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Aggiornamento Quadri delle ASD “Adempimenti Contabili Novità Fiscali”

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Presentazione sul tema: "Aggiornamento Quadri delle ASD “Adempimenti Contabili Novità Fiscali”"— Transcript della presentazione:

1 Aggiornamento Quadri delle ASD “Adempimenti Contabili Novità Fiscali”
Ariccia – 30 Aprile 2015 Palazzo Chigi Celestino Bottoni

2 Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione
Governo: Si introduce la percentuale unica di detrazione nella misura del 50 per cento sia per le prestazioni di pubblicità che di sponsorizzazione per associazioni senza scopo di lucro, quelle sportive dilettantistiche, le pro-loco. Allo stato è previsto un regime forfettario di determinazione dell’IVA per le imprese spettacolistiche (e sportive dilettantistiche) in base al quale la detrazione è stabilita nella misura del 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Tale detrazione è tuttavia ridotta a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione. In vigore dal 13 dicembre G.U. 28 novembre 2014 s.g. n. 277

3 SPLIT PAYMENT – scissione pagamento
Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) è stato introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA nei rapporti con la P.A. La lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 introduce il nuovo art. 17– ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, il quale prevede che per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., i suddetti enti corrispondano ai propri fornitori esclusivamente il corrispettivo e saranno tenuti direttamente al versamento dell’IVA all’Erario. imponibile, che viene pagato a chi ha emesso la fattura IVA, che viene versata dall’Ente direttamente all’Erario (salvo per chi è in 398/91, PER INCASSARE ANCHE L’IVA BISOGNA INSERIRE NOTA RICHIAMANDO LA NORMATIVA NELLA FATTURA (Opzione per il regime fiscale di cui Legge 398/91, si richiede il pagamento dell’IVA esposta). REGIME SPECIALE – CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 15 DEL 13 APRILE 2015 (punto 2, capoverso 3)

4 ENTI NON COMMERCIALI – NOTE DI DEBITO -
PER LE ATTIVITA’ NON COMMERCIALI SI PROSEGUE CON LE NOTE DI DEBITO, SENZA EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (ZANETTI Sottosegretario Minieconomia, Italia OGGI del 13 marzo 2015) Sull’argomento vedi anche Interrogazione Parlamentare alla Camera, seduta n. 389 del 11 marzo 2015, atto n. 5/05002. Il Ministro PADOAN ha ribadito come che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l'emissione della stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972. In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014 non erano tenuti a emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati a emettere fattura elettronica.

5 Reverse charge – inversione contabile
SERVIZI DI PULIZIA (Circ. 14/2015 Agenzia delle Entrate) Enti non commerciali. Se non si svolge attività commerciale il trattamento fiscale è equiparato ai privati, pertanto più I.V.A.. No reverse charge Se viene svolta attività commerciale si applica Reverse charge Se il servizio di pulizia riguarda entrambe le attività (istituzionale/commerciale) bisogna applicare criteri oggettivi, per es. mq.

6 Contestazione per operazioni inesistenti. Art. 8 D.lgs. n.74/00
Grava sull’amministrazione provare l’inesistenza dell’operazione. Art. 54, comma 2, D.P.R. 633/72 e artt. 39 e 40 D.P.R. 600/73. Necessita una documentazione, anche contrattuale, e finanziaria (bonifici/assegni) a conferma della reale operazione commerciale. Attenzione ai controlli automatizzati o induttivi.

7 Contestazione per operazioni inesistenti. Art. 8 D.lgs. n.74/00
xxxxxxx zzzzzzzzzz xxxxxxxxxxxxxx

8 Contestazione per operazioni inesistenti. Art. 8 D.lgs. n.74/00
xxxxxxxxxxx xxxxxxx zzzzzzzzzz xxxxxxxxxxxxxx Se in futuro passerai alla fatturazione elettronica (+nuova contabilità per cassa?) NON più spesometro e black list ! CHAPEAU !! Legge 212/2000 art. 4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

9 Jobs act L’art. 47, comma 1, del “testo organico” si occupa delle collaborazioni organizzate dal committente, stabilendo che dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Il secondo comma del medesimo art. 47 fa comunque salve: a) collaborazioni su accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con discipline specifiche del trattamento economico e normativo, per particolari esigenze produttive/organizzative del settore; b) collaborazioni nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in appositi albi professionali; c) attività prestate nell’esercizio della funzione da componenti organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) prestazioni a fini istituzionali per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

