di protezione • segnalano immediatamente le deficienze dei mezzi di prevenzione e protezione, le condizioni di pericolo • non rimuovono o alterano i dispositivi di protezione e sicurezza • non compiono di propria iniziativa azioni non di competenza che possono compromettere la sicurezza • si sottopongono agli accertamenti sanitari previsti • contribuiscono alle azioni di tutela della sicurezza e della salute

64 Ciascun lavoratore deve avere un'informazione adeguata su:
COSA DEVE SAPERE IL LAVORATORE? Ciascun lavoratore deve avere un'informazione adeguata su: • i rischi per la sicurezza e la salute presenti nell'azienda • i rischi connessi alle operazioni di lavoro da lui svolte • i pericoli legati all'uso di sostanze, impianti, macchine, utensili • le misure e i mezzi che l'azienda ha adottato per ridurre i rischi • cosa fare in caso di pericolo, incendio o incidente • chi sono gli addetti alle misure di emergenza • chi è il responsabile del servizio aziendale di prevenzione • come deve lavorare per ridurre al minimo i rischi • quali sono i mezzi di protezione disponibili e come usarli correttamente

65 IN COSA CONSISTE LA "FORMAZIONE DEI LAVORATORI"?
La legge insiste molto sugli aspetti della formazione dei lavoratori quale uno dei momenti necessari a ridurre i rischi. Se con l'INFORMAZIONE si vuole ottenere che il lavoratore conosca il proprio ambiente di lavoro, le macchine, gli impianti, le sostanze utilizzate, le procedure di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute per sapere cosa sta adoperando e cosa può accadere, con la FORMAZIONE si vuole portare il lavoratore a sapere cosa fare e come farlo, anche in funzione della salute e della sicurezza, propria e degli altri. Per esempio: • Il lavoratore che debba utilizzare un prodotto chimico dovrà conoscere la pericolosità del prodotto (informazione) ed essere addestrato ad utilizzarlo nei quantitativi, nei modi, nei luoghi, con le precauzioni e con i mezzi protettivi stabiliti o come non utilizzarlo (formazione). • Contemporaneamente all'addestramento all'uso di macchine, utensili o sostanze, il lavoratore dovrà essere addestrato a farlo in sicurezza. La formazione sarà ripetuta ogni volta che vi siano dei cambiamenti nel modo di operare, l'introduzione di nuove macchine, tecniche, sostanze o mezzi di protezione e nel caso di cambiamenti anche temporanei della mansione.

66 La definizione di datore di lavoro - 1
La dizione originaria dell’art. 2 del DLGVO 626/94 definiva “ datore di lavoro” qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell’impresa ovvero dello stabilimento. La norma dava adito a perplessità e interpretazioni varie specialmente nell’ambito dell’individuazione del datore di lavoro nel pubblico impiego A dissipare dubbi e incertezze è intervenuto il D. lgsvo 242/96 che all’art. 2 ha stabilito che : “ per datore di lavoro si deve intendere il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero, in assenza di una figura dirigenziale, il funzionario preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”

67 La definizione di datore di lavoro - 2
. La definizione di datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni Datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente che ha i poteri di gestione o il funzionario non dirigente quando sia preposto ad un ufficio dotato di autonomia gestionale. I vertici delle amministrazioni pubbliche devono individuare le persone che al proprio interno hanno le caratteristiche di "datore di lavoro“ (art. 3 dlgvo 242/96)

