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ATTORI DELLA SICUREZZA

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Presentazione sul tema: "ATTORI DELLA SICUREZZA"— Transcript della presentazione:

1 ATTORI DELLA SICUREZZA
LEZIONE 1 ATTORI DELLA SICUREZZA

2 ATTORI DELLA SICUREZZA IN AZIENDA
LEZIONE 1 DATORE DI LAVORO DIRIGENTE MEDICO COMPETENTE PREPOSTO LAVORATORE RSPP RLS D. Lgs 81/08 ATTORI DELLA SICUREZZA IN AZIENDA Organigramma della sicurezza in AZIENDA

3 ATTORI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE
LEZIONE 1 D. Lgs 81/08 ATTORI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE Organigramma della sicurezza in cantiere COMMITTENTE RESPONSABILE DEI LAVORI CSP CSE

4 D. LGS 81/08 ATTORI DELLA SICUREZZA
LEZIONE 1 D. LGS 81/08 ATTORI DELLA SICUREZZA DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI SPP e ASPP MEDICO COMPETENTE RLS ADDETTI EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO

5 DATORE DI LAVORO (art. 2 D. LGS 81/08)
LEZIONE 1 DATORE DI LAVORO (art. 2 D. LGS 81/08) SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE O, COMUNQUE, IL SOGGETTO CHE, SECONDO IL TIPO E L’ASSETTO DELL’ORGANIZZAZIONE NEL CUI AMBITO IL LAVORATORE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITÀ, HA LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE STESSA O DELL’UNITÀ PRODUTTIVA IN QUANTO ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA.

6 COSA SI INTENDE PER UNITA’ PRODUTTIVA?
LEZIONE 1 COSA SI INTENDE PER UNITA’ PRODUTTIVA? L’ unità produttiva e’ una sede periferica dell’azienda, dotata di: • autonomia tecnico – funzionale • autonomia finanziaria (autonomo potere di spesa del dirigente)

7 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LEZIONE 1 IL DATORE DI LAVORO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni …, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

8 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
LEZIONE 1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (Artt. 17 D. LGS 81/2008) PRINCIPIO GENERALE Il datore di lavoro è responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori nella sua impresa

9 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
LEZIONE 1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Redazione del Documento Valutazione Rischi e del DUVRI Riduzione dei rischi in azienda Istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Designazione degli addetti all’emergenza e primo soccorso Formazione e informazione dei dipendenti

10 OBBLIGHI NON DELEGABILI
LEZIONE 1 OBBLIGHI NON DELEGABILI valutazione dei rischi e redazione del relativo documento nomina RSPP

11 CONDIZIONI DELEGA DI FUNZIONI
LEZIONE 1 CONDIZIONI DELEGA DI FUNZIONI Atto scritto con data certa Delegato in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate Attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate Attribuzione al delegato di autonomia di spesa necessaria per le funzioni delegate Accettazione scritta da parte del delegato

12 DELEGA DI FUNZIONI Adeguata e tempestiva pubblicità
LEZIONE 1 DELEGA DI FUNZIONI Adeguata e tempestiva pubblicità Obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite

13 SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (ART. 55 T.U.)
LEZIONE 1 SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (ART. 55 T.U.) In caso di violazione delle norme di sicurezza, il nuovo T.U. prevede per il datore di lavoro: ammenda da a € arresto fino a 18 mesi 13

14 LEZIONE 1 DIRIGENTE PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL’INCARICO CONFERITOGLI, ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO ORGANIZZANDO L’ATTIVITÀ LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA. Il termine "dirigente" in materia di sicurezza non sta ad indicare una qualifica formale, ma una FUNZIONE: sostituire il datore di lavoro in settori di attività nei limiti in cui il datore non può provvedere direttamente, e sempre che sia messo in condizione di agire in piena autonomia, cioè con il trasferimento dei poteri necessari per operare.