10 RIFORMA DEL TERZO SETTORE nello sport ?
….. LE INDENNITA’ ??? DOVE SONO ? I VOLONTARI HANNO SOLO RIMBORSI DOCUMENTATI, A PIE’ DI LISTA ? INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DEL 16 APRILE: INPS NELLE COLLABORAZIONI TECNICHE DI ALTO PROFILO, FORSE E’ SEMPRE STATO GIA’ COSI ?! La premessa del primo comma DELL. ART. 67 DEL TUIR è che la lettera m) etc.. si applica se non trattasi già di lavoro autonomo (professionisti) o LAVORO DIPENDENTE ! UN NODO DA SCIOGLIERE ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELL’ART. 38 DELLA COSTITUZIONE “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.” MA, SENZA CASCARE NELLA MORSA DEI “CONTRIBUTI SILENTI” DELLA L. 335/95

11 Per le prestazioni cococo tecnico amministrative necessita la comunicazione preventiva UNILAV. Art. 67, lett. m) ultimo comma

12 Dobbiamo fare molta attenzione all’inquadramento dei volontari

13 Tenere a portata di mano l’iscrizione al REGISTRO CONI + STATUTO E LIBRI SOCIALI IN “ORDINE” !!!

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15 Potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
CENNI SULLE CARATTERISTICHE DEL LAVORO SUBORDIANTO Corte di Cassazione sent. N dell’8 aprile 2015 Vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo. Potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Limitazione, del lavoratore, nell’autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale. Il lavoratore non ha rischi imprenditoriali ma continuità della prestazione con osservanza di un orario e relativa retribuzione (a volte su base oraria, giornaliera o per importi più consoni per retribuzioni che per mere indennità ) Sull’argomento vedi già Circolare del Ministero del lavoro n. 218 del 14 novembre 1996 e circolare dell’INPS n. 108 del 2000

16 REGIME FISCALE DEI MINIMI una opportunità per i maestri/allenatori/ tecnici sportivi
PER L’ESERCIZIO 2015 VIVE ANCORA IL VECCHIO REGIME DEI MINIMI (5% IMPOSTA SOSTITUTIVA , VOLUME D’AFFARI ) CON TUTTE LE SUE REGOLE. Dal primo di gennaio viene varato il nuovo regime , vedi prospetto successivo, che sarà già oggetto di modifiche.

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18 Certificazione UNICA Con Comunicato Stampa del 12/02/2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti circa l’adempimento dell’invio telematico delle CU2015 indicando che, solo per quest’anno, vengono introdotte le seguenti semplificazioni: in presenza di comunicazioni contenenti esclusivamente redditi esenti, il sostituto d’imposta l’invio telematico è facoltativo. Quindi se una associazione nel corso del 2014 ha erogato esclusivamente compensi esenti (es: i c.d. “compensi sportivi” tutti sotto i euro) potrà, per questo primo anno di applicazione dell’adempimento, non inviare telematicamente le certificazioni. l’invio telematico delle CU2015 contenenti redditi soggetti a ritenuta ma non oggetto di comunicazione tramite 730 (es: compensi per professionisti con ritenuta) potranno essere trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo 2015, senza che la circostanza comporti l’applicazione di sanzioni.

19 Question times Interrogazione parlamentare 25.2.2015 n. 5-04817
Ruocco: Chiarimenti circa l'applicazione dell'esonero dall'adempimento dell'obbligo di invio telematico della certificazione unica da parte del sostituto d'imposta  TESTO DELLA RISPOSTA Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione della Certificazione Unica 2015 per comprendere se la presenza di percipienti di redditi imponibili (ovvero di redditi imponibili o esenti), e contemporaneamente di percipienti con redditi esenti, obblighi il sostituto d'imposta ad inviare le certificazioni uniche anche in relazione a tali ultimi soggetti. Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.  La trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni Uniche da parte dei sostituti d'imposta, come stabilito dall'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, è finalizzata all'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Poiché i redditi esenti non devono essere riportati in dichiarazione, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente tali tipologie reddituali possono non essere inviate all'Agenzia delle Entrate, come riportato nel comunicato stampa del 12 febbraio 2015. Nell'ipotesi in cui un medesimo sostituto d'imposta abbia rilasciato ai diversi percipienti certificazioni attestanti sia redditi imponibili che redditi esenti, quest'ultimo dovrà procedere, nei termini stabiliti, all'invio di tutte le certificazioni contenenti i redditi imponibili, mentre potrà scegliere se inviare o meno la certificazione relativa al sostituito che abbia percepito esclusivamente redditi esenti.

