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Le nuove frontiere della dematerializzazione

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Presentazione sul tema: "Le nuove frontiere della dematerializzazione"— Transcript della presentazione:

1 Le nuove frontiere della dematerializzazione
Aspetti tecnici

2 PA: perché internet? Il Codice della P.A. Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82) ha imposto un vero percorso di cambiamento, prevedendo tra l’altro, che il canale preferenziale per l’interazione tra Pubblica Amministrazione ed utenti debba essere, in prevalenza, la Rete Internet.

3 Nuovi diritti («digitali») per il cittadino
diritto all’uso delle tecnologie (art. 3) diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4) diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5) diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per (art. 6) diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7) diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8) diritto alla partecipazione (art. 9)

4 Nuovi doveri «digitali» per le P.A.
disponibilità dei dati (artt ) accesso telematico (art. 52) siti internet delle Amministrazioni (artt )* moduli e formulari in rete (art. 57)* * Modificati da decreto 33/2013 Dati obbligatori Informazioni relative alla struttura degli uffici Amministrazione Trasparente Procedimenti amministrativi e servizi on line Pubblicità legale

5 Evoluzione normativa DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23- ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

6 Il dirigente scolastico e ICT
Integrazione organizzativa digitale

7 Le TIC nella scuola Possono costituire un supporto in quattro ambiti principali: Attività didattica Programmazione, gestione, valutazione e documentazione dell'attività didattica Gestione organizzativa ed economica Comunicazione con le famiglie

8 Il dirigente scolastico
Non può essere un esperto delle nuove tecnologie, ma non può nemmeno esserne un semplice utilizzatore. Deve avere una prospettiva ampia sugli strumenti a disposizione per poter coscientemente orientare (e non “subire”) le scelte di esperti e/o collaboratori.

9 Quali strumenti e perché

10 Dotazione minima per una scuola
Aula Segreteria Dirigente

11 Dotazione minima 2/3 PC destinati alla didattica, alla segreteria e al dirigente scolastico con relative periferiche (modem, stampanti, scanner, ecc.). Collegamento internet via linea telefonica commutata. Software di base (Windows + Office) più eventuale software didattico.

12 Aggiungere un videoproiettore
Costa poco più di computer ( €) Può accrescere le possibilità comunicative del docente

13 Creare una rete scolastica
Non sono necessarie grandi dimensioni. Realizzare una rete è conveniente anche se i computer sono solo due o tre La rete consente infatti di condividere “risorse” e quindi di ridurre i costi

14 Senza rete

15 Senza rete Ciascun computer deve possedere tutte le periferiche (a meno di non volerle collegare e scollegare ad hoc). Ogni computer monopolizza le risorse (per esempio il collegamento ad internet). Il trasferimento dei dati avviene tramite disco floppy (o altro dispositivo removibile)

16 Con la rete

17 Con la rete E’ sufficiente possedere una periferica per ogni tipologia (p.es. una sola stampante) Tutte le risorse sono condivise (per esempio il collegamento ad internet). Il trasferimento dei dati avviene tramite “cartelle condivise” (zone di HD su cui i computer della rete possono leggere e scrivere dati) o tramite programmi di comunicazione.

18 Gestione dei documenti
La rete consente inoltre di condividere documenti e di creare un unico archivio dati della scuola, facilitando la conservazione e il reperimento del materiale informativo.

19 Gestione dei documenti
E’ compito del dirigente stabilire criteri di standardizzazione e ordinamento dei documenti. Il trattamento informatico della documentazione burocratica è possibile in forme più ampie di quanto si creda. Cfr. C.M. n del 07/08/98 sullo “Snellimento attività amministrativa”

20 Connessioni ad Internet
La connessione del nostro computer (o della nostra rete) ad Internet è possibile attraverso varie tecnologie. Solo alcune garantiscono un ampio (e quindi veloce) flusso di informazioni e sono dette a banda larga.

21 A che serve la banda larga?
Le informazioni su internet sono subito disponibili (non occorre più “scaricare”). Si possono utilizzare “applicazioni remote” non collocate cioè sul nostro computer. Si può fruire realmente di informazioni multimediali (suoni e immagini video sono informazioni “pesanti”, senza banda larga si dispone solo di testi e foto).

22 Problemi di sicurezza

23 Di quale sicurezza si parla:
Protezione dei propri dati da danneggiamento accidentale o “doloso” Protezione della riservatezza dei dati Protezione degli utenti da dati esterni indesiderati

24 Perdita dei dati Possibili cause: cedimenti hardware, furti e virus.
Anche qualora si possedesse copia cartacea di tutti i documenti informatici la perdita dei file significherebbe l’andare in fumo di ore e ore di lavoro. Per quanto remoto è un rischio che non può essere corso.

25 Backup E’ il termine utilizzato per indicare le copie di sicurezza dei dati. Esistono particolari dispositivi finalizzati a creare backup in modo automatico anche se il loro costo può non essere alla portata di una piccola scuola.

26 Soluzioni economiche Creare backup del proprio archivio-dati su più computer della rete. Effettuare copie periodiche dei dati su CD (costo di un masterizzatore 50/200 €)

27 Per ridurre i problemi HW
I gruppi di continuità, dispositivi in grado di evitare lo spegnimento violento dei computer in caso di blackout, possono ridurre i rischi di cedimento dei supporti di memoria. (Costo 150/200 €)

28 SW indispensabile per la sicurezza
Antivirus, in grado di evitare possibili “contagi” da parte di virus informatici, specialmente attraverso la posta elettronica. Firewall, in grado di controllare e “filtrare” i programmi che accedono ad internet impedendo a software “malevolo” azioni non controllate dall’utente.

29 Nota bene sui virus Un antivirus è efficace solo se aggiornato (ogni 1/2 settimane). La presenza di virus non si riconosce per comportamenti anomali del computer (almeno nei primi tempi del contagio). Le provenienti da mittenti conosciuti (che usano un antivirus) non sono necessariamente affidabili.

30 Riservatezza dei dati Sulle piccole reti o sui computer multiutente che impiegano versioni comuni di Windows l’inviolabilità dei file non è quasi mai garantita. Comunque non è da trascurare l’impiego di password a vario livello (accesso al computer, alla rete, a risorse condivise, ecc.)

31 Difendersi dai “dati” indesiderati
Un differente tipo di sicurezza riguarda la protezione da informazioni indesiderate che ci possono arrivare per posta elettronica (il cosiddetto “spamming”). O in cui ci si può imbattere nei modi più imprevisti (p.es. digitando un indirizzo errato). La rete mette a disposizioni vari modi per filtrare le informazioni che arrivano sul nostro PC.

32 Quale software

33 L’impero di Microsoft Per quanto riguarda gli strumenti di uso più comune (sistemi operativi, programmi di scrittura, fogli elettronici, ecc.) i prodotti Microsoft costituiscono uno standard. Ne derivano conseguenze negative sulla qualità del software, non sempre ottimale, e sui costi che sono relativamente alti anche le scuole.

34 Linux Negli ultimi anni il monopolio Microsoft è stato in parte incrinato dalla presenza di un nuovo tipo di prodotti sviluppati attraverso una libera collaborazione internazionale e distribuiti gratuitamente o a costi molto contenuti. Il sistema operativo Linux si è relativamente diffuso come software che controlla i server di rete.

35 Non è Word, ma il programma Writer della suite OpenOffice 1
Non è Word, ma il programma Writer della suite OpenOffice 1.1 che può essere scaricata gratuitamente dall’indirizzo:

36 Calc è l’equivalente di Excel nella suite OpenOffice

37 OpenOffice Oltre all’elaboratore testi e al programma per la gestione dei fogli elettronici, la suite comprende uno strumento per creare presentazioni (analogo a PowerPoint) e uno strumento disegno. Le applicazioni di OpenOffice possono leggere i file prodotti da Office e salvare nei formati di Microsoft.

38 Il sito WEB della scuola

39 Il sito - brochure E’ ormai scontato che un sito WEB è un modo economico per farsi conoscere. Moltissime scuole sono dotate di un sito in cui sono pubblicati: informazioni sull’impostazione didattica, (PE, POF) e sui progetti in atto, notizie tecniche (calendari, orari, raggiungibilità) lavori realizzati dagli alunni.

40 Evoluzione del sito Ma il sito, oltre ad essere un sostituto elettronico del depliant illustrativo della scuola può diventare uno “strumento di lavoro”, facilitando la comunicazione con gli utenti e consentendo l’erogazione di veri e propri servizi on line.

41 Segreteria on line Un primo passo nella evoluzione del sito consiste nel rendere disponibili la modulistica e le comunicazioni (generali) per le famiglie. E’ possibile inoltre facilitare al visitatore la comunicazione di richieste di vario genere attraverso l’attivazione di form interattivi (richieste informazioni, iscrizioni, appuntamenti).

42 Form (moduli elettronici)
Le informazioni spedite attraverso un modulo vengono ricevute come un semplice messaggio di posta elettronica

43 Aree personalizzate Un sito WEB è accessibile a chiunque: informazioni riservate o personali non possono essere liberamente pubblicate. E’ tuttavia possibile creare zone ad accesso ristretto, che possono essere visitate solo da chi possiede una password.

44 Aree personalizzate Possono consentire di creare un ulteriore canale di comunicazione tra scuola e famiglia (per esempio il cosiddetto registro elettronico). Permettono di realizzare anche uno spazio di lavoro per i docenti (più funzionale dell’uso dell’e- mail)

45 Come realizzare il sito
La realizzazione del sito attraverso professionisti (tecnici e grafici) ha costi proibitivi per una piccola scuola. A cui andrebbero aggiunti l’affitto di uno spazio e il mantenimento di un “nome di dominio” (tipo: nomescuola.it) Rimarrebbe poi aperto il problema degli aggiornamenti.

46 Soluzione economica E’ opportuno mobilitare le risorse che ruotano attorno alla scuola (per esempio qualche genitore potrebbe avere le professionalità richieste). Il lavoro di un “volontario”, anche se non professionale, che possa continuare nel tempo è preferibile a un intervento episodico di alta qualità.

