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CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

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Presentazione sul tema: "CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO"— Transcript della presentazione:

1 CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Ufficio formazione distrettuale Il recupero dei crediti dell’Erario Campobasso – 12 e 13 dicembre e 19 dicembre 2006 Relatore dott. Silvestro PEZZUTO Dirigente Amministrativo del Tribunale di Campobasso Tutor sig.ra Clelia FORTE Cancelliere C1 presso il Tribunale di Campobasso Collaboratore sig. Franco IACOVINO Operatore Giudiziario B2 presso il Tribunale di Campobasso Responsabili del corso dott.ssa Enrica PIETRONIRO Cancelliere C2 della Corte d’Appello di Campobasso – Formatore distrettuale dott. Ernesto GIUFFREDA Cancelliere C2 della Procura Generale di Campobasso – Formatore distrettuale Ed. 1.2

2 RESPONSABILI DEL SERVIZIO RECUPERO CREDITI
Tenuti in proprio al risarcimento del danno arrecato all’erario in caso di colposa prescrizione dei crediti Dirigente Funzionari La direzione del servizio, considerata la sua delicatezza, deve essere assunta personalmente dal dirigente che ne risponde unitariamente al funzionario addetto, SCELTO TRA I PIU’ ESPERTI, CAPACI E VOLENTEROSI. (Circolare Ministero Giustizia n.602)

3 UFFICIO RECUPERO CREDITI
Ufficio Campione Penale Ufficio Campione Civile CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA N.9 CIRCOLARE PROT U DEL Ufficio Recupero Crediti

4 LE SPESE DEL PROCESSO

5 SPESE NEL PROCESSO PENALE (Art. 4 T.U.)
Le spese del processo penale sono anticipate dall’erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata.

6 SPESE NEL PROCESSO PENALE (Art.5 T.U.)
RIPETIBILI NON RIPETIBILI

7 SPESE RIPETIBILI Le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni. Le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo. Le spese e le indennità per i testimoni. Gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l’adempimento dell’incarico degli ausiliari del magistrato. Le indennità di custodia. Le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato. Le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi. Le spese straordinarie. Le spese di mantenimento dei detenuti. i-bis) Le spese relative alle prestazioni previste dall’art. 96 del D.Lgs , n.259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime. (Intercettazioni telefoniche) (1) (1) – Integrazione apportata dal comma 326 della legge 311/2004

8 SPESE NON RIPETIBILI Indennità dei Magistrati onorari, dei Giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti. Spese relative alle trasferte dei Magistrati professionali di corte di Assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione. Fermo quanto disposto dall’art. 696 c.p.c., non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall’estero o per le estradizioni da e per l’estero

9 SPESE NEL PROCESSO CIVILE (Art. 8 T.U.)
Nel processo civile ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito.

10 APPLICABILITA’ DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE RISPETTO AL PROCESSO PENALE E CIVILE Art. 200 T.U. – Art. 201 T.U. – Art. 202 T.U. SPESE RECUPERATE PROCESSO PENALE PROCESSO CIVILE Le spese processuali penali. Le pene pecuniarie. Le sanzioni amministrative pecuniarie. Le spese di mantenimento dei detenuti. Le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. NONCHE’ Sanzioni pecuniarie. Sanzioni per condanna alla perdita della cauzione. Sanzioni in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.

11 SANZIONI PECUNIARIE NEL PROCESSO CIVILE
La pena pecuniaria in conseguenza dell’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta l’istanza di ricusazione (art. 54, comma 3°, c.p.c.); il rifiuto di sottoporsi all’ispezione; la pena pecuniaria a carico della parte che ha disconosciuto la scrittura verificata (art. 220 c.p.c.); la pena pecuniaria per la parte querelante in caso di rigetto della querela di falso (art. 226 c.p.c.); la pena pecuniaria per il testimone che non si presenta; la condanna alla pena pecuniaria all’opponente in caso di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda di opposizione (art. 408 c.p.c.); la pena pecuniaria a carico del Cancelliere e del Notaio per la violazione delle norme della spedizione in forma esecutiva (art. 476 c.p.c.).

12 SANZIONI PECUNIARIE NEL PROCESSO PENALE
condanna alla perdita della cauzione (artt. 259, 262,319,320 c.p.p.); sanzioni disciplinari pecuniarie (artt. 133,147,231,694 c.p.p.); dichiarazione di inammissibilità o rigetto (artt. 44, 48, 616, 634 c.p.p.).

13 RECUPERO SPESE PROCESSO PENALE (Art. 205 T.U.)
Per Intero Forfettizzate Diritti e indennità di trasferta spettanti agli Ufficiali Giudiziari Spese di spedizione per notifica atti a richiesta d’ufficio Spese del processo anticipate dall’Erario Le spese da recuperare per intero nei procedimenti con più imputati costituiscono obbligazioni in solido nei casi previsti dal 2° comma dell’art.535 c.p.p. Le tabelle degli importi da recuperare sono indicate nel D.M. Economia e Finanze n.285/02 (Si veda anche Circ.07/02/03) L’applicazione della forfetizzazione va riferita ad ogni singolo condannato. Nei procedimenti con più condannati ciascuno è tenuto a pagare l’intero importo per spese forfettizzate.

14 PROCEDURE FALLIMENTARI
SPESE PRENOTATE A DEBITO ANTICIPATE DALL’ERARIO Spese di spedizione o indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d’ufficio Indennità e spese di viaggio spettanti ai magistrati ed appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge Spese ed onorari ad ausiliari del magistrato Spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria Imposta di registro Imposta ipotecaria e imposta catastale Contributo unificato Diritti di copia

15 ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE PER ALCUNI PROCESSI (Art
ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE PER ALCUNI PROCESSI (Art. 203 T.U.) Procedure fallimentari Via via che c’è disponibilità nell’attivo Beni sequestrati Sul ricavato della vendita Procedure esecutive attivate dal concessionario Spese trattenute dal concessionario Spese prenotate a debito e recuperate dall’Amministrazione Processi in cui è parte la Pubblica Amministrazione

16 IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
La Costituzione italiana all’art. 24 afferma solennemente che ai non abbienti, sia cittadini che stranieri o apolidi, devono essere assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione

17 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
E’ assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. E’, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente, quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

18 Spese anticipate dall’erario
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE Effetti dell’ammissione Spese gratuite Spese anticipate dall’erario Copia atti processuali Indennità e spese di viaggio spettanti ai magistrati Indennità e spese di viaggio spettanti ai testimoni Indennità di trasferta, diritti, spese di spedizione delle notifiche degli ufficiali giudiziari Indennità e spese di viaggio per trasferte, indennità per l’incarico e l’onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici e ad investigatori privati Indennità di custodia Onorario e spese agli avvocati Spese per la pubblicità legale dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria

19 RISARCIMENTO DEL DANNO NEL PROCESSO PENALE Ulteriori effetti dell’ammissione
Spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio Contributo Unificato Prenotazione a debito Imposta di registro Imposta ipotecaria catastale

20 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE Effetti dell’ammissione
Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l’altra parte sia stata ammessa al beneficio. Nel caso in cui lo Stato non venga rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia posto la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, questa vi deve provvedere. In tal caso l’azione di recupero nei suoi confronti può essere esercitata per tutte le spese prenotate e anticipate, quando per sentenza o transazione egli abbia conseguito almeno il SESTUPLO delle spese, ovvero nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio. Il limite del SESTUPLO non riguarda le spese effettivamente anticipate dall’erario, che il beneficiario è tenuto a rimborsare in ogni caso con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

21 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Esame dei casi
Causa definita per transazione Cause contro i soggetti ammessi al beneficio Cancellazione causa (ex art. 309 c.p.c.) e casi di estinzione Danneggiato da fatto costituente reato

22 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Esame dei casi
Causa definita per transazione Cause contro i soggetti ammessi al beneficio Cancellazione causa (ex art. 309 c.p.c.) e casi di estinzione Danneggiato da fatto costituente reato

23 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Causa definita per transazione
Tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, con espresso divieto, a pena di nullità del patto, di accollarle al beneficiario.

