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Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.

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Presentazione sul tema: "Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a."— Transcript della presentazione:

1 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
COMMISSIONE CULTURALE Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a. art c.c. “gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze” 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

2 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
I DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1997, 472 obblighi posti a garanzia dell’integrità del capitale controllo dei valori di conferimento 2343 c.c. divieto di distribuire utili fittizi o sulla base di bilanci non approvati 2433 c.c. divieto di acquisto di azioni proprie se non nei limiti di legge 2357 c.c. divieto di garantire l’acquisto di azioni proprie la ricostituzione del capitale andato perduto 2447 c.c. ecc. 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

3 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
I DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1997, 472 obblighi posti a garanzia del corretto impiego del capitale sociale potere di compiere atti al di fuori degli scopi sociali obblighi riconducibili al dovere di fedeltà non concorrenza 2390 c.c. divieto di divulgare notizie riservate 2621 c.c. divieto di agire in conflitto di interessi 2391 c.c. divieto di utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie, opportunità di affari acquisiti nell’esercizio dell’incarico 2391, comma 5, c.c. 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

4 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
I DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1997, 472 obbligo di documentare le operazioni svolte contabilità generale contabilità industriale bilanci, budget piani strategici obblighi attinenti al regolare funzionamento degli organi sociali convocazione dell’assemblea richiesta di informazioni periodiche agli amministratori delegati o con particolari incarichi 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

5 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
COME DEVONO ESSERE ADEMPIUTI I DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI ? Secondo l’originaria formulazione: “la diligenza del mandatario” = “operare secondo il buon padre di famiglia” La nuova dottrina verso l’art c.c. “nell’ambito delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

6 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
COME DEVONO ESSERE ADEMPIUTI I DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI ? il Giudice dovrà valutare – caso per caso – prendendo in considerazione: le dimensioni dell’azienda la struttura organizzativa il tipo di attività svolta l’importanza dell’operazione il tempo ed i mezzi messi a disposizione dell’amministratore ecc. 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

7 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
IL RIFERIMENTO ALLA “NATURA DELL’INCARICO” il riferimento alla “natura dell’incarico” impone di considerare la posizione ricoperta dall’amministratore all’interno del Consiglio, distinguendo, a seconda che si tratti: del presidente dell’amministratore delegato dell’amministratore con particolari incarichi dell’amministratore senza deleghe 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

8 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
IL RIFERIMENTO ALLE “SPECIFICHE COMPETENZE” il riferimento alle “specifiche competenze” consente di graduare la responsabilità di ciascun amministratore sulla base delle conoscenze tecniche Così la relazione al testo di legge: “specifiche competenze” NON significa dovere amministrare con perizia anche all’amministratore più diligente non si potrà chiedere di essere perito in ciascuna materia che di volta in volta andrà ad interessare le operazioni di gestione 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

9 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
LE RESPONSABILITA’ CONNESSE ALL’INADEMPIMENTO art c.c. gli amministratori “sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivati dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori” occorre andare oltre al comportamento omissivo, per verificare se da esso è derivato un danno per la società responsabilità risarcitoria = DANNO DERIVATO 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

10 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
CONSEGUENZE IN CASO DI “MALA GESTIO” la “mala gestio” non è equiparabile con i risultati negativi della gestione nei casi di “mala gestio” la responsabilità giuridica dell’amministratore andrà riscontrata nel comportamento dallo stesso tenuto e che ha contribuito ai risultati negativi (Cass. 28 aprile 1997, n. 3652) operazioni compiute: senza sufficienti cautele senza una indagine preventiva senza la l’opportuna assistenza di periti ecc. 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

11 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
DOV’È FINITO L’OBBLIGO DI “VIGILANZA SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE” ? art c.c. “gli amministratori …. sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze” L’obbligo di vigilanza nell’articolo 2381 c.c. dove sono dettate le regole per informare gli amministratori affinché il Consiglio possa Valutare: l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, contabile ed amministrativo della società il generale andamento della gestione 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

12 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
DOV’È FINITO L’OBBLIGO DI “VIGILANZA SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE” ? E se da una parte vi è l’obbligo di informare (amm.re delegato) dall’altra vi è l’obbligo di essere informati (CDA) art c.c. ultimo comma “gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”. 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

13 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ da parte dell’assemblea art c.c. “la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio” l’interpretazione estensiva Di Sabato “Manuale delle società”, 1999 comprende anche i fatti pregressi che esercitano la loro influenza sull’ultimo esercizio cui si riferisce il Bilancio 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