68 Il datore di lavoro negli Uffici Giudiziari
D.M.(G.G.) 18 novembre 1996 D.M. (G.G.) 5 agosto 1998. D.M (G.G.) 12 febbraio 2002 l'individuazione del datore di lavoro e la vigilanza in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Ai sensi e per gli effetti del D. Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal D. Leg.vo 19 marzo 1996, n. 242, sono datori di lavoro: a) per gli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero di Grazia e Giustizia, ciascun direttore generale, nonché, il capo dell'ufficio legislativo, il capo dell'ispettorato generale, il direttore dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e il direttore dell'ufficio per i servizi informativi automatizzati; b) per l'istituto superiore di studi penitenziari, per le scuole di formazione ed aggiornamento del personale penitenziario, per il centro amministrativo «G. Altavista», per i magazzini vestiario dell'amministrazione penitenziaria, per gli istituti di prevenzione e pena e per i centri di servizio sociale per adulti, i rispettivi direttori; e) per i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, i rispettivi provveditori regionali; d) per i centri per la giustizia minorile, i rispettivi direttori, che sono datori di lavoro anche per tutti i servizi minorili insistenti nel territorio di competenza previsti dall'art. 8, D. Leg.vo 28 luglio 1989, n. 272, esclusi gli istituti penali per i minorenni; e) per le scuole di formazione del personale minorile e per gli istituti penali per i minorenni, i rispettivi direttori; f) per l'ufficio centrale degli archivi notarili il direttore, e per i singoli archivi notarili, i rispettivi capi; g) per gli uffici giudiziari, i rispettivi capi, e, in particolare, per gli uffici del giudice di pace, il giudice di pace coordinatore, per i commissariati agli usi civici, i commissari, e per la direzione nazionale antimafia, il procuratore nazionale antimafia; h) per l'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli il direttore dell'ufficio. ( il D.M. del 2002 provvede con l’introduzione dell’art. 3 sugli oneri derivanti dal pagamento di ammende )     .

69 . Il datore di lavoro negli Uffici Giudiziari - 2
Circolare 31 ottobre 2006 n 39434/U Min.Giust. Ai sensi della sopra richiamata nota ministeriale “ tenuto conto dei principi informatori e della normativa in vigore, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario resta individuato quale datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n 626/94 e succ. mod.”      .

70 Gli adempimenti non delegabili del datore di lavoro:
Il datore di lavoro non può delegare ad altri: la valutazione dei rischi, la redazione del documento di valutazione o l'autocertificazione, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione     .

71 GLI OBBLIGHI DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
Il Datore di lavoro, si avvale per l’attuazione di quanto precede, della collaborazione di dirigenti e preposti, i quali nell’ambito delle attribuzioni e competenze loro specificatamente conferite, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza. A tal fine essi debbono: • dare attuazione secondo le direttive ricevute, alle disposizioni di legge, utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici ed il personale messo a loro disposizione; • affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute; • vigilare ed esigere l’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza; • informare e formare i propri dipendenti circa i rischi esistenti e le misure individuali e collettive di prevenzione e protezione adottate;

72 Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a) e) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. 4. Il datore di .lavoro: a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; e) nomina, nei casi previsti dall'ari. 16, il medico competente.

73 5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; e) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rappòrto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabi­le del servizio di prevenzione e protezione; e) prende le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f), richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva; h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; I) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in lina situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e); n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazio­ne di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti; p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), e) e d); q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzio­ne incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

74 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. 9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti: a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I; b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'arti 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

75 11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza. 12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico

76 Lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro che intenda e possa svolgere personalmente i compiti di prevenzione e protezione dovrà inviare all'organo di vigilanza, oltre alla dichiarazione attestante le sue capacità, una relazione sull'andamento degli infortuni e un attestato di partecipazione al corso di formazione, una dichiarazione un cui si attesti che ha effettuato la valutazione dei rischi e che ha redatto il documento o l'autocertificazione (non è più richiesto, cioè, l'invio del documento di valutazione).     .

77 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto )
Le scadenze per alcuni adempimenti dell'art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto ) Le disposizioni di cui all'art.4 commi 1,2,4,11 devono essere osservate: entro il 1 luglio 1996 per le aziende soggette al DPR 175/88 (rischi rilevanti), nelle centrali termoelettriche, negli impianti nucleari, nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi, polveri e munizioni, nelle aziende industriali con più di 200 dipendenti, nelle industrie estrattive con più di 50 dipendenti. . entro il 1 gennaio 1997 negli altri settori di attività    