15 LEZIONE 1 PREPOSTO PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NEI LIMITI DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL’INCARICO CONFERITOGLI, SOVRINTENDE ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA E GARANTISCE L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, CONTROLLANDONE LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI ED ESERCITANDO UN FUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVA

16 LEZIONE 1 OBBLIGHI DEL PREPOSTO Sovrintende e vigila su osservanza da parte dei lavoratori di obblighi di legge, disposizioni aziendali, uso DPI Verifica accesso dei lavoratori con adeguate istruzioni a zone con rischio grave e specifico Richiede osservanza misure per il controllo delle situazioni di emergenza e dà istruzioni per abbandono posto di lavoro in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile

17 LEZIONE 1 OBBLIGHI DEL PREPOSTO Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato Non richiede ai lavoratori di riprendere il lavoro in caso di persistenza di pericolo grave e immediato Segnala tempestivamente a datore di lavoro o dirigente le deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro, DPI o ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro

18 LEZIONE 1 LAVORATORE PERSONA CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, SVOLGE UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN’ARTE O UNA PROFESSIONE, ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

19 LEZIONE 1 CASI PARTICOLARI Sono soggetti all’obbligo/dovere del datore di lavoro di fornire informazione e formazione alla Sicurezza sul lavoro anche: Il lavoratore a domicilio Il portiere (ha diritto ad una formazione di 8 ore secondo il CCNL) Il lavoratore a contratto di somministrazione ed il precario Il lavoratore da strutture di volontariato Sono invece esclusi: il lavoro gratuito lo scambio di prestazioni 19

20 IL LAVORATORE INTERINALE
LEZIONE 1 IL LAVORATORE INTERINALE E’ assunto dall’agenzia di lavoro interinale ma lavora per l’impresa utilizzatrice: chi lo deve tutelare? Gli oneri di sicurezza sono a carico di entrambe le Società: l’agenzia di lavoro interinale deve fornirgli una formazione di base l’impresa utilizzatrice deve completarla con le informazioni sui propri rischi specifici e con le relative prescrizioni, consegnargli eventuali dispositivi di protezione, curare la sorveglianza sanitaria. 20

21 OBBLIGHI DEI LAVORATORI
LEZIONE 1 OBBLIGHI DEI LAVORATORI Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 21

22 OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 22

23 OBBLIGHI DEI LAVORATORI
LEZIONE 1 OBBLIGHI DEI LAVORATORI Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; Segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; 23

24 OBBLIGHI DEI LAVORATORI
LEZIONE 1 OBBLIGHI DEI LAVORATORI Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o controllo; Sottoporsi ai controlli sanitari; Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento; Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori 24

25 DIRITTI – DOVERI DEI LAVORATORI
LEZIONE 1 DIRITTI – DOVERI DEI LAVORATORI Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro - su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni – partecipando in modo attivo alla in-formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, dai dirigenti e preposti, segnalando le deficienze dei dispositivi di sicurezza (Art. 20 comma 1 T.U.) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza (art. 44 comma 2 T.U.)

26 SANZIONI PER IL LAVORATORE (art. 59 T.U.)
LEZIONE 1 SANZIONI PER IL LAVORATORE (art. 59 T.U.) In caso di: violazioni delle disposizioni aziendali di sicurezza uso improprio di macchinari ed attrezzature mancata segnalazione di anomalie il T.U. prevede quali sanzioni a carico del lavoratore: arresto fino ad 1 mese ammenda da 200 a 600 € 26

27 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
LEZIONE 1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Ogni lavoratore deve ricevere sufficiente ed adeguata informazioni in materia di salute e sicurezza: rischi per la salute e sicurezza sul lavoro misure di protezione e prevenzione adottate normativa di sicurezza e le disposizioni aziendali Informare” significa fornire notizie utili o funzionali allo svolgimento di una determinata attività; “formare”, invece, significa fornire i requisiti necessari per svolgerla. “Informare” significa fornire notizie utili o funzionali allo svolgimento La formazione comprende anche l’addestramento che viene effettuata da persona esperta nel posto di lavoro

28 Formazione Informazione ed Addestramento
LEZIONE 1 IL D.LGS. 81/08 Formazione Informazione ed Addestramento Azioni volte ad ottenere la conoscenza, la comprensione dei pericoli presenti sul luogo di lavoro e la condivisione sulle modalità adottate per minimizzare i rischi. L’addestramento è rappresentato dalle azioni intraprese dai Dirigenti e dai Preposti volte ad istruire i Lavoratori sull’uso delle macchine e sulle procedure lavorative adottate per minimizzare i rischi. 28

29 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
LEZIONE 1 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Strumenti indispensabili per: Aumentare il livello di sicurezza Attivare una partecipazione reale del lavoratore Effettuare una corretta valutazione dei rischi Tutti gli interventi di informazione e formazione devono essere effettuati in orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori

