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1 GIURISPRUDENZA. PROF. ROBERTO CARLEO Anno accademico 2014/2015 II semestre 2 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I.

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1 1 GIURISPRUDENZA

2 PROF. ROBERTO CARLEO Anno accademico 2014/2015 II semestre 2 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I

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4 Il programma d’esame abbraccia l’intera materia trattata nei manuali di Istituzioni di diritto privato, fatta eccezione per le parti riguardanti:  l’impresa e le società;  i contratti di banca e borsa;  i titoli di credito;  il fallimento e le procedure concorsuali;  il rapporto di lavoro subordinato;  il diritto sindacale. 4

5 Il testo per la preparazione dell’esame è a scelta dello studente. A titolo esemplificativo si indicano di seguito alcuni tra i testi consigliati:  R. CARLEO, S. MARTUCCELLI, S. RUPERTO (a cura di), Manuale di diritto civile, Dike giuridica, Roma, 2014;  F. GALGANO, Diritto privato, CEDAM, Padova, ultima edizione;  F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, ESI, Napoli, ultima edizione;  P. PERLINGIERI (a cura di), Manuale di diritto civile, ESI, Napoli, ultima edizione;  P. RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Jovene, Napoli, ultima edizione;  V. ROPPO, Diritto Privato, Giappichelli, Torino, ultima edizione;  A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, ultima edizione;  A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, CEDAM, Padova, ultima edizione; 5

6  P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, ultima edizione;  P. ZATTI, V. COLUSSI, Lineamenti di diritto privato, CEDAM, Padova, ultima edizione. Oltre al manuale, lo studente dovrà studiare integralmente Aa. Vv., Dieci lezioni introduttive ad un corso di diritto privato, UTET, Torino, 2006. La preparazione dell’esame deve essere integrata dalla indispensabile consultazione del Codice civile aggiornato e delle principali leggi speciali. 6

7  Le fonti del diritto e la norma giuridica.  L’interpretazione della legge e l’analogia.  Situazioni giuridiche soggettive.  Soggetti del rapporto giuridico ed i beni.  Proprietà e diritti reali di godimento.  Possesso.  Fonti e disciplina generale delle obbligazioni.  L’adempimento e gli altri modi di estinzione dell’obbligazione.  Contratto (nozioni introduttive e classificazioni).  Gli elementi essenziali: l’accordo, trattative e conclusione del contratto. 7

8  Gli elementi essenziali (segue): la causa, l’oggetto, la forma.  Gli elementi accidentali: condizione, termine e modo.  Nullità ed annullabilità.  Rescissione e risoluzione.  Rappresentanza.  Simulazione.  Responsabilità extracontrattuale.  Le altre fonti dell’obbligazione.  La trascrizione.  I diritti reali di garanzia.  Le azioni a difesa della garanzia patrimoniale.  Prescrizione e decadenza. 8

9 9 LE FONTI DEL DIRITTO E LA NORMA GIURIDUCA L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE E L’ANALOGIA

10 Ogni aggregazione sociale necessita di una organizzazione che, attraverso i comandi, imponga ai consociati di tenere determinate condotte attribuendo a ciascuno una determinata posizione nel gruppo. STATO ORDINAMENTO GIURIDICO NORME GIURIDICHE RAPPORTI GIURIDICI SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA Lo STATO è una particolare associazione la cui organizzazione è detta ORDINAMENTO GIURIDICO, i comandi che impone sono le NORME GIURIDICHE (v. slide 32), i rapporti che disciplina sono i RAPPORTI GIURIDICI e la posizione di ciascun consociato è detta SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA. 10

11 diritto oggettivo Il diritto oggettivo è l’insieme di regole di comportamento imposte dallo Stato ai consociati anche attraverso l’irrogazione di sanzioni (V. slide 32 e ss.). diritto soggettivo Il diritto soggettivo è il potere di azione o di pretesa del quale ogni soggetto è titolare per la soddisfazione di propri interessi. 11

12  Il diritto oggettivo si distingue nel diritto: pubblicoprivato pubblico privato Il diritto pubblico Il diritto pubblico attiene all’organizzazione dello Sato ed è finalizzato alla cura degli interessi generali. 12

