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ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO – CP DI PARMA

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Presentazione sul tema: "ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO – CP DI PARMA"— Transcript della presentazione:

1 ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO – CP DI PARMA
Enti bilaterali e fondi di assistenza sanitaria: le questioni relative alla obbligatorietà dell’iscrizione ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO – CP DI PARMA ANCL – UP DI PARMA Parma, 24 marzo 2011

2 RIFLESSIONI TEMI TRATTATI ENTI BILATERALI: CARATTERI GENERALI
L’EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO IN ITALIA LA LEGISLAZIONE DI SOSTEGNO E LA PRASSI IN MATERIA GLI E.B. NEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO, CASSE EDILI RIFLESSIONI

3 GLI ENTI BILATERALI: CARATTERI GENERALI 3

4 Enti bilaterali: le definizioni e gli scopi
sono organizzati sia a livello nazionale che con una diffusione sul territorio con l’obiettivo di supportare le aziende ed i lavoratori nelle fasi di gestione dei rapporti di lavoro promuovono “buone prassi” sviluppano progetti e ricerche stabiliscono commissioni e tavoli di confronto sulle problematiche del mondo del lavoro (le c.d. “relazioni industriali”). 4

5 La bilateralità: funzioni principali
1 . funzione normativa Sempre più lo Stato arretra sulla formulazione di regole specifiche, ma individua solo “clausole generali” che devono essere riempite dalla contrattazione collettiva e dagli accordi fra le parti. E.B certificazione, definizione controversie, conciliazione, mercato del lavoro ecc 5

6 La bilateralità: funzioni principali
2 . funzione di controllo Presidio del territorio per il controllo del rispetto della normativa contrattuale, legale e degli adempimenti verso i lavoratori (amministrativi, previdenziali, assicurativi, etc.) E.B Durc, controlli regolarità retributiva, collaborazione alle ispezioni, dati con Enti, ecc. 6

7 La bilateralità: funzioni principali
3 . funzione sussidiaria Individuazione di risposte ai bisogni non soddisfatti (o solo parzialmente) da Stato e P.A. e/o “mirate” secondo necessità, peculiarità e risorse di un determinato comparto economico. E.B Fondi assistenziali, sostegno al reddito, prestazioni integrative (anche tramite i Fondi Contrattuali). 7

8 La bilateralità: funzioni principali
4 . buone prassi Individuazione di soluzioni concrete, di applicazioni , di iniziative per declinare azioni positive in diversi campi indispensabili. E.B Apprendistato, qualità, formazione professionale, sicurezza, corsi obbligatori, pari opportunità, antidiscriminazione ,ecc. 8

9 La bilateralità: funzioni principali
ENTE BILATERALE “BRACCIO OPERATIVO” E PUNTO CONCRETO DI INCONTRO DELLE PARTI SOCIALI NELLE FUNZIONI PRATICHE ED APPLICATIVE DELLA BILATERALITA’. 9

10 Enti bilaterali: le definizioni e gli scopi
La definizione data dalla Legge Biagi (Dlgs , art. 2 lett. h) Gli Enti Bilaterali sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro (vedi “ENTI PARITETICI” - funzioni ed attribuzioni - nel d. lgs. 81/2008); ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento 10

11 Enti bilaterali: la domanda
Vi è obbligo di adesione (e di contribuzione) agli enti bilaterali ed ai fondi contrattuali ? Per rispondere a questo quesito non possiamo che rifarci al tema dell’efficacia del contratto collettivo. E dunque: Vi è obbligo di adesione ad un CCNL ? Vi è obbligo di adesione al CCNL riferibile al proprio settore economico-operativo ? L’obbligo vale per ogni clausola del CCNL ? 11

12 DEL CONTRATTO COLLETTIVO IN ITALIA
L’EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO IN ITALIA

13 IL SISTEMA DELLE FONTI Il diritto del lavoro è diritto civile ed è regolato da un sistema di fonti complesso E’ frutto di una evoluzione che tiene conto della complessa interazione tra Costituzione, Leggi statali e Leggi regionali Accordi sindacali Prassi amministrative Principi giurisprudenziali e dottrinali Autonomia individuale