14 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ da parte dell’assemblea Termine per esperire l’azione di responsabilità art c.c. “entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica” DECADENZA O PRESCRIZIONE ? ha preso piede l’orientamento della PRESCRIZIONE il 2409 sexies c.c. parla espressamente di prescrizione trattando della responsabilità dei revisori Difficile applicazione in caso di decadenza possibile applicazione della sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. in ipotesi in cui l’amministratore abbia fraudolentemente “nascosto” i fatti. 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

15 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ da parte dei soci Per una più efficace tutela delle minoranze: Il legislatore ha stabilito che tanti soci che rappresentano almeno il 20% del capitale sociale (5% per le società quotate) possono esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore. La misura di tali quorum può essere variata nell’atto costitutivo 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

16 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ da parte dei soci L’azione da parte dei soci è diretta a reintegrare il patrimonio sociale e NON a risarcire l’eventuale danno subito dai soci agenti Trattasi di sostituzione processuale ove la società è litisconsorte necessario ed alla quale andrà notificato l’atto di citazione Ove fossero coinvolti tutti gli amministratori: notifica al Presidente del Collegio Sindacale o al CURATORE GIUDIZIALE, nominato ai sensi dell’articolo 78 c.p.c. 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

17 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ da parte dei soci Nel corso della causa, i soci NON potranno rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità o transigere (ex art c.c.) perché, in tal caso, priverebbero la società di un proprio diritto, non ancora prescritto I soci potranno invece rinunziare agli atti o fare transazioni a mero titolo personale 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

18 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ da parte dei soci e della società azione promossa dalla società o dai soci “responsabilità contrattuale”. la SOCIETA’ o I SOCI sono tenuti a provare soltanto l’esistenza del danno imputabile all’inadempimento dell’amministratore al quale spetta dimostrare di aver agito senza colpa, con la diligenza prescritta (art c.c.) 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

19 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ e coinvolgimento dei soci prima della riforma, gli amministratori potevano sottrarsi alla responsabilità sottoponendo all’esame dell’assemblea le decisioni che intendevano assumere OGGI non è più possibile in quanto la gestione dell’impresa spetta soltanto agli amministratori (art Bis, comma 1° c.c.) Per contro:estensione della responsabilità a quei soci che si sono calati in atti di gestione ed hanno autorizzato comportamenti di mala gestione 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

20 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ Del creditore sociale La responsabilità dell’amministratore scatta quando si verifica incapienza patrimoniale e contestuale insoddisfazione del creditore l’insufficienza patrimoniale non coincide con l’insolvenza: vi può essere insolvenza per mancanza di liquidità ma capienza patrimoniale e viceversa. 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

21 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ del creditore sociale Rinunzia all’azione da parte della società la rinuncia all’azione di responsabilità da parte della società NON impedisce l’esercizio dell’azione da parte del creditore Mentre l’eventuale transazione intervenuta tra la società e gli amministratori, con conseguente loro reintegrazione del patrimonio, preclude ai creditori l’esercizio dell’azione loro spettante se la transazione risulti pregiudizievole i creditori potranno impugnarla con l’azione revocatoria 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

22 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ del creditore sociale Sui termini il termine quinquennale di prescrizione NON decorre dal momento in cui si verifica lo sbilancio patrimoniale, ma da quando lo stesso si manifesta Cassazione 28 maggio 1998, 5287 L’onere di provare l’intervenuta prescrizione incombe sugli amministratori convenuti, i quali dovranno dimostrare che già prima della dichiarazione di fallimento erano intervenuti fatti specifici idonei a rendere conoscibile all’esterno l’insufficienza patrimoniale della società 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

23 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORE DI FATTO Rinunzia all’azione da parte della società la rinuncia all’azione di responsabilità da parte della società NON impedisce l’esercizio dell’azione da parte del creditore Mentre l’eventuale transazione intervenuta tra la società e gli amministratori, con conseguente loro reintegrazione del patrimonio, preclude ai creditori l’esercizio dell’azione loro spettante se la transazione risulti pregiudizievole i creditori potranno impugnarla con l’azione revocatoria 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

24 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORE DI FATTO Agli amministratori di fatto si applicano le norme sulla responsabilità previste per gli amministratori legalmente nominati. Quando si potrà parlare di amministratore di fatto? CASSAZIONE (6 marzo 1999, 1925, e 14 settembre 1999, 9795) Le regole che disciplinano gli amministratori SONO APPLICABILI a COLORO CHE SI SONO INTROMESSI IN MANIERA CONTINUATIVA E SISTEMATICA nella gestione della società senza avere avuto alcuna investitura dell’assemblea La responsabilità degli amministratori di fatto diviene quindi di natura contrattuale 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

