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La responsabilità nell’emergenza-urgenza

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Presentazione sul tema: "La responsabilità nell’emergenza-urgenza"— Transcript della presentazione:

1 La responsabilità nell’emergenza-urgenza
Luca Benci

2 Le riforme dell’esercizio professionale
Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie Legge 10 agosto 2000, n. 251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione della prevenzione nonché della professione ostetrica

3 Limite: atto medico Legge 42/1999 Profilo professionale
Formazione ricevuta Codice deontologico Limite: atto medico

4 Legge 42/1999 art. 1 II comma Il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie…….è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base nonché degli specifici codici deontologici……….

5 Legge 42/1999 art. 1 II comma ………fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

6 Problematiche giuridiche nell’emergenza
Stato di necessità Dovere di intervenire Rifiuto di Atti d’ufficio Omissione di soccorso

7 Art. 54 c.p. Stato di necessità
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

8 Art 2045 codice civile Stato di necessità
Quando chi ha commesso il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.

9 Art. 593 c.p. Omissione di soccorso
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2500 euro.

10 Art. 593 c.p. Omissione di soccorso
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

11 Art. 593 c.p. Omissione di soccorso
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

12 Omissione di soccorso Ove la necessaria assistenza sia prestata da altri, ovvero il soggetto tenuto in prima persona a prestarla ne abbia delegato ad altri il compito, perchè il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, non sia configurabile occorre che tali fatti siano accertati come avvenuti prima che tale soggetto si sia allontanato dal luogo dell'incidente, sussistendo invece il reato in questione ancorchè che in concreto l'assistenza occorrente sia prestata da altri, quando tale circostanza non sia a costui nota per essersi dato alla fuga, a nulla rilevando che egli abbia visto presenti sul posto altre persone in grado di soccorrere, in sua vece, l'infortunato. Corte di cassazione, sez. IV, n. 3352/2006

13 Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d’ufficio
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

14 Corte di cassazione, VI sezione, sentenza 7 giugno 2000, n. 863
“Commette il reato di rifiuto di atti d’ufficio e di omissione di soccorso il medico del servizio 118 chiamato a prestare assistenza alla vittima di un incidente stradale, che rifiuta indebitamente di soccorrerla, non scendendo nella scarpata in fondo alla quale essa giaceva non rispondendo ai ripetuti richiami del barelliere, il quale di propria iniziativa e fuori dalla sua competenza, applicò all’infortunato un collarino come cautela nel caso di trauma cervicale e inserì una cannula per agevolarne la faticosa respirazione”

15 Rifiuto di atti d’ufficio Corte di appello di Caltanissetta sentenza 19 giugno 2000
La prassi esistente in quell’ospedale (accompagnamento in ambulanza di pazienti di reparto da parte di un infermiere di reparto in altre strutture ospedaliere) è certamente valida per qualunque ospedale in quanto basato sulla logica considerazione che detto accompagnamento va fatto proprio dall’infermiere che ha seguito colui che è ricoverato in quel reparto e ne conosce meglio di altri le problematiche patologiche e le opportune attività di intervento assistenziale che potrebbero rendersi necessarie durante il percorso

16 Rifiuto di atti d’ufficio
Nella ipotesi in cui un sanitario (addetto al servizio di guardia medica) non aderisca alla richiesta di intervento urgente, sussiste il reato di omissione di atti di ufficio solo quando sia comprovato che l'urgenza prospettata dal paziente era effettiva e reale. Appare corretta la valutazione da parte del sanitario che ha ritenuto , secondo scienza e coscienza e sulla base di quanto rappresentato telefonicamente al suo esame, la insussistenza di aspetti di obiettiva gravità e urgenza nella condizione del paziente in stato di iperpiressia escludendo la necessità di una visita immediata. Corte di cassazione, IV sezione, sentenza 29 maggio 2005, n

17 La rianimazione cardiopolmonare: dai D.N.R. all’accanimento?

18 DPR 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria Capo II – Periodo di osservazione dei cadaveri art. 8 Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

19 DM 21 settembre “Uso di defibrillatori semiautomatici a bordo degli aerei e corsi di formazione per capicabina” I capi cabina in possesso del certificato BLS-D sono autorizzati ad utilizzare, anche nel caso in cui non sia presente un medico a bordo, defibrillatori semiautomatici sugli aerei di linea.

