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Processo e Controversie di Lavoro:

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Presentazione sul tema: "Processo e Controversie di Lavoro:"— Transcript della presentazione:

1 Processo e Controversie di Lavoro:
Como, 21 Febbraio 2011 Processo e Controversie di Lavoro: il lungo percorso della Legge 183/2010 Francesco Lauria Dipartimento Mercato del Lavoro Cisl Nazionale

2 Schema espositivo - Il futuro del diritto del lavoro nell’ambito delle trasformazioni del mercato del lavoro - La tutela dei diritti sociali ed i principi costituzionali - Il caso del processo e delle controversie di lavoro: - Un breve quadro storico, Come il collegato lavoro diviene Legge 183/2010 I contenuti della nuova legge - Riflessioni conclusive e prospettive.

3 Le trasformazioni del mercato del lavoro
Le trasformazioni della società, dell’economia, nella regolazione del mercato del lavoro, nei modelli industriali e nell’organizzazione del lavoro sono importanti per analizzare le conseguenze che i processi di cambiamento hanno comportato nell’intero sistema delle relazioni di lavoro. In un ipotetico album vediamo scorrere dall’immagine dell’operaio di mestiere della prima rivoluzione industriale sino all’attuale processo di terziarizzazione dell’economia, al lavoro senza impresa in cui vi è una perdita di centralità (ma non una scomparsa) della grande industria verso un sistema dei servizi in cui il lavoro è meno garantito e stabile e dove non manca una consistente area di lavoro individuale e manuale. In mezzo l’evoluzione dei sistemi di organizzazione e regolazione del lavoro e di gestione delle risorse umane: dal taylorismo, al fordismo, fino al toyotismo e agli attuali dibattiti sul tema della flessibilità, sull’incidenza salariale della produttività e sull’evoluzione ed estensione dei livelli di contrattazione

4 Le trasformazioni del mercato del lavoro (2)
L’evoluzione del lavoro e della sua organizzazione è al tempo stesso un processo lineare e circolare. Si riscontrano forme di regolazione paragonabili alla quelle tipiche della prima rivoluzione industriale: diffusione di regole informali, prevalenza dei rapporti individuali su quelli collettivi riscontrabile nel lavoro parasubordinato. Si diluiscono le grandi identità collettive, i conflitti e la rappresentanza tendono a frammentarsi insieme alle imprese; mentre la modernizzazione aveva coinciso anche con il decentramento produttivo verso forme distrettuali o reticolari. Questa evoluzione non significa annullare il percorso e le principali acquisizioni e conquiste del processo di modernizzazione. Le conquiste tecnologiche producono fenomeni di integrazione tra unità, lavoro e mansioni separati nello spazio e nel territorio, non scompaiono le economie di scala, né gli insediamenti produttivi di grande dimensione, pur in contesti, come quello italiano caratterizzati dalla prevalenza di piccole e medie imprese.

5 Evoluzioni e complessità nelle relazioni di lavoro

6 REGOLAMENTAZIONE DEL MDL NEGLI ULTIMI ANNI
La regolamentazione del mercato del lavoro ha visto modifiche profonde negli ultimi anni, con un ruolo forte delle parti sociali:  Legge 196/97 (pacchetto Treu: lavoro interinale, tirocini)  Art. 118 legge n. 388/2000, art.48 legge 289/02 (fondi formazione continua)  D.lgs.469/97, D.lgs. 181/2000, D.lgs.297/2002 (riforma del collocamento)  D.lgs. 368/2001 (riforma contratti a tempo determinato)  Legge 30/2003 e d.lgs.276/2003 (legge Biagi: completamento riforma collocamento, aumento del tasso di flessibilità nei rapporti di lavoro ma contemporaneo freno al lavoro parasubordinato) Dalla tutela del rapporto di lavoro alla tutela nel mercato del lavoro Quanto più si allenta la tutela del rapporto di lavoro, tanto più si deve ampliare la tutela nel mercato e, viceversa, quanto più forte è la tutela nel mercato, tanto maggiore è la quantità di flessibilità che un sistema può sostenere. Da questo punto di vista la trasformazione avvenuta in Italia è ancora incompleta.