25 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ del socio e del terzo art c.c. L’azione di responsabilità è percorribile nel caso in cui il danno, cagionato dal comportamento dell’amministratore, incida “direttamente” sul patrimonio del singolo socio o del terzo Occorrono, quindi, i seguenti presupposti: compimento da parte dell’amministratore di un atto illecito nell’esercizio delle proprie funzioni; danno subito direttamente dal socio o dal terzo; causa – effetto tra comportamento ed evento dannoso; 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

26 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ del socio e del terzo alcuni casi esaminati dalla giurisprudenza false comunicazioni che inducono il socio o il terzo all’acquisto di azioni a prezzo eccessivo ovvero a non vendere azioni poi risultate prive di valore presentazione in banca di false situazioni patrimoniali per ottenere finanziamenti la responsabilità degli amministratori ha natura extracontrattuale per cui spetterà al socio o al terzo provare il dolo o la colpa degli amministratori oltre al danno procurato 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

27 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ del socio e del terzo art. 2395, ultimo comma, c.c. “l’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo”. Interpretazione più vicina alla giurisprudenza maggioritaria la decorrenza del termine va individuata nel momento in cui si è completata la condotta illecita 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

28 Responsabilità degli amministratori nelle S.p.a.
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ del socio e del terzo esempio: nel caso di una falsa rappresentazione dei dati contabili per giustificare la necessità di aumento del capitale sociale con ipotesi di conseguente annacquamento delle quote di alcuni soci, il termine di prescrizione decorrerebbe: non dall’atto di falsificazione delle scritture non dall’atto di sottoscrizione dell’aumento del capitale non dalla conoscenza del danno che può essere anche successiva nel tempo ma dal concretizzarsi del comportamento dannoso riconducibile alla pubblicazione del Bilancio (falso) 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

29 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
IL CONTROLLO DEL SOCIO Il sistema del controllo interno nelle SRL si esercita sostanzialmente attraverso due norme: l’art. 2476, comma 2°, c.c. in materia di controllo individuale del socio; l’art c.c. in materia di controllo legale dei conti; Il diritto di controllo da parte dei soci era comunque riconosciuto anche ante riforma, dal previgente articolo 2489 c.c. e ne esce maggiormente rafforzato dopo la riforma 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

30 Responsabilità degli amministratori nelle S.rl.
IL CONTROLLO DEL SOCIO Da un punto di vista soggettivo Il vecchio articolo 2489 c.c. “ Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali” L’art c.c. assicura il controllo individuale del socio anche nelle società ove per obbligo o per autonomia statutaria siano presenti organi di controllo: collegio sindacale e/o revisore Novità: il diritto di ispezione spetta soltanto a quei soci che non siano Partecipi all’amministrazione della società 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

31 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
IL CONTROLLO DEL SOCIO Da un punto di vista oggettivo in passato si discuteva se la formulazione utilizzata dall’articolo 2489 si applicasse ai soli libri sociali (quelli del 2421 c.c.) o se invece si potesse estendere anche ai libri contabili (art c.c.) OGGI la riforma ha ampliato la consultazione a tutti i documenti inerenti l’amministrazione: libri sociali, libri contabili, contratti, corrispondenza ecc. 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

32 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
IL CONTROLLO DEL SOCIO Casi particolari Soci con particolari diritti di amministrazione (art. 2468, co. 3, c.c.) comproprietà Spetta al rappresentante comune (art. 2468, comma 5, c.c.) pegno Spetta sia al socio che al creditore pignoratizio - salvo diversa disposizione risultante dal titolo o dal provvedimento del giudice usufrutto Spetta sia al nudo proprietario che all’usufruttuario - salvo diversa (art. 2471bis con richiamo all’articolo 2352, comma 6, c.c.) 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

33 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
IL CONTROLLO DEL SOCIO Controllo indiretto L’articolo 2476, comma 2, c.c., speculare a quanto previsto per le società di persone dall’articolo 2261 c.c., consente a ciascun socio, non coinvolto nell’attività gestoria, di ottenere dagli amministratori informazioni sullo svolgimento degli affari sociali, sia nel corso delle trattative, sia durante l’affare, sia ella fase di conclusione dell’affare medesimo le richieste possano essere rivolte: senza particolari formalità; senza limiti di tempo; non soltanto in occasione delle adunanze assembleari ma in qualsiasi momento dell’esercizio 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

34 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
IL CONTROLLO DEL SOCIO Controllo diretto attraverso la consultazione sui libri sociali libro soci libro delle decisioni dei soci libro delle decisioni dell’organo amministrativo libro del collegio sindacale e del revisore sui libri contabili libro giornale libro inventari registri IVA registro cespiti ammortizzabili libri del personale 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