20 Legge 3 aprile 2001, n “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero” “E’ consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare”

21 Legge 3 aprile 2001, n “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero” Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo extra ospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell’azienda USL o dell’AO di competenza, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro della sanità con proprio decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22 Relazione di accompagnamento al disegno di legge sui defibrillatori
Senato della Repubblica XIII LEGISLATURA D’iniziativa dei senatori MONTELEONE, MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, PACE, MARRI, BATTAGLIA, BORNACIN, CURTO, DEMASI, PALOMBO, BASINI, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CARUSO, COLLINO, COZZOLINO, DANIELI, DE CORATO, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI…….

23 Relazione di accompagnamento al disegno di legge sui defibrillatori
I defibrillatori “vengono di fatto usati anche da personale paramedico nonostante i divieti tuttora vigenti” “Questo disegno di legge si prefigge di creare una normativa che permetta a soggetti diversi dagli esercenti la professione medica di attivare lecitamente un defibrillatore”

24 Relazione di accompagnamento al disegno di legge sui defibrillatori
“…….fermo restando che l’uso del defibrillatore deve essere considerato come ‘un atto medico’ cioè di stretta competenza del laureato in medicina e chirurgia e abilitato alla professione”.

25 Relazione di accompagnamento al disegno di legge sui defibrillatori
“In materia, è ancora in vigore il DM 739/1994, che individua le funzioni attinenti all’assistenza infermieristica…..: mansioni sicuramente troppo generiche per consentire l’ammissibilità dell’attivazione dei defibrillatori da parte del personale infermieristico e più in generale paramedico……”

26 Proposta di legge 1179/2001 “ Modifica all’art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici” Presentata il 4 luglio 2001

27 Proposta di legge 1179/2001 Il comma 1 dell’art. 1ella legge 120/2001 è sostituito dal seguente: E’ consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.

28 Presentazione al PDL 1179/2001 “……..paradossalmente, oggi nell’area ospedaliera un non medico, anche debitamente addestrato, non può soccorrere un paziente con un defibrillatore”

29 Legge 15 marzo 2004, n. 69 Modifica all’art
Legge 15 marzo 2004, n. 69 Modifica all’art. 1 della legge 3 aprile 2001, n.120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici E’ consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.

30  Acc. 27 febbraio Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatico Il defibrillatore semiautomatico è un dispositivo medico…… L'affidabilità di tali apparecchiature (sia per specificità che per sensibilità), dove è automatico il solo riconoscimento della tipologia della aritmia ed il comando avviene per mano dell'operatore, deve consentire l'uso da parte di soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 e permette di effettuare le seguenti operazioni:

31  Acc. 27 febbraio Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatico a) l'analisi automatica dell'attività elettrica del cuore d'una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare; b) il caricamento automatico dell'apparecchio quando l'analisi sopradescritta è positiva al fine di giungere a ripristinare un ritmo cardiaco efficace, attraverso una sequenza di shock elettrici esterni transtoracici, d'intensità appropriata, separati da intervalli di analisi. c) la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei dati di utilizzazione dell'apparecchio.

32  Acc. 27 febbraio Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatico L'operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che è determinato dall'apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente.

33 Art. 25 CCNL integrativo 2001 “Copertura assicurativa”
Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio dell’art. 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

34 Art. 25 CCNL integrativo 2001 “Copertura assicurativa”
Nell'àmbito della Commissione paritetica nazionale prevista dagli articoli 24 dei CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, stipulati l'8 giugno 2000, le parti potranno valutare l'opportunità di provvedere alla tutela assicurativa aggiuntiva di cui ai citati articoli 24, comma 3, anche per il personale della categoria D di cui al presente CCNL, in misura media pro capite di L mensili su base volontaria.