14 Il sindacato: organizzazione non riconosciuta
EFFICACIA ERGA OMNES DEI CCNL DI DIRITTO COMUNE STIPULATI DALLE OO.SS DATORI DI LAVORO E LAVORATORI Il sindacato: organizzazione non riconosciuta Nel periodo del sistema corporativo: i sindacati registrati erano espressione di categorie merceologiche (branche di attività economico-produttiva) individuate dall’autorità amministrativa, rappresentativi degli appartenenti alla categoria stessa (Legge 3 aprile 1926, n. 563) . In virtù di tale investitura, i sindacati registrati potevano stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes aventi come destinatari tutti gli appartenenti alle rispettive categorie.

15 Il sindacato: organizzazione non riconosciuta
EFFICACIA ERGA OMNES DEI CCNL DI DIRITTO COMUNE STIPULATI DALLE OO.SS DATORI DI LAVORO E LAVORATORI Il sindacato: organizzazione non riconosciuta Il codice civile del 1942: il Contratto collettivo rientra nella categoria delle norme corporative e lo stesso deve contenere l'indicazione della categoria dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia. In mancanza di tali indicazioni il Contratto collettivo è obbligatorio per tutti i datori di lavoro e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti (art c.c.). L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del Contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Se il datore di lavoro esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei Contratti collettivi corrispondenti alle singole attività (art c.c.).

16 Il sindacato: organizzazione non riconosciuta
EFFICACIA ERGA OMNES DEI CCNL DI DIRITTO COMUNE STIPULATI DALLE OO.SS DATORI DI LAVORO E LAVORATORI Il sindacato: organizzazione non riconosciuta La caduta del sistema corporativo i sindacati perdono le caratteristiche dei sindacati sopra descritte e si pone il problema di determinare e legittimare l’ambito di efficacia del Contratto collettivo eventualmente stipulato dai sindacati, liberi di scegliere quali categorie rappresentare.

17 Il sindacato: organizzazione non riconosciuta
EFFICACIA ERGA OMNES DEI CCNL DI DIRITTO COMUNE STIPULATI DALLE OO.SS DATORI DI LAVORO E LAVORATORI Il sindacato: organizzazione non riconosciuta La Costituzione italiana: art. 39 a seguito della soppressione dei Sindacati corporativi, si prevede che l'organizzazione sindacale sia libera e che ai sindacati non possa essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. L’unica condizione per la registrazione è che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento a base democratica. Solo i sindacati registrati hanno personalità giuridica e possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Tuttavia, le previsioni contenute nell’art. 39 Cost. sono rimaste prive di attuazione e nell’ordinamento italiano i sindacati sono attualmente costituiti in forma di associazioni non riconosciute.

18 Il sindacato: organizzazione non riconosciuta
EFFICACIA ERGA OMNES DEI CCNL DI DIRITTO COMUNE STIPULATI DALLE OO.SS DATORI DI LAVORO E LAVORATORI Il sindacato: organizzazione non riconosciuta Mancata attuazione dell’art. 39: conseguenze E’preclusa ai sindacati la possibilità di stipulare contratti collettivi con efficacia generale. Ma, pure nell’inattuazione del dettato costituzionale, l’attività sindacale si è altamente sviluppata in quanto i sindacati, aventi natura di soggetti giuridici non riconosciuti, possono stipulare contratti collettivi di diritto comune.

19 Funzione e natura del Contratto collettivo
EFFICACIA ERGA OMNES DEI CCNL DI DIRITTO COMUNE STIPULATI DALLE OO.SS DATORI DI LAVORO E LAVORATORI Funzione e natura del Contratto collettivo Il contratto collettivo, manifestazione principale dell’attività sindacale, è un accordo tra un gruppo di lavoratori ed un datore di lavoro o un gruppo di datori di lavoro per determinare liberamente le condizioni applicabili ai rapporti di lavoro. Esso è l’espressione dell’autonomia negoziale collettiva riconosciuta a tutti i sindacati quale complemento necessario della libertà di organizzazione sindacale di cui all’art. 39, co.1 Cost. Tradizionalmente, come detto, la funzione tipica del contratto collettivo è quella “normativa”, nel senso di regolare le condizioni da applicare nelle fasi di costituzione, svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro. Il contratto collettivo, nato come “concordato di tariffa” con lo scopo di evitare la concorrenza al ribasso tra i lavoratori determinando trattamenti minimi retributivi, assolve oggi una pluralità di funzioni. .

