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VERSO UNA GESTIONE MANAGERIALE DELLE RELAZIONI SINDACALI

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Presentazione sul tema: "VERSO UNA GESTIONE MANAGERIALE DELLE RELAZIONI SINDACALI"— Transcript della presentazione:

1 VERSO UNA GESTIONE MANAGERIALE DELLE RELAZIONI SINDACALI

2 Regolazione a cascata QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
TITOLO III D. LGS. 165/2001 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE O CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE

3 Vincoli e possibilità della contrattazione integrativa
Art 40, c. 3 D.lgs. n. 165/2001: “Le pubbliche amministrazioni attivano AUTONOMI livelli di contrattazione collettiva integrativa…” VINCOLI Contrattazione integrativa POSSIBILITA’

4 Le possibilità della contrattazione integrativa
Non è una contrattazione “meramente attuativa” Aumenta lo spazio negoziale (alcuni esempi: dai fondi e “fondini” al fondo unico)

5 Le possibilità della contrattazione integrativa
CONTRATTAZIONE “AUTONOMA” AUTONOMIA DECISIONALE: si svolge in conformità alle “convenienze” e ai “distinti ruoli” delle parti (scompaiono le direttive dell’ARAN e scompare la finalizzazione al contemperamento tra esigenze organizzative, tutela dei dipendenti e interesse degli utenti) AUTONOMIA FINANZIARIA: possibilità di utilizzare risorse proprie

6 I vincoli della contrattazione integrativa
Obbligo a contrattare I controlli “esterni” Sulle risorse VINCOLI Sui contenuti Sanzioni

7 Contrattazione e relazioni sindacali
nel comparto delle Regioni e delle Autonomie locali

8 informazione Contrattazione integrativa
Organismi paritetici di partecipazione amministrazione OO.SS. OO.SS. territoriali RSU informazione concertazione Contrattazione integrativa

9 LA CONTRATTAZIONE

10 Cosa implica per l’amministrazione?
Obbligo a “contrarre “ sulle materie implicanti direttamente l’erogazione di trattamenti economici Obbligo di negoziazione su determinate materie in attuazione dei rinvii del ccnl Entro il primo mese di negoziato le parti, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, non possono assumere iniziative unilaterali, né procedere ad azioni dirette, qualora non vengono interrotte le trattative (art.11, ccnl )

11 Nelle materie non direttamente implicanti l’erogazione di
risorse destinate al trattamento economico accessorio, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberà di iniziativa decorsi 30 gg. dall’inizio delle trattative. Il termine è prorogabile, per accordo tra le parti, di altri 30 gg. (art.4, co. 4, ccnl ). Il contenuto del contratto non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal CCNL né comportare oneri aggiuntivi ….. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (art.40, comma 4, D.Lgs.n.165/2001; art.4, comma 5, ccnl

12 obblighi reciproci giuridicamente vincolanti tra le parti; gli
Il contratto decentrato integrativo sottoscritto crea diritti ed obblighi reciproci giuridicamente vincolanti tra le parti; gli effetti si producono dalla data di definitiva sottoscrizione. “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della definitiva sottoscrizione e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti” (art.40, comma 4, D.Lgs.n.165/2001) Nelle materie trattate, la disciplina del Contratto integrativo spiega efficacia anche dopo la sua scadenza e fino alla sottoscrizione del nuovo (art.5, comma 5, CCNL

13 A quale livello si negozia?
a livello di singolo ente a livello territoriale

14 CHI CONTRATTA? I dirigenti o, nel caso di enti privi di dirigenza, i funzionari, designati dall’organo di governo (art.10, comma1, ccnl ). E’ possibile l’assistenza dell’ARAN Tavolo negoziale RSU OO.SS. di categoria territoriali firmatarie di ccnl (art.10, comma 2, ccnl ) Regole specifiche per contrattazione territoriale

15 Che cosa si deve negoziare?
Le materie a contenuto economico diretto Materie implicanti l’erogazione di trattamenti economici (es. criteri di ripartizione risorse fondi, sistemi di Incentivazione del personale). sistema di classificazione (criteri per progressione economica del personale); Alcuni aspetti relativi allo svolgimento del rapporto (es. disciplina per valutazione delle prestazioni, criteri attività disagiate, alcune materie relative alle forme flessibili di lavoro ecc.) Le materie a contenuto economico indiretto - alcuni aspetti relativi a diritti dei lavoratori (es.formazione, implicazione in ordine alla qualità/professionalità a seguito di innovazioni) - criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro; criteri applicativi normative in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, criteri garanzia e miglioramento ambienti di lavoro;

16 Quando si negozia e con quali procedure. (Art. 5 CCNL 1. 4
Quando si negozia e con quali procedure? (Art.5 CCNL sostituito da art. 4 CCNL ) TEMPI Ogni 4 anni, in un’unica sessione negoziale Ogni anno per l’utilizzo delle risorse Quando vi sia la necessità, per materie che per la loro natura richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.

