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1 Maria domenica Capua

2 I I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO DSA ❑ Legge n
I I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO DSA ❑ Legge n. 170/10 ❑ Linee guida MIUR Di Maria Domenica Capua - Docente di Scuola secondaria specializzata nel Sostegno Didattico - Dottore in Psicologia delle relazioni Educative - Perfezionata con Master universitario in Neuropsicopatologia dell’apprendimento - Esperta in DSA - Formatore AID

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5 Il dromedario

6 Dislessia? In tutti i paesi sviluppati i bambini dislessici ricevono da molto tempo un’attenzione specifica sia dai servizi sanitari, per quanto riguarda la diagnosi e l’intervento riabilitativo, sia dalla scuola per il percorso didattico e curricolare. In Italia, seppure all’avanguardia per l’inserimento e l’integrazione dei soggetti con handicap (legge 104), ufficialmente i bambini dislessici, fino al 1997, semplicemente non esistevano.

7 L’ASSOCIAZIONE-AID “La Dislessia esiste anche in Italia?”
Nel 1997, un piccolo drappello di ricercatori con a capo il prof. Giacomo Stella, istituisce: l’AID “ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA” coinvolgendo, in un progetto con obiettivi impensabili, alcuni genitori di bambini dislessici da lui diagnosticati (tra cui io stessa) e nel 1998 indice a Bologna il 1°Convegno Nazionale italiano dal titolo emblematico: “La Dislessia esiste anche in Italia?”

8 Associazione Italiana Dislessia
1° Convegno Nazionale 30 maggio 1998 Bologna

9 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

10 I DSA: un’emergenza educativa
Tra il 3 e il 4 % della popolazione in età evolutiva (per la lingua italiana) soffre di DSA Conseguenze: Abbassamento del livello di istruzione conseguito con riduzione della realizzazione delle proprie potenzialità (educative, sociali, lavorative).

11 incidenza

12 Come far fronte all’emergenza?
LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” D. M del 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”

13 Un progetto con obiettivi ambiziosi
Nel cambiare una credenza fondamentale radicata nella scuola ma anche nella mente di tutti noi

14 Pregiudizi da sfatare Il successo scolastico è indice di intelligenza
Chi non impara a leggere, scrivere e far di conto è poco dotato intellettivamente, oppure costituzionalmente pigro, fannullone…non è adatto per lo studio…

15 film C’era una volta…una maestra all’antica, in un piccolo paese del meridione d’Italia

16 Legge 8 ottobre 2010, n. 170, è la nuova legge sulla Dislessia
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. La legge nasce dopo un iter lungo e controverso, iniziato nel 2002 e a più riprese riavviato a causa della fine delle precedenti legislature.

17 CONTROVERSIE Lettera Pellegrino Articolo Mattioni
Risposta con commento di Stella

18 Normativa specifica che ha preceduto la legge 170/2010
A partire dal 2004, vengono emanate alcune note di indirizzo da parte del MIUR, dapprima con carattere di consiglio e di possibilità, poi nelle ultime formulazioni assai più prescrittive. Per es. nella nota n.4674 del maggio 2007 si parla della valutazione orale delle lingua straniere come “misura compensativa dovuta”.

19 Le note ministeriali Le note del MIUR
• Prot. n 4099/A/4 del : • Invita le scuole ad applicare gli strumenti compensativi e dispensativi • Prot. N. del : • Precisa che tali strumenti devono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale, a favore di tutti gli alunni che siano in possesso di una diagnosi specialistica di DSA o dislessia

20 Le note ministeriali Le note del MIUR 3 • Prot. N. del 01.03.2005:
• riguarda gli esami di Stato, e invita i commissari ad adottare, in particolare per la terza prova, ogni opportuna iniziativa idonea a ridurre le possibili difficoltà degli studenti, a riservare alle prove tempi più lunghi di quelli ordinari e a tenere conto nella valutazione dei problemi specifici causati dalla dislessia.

21 Nota MIUR prot. n. 5744 del 28.05.2009 PARTE SOLO X DSA
…si ritiene utile ricordare le disposizioni, già emanate nei precedenti anni scolastici, per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla nota 10 maggio 2007 (Disturbi di apprendimento - Indicazioni operative), peraltro recentemente richiamate dalla circolare ministeriale n. 51/2009, sezione "Particolari categorie di candidati" e dall'ordinanza n. 40/2009, articolo 12, comma 7, che costituisce la base delle norme specifiche, contenute nello Schema di regolamento concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia", approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri.