24 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Esame dei casi
Causa definita per transazione Cause contro i soggetti ammessi al beneficio Cancellazione causa (ex art. 309 c.p.c.) e casi di estinzione Danneggiato da fatto costituente reato

25 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Cause contro i soggetti ammessi al beneficio
La parte attrice o impugnante è obbligata al pagamento delle spese prenotate a debito, quando il giudizio sia estinto o rinunciato.

26 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Esame dei casi
Causa definita per transazione Cause contro i soggetti ammessi al beneficio Cancellazione causa (ex art. 309 c.p.c.) e casi di estinzione Danneggiato da fatto costituente reato

27 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Cancellazione causa (ex art. 309 c.p.c.) e casi di estinzione
Tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito.

28 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Esame dei casi
Causa definita per transazione Cause contro i soggetti ammessi al beneficio Cancellazione causa (ex art. 309 c.p.c.) e casi di estinzione Danneggiato da fatto costituente reato

29 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Danneggiato da fatto costituente reato
E’ totalmente esentato dall’obbligo tributario conseguente alla registrazione della sentenza che a suo favore sancisce il risarcimento del danno patito (Art.59 lett.D D.P.R.131/86). Alla luce del T.U. permane l’obbligo, in capo agli uffici giudiziari, della riscossione delle spese per la registrazione delle sentenze che condannano al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (Circolare Ministero Giustizia 01/03/2004).

30 FOGLIO DELLE NOTIZIE LA SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO NOTIZIE COSTITUISCE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DOPO L’INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO OGNI CANCELLERIA PROVVEDERA’ DALLA PROPRIA POSTAZIONE AL DIRETTO INSERIMENTO DEI DATI, FERMO RESTANDO L’OBBLIGO DEL FOGLIO DELLE NOTIZIE CONTENUTO IN OGNI FASCICOLO

31 FOGLIO NOTIZIE Foglio notizie Funzionario individuato con atto formale
Redatto in ogni fase e grado del processo, in esso vanno annotate tutte le spese ripetibili sia pagate sia prenotate a debito e l’imposta di registro, ove questa sia prenotata a debito, e viene corredato di sottofascicolo con copie di modelli di pagamento delle spese di giustizia. Funzionario individuato con atto formale Foglio notizie Fascicolo processuale fallimentare Fascicolo processuale penale Fascicolo processuale civile

32 CHIUSURA DEL FOGLIO NOTIZIE SETTORE PENALE
Ufficio Recupero Crediti Chiusura definitiva del foglio notizie e trasmissione all’ufficio di appello L’ufficio recupero crediti di 1° grado recupererà nei confronti dei non appellanti (Art. 211 T.U.) Foglio notizie In caso di appello di alcuni imputati Al passaggio in giudicato del provvedimento In caso di appello di tutti gli imputati

33 CHIUSURA DEL FOGLIO NOTIZIE SETTORE CIVILE
Ufficio Recupero Crediti Non potrà essere chiuso fino all’esito del procedimento e verrà conservato in attesa della definizione del ricorso Chiusura definitiva del foglio notizie e trasmissione all’ufficio competente per il gravame unitamente al fascicolo Foglio notizie In caso di appello In caso di ricorso per cassazione Al passaggio in giudicato del provvedimento

34 FOGLIO NOTIZIE Competenza alla riscossione settore civile
APPELLO RICORSO PER CASSAZIONE La riscossione sarà curata dall’ufficio di gravame per le spese di ambedue i gradi di giudizio. La riscossione relativa a tutti i gradi del giudizio sarà curata dall’ufficio giudiziario, diverso dalla Corte di Cassazione, ove il provvedimento è passato in giudicato o è divenuto definitivo.

35 FOGLIO NOTIZIE Processo in cui è parte una pubblica amministrazione
Amministrazione che si è costituita in giudizio a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione Foglio notizie Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio

36 PROCEDURE FALLIMENTARI Chiusura del foglio notizie
Senza attivo Con attivo Verrà apposta annotazione di chiusura sul foglio delle notizie prima dell’archiviazione del fascicolo processuale. Le somme anticipate o prenotate devono essere recuperate direttamente dalla Cancelleria Fallimentare sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo. La prenotazione a debito, l’anticipazione e il recupero delle spese gravano esclusivamente sul fallimento. Non è previsto il recupero nei confronti del fallito come persona fisica. (Art. 146 T.U.)

37 ? QUESITO

38 La competenza alla tenuta del foglio notizie può essere estesa anche al Cancelliere B3?
E’ obbligatoria la compilazione del foglio notizie per i fascicoli iscritti a mod. 44 conclusisi con archiviazioni, senza ulteriori indagini? ?

39 ? In base alle disposizione del Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia del , si ritiene che alla firma e alla redazione del foglio notizie possa essere adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere, prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell’ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio. Per quanto concerne i fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (Mod. 44) conclusisi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all’attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie. Risposta a quesito del Ministero della Giustizia Prot. 116/1/10062 del 03/02/04

40 REGISTRI

41 I REGISTRI Mod.1/A/SG - Registro delle spese pagate dall’erario
Mod.2/A/SG - Registro delle spese prenotate a debito Mod. 3/SG - Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito Alla fine di ogni mese il dirigente, o suo delegato (purché persona diversa dal responsabile del servizio), procedono alla verifica della regolare tenuta dei registri apponendo la data e la firma in calce all’ultima iscrizione Devono essere corredati di rubrica alfabetica i mod.1/A/SG, 2/A/SG e 3/SG Prima dell’uso sono vidimati dal Dirigente o suo delegato

42 I REGISTRI Mod. 1/A/SG Mod. 2/A/SG Mod. 3/SG
Corte di Cassazione Uffici giudicanti Uffici requirenti Uffici N.E.P. (Mod.2/B/SG) Corti di Appello Tribunali Sezioni distaccate di Tribunale Tribunali per i minorenni Uffici del Giudice di Pace Tribunali e Uffici di Sorveglianza Istituti penitenziari Corti di Appello Tribunali Ordinari Procure Sezioni distaccate di Tribunale Tribunali per i minorenni Uffici del Giudice di Pace Tribunali e Uffici di Sorveglianza Uffici N.E.P.

43 REGISTRO DELLE SPESE PAGATE DALL’ERARIO (Mod. 1/A/SG)
Ha sostituito il soppresso “ Modello 12”. Su di esso devono essere registrati gli ordini di pagamento del funzionario e i decreti di pagamento del magistrato. Mod. 1/A/SG Mod. 12 Ordini di pagamento del funzionario Decreti di pagamento del Magistrato

44 REGISTRO DELLE SPESE PRENOTATE A DEBITO (Mod. 2/A/SG)
Rappresenta una novità in quanto non ha alcuna connessione con il previgente registro del campione civile. Con provvedimento del dirigente può essere suddiviso in volumi autonomi, ognuno dei quali con numerazione su base annuale. Le spese prenotate devono essere iscritte secondo un mero ordine cronologico, assegnando ad ogni voce di spesa di natura diversa un autonomo progressivo numero di registro. La riscossione delle voci di spesa prenotate avverrà sulla base dei dati riportati nel foglio delle notizie; è necessaria, pertanto, una tenuta diligente di tale foglio.

45 REGISTRO DEI CREDITI DA RECUPERARE E DELLE SUCCESSIVE VICENDE DEL CREDITO (Mod.3/SG)
Con provvedimento del dirigente può essere diviso in volumi. Alla fine di ogni anno deve essere compilato l’elenco numerico delle partite di credito pendenti firmato dal responsabile del servizio e vistato dal dirigente. In materia penale, quando vi sono più debitori, deve essere iscritta una specifica partita per ciascun condannato con le rispettive pene pecuniarie, l’eventuale sanzione pecuniaria processuale e le spese processuali non dovute solidalmente. Per le spese in solido deve essere iscritta una partita cumulativa intestata a tutti i condannati. Nel caso in cui i debitori siano superiori a 8, è possibile iscrivere i nomi su altro foglio del registro, ricorrendo ai necessari richiami nello spazio riservato alle annotazioni.