35 Art. 26 CCNL integrativo “Patrocinio legale”
L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

36 Art. 26 CCNL integrativo “Patrocinio legale”
Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica.

37 Art. 26 CCNL integrativo “Patrocinio legale”
Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

38 Art. 26 CCNL integrativo “Patrocinio legale”
L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa. È disapplicato l'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.

39 Linee guida 1/1996 (G.U. 17 maggio 1996)
“All’interno dei DEA deve essere prevista la funzione di triage, come primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire le priorità di intervento. Tale funzione è svolta da personale infermieristico adeguatamente formato che opera secondo protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio”.

40 Nuove linee guida del triage
L’infermiere opera sotto la supervisione del medico in servizio, responsabile dell’attività, e secondo i protocolli predefiniti riconosciuti e approvati dal responsabile del servizio di pronto soccorso.

41 Nuove linee guida del triage
Il triage è patrimonio del pronto soccorso e, ove sussista la rotazione del personale in ambito dipartimentale, deve essere condiviso da tutto il personale infermieristico del DEA medesimo.

42 Nuove linee guida del triage
L’iter formativo deve essere rivolto al personale con diploma di infermiere professionale o D.U. e con esperienza sul campo di almeno sei mesei in PS e deve riguardare oltre l’insegnamento di base rispetto alle funzioni di triage anche lezioni di psicologia comportamentale, di organizzazione del lavoro e di conoscenza di tecniche relazionali

43 Punti critici dell’attività di triage
Inadeguatezza dei protocolli Sottostima del codice di gravità Tutela della riservatezza Informazione e consenso del paziente Referto Pazienti extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno

44 Sistema 118 DPR 27 marzo 1992 Art. 4 Competenze e responsabilità nelle centrali operative 1. La responsabilità medico-organizzativa della centrale operativa è attribuita nominativamente, anche a rotazione, a un medico ospedaliero con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile, preferibilmente anestesista, in possesso di documentata esperienza ed operante nella medesima area dell'emergenza.

45 Sistema 118 DPR 27 marzo 1992 Art. 4 Competenze e responsabilità nelle centrali operative 2. La centrale operativa è attiva per 24 ore al giorno e si avvale di personale infermieristico adeguatamente addestrato, nonché di competenze mediche di appoggio. Queste devono essere immediatamente consultabili e sono assicurate nominativamente, anche a rotazione, da medici dipendenti con esperienza nel settore dell'urgenza ed emergenza e da medici del servizio di guardia medica di cui all'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41……..

46 Sistema 118 DPR 27 marzo 1992 Art. 4 Competenze e responsabilità nelle centrali operative La responsabilità operativa è affidata al personale infermieristico professionale della centrale, nell'ambito dei protocolli decisi dal medico responsabile della centrale operativa

47 Sistema 118 DPR 27 marzo 1992 Art. 10 Prestazioni del personale infermieristico 1. Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.

48 Linee guida del sistema di emergenza in applicazione del dpr 27 marzo 1992
Personale infermieristico Al personale infermieristico è attribuita responsabilità nell’ambito dei protocolli della centrale e svolge funzioni di ricezione, registrazione e selezione delle chiamate, determinazione dell’apparente criticità dell’evento segnalato……

49 Il rapporto con le forze di polizia
A.S.O. Prelievo coercitivo per alcool e stupefacenti Perquisizioni e ispezioni personali Referto e denuncia all’autorità giudiziaria

50 La guida in stato di ebbrezza: le fonti normative
Art. 186 cds “Guida sotto l'influenza dell'alcool” Art. 186 bis cds “Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attivita' di trasporto di persone o di cose”

51 Lo stato di ebbrezza E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Art. 186 cds E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste. Art. 186 bis cds

52 Ebbrezza non ubriachezza
Qualunque condizione di disarmonia psico-fisica determinata da ingestione di bevande alcoliche per cui venga a difettare la prontezza dei riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza della guida. Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 2350/79

53 Modalità di accertamento da parte della polizia stradale
Accertamento qualitativo non invasivo Accompagnamento presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. Richiesta al pronto soccorso