22 Nota MIUR prot. n. 5744 del 28.05.2009 PARTE SOLO X DSA
Per quanto concerne gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo, in via preliminare si raccomanda di sensibilizzare le Commissioni affinché adottino, nel quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami di Stato, ogni opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte degli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento.

23 Nota MIUR prot. n. 5744 del 28.05.2009 PARTE SOLO X DSA
Come noto, in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte, in particolare da quelle di lingua straniera e dalla prova scritta nazionale prevista per gli esami conclusivi della scuola secondaria di I grado. Le oggettive difficoltà degli studenti dovranno essere pertanto compensate mediante l'assegnazione di tempi più distesi per l'espletamento delle prove, l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. Pertanto, in tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella nativa, i docenti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta

24 Nota MIUR prot. n. 5744 del 28.05.2009 PARTE SOLO X DSA
Si ricorda, altresì, che, nel diploma finale, nelle certificazione sostitutive, nonché nella pubblicizzazione degli esiti conclusivi degli esami, non deve esservi menzione delle misure compensative disposte nei confronti degli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento.

25 LA CONSENSUS CONFERENCE (Conferenza di Consenso)
La necessità di linee guida condivise induce l’AID a promuovere una Consensus Conference, attuata nel 2006 e integrata nel 2007, con il coinvolgimento delle principali associazioni clinico-scientifiche che si occupano di disturbi dello sviluppo, con l’obiettivo di definire standard clinici per la diagnosi e la riabilitazione della dislessia evolutiva e dei disturbi ad essa correlati.

26 Dalla Consensus Conference
Uso terminologico e campo di applicazione La categoria dei Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento viene convenzionalmente identificata con l’acronimo DSA. Con il termine Disturbi evolutivi Specifici di Apprendimento ci si riferisce ai soli disturbi delle abilità scolastiche, in particolare a DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA, e DISCALCULIA. Caratteristiche che definiscono il DSA La principale caratteristica di definizione di questa “categoria nosografia”, è quella della “specificità”, intesa come un disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. In questo senso, il principale criterio necessario per stabilire la diagnosi di DSA è quello della “discrepanza” tra abilità nel dominio specifico interessato (deficitaria in rapporto alle attese per l’età e/o la classe frequentata) e l’intelligenza generale (adeguata per l’età cronologica).

27 DSA vs DDA “La scienza medica del settore non fa solo un distinguo tra i vari DSA ma specifica che oltre ai DSA possono esserci dei DDA cioè delle difficoltà di apprendimento. Pierino, con DSA, probabilmente non imparerà mai le tabelline e avrà sempre bisogno della calcolatrice per contare o della videoscrittura con correttore ortografico, questo anche quando sarà un medico di fama mondiale. Marco, con DDA, un bel giorno imparerà a usare le tabelline e a contare senza l'uso della calcolatrice e saprà scrivere acqua finalmente col cq! Ma non diventerà mai un medico. Tuttavia, agli insegnanti, soprattutto della primaria, da un punto di vista metodologico, non deve importare a quale categoria appartiene il proprio bimbo perchè le strategie e le metodologie che si usano per i DSA vanno bene anche per i DDA e i piu' bravi della classe.” dott.TURELLO, centro studi Erickson e autore di numerose pubblicazioni, ha affrontato l'aspetto del rapporto tra la lingua orale e scritta.

28 I disturbi dell’apprendimento non specifici
• Ritardo mentale • Varie forme di deficit intellettivo • Disturbi comportamentali e della condotta • Disagio Scolastico da cause socio-familiari, psicologiche, deprivazione etc.

29 film intervista Stella a Uno Mattina

30 Perché una legge? Purtroppo, nonostante alcune sentenze, le note del MIUR non hanno avuto la forza impositiva di un provvedimento di legge e la loro applicazione è stata largamente disattesa.