46 PROCEDURA DI RECUPERO

47 UFFICIO COMPETENTE DELLA RISCOSSIONE
Ufficio presso il magistrato il cui provvedimento è passato in giudicato o comunque definitivo Solo ai provvedimenti divenuti definitivi dal 1° luglio 2002 Non è previsto il recupero da parte dell’ufficio presso la Corte di Cassazione La riscossione delle spese di mantenimento dei detenuti è curata dall’ultimo istituto dove il condannato è stato ristretto COMPETENZA APPLICAZIONE ESCLUSIONE RISCOSSIONE

48 FASI DELLA RISCOSSIONE
Fase bonaria Fase coattiva Curata dal Concessionario del servizio riscossione tributi Curata dall’Ufficio Giudiziario

49 ATTIVITA’ DELLA RISCOSSIONE BONARIA (Art. 211 T.U.)
Il Funzionario apre, entro un mese dal passaggio in giudicato del provvedimento, una partita di credito per gli importi dovuti per spese, pena pecuniaria, sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e chiede (ex art.137 c.p.c. e segg.) la notifica dell’invito al pagamento unitamente al mod.F23 precompilato.

50 ATTIVITA’ DELLA RISCOSSIONE BONARIA (Art. 211 T.U.)
Importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall’erario Dati del versamento Importi e codici Mod.F23 Termine di 10 giorni per il deposito della ricevuta di versamento Invito al pagamento Termine di 1 mese per il pagamento Art.212 T.U. non prevede la notifica dell’estratto del titolo esecutivo

51 ATTIVITA’ DELLA RISCOSSIONE
Pagamento delle spese anticipate dall’erario agli aventi diritto dopo l’emissione del provvedimento di non doversi procedere per intervenuta oblazione. Problema Tali somme non sono presenti nel foglio notizie trasmesso dalla Procura. Cosa costituisce titolo per il recupero delle spese anticipate liquidate dopo l’intervenuta oblazione?

52 RECUPERO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO
Art. 247 T.U. L’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, entro 30 giorni dal deposito dell’atto, l’ufficio notifica alla parte, ai sensi dell’art.137 del c.p.c. l’invito al pagamento dell’importo dovuto quale risulta dal raffronto tra il valore della causa* e il corrispondente scaglione dell’art. 13, con avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro 1 mese. *modifica apportata dall’art. 9 bis legge 168/2005 Art. 248 T.U.

53 RECUPERO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO
Art. 16, comma 1 bis T.U. * In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’art. 71 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al D.P.R , 131 esclusa la detrazione ivi prevista. Alla riscossione del contributo unificato si applicano le disposizioni relative alla riscossione mediante ruolo (Art.249 T.U.) *modifica apportata dal D.L. 223/2006.

54 RECUPERO SPESE NEI PROCESSI DI INTERDIZIONE O INABILITAZIONE AD ISTANZA DEL P.M. (Art.145 T.U.)
Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal P.M. le spese sono regolate dalle medesime disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, eccezion fatta per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell’interdicendo o dell’inabilitando e all’ausiliario del magistrato, onorari che sono anticipati dall’erario. Passata in giudicato la sentenza, la cancelleria deve richiedere a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro 1 mese la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al patrocinio. Se si accerta il superamento dei limiti di reddito si deve procedere al recupero delle spese nei confronti dei tutori e curatori.

55 RECUPERO DELLE SPESE IN CASO DI REVOCA DEL FALLIMENTO (Art. 147 T.U.)
In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. Sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.

56 RECUPERO DELLE SPESE NEL CASO DI EREDITA’ GIACENTE ATTIVATA D’UFFICIO (Art. 148 T.U.)
Nell’ipotesi in cui la procedura dell’eredità giacente sia attivata d’ufficio, non essendovi una parte privata che possa anticipare le spese processuali, alcune di esse sono prenotate a debito e altre sono anticipate dallo Stato. All’esito della procedura, il giudice pone le spese in questione a carico del curatore, nella qualità, e quindi a carico dell’eredità (devoluta allo Stato ai sensi dell’art.586 c.c.). Se, successivamente alla nomina del curatore, interviene accettazione di eredità, il giudice pone le spese della procedura a carico dell’erede accettante.

57 PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Rettifica sentenza (ex artt. 535 e 130 c.p.p.) Sentenza di condanna in cui non vi sia pronuncia sulle spese Obbligo al pagamento delle spese relative solo ai reati per cui vi è condanna Sentenza di condanna L’obbligo al pagamento delle spese processuali non si trasmette agli eredi del condannato (Sent. Corte Costituzionale n.98 del 1998)

58 RECUPERO SPESE NEI CASI DI QUERELA
Spese al querelato salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto Spese al querelante nel caso di querela temeraria Sentenza di proscioglimento o decreto di archiviazione per remissione di querela Sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché non è stato commesso E’ necessaria la condanna di uno solo dei querelati per impedire che il querelante sia assoggettato all’obbligo delle spese.

59 SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO E DECRETO PENALE DI CONDANNA
Sentenza di patteggiamento Decreto penale di condanna Recupero solo delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti Nei casi di patteggiamento allargato di cui alla Legge , n.134, si recupera tutto.

60 IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE MISURE CAUTELARI
Si procede al recupero delle spese processuali relative al procedimento incidentale solo dopo la definizione del procedimento principale e sempre che vi sia stata condanna. Circolare Ministero della Giustizia n.1/2000

61 PRESCRIZIONE Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinatorio di cui all’art c.c., vale a dire 10 anni dalla data in cui la sentenza civile o penale è divenuta irrevocabile, o comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo. (Circolare Ministero 9/2003 del ) La notifica dell’invito al pagamento costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione Per i debitori solidali la data di decorrenza dei termini per la prescrizione è quella dell’ultima notifica dell’invito al pagamento o della cartella di pagamento.

62 PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI In caso di appello
Appello presentato da 1° Grado 2° Grado o Appello Ricorso per Cassazione Pagamento spese Imputato P.M. o P.G. X Condannato Rigettato 1° e 2° grado Assolto Nulla è dovuto Accolto parzialmente 1° grado Inammissibile o respinto Cassazione Sentenza annullata senza rinvio

63 PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI Appello solo di alcuni imputati (1° grado)
Sentenza di 1° grado passata in giudicato solo per alcuni imputati mentre per altri viene proposto appello. Recupero crediti da parte ufficio di 1° grado solo per voci a carico degli imputati condannati a titolo individuale e con vincolo di solidarietà. Per le spese forfettizzate l’ufficio di 1° grado dovrà moltiplicare gli importi indicati nella tabella A e B annessa al D.M. 285/2002 per il numero degli imputati condannati con la sentenza di 1° grado passata in giudicato e recuperare nei loro confronti l’importo complessivo quale credito solidale.

64 PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI Appello solo di alcuni imputati (2° grado)
Sentenza di 2° grado passata in giudicato Recupero crediti di 2° grado nei confronti di imputati condannati in via definitiva con sentenza di appello. La quantificazione dei crediti dovrà comprendere le somme sia individuali che solidali. Dovranno essere scorporati ed iscritti quale autonoma partita di credito gli importi per spese solidali attinenti al giudizio di 1° grado già iscritti nel registro di credito di tali ufficio. Il recupero delle spese solidali sarà curato in primo tempo esclusivamente dall’ufficio di 1° grado nei confronti dei condannati con sentenza definitiva in tale grado di giudizio.

65 PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI Appello solo di alcuni imputati (2° grado)
La procedura di riscossione presso l’ufficio crediti di 2° grado verrà attivata solo a seguito di infruttuosità della riscossione esperita dall’ufficio del 1° grado. La riscossione integrale delle spese solidali comporterà, per entrambi gli uffici, l’annullamento della partita di credito. L’ufficio di 2° grado darà comunicazione all’ufficio di 1° grado della procedura di riscossione attivata per gli stessi crediti. Il coordinamento tra le attività di riscossione dei due uffici consentirà la dovuta applicazione del regime di solidarietà per le spese processuali.

