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Il sistema radiotelevisivo

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Presentazione sul tema: "Il sistema radiotelevisivo"— Transcript della presentazione:

1 Il sistema radiotelevisivo
Maria Romana Allegri - Corso a. a Lezioni di diritto dell’informazione Il sistema radiotelevisivo La mancata realizzazione del pluralismo Seconda parte

2 Dopo la legge Maccanico

3 Il periodo transitorio
Secondo la legge Maccanico, i limiti antitrust previsti sarebbero entrati in vigore solo al termine di un periodo transitorio deciso dall’Agcom. Allo scadere di tale termine: - sarebbe stato approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze (entro il 31 gennaio 1998) e rilasciate nuove concessioni (per un totale di 10 o 11 reti) entro il 30 aprile 1998; - una rete Mediaset (Rete 4) avrebbe abbandonato le frequenze terrestri per passare al satellite; - Rai 3 sarebbe avrebbe continuato a trasmettere via etere, ma priva di risorse pubblicitarie. In realtà l’Agcom non ha atteso la liberalizzazione delle frequenze eccedenti, ha elaborato il piano di assegnazione delle frequenze (del. 68/98/Cons) con cui individuava 11 reti nazionali e ha rilasciato le concessioni il 28 luglio 1999, ma senza le frequenze necessarie per trasmettere (caso di Europa 7). Reiterate proroghe del termine di assegnazione delle frequenze.

4 Direttiva Ce n. 97/36 (che modifica la direttiva 89/552)
Questa direttiva integra quanto già stabilito dalla precedente. Precisa la differenza fra pubblicità e televendita. Stabilisce il divieto di trasmettere solo in forma codificata eventi di particolare rilevanza sociale. Precisa meglio la nozione di “opera europea”, cui va accordato un trattamento di favore. Stabilisce l’obbligo di inserire pubblicità e televendite TRA i programmi e non al loro interno, a meno che l’inserimento non ne pregiudichi l’integrità e il valore. E’ consentito l’inserimento di pubblicità fra le diverse parti autonome di un programma. (... segue ...)

5 Direttiva Ce n. 97/36 (segue)
Per le opere cinematografiche o i film prodotti per la televisione è consentita una interruzione pubblicitaria ogni 45 minuti ed un’altra interruzione se ciascuna parte del programma supera di almeno 20 minuti i 45 previsti. Per gli altri programmi le interruzioni pubblicitarie devono essere distanziate di almeno 20 minuti. La pubblicità non può essere inserita in funzioni religiose oppure in notiziari, rubriche di attualità, programmi per bambini, programmi religiosi di durata inferiore ai 30 minuti. La pubblicità, in tutte le sue forme, non può superare il 20% del tempo di trasmissione orario e quotidiano. Nella sola forma dello spot pubblicitario, il limite è del 15%.

6 La Direttiva Ce è stata attuata con legge n. 122/1998
Questa legge, oltre ad occuparsi delle interruzioni pubblicitarie, posticipa di 9 mesi il termine previsto dalla l. 249/1997 (30 aprile 1998) per l’assegnazione delle frequenze ad altri concessionari privati ed il passaggio della terza rete eccedente al satellite. Il termine sarà poi posticipato ancora. Inoltre la legge stabilisce che: Deve essere riservato alle opere europee più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. Le quote di riserva comprendono anche i film e i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori (segue ...)

7 Legge n. 112/1998 (segue) I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10% del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20%. Le emittenti televisive riservano almeno il 40% dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi di produzione europea. Recepisce pedissequamente le disposizioni della Direttiva Ce 97/36 in materia di interruzioni pubblicitarie, tranne il fatto che non reca la distinzione fra pubblicità e televendita. Non si pronuncia sulle sponsorizzazioni perché erano state già regolate dalla l. 483/1982 conformemente alle indicazioni della Ce.

8 D. l. n. 15/1999, convertito in legge n
D. l. n. 15/1999, convertito in legge n. 78/1999: Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo. Il termine per l’assegnazione delle frequenze ad ulteriori soggetti privati da parte dell’Agcom e per la trasformazione di Rai 3 e Rete 4 viene posticipato ancora al 30 giugno 1999. Si vieta ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più del 60% dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. (segue ...)

9 D. l. n. 15/1999, convertito in legge n. 78/1999 (segue)
I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita e non trasmettono pubblicità, sono abilitate a proseguire in via transitoria l'esercizio delle reti su frequenze terrestri a condizione che, all'atto della presentazione della domanda, si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, possono ottenere un indennizzo.

10 D. l. 433/1999, convertito in l. n. 5/2000: Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale. Il termine di assegnazione delle frequenze è posticipato ancora al 31 maggio 2001. Un medesimo soggetto non potrà ottenere più di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto può ottenere concessioni in più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di tre regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione.

11 D. l. n. 5/2001, convertito in legge n
D. l. n. 5/2001, convertito in legge n. 66/2001: disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi. Il termine per assegnare le frequenze ai concessionari che trasmettono in tecnica analogica è fissato al 15 marzo 2001. Il piano di assegnazione delle frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale è fissato al 31 dicembre 2001 per la radio e 31 dicembre 2002 per la TV. Alla concessionaria pubblica dovranno essere riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. Dovranno essere risanati gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti dalla legge. Si avvia la sperimentazione della trasmissione in tecnica digitale, con presunta fine della fase sperimentale nel (vedi slides successive)

12 La (presunta) fine del periodo transitorio
Con delibera n. 326 del 2001, l’Agcom individuava finalmente al 31 dicembre 2003 la data entro cui la rete privata eccedente avrebbe dovuto abbandonare le frequenze terrestri e Rai 3 trasformarsi in una rete priva di pubblicità, in modo da poter assegnare le frequenze liberate alle altre reti. Si ipotizzava (erroneamente) che entro tale data, nonostante la sperimentazione del digitale fosse ancora a metà, almeno un quarto degli utenti avrebbe avuto accesso al digitale terrestre. Tuttavia, l’Agcom si riservava di valutare nuovamente la situazione entro un anno, per prorogare eventualmente ancora il termine. Ogni ulteriore proroga del termine, però, è stata ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale (sent. 466/2002, vedi slides successive). Urge una nuova legge di sistema!

13 Il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica
Il 23 luglio 2002 il Presidente Ciampi ha inviato alle Camere un messaggio formale nel quale, in previsione dell’emanazione di una nuova legge di sistema in materia di assetto radiotelevisivo, ha richiamato l’attenzione dei parlamentari sull’assoluta importanza dei valori del pluralismo e dell’imparzialità dell’informazione e ha precisato tre punti essenziali: 1) «... la sola presenza dell'emittenza privata (cosiddetto pluralismo "esterno") non è sufficiente a garantire la completezza e l'obiettività della comunicazione politica, ove non concorrano ulteriori misure "sostanzialmente ispirate al principio della parità di accesso delle forze politiche" (cosiddetto pluralismo "interno")». (segue ...)

14 Il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica (segue)
2) «... il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione non potranno essere conseguenza automatica del progresso tecnologico. Saranno, quindi, necessarie nuove politiche pubbliche per guidare questo imponente processo di trasformazione». 3) «Il trattato di Amsterdam, che vincola tutti i paesi dell'Unione Europea, muove dal presupposto "che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione"».

15 La giurisprudenza della Corte costituzionale

16 Corte costituzionale, sentenza n. 284/2002
La questione (ritenuta dalla Corte infondata) riguardava la presunta incostituzionalità delle norme che obbligavano al pagamento del canone Rai, considerando che, caduto il monopolio statale delle trasmissioni radiotelevisive, il servizio reso dalla RAI non si differenziava da quello "offerto al pubblico" dalle emittenti radiotelevisive private. La Corte ha precisato che il canone non è una tassa, ma una imposta collegata alla detenzione di apparecchi televisivi; che non sono affatto venute meno le ragioni dell’esistenza di un servizio pubblico televisivo; che comunque il pagamento del canone non è incompatibile con esse. (segue ...)

17 Corte costituzionale, sentenza n. 284/2002 (segue)
«L'esistenza di un servizio radiotelevisivo pubblico, cioè promosso e organizzato dallo Stato, non più a titolo di monopolista legale della diffusione di programmi televisivi, ma nell'ambito di un sistema misto pubblico-privato, si giustifica però solo in quanto chi esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno qualsiasi dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti, nel rispetto, da tutti dovuto, dei principi generali del sistema, bensì svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento del diritto dei cittadini all'informazione e per la diffusione della cultura, col fine di ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese [...]»

18 Corte costituzionale, sentenza n. 466/2002
La questione riguardava la presunta incostituzionalità delle disposizioni della legge 249/1997 che demandavano all’Agcom la facoltà di prorogare discrezionalmente il termine transitorio, facoltà di cui l’Agcom si era largamente servita. La Corte ha precisato vari punti: 1) «Il regime transitorio, agganciato al criterio dello sviluppo effettivo e congruo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo (art. 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997), non è destinato a concludersi in tempi ragionevolmente brevi. Tutti gli elementi raccolti dall'istruttoria conducono, anzi, a ritenere irrealizzabile, in periodi prossimi o almeno ragionevolmente susseguenti in maniera certa e definitiva, il rispetto del termine ...» (segue ...)

19 Corte costituzionale, sentenza n. 466/2002 (segue)
2) «La formazione dell'esistente sistema televisivo italiano privato in ambito nazionale ed in tecnica analogica trae origine da situazioni di mera occupazione di fatto delle frequenze (esercizio di impianti senza rilascio di concessioni e autorizzazioni), al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo nella distribuzione delle frequenze e di pianificazione effettiva dell'etere». 3) «La protrazione del termine è stata motivata: fino al luglio 1997, dall'attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e della predisposizione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze ...» (segue ...)