30 fornire i requisiti necessari per svolgerla.
LEZIONE 1 INFORMARE fornire notizie utili o funzionali allo svolgimento di una determinata attività FORMARE fornire i requisiti necessari per svolgerla. Con l’informazione si deve ottenere che il lavoratore conosca il proprio ambiente di lavoro, le attrezzature, gli impianti, le sostanze utilizzate, le procedure da applicare, i pericoli a cui va incontro. 30

31 QUANDO SI DEVE FARE INFORMAZIONE, FORMAZIONE
LEZIONE 1 QUANDO SI DEVE FARE INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO All’assunzione Al trasferimento o cambiamento di mansione All’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi Periodicamente e/o ogni qualvolta che si constata una riduzione dell’attenzione alle norme di sicurezza da parte dei lavoratori 31

32 CHI PUÒ FARE INFORMAZIONE, FORMAZIONE E
LEZIONE 1 CHI PUÒ FARE INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Datore di lavoro, dirigenti e preposti Personale dipendente con adeguate capacità Responsabile del S.P.P. Medico competente Consulenti esterni (fornitori, liberi professionisti, istituzioni, ecc.) 32

33 LEZIONE 1

34 LEZIONE 1 SINTESI DATORE DI LAVORO PREPOSTO DIRIGENTE LAVORATORE

35 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.)
LEZIONE 1 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.) E' l'insieme delle persone e dei sistemi finalizzato all'attività di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi nell'azienda. Il servizio di prevenzione e protezione può essere interno all'azienda, con l'eventuale ausilio di consulenze esterne, o essere interamente affidato ad una struttura esterna. In alcuni casi può essere lo stesso datore di lavoro a svolgere in prima persona tali compiti. In ogni caso il datore di lavoro non è mai liberato dalle proprie responsabilità. 35

36 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.)
LEZIONE 1 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.) Il servizio di prevenzione e protezione supporta il datore di lavoro negli adempimenti in materia di salute e sicurezza, nella valutazione dei rischi e nell'indicazione delle misure di prevenzione. Propone il programma per l'informazione e la formazione dei lavoratori.

37 (art. 2 c. 1 lett. n) (art. 2 c. 1 lett. n)
LEZIONE 1 PREVENZIONE (art. 2 c. 1 lett. n) (art. 2 c. 1 lett. n) Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l del lavoro, l’esperienza e esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e salute della popolazione e dell’ integrità dell’ambiente esterno 37

38 LEZIONE 1 PROTEZIONE la protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso 38

39 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.)
LEZIONE 1 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.) Il servizio prevenzione e protezione è costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP)

40 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)
LEZIONE 1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) persona, interna o esterna all’azienda, in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, designata dal Datore di Lavoro (a cui risponde) per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 40

41 LEZIONE 1 FUNZIONI DEL RSPP Elabora il Doumento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ed il Piano d’Emergenza Propone nuove misure di sicurezza Elabora piani di formazione Indice le Riunioni periodiche Aggiorna il D.V.R. Coordina gli appaltatori e redige il Documento Unico di valutazione delle Interferenze (DUVRI) Valuta e sceglie nuove attrezzature d’emergenza 41

42 CARATTERISTICHE DEL RSPP
LEZIONE 1 CARATTERISTICHE DEL RSPP Deve avere un curriculum adeguato e deve aver frequentato corsi di specializzazione e di aggiornamento in base al D.Lgs.195/03 Non è necessariamente un tecnico Deve avere capacità organizzative Può avere supporti esterni Deve dare ed ottenere la collaborazione di tutti È dotato di capacità ed attitudini adeguate, valutate a discrezione del datore di lavoro che è responsabile della sua scelta ( c.d. culpa in eligendo 42

43 L’INCARICO DI RSPP Prima del T.U.:
LEZIONE 1 L’INCARICO DI RSPP Prima del T.U.: Il datore di lavoro comunicava all'ispettorato del lavoro e alle Asl il nominativo della persona designata come RSPP (interno ovvero esterno all'azienda) Ora, con il T.U.: Il datore di lavoro indica il nominativo sul DVR, compresi gli attestati ed il curriculum 43

44 LEZIONE 1 Competenze degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Effettuano e coordinano la gestione delle esercitazioni per le emergenze e le Evacuazioni; Effettuano le attività tecniche e di informazione e formazione interne, proposte dal Responsabile del Servizio; Elaborano le procedure e le istruzione operative per l’attuazione delle norme, nell’ambito del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 44

