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Corso Informativo sul Diritto Internazionale Umanitario

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Presentazione sul tema: "Corso Informativo sul Diritto Internazionale Umanitario"— Transcript della presentazione:

1 Corso Informativo sul Diritto Internazionale Umanitario
Cap. com. CRI Renato Pizzi Consigliere Qualificato Istruttore Consigliere Giuridico FF.AA. Membro Istituto Internazionale di Diritto Umanitario

2 Il Movimento di CROCE ROSSA
COMITATO INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA - C.I.C.R. - SOCIETA’ NAZIONALI DI CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA. FEDERAZIONE DELLE SOCIETA’ NAZIONALI AGENZIA CENTRALE DI RICERCHE

3 I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA

4 UMANITÀ "Nata dalla preoccupazione di recare soccorso senza alcuna discriminazione ai feriti nei campi di battaglia, la Croce Rossa, sotto il suo aspetto internazionale e nazionale, si sforza di prevenire e di alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Essa tende a proteggere la vita e la salute e a far rispettare la persona umana, favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia ed una pace duratura fra tutti i popoli".

5 NEUTRALITÀ "Al fine di conservare la fiducia di tutti, si astiene dal prendere parte alle ostilità e, in ogni tempo, alle controversie di ordine politico, razziale, religioso e filosofico". IMPARZIALITÀ "La Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di condizione sociale e appartenenza politica. Si adopera solamente per soccorrere gli individui secondo le loro sofferenze dando la precedenza agli interventi più urgenti".

6 INDIPENDENZA VOLONTARIATO
"La Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, ausiliarie dei poteri pubblici nelle loro attività umanitarie e sottomesse alle leggi che reggono i loro rispettivi paesi, devono però conservare un'autonomia che permetta di agire sempre secondo i principi della Croce Rossa". VOLONTARIATO "La Croce Rossa è un'istituzione di soccorso volontaria e disinteressata".

7 UNITÀ "In uno stesso Paese può esistere una ed una sola Società di Croce Rossa. Deve essere aperta a tutti ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio". UNIVERSALITÀ "La Croce Rossa è un'istituzione universale in seno alla quale tutte le Società hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente".

8 IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
I PRECURSORI

9 Ferdinando Palasciano
Medico e Chirurgo di fama internazionale Ufficiale medico nell’Esercito del Regno delle Due Sicilie, fu condannato a morte per aver soccorso gli insorti feriti considerati nemici dai Borboni durante l’insurrezione messinese; soltanto la grazia del Re gli fece salva la vita. Dopo l’unità, fu nominato Senatore del Regno d’Italia.

10 Florence Nightingale F. Nightingale si impegnò per il soccorso dei feriti della guerra di Crimea Fondatrice della professionalità infermieristica

11 Henry Dunant ( 1828 – 1910 ) Il fondatore del Movimento internazionale della Croce Rossa

12 H. Dunant Attività in Algeria
A 25 anni entra come impiegato presso un banco di un agente di cambio di Ginevra E’ inviato in Algeria in missione temporanea nelle colonie di Setif Scrive contro la schiavitù: l“Informazione sulla reggenza di Tunisi” e in onore di Napoleone III: “Il Sacro Romano Impero Restaurato”

13 H. Dunant Il campo di Solferino
“il sole del 25 giugno 1859 rischiarò uno degli spettacoli più terribili… Il campo di battaglia era disseminato di cadaveri, di uomini, di cavalli…” Testimone della terribile battaglia di San Martino e Solferino, organizza i civili nel soccorso neutrale a tutti i soldati feriti.

14 LA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO 24 giugno 1859
Francesi Piemontesi Austriaci morti 1.622 869 2.292 feriti 8.530 3.982 10.807 prigionieri 1.518 774 8.638 * Dati dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore Italiano

15 Nasce l’ Idea di Croce Rossa
Nel 1862 H. Dunant scrive e pubblica il suo libro di maggior successo: Souvenir de Solférino lo scopo è di sensibilizzare la gente alla tragedia della guerra

16 L’IDEA L’idea base è un’assistenza internazionale sotto un simbolo unico, ben riconoscibile da tutti, per soccorrere il soldato ferito che non è più un “nemico” L’idea di “neutralità” e di “sacralità” del ferito è estesa anche ai soccorritori e agli abitanti inermi.

17 H. Dunant Il fallimento Concentrato nella sua missione, Dunant trascura gli affari. Il credito ginevrino conduce un’azione legale contro H. Dunant. Il tribunale civile di Ginevra dichiara fallita la società di Dunant e nel 1867 la sentenza del tribunale viene pubblicata sul “Giornale di Ginevra”.

18 Dimissioni dal Comitato
Henry Dunant presenta al Comitato di Ginevra le sue dimissioni da segretario e da socio del movimento che aveva ideato e creato. Sono accettate!

19 H. Dunant Vita da clochard
H.D. vive di stenti come un clochard, dormendo nelle stazioni di Parigi, aperte anche la notte. Viene perseguitato e scambiato per il fondatore dell’Internazionale (lo stesso nome che prima designava la Croce Rossa e poi sarà la denominazione del partito di Carlo Marx).