31 La legge 170 nasce dunque dalla necessità di dare un quadro normativo entro cui i vari soggetti coinvolti (dalla scuola alla famiglia, dalle strutture sanitarie ai concorsi pubblici) possono predisporre idonei percorsi formativi, di assistenza, di integrazione nel mondo del lavoro per i soggetti dislessici”.

32 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia Art.2 Finalità Art. 3 Diagnosi Art. 4 Formazione nella scuola Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto Art. 6 Misure per i familiari Art. 7 Disposizioni di attuazione Art. 8 Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria

33 Art. 1 (Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia).
1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati “DSA”, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. l'articolo 1 esclude che agli alunni con DSA possa essere assegnato un insegnante per attività di sostegno, a meno che tali disturbi non si accompagnino a una disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92.

34 Art. 1 (Riconoscimento e definizione di dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia).
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.   3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.   4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.   5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.     

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36 Caratteristiche generali comuni nei DSA
□ carattere “evolutivo”; □ Diversa espressività del disturbo nelle differenti età evolutive dell’abilità specifica; □ Significativa compromissione dell’abilità specifica (-2 DS –5°percentile) □ Frequente comorbilità con altri disturbi; □ Livello intellettivo nella norma (QI=85) □ Carattere neurobiologico

37 Tali disturbi vengono considerati dalla legge, purché non associati a minorazioni che diano origine a disabilità.

38 Art. 1 COMORBIDITA’ 6. La dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. Sebbene la dislessia sia il disturbo più rappresentato, la comorbidità tra i DSA è un fattore costante e spesso vi è comorbidità con altri disturbi: il disturbo di comprensione del testo, la disprassia e infine il disturbo di attenzione con iperattività (ADHD) che non fanno parte per varie ragioni della categoria DSA in senso stretto; questo potrebbe porre dei problemi in caso di atteggiamento restrittivo da parte della scuola, ma potrebbe essere facilmente superato in fase di documento di segnalazione tenuto conto della frequente comorbilità con dislessia anche se in forma lieve. ( Consensus Conference, 2006) COMORBIDITA’ (disturbo misto) 7. Nell’interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

39 Sono disturbi SPECIFICI dell’età evolutiva
Disturbi specifici delle abilità scolastiche DSA Altri disturbi specifici • Dislessia • Disgrafia • Disortografia • Discalculia Disprassia Disturbo del linguaggio • Disturbo di attenzione con iperattività-ADHD

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41 Art FINALITA’ a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialita'; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita' formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito sociale e professionale. Puntualizza l’importanza dell’'individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), che deve essere operata dalla scuola. Si prevede che le ASL debbano rilasciare alle famiglie la diagnosi di DSA e che il Ministero possa avviare degli screening nelle scuole per individuare i bambini a rischio, il cui esito non è la diagnosi.

42 Progetto screening Vibo Valentia

43 NON E’ MAI TROPPO PRESTO

44 ASPETTI EMOTIVI E RELAZIONALI NEI DSA
Nei bambini DSA si possono innestare delle reazioni emotive: ansia, rabbia o tratti depressivi. l'ansia è la causa principale di atteggiamenti iperattivi o di blocco con la conseguenza di gravi problemi nella prestazione E' molto importante anche il ruolo della famiglia: se il genitore accetta la condizione del figlio questo lo vivrà meglio, se il genitore non lo accetta e lui stesso va in ansia trasmette lo stesso atteggiamento al figlio. E' necessario che chi lavora con bambini DSA capisca anche l'aspetto emotivo della famiglia, molto spesso i genitori attivano una serie di comportamenti di difesa in quanto non comprendono e non accettano il disturbo o non vogliono che il bambino vada incontro alla sofferenza di sentirsi diverso. Inoltre, poichè i DSA hanno una componente genetica, molto spesso la madre o il padre hanno lo stesso disturbo e hanno sofferto delle difficoltà e degli insuccessi ad esso correlati, sofferenze che non vogliono viva il figlio.

45 Art. 3. (Diagnosi). 1. La diagnosi di DSA in un bambino è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitari nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale, possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. 2. Per studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentino persistenti difficoltà, la scuola trasmette un'apposita comunicazione alla famiglia (sentenze bocciatura) 3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attuare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei a individuare i casi sospetti di DSA negli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA. Si prevede che le ASL debbano rilasciare alle famiglie la diagnosi di DSA e che il Ministero possa avviare degli screening nelle scuole per individuare i bambini a rischio, il cui esito non è la diagnosi.

