La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Limitazioni all’uso del contante:

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Limitazioni all’uso del contante:"— Transcript della presentazione:

1 Limitazioni all’uso del contante:
sanzioni e nuovi obblighi secondo le previsioni del cd. decreto "Salva Italia" Ten. Col. dott. Michele IADAROLA Comando Generale della Guardia di Finanza WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

2 Dall’estate dell’anno scorso a oggi, per l'effetto combinato delle manovre del governo Berlusconi e di quello Monti, la vita di consumatori, contribuenti e risparmiatori è stata messa a dura prova. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

3 “Il Mattino” di Napoli, tre giorni dopo il terremoto del 23 novembre dell’80 che sconvolse l’Irpinia, titolava “FATE PRESTO per salvare chi è ancora vivo, per aiutare chi non ha più nulla”. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

4 Il Sole 24 Ore, lo scorso 10 novembre 2011, testimonia lo stato di salute economica e finanziaria del nostro Paese utilizzando le stesse espressioni di dolore, oggi divenute uno slogan per sollecitare un intervento del Governo per rimuovere quelle “macerie” (risparmio e lavoro), causate da un “terremoto” finanziario che mina la tenuta economica del Paese. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

5 L’evoluzione delle soglie per le transazioni in contanti
L’originale art. 1 del d.l. 143/1991, inserito nel corpus normativo della legislazione antiriciclaggio sulle “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” è stato più volte mutato nel corso degli ultimi 20 anni, variando, di volta in volta, la soglia limite ammissibile per tali transazioni. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

6 Il d. m. 17 ottobre 2002 ha elevato a 12
Il d.m. 17 ottobre 2002 ha elevato a euro l’originario importo di 20 milioni di lire ed a seguito dell’art. 6 del d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, si è trasformato nell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 231/2007 subendo le seguenti modificazioni WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

7 Gli ultimi aggiornamenti sono stati introdotti
dall’art. 12 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto Salva Italia), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, che ha ridotto la soglia della limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore al di sotto dei mille euro. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

8 Art. 12 della “Manovra salva Italia:
«Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a euro e contrasto all’uso del contante» 1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

9 Nella vigente versione l’art. 49, comma 1, d. lgs
Nella vigente versione l’art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2007, vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato per qualsiasi ragione tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

10 Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che sono preordinati ad un artificioso frazionamento. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

11 I limiti al contante in Europa
Con le modifiche apportate dall’art. 12 del d.l. 201/2011 le disposizioni sui trasferimenti in contanti introdotte in Italia divengono fra le più restrittive in Europa. Infatti: in Inghilterra non ci sono limiti, anche se per le transazioni private è stato vietato l’utilizzo della banconota da 500 euro; in Germania ed Olanda non esistono limiti di importo alle transazioni in contante e titoli al portatore; WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

12 in Francia non possono essere effettuati pagamenti in contanti superiori all’importo di euro se il debitore ha il suo domicilio fiscale sul territorio nazionale o se agisce per i bisogni di un’attività professionale, in caso contrario il limite si innalza a euro. in Belgio vige un divieto di operazioni in contanti per importi superiori a euro. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

13 In Italia, la percentuale dei pagamenti in contanti sul totale delle operazioni è tra le più elevate d’Europa, nonostante l’ampia disponibilità dei mezzi di pagamento alternativi. La tavola che segue riporta per Macro aree geografiche la movimentazione di denaro mensile complessivamente rilevata nel 2010 e quella segnalata in contanti. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

14 Movimentazione in contante e movimentazione totale:
importi medi mensili e incidenza percentuale (gennaio - dicembre importi in milioni di euro) Aree geografiche Movimentazione Movimentazione Peso % contanti media mensile media mensile rispetto a totale in contanti complessiva movimentazione Italia nord-occidentale ,67% Italia nord-orientale ,76% Italia centrale ,52% Abruzzo ,79% Italia meridionale ,61% Italia insulare ,59% Totale Italia ,05% Fonte: UIF rapporto annuale 2010. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