20 H. Dunant La vecchiaia H. Dunant, ammalato, nel 1887 giunge in un paesino dell’Appenzell chiamato Heiden. Quando arrivò ad Heiden era così povero che non aveva altri abiti che quelli indossati. Qui rimarrà fino alla morte. La camera di Dunant alla “Pensione Paradiso”

21 H. Dunant Il Giornalista Baumberger
Il giornalista Baumberger lo scopre. Lo scoop appare su “Uber Land und Meer” di Stoccarda nell’ottobre 1895

22 H. Dunant Il premio Nobel
Il 10 dicembre 1901 fu conferito a H. Dunant il primo Premio Nobel per la Pace

23 H. Dunant muore ad Heiden nel 1910.
H. Dunant L’Agonia Dunant devolve il premio in denaro alla Croce Rossa e ad altri enti e torna nel villaggio di Heiden “Ospedale! Di tanto in tanto, la mattina, un carro funebre con cavallo viene a prendere una bara…” H. Dunant muore ad Heiden nel 1910.

24 Il ruolo del CICR nei conflitti armati
.

25 Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)
Associazione privata regolata dal codice civile svizzero imparziale indipendente neutrale

26 CICR: missione esclusivamente umanitaria
la vita e la dignità delle vittime della guerra e delle violenze interne le vittime della guerra o delle violenze interne le attività internazionali di soccorso del Movimento nei conflitti promozione e diffusione del diritto internazionale umanitario Proteggere Assistere Dirigere e coordinare Prevenire la sofferenza

27 Attività in caso di conflitto armato
Visita ai Prigionieri di Guerra e alle persone private della libertà. Intermediario neutro. Ristabilire i legami familiari.

28 Mappa attività CICR 2004 ( )

29 Delegazione CICR Personale sanitario
Capo delegazione Personale sanitario Personale amministrativo / logistico Ricercatori Agenzia Centrale di Ricerche

30 CICR e persone private della libertà
Il Delegato del CICR: visita tutti i detenuti e tutti i luoghi di una stessa struttura si intrattiene senza testimoni con i detenuti registra tutti i detenuti presenti ripete le visite tutte le volte che lo ritiene necessario

31 PG nei conflitti internazionali: attività CICR 2003
PG visitati 6.795 PG nuovi registrati nel 2003 5.210 PG rilasciati 5.902 PG rimpatriati dal / tramite il CICR 1.673 Visite effettuate 57 Luoghi di detenzione 25

32 C I C R DISCREZIONE - visitare i campi di prigionia e di internamento
- intrattenersi senza testimoni con i prigionieri proteggere e aiutare le categorie protette dalle Convenzioni di Ginevra: - feriti - prigionieri di guerra - internati civili - popolazione nei territori occupati - rifugiati - profughi - sfollati - redazione di rapporti sull’attività C I C R DISCREZIONE

33 La regola della discrezione
Il CICR, quando rileva una infrazione alle norme del D.I.U., non la rende pubblica, ma la contesta direttamente ai responsabili, ad ogni livello di scala gerarchica. Solo quando ogni sforzo diplomatico risulta inutile, il CICR si riserva il diritto di denunciare eventuali illeciti alla opinione pubblica.

34 Persone private della libertà: attività CICR 2003
Detenuti visitati Detenuti visitati e seguiti individualmente Detenuti nuovi registrati nel 2003 34.418 Detenuti rilasciati 54.961 Visite effettuate 5.223 Luoghi di detenzione 1.933 Detenuti che hanno incontrato i famigliari tramite il CICR 10.476

35 INTERVENTO C I C R FICRMR ACNUR area dei combattimenti DELEGAZIONE
IN CASO DI GUERRA area dei combattimenti C I C R assistenza ai profughi fuori zona di combattimento DELEGAZIONE - MEDICI - INFERMIERI - CONDUCENTI - RICERCATORI ACR FICRMR ACNUR

36 Diritto di iniziativa CICR statutario convenzionale
Statuto della Croce Rossa Internazionale articolo VI, § 5 e 6 situazioni gestibili - conflitti armati internazionali - conflitti armati non int.nali - tensioni interne - disordini interni Convenzioni di Ginevra del 1949 Protocolli aggiuntivi del 1977 situazioni gestibili: - conflitti armati internazionali - conflitti armati non int.nali

37 CICR AGENZIA sul posto CENTRALE RICERCHE a Ginevra
-raccogliere informazioni relative a: - prigionieri - internati - profughi - informare le famiglie sulla sorte dei propri congiunti - cercare materialmente i dispersi - riunire le famiglie a Ginevra 50 milioni di schede raccolte in un archivio informatico unico

38 II Guerra mondiale: messaggio ACR

39 Messaggi di Croce Rossa: attività ACR 2003
Messaggi raccolti da detenuti 89.212 da ragazzi non accompagnati o separati 7.389 da civili Messaggi distribuiti 55.238 4.064 Messaggi non distribuiti (rimandati al mittente) 41.945

40 l’ Emblema di Croce Rossa
1864: 1° Convenzione di Ginevra - Art.7 “Una bandiera distintiva ed uniforme sarà adottata per gli ospedali, i posti di soccorso e le evacuazioni. …Anche un bracciale sarà ammesso per il personale neutralizzato… La bandiera ed il bracciale recheranno una croce rossa in campo bianco.”