20 Funzione e natura del Contratto collettivo
EFFICACIA ERGA OMNES DEI CCNL DI DIRITTO COMUNE STIPULATI DALLE OO.SS DATORI DI LAVORO E LAVORATORI Funzione e natura del Contratto collettivo Art c.c – art c.c.: All’odierno contratto collettivo si applica la disciplina di cui all’art c.c. e ss., dal quale discende la qualificazione di contratto collettivo di diritto comune o privatistico. E di conseguenza, il contratto di diritto comune soggiace all’applicazione dell’art c.c., in base al quale il contratto produce i suoi effetti solo nei confronti delle parti stipulanti e non verso terzi, se non nei casi previsti dalla legge. Pertanto, non esistendo nel nostro ordinamento una forma di estensione erga omnes dell’efficacia del contratto collettivo di diritto comune e convenuto che lo stesso, per sua natura, non può assurgere a fonte di diritto oggettivo, occorre cercare e vagliare il fondamento della vincolatività del contratto collettivo nei confronti dei singoli datori di lavoro e lavoratori.

21 L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune
EFFICACIA ERGA OMNES DEI CCNL DI DIRITTO COMUNE STIPULATI DALLE OO.SS DATORI DI LAVORO E LAVORATORI L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune Varie e diverse sono state le tesi elaborate per giustificare la vincolatività del contratto collettivo di diritto comune alla stregua delle previsioni in materia contenute nel codice civile. È, infatti, difficile spiegare come un contratto stipulato a livello collettivo tra associazioni sindacali possa produrre effetti nella sfera giuridica di terzi, e cioè nei confronti del datore di lavoro e dei lavoratori, sul piano dei rapporti individuali di lavoro.

22 L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune
EFFICACIA ERGA OMNES DEI CCNL DI DIRITTO COMUNE STIPULATI DALLE OO.SS DATORI DI LAVORO E LAVORATORI L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune TEORIA DELLA RAPPRESENTANZA Attraverso l’associazione all’organizzazione sindacale, si conferisce il potere a quest’ultima di negoziare in nome e per conto degli aderenti. Ne consegue che solo il datore di lavoro e i lavoratori iscritti alla organizzazione sindacale stipulante sono vincolati al contratto collettivo. Per poter ampliare l’ambito di applicazione del contratto collettivo, in via diretta o indiretta, le Corti sostengono che le parti individuali vi debbano aderire esplicitamente o implicitamente (Cass. civ. Sez. lavoro, , n ; Cass. civ. Sez. lavoro, , n ; Cass. civ. Sez. lavoro, , n. 976; Cass. civ. Sez. lavoro, , n. 9145; Cass. civ. Sez. lavoro, , n ). . Questa teoria funziona solo laddove i soggetti appartengono alle associazioni sindacali stipulanti.

23 L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune
EFFICACIA ERGA OMNES DEI CCNL DI DIRITTO COMUNE STIPULATI DALLE OO.SS DATORI DI LAVORO E LAVORATORI L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune L’adesione esplicita si registra laddove il contratto individuale rinvia al contratto collettivo. L’adesione implicita si realizza laddove vi sia un’applicazione spontanea del contratto collettivo; ad esempio, questo accade quando si osservano significative e numerose clausole del contratto collettivo. L’adesione al contratto collettivo potrebbe non essere totale, ma parziale, nel senso che solo alcune clausole del contratto collettivo si intendono richiamate nella regolamentazione dei rapporti di lavoro. Spetta in tali casi al Giudice valutare se gli istituti applicati sono “inscindibili” o meno rispetto al contenuto dell’intero contratto collettivo. Laddove dotate di autonomia, infatti, l’applicazione di dette clausole potrebbe prescindere dall’osservanza dell’intero contratto collettivo (Cass. civ. Sez. lavoro, , n. 319; Cass. civ., , n. 6435). A ciò si aggiunge la considerazione che la rivendicazione dell’applicazione di un contratto collettivo per tempo vigente necessita la prova dell’applicazione costante e prolungata nel tempo di un determinato contratto collettivo e dei suoi successivi rinnovi. Infatti, il datore di lavoro che dichiara espressamente di applicare un certo contratto collettivo non si obbliga, a meno che vi sia una nuova adesione, sia essa esplicita o implicita, al rispetto di una nuova regolamentazione (Cass. civ. Sez. lavoro, , n. 4070).

