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L’ergonomia del trattore

Copie: 1
Prof. Massimo Lazzari IMPIANTI E STRUTTURE Corso di Laurea PAAS.

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Presentazione sul tema: "L’ergonomia del trattore"— Transcript della presentazione:

1 L’ergonomia del trattore
COSA E’ ?

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3 Studio delle procedure che, avvalendosi di approcci interdisciplinari, si interessano dei rapporti del sistema uomo-macchina-ambiente al fine di interconnetterli in termini umani.

4 SCOPO DIMINUIRE I CARICHI: 1- fisico; 2 - mentale; 3 – dell’ambiente fisico; 4 - dell’ambiente climatico-chimico; 5 - psico-sociale

5 CARICO FISICO

6 Misure antropometriche
Spazio abitabile: vista laterale.  Il posto di guida deve tenere conto delle dimensioni medie della popolazione (misure antropo-metriche) sia come spazio abitabile che come facilità di azionamento dei comandi. A -Misure della donna più piccola (2,5 percentile della popolazione) B -Misure dell'uomo più grande (97,5 percentile della popolazione) 1 -Disposizione dei comandi molto buona 2 -Disposizione dei comandi buona 3 -Disposizione dei comandi media

7 Misure antropometriche
Spazio abitabile: vista in pianta. Il posto di guida deve tenere conto delle dimensioni medie della popolazione (misure antropometriche) sia come spazio abitabile che come facilità di azionamento dei comandi. A -Misure della donna più piccola (2,5 percentile della popolazione) B -Misure dell'uomo più grande (97,5 percentile della popolazione) 1 -Disposizione dei comandi molto buona 2 -Disposizione dei comandi buona 3 -Disposizione dei comandi media

8 Misure antropometriche
Assetto del posto di guida

9 Misure antropometriche
Disposizione di comandi e segnalatori. A -Raggio massimo di presa B -Angolo ottimale di visione C -Raggio ottimale di presa D -Raggio massimo d'azione E -Raggio ottimale d'azione F -Sedile

10 La posizione e tipo dei comandi

11 La posizione e tipo dei comandi

12 La posizione e tipo dei comandi

13 La posizione e tipo dei comandi

14 La posizione e tipo dei comandi

15 Il tipo di comandi

16 Il tipo di comandi

17 Il tipo di comandi

18 Il tipo di comandi

19 Il tipo di comandi

20 Cabina – accesso

21 Cabina – accesso

22 Cabina – accesso

23 CARICO MENTALE

24 Il tipo di indicatori

25 Il tipo di indicatori

26 Il tipo di indicatori

27 La visibilità

28 La visibilità

29 La visibilità

30 La visibilità

31 La visibilità

32 L’automazione filmato

33 CARICO DELL’AMBIENTE FISICO

34 Il rumore

35 Il rumore

36 Il rumore

37 Le vibrazioni: il sedile

38 Le vibrazioni: il sedile

39 Il sedile Una massa ((m), in kg) sospesa ad una molla di costante elastica ((k), in N/m) spostata dalla sua posizione di equilibrio, vibra con una frequenza (f) propria di vibrazione (di risonanza) pari (in s^-1) a 2pÖ(k/m) L'oscillazione può essere rappresentata nel tempo da una sinusoide in funzione dell'ampiezza (A) e della frequenza propria di risonanza

40 Il sedile Modello meccanico-fisico del corpo umano e frequenza delle vibrazioni di risonanza dei diversi organi

41 Il sedile Sui trattori non esistono specifiche sospensioni tra le ruote ed il telaio; la riduzione delle vibrazioni passanti in cabina si opera a livello della sospensione elastica della piattaforma con il telaio mediante silent-block (B) e con una sospensione regolabile (S) a livello del sedile di guida.

42 Il sedile La regolazione in altezza del sedile di guida può essere ottenuta con vari sistemi: 1 -cattivo 2 -buono 3 -molto buono

43 Il sedile Sedile di guida con regolazione in altezza a parallelogramma e con sospensione elettropneumatica registrabile in funzione del peso del conducente.