7 Quale futuro per il diritto del lavoro?
Quali strade sta prendendo la regolazione del lavoro di fronte ai cambiamenti intervenuti nel campo dell’economia? Ridefinizione dei contenuti e possibile conflitto tra diritti (si pensi ad esempio al diritto di libera circolazione nel contesto dell’Unione Europea) Il paradigma del diritto del lavoro: intervento eteronomo e tendenzialmente inderogabile (legge e contratti collettivi) al fine di correggere lo squilibrio di potere contrattuale tra chi è detentore dei mezzi di produzione e chi trae unicamente dal lavoro i mezzi di sostentamento. (tutela del contraente debole)

8 Quale futuro per il diritto del lavoro? (2)
Mentre il diritto civile (tradizionale) prevede un ruolo preminente dell’autonomia riconosciuta all’individuo (norma dispositiva) il diritto del lavoro (tradizionale) è il regno della norma inderogabile Problemi aperti: ruolo della contrattazione collettiva e modello della protezione legislativa dei singoli (Es. Reagan, Bush negli Usa, Inghilterra a partire dagli anni sessanta) Europa continentale ed Italia: da sempre legge e contratto collettivo si integrano nella regolazione dei rapporti di lavoro: elemento fondante del modello sociale europeo

9 LA SPECIFICITA’ DELLA TUTELA DEI DIRITTI NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO (1)
 materia giuslavoristica considerata peculiarmente fin dalla legge n. 295 del 1893 che introduceva Collegi dei Probiviri per la risoluzione delle controversie nel settore industriale.  R.D. 26/2 28 n. 471 soppressione dei Collegi dei Probiviri procedimento semplificato rispetto al rito ordinario sostanzialmente disapplicato.  Codice di procedura civile del 1942 esalta le funzioni delle associazioni corporative nei compiti di conciliazione delle controversie di lavoro.

10  Costituzione, lavoro e diritti.
LA SPECIFICITA’ DELLA TUTELA DEI DIRITTI NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO (2)  Costituzione, lavoro e diritti.  L. 604/66 sui licenziamenti individuali  Statuto dei Lavoratori. L. 533/73 introduzione del nuovo processo del lavoro caratterizzato dai principi di celerità, concentrazione e riconoscimento al Giudice di ampi poteri istruttori, inversione dell’onere della prova, esecutorietà delle condanne a carico del datore di lavoro.

11 Legislazione sociale:
LEGISLAZIONE SOCIALE E DIRITTO DEL LAVORO Legislazione sociale: Legge 80/1898 (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) Legge 350/1898 (assicurazione facoltativa per invalidità e vecchiaia) Legge 242/1902 e 416/1907 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) Legge 489/1907 sul riposo settimanale e festivo Legge 250/1910 istituzione sussidio di maternità Legge 1361/1912 istituzione corpo degli ispettori del lavoro Legge 603/1919 obbligatorietà dell’assicurazione contro la disoccupazione

12 CARTA COSTITUZIONALE E LEGISLAZIONE
Sul complesso costituzionale si è innestata una legislazione ordinaria che inizialmente si è orientata ad assicurare uno standard di protezione minimale al lavoratore. In seguito è mutata la qualità dell’intervento legislativo ed è prevalsa una legislazione in stretta connessione con i principi costituzionali: L disciplina limitativa dei licenziamenti individuali d.p.r 1968 introduzione pensione retributiva L riforma previdenziale L (Statuto dei Lavoratori) L (Riforma del processo del lavoro) L (parita di trattamento uomo/donna) L (riforma sanitaria)

13 Diritto del lavoro dell’emergenza e della crisi
Con la crisi economica degli anni ottanta, caratterizzati dalla lotta all’inflazione e dall’esigenza di contenimento del costo del lavoro, inizia una nuova fase del diritto del lavoro, che pone le basi del processo di flessibilizzazione del mercato del lavoro. Per tutti gli anni novanta viene comunque garantita la valorizzazione dell’autonomia collettiva in funzione flessibilizzante del rapporto e del mercato del lavoro (“dal garantismo al controllo sindacale”.) (L. 146/90 sciopero nei servizi pubblici essenziali, L. 125/1991 azioni positive, L. 223/1991 licenziamenti collettivi, d.l. n. 29/1993 privatizzazione del pubblico impiego, L. 196/1997).

14 Quale riforma del processo del lavoro?
In questo contesto evolutivo del diritto del lavoro si inseriscono le proposte di riforma del processo del lavoro. Le motivazioni concrete sono collegate al tema dell’esigibilità dei diritti e delle tutele con dati dell’Istat che parlano di oltre nuovi procedimenti all’anno. Su una popolazione lavorativa di 23 milioni di persone in teoria un lavoratore su due potrebbe doversi presentare in Tribunale durante la carriera lavorativa. Una causa di lavoro dura in media circa due anni e mezzo con punte che, in alcune zone del paese, raggiungono i quattro anni.