17 PROCEDURE Art. 5, CCNL 1.4.1999, sostituito da art. 4 CCNL 22.1.04
Entro 30 giorni dalla Stipula del CCNL Costituzione delegazione di parte pubblica Entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme Le RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL devono essere convocate, per l’avvio del negoziato.

18 Unica sessione fatte salve specifiche materie Svolgimento del negoziato Entro 5 gg. da sottoscrizione ipotesi di accordo Questa, corredata da relazione tecnico finanziaria, viene inviata al collegio dei revisori o al servizio di controllo interno che effettua il controllo sulla compatibilità dei costi. Trascorsi 15 giorni senza rilievi il contratto viene sottoscritto Sottoscrizione contratto Decorrenza efficacia clausole

19 il testo del contratto contratto,con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, deve essere trasmesso entro 5 giorni all’ARAN (art. 5, co. 5, ccnl sostituito da art. 4, ccnl ) Obblighi di comunicazione

20 La contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale
Più E N T I OO SS territoriali È un livello contrattuale esclusivo del comparto Regioni Autonomie Locali Può interessare enti territorialmente contigui con un numero di dipendenti in servizio non superiore a 30. Per le Camere di commercio si prescinde dal dato quantitativo E’ destinata a soddisfare le esigenze degli enti di ridotte dimensioni organizzative L’ambito territoriale non è predefinito

21 La contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale
OO SS Firmatarie CCNL La contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale Più E N T I Perché questa contrattazione possa svolgersi occorre che vengano stipulati preventivamente appositi protocolli da OO.SS. firmatarie del ccnl, ed enti interessati L’iniziativa può essere assunta dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione decentrata

22 La contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale
RSU OO SS Territoriali La contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale Più E N T I A tali protocolli possono aderire gli enti interessati e i relativi soggetti sindacali I protocolli devono precisare: la composizione di entrambe le delegazioni trattanti; la procedura per l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulle compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio; i necessari adeguamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la fruizione delle tutele e dei permessi.

23 La contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale
I rappresentanti degli enti aderenti ai protocolli, quali datori di lavoro, devono definire, in apposita intesa, alcuni aspetti di loro esclusivo interesse: le modalità di formulazione degli atti di indirizzo; le materie, tra quelle proprie della contrattazione integrativa, che si intendono affidare al livello territoriale; le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente; le modalità organizzative ed il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti.

24 CONTRATTAZIONE CONCERTAZIONE

25 La concertazione E’ un particolare modello di relazioni sindacali finalizzato a consentire la partecipazione sindacale in materie o in scelte organizzative di esclusiva competenza del datore di lavoro, ai fini dell’adozione di una decisione possibilmente condivisa. Essa non ha carattere negoziale e non comporta, comunque, obblighi di codecisione a carico del datore di lavoro pubblico.

26 Nelle materie ad riservate dal CCNL, la procedura di concertazione non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali (art.8, comma 1, del CCNL dell’ , sostituito da art.6 ccnl ). La concertazione si concretizza in un obbligo di confronto, da attuarsi mediante appositi incontri entro un termine temporale prefissato, nel quale le parti verificano la possibilità di pervenire ad una posizione condivisa sulle questioni che ne formano oggetto.

27 Tribunale di L’Aquila decreto 26.10.2002
“L’istituto della concertazione non è …. uno strumento negoziale né tantomeno decisionale, realizzando, invece, un’occasione di confronto che serve a porre le basi per una decisione maggiormente partecipata e consapevole ma pur sempre unilaterale dell’amministrazione” “D’altronde l’istituto si diversifica proprio per tale aspetto dalla contrattazione …. che coinvolge un processo effettivamente negoziale”.

28 LA CONCERTAZIONE E’ preceduta dall’informazione
Può essere attivata dai soggetti sindacali titolari della contrattazione decentrata integrativa LA CONCERTAZIONE Si svolge in appositi incontri che iniziano entro 4gg. dalla ricezione della richiesta Trova la sua regolamentazione Esclusivamente nella disciplina Contrattuale (art.9 del D.Lgs.n.165/2001 ed art.8 CCNL 1/4/99, come sostituito dall’art.6 del ccnl ) Il confronto termina entro 30 giorni Si conclude con un verbale che riporta le posizioni delle parti nelle materie che sono state oggetto del confronto

29 Tempi e modalità della concertazione
s t r a z o e R S U O territoriali Tempi e modalità della concertazione informazione Richiesta di concertazione entro 10 giorni (5 in casi di urgenza) da Entro 4 gg. dal ricevimento della richiesta riunione “durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza” Durata max 30 gg. dalla data della richiesta chiusura redazione del verbale

30 Confronto tra contrattazione e concertazione
Ha contenuto negoziale Impegna “giuridicamente” le parti (crea obblighi e diritti) Chi contratta lo fa sulla base di un mandato formale Si conclude con un contratto E’ una forma di partecipazione non negoziale Impegna “moralmente” le parti Chi concerta non ha un mandato formale: quindi, deve essere “credibile” Si conclude con un verbale


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