44 Il sedile Regolazioni del sedile di guida.
1 -Interruttore per la regolazione dell'altezza e del peso 2 -Leva per la regolazione dell'inclinazione dello schienale 3 -Maniglia per la regolazione della distanza dai comandi 4 -Maniglia per la regolazione della posizione longitudinale 5 -Leva per la regolazione del molleggio 6 -Manopola per la regolazione dell'appoggio dello schienale 7 -Manopola per la regolazione dell'appoggio del bracciolo 8 -Regolazione in altezza del bracciolo sinistro 9 -Maniglia per la regolazione della rotazione laterale Il sedile

45 Cabina – silent-block

46 CARICO DELL’AMBIENTE CLIMATICO -CHIMICO

47 Microclima A bordo del trattore il microclima si può controllare solamente con l'impiego di una cabina chiusa. Infatti, le temperature alle quali l'essere umano si sente a suo agio, pur soggettive e variabili grandemente in funzione del tipo di attività svolta, risultano comprese tra 17 e 25°C, con un’umidità relativa dell'aria contenuta tra il 35 e il 60%.

48 Polveri Il carico di polvere, in alcuni lavori di campo, può essere elevato (da 1 a 3000 mg/m3 di aria). Cabine chiuse e pressurizzate possono ridurre di molto la polvere a livello della zona di respirazione del conducente.

49 Cabina – circolazione aria

50 Cabina – sistema di condizionamento
1 -Valvola di espansione - nebulizza il liquido refrigerante prima che passi all'evaporatore 2 -Evaporatore - assorbe il calore dall'aria della cabina 3 -Compressore - comprimendo il gas refrigerante ne aumenta la temperatura 4 -Condensatore, evaporatore e filtro disidratatore - trasforma il refrigerante da gas a liquido

51 SICUREZZA E COSTI

52 Cabina - struttura

53 Telaio di sicurezza

54 Costi dell’ergonomia

55 Costi dell’ergonomia

56 Sicurezza dei lavoratori
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57 Perché? Il 15 % circa degli infortuni totali denunciati all’INAIL nel 2002 sono avvenuti in allevamenti zootecnici. Buone possibilità che il dato sia sottostimato. Degli infortuni occorsi negli allevamenti bovini: Il 53% dei casi per contatto con bovino, di cui 25,7% calci; 15% da cadute legate alla scivolosità di pavimenti; 15% per urto/schiacciamento contro strutture, anch’essi almeno in parte collegati con bovini; La sala di mungitura è l’ambiente di lavoro in cui più frequentemente si verificano infortuni legati al contatto con i bovini: 44% dei casi per contatto con bovina, di cui 29% calci; 29% da cadute legate alla scivolosità dei pavimenti in genere bagnati per ragioni di pulizia

58 OBIETTIVI RIDURRE IL NUMERO DEGLI INFORTUNI
MIGLIORARE L’ERGONOMIA PER GARANTIRE ANCHE IN PROSPETTIVA LA SALUTE DEGLI OPRATORI IN DEFINITIVA: RAGIONI ETICHE RAGIONI ECONOMICHE (DIMINUIRE I COSTI DEL SISTEMA SANITARIO)

59 LEGISLAZIONE Decreto Legislativo n. 626/94
Decreto direzione sanità regione Lombardia n – 29/9/2004

60 art. 41 della Costituzione: ”L’iniziativa privata è libera
art. 41 della Costituzione: ”L’iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. art del Codice Civile: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. art. 4 del DPR 547/55 e 303/56: “ I datori di lavoro ... devono ... attuare le misure ... e ... rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi per prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”. art. 9 della Legge 300/70: “I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle Norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.

61 Sistema di gestione sicurezza sul lavoro (rif. 626/94)

62 DEFINIZIONI Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi. Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva.

63 DEFINIZIONI Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dalla legge; a certe condizioni, il compito può essere assunto direttamente dal datore di lavoro. Medico competente: medico in possesso di un titolo idoneo ad occuparsi della sicurezza salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro

64 Decreto direzione sanità regione Lombardia n
Decreto direzione sanità regione Lombardia n – 29/9/2004 Linee guida per la prevenzione degli infortuni in zootecnia

65 In sede di progettazione
fare riferimento al “principio di precauzione” DEFINIZIONI PRINCIPO: regola generale di condotta PRECAUZIONE: forma di prudenza (agire in funzione: dei dati acquisiti dalle esperienze precedenti; del buon senso; della ragione) ERRORE: essere imprudenti, non avere precauzioni IMPRUDENZA E NEGLIGENZA: NON SOLO DI CHI NON RISPETTA PROCEDURE DEFINITE, ma anche di chi, in caso di incertezza o dubbio, non abbia adottato il principio di precauzione. Questo porta a spostare l’onere della prova della mancanza di rischio all’interno del processo di progettazione, dove, se non si ha la certezza che certe soluzioni non siano migliorative della situazioni di sicurezza ed ergonomia esistenti, è più corretto trovare soluzioni alternative migliorative.