45 LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
LEZIONE 1 LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE AZIENDE CON PIÙ DI 15 LAVORATORI IL DL DEVE INDIRE ALMENTO UNA VOLTA ALL’ANNO UNA RIUNIONE DOVE DEVONO PRESENZIARE LE EGUENTI FIGURE: DL O SUO RAPPRESENTANTE RSPP MEDICO COMPETENTE RLS 45

46 LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
LEZIONE 1 LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DURANTE TALE RIUNIONE SI DEVONO ANALIZZARE (ALMENO) I SEGUENTI ARGOMENTI: DVR ANDAMENTO INFORTUNI, MALATTIE PROFESSIONALI E SORVEGLIANZA SANITARIA SCELTA, CARATTERISTICHE, EFFICACIA DPI PIANO O PROGRAMMA INFORMAZIONE E FORMAZIONE 46

47 IL SPP SI INTERFACCIA CON...
LEZIONE 1 IL SPP SI INTERFACCIA CON... Datore di lavoro Medico competente Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) Consulenti esterni 47

48 MEDICO COMPETENTE (M.C.)
LEZIONE 1 MEDICO COMPETENTE (M.C.) (DEFINIZIONE) medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi/professionali, che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti. 48

49 MEDICO COMPETENTE (M.C.)
LEZIONE 1 MEDICO COMPETENTE (M.C.) Deve essere uno specialista in medicina del lavoro o possedere un titolo professionale equivalente, previsto dalla legge (art.2). Partecipa alla valutazione del rischio ed alla redazione del "documento di valutazione dei rischi" nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria per i lavoratori. 49

50 ATTIVITA’ DEL MEDICO COMPETENTE
LEZIONE 1 ATTIVITA’ DEL MEDICO COMPETENTE esamina i luoghi di lavoro analizza i rischi lavorativi visita il lavoratore (eventualmente) richiede accertamenti specialistici illustra al lavoratore le proprie conclusioni spiega il significato degli esami mantiene il segreto professionale 50

51 SORVEGLIANZA SANITARIA
LEZIONE 1 SORVEGLIANZA SANITARIA (DEFINIZIONE) Insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa la sorveglianza sanitaria è un’attività che comporta la partecipazione del medico alla valutazione del rischio 51

52 QUANDO SI EFFETTUA LA SORVEGLIANZA SANITARIA
LEZIONE 1 QUANDO SI EFFETTUA LA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE SU RICHIESTA DEL LAVORATORE E LA STESSA RITENUTA DAL M.C. CORRELATA AI RISCHI TIPOLOGIE DI VISITE: VISITA MEDICA PREVENTIVA VISITA MEDICA PERIODICA CAMBIO MANSIONE CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO NEI CASI PREVISTI 52

53 NON SI EFFETTUA SORVEGLIANZA SANITARIA
LEZIONE 1 NON SI EFFETTUA SORVEGLIANZA SANITARIA IN FASE PREASSUNTIVA PER ACCERTARE STATI DI GRAVIDANZA NEI CASI VIETATI DALLA NORMATIVA 53

54 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)
LEZIONE 1 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. ISTITUITO A LIVELLO TERRITORIALE O DI COMPARTO ISTITUITO A LIVELLO AZIENDALE E DI SITO PRODUTTIVO 54

55 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
LEZIONE 1 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Fino a 15 lavoratori eletto direttamente dai lavoratori al loro interno individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo Più di 15 lavoratori eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Qualora non si proceda alle elezioni le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti territoriale/sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 55

56 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
LEZIONE 1 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Numero minimo dei rappresentanti: • 1 rappresentante sino a 200 lavoratori; • 3 rappresentanti da 201 a lavoratori; • 6 rappresentanti oltre i lavoratori. 56

57 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS
LEZIONE 1 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS e’ designato dalla RSU, se esiste e’ tutelato come un sindacalista, ma non ha una funzione sindacale ha a disposizione un monte-ore di 40 ore annue per svolgere la propria attività (accordi interconfederali) partecipa alle riunioni periodiche di sicurezza non ha diritto ad alcuna maggiorazione di retribuzione, salvo se prevista dal ccnl 57