15 Convenzionalmente la limitazione del contante cela finalità di antiriciclaggio, anche se - oggi più che mai - è divenuta il simbolo della lotta all’evasione fiscale, ovvero strumento per far emergere ogni tipo di transazione che si voglia mantenere occulta. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

16 Gli italiani, popolo affezionato all’utilizzo della carta moneta, sono chiamati ora a misurarsi con le nuove restrizioni: per la prima volta le transazioni tra privati e in contanti non potranno più superare i euro, pena un corredo di sanzioni pecuniarie amministrative o addirittura l’attrazione su di sè dell’occhio investigativo della Procura. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

17 Il susseguirsi di interventi sul citato articolo 49 (che fissa i limiti delle operazioni non tracciate da segnalare) fa chiaramente intendere che il principale obiettivo della norma è ormai diventato quello di inseguire il contante che sfugge al Fisco. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

18 Tracciabilità dei pagamenti o tracciabilità dei redditi?
Attraverso la limitazione e il controllo della circolazione del contante, infatti, si vuole raggiungere l’obiettivo fiscale del monitoraggio di proventi che sfuggono alla tassazione diretta e indiretta. Tracciabilità dei pagamenti o tracciabilità dei redditi? WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

19 L’efficacia del monitoraggio dei flussi finanziari non può che essere legata alla tracciabilità dei mezzi di pagamento. A questo sistema sfuggono, evidentemente, i capitali riconducibili alle consorterie criminali e all’evasione fiscale, di cui il nostro Paese detiene tristi primati. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

20 Risulta, infatti, che il bilancio delle attività fuorilegge sia stimabile in circa 170 milioni di euro (esclusa l’evasione). Con riferimento al riciclaggio, le stime nazionali indicano addirittura dimensioni mediamente superiori al 10% del PIL, attesa l’incidenza di alcune “multinazionali” del crimine. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

21 Gente non avvezza a trafficare con i paradisi fiscali, che non si diletta a ripulire patrimoni di origine sospetta ora anche solo per ricevere la pensione, per prenotare la vacanza estiva, per pagare la badante dell’anziano genitore, dovrà rassegnarsi a diventare "tracciabili". WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

22 La violazione, commessa da un boss della malavita o piuttosto da un pensionato comporterà una sanzione amministrativa, cioè il pagamento di una multa all’Erario, a meno che l’Unità di Informazione finanziaria della Banca d’Italia decida di investire la Guardia di Finanza per sospetti di altro rango, con uno step minimo di 3mila euro. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

23 Mille euro è la soglia che cambia le abitudini per milioni di italiani.
Nella rete della tracciabilità non finiscono più solo gli acquisti, più o meno straordinari, per ogni famiglia, ma tutta una serie di operazioni non propriamente da vip. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

24 Dall’acquisto di elettrodomestici al ritiro della pensione, tutto ormai dovrà passare per carte di credito, assegni intestati o bonifici bancari, lasciando traccia negli archivi del “grande fratello” fiscale. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

25 Anche lo stipendio non potrà sottrarsi a questa "fotografia“, migliaia sono, infatti, le aziende, spesso a conduzione familiare, che a partire dalle competenze dello scorso febbraio, hanno staccato l’assegno "non trasferibile" per i propri dipendenti. I quali, ove sprovvisti di conto corrente bancario (servizio finanziario che non è a costo zero) non potranno che aprire un contratto con la banca o con le poste, pena non poter incassare lo stipendio. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

26 Il cambiamento di abitudini interesserà, altresì, circa un quinto degli oltre due milioni e mezzo di pensionati che fino a ieri hanno percepito la provvista dell’istituto previdenziale in contanti e quindi dovranno dotarsi di un conto corrente di "appoggio". L’impatto sarà consistente anche per i servizi resi da colf e badanti. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