20 Corte costituzionale, sentenza n. 466/2002 (segue)
4) Nonostante il piano nazionale di assegnazione delle frequenze approvato nel 1998, «la situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica analogica si è, pertanto, accentuata, con effetti ulteriormente negativi sul rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza e con aggravamento delle concentrazioni. Si è passati, infatti, da una previsione di 12 reti nazionali (9 private, 3 pubbliche), ad 11 reti (8 private, 3 pubbliche), oltre alle televisioni criptate a pagamento. [...] La descritta situazione di fatto non garantisce, pertanto, l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli "imperativi" ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia.». (segue ...)

21 Corte costituzionale, sentenza n. 466/2002 (segue)
5) «La illegittimità costituzionale non investe il regime transitorio in deroga e nemmeno l'attuale prosecuzione, purché temporaneamente limitata, dell'esercizio delle emittenti in eccedenza rispetto ai limiti anzidetti ...» 6) «L'individuazione di un termine finale, entro il quale possa avvenire la cessazione definitiva del regime transitorio [...] può essere ricavata dalla valutazione di congruità tecnica dei tempi di passaggio al regime definitivo effettuata dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 346 del L'Autorità ha indicato la data del 31 dicembre » (segue ...)

22 Corte costituzionale, sentenza n. 466/2002 (segue)
7) « ... deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo».

23 Verso la quarta legge di sistema
La legge Gasparri e il T. U. sulla radiotelevisione

24 Verso una nuova riforma del sistema radiotelevisivo
Il 25 settembre 2002, due mesi dopo il messaggio presidenziale (e due mesi prima della sentenza della Corte costituzionale 466/2002), viene presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge governativo sulla riforma del sistema radiotelevisivo. In seguito alla sentenza 466/2002 i lavori parlamentari subiscono un’accelerazione e il testo della legge (c. d. Gasparri) è approvato in via definitiva dalle Camere il 2 dicembre 2003. Però il 15 dicembre 2003 il Presidente Ciampi, anziché promulgare la legge, la rinvia alle Camere con un messaggio motivato. In questo modo la legge non può entrare in vigore, come previsto, entro il 31 dicembre 2003. Viene allora approvato il d. l. n. 352/2003 c. d. “salva Rete 4” (convertito in legge n. 43/2004) che consentiva alle reti eccedenti di continuare la programmazione e anticipava i tempi di accertamento, da parte dell’Agcom, dello sviluppo del digitale terrestre (30 aprile 2004).

25 Il messaggio presidenziale di rinvio della legge Gasparri
La legge sarebbe incostituzionale perché: 1) il sistema integrato delle comunicazioni (SIC) - assunto dalla legge in esame come base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli operatori di comunicazione - potrebbe consentire, a causa della sua dimensione, a chi ne detenga il 20% di disporre di strumenti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti; 2) l’assenza di seri limiti alla raccolta pubblicitaria da parte della radiotelevisione potrebbe pregiudicare la libera stampa, inaridendone le fonti di finanziamento; 3) la legge non precisa cosa accadrebbe se l’Agcom dovesse accertare, entro la data stabilita, che non sussistono sufficienti condizioni di sviluppo del digitale terrestre;

26 Legge 3 maggio 2004, n. 112 (c. d. Gasparri)
In seguito al messaggio presidenziale, il testo della legge Gasparri è stato riesaminato dalle Camere, parzialmente modificato e riapprovato. Ora vige quindi la: Legge 3 maggio 2004, n. 112 (c. d. Gasparri) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione In particolare, la delega è stata esercitata con il d. lgs. n. 31 luglio 2005, n. 177: Testo unico della radiotelevisione. Il T.U. è diviso in dieci titoli, che recepiscono i cinque capitoli della legge Gasparri, per un totale di 56 articoli. Con l’eccezione di alcuni articoli, risulta abrogata gran parte della legge 103/1975 e della legge Mammì, come pure tutta la disciplina antitrust della legge Maccanico.

27 L’art. 1 del T.U. Il T.U. contiene:
a) i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adeguano all'’introduzione della tecnologia digitale ed al processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni; b) le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ed alle Comunità europee. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di trasmissione di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.

28 I soggetti della comunicazione (art. 2 T. U.)
Operatore di rete: il titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle frequenze. Fornitore di contenuti: colui che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali ad essa connesse. Fornitore di servizi: colui che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione. (segue...)

29 (... segue) Questi tre ruoli possono essere ricoperti da un medesimo soggetto, senza limiti, ma con clausole a garanzia del pluralismo e della concorrenza: - previsione di titoli abilitativi distinti; - obbligo di separazione contabile; - obbligo di separazione societaria per operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti; - obbligo di non discriminare e, per gli operatori di rete, di garantire parità di accesso; - obbligo per i concessionari di trasmettere gli stessi contenuti in tutto il territorio (nazionale o locale) per cui si ha la concessione.

30 I principi fondamentali del sistema radiotelevisivo
(art. 3 T.U.) Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

31 I principi a garanzia degli utenti
(art. 4 T.U.) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali; la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona; la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona; la diffusione di trasmissioni sponsorizzate, che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor; (segue...)

32 (segue) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità; la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro; la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi di particolare rilevanza sociale; misure idonee alla ricezione dei programmi televisivi da parte di cittadini con disabilità sensoriali; Trattamento dei dati personali effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana. ATTENZIONE: manca qualsiasi riferimento al diritto all’informazione!!

33 Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza nel sistema radiotelevisivo (art. 5 T. U.) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari; previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi/radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione; previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b); (segue ...)

34 (segue) uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi o radiofonici in ambito nazionale e in ambito locale; non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20% di programmi televisivi numerici in ambito locale; gli operatori di rete hanno l’obbligo di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti, di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici con essi, di non cedere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti; obbligo per i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive; (segue ....)

35 (segue) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale; obbligo, per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo; previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

36 Principi a tutela della produzione audiovisiva europea
(art. 6 T. U.) Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite.

37 La promozione delle opere europee (art. 44 T.U.)
La percentuale di opere europee che i fornitori di contenuti televisivi e le emittenti televisive sono tenuti a riservare a norma dell’art. 6 deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10% del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20%. Queste disposizioni non si applicano alle emittenti locali.

38 Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale (art. 8 T.U.)
L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. Un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, è riservata ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in ambito locale.

39 Principi generali dell’informazione (art. 7 T.U.)
L’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale. La disciplina dell’informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari; b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; c) l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge; d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; e) l’assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

40 Ulteriori compiti del servizio pubblico radiotelevisivo
(sempre art. 7 T.U.) Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa.

41 I compiti specifici del servizio pubblico radiotelevisivo sono elencati nell’art. 54 T. U. e comprendono: a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche con copertura integrale del territorio nazionale; b) un numero adeguato di ore (definito ogni 3 anni dall’AgCom) di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale; c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti, gruppi e movimenti politici, dei sindacati, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, degli enti/associazioni politico-culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo, delle associazioni di promozione sociale, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta; (segue ...)

42 (segue) e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero; f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue delle minoranze presenti nelle Regioni a statuto speciale; g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane; h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva; i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; (segue ...)

43 (segue) m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità; o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo 38; p) l’articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano; q) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali; r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati; s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

44 In generale, nella legge Gasparri e nel T. U
In generale, nella legge Gasparri e nel T. U. non c’è più alcun riferimento alla necessaria indipendenza editoriale ed istituzionale del servizio pubblico radiotelevisivo. Viene anche abrogato l’art. 1 della l. 103/1975: La indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo. Al contrario, si precisa che: L’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale. Va anche sottolineata la scelta di aumentare gli obblighi e i doveri a carico della RAI normativamente sanciti, a fronte di quelli praticamente inesistenti delle emittenti private. La disciplina legislativa è poi specificata con maggiore dettaglio nel contratto di servizio.

45 Il controllo sull’assolvimento dei compiti da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Secondo l’art. 58 T. U., è l’AgCom che deve verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni vigenti. In caso di presunto inadempimento, l’AgCom apre un’istruttoria di ufficio o su impulso del Ministro competente o delle Regioni. In ogni fase dell’istruttoria l’AgCom ha ampi poteri ispettivi. Il rifiuto di fornire le informazioni/documentazioni richieste è sanzionato pecuniariamente (fino a euro). Idem per la fornitura di informazioni false (fino a euro). Se, in seguito all’istruttoria, l’AgCom ravvisa infrazioni, fissa per la Rai un termine massimo di 30 giorni per la loro eliminazione. Nei casi di infrazioni gravi, può anche disporre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio. Scaduto inutilmente il termine, l’AgCom applica una sanzione fino al 3% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio e dispone un termine per il pagamento della stessa, pena la sospensione dell’attività di impresa fino a novanta giorni.

46 La privatizzazione della RAI
Già prima dell’entrata in vigore della legge n. 112/2004 la RAI era considerata una “società privata di diritto speciale”: natura privatistica di società per azioni da conciliare con l’esercizio da parte della stessa di un pubblico servizio in concessione. La legge Mammì originariamente prevedeva che la RAI dovesse essere una società per azioni a totale partecipazione pubblica. Cioè, le azioni RAI potevano appartenere solo allo Stato, agli enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica. Queste disposizioni sono state abrogate con il referendum tenutosi nel giugno 1995, per cui anche prima della legge Gasparri era teoricamente possibile procedere all’alienazione delle azioni RAI (anche se ciò era avvenuto solo nella misura dell’1%).