13 È l’insieme delle norme che disciplinano i rapporti giuridici tra i consociati e che sono volte a limitare gli interessi di cui quest’ultimi sono portatori. In particolare si occupa: 1) delle organizzazioni; 2) delle cose e del loro uso; 3) dei debiti e crediti; 4) dei contratti; 5) dei danni; 6) delle attività economiche organizzate; 7) della famiglia; 8) delle successioni per causa di morte. 13

14 1) Disciplinare i fenomeni di cui sopra. 1) Disciplinare i fenomeni di cui sopra (v.slide precedente). 2)Risolvere i conflitti. 3)Prevenire i conflitti. 14

15 SONO QUEI FATTI O ATTI DAI QUALI TRAGGONO ORIGINE LE NORME GIURIDICHE (V. slide 34 e s.s.) Si distinguono in: 1) Fonti di cognizione 2) Fonti di produzione fonti fatto fonti atto Fonti sulla produzione 15

16 Stabilisce un elenco delle fonti del diritto italiano con carattere dichiarativo e non costitutivo. L’elencazione, risalendo al 1942, non è completa: - manca la Costituzione, che è del 1948; - sono state abrogate le norme corporative; - non sono contemplate le fonti comunitarie. 16

17 Fonti primarie  Trattato FUE, Costituzione e leggi costituzionali.  Regolamenti e direttive comunitarie.  Leggi ordinarie.  Gli altri atti con forza di legge (decreti legge e decreti legislativi).  Leggi regionali. Fonti secondarie  I regolamenti del governo e delle autorità amministrative.  Gli usi. 17

18 È la legge fondamentale dello Stato che è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Si compone di 139 articoli. Le leggi costituzionali Sono leggi emanate: - con la procedura di cui all’art. 138 Cost.; - nei casi previsti dalla Costituzione e qualora si intenda modificarla. 18

19 posizione di primazia rispetto al diritto interno conflitto  Ricopre una posizione di primazia rispetto al diritto interno e, pertanto, in caso di conflitto tra norme di diritto comunitario e di diritto interno, prevarranno le prime sulle seconde ( diretta applicabilità delle norme). Corte di giustizia  Sussiste, inoltre, la Competenza esclusiva e vincolante della Corte di giustizia a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni interpretative, con conseguente sospensione del giudizio dinanzi al giudice interno e con ricadute concrete in tema di “produzione” del diritto. art. 117 Cost. L’art. 117 Cost. ha espressamente previsto, infatti, che, «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». 19

20  Nuova tipologia di fonte  Legittimazione: art. 11 Cost.  Rapporto tra diritto interno e diritto comunitario  Diversa impostazione: Corte costituzionale: separatezza per competenze del diritto interno e della Corte di giustizia: integrazione del diritto comunitario nel diritto interno, con rilevanza anche di rango costituzionale  Sistema in itinere tutt’altro che definito nei profili teorici, ma ben definito per gli aspetti che potremmo ritenere acquisiti e di grande rilevanza applicativa 20

21  TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO UE  TRATTATO UE I Trattati modificativi: - Trattati di Roma, Trattato di Amsterdam; - Trattato di Nizza; - Trattato di Lisbona; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 21

22  Portata generale.  Obbligatorietà in tutti suoi elementi.  Diretta applicabilità negli Stati membri.  Diretta vincolatività oltre che per lo Stato anche per tutti gli individui e le organizzazione al suo interno.Decisioni  Obbligatorietà in tutti suoi elementi.  Diretta applicabilità negli Stati membri.  Se designa i destinatari, è obbligatoria solo nei confronti di questi. 22

23  Vincolanti per lo Stato membro limitatamente al risultato da raggiungere e non in merito alla forma e ai mezzi da impiegare per il suo perseguimento.  Per essere applicate, devono essere recepite dallo Stato membro mediante l’emanazione di norme di diritto interno.  Efficacia verticale  Self executing.  Hanno riscritto interi settori del diritto privato Sentenze del giudice comunitario Raccomandazioni, Libri verdi, Libri bianchi etc… 23

24 LEGGE ORDINARIA LEGGE ORDINARIA (è approvata dal Parlamento ed ha valore su tutto il territorio v. anche art. 11 preleggi). LEGGI REGIONALI LEGGI REGIONALI (sono equiparate a quelle statali, ma hanno un ambito di applicazione circoscritto). DECRETI LEGGE DECRETI LEGGE (sono approvati dal Governo in caso di necessità ed urgenza e vanno convertiti in legge entro 60 gg dalla loro adozione). DECRETI LEGISLATIVI DECRETI LEGISLATIVI (sono emanati dal Governo su delega del Parlamento). SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 24