27 Molto presto l’anagrafe tributaria, attraverso la tracciabilità dei pagamenti degli stipendi, si vedrà recapitare migliaia di posizioni sinora sfuggite alle sanatorie (di stranieri) e alle strette sul lavoro nero. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

28 La vera rivoluzione di abitudini arriverà però con le nuove regole per gli acquisti. La soglia limite di euro, che non risparmia le "operazioni frazionate", finirà per attrarre nell’universo del "tracciabile" un’infinità di compere per le quali ci si dovrà presentare con il blocchetto degli assegni (e relativa carta d’identità, sempre che si appaia abbastanza affidabili e solvibili) oppure con strumenti di pagamento elettronico (carta di credito o bancomat). WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

29 La limitazione all’uso del contante e assegni liberi è destinata a provocare ulteriori problemi per tutti quei soggetti come protestati, pignorati, falliti, che inseriti dal sistema bancario in Centrale Rischi si vedono rifiutare dagli gli istituti di credito e da Poste Italiane S.p.A. l’apertura di un conto corrente. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

30 La parcella del professionista
Il limite dei mille euro in contanti dovrà essere rispettato anche quando si pagherà la parcella di un professionista, medico, avvocato, architetto, ecc. L’accertamento della violazione di omessa fatturazione in "flagranza" da parte dei professionisti era finora difficile, in quanto si rendeva necessario contestare immediatamente il mancato rilascio del documento contabile fattura. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

31 Nell’ottica degli studi legali o notarili, ad esempio, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla redazione di contratti contenenti eventuali clausole che prevedano caparre o versamenti di rate unitariamente pari o superiori a euro, ovvero all’emissione di fatture e di parcelle che, se regolate in contanti ed in unica soluzione, dovranno essere emesse per imponibili spesso molto più bassi dei fatidici euro, in relazione ai complessi effetti sull’incasso finanziario a seguito dell’applicazione di IVA, ritenute e contributo integrativo. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

32 I nuovi limiti di fatture e parcelle pagabili in contanti
WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

33 Facendo leva sul nuovo onere per il cliente-consumatore di utilizzare strumenti elettronici di pagamento per saldare le fatture oltre i mille euro, l’amministrazione finanziaria potrebbe contestare al professionista l’eventuale omessa fatturazione o sotto fatturazione di compensi, per esempio, attraverso l’invio di questionari ai clienti. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

34 La norma, comunque, non vieta ai cittadini di impiegare il denaro contante secondo le loro necessità, né tantomeno vuole impedire il prelievo o versamento di contante sui conti correnti. Solo se il controvalore è pari o superiore ai mille euro, pur rimanendo valide a tutti gli effetti di legge le transazioni effettuate, si verrà assoggettati a sanzione amministrativa (quindi non penale) dall’1 al 40% dell’importo trasferito. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

35 L’infrazione sarà contestata dalla Guardia di Finanza o da funzionari dell’agenzia delle Entrate in presenza del trasferimento; ciò significa, ad esempio, che i pubblici ufficiali devono trovarsi in presenza di due soggetti che si passano, a qualsiasi titolo, più di 999,99 euro. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

36 A titolo esemplificativo…
se si paga in contanti un bene o servizio per mille euro o più e la circostanza viene rilevata da un militare della Guardia di Finanza presente alla transazione, quest’ultimo farà un verbale ma non annullerà l’operazione (cioè il compratore e il venditore non si dovranno restituire, rispettivamente, il bene trasferito e il contante pagato). WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

37 La "multa" la prenderanno entrambi, metà a testa, a meno che gli organi del Ministero dell’Economia non decidano di applicarla al solo negoziante o professionista, concedendo il beneficio dell’ignoranza di legge al consumatore. Gli accertatori possono proporre la sanzione anche quando, a seguito di verifica fiscale ordinaria, rilevino dai registri contabili dell’impresa o dello studio che vi sono pagamenti da clienti in contanti e sopra soglia. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