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47 Consensus Conference Caratteristiche che definiscono i DSA
CRITERIO DIAGNOSTICO: deve esserci una discrepanza significativa tra abilità dominio-specifiche e livello intellettivo generale (adeguato per l’età); QI >85 < 2 DS rispetto ai valori attesi per età e istruzione SPECIFICITÀ: il disturbo interessa uno specifico dominio e lascia intatto il funzionamento intellettivo generale; Si devono usare Test standardizzati per misurare: l’intelligenza generale e le abilità specifiche.

48 Curva di gauss

49 Curva di Gauss lettura

50 DIAGNOSI CHI FA LA DIAGNOSI? -Servizio Sanitario Nazionale
RIPERCUSSIONI IN AMBITO EDUCATIVO -Possibilità di accedere ai benefici previsti dalla Legge 170/2010 – art. 5 “Misure educative e didattiche di supporto” e alle misure previste dalle Linee guida 2011 “Didattica individualizzata e personalizzata. Strumenti compensativi e misure dispensative”. RIPERCUSSIONI IN ALTRI AMBITI - Interventi integrati (multidimensionalimultiprofessionali) che favoriscano l’inclusione in ambito sociale, scolastico, lavorativo CHI FA LA DIAGNOSI? -Servizio Sanitario Nazionale -Specialisti -Strutture accreditate QUANDO E’ POSSIBILE FARLA? -Non prima della fine del 2° anno della scuola primaria - ipotesi diagnostica alla fine del 1° anno (se presenti fattori di rischio) - precocità

51 TAR DEL LAZIO ANNULLA LA BOCCIATURA DI UN RAGAZZO DISLESSICO
iL 23 AGOSTO 2010 Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso dei genitori di un ragazzo romano bocciato in quanto aveva insufficienze in molte discipline. Secondo la sentenza del TAR gli insegnanti non hanno tenuto conto del disturbo dell'apprendimento del ragazzo in quanto le insufficienze erano proprio in quelle discipline in cui, se non vengono applicati in modo adeguato gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalle note MIUR, è difficile ottenere la sufficienza.Una delle insufficienze, infatti, era nella lingua scritta straniera. Il TAR specifica che il consiglio dei docenti quando ha formulato la non ammissione ha omesso di far riferimento alle particolari difficoltà del ragazzo e non ha dimostrato di aver messo in atto alcun aiuto specifico. Ovviamente la famiglia aveva discusso con i professori e col dirigente della situzione del figlio specificando che era necessario mettere in atto le indicazioni del MIUR,

52 PAVIA- Il Tar ha accolto il ricorso contro la bocciatura di uno studente affetto da dislessia.
27 aprile 2011 Riammesso a scuola perché non sostenuto. Il Tar ha dato ragione ai genitori, che avevano impugnato la bocciatura del proprio figlio al termine dell'anno scolastico 2009/2010. Il ragazzino, che aveva frequentato la seconda del Cossa, indirizzo alberghiero, non era stato quindi ammesso alla classe successiva. Secondo la scuola non c'erano le condizioni: il rendimento, quell'anno, era stato troppo scarso. Il ragazzo, a ottobre, era stato però già riammesso in via provvisoria e per decisione degli stessi giudici, perché non perdesse l'anno in attesa della sentenza. La decisione definitiva è arrivata pochi giorni fa. Il ricorso dei genitori del ragazzo, che abitano a Casorate, era basato su un presupposto: la scuola, secondo loro, non aveva attivato tutte le misure di sostegno necessarie previste dalla legge per gli alunni affetti da disturbi dell'apprendimento. Il ragazzo, affetto da dislessia, non era stato cioè aiutato a restare allo stesso livello dei suoi compagni. Per il Tar, che ha richiamato le note emanate dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca in questa materia, dovevano essere messi in atto gli strumenti necessari al superamento delle sue difficoltà: la calcolatrice, il registratore, il computer con sintesi vocale e video-scrittura con correttore ortografico. L'alunno, inoltre, avrebbe dovuto essere esonerato dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto dettatura, dallo studio della lingua straniera in forma scritta, mentre dovevano essere previsti tempi più lunghi per le prove scritte e lo studio a casa. Prescrizionie che, per il Tar, non sarebbero state rispettate. Al contrario durante l'anno scolastico l'alunno, secondo i giudici, era stato sottoposto a prove scritte in lingua inglese. Da qui l'annullamento definitivo della bocciatura.  Il Tar ha anche condannato il Cossa e l'ufficio scolastico regionale, che si erano opposti al ricorso, a pagare euro di spese processuali. Un caso simile, nel 2010, si era verificato al liceo artistico Volta: il Tar aveva accolto il ricorso di un altro alunno dislessico e bocciato.

