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ORDINE DEGLI PSICOLOGI FVG

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Presentazione sul tema: "ORDINE DEGLI PSICOLOGI FVG"— Transcript della presentazione:

1 ORDINE DEGLI PSICOLOGI FVG
Convegno: Udine ottobre La consulenza tecnica di parte. Omogeneità delle condotte e problematiche deontologiche. “LE CONSULENZE TECNICHE NELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO: DIVERSITÀ DEI RUOLI ED IDENTITÀ DEI FINI”

2 Premessa: L’assunzione della funzione di Consulente Tecnico d’Ufficio C.T.U. ( e di Consulente Tecnico di Parte C.T.P. ) può apparire, all’osservatore ingenuo, una significativa occasione per incrementare la propria immagine narcisistica o per recuperare una identità non sempre illuminata , nel sociale, dagli allori. Sin da subito, però, la momentanea rassicurazione derivante da una posizione di prestigio e di esercizio, seppur effimero, di un potere, lascia subito il campo, nelle menti più avvertite, alla pesante responsabilità del ruolo.

3 Così, chi desidera dedicarsi a queste funzioni deve preventivamente sapere che il costo soggettivo in termini di aggiornamento, di tempo dedicato e di riflessioni sulla perizia e sulla risposta al quesito del Giudice non sono ripagati dalla correlativa remunerazione pecuniaria. Essere nominato C.T.U. o Perito del Giudice comporta, da una parte una competenza professionale qualificata ed elevata, ma soprattutto comporta responsabilità e qualità personali di equilibrio, sensibilità, abilità di negoziazione, rispetto incondizionate dei colleghi e delle parti senza le quali l’insuccesso e le scornature delusive sono evidenti e durature. Ciononostante di fronte ai rischi soggettivi, non si può arretrare!

4 LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE
PER LO PSICOLOGO FORENSE (AIPG)-1999 ARTICOLO 1 Lo psicologo forense è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell’esercizio della sua professione può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla magistratura – sulla salute, sul patrimonio e sulla libertà degli altri. Pertanto, presta particolare attenzione alle peculiarità normative, organizzative sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce l’uso non appropriato delle proprie opinioni e della propria attività.

5 C.T.U. E C.T.P. NEI TRIBUNALI Nel campo civile, le consulenze psicologiche, coprono un vasto orizzonte di interventi che spaziano dagli incarichi conoscitivi ed operativi nel campo della tutela dei minori ( afferenti al Tribunale per i minorenni), sino alle incombenze ausiliarie conoscitive fornite ai Giudici in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, nelle interdizioni ed inabilitazioni e, soprattutto, nel contenzioso relativo all’affidamento dei figli nelle separazione e nei divorzi ( afferenti al Tribunale Ordinario).

6 CONSULENZE PSICOLOGICHE PER IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
IN MATERIA CIVILE: - procedimenti che tendono all'attribuzione di status (es. autorizzazione a contrarre matrimonio del minore, ex art. 84 c.c.; giudizio instaurato dal genitore che voglia riconoscere il figlio naturale, quando vi è opposizione del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, ex art. 250/4 c.c.; attribuzione del cognome paterno al minore riconosciuto tardivamente dal padre, art. 262 c.c.; dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti del figlio minore, art. 269 c.c.); - procedimenti ablativi o limitativi della potestà dei genitori del minore, con conseguenti eventuali provvedimenti anche in ordine all'affidamento di quest'ultimo (decadenza della potestà ex art. 330 c.c.); condotta pregiudizievole del genitore, ex art. 333 c.c.; contrasto tra i genitori su questioni di particolare importanza, art. 316/3 e 5 c.c.); - procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento del minore tra genitori naturali in caso di interruzione della convivenza more-uxorio (ex art. 317 bis c.c.) o l'affidamento del figlio naturale di uno dei coniugi, che lo riconosca prima o durante il matrimonio, con eventuale autorizzazione all'inserimento di questo nella famiglia legittima, ex art. 252 c.c.; - procedimento di adozione ex n. 184 e L. 149/01; - procedimento di affidamento eterofamiliare se non vi è il consenso da parte dei genitori (art n. 184 e L. 149/01).