66 Cause che possono comportare rischi per la salute dei lavoratori

67 DEFINIZIONI PERICOLO (altrimenti detto fattore di rischio) proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (struttura o materiale di lavoro, materia prima o intermedia, metodo di lavoro, macchina e strumento) in grado di causare danni alle persone o all’ambiente. RISCHIO indica la concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno; indica anche la stima delle dimensioni possibili del danno eventuale.

68 Rischio Definizione Causa o cause Tipo di danni Infortunio deve essere dovuto ad una causa violenta da agenti materiali classificati INAIL - morte; - inabilità permanente: - inabilità temporanea > 3 giorni Infortunio in itinere sul percorso casa luogo di lavoro (il percorso deve essere quello obbligato e/o con mezzi concessi o autorizzati dal datore di lavoro) incidente stradale Malattia professionale tabellata sono le malattie tutelate dall'INAIL e riportate in tabella dal DPR 336/94 (27 casi per l'agricoltura) fattori chimici intossicazione croniche da elementi chimici (rame, arsenico, zinco, selenio) fattori fisici - rumore - vibrazioni - energia raggiante - posture incongrue - sforzi - ipoacusia - malattie osteoarticolari - cataratta - lesioni muscolari - danni al rachide fattori biologici - polveri - funghi -allergie - silicosi, asbestosi, antracnosi, bissinosi, ecc. - intossicazioni croniche - polmoniti di vario tipo Malattia professionale non tabellata per le quali il lavoratore deve dimostrare che la causa consiste nella lavorazione a cui è addetto (Corte Costituzionale 179/88) fattori complessi stanchezza, insonnia, asma, stress Danno biologico lesione alla saluta definita dalla Corte costituzionale con sentenza 184 del 1986 varie menomazione psico-fisica

69 Fattore di rischio danni tipo di misura legislazione carico mentale affaticamento, stress battito cardiaco, consumo ossigeno carico energetico affezioni cronico-degenerative modelli NIOSH, OCRA, battito cardiaco 626/94 carico della ambiente fisico: - rumore - vibrazioni ipoacusia vascolari, neurologici, muscolo scheletrici fonometro, camera silente accelerometri 277/91 ISO 2631, 5349 carico ambiente climatico colpo di calore, svenimento, affaticamento temperatura, indici (WBGT, PMV), umidità 626/94, ISO 12894 carico chimico - polveri - gas - fumi allergie intossicazioni, avvelenamenti polveri respirabili analisi gas analisi chimica 626/94, 277/91

70 Qualsiasi macchina, impianto o costruzione rurale
deve essere progettata, realizzata e scelta in modo da preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Riferimenti normativi : il DPR 547/55, il DPR 303/56 il Dleg.626/94.

71 Coerenza tra tipologia di allevamento e manodopera presente:
Bovini a stabulazione fissa: 1 addetto/20-25 capi

72 Coerenza tra tipologia di allevamento e manodopera presente:
Bovini stabulazione libera: 1 addetto/40-45 capi

73 tipologia di allevamento e Bovini da carne: 1 addetto/300-500 capi
Coerenza tra tipologia di allevamento e manodopera presente: Bovini da carne: 1 addetto/ capi

74 Coerenza tra tipologia di allevamento e manodopera presente:
Suini a ciclo chiuso: 1 addetto/50-70 scrofe

75 Coerenza tra tipologia di allevamento e manodopera presente:
Suini riproduzione: 1 addetto/ scrofe

76 tipologia di allevamento e Suini ingrasso: 1 addetto/3000-4000 capi
Coerenza tra tipologia di allevamento e manodopera presente: Suini ingrasso: 1 addetto/ capi

77 L’involucro” all’interno del quale l’operatore andrà ad operare
struttura mobile, tettoia, stalla o edificio dedicato sia realizzato in modo da resistere alle sollecitazioni esterne ed interne Particolare attenzione deve essere posta al riutilizzo di edifici esistenti, magari precedentemente adibiti ad altri usi.

78 gli edifici strumentali debbono soddisfare requisiti inerenti:
la dimensione dei locali l’organizzazione degli spazi l’identificazione di opportune vie di circolazione ed evacuazione di eventuali zone pericolose che dovranno essere contrassegnate.