78 LE EMERGENZE  IL DATORE DI LAVORO METTE IN ATTO MISURE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI Dispone le cose da fare nel caso di qualsiasi emergenza (incendio, scoppio, incidenti ecc.) Dà precise istruzioni e prepara un piano nel caso vi sia pericolo grave con la necessità di far uscire rapidamente i lavoratori (misure di evacuazione dei lavoratori) Dà disposizioni nel caso si debba prestare primo soccorso a feriti/infortunati Designa dei lavoratori per ciascuna di queste evenienze e li addestra allo scopo

79 DEFINIZIONE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL'AMBIENTE DI LAVORO
la valutazione dei rischi è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro intrapreso per : definire quali siano le cause probabili di lesioni o di danno sia che risulti possibile eliminare il pericolo oppure che ciò non risulti possibile e si debbano quindi definire le misure protettive del caso oppure ancora se sia possibile controllare i rischi fino a ridurli a livello accettabile. Non esiste un modello base di valutazione dei rischi ma è conseguenziàle come la valutazione dei rischi non possa non tenere conto dei diversi modelli di lavoro ( es. cantieri, uffici ecc) Importanti criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro sono stati stabiliti con il decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 ( G.U. 7 aprile 1998 n 64 )

80 • Questi schemi prevedono di procedere alla:
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL'AMBIENTE DI LAVORO • Lo scopo della valutazione dei rischi è quello di permettere al datore di lavoro di conoscere quelle situazioni, sostanze, attrezzature ecc. che, in relazione al modo di lavorare o alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, potrebbero provocare danni ai propri dipendenti. • La valutazione sarà ovviamente più o meno complessa a seconda delle dimensioni o delle attività dell'azienda. Ad esempio, nella maggior parte delle ditte del commercio e dei servizi ed in altre attività produttive i pericoli sono pochi e facilmente controllabili e la valutazione dei rischi sarà di conseguenza semplificata. • La normativa in vigore non definisce ufficialmente come deve essere fatta la valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro ma stabilisce comunque che deve essere fatta dal datore di lavoro, da solo o con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro dell'azienda ("medico competente"), consultando preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. • Esistono schemi per aiutare a valutare i rischi, che sono ampiamente usati e descritti nelle pubblicazioni tecniche. • Questi schemi prevedono di procedere alla: 1. individuazione delle fonti potenziali di pericolo 2. identificazione del numero dei lavoratori esposti 3. verifica se le precauzioni già esistenti sono adeguate 4. verifica delle possibili soluzioni (in caso di scarsità di precauzioni) 5. definizione delle priorità degli interventi futuri e programmazione degli stessi

81 Il documento di valutazione
Grande importanza assume il "documento" elaborato al termine della valutazione che consiste: a) in una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in cui siano specificati i criteri adottati; b) nell'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, adottati in conseguenza dei rischi identificati; c) nella programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

82 COSA DEVE CONTENERE IL "DOCUMENTO" ?
Il documento quindi contiene: 1.UNA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Riporta i risultati della valutazione e i criteri adottati per la stessa: da essa, cioè, si deve poter capire quali situazioni di rischio sono state individuate e in quale modo sono state giudicate. 2.LE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE Per ogni situazione di pericolo messa in evidenza , occorre riportare che cosa è stato fatto per far sì che i dipendenti siano soggetti al minor rischio possibile 3.IL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI Oltre ai provvedimenti già messi in atto, nel documento occorre precisare se ci sono altri interventi che saranno attuati in futuro e con quali tempi si pensa di attuarli. Il documento va conservato in genere presso l'Azienda. Va spedito all'organo di vigilanza solo se la valutazione è stata eseguita direttamente dal datore di lavoro.

83 Il servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro deve designare all'interno dell'azienda le persone deputate ai compiti del servizio di prevenzione e protezione anche quando si avvale di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione. Solo quando la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda sia insufficiente può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda. La presenza di un servizio di prevenzione interno all'azienda è comunque obbligatoria: nelle aziende soggette al DPR 175/88 (rischi rilevanti), nelle centrali termoelettriche, negli impianti nucleari, nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi, polveri e munizioni, nelle aziende industriali con più di 200 dipendenti, nelle industrie estrattive con più di 50 dipendenti, nelle strutture di ricovero sia pubbliche che private     .