41 LA GUERRA RUSSO - TURCA DEL 1876: il governo Turco comunica che proseguirà a riconoscere le protezioni attribuite all’emblema di Croce Rossa, ma adotterà, per le proprie strutture di sanità militari, l’emblema della mezzaluna rossa. La Persia chiede di utilizzare un simbolo che rappresenta un leone e un sole rossi. Il Siam vuole introdurre la fiamma rossa. Solamente i primi due emblemi vengono riconosciuti, con la Convenzione di Ginevra del 1929, esclusivamente per gli Stati che già li adottavano (Persia, Turchia, Egitto). L’origine dell’emblema viene ricondotto all’omaggio per la Svizzera.

42 Art. 38 - I Convenzione di Ginevra 1949
…il segno araldico della croce rossa è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti… …sono ammessi la mezzaluna rossa e il leone e sole rossi… (nel 1980 la repubblica islamica dell’Iran annuncia l’adozione dell’emblema della mezzaluna rossa, rinunciando al leone e sole rossi)

43 USO DISTINTIVO DELL’EMBLEMA
Art I Conv. Ginevra E’ destinato ad indicare in tempo di pace l’appartenenza di una persona o un bene al movimento internazionale di Croce Rossa… L’uso ne è autorizzato per attività conformi ai Principi Fondamentali… …deve essere di dimensioni ridotte...

44 USO PROTETTIVO DELL’EMBLEMA
Art I Conv. Ginevra il simbolo protettivo in tempo di conflitto è la manifestazione visibile della protezione conferita a malati, feriti, naufraghi, personale sanitario e religioso, unità e mezzi di trasporto sanitari, poiché non prendono, o non prendono più parte, alle ostilità… …deve essere di grandi dimensioni per essere visibile anche a distanza.

45 DIRITTO ALL’USO DELL’EMBLEMA A TITOLO PROTETTIVO
Stabilimenti fissi e formazioni sanitarie mobili delle FF.AA. e delle Società di soccorso (G.I Artt ) Personale sanitario e religioso permanente delle FF.AA. e delle Società di soccorso (G.I Artt. 24, 26, 40) personale sanitario delle FF.AA. impiegato temporaneamente (G.I Artt. 25, 41) materiale sanitario delle FF.AA. e delle Società di soccorso (G.I Artt. 35, 36, 39)

46 DIRITTO ALL’USO DELL’EMBLEMA A TITOLO PROTETTIVO
C.I.C.R. organismi internazionali della C.R. e M.R. e loro personale (I P.A.Art. 81) società di soccorso riconosciute, anche di un Paese neutrale, non appartenenti alla C.R. (G.I Artt. 26, 27)

47 Abuso dell’Emblema Art. 53 - I Conv. Ginevra - 1949
vieta l’uso dell’emblema da parte di privati, società o ditte commerciali che non vi abbiano diritto in virtù della Convenzione Art I P.A vieta l’uso indebito del segno distintivo… L. 740 del … vieta l’abuso dell’emblema e della denominazione di “Croce Rossa” in Italia

48 Il nuovo Emblema Dopo anni di discussioni, una Conferenza Internazionale ha adottato nel 2005 il III protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1946 Il III Protocollo introduce un nuovo EMBLEMA AGGIUNTIVO, a quelli attualmente in uso della croce e della mezzaluna rossa (che restano in vigore)

49 Perché un emblema aggiuntivo?
Il nuovo Emblema Perché un emblema aggiuntivo? Per permettere l’ingresso nella Federazione di Società Nazionali che non hanno ratificato gli emblemi precedenti. Per offrire un ulteriore elemento di PROTEZIONE quando gli emblemi in uso non offrono sufficienti garanzie.

50 Il nuovo Emblema Il nuovo Emblema quindi si AFFIANCA e non sostituisce la croce e la mezzaluna. E’ stato scelto in quanto emblema neutrale e senza alcun possibile riferimento politico, religioso, razziale.

51 Il Terzo Protocollo del 2005
Possono utilizzare il nuovo emblema distintivo aggiuntivo le SOCIETA’ NAZIONALI DELLE PARTI CONTRAENTI (in base alle normative nazionali e internazionali vigenti); Le strutture sanitarie e religiose delle forze armate delle Parti Contraenti Le Società Nazionali di CR e MR, il CICR e la Federazione in circostanze eccezionali e in via temporanea per garantire la funzione protettiva.

52 PER IL MOMENTO CI FERMIAMO QUI…

53 Corso Informativo sul Diritto Internazionale Umanitario
2° parte Cap. com. CRI Renato Pizzi Consigliere Qualificato Istruttore Consigliere Giuridico FF.AA. Membro Istituto Internazionale di Diritto Umanitario

54 COS’ E’ IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - D.I.U. -
IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO COSTITUISCE UNA PARTE IMPORTANTE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E INCLUDE LE REGOLE CHE IN TEMPO DI CONFLITTO ARMATO PROTEGGONO LE PERSONE CHE NON PRENDONO, O NON PRENDONO PIU’, PARTE ALLE OSTILITA’ E PONGONO LIMITI ALL’IMPIEGO DI MEZZI E METODI DI GUERRA.