66 PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI Sentenza parzialmente annullata dalla Cassazione con rinvio per alcuni imputati I criteri adottati per i casi di sentenza penale di condanna appellata solo da alcuni imputati sono validi anche nei casi di sentenza penale di condanna a carico di più imputati, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione per alcuni ricorrenti e passata in giudicato per altri, a seguito del rigetto del ricorso dagli stessi proposto. Gli uffici riscossione coinvolti nel recupero dei crediti solidali comuni saranno, rispettivamente, quello presso il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna impugnata davanti alla Corte di Cassazione con ricorso rigettato e quello presso il giudice che in sede di rinvio ha emesso la sentenza di condanna passata in giudicato.

67 PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI Sentenza parzialmente annullata dalla Cassazione con rinvio per alcuni imputati Le cancellerie degli uffici giudiziari del rinvio e degli eventuali gradi successivi dovranno allegare al fascicolo processuale, che conterrà comunque copia del foglio notizie “a quo”, un nuovo foglio delle notizie per le spese relative al grado.

68 UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI Ufficio competente per il recupero delle pene pecuniarie (Art. 663 C.P.P.) P.M. o P.G. Provvedimento di unificazione di pene concorrenti Ufficio Recupero Crediti dell’Ufficio Giudicante Comunicazione di presa in carico della esecuzione della intera pena pecuniaria cumulata Uffici Recupero Crediti dei Giudici che pronunciarono le condanne

69 UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI Ufficio competente per il recupero delle pene pecuniarie (Art. 663 C.P.P.) Il T.U. nulla ha innovato in materia di individuazione dell’ufficio di cancelleria competente per il recupero delle somme dovute per le PENE PECUNIARIE determinate con provvedimenti di unificazione di pene concorrenti emesse ex art. 663 c.p.p.. La segreteria della Procura deve trasmettere copia del provvedimento di cumulo (che costituisce autonomo titolo per il recupero delle somme in esso indicate) alla cancelleria del corrispondente ufficio giudicante, competente per la gestione delle attività connesse alla riscossione del credito.

70 UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI Ufficio competente per il recupero delle pene pecuniarie (Art. 663 C.P.P.) La cancelleria dovrà comunicare, alle cancellerie dei giudici che pronunciarono le condanne comprese nel provvedimento di cumulo, di aver preso in carico l’esecuzione dell’intera pena pecuniaria cumulata affinché le stesse provvedano all’eliminazione, (annullamento) dalle scritture contabili, della partita di credito relativa alle pene pecuniarie assorbite nel cumulo e all’eventuale sgravio delle somme iscritte a ruolo.

71 UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI Ufficio competente per il recupero delle pene pecuniarie (Art. 663 C.P.P.) Per le iscrizioni relative al provvedimento di unificazione di pene concorrenti (art. 663 c.p.c.) nel registro dei crediti da recuperare, deve essere annotata la data di estinzione della pena pecuniaria, per decorso del tempo, relativa ad ogni singola sentenza/decreto penale compresi nel provvedimento stesso. Affinché tale indicazione possa essere effettuata, nel trasmettere copia del provvedimento di cumulo per la riscossione, gli uffici di procura avranno cura di indicare la data in cui le singole pene pecuniarie si prescrivono.

72 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO
Debitore Ufficio Recupero Crediti Concessionario Decorso inutilmente il termine di un mese dalla rituale notifica dell’invito Inizio procedura Formazione ruolo Ricezione del ruolo Cartella di pagamento

73 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO
Decorsi i 10 giorni per il deposito della ricevuta di versamento, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo e alla trasmissione al Concessionario secondo le norme richiamate dall’art. 223 T.U. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al Concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l’imputazione dei pagamenti si applicano: gli artt. 17 e 22 del D.Lgs , n. 46; gli artt. 12, 24,25,26,28, 29, 30 e 31 del D.P.R , n.602; l’art. 24 del D.Lgs , n.112.

74 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO
Il Concessionario notifica al debitore la cartella esattoriale, che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che , in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. In caso di mancato adempimento spontaneo, sono addebitati gli interessi moratori di cui all’art. 30 del D.P.R. 602/73; quindi, se necessario, si procede direttamente al pignoramento mobiliare e immobiliare, senza avvalersi dell’Ufficiale Giudiziario. La riscossione esattoriale si svolge con forme semplificate rispetto all’esecuzione forzata prevista dal c.p.c.

75 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO
Le funzioni del giudice dell’esecuzione sono svolte dal Tribunale Ordinario, mentre quelle dell’Ufficiale Giudiziario dal Concessionario a mezzo di ufficiali della riscossione. Le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal Concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale. In caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all’Ufficio Recupero Crediti può sospendere la riscossione sulla base del Decreto dirigenziale 22/10/2003.

76 ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARI Discarico quote per inesigibilità
Il concessionario, dopo aver esperito le procedure esecutive previste per ottenere il discarico di quote (che non ha incassato), presenta, in via telematica, all’Ente creditore una comunicazione di inesigibilità. Gli articoli 19 e 20 del D.Lgs n.112 hanno modificato la precedente legislazione (D.P.R , N.43)

77 ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARI Discarico quote per inesigibilità
La comunicazione deve essere redatta e trasmessa ENTRO 3 ANNI dalla consegna del ruolo (questa procedura si applica a tutte le comunicazioni di inesigibilità che scaturiscono dai ruoli formati successivamente alla data del 1° luglio 1999). Trascorsi 3 anni dalla comunicazione, il Concessionario sarà discaricato automaticamente dei carichi erariali di cui è stata comunicata l’inesigibilità, a meno che l’Amministrazione o l’Ente creditore, nello stesso periodo (entro 3 anni), non comunichi un provvedimento di rigetto. L’Ufficio, una volta ricevuta la comunicazione, deve attivarsi con sollecitudine per l’esame della stessa. Nel corso dei 3 anni può comunicare in ogni momento al Concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione. In questo caso il Concessionario ha l’obbligo di agire su tali beni. La documentazione cartacea delle procedure esperite viene conservata dallo stesso Concessionario.

78 ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARI Discarico quote per inesigibilità
L’ufficio deve procedere al controllo ENTRO 3 ANNI dall’invio della comunicazione di inesigibilità, concretizzandosi, diversamente, il silenzio-assenso sull’operato del Concessionario. L’attività di controllo dell’ufficio è rivolta agli adempimenti sia formali che sostanziali previsti dall’art.19 del D.Lgs. 112/99.

79 ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARI Discarico quote per inesigibilità
Perdita al discarico Mancata notificazione cartella di pagamento Mancata comunicazione stato procedure Mancata presentazione comunicazione inesigibilità Mancato svolgimento azione esecutiva su tutti i beni del contribuente Mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo per irregolarità del concessionario

80 ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARI Discarico quote per inesigibilità
la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento entro il 5° mese successivo alla consegna del ruolo; la mancata comunicazione, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli da porre in riscossione ad una stessa scadenza; la prima comunicazione è effettuata entro il 18°mese successivo a quello di consegna del ruolo; la mancata presentazione, entro il 3° anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità delle partite non incassate. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per cause non imputabili al concessionario;

81 ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARI Discarico quote per inesigibilità
il mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a meno che i beni non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo; la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabili al concessionario. Sono imputabili al Concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nelle attività di notifica della cartella di pagamento e nell’ambito della procedura esecutiva, a meno che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi e irregolarità non hanno influito sull’esito della procedura.

82 ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARI Discarico quote per inesigibilità
Ai sensi del 6° comma dell’art. 19 del D. Lgs. 112/99 Ufficio Richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito Procedere alla verifica della stessa documentazione presso il Concessionario Il Concessionario, se non provvede alla consegna ENTRO 30 GIORNI dalla richiesta, ovvero alla messa a disposizione della documentazione entro lo stesso termine, perde il diritto al discarico della quota. Essendo il termine previsto a pena di decadenza, è necessario che la richiesta venga effettuata da parte dell’Ufficio con i mezzi idonei a garantire la data certa.

83 ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARI Discarico quote per inesigibilità
Se il funzionario competente, a seguito dell’attività di controllo accerta l’esistenza di cause di perdita del diritto al discarico, notifica apposito atto di contestazione al concessionario, che nei successivi 30 giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo. Nel termine di 90 giorni il concessionario può fare ricorso alla Corte dei conti, che costituisce strada alternativa alla definizione agevolata della controversia.