47 La privatizzazione della RAI: art. 21 della legge 112/2004
Questa disposizione non è stata trasfusa nel T. U. del 2005. Essa prevede che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge (cioè 6 luglio 2004) è completata la fusione per incorporazione della RAI- Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Per effetto della fusione, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana Spa». Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione (cioè entro il 6 novembre 2004) è avviato il procedimento per l’alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, mediante offerta pubblica di vendita. Non è possibile vendere ad uno stesso soggetto più dell’1% delle azioni. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all’offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento. L’alienazione delle partecipazioni statali non è ancora iniziata.

48 Il nuovo assetto della RAI (art. 49 T. U.)
La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. fino al 6 maggio (soppresso il potere governativo di scelta della concessionaria). Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10% del capitale sociale, «in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria», gli organi di governo della RAI saranno quelli indicati nella slide successiva. (segue ....)

49 (segue) Il CdA RAI è composto da nove membri con mandato triennale rinnovabile per una volta. 7 membri sono eletti dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (4 dalla maggioranza e 3 dall’opposizione, con voto limitato ad uno) e i restanti 2 membri, tra cui il Presidente, dal socio di maggioranza (cioè il Ministro dell’Economia). La nomina del presidente diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della CPIV. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione. Il CdA nomina il Direttore generale d’intesa con il Ministro dell’economia (finché le azioni restano in mano pubblica). La necessità dell’intesa provoca situazioni di stallo (segue ...)

50 (segue) Successivamente, in seguito all’alienazione di almeno il 10% delle azioni, il CdA RAI sarà composto da 9 membri, tutti eletti dall’assemblea dei soci con voto di lista. Mandato triennale rinnovabile per una volta. Fino alla completa alienazione delle partecipazioni statali, il Ministro dell’economia potrà proporre una autonoma lista di candidati. I membri dovranno essere soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. La nomina del Presidente del CdA sarà effettuata dal CdA nell’ambito dei suoi membri e diverrà efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della CPIV. Il Direttore generale sarà nominato dal CdA d’intesa con l’assemblea dei soci.

51 Riepilogo: evoluzione storica del CdA RAI
1952 1975 1985 1990 1993 2005 In futuro? Il Governo nominava i 6 membri del CdA. CdA composto da 16 membri, di cui 10 eletti dalla CPIV e 6 di nomina governativa. Tutti e 16 i membri del CdA sono eletti dalla CPIV. I consiglieri devono essere nominati all’inizio della legislatura e restano in carica per tutta la sua durata. CdA composto da soli 5 membri nominati di intesa dai Presidenti delle Camere. CdA composto di 9 membri, di cui 7 eletti dalla CPIV e due (di cui uno è il Presidente) dal Ministro dell’economi a. 9 membri tutti eletti dall’assemblea dei soci. Idem per il Presidente e l’Amm. delegato. Presidente e Direttore generale eletti dagli stessi consiglieri al loro interno. Presidente eletto all’interno del CdA. Direttore generale nominato dal Governo Idem. Il CdA nomina il Presidente al suo interno e il Direttore generale all’esterno. Presidente nominato dal Ministro con parere favorevole della CPIV. Direttore generale dal CdA. Presidente nominato dal CdA al suo interno previo parere favorevole della CPIV. Direttore generale dal CdA d’intesa con assemblea.

52 Una valutazione Con la legge Gasparri il potere di nomina degli organi di governo della Rai si sposta dai partiti politici al governo. Il governo, infatti, è oggi responsabile della nomina del Presidente e di uno dei membri del CdA. Anche la decisione sulla revoca dei consiglieri è rimessa al Ministro, su parere conforme della CPIV. Ciò riduce l’indipendenza “strutturale” della televisione pubblica. Inoltre, è dubbio che una società gestita integralmente in base a criteri privatistici possa efficacemente assolvere al delicato compito del servizio pubblico radiotelevisivo.

53 Le competenze del Consiglio di Amministrazione RAI
Elaborare e approvare il piano editoriale nel rispetto degli indirizzi formulati dalla CPIV. Approvare i piani editoriali di trasmissione e produzione. Assegnare le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale. Nominare i vicedirettori generali (su proposta del Direttore generale) e i dirigenti di primo e secondo livello. Determinare i piani di organizzazione aziendale e le competenze del personale. Approvare il bilancio sociale, il piano finanziario, gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico oppure di importo molto elevato.

54 Le competenze del Presidente del CdA RAI
Il T.U. del 2005 non precisa i suoi poteri. Quindi la sua figura sembra sminuita rispetto a quella del Direttore generale. Il suo è un ruolo politico che si determina in via di prassi e dipende anche dal grado di fiducia di cui egli può disporre in Consiglio. Ha la rappresentanza legale della società e il potere di convocare e presiedere il CdA. Determina l’ordine del giorno dei lavori del CdA e quindi ha il potere di influenzarne l’attività.

55 Le competenze del Direttore generale RAI
a) risponde al CdA della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio; b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del CdA; c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal CdA; d) propone al CdA le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello; e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione; f) provvede alla gestione del personale dell'azienda; (segue ...)

56 (segue) g) propone all'approvazione del CdA gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché di importo superiore a ,50 euro; firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società; h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale; i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti.

57 La tutela dei minori nel T.U. sulla radiotelevisione (art. 34)
Non possono essere trasmessi film V.M. 18, mentre quelli V.M 14 possono essere trasmessi solo fra le 22,30 e le 7,00. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti sono tenuti ad osservare le disposizioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Le emittenti televisive sono tenute a garantire l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento del Ministro delle comunicazioni.

58 La tutela dei minori nel T.U. sulla radiotelevisione (art. 35)
Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell’Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Nei casi di inosservanza dei divieti, l’AgCom, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.

59 Le norme sulla pubblicità nel T.U. sulla radiotelevisione
(artt ) Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. Di regola, la pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Possono essere inseriti anche nel corso di un programma purché non ne siano pregiudicati l’integrità ed il valore. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli. L’inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.Per le opere di durata superiore a quarantacinque minuti è consentita una interruzione per ogni atto o tempo. E’ consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell’opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno. (segue...)

60 (segue) La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. E’ autorizzata un’altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o televendita. L’AgCom, sentita un’apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e nominata dall’Autorità medesima tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie. (segue ..)

61 (segue) E’ vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche e la televendita devono conformarsi a vari criteri di tutela dei minori, di non incitamento all’eccesso etc. E’ vietata la pubblicità televisiva delle sigarette o di ogni altro prodotto a base di tabacco. La pubblicità è vietata anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4% dell’orario settimanale di programmazione ed il 12% di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2% nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. (segue ..)

62 (segue) Per le emittenti televisive private i limiti sono rispettivamente del 15% e 18% (il limite sale al 20% se si considerano anche forme pubblicitarie diverse dagli spot). Per le emittenti televisive private locali la pubblicità non può eccedere il 25% di ogni ora e di ogni giorno di programmazione (il limite sale al 40% se si considerano anche forme pubblicitarie diverse dagli spot). Per le emittenti radiofoniche private i limiti per ogni ora di programmazione sono del 18% per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, del 25% per la radiodiffusione sonora in ambito locale (questo limite sale al 35% se si considerano anche le forme pubblicitarie diverse dagli spot), del 10% per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente a carattere comunitario. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

63 Il dovere di rettifica sulla radiotelevisione (art. 32)
Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici; direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere all’emittente, al fornitore di contenuti privato o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta all’AgCom. Se l’Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest’ultima, preceduta dall’indicazione della pronuncia dell’Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima. Se le emittenti ritengono che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all’Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni.

64 La pianificazione delle frequenze nel T.U. sulla radiotelevisione
Secondo l’art. 42 del T.U., l’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro sentiti l’AgCom, i Ministeri dell’interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché il Consiglio superiore delle comunicazioni. Il piano di ripartizione delle frequenze è aggiornato, con le modalità previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessità. L’Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. (segue ..)

65 (segue ) Nella predisposizione dei piani di assegnazione, l’AgCom adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico. I piani di assegnazione le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle regioni (entro 30 gg. dalla ricezione dello schema del piano) in ordine all’ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all’intesa con le regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli - Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora non si raggiunga tale intesa entro 70 giorni, l’AgCom adotta comunque il piano. L’Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all’effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato. (questo piano non è stato ancora approvato!!)

66 Il SIC (sistema integrato delle comunicazioni) nel T. U
Il SIC (sistema integrato delle comunicazioni) nel T.U. sulla radiotelevisione (art. 2, comma 1, lettera l) Il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni. Questo enorme paniere, di natura eterogenea, è il parametro di riferimento per calcolare i nuovi limiti antirust. Ciò non impedisce, quindi, che un soggetto, pur rispettando i limiti fissati rispetto all’intero SIC, non si trovi però in posizione dominante in uno dei singoli mercati di cui il SIC è composto (ad esempio, nel solo settore radiotelevisivo).

67 Il limite antitrust di carattere generale
(art. 43 commi 9-11 del T.U.) Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il SIC, i soggetti tenuti all’iscrizione nel ROC, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC. Tali ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da qualsiasi forma di pubblicità comprese televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività del SIC, da offerte televisive a pagamento, da abbonamenti/vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche. Il limite scende al 10% per le imprese del settore delle comunicazioni elettroniche, che conseguono ricavi superiori al 40% del totale del settore.