20 La semplificazione - TELEMATICA

21 Abbiamo una speranza, che nulla funzioni
Abbiamo una speranza, che nulla funzioni ! Per ora ……ma andrà a regime, pensiamoci per tempo

22 Meglio così ……..

23 Il 730 pre – complicato

24 Entrambe sono “tracciate” con il codice N);
La semplificazione – TELEMATICA - Nuovo ISEE la dichiarazione che sarà oggetto di confronto con la banca dati dell’ANAGRAFE TRIBUTARIA Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche (indicata nel punto 25 della nuova ISEE; Certificazione sostitutiva di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2014, punto 19. Entrambe sono “tracciate” con il codice N); Ai fine dell’ISEE i redditi da RILEVANO (sono esenti solo da IRPEF!)

25 Aumenta la base imponibile degli utile/dividendi percepiti dagli ENC (Fondazioni)
Con effetto retroattivo gli utili/dividendi percepiti dagli ENC non saranno più tassati nella misura del 5% ma sulla base del 77,74% del dividendo. Nulla varie per le ASD e SSD che per opzione tassino il reddito commerciale in base alla Legge 398/91. L’imponibile fiscale su cui calcolare l’IRES (pari al 27,50%) rimane pari al 3% dell’imponibile IVA.

26 Diminuisce l’aliquota IRAP al 3,90% per gli ENC
Già per il 2014 l’aliquota IRAP dovrebbe scendere (il condizionale è d’obbligo) al 3,90%. Comunque gli ENC non potranno usufruire del cuneo in quanto l’imponibile (per il costo del personale) si base già sul retributivo (imponibile IVS).

27 Erogazioni liberali alle ONLUS
Dal 1 gennaio 2015 le liberalità alle ONLUS saranno detraibili (per le persone fisiche) fino ad euro , art. 15 del TUIR. (la % è passata da 19 al 24 per il 2013, al 26% per il 2014). Stessa cosa per le imprese che potranno arrivare a recuperare le liberalità fino ad un valore pari al 2% del volume d’affari e per un massimo di € (art. 100 TUIR). L’Agenzia delle Entrate, con Ris. 89/2014 conferma la detraibilità al 19% delle liberalità fatte dagli ENC alle ONLUS (art. 147 del TUIR)

28 Dal 1 ottobre F24 per tutti ? L’Agenzia delle Entrate con la circolare 27/E del 19/09/2014, ha dato indicazioni sull’obbligo dell’utilizzo del modello F24 “telematico” anche per le persone fisiche prive di partita IVA. Modelli F24 a saldo zero potranno essere pagati unicamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (servizi “F24 web” o “F24 online”, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel), direttamente dal contribuente, oppure per il tramite di un intermediario abilitato (trasmissione delle deleghe in nome e per conto degli assistiti con servizio “F24 cumulativo” o “F24 addebito unico”)

29 Dal 1 ottobre F24 per tutti ? Ad esclusione di …..
Importi, a gran totale non superiori ad euro 1.000; Versamenti oggetto di rateizzazioni precedenti al 1 di ottobre (persone fisiche); Modelli pre-compilati dall’Agenzia delle Entrate privi di compensazione . Possibili emendamenti per eliminare/semplificare tale adempimento nella prossima legge di stabilità

30 Proroga al 30 novembre per dichiarazione IMU – TASI degli ENC
Solo per ricordarci che arriverà l’ennesima novità a maggio? Giugno ?

