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PROVINCIA DI VITERBO CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER “Accompagnatori turistici” LEGISLAZIONE DOGANALE E VALUTARIA Avv.Giovanni Cucuzza.

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1 PROVINCIA DI VITERBO CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER “Accompagnatori turistici” LEGISLAZIONE DOGANALE E VALUTARIA Avv.Giovanni Cucuzza

2 ARTICOLAZIONE DEL CORSO
TERZA LEZIONE Norme doganali per i viaggi all’estero

3 TERMINOLOGIA DI CONTESTO
DIRITTO FINANZIARIO Ramo del diritto pubblico che si occupa delle norme che regolano la raccolta, la gestione e l’erogazione dei mezzi economici per la vita dello Stato e degli altri enti pubblici

4 Diritto tributario Branca del diritto finanziario che studia l’imposizione e la riscossione (Entrate dello Stato e/o degli enti pubblici) delle entrate tributarie nonché analizza i conseguenti rapporti giuridici fra gli enti pubblici ed i cittadini (M.S.Giannini)

5 Definizioni di Dogana ufficio preposto alla verifica e al controllo delle merci che attraversano la linea di confine e alla riscossione dei dazi e dei servizi accessori sulle merci; (dall’arabo diwan=registro) ufficio incaricato di percepire le tasse imposte sulle merci importate ed esportate Già nel decreto legislativo n. 105/90 le dogane risultavano essere organi “essenzialmente” operativi con compiti di accertamento, d’ispezione, di controllo e di espletamento di formalità riguardanti il movimento da e per l’estero di persone, merci e mezzi di trasporto. Attualmente l’Agenzia delle Dogane – la nuova organizzazione che dal gennaio 2001 svolge i compiti e le funzioni doganali – svolge un’attività non solo fiscale ma anche e soprattutto economica, nel senso più lato del termine. E ciò, sia per la particolare funzione di organismo tecnico che facilita gli scambi commerciali del Paese, sia per la natura dei tributi amministrati.

6 MERCI e DAZI Per merce si intende un bene economico mobile destinato al commercio, ovvero all’insieme di operazioni di scambio di merci contro un corrispettivo in denaro. Per dazio si intende una imposta indiretta sui consumi, applicata storicamente sugli scambi tra città (dazi interni) e tra Stati (dazi doganali o esterni). Mentre i dazi interni sono andati progressivamente scomparendo, in quanto provocano intralci al traffico commerciale e alla localizzazione delle industrie, i dazi doganali costituiscono ancora uno degli strumenti più efficaci del protezionismo commerciale.

7 I DAZI DOGANALI I dazi doganali possono essere commisurati alla quantità della merce che varca il confine (dazi specifici) oppure al valore della merce (dazi ad valorem). I dazi all’importazione sono i più diffusi e vengono pagati all’atto delle entrata delle merci nel territorio dello Stato e/o Unione. I dazi all’esportazione, attualmente molto rari, colpiscono le merci al momento della loro uscita dal territorio dello Stato e/o Unione

8 Linea di confine o Frontiera esterna
E’ il perimetro esterno dello Spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può far ingresso: le frontiere terrestri, le frontiere marittime, gli aeroporti, i porti marittimi dei Paesi dello Spazio Schengen che non siano frontiere interne.

9 I TRIBUTI Le tasse Sono prestazioni pecuniarie dovute dai singoli per ottenere una contro-prestazione che lo Stato effettua su richiesta degli stessi. Le imposte non hanno alcuna correlazione con una attività dell’ente pubblico, ma concorrono alle spese statali I monopoli fiscali Sono entrate fiscali che si possono conseguire sia con la produzione diretta (tabacchi) sia attraverso l’imposizione di dazi doganali sui beni importati e di imposte di fabbricazione su quelli prodotti (c.d.accise)

10 NORME DOGANALI PER I VIAGGI ALL’ESTERO
Secondo la legge italiana, basata sulle disposizioni comunitarie, i viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea possono acquistare in Italia beni destinati all'uso personale o familiare senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto/IVA. Questa agevolazione, che non si estende anche alle prestazioni di servizio ricevute (quelle, ad es., rese da alberghi, ristoranti, taxi, agenzie) costituisce un sicuro vantaggio per i viaggiatori stranieri: ciò significa, infatti, che può essere risparmiato da un minimo del 4% ad un massimo del 20% rispetto al prezzo del bene acquistato Tuttavia il beneficio può essere ottenuto soltanto se il viaggiatore residente o domiciliato fuori dell'Unione Europea rispetta rigorosamente tutte le modalità al riguardo previste dalla legge italiana.