53 film Tg5 Studente dislessico E vietato bocciarlo

54 Art. 4. (Formazione nella scuola).
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di formazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata formazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuare precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. prevede che siano assicurate attività formative al personale dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado

55 I contenuti della formazione
Legge170/2010 e caratteristiche delle diverse tipologie di DSA. Principali strumenti che la scuola può utilizzare per l’individuazione precoce del rischio di DSA. Strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo. Gestione della classe con alunni con DSA. Forme adeguate di verifica e di valutazione. Indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche di cui all’art. 4. Forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi. Esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per implementare buone pratiche didattiche

56 Art. 5. (Misure educative e didattiche di supporto).
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. stabilisce per gli alunni con diagnosi di DSA il diritto all'utilizzo di mezzi compensativi e dispensativi, di flessibilità didattica, l'uso di tecnologie informatiche e tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove

57 Misure educative e didattiche di supporto (art.5)
Didattica individualizzata e personalizzata INDIVIDUALIZZARE: porre obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, adattando altresì le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali degli alunni, con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo.

58 Misure educative e didattiche di supporto (art
Misure educative e didattiche di supporto (art.5) Didattica individualizzata e personalizzata PERSONALIZZARE: trova espressione negli obiettivi formativi che devono essere ADATTI e SIGNIFICATIVI per quel singolo alunno. Didattica personalizzata ❑ Promozione delle potenzialità individuali mediante l’offerta di attività specifiche; ❑ eventuale diversificazione delle mete formative; ❑ accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno e sviluppo consapevole delle sue “preferenze” e del suo talento; ❑ impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche; ❑ uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.); ❑ attenzione agli stili di apprendimento; ❑ calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti (promozione di un apprendimento significativo)

59 La scuola ha l’OBBLIGO di provvedere alla
Misure educative e didattiche di supporto (art.5) Strumenti compensativi e misure dispensative. La scuola ha l’OBBLIGO di provvedere alla «introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere». (art.5 comma b)

60 Cosa e quali sono gli strumenti compensativi?
Misure educative e didattiche di supporto (art.5) Strumenti compensativi Cosa e quali sono gli strumenti compensativi? strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. sintesi vocale, registratore, software di video-scrittura con correttore ortografico, calcolatrice, tabelle per la memoria, algoritmi, mappe concettuali, schemi etc.

61 Misure educative e didattiche di supporto (art.5) misure dispensative
Cosa e quali sono le misure dispensative? interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento

62 Strumenti compensativi
Uso, dove necessario di strumenti compensativi quali: tabella dei mesi; tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri; tabella delle misure, tavola pitagorica; tabella delle formule; calcolatrice; registratore; cartine geografiche e storiche. Uso di strumenti informatici: videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, programmi adeguati e commisurati alla compensazione delle difficoltà nel singolo caso. Predisposizione in tutte le scuole di una fonoteca scolastica contenente il testo parlato dei libri in adozione e altri testi culturalmente significativi (collaborazione col Centro del “libro parlato” dell'Unione Italiana Ciechi) Utilizzo, per lo studio, di cassette registrate Richiesta alle case editrici di produrre testi anche ridotti o digitalizzati e/o contenenti audio-cassette Possibilità di usare tutti gli strumenti necessari durante le prove di verifica e gli esami finali e di avere adeguamenti, riduzione e/o tempi più lunghi per lo svolgimento degli stessi.

