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La prova digitale in ambito penale alla luce della legge 48/08

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Presentazione sul tema: "La prova digitale in ambito penale alla luce della legge 48/08"— Transcript della presentazione:

1 La prova digitale in ambito penale alla luce della legge 48/08

2 Cenni generali PROCEDIMENTO PROBATORIO: Ricerca
Ammissione (richiesta delle parti) Assunzione (pertinente, non vietata, non superflua, rilevante) Valutazione DIGITAL EVIDENCE: qualsiasi fonte di prova memorizzata in strumenti informatici

3 Cenni generali GENUINITA': Legge 48/08:
Acquisizione della prova senza alterare o danneggiare il dispositivo originale; Autenticazione del reperto o dell'immagine acquisita; Garanzia di ripetibilità dell'accertamento; Analisi senza modificazione dei dati originari; Imparzialità nell'agire tecnico Legge 48/08: garantire la genuinità della prova digitale

4 1° caso: si può produrre in giudizio una mera stampa di una mail/sms/pagina web? Che valore ha?
Art. 234 c.p.p. 1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. 2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia. Art. 189 c.p.p. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti (187) e non pregiudica la libertà morale della persona (642). Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

5 1° caso: si può produrre in giudizio una mera stampa di una mail/sms/pagina web? Che valore ha?
CAD. Articolo 23. Copie analogiche di documenti informatici. 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico Art Riproduzioni meccaniche. Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime

6 1° caso: si può produrre in giudizio una mera stampa di una mail/sms/pagina web? Che valore ha?
Cass. 6 ottobre 1994 n.1324: nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche; al contrario vige nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall'art. 234 c.p.p. Cass. Sez. lav. 16 febbraio 2004 n : le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato momento

7 1° caso: si può produrre in giudizio una mera stampa di una mail/sms/pagina web? Che valore ha?
Tribunale Milano , riprendendo Cass. 5 marzo 1997, n. 2065: il nuovo sistema processuale, non avendo accolto il principio di tassatività della prova, consente al giudice ex art. 189 c.p.p. di assumere prove non disciplinate dalla legge purché ne verifichi l'ammissibilità e l'affidabilità. Pertanto il giudice può ben utilizzare come elemento di prova la copia, anziché l'originale, di un documento, quando essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti Trib. Pescara, , n. 1369: la riproduzione stampata di un sito web ha scarsa valenza probatoria in quanto la documentazione non è stata acquisita seguendo le formalità previste per il rilascio di copie certificate (indicazioni di CNIPA ed AIPA)

8 1° caso: si può produrre in giudizio una mera stampa di una mail/sms/pagina web? Che valore ha?
Suggerimenti: Meglio produrre anche: Siti web: nome del sito; Social network: nome del social network; giorno e ora dell'attività segnalata; ID dell'utente; ID del gruppo; URL completo del profilo; copia dell' con l'header e gli allegati; Chat-line: giorno e ora della chat; nome della chat; nick name; dati della stanza; testo; log. Attenzione: la stampa di un sito web soggetto a rapido mutamento (asta on-line) diventa atto irripetibile e quindi entra nel fascicolo del dibattimento ex art. 431 lett. b. cpp e sarà pienamente utilizzabile previa lettura ex 511 cpp

9 2° caso: i commenti diffamatori pubblicati su social network, integrano il reato di diffamazione aggravata? Cass n. 2739: L'immissione di scritti lesivi dell'altrui reputazione nel sistema Internet integra il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3°, c.p. Cass. 4,4,2008 n un sito internet è per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti

10 2° caso: i commenti diffamatori pubblicati su social network integrano il reato di diffamazione aggravata? La giurisdizione: Cass n. 4741: La giurisdizione è quella del giudice italiano anche laddove il server – ove sono allocate le pagine web dal contenuto diffamatorio – sia individuabile all'estero La competenza territoriale: Cass n. 4741 Il reato si consuma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano terzi rispetto all'agente ed alla persona offesa (conformi: Cass n ; Cass , n )

11 2° caso: i commenti diffamatori pubblicati su social network integrano il reato di diffamazione aggravata? Cass. Civ n : la competenza territoriale è quella del luogo di residenza della persona offesa. Tribunale Civile di Lecce è competente a decidere la causa il giudice dei fori ex art. 20 cpc, individuabile nel giudice del luogo ove la notizia viene immessa nel circuito telematico e/o diviene per la prima volta pubblica, ovvero del luogo dove l'autore del danno ha la residenza o il domicilio.

12 2° caso: i commenti diffamatori pubblicati su social network integrano il reato di diffamazione aggravata? Cass n. 2739: Il locus commissi delicti della diffamazione telematica è da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e dunque nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia. DEVE ESSERE VALORIZZATO IL CRITERIO RESIDUALE DELLA RESIDENZA DELL'IMPUTATO Ai fini della individuazione della competenza, sono inutilizzabili criteri unici quali ad esempio quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia in rete, di accesso del primo visitatore, del luogo in cui è situato il server. Non possono quindi trovare applicazione né la regola ex art. 8 cpp né ex art. 9 comma 1 cpp.