24 L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune
EFFICACIA ERGA OMNES DEI CCNL DI DIRITTO COMUNE STIPULATI DALLE OO.SS DATORI DI LAVORO E LAVORATORI L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune RECUPERO DELL’ART C.C. (1) Questa norma si giustificava solo all’interno dell’ordinamento corporativo, ma nel periodo successivo alla sua caduta, le Corti ne hanno affermato la sopravvivenza affermandone la natura pubblicistica e, pertanto, la inderogabilità del precetto ivi contenuto. Pertanto, le parti non potrebbero identificare l’applicazione di un contratto diverso da quello applicabile in base all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro (. civ. Sez. lavoro, , n ; Cass. 21 luglio 1984, n. 3877, 23 novembre 1984, n. 6063, 10 novembre 1987, n. 8289, 1° giugno 1988, n. 3712, 8 luglio 1988, n. 4528, 7 novembre 1991, n ). Questo orientamento giurisprudenziale assume una nozione di categoria professionale, corrispondente all'attività economica "effettivamente esercitata" dall'imprenditore, come elemento preesistente e prevalente rispetto alle scelte dell'autonomia privata: si parla così in dottrina di "categoria merceologica" che andrebbe anteposta alla "categoria contrattuale". . La norma prevede che il datore di lavoro deve applicare il contratto corrispondente alla propria attività e, se svolge più attività, distinti contratti qualora queste siano autonome tra loro ovvero il contratto corrispondente all’attività principale qualora le altre siano accessorie o complementari

25 L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune
EFFICACIA ERGA OMNES DEI CCNL DI DIRITTO COMUNE STIPULATI DALLE OO.SS DATORI DI LAVORO E LAVORATORI L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune RECUPERO DELL’ART C.C. (2) Il contratto collettivo postcorporativo è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro iscritti all'associazione sindacale stipulante o, in difetto di iscrizione, a quelli che abbiano esplicitamente aderito al contratto stesso, ovvero che lo abbiano implicitamente accettato. In altre parole, nell'ordinamento attuale le categorie professionali hanno rilevanza giuridica non in base a classificazioni autoritative, bensì in base alla spontanea organizzazione sindacale ed alle scelte dell'autonomia privata (ex multis: Cass. 22 gennaio 1992, n. 695, 30 gennaio 1992, n. 976, 26 gennaio 1993, n. 928, 9 giugno 1993, n. 6412).. Alla stregua di questo orientamento il primo comma dell'art c.c. conserva una sua residua operatività, oltreché per i contratti collettivi di cui alla legge n. 741 del 1959 e per quelli a cui atti aventi forza di legge operino un rinvio ricettizio, anche per le ipotesi in cui l'imprenditore svolga diverse attività economiche, sia iscritto alle rispettive associazioni sindacali ed occorra individuare il contratto collettivo applicabile al personale addetto alle singole attività (Cass. n. 976 del 1992). La norma non sarebbe stata perciò tacitamente abrogata dalla normativa postcorporativa. Orientamento giurisprudenziale opposto al quale aderisce Cass. S.U. n del 1997, in quanto lo ritiene coerente con l’attuale sistema