15 “Crisi del processo del lavoro?”
Convinzione dell’esistenza di una “crisi” del processo del lavoro Problema dell’eventuale riequilibrio della disciplina del licenziamento (ed in generale dello statuto protettivo dei lavoratori) Esigenza di valorizzare i metodi alternativi di risoluzione delle controversie di lavoro. Nel 2001 la c.d. Commissione Foglia ha messo in evidenza la sofferenza del processo del lavoro nel contesto più generale della sofferenza del processo civile e l’insoddisfacente resa della conciliazione e dell’arbitrato.

16 Le proposte della Commissione Foglia (2001)
Ipotesi di conciliazione endogiudiziale (tentata dal giudice o dal conciliatore individuato tra quelli iscritti all’apposito albo) Tentativo di rafforzare l’arbitrato attraverso la possibilità di affidare il mandato arbitrale allo stesso conciliatore Creazione di un’azione sommaria tipica per tutte le ipotesi di tutela obbligatoria con conseguente modifica del termine per l’impugnazione (120 giorni).

17 Due strade alternative di riforma
Nella scorsa legislatura sono state presentate due proposte di riforma organica del processo del lavoro: DDL n presentato dai Senatori Salvi e Treu DDL 1163 presentato dal Senatore Sacconi

18 Il DDL Salvi Treu Si collocava in linea di continuità con i risultati della Commissione Foglia. Tipizzazione di un procedimento sommario non solo nella materia dei licenziamenti, ma anche dei trasferimenti e dei trasferimenti d’azienda nell’ottica di rafforzare l’effettività dell’ordine di reintegrazione. Rafforzamento della tutela contro il licenziamento: facoltà di impugnare presso il collegio arbitrale il licenziamento disciplinare con previsione di sospensione dell’efficacia del licenziamento fino alla pronuncia del lodo (da emettere entro 45 giorni).

19 Il DDL Salvi Treu (2) Allungamento del termine di impugnazione del licenziamento fino a 120 giorni che deve avvenire mediante ricorso in giudizio e si estende anche ai trasferimenti, ai trasferimenti d’azienda e di recesso del committente dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Piena linea manutentiva del regime di stabilità dell’art. 18 facendo fronte anche alla scarsa effettività dell’ordine di reintegrazione e dell’eccessiva durata del processo che rende sempre più difficile il reinserimento dilatando enormemente l’entità del risarcimento del licenziamento illegittimo. Previsione di un albo dei conciliatori e degli arbitri.

20 Il DDL Sacconi Muoveva dal presupposto che l’elevato contenzioso in materia di lavoro sia frutto non di regole procedurali poco efficienti o di scarso investimento di risorse nella giustizia, ma dell’inefficienza del diritto sostanziale e di una cultura che incentiva il conflitto. Controllo giudiziale ammesso limitatamente all’accertamento del presupposto e non estensibile alle valutazioni tecnico-organizzative del datore di lavoro e del committente. Nel definire le conseguenze le conseguenze del licenziamento il giudice deve tenere conto di elementi e parametri fissati dai contratti nazionali o dal Ministero del Lavoro.

21 Il DDL Sacconi (2) Tentativo di rafforzare la certificazione in generale: - In caso di socconbenza in giudizio promosso da terzi in materia di qualificazione di un contratto certificato il giudice pone a carico del ricorrente le spese della lite. - L’incentivazione dell’arbitrato passa attraverso l’ammissione dell’arbitrato individuale proprio quando il compromesso sia certificato da una commissione di certificazione. Disposizione per cui i contratti collettivi possono prevedere l’adesione tacita dei soggetti alla procedura arbitrale. Le parti possono affidare alla commissione di conciliazione il mandato ad arbitrare, compresa la decisione secondo equità. Il lodo non è impugnabile per violazioni di disposizioni inderigabili di legge e di contratto collettivo. Conciliazione non più obbligatoria.

22 I nodi della riforma Tentativo obbligatorio di conciliazione: è davvero inutile e rituale? Effetti della conciliazione: ruolo dell’assistenza dei rappresentati sindacali. Arbitrato: La l. 533/73 rendeva inoppugnabili le conciliazioni intervenute non solo in sede giudiziale, ma anche amministrativa e sindacale. (riforma del 1998 sull’arbitrato irrituale , giudice del lavoro competente sulle controversie della validità del lodo) Modelli processuali innovativi: ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione di fronte ad un terzo imparziale (Dpl, conciliatori iscritti ad albi) e due rappresentanti delle parti e che in mancanza di accordo il collegio decida allo stato degli atti.