84 ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARI Discarico quote per inesigibilità Conseguenze di carattere economico per il concessionario Il concessionario se non intende impugnare il provvedimento può scegliere tra due possibilità. Entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto versare un quarto dell’importo complessivo iscritto a ruolo, maggiorato degli interessi legali. Entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento negativo, definire la controversia pagando all’ente creditore un quarto dell’importo iscritto a ruolo oltre interessi, maggiorato di un ulteriore ottavo dello stesso importo più interessi.

85 Il concessionario che ha impugnato il provvedimento
ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARI Discarico quote per inesigibilità Conseguenze di carattere economico per il concessionario Il concessionario che ha impugnato il provvedimento Il concessionario ha comunque facoltà di esercitare azione esecutiva nei confronti dei debitori con le forme ordinarie della procedura civile per il recupero di quanto dovuto pagare all’ente creditore. Dovrà versare, in caso di rigetto dell’impugnazione da parte della Corte dei conti, l’intero ammontare delle somme iscritte a ruolo e non riscosse.

86 ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARI Obblighi per pene pecuniarie (Artt
ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARI Obblighi per pene pecuniarie (Artt. 237 e 238 T.U.) Il Concessionario deve comunicare all’Ufficio Giudiziario che ha emesso il ruolo, l’infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni del debitore, al fine di consentire all’Ufficio di richiedere al P.M., entro 20 giorni dalla comunicazione, di attivare la procedura di conversione presso il competente magistrato di Sorveglianza. Nell’ambito di tale procedimento, l’art. 238 del T.U. prevede che, ove il magistrato di sorveglianza rilevi la esistenza di nuovi beni, ne dia comunicazione all’ufficio creditore e al Concessionario perché proceda all’esecuzione forzata su nuovi beni del debitore.

87 ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARI Discarico automatico (Art. 210 T.U.)
Il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l’eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali e non occorre il provvedimento di annullamento del credito previsto dalla legislazione generale.

88 Riforma della riscossione tributaria
La riforma del 1998 NON HA PRODOTTO RISULTATI POSITIVI

89 Riforma della riscossione tributaria
La situazione non è cambiata dopo i DD.LL. n.138 e 209 del 2002 La capacità di riscossione da parte dei concessionari è risultata bassissima rispetto alle somme iscritte a ruolo

90 Riforma della riscossione tributaria
La riforma del 1998, pur avendo attribuito alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione strumenti di azione quali, ad esempio: accesso telematico all’Anagrafe Tributaria; potere di iscrivere ipoteche; fermo amministrativo sui beni mobili registrati; amministrazione delle vendite conseguenti alle espropriazioni direttamente, senza l’intervento del giudice dell’esecuzione; NON HA PRODOTTO RISULTATI POSITIVI La situazione non è cambiata neppure dopo l’adozione dei DD.LL. n.138 e 209 del 2002 con i quali sono stati assegnati ai concessionari obiettivi di riscossione e ridotte le depenalizzazioni in caso di rigetto della domanda di inesigibilità.

91 Riforma della riscossione tributaria
Con D.L n.203, convertito dalla Legge n.248, viene varata la riforma che crea un nuovo soggetto Gruppo Riscossione S.p.A.

92 Riforma della riscossione tributaria
GRUPPO RISCOSSIONE S.p.A. Consta di 39 società La capogruppo Le ex concessionarie Il C.N.C. Si è realizzata una profonda discontinuità con un passato in cui la riscossione coattiva dei crediti pubblici – unico caso in Europa – era gestita da soggetti privati.

93 RISCOSSIONE S.p.A. E’ UNA SOCIETA’ INTERAMENTE PARTECIPATA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DALL’INPS, NELLA QUALE LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE (51%) DOVRA’, COMUNQUE, RESTARE DI PROPRIETA’ DI SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO

94 RIFORMA DELLA RISCOSSIONE TRIBUTARIA (Art.3 D.L. 30-09-2005, n.203)
A decorrere dal 1° ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle Entrate che le esercita mediante la società di Riscossione Spa. L’Agenzia delle Entrate e l’INPS procedono alla costituzione della “Riscossione S.p.a.” con un capitale iniziale di 150 milioni di euro. La “Riscossione S. p. A.” può acquistare una quota non inferiore al 51% del capitale sociale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, ovvero il ramo di aziende delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione.

95 RIFORMA DELLA RISCOSSIONE TRIBUTARIA (Art.3 D.L. 30-09-2005, n.203)
Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società acquistate dalla “Riscossione S. p. a.” le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti, contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla “Riscossione S.p.a.” e alle società della stessa partecipate. L’art. 18 del D.Lgs 112/99 è stato modificato prevedendo la possibilità di trattare i dati senza l’informativa del D.Lgs 196/2003. L’art. 20 del D.Lgs. 112/99 è stato integrato con il comma 1 bis, per il quale il controllo sulle comunicazioni di inesigibilità è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun Ente creditore.

96 PREROGATIVE ATTRIBUITE A “RISCOSSIONE S.P.A”
Ha dato la possibilità alle società del gruppo “Riscossione S.p.A “ di conoscere le notizie relative ai conti correnti bancari e postali dei debitori. Ha attribuito agli agenti della riscossione la facoltà, finora prevista soltanto per finalità di accertamento, di accedere nei locali nei quali si svolgono attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, per reperire la documentazione utile all’individuazione di crediti vantati da debitori morosi nei confronti di terzi. Legge (Legge Bersani) Ha previsto una sanzione pecuniaria per i terzi creditori del soggetto iscritto a ruolo moroso che non rendono tempestivamente la c.d. “dichiarazione stragiudiziale” relativa ai loro debiti nei confronti di tale soggetto.

97 PREROGATIVE ATTRIBUITE A “RISCOSSIONE S.P.A”
Ha stabilito, nel nuovo art.48 bis del D.P.R. 602/73, che le Pubbliche Amministrazioni, prima di erogare somme di importo superiore a euro, devono appurare se il beneficiario sia moroso rispetto all’obbligazione di versamento derivante da un ruolo di ammontare pari almeno a tale importo. Legge (Legge Bersani) Ha consentito al contribuente l’assolvimento dell’obbligo di pagamento del debito iscritto a ruolo mediante compensazione con crediti di imposta dello stesso, su proposta dell’agente di riscossione, formulata sulla base di una segnalazione automatica, inviata dall’Agenzia delle Entrate prima dell’erogazione del rimborso.

98 DILAZIONE O RATEIZZAZIONE
Per le spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali il debitore può chiedere la dilazione o rateizzazione dell’importo dovuto. Pagamento rateale delle pene pecuniarie (multa o ammenda) può, se non disposto con il provvedimento di condanna, essere concesso solo dal Magistrato di Sorveglianza a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 238 T.U. (sent. Corte Cost. 212/03). Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ad enti e persone giuridiche è competente il giudice dell’esecuzione. (vedi Circolare Ministero Giustizia n.11 del ) La dilazione o rateizzazione non è applicabile al contributo unificato

99 DILAZIONE O RATEIZZAZIONE (Art. 232 T.U.)
Decreto Dirigenziale Circolare Min. n.11 del L’attività delle cancellerie costituisce a tutti gli effetti procedimento amministrativo regolato dalla Legge 241/90 Decide sull’istanza di dilazione o rateizzazione del pagamento del credito con riferimento alle sole spese processuali, alle sanzioni pecuniarie processuali e alle spese di mantenimento in carcere già iscritte presso l’ufficio del Campione Penale alla data del Dirigente Funzionario Individua

100 DILAZIONE O RATEIZZAZIONE (Art. 232 T.U.)
Ai sensi dell’art.232 il debitore può chiedere la dilazione o rateizzazione dell’importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi. La domanda deve essere presentata personalmente, a mezzo di persona incaricata con delega scritta del debitore, a mezzo raccomandata, o sottoscritta e depositata dal difensore munito di procura, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva, momento che va identificato, trattandosi di riscossione mediante iscrizione a ruolo del credito, nell’atto di pignoramento ad opera dell’ufficiale della riscossione.

