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Lorenzo Benatti Parma, 12 ottobre 2011

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Presentazione sul tema: "Lorenzo Benatti Parma, 12 ottobre 2011"— Transcript della presentazione:

1 Lorenzo Benatti Parma, 12 ottobre 2011
Le società Lorenzo Benatti Parma, 12 ottobre 2011

2 Cos’è una società (1) Linguaggio comune
Definizione giuridica: contratto? Società può anche non nascere da un contratto. Una persona giuridica? Non tutte le società sono persone giuridiche? Allora cos’è? Dall’origine storica all’utilizzo attuale.

3 Cos’è una società (2) La società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva (Campobasso, p. 1). La società designa uno speciale regime giuridico della responsabilità del debitore rispetto alla regola generale dell’art e rappresenta uno speciale modulo di gestione di un patrimonio a uno scopo imprenditoriale a finalità lucrativa, mutualistica o consortile (ADP, p. 20). Art c.c.: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica al fine di dividerne gli utili (fino 2003 definizione società).

4 Con il contratto di società due o più persone
Origine storica contrattuale della società. Contratto associativo o con comunione di scopo. Unipersonalità e società: Società di persone (art. 2272, n. 4), Società di capitali (artt. 2362, 2462) Società cooperative (art. 2522).

5 Conferiscono beni o servizi
Sono le prestazioni che i soci si impegnano ad effettuare a favore della società (Campobasso). Art parla di beni e servizi. Può essere conferito ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento della comune attività di impresa (2° dir. comunitaria). Tipologie di conferimenti: Conferimenti di patrimonio, Conferimenti capitale. Diversità di disciplina: Società di persone (art. 2253, 2254, 2255); S.p.a. (s.a.p.a.) e cooperative (art ); S.r.l. (art )

6 Capitale e patrimonio Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società (Campobasso). Quantificazione contabile: Patrimonio netto (o capitale reale). Patrimonio netto e capitale sociale o nominale (il principio del capitale fisso). Conferimenti, patrimonio e capitale. Funzioni del capitale: Garanzia? Produttiva? Vincolistica. Organizzativa. 6

7 per l’esercizio in comune di un’attività economica
Oggetto della società deve essere un’attività (serie coordinata di atti) economica. Attività economica = attività esercitata con metodo economico? Scopo mezzo e scopo fine? Attività economica = attività di impresa? L’attività economica deve essere esercitata “in comune”. I singoli atti di impresa devono essere imputabili al gruppo unitariamente inteso e chi agisce nei rapporti esterni deve essere avere la rappresentanza del gruppo stesso.

8 Società e impresa Le società sono sempre imprese?
Esiste la società senza impresa? L’art parla di professionalità, l’art no. Le società occasionali sono imprese? Ma cos’è una società occasionale? Non si ha né società né impresa quando due persone realizzano insieme un unico atto. Si ha sia società sia impresa quando due persone compiono insieme un affare complesso (che comporta una pluralità coordinata di atti). Potrebbe parlarsi (Campobasso) di società senza impresa quando l’attività “si esaurisce nel compimento di pochi atti elementari coordinati, che non richiedono la predisposizione di alcun apparato produttivo oggettivamente apprezzabile. 8

9 Società ed esercizio dalla professione
Il professionista intellettuale non è imprenditore. I professionisti possono esercitare l’attività in forma societaria? L’attività professionale è individuale (art c.c.). L’art. 2 della legge n vietava l’esercizio della professione in forma societaria, consentendolo solo nella forma peculiare dell’associazione professionale. L n. 266 abroga l’art. 2, conferendo al ministro della giustizia il potere di fissare con decreto i requisiti per l’esercizio della professione in forma societaria. Mai emanato. Si è rinviato ad una futura legge D. Lgs n. 96 istituisce la società tra avvocati. Nel 2006 consentita la prestazione di servizi professionali interdisciplinare da parte di società di persone. 9

10 Società di professionisti? (1)
Non si ha società di professionisti: quando viene assunto congiuntamente un incarico da parte di più professionisti, l’impegno di ogni professionista è personale; con la società di mezzi, la quale è sicuramente impresa commerciale; con la società di servizi che offrono sul mercato un prodotto complesso, per la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioni professionali strumentali rispetto al servizio unitario complesso. Si tratta di imprese commerciali: società di ingegneria (consluting engeneering (d. lgs n. 163) e commercial engeneering), società di elaborazione elettronica, Società di revisione (art. 161 ss Tuf); con le società esercitate dai professionisti non iscritti agli albi, sono imprese commerciali 10