55 COS’ E’ IL D.I.U. PIU’ PRECISAMENTE, IL CICR INTENDE PER D.I.U. APPLICABILE NEI CONFLITTI ARMATI : L’INSIEME DEI TRATTATI INTERNAZIONALI O DELLE REGOLE CONSUETUDINARIE CHE SONO SPECIFICAMENTE TESI A RISOLVERE LE QUESTIONI DI CARATTERE UMANITARIO DIRETTAMENTE CAUSATE DAI CONFLITTI ARMATI, DI NATURA SIA INTERNAZIONALE SIA INTERNA.

56 COS’ E’ IL D.I.U. PER MOTIVI UMANITARI QUESTE REGOLE LIMITANO IL DIRITTO DELLE PARTI IN CONFLITTO NELLA SCELTA DEI MEZZI E DEI METODI DI COMBATTIMENTO (PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ / PRINCIPIO DI NECESSITA’ MILITARE) E PROTEGGONO LE PERSONE E I BENI COINVOLTI, O CHE RISCHIANO DI RIMANERE COINVOLTI, NEL CONFLITTO.

57 COS’ E’ IL D.I.U.: LE ORIGINI
NELL’ANTICHITA’ NON ESISTEVA UN D.I.U. IN SENSO PROPRIO, MALGRADO SI CONSERVI TRACCIA DI TRATTATI ED EDITTI TESI A REGOLARE CERTI EVENTI RELATIVI ALLA CONDOTTA DELLE OSTILITA’, GIA’ NEL CODICE DI HAMMURABI (RE DI BABILONIA). PIU’ RECENTEMENTE, CODICI DI GUERRA VENNERO EMANATI DA SINGOLI STATI, MA SENZA VALORE UNIVERSALE.

58 COS’ E’ IL D.I.U.: LE ORIGINI
LA PRIMA IDEA DI UN INSIEME DI NORME INTERNAZIONALI FU SVILUPPATA DA HENRY DUNANT, CO-FONDATORE DELLA CROCE ROSSA. CON LA FONDAZIONE DEL CICR E LA COLLABORAZIONE DEL GOVERNO SVIZZERO SI GIUNSE ALLA CONFERENZA DIPLOMATICA DEL 1863/64, DOVE 16 STATI ADOTTARONO LA “CONVENZIONE DI GINEVRA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEI FERITI DELLE FORZE ARMATE IN CAMPAGNA”.

59 Conferenza Diplomatica (26 ottobre 1863)
Parteciparono 16 paesi: 1. Austria, 2. Bade, 3. Baviera, 4. Spagna, 5. Francia, 6. G. Bretagna, 7. Hanovre, 8. Hesse, 9. Italia, 10. Paesi Bassi, 11. Prussia, 12. Russia, 13. Saxe, 14. Suède, 15. Wurtemberg, 16. Conf. Svizzera.

60 COS’ E’ IL D.I.U.: LE ORIGINI
NEGLI ANNI SUCCESSIVI IL D.I.U. CONTINUO’ A SVILUPPARSI CON LA ADOZIONE DI NUMEROSI TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI, DAL TRATTATO DI SAN PIETROBURGO DEL 1868, FINO ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949 E AI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI DEL 1977.

61 COS’E’ IL D.I.U. Le diverse tipologie di conflitto armato
IN UN CONFLITTO ARMATO INTERNAZIONALE HA LUOGO UN COMBATTIMENTO TRA FORZE ARMATE DI DUE O PIU’ STATI (QUESTA DEFINIZIONE INCLUDE LE GUERRE DI LIBERAZIONE NAZIONALE). CONFLITTO ARMATO NON INTERNAZIONALE E’ DEFINITO UN COMBATTIMENTO CHE AVVIENE SUL TERRITORIO DI UNO STATO TRA LE FORZE ARMATE REGOLARI E GRUPPI ARMATI IDENTIFICABILI O FRA GRUPPI ARMATI CHE SI COMBATTONO TRA LORO. OGGI PARLIAMO ANCHE DI CONFLITTO ASIMMETRICO, QUANDO LE PARTI SONO COSTITUITE DA ENTITA’ DI DIVERSO LIVELLO, PER CONSISTENZA, ORGANIZZAZIONE, MODALITA’ OPERATIVE ETC.

62 COS’E’ IL D.I.U. LE PRINCIPALI CONVENZIONI
CONVENZIONE DI GINEVRA 1864 TRATTATO DI S. PIETROBURGO 1868 (clausola Martens) CONVENZIONI DELL’ AJA 1907 CONVENZIONI DI GINEVRA 1949 CONVENZIONE PER I BENI CULTURALI 1954 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI 1977

63 I guerra mondiale: Personale sanitario con cane da soccorso.

64 La protezione della popolazione civile
Chiunque non rientri nella definizione di combattente, viene considerato POPOLAZIONE CIVILE

65 conflitto armato internazionale
Le norme internazionali proteggono la popolazione civile in caso di guerra IV C.G. 49 I P.A. 77 In caso di conflitto armato internazionale guerra civile Popolazione Civile II P.A. 77

66 Protezione generale Diritto di protezione inalienabile;
Facoltà per le Parti in conflitto di creare zone sanitarie e di sicurezza; Facoltà per le Parti in conflitto di creare zone neutralizzate nelle regioni dove si svolgono i combattimenti; Feriti, malati, invalidi e donne incinte hanno diritto a protezioni particolari; Impegno delle Parti in conflitto per sgomberare feriti, malati, vecchi, fanciulli e partorienti dalle zone di guerra; Dovere di assistenza per minori di quindici anni orfani di guerra o separati dalle famiglie.