11 Acquisto presso il venditore italiano e trasporto diretto dei beni fuori dell'Unione europea nei bagagli personali Al momento della cessione, il negoziante italiano può riconoscere all'acquirente, residente o domiciliato fuori dell'Unione europea, o lo sgravio diretto dell'IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni o il rimborso successivo dell'IVA stessa: nella prima ipotesi (sgravio), l'acquisto viene effettuato in esenzione d'imposta; nel secondo caso (rimborso), invece, l'IVA deve essere anticipata dall'acquirente straniero.

12 CONDIZIONI E MODALITÀ PER OTTENERE LO SGRAVIO O IL RIMBORSO DELL'IVA
Il beneficio può essere riconosciuto alle seguenti condizioni: l'acquirente straniero deve essere residente o domiciliato fuori dell’Unione europea; la merce deve essere destinata all'uso personale o familiare e deve essere trasportata nei bagagli personali; il valore complessivo dei beni acquistati deve essere superiore a 154,94 Euro (IVA inclusa); l'acquisto deve risultare da un documento commerciale denominato fattura, nel quale deve essere descritta la merce e devono essere indicati i dati anagrafici del viaggiatore stesso e gli estremi del suo passaporto o di un altro documento equipollente; la merce deve essere trasportata fuori del territorio dell'Unione europea entro tre mesi dalla fine di quello in cui è stata acquistata; devono essere espletate alcune particolari formalità doganali; la fattura deve essere restituita al venditore italiano entro quattro mesi dalla fine di quello in cui è stato effettuato l'acquisto.

13 QUALI SONO LE FORMALITÀ DA ESPLETARE
- La merce acquistata e la relativa fattura devono essere contemporaneamente esibite all'Ufficio doganale di uscita dal territorio dell'UE. - Dopo averne riscontrato la corrispondenza e la sussistenza degli altri requisiti, l'Ufficio doganale appone sulla fattura il VISTO DOGANALE che comprova l'avvenuta uscita delle merci dal territorio comunitario. - L'Ufficio doganale competente all'apposizione del VISTO DOGANALE è quello dell'ultimo Stato UE da cui il viaggiatore parte per fare rientro nel Paese di residenza o di domicilio. Ad esempio, se il viaggiatore acquista della merce in Italia e poi prosegue il suo viaggio in Austria, l'ufficio competente a vistare tutte le fatture (comprese quelle italiane) è la Dogana austriaca. - Tuttavia ove il viaggiatore sia munito di un unico biglietto di viaggio ed effettui un unico check-in, con contestuale rilascio della doppia carta d'imbarco, una per il primo volo nazionale o comunitario e l'altra per la successiva destinazione finale extracomunitaria (es. Bari-Roma-New York oppure Milano-Francoforte-Tokyo), può ottenere il visto sulla fattura di acquisto dei beni destinati all'uso personale o familiare dall'ufficio doganale nazionale sito presso l'aeroporto di partenza - E' bene ricordare che la merce deve essere sempre esibita all'Ufficio doganale: se il viaggiatore intende introdurla nei bagagli affidati al vettore aereo, deve recarsi alla Dogana prima di effettuare le operazioni di check-in. - I controlli effettuati dall'Ufficio doganale e la certificazione necessaria ad ottenere il rimborso dell'IVA può richiedere soprattutto presso i maggiori aeroporti ed in coincidenza con le partenze dei voli internazionali diretti presso alcuni Paesi terzi un certo tempo d'attesa: pertanto, onde evitare spiacevoli disguidi, sarebbe preferibile che il viaggiatore straniero residente o domiciliato fuori dell'Unione europea si presentasse in aeroporto almeno due ore prima della partenza del proprio aereo.