23 I CONTENUTI PIU’ RILEVANTI DEL COLLEGATO LAVORO
Cos’è il collegato alla finanziaria? Re - invio alle Camere La tecnica legislativa Lavori usuranti Riordino enti salute e sicurezza sul lavoro Lavoro sommerso – orario di lavoro Ispezioni sul lavoro Pubblica amministrazione Certificato di malattia Congedi parentali e per assistere persone con handicap Conciliazione ed arbitrato Apprendistato e collaborazioni Collocamento Ammortizzatori sociali 23 23

24 COS’E’ IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA
I provvedimenti collegati alla legge finanziaria contengono le cosiddette disposizioni ordinamentali, cioè nuove misure che non hanno un impatto diretto sui conti pubblici Questi provvedimenti godono di una corsia preferenziale in Parlamento per la loro conversione in legge Malgrado ciò, il collegato di cui parliamo è quello alla legge finanziaria 2009 (predisposto nel 2008) All’atto della presentazione era un disegno di legge di soli 9 articoli, divenuti 50 dopo quattro passaggi parlamentari È stato convertito il 3 marzo 2010, reinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ed approvato definitivamente il 19 ottobre 2010 24 24

25 CONSEGUENZE DEL REINVIO ALLE CAMERE
Intervento per evitare che la clausola compromissoria possa essere apposta in sede di costituzione del rapporto di lavoro (SOLO in costanza di rapporto di lavoro) In tal senso non basta la tutela della certificazione della clausola (l’aspirante lavoratore è ricattabile in fase d’assunzione …) Definito meglio cosa significa che l’arbitro può decidere “secondo equità” (diritti costituzionalmente indisponibili e altre norme inderogabili) Articolo 18 : la questione dell’esclusione del ricorso alla clausola compromissoria per i licenziamenti è definito dall’importante avviso comune dell’11 marzo 2010, è stata recepita dalla legge 25 25

26 REINVIO ALLE CAMERE – La posizione della Cisl
Cisl: massimo rispetto nei confronti del Capo dello Stato Convergenza esplicita su quanto sostenuto dalla Cisl nelle varie audizioni parlamentari che hanno accompagnato l’iter di una legge complessa e disomogenea Il Capo dello Stato ribadisce l’utilità dell’arbitrato e sollecita il Parlamento a verificare la coerenza della clausola compromissoria (art. 31 comma 9) che, con finalità identiche, la Cisl ha chiesto ed ottenuto fosse regolata dalla contrattazione collettiva per garantire la libera scelta del lavoratore (vedi avviso comune dell’11 marzo 2010) Anche dopo l’approvazione definitiva della legge l’accordo interconfederale vero e proprio rappresenta una grande opportunità per le parti sociali per valorizzare le potenzialità positive dell’arbitrato Legislazione come sostegno e non limite alla contrattazione collettiva 26 26

27 L’approvazione del Collegato Lavoro (Legge 183/2010)
Il 19 ottobre 2010 in settima e definitiva lettura la Camera dei deputati ha approvato il “collegato lavoro” Le principali norme sul mercato del lavoro: Art. 4 (maxisanzione lavoro nero) Art. 7 (orario di lavoro) Art. 16 (disposizioni sul part time) Art. 36 (modifica al decreto n ) Art. 46 (Deleghe in materia di ammortizzatori, spi, incentivi, apprendistato, occupazione femminile) Art. 38 (Modifiche al decreto legislativo 276/2003) Art 48 (Apprendistato in “diritto dovere”) Art. 50 (Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative) 27 27

28 L’azione della Cisl durante il lungo iter parlamentare
La Cisl ha seguito con la massima attenzione il collegato lavoro ed in particolare le norme sulle controversie ed il processo del lavoro Vi è stato un confronto costante con maggioranza ed opposizione e la presentazione, ad ogni passaggio parlamentare, di emendamenti migliorativi al testo, oltre a numerose audizioni pubbliche Contemporaneamente sono stati organizzati seminari interni e convegni nazionali al fine di informare l’organizzazione e di rafforzare l’azione per correggere e migliorare il provvedimento In occasione del congresso nazionale del maggio 2009 è stata realizzata una pubblicazione ad hoc da Edizioni Lavoro Fin da subito il Dipartimento Mercato del Lavoro ha costruito una sinergia con il Coordinamento N.le degli Uffici Vertenze 28 28