67 Protezione dagli effetti della guerra
In generale: Il diritto di scegliere mezzi e metodi di combattimento non è illimitato; In ogni caso vanno evitati mali superflui e sofferenze inutili; In ogni momento vanno distinti i combattenti dalle persone civili; gli obiettivi militari da quelli civili Va presa ogni precauzione per evitare o minimizzare perdite alla popolazione civile.

68 Il principio di proporzionalità
Il responsabile in comando di una azione militare deve considerare il rapporto tra il vantaggio che intende conseguire e il livello di forza bellica che può utilizzare. L’azione è proporzionata quando non provoca danni incidentali a persone o cose, eccessivi rispetto al valore del risultato conseguito.

69 Protezione nei territori occupati
Rispetto della persona, onore, diritti familiari, convinzioni religioni, abitudini e costumi; Nessuna discriminazione basata su sesso, razza, religione, opinione politica (possono essere prese misure di controllo per fini militari, come soggiorno obbligato o internamento); Divieto di utilizzo come scudi umani; Rispetto contro brutalità, violenza, uccisione, mutilazioni, esperimenti medici non necessari, torture; Libertà di comunicare con una Potenza protettrice o con il Comitato Internazionale della Croce Rossa.

70 LO STATUS DEL COMBATTENTE NEI CONFLITTI ARMATI

71 Distinzione tra COMBATTENTE E PERSONA CIVILE
E’ COMBATTENTE chi -prendendo parte attiva al conflitto armato- rientra nella definizione data dalle Convenzioni. Si distingue il combattente LEGITTIMO dal combattente ILLEGITTIMO. È PERSONA CIVILE chi non rientra nella definizione di combattente.

72 Secondo il Diritto Internazionale Umanitario:
L’esercizio della forza militare è diretta a mettere fuori combattimento le forze armate nemiche, non a distruggere lo Stato avversario o la sua popolazione (equilibrio tra necessità militare e proporzionalità). In un conflitto si devono quindi poter dividere e riconoscere COMBATTENTI e POPOLAZIONE CIVILE (principio di distinzione).

73 COMBATTENTI LEGITTIMI
Membri delle Forze Armate regolari membri di milizie e corpi volontari che tuttavia: siano sottoposti a un comando responsabile portino un segno distintivo riconoscibile a distanza portino apertamente le armi rispettino gli usi e le leggi di guerra la popolazione di un territorio che spontaneamente e senza organizzarsi, reagisce a un’aggressione (c.d. levata in massa) i membri di un movimento di resistenza organizzato, purché rispettino le regole del punto due.

74 COMBATTENTI ILLEGITTIMI
Sono coloro che partecipano ai combattimenti senza rispondere ai requisiti dei combattenti legittimi, come: spie: persone che clandestinamente raccolgono informazioni in territorio occupato dal nemico (senza uniforme, se militari). Necessario lo stato di flagranza. Mercenari: persone che non appartengono allo Stato belligerante le quali prendono parte alle ostilità per ottenere un vantaggio economico e a cui siano state promesse retribuzioni molto superiori ai combattenti di pari grado e funzioni dello Stato belligerante.

75 COMBATTENTI LEGITTIMI CONFLITTO INTERNAZIONALE
SOLO I COMBATTENTI LEGITTIMI DI UN CONFLITTO INTERNAZIONALE HANNO DIRITTO ALLO STATUS DI PRIGIONIERO DI GUERRA

76 TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA (PG)
IL TRATTAMENTO DEI PG E’ REGOLATO DALLA III CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1949 QUALORA LO STATUS DI UN PRIGIONIERO SIA DUBBIO, ESSO SARA’ CONSIDERATO PG FINO A GIUDIZIO DI UN TRIBUNALE COMPETENTE

77

78 DIRITTI DEL Prigioniero di Guerra
Obbligo di dichiarare esclusivamente nome, cognome, grado, data di nascita e numero di matricola divieto per la potenza detentrice di esercitare violenze fisiche o morali per ottenere informazioni diritto ad essere trasferiti in condizioni di sicurezza verso zone lontane dal fronte e non essere esposti inutilmente al pericolo diritto di godere delle stesse condizioni riservate alle truppe della potenza detentrice in materia di vitto e alloggio diritto a non essere impiegati in lavori pericolosi, degradanti o con finalità belliche diritto a processo equo in caso di procedimento giudiziario (tentare la fuga comporta solo una sanzione disciplinare) diritto all’ immediato rimpatrio al termine delle ostilità.