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85 Zona allevamento

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87 Conclusione analisi dei flussi
Centro Aziendale Efficienza: medio/buona Rischio per la presenza di flussi di materie “pericolose” anche se distanti nel tempo e nello spazio Rischio d’incrocio elevato tra flussi del proprietario, dei famigliari, dei commercianti e dei clienti Allevamento Efficienza: buona anche se migliorabile (-> riprogettazione -> grande semplificazione) Rischio: basso, presenza limitata quasi solo al proprietario Incrocio dei flussi: praticamente nullo (da pianificazione e da flussi relativi solo al proprietario)

88 Eventuali miglioramenti nella zona delle stalle

89 cartellonistica

90 I posti di lavoro e di passaggio debbono essere idoneamente difesi contro la caduta o investimento di materiali. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici si debbono adottare misure e cautele adeguate.

91 I pavimenti dei locali di lavoro debbono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, debbono essere fissi, stabili, antisdruciolevoli.

92 Scale fisse a gradini; provviste sui lati aperti di parapetto normale o di altra protezione equivalente; fisse a pioli: se di altezza superiore ai 5 m, fissate a parete verticale o con inclinazione superiore ai 75° debbono essere provviste di una solida gabbia metallica di protezione. La parete della gabbia non deve distare dal piano dei pioli per più di 60 cm. I pioli non devono distate più di 15 cm l’uno dall’altro; semplici portatili: debbono essere costruite di materiale adatto, resistente e realizzate con dimensioni adatte all’uso.

93 Strutture stoccaggio deiezioni
Situate a non meno di 25 m da abitazioni e dormitori e da depositi o condutture di acqua potabile Se interrate, difese da recisione come in figura oppure coperte Precauzioni particolari per la loro manutenzione (rischio esalzioni gas tossici)

94 Aperture alla pareti che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori a 1 m debbono essere provviste di barriera o parapetto.

95 Ambiente essere ben difesi contro agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività fisica dei lavoratori; avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell’aria essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità avere superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

96 Temperatura adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei materiali applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità e il movimento dell’aria concomitanti. quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo elevate mediante misure tecniche localizzate o mezzi di protezione ( ex. aerotermi o ventilatori per il condizionamento invernale ed estivo in sala di mungitura)

97 Ventilazione L’entità del rinnovo dell’aria deve essere adeguata:
al numero di animali e persone che si trovano nel locale; all’intensità del lavoro fisico da essi svolto; allo sviluppo di eventuali sostanze nocive e fastidiose.

98 Illuminazione I posti di lavoro e i passaggi debbono essere illuminati da luce naturale od artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità e che nelle zone di azione delle macchine operatrici e dei lavori manuali. I campi di lettura o di osservazione degli organi di controllo e di misura, di indicatori in genere e ogni luogo o elemento che presenti pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza debbono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari. (DPR 547/55 art 28/29; DPR 303/56 art 10, modificati con il Dleg 626/94 art.33).

99 Rumore Il D.L.277/91 che recepisce una Direttiva Comunitaria (Dir ), prevede che tutte le entità produttive in cui sono presenti dei lavoratori dipendenti - e quindi anche le aziende agricole - redigano e tengano a disposizione dell'Organo di Controllo (USL) una relazione sulla rumorosità a cui i lavoratori sono esposti. Le misure del Leq, eseguite in prossimità del lavoratore base giornaliera (Lep, d; livello di esposizione personale giornaliera) o settimanale (Lep, w) debbono essere eseguite da tecnici competenti sotto la supervisione del datore di lavoro stesso che se ne assume la responsabilità. Sono stabiliti i seguenti limiti: Lep < 80 dB(A), il datore di lavoro non deve adottare provve­dimenti. 80 < Lep < 85 dB(A), il datore di lavoro deve fornire una serie di informazioni ai lavoratori circa i rischi derivanti dall'esposizione al rumore; questi ultimi possono richiedere, se lo desiderano, un controllo sanitario. 85 < Lep < 90 dB(A), il datore di lavoro fa impartire da persona­le competente istruzioni sull'uso di otoprotettori e sul corretto impiego delle macchine più rumorose. Lo stesso fornisce protettori auricolari ma il loro uso non è obbligatorio. Inoltre, in questo caso scatta l'obbligo del controllo sanitario. Lep > 90 dB(A), i lavoratori sono obbligati ad usare i protettori auricolari e debbono sottostare a un controllo sanitario con cadenza annua. Il datore di lavoro deve comunicare entro 30 giorni dalla valutazione all'organo di controllo un piano di bonifica dettagliato con il quale indica gli interventi che intende adottare per abbassare il rumore presente nella sua azienda. Lo stesso deve provvedere ad evidenziare i luoghi più rumorosi con una apposita segnaletica. Questi debbono essere perimetrati e l'accesso ad essi deve essere limitato. Da ultimo, deve essere istituito un registro nel quale indicare quali lavoratori sono esposti a un Lep troppo elevato.

