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Le tappe della nuova legge la legge 49/06 (legge di conversione), che introduce per la prima volta le modifiche al D.P.R. 309/90, viene pubblicata il 27/02/2006;

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Presentazione sul tema: "Le tappe della nuova legge la legge 49/06 (legge di conversione), che introduce per la prima volta le modifiche al D.P.R. 309/90, viene pubblicata il 27/02/2006;"— Transcript della presentazione:

1 Le tappe della nuova legge la legge 49/06 (legge di conversione), che introduce per la prima volta le modifiche al D.P.R. 309/90, viene pubblicata il 27/02/2006; il testo integrato del D.P.R. 309/90 come modificato dalla L. 49/06, viene pubblicato il 15/03/2006; le tabelle contenenti i limiti di principio attivo in grado di delineare luso personale vengono pubblicate il 24/04/2006;

2 Il procedimento amministrativo e gli articoli modificati Gli articoli del D.P.R. 309/90 che definiscono il procedimento amministrativo, modificati dalla L. 49/06, sono i seguenti: artt. 13 e 14 – tabelle delle sostanze soggette a controllo e criteri per la loro formazione; artt. 75 e 75bis – condotte integranti illeciti amministrativi e provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica; art. 78 – quantificazione delle sostanze; art. 113 – competenze delle regioni e delle province autonome; art. 116 – livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dellutente e ai requisiti per lautorizzazione delle strutture private; art. 117 – accreditamento istituzionali e accordi contrattuali; art. 120 – terapia volontaria e anonimato; art. 122 e 122bis – definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo – verifiche e controlli.

3 Gli artt. 13 e 14 – le tabelle la principale novità introdotta da questi articoli è lunificazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope in ununica tabella, senza più distinzione tra sostanze cd leggere e sostanze cd pesanti; la predisposizione dei limiti quantitativi necessari a definire luso personale è stata demandata al Ministero della Salute che, a seguito dei lavori della Commissione appositamente istituita, ha pubblicato le tabelle indicanti tali limiti, riferendosi al principio attivo contenuto in ogni tipologia di sostanze.

4 è importante sottolineare che il quantitativo di sostanza sequestrato non è immediatamente confrontabile con le tabelle; i quantitativi di principio attivo individuati dalle tabelle per definire luso personale, costituiscono, al momento, unapprossimazione, come ha stabilito la stessa Commissione, della frequenza di assunzioni di dosi medie giornaliere.

5 Lart 75 il procedimento amministrativo Il testo dellart. 75 è stato integralmente modificato; le principali novità riguardano: il riferimento alle nuove tabelle; le modalità di contestazione da parte delle forze dellordine; lirrogazione e la durata delle sanzioni; le modalità di invio, da parte dellAutorità Amministrativa, al p.t.; lestensione delle competenze in materia di programmi terapeutici e/o socio-riabilitativi alle strutture private autorizzate; la competenza territoriale del Prefetto.

6 per riferirsi alle tabelle che stabiliscono il limite quantitativo entro il quale è possibile ipotizzare luso personale, è necessario procedere allanalisi tossicologica della sostanza sequestrata al fine di precisare il contenuto di principio attivo; lart. 75 stabilisce che ciò avvenga entro 10 giorni dalla presunta violazione, in modo che siano le forze dellordine a individuare il tipo di procedimento da avviare e quindi lAutorità (amministrativa o penale) competente; attualmente il termine indicato non è compatibile con le condizioni operative del territorio di Lecce, sia per lalto numero di segnalazioni, sia per la concentrazione presso il L.A.S.S. del Comando Provinciale CC. di Taranto dei reperti relativi alle sostanze sequestrate dalle FF.OO. di tre province (TA, BR,LE); la legge prevede che tali accertamenti possano svolgersi, oltre che presso le strutture delle Forze di polizia, anche presso strutture universitarie e strutture pubbliche individuate dal Ministero della Salute.

7 il nuovo art. 75 prevede il ritiro della patente nel caso di disponibilità diretta e immediata di veicoli a motore da parte del presunto assuntore di sostanze ovvero il fermo amministrativo in caso di disponibilità di un ciclomotore: tale previsione presenta delle difficoltà procedurali anche in relazione al collegamento normativo con il C.d.S.. In particolare lapplicazione del solo ritiro della patente assume una natura cautelare rispetto al procedimento ai sensi dellart. 75, precludendo ogni finalità preventiva insita nelle previsioni dellart. 187 del C.d.S. (ad. es. procedura di revisione dei requisiti psico-fisici); lapplicazione e la durata delle sanzioni da irrogare a seguito del colloquio in Prefettura, non hanno relazione immediata con lo svolgimento del p.t. che viene perciò privato di unimportante componente motivazionale;

8 limpianto del nuovo art. 75, che equipara di fatto tutte le diverse tipologie di sostanze ai fini dellinvio al programma terapeutico, prevede lo svolgimento obbligatorio di un percorso riabilitativo da concordare con gli operatori delle strutture pubbliche o private autorizzate, tranne nel caso, previsto dal comma 14, di particolare tenuità della violazione che consente la definizione del procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze, limitatamente alla prima segnalazione; tale indefinitezza della norma ripropone la problematica della disomogeneità degli utenti dei Ser.t. e la necessità di concordare tra lAutorità inviante e i servizi proposte di contatto che vadano dal semplice livello educativo e informativo a quello più complesso di riabilitazione e di cura;