47 Aggiornamento E’ importante che l’aggiornamento del sito possa essere fatto anche da persone non esperte. Alcuni provider mettono a disposizioni strumenti per facilitare la creazione di nuove pagine (in realtà si possono realizzare anche con Word) e per trasferirle sul server.

48 La segreteria digitale
Riorganizzare le persone

49 Evoluzione della normativa
Codice dell’Amministrazione digitale • D. Lgs. 82/2005 (CAD) • Legge 15/2005 e 80/2005 D. Lgs. 150/2009 (Legge Brunetta) D. Lgs. 235/2010 (Modifiche ed integrazioni nuovo CAD) D. L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 (Decreto Semplificazioni) D. L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 (Decreto Sviluppo) D. L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 (Spending Review) D. L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 (Decreto crescita 2.0) L. 228/2012 (Legge Stabilità 2013) D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

50 Il Codice dell’Amministrazione Digitale
Nella P.A. digitale le Amministrazioni cooperano tra loro e costituiscono una rete integrata di cui il CAD definisce principi e finalità: la riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 12) la gestione informatica dei procedimenti (art. 41) la trasmissione informatica dei documenti (art. 45 ss.) la disponibilità dei dati (artt. 50, 58) le basi di dati di interesse nazionale (art. 60)

51 Il Codice dell’Amministrazione Digitale
I nuovi diritti digitali sono garantiti dalla disponibilità dei seguenti strumenti: i documenti informatici le firme elettroniche l’archiviazione ottica e la conservazione sostitutiva la posta elettronica e la posta elettronica certificata i siti Internet delle P.A.

52 Il Decreto Semplificazioni modifica il CAD
Tra quelle di maggiore impatto si annovera senza dubbio quella introdotta con il nuovo art quinques, con cui si aggiunge il comma bis all’art del Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005), che a partire dal gennaio impone alle pubbliche amministrazioni di avvalersi esclusivamente di canali e servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

53 Modifica del CAD per gestione «flussi digitali»

54 Il Decreto sviluppo modifica il CAD
Il Decreto Legge 83/2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, ha introdotto invece le seguenti modifiche: l’istituzione dell’Agenzia per l'Italia digitale e la soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; la sostituzione del comma 1 dell’art in merito all’acquisizione di programmi informatici.

55 Il Decreto Crescita 2.0 – modifiche al CAD
Il Decreto Legge 179/2012, convertito con modificazioni in Legge 221/2012, ha introdotto nuove modifiche al testo vigente del CAD. In particolare si evidenziano i seguenti nuovi obblighi: l’inserimento dei requisiti tecnici di accessibilità all'art 57 su moduli e formulari; l'ampliamento dell'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni ai gestori dei pubblici servizi nell'art. 57bis; l'ulteriore modifica all'art. 68, dedicato all’analisi comparativa delle soluzioni informatiche, stilando un elenco di soluzioni che le PA devono adottare per acquisire programmi informatici o parti di essi; principio dell’open by default

56 Modifiche al CAD con Decreto Crescita
Art. 50 c.1 I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento L'articolo 52 c.1 I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità.... , si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'articolo 68 c.2 Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell' articolo 70 , che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze

57 Dati in formato aperto La novella degli articoli 52 e 68 CAD L'articolo 68 c.3Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; sono accessibili attraverso le tic,..., in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione

58 Perché OPEN DATA? Open governement
La dottrina dell’Open Government si basa sul principio per il quale tutte le attività dei Governi e delle Amministrazioni dello Stato devono essere aperte e disponibili per favorire azioni efficaci e garantire un controllo diffuso sulla gestione della cosa pubblica. In tal senso, l’Open Government si basa su tre elementi: trasparenza collaborazione partecipazione

59 Perché in OPEN DATA? Trasparenza Partecipazione Collaborazione
La trasparenza favorisce e promuove la responsabilità fornendo ai cittadini le informazioni sulle attività dell’Amministrazione. Una Amministrazione trasparente, per questo, è un’Amministrazione più controllata e nel contempo più aperta e affidabile. Partecipazione La partecipazione dei cittadini alle scelte della Pubblica Amministrazione aumenta l’efficacia dell’azione amministrativa e migliora la qualità delle decisioni dell’Amministrazione. Collaborazione La collaborazione vede un coinvolgimento diretto dei cittadini nelle attività dell'Amministrazione

60 Perché in OPEN DATA? Per distinguere i diversi formati utilizzabili nella codifica dei set di dati, è stato proposto un modello di catalogazione che li classifica in base alle loro caratteristiche su una scala di valori da 1 (una stella) a 5 (cinque stelle): livello base, costituito da file non strutturati dati strutturati ma codificati con un formato proprietario dati strutturati e codificati in un formato non proprietario dati strutturati e codificati in un formato non proprietario (URI) Linked Open Data (LOD). Mario Grimaldi Anquap – Seminario provinciale: Palermo

61 Soluzioni Open Source nella PA
Art 68 c.1 Analisi comparativa delle soluzioni. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; software libero o a codice sorgente aperto; software fruibile in modalità cloud computing; software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; software combinazione delle precedenti soluzioni.

62 Valutazione comparativa
Art 68 c.1bis valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione; garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

63 Valutazione comparativa
Art 68 c.1ter valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.

64 Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA? L’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 63/2013* relativa alle Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall’art del d.lgs marzo , n “Codice dell’Amministrazione Digitale”. La Circolare illustra, attraverso l’esposizione di un percorso metodologico e di una serie di esempi, le modalità e i criteri per l’effettuazione della valutazione comparativa delle soluzioni prevista dal Codice per l’Amministrazione Digitale *Allegato alla determinazione commissariale n. 193/2013DIG del 6 dicembre 2013 t. 68.

65 Le 4 sezioni del sito istituzionale
Amministrazione trasparente Pubblicità legale Servizi in rete Comunicazione istituzionale

66 le 4 sezioni del sito istituzionale
Pubblicità legale L'art. 32 della Legge n 69/2009, dal 1° gennaio 2010, ha stabilito che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, nei propri siti. Il comma 5 (come modificato dall’art.2 del D.L n cd. Decreto Mille proroghe) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all’affissione all’albo cartaceo, al termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale "le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale".

67 le 4 sezioni del sito istituzionale
Pubblicità legale Dove inserire sul sito l’etichetta Secondo quanto previsto dalle Linee guida per i siti web della PA, la sezione del sito web dedicata all’albo pretorio deve essere raggiungibile dalla homepage e deve avere l’etichetta di “Pubblicità legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo” o “Albo online”. Responsabile della Pubblicazione La responsabilità della pubblicazione online è del Responsabile del procedimento di pubblicazione individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Caratteristiche dei documenti I documenti devono essere caricati in formato elettronico e devono essere pubblicati in un formato non modificabile da terzi per garantire l’immodificabilità degli atti, devono essere firmati con firma elettronica qualificata o firma digitale

68 le 4 sezioni del sito istituzionale
Pubblicità legale La consultazione dei documenti deve sempre riportare all’utente, chiare e ben visibili: a. l’Ente che ha pubblicato l’atto; b. la data di pubblicazione; c. la data di scadenza; d. la descrizione (o oggetto); e. la lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica. Periodo di pubblicazione I documenti devono restare in pubblicazione per tutto il periodo previsto dalla normativa di riferimento, è consigliabile prevedere un periodo standard di pubblicazione di 15 giorni che deve poter essere modificato dal RPP prolungandolo o riducendolo in base ai diversi riferimenti normativi cui è soggetto il documento in pubblicazione. Datazione documenti Tutti i documenti inseriti devono essere numerati in ordine cronologico in base alla data e l’ora di inserimento nell’albo proprio. Il numero progressivo, univoco per anno, deve essere generato in automatico dal sistema e deve essere immodificabile.

69 Le 4 sezioni del sito istituzionale
Pubblicità legale Nell’ambito delle Linee guida per i siti web della PA e’ stato realizzato da DigitPA un vademecum: "Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo online" il cui obiettivo è quello di sollevare le amministrazioni da quei dubbi e quelle criticità in cui le stesse potrebbero imbattersi in sede di applicazione della normativa

70 Dominio .gov.it Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n.8/2009 Le pubbliche amministrazioni sono tenute a provvedere all’iscrizione al dominio “gov.it” dei siti che intendono mantenere attivi. compilazione online di un form: Lettera di Assunzione di Responsabilità (LAR) firmata Questionario compilato Link procedura scuola

71 Accessibilità: storia legislativa
Legge 4 del 9 gennaio Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici ( Legge Stanca) D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 recante il regolamento di attuazione della Legge Stanca per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 contenente i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici; Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 contenente le "Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili" che ha definito linee guida per l'accessibilità e la fruibilità del software didattico da parte degli alunni disabili. DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (decreto crescita) Circolare 61/2013 Agenzia per l’Italia Digitale

72 Accessibilità L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione”

73 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Gli obblighi di accessibilità per le PA: dai siti Web, ai documenti, alla sezione Amministrazione Trasparente DECRETO CRESCITA 2.0 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) Art. 9: Modifiche Legge 4/2004 Modifiche Codice Amministrazione Digitale Nuovi adempimenti in materia di accessibilità Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)

74 A) Modifiche alla Legge Stanca
Estesa a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet. Postazioni di lavoro pubbliche nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico(e non piùnell’ambito delle disponibilità di bilancio). Agenzia per l’Italia Digitale stabilisce specifiche tecniche delle postazioni di lavoro. Gestione del logo di accessibilità

75 B) Modifiche Codice Amministrazione Digitale
Inseriti i principi di eguaglianza e non discriminazione nei rapporti digitali tra cittadino e pubblica amministrazione. Formazione dipendenti pubblici: educazione alle tematiche di accessibilità e tecnologie assistive. I documenti (compresi albo pretorio, moduli e formulari) devono essere accessibili secondo requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

76 C) Nuovi adempimenti in materia di accessibilità
Obbligo pubblicazione nel sito istituzionale di: Obiettivi annuali di accessibilità (entro 31 marzo di ogni anno) Piano di telelavoro Segnalazione inadempienze: Raccolte dall’Agenzia per l’Italia Digitale

77 D) Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)
Raccogliere le segnalazioni e seguirne l’iter Disporre azioni di monitoraggio dell’accessibilità Coinvolgere le associazioni  Circolare 61/2013 (29 marzo 2013) Modelli di supporto alla predisposizione degli obiettivi di accessibilità ed alla valutazione dell’accessibilità dei servizi dell’amministrazione (siti Web, intranet, documenti, postazioni di lavoro)

78 D) Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)
Raccogliere le segnalazioni e seguirne l’iter Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai suddetti soggetti presentano una formale segnalazione all’ Agenzia per l’Italia Digitale, anche in via telematica. L’ Agenzia per l’Italia Digitale è chiamata a ricevere le segnalazioni e, qualora le ritenga fondate, richiede al soggetto erogatore l'adeguamento dei servizi alle disposizioni in tema di accessibilità assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiere: Modello Pec Modulo per l'invio di segnalazioni di inadempienza

79 D) Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)
In base alla delibera Civit 50/2013, allegato 1, gli obiettivi di accessibilità vanno pubblicati dentro la sotto-sezione di I livello Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati della sezione Amministrazione trasparente.