101 DILAZIONE O RATEIZZAZIONE (Art. 232 T.U.)
Dichiarazione sostitutiva situazione reddituale Cause che impediscono pagamento immediato e termine entro il quale provvedere La domanda deve contenere Dichiarazione sostitutiva inesistenza di procedure esecutive in atto a carico debitore per recupero crediti di cui alla richiesta dilazione o rateizzazione Indicazione eventuali debiti verso l’erario per spese processuali, ecc. per i quali sia stata concessa dilazione.

102 DILAZIONE O RATEIZZAZIONE (Art. 232 T.U.)
La dilazione massimo 12 mesi Non occorre accertamento situazione reddituale quando sentenza o decreto penale ha già disposto pagamento rateale Rateizzazione massimo 30 rate, importo non inferiore a 50 euro Dilazione o rateizzazione Il provvedimento di ammissione dilazione o rateizzazione sospende la procedura esecutiva e va comunicato al Concessionario I provvedimenti di inammissibilità, accoglimento ecc. devono essere sempre motivati (art.3 legge 241/90)

103 DILAZIONE O RATEIZZAZIONE (Art. 232 T.U.)
In caso di debito solidale istanza estesa a tutti i condebitori. Gestione credito unica e formazione unico ruolo anche se domicilio condebitori in comuni diversi Nota Min. Giustizia Provvedimento comunicato al debitore con raccomandata e spese riscosse insieme al debito principale Dilazione o rateizzazione Mancato pagamento una rata decadenza beneficio e obbligo pagamento in unica soluzione restante parte del debito Interessi 6% fino al 30 giugno 2003 e 4% dal 1° luglio 2003

104 SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONE (Art. 215 T.U.)
In applicazione dell’art. 28 del D.L.gs , n.46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all’ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia. POSSIBILI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DEL RUOLO (Circolare Ministero Giustizia del , n.12) Omessa o irrituale notifica dell’invito al pagamento. Errore nella individuazione del soggetto debitore. Erronea determinazione dell’importo iscritto a ruolo. Duplicazione dell’iscrizione a ruolo per la medesima partita di credito. Contestazione del credito per intervenuto pagamento.

105 SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONE Decreto Dirigenziale emanato ai sensi dell’art. 215 T.U. Art. 1 In caso di impugnazione del ruolo la sospensione amministrativa della riscossione può essere disposta, su istanza dell’interessato, dall’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione, ove i motivi di impugnazione non risultino manifestatamene infondati.

106 SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONE Decreto Dirigenziale emanato ai sensi dell’art. 215 T.U. Il provvedimento di sospensione amministrativa, stante la sua natura cautelare, mira ad inibire solo temporaneamente l’esecutorietà del ruolo, in attesa della decisione giurisdizionale sul ricorso, alle cui statuizioni di merito l’ufficio si dovrà conformare per la prosecuzione o meno dell’attività di riscossione. Il provvedimento giurisdizionale prevale su quello amministrativo e determina, pertanto, l’immediata cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione emesso dall’ufficio recupero crediti.

107 SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONE Decreto Dirigenziale emanato ai sensi dell’art. 215 T.U. Il funzionario responsabile dovrà provvedere all’annullamento del credito, nell’esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, qualora, a seguito dell’istanza proposta dal debitore o anche d’ufficio, accerti l’illegittimità o l’infondatezza del ruolo impugnato. Il provvedimento di annullamento determinerà la cessazione della materia del contendere e dovrà essere comunicato al debitore, alla Ragioneria Provinciale dello Stato e al concessionario per il discarico.

108 SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONE Decreto Dirigenziale emanato ai sensi dell’art. 215 T.U. La domanda, in bollo, deve essere presentata all’Ufficio Recupero Crediti. Il provvedimento deve essere congruamente motivato ed emesso entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. In caso di rigetto il provvedimento è impugnabile innanzi al TAR entro 60 giorni. Il provvedimento che accoglie la domanda di sospensione perde efficacia a seguito della cancellazione della causa dal ruolo ovvero a seguito della definizione del giudizio di 1° grado di impugnazione del ruolo.

109 SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONE Decreto Dirigenziale emanato ai sensi dell’art. 215 T.U. All’esito del giudizio l’ufficio comunica al concessionario le disposizioni per la prosecuzione della procedura di riscossione ovvero per il discarico del credito dal ruolo. Analoga comunicazione va effettuata alla Ragioneria Provinciale dello Stato. Sulle somme, il cui pagamento è stato sospeso e che risultano dovute dal debitore, si applicano gli interessi al tasso del 5% con decorrenza dalla data del provvedimento di sospensione della riscossione fino alla data di: pubblicazione della sentenza di 1° grado; adozione del provvedimento di cancellazione; scadenza del termine stabilito dalla legge o dal giudice per la prosecuzione o riassunzione del giudizio.

110 ESTINZIONE LEGALE DI CREDITI RELATIVI A SPESE PROCESSUALI E DI MANTENIMENTO DI UN CERTO IMPORTO (Art.287 T.U.) Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’art.228 per l’importo di cui all’art. 12bis del D.P.R. 602/73 (attualmente € 16,53) l’ufficio non effettua iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

111 DISCARICO AUTOMATICO PER INESIGIBILITA’ DELLE SPESE PROCESSUALI DI MANTENIMENTO DI IMPORTO NON SUPERIORE AD EURO 25,82 (Art. 228 T.U.) Sino a che i regolamenti previsti dagli articoli 228 e 230 non individuino importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo NON SUPERIORE AD EURO 25,82 è DISCARICATO AUTOMATICAMENTE SE RISULTA INFRUTTUOSO IL PRIMO PIGNORAMENTO.

112 ANNULLAMENTO PER IRREPERIBILITA’ (Art. 219 T.U.)
Quando la notifica dell’invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell’art.143 del c.p.c., l’ufficio annulla il credito previo parere conforme dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 265, del R.D. 23 maggio 1924, n.827, per gli importi ivi previsti L’art. 219 ha introdotto due importanti novità Non è più richiesto, come invece disposto in via generale dall’art. 265, R.D. 827/1924, che l’annullamento sia decretato dall’Amministrazione Finanziaria Si prende atto che, per effetto dell’art.17, comma 26, della legge , n.127 (legge Bassanini), non è più previsto come obbligatorio il previo parere del Consiglio di Stato, già stabilito per i crediti superiori a ,28 euro L’ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell’Avvocatura dello Stato, nel caso in cui l’importo superi 2.582,28 euro.

113 ANNULLAMENTO PER IRREPERIBILITA’ (Art. 219 T.U.)
I provvedimenti di annullamento non sono più sottoposti alla registrazione della Corte dei conti così come previsto dall’art.265 R.D. 827/1924. Il legislatore del T.U. ha volutamente evitato di considerare i crediti relativi agli irreperibili meramente sospesi, al fine di escludere che le cancellerie si ritenessero obbligate a riprovare la notifica di tanto in tanto, a causa delle possibili responsabilità conseguenti, derivanti dalla prescrizione dei crediti.

114 ANNULLAMENTO DEL CREDITO PER IRREPERIBILITA’ E POSSIBILE REVIVISCENZA (Art. 235 T.U.)

115 ANNULLAMENTO DEL CREDITO PER IRREPERIBILITA’ E POSSIBILE REVIVISCENZA (Art. 235 T.U.)
Se l’invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l’annullamento del credito ai sensi dell’art.219, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile. Se l’invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce ai reati per i quali c’è stata condanna a pena detentiva, l’ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell’art. 143 del c.p.c., annulla il credito e rimette gli atti al P.M. per l’esecuzione con il rito degli irreperibili. Divenuto reperibile il debitore, il P.M. rimette gli atti all’ufficio per l’iscrizione a ruolo del credito. Quanto disposto dall’art. 235 T.U. è stato esteso dall’art. 241 T.U. anche alle SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, in virtù della loro equiparazione disposta dall’art. 75 del D.Lgs , n.231. L’equiparazione tra pene pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie non riguarda, però, né la conversione della pena né l’esecuzione di pene detentive.

116 ANNULLAMENTO PER INSUSSISTENZA (Art. 220 T.U.)
In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l’ufficio provvede direttamente all’annullamento ai sensi dell’art. 267, comma 1°, del R. D , 827 Se il credito è già iscritto a ruolo, è discaricato automaticamente.