68 Altri limiti antitrust previsti dall’art. 43 T.U.
All’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllate o collegate, non potrà essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi televisivi o più del 20% dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano. Fino a quel momento, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20% ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate.

69 Limiti antitrust: leggi Maccanico e Gasparri a confronto
Legge 249/1997 Legge 112/2004 e d. lgs. 177/2005 Non più del 20% delle reti televisive nazionali (cioè max 2 reti) ad uno stesso soggetto. Uno stesso soggetto non può irradiare su frequenze terrestri più del 20% del totale dei programmi televisivi o più del 20% dei programmi radiofonici irradiabili Non più del 30% delle risorse complessive del settore radiotelevisivo (oppure radiofonico) in ambito nazionale ad uno stesso soggetto (canone, pubblicità, televendite, sponsorizzazioni) Uno stesso soggetto non può conseguire ricavi per più del 20% dei ricavi complessivi del SIC. Il limite è del 10% per le imprese del settore delle comunicazioni elettroniche in posizione dominante. Non più del 20% delle risorse complessive del settore radiotelevisivo/radiofonico e di quello editoriale (quotidiani e periodici) ad uno stesso soggetto. Gli “incroci” fra settore radiotelevisivo e settore della stampa sono permessi dopo il 31 dicembre Una concessionaria di pubblicità può legarsi in esclusiva solo ad un soggetto in ambito nazionale. Oltre a questo può raccogliere pubblicità solo in ambito locale. Questo limite scompare. Una singola concessionaria di pubblicità non può raccogliere, nei settori radiofonico ovvero televisivo, risorse economiche superiori al 30% delle risorse complessive (20% se si considera la somma di TV + stampa). Questo limite scompare. L’importante è che la concessionaria di pubblicità non ottenga ricavi superiori al 20% del SIC.

70 Alcune osservazioni La nozione del SIC (e dei ricavi da esso derivanti) è così ampia che non è escluso che un soggetto, anche senza superare il limite del 20% con riferimento all’intero SIC, non acquisisca una posizione dominante nei singoli settori. Qualche cifra: Il limite del 30% delle risorse radiotelevisive fissato dalla legge Maccanico era calcolato in circa 4 miliardi di euro su un totale di 12 miliardi. Il limite del 20% delle risorse complessive del SIC, introdotto dalla legge Gasparri, è calcolato in circa 5,3 miliardi di euro su un totale di circa 26 miliardi. Quindi è un limite più basso in percentuale, ma più alto come valore assoluto. Non sono più vietati gli incroci fra stampa e televisione (dopo il 31 dicembre 2010). Le concessionarie di pubblicità (in particolare Publitalia) hanno l’unico obbligo di non superare i ricavi del 20% del SIC. Quindi possono raccogliere pubblicità in ambito sia nazionale che locale e, dal 2011, inserirsi anche nell’editoria.

71 Alcune osservazioni (segue)
Va considerato anche che la legge innalza dal 18% al 20% orario il limite per l’affollamento pubblicitario comprese le telepromozioni (tutto a beneficio di Publitalia). Dopo il completamento dell’assegnazione delle frequenze digitali, uno stesso soggetto non potrà più del 20% del totale dei programmi irradiabili. Questo è un limite amplissimo! Inoltre non c’è alcun espresso divieto a mantenere, accanto alle frequenze digitali, quelle analogiche terrestri (anche tre reti). Quindi, l'unico limite è posto relativamente ai programmi, ma non c'è nessun limite al possesso di reti!!!! Il settore della stampa è ingiustamente discriminato: infatti, limiti di settore continuano a sussistere solo per la stampa quotidiana (max 20% della tiratura nazionale complessiva ex l. 67/1987), mentre sono stati aboliti tutti gli altri limiti di settore previsti dalle leggi precedenti. Infine, la verifica dell’Agcom (vedi slides successiva) dovrebbe riguardare anche le eventuali posizioni dominanti raggiunte nei singoli mercati, ma ora mancano disposizioni precise per definirle.

72 Il controllo antitrust (art. 43 T. U.)
I soggetti che operano nel SIC sono tenuti a notificare all’Agcom le intese e le operazioni di concentrazione, in modo che essa possa verificare che non si costituiscano posizioni dominanti. Se l’Agcom rileva il rischio di superamento dei limiti antitrust emana un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l’impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. Qualora l’AgCom riscontri l‘effettiva esistenza di situazioni vietate, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; può arrivare anche ad imporre la dismissione di aziende o rami di azienda. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti previsti dalla legge sono nulli. Le sanzioni che l’AgCom può applicare solo le stesse previste dalla l.249/1997, cioè una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 2% al 5% del fatturato e, nei casi gravi, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 6 mesi oppure, in casi più gravi, la richiesta al Ministro di revoca dell’autorizzazione/concessione.

73 Alcune osservazioni sulle procedure di controllo
Le misure previste non sono efficaci per eliminare le posizioni dominanti GIA’ ESISTENTI! Inoltre, non sono precisate le misure che l’AgCom può adottare per rimuovere effettivamente le situazioni vietate. Per questo, il più delle volte l’AgCom si limita al “formale richiamo” (come ad esempio è avvenuto nel caso di SKY e nel caso di Publitalia). Infine, non è prevista una procedura specifica per l’abuso di posizione dominante in un singolo settore.

74 Frattanto dicono di noi in Europa ......

75 Il PE rileva che in Italia:
Parlamento europeo – Risoluzione sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (2003/2237(INI) del 24 aprile 2004) Il PE rileva che in Italia: - il tasso di concentrazione del mercato televisivo in Italia è oggi il più elevato d'Europa; - il gruppo Mediaset (che controlla RTI e Publitalia ’80) nel 2001 ha ottenuto i 2/3 delle risorse pubblicitarie televisive complessive; - il Presidente del Consiglio non ha risolto il suo conflitto di interessi, bensì ha incrementato la sua quota di controllo societario di Mediaset; - esistono ripetute e documentate ingerenze, pressioni e censure governative nell'organigramma e nella programmazione del servizio televisivo pubblico Rai; - il sistema italiano presenta un'anomalia dovuta a una combinazione unica di poteri economico, politico e mediatico nelle mani di un solo uomo; - da decenni il sistema radiotelevisivo opera in una situazione di assenza di legalità, accertata ripetutamente dalla Corte costituzionale.

76 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution n
Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution n. 1387(2004): Monopolisation of the electronic media and possible abuse of power in Italy - The Assembly deplores the fact that several consecutive Italian governments since have failed to resolve the problem of conflict of interest. - Through Mediaset, Italy’s main commercial communications and broadcasting group, and one of the largest in the world, Mr Berlusconi owns approximately half of the nationwide broadcasting in the country. His role as head of government also puts him in a position to influence indirectly the public broadcasting organisation, RAI. - The Assembly deplores the continued exclusion of a potential national broadcaster, Europa 7, winner of a 1999 government tender to broadcast on frequencies occupied by Mediaset’s channel, Retequattro. - The Assembly believes that the newly-adopted “Gasparri Law” on the reform of the broadcasting sector may not effectively guarantee greater pluralism simply through the multiplication of television channels in the course of digitalisation. - The Assembly is particularly concerned by the situation of RAI, which is contrary to the principles of independence.

77 Analoghe critiche sono state espresse dall’OSCE (Rappresentante per la libertà dei media, Miklós Haraszti) l’11 dicembre 2003 e il 7 giugno 2005. Egli ha accusato il Parlamento italiano di aver emanato, nel settore dei media, soltanto “leggi-fotocopia” (because these laws merely acknowledged, and thereby legalised the wild- grown system already in existence, instead of improving the situation). Inoltre, ha ritenuto la legge Gasparri inidonea a porre rimedio all’anomalia italiana (un’altra legge-fotocopia). Addirittura, a suo giudizio la legge preserva il sistema di concentrazione dei media e lo incrementa.

78 Analogamente si sono espresse:
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) nella sua 63esima sessione plenaria (Venezia giugno 2005) Reporters Without Borders (aprile 2003) European Federation of Journalists – Mission to Italy (6-8 novembre 2003) and Annual Report 2003 for Italy EU Network of Indipendent Experts in Fundamental Rights – Report 2004.

79 Il richiamo della Commissione europea
Il 19 luglio 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora (Doc. IP/06/1019), invitandola ad emendare la l. 112/2004 per allinearla alle prescrizioni europee sulle comunicazioni elettroniche, cioè al Pacchetto Direttive del 2002 (liberalizzazione dei servizi). Permanendo l’inosservanza dell’Italia alle prescrizioni comunitarie, la Commissione si è pronunciata il 18 luglio 2007 con un parere motivato (Commissione Europea, Parere motivato-Infrazione 2005/5086 (PM226 CEE), con cui, accertata la permanenza dell’illecito comunitario, ha invitato l’Italia a prendere le disposizioni necessarie entro due mesi (termine non rispettato). I problemi riguardano soprattutto l’individuazione dei mercati rilevanti e le barriere all’accesso a tali mercati. Da qui la necessità di una nuova legge di sistema, per evitare il ricorso alla Corte europea di Giustizia. L’Italia ha presentato richiesta di proroga per l’avvio del processo, che è inizialmente stata respinta. Tuttavia, in seguito alle delibere AgCom del 2007 sul passaggio al digitale, la procedura è stata sospesa in attesa dell’approvazione della legge comunitaria 2008.