100 Vibrazioni L’entità delle vibrazioni deve essere contenuto secondo le indicazioni della ISO 2631, Per quanto riguarda l’impiego delle attrezzature per la zootecnia solo le macchine agricole possono dare origine a particolari problemi.

101 Conformità con le norme CEI ai sensi delle legge 46/90.
Impianto elettrico Conformità con le norme CEI ai sensi delle legge 46/90. In particolare, negli impianti che prevedono strutture metalliche fisse (tubi, armature del calcestruzzo, carpenteria, griglie di pozzetti e cunette) si richiede la realizzazione di un piano equipotenziale che preveda il collegamento delle medesime e la loro messa a terra. Ciò in modo da evitare i pericoli di correnti vaganti a bassa tensione (conseguenti a insufficiente isolamento elettrifico e alla elevata umidità ambientali, oltre che eventuali pericoli di folgorazione

102 Spogliatoi e armadi per il vestiario
1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. 2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro . 3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. 6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.".

103 Docce 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. 2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. 4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi .

104 Gabinetti e lavabi 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi .”.

105 Cosa si deve fare ex-post rispetto alla progettazione

106 esempio riguardante i pericoli corsi dal veterinario, la quantificazione dei relativi rischi, la messa in essere di misure di prevenzione

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108 La prevenzione, la protezione, la protezione individuale
Esecuzione misure di prevenzione (esempio, in caso di rischio biologico dovuto all'impiego di liquami, equipaggiando il posto di guida del trattore con una cabina); 2) Eseguito quanto sopra, messa in essere di misure tecniche di protezione per i rischi residui (esempio, creare un'area aziendale dedicata dove si eseguono le operazioni carico e di pulizia della macchina) per preservare dal rischio gli operai non direttamente addetti all'attività; 3) Eseguito quanto sopra, per eliminare il rischio residuo far usare i Dispositivi di Protezione Individuale agli addetti coinvolti nell'attività (esempio, fornire all'operatore guanti appropriati per l'impiego di liquidi pericolosi).

109 I DPI Per dispositivi di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore per proteggerlo contro i rischi che minacciano la sua sicurezza e salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

110 I DPI I DPI devono essere conformi alle norme del D.lgs 475/92 e devono essere: adeguati al rischio da pervenire; adeguati all’ambiente di lavoro; idonei per ergonomia e confort; adatti al lavoratore; compatibili tra loro se usati simultaneamente.

111 I DPI I Tali dispositivi devono essere certificati da appositi organismi in funzione dei rischi da cui essi devono proteggere: I° categoria (rischi minori), certificata direttamente dalla ditta produttrice; II° categoria (rischi intermedi), certificata la progettazione solo da organismi autorizzati; III° categoria (rischi di morte o lesioni gravi), certificata da organismi autorizzati che controllano sia la progettazione che la produzione. Il marchio CE garantisce dell'avvenuta certificazione

112 I DPI Il datore di lavoro deve valutare attentamente le condizioni che impongono l’uso dei DPI, individuandone le caratteristiche necessarie in funzione dell’entità del rischio, della frequenza dell’esposizione a questo, delle prestazioni del DPI. Mantiene gli stessi in perfetta efficienza mediante una adeguata manutenzione e istruisce i lavoratori sul loro uso.

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114 Conclusioni Fossa di mungitura in buone condizioni di sicurezza ed ergonomia: sala a pettine con raccolta deiezioni e bordini di protezione, fossa profondità corretta, pavimento adeguato, scarichi adeguati, illuminazione corretta, DPI adeguati

115 Conclusioni evoluzione tecnologica porta a problemi ergonomici e di sicurezza nuovi e diversi da quelli tradizionali


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