26 L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune
EFFICACIA ERGA OMNES DEI CCNL DI DIRITTO COMUNE STIPULATI DALLE OO.SS DATORI DI LAVORO E LAVORATORI L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune RECUPERO DELL’ART C.C. (2) Cass. S.U. n del 1997 In base al principio della libertà sindacale, tutelato sia all’art. 39 Cost, che all’art. 2 Cost. (il sindacato rientra fra le “formazioni sociali”), è impossibile applicare un contratto collettivo di diritto privato sprovvisto di efficacia erga omnes a coloro che non vi aderiscano esplicitamente o implicitamente e che vi sarebbero assoggettati in base a definizioni o delimitazioni autoritative delle categorie professionali. Nessuna norma impone oggi la categoria professionale quale strumento coattivo di organizzazione dei datori e dei prestatori di lavoro. I Giudici della Corte di Cassazione richiamano una parte della dottrina che ha sottolineato come dai vigenti principi di libertà contrattuale e di associazione sindacale può derivare l'eventualità che al rapporto individuale di lavoro si applichi un contratto del tutto innaturale rispetto alle oggettive caratteristiche dell'impresa. L’opinione delle Corte, tuttavia, è che tale eventualità non comporta la lesione di diritti fondamentali del lavoratore poiché l'applicazione del contratto collettivo voluto dalle parti non priva completamente di rilievo il contratto di categoria (non voluto e perciò di per sé inapplicabile). Il contratto collettivo di categoria assume rilevanza nel momento in cui il CCNL voluto e applicato dalle parti preveda una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa e perciò in contrasto con l'art. 36, primo comma, Cost. Questa norma permette infatti al giudice di adeguare la retribuzione ai detti parametri, facendo per l'appunto riferimento a quella prevista nel contratto di categoria (Cass. 21 gennaio 1985, n. 237; 1° giugno 1988, n. 3712, n. 928 del 1993). .

27 L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune
EFFICACIA ERGA OMNES DEI CCNL DI DIRITTO COMUNE STIPULATI DALLE OO.SS DATORI DI LAVORO E LAVORATORI L’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune RECUPERO DELL’ART C.C. (2) Cass. S.U. n del 1997 Potere giudiziale di sostituzione della clausola sula retribuzione ex art. 36 Cost. a) l'adeguamento della retribuzione può salvaguardare i diritti costituzionalmente rilevanti del lavoratore poiché può comportare anche l'applicazione di clausole del contratto collettivo non riguardanti la retribuzione in senso stretto ma indirettamente necessarie al detto adeguamento (Cass. 21 gennaio 1985, n. 237, 25 giugno 1985, n. 3810, 2 maggio 1990, n. 3617); b) il riferimento al contratto collettivo di categoria non si risolve in una meccanica trasposizione delle sue clausole alla disciplina del rapporto di lavoro in questione, ma ha solo un valore orientativo e non serve comunque a realizzare un'assoluta parità di trattamento fra lavoratori che svolgono la stessa attività economica (Cass. 20 gennaio 1975, n. 234, 13 febbraio 1990, n. 1042). Pertanto, nel pensiero dei Giudici della Corte di Cassazione le clausole economiche del contratto individuato sembrerebbero assurgere ad un parametro di fatto, esterno ed «orientativo», rimesso alla valutazione del giudice del merito. In essa potranno trovare spazio le considerazioni relative alle diverse realtà economiche, ad esempio artigianali e industriali, esistenti nel medesimo settore merceologico, ed anche, seppure si tratti di materia controversa, quelle relative al diverso costo della vita di zone del nostro paese affatto economicamente omogenee.