35 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
IL CONTROLLO DEL SOCIO Controllo diretto attraverso la consultazione Controllo della documentazione contabile documentazione bancaria fatture emesse e ricevute contratti verbali di accertamento di contestazioni atti giudiziari, contenziosi amministrativi e fiscali pareri professionali corrispondenza Il socio può esercitare il diritto di consultazione personalmente oppure facendosi assistere da professionisti di fiducia o dando loro la delega 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

36 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
IL CONTROLLO DEL SOCIO Richiesta di copia della documentazione consultata L’ art c.c. nulla dice in merito Un’occasione persa per fare chiarezza ! (Tribunale di Parma 25/10/2004) il Giudice respinge le richieste di ottenere un provvedimento cautelare ex art. 700 cpc. che imponesse all’organo amministrativo di consegnare tutta la documentazione concernente la gestione sociale 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

37 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
IL CONTROLLO DEL SOCIO Il controllo può esercitarsi in qualsiasi giorno lavorativo, negli orari di apertura degli uffici e comunque con modalità non oppressive per la società Cosa significa? Significa che, comunque, si deve operare senza arrecare danni alla Società, nel rispetto dei principi di correttezza (art c.c.) e di buona fede (art c.c.) non pregiudicando il diritto alla riservatezza della società 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

38 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
IL CONTROLLO DEL SOCIO si potrebbe arrivare a sostenere come CORRETTO il comportamento di quella società che si oppone alle continue visite presso gli uffici amministrativi per la consultazione di libri e documenti di ogni genere senza alcuna giustificazione e con criteri che si dimostrano del tutto estranei alla funzione di controllo sull’operato dell’organo amministrativo, volendo essere, invece, forme di ostruzionismo ! Contraria la recente sent. Tribunale di Civitavecchia del 21/04/2004: s.r.l. priva di collegio sindacale “il socio ha un diritto potestativo ad esercitare il controllo sulla gestione e la società non può sindacare i motivi sottostanti” 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

39 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
IL CONTROLLO DEL SOCIO La derogabilità del diritto di controllo individuale del socio Una ulteriore questione da affrontare concerne la possibilità o meno di derogare, convenzionalmente, i diritti previsti dall’articolo 2476, comma 2, c.c. La dottrina e la giurisprudenza prevalente (vedi Trib. Bari 10/05/2004) condividono l’interpretazione secondo cui il diritto di controllo del socio è disciplinato da una norma indisponibile e inderogabile se non in melius 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

40 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
IL CONTROLLO DEL SOCIO Potranno al contrario essere previste statutariamente clausole volte a disciplinare le modalità di esercizio di tali diritti, come ad esempio: indicazione degli orari di accesso divieto di circolare liberamente all’interno degli uffici divieto di fare domande ai dipendenti ecc. 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

41 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
COMMISSIONE CULTURALE Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l. AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL da pare della società e del socio “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società.” Se la norma la si confronta con l’art c.c. per le Spa colpisce la mancanza di ogni riferimento alla “diligenza” che gli amministratori devono tenere nell’adempimento dell’incarico ! trova applicazione il criterio generale di cui all’articolo 1176 c.c. come per le Spa 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

42 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL da pare della società e del socio Trattandosi di “responsabilità contrattuale”, come per le Spa, spetterà agli amministratori dimostrare “di essere esenti da colpa” come previsto all’art. 2476, 1° comma, c.c.: “…..la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e …… abbiano fatto constare del Proprio dissenso” In pratica se l’atto dannoso è stato compiuto dall’amministratore chiamato in giudizio dovrà dimostrare di essere esente da colpa, mentre se è stato posto in essere da altro amministratore dovrà dimostrare di non esserne a conoscenza o di aver fatto constare il proprio dissenso 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

43 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL da pare della società e del socio L’azione di responsabilità potrà essere azionata dalla società e da ciascun socio; in questo caso il socio si sostituisce nel diritto della società – verificandosi un caso di sostituzione processuale con le conseguenze che abbiamo visto per le Spa: l’atto di citazione va notificato anche alla Società il socio può vedersi opporre le eccezioni opponibili alla società l’azione è diretta a reintegrare il patrimonio sociale e non del singolo il singolo socio ha diritto al rimborso delle spese 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