14 COME RESTITUIRE LA FATTURA AL VENDITORE ITALIANO
Nel caso dello sgravio dell'imposta, dopo aver lasciato il territorio comunitario, il viaggiatore deve rispedire al venditore italiano l'originale della fattura regolarmente vistata dall'Ufficio doganale entro quattro mesi dalla fine di quello in cui tale documento è stato emesso, concludendo in tal modo una procedura che gli ha consentito di beneficiare, sin dall'inizio, dell'esenzione dal pagamento dell'IVA. Se il venditore non dovesse ricevere in tempo tale documentazione, egli è responsabile, nei confronti dello Stato italiano, del pagamento dell'IVA inizialmente scontata al viaggiatore residente o domiciliato fuori dell'Unione europea. E' per questo motivo che, in via precauzionale, il venditore italiano preferisce normalmente chiedere al viaggiatore straniero l'anticipazione dell'IVA inclusa nel prezzo di vendita, salvo rimborsargliela successivamente In tal caso, infatti, il viaggiatore residente o domiciliato fuori dell'Unione europea può ottenere la restituzione dell'IVA anticipata soltanto se rispedisce al venditore italiano l'originale della fattura regolarmente vistata dall'Ufficio doganale entro il termine di quattro mesi dalla fine di quello in cui tale documento è stato emesso.

15 CHI EFFETTUA IL RIMBORSO DELL'IVA
Il rimborso viene effettuato direttamente dallo stesso venditore italiano, secondo le modalità pattuite con l'acquirente estero al momento dell'acquisto (ad esempio, tramite accredito sul conto corrente bancario oppure su carta di credito, con assegno, ecc.). In alternativa, esistono alcune società TAX FREE che permettono di ottenere il rimborso dell'IVA, immediato ed in contanti, già al momento dell'uscita della merce dal territorio italiano (o comunitario), senza cioè che il viaggiatore debba rispedire la fattura al venditore: tuttavia, attualmente, tale procedura è stata attivata soltanto nei maggiori aeroporti italiani o presso i più importanti valichi di frontiera. Più spesso, le società TAX FREE si limitano a fornire al viaggiatore straniero un servizio per conto dei venditori italiani(che ad esse sono associati in misura sempre maggiore), garantendo un rimborso dell'IVA più rapido: in tal caso, il venditore italiano rilascia una fattura che reca il logo della società TAX FREE alla quale è associato ed a cui il viaggiatore deve rispedire la fattura regolarmente vistata dalla dogana di uscita dal territorio comunitario.

16 IL SERVIZIO RESO DALLE SOCIETÀ TAX FREE
In entrambi i casi, però, il servizio reso dalle società TAX FREE comporta il pagamento di un corrispettivo che le stesse detraggono direttamente dall'ammontare dell'IVA rimborsata al viaggiatore. Nell'ipotesi in cui il viaggiatore straniero abbia rispedito la fattura al venditore italiano o alle società TAX FREE autorizzate al rimborso e, entro un ragionevole periodo, non abbia ricevuto il rimborso dell'IVA, egli dovrà rivolgersi nuovamente al venditore italiano o alle predette società, fornendo loro ogni utile dettaglio circa la fattura relativa all'acquisto dei beni ed il periodo in cui essi sono stati comprati in Italia. In ogni caso, il rimborso dell'IVA non viene mai effettuato direttamente dagli Uffici doganali: pertanto, ogni segnalazione che l'Amministrazione finanziaria dovesse in tal senso ricevere potrà comportare esclusivamente, da parte dei competenti organi, un controllo presso il venditore italiano.

17 ACQUISTO c/o IL VENDIT. ITAL. E TRASPORTO DIRETTO DEI BENI FUORI DELL'U.E.NEI BAGAGLI PERSONALI: CHE FARE SE TR. INGOMBRANTI O PESANTI il viaggiatore residente o domiciliato fuori dell'Unione europea può inoltrarli presso il proprio domicilio estero attraverso il sistema della spedizione come bagaglio non accompagnato, cioè come "bene personale" che il viaggiatore non porta direttamente con sé ma che affida alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione ed il cui ritiro avviene presso l'aerostazione arrivi merci. L'agevolazione in parola si applica a condizione che il viaggiatore lasci l'Italia con diretto scalo nel proprio Stato di appartenenza. L'operazione è oggetto di un vero e proprio contratto di trasporto aereo: la compagnia aerea emette una Lettera di Trasporto Aereo (LTA) e, per il trasporto dei beni all'estero, richiede il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo. In tal caso, l'acquisto dei beni deve essere documentato da una fattura distinta rispetto a quella relativa ad altri eventuali beni che il viaggiatore straniero decida di trasportare come bagaglio personale a mano o in stiva. L'originale di tale fattura deve essere presentata alla compagnia aerea per l'emissione della Lettera di Trasporto Aereo (LTA) relativa a beni spediti come bagaglio non accompagnato e su di essa l'ufficio doganale competente provvede ad apporre il prescritto visto richiesto ai fini del rimborso dell'IVA. Ai fini del concreto rimborso dell'IVA, il soggetto residente o domiciliato fuori dell'Unione europea deve poi rispedire l'originale della fattura vistata dalla dogana al venditore italiano, secondo le modalità e nei termini sopra descritti.