29 L’azione della Cisl durante il lungo iter parlamentare (2)
L’approccio della Cisl nell’affrontare il provvedimento è stato di riufiutare due atteggiamenti estremi: l’indifendibile intoccabiità di un diritto del lavoro immobile e la deregolazione esplicita e diffusa con il rischio di effetti lesivi dei diritti dei lavoratori Priorità individuate dalla Cisl per migliorare il provvedimento: 1) Regolazione di conciliazione e arbitrato attraverso la contrattazione collettiva; 2) Ripristino della gratuità delle spese per non precludere l’accesso alla via giudiziaria; 3) Delimitazione dei soggetti erogatori della certificazione individuale 29 29

30 L’azione della Cisl durante il lungo iter parlamentare (3)
Le spese di giustizia: Successione delle leggi in materia di spese relative ai processi in materie di lavoro e previdenza. La concretezza dell’azione della Cisl nel lungo e complesso iter legislativo. L’articolo unico legge 319/1958 (così come modificata dal dlgs 533/1973) prevedeva l’esenzione dal contributo unificato per i processi di lavoro e previdenza e quindi la gratuità delle spese. Il decreto legge 112/2008 art. 24 (convertito nella legge 133/2008) ed entrato in vigore il 25/6/2008 all’allegato A voce 1639 abrogava la legge 319/1958, di fatto, quindi, introducendo il pagamento del contributo unificato a decorrere dal 180esimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto. Si trattava di cifre molto alte anche superiori ai 400 euro che avrebbero portato alla rinuncia in molte situazioni a ricorrere in giudizio. Dopo le proteste e anche grazie all’azione della Cisl il DL 22/12/2008 n. 200 entrato in vigore il 22/12/2008 convertito nella legge 1//2/2009 n. 9 modificava l’allegato A del DL 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e sopprimeva il rigo relativo alla voce 1639 quindi eliminava l’abrogazione della legge 319/1958 ristabilendo la gratuità delle spese in processi in materia di lavoro e previdenza. L’articolo 67 bis del Disegno di legge 1441 quater A (collegato lavoro) prevedeva: la soppressione della voce 1639 DL 112/2008 (che però era già stata soppressa dal DL 200/2009) 30 30

31 L’azione della Cisl durante il lungo iter parlamentare (3)
L’applicazione del comma 4 art. 13 del DPR 115/2002 ai processi del libro IV titolo II cpc lavoro e previdenza (e cioè l’applicazione del contributo unificato previsto per i processi di locazione pari a 103€) con efficacia dal 180esimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge. La Cisl, pur considerando il contributo di 103 euro un parziale miglioramento ha continuato a battersi per la completa gratuità delle cause di lavoro e previdenza. Tutto l’articolo 67 bis è stato stralciato in sede di presentazione in aula al Senato recuperando pienamente la gratuità nei giudizi di merito (primo grado e appello) nei processi di lavoro e previdenza. La legge finanziaria per il 2010 (191/2009 art. 2 comma 212) ha introdotto : Al DPR 115/2002 l’Art. 6 bis prevedendo che “nelle controversie di cui all’art. univo della legge 319/1958 … e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinnanzi alla Corte di Cassazione” Ha abrogato il comma 4 dell’art. 13 del DPR 115/2002 (e cioè il contributo unificato di 103 euro previsto per il processo di locazione che era richiamato dall’art. 67 bis del DDL 1441 quater A) Introducendo quindi le spese per i soli giudizi approvati in sede di Cassazione Grazie anche all’azione della Cisl è stato ottenuto che nel c.d. provvedimento d.l. “mille proroghe” venisse per un anno mantenuta la gratuità anche per i processi del lavoro in Corte di Cassazione. 31 31

32 L’azione della Cisl durante il lungo iter parlamentare (3)
Riassumendo: quella che era certamente una norma penalizzante per la libertà dei lavoratori di adire in giudizio è stata progressivamente neutralizzata ristabilendo uno dei principi cardine del diritto del lavoro nella specificità del processo del lavoro: la gratuità delle spese nei giudizi di merito (primo grado ed appello) 32 32

33 Alcune considerazioni preliminari
Solo dopo la sua definitiva approvazione il collegato lavoro è stato oggetto di strumentalizzazioni e distorsioni La Legge non riguarda né lo Statuto dei Lavoratori, né l’art. 18 che non viene toccato né nella forma, né nella sostanza (come dimostra anche l’Avviso Comune dell’11 marzo 2010) Il provvedimento definisce un canale parallelo alla via giudiziaria che resta pienamente disponibile e gratuita Il rischio di obbligo a scegliere la via dell’arbitrato verrà scongiurato dall’intervento della contrattazione collettiva Non è vero che l’arbitrato tuteli meno il lavoratore, la valorizzazione dell’arbitrato è prevista nell’accordo quadro sulla contrattazione del 22 gennaio 2009 33 33