84 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
E' costituito da una o più persone scelte dal datore di lavoro all'interno dell'azienda oppure tra persone e servizi esterni all'azienda , con il compito di svolgere le attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è designato dal datore di lavoro e deve essere in possesso di attitudini e capacità adeguate. Il suo nominativo deve essere comunicato all'organo di vigilanza. I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono: • individuazione dei fattori di rischio • valutazione dei rischi • individuazione ed elaborazione delle misure e delle procedure per la sicurezza e l'igiene sul lavoro • programmazione e fornitura di informazione e formazione ai lavoratori

85 QUANDO DEVE ESISTERE UN SERVIZIO AZIENDALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
QUANDO DEVE ESISTERE UN SERVIZIO AZIENDALE DI   PREVENZIONE E PROTEZIONE? La presenza del Servizio di Prevenzione e Protezione "interno" all'azienda è obbligatoria in: aziende industriali con più di 200 dipendenti, industrie estrattive con più di 50 dipendenti, industrie appartenenti alla classe grandi rischi, centrali termoelettriche; aziende produttrici di esplosivi; • impianti nucleari. Negli altri casi il datore di lavoro può fare ricorso a persone o servizi esterni all'azienda. Inoltre il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (anche facendosi assistere da consulenti esterni): • in aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti • in aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti • in aziende della pesca fino a 20 addetti • in tutte le altre aziende fino a 200 addetti.

86 L'ORGANO DI VIGILANZA -1 Cenni storici
E' il servizio dell'Unità Sanitaria Locale che ha le funzioni di controllo e vigilanza sull'applicazione di tutte le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e che un tempo erano esercitate dall'Ispettorato del lavoro. Vigili del fuoco e Servizio minerario svolgono funzioni di vigilanza per la parte di specifica competenza. Nella Provincia di Trento esiste una sola "Unità Sanitaria Locale" che fa capo alla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari: la vigilanza è svolta dalla Direzione Prevenzione attraverso l'Unità Operativa Prevenzione Infortuni per la parte sicurezza e attraverso l'Unità Operativa Igiene e Medicina del Lavoro per la parte relativa all'igiene e prevenzione delle malattie professionali. Parte del personale di questi due servizi svolge le funzioni di "ispettore del lavoro". Lo stesso personale, in virtù del possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (U.P.G.), ha accesso ai luoghi di lavoro ed alle documentazioni attinenti a sicurezza ed igiene del lavoro. Controllo e vigilanza sono finalizzate ad ottenere l'applicazione delle misure di prevenzione adeguate al progresso tecnico, anche attraverso la verifica degli adempimenti di legge. Nella nuova normativa, l'organo di vigilanza dell'ente pubblico è posto come garante "esterno" al sistema di prevenzione aziendale. Nei riguardi delle aziende, l'ente pubblico svolge inoltre funzioni di sostegno ed assistenza nell'applicazione delle leggi e, in modi diversi, di consulenza. All'organo di vigilanza vanno inviate anche alcune comunicazioni, notifiche o richieste di autorizzazioni previste da varie leggi. Ai sensi dell’art.21 L. 833/78 gli addetti al servizio ispettivo, nonché ai presidi multifunzionali di prevenzione acquistano la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per disposizione del Prefetto su proposta del Presidente della Regione

87 L'ORGANO DI VIGILANZA -2 Ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 1996 n 242 l'art. 23 del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente: «Art. 23 (Vigilanza). — 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio. •3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e, salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie». ( per il Ministero della Giustizia in tema di vigilanza si richiama l’art. 2 del DM 18 novembre 1996 per come modificato dall’art. 2 del DM 5 agosto 1998 e l’art. 2 DM 12 febbraio vedi avanti )