38 Se in banca una persona preleva dal suo conto duemila euro e li versa simultaneamente sul conto di un’altra persona, la violazione si concretizza davanti all’operatore di sportello, il quale, pur accettando l’operazione, ne comunicherà per iscritto ed entro 30 giorni gli estremi al Ministero dell’economia e delle finanze. Tutto ciò non tanto per impedire la circolazione del contante, ma per incrementarne la tracciabilità (si sarebbe potuto procedere con un bonifico o con un assegno). WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

39 Le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante uguali o superiori a mille euro non determinano automaticamente la configurazione di una violazione se non avviene trasferimento a terzi. Resta ben inteso che non esiste una presunzione di utilizzo illecito di somme soltanto perché costituite da contante e superiori alla soglia dei mille euro. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

40 Anche gli intermediari finanziari e i liberi professionisti, secondo le norme antiriciclaggio, partecipano al procedimento sanzionatorio qualora si trovino ad assistere a tali trasferimenti sopra soglia, oppure ne abbiano in qualche modo notizia effettuando una comunicazione scritta degli estremi dell’operazione a rischio e dei soggetti che l’hanno posta in essere. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

41 Da ciò consegue che oltre alle irregolarità di cui all’art
Da ciò consegue che oltre alle irregolarità di cui all’art. 49, comma 1 (trasferimento contanti ultrasoglia), i professionisti dovranno comunicare le infrazioni previste dal: comma 5 (assegni bancari o postali emessi per importi pari o superiori a euro senza nome o ragione sociale del beneficiario o clausola di non trasferibilità); comma 6 (assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente – m.m. – girati non per l’incasso); comma 7 (assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità). WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

42 I soggetti cui dare notizia delle trasgressioni rilevate (entro 30 giorni) sono oltre che al Ministero dell’economia e delle finanze (Ragionerie territoriali competenti) anche alla Guardia di Finanza, affinché, quest’ultima, possa dare corso agli eventuali sviluppi di natura fiscale. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

43 Tutti i soggetti destinatari della normativa di cui al d. lgs
Tutti i soggetti destinatari della normativa di cui al d.lgs. 231/2007, tra cui quelli di cui all’art. 12 (professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro, degli avvocati, notai, altri soggetti esercenti attività in materia di contabilità e tributi, revisori legali e società di revisione), dovranno provvedere a comunicare le irregolarità alle Ragionerie Territoriali dello Stato delegate (Decreto del MEF del 17/11/2011) alle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio (ex art. 58 d.lgs. 231/2007), relativamente agli artt. 49, 50 e 51 del citato d.lgs. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

44 La comunicazione andrà effettuata dal professionista a prescindere dal sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, senza operare alcuna valutazione soggettiva. Essa andrà redatta su carta semplice (non esistono, infatti, moduli ad hoc per queste fattispecie), preferibilmente a mezzo di raccomandata A.R. Nella comunicazione dovranno essere inseriti i dati identificavi dei soggetti che hanno partecipato alla transazione, la tipologia di contratto o pagamento che ha dato origine alla stessa, il nominativo ed i riferimenti del professionista che effettua la comunicazione. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

45 Anche coloro che omettono, avendone l’obbligo, di comunicare gli illeciti alle Ragionerie Territoriali dello Stato sono interessati dai provvedimenti sanzionatori la cui comminazione è preordinata a controlli (di norma da parte della Guardia di Finanza) che il professionista (o gli altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio) subirà nel proprio studio (o nel luogo di esercizio dell’attività) e di conseguenza risulterà inflitta più raramente. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

46 Va segnalato, peraltro che, oltre alle evidenti finalità di irrogazione di sanzioni per gli illeciti finanziari, la comunicazione alla Ragioneria territoriale dello Stato assume valore anche sotto il profilo del contrasto alla evasione fiscale stante l’espressa previsione di notiziare dell’infrazione anche alla Guardia di finanza (ex art. 8, comma 7, d. L. n. 16 in data 2 marzo 2012) la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