34 Le modifiche approvate in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati il 21 aprile e contenute nella versione finale del testo di Legge La Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ha approvato alcune positive modifiche al testo accogliendo alcuni rilievi del Capo dello Stato e della Cisl. Il testo, per essere approvato in forma definitiva, dovrà essere votato dall’assemblea della Camera e dal Senato, in successiva lettura. Recependo in legge l’Avviso Comune dell’11 marzo la clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro e davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato. ARBITRATO DI EQUITÀ. Sarà possibile «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento» e «dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari». PERIODO PROVA. La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero trascorsi 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. 34 34

35 Le modifiche approvate in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati il 21 aprile 2010 (2)
APPELLO AL TRIBUNALE. Per quanto riguarda le controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, si potrà ricorrere al Tribunale che decide in unico grado. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO In caso di non sottoscrizione dell’Accordo Interconfederale tra le parti sociali (dopo 12 mesi) il Decreto del Ministro del Lavoro viene promulgato: “in via sperimentale e tenuto conto delle risultanze istruttorie emerse dal confronto tra le parti”, trascorsi ulteriori 6 mesi 35 35

36 CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI (art. 30)
La legge si propone di limitare la discrezionalità dei giudici del lavoro nelle controversie di lavoro e di rilanciare il ruolo delle commissioni di certificazione delle clausole contrattuali Le materie sulle quali si interviene sono : instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio poteri datoriali, trasferimento d’azienda, recesso Viene stabilito che il giudice può sindacare le clausole contrattuali di cui al precedente punto unicamente in termini di legittimità della condotta(conformità alla legge e ai contratti) e non può essere esteso al merito delle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, che rientrano nella sfera giuridica del datore di lavoro (ad es. valutando se le scelte compiute dal datore abbiamo una logica organizzativa sottesa o meno) La legge consente alla contrattazione (collettiva ed individuale certificata) di tipizzare la giusta causa e il giustificato motivo di licenziamento – vincolante per il giudice del lavoro La legge prevede che il giudice non possa discostarsi dalla valutazione delle parti espressa in sede di certificazione contrattuale, salvo i casi di : erronea qualificazione del contratto, vizio del consenso e di difformità tra programma negoziale e sua attuazione 36 36

37 CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI
Gli Enti Certificatori sono: Direzioni Provinciali del Lavoro Enti Bilaterali Università (pubbliche e private) Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro Avanti alle commissioni di certificazioni possono essere certificati – su base volontaria – tutti i contratti nei quali direttamente o indirettamente sia dedotta una prestazione di lavoro Importante : per essere legittime, le clausole compromissorie devono essere certificate 37 37

38 CONCILIAZIONE ED ARBITRATO (art. 31)
Gli scopi della legge sono : Snellire il processo del lavoro (ha tempi lunghi, non sostenibili per i lavoratori e per le imprese) Riconoscere alle parti sociali un ruolo centrale nello snellimento delle controversie (posizione da sempre sostenuta dalla Cisl) Solo dal 1966 (legge 604) inizia ad affermarsi la giurisprudenza del lavoro e l’arbitrato perde di rilevanza L’arbitrato ri-diventa una strada possibile e auspicabile dinnanzi ai tempi della giustizia 38 38

39 CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
Secondo il codice civile di procedura civile (articolo 829) l’arbitrato nel lavoro è effettuato sulla base di leggi e contratti … … a meno che le parti non richiedano espressamente un arbitrato secondo equità (su questa linea sono stati siglati due accordi tra Cisl-Cgil e Uil con Confservizi e Confapi) Confservizi – 15 giugno 2000 Confapi - 20 dicembre 2000 39 39

40 CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
CONCILIAZIONE, cos’è? La conciliazione è un mezzo non contenzioso di composizione delle controversie. La sua funzione è quella di condurre le parti a una definizione della lite prescindendo dall’azione in giudizio Consente risparmio di costi e di tempo per il lavoratore E’ governata da regole semplici: la definizione della lite è atto riconducibile direttamente alla sfera delle volontà delle parti Il principio di equità è fondamentale nella conciliazione L’accordo conciliativo dovrà sempre tendere a contemperare gli interessi di entrambe le parti, senza disparità e assicurando un reciproco grado di soddisfazione 40 40

