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Finalità dell’intervento Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, possono accedere a finanziamenti.

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Presentazione sul tema: "Finalità dell’intervento Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, possono accedere a finanziamenti."— Transcript della presentazione:

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2 Finalità dell’intervento Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. Soggetti beneficiari Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le micro, piccole e medie imprese (PMI) in base alla vigente normativa comunitaria che, alla data di presentazione della domanda: hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER. Possono altresì fare domanda imprese estere, con sede in uno Stato Membro, che alla data della stessa non abbiano ancora una sede operativa in Italia, ma che si impegnino ad attivarla, con conseguente iscrizione al Registro delle imprese, entro la data di ultimazione dell’investimento. Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nei settori: dell'industria carboniera; delle attività finanziarie e assicurative(sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007); della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

3 Caratteristiche del finanziamento La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di un finanziamento che presenti le seguenti caratteristiche: essere deliberato a copertura degli investimenti; essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario convenzionato; con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in corso di predisposizione l’operatività della norma verrà estesa anche a banche e società di leasing non convenzionate, che potranno utilizzare provvista propria (in luogo di quella fornita da Cassa Depositi e Prestiti) per perfezionare le operazioni e favorire così un più ampio accesso alla misura agevolativa. avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione; essere deliberato per un valore non inferiore a €. 20.000 e non superiore a €. 2.000.000,00, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria; essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento. Il finanziamento può coprire fino al 100% degli investimenti ed è concesso entro il 31 dicembre 2016. Investimenti ammissibili Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature, nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Risultano escluse le spese relative a “terreni e fabbricati” e ”immobilizzazioni in corso e acconti”. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali e devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento. Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a €. 500,00, al netto dell'IVA.

4 Agevolazioni concedibili A fronte del finanziamento è concessa un'agevolazione nella forma di un contributo in conto impianti (fondo perduto) pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 %, della durata di 5 anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento, da erogarsi in quote annuali. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti in conformità ai limiti autorizzati con la Carta degli Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2014-2020. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento. Cumulo delle agevolazioni Per le imprese diverse da quelle agricole e del settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dalla vigente normativa comunitaria. Qualora l’agevolazione concedibile, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l’intensità massima prevista dai regolamenti, il Ministero provvederà a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento di riferimento. La presente agevolazione è cumulabile con il maxi-ammortamento (140%) di cui ai commi 91 e ss. della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo In via telematica secondo la procedura prevista dal Ministero dello Sviluppo Economico a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014. La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, ha facoltà di ridurne l’importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria stessa.

5 Principali novità in arrivo con un nuovo decreto in corso di stesura da parte del Ministero dello Sviluppo Economico Possibilità di poter perfezionare l’operazione con una platea più vasta di banche e società di locazione finanziaria, venendo meno l’obbligo di ricorrere necessariamente a provvista vincolata; Tempi più snelli per ottenere il provvedimento di concessione (circa 3,5 mesi rispetto agli attuali 5); Eliminazione dell’obbligo di ricorrere a un revisore contabile o di un professionista iscritto all'albo dell'Ordine dottori commercialisti e esperti contabili per far attestare la spesa e richiedere l’erogazione. Fissazione di termini perentori (attualmente non previsti) per completare i pagamenti e richiedere l’erogazione del contribuito. Risorse disponibili A gennaio 2016, in base ai dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, residua un plafond di circa 2,2 miliardi di euro di risorse.


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