58 LEZIONE 1 LE FUNZIONI DEL RLS e’ un tramite tra i colleghi ed il servizio di prevenzione e’ un utile collaboratore del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza di tutti può accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione all’azienda può esaminare la documentazione aziendale di sicurezza (DVR, DUVRI e Registro Infortuni) ed estrarne una copia per rendersi conto del contenuto e dei programmi di intervento necessari 58

59 ADDETTI COMPITI SPECIALI
LEZIONE 1 ADDETTI COMPITI SPECIALI ADDETTI EMERGENZE: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.) ADDETTI PRIMO SOCCORSO: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso Sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati all’uso necessari dei presidi. 59

60 GLI ORGANISMI PARITETICI
LEZIONE 1 GLI ORGANISMI PARITETICI Sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori Hanno funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e possono assumere l’incarico di RSPP (Art. 31 comma 1 T.U.) Fungono da prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 60

61 SICUREZZA E LAVORI IN APPALTO
LEZIONE 1 SICUREZZA E LAVORI IN APPALTO Il datore di lavoro, se affida lavori (all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva) ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: • verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; • fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. • coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto; • coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. • promuove la cooperazione e il coordinamento di cui sopra 61

62 SUBAPPALTATORI, CONSULENTI ED AUTONOMI
LEZIONE 1 SUBAPPALTATORI, CONSULENTI ED AUTONOMI DEVONO ESSERE INFORMATI E COORDINATI SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA DEL COMMITTENTE DEVONO RICEVERE DETTAGLIATE NOTIZIE SULLE PROCEDURE DI EMERGENZA DEVONO RICEVERE, PRENDERE VISIONE E FIRMARE IL DUVRI, DOCUMENTO UNICO CONTRO I RISCHI DA INTERFERENZE 62

63 PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI
LEZIONE 1 PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI E’ vietato fabbricare, vendere, noleggiare e la concedere in uso macchine, attrezzature da lavoro e impianti non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione beni soggetti a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle documentazioni previste dalla legge. 63

64 LEZIONE 1 GLI INSTALLATORI E MONTATORI DI IMPIANTI, MACCHINE O ALTRI MEZZI TECNICI DEVONO ATTENERSI: ALLE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO ALLE ISTRUZIONI FORNITE DAI FABBRICANTI DEI MACCHINARI E DEGLI ALTRI MEZZI TECNICI PER LA PARTE DI LORO COMPETENZA 64

65 SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA
LEZIONE 1 SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI Se possibile devono lavorare a piano terra Una persona, preferibilmente fra gli addetti all’emergenza, deve essere specificamente incaricata di assistere ognuno di loro in caso di emergenza 65

66 SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA LAVORATRICI MADRI E GESTANTI
LEZIONE 1 SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA LAVORATRICI MADRI E GESTANTI La Legge n. 1204/71 ed il D.P.R. n. 1026/76, prevedevano già una serie di tutele: il D.P.R. n. 645/96 ha ampliato e precisato queste prescrizioni la tutela scatta da quando il Datore di lavoro viene informato della novità Il personale femminile deve essere informato di eventuali rischi specifici legati allo stato di gravidanza e della necessità di renderlo noto immediatamente la lavoratrice gestante deve essere inviata al Medico competente che ne definirà l’idoneità alla mansione, con eventuali prescrizioni cautelative 66

67 SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA
LEZIONE 1 SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA Personale con attività esterne deve essere autorizzato una volta per tutte, con eventuale riferimento all’uso di veicoli aziendali o personali va sempre tenuta sotto controllo la scadenza delle patenti di tali incaricati 67

68 RESPONSABILITA’ IL MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA PUO’ COMPORTARE:
LEZIONE 1 RESPONSABILITA’ IL MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA PUO’ COMPORTARE: RESPONSABILITA’ CIVILI COPERTE CON L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI INAIL RESPONSABILITA’ PENALI E’ APPLICATA ALLA PERSONA FISICA CHE CON AZIONI OD OMISSIONI HA CONTRIBUITO A CAUSARE IL DANNO 68

