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a cura di Mario Lavecchia e Carlo Palermo

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Presentazione sul tema: "a cura di Mario Lavecchia e Carlo Palermo"— Transcript della presentazione:

1 a cura di Mario Lavecchia e Carlo Palermo
LE CONDIZIONI DI LAVORO DEL MEDICO graduazione delle funzioni e valutazione a cura di Mario Lavecchia e Carlo Palermo

2 Riferimenti normativi di base che regolano il rapporto di lavoro
Disposizioni relative al pubblico impiego Normativa relativa al SSN Contratti di lavoro

3 Prima ondata di leggi delega
1992 Prima ondata di leggi delega

4 Le riforme strutturali di quattro settori
La riforma del SSN 1992 (d.lgs .502) La riforma della previdenza del 1992 (d.lgs. 503) La riforma del pubblico impiego del 1993 (d.lgs. 29) La riforma sistema finanziamento regioni autonomie locali 1992 (d.lgs. 504) Elementi di privatizzazione del rapporto di lavoro Contrattualizzazione del rapporto di lavoro Modificata con l. 59/1997 e vari dlgs tra (ora dlgs 165/2001). Introduce: Modificata nel (L.133/1999 e 56/2000) preparatoria modifica costituzionale verso il Modificata nel (L. 418/1998, dlgs. 229/1999 sostituisce le USL con le Aziende sanitarie od ospedaliere,affidandole al D.G. riordino delle carriere del personale dirigente sanitario Il decentramento funzioni statali a regioni - autonomie locali preparatorie del FEDERALISMO (L. 18 ottobre 2001 n. 3)

5 seconda ondata di leggi delega
2009 seconda ondata di leggi delega

6 DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 , n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. misurazione, valutazione e trasparenza della performance sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici nuove norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

7 Prossima ondata …..forse !
Legge delega governo clinico: modifica del dlgs.vo 502

8 Prossima ondata …..certa
Giugno/Luglio 2010 Prossima ondata …..certa ma… di contenuto non certo! Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

9 Fatte queste premesse È possibile oggi definire in modo concreto le condizioni di lavoro medico? Il decreto 150/2009 cosiddetto decreto brunetta si applica o no alla dirigenza sanitaria? E se si in quale misura? Le nuove norme del decreto sul governo clinico manterranno realmente la struttura di legge speciale della 502/92? La nuova manovra finanziaria quanto inciderà sulle condizioni del lavoro del medico?

10 Graduazione delle funzioni
valutazione

11 Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (mod. Brunetta) Art 2 comma 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.

12 Materie organizzative e loro rapporto con la contrattazione alla luce del D.Lgs 150/2009
Sono escluse dalla contrattazione collettiva: organizzazione degli uffici prerogative dirigenziali conferimento e revoca incarichi dirigenziali

13 e successive modificazioni, salvo quanto previsto nel presente decreto
La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,n.29 e successive modificazioni, (dlgs.vo 165/01) salvo quanto previsto nel presente decreto Art.15 comma 2 dlgs.vo 502/1992

14 Ruolo unico della dirigenza sanitaria
la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio Correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato (art.15 c.1 dlgs.vo 502/92)

15 Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al termine dell’incarico. Le verifiche concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti, livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all’articolo 16-bis e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell’incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo. Art 15 c.5 dlgs.vo 502/92

16 Art. 5. (testo provvisorio legge delega governo clinico)
Modifiche all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di incarichi di natura professionale e di direzione di struttura Comma 1 Oggi Gli incarichi di cui all’articolo 15 ,c.4, sono attribuiti, a tempo determinato ,dal direttore generale, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale Domani il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Le Regioni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica disciplinano le modalità per l’affidamento degli incarichi di cui all’articolo 15, comma 4 e per l’attribuzione dei compiti professionali e delle funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nel quadro e secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

17 Art. 6 (testo provvisorio legge delega governo clinico)
Modifiche all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di incarichi di natura professionale e di direzione di struttura 1-bis. La valutazione della dirigenza sanitaria è effettuata secondo i principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

18 Art 9 comma 32 (testo provvisorio provvedimenti finanziari 2010)
Le pubbliche amministrazioni… che... alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione,non intendano, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente altro incarico , anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

19 Performance

20 Il dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione. (art.15 c.6 dlgs.vo 502/92)

21 D.Lgs 150/2009 Non sono soggette alla contrattazione ma rientrano nei poteri dirigenziali la gestione delle risorse umane, l’organizzazione del lavoro con la valutazione del personale, così come la quota di salario di produttività legata alla prestazione, la progressione professionale, il potere disciplinare, la mobilità all’interno degli uffici. In caso di mancato accordo con il sindacato sul contratto integrativo, l’amministrazione può decidere di erogare le risorse in via provvisoria. Le disposizioni sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici non possono essere derogate dalla contrattazione (a meno di un’esplicita indicazione nelle norme).

22 Art. 31. Dlgs.vo 150/09 Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale 1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1. 2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre..

23 Art. 31. Dlgs.vo 150/09 3. Per premiare il merito e la professionalità, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonché , adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

24 Art.9 ( testo provvisorio provvedimenti finanziari 2010))
Comma 1 Per gli anni 2011,2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti anche con qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio , …non può superare , in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010 fatto salvo quanto previsto dal comma 17 secondo periodo ( vacanza contrattuale) Comma 2 …. A decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento e sino al 31 dicembre I trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali…non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare, ovvero in caso di rinnovo, dal medesimo titolare fermo restando la riduzione prevista nel presente comma (- 5 % da ,00 a ,00 euro)

25 Art.9 ( testo provvisorio provvedimenti finanziari 2010))
Comma 4 I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio e i miglioramenti economici del rimanente personale.. .non possono in ogni caso , determinare aumenti retributivi superio al 3,2 per cento. Salta lo 0,8% a disposizione dalle regioni da utilizzarsi per le parte accessoria del salario .

26 LE CONDIZIONI DI LAVORO DEL MEDICO
? LE CONDIZIONI DI LAVORO DEL MEDICO


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