25 Fonte secondaria la cui emanazione è di competenza del potere esecutivo o in via eccezionale di altre autorità. Posso essere classificati in: - esecutivi; - attuativi ed integrativi; - indipendenti; - delegati; - organizzativi. 25

26 Sono norme non scritte che la generalità dei consociati osserva in modo costante per un lungo periodo di tempo ritenendole giuridicamente doverose. Requisiti: 1) I comportamenti oggetto della regola siano stati ripetuti per un determinato lasso temporale («diuturnitas»); 2) sussista la convinzione generalizzata secondo cui il comportamento osservato doveva ritenersi giuridicamente obbligatorio («opinio iuris ac necessitatis»). Gli usi operano: A) Nelle materie non regolate dalla legge; B) Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti solo quando siano da essi richiamati (Art. 8 disp. sulla legge in generale). Non è ammesso l’uso contra legem. 26

27 usi negoziali Quelli descritti sono i c.d. «usi normativi» che si differenziano dagli «usi negoziali» che hanno: - funzione interpretativa - funzione interpretativa nell’attribuzione del significato di una clausola contrattuale; - funzione integrativa - funzione integrativa del contenuto della disciplina contrattuale. Distinzione tra le due tipologie di usi: 1) l’uso normativo non può derogare alle norme di legge dispositive, mentre quello negoziale si; 2) l’uso normativo si applica anche se non conosciuto dalle parti. 27

28 A fronte della pluralità delle fonti del diritto, al fine di scongiurare antinomie e garantirne il coordinamento, operano alcuni principi: - Principio di gerarchia - Principio di gerarchia (fonti primarie, secondarie etc.; - Principio cronologico - Principio cronologico (successione delle leggi nel tempo: le fonti possono essere abrogate o modificate da fonti successive); - Principio di specialità - Principio di specialità (le fonti speciali derogano quelle generali); - Principio di competenza - Principio di competenza. 28

29 IL CODICE CIVILE (R.D. 16.03.1942, N.262) LEGGI SPECIALI (Ad. es. la legge sul divorzio, adozione, locazioni etc. Processo di «decodificazione». I «codici di settore») DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (Legge n. 218/1995) DIRITTO PRIVATO DELL’UNIONE EUROPEA (Obiettivo di unificare i differenti ordinamenti nazionali nella materia privatistica attraverso l’armonizzazione dell’ordinamento comunitario e grazie alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea)COSTITUZIONE 29

30  Disposizione della legge in generale  Libro I «Delle persone e della famiglia»  Libro II «Delle successioni»  Libro III «Della proprietà»  Libro IV «Delle obbligazioni»  Libro V «Del lavoro»  Libro VI «Della tutela dei diritti»  Disposizione transitorie di attuazione 30

31 Ogni libro del codice civile è a sua volta così articolato:  LIBRO (Es.LIBRO III «Della proprietà»)  TITOLO (TITOLO I «Dei beni»)  CAPO (Capo I «Dei beni in generale»)  SEZIONE (Sezione II «Dei beni immobili e mobili»)  ARTICOLO (Art. (812 «Distinzione dei beni») 31

32 RUBRICA RUBRICA Distinzione dei beni Art. 832 «Distinzione dei beni» PRIMO COMMA PRIMO COMMA Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici…. SECONDO COMMA SECONDO COMMA Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti…. TERZO COMMA TERZO COMMA Sono mobili tutti gli altri beni. 32

33 E’ un COMANDO GENERALE ed ASTRATTO rivolto a TUTTI I CONSOCIATI con il quale si IMPONE loro UN DETERMINATO COMPORTAMENTO (precetto) pena l’irrogazione di una SANZIONE (Se A allora B) 33

34  GENERALITÀ  GENERALITÀ (la norma è indirizzata ad un numero di destinatari indeterminato)  ASTRATTEZZA  ASTRATTEZZA (la norma è applicabile ad un numero di situazioni concrete indeterminato)  COERCIBILITÀ Carattere non essenziale è la INDEROGABILITÀ 34