47 Da ricordare che, secondo l’art. 51, comma 3, del d. lgs
Da ricordare che, secondo l’art. 51, comma 3, del d.lgs. 231/2007, nel caso in cui oggetto della infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata quale «operazione sospetta» (art. 41, comma 1) all’UIF, il soggetto che ha effettuato la segnalazione potrà esimersi dalla comunicazione della infrazione di cui all’art. 49. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

48 assegni bancari o postali in forma libera
Due le tipologie di assegni che dal 6 dicembre 2011 è possibile emettere: assegni bancari o postali in forma libera il carnet può essere richiesto dal cliente agli istituti di credito, versando 1,5 euro di imposta di bollo per ciascun titolo, l’importo deve risultare inferiore ai mille euro. Essi possono continuare ad essere “girati” (con girata piena o in bianco) e possono esser emessi anche in modo “anonimo”, cioè privi del nome del prenditore o con dizione “al portatore”;  WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

49 assegni muniti di clausola di non trasferibilità
è la tipologia di carnet che di norma banche ed uffici postali consegnano ai loro clienti. Essi sono obbligatori per importi pari o superiori a euro e devono recare sul titolo in modo preciso il nome di battesimo ed il cognome (se persona fisica) o la ragione sociale (se società o ente) del beneficiario. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

50 Ai sensi del comma 11, dell’art
Ai sensi del comma 11, dell’art. 49, le autorità fiscali (Agenzia delle Entrate e Comandi della Guardia di Finanza) potranno chiedere i dati identificativi (compreso il codice fiscale) dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia cambiari in forma libera, nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

51 L’abbassamento della soglia ammissibile, potrebbe rendere applicabili sanzioni in relazione alla prassi illecita della emissione di assegni bancari o postali c.d. “post datati”. Tali procedure, infatti, realizzano un’irregolarità amministrativa per evasione dell’imposta di bollo (d.P.R. 642/1972). WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

52 Considerando che gli assegni bancari saranno trasferibili solo per importi inferiori a euro, non potranno essere onorati, nei confronti di eventuali giratari, cheque ultrasoglia. Da ciò consegue che, qualora si detengano (anche a garanzia) assegni post datati pari o superiori a euro oggetto di girata e recanti una data di emissione successiva al 6 dicembre 2011, gli stessi non sarebbero pagabili all’ultimo giratario. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

53 Inoltre, a prescindere dalle girate, se a garanzia e pagamento di una determinata operazione fosse stato emesso il 30 novembre 2011 un assegno di euro con data 30 agosto 2012 (e quindi fosse presentabile all’incasso a partire da detta data) privo di clausola di intrasferibilità, l’emittente sarebbe assoggettato alle previste sanzioni. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

54 Gli assegni bancari o postali emessi con dicitura “all’ordine del traente” (o “a me medesimo”) non possono circolare, ma essere girati unicamente per l’incasso dal traente-beneficiario a una banca o a Poste Italiane S.p.A. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

55 Sul tema il MEF, con nota n
Sul tema il MEF, con nota n del 20 marzo 2008, ha stabilito che gli assegni emessi all’ordine del traente non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi e di conseguenza a limiti di importo. Se poi il traente li gira ad altro soggetto potranno essere pagati, ma banche e Poste Italiane S.p.A. dovranno segnalarli con conseguente sottoposizione a sanzione dell’operazione. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

56 In pratica, il limite resta riferito a ciascun singolo assegno.
Un ulteriore chiarimento viene fornito dal MEF, in merito alla cumulabilità di assegni privi di clausola di trasferibilità, utilizzati per far fronte ad unica transazione (es. pagamento di autovettura). Al riguardo, viene ribadita la liceità delle operazioni di emissione di più assegni contemporaneamente, ciascuno di importo inferiore a euro, anche se riferiti alla medesima operazione che sia complessivamente superiore a euro. In pratica, il limite resta riferito a ciascun singolo assegno. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