80 Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
Requisiti tecnici di accessibilità: La verifica di accessibilità prevede innanzitutto la cognizione sul fatto che nessuno strumento automatizzato può garantire una verifica completa. E’ necessario procedere alla verifica dei 12 requisiti ALLEGATO A DM 20 marzo (e dei relativi punti di controllo) utilizzando delle tecniche variabili a seconda della tipologia di contenuto. L’esperto che si occupa della verifica deve effettuare il controllo di conformità dei 12 requisiti applicando la metodologia prevista dal DM 20 marzo 2013 sulla home page del sito Web, sulle pagine collegate alla home page, su eventuali pagine contenenti differenti tipologie di moduli (form) e su un campione di differenti tipologie di pagine pari al 5% delle pagine analizzate in precedenza.

81 Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
Dalle WCAG 1.0 alle WCAG 2.0 : da 22 a 12 requisiti Decade obbligo di utilizzare le versioni Strict delle specifiche (ex requisito 1) Decade obbligo di operatività dei contenuti in assenza di script (ex requisito 15) Permane obbligo di utilizzare specifiche stabili (no HTML5, no CSS 3) Prevede una metodologia di verifica dei processi completi, con non-interferenza di oggetti non accessibili (utilizzabili ma non devono essere indispensabili e non devono interferire con la fruibilità della pagina) I 12 requisiti corrispondono al livello «AA» delle WCAG 2.0

82 Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
I principi ispiratori del WCAG2.0, fatti propri dal decreto, sono i seguenti: principio 1: percepibile - le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente devono essere presentati in modo che possano essere fruiti attraverso differenti canali sensoriali; principio 2: utilizzabile - i componenti dell’interfaccia utente e i comandi in essa contenuti devono essere utilizzabili senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente; principio 3: comprensibile - gli utenti devono poter comprendere le modalità di funzionamento dell’interfaccia e le azioni in essa contenute necessarie per ottenere servizi e informazioni; principio 4: robusto - il contenuto deve essere abbastanza robusto da poter essere interpretato in modo affidabile da una vasta gamma di programmi utilizzati dall’utente, comprese le tecnologie assistive.

83 Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
Requisito 1 – Alternative testuali: fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale in modo che il testo predisposto come alternativa possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, come per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del contenuto. Requisito 2 – Contenuti audio, contenuti video, animazioni: fornire alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, formati video, formati contenenti immagini animate (animazioni), formati multisensoriali in genere. Requisito 3 – Adattabile: creare contenuti che possano essere presentati in modalità differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura. Requisito 4 – Distinguibile: rendere più semplice agli utenti la visione e l’ascolto dei contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo. Requisito Accessibile da tastiera: rendere disponibili tutte le funzionalità anche tramite tastiera.

84 Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
Requisito 6 - Adeguata disponibilità di tempo: fornire all’utente tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti. Requisito 7 - Crisi epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi epilettiche. Requisito 8 - Navigabile: fornire all’utente funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine. Requisito 9 - Leggibile: rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale. Requisito 10 - Prevedibile: creare pagine web che appaiano e che si comportino in maniera prevedibile. Requisito 11- Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni: aiutare l’utente ad evitare gli errori ed agevolarlo nella loro correzione. Requisito 12 - Compatibile: garantire la massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive.

85 Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?
Le WCAG (ed il decreto) consentono anche l’uso di contenuti non accessibili, l’importante è che gli stessi rispettino una serie di requisiti, previsti dal punto 5 della verifica dei criteri di conformità: Non interferenza. eventuali contenuti non essenziali per l’erogazione di informazioni e servizi, possono essere forniti tramite tecnologie non compatibili con l’accessibilità purché non impediscano agli utenti di accedere alle informazioni e servizi della pagina.

86 Il ruolo del responsabile dell’accessibilità
L’art. 9 del decreto legge 179/2012 inserisce una serie di nuove responsabilità, ben descritte nella circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale tra cui l’obbligo di garantire la pubblicazione di documenti accessibili e di definire una serie di obiettivi annuali in materia di miglioramento e/o stabilizzazione dell’accessibilità di informazioni, servizi e postazioni di lavoro. predispone il piano annuale di obiettivi di accessibilità.

87 Il ruolo del responsabile dell’accessibilità
si attiva, a seguito di formale segnalazione effettuata dal cittadino ed inoltrata all’amministrazione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per rimuovere i problemi di accessibilità entro i tempi previsti per legge (90 giorni); prevedere delle sessioni di formazione del personale per la gestione digitale dei documenti, con predisposizione di modelli di riferimento (template) nativamente accessibili; monitora costantemente lo stato di accessibilità dei servizi dell’amministrazione e l’attuazione degli obiettivi annuali prefissati;

88 Un sito a norma della legge 4/2004
IL CONTRATTO La legge 4/2004, come unico vincolo, pone la nullità del contratto nel caso in cui all’interno dello stesso non vi sia alcun riferimento al rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla suddetta legge. Ciò è chiaramente indicato all’art. 4 comma 2 della Legge 4/2004. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

89 Un sito a norma della legge 4/2004
IL CONTRATTO All’interno del contratto quindi è sufficiente indicare una clausola che impegni il fornitore al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Un esempio può essere il seguente: “Il fornitore si impegna a fornire un prodotto conforme ai requisiti di cui all’art. 11 della legge 4/2004 e s.m.i.”.

90 Un sito a norma della legge 4/2004
IL CONTRATTO Richiedere nelle procedure di gara il rispetto dei requisiti tecnici in materia di accessibilità Ritenere il rispetto dei requisiti tecnici motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione Non stipulare contratti per la realizzazione di siti web quando non è previsto espressamente il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità Prevedere l'adeguamento dei siti web ai requisiti tecnici di accessibilità

91 Accessibilità Ricapitoliamo...
Qualsiasi documento prodotto dalla pubblica amministrazione in formato digitale deve essere accessibile (DL 179/2012). I documenti con obbligo di pubblicazione devono essere anch’essi accessibili e riutilizzabili (Decreto 33/2013). Possono esserci delle eccezioni in ambito di accessibilità, ma devono prevedere adeguate alternative nonché possibilità di contattare il responsabile al procedimento (DM 20 marzo 2014). In caso di omissione il cittadino può segnalare ad AGID che avvia procedimento (DL 179/2012). Strumento di ausilio per validazione Achecker

92 La Dematerializzazione
Il termine dematerializzazione indica il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico. Atto di indirizzo 2014

93 La Dematerializzazione: gli strumenti
L’ introduzione all’interno delle amministrazioni di un sistema per la gestione documentale informatizzata presenta non pochi problemi e criticità di tipo organizzativo, di ordine tecnologico e di natura archivistica. Gli elementi di un sistema informativo scolastico, quali la dotazione tecnologica, le risorse umane e il processo di gestione del flusso documentale, dovranno valutati al fine di individuare la essere migliore singola attentamente soluzione possibile adeguata ad realtà/dimensione. ogni

94 La Dematerializzazione: gli strumenti

95 Formazione Gestione Il Processo di dematerializzazione dei documenti
Il processo di dematerializzazione dei documenti prevede che le pubbliche amministrazioni debbano formare, gestire, trasmettere, pubblicare, conservare gli originali dei propri documenti e gestire i procedimenti amministrativi, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. contesto, forma e contenuti obbligatori, autenticità, paternità, integrità Formazione Gestione protocollo informatico modalità di tenuta, modalità di emissione, trasmissione, notifica, ricezione; Trasmissione modalità di memorizzazione e archiviazione, modalità di conservazione Conservazione

96 Il Processo di dematerializzazione dei documenti

97 Formazione del documento informatico

98 Formazione del documento informatico

99 Il documento informatico
La possibilità per la P.A. di sostituire completamente il documento cartaceo col documento informatico è stato confermato dal nuovo quadro normativo che ha conferito all’attività amministrativa informatica la medesima efficacia di quella posta in essere attraverso la modalità tradizionale. Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti art . 1 c. 1, p Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del codice. Art 20

100 Valore probatorio del documento informatico sottoscritto
Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente tenuto conto delle sue caratteristiche sicurezza, integrità ed immodificabilità. valutabile in giudizio, oggettive di qualità, Firma elettronica: l’insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati di identificazione elettronici, utilizzati come metodo informatica

101 Valore probatorio del documento informatico sottoscritto
il documento informatico è sprovvisto di qualsiasi firma elettronica ed ha la stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art 2712 del codice civile; si tratta di qualsiasi documento informatico, nel significato più lato che questo termine può assumere. il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice o debole o non avanzata è liberamente valutabile dal giudice tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile. Si tratta di tutti quei sistemi che in vario modo possono permettere di individuare un soggetto in base alle sue conoscenze (PIN, password e username ). La valutazione dell’efficacia probatoria di tali documenti è interamente rimessa alla decisione del giudice. documento informatico munito di firma digitale o di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (Art. 21 comma 2)

102 La Dematerializzazione
La diffusione del documento informatico è tuttavia ancora frenata da alcuni elementi di varia natura: difficoltà interpretative delle diverse norme; Scarsa diffusione di prassi per la sottoscrizione dei documenti informatici; limitata usabilità degli strumenti per la sottoscrizione dei documenti e, soprattutto, per la gestione dei documenti firmati; Insufficiente fiducia nella come strumento di trasmissione formale dei documenti; difficoltà di “esibizione” del documento informatico; scarsa maturità delle soluzioni per la conservazione digitale di lungo periodo.