7 CONSULENZE PSICOLOGICHE PER IL TRIBUNALE ORDINARIO
IN MATERIA CIVILE: Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. Legge 14 aprile 1982, n.164  (G.U.R.I. n.106 del 19 aprile 1982)

8 Codice Civile: INTERDIZIONE – INABILITAZIONE - R. D. 16 marzo 1942, n
Codice Civile: INTERDIZIONE – INABILITAZIONE - R.D. 16 marzo 1942, n Articoli: 414 - Persone che devono essere interdette - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti [417 ss] Persone che possono essere inabilitate - Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è totalmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato [417 ss., 429]. ……

9 CONSULENZE PSICOLOGICHE SU:
                                                                                                                CONSULENZE PSICOLOGICHE SU: AFFIDAMENTO DEI FIGLI Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006

10 “La famiglia trova origine nel matrimonio;
consiste, nella società occidentale contemporanea, nella coppia coniugale e nei figli nati da questa unione, o adottati, residenti presso medesimo domicilio (famiglia nucleare); e mantiene tuttavia una serie di significative relazioni con la parentela ( famiglia estesa) e alcune di queste figure possono essere integrate in essa in maniera più meno stabile. La famiglia è un micro sistema sociale in evoluzione; tale evoluzione è scandita principalmente dagli ingressi e dalle uscite dei suoi componenti (nascita, matrimonio, morte); la famiglia reagisce a questi eventi recuperando equilibrio e garantendo benessere ai suoi componenti grazie all’accesso alle proprie risorse di adattamento attivo”. ( Silvia Bonino 1994)

11 COSTITUAZIONE ITALIANA
PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo II - Rapporti etico-sociali Articolo 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell‘ unità familiare. Articolo 30 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

12 CODICE CIVILE 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

13 CODICE CIVILE 145. Intervento del giudice
CODICE CIVILE 145. Intervento del giudice. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

14 147. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

15 150. Separazione personale.
CODICE CIVILE 150. Separazione personale. È ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. 15

16 CODICE CIVILE 151. Separazione giudiziale. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

17 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
Legge , n. 898 (G.U.R.I. n. 306 del 03 dicembre 1970) Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. 2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato.

18 INZIO PERCORSO INFERNALE !!!!!
ATTENZIONE!!!! INZIO PERCORSO INFERNALE !!!!!

19 IL FONDAMENTO DEL MATRIMONIO SENTIMENTO DELL’AMORE
AFFECTIO CONIUGALIS È IL FONDAMENTO DEL MATRIMONIO SENTIMENTO DELL’AMORE SENTIMENTO DELL’INTIMITÁ FEDELTÁ ARTICOLAZIONE DEI RUOLI CONDIVISIONE DEL SOSTENTAMENTO ECONOMICO FUNZIONE PATERNA FUNZIONE MATERNA GESTIONE CONDIVISA DEL MENAGE FAMIGLIARE AMORE FILIALE AMORE PARENTALE

20 È LA CONSEGUENZA DEL VENIR MENO DELL’AFFECTIO CONIUGALIS
LA SEPARAZIONE È LA CONSEGUENZA DEL VENIR MENO DELL’AFFECTIO CONIUGALIS È L’ IRRUZIONE, NELLA COPPIA, DELLE FORZE CENTRIFUGHE E DIGREGATIVE: CONFLITTO SEPARATIVO: DELUSIONE NARCISISTICA ANEDONIA NEI SENTIMENTI EMERSIONE DELL’ODIO CONIUGALE RIVENDICAZIONE PER I VISSUTI DI PERDITA COMPETIZIONE ACCAPPARATIVA ( FIGLI E BENI)

21 AMBIVALENZA AMORE-ODIO INVESTIMENTO NARCISISTICO
AFFECTIO CONIUGALIS _____________ AMBIVALENZA AMORE-ODIO INVESTIMENTO NARCISISTICO ILLUSIONE DI UN GUADAGNO SENZA PERDITA COMPETIZIONE PER IL POTERE CALCOLO LIBIDICO = UTILITARISMO DEI SENTIMENTI ECONOMIA INCONSCIA DEL GODIMENTO

22 DISAGIO PSICOLOGICO E MAL-ESSERE ESISTENZIALE GENERALIZZATI!
E PER I FIGLI MINORI ? DISAGIO PSICOLOGICO E MAL-ESSERE ESISTENZIALE GENERALIZZATI! BAMBINI OSTAGGIO STRUMENTALIZZAZIONI FORZATURE COLLUSIVE PRESSIONI DI LEALTA’(alienazione genitoriale) ADULTIZZAZIONI RI-EDIPIZZAZIONI SFILACCIAMENTO NORMATIVO