80 La legge comunitaria 2008 Recepisce il contenuto della delibera AgCom 645/07/CONS relativa all’assegnazione delle nuove frequenze digitali per la radiotelevisione (vedi slides successive). In particolare, si prevede che la transizione al sistema digitale prevederà 21 reti (multiplex) nazionali, di cui 16 già assegnate e cinque da assegnare con una gara pubblica e trasparente (tre saranno riservanti ai nuovi entranti, due saranno destinati a qualsiasi offerente, fermo restando il limite di cinque multiplex per ciascun operatore fino allo switch-off). La legge recepisce inoltre la direttiva CE 2007/65 (sui servizi di media audiovisivi) contenendo una delega al governo per l’emanazione di un decreto legislativo di attuazione, che modifichi il vigente T. U. sulla radiotelevisione (vedi slides successive).

81 La transizione alla TV digitale e lo switch-off

82 La transizione al digitale terrestre
Il d. l. n. 5/2001, convertito in legge n. 66/2001, prevedeva l’avvio della fase sperimentale della cosiddetta “TV digitale terrestre”. DVB-T, cioè Digital Video Broadcasting - Terrestrial Si prevedeva la fine della fase sperimentale entro il Successivamente la tecnica trasmissiva analogica sarebbe stata del tutto abbandonata (switch off). La tecnica di trasmissione digitale avrebbe permesso la moltiplicazione della capacità trasmissiva: non più un programma per ciascun canale, ma 4-7 programmi simultaneamente per ciascun multiplex. In tal modo, l’enorme moltiplicazione dei programmi avrebbe garantito il pluralismo invocato dalla Corte costituzionale e dall’Unione europea. Inoltre la qualità dell’immagine sarebbe migliore, sarebbe anche facilitata l’interattività e sarebbe diminuito l’inquinamento elettromagnetico (necessaria una potenza trasmissiva inferiore).

83 La fase sperimentale secondo la legge n. 66/2001
Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale (c. d. “digitale terreste”). A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva (cioè RAI e Mediaset) deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il 40% della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate (separazione fra gestione della rete e trasmissione di programmi). (segue ...)

84 (segue) Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. (segue ...)

85 (segue) Le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale (che l’AgCom avrebbe dovuto approvare entro il 15 marzo 2001) sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. ATTENZIONE: la normativa sullo switch-off consente agli operatori su frequenze analogiche di convertire tutte le reti analogiche in reti digitali, comprese le reti per le quali non era stata loro accordata una concessione analogica (cioè Rete 4 per Mediaset)!!!!!! In questo modo si “aggirano” i limiti posti dalla legge Maccanico.

86 Il regolamento per la DVB-T
Nel 2001 l’AgCom ha approvato il regolamento per la trasmissione in tecnica digitale su frequenze terrestri (delibera n. 453/01/CONS, poi modificata dalle delibere nn. 266/06 CONS, 663/06/CONS e 109/07/CONS). Le citate delibere sanciscono la separazione fra operatore di rete, fornitore di contenuti, fornitore di servizi: a) l’operatore che realizza la rete di trasmissione continua ad essere, anche dopo il passaggio al digitale, il soggetto titolare delle frequenze; b) il fornitore di contenuti è il soggetto che predispone i programmi, ovvero l’editore del canale trasportato c) il fornitore di servizi è colui che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi, ed eventualmente alla fornitura di apparati. Il regolamento stabilisce le modalità per il rilascio delle licenze ai suddetti soggetti.

87 Il piano di assegnazione delle frequenze
La legge 66/2001 prevedeva che l’AgCom avrebbe dovuto predisporre il piano di assegnazione delle frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale entro il 31 dicembre 2001. In realtà, la scadenza non è stata rispettata: a) l’approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale è avvenuta con delibera n. 249/02/CONS; b) quella relativa alla radiodiffusione in tecnica analogica non è stata ancora approvata; c) l’approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale è avvenuta con delibera . 15/03/CONS, integrata dalla delibera n. 399/03/CONS. Il piano è stato infine revisionato con la delibera 414/07/CONS. d) quella relativa alla radiodiffusione televisiva in tecnica analogica risale in effetti al 1998 (delibera n. 68/98/CONS), con varie integrazioni successive.

88 Verso lo switch off: la fase transitoria
Secondo la legge 43/2004 (che ha convertito il d. l. 352/2003), recante disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 249/1997, l’Agcom avrebbe dovuto verificare lo stato di attuazione della transizione al digitale entro il 30 aprile 2004. Nel frattempo, continuava ad essere consentito alle reti “eccedenti” (Rete 4) i limiti posti dalla legge Maccanico di proseguire l'esercizio e alla RAI di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali. L’Agcom ha effettuato tale verifica, concludendo che era impossibile rispettare la scadenza del 2006 per il definitivo abbandono della tecnologia analogica. (segue ...)

89 (Segue) Quindi, con la del. 136/2005/CONS l’Agcom ha prolungato ad libitum la fase di transizione, consentendo ai due operatori dominanti (Rai e Mediaset) di trasmettere contemporaneamente su frequenze analogiche e digitali, riservando loro il 40% della capacità trasmissiva con tecnica digitale. Con l’art. 19 del d. l. 273/2005, la scadenza del 2006 per lo switch off è stata posticipata entro la fine del 2008 (pur essendo evidente l’inadeguatezza anche di questo limite). La medesima norma prevedeva anche l’individuazione di aree all digital, nelle quali la conversione al digitale sarebbe stata accelerata. Queste aree sono state successivamente individuate nella Valle d’Aosta e nella Sardegna. In queste aree, la legge finanziaria per il 2006 ha previsto un contributo per gli utenti, al fine di favorire l’acquisto o il noleggio del decoder.

90 Lo status quo Data l’irrealistica prospettiva della transizione al digitale entro il 2008, durante il governo Prodi (maggio 2006 – maggio 2008) è stato emanato il d. l. 159/2007, convertito in legge 222/2007, recante varie disposizioni urgenti in materia economico-finanziaria. Fra le varie cose, si è imposto l’obbligo di commercializzazione dei soli televisori abilitati alla ricezione di trasmissioni digitali a partire da giugno 2009 e il termine definitivo per lo switch off è stato fissato alla fine del 2012 (art. 16). La legge n. 101/2008 (conversione del d.l. 59/2008) ha stabilito, d’intesa con l’AgCom, un calendario per il passaggio definitivo alla televisione digitale terrestre. Il territorio nazionale è stato suddiviso in sedici aree, in cui gradualmente avverrà la transizione al digitale, a cominciare dalla Sardegna (entro ottobre 2008).

91 Il calendario dello switch off secondo la l. 101/2008
II semestre Area 16 Sardegna 2009 I semestre Area 2 Valle d’Aosta Area 1 Piemonte occidentale Area 4 Trentino Alto Adige e provincia di Belluno Area 12 Lazio Area 13 Campania 2010 Area 2 Piemonte orientale e Lombardia (inclusa la provincia di Piacenza) Area 5 Emilia Romagna Area 6 Veneto (incluse province di Mantova e Pordenone) Area 7 Friuli Venezia Giulia Area 8 Liguria 2011 Area 10 Marche Area 11 Abruzzo e Molise (e provincia di Foggia) Area 14 Basilicata e Puglia (e province di Crotone e Cosenza) 2012 Area 9 Toscana e Umbria (e province di La Spezia e Viterbo) Area 15 Sicilia e Calabria

92 Il richiamo della Commissione europea
Il d.l. 59/2008, poi convertito in l. 101/2008, è stato approvato d'urgenza per arrestare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea contro l'Italia con comunicazione del 19 luglio (procedura 2005/5086 Altroconsumo contro Repubblica italiana). La Commissione paventava il rischio che la disciplina italiana sulla Tv digitale favorisse arbitrariamente gli operatori già operanti nel settore radiotelevisivo (in particolare Rai e Mediaset), discriminando invece i potenziali newcomers. La procedura è stata poi sospesa, nell'attesa di verificare che le procedure di assegnazione delle frequenze radiotelevisive digitali a nuovi operatori avvengano effettivamente con modalità concorrenziali, aperte e trasparenti, secondo la procedura indicata dall'AgCom (vedi slides successive).

93 La delibera AgCom 645/07/CONS: il “disciplinare”
La delibera stabilisce che le 21 reti nazionali in tecnica DVB-T saranno così suddivise: 8 reti saranno destinate alla conversione delle attuali reti analogiche. Gli operatori nazionali esistenti avranno assegnata capacità trasmissiva sufficiente per la trasmissione dei programmi a definizione standard ed ad alta definizione. Sarà comunque garantito almeno un multiplex per operatore; 8 reti digitali saranno dedicate alla conversione in tecnica singola frequenza delle attuali reti digitali esistenti che oggi utilizzano il sistema meno efficiente della multifrequenza. Ciascun operatore avrà diritto alla conversione delle reti digitali attualmente operanti; all'esito della conversione dell'attuale sistema televisivo nazionale risulterà disponibile un dividendo nazionale di 5 reti, che verrà “messo a gara” con criteri di “massima apertura alla concorrenza”. In particolare, le 5 reti messe a gara, saranno così divise in due parti: 3 saranno “riservate a nuovi entranti” e dunque saranno esclusi i soggetti come Rai e Mediaset che hanno più di due reti nazionali in tecnica analogica; 2 saranno aperte “a qualsiasi offerente”, ma ci sarà un limite di cinque multiplex per ciascun operatore.