103 La Dematerializzazione: gli strumenti - scanner
Dotato di cassetto alimentatore per gli originali corredato da software per acquisizione, OCR ed editing dei documenti. Utilizzando sottoposto scansione. Al fine di uno scanner, il documento cartaceo viene al processo di dematerializzazione mediante ottenere un documento che rispetti le regole software dell'accessibilità è necessario aver configurato il d'acquisizione in modo tale che il file di risulta venga salvato in modalità PDF testo (non PDF immagine) e la risoluzione impostata su 250/300 dpx. È comunque consigliabile tenere un rapporto qualità/peso del documento tale da non determinare una eccessiva perdita di qualità e di contenuti o una eccessiva occupazione di spazio negli archivi digitali.

104 La Dematerializzazione: gli strumenti - scanner
Durante la fase di salvataggio del documento negli archivi digitali è opportuno tener presente alcune opportunità operative: indicare sempre prima del nome del file il numero di protocollo e l'anno solare. usare sempre caratteri minuscoli il nome non deve essere troppo lungo I termini devono essere separati da trattini senza spazi bianchi non si devono usare lettere accentate, punteggiatura e caratteri speciali es. 238_2013_commissione_informatica.pdf

105 La Dematerializzazione: gli strumenti - scanner
Software per la conversione e il salvataggio in formato PDF di documenti digitali di varia natura: Software: doPDF - PdfCreator... Appartengono a questa famiglia di programmi i software che, installando una stampante virtuale consentono, attraverso le normali procedure di stampa offerte dai vari software, la stampa o più precisamente il salvataggio di documenti attivando semplicemente la stampa degli stessi. Anche in questo caso è opportuno verificare la configurazione dei programmi affinché possano salvare i file nella modalità accessibile.

106 La Dematerializzazione: gli strumenti – modem fax
Modem fax e relativo software che consente ai fax di essere ricevuto direttamente in formato elettronico da un computer. Il fax digitale è rappresentato sempre con una immagine e pertanto dovrà anch'esso essere sottoposto conversione in formato PDF testo (accessibile). alla

107 La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale
è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un sistema di chiavi asimmetriche crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro Strumento che permette di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici la generazione della firma digitale avviene tramite un certificato digitale qualificato rilasciato da un’autorità certificata e riconosciuta da AGID: certificatore ufficiale Valore della Firma digitale: autenticità: certezza dell’autore non è una “firma falsa” integrità: non modificabilità del documento originale (dopo che è stato firmato) non ripudiabilità: l’autore non può negare di aver firmato il documento

108 La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale
L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, in sintesi il sistema della firma digitale soddisfa il requisito della forma scritta. Dunque, se si utilizza la firma digitale, in caso di contenzioso un giudice non avrà margini di valutazione su autenticità del documento, integrità e provenienza della firma.

109 La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale
Una firma digitale NON è valida se è generata con un certificato elettronico scaduto, sospeso o revocato. E’ valida quella firma digitale alla quale è associabile un riferimento temporale opponibile a terzi che collochi la generazione delle firma in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato. Costituiscono validazione temporale: marca temporale; il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo; il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo del servizio di posta elettronica certificata;

110 La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale
Come leggere un file firmato digitalmente? Procedura operativa n° 1 Programma installato sul proprio computer Procedura operativa n° 2 Usufruire di un servizio on-line Procedura operativa n° 13 Installare un add-on per Adobe Acrobat Reader®

111 La dematerializzazione dei documenti a scuola
Copie informatiche di documenti analogici (Art.22)

112 La dematerializzazione dei documenti a scuola
Copie informatiche di documenti analogici. 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

113 La dematerializzazione dei documenti a scuola
Copie informatiche di documenti analogici. 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

114 Copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici (art

115 Copia su supporto informatico di documenti amministrativi analogici (art. 10)

116 La dematerializzazione dei documenti a scuola
Copie informatiche di documenti analogici. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

117 La dematerializzazione dei documenti a scuola
Copie analogiche di documenti informatici. (Art. 23)

118 La dematerializzazione dei documenti a scuola
23. Copie analogiche di documenti informatici. L'art. 23 prevede, al primo comma, che le copie su supporto analogico (cartaceo) di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

119 La dematerializzazione dei documenti a scuola
Copie analogiche di documenti informatici (Art. 23) Noi PA Cedolino elettronico

120 La dematerializzazione dei documenti a scuola
Per assicurare la provenienza e la conformità all’originale, sulle copie analogiche di documenti informatici è possibile apporre a stampa, un contrassegno generato elettronicamente tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.

121 La dematerializzazione dei documenti a scuola
Copie analogiche di documenti informatici.

122 La dematerializzazione dei documenti a scuola
l’articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Codice secondo cui: 4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

123 La dematerializzazione dei documenti a scuola
l’articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Codice secondo cui: Il Dirigente Scolastico MARIA GRAZIA ROSSI copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

124 La posta elettronica certificata (PEC)
L’art.54, c.2-ter del CAD Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di PEC a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta”. L’indirizzo di PEC a cui fare riferimento deve essere immediatamente accessibile nella home page del sito web istituzionale.

125 La posta elettronica certificata (PEC)
Il documento informatico trasmesso con PEC si intende inviato e pervenuto al destinatario, all‘indirizzo elettronico da questi dichiarato. La trasmissione del documento informatico mediante PEC, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge. Comunicare con il MIUR via Posta Elettronica Certificata - applicazione degli artt e 47 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) (D.Lgs 7 marzo 2005 e s.m.i.) restituire al mittente citando: documento non conforme per la pubblicazione ai sensi dell'art. 9 DL 179/2012 e DM 20 marzo 2013.

126 La posta elettronica certificata (PEC)
Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati. La Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.

127 La posta elettronica certificata (PEC)
I vantaggi, invece, possono essere semplificati nei seguenti punti: Semplicità, risparmio, comodità Valore legale No virus e Spam (teoricamente) Sicurezza Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino La CEC-PA C, invece è una modalità di Posta Certificata gratuita per il cittadino, che consente di dialogare esclusivamente con la Pubblica Amministrazione e non può essere utilizzata per comunicazioni tra aziende, professionisti o tra cittadini.

128 La dematerializzazione dei documenti: la comunicazione
Creare aree che consentano la comunicazione a 360° tra tutti i cittadini della scuola Creare aree che consentano agli utenti del servizio scolastico di comunicare con gli uffici e con le figure di sistema Ma per fare questo è necessario Ma per fare questo è necessario che tutti gli operatori scolasticisiano telematicamente raggiungibili … e quindi attribuzione di una casella istituzionale a tutto il personale in servizio riservata alle comunicazioni di servizio. che tutti gli siano utenti della scuola operatori scolastici registrati del sito e quindi attribuzione di un account per l'accesso al sito ed alle procedure riservate a tutto il personale in servizio

129 La dematerializzazione dei documenti
Ma per fare questo è necessario che tutti gli operatori scolastici siano digitalmente formati e quindi formazione rivolta a tutto il personale e addestramento delle figure di sistema addette alla produzione alla lavorazione ed al veicolo dell'informazione.

130 Le comunicazioni della PA
Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni (Art 47 del CAD) Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza Le comunicazioni sono validamente inviate quando: sono sottoscritte con firma digitale dotate di segnatura di protocollo ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71 (esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax) sono trasmesse via PEC.

131 Le comunicazioni della PA
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. (Art 65 del CAD) Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad avviare il procedimento a seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica, con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale (CAD): l'eventuale inosservanza comporta l'insorgenza di responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguitodi istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis),comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso

132 Le comunicazioni della PA
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. (Art 65 del CAD) L'art. 65 prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate alla P.A. per via telematica sono valide: se sottoscritte mediante la firma digitale quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti predisposti dalle amministrazioni per l'individuazione del soggetto che richiede il servizio (ad es. POLIS), nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 ( invio telematico di copia dell'istanza e copia non autenticata del documento) c) bis ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria Pec

133 Le comunicazioni della PA
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. (Art 47 del CAD) La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra posta l’amministrazione ed i propri dipendenti la elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

134 Le comunicazioni della PA
Posta elettronica Pubblica Amministrazione sono stati istituti IPA indice degli indirizzi della PA indice nazionale degli indirizi di PEC delle imprese e dei professionisti INIPEC Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR* * In costruzione…

135 Le comunicazioni della PA
Posta elettronica In sintesi, tutte le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni/ professionisti/ imprese, possono essere inviate attraverso PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo (art. 16, comma 9 del D.L. n° 185/2008). Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica. (DPCM del 22 luglio 2011)

136 Le comunicazioni della PA
Art. 57 bis CAD Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi di posta elettronica delle amministrazioni pubbliche da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti. La gestione dell’indice sono affidate a DigitPA Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

137 Indice PEC Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata Nasce il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata, un elenco attraverso il quale i cittadini potranno trovare il recapito telematico di imprese e professionisti. Imprese Ini-Pec Professionisti

138 Anagrafe Nazionale Popolazione Residente
Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)... Art. 3bis. Il comma 1 del citato articolo dispone “ Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale” L'indirizzo dianzi nominato è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni

139 dematerializzare... un processo in itinere
Eʼ riduttivo e fuorviante ricondurre la dematerializzazione alle pure pratiche di digitalizzazione dei documenti, è invece opportuno considerare questo termine in un senso più ampio, in quanto portatore di una sostanziale semplificazione dei processi e dei procedimenti, di una ridefinizione delle responsabilità nel controllo del ciclo di vita del documento amministrativo, fino alla fase della conservazione, e di una conseguente revisione di modelli organizzativi.