9 il nuovo art. 75 prevede che lo svolgimento del programma riabilitativo possa essere svolto, nellesercizio della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente, presso una struttura privata autorizzata ai sensi dellart. 116. Questo pone in evidenza la problematica del raccordo tra Autorità inviante, servizi pubblici e strutture private, soprattutto al fine di una corretta verifica dello svolgimento del p.t., considerata limportanza che tale svolgimento assume nella definizione del procedimento amministrativo e della sua componente sanzionatoria;

10 Lart 75 - bis provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica lart.75-bis prevede lirrogazione di misure a tutela della sicurezza pubblica (di obbligo e di divieto) da parte del Questore, nei confronti di coloro che, sottoposti a sanzione ai sensi dellart.75, o essendo nelle condizioni indicate al comma 1, per le modalità o circostanze duso, possano mettere in atto comportamenti da cui derivi un pericolo per la sicurezza pubblica. le misure possono essere concorrenti al p.t. pur non avendo natura di carattere riabilitativo o di cura nel senso individuato dallart.75, ed introducono un elemento di controllo più rigido a cura delle FF.OO. Le misure possono essere modificate o revocate in relazione allandamento del p.t la cui conclusione positiva deve essere opportunamente comunicata dallAutorità amministrativa al Questore.

11 è necessario individuare una modalità di raccordo tra la procedura amministrativa che prevede il percorso riabilitativo come alternativa alle sanzioni e lapplicazione di misure di prevenzione di cui lAutorità amministrativa non viene a conoscenza, anche in considerazione della valenza che il buon esito del p.t. può avere sul provvedimento del Questore.

12 Lart. 78 quantificazione delle sostanze Lart. 78 formalizza la competenza del Ministero della Salute nel definire i limiti quantitativi di principio attivo contenuto nelle s.s. al fine di ipotizzare luso personale; Prevede, inoltre, lindividuazione di procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi idonee a determinare il tipo, il grado e lintensità dellabuso di sostanze stupefacenti in relazione allapplicazione del procedimento amministrativo ai sensi dellart.75 e 75-bis.

13 il riferimento alla determinazione e alla applicazione di procedure diagnostiche riguardanti il tipo, il grado e lintensità dellabuso di sostanze stupefacenti assume particolare valore in relazione allestensione, anche alle strutture private accreditate, delle competenze relative alle attività di prevenzione e di intervento contro luso di sostanze, in modo da evitare disomogeneità nelle procedure e nella esecuzione dei trattamenti. Nel Decreto del Ministero della Salute del 11/4/06 tali procedure non vengono indicate, essendo invece individuate le sole tabelle indicanti i parametri quantitativi relativi al principio attivo.

14 Gli artt. 113 -116 e 117 attribuzioni degli enti locali Gli artt. 113-116 e 117 contengono modifiche sostanziali rispetto alla attribuzione, anche a strutture private accreditate, di competenze relative al trattamento e alla predisposizione di interventi in tema di abuso di sostanze stupefacenti: Viene sottolineato il ruolo della Regione nel garantire condizioni di parità dei servizi pubblici per le tossicodipendenze e delle strutture private anche in relazione al possesso dei requisiti previsti; Inoltre, con la previsione dellaccredito istituzionale, dei servizi e delle strutture private, viene richiamata la parità di accesso alle prestazioni erogate da tali strutture, garantendo la libertà di scelta dellutente;

15 Il coinvolgimento diretto delle strutture private nella fase di predisposizione dei trattamenti pone la necessità di stabilire un forte grado di collaborazione e raccordo tra lAutorità Amministrativa e i diversi livelli coinvolti (Regione, Ausl, strutture private); Lautorità Amministrativa deve disporre di un elenco aggiornato delle strutture accreditate dalla Regione presso le quali è possibile effettuare i trattamenti previsti dallart.75, anche al fine di una puntuale verifica delle eventuali richieste specifiche dellutenza.

16 Gli artt. 120 -122 e 122 bis interventi preventivi, curativi e riabilitativi Agli artt. 120, 122 e 122 bis, contenenti le previsioni normative relative agli accertamenti diagnostici e alla esecuzione dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi, sono state apportate modifiche in virtù della attribuzione di competenze alle strutture private.

17 Stante lassenza di circolari esplicative da parte dei Ministeri competenti, non risulta chiaro, dal testo integrato del D.P.R. 309/90, se la predisposizione e lattuazione del p.t. nonché la relativa certificazione finale da parte delle strutture private accreditate rimanga svincolata da un qualsivoglia tipo di verifica da parte delle strutture pubbliche; La possibilità di iniziative volte ad un pieno inserimento sociale dellutente del servizio pubblico ovvero di quello privato prevedono il coinvolgimento di cooperative di solidarietà sociale e associazioni, estendendo ulteriormente la necessità di parametri di verifica e di raccordo con il privato sociale


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