41 CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
La legge prescrive che la scelta della conciliazione sia facoltativa e volontaria e non più obbligatoria sia per i lavori della p.a. che per quelli privati Unica eccezione alla volontarietà : la conciliazione per tentare di risolvere questioni legate alla certificazione di un contratto di lavoro. In questo caso la conciliazione è obbligatoria e deve svolgersi presso la commissione dell’organo certificatore. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso le direzioni provinciali del lavoro – tra i componenti rappresentanti dei sindacati più rappresentativi a livello territoriale (non più nazionale) Se le parti in questione non accettano la proposta della commissione di conciliazione essa potrà avere comunque un peso nel futuro ricorso al giudice (ai fini della attribuzione delle spese in giudizio, ma anche della sentenza) Analoga disposizione vale per un rifiuto di una parte della proposta transattiva senza giustificato motivo Se si accetta la proposta transattiva vi si è vincolati – è improcedibile, a meno che non siano state rispettate procedure previste La conciliazione può risolversi anche limitatamente ad una parte della domanda. Anche in questo caso viene redatto un verbale 41 41

42 CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
ARBITRATO – cos’è? La legge riforma l’arbitrato non giudiziario (fuori dalle aule dei tribunali) E’ un istituto che prevede il deferimento ad un terzo del potere di decidere come comporre una controversia Anche in questo caso il lavoratore risparmia tempo e danaro Il «lodo», frutto del giudizio arbitrale, ha natura di atto negoziale tra privati ed è vincolante per i soli soggetti che hanno stipulato il compromesso È possibile in virtù della legge 533/1973 L'arbitrato irrituale ha esteso il proprio raggio d’azione non solo ai rapporti di lavoro subordinato, ma anche a tutti gli altri rapporti elencati dall'art. 409 c.p.c (le collaborazioni professionali continuative e coordinate) 42 42

43 CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
La legge prescrive che la scelta del’arbitrato irrituale sia facoltativa e volontaria sia per i lavori della p.a. che per quelli privati Si può scegliere in qualunque momento della conciliazione di chiedere l’arbitrato, anche immediatamente dopo avere esperito tentativo di conciliazione (pendente o fallito) La stessa commissione di conciliazione presso la DPL, su richiesta delle parti, può definire un lodo arbitrale secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento Le parti dovranno indicare nella richiesta di lodo le norme indicate a loro sostegno ,l’eventuale richiesta di decidere secondo equità e l’eventuale possibile impugnabilità del lodo dinnanzi al giudice Ciò significa che l’equità è integrativa rispetto alle norme indicate dalle parti? L’equità è un percorso di ragionamento che lascia al giudice il potere di rendere concreta la norma Il lodo ha forza di legge e non è impugnabile dinnanzi ad un giudice dalle parti (a meno che non sia previsto dal mandato delle parti all’arbitro) 43 43

44 CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
Sono previste 4 tipologie di Arbitrato: L’arbitrato presso le Commissioni di Conciliazione delle Direzioni Provinciali del Lavoro, che mantiene la medesima composizione L’arbitrato sindacale previsto dalla contrattazione collettiva L’arbitrato irrituale (o libero) a cui parti possono ricorrere le parti – è composto da 3 membri (2 scelti da ciascuna parte, un terzo di comune accordo tra professori universitari di materie giuridiche o avvocati cassazionisti) L’arbitrato presso le sedi di certificazione dei contratti 44 44

45 CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
È possibile inserire nei contratti di lavoro individuali una clausola compromissoria, con cui le parti si impegnano a deferire a commissioni di conciliazione e ad arbitri future possibili controversie tra loro insorte sull’esecuzione o interpretazione del contratto, con esclusione dei licenziamenti (vedi avviso comune dell’11 marzo 2010) Tale inserimento non può avvenire sin dal momento dell’assunzione, ma dopo la conclusione del periodo di prova o trascorsi 30 giorni dall’assunzione per i contratti che non prevedono questo istituto, purché la clausola sia stata certificata. La clausola compromissoria sarà regolamentata da accordi interconfederali e CCNL In assenza dei predetti accordi, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge le nuove disposizioni su conciliazione ed arbitrato saranno operative previo consultazione delle parti sociali e dopo un ulteriore periodo di 6 mesi 45 45