13 2° caso: i commenti diffamatori pubblicati su social network integrano il reato di diffamazione aggravata? SUSSISTE QUALCHE FORMA DI RESPONSABILITA' IN CAPO ALL'ISP? Il decreto l.vo 70/03 prevede l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che vengono trasmesse o memorizzate e di un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Gli Internet Service Provider si distinguono in: Access Provider; Caching Provider; Hosting provider.

14 La mail è posta aperta o chiusa?
3° caso: commette reato il datore di lavoro che controlla la aziendale attribuita ad un proprio dipendente? La mail è posta aperta o chiusa? Articolo 616 c.p.. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516. Vi sono tre orientamenti: Sempre e comunque aperta (Cass n ); Sempre e comunque chiusa; Aperta, salvo l'utilizzo di tecnologie di crittografia

15 Dove può essere acquisita la mail?
3° caso: commette reato il datore di lavoro che controlla la aziendale attribuita ad un proprio dipendente? Dove può essere acquisita la mail? 1° caso: sul client del mittente. Se vi è una copia conservata dopo l'invio, non vi è intercettazione e può essere acquisita al di fuori del 266bis cpp L'acquisizione mediante stampa di dati informatizzati contenuti in un archivio informatico non costituisce sequestro e non si pone neppure il problema di restituzione dei supporti cartacei così realizzati (Cass , n. 384)

16 Dove può essere acquisita la mail?
3° caso: commette reato il datore di lavoro che controlla la aziendale attribuita ad un proprio dipendente? Dove può essere acquisita la mail? 2° caso: sul client del destinatario. Se è presente sul PC del destinatario, non vi è intercettazione e può essere acquisita al di fuori del 266bis cpp Anche se il computer è protetto da pw, sembra preferibile ritenere che si è in presenza di posta aperta

17 Dove può essere acquisita la mail?
3° caso: commette reato il datore di lavoro che controlla la aziendale attribuita ad un proprio dipendente? Dove può essere acquisita la mail? 3° caso: sul server del gestore di posta elettronica, in attesa di essere comunicate al destinatario (o in caso di uso della sola webmail). In tal caso, bisognerebbe distinguere il sequestro di corrispondenza telematica (art cpp) dalle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 266bis cpp) Per attenta dottrina (Cordì, Luparia), vi è il concreto rischio che l'AG preferisca ricorrere ad un sequestro di corrispondenza in forma telematica rispetto ad un più severo e garantito meccanismo di intercettazione.

18 Come può essere acquisita la mail dall'AG?
3° caso: commette reato il datore di lavoro che controlla la aziendale attribuita ad un proprio dipendente? Come può essere acquisita la mail dall'AG? L'apprensione della corrispondenza viene proceduta dall'ispezione ex art cpp del sistema informatico del client interessato, adopernado le misure necessarie per assicurare la conservazione dei dati originali ed impedire ogni alterazione. Sarà poi sufficiente estrarre un duplicato. Ove venga rinvenuta una mail criptata, l'AG potrà procedere eventualmente al sequestro ex 253 cpp

19 Tribunale Torino, 20.6.2006 (conf. da Cass. 47096/2007)
3° caso: commette reato il datore di lavoro che controlla la aziendale attribuita ad un proprio dipendente? GIP di Milano, La casella di posta aziendale è personalizzata e non personale. La presa di cognizione da parte del datore di lavoro non costituisce illecito. Tribunale Torino, (conf. da Cass /2007) L' aziendale appartiene al datore di lavoro. In relazione al reato di cui all'art. 616 cp, il fatto non sussiste qualora il datore di lavoro acceda alla casella personalizzata del dipendente. SMS: Captazione in tempo reale (intercettazione ex 266 e 266bis cpp); Lettura del display: atti urgenti di PG (348 e 354 cpp)

20 4° caso: il blog è considerato stampa?
Tribunale Aosta n. 553 Colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso. La posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog è identica. Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, ha allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi. Conforme a tale decisione il Tribunale di Firenze, n. 982, in tema di forum (contra, Cass n )

21 4° caso: il blog è considerato stampa?
Conseguenze negative: Applicabilità art. 57 cp; Aggravanti; Reato di stampa clandestina. Conseguenze positive: Art. 21 Costituzione, con riferimento ai limiti imposti al sequestro

22 4° caso: il blog è considerato stampa?
Lo “strano caso” del sequestro del blog. Tribunale del Riesame di Milano, : La disciplina dettata dalla legge 47/1948 deve essere applicata sia agli articoli pubblicati in forma tradizionale, oggi diffusi anche online, sia agli articoli che ab origine vengono diffusi solo online. L'assimilazione del prodotto giornalistico online o comunque conservato su files a quello cartaceo trova definitiva conferma nelle disposizioni della L. 62/2001. La l. 47/1948 prevede: Indicazioni obbligatorie sul giornale/periodico; Direttore responsabile con particolari requisiti; Registrazione