18 Acquisto presso il venditore italiano che provvede a curare il trasporto dei beni fuori dell'Unione europea Talvolta, può accadere che il bene acquistato in Italia sia realmente troppo ingombrante per un suo trasporto all'estero, da parte del viaggiatore residente o domiciliato fuori dell'Unione europea, come "bagaglio personale". E' anche possibile che, prima di rientrare nella propria patria, il viaggiatore residente o domiciliato fuori dell'Unione europea intenda proseguire il suo viaggio in Italia, partendo dall'Italia verso un altro Stato membro dell'UE. In tali ipotesi, il viaggiatore straniero può chiedere al venditore italiano di provvedere alla spedizione, presso il proprio domicilio all'estero, dei beni acquistati in Italia. Nella pratica, il venditore italiano non applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla cessione effettuata, non consegna in Italia il bene al proprio cliente straniero ma provvede a spedirli direttamente all'estero, curando anche ogni formalità doganale relativa all'esportazione. Dunque, il viaggiatore residente o domiciliato fuori dell'Unione europea non dovrà preoccuparsi di portare con sé il bene acquistato in Italia, né di mostrarlo all'ultima dogana di uscita dal territorio doganale comunitario per avere il visto sulla fattura di acquisto e nemmeno di rispedire al venditore italiano, entro i termini previsti, l'originale della fattura stessa: in tal modo, infatti, la merce, già detassata dell'IVA, gli verrà recapitata direttamente presso il proprio domicilio. E' evidente, però, che in questo caso il venditore italiano offre al viaggiatore straniero un vero e proprio servizio e ciò può, pertanto, comportare il pagamento, oltre al prezzo di vendita IVA esclusa, di un corrispettivo aggiuntivo dovuto per le spese di trasporto all'estero e/o per la cura delle formalità doganali relative all'esportazione dei beni acquistati.

19 RIFERIMENTI DI CONTESTUALIZZAZIONE
Con la costituzione dello spazio unico della Comunità Europea entro il quale possono liberamente circolare persone, merci e capitali sono stati ulteriormente e meglio definiti alcuni disposti che rientrano spesso nella sfera d’interesse del così detto “cittadino comune”. Spesso si viaggia e in tal modo si va a far parte della categoria dei turisti e/o di lavoratori impegnati in campi produttivi nazionali ed internazionali a vario titolo. Ponendo a base che il territorio della Comunità Europea dal 1° gennaio 1993 sino ad oggi si è espanso ricomprendendo nella sua interezza il Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Austria, Finlandia e Svezia; si viene a distinguere TRA: a. soggetti non residente nell’ Unione Europea – Extra Comunitari; b soggetti residenti nell’ambito dell’Unione Europea – Comunitari, che, ponendosi in viaggio, a loro volta sono distinti in: c. viaggiatori da/verso paesi Extra Comunitari; d. viaggiatori nell’ambito dell’Unione Europea.

20 CHI È IL VIAGGIATORE? COSA S’INTENDE PER VIAGGIATORE RESIDENTE?
Per “viaggiatore” si intende, ai sensi dell’articolo 236 del regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993: - qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale; - qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un paese terzo;

21 SCHEDA TABACCHI Tanto premesso occorre specificare che un viaggiatore può usufruire di un’esenzione dai diritti doganali (franchigia) se le quantità di tabacco, qualora portato con sé nel proprio bagaglio personale, attraverso il rispetto di specifiche modalità, ricadano nei limiti che dappresso verranno esposti.