69 LA RESPONSABILITÀ PENALE
LEZIONE 1 LA RESPONSABILITÀ PENALE • La Responsabilità penale comporta la condanna per un reato; a tal fine si devono distinguere i reati (comportamenti sanzionati penalmente) in delitti e contravvenzioni: • I delitti hanno la caratteristica di essere generalmente reati di danno (sanzioni: multa e/o reclusione) e, cioè, le relative fattispecie vengono integrate solo quando si verifichi un evento lesivo di posizioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento. Per quanto d’interesse, tali fattispecie sono generalmente quelle previste e sanzionate dagli artt. 451 (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro), 590 (lesioni colpose) e 589 (omicidio colposo) c. p., salvo altre e più gravi. • Le contravvenzioni sono caratterizzate dall’essere reati di pericolo (sanzioni: arresto o ammenda) e come tali la sola inosservanza ad un determinato obbligo è sufficiente ad integrarne la fattispecie, rimanendo irrilevante l’elemento soggettivo del dolo, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento lesivo. 69

70 LA RESPONSABILITÀ CIVILE
LEZIONE 1 LA RESPONSABILITÀ CIVILE • Più estesa di quella penale è la responsabilità civile del R.S.P.P. derivante dall’inesatto adempimento dei propri compiti, così come sanciti dall’art. 33 del D. Lgs. 81/2008, e/o dall’esecuzione di atti dolosi o colposi che causino danni. Questa responsabilità viene considerata qualora il D.d.l. adempia correttamente ai suoi doveri nei confronti del R.S.P.P., come previsto dall’art. 18, comma 2 del D. Lgs. 81/2008: “il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) La natura dei rischi; b) L’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) La descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) I dati di cui al comma 1, lettera r del D. Lgs. 81/2008 e quelli relativi alle malattie professionali; e) I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza; Le informazioni ed i dati forniti al S.P.P. costituiranno il metro di valutazione dell’adeguatezza dei comportamenti del R.S.P.P. Si rimanda infine agli aggiornamenti del D. L.gvo 106/2009 in particolare alle modifiche degli artt. 14, 16, 17. 70

71 ASSICURAZIONE E INDENNIZZO
LEZIONE 1 ASSICURAZIONE E INDENNIZZO

72 MECCANISMI ASSICURATIVI E PREVENZIONE
LEZIONE 1 MECCANISMI ASSICURATIVI E PREVENZIONE I meccanismi assicurativi delle lavorazioni hanno implicazioni di tipo prevenzionale Le modalità di indennizzo di infortuni e malattie professionali aiutano alla definizione delle eventuali colpe Gli incentivi stimolano le aziende alla messa in atto di adeguate politiche prevenzionali.

73 LEZIONE 1 L’assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL ha in sé modalità e meccanismi che hanno una valenza di tipo prevenzionale: stimolano cioè il mondo del lavoro ad abbattere il fenomeno. Perché le categorie e le singole aziende con tassi infortunistici ridotti usufruiscono di riduzioni sui premi assicurativi. Esistono inoltre incentivi economici che stimolano le aziende ad adottare comportamenti virtuosi in tema di SSL. E’ sempre bene usare dei numeri e ricordare i dati della sezione I, in Italia il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali costa circa il 3% del PIL.

74 ELEMENTI DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
LEZIONE 1 ELEMENTI DEL RAPPORTO ASSICURATIVO I soggetti del rapporto assicurativo sono: Il DL: paga i tassi di premio in proporzione al rischio delle lavorazioni e alle retribuzioni L’INAIL: gestisce i premi ed eroga le prestazioni a infortunati e vittime di malattie professionali Il lavoratore: riceve le prestazioni

75 LEZIONE 1 DEFINIZIONE DEL TASSO Ogni azienda paga all’INAIL un tasso di premio definito dall’inquadramento della propria lavorazione nella TARIFFA DEI PREMI Elenco e classificazioni di lavorazioni corrispondenti ai diversi rischi Suddiviso in Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività

76 LEZIONE 1 DENUNCIA INIZIALE All’inizio di ogni impresa le lavorazioni sono comunicate con la denuncia di inizio attività Sulla base dei dati forniti viene definito l’inquadramento tariffario Eventuali variazioni delle lavorazioni vanno comunicate in seguito Il DL si può opporre alla tariffa assegnata e fare ricorso

77 OSCILLAZIONE DEL TASSO
LEZIONE 1 OSCILLAZIONE DEL TASSO Nel primo biennio di attività il tasso può oscillare per l’applicazione di misure di prevenzione Dal secondo biennio il tasso oscilla con un meccanismo analogo al bonus malus della RC auto sulla base dell’andamento infortunistico L’oscillazione può arrivare al 35% del tasso La prevenzione conviene all’impresa