23 4° caso: il blog è considerato stampa?
Se il blog rispetta le prescrizioni della l. 47/1948, è possibile applicare al prodotto editoriale pubblicato su supporto informatico le stesse garanzie previste per la stampa cartacea. Post anonimi (non scritti dal gestore del blog): il direttore di un giornale online non può rispondere ex art. 57 c.p. di omesso controllo sui contenuti pubblicati (Cass., in CED )

24 4° caso: il blog è considerato stampa?
Il caso Ruta – Cass n Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività. La normativa di cui alla L. 07 marzo 2001 n. 62 (inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d. lgs 09 aprile n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 07 marzo 2001 n. 62. L’estensione dell’obbligo di registrazione per il giornale on line – previsto dalla citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui all’art. 5 L. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all’art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “malam partem” non consentita ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Costituzione e 14 delle Disposizioni sulla legge generale Al giornalista Carlo Ruta veniva contestata la pubblicazione del giornale di informazione civile, denominato “Accade in Sicilia” e diffuso in via telematica sul sito senza che fosse intervenuta tempestiva registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica

25 5° caso: si può chiedere all'A.G. di sequestrare un sito web?
Ispezione ex 244 cpp: riproduzione su carta dei dati contenuti in un archivio informatico; Assicurazione fonti di prova ex 348 cpp: copia digitale dei dati informatici resi disponibili a tutti sulla rete Sequestro probatorio ex 253/354 cpp: acquisizione dei dati informatici con finalità probatoria

26 5° caso: si può chiedere all'A.G. di sequestrare un sito web?
Il sequestro preventivo ex 321 cpp – Il caso Coolstreaming. La GdF scopriva che il sistema utilizzato permetteva la trasmissione su rete telematica di programmi televisivi provenienti dal territorio cinese attraverso due porte virtuali. Bloccando dall'Italia tali porte di accesso, si poteva interrompere l'attività criminosa. Tramite il sito coolstreaming.it e calciolibero.it, gli utenti, seguendo le indicazioni ivi riportate e scaricando i programmi indicati, potevano visionare gratis le partite di calcio di serie A e B, riprese da Sky, utilizzando una connessione peer to peer.

27 5° caso: si può chiedere all'A.G. di sequestrare un sito web?
Il Tribunale del Riesame di Milano, , disponeva quindi il sequestro preventivo dei siti, attraverso una procedura atta ad inibire l'accesso, dal territorio dello Stato, a determinati indirizzi IP che erano connessi al funzionamento dei siti oggetto del sequestro preventivo. Tale provvedimento veniva notificato a tutti gli ISP presenti sul T.N. Problemi non risolti: Basta rivolgersi ad un ISP diverso per accedere comunque; Il gestore del sito può cambiare in ogni momento gli indirizzi IP assegnati ai server ove il sito è allocato

28 5° caso: si può chiedere all'A.G. di sequestrare un sito web?
Il caso Pirate Bay Il PM di Bergamo otteneva il sequestro preventivo del sito web thepiratebay.org, disponendo che gli ISP inibissero l'accesso: All'indirizzo web in questione; Ai relativi alias rinvianti al nome a dominio; Ad un indirizzo IP statico che risultava associato al predetto nome a dominio Tribunale del Riesame annulla il sequestro. Per quali motivi?

29 5° caso: si può chiedere all'A.G. di sequestrare un sito web?
Il TdL statuisce che: le misure cautelari hanno carattere di numerus clausus; il sequestro preventivo ha una evidente natura reale in quanto si realizza nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla res; il sequestro preventivo deve essere ristretto alla effettiva apprensione della cosa oggetto del provvedimento; il decreto del GIP, lungi dal costituire materiale apprensione di un bene, si risolve in una inibitoria atipica, che sposta l'ambito di incidenza del provvedimento da quello reale a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti indeterminati (ISP), cui è ordinato di conformare la propria condotta (i.e. non fornire la prestazione) Pertanto l'uso del 321 cpp quale inibitoria di attività non può essere condiviso. Cass n annulla il riesame e conferma la legittimità del sequestro.

30 5° caso: si può chiedere all'A.G. di sequestrare un sito web?
La Cassazione chiarisce molteplici punti: Il titolare del sito, se oltre a consentire la condivisione dei file, fa qualcosa di più (indicizza le informazioni), non è estraneo al reato ma risponde ex 110 cp Il sequestro preventivo, oltre ad avere ad oggetto l'apprensione di una res non necessariamente “materiale”, ha un duplice contenuto: sottrarre la disponibilità della cosa e inibire determinate attività Il sequestro preventivo è “rafforzato” dalla specifica inibitoria prevista dal d.l.vo 70/03. L'AG può inibire l'accesso alla rete informatica al fine di impedire la prosecuzione di alcuni reati.

31 Avv. Dario Obizzi


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