117 ANNULLAMENTO PER INSUSSISTENZA (Art. 220 T.U.)
Limitatamente alle pene pecuniarie, tutti i casi di estinzione del reato Morte del debitore (spese giustizia in materia penale) Estinzione legale del credito Intervenuta prescrizione del credito Credito fondato su una norma dichiarata incostituzionale Spese processuali e di mantenimento di importo minimo (attualmente 16,53 euro). Disposizione valida anche per sanzioni pecuniarie processuali

118 REMISSIONE DEL DEBITO (Art.6 T. U.)
Si applica solo alle spese processuali in materia penale e alle spese di mantenimento in carcere. La remissione del debito è concessa dal magistrato di sorveglianza. disagiate condizioni economiche Sono necessarie due condizioni condotta regolare durante l’espiazione della pena Si riconosce un premio al condannato che ha tenuto una condotta regolare, evitandogli il sacrificio di carattere patrimoniale consistente nel pagamento delle spese a suo carico.

119 ? QUESITO

120 Come devono essere effettuati i rimborsi delle somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore e riconosciute indebite? ?

121 ? Nota Ministero Giustizia Prot. 39468 del 09-03-2006.
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 35 del ha precisato che, per tutti i ruoli emessi da Amministrazioni statali, la restituzione ai concessionari delle somme rimborsate ai debitori, a seguito di sgravio per indebito, deve essere effettuata dagli uffici delle locali Agenzie delle Entrate. Per effetto del T.U. spese di giustizia le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate si applicano anche ai ruoli emessi dal Ministero della Giustizia. L’ufficio giudiziario, una volta accertato che le somme iscritte a ruolo sono state pagate indebitamente dal debitore, incaricherà del rimborso il competente concessionario, che provvederà alla restituzione ai sensi del comma 1, dell’art. 26 del D.Lgs. 112/99. Il concessionario, per ottenere la restituzione delle somme anticipate per l’erogazione dei rimborsi, presenterà alla competente Agenzia delle Entrate apposita istanza.

122 ? QUESITO

123 SE DUE DEBITORI SOLIDALI, DOPO AVER RICEVUTO L’INVITO BONARIO, PAGANO LA SOMMA INTERA E UNO DI ESSI VUOLE IL RIMBORSO, COSA DEVE FARE? ?

124 ? A seguito di apposito quesito, il Dipartimento Affari e Giustizia del Ministero della Giustizia ha precisato, con “nota del ”, che, per il rimborso, è necessario rivolgersi alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari (competente per territorio), alla quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con allegati la quietanza di avvenuto pagamento e il nulla osta al rimborso da parte dell’Ufficio Recupero Crediti. Al termine dell’istruzione l’interessato verrà informato che, a suo favore, è stato emesso apposito mandato di pagamento riscuotibile presso la Banca d’Italia.

125 REISCRIZIONE A RUOLO (Art. 231 T.U.)
In applicazione dell’art. 20, comma 6, del D. Lgs , n.112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l’ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli art. 19 e 20 del D. Lgs , n.112.

126 REISCRIZIONE A RUOLO (Art. 231 T.U.)
L’eventuale reiscrizione a ruolo dei crediti discaricati riveste carattere di eccezionalità. Unico criterio eccezionale per la reiscrizione a ruolo del credito già discaricato per inesigibilità è il pagamento di una diversa partita di credito da parte del medesimo debitore. L’avvenuto pagamento presuppone la sopravvenuta reperibilità e presumibile solvibilità del debitore. Il pagamento può essere rilevato d’ufficio attraverso un sistema di controllo delle partite di credito già eliminate dal registro Mod. 3/SG. Decreto dirigenziale del Nota Ministero giustizia prot. DAG 5034 del Nota Ministero giustizia prot del

127 REISCRIZIONE A RUOLO (Art. 231 T.U.)
Gli uffici che non hanno il registro recupero crediti informatizzato dovranno curare la tenuta di una rubrica alfabetica delle partite di credito eliminate. Può essere adottata una rubrica in formato access. Per credito originario deve intendersi l’intero credito eliminato, comprensivo delle spese e degli interessi, cui dovranno aggiungersi anche le eventuali spese delle procedure esecutive di cui il concessionario abbia chiesto il rimborso. L’attivazione della procedura di reiscrizione a ruolo determina l’iscrizione di una nuova partita di credito per la sola fase della riscossione, con esclusione dell’invito bonario.

128 RENDICONTAZIONE DEI MODELLI DI PAGAMENTO F23 (Nota MINISTERO GIUSTIZIA Prot.1/7221 dell’1-7-2005)
L’art. 5, comma 3, del Decreto Ministero delle Finanze del prevede la funzione della rendicontazione, ovvero della comunicazione da parte del competente Concessionario delle informazioni relative alle riscossioni effettuate. La comunicazione deve essere eseguita entro il mese successivo alla data del pagamento. Gli uffici giudiziari non possono considerare definite le partite di credito se le stesse non sono state rendicontate dai competenti concessionari. Il mod. F23 costituisce ricevuta di pagamento anche se non rendicontato.

129 RENDICONTAZIONE DEI MODELLI DI PAGAMENTO F23 (NOTA MINISTERO GIUSTIZIA PROT.1/7221 DELL’1-7-2005)
Il pagamento mediante F23 legittima l’ufficio a rilasciare al debitore le attestazioni di avvenuto pagamento per le quali, ove non sia pervenuta la rendicontazione, si suggerisce di utilizzare la seguente formula: “A richiesta dell’interessato per uso_______si attesta che il pagamento del credito erariale, avvenuto in data______ mediante mod. F23 la cui copia; allo stato non rendicontata, è in possesso dello scrivente ufficio ”.

130 RIVERSAMENTO DEL RISCOSSO
Agli Ufficiali Giudiziari deve essere corrisposto il 15% delle somme recuperate. Alla Cassa Mutua Cancellieri e Segretari Giudiziari deve essere corrisposto 0,9% del 20% (doppio decimo) delle somme recuperate (Legge , n.734). Per le somme a favore della Cassa Mutua Cancellieri e Segretari Giudiziari la comunicazione bimestrale va fatta alla Procura Generale presso la Corte di Appello.

131 RIVERSAMENTO DEL RISCOSSO
A partire dal 2° semestre 2002 gli Uffici giudiziari devono comunicare direttamente alla Corte di Appello, entro il 5 del mese successivo al bimestre, tutti i dati relativi alla quantificazione del 15% calcolato sul totale delle somme recuperate dai campioni civili, penali e amministrativi comunicati dai concessionari alle Cancellerie e sulla vendita dei corpi di reato (circolare Ministero Giustizia del , prot.1039). Negli specchietti riepilogativi devono essere tenute distinte le somme riscosse con F23 (Circolare Ministeriale del prot. 6/111).

132 DECADENZA DEGLI ADEMPIMENTI DELLE CANCELLERIE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Il Ministero della Giustizia con nota prot. 1916/BLS del , in risposta ad alcuni quesiti, ha fornito le seguenti precisazioni: Tenendo conto che per i bimestri che vanno dal secondo 2002 ad oggi, l’Amministrazione ha provveduto, sulla base di un accordo convenuto con le Organizzazioni Sindacali del personale UNEP e previa autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad emanare una consequenziale serie di decreti dirigenziali per ciascuna Corte di Appello, mediante i quali è stato disposto il pagamento della percentuale ex art.122 D.P.R. 1229/59, ne consegue il venir meno dell’utilizzo delle proposte di liquidazione, predisposte dalle Cancellerie competenti e attinenti all’emolumento de quo.

133 DECADENZA DEGLI ADEMPIMENTI DELLE CANCELLERIE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Allo stato, infatti, la liquidazione della suddetta percentuale avviene sulla base delle riscossioni complessivamente affluite all’Erario, attraverso i codici di tributo di volta in volta indicati dal Dicastero finanziario, nell’arco temporale intercorrente sopra riportato, così come comunicate dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale – per il tramite della società SOGEI S.p.A. incaricata di fornire i dati di cui trattasi. In considerazione delle nuove modalità di quantificazione della percentuale, viene meno la valenza della Circolare prot. VI/1039/035/MR del 19 giugno 2002 diretta ai Presidenti delle Corti di appello, emanata dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione di questo Dipartimento, che a suo tempo gestiva il relativo capito di bilancio “1503”.