28 CONCLUSIONI: LA SINTESI DEL PENSIERO DELLE CORTI
Il contratto collettivo di diritto comune è fonte gerarchicamente subordinata alla legge, pertanto, sono nulle le clausole di decadenza e tutte le disposizioni contenute nel contratto che risultino contrarie a principi sanciti in norme inderogabili di legge; I contratti collettivi di diritto comune sono in via generale applicabili solo ai soggetti iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, ammettendo l'efficacia del contratto post-corporativo solo nei casi in cui vi sia un'esplicita adesione delle parti, ancorchè non iscritte alle organizzazioni stipulanti il contratto medesimo. All’atto della sottoscrizione del contratto individuale fra il datore di lavoro e il lavoratore, le parti possono richiamare espressamente l'applicazione di alcune disposizioni ovvero di tutto il contratto collettivo del settore vigente . L’adesione, tuttavia, può anche risultare per fatti concludenti compiuti dal datore di lavoro consistenti nella pratica applicazione delle clausole presenti nel contratto, tali da confermare la sua implicita adesione al suddetto contratto ; il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso da quello di fatto attuato, se il datore di lavoro non vi è obbligato per affiliazione sindacale o per adesione; resta ferma, tuttavia, la possibilità di richiamare la disciplina collettiva contenuta nel contratto richiamato solo per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. deducendo la non conformità del trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo applicato. Si chiarisce, tuttavia, che il Giudice non è vincolato ad applicare il contratto collettivo individuato ex art c.c. dal momento che la disciplina collettiva non può esplicare efficacia vincolante.

29 CONCLUSIONI Stabilito chi sono i soggetti obbligati al rispetto del CCNL, l’altro quesito è il seguente: Per i soggetti che non sono iscritti alle Associazioni di categoria, il contratto va rispettato integralmente? 29

30 CCNL: PARTE OBBLIGATORIA E PARTE ECONOMICO-NORMATIVA
Il CCNL consta di due parti: PARTE CD. NORMATIVA: enuncia norme vincolanti per le parti del contratto individuale di lavoro (comprende il complesso delle clausole che influiscono sui singoli rapporti di lavoro (ad esempio minimi retributivi, classificazione del personale, orario di lavoro, periodo di prova ecc.), PARTE CD. OBBLIGATORIA: enuncia norme vincolanti (clausole) produttive di effetti giuridici solo nei confronti dei sindacati stipulanti in quanto tali, obbligati a conformare il loro comportamento a quanto vi è stabilito, in via pattizia. Sono clausole che regolano le relazioni industriali, in particolare, la riscossione dei contributi sindacali e delle quote di servizio, i diritti di informazione, le procedure di consultazione, le clausole di tregua o di pace sindacale. Su questi due ambiti si gioca la partita degli enti bilaterali, come meglio si evidenzia nel prosieguo. Si tratta, infatti, di capire se l’obbligo di iscrizione all’ente bilaterale discenda o meno dalla parte normativa o obbligatoria del contratto collettivo.

31 Gli Enti bilaterali rientrano nella parte Obbligatoria del CCNL
Questa tesi è sostenuta: dalla magistratura (Cass. Sent. N del 10 maggio 2001+altre) dalla prassi amministrativa (Min. Lavoro circ. n. 4 del ; Inps. Circ. 74 del 7 giugno 2005) dalla dottrina (per tutti Prof. Michele Tiraboschi) 31

32 Gli Enti bilaterali rientrano nella parte Obbligatoria del CCNL
Cassazione sez. civile n del 10 maggio 2001 Fatti: in base al CCNL per le imprese artigiane, con A.I. 21 dicembre 1989 viene istituito in Veneto l'Ente Bilaterale Artigianato Veneto. Scopo E.B.: realizzare "gli interessi dei lavoratori, delle imprese artigiane, degli imprenditori artigiani e dei loro familiari" attraverso una serie di prestazioni (progetti di formazione professionale, miglioramento delle condizioni ambientali delle aziende, interventi di sostegno per settori in crisi, pensioni integrative) Contribuzione: obbligo, a carico dei datori di lavoro e, in minima parte, dei lavoratori, del versamento di quote di finanziamento dei fondi finalizzati agli interventi di sostegno del reddito. Decisione: risponde il Tribunale (conferma in Cassazione) che la clausola, prevedente l'adesione all'E.B. per l'ottenimento della prestazioni in tale modo finanziate, rientra tra gli istituti di parte obbligatoria del CCNL. A fronte dell'obbligo dei versamenti, non corrispondeva un diritto dei singoli lavoratori al conseguimento di prestazioni, erogabili, tra l'altro, solo qualora compatibili con le disponibilità economiche degli enti bilaterali, ritenendo quindi che la previsione rientrasse tra le clausole "obbligatorie" del contratto, quelle cioè destinate a impegnare esclusivamente le parti contraenti. Deve riconoscersi natura retributiva solo alle prestazioni che gli enti bilaterali dovessero corrispondere in sostituzione di precisi obblighi del datore di lavoro, mentre le altre di carattere meramente eventuale e connesse al verificarsi di determinate situazioni pregiudizievoli hanno natura previdenziale e assistenziale. 32

