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SOLVENCY II Alessandro Acori, Andrea Castellani, Alessandro Eremita,

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Presentazione sul tema: "SOLVENCY II Alessandro Acori, Andrea Castellani, Alessandro Eremita,"— Transcript della presentazione:

1 SOLVENCY II Alessandro Acori, Andrea Castellani, Alessandro Eremita,
Mattia Mori, Leonardo Vantaggi

2 COS’E’ SOLVENCY II ? Solvency II Basilea II Rischio di credito
È una direttiva dell’UE che ha lo scopo di estendere la normativa BASILEA II al settore assicurativo. Basilea II Rischio di credito Rischio di mercato Rischio operativo Solvency II Rischio di liquidità Underwriting risk

3 FINALITA’ Punta alla creazione di un nuovo sistema di controllo che fornisca alle Autorità di Vigilanza gli strumenti adatti per poter valutare la solvibilità globale di un impresa di assicurazioni. Maggiore trasparenza della gestione Estendere il sistema di vigilanza quantitativa attraverso lo sviluppo di modelli e processi interni di gestione dei rischi propri della Compagnia Aggiungere aspetti qualitativi al sistema di vigilanza grazie ai requisiti del sistema interno di gestione rischi Creare un sistema di vigilanza armonizzato in tutta Europa Tutela del cliente

4 IMPLEMENTAZIONE NORMATIVA
Livello 1 direttiva quadro; definizione dei principi di base e scelte politiche che guidano il sistema di solvibilità Livello 2 misure tecniche di esecuzione; emanazione dei regolamenti attuativi (Commissione Europea) Livello 3 applicazione e armonizzazione; trasposizione e applicazione della normativa negli Stati Membri da parte del CEIOPS Livello 4 verifica di compliance; controllo da parte della Commissione della corretta attuazione della normativa in tutta l’UE

5 I TRE PILASTRI REQUISITI FINANZIARI MINIMI A COPERTURA DEI RISCHI
REGOLE DI TRASPARENZA PER IL RAFFORZAMENTO DEL MERCATO GOVERNANCE & RISK MANAGEMENT

6 PRIMO PILASTRO Si basa sul mantenimento dei seguenti requisiti:
Appropriate riserve tecniche Idonee attività a copertura degli impegni tecnici Ammontare minimo di capitale per ogni assicuratore (stimato sulla base del complesso “full range of risk” che impattano sulla situazione finanziaria dell’impresa) Due misure di capitale: MCR (MINIMAL CAPITAL REQUIREMENT) SCR (SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT)

7 TECHNICAL PREVISION “ Le riserve tecniche devono corrispondere all’importo attuale che le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pagare se dovessero trasferire immediatamente le loro obbligazioni di assicurazione o riassicurazione ad un’altra impresa di assicurazione o riassicurazione”. Art. 76: BEST ESTIMATE RISK MARGIN RISERVE TECNICHE

8 BEST ESTIMATE RISK MARGIN
Spese sostenute per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione Art 78 BEST ESTIMATE Inflazione, compresa quella delle spese e dei sinistri Pagamenti ai contraenti/beneficiari comprese le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale che siano o meno garantiti da contratto Art 77 RISK MARGIN Valutazione effettuata mediante un approccio Cost of Capital; Il RM può essere interpretato come il costo derivante dall’obbligo di possedere fondi propri pari al SCR per supportare le obbligazioni fino a completa estinzione.

9 RISCHI Rischio assicurativo danni Rischio assicurativo vita
Rischio salute (accident & healt short term e workers compensation) Rischio di mercato (interest rate, equity, property, currency, spread) Rischio di credito ( legato sia al default di controparti riassicurative che finanziarie) Rischio operativo

10 SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT
Il SCR è un capitale addizionale richiesto dalla direttiva tale da poter coprire eventuali perdite inattese (U) su un orizzonte temporale (unwinding period) di 1 anno con un livello di confidenza del 99.5%. Il SRC deve obbligatoriamente coprire tutti i rischi quantificabili cui è esposta un impresa di assicurazione o riassicurazione. SCR= BSCR+Adj+SCRop BSCR : SCR prima degli aggiustamenti Adj : aggiustamento per il rischio SCRop : requisito di capitale per il rischio operativo

11 MINIMUM CAPITAL REQUIREMENT
Viene calcolato con una formula standard lineare e oscilla tra un minimo del 25% ed un massimo del 45% del SCR Rappresenta il limite inferiore del capitale che un’impresa deve accantonare per essere solubile E’ il livello di capitale al di sotto del quale l’operatività di un’impresa presenta un rischio per gli assicurati

12 Organo amministrativo
SECONDO PILASTRO Un efficace funzione di Risk Management e un’adeguata Governance sono punti cardine di un solido sistema di solvibilità. Organo amministrativo Internal control Governance (ORSA) Risk management Disciplina delle attività, degli strumenti e dei poteri di vigilanza

13 OWN RISK AND SOLVENCY ASSESSMENT
Principi guida dell‘ ORSA Integrazione con i processi decisionali e di gestione Visione prospettica della Solvibilità Regolare revisione e approvazione Documentazione interne e valutazione indipendente Profilo di rischio specifico, limiti di tolleranza al rischio

14 TERZO PILASTRO Necessarie a valutare il sistema di governance
Tipologia di informazioni Necessarie a valutare il sistema di governance Riguardanti le attività svolte dalle imprese Concernenti i rischi e i sistemi di gestione Riguardanti i principi di valutazione OBIETTIVO : maggiore trasparenza a livello informativo per facilitare la vigilanza delle imprese assicurative SECONDO PILASTRO Criteri informativi: ACCURATEZZA (grado di affidabilità) COMPLETEZZA (registrazione di tutti gli eventi rilevanti) ADEGUATEZZA (idoneità dei dati rilevati)

15 SOLVENCY NEL WEB

16 Riguarda le regole presenti (Solvency I), le regole future (Solvency II) e gli ultimi sviluppi in ordine temporale Nel menù a tendina sono riportate le differenti tipologie di assicurazione. In seguito vengono riportati in ordine: Violazioni Possibilità di reclami Conclusioni

17 European insurance and pension commettee; vengono riportati in ordine:
Impegni ed obiettivi Membri Meetings Link concernente il servizio offerto ai consumatori suddiviso per tipologie di assicurazioni

18 Studi, direttive e consultazioni per quello che riguarda l’ambito delle pensioni
Casella residuale che riguarda le autorità europee e le organizzazioni non trattate in quelle precedenti.


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