134 REGISTRO CASSA

135 STATISTICHE SEMESTRALI

136 STATISTICHE SEMESTRALI SULLE SPESE DI GIUSTIZIA
La rilevazione è finalizzata ad accertare l’esatta individuazione dell’importo delle voci di spesa sia in materia penale che in materia civile, distinguendo fra queste le spese sostenute per il patrocinio a spese dello Stato. Sostituisce tutte le precedenti rilevazioni statistiche semestrali in materia di spese di giustizia. Circolare Ministero Giustizia prot del Circolare Ministero Giustizia prot.1393 del Circolare Ministero Giustizia prot del

137 STATISTICHE SEMESTRALI SULLE SPESE DI GIUSTIZIA
Le nuove statistiche devono essere compilate semestralmente utilizzando esclusivamente la maschera di inserimento predisposta sulla intranet della giustizia. La rilevazione va fatta per tutti i registri delle spese di giustizia introdotti dal 1° luglio 2003. Per le statistiche relative al Mod 3/SG devono considerarsi recuperate e, quindi, eliminate solo le partite di credito per le quali il pagamento è stato rendicontato dal Concessionario. In uno spazio a parte devono essere inseriti gli importi relativi ai pagamenti provati dal mod. F23 ma non rendicondati dai Concessionari.

138 GESTIONE DEI RUOLI INFORMATICI (Nota Ministero giustizia prot
GESTIONE DEI RUOLI INFORMATICI (Nota Ministero giustizia prot. 1/7418 del ) (Nota Ministero economia e finanze prot del ) Dal 1° gennaio 2003 i dati contabili delle riscossioni, dei discarichi e dei decreti di maggiore rateazione, relativi alle somme iscritte nei ruoli emessi sia dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, sia dagli altri Uffici appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, contenenti entrate erariali successive al , sono gestiti in modo informatizzato dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate. Per una corretta contabilizzazione e imputazione al bilancio dello Stato delle somme riguardanti i decreti di discarico e di maggiore rateazione gli uffici devono trasmettere i decreti stessi al Consorzio nazionale tra i concessionari per la loro elaborazione informatica e alle Ragionerie provinciali competenti per territorio.

139 SPESE DISTRUZIONE CORPI DI REATO
Rimborso spese ai Carabinieri che provvedono alla distruzione dei corpi di reato e annotazioni delle spese nel foglio notizie Problema NOTA Ministero giustizia Prot. n. 1/759/44/U “Dalla lettura dell’art. 5 del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R n.115) nonché della relazione allo stesso, si ritiene di poter affermare che le spese sostenute per la distruzione dei corpi di reato rientrino tra quelle straordinarie e che, quindi, siano ripetibili a carico del condannato.” Tutte le spese che non riguardino il funzionamento dell’ufficio (indennità magistrati onorari, trasferte dei magistrati, ecc), bensì il concreto svolgersi del singolo procedimento, sono ripetibili, perché causate dal responsabile del commesso reato.

140 LIQUIDAZIONE DELL’ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE DI UFFICIO (Art
LIQUIDAZIONE DELL’ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE DI UFFICIO (Art.116 T.U.) Recupero delle somma anticipate all’erario per il pagamento dell’onorario al difensore di ufficio Problema Art. 116 T.U. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’art.82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art.84, quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore non chieda ed ottenga l’ammissione al patrocinio. La Cancelleria potrà procedere al recupero delle somme anticipate dall’erario già a seguito dell’avvenuta emissione del titolo di spesa, in quanto titolo per il recupero deve essere considerato il decreto di liquidazione e non già la sentenza irrevocabile di condanna. (Si veda risposta a quesito del Ministero della Giustizia prot dell’ e relazione illustrativa art. 116 T.U.).

141 LIQUIDAZIONE DELL’ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE DI UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE (Art.117 T.U.) Il momento in cui deve iniziare l’azione di recupero nei confronti dell’irreperibile Problema Art. 117 T.U. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o del condannato irreperibile sono liquidate dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile . Così come nel caso dell’art.116, anche in questa ipotesi il diritto di credito dell’Erario sussiste già al momento dell’anticipazione al difensore, anche se la sua concreta realizzazione è condizionata alla reperibilità del soggetto assistito. L’esistenza del diritto di credito autorizza l’iscrizione dello stesso nell’apposito registro. Ciò non toglie che lo stato di irreperibilità possa consigliare di non procedere immediatamente alla relativa azione, al fine di evitare ulteriori atti e spese inutili, attivando la medesima soltanto quando il debitore si sia reso reperibile (Vedi risposta a quesito del Ministero della Giustizia Prot dell’ ).

142 ? QUESITO

143 QUALE DEVE ESSERE IL COMPORTAMENTO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI IN PRESENZA DI CAUSE PROMOSSE DAL CONCESSIONARIO PER L’INSINUAZIONE TARDIVA DEI CREDITI NEL FALLIMENTO, DEFINITE CON LA CONDANNA DEL MEDESIMO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI? ?

144 ? Risposta del Ministero della giustizia con nota prot.1/7599 del ad apposito quesito Gli articoli debbono essere annullati per insussistenza. Tale conclusione discende dalla lettura dell’art. 48 del D.P.R. 602/73, così come sostituito dall’art.16 del D.Lgs.46/99, il quale prevede che il recupero delle spese prenotate a debito debba avvenire nei confronti della parte soccombente quando questa non sia il concessionario. Nel sistema di recupero vigente, al concessionario è delegata una funzione propriamente erariale: esso, quindi, riveste una posizione privilegiata nel procedimento, tanto da essere delegato alla stessa determinazione delle spese da recuperare secondo la disciplina dell’art.157 T.U. Pertanto le spese prenotate debbono considerarsi irripetibili laddove il soggetto soccombente e quello delegato alla riscossione si trovino a coincidere.

145 ? I crediti debbono essere annullati per insussistenza con provvedimento da parte del Funzionario di cancelleria addetto al servizio. I procedimenti di insinuazione tardiva, iscritti dopo l’entrata in vigore del T.U., sono disciplinati dall’art.157 e, pertanto,l’annotazione e la conseguente prenotazione a debito delle spese e del contributo unificato devono essere operate dal concessionario all’uopo delegato.

146 ? QUESITO

147 Le spese e le indennità dovute al Cancelliere per l’attività di redazione degli inventari fallimentari svolta al di fuori del normale orario di ufficio è anticipabile dall’erario mediante prenotazione a debito, se manca l’attivo fallimentare ? Il provvedimento di liquidazione della spesa è ancora di competenza del Giudice delegato, o è divenuto di competenza del Cancelliere ai sensi dell’art. 165 del T.U.? ?

148 ? RISPOSTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN DATA AD APPOSITO QUESITO L’art. 146 del T.U. stabilisce che nella procedura fallimentare, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese siano prenotate a debito, altre siano anticipate dall’erario. Pertanto, il rimborso delle spese, l’indennità di trasferta e il compenso per lavoro straordinario ( se viene svolto al di fuori dell’orario di ufficio), in caso di mancanza di attivo fallimentare, viene anticipato dall’erario, con annotazione della spesa anticipata nel registro delle spese pagate dall’erario (art.162 T.U.). Ovviamente, tutte le spese dell’una e dell’altra categoria devono essere recuperate, appena vi sia disponibilità, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, come previsto dall’art. 146, comma 4.

149 ? In relazione al secondo quesito si fa presente che l’art. 146 non richiede, a differenza dell’abrogato art. 91 L.F., il decreto del giudice per l’autorizzazione alla prenotazione a debito, né il decreto di liquidazione delle spese anticipate, pertanto valgono le regole generali del T. U. per i titoli di pagamento. Di conseguenza nella specie deve applicarsi il principio stabilito dall’art. 165 del T.U., secondo il quale la liquidazione delle spese è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all’ufficio, se non espressamente attribuita al magistrato.

150 FINE


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