94 (segue) Per aumentare il livello di concorrenza, la delibera prevedere importanti misure asimmetriche: nel caso in cui uno degli operatori che attualmente gestisce 3 reti nazionali analogiche risulti, in esito alla gara, aggiudicatario di un multiplex sarà obbligato a cedere il 40% della capacità trasmissiva di tale multiplex a terzi fornitori di contenuti indipendenti; qualora l'operatore che attualmente ha due reti nazionali analogiche vinca tutti e due i multiplex del lotto B, sarà obbligato a cedere il 40% della capacità trasmissiva di uno dei due multiplex a terzi fornitori di contenuti indipendenti; è previsto inoltre l'obbligo di offerta di servizi di trasmissione a prezzi orientati ai costi da parte degli operatori esistenti che già dispongono di reti di estesa copertura sul territorio nazionale. La gara di assegnazione delle frequenze sarà indetta dal ministero dello Sviluppo Economico sulla base delle regole stabilite dall'Agcom e saranno ammessi tutti i soggetti operanti nello spazio economico europeo (SEE).

95 (segue) Con questa delibera dell’Agcom, il panorama della Tv digitale sarà quindi composto da 21 reti nazionali: quattro per la Rai, quattro per Mediaset, tre per Ti Media, una per Rete A, Retecapri, Europa Tv e Europa 7 più le cinque che saranno messe a gara. Un lotto di tre reti sarà riservato ai nuovi entranti. Alla gara per le altre due potranno partecipare anche i tre operatori principali: Rai e Mediaset potranno aggiudicarsene al massimo una e in tal caso dovranno cedere il 40% della capacità trasmissiva a terzi; Telecom Italia potrà aggiudicarsele entrambe, ma dovrà cedere il 40% di una di esse a terzi. La Rai si è già detta disponibile a mettere sul mercato il 40% del Multiplex B (il Mux A è riservato al servizio pubblico) che attualmente raggiunge solo il 70% della popolazione e ospita RaiSportSat, RaiNotizie24, Rai Edu1, Rai Gulp e Sat2000. Mediaset intende cedere il 40% dei Mux 1 e 2, mentre Ti Media affitterà il 40% dei suoi due Mux.

96 Il caso di Europa 7

97 Il caso di Europa 7 Nata come network di reti locali (ex Italia 7), ottiene la concessione a trasmettere con tecnica analogica a livello nazionale nel luglio 1999, ma non le relative frequenze (perché occupate dalle reti eccedenti). Il Governo Amato non prende alcun provvedimento. Nonostante la sentenza 466/2002, le frequenze restano occupate ed Europa 7 non può trasmettere. La legge Gasparri (governo Berlusconi) non considera il problema. Anzi, il d. l. 352/2003 “salva” Rete 4, in attesa dello switch off. Europa 7 ha fatto ricorso al Tar, poi al Consiglio di Stato contro il Ministero delle Comunicazioni e l’AgCom, chiedendo allo Stato italiano un risarcimento di 3 miliardi di euro per mancata attività.

98 La sentenza CGCE 31 gennaio 2008, causa C-380/05
Il Consiglio di Stato ha presentato rinvio pregiudiziale alla Corte europea di Giustizia, circa la compatibilità della normativa italiana in materia radiotelevisiva con il diritto comunitario. La Corte è stata categorica. Le norme comunitarie «ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati». Quindi, il Consiglio di Stato dovrebbe disapplicare tutte quelle leggi che hanno consentito l’occupazione delle frequenze da parte di Rete4, e ordinare allo Stato italiano di assegnarle a Europa7.

99 Il d. l. 59/2008 (8 aprile) Per “aggirare” la sentenza della CGCE, il governo Berlusconi ha emanato il d. l. 59/2008, il cui art. 8 bis, nel proclamare la necessità di uniformare la disciplina per l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale ai principi comunitari, fra le varie cose stabilisce che «fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva […] la prosecuzione nell’esercizio degli impianti di trasmissione è consentita a tutti i soggetti che ne hanno titolo, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive in tecnica digitale». Cioè fino al 2012!!

100 Le sentenze del Consiglio di Stato
Il 31 maggio 2008 il Consiglio di Stato ha respinto – ritenendolo tardivo – il ricorso di Europa 7 che puntava ad annullarne l'autorizzazione a trasmettere di ReteQuattro. ReteQuattro può quindi continuare a trasmettere su frequenze analogiche fino alla switch off. Inoltre ha ritenuto “inammissibile” la richiesta di Europa 7 di condannare direttamente il Ministero dello Sviluppo economico - che ha assorbito anche le competenze del dicastero delle Comunicazioni - a un “facere” specifico, cioè all'assegnazione della rete o delle frequenze. La “strada corretta” da seguire sarebbe invece la richiesta al Ministero di porre in essere ogni adempimento necessario all'attribuzione di frequenze e di reagire contro eventuali inadempimenti. (segue ...)

101 (segue) In ottemperanza a quanto richiesto dal Consiglio di Stato, nel dicembre 2008 il Ministero ha assegnato ad Europa 7 il canale 8 in banda VHF, per l’attività di radiodiffusione televisiva nazionale, da utilizzare in tecnologia analogica e/o digitale, secondo la tecnica della SFN (Single Frequency Network) e nel rispetto di una serie di condizioni già previste per gli attuali concessionari nazionali. Europa 7 dovrà attivare gli impianti a partire dal 1° luglio 2009 e non oltre il 30 giugno 2011. Queste frequenze derivano da una riorganizzazione dello spettro VHF finora occupato dalle trasmissioni di Raiuno. Europa 7 ritiene l’assegnazione insufficiente per via della copertura di territorio e popolazione inizialmente ridotta. Il 21 gennaio 2009 il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla richiesta di risarcimento: poco più di un milione di euro, a fronte della originaria richiesta di Europa 7 di 3,5 milioni di euro senza l'assegnazione di frequenze e di 2,1 milioni con le frequenze.

102 La procedura di infrazione per le televendite
Nel dicembre 2007 la Commissione europea ha aperto un’altra procedura di infrazione contro l’Italia. All'Italia la Commissione rimproverava che le televendite della durata di tre minuti non rientravano nel calcolo dei limiti orari destinati alla pubblicità e potevano indurre in errore i telespettatori; la legislazione italiana non equiparava l'autopromozione delle emittenti televisive alla pubblicità; infine, le violazioni della normativa pubblicitaria non erano adeguatamente sanzionate. L'Agcom ha modificato le norme nazionali applicabili in materia di pubblicità imponendo una durata minima di 15 minuti (come impone la direttiva TV senza frontiere) per le finestre di programmazione destinate alle televendite. Tali disposizioni mettono fine alla prassi delle emittenti televisive italiane consistente nell'inserire televendite di tre minuti fra i programmi televisivi senza includerli nel calcolo dei limiti orari. Il 3 settembre 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la validità delle modifiche introdotte dall'Agcom, richiedendo in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea una pronuncia relativamente ad alcune questioni riguardanti televendite e autopromozioni. L’8 ottobre la Commissione europea ha archiviato la procedura contro l’Italia.

103 Le recenti vicende della RAI

104 La presidenza della CPIV
Con l’avvio della XVI legislatura (da aprile 2008) è stata nominata la nuova CPIV (viene nominata all’inizio di ogni legislatura). Sono gli stessi membri della CPIV ad eleggere al proprio interno il Presidente (normalmente un esponente dell’opposizione), a maggioranza di 3/5 e scrutinio segreto; dalla seconda votazione in poi basta la maggioranza assoluta. Per lungo tempo non si è riusciti a trovare un accordo. Poiché la CPIV ha la competenza di nominare 7 consiglieri del CdA, il CdA RAI è stato a lungo paralizzato. Il 13 novembre 2008 è stato eletto presidente Riccardo Villari (del PD), con i voti della maggioranza di centrodestra, mentre le opposizioni avevano candidato Leoluca Orlando (IdV). Villari è stato eletto alla terza votazione utile, dopo ben 44 sedute senza esito, con 29 voti.

105 La presidenza della CPIV (segue)
Le opposizioni hanno contestato la nomina, invitando il neoeletto Villari a dimettersi, ma Villari ha rifiutato. I due presidenti delle Camere (Fini e Schifani) hanno chiesto un parere alle rispettive Giunte per il regolamento. Entrambe le Giunte hanno ritenuto che i presidenti delle Camere, di intesa fra loro, avessero il potere di procedere al rinnovo integrale della CPIV, da esercitare tempestivamente, attraverso la revoca di tutti i suoi componenti, la nomina dei nuovi membri e la ricostituzione della Commissione stessa. Ciò al fine di assicurare il funzionamento della stessa CPIV. La CPIV è stata quindi sciolta il 21 gennaio 2009 e ricostituita in nuova composizione il 4 febbraio Alla sua presidenza è stato eletto Sergio Zavoli.

106 La nomina del CdA RAI Il 24 marzo 2009 è stato nominato il nuovo CdA RAI composto da sette consiglieri nominati dalla CPIV (Giovanna Bianchi Clerici, Rodolfo De Laurentis, Nino Rizzo Nervo,Guglielmo Rositani,Giorgio Van Straten ed Anonio Verro), da un ottavo consigliere nominato dal Ministro dell’Economia (Angelo Maria Petroni) e da un Presidente pure nominato dal Ministro dell’Economia (Paolo Garimberti), che ha sostituito il precedente presidente Claudio Petruccioli. Dal 2 aprile 2009 è Direttore generale della RAI Mauro Masi (ex segretario alla presidenza del Consiglio).