88 Ai sensi dell’ articolo 4 Legge 3 agosto 2007 n. 123:
L'ORGANO DI VIGILANZA -3 Ai sensi dell’ articolo 4 Legge 3 agosto 2007 n. 123: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, legge 5 giugno 2003 n 131,, in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n 281, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all’art. 27 D.lvo 626/94 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997. Fino all’emanazione del decreto di cui sopra il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è esercitato dal Presidente della Provincia, o da assessore da lui delegato, nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell’ambito di competenza ( vedi circolare Ministero dell’Interno n. DCPST/A4/RS/3200 dell’11 settembre 2007)

89 L'ORGANO DI VIGILANZA NEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ai sensi dei D.M.( Giustizia) del 5 agosto 1998 (modifiche al DM 18 novembre 1996) e D.M. (Giustizia) del 12 febbraio 2002 l'Amministrazione della giustizia, per l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevista dall'ari. 23, D.Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'art. 10, D. Leg.vo 19 marzo 1996, n. 242, si avvale dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie, integrati con i servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e di polizia. il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha il compito di organizzare i servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie e provvede ad integrare gli stessi con il personale sanitario e tecnico dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia mediante convenzioni con i rispettivi Ministeri.

90 ( Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro)
I.S.P.E.S.L. ( Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) Con DPR 4 dicembre 2002 n. 303 è stato disposto il Regolamento di organizzazione dell’ISPESL. L’istituto tra i suoi compiti, oltre all’omologazione dei prodotti e degli strumenti necessari all’attività lavorativa, ha anche quelli di ricerca, studio, sperimentazione ed elaborazione di criteri e metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all’evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi di produzione §§§§§§ dal 1994, l’Istituto italiano di medicina Sociale, in qualità di soggetto pubblico, è chiamato a concorrere alla realizzazione del nuovo sistema di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

91 LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Consiste nelle visite mediche e negli eventuali altri esami che sono necessari per verificare l'idoneità dei lavoratori a svolgere una mansione specifica: visite ed esami sono mirati al tipo di rischi presenti nello svolgimento della mansione e sono prescritti prima della immissione al lavoro (visita pre assuntiva) e poi con periodicità variabile (visita periodica). La sorveglianza sanitaria può essere effettuata solamente da un medico specialista in medicina del lavoro (o autorizzato secondo la legge). Non tutti i lavoratori devono essere sottoposti a visite mediche: la legge stabilisce quali lavoratori e spesso anche con quale periodicità.

92 IL "MEDICO COMPETENTE" E' il medico che si occupa della sorveglianza sanitaria e che collabora, per la parte di sua competenza, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione ai fini della prevenzione in azienda Per la legge il medico competente è un medico specialista in medicina del lavoro o autorizzato secondo altra norma. In altri casi è chiamato "medico di fabbrica", "medico d'azienda" o, semplicemente medico del lavoro. Può essere un libero professionista, un dipendente del datore di lavoro o di una struttura convenzionata esterna. Può essere un medico della struttura sanitaria pubblica ("USL") purché non svolga attività di vigilanza

93 Il registro degli infortuni
Nel registro devono essere annotati tutti gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno     .

94 La cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
La cartella sanitaria personale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria obbligatoria deve essere custodita in azienda, con salvaguardia del segreto professionale. Va consegnata al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro o quando lo stesso ne faccia richiesta La cartella sanitaria e di rischio documenta i risultati delle visite sanitarie effettuate dal medico competente nelle visite preventive e/o periodiche     .

95 Requisiti di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro
I luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 devono essere adeguati entro il 1 gennaio 1997. Se per l'adeguamento sono necessarie autorizzazioni o concessioni, il datore di lavoro avvia immediatamente le richieste ed ha tempo sei mesi dal provvedimento di autorizzazione o concessione per adeguare i luoghi di lavoro. Fino all'adeguamento dei luoghi di lavoro il datore di lavoro può adottare delle misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, informando il rappresentante dei lavoratori. Se l'adeguamento dei luoghi di lavoro è ostacolato da vincoli urbanistici o architettonici il datore di lavoro può adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, che devono essere autorizzate dall'organo di vigilanza .