79 Il II Protocollo aggiuntivo del 1977 non attribuisce la qualifica di COMBATTENTE alle persone che prendono parte ad un conflitto armato non internazionale, anche se sono membri delle Forze armate regolari. Queste quindi, se catturate, non godono dello status di PG. Esse hanno diritto alle garanzie minime di umanità, anche in assenza di norme precise di riferimento, (Clausola Martens) ma questa carenza può determinare gravi problemi al rispetto del D.I.U.

80 I COMBATTENTI NEI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI (c. d
I COMBATTENTI NEI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI (c.d. guerre civili) Le Convenzioni di Ginevra NON estendono le garanzie ai CONFLITTI NON INTERNAZIONALI Le Convenzioni di Ginevra contengono però un articolo, il terzo, per il quale le persone che prendono parte a questi conflitti hanno diritto a garanzie minime di umanità e rispetto nel 1977 sono entrati in vigore DUE Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni il SECONDO PROTOCOLLO si occupa dei conflitti armati non internazionali.

81 IL CICR HA INIZIATO DA ANNI UNA CAMPAGNA DIPLOMATICA MIRATA A ESTENDERE LE PROTEZIONI PREVISTE DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA, ANCHE AI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI. (CONFLITTI INTERNI, GUERRE CIVILI).

82 La protezione dei beni culturali durante un conflitto armato
Diritto Internazionale Umanitario XX Corso Nazionale Formativo Istruttori D.I.U. Lido di Jesolo, 2-14 settembre 2004 La protezione dei beni culturali durante un conflitto armato

83 DANNO AL PATRIMONIO CULTURALE DELL’UMANITA’
I DANNI ARRECATI AI BENI CULTURALI, A QUALSIASI POPOLO ESSI APPARTENGANO, SONO UN DANNO AL PATRIMONIO CULTURALE DELL’UMANITA’

84 PROTEZIONE GENERALE Convenzione di L’Aja 1954
Tutti i BENI CULTURALI riconoscibili, anche se privi del segno distintivo

85 Tutela nei conflitti armati
DIVIETO DI UTILIZZARE I BENI CULTURALI PER SCOPI MILITARI DIVIETO DI COMPIERE ATTI DI OSTILITA’ NEI CONFRONTI DEI BENI CULTURALI OBBLIGO DI PROIBIRE, PREVENIRE, FAR CESSARE SACCHEGGIO, FURTO ED ATTI VANDALICI DIVIETO DI EFFETTUARE REQUISIZIONI E RAPPRESAGLIE SU BENI CULTURALI

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87 PROTEZIONE SPECIALE NUMERO LIMITATO DI RIFUGI DI BENI CULTURALI MOBILI CENTRI MONUMENTALI ALTRI BENI CULTURALI IMMOBILI DI GRANDE IMPORTANZA

88 STATUS E PROTEZIONE DEI RIFUGIATI
Diritto Internazionale Umanitario STATUS E PROTEZIONE DEI RIFUGIATI

89 CHI E’ UN RIFUGIATO? Secondo la C.G. del 1951 (ART.1) relativa allo STATUS DEI RIFUGIATI un rifugiato è colui che, per un fondato timore di persecuzione a motivo della sua: razza religione opinione politica nazionalità appartenenza ad un determinato gruppo sociale è costretto a lasciare il proprio paese d’origine e non può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese, o ritornarvi, per timore di essere perseguitato.

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91 RICHIEDENTE ASILO E’ colui che, lasciato il proprio paese e avendo presentato la domanda d’asilo, è in attesa di una risposta da parte delle autorità dello Stato ospitante in merito alla concessione dello status di rifugiato. Per richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario presentare una domanda motivata con l’indicazione delle persecuzioni subite e delle possibili ritorsioni in caso di rientro nel proprio Paese. Non tutti i richiedenti asilo saranno alla fine riconosciuti come rifugiati.

92 PROFUGO Più correttamente si dovrebbe parlare di:
E’ un termine giuridico improprio ormai utilizzato in modo consuetudinario per definire colui che è costretto a lasciare il proprio Paese a causa di guerre, persecuzioni generalizzate o catastrofi. Più correttamente si dovrebbe parlare di: 1) titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea 2) titolare di permesso di soggiorno per protezione umanitaria

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94 SFOLLATO MIGRANTE ECONOMICO CLANDESTINO
E’ colui che lascia la propria abitazione/città, ma rimane all’interno del proprio Paese senza varcarne i confini MIGRANTE ECONOMICO E’ colui che volontariamente lascia il proprio paese per cercare migliori condizioni economiche. CLANDESTINO E’ migrante irregolare, che entra irregolarmente in un altro paese, senza validi documenti di viaggio.

95 APOLIDE EXTRACOMUNITARIO
E’ una persona non cittadina dei paesi che compongono l’Unione Europea ad esempio: Svizzero. APOLIDE E’ una persona che nessuno Stato considera suo cittadino.

96 PRINCIPIO DEL NON-REFOULEMENT
(ART. 33 C.G.’51) “Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere in alcun modo un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche” Il refoulement è anche proibito dalla IV Convenzione di Ginevra del 1949 (art.45). Il divieto di refoulement è parte del diritto internazionale consuetudinario, in quanto tale, deve essere rispettato anche dagli Stati che non aderiscono alla Conv. sui rifugiati.