33 Una prima parziale conclusione
Datore di lavoro iscritto ad una Associazione di categoria Ha l’obbligo dell’integrale rispetto del contratto collettivo stipulato dall’Associazione di appartenenza. Quindi l’iscrizione all’EB e ai Fondi contrattuali è obbligatoria (se non diversamente disciplinato) Datore di lavoro non iscritto ad una Associazione di categoria Non è vincolato al rispetto della parte obbligatoria del contratto collettivo che ha deciso di adottare. Quindi l’iscrizione agli EB e ai Fondi contrattuali non è obbligatoria, rientrando – tali enti/fondi - nella parte obbligatoria del contratto collettivo Cerchiamo di dare una risposta nelle prossime slides Ma in questo caso si perdono diritti e/o i lavoratori possono avanzare richieste risarcitorie? Non è conveniente rispettare il CCNL integralmente? 33

34 NORMATIVA A SOSTEGNO DELL’INTEGRALE RISPETTO DEI CC.CC.NN.LL.
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35 NORMATIVA A SOSTEGNO DELL’INTEGRALE RISPETTO DEI CC.CC.NN.LL.
Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) art. 36 Nei provvedimenti di concessione di benefici e negli appalti pubblici deve essere inserita una clausola che determini l’obbligo per l’appaltatore o il beneficiario di applicare condizioni non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro di categoria o di zona.

36 NORMATIVA A SOSTEGNO DELL’INTEGRALE RISPETTO DEI CC.CC.NN.LL.
Art 1 L. 389/89 (conv. DL 338/89) La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo` essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu` rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

37 NORMATIVA A SOSTEGNO DELL’INTEGRALE RISPETTO DEI CC.CC.NN.LL.
Art 3 L. 151/93 (conv. DL 71/93) Benefici alle imprese artigiane. 1. Per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 * è subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro. * fiscalizzazione e sgravi per il Mezzogiorno

38 NORMATIVA A SOSTEGNO DELL’INTEGRALE RISPETTO DEI CC.CC.NN.LL.
Art 10 L. 30/2003 Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 38

39 NORMATIVA A SOSTEGNO DELL’INTEGRALE RISPETTO DEI CC.CC.NN.LL.
Prassi Art 10 L. 30/2003 Min. Lavoro circ. n. 4 del La locuzione "integrale rispetto degli accordi e contratti" (…) subordina il riconoscimento dei benefici economici e contributivi alla integrale applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi. Se intesa nel senso di imporre l'applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo tra cui, in particolare, l'obbligo di adesione agli enti bilaterali la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, risulterebbe infatti in palese contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale, e di libertà sindacale negativa in particolare (di cui all'art. 39 Cost.), oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza.

40 NORMATIVA A SOSTEGNO DELL’INTEGRALE RISPETTO DEI CC.CC.NN.LL.
Inps. Circ. 74 del 7 giugno 2005 L' Art. 10 della legge n. 30/2003 dispone che, ai fini del riconoscimento dei benefici economici e contributivi, i datori di lavoro sono tenuti "all'integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi". Benché il tenore letterale della norma appaia sul punto ancora più "esigente" rispetto al precedente dettato, il Ministero del Lavoro (…) ha precisato che le agevolazioni devono intendersi subordinate alla integrale applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi. Tale tesi(…) recepisce di fatto quanto ormai costantemente affermato, in relazione al testo di legge precedente (…) dalla giurisprudenza della Cassazione. Secondo l'orientamento di quest'ultima, le clausole relative all'adesione e alla contribuzione agli Enti Bilaterali non rientrano né tra gli istituti di parte economica né tra gli istituti di parte normativa della contrattazione collettiva di riferimento, dovendo invece considerarsi come clausole contrattuali meramente "obbligatorie", destinate come tali a impegnare esclusivamente le parti contraenti. In particolare, la Cassazione nega che le clausole sopra descritte possano ritenersi parte degli "istituti economici e normativi" in materia retributiva, considerando che gli stessi contributi da versare agli enti bilaterali (…) sono per legge espressamente esclusi dalla nozione di retribuzione imponibile.