140 Che cosa ostacola l’innovazione
Fattori organizzativi Fretta realizzativa Sovrapposizioni Obiettivi disomogenei Incarichi approssimativi Fattori culturali Ignoranza Auto-percezione distorta Paura/Scetticismo Scarsa attitudine alla collaborazione Abitudini organizzative Ansia di controllo

141 Portable Document Format
Il Portable Document Format, comunemente abbreviato PDF, è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993 PDF ----> PDF/A Lo standard ISO ha definito un formato di file basato su PDF, conosciuto come PDF/A, lo standard per l’archiaviazione elettronica dei documenti. preserva l’aspetto visivo nel tempo, indipendentemente dagli strumenti e dai sistemi utilizzati per la creazione, la memorizzazione e il rendering dei file incorpora metadati come titolo, autore, data, .....per classificazione automatica compatti

142 Portable Document Format
PDF/A PDF/A-1 PDF/A-2 PDF/A-1a PDF/A-1b

143 Fase Integrativa dell’efficacia
Il procedimento amministrativo digitalizzato: nuovi strumenti Fase Integrativa dell’efficacia Fase dell’iniziativa Fase Istruttoria Fase Decisoria Documento Informatico Firme elettroniche Protocollo informatico PEC Sito Web istituzionale Fascicolo informatico Documento informatico Firme elettroniche Mail/PEC Sistemi di Identificaz. telematica Documento informatico Firme elettroniche Protocollo informatico Pec Albo on line Amm.ne Trasparente

144 Indicazioni operative
Registro elettronico Indicazioni operative

145 Registro elettronico: cosa fare
Si tratta di acquistare un software, di addestrare tutto il personale (docente e di segreteria), di generare le password da distribuire a tutti gli interessati con le necessarie garanzie di sicurezza, di gestirne il rinnovo alle scadenze, di prevedere soluzioni alternative per coloro che non dispongono di un PC o di un collegamento ad Internet o non sanno servirsene.

146 Registro elettronico: cosa fare
Poiché le comunicazioni alle famiglia devono essere inviate solo in formato elettronico e cioè via , la scuola deve verificare la possibilità dei propri utenti di ricevere o di accedere con password al sito della scuola e analizzare le concrete possibilità di gestire le comunicazioni in questo modo. Si dovrà definire il piano di comunicazione digitale e cartaceo commisurato alla specifica situazione e attivare processi di coinvolgimento e rassicurazione delle famiglie affinché utilizzino con fiducia i sistemi tecnologici.

147 Protocollo informatico e gestione documentale
Riorganizzare i processi pensando in digitale

148 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Si può fare?

149 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Perché la Pubblica Amministrazione deve dematerializzare l'informazione? Perché lo dispone la Legge Italiana Perché è un diritto dei cittadini

150 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) Il Codice dell’amministrazione digitale stabilisce le regole per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e rende possibile la modernizzazione della PA con la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative che consentono un forte recupero di produttività.

151 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Il Codice dell’amministrazione digitale, promuove e regola la disponibilità la gestione l’accesso la trasmissione la conservazione la fruibilità dell’informazione in modalità digitale. ___________________________________________________________ Si sviluppa il processo di dematerializzazione dei documenti prevedendo che le pubbliche amministrazioni debbano formare, trasmettere, pubblicare, conservare gli originali dei propri documenti e gestire i procedimenti amministrativi, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

152 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Dematerializzazione Il termine dematerializzazione riguarda sia la produzione direttamente digitale degli atti, sia la digitalizzazione di quelli che erano stati prodotti in forma analogica (su carta) ed indica il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico.

153 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Gestione documentale Definizione: insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla dematerializzazione, alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione amministrativo-giuridica dei documenti informatici e dei documenti informatici amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni,

154 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Il documento informatico Definizione: l’articolo 1, comma 1, lettera p) del Codice dell'Amministrazione Digitale definisce il documento informatico come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”

155 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Il Documento digitale, articoli di riferimento Documento informatico Copie informatiche di documenti analogici Duplicati e copie informatiche di documenti informatici Documenti amministrativi informatici Formazione di documenti informatici Procedimento e fascicolo informatico

156 Il protocollo informatico e il workflow documentale
che fare?

157 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Processo amministrativo Se necessario, certificare il documento con firma digitale. Se necessario, aprire un nuovo fascicolo/pratica o associare il documento ad un processo già esistente inserire il documento nel processo amministrativo di pertinenza (mediante procedura automatica per il workflow documentale o con altri sistemi di smistamento verso i responsabili delle procedure)

158 Il protocollo informatico e il workflow documentale
La registrazione di protocollo Su ogni documento ricevuto o spedito dall'Area Organizzativa Omogenea è effettuata una registrazione di protocollo con il sistema di gestione del protocollo informatico, consistente nella memorizzazione dei dati obbligatori. Tale registrazione è eseguita in un'unica operazione, senza possibilità per l'operatore di inserire le informazioni in più fasi successive.

159 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Il registro di protocollo L’insieme delle registrazioni effettuate costituisce il Registro di protocollo, che fa fede dell’effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici. Il Registro di protocollo si configura come atto pubblico ed è destinato a provare la data dell'annotazione e la successione nel tempo delle ricezioni e delle spedizioni; da ciò deriva che il dipendente dell’Organizzazione che opera nel sistema di protocollazione assume la qualità di pubblico ufficiale. Chiunque intenda contestare la veridicità di una o più registrazioni contenute nel protocollo dell’Organizzazione è tenuto a proporre querela di falso in base all’art. 221 del codice di procedura civile.

160 Il protocollo informatico e il workflow documentale
La registrazione di protocollo La registrazione di protocollo di un documento è eseguita dopo averne verificato l’autenticità, la provenienza e l’integrità. Con particolare riguardo ai documenti prodotti dall’Organizzazione, non è consentita la registrazione di protocollo in assenza del documento a cui la registrazione si riferisce, né in presenza di documenti non sottoscritti.

161 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Requisiti necessari per ciascuna registrazione di protocollo a) numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) mittente o destinatario dei documenti ricevuti o spediti; d) oggetto del documento;

162 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Requisiti necessari per ciascuna registrazione di protocollo e) data e numero di protocollo dei documenti ricevuti, se disponibili; f) impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, registrato in forma non modificabile; g) identificativo di chi ha protocollato il documento; h) classificazione; i) assegnazione;

163 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Requisiti necessari per ciascuna registrazione di protocollo j) data di arrivo, registrata in forma non modificabile; k) allegati; l) mezzo di ricezione/spedizione (lettera ordinaria, prioritaria, raccomandata, fax, ecc.);

164 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Registrazione di protocollo inoltre possono essere aggiunti: m) estremi provvedimento differimento termini di registrazione; n) tipo documento; o) elementi identificativi del procedimento amministrativo, se necessario; p) eventuali altre informazioni connesse al documento.

165 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Annullamento e modifica delle registrazioni di protocollo. Le registrazioni di protocollo possono essere annullate, eccezionalmente e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, a seguito di motivata richiesta scritta o per iniziativa dello stesso Responsabile. L’operazione di annullamento è eseguita con le modalità di cui all’art. 54 del DPR 445/2000.

166 Area protocollo – file di segnatura (XML)

167 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Il Protocollo di emergenza (art.63 del DPR 445/2000) Ogni volta non sia possibile utilizzare il sistema per cause tecniche, il responsabile del servizio autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di protocollo su un registro di emergenza; impartisce le disposizioni per il riversamento dei dati nel protocollo informatico tramite le procedure previste dal manuale di gestione del sistema informatico. comunica alla struttura organizzativa dell’amministrazione della revoca dell’emergenza; conserva il registro di emergenza; comunica alla Soprintendenza archivistica il ripristino delle funzionalità del registro di protocollo informatico.

168 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Il Protocollo di emergenza (art.63 del DPR 445/2000) Le registrazione dei documenti sul registro di emergenza e il recupero delle stesse nel sistema di protocollo informatico vengono effettuate secondo le modalità di cui all’articolo 63 del testo unico (dPR 445/2000): sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione nonché la data e l’ora del ripristino della funzionalità del sistema. qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il Responsabile del Servizio può autorizzare l’uso del registro di emergenza per periodi successivi. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate.

169 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Il Protocollo di emergenza (art.63 del DPR 445/2000) Per attivare il registro di protocollo di emergenza si devono verificare tre condizioni, non necessariamente dipendenti una dall’altra: guasto al software di protocollazione informatica; guasto al sistema informatico di gestione; mancanza di energia elettrica. Quando si verifica la condizione numero 1 si deve attivare un protocollo di emergenza su supporto informatico. Quando si verificano le condizioni numeri 2 e 3 si deve attivare un protocollo di emergenza su supporto cartaceo.

170 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Il Protocollo di emergenza (art.63 del DPR 445/2000) Per l’attivazione del protocollo di emergenza si deve: redigere il verbale di attivazione (documento n. 1) compilare il registro di emergenza [su supporto informatico; manuale (documento n. 2)]; dare comunicazione alla struttura organizzativa dell’amministrazione della attivazione dell’emergenza; comunicare alla Soprintendenza archivistica l’attivazione del registro di emergenza.

171 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Il Protocollo di emergenza (art.63 del DPR 445/2000) Al termine dell’emergenza si deve: revocare l’autorizzazione al protocollo di emergenza inserire le registrazioni di emergenza nel protocollo informatico attivando l’apposita funzione, come previsto dal manuale di gestione;

172 Conservazione sostitutiva – le funzioni
Il protocollo informatico e il workflow documentale • garantire valore legale • garantire efficacia probatoria

173 Conservazione sostitutiva – le funzioni
Il protocollo informatico e il workflow documentale La Conservazione Sostitutiva è una procedura informatica che ha come scopo quello di garantire nel tempo la validità legale di un documento ed il suo valore probatorio. Il processo di Conservazione Digitale Sostitutiva permette di cristallizzare i tuoi documenti garantendone l’autenticità, l’integrità, l’affidabilità e la reperibilità. L’apposizione della firma digitale e della marca temporale sul file di chiusura (o Indice del Pacchetto di Archiviazione) che riporta i metadati e le impronte associate ai documenti selezionati attribuisce ai documenti informatici valore legale e probatorio.