22 CHE COSA È IL BAGAGLIO PERSONALE?
Per “bagagli personali” si intende, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento CEE n. 918/83 del 28 marzo 1983, tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio delle dogane al momento del suo arrivo nel territorio doganale della Comunità, nonché quelli che egli presenta successivamente a questo servizio, purchè possa provare che essi sono stati registrati come bagagli accompagnati, al momento della partenza, presso la compagnia che ha assicurato il suo trasporto dal paese terzo di provenienza nel territorio doganale della Comunità.

23 FRANCHIGIE PER DETENZIONE DI TABACCHI IN VIAGGI DA/VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI
Nel caso di un viaggiatore, proveniente da un paese Extra Comunitario o di un viaggiatore Comunitario che provenendo da un Paese Extracomunitario rientri nell’Unione Europea si avrà un’importazione di prodotti del tabacco che potrà ricadere in esenzione dei diritti doganali per gli stessi quantitativi già previsti in caso di acquisti di tabacchi nei duty free shops da parte dei viaggiatori comunitari. In particolare, ai sensi del D.M. 16 dicembre 1998, n. 500 concernente il “Regolamento recante norme per l’esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori”, avremo: Prodotti del tabacco: Quantità ammessa in franchigia per acquisti effettuati all’esterno dell’U.E. Sigarette 200 pezzi oppure sigaretti (sigari di peso massimo 3 gr a pezzo) 100 pezzi Oppure sigari 50 pezzi Oppure tabacco da fumo 250 gr Pertanto, fermo restando che il viaggiatore porti il tabacco con se come genere finalizzato ad un consumo personale e, comunque, nel proprio bagaglio, a condizione che si tratti di un’importazione priva di carattere commerciale il valore dei tabacchi compresi nella pre citata tabella non dovranno essere computati nel calcolo previsto per gli altri tipi di generi importati a seguito del viaggiatore (per uso personale) i quali non dovranno superare un valore di 175 EURO (ridotto a 90 EURO per i minori di anni 15).

24 COSA SONO LE IMPORTAZIONI PRIVE DI CARATTERE COMMERCIALE?
per “importazioni prive di ogni carattere commerciale” si intendono, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, punto b), del regolamento (CEE) n. 918/83, le importazioni che: - presentano carattere occasionale, e - riguardano esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci non debbono riflettere, per la loro natura o quantità, alcuno intento di carattere commerciale;

25 ATTENZIONE PER I MINORI
I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall’esenzione per i tabacchi, quindi non potranno giustificare la detenzione di prodotti del tabacco e, comunque, una volta in Italia saranno tutelati e/o dovranno sottostare ai disposti del Regio Decreto nr del 24 dicembre 1934 il quale all’art. 25 recita che: - Fermo restando il disposto dell’art. 730, capoverso, del codice penale, chi vende o somministra tabacco a persone minori di anni 16 è punito con la sanzione amministrativa sino a € 20,66 già lire - E’ vietato ai minori degli anni sedici di fumare in luogo pubblico sotto la pena della sanzione amministrativa di € 2,07 gia lire 4.000)

26 ATTENZIONE PER I FUMATORI
Si pone in evidenza che oltre a quanto previsto dall’insieme di tutte le norme che regolano, la detenzione, l’acquisto. la commercializzazione e la pubblicità dei prodotti da fumo, ogni soggetto che circola nel territorio Italiano è sottoposto alle prescrizioni che vietano di fumare in determinati luoghi di cui alla L. 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ consigliabile Per tutti coloro che si recano in un paese Extra Comunitario, di prendere informazioni a priori sulle quantità di prodotti da fumo che sono ammesse, a seguito e per uso personale, nel paese di arrivo. Infatti, pur risultando alla dogana di partenza adempienti alle disposizione in merito al possesso di prodotti del tabacco in uscita dall’Unione Europea, potrebbe verificarsi che nel paese terzo di arrivo le quantità previste in ingresso siano inferiori.