35 PRECETTO 1) PRECETTO (Comando) SANZIONE 2) SANZIONE (salvo i casi di norme privi di sanzione ad es. l’art. 315 c.c.) per ripristinare l’interesse che è stato leso ed eliminare l’effetto non voluto prodotto dalla violazione della regola (ruolo: punitivo, deterrente, compensativo). 35

36 FATTISPECIE ASTRATTA La norma giuridica quindi, contiene la descrizione di un fatto che si definisce FATTISPECIE ASTRATTA (art. 2043 c.c. «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto»). FATTISPECIE CONCRETA La FATTISPECIE CONCRETA, invece, è la realizzazione di quella particolare descrizione fatta dalla norma in generale (Tizio, per distrazione, tampona ed ammacca il paraurti dell’auto di Caio). 36

37 È quel processo logico mediante il quale si verifica che: una determinata fattispecie concreta corrisponda ad una o più fattispecie astratte più fattispecie astratte (in quest’ultimo caso si parla di «combinato disposto di norme»). 37

38 Per applicare una fattispecie astratta ad una fattispecie concreta occorre in via preliminare interpretare la norma ossia individuare il corretto significato delle parole e delle connessioni sintattiche dalla medesima impiegate per descrivere la fattispecie astratta. NORMA La NORMA, infatti, può essere intesa come: TESTODISPOSIZIONE PRECETTIVA TESTO DISPOSIZIONE PRECETTIVA Insieme delle formule Significato da attribuire al linguistiche con cui la al testo normativo ossia la la norma è espressa regola imposta dal legisla- tore 38

39 L’interpretazione si rende necessaria quando il significato delle parole utilizzato dalla norma: - è ambiguo; - oppure è in contrasto con quello delle altre parole. L’interpretazione può essere RestrittivaEstensiva Restrittiva Estensiva dà un significato alle norme alle norme più più limitato rispetto ampio rispetto a quelli a quelli possibili possibili 39

40 giudizio sulla validità fase dell’efficacia L’interpretazione, quindi, consiste in una operazione logica che si inserisce tra il giudizio sulla validità sotto il profilo formale (art. 70 ss. Cost.) e sostanziale e la fase dell’efficacia (art. 12 e ss. Disposizioni preliminari al cod. civ.). 40

41  Espressione concreta del primato della Costituzione.  Organo costituzionale investito del compito di decidere se una data norma giuridica, promanante da fonti diverse dalla Costituzione sia conforme o meno alla Costituzione stessa.  Contrasto: a) norme che violano i rapporti tra poteri dello Stato e le forme di esercizio di questi poteri. b) norme che violano principi e valori vincolanti espressi dalla Costituzione. 41

42  Interpretazione e applicazione.  Risultato dato dall’attività conoscitiva regolata e vincolata dall’art.12 Disp. Prel.  Disciplina dettata per ciascun destinatario della norma.  Rispetto all’autore dell’attività interpretativa si distingue: 1. Interpretazione giudiziaria 1. Interpretazione giudiziaria vincola solo per il caso concreto 2. Interpretazione dottrinale 2. Interpretazione dottrinale non vincola e non è funzionale all’applicazione 3. Interpretazione autentica 3. Interpretazione autentica fatta dal legislatore, per cui non è una tecnica interpretativa, in quanto si risolve nella emanazione di una nuova legge che chiarisce la precedente 42

43 intenzione del legislatore «Nell’applicare la legge non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato». 43

44 1) LETTERALE 2) LOGICO 3) PSICOLOGICO 4) TELEOLOGICO 5) SISTEMATICO 6) STORICO 44

45 Quando nell’ordinamento giuridico non è presente nessuna norma giuridica che disciplini una determinata fattispecie concreta, si è in presenza di una LACUNA DEL DIRITTO. ANALOGIA Per sopperire a tale lacuna, il legislatore ha previsto un particolare strumento che è l’ANALOGIA 45

46 ANALOGIA LEGIS ANALOGIA LEGIS: L’interprete applica al caso non disciplinato da alcuna norma specifica una norma che regola un caso simileuna materia analoga un caso simile una materia analoga (Es. in via analogica si applica al contratto di leasing l’art. 1526 c.c. sulla vendita a rate) 46

47 Quando nell’ordinamento non si riviene una norma che disciplini casi simili o materie analoghe, si applicano i PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO 47

48 divieto È fatto divieto l’utilizzo dell’analogia per le: 1) Norme penali 2) Norme eccezionali o speciali 48


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