174 Il protocollo informatico e il workflow documentale
La conservazione sostitutiva

175 Il protocollo informatico e il workflow documentale
La conservazione sostitutiva Esportazione dei documenti da portare in conservazione selezione della destinazione in cui salvare il pacchetto di esportazione Selezionare il tipo di Esportazione Selezionare la cartella di appoggio sul desktop

176 Il protocollo informatico e il workflow documentale
La conservazione sostitutiva Esportazione dei documenti da portare in conservazione selezione dei documenti che formeranno il pacchetto di archiviazione Inserire il periodo di Imposta dei documenti selezionati Ricerca i documenti da portare in conservazione Selezionare i dati anagrafici dei responsabili NB rimangono memorizzati Seleziona i documenti N.B. I documenti In blu non sono ancora stati esportati. Inserire luogo conservazione e validità

177 Il protocollo informatico e il workflow documentale
La conservazione sostitutiva Esportazione dei documenti da portare in conservazione il pacchetto di archiviazione, il file di chiusura e il file di log Copia dei documenti selezionati File di chiusura riporta i metadati obbligatori e le impronte di tutti i documenti selezionati File di Log

178 Il protocollo informatico e il workflow documentale
La conservazione sostitutiva Il Conservatore Firma e Marca il file di chiusura e chiude il processo di conservazione Firmiamo e marchiamo temporalmente il file di chiusura Trasciniamo il file sul dispositivo di firma Importiamo il pacchetto di conservazione firmato e marcato nell’apposito raccoglitore dell’ARCHIBOX Il pacchetto verrà reimportato SOLO se il file di chiusura è stato effettivamente firmato e marcato Il programma compilerà automaticamente i campi di ricerca dei pacchetti di conservazione nel raccoglitore apposito

179 Il protocollo informatico e il workflow documentale
La conservazione sostitutiva Il Responsabile della conservazione (appone la propria firma digitale e la marca temporale a un documento o ad un lotto di documenti) La Marca Temporale è il risultato della procedura informatica, con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi. La Marca Temporale è un servizio, acquistato presso un Ente Certificatore, che permette di associare data e ora certe e legalmente valide a un documento informatico, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a terzi.

180 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Deve garantire (anche mediante verbalizzazione) la tracciabilità delle operazioni effettuate durante il processo di conservazione; La tracciabilità è necessaria per facilitare le operazioni di controllo e verifica; La tracciabilità è utile per monitorare e mappare l’iter del documento e di risalire a tutti i soggetti che hanno acceduto al sistema informatico. La conservazione sostitutiva Il ruolo del responsabile della conservazione

181 Il protocollo informatico e il workflow documentale
La conservazione sostitutiva Le funzioni del responsabile della conservazione Art. 5 Deliberazione CNIPA n. 11/2004 Il responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva può delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni ad esse delegate. Il procedimento di conservazione sostitutiva può essere affidato, in tutto o in parte, ad altri soggetti, pubblici o privati, i quali sono tenuti ad osservare quanto previsto dalla presente deliberazione. Nelle amministrazioni pubbliche il ruolo di pubblico ufficiale è svolto dal dirigente dell'ufficio responsabile della conservazione dei documenti o da altri dallo stesso formalmente designati, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 4, commi 2 e 4, casi nei quali si richiede l'intervento di soggetto diverso della stessa amministrazione.

182 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Documento analogico originale “documento analogico che può essere unico oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi” (art. 1, co. 1, lett. c, Deliberazione CNIPA n. 11/2004); Art. 4, comma 4, Deliberazione CNIPA n. 11/2004 “La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione sostitutiva […] nel caso delle PA si dovrà avere l’autorizzazione dalla Soprintendenza archivistica” Art. 4, comma 4, DMEF 23 gennaio 2004 “La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la conservazione, e' consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione digitale” Art. 23, commi 4 e 5, CAD “Per la validità del documento analogico originale unico si rende possibile una conservazione sostitutiva a cura del solo detentore cartaceo”

183 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Gli originali analogici unici possono essere distrutti? Circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate e Art. 4, comma 3, DMEF 23 gennaio 2004 Gli originali analogici unici possono essere distrutti soltanto dopo l’intervento del Pubblico Ufficiale che dichiara la conformità della copia sostitutiva La suddetta regola è stata superata dal nuovo testo dei commi 4 e 5, art. 23 del CAD con la precisazione che l’Agenzia delle Entrate risponde per i documenti a rilevanza fiscale e quindi soggetti alla sua autorità.

184 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Predisporre un adeguato sito per la scuola Il sito web dell'IC di Castellucchio Le soluzioni adottate dall'I.C. di Castellucchio

185 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Predisporre un adeguato sito per la scuola è tempo di realizzare nuovi siti web scolastici, non solo vetrine dove si presenta la scuola! Alcune scuole hanno attivi molti servizi utili sui propri siti web, ma spesso manca un contatto in tempo reale con l’informazione. Spesso il sito scolastico è ritenuto un accessorio e le notizie vengono pubblicate in ritardo oppure devono passare da eccessivi filtri burocratici.

186 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Predisporre un adeguato sito per la scuola Realizziamo allora veri nodi informativi attraverso i quali acquisire, filtrare, produrre, aggregare, categorizzare, ma fondamentalmente siti dove far girare l'informazione e facilitare la comunicazione tra i vari "cittadini della scuola"

187 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Predisporre un adeguato sito per la scuola Da che parte iniziare? Individuazione dei primi interventi utili a eliminare l'utilizzo della carta in tutte le comunicazioni interne. Trasferire sul sito della scuola tutte le comunicazioni e le disposizioni di servizio in uscita.

188 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Predisporre un adeguato sito per la scuola Pubblicità legale: Albo pretorio e Amministrazione Trasparente quali forme: pagine o documenti originali? quali autenticazioni: firma o certificazione digitale? Senza dimenticare che si dovranno anche definire codifiche,regole per il diritto all'oblio e consentire un facile accesso alle risorse da parte dei cittadini.

189 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Predisporre un adeguato sito per la scuola Ma tutto questo non è sufficiente, è necessario adeguare i contenuti e le modalità di pubblicazione degli stessi alle indicazioni presenti nelle Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione e alle disposizioni in tema di accessibilità dei contenuti.

190 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Predisporre un adeguato sito per la scuola Database e tassonomie per creare elenchi Creazione di archivi per le comunicazioni in entrata: istanze del personale, proposte di acquisto, progetti ecc.

191 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Predisporre un adeguato sito per la scuola Comunicare Creare aree che consentano la comunicazione a 360° tra tutti i cittadini della scuola Creare aree che consentano agli utenti del servizio scolastico di comunicare con gli uffici e con le figure di sistema

192 Il protocollo informatico e il workflow documentale
Predisporre un adeguato sito per la scuola Open point (nulla di nuovo): Certo non poche sono state e sono ad oggi le difficoltà che ho incontrato, ne cito solo alcune, le principali: - il divario digitale tra docenti e studenti, amministratori e cittadini - le dotazioni finanziarie delle scuole sempre più scarse. - la burocrazia “delle forme” … e tanti altri che incontrerò lungo questo difficile percorso

193 Riuso di dati

194 Scuola in chiaro Riuso dei dati
Il MIUR al momento ha rilasciato i dati ottenuti tramite il progetto scuola in chiaro che riguardano: le attrezzature multimediali e l’anagrafe delle scuole, l’anagrafe evidenziati ripetenze), degli studenti (sono i drop-out e le l’anagrafe del personale.

195 Voglioilruolo Riuso dei dati
Fornisce supporto alle scelte lavorative di docenti e ATA. Estrare, analizza ed aggrega i dati pubblici estratti dai siti degli AT (ex USP). Eroga servizi per navigare tra le graduatorie, cercare docenti ed ATA, trovare la provincia m. igliore, etc. Voglioilruolo offre un'indicazione riepilogativa e compatta sulle opportunità di lavoro in ogni provincia per ogni materia e profilo professionale.

196 Esempio RomaScuola Riuso dei dati
ROMaScuola è pensato per rendere gli Opendata uno strumento utile e alla portata di tutti. Conoscere le informazioni sugli istituti del proprio territorio, i finanziamenti, le attività svolte e la qualità della formazione, permette ai cittadini di compiere scelte più consapevoli. Non solo, mettere i propri servizi in chiaro è ciò che rende una scuola trasparente e responsabile nel suo operato. E più un istituto è trasparente, più la fiducia dei cittadini verso tale istituto e le sue attività aumenta. Ottemperare ai principi Open Government di openness e accountability non significa soltanto considerare la partecipazione civica un bene per principio, ma anche costruire i mezzi affinché questa partecipazione sia fondata sulla conoscenza di informazioni ricavate dai dati come bene pubblico.

197 Altri esempi Riuso dei dati USiena orientati App4Unicam TRIO Mobile
USiena orientati è la app ufficiale di orientamento dell'Università di Siena. ... App4Unicam Tramite App4Unicam è possibile reperire informazioni riguardo le attività didattiche, news e video dell'Università degli Studi di Camerino. ... TRIO Mobile TRIO Mobile ti permette di sperimentare nuove modalità di accesso a TRIO, il Sistema di Web Learning della Regione Toscana ( in chiave nomadica e in mobilità. ... iUnipi Tutte le informazioni per raggiungere agevolmente le strutture e le persone dell'Università di Pisa, è possibile scoprire il percorso più breve per raggiungere una struttura, contattare il personale universitario, l'app funz ... Cafoscari L'applicazione fornisce a studenti, docenti e dipendenti un rapido accesso a informazioni relative a insegnamenti, orari, sedi e recapiti. ... MyUniCA MyUniCA è stata realizzata per offrire servizi in mobilità a tutti gli interessati che vogliono seguire le iniziative dell'Università. ... iUnifg Unifg è un'applicazione sviluppata per consentire agli studenti dell'Università di Foggia un rapido ed efficace accesso alle informazioni relative alla carriera ed alla gestione degli appelli.