96 Nell’ambito della normativa in oggetto assume importanza la necessità, se non addirittura l’obbligo giuridico, di allestire un ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente: - per ambiente salubre si intende un ambiente che garantisca le fondamentali regole di igiene; per ambiente confortevole e accogliente si intende un ambiente con aspetti di funzionalità, in rapporto sia alle esigenze lavorative che a quelle dei lavoratori e/o dei clienti/utenti, di gradevolezza estetica e di cura dell’aspetto dell’ambiente In tema riteniamo utile richiamare la direttiva presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 ( pubblicata in G.U. serie generale n 80 del ) L’elaborazione dottrinale degli “indicatori di benessere” e gli “indicatori di malessere

97 La tutela dei lavoratori addetti ai videoterminali
L’uso crescente del videoterminale ha posto problemi di tutela della salute dei lavoratori addetti a tali strumenti di lavoro. La normativa di riferimento in materia è : DPR 43/90 e 44/90; Direttiva CEE 29 maggio 1990 n 90/270 contratti collettivi di lavoro nel pubblico impiego d.lgs 626/94

98 in particolare l’allegato VII del dlgs 626/94 e la direttiva 90/270/CEE dettano prescrizioni minime per l’uso del videoterminale che non deve costituire fonte di rischio per i lavoratori. Le attrezzature e gli ambienti di lavoro circostanti devono rispondere a specifici requisiti tecnici volti soprattutto a ridurre l’affaticamento visivo e posturale dell’operatore La stessa normativa prevede inoltre la necessità di ricorrere a periodiche interruzioni durante l’utilizzazione continuativa del videoterminale.

99 Uso di attrezzature munite di videoterminali è regolato dal TITOLO VI, artt.50 e ss del D.lgs 626/94
Campo di applicazione Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali. 2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: ai posti di guida di veicoli o macchine; ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico; ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro; alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura; alle macchine di videoscrittura senza schermo separato

100 Definizioni Ai fini della normativa in esame si intende per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54.

101 a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

102 Organizzazione del lavoro
Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l’uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

103 Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. 5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro. 6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

104 la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n 71911/ del 22 febbraio 1991 dispone che, nel settore del pubblico impiego il personale stabilmente addetto ai videoterminali Deve essere adibito ad attività lavorative diverse per un periodo di dieci minuti non Cumulabili per ogni ora di lavoro L’espressa esclusione della cumulabilità delle interruzioni all’ inizio o al termine dell’ orario di lavoro sta ad indicare che la sua finalità è collegata in modo univoco all’utilizzo del videoterminale e al conseguente riposo del Lavoratore per il suo recupero psicofisico

105 Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. 2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in: a) idonei, con o senza prescrizioni; b) non idonei. 3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16. 3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2. 3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità. 5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta è a carico del datore di lavoro.

106 Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’art. 52; b) le modalità di svolgimento dell’attività; c) la protezione degli occhi e della vista. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d’uso dei videoterminali

107 Consultazione e partecipazione
Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell’organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo. Adeguamento alle norme I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII.

108

109 Personale abilitato uso sistemi informatici
Uffici Giudiziari- 1 Personale abilitato uso sistemi informatici Accordo Integrativo del CCNL sottoscritto in data 3 febbraio 2000 SETTORE DELLA PROFESSIONALITA’ AMMINISTRATIVO Informatico C2, Informatico C1, Informatico B3