44 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL da pare della società e del socio l’azione del socio è preclusa nel caso in cui sia la Società ad azionarsi, preventivamente, nei confronti dell’amministratore la società potrà decidere di rinunciare all’esercizio dell’azione ovvero di transigerla con gli amministratori Tale decisione deve essere presa dai soci con la maggioranza di 2/3 del capitale sociale e senza il voto contrario di almeno 1/10 del capitale sociale solo un socio che detenga almeno il 10% potrà esperire l’azione senza il “rischio” di vedersela interrompere da una decisione dei soci ! 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

45 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL AZIONE DEI CREDITORI SOCIALI Nulla si ripropone circa l’azione dei creditori sociali ai quali rimane comunque la possibilità di esperire azione di responsabilità extracontrattuale per lesione del credito Basti pensare a quanto disposto all’articolo 2497 c.c. in tema di DIREZIONE E COORDINAMENTO. 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

46 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori….i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi” il legislatore inquadra “come amministrazione di fatto” quelle situazioni nelle quali i soci si calano nella gestione Con la differenza che in questo si applica ai soci che abbiano deciso o autorizzato anche un solo affare dannoso. 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

47 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL La responsabilità è però limitata alle sole decisioni o autorizzazioni che i soci hanno compiuto “intenzionalmente” e cioè consapevoli della potenzialità dannosa dell’atto Quando accade che i soci si calano nella gestione ? I casi sono molteplici e li ritroviamo nel c.c.: è rimessa ai soci “la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale” (art. 2479, 2° comma, c.c.) è rimessa ai soci la decisione in ordine ad uno o più atti “che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione” (art. 2479, 1°comma, c.c.) 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

48 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
AZIONE DI RESPONSABILITA’ nelle SRL ed in ogni caso in cui lo statuto rinvia alla decisone dei soci anche su materie attinenti la gestione della società (art ° comma c.c.) l’attribuzione ai soci di “particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società” (art. 2468, 3° comma, c.c.) gli amministratori non si salvano con il solo intervento del Socio, salvo il caso in cui si siano opposti alla decisione 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

49 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI nelle SPA e nelle SRL Nell’ambito delle SRL l’articolo 2475 ter c.c. trova applicazione unicamente nelle ipotesi in cui l’amministratore sia portatore di un interesse che si contrapponga a quello della società mentre Nell’ambito delle SPA Ai sensi dell’articolo 2391 c.c. sarà sufficiente la mera sussistenza di un interesse dell’amministratore nell’operazione, anche non qualificabile come in conflitto. 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

50 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI nelle SPA e nelle SRL per le SPA è richiesta la seguente condotta: obbligo di informare preventivamente gli altri amministratori dell’interesse che ha si ha sull’operazione oggetto di decisione; l’amministratore delegato deve astenersi dal compiere l’operazione (anche se nei poteri della delega) rimettendo la decisione al Consiglio di amministrazione; obbligo di motivare la delibera consiliare in ordine alle ragioni e alla convenienza dell’operazione; 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

51 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI nelle SPA e nelle SRL in ambito sanzionatorio, per le SPA: nel caso di inosservanza di tali obblighi: costituisce di per sé giusta causa per la revoca dell’amministratore interessato e dell’intero consiglio direttivo in assenza di adeguate motivazioni prese da tale organo; 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

52 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI nelle SPA e nelle SRL in ambito sanzionatorio, per le SPA: l’accertamento di un danno alla società rende impugnabile la delibera del CDA o del comitato esecutivo che sia stata adottata in assenza di informazione preventiva (sub 1) oppure in difetto di adeguata motivazione (sub 3) oppure con voto determinante dell’amministratore interessato diversamente mantenere in essere la decisione presa vale a configurare una grave irregolarità denunciabile ai sensi dell’articolo 2409 c.c. “denuncia al tribunale”, ed in presenza di un danno effettivo alla società, ai creditori, ai terzi, l’amministratori si espone all’azione di responsabilità ai sensi del 2392 c.c. 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

53 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI nelle SPA e nelle SRL in ambito sanzionatorio, per le SRL: Per gli amministratori delle SRL la legge non contempla alcun dovere di informazione preventiva, né obblighi di astensione per l’amministratore delegato e neppure doveri di adeguata motivazione della relativa deliberazione. 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE

54 Responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI nelle SPA e nelle SRL in ambito sanzionatorio, per le SRL: Il codice si limita a prevedere: 1) l’annullamento dei contratti conclusi dall’amministratore in conflitto, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (art ter, 1° comma) 2) l’annullamento delle decisioni adottate dal consiglio con il voto determinante dell’amministratore in conflitto di interessi, il quale presuppone non già il mero danno potenziale, ma un danno effettivo (fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dal terzo in base agli atti compiuti in esecuzione della decisione – art ter c.c.). 30 marzo 2007 COMMISSIONE CULTURALE


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