23 VECCHIO 155 Vs. NUOVO 155 UNA RIVOLUZIONE A 360° !!!!

24 VECCHIO 155. Provvedimenti riguardo ai figli.
Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

25 CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO FATTA A NEW YORK IL 20 NOVEMBRE 1989.
Articolo 9 Gli Stati Parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione é necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo…… Gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

26 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice civile)     1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:      «Art.    155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

27 Anche DIRITTO ALLA CONTINUITA’ DI RELAZIONI E DI VITA NONOSTANTE LA SEPARAZIONE in caso di separazione personale dei genitori DA CONIUGI  A GENITORI il figlio minore ha il diritto DIRITTO PRIMARIO SOGGETTIVO INALIENABILE di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, BIGENITORIALE di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi DIRITTO AD UNA BIGENITORIALITA’ COMPETENTE e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. DIRITTO ALLA BIPARENTALITA’ (NONNI , ZII, CUGINI)

28 LA NATURA, LA METODOLOGIA E LA FINALITA’ DELLA C.T.U.
Con la legge 54/06 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” CAMBIA TOTALMENTE LA NATURA, LA METODOLOGIA E LA FINALITA’ DELLA C.T.U. e di conseguenza anche delle C.T.P.  STELLA POLARE  PRIMARIETA’ DEL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITA’ ED ALLA BIPARENTALITA’

29 «Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli).
(Modifiche al codice civile)     1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:      «Art.    155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

30 «Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli).
(Modifiche al codice civile)     1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:     «Art.    155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

31 «Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli).
(Modifiche al codice civile)     1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:      «Art.    155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente

32 Art. 1. (Modifiche al codice civile)     1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

33 le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.     L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.     Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

34 Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.     Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

35 ECCO I NOSTRI CONSULENTI
C.T.U. E C.T.P. ALLA PARTENZA

36 Codice di procedura civile: R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
61. Consulente tecnico.  - Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica

37 201. Consulente tecnico dei parte
201. Consulente tecnico dei parte. - Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico [87; att. 91, 145]. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche [197].

38 Con il novellato 155 c. c. il C. T. U
Con il novellato 155 c.c. il C.T.U. deve diventare il suggeritore del Giudice sulle migliori condizioni di vita e di ben-essere del bambino, oltre ed al di là del permanere del contenzione e del conflitto tra i genitori .

39 Tipologie di C.T.U.

40 IL C.T.U. PROCURATORE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DEI FIGLI , NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE-DIVORZIO ED IL C.T.P. ?

41 FIGLI AMMISSIONE CTU NOMINA GIURAMENTO QUESITO
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE GIUDICE ISTRUTTORE CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO AVVOCATO CONSULENTE TECNICO DI PARTE FIGLI AMMISSIONE CTU NOMINA GIURAMENTO QUESITO AVVOCATO PADRE MADRE OPERAZIONI DELLA CTU

42 Fasi della C.T.U. AMMISSIONE DELLA C.T.U. NOMINA DEL C.T.U.
GIURAMENTO DEL C.T.U. NOMINA DEI C.T.P. FORMULAZIONE DEL QUESITO AVVIO OPERAZIONI CON LA PRESENZA DEI C.T.P.; STESURA PIANO OPERAZIONI –TEMPI E METODOLOGIA OPERAZIONI DELLA C.T.U. TERMINE OPERAZIONI DEPOSITO DELLA RELAZIONE DI RISPOSTA AL QUESITO DEL G.I.

43 FOCUS DELLE VALUTAZIONI PSICOLOGICHE
DESIDERI-ASPETTATIVE-BISOGNI INTERESSI DEI FIGLI GENITORIALITA’ (SECONDO IL CISMAI (COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L’ABUSO ALL’INFANZIA) tipo di investimento attivato da ciascun genitore nei confronti del figlio; caratteristiche dell’alleanza genitoriale stabilita dalla coppia; presenza/assenza di riconoscimento dei bisogni psicologici e di accudimento del bambino;

44 d) presenza /assenza dei confini generazionali;
e) capacità/incapacità della coppia di mantenere i confini generazionali con i figli; f) flessibilità/rigidità delle relazioni affettivo-educative nei confronti dei figli; g) qualità dei legami nella fratria; h) capacità di attenzione e ascolto del bambino; capacità di contenimento emotivo; capacità di mettere in parola sentimenti, emozioni,

45 LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE
PER LO PSICOLOGO FORENSE (AIPG)-1999 ARTICOLO 10 Lo psicologo forense agisce sulla base del consenso informato da parte del cliente/utente. In caso di intervento individuale o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le regole che governano tale intervento (art. 14 C.D.). Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona diversa dal soggetto esaminato o trattato, per esempio da un magistrato, lo psicologo chiarisce al soggetto le caratteristiche del proprio operato. Lo psicologo forense è tenuto al segreto professionale (art. 11 C.D.) ma è altresì tenuto a comunicare al soggetto valutato o trattato i limiti della segretezza qualora il mandante sia un magistrato o egli adempia ad un dovere (per es. trattamento psicoterapeutico in carcere) (art. 24 C.D.).