78 SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
LEZIONE 1 SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL) Si tratta di regolamenti aziendali e complessi di procedure atte a regolare la gestione della SSL in un ottica di massima riduzione dell’incidenza di infortuni e malattie professionali

79 LEZIONE 1 L’adozione di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro è finanziato dall’INAIL con una riduzione del tasso (pari al 10 o al 5% in funzione delle dimensioni aziendali) Il presupposto è che adottando un SGSL l’azienda costerà di meno all’istituto: se adotti un SGSL sei meno a rischio 79

80 LEZIONE 1 PREMI SPECIALI basati sul presupposto che il personale esposto a particolari agenti nocivi ha una probabilità maggiore di contrarre malattie professionali 80

81 LEZIONE 1 PREMI SPECIALI E’ il caso del premio silicosi (esposizione a silice cristallina) e asbestosi (esposizione a fibre di amianto) che comportano un aumento per la singola azienda soggetta del tasso base applicato alla voce di tariffa. Questo tipo di misura ha una forte valenza prevenzionale in quanto incoraggia l’impresa alla riduzione dell’esposizione e all’adozione di materie alternative che non comportano l’assoggettamento al sovrappremio . In verità ormai l’esposizione ad amianto (materiale bandito dal 1992) è limitata alle imprese che si occupano di bonifiche o ad alcune particolari manutenzioni industriali o attività estrattive. L’esposizione a silice si è fortemente ridotta negli ultimi decenni anche se a questo miglioramento delle condizioni di lavoro si è affiancata una progressiva riduzione dei limiti di esposizione dettati dagli organismi di riferimento. 81

82 Indennità temporanea (lesioni reversibili)
LEZIONE 1 PRESTAZIONI 1 Le prestazioni sono proporzionali alla remunerazione del lavoratore e consistono in diverse forme di sostegno che possono riguardare anche i familiari. In caso di malattia o infortunio sul lavoro l’INAIL eroga le prestazioni economiche al lavoratore o ai familiari: Indennità temporanea (lesioni reversibili) Indennità permanente (lesioni irreversibili) Danno biologico Altri tipi do sostegno per istruzioni figli, rendite per allontanamento da mansione a rischio ecc. 82

83 LEZIONE 1 Prestazioni 2 La prestazione è proporzionale al danno subito e alla retribuzione percepita dall’infortunato Le diverse invalidità sono soggette a periodiche revisioni con visite mediche specifiche Le percentuali di invalidità (temporanee o permanenti) sono stabilite mediante visite mediche e con l’applicazione di tabelle e prospetti di riferimento fissate per legge. Tali percentuali sono verificate mediante visite periodiche. 83

84 Realizzazione di corsi di formazione
LEZIONE 1 INCENTIVI L’INAIL incentiva dal 2000 diverse attività di tipo prevenzionale con finanziamenti a fondo perduto o in conto interessi Realizzazione di corsi di formazione Realizzazione di prodotti per la formazione Adozione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro Interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro Le percentuali di invalidità (temporanee o permanenti) sono stabilite mediante visite mediche e con l’applicazione di tabelle e prospetti di riferimento fissate per legge. Tali percentuali sono verificate mediante visite periodiche. 84

85 Macchine e attrezzature
LEZIONE 1 Macchine e attrezzature

86 LEZIONE 1 MACCHINE E INFORTUNI Nel 2007 circa la metà degli infortuni sono stati causati in Italia da macchine, attrezzature e veicoli. Le cause e le modalità di accadimento sono tristemente note e sistematiche. Sono conteggiati anche gli infortuni su veicoli (in itinere)

87 Definizione di macchina
LEZIONE 1 Definizione di macchina attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo destinato ad essere usato durante il lavoro; uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

88 LEZIONE 1 La zona pericolosa zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; apparecchi di sollevamento, tramogge, nastri trasportatori…

89 LEZIONE 1 LAVORATORE ESPOSTO Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; Operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.

90 LEZIONE 1 OBBLIGHI DEL DL L’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 il DL obbliga il DL a seguire un percorso di valutazione e autorizzazione nella scelta dell’attrezzatura, nella sua installazione, nel suo utilizzo, Tali obblighi giungono fino alla manutenzione mentre alcune responsabilità rimangono a carico del produttore


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