46 CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
L’arbitrato secondo equità: una possibile riformulazione (art. 31 comma 7) Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere secondo equita`, nel rispetto dei princıpi generali dell’ordinamento e dei diritti indisponibili dei lavoratori. Può apparire opportuno definire un corpus di norme che non possano essere devolute a procedure di arbitrato equitativo, ad esempio: istituti regolati da legge e contratti collettivi riconducibili a diritti e principi costituzionali, ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (principi, direttive, regolamenti e contratti europei) ed agli obblighi internazionali (convenzioni ratificate e raccomandazioni OIL), quali: La normativa antidiscriminatoria riferita alle fasi di accesso, evoluzione e cessazione del rapporto di lavoro, comprese le forme di inserimento lavorativo dei disabili; La tutela del lavoro dei minori; La tutela della dignità del lavoratore, ivi compresa la difesa della privacy ed i limiti ai poteri di controllo e disciplinare del datore di lavoro; 46 46

47 CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
L’arbitrato secondo equità (art. 31 comma 7) SEGUE… (materie potenzialmente escludibili dall’arbitrato secondo equità) La tutela previdenziale e contributiva; La tutela della maternità e comunque delle forme di cura ed assistenza familiare (congedi parentali, assistenza a disabili, etc.) La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese la durata massima dell’orario giornaliero, le ferie, le pause giornaliere ed i riposi settimanali; La libertà e l’attività sindacale e l’esercizio dei diritti sindacali ivi comprese le forme di partecipazione e l’esercizio del diritto di sciopero Il credito retributivo attuativo dei principi di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost., nonché le relative forme di tutela. 47 47

48 CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
Le attenzioni affinché la riforma abbia gli esiti sperati : Le regole definite nel CCNL vanno fatte valere nella contrattazione individuale – non è possibile prevedere clausole compromissorie sui diritti costituzionalmente garantiti (minimali retributivi, ferie, orario di lavoro, salute e sicurezza …) Va garantita la genuinità della scelta del lavoratore di inserire la clausola compromissoria – il lavoratore deve essere assistito nella scelta Proprio per garantire la genuinità, è bene che si eviti la firma di clausole compromissorie prima del superamento del periodo di prova 48 48

49 Le Decadenze (art. 32) In base alla nuova legge l’impugnazione in tribunale con qualsiasi atto scritto deve essere attuata nei 60 giorni dal licenziamento o dalla conoscenza dei motivi dello stesso (se con atto separato) IL DECRETO MILLEPROROGHE HA RIMANDATO L’ENTRATA IN VIGORE DEL TERMINE PER I LAVORATORI ATIPCI AL 31/12/2011 Ma è inefficace se entro i successivi 270 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato Il comma 5 dell’art. 32 prevede, in caso di conversione a tempo indeterminato di contratti a termine illegittimi, che il giudice dovrà configurare il danno con una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione 49 49

50 DISPOSIZIONI SULL’IMPUGNATIVA
Tali termini si applicano anche alle impugnazioni inerenti : recesso del committente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto trasferimento individuale azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro 50 50

51 Conciliazione: il regime transitorio
Le commissione di conciliazione già insediate presso le direzioni provinciali del lavoro continuano ad operare fino all’8 gennaio 2011 in attesa della loro ricostituzione Parametro territoriale e non più nazionale (riferimento costituzione dei comitati provinciali dell’Inps) Fino al 7 gennaio 2011 la commissione procede a trattare i contenziosi per le quali sono state avanzate le istanze di conciliazione fino al 23 novembre 2010 A partire dal 10 gennaio 2011 le nuove commissioni di conciliazione costituite con decreto dalla relativa DPL provinciale avviano la trattazione delle istanze volontarie di conciliazione Per il Pubblico Impiego i collegi cessano la loro attività. E tutte le istanze avranno luogo con il nuovo sistema 51 51

52 NORME SULLA DECADENZA Le norme sulla decadenza si applicano :
Ai contratti a tempo determinato in corso, con decorrenza dalla data di scadenza del termine Ai contratti a termine stipulati anche non in applicazione al D lgs 368/2001 – esempio lavoratori in mobilità – già conclusi alla data di entrata in vigore della legge; Alla cessione dei contratti In ogni altro caso, tra cui la somministrazione irregolare, allorquando si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, come nel caso dell’effettivo utilizzatore 52 52

53 GLOBALIZZAZIONE E CRISI DEL SOCIALE
Qualche considerazione finale prendendo spunti da Alain Touraine  Dalle categorie politiche alle categorie sociali ed economiche. Trionfo di un individualismo disgregatore? Scomparsa dell’universo sociale Soggetti e relazioni culturali Apertura, mobilità, fratture,inquietudine “Fine di un mondo non è la fine del mondo” Attivazione del soggetto ed evoluzione del welfare.(Ricomincio da me…) Comunicare attraverso la nuova lingua della “modernità”, ruolo delle “minoranze”


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