31 PAGAMENTI A MEZZO BANCA
I pagamenti a favore di società enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a € 1.000,00 (era lire ) , tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

32 Riforma dello sport , ddl 1680 art
Riforma dello sport , ddl 1680 art. 2 Responsabilità per le obbligazioni sociali - Speriamo che sia recepita anche nella riforma del terzo settore Le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, costituite con scrittura privata autenticata o per atto pubblico, rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti del fondo comune qualora le stesse siano iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e si siano conformate agli obblighi contabili di cui all’articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

33 Conclusioni “Con riguardo al comparto degli enti non commerciali si ribadisce la necessità che le Direzioni Provinciali concentrino la loro attività nei confronti dei soggetti che apparentemente si presentano come non profit, ma in realtà svolgono vere e proprie attività commerciali, evitando di perseguire situazioni di minima rilevanza, che nonostante le ridotte dimensioni assumono evidente rilievo sociale in relazione al contesto in cui operano gli enti, come nei casi, ad esempio, in cui l’attività istituzionale riguardi la formazione sportiva per giovani, oppure sia rivolta ad anziani o a soggetti svantaggiati” (Circolare n. 25 del 6 Agosto 2014 dell’Agenzia delle Entrate)

34 un esempio fuori tema per dimostrare le certezze del diritto tributario
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2015, n. 90 il D.lgs. 31 marzo 2015, n. 42 con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2008/8/CE contenente la nuova disciplina IVA "B2C" sulle prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici, nonché sulle prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. In particolare, il Decreto in commento prevede che i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a consumatori privati non siano soggetti a fatturazione né a certificazione fiscale, sia nel regime normale che nel MOSS. Tali disposizioni sono applicabili retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2015. Ma come ?! La legge n. 212/2000 all’ Art. 3 Efficacia temporale delle norme tributarie – così recita: comma 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

35 PER CONTENZIOSI IN ESSERE - DA VALUTARE CASO PER CASO E DIETRO INDICAZIONE DEL PROFESSIONISTA

36 QUALE SCENARIO FUTURO ?

37 Tax Expenditures – agevolazioni fiscali Italia Oggi del 15 aprile 2015
Tax expenditures e clausole di salvaguardia, voci da incubo per imprese e contribuenti. Se revisione della spesa pubblica e minori agevolazioni fiscali non riusciranno a far fruttare le risorse necessarie allo stato, l'alternativa per il Documento economico finanziario appena approvato dal Consiglio die ministri, rimane l'aumento dell'Iva. Oltre al costo della mancata deducibilità, i piccoli potrebbero quindi sopportare una maggiore imposta sugli acquisti, che annullerebbe l'effetto benefico di una minore (o costante) pressione fiscale. I dati poco confortanti mostrano come, rispetto allo scenario di base, l'azione congiunta di spending review (circa lo 0,45% del pil) e tax expenditures (pari allo 0,15% del pil) permetterà una crescita dei consumi dell'1,1% nel 2020, a fronte però di un pil in calo nel medio periodo (fino al 2025) e di una stima negativa sull'occupazione. Guardando al Tax shift e agli effetti di una riduzione del cuneo fiscale e di un incremento della tassazione su rendite e consumi, un aumento del pil e una migliore prospettiva d'occupazione (+0,5% nel 2020) saranno affiancati da consumi negativi. L'introduzione di un processo di razionalizzazione delle agevolazioni con la delega fiscale porterà al recupero di risorse, il cui rientro, insieme con il controllo stringente antievasione, permetterà la crescita degli attivi e la riduzione della pressione fiscale. I tagli alle deduzioni e l'incognita Iva, tuttavia, rimarranno a carico di contribuenti ed impresa.

38 Secondo noi (tributaristi) SI ! e già da due anni
L’aumento dell’I.V.A. quale “clausola di salvaguardia” per quadrare i conti, se non “quadreranno o se già non dovessero quadrare” C’è da preoccuparsi !? Secondo noi (tributaristi) SI ! e già da due anni speriamo di sbagliarci anche sulle agevolazioni fiscali Aumenterà solo l’IVA e i carburanti ? lieviteranno tutti i prezzi (come già successo) ?

39 Ma allora: NO PROFIT ? O, NON PROFIT ? Quali PROPOSTE :
Addio tesoretto: 1,7 miliardi di entrate a rischio - Spending review in salita: 4 miliardi in bilico (il SOLE 24 ORE del 23 aprile) Ma allora: NO PROFIT ? O, NON PROFIT ? Quali PROPOSTE : ESENZIONE IVA (in armonia con la direttiva comunitaria) Utilità sociale dello sport come: VANTAGGIO DELLO SPORT O SVANTAGGIO come già NELLE ONLUS ……….. Quale riforma del TERZO SETTORE per lo SPORT ? Privilegiare la sostanza sulla forma, premiando l’eccellenza nello sport.

40 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Celestino Bottoni Mail:


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