46 LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE
PER LO PSICOLOGO FORENSE (AIPG)-1999 ARTICOLO 6 Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 C.N.). Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra di loro.

47 LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE
PER LO PSICOLOGO FORENSE (AIPG)-1999 ARTICOLO 8 Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere sul bambino senza averlo esaminato (art. 3/3 C.N.) (artt. 3/1, 3/2 C.N.).

48 LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE
PER LO PSICOLOGO FORENSE (AIPG)-1999 ARTICOLO 12 Lo psicologo che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà (art. 33 C.D.). Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o comunque collegiali, lo psicologo è tenuto a comportamento leale, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale (art. 6/1 C.D.) pur prendendo in considerazione interpretazioni diverse dei dati (art. 7 C.D.; art. 5 C.N.) anche per il confronto con i consulenti di parte.

49 Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati degli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando critiche rivolte alla persona (art. 36 C.D.).

50 Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

51 Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo     Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

52 Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)
Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.     Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

53 Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore)
Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.     Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».

54 Art. 2. (Modifiche al codice di procedura civile)     1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:     «Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

55 . Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:     «Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

56 A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:         1) ammonire il genitore inadempiente;         2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;         3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;         4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di euro a favore della Cassa delle ammende.     I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

57 ? Questioni sull’affidamento condiviso
Tribunale per i minorenni di Milano 12 maggio 2006 L’art. 4 della legge che estende l’applicazione della disciplina in tema di affidamento condiviso anche al contenzioso tra genitori naturali, richiama integralmente tutte le norme sostanziali e processuali contenute nella riforma, con ciò presupponendo l’applicazione del rito speciale di cui agli artt. 706 cp.c. e seguenti con la conseguenza che la competenza ad occuparsi dell’affidamento dei figli naturali appartiene al tribunale ordinario. Tribunale i Milano sez. IX sent giugno 2006 n,. 7711 Anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 54 è competente il Tribunale dei minorenni ai sensi dell’art. 317 bis c.c. e 38 disp. att. C..c. a decidere sulla domanda di affidamento di un minore proposta da un genitore naturale non contenendo l’art. 4 della suddetta legge , che estende l’applicazione della riforma anche ai figli naturali, alcuna disposizione espressa in tema di competenza giurisdizionale.

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59 LE DUE MADRI Testamento (I Re, Cap. 3, 16-27 "Un giorno andarono dal re due prostitute e si presentarono innanzi a lui. Una delle due disse: "Ascoltami signore! Io e questa donna abitiamo nella stessa casa; io ho partorito mentre essa sola era in casa. Tre giorni dopo il mio parto, anche questa donna ha partorito; noi stiamo insieme e non c'è nessun estraneo in casa fuori di noi due. Il figlio di questa donna è morto durante la notte, perché essa gli si era coricata sopra. Essa si è alzata nel cuore della notte, ha preso il mio figlio dal mio fianco - la tua schiava dormiva - e se lo è messo in seno e sul mio seno ha messo il figlio morto. Al mattino, mi sono alzata per allattare mio figlio, ma ecco, era morto. Lo ho osservato bene; ecco, non era il figlio che avevo partorito io". L'altra donna disse: "Non è vero! Mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto". E quella al contrario diceva: "Non è vero! Quello morto è tuo figlio, il mio è quello vivo". Allora il re ordinò: "Prendetemi una spada!". Portarono una spada alla presenza del re. Quindi il re aggiunse: "Tagliate in due il figlio vivo e datene una metà all'una e una metà all'altra". La madre del bambino si rivolse al re, poiché le sue viscere erano commosse per suo figlio e disse: "Signore, date a lei il bambino vivo; non uccidetelo!". L'altra disse: "Non è né mio né tuo; dividetelo in due!". Presa la parola il re disse: "Date alla prima il bambino vivo; non uccidetelo. Quella è sua madre".


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