63 Misure dispensative  Dispensa da alcune prestazioni: lettura a voce alta, scrittura veloce sotto dettatura, lettura di consegne, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline. Dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta. Tempi più lunghi per prove scritte e riduzione delle stesse. Tempi più lunghi per lo studio, mediante un'adeguata organizzazione degli spazi ed un adeguato e flessibile raccordo con gli insegnanti. Organizzazione di interrogazioni programmate. Assegnazione di compiti a casa in misura ridotta Possibilità d'uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine Valutazione formativa che non tenga conto dell'errore ortografico, ma del contenuto e che sia in grado di rinforzare l'autostima evitando la puntualizzazione delle difficoltà

64 Ancora art. 5 comma 2 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti l’unica soluzione, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

65 film Convegno DisLegge Avv. Salvatore Nucera

66 Art. 6. (Misure per i familiari).
1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili. 2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. prevede la flessibilità di orario di lavoro per i genitori di alunni con DSA limitatamente al primo ciclo di istruzione (fino alla terza media), al fine di permettere l'assistenza di attività scolastiche a casa. Comunque tale flessibilità dev'essere regolata in concreto dai Contratti Collettivi di Lavoro.

67 Art. 7. (Disposizioni di attuazione).
prevede che il Ministero dell'Istruzione - d'intesa con quello della Salute - emani delle Linee Guida per la predisposizione di protocolli regionali per l'individuazione precoce dei casi di DSA. Lo stesso articolo prevede che sempre il Ministero emani decreti relativi alla formazione dei docenti e all'individuazione di forme di verifica e valutazione, finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio. 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

68 Art. 7. (Disposizioni di attuazione).
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

69 Art. 8. (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano). 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

70 Art. 9. (Clausola di salvaguardia).
introduce la clausola di salvaguardia circa il divieto di nuove o maggiori spese a carico dell'erario per l'attuazione della legge, divieto già più volte anticipato negli articoli precedenti. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 ottobre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI

71 documenti PDP REFERENTE SCOLASTICO DSA-ruolo
Cosa devono fare gli insegnanti

72 Ruolo dell’insegnante referente su dislessia e DSA
All’interno della scuola è un riferimento per i colleghi avendo una formazione specifica sul problema Può fornire informazioni, materiali didattici e di valutazione specifici E’ in contatto con AID e con gli enti di formazione E’ coinvolto o interviene nella programmazione didattica e nella soluzione dei problemi nella classe quando ci sono alunni con DSA

73 Ruolo dell’insegnante referente su dislessia e DSA
L’insegnante referente diventa un attore protagonista del processo di gestione della dislessia all’interno della scuola Può mediare i conflitti e interagire con un livello di maggior competenza tra i colleghi, le famiglie e gli operatori dei servizi sanitari

74 Problemi sulla figura del referente
Presenza Formazione / Competenza Continuità Riconoscimento del ruolo nei confronti di dirigenti e colleghi Riconoscimento istituzionale

75 Documentazione dei percorsi didattici Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Attività didattiche individualizzate Modalità didattiche personalizzate Strumenti compensativi Misure dispensative Forme di verifica e valutazione

76 PEP Questo documento serve per descrivere la personalizzazione del percorso educativo didattico seguito dal bambino durante il suo iter scolastico, è un documento che devono obbligatoriamente compilare le insegnanti di alunni riconosciuti con la legge 104. il PEP deve essere previsto anche per alunni con DSA , soprattutto quando devono cambiare scuola o passare da un ordine d'istruzione all'altro affinchè gli insegnanti che li accoglieranno siano al corrente del percorso svolto, della personalizzazione dell'insegnamento, degli strumenti e delle metodologie utilizzate al fine di una corretta e proficua continuità didattica ed educativa e per favorire il successo formativo. Il PEP è necessario al fine di un esame o qualora sulla classe dovesse intervenire una supplente o una nuova insegnante.

77 PEP: PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO
Personalizzare l'insegnamento non significa differenziarlo con percorsi diversi da quelli delle classe, cosa che può accadere con alunni disabili. Personalizzare l'insegnamento significa rendere flessibile la programmazione con tempi adeguati ai tempi del bambino DSA, significa utilizzare strumenti dispensativi e compensativi, significa modificare la propria metodologia affinchè diventi efficace per ogni bambino della classe.