11 Società di professionisti? (2)
Si ha società di professionisti: quando esse hanno come oggetto unico ed esclusivo l’esercizio in comune di un’attività professionale ad essi riservata per legge (professione protetta). L’incarico è assunto dalla società e non da uno o più professionisti soci. Campobasso ritiene attualmente inammissibile la società tra professionisti così intesa. Occorre che il legislatore definisca la struttura che queste società devono avere. 11

12 Società e comunione (1) Art c.c.: «La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norma del titolo VII del libro III». Distinzione chiara in astratto. Gli elementi che vengono abitualmente utilizzati per chiarire la differenza tra le due fattispecie sono: esercizio di attività economica, rapporto tra questa e i beni sociali. La Suprema Corte (cass. 10 agosto 1979, n. 4644) distingue società e comunione rilevando che «nella prima ciò che è comune è l’esercizio dell’attività, laddove nella seconda l’elemento aggregante è la cosa, ed esattamente si dice che nel caso della società i beni hanno valore strumentale rispetto all’attività, laddove nella comunione l’attività è strumentale al godimento dell’immobile». Ancora la Suprema Corte ha affermato (cass. 1 aprile 2004, n. 6361) che la comunione a scopo di godimento rappresenta «una situazione giuridica di contitolarità e presuppone quindi la contitolarità del bene da parte di coloro che ad essa partecipano». Nelle società «rileva l’esercizio in comune di attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti».

13 Società e comunione (2) Sono illegittime le società immobiliari di comodo nonostante la presenza di disposizioni fiscali che consentono la trasformazione di tali società in società semplice. Cosa accade quando la comunione riguarda beni produttivi ed in particolare un’impresa? Bisogna distinguere la circostanza che la comunione riguardi solo la proprietà del cespite o dell’impresa (in tal caso non si ha società, ma comunione), da quello in cui si verifica anche l’esercizio in comune dell’impresa (in tal caso si avrà società). Si consideri che è pacifico che la società può essere conclusa anche per fatti concludenti a prescindere da una manifestazione formale di volontà. L’unica ipotesi di comunione d’impresa che non diventa società è prevista dalla legge (la quale sola può derogare al descritto principio), quando disciplina l’impresa coniugale. 13

14 Impresa coniugale (art. 177 c.c.)
Aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. In tal caso l’azienda è in comunione ed entrambi i coniugi assumono la qualifica di imprenditori (gestione e rappresentanza disgiunta per l’ordinaria amministrazione e congiunta per la straordinaria). I creditori possono rifarsi sui beni comuni, esauriti i quali potranno agire su quelli personali di ognuno dei coniugi, ma nella misura della metà del credito. Aziende costituite da uno dei coniugi prima del matrimonio e successivamente gestite da entrambi. Entrambi i coniugi sono imprenditori, ma la comunione riguarda solo gli utili e gli incrementi. Si tratta di un’eccezione al principio generale che l’esercizio in comune di un’impresa da luogo ad una società.

15 allo scopo di dividerne gli utili
Scopo di lucro? E lo scopo mutualistico? Le cooperative non hanno lo scopo di conseguire utili, ma di fornire occasioni vantaggiose per i soci. E lo scopo consortile (art ter c.c.)? Si parla di: lucro soggettivo (società lucrative), lucro oggettivo (società cooperative e società consortili). 15

16 Tipi di società Tipicità delle società: otto tipi,
modelli residuali soc. sempl. e s.n.c. (art c.c.). Società atipiche, clausole statutarie atipiche e patti parasociali.

17 Classificazioni società
Società lucrative e mutualistiche (e le consortili?). Società commerciali e non commerciali (art. 2249). Società dotate e non dotate di personalità giuridica. Soggettività soc. di persone. Società di persone e società di capitali: responsabilità dei soci (ed eccezioni), autonomia patrimoniale (patrimonio personale e patrimonio sociale). Limiti legali nella scelta del tipo: art c.c. (anacronistico?), norme speciali (settore finanziario).

18 Altre società Società europea (Reg. CE, 08-10-01 n. 2157).
Società cooperativa europea (Reg. CE n. 1435). Società tra avvocati.