107 La sentenza della Corte costituzionale n. 69/2009 (13/03/2009)
In tema di conflitto di attribuzioni fra CPIV, Presidente del Consiglio e Ministro dell’economia sorto in seguito alla proposta di revoca del Consigliere RAI, presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze, anche d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 11 maggio 2007. La CPIV ricorrente evidenzia come il conflitto tragga origine dalla violazione delle attribuzioni ad essa costituzionalmente garantite, «dal momento che l’attività radiotelevisiva pubblica non può essere considerata appannaggio esclusivo delle scelte della maggioranza politica, ma deve essere svolta in modo conforme all’indirizzo politico costituzionale, che fa della libera circolazione delle idee e del pluralismo culturale uno degli assi portanti dell’ordinamento». La difesa della Commissione segnala, in proposito, come le funzioni di indirizzo e vigilanza siano state attribuite all’organo parlamentare «in considerazione dei caratteri di imparzialità, democraticità e pluralismo che devono informare lo svolgimento dell’attività del servizio pubblico radiotelevisivo» ed al precipuo scopo di evitare nella gestione del servizio «un’ingerenza diretta ed esclusiva dell’Esecutivo». (segue ...)

108 (segue) La Corte, accogliendo il ricorso della CPIV, ha precisato che: «L’imparzialità e l’obbiettività dell’informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degli orientamenti ideali, culturali e politici, nella difficoltà che le notizie e i contenuti dei programmi siano, in sé e per sé, sempre e comunque obbiettivi. La rappresentanza parlamentare, in cui tendenzialmente si rispecchia il pluralismo esistente nella società, si pone pertanto, permanendo l’attuale regime, come il più idoneo custode delle condizioni indispensabili per mantenere gli amministratori della società concessionaria, nei limiti del possibile, al riparo da pressioni e condizionamenti, che inevitabilmente inciderebbero sulla loro obbiettività e imparzialità». (segue ...)

109 (segue) E inoltre: «La proposta di revoca del consigliere nominato dal Ministro, non preceduta da conforme deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, non è, per i motivi prima illustrati, una mera applicazione della legge vigente, ma si pone, al contrario, come una violazione della stessa, se interpretata secondo un criterio sistematico costituzionalmente orientato. Essa, di conseguenza, determina una illegittima menomazione delle attribuzioni, che discendono dall’art. 21 Cost., del Parlamento, il quale agisce, nella materia del servizio pubblico radiotelevisivo, per il tramite della Commissione di vigilanza».

110 L’Auditel

111 Excursus: l’Auditel Auditel è una società nata per raccogliere e pubblicare dati sull'ascolto televisivo italiano. Creata a Milano nel 1984, iniziò i rilevamenti a partire del 7 dicembre La proprietà della società è divisa in quote del 33% per le tre componenti fondamentali: televisione pubblica (RAI), emittenza privata (network nazionali ed emittenti locali), aziende che investono in pubblicità (UPA) con agenzie e centri media; il restante 1% è di proprietà della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG). Il consiglio di amministrazione dell'azienda è composto da 17 persone, ognuna afferente o ad emittenti televisive (RAI, gruppo Mediaset, gruppo Telecom Italia Media) o ad aziende pubblicitarie (UPA e Assap Servizi di AssoComunicazione). Il campionamento Auditel era stato concepito in epoche in cui vi era solo la Tv analogica. Il sistema fatica quindi ad inseguire una realtà in continuo cambiamento tecnologico con spostamenti continui degli utenti verso il digitale satellitare, il digitale terrestre, il digitale via cavo, la web-tv e la Tv via telefono mobile ed ulteriori possibilità come la Tv on-demand.

112 Excursus: l’Auditel (segue)
Negli anni '80 facevano parte del panel 2400 famiglie, dimensione portata nell'agosto del 1997 a 5100 famiglie, con 9500 meter utilizzati da circa 14 mila persone. Il sistema Auditel si basa su tre strumenti: il monitor detection unit (MDU), che rileva lo stato di accensione e spegnimento dell'apparecchio televisivo e il canale su cui esso è sintonizzato; l'handset ("telecomando"), attraverso il quale la famiglia- campione seleziona il numero di persone che guardano la televisione; il meter, unità centrale di memoria, che trasmette i dati degli MDU provenienti dai vari televisori della famiglia-campione alla centrale attraverso la linea telefonica. I dati vengono poi elaborati e pubblicati la mattina seguente. Da più parti e con motivazioni diverse le scelte e i criteri dell'Auditel per fissare i dati di ascolto sono stati contestati. Il sistema di rilevazione adottato è infatti sbilanciato a favore del "duopolio Rai- Mediaset“ e contestato da molte Tv locali. Completamente assente qualsiasi rappresentanza delle TV satellitari (SKY ha fatto ricorso alla magistratura e pende un processo in Corte d’Appello).

113 Proposte di riforma: Il ddl Gentiloni

114 Verso un’altra legge di sistema?
Il 12 ottobre 2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge n. 1825, c. d. “Gentiloni”: Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale. Il ddl Gentiloni è stato approvato dalla Camera dei Deputati e attualmente è all’esame del Senato. La “sorte” del ddl era ovviamente legata alla tenuta del governo Prodi e quindi la caduta del governo ne ha determinato la fine.

115 Il ddl Gentiloni: l’art. 1
«Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, e comunque fino alla definitiva conversione delle reti fissata al 30 novembre 2012, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre è ispirata a principi di più equa distribuzione delle risorse economiche, tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti. Essa promuove altresì una transizione ordinata, intesa ad ottimizzare l'uso dello spettro frequenziale e delle relative risorse, ed a tal fine incoraggia il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe». (segue ...)

116 Il ddl Gentiloni (segue)
Scompare il concetto di SIC. Cancellate anche le norme sulla privatizzazione della RAI. Il definitivo passaggio al digitale terrestre è posticipato al 30 novembre 2012. I soggetti in possesso dei requisiti indicati dalla legge possono diventare operatori televisivi in digitale sulla base di una autorizzazione generale (non più regime concessorio). Questo è conforme alle direttive europee sulle telecomunicazioni (vedi lezione sulle telecomunicazioni). Il definitivo passaggio al digitale, però, non obbliga a liberare del tutte le frequenze analogiche già occupate (purché si rientri nel limite del 20%). (segue ...)

117 Il ddl Gentiloni (segue)
Fino alla scadenza del 2012, il conseguimento, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di ricavi pubblicitari superiori al 45% del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, costituisce una posizione dominante vietata. Ogni anno l’Agcom verifica il rispetto del limite e, nell’anno successivo all’accertamento, le emittenti televisive facenti capo a soggetti in posizione dominante possono trasmettere pubblicità per max il 16% di ciascuna ora di programmazione. (segue ...)

118 Il ddl Gentiloni (segue)
La legge Gasparri prevede il limite del 20% del totale dei programmi televisivi (o radiofonici) senza specificare se tale limite sia da intendere separatamente per i programmi irradiati con tecnica analogica e con tecnica digitale, oppure congiuntamente. Il ddl Gentiloni precisa che «al fine del rispetto del limite del 20%, sono considerati programmi quelli irradiati in tecnica digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione che raggiungano una copertura pari al 50% della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio». L’Agcom sarà responsabile della rilevazione degli indici di ascolto. Tutti gli operatori TV potranno entrare nella proprietà e nel consiglio di amministrazione dell’Auditel (vedi slide successiva), sotto la vigilanza dell’Agcom. Chi dovesse manipolare o falsificare i dati sarà condannato alla pena reclusiva da 1 a 6 anni.

119 Il ddl Gentiloni (segue)
Le frequenze televisive analogiche non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 98% del proprio bacino di servizio devono essere liberate e restituite, ai sensi della disciplina vigente, al Ministero entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge. Entro invece 90 giorni, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche presentano all’Agcom un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti. All’approvazione del progetto conseguirà l’effettivo trasferimento. Le frequenze resesi disponibili a saranno cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta (non restituite allo Stato!).

120 Il ddl Gentiloni (segue)
Dal 30 novembre 2012 scatterà l’obbligo di separazione societaria fra gestore di rete e fornitore di contenuti. Da quella data, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non potranno utilizzare piu' del 20% della capacità trasmissiva complessiva. Nella fase di transizione, invece, la capacità trasmissiva eccedente è ceduta da parte del fornitore di contenuti a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta. Infine, il ddl Gentiloni precisa il tipo e l’entità delle sanzioni che l’Agcom può irrogare, che possono essere pecuniarie (fino al 5% del fatturato) oppure consistere in sospensione dall’attività da 1 a 10 giorni (e fino a 6 mesi nei casi più gravi) o la revoca del titolo abilitativo.

121 Il ddl Gentiloni: l’Auditel
Nell’interesse pubblico, è necessario che le rilevazioni Auditel siano trasparenti e rispecchino la situazione reale e non gli interessi di una o dell'altra parte. Lo strumento scelto è l'equa ripartizione del capitale sociale per rappresentare tutti i soggetti operanti nel settore televisivo, allargando il Consiglio di amministrazione da 18 a 24 membri, al fine di evitare la concentrazione del potere nelle mani di Rai e Mediaset. Nell’attesa di tale riforma, nei primi mesi del 2007 si è frattanto avuta la fissazione di nuovi criteri di rilevamento. In particolare ora l’Auditel tiene conto anche dei dati della TV satellitare. I primi dati danno alle televisioni satellitari un audience del 8%, alla Rai il 42%, a Mediaset il 41%, alle altre terrestri il 9%.