54 I presupposti per l’accertamento: gli accertamenti qualitativi
“Nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili” (es. prove di equilibrio, di coordinazione dei movimenti, di verifica dei tempi di reazione agli stimoli ecc.) Art. 186 cds

55 I presupposti per l’accertamento: gli accertamenti qualitativi
“L’esito positivo degli accertamenti con apparecchi portatili non costituisce fonte di prova per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico più accurato mediante etilometro, in grado di certificare, a fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue.” Ministero dell’Interno, circolare 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/109/42

56 L’accertamento con l’etilometro
Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. Art. 186 c. 4 cds

57 Le modalità per l’accertamento
“L’accertamento dello stato di ebbrezza ….si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata” “Almeno due determinazioni concordanti effettuate a un intervallo di tempo di cinque minuti”

58 Accertamento sanitario nei riguardi dei conducenti sottoposti a cure mediche
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. art. 186, comma 5 cds

59 La richiesta dell’accertamento sanitario
“Può essere avanzata direttamente, ovvero a mezzo fax, alla direzione sanitaria del nosocomio o della struttura sanitaria presso cui si trova il conducente sottoposto a cure mediche, secondo le procedure e con la modulistica allegata.” Ministero dell’Interno, circolare 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/109/42

60 Art. 187 codice della strada
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro a euro e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente e' raddoppiata.

61 Art. 187 codice della strada
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

62 Art. 187 codice della strada
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

63 Art. 187 codice della strada
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.

64 Art. 187 codice della strada
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

65 Art. 187 codice della strada
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

66 Omissione di referto art. 365 cp
Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’autorità indicata dall’art. 361, è punito con la multa fino a lire 1 milione. Questo procedimento non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

67 Referto art. 334 cpp Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria assistenza od opera ovvero, in loro mancanza all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

68 Referto art. 334 cpp Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza, e se è possibile le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento: da inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

69 Referto art. 334 cpp Se più persone hanno prestato la propria assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico referto.

70 Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale art. 361 cp
Il pubblico ufficiale, il quale omette ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, od a altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione. ……. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa.

71 Contenuto della denuncia art. 332 cpp
La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

72 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e di incaricati di un pubblico servizio art. 331 cpp
Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

73 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e di incaricati di un pubblico servizio art. 331 cpp
La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d’ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

74 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme per la condizione dello straniero D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 art. 35 Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

75 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme per la condizione dello straniero D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

76 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme per la condizione dello straniero D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

77 d) gli interventi di profilassi internazionale;
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme per la condizione dello straniero D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai. 4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

78 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme per la condizione dello straniero D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

79 Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”
(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da a euro.

80 Le proteste contro l’obbligo di segnalazione

81 Circolare Ministero dell’Interno 27 novembre 2009, n
Circolare Ministero dell’Interno 27 novembre 2009, n. 12 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza. L’obbligo di referto, com’è noto, è disciplinato in base all’articolo 365 del c.p. e sussiste in presenza di delitti per i quali si deve procedere d’ufficio. Tale obbligo, in particolare, non sussiste per il reato d’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto dall’articolo 1, comma 16 della legge n. 94 del 2009 cit., attesa la sua natura di contravvenzione e non di delitto.

82 Circolare Ministero dell’Interno 27 novembre 2009, n
Circolare Ministero dell’Interno 27 novembre 2009, n. 12 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza. Inoltre il comma 2 dello stesso articolo 365 espressamente esclude l’obbligo di referto nel caso in cui il referto stesso esporrebbe l’assistito a procedimento penale.

83 Circolare Ministero dell’Interno 27 novembre 2009, n
Circolare Ministero dell’Interno 27 novembre 2009, n. 12 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza. Occorre infine chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 22, lettera g) della legge n. 94 del 2009 cit., relative alla esibizione dei documenti inerenti al soggiorno per l’accesso a prestazioni della pubblica amministrazione, che non è richiesta l’esibizione di tali documenti per le prestazioni di cui all’art. 35 cit., come espressamente previsto dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, cit., e successive modificazioni.

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