97 LA PROTEZIONE DEI RIFUGIATI IN CASO DI CONFLITTI ARMATI
Normativa applicabile IV C.G.’49 artt.3/44/45 I P.A.’77 artt.1/73 Il D.I.U. stabilisce che le vittime dei conflitti armati (che si tratti o no di sfollati) debbano essere rispettate e protette dagli effetti della guerra e assistite in modo imparziale. Poiché molti rifugiati si trovano coinvolti in conflitti armati internazionali o conflitti armati interni, il loro diritto è spesso strettamente collegato al diritto internazionale umanitario.

98 DATI STATISTICI Il 45% dei rifugiati è costituito da bambini e adolescenti. Richieste d’asilo presentate in Europa: Afghanistan Burundi Sudan Angola Somalia Territori Palestinesi occupati Repubblica Democratica del Congo Iraq Bosnia-Erzegovina Vietnam Origine delle 10 principali popolazioni di rifugiati:

99 In Europa vi sono oltre 2 milioni di rifugiati.
In Italia i rifugiati sono circa 20 mila (esclusi protezione umanitaria) La maggior parte provengono da: Albania, Repubblica Federale di Jugoslavia, Iraq, Turchia. RICHIESTE asilo in Italia è circa, DINIEGHI anno 2003 è circa Dati dell’UNHCR al 2003

100 L’ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI
L’UNHCR ha avuto dalle Nazioni Unite il mandato di proteggere i rifugiati e di assisterli nella ricerca di soluzioni alla loro situazione. Assicura la protezione internazionale, l’assistenza materiale, ricerca soluzioni durevoli ai problemi dei rifugiati aiutandoli a ritornare nei paesi d’origine, o a reinsediarsi in paesi di secondo asilo. In molti paesi l’ UNHCR svolge un ruolo consultivo nelle procedure di determinazione dello Status.

101 La repressione dei crimini di guerra

102 Tribunali penali internazionali

103 Trattato di Versailles
(28 giugno 1919) Articoli 227, 228, 229, 230 Le Potenze dell’Intesa chiedono agli Imperi Centrali la consegna di 900 persone per sottoporle a giudizio penale. Gli imputati saranno giudicati da una Corte Internazionale, per la violazione delle Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907 Riduzione degli imputati Da 900 a 45 Il primo è il Kaiser Guglielmo II La Corte Internazionale non viene costituita Il processo viene affidato alla Corte Suprema del Reich con sede a Lipsia

104 IV Convenzione dell’Aja
18 ottobre 1907 Leggi ed usi della guerra terrestre La Parte belligerante che violasse le disposizioni del detto Regolamento sarà tenuta, se del caso, a pagare una indennità. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi dalle persone appartenenti alle proprie forze armate. Solo gli Stati possono essere chiamati a rispondere delle violazioni del diritto di guerra commesse dei propri militari

105 della responsabilità penale personale
LIPSIA 23 maggio – 16 luglio 1921 Imputati: Guglielmo II 44 alti ufficiali di esercito e marina Capi d’accusa: maltrattamento dei prigionieri di guerra affondamento di navi ospedale inglesi Pene comminate: pene detentive minori – Il Kaiser sfugge al carcere riparando in Olanda Affermazione della responsabilità penale personale

106 Il percorso di formazione del processo di Norimberga
Accordo di Mosca 30 ottobre 1943 Il percorso di formazione del processo di Norimberga Accordo di Londra 8 agosto 1945 Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell’Asse

107 composizione giurisdizione Articolo 2 Articolo 6
Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell’Asse Francis Biddle U.S.A. B.Iola Nikicenko U.R.S.S. Geoffrey Lawrence GB composizione Articolo 2 Donnedieu De Vabres F Grandi criminali di guerra dei paesi dell’Asse che abbiano commesso crimini internazionali agendo individualmente o come membri di organizzazioni giurisdizione Articolo 6 Crimini contro la pace Crimini di guerra Crimini contro l’umanità

108 …progettazione, preparazione, scatenamento e continuazione
Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell’Asse Crimini contro la pace …progettazione, preparazione, scatenamento e continuazione di una guerra in violazione dei trattati, accordi o garanzie int.nali …partecipazione ad un piano concertato o ad un complotto Per commettere uno qualsiasi di tali atti In realtà la definizione di guerra di aggressione è sancita solo trent’anni dopo! Guerra di aggressione 14 dicembre 1974 Risoluzione 3314/XXIX

109 …violazione delle leggi e degli usi di guerra
Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell’Asse Crimini di guerra …violazione delle leggi e degli usi di guerra Articolo 8 Principio della responsabilità personale Il fatto che un imputato abbia agito per eseguire un ordine del suo governo o di un superiore gerarchico non lo esenterà da responsabilità

110 Crimini contro l’umanità
Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell’Asse Crimini contro l’umanità Omicidio volontario Sterminio Riduzione in schiavitù Deportazione Persecuzione per motivi politici, razziali, religiosi Ogni altro atto disumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile prima e durante la guerra