198 In conclusione Di tipo strutturale. L’instabilità degli organici è il fenomeno più diffuso nella scuola. Per diverse ragioni l’istituzione scolastica è soggetta a modifiche continue del proprio organico, ciò comporta un’instabilità annuale del personale, con la loro fuoriuscita da un’istituzione all’altra, che si aggiunge alla fisiologica perdita dovuta ai trasferimenti e ai pensionamenti. Di tipo sociologico. Da una parte l’individualismo eccessivo di alcuni spinge a non condividere con altri colleghi, per così dire, le proprie scoperte, che potrebbero arricchire tutti, dall’altra il timore di altri di mettersi in vista ed di essere giudicati, frena qualsiasi volontà di mostrare i propri lavori e le proprie acquisizioni; Di tipo tecnico e ambientale. Il più delle volte nelle istituzioni scolastiche manca il know how, per implementare repository, database e repertori, ma manca anche la volontà, per procedere ad una strutturazione documentale digitale in cui inserire: esperienze, materiale grigio, idee e conoscenze. Tali sistemi digitali sono gli unici a garantire una fruibilità e una diffusione dei contenuti facile ed immediata e diventano la base per creare una cultura condivisa di istituto.

199 Conservazione «sostitutiva»
In conclusione Conservazione «sostitutiva»

200 In conclusione

201 Dlgs. 33/2013

202 Nuove norme anti-corruzione

203 Rapporto primo anno attuazione legge 190/2012
Il Rapporto offre un primo bilancio dello stato di attuazione della normativa anticorruzione, riportandone le prime concrete evidenze attraverso l’analisi dell’attività dei soggetti coinvolti, evidenziandone luci e ombre e offrendo possibili proposte di miglioramento.

204 Rapporto primo anno attuazione legge 190/2012

205 Nota 276 del 29 gennaio 2014

206 Nota 276 del 29 gennaio 2014

207 10 novembre 2014 Ad oggi non risulta pubblicata alcuna nota aggiuntiva da parte di ANAC sul tema degli obblighi di pubblicazione da parte degli istituti scolastici.

208 Non tutti gli obblighi si applicano alle scuole
Ogni istituto dovrà comunque creare nella sezione “Amministrazione Trasparente” tutte le voci (e sotto voci) previste dalla Tabella allegata al dlgs. 33/2013. Questo al fine di assicurare omogeneità tra i diversi siti delle P.A. e consentire ai cittadini di poter confrontare tra loro i diversi Enti. Nel caso delle voci che non trovano applicazione, queste non andranno lasciate vuote, ma bisognerà spiegare che esse non vengono popolate perché non applicabili al contesto scolastico. Se non è menzionata una diversa periodicità, i dati dovranno essere pubblicati tempestivamente.

209 Decreto Legislativo n. 33/2013
Art. 1: Principio generale di trasparenza La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle PA, per favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Concorre all'attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento e responsabilità; è condizione di garanzia delle libertà e dei diritti, integra il diritto ad una buona amministrazione.

210 Decreto Legislativo n. 33/2013
Art. 2: oggetto Le disposizioni decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Per «pubblicazione» si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

211 Decreto Legislativo n. 33/2013
Art. 3: Pubblicità e diritto alla conoscibilità Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli.

212 Decreto Legislativo n. 33/2013
Art. 4: Limiti alla trasparenza (1 di 3) Nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali, sono pubblicati e diffusi i dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi. Salvi gli obblighi di pubblicazione, le amministrazioni possono pubblicare ulteriori dati, informazioni e documenti, fermi restando i limiti e le condizioni previsti dalla legge. Non può essere negata la conoscibilità di dati e documenti laddove idonee misure di anonimizzazione siano sufficienti per garantire segreto e tutela di dati personali.

213 Decreto Legislativo n. 33/2013
Art. 4: Limiti alla trasparenza (2 di 3) Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

214 Decreto Legislativo n. 33/2013
Art. 4: Limiti alla trasparenza (3 di 3) Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili. Ne sono escluse le notizie riguardanti infermità e impedimenti personali o familiari causa di astensione dal lavoro e notizie concernenti il rapporto di lavoro, idonee a rivelare dati sensibili. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'art. 24, 6 della legge n. 241/1990. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

215 Privacy e trasparenza on line della PA: le nuove Linee guida del Garante
Le Linee guida pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n del 12 giugno 2014, emanate alla luce del dlgs n.33/2013, riguardano sia la pubblicazione di dati e documenti che le PA devono mettere on line per finalità di trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull'albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali etc.).

216 Decreto Legislativo n. 33/2013
Art. 5: Accesso civico (1 di 2) All'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati in capo alle amministrazioni corrisponde il diritto di chiunque di richiederli nei casi di omissione della pubblicazione. La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa. L'accesso si applica anche a tutti i documenti, le informazioni e i dati qualificati pubblici dalla legge, fermi i limiti ex art. 24, commi 1 e 7, legge n. 241/1990.

217 Decreto Legislativo n. 33/2013
Art. 5: Accesso civico (2 di 2) La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dal codice del processo amministrativo e la richiesta comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5. Entro trenta giorni, l'amministrazione pubblica il documento richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero ne trasmette il collegamento ipertestuale, come anche nel caso di pubblicazione già avvenuta. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della 241/90.

218 Qualità delle informazioni pubblicate
L’Art. 6 del Decreto disciplina i requisiti che devono possedere le informazioni diffuse dalla P.A. attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o, comunque, trattati da una P.A. dovranno essere pubblicati integri, cioè con modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; aggiornati, completi, assicurando l’accessibilità di tutti i dati, eccetto quelli che sono soggetti a restrizioni di riservatezza e sicurezza; tempestività, semplicità di consultazione: i dati devono essere resi disponibili a chiunque, senza necessità di registrazione, comprensibili e omogenei.

219 Tipologie di informazioni da pubblicare
Le disposizioni contenute nel Decreto Trasparenza contengono una lunga lista di informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente. Per pubblicarle nel modo corretto, è possibile distinguere tra due macro-tipologie di documenti da pubblicare: da un lato i file di testo (quelli elaborati dai più diffusi programmi di videoscrittura) dall’altro elenchi o tabelle (elaborati automaticamente o attraverso i programmi di fogli di calcolo).

220 Quali formati? Il formato dei dati digitali si definisce "aperto" quando ne viene resa pubblica, mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la semantica, il contesto operativo e le modalità di utilizzo.

221 Obblighi su organizzazione, attività e spesa

222 Organizzazione della trasparenza
Il Decreto Trasparenza, al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi di pubblicazione, individua la figura del Responsabile per la Trasparenza. Si tratta del soggetto che svolge l’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Ente e – di norma – coincide con il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione. In ambito scolastico, la figura del Responsabile per la Trasparenza coincide con il dirigente scolastico, che – per garantire il pieno rispetto del Decreto – dovrà lavorare in concerto con le altre figure strategiche, quali il responsabile del sito dell’istituto.

223 Le giornate della trasparenza
Ogni Ente è tenuto ad organizzare, almeno annualmente, apposite giornate della Trasparenza in cui presentare e far conoscere le iniziative poste in campo per la Trasparenza nonché il Piano e la relazione sulla performance. È opportuno che tali giornate – che dovranno essere organizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - siano incentrate sulla illustrazione e discussione dei risultati raggiunti, nonché degli obiettivi futuri; occorre, inoltre, che tali giornate siano organizzate in maniera tale da favorire la massima partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati.

224 Obblighi sull’organizzazione
Nella sezione “Disposizioni generali”, le scuole dovranno pubblicare: Il Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità (da approvarsi entro il mese di gennaio di ogni anno). I riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Andranno pubblicati altresì tutti gli statuti, direttive, circolari, regolamenti, programmi e istruzioni emanati dall’istituto. Modulistica e oneri informativi per gli utenti. Non devono essere pubblicate informazioni sugli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione) dal momento che in ambito scolastico ne è esclusa la costituzione.

225 Delibera ANAC n. 144/2014 Delibera n. 144/2014: “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”. Allegato 1) Elencazione esemplificativa degli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione in alcune amministrazioni. formato-PDF-76-Kb.pdf

226 Obblighi sull’organizzazione
Con riferimento all’organizzazione, le scuole devono pubblicare: Le informazioni relative all’articolazione degli uffici, con la rappresentazione grafica di un organigramma. L'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. Non trovano applicazione alle scuole gli obblighi di pubblicazione dei “rendiconti” dei gruppi consiliari regionali e provinciali.

227 Obblighi sull’organizzazione
Le scuole pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative a collaboratori e consulenti: Gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico. Il curriculum vitae. I dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali. I compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Con riferimento a collaboratori e consulenti, se non sono pubblicati questi dati, l’istituto non può procedere alla liquidazione del compenso.

228 Obblighi sull’organizzazione
Nella sezione dedicata al personale, dovranno essere pubblicate: Le informazioni relative ai Dirigenti scolastici (atto di nomina, curriculum, trattamento economico, ecc). Le informazioni relative al personale non a tempo indeterminato in servizio. Le informazioni degli incarichi attribuiti o autorizzati ai dipendenti, anche a titolo gratuito. Le informazioni relative alla contrattazione (link ai contratti collettivi del comparto e documenti di contrattazione integrativa).

229 Obblighi sull’organizzazione
L’art. 19 del Decreto Trasparenza pone anche una serie di obblighi relativi ai bandi di concorso. Tuttavia, tali obblighi non riguardano le scuole singolarmente intese: come noto, infatti, il reclutamento del personale avviene esclusivamente mediante graduatorie riferite ad ordinanze ministeriali e non a bandi di concorso emanati da ciascuna scuola. Sarà opportuno specificarlo nell’ambito della relativa sezione.

230 Obblighi sull’organizzazione
Tutte le amministrazioni devono pubblicare: Piano della performance. Relazione sulla performance. Ammontare complessivo dei premi. Dati relativi ai premi. Benessere organizzativo. I dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. I dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale. I dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio. I dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. • I dati relativi al benessere organizzativo dei dipendenti. Con riferimento al piano della performance e al relativo contenuto per il settore scolastico, si fa presente che – al momento – sono in corso approfondimenti tra il MIUR e ANAC che ancora non ha chiarito i limiti in cui i suddetti obblighi sono applicabili alle scuole.