110 Personale abilitato uso sistemi informatici
Uffici Giudiziari- 2 Personale abilitato uso sistemi informatici Accordo Integrativo del CCNL sottoscritto in data 3 febbraio 2000 Art. 20 – Uso delle dotazioni informatiche: Al fine di diffondere ed incrementare l’uso generalizzato della strumentazione informatica,l’Amministrazione si impegna ad organizzare corsi di addestramento e di perfezionamento per i dipendenti. A prescindere da quanto specificamente previsto per determinati profili professionali, per tutti i dipendenti, ad eccezione di quelli inquadrati nel settore della professionalità giudiziaria, area funzionale A posizione economica A1,sono tenuti ad avvalersi, nell’espletamento delle mansioni affidate, della strumentazione informatica in dotazione all’ufficio, nel rispetto del Dlgs 624/94 SETTORE DELLA PROFESSIONALITA’ AMMINISTRATIVO-GIUDIZIARIA Figura Professionale dell’Operatore Giudiziario Area Funzionale B Posizione economica B1: lavoratori addetti a mansioni semplici d’ufficio che richiedono l’uso di sistemi informatici di scritturazione.. Posizione economica B2: lavoratori che…..provvedono, sulla base di istruzioni, alla ricerca e alla ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici,dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori, lavoratori che, anche a mezzo dei necessari supporti informatici svolgono, sulla base di istruzione, attività preparatoria connessa agli atti di notificazione,esecuzione e protesto… Posizione economica B3: lavoratori che, anche coordinando le professionalità di livello inferiore, esplicano compii di collaborazione qualificata nell’ambito delle strutture dell’amministrazione non immediatamente coinvolte nelle varie fasi specifiche del procedimento giurisdizionale,facendo, altresì, uso degli strumenti informatici n dotazione all’’ufficio Figura Professionale del Cancelliere Posizione economica B3: lavoratori che, secondo le direttive ricevute, avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato…ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori Area Funzionale C Posizione economica C1: lavoratori che, nell’ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione … Posizione economica C2: lavoratori con compiti di diretto supporto alla giurisdizione,i quali, avvalendosi altresì degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio… NON RISULTA PREVISTA LA CORRESPONSIONE DI SPECIFICHE INDENNITÀ DESTINATE AI LAVORATORI ADDETTI AI VIDEOTERMINALI

111 I posti di lavoro con videoterminale
Il nuovo termine per l'adeguamento di posti di lavoro con videoterminale nei quali i lavoratori siano adibiti per più di 4 ore consecutive e utilizzati prima del 27 novembre 1994 è stato fissato al 1 gennaio 1997

112 Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - 1
Con il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645 (in G.U , n. 299) è stata recepita la direttiva 92/85/CEE concernente l'attuazione di misure tese a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere od in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato Ai sensi della circolare ministeriale (ministero del lavoro e della previdenza sociale) del 6 maggio 1997 n. 66/97 la direttiva comunitaria rappresenta normativa minima nel senso che non può comportare in sede di attuazione un abbassamento del livello di protezione della lavoratrice rispetto alla situazione esistente in ogni Stato membro alla data della sua adozione Pertanto il dlgs 626/94 contiene esclusivamente l’integrazione della normativa italiana in materia alla luce delle nuove disposizioni comunitarie che per la maggior parte prevedono condizioni di minor favore

113 Le lavoratrici gestanti, puerpere od in periodo di allattamento -2
Il datore di lavoro, nella valutazione di cui al primo comma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994, è tenuto a valutare gli specifici rischi per la sicurezza e la salute delle predette lavoratrici, con particolare riferimento ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro che possono comportare lesioni del feto ovvero mettere in pericolo lo stato di salute delle gestanti e dei nascituri, individuati dall'allegato I al D.Lgs. n. 645/1996. Il datore di lavoro procede dunque ad adottare le misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, e alla modifica temporaneamente delle condizioni o dell'orario di lavoro al fine di evitare l’esposizione al rischio delle lavoratrici, procedendo ove necessario anche ad eventuali spostamenti sia di turni che di reparto più consoni allo stato di gravidanza o di allattamento Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate

114 Le lavoratrici gestanti, puerpere od in periodo di allattamento -3
L’organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, le lavoratrici incinte e le madri che allattano possa lavorare stando seduta avendo inoltre la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate Uno fra gli aspetti più innovativi del decreto n. 645 è costituito da quanto disposto dall'art. 7 in materia di esami prenatali. Le lavoratrici gestanti hanno infatti la possibilità di assentarsi dal lavoro per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita della retribuzione qualora questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro (circolare Ministero del Lavoro, 6 maggio 1997, n. 66/97, in G.U , n. 187). Per la fruizione di tali permessi, le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e, successivamente, la relativa documentazione attestante l'effettuazione dell'accertamento

115 I requisiti di igiene e sicurezza di locali ed edifici in uso a pubbliche amministrazioni
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione per l'adeguamento sono a carico dell'amministrazione tenuta, per norma o convenzione, alla loro fornitura e manutenzione .