78 PEP: PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO
Sostanzialmente, io insegnante, descrivo ai colleghi che accoglieranno il mio alunno, che cos'ho fatto con lui al fine di favorire il processo di apprendimento, quali sono state le sue reazioni, quali le modalità di verifica, quali i tempi, quali le collaborazioni con la famiglia, quali i punti di forza e debolezza da tener presente. Per i nuovi insegnanti diventa una sorta di guida utile a continuare un percorso ben preciso

79 PEP: PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO
Alla stesura del PEP devono partecipare tutte le figure professionali che si occupano di lui, genitori compresi . Il PEP deve essere redatto all'inizio dell'anno, dopo un adeguato periodo di osservazione ( un mese circa), con la partecipazione di tutte le figure che lo mettono in atto e essere presentato ai genitori che dovranno leggerlo e, laddove necessario, condividerlo. Copia del PEP resterà nel fascicolo dell'alunno per tutto l'iter scolastico e si potrà richiedere una copia depositando la richiesta motivata in segreteria.

80 PEP Qui potete trovare una guida per la formulazione del PEP
qui trovate un esempio di percorso personalizzato per DSA dell'AID sul forum dislessia dell'AID è stato a lungo dibattuto l'argomento, ecco i link

81

82 Cosa devono fare gli insegnanti

83 GRAZIE

84 Indennità di frequenza
Definizione e natura giuridica L’indennità mensile di frequenza è stata istituita con la legge n. 289/1990 e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età. Per quanto riguarda la natura giuridica della presente indennità, valgono le considerazioni svolte sulla natura giuridica del!'indennità di accompagnamento, con l'aggiunta di riferimenti costituzionali relativi alla tutela dell'infanzia, della sua educazione e formazione, Costituzione, art.30, 31, 34, 38, comma 3

85 Chi ne ha diritto a) disabili minorenni, dichiarati tali dalla Commissione medica o con sentenza, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età; b) minori ipoacusici con una perdita uditiva nell'orecchio migliore superiore ai 60 decibel, nelle frequenze tra 500 e 2000 Hz, con necessità continua o periodica di terapie riabilitative. Il beneficio si estende anche ai residenti in Italia, se essi sono cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea ulteriore requisito è, alternativamente*: la frequenza di corsi di studio, in scuole, pubbliche o private, di qualunque ordine e grado; equiparati ai corsi di studio sono la frequenza di centro di formazione o addestramento professionale; l'effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati. La Corte Costituzionale, con la sentenza 467/2002 ha esteso l'indennità di frequenza anche ai minori, da zero al terzo anno di età, che frequentino l'asilo nido, dichiarando incostituzionale l'art. 1, comma 3,

86 Chi ne ha diritto * INPS: Le due situazioni alternative, possono anche coesistere e non danno diritto ad un aumento dell'indennità, ma possono influire sulla sua durata. Un bimbo che frequenta la scuola, non percepirà !'indennità durante i mesi estivi solo nel caso in cui non effettui terapie. **INPS: "È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede la concessione di un'indennità di frequenza anche per i minori invalidi che frequentino gli asili nido (e non i centri specializzati di riabilitazione e di recupero o di formazione e di addestramento professionale). Il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce, infatti, ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino di età inferiore ai tre anni. La frequenza dell'asilo nido, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, costituisce, pertanto, un essenziale fattore per il "recupero" del bambino disabile nonché - come già affermato per il "superamento della sua emarginazione": ciò proprio in funzione di un suo pieno e proficuo inserimento nella scuola, la cui frequenza è assicurata e favorita con le provvidenze economiche previste dalla disposizione censurata, e dunque con ingiustificata esclusione delle medesime per l'ipotesi dei bambini handicappati di età inferiore ai tre anni, in contrasto con i principi di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost.

87 INDENNITA’ DI FREQUENZA
La domanda di accertamento dell'invalidità civile andrà inoltrata presso l’INPS del luogo di residenza del minore e sottoscritta anche da un solo genitore, esercente la potestà parentale. Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti: • un certificato medico, portante la diagnosi della patologia da cui il minore è affetto, con espresso riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età; • l'iscrizione presso corsi di studio o di formazione professionale ovvero l'attestazione dei cicli terapeutici o riabilitativi. La domanda deve essere effettuata prima dell'inizio o in costanza dei corsi o dei cicli terapeutici. La non conformità della domanda o la mancata allegazione di anche uno dei documenti richiesti, sospende la validità della domanda di accertamento fino al momento in cui tali condizioni vengono assolte correttamente.