231 Obblighi sull’attività
Oltre alle informazioni relative all’organizzazione, il legislatore ha introdotto una serie di obblighi sulla gestione dei procedimenti amministrativi di competenza dei diversi uffici. La finalità di questi obblighi non è solo quella di rendere edotti i cittadini sulla tipologia di procedimenti, ma anche sul livello di efficienza che ciascun ufficio ha raggiunto nella gestione degli stessi (con particolare riferimento, ad esempio, alla durata e ai controlli delle dichiarazioni sostitutive). Si tratta di dati di grandissima importanza anche per DS e DSGA in quanto consentono di avere un quadro completo sulla performance per ogni procedimento.

232 Obblighi sull’attività
Al fine di consentire un controllo diffuso sul proprio operato, l’Art. 23 Decreto Trasparenza prevede che, ogni sei mesi, debbano essere pubblicati gli elenchi dei provvedimenti dei Dirigenti. Per provvedimento deve intendersi ogni atto che abbia un effetto innovativo per l’ordinamento giuridico (dai contratti con i privati agli accordi con altre Amministrazioni), dovendosi invece escludere la mera corrispondenza.

233 Obblighi sull’attività
Per ciascun atto devono essere indicati una serie di elementi come l’oggetto, il contenuto, l’eventuale spesa prevista e i principali documenti contenuti nel fascicolo. Si tratta di una norma che può essere adempiuta in modo sereno soltanto attraverso l’uso di appositi sistemi di gestione del fascicolo informatico. È lo stesso legislatore a scoraggiare l’inserimento manuale di queste informazioni, affermando che “la pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto”.

234 Obblighi sulla spesa Dal momento che il Decreto Trasparenza è attuativo della Legge Anti-corruzione, viene posta grande attenzione alle attività che comportano spesa pubblica. In particolare, è prevista la pubblicazione delle informazioni relative a: Procedure di gara attivate ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti di lavori, servizi e forniture). Contratti comunque stipulati dall’Amministrazione (anche al di fuori del D. Lgs. n. 63/2006). Elenco dei fornitori dell’Amministrazione con l’indicazione delle procedure previste per la loro individuazione.

235 Obblighi sulla spesa Le scuole, al pari delle altre Amministrazioni, pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati. Gli istituti devono altresì provvedere alla pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni in questione di importo superiore a mille euro.

236 Obblighi sulla spesa La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse.

237 Obblighi sulla spesa Oltre ai singoli atti di concessione, deve essere pubblicata una tabella relativa a tutti gli importi erogati che contenga per ciascun beneficiario una serie di informazioni (dai dati fiscali al responsabile del procedimento, dall’importo erogato al curriculum in caso di selezione per merito). Tali informazioni dovranno essere pubblicate secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo (es. “.csv”) e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola scuola.

238 Obblighi sulla spesa Il nome dell'impresa o dell'Ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario. L’importo del vantaggio economico corrisposto. La norma o il titolo a base dell'attribuzione. L'ufficio e il funzionario o Dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo. La modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. Il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

239 Obblighi sulla spesa Le scuole sono inoltre tenute alla pubblicazione dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata. La dizione usata dal legislatore è chiara: non si parla solo del “documento” di bilancio (quello che, in molti casi, è già pubblicato), ma dei “dati” relativi al bilancio. Per rendere maggiormente comprensibili queste informazioni, il legislatore ha incentivato il ricorso a rappresentazioni grafiche riassuntive.

240 Obblighi sulla spesa In aggiunta a quanto sin qui esaminato, le scuole pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici. In particolare, in questa sezione dovranno essere pubblicati gli atti non recepiti dei revisori.

241 Altri contenuti Per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del Decreto Trasparenza. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione, ritenuti utili per garantire un maggior livello di Trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di Trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto- sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto- sezione "Altri contenuti".

242 Un CMS per la scuola Il progetto “Un CMS per la scuola” ha lo scopo di mettere a disposizione delle scuole e delle pubbliche amministrazioni interessate modelli di sito scolastico basati su 4 CMS open source aventi una architettura comune per quanto riguarda la navigazione e la organizzazione delle sezioni.

243 Un CMS per la scuola I quattro CMS sono Drupal, Joomla, Plone e WordPress. Drupal: (a cura di Nadia Caprotti Daniele Dallatomasina) Joomla: (a cura di Gianluigi Pelizzari, a partire dal lavoro originario di Lavia Di Sabatino) Plone: (a cura di Fabrizio Rota) WordPress: (pasw a cura di Renata Durighello), (pasw2013, vedi crediti, tema e e guide d’uso) – (ambiente social)

244 Un CMS per la scuola I modelli proposti dispongono di albo online a norma. Sui modelli Drupal e WordPress a fine agosto 2013 è stato implementato un componente per gestire la nuova sezione Amministrazione trasparente, mentre sono in fase di collaudo sistemi di presa visione online delle circolari. Nella primavera 2013 si è aggiunto un nuovo modello di sito che segue la nostra impostazione. E’ costruito con il CMS e107 ed è realizzato da Federica Pellegrino:

245 Un CMS per la scuola Marco Milesi -

246 Mappa dei siti Web sviluppati con supporto Community

247 Esempio positivo

248 ANAC: risposte alle domande frequenti

249 Pubblicazione obiettivi di accessibilità
Entro 31 marzo di ogni anno le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente. all'interno della sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati". Vanno mantenuti per i 5 anni successivi all’obbligo di pubblicazione. Circolare 61/2013 (29 marzo 2013) Modelli di supporto alla predisposizione degli obiettivi di accessibilità ed alla valutazione dell’accessibilità dei servizi dell’amministrazione (siti Web, intranet, documenti, postazioni di lavoro)

250 Dematerializzazione? Il termine dematerializzazione indica il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata - all’interno delle strutture amministrative pubbliche e private - e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico, a cui la normativa vigente riconosce pieno valore giuridico. procedimenti-amministrativi/dematerializzazione progetto-dellic-di-castellucchio-lintervista

251 Protocollo informatico
G.U. n. 59 del 12 marzo 2014 (s.o. n. 20) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013 Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

252 Protocollo informatico
L’articolo 3 tratta l’adeguamento organizzativo e funzionale, specificando che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del Codice, nell’ambito del proprio ordinamento, provvedono a: a) individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di riferimento ai sensi dell’art. 50 del testo unico; b) nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell’art. 50 del Testo unico, il responsabile della gestione documentale, e un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo;

253 Protocollo informatico
c) nominare eventualmente, nell’ambito delle amministrazioni con più aree organizzative omogenee, il coordinatore della gestione documentale e un suo vicario per i casi di vacanza, assenza o impedimento del primo; d) adottare il manuale di gestione di cui all’art. 5, su proposta del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale;

254 Protocollo informatico
e) definire, su indicazione del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale, i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate all’eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal testo unico.

255 Protocollo informatico
Requisiti minimi di sicurezza (art. 7): a) l’univoca identificazione ed autenticazione degli utenti; b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri; c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati; d) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da garantirne l’identificazione.

256 Sistema di conservazione
G.U. n. 59 del 12 marzo 2014 (s.o. n. 20) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5- bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005

257 Sistema di conservazione
Le soluzioni di conservazione elettronica di nuova generazione dovranno prevedere l’adeguamento agli standard: OAIS Dublin Core ISO/IEC 27001:2005 UNI SInCRO Dalla pubblicazione delle regole tecniche in Gazzetta Ufficiale, entro 36 mesi tutti i sistemi di conservazione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi per legge ai nuovi standard.

258 Sistema di conservazione
Le soluzioni di conservazione elettronica di nuova generazione dovranno prevedere l’adeguamento agli standard: OAIS Dublin Core ISO/IEC 27001:2005 UNI SInCRO Dalla pubblicazione delle regole tecniche in Gazzetta Ufficiale, entro 36 mesi tutti i sistemi di conservazione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi per legge ai nuovi standard.

259 Fatturazione elettronica
Il 6 giugno 2014 scatta l’obbligo – sancito dal Decreto Attuativo pubblicato il 23 maggio 2013 in Gazzetta – di Fatturazione Elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni Centrali. I Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale sono le prime Pubbliche Amministrazioni interessate dall’obbligo: entro 4 mesi tutte le fatture emesse nei confronti di queste PA dovranno essere gestite in regime di Fatturazione Elettronica.

260 Fatturazione elettronica
Le "Istituzioni scolastiche e le Istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica” (oltre unità) sono considerate dall’ISTAT “Unità locali del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca”. Ed è proprio all’elenco delle Pubbliche Amministrazioni pubblicato (e aggiornato) dall'ISTAT nell'ottobre 2013 che fa esplicito riferimento il Decreto Attuativo per la fatturazione elettronica verso la PA, per discriminare PA Locali da PA Centrali. Le Scuole sono dunque emanazione del Ministero e, quindi, soggette all’obbligo di Fatturazione Elettronica a partire dal 6 giugno 2014.

261 Fatturazione elettronica
L’impatto più rilevante non sarà verso le scuole, quanto piuttosto sui loro fornitori che dovranno dotarsi di soluzioni per fare la Fatturazione Elettronica verso la PA – a norma di legge: in formato strutturato per poi conservarla in modalità elettronica. Questo obbligo sarà senza dubbio facilitato da soluzioni già disponibili (il Sistema di Interscambio, il MEPA di Consip, l’offerta di provider che svolgeranno il ruolo di intermediari sul mercato ecc.).

262 Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

263 Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 Art. 42 (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)

264 Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 Art. 42 (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni) il codice progressivo di registrazione; il numero di protocollo di entrata; il numero della fattura o del documento contabile equivalente; la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; il nome del creditore e il relativo codice fiscale; l'oggetto della fornitura; l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; la scadenza della fattura; nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento; se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;

265 Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 Art. 42 (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136; il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.


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