111 Goring c c c c impiccagione Ribbentrop c c c c impiccagione
Goring c c c c impiccagione Ribbentrop c c c c impiccagione Keitel c c c c impiccagione Rosemberg c c c c impiccagione Kaltenbrunner i n c c impiccagione Frank i n c c impiccagione Frick i c c c impiccagione Streicher i n n c impiccagione Sauckel i i c c impiccagione Jodl c c c c impiccagione Seyss – Inquart i c c c impiccagione Hess c c i i ergastolo Funk i c c c ergastolo Raeder c c c n ergastolo Von Schirach i n n c 20 anni Speer i i c c 20 anni Von Neurath c c c c anni Donitz i c c n 10 anni Schacht i i n n assolto Von Papen i i n n assolto Fritzsche i c i i assolto 1 Complotto e cospirazione 2 crimini contro la pace 3 crimini di guerra 4 crimini contro l’umanità

112 Processi di Norimberga
novembre 1946 – dicembre 1949 36 Condanne a morte 12 processi 23 Ergastoli 199 imputati 102 Pene detentive 38 assoluzioni

113 Principi di Norimberga Commissione delle Nazioni Unite
Per il diritto internazionale Principio della responsabilità personale Primato del diritto internazionale sul diritto nazionale Superamento dell’immunità sulla base degli atti di sovranità Superamento dell’immunità sulla base degli ordini superiori Diritto ad un processo equo Definizione di crimine internazionale Qualificazione della complicità come crimine Risoluzione 95 (I) dell’11 dicembre 1946 Riconoscimento della Sentenza emessa dal Tribunale Militare Int.le come giuridicamente vincolante in ambito internazionale

114 ONU Presidente AJA Inizio attività 17 novembre 1993 Prima udienza
Tribunale Internazionale Presidente Consiglio di Sicurezza Ufficio Del Procuratore AJA Inizio attività 17 novembre 1993 Prima udienza 7 maggio 1996 P.G. nazionali Camera di prima istanza Camera di prima istanza Camera degli Appelli

115 Competenza Genocidio Crimini di guerra Crimini contro l’umanità

116 la Corte Penale Internazionale

117 Conferenza diplomatica
dei plenipotenziari Roma, 15 giugno - 17 luglio 1998

118 L’Aja Capitolo I Sede: istituzione della Corte Articolo 1
…istituzione permanente… che esercita la sua competenza nei confronti delle persone per i crimini più gravi di rilievo internazionale Competenza giurisdizione Complementare rispetto alle giurisdizioni penali nazionali Regolata dal presente Statuto 128 articoli Esercizio delle funzioni Territorio di ciascuno Stato Parte territorio di qualsiasi Stato previo accordo speciale

119 perpetrati nell’ambito Crimini contro l’umanità
Presupposto perpetrati nell’ambito di un attacco generalizzato o sistematico, diretto verso una popolazione civile e si è a conoscenza dell’attacco Crimini contro l’umanità a) uccisione b) sterminio c) riduzione in schiavitù d) deportazione o trasferimento coatto e) prigionia o altra forma di restrizione grave della libertà in violazione delle norme d.i.u. f) tortura g) violenza carnale, schiavitù sessuale, prostituzione forzata gravidanza forzata, sterilizzazione forzata… h)persecuzione di ogni gruppo o collettività i) scomparsa forzata j) crimini di apartheid k) altri atti inumani di natura analoga volti a causare intenzionalmente gravi sofferenze o gravi pregiudizi all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale

120 Principi generali del diritto penale
Capitolo III Principi generali del diritto penale Nullum crimen sine lege Nulla poena sine lege Non retroattività ratione personae Responsabilità penale individuale Esclusione della giurisdizione per minori di 18 anni Responsabilità dei capi militari e di altri superiori gerarchici

121 Responsabilità dei capi militari e di altri superiori gerarchici
Articolo 28 Responsabilità per omesso controllo a) sapeva o avrebbe dovuto sapere che venivano commessi reati b) non ha preso tutte le misure necessarie o ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere l’esecuzione o per sottoporre il caso alle Autorità Comandante facente funzioni Articolo 33 ordine gerarchico o di legge esimente: a) obbligo legale di obbedire b) non sapere che l’ordine è illegale c) ordine non manifestamente illegale

122 Le Pene Capitolo VII Articolo 77
a) reclusione a termine fino ad un massimo di 30 anni b) ergastolo estrema gravità del reato situazione personale del condannato c) in aggiunta alla pena principale: - pena pecuniaria - confisca di utili, beni, averi ricavati direttamente o indirettamente dal reato

123 Capitolo VIII Appelli procuratore imputato - vizio di procedura - errore di fatto - errore di diritto - ogni altro motivo di natura tale da compromettere l’equità o la regolarità della procedura o della decisione - vizio di procedura - errore di fatto - errore di diritto

124 può essere apportata al presente Statuto
Articolo 120 Riserve Nessuna riserva può essere apportata al presente Statuto (la “riserva” è lo strumento con cui uno Stato può ratificare un Trattato senza impegnarsi ad applicarne le parti che non condivide. In questo caso lo Statuto del TPI deve essere accettato nella sua interezza)

125 I testi e le immagini riprodotte sono una libera rappresentazione dell’autore e non impegnano in alcun modo il CICR, la FICRMR e la CRI, di cui non rappresentano espressione ufficiale.


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