122 Il ddl Gentiloni: il commento
Il limite del 45% dei ricavi pubblicitari comprende anche le televendite (ora escluse) e il suo rispetto infliggerebbe perdite del 5-7% al gruppo Berlusconi (che attualmente è l’unico che supera tale limite). E’ una legge ad personam? Il tetto del 45% è un limite ragionevole? L’obiettivo della sanzione della riduzione dell’affollamento pubblicitario è anche quello di aprire il mercato della pubblicità televisiva. L’obbligo di transizione al digitale della terza rete eccedente entro termini brevi dall’entrata in vigore della legge è tassativo. Auspicabilmente (ma non è certo) questo dovrebbe incentivare un gran numero di telespettatori a munirsi di decoder. Il limite del 20% per i fornitori di contenuti comporterà la liberazione di moltissime frequenze analogiche e digitali, che torneranno allo Stato e potranno essere redistribuite. Attualmente Rai e Mediaset possiedono moltissime frequenze non utilizzate o “doppioni”. Tuttavia non c’è chiarezza su cosa si intenda esattamente per frequenze ridondanti.

123 sui servizi di media audiovisivi
La direttiva europea sui servizi di media audiovisivi

124 (... segue) Direttiva SMAV
L’11 dicembre 2007 l’UE ha adottato la direttiva 2007/65/CE sui servizi di media audiovisivi, detta “Media senza frontiere”, che sostituisce la precedente direttiva TV senza frontiere. Gli Stati membri dovevano recepirne il contenuto entro il 19 dicembre L’Italia ha provveduto con alcuni articoli della legge comunitaria 2008 e con un decreto legislativo approvato il 1° marzo 2010 (c. d. “decreto Romani”) Essa prevede una nuova definizione dei servizi audiovisivi, svincolata dalle tecniche di trasmissione: - servizi lineari, che designano i servizi di televisione tradizionale, internet, la telefonia mobile che i telespettatori ricevono passivamente; - servizi non lineari, cioè i servizi di televisione a richiesta che i telespettatori scelgono di vedere (servizi di video on demand, ad esempio). Tutti questi servizi beneficiano del principio del paese d'origine. I vantaggi di tale principio sono così estesi ai servizi non lineari, garantendo anche a questi le migliori condizioni per il successo commerciale. (... segue)

125 Direttiva SMAV (segue ...)
Sono le emittenti televisive e i produttori di opere cinematografiche a decidere come e quando interrompere con la pubblicità i programmi trasmessi gratuitamente dalla televisione (autoregolamentazione). Però i film, i programmi per bambini, i programmi di attualità e i notiziari potranno essere interrotti da annunci pubblicitari non più di una volta ogni 30 minuti. Resta unicamente il tetto orario del 20% per gli spot pubblicitari + televendite. Vengono ammesse nuove forme di pubblicità, come la pubblicità a schermo diviso (split screen), la pubblicità virtuale e la pubblicità interattiva. Viene autorizzato il product placement a condizione che sia chiaramente identificato come tale all'inizio della trasmissione. I singoli Stati possono comunque vietarlo per le emittenti sottoposte alla loro giurisdizione. Divieto di inserire prodotti all'interno dei notiziari, delle trasmissioni d'attualità, dei documentari e dei programmi per bambini. Divieto di pubblicità occulta. (segue ...)

126 Direttiva SMAV Obblighi per gli Stati membri, più stringenti e dettagliati, di adottare misure appropriate per la protezione dei minori e per la promozione di opere europee (ad esse va destinata la maggior parte del tempo di trasmissione) e di produzioni audiovisive indipendenti (10% del tempo di trasmissione) e di proibire i contenuti suscettibili di incitare all'odio per motivi religiosi e razziali. Per quanto riguarda la promozione del pluralismo dei media, la proposta prevede tre tipi di misure: 1) l'obbligo per ogni Stato membro di garantire l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione nazionale incaricata dell'attuazione delle disposizioni della direttiva; 2) il diritto per gli organismi di radiodiffusione televisiva di utilizzare i "brevi estratti" a condizioni non discriminatorie; 3) la promozione dei contenuti prodotti da società di produzione audiovisiva europee e indipendenti.

127 Il Decreto Romani Approvato il 1° marzo 2010 in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2008, modifica sensibilmente il T.U. sulla radiotelevisione, che si intitolerà “T. U. sui servizi di media audiovisivi e radiofonici”. Viene recepita la differenza fra servizi di m. a. lineari e non lineari e applicata alle nozioni di fornitori di servizi e fornitori di contenuti prevista nel T.U. Il product placement, finora consentito solo in film e serie TV, lo sarà anche in programmi sportivi e programmi di intrattenimento leggero, esclusi i programmi per bambini. Dovrà esserne dato chiaro avviso all’inizio e alla fine del programma. Per le emittenti in chiaro resta il duplice limite orario (18%) e giornaliero (15%) relativo agli spot pubblicitari, mentre alle emittenti a pagamento si applica un limite orario più basso, che si ridurrà progressivamente (16% nel 2010, 14% nel 2011, 12% dal 2012 in poi).

128 Il Decreto Romani (segue)
Sia emittenti in chiaro che emittenti pay potranno aggiungere agli spot pubblicitari (ai quali si applicano i limiti sopra indicati) 1 ora e 12 minuti giornalieri di “forme di pubblicità diverse dagli spot”. Non si computeranno ai fini dell’affollamento pubblicitario (i) le televendite di durata pari ad almeno 15 minuti, (ii) i messaggi di autopromozione, (iii) gli annunci di sponsorizzazione, (iv) il product placement, (v) i messaggi pubblicitari diretti a promuovere libri e trasmessi gratuitamente o a condizioni ei favore, (vi) i trailer cinematografici di film europei. I film potranno essere interrotti una volta per ogni periodo di 30 minuti – prima erano 45 –; inoltre, è stata eliminato l’obbligo di far trascorrere 20 minuti tra due interruzioni all’interno dello stesso programma. E’ punita con una sanzione amministrativa che può superare i euro la trasmissione di opere cinematografiche in violazione dei termini temporali pattuiti tra le parti e qualsiasi altra inosservanza delle condizioni concordate con il rightowner.

129 Il Decreto Romani (segue)
I film v.m. 14 possano essere trasmessi solo dopo le 22,30 (e fino alle 7 del mattino); i film v.m. 18 (categoria, questa, ben più ampia rispetto a quella di pornografia) e i programmi per soli adulti (secondo la classificazione che ciascun operatore dovrà adottare) potranno essere trasmessi solo dopo le 23. I canali time shifted (es.: +1, +2, +3, ma anche eventuali canali +24, +72, etc., ove tali soluzioni vengano esplorate) non si computeranno ai fini del rispetto del limite anticoncentrazione in base al quale nessun operatore può controllare più del 20% dei canali della televisione digitale terrestre. La pay per view è menzionata come “fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato”, ottenendo il duplice effetto di elevare in modo indiretto il limite alle concentrazioni (il 20% dei canali digitali terrestri) e di sottrarre la pay per view alla disciplina dei servizi radiotelevisivi. Si stabilisce senza equivoco che i blog di video amatoriali, i giornali online, i motori di ricerca, le versioni elettroniche delle riviste non sono disciplinati dalla nuova normativa.

130 Vicende giudiziarie in TV

131 Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive
Firmato il 21 maggio 2009 dalle principali emittenti nazionali (Rai, Mediaset, TI Media), la Federazione Radio Televisioni , l’Aeranti-Corallo, l’Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale della Stampa e l’Agcom. In vigore dal 30 giugno 2009 dopo la costituzione di un comitato di controllo. Con tale codice, le parti si impegnano ad adottare nelle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie in corso le misure atte ad assicurare l’osservanza dei principi di obiettività, completezza, e imparzialità, rapportati ai fatti e agli atti risultanti dallo stato in cui si trova il procedimento nel momento in cui ha luogo la trasmissione, e a rispettare i diritti alla dignità, all’onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti alle persone direttamente, indirettamente od occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo. L’accertamento delle violazioni è affidato al comitato di controllo e, per i giornalisti, all’Ordine. (segue ..)

132 (segue) In particolare, le parti si impegnano a:
a) curare che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi; b) diffondere un’informazione che, attenendosi alla presunzione di non colpevolezza dell’indagato e dell’imputato, soddisfi comunque l’interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati; c) adottare modalità espressive e tecniche comunicative che consentano al telespettatore una adeguata comprensione della vicenda, attraverso la rappresentazione e la illustrazione delle diverse posizioni delle parti in contesa, tenendo ponderatamente conto dell’effetto divulgativo ed esplicativo del mezzo televisivo che, pur ampliando la dialettica fra i soggetti processuali, può indurre il rischio di alterare la percezione dei fatti; (segue ..)

133 (segue) d) rispettare complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo - e rispettando il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti; e) controllare, nell’esercizio del diritto di cronaca, la verità dei fatti narrati mediante accurata verifica delle fonti, avvertendo o comunque rendendo chiaro che le persone indagate o accusate si presumono non colpevoli fino alla sentenza irrevocabile di condanna e che pertanto la veridicità delle notizie concernenti ipotesi investigative o accusatorie attiene al fatto che le ipotesi sono state formulate come tali dagli organi competenti nel corso delle indagini e del processo e non anche alla sussistenza della responsabilità degli indagati o degli imputati; f) non rivelare dati sensibili o che ledano la riservatezza, la dignità e il decoro altrui, ed in special modo della vittima o di altri soggetti non indagati, la cui diffusione sia inidonea a soddisfare alcuno specifico interesse pubblico.

134 Grazie per l’attenzione!
Fine Grazie per l’attenzione!


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