57 Altra restrizione riguarda il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore che non può essere pari o superiore a euro. In tal caso dovranno essere estinti o il loro ammontare ridotto ad una somma non eccedente al predetto importo, entro il 31 marzo 2012. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

58 Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali o cambiali, senza clausola di intrasferibilità, resta consentito solo per titoli espressivi di un valore al di sotto del limite. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

59 La corretta interpretazione dell’art. 49, d.lgs. 231/2007
L’articolo 1, lettera m) definisce l’operazione frazionata come “un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni…”. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

60 Diversa è la circostanza in cui i trasferimenti derivino da contratti preesistenti che prevedono pagamenti rateali o da accordi contrattuali. …fermo restando, anche in caso di frazionamenti sub soglia, il potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria di valutare “caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo scopo specifico di eludere il divieto imposto dalla disposizione. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

61 In tal senso la pronuncia del Consiglio di Stato, parere n
In tal senso la pronuncia del Consiglio di Stato, parere n. 1504/95, con il quale ha “voluto far permanere impregiudicato il potere dell’autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie, la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l’applicazione della prevista misura sanzionatoria, in presenza di meccanismi eventualmente predisposti in frode al dettato legislativo per eludere i limiti ai trasferimenti di valore di cui si tratta”. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

62 Il regime sanzionatorio per le irregolarità su trasferimenti di contanti e trasferibilità di assegni è previsto all’art. 58 del d.lgs. 231/2007 WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

63 Sanzioni Con la circolare del MEF n. 2 del 16 gennaio 2012, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio”, è stato dettagliatamente individuato l’iter del procedimento sanzionatorio per le violazioni di contanti e titoli al portatore oltresoglia. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

64 La contestazione avviene, secondo i dettami dell’art. 14 della legge 689/1981, a seguito della comunicazione ex art. 51, d.lgs. 231/2007 effettuata dalle specifiche autorità di vigilanza della normativa antiriciclaggio, da parte dell’ufficio della RTS che deve valutare la completezza e procedibilità della segnalazione. Il termine per notificare all’autore della violazione la contestazione è di 90 giorni dal protocollo di arrivo della segnalazione. Tale periodo, tuttavia, può essere interrotto, e conseguentemente, di fatto, ampliato ogniqualvolta sia necessario per l’ufficio richiedere dettagli e precisazioni riguardo i dati dell’operazione. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

65 L’istruttoria dopo la contestazione, il reo ha la possibilità di inviare entro 30 giorni memorie difensive o chiedere audizione presso la sede competente della RTS; La decretazione all’irrogazione della sanzione provvede con decreto motivato il Ministero dell’economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva prevista dall’art. 1 del d.P.R. 14 maggio 2007, n Tale commissione è incardinata presso l’Ufficio IV della Direzione V del Dipartimento del Tesoro. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

66 La notifica il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato alla parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, ossia entro i cinque anni dalla formale conoscenza della contestazione da parte degli autori delle violazioni;  L’esecuzione dopo la notifica del decreto e scaduti i termini di impugnabilità (30 giorni, 60 se l’interessato risiede all’estero), la Ragioneria Territoriale competente deve inviare un sollecito di pagamento prima di procedere all’iscrizione a ruolo tramite Equitalia. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

67 L’eventuale contenzioso che si dovesse instaurare avverso il decreto sanzionatorio vedrebbe il ricorso in opposizione (secondo le previsioni di cui all’art. 22 della legge n. 689/1981 e dell’art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150) da parte dell’interessato, proposto presso il Tribunale, quale autorità giudiziaria competente in materia valutaria ed antiriciclaggio, mentre non è possibile rivolgersi al giudice di pace (vgs. art. 6, comma 4, lett. e) ed f) del d.lgs. 150/2011 sulla Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione). WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

68 Oblazione E’ ammissibile per il reo avvalersi dell’istituto dell’oblazione di cui all’art. 16 della legge 689/1981, espressamente richiamato nell’art. 60, comma 2, del d.lgs. 231/2007, secondo cui “è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