116 COSA SUCCEDE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME?
Se un tecnico dell'organo di vigilanza ("ispettore del lavoro"), nel corso di un ispezione accerta la violazione di una norma sulla sicurezza o sull'igiene del lavoro, farà delle prescrizioni affinché la violazione sia eliminata, indicando tempi e modi con cui questo dovrà avvenire (verbale di ispezione). Contemporaneamente dovrà comunicare il rilievo della violazione alla Procura della Repubblica. Se al ricontrollo nei tempi fissati (è possibile ottenere proroghe motivate), l'ispettore verificherà che è avvenuta la regolarizzazione, l'organo di vigilanza ammetterà il contravventore a pagare in via amministrativa una somma pari ad 1/4 del massimo previsto per quella violazione, permettendo così l'estinzione del reato. La mancata regolarizzazione o il mancato pagamento daranno invece avvio ad un procedimento penale. Le contravvenzioni per chi viola le leggi in materia di igiene e sicurezza del lavoro prevedono sanzioni di entità consistente che arrivano, per alcuni articoli, fino all'arresto da tre a sei mesi o all'ammenda fino ad 50 milioni.

117 Sanzioni – 1 ART.89 Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti 1. Il datore di lavoro e ‘ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter. 2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter;38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2. 3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3,4,5,6 e 8; 87, commi 3 e 4. ART. 90 Contravvenzioni commesse dai preposti 1. I preposti sono puniti: a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36,comma 8-ter;38;41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2; b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.

118 Sanzioni - 2 ART. 91 Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori 1. La violazione dell’art. 6, comma 2, è punita con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni. 2. La violazione dell’art. 6, commi 1 e 3, è punita con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire seicentomila a lire due milioni. ART. 92 Contravvenzioni commesse dal medico competente 1. Il medico competente è punito: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2 bis: b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3; 69, comma 6 e 70, comma 2. ART. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori 1. I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo ;39; 44; 84, comma 3; b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1. ART. 94 Violazioni amministrative 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.

119 CONTENENDO GLI ARTT REATI CONTRAVVENZIONALI IN ORDINE AD ESSI SONO OPERATIVE DUE POSSIBILI CAUSE DI ESTINZIONE La particolare procedura prevista dagli Artt D.lgs 758/94 L’OBLAZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 162 E 162-bis Codice Penale

120 e salute dei dipendenti »:
Concludiamo con una costruzione dottrinale ( da ultimo vedasi Costantino Giordano in “la Rivista delle Cancellerie anno 2001 pagg 512 e ss “) che, a mio parere, riassume egregiamente le finalità della normativa oggetto del presente corso di formazione : « codice dei diritti dei lavoratori in materia di sicurezza dei posti di lavoro e salute dei dipendenti »: 1) i rischi devono essere ridotti alla fonte; 2) il numero dei lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio deve essere ridotto al minimo; 3) sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, i lavoratori, ovvero i loro rappresentanti, hanno diritto all'informazione, alla formazione, alla consultazione ed alla partecipazione; 4) i lavoratori devono ricevere adeguate istruzioni sull'uso di macchine, impianti, utensili, dispositivi di protezione individuali; 5) gli ambienti, le attrezzature di lavoro, le macchine e gli impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, devono essere sottoposti a regolare manutenzione; 6) tutti i lavoratori, in relazione al tipo ed all'entità del rischio, devono essere forniti dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; 7) ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, non può essere richiesto di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 8) i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato hanno il diritto di essere informati in merito al rischio stesso e alle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 9) i lavoratori hanno il diritto di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 10) il datore di lavoro adotta tutte le misure organizzative necessaria ovvero impiega i mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.


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