19 Società e associazione/fondazione (1)
Scopo ideale o artistico: non si presuppone metodo economico, si utilizza metodo economico, ma gli utili sono istituzionalmente devoluti a scopi di beneficienza o altruistici. ETERODESTINAZIONE Società Scopo egoistico: Un’attività produttiva condotta con metodo economico e scopo lucrativo (in senso ampio). AUTODESTINAZIONE

20 Società e associazione/fondazione (2)
Nella prassi, tendenza al superamento della distinzione (scopo lucro società), ma la legge continua a prevedere rigorosamente lo scopo di lucro come caratteristica inderogabile della società. Deroga: impresa sociale (si tratta di un’eccezione). Un’associazione può esercitare un’impresa, ma lo scopo finale rimane quello dell’associazione/fondazione.

21 Impresa sociale (d.lgs. 24-03-2006 n. 155)
Art. 1: possono acquistare la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio ei beni o servizi di utilità sociale. I beni e servizi sono tassativamente indicati dal D. lgs. L’impresa sociale non può avere scopo di lucro. Eventuali utili devono essere utilizzati per lo sviluppo dell’attività statutaria. Attenzione! L’impresa sociale è impresa ai sensi dell’art. 2082, perché: secondo Campobasso perché deve essere esercitata con modo economico (i ricavi devono superare i costi); Secondo AAVV perché si verifica un lucro oggettivo consistente nell’utilità sociale perseguita dall’impresa sociale. Il patrimonio non può essere distribuito a quanti fanno parte dell’organizzazione, né durante l’attività né al momento dello scioglimento. Sono posti vincoli alle operazioni straordinarie per tutelare lo scopo non lucrativo.

22 Forma dell’impresa sociale
L’impresa sociale può essere organizzata in qualsiasi forma, compresa l’associazione. In particolare possono essere impiegati tutti i tipi societari. La disciplina della forma adottata troverà applicazione tutte le volte che non è derogata da quella speciale dell’impresa sociale. Secondo AAVV è esclusa la possibilità dell’impresa sociale individuale. Più imprese sociali possono costituire un gruppo di imprese. Non possono essere qualificate imprese sociali le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni che erogano beni e servizi a favore dei propri associati.

23 Responsabilità per le obbligazioni dell’impresa sociale
Se la società ha adottato un modello che prevede la responsabilità illimitata dei partecipanti (società di persone), dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, risponde solo la società con il suo patrimonio se ha un patrimonio netto superiore a Euro. Se il patrimonio diminuisce per perdite di oltre un terzo al di sotto dei Euro, delle obbligazioni assunte risponde anche personalmente e solidalmente chi ha agito in nome e per conto dell’imprese, non gli altri soci.

24 Disciplina speciale Le imprese sociali qualsiasi attività esercitino:
devono costituirsi per atto pubblico, osservando le prescrizioni della legge speciale circa il contenuto dell’atto costitutivo, l’atto costitutivo deve prevedere la separazione della revisione legale dei conti dal controllo gestionale. Deve essere prevista la nomina di uno o più sindaci incaricati del controllo gestionale. Il controllo contabile è affidato a revisori iscritti nel registro dei revisori qualora siano superati i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, salvo l’applicazione delle norme specifiche delle norme di capitali, qualora si adotti tale forma. devono iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese, devono redigere le scritture contabili, in caso di fallimento sono soggette a liquidazione coatta amministrativa invece che a fallimento, sono soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro che può disporre la perdita dei requisiti e quindi la cancellazione dal registro.

25 Imprese esercitate da associazioni e fondazioni
Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attività che abbiano le caratteristiche dell’impresa ed in particolare di quella commerciale. L’esercizio di attività commerciale da parte di questi enti, pur presentandosi come strumentale rispetto al loro scopo istituzionale, può anche essere l’oggetto principale od esclusivo dell’ente. L’ente diventa imprenditore commerciale con tutte le implicazioni che ciò comporta. L’esercizio dell’attività commerciale potrebbe essere anche solo accessorio, ma anche in tali casi, essendoci professionalità, vi è l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale. Ma parte della dottrina e la giurisprudenza sono di parere opposto richiamando l’art c.c. Si ritiene che il fallimento dell’associazione non riconosciuta non comporti anche il fallimento degli associati (arg. Art. 147, 1° c., l.f. e art. 9 d. lgs. 240/1991),

26 Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it
Le società Lorenzo Benatti


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