27 - sigaretti (di peso non superiore a 3 g/pezzo) 400 pezzi
FRANCHIGIE PER DETENZIONE DI TABACCHI ACQUISTATI DA VIAGGIATORI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA Per quanto riguarda i prodotti del tabacco la materia è disciplinata dell’articolo 11 del DL 30 agosto 1993, n. 331, il quale stabilisce che: - per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l’accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati; - si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi (quindi potranno essere detenuti in regime di esenzione): Prodotti del tabacco: Quantità ammessa in franchigia per acquisti effettuati in esercizi commerciali (esclusi i duty free) all’interno dell’Unione Europea - sigarette 800 pezzi - sigaretti (di peso non superiore a 3 g/pezzo) 400 pezzi - sigari 200 pezzi - tabacco da fumo 1 kg

28 ATTENZIONE Per i prodotti acquistati e trasportati in quantità superiori ai limiti stabiliti nella citata tabella si considerano, comunque, acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni all’articolo 10 del citato DL 30 agosto 1993, n. 331 che, tra l’altro, prevede che la loro circolazione è soggetta ad appositi documenti amministrativi di accompagnamento.

29 FRANCHIGIE PER DETENZIONE DI TABACCHI PER I LAVORATORI FRONTALIERI ED ALTRE CATEGORIE.
Nel D.M. 16 dicembre 1998, n. 500 concernente il “Regolamento recante norme per l’esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori” sono individuati anche gli oggetti e i generi importati dalle persone che hanno la loro residenza nella zona di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei servizi di trasporto utilizzati nel traffico tra i Paesi terzi (Extra Europei) e la Comunità. Ricadendo in tale fattispecie si ha che la franchigia è concessa per i prodotti del tabacco per un valore massimo di 20 EURO e i rispettivi limiti sono fissati come segue: Prodotti del tabacco: Quantità ammesse per importazioni relative ai lavoratori frontalieri e altre categorie - Sigarette 20 pezzi Oppure sigaretti (sigari di peso massimo 3 gr a pezzo) 10 pezzi Oppure sigari 5 pezzi Oppure tabacco da fumo 25 gr

30 COSA È UNA ZONA DI FRONTIERA?
Per “zona di frontiera”, fatte salve le relative convenzioni, si intende, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 918/83, una zona di 15 km di profondità in linea d’aria dalla frontiera. Sono considerati parte di tale zona i comuni il cui territorio è parzialmente in essa compreso

31 COSA È UN LAVORATORE FRONTALIERO?
Per “lavoratore frontaliero” si intende, ai sensi del precitato articolo 49, del regolamento n. 918/83 ogni persona che, per la sua abituale attività, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro.

32 ATTENZIONE Nel Decreto Ministeriale del 5 dicembre 1997, n. 489 – “Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile.” –, sono ammesse alla franchigia dai diritti doganali le merci il cui valore non eccede complessivamente 22 EURO per spedizione, ma da tale fattispecie di franchigia sono esclusi i tabacchi e i prodotti del tabacco.

33 SANZIONI I viaggiatori provenienti dai Paesi Terzi che portano nel proprio bagaglio prodotti del tabacco per quantità superiori a quelle consentite in esenzione tentando di sottrarli fraudolentemente al controllo doganale, oltre a dover pagare quanto dovuto incorrono nel reato di “contrabbando”. Ciò è punito con una multa da due a dieci volte i diritti dovuti.

34 Valuta importabile o esportabile
Il limite di valuta che un cittadino italiano può esportare o importare è di euro. Se si supera tale somma bisogna compilare un formulario da depositare alla dogana. Se non si rispetta questa norma si può essere multati fino al 40% della somma eccedente i euro. Inoltre si subisce un sequestro amministrativo pari al 40% della somma che eccede i euro. L'importo sequestrato sarà restituito solo al pagamento della sanzione, fissata dall'Ufficio Italiano dei Cambi - Via Quattro Fontane Roma.

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36 LA CARTA DOGANALE DEL VIAGGIATORE
Importazione Il viaggiatore in arrivo da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea può portare con sé, nel bagaglio personale ed in esenzione dai diritti doganali, acquisti di valore complessivo non superiore a e 175 purché si tratti di importazioni prive di carattere commerciale. Tale valore si riduce a e 90 per i minori di 15 anni. Nel valore complessivo di e 175 non deve essere considerato il valore dei generi indicati nella tabella che segue, limitatamente ai quantitativi previsti dalla stessa.


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