88 INDENNITA’ DI FREQUENZA
L'erogazione dell'indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del corso di studio o del ciclo terapeutico; ovvero, in caso di domanda inoltrata in costanza del corso di studio o del ciclo terapeutico, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. L’erogazione dell'indennità avrà termine il primo giorno del mese successivo a quello in cui è finito il corso di studio o il trattamento sanitario. L’indennità può essere revocata in qualsiasi tempo, nel caso in cui, a seguito di una verifica, si accertasse che non sussistono può uno o più dei requisiti richiesti. Il provvedimento di revoca determina la sospensione dell'erogazione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata disposta la revoca.

89 INDENNITA’ DI FREQUENZA limiti…
Molti genitori di bambini DSA hanno presentato alle loro ASL la domanda per ottenere l'indennità di frequenza in quanto un bambino dislessico, soprattuto se il DSA è grave, non è in grado di "svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età. Infatti un dislessico, sopratutto grave, non sarà mai in grado di leggere con la stessa competenza di un coetaneo normolettore. Un dscalculico, soprattutto grave, non sarà in grado di automatizzare le procedure di calcolo al pari di un coetaneo non discalculico.... La risposta della ASL è , purtroppo e vergognosamente, diversa da territorio a territorio, ecco allora che ci sono persone che abitano , ad esempio in Sicilia, che si vedono riconosciuta l'indennità ed altre che abitano in Piemonte a cui viene richiesto il requisito di rientrare nei certificati con la 104 (quella dei diversamente abili) . L'assurdità è che tali disparità si possono avere tra asl di una stessa regione, quindi basterebbe risiedere qualche chilometro più in là per vedersela riconosciuta o meno....Alcuni specialisti consigliano alle famiglie di tentare comunque . Tutto questo non fa che generare confusione e disparità tra i cittadini/contribuenti di una stessa nazione.

90 INDENNITA’ DI FREQUENZA
ti scrivo solo per farti sapere che anche per l'indennità mensile di frequenza è prevista la tredicesima, lo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n del 28/05/08. Ti invio il link: Ciao , mio figlio ha percepito l'indennita' di frequenza per i tre anni delle medie (diagnosi DSA) dopo la revisione nel 2009 e' stata annullata "ABBIAMO FATTO RICORSO ALL'INPS E DOPO UN ANNO 1/2 ABBIAMO VINTO IL RICORSO" che soddisfazzione devono pagare anche l'avvocato: ASL Cremona Mamma Simone 20 luglio :48

91 Misure dispensative  Dispensa da alcune prestazioni: lettura a voce alta, scrittura veloce sotto dettatura, lettura di consegne, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline. Dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta. Tempi più lunghi per prove scritte e riduzione delle stesse. Tempi più lunghi per lo studio, mediante un'adeguata organizzazione degli spazi ed un adeguato e flessibile raccordo con gli insegnanti. Organizzazione di interrogazioni programmate. Assegnazione di compiti a casa in misura ridotta Possibilità d'uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine Valutazione formativa che non tenga conto dell'errore ortografico, ma del contenuto e che sia in grado di rinforzare l'autostima evitando la puntualizzazione delle difficoltà

92 Strumenti compensativi
Uso, dove necessario di strumenti compensativi quali: tabella dei mesi; tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri; tabella delle misure, tavola pitagorica; tabella delle formule; calcolatrice; registratore; cartine geografiche e storiche. Uso di strumenti informatici: videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, programmi adeguati e commisurati alla compensazione delle difficoltà nel singolo caso. Predisposizione in tutte le scuole di una fonoteca scolastica contenente il testo parlato dei libri in adozione e altri testi culturalmente significativi (collaborazione col Centro del “libro parlato” dell'Unione Italiana Ciechi) Utilizzo, per lo studio, di cassette registrate Richiesta alle case editrici di produrre testi anche ridotti o digitalizzati e/o contenenti audio-cassette Possibilità di usare tutti gli strumenti necessari durante le prove di verifica e gli esami finali e di avere adeguamenti, riduzione e/o tempi più lunghi per lo svolgimento degli stessi.


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