69 In questo modo il reo può regolarizzare l’illecito pagando molto meno del nuovo minimo di euro. La facoltà di pagamento in misura ridotta consentirebbe il versamento del doppio di un minimo edittale pari all’1% (quindi il 2%) anche per trasferimenti superiori a euro. Quindi nel trasferimento di un assegno bancario di euro, mentre si prevede in via ordinaria una sanzione minima di euro (cinque volte l’1%), se ci si avvarrà dell’oblazione, la sanzione potrebbe rimanere pari a soli euro (ossia il doppio dell’1%). WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

70 WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

71 Attenzione per i soggetti tenuti alla comunicazione, l’eventuale sanzione irrogata continua a risultare non oblazionabile. L’art. 60 del d.lgs. 231/2007 richiama, infatti, la possibilità di ricorrere alla oblazione solo per le irregolarità poste in essere dagli operatori ex art. 49 e non per le mancate comunicazioni alle Ragionerie Territoriali dello Stato previste dall’art. 51 del d.lgs. 231/2007. Di qui la conseguenza secondo cui chi omette di effettuare la comunicazione rischia ora di pagare di più di chi compie l’illecito. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

72 Facciamo un esempio: l’omessa comunicazione da parte di un professionista del pagamento in contanti di una fattura dell’importo di euro, registrata in contabilità ordinaria, determinerà per chi ha commesso l’irregolarità il rischio di pagare 20 euro, ma il professionista che non corrisponde a tale obbligo, a fronte di un controllo ispettivo delle competenti autorità, rischierebbe di vedersi contestare euro per la mancata comunicazione.   WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

73 Prescrizione Dal richiamo alla legge n. 689/1981 deriva l’applicabilità, in tema di sanzioni in materia di antiriciclaggio, anche della previsione dell’art. 28 della citata legge, secondo il quale il diritto dello Stato alla riscossione della sanzione pecuniaria si prescrive in cinque anni dal giorno della commessa violazione. Pertanto, decorso il quinquennio dall’epoca della commissione dell’infrazione non sarà più possibile sanzionare la condotta. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

74 In tal senso, il professionista che dovesse rinvenire nell’ambito della contabilità l’annotazione di un pagamento in contanti oltre soglia compiuto oltre cinque anni antecedenti non sarà tenuto a comunicarlo alle autorità e neppure lo stesso sarà passibile di sanzione per l’omessa comunicazione. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

75 Sanzioni sui libretti al portatore
Con la riduzione dell’ammontare massimo detenibile attraverso libretti in forma anonima si è previsto che nel caso di libretti con saldo inferiore a euro la sanzione sia pari al saldo del libretto stesso. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

76 Le norme di contrasto all’evasione fiscale
L’art. 2, comma 36-vicies bis, del D.L. n. 138/2011 ha stabilito che per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio delle attività: utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante; nelle dichiarazioni in materia di IIDD ed IVA indicano gli estremi identificativi dei rapporti, in corso nel periodo di imposta, con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.605 (banche, società Poste italiane spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario) WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

77 sono ridotte alla metà le sanzioni amministrative previste agli:
art. 1 (violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette); art. 5 (violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi); art. 6 (violazioni degli obblighi relativi alle documentazioni, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA) del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

78 Successivamente, l’art. 14, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n
Successivamente, l’art. 14, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha previsto che per i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili (in tal senso il titolare di un bar in contabilità semplificata non può riscuotere il corrispettivo di un caffè in contanti e non si capisce come possano determinarsi alcuni componenti di reddito, necessari alla determinazione del risultato d’esercizio, quali rimanenze, gli ammortamenti, gli accantonamenti che non transitano mai negli estratti conto bancari). WORKSHOP 2012 (primo semestre) Camera Civile di Chieti - Polo Tecnico Provinciale di Chieti

79 Grazie per l’attenzione!


Scaricare ppt "Limitazioni all’uso del contante:"

Presentazioni simili


Annunci Google