41 NORMATIVA A SOSTEGNO DELL’INTEGRALE RISPETTO DEI CC.CC.NN.LL.
Art. 1 c L n. 296 (Finanziaria 2007) A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

42 NORMATIVA A SOSTEGNO DELL’INTEGRALE RISPETTO DEI CC.CC.NN.LL.
MIN. LAVORO CIRC. N. 43 DEL Il ML, interpellato nuovamente, torna sul tema della obbligatorietà o meno del versamento contributivo all’E.B. Due le questioni affrontate: Riconduzione del versamento contributivo alla parte obbligatoria o normativa del CCNL: l’iscrizione all’E.B. non è obbligatoria in coerenza con il principio di libertà sindacale negativa e con i principi comunitari che regolano la concorrenza [v. numerosi altri interventi del ML a decorrere dal 2004]

43 NORMATIVA A SOSTEGNO DELL’INTEGRALE RISPETTO DEI CC.CC.NN.LL.
MIN. LAVORO CIRC. N. 43 DEL ) Questione della obbligatorietà non già dell’iscrizione all’E.B., quanto del riconoscimento al lavoratore di prestazioni/tutele analoghe rispetto a quanto previsto dall’E.B. (per coloro che vi aderiscono), anche attraverso una quantificazione in TERMINI RETRIBUTIVI che si sostanzia in a) somme a forfait erogate al lavoratore b) erogazione diretta delle prestazioni a carico del datore di lavoro. Queste previsioni attengono alla PARTE ECONOMICA del CCNL in quanto hanno efficacia sul contenuto del diritti che regolano il rapporto di lavoro individuale. Ciò in coerenza con gli artt. 3 e 36 Cost. di realizzare una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di un certo gruppo/categoria.

44 NORMATIVA A SOSTEGNO DELL’INTEGRALE RISPETTO DEI CC.CC.NN.LL.
MIN. LAVORO CIRC. N. 43 DEL Pertanto, una volta che il CCNL definisce il diritto del lavoratore ad una determinata prestazione (sia essa a carattere sanitario o di sostegno al reddito), questi si configura come DIRITTO CONTRATTUALE DEL SINGOLO LAVORATORE. Aderire all’E.B. significa solo scegliere uno STRUMENTO per dare attuazione ad una previsione contrattuale (obbligo a carico del datore di lavoro).

45 GLI E.B. NEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO, CASSE EDILI

46 La Cassa Edile E’ sotto ogni punto di vista un ente paritetico-bilaterale. La sua fonte costitutiva origina dalla contrattazione collettiva che gli affida compiti di: Accantonamenti per 13ma, ferie (e tfr in alcune zone); Prestazioni assistenziali; L’anzianità professionale edile; Obblighi formativi e certificativi in tema di sicurezza; Altri compiti vari individuati da Ance e OO SS edili.

47 La Cassa Edile Art. 18 c. 7 L. 55/1990 Obbligo di denunzia degli appalti pubblici agli Enti Previdenziali (“inclusa la C.Edile”) Art. 118 commi 6 e 6/bis L. 163/2006 Per il Durc e l’inizio lavori, denunzia agli E.P (inclusa C. Edile) e regolare assolvimento degli obblighi di ccnl e territoriali e di versamenti il durc e la verifica di congruità sono affidati alle C. Edili (anche sotto il profilo territoriale) Art. 90 c. 9 d. lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza) Il committente o il responsabile dei lavori chiedono estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a Inps, Inail e C. edili. L’impresa comunica al committente il contratto collettivo applicato (OOSS comparativamente più rappresentative).

48 La Cassa Edile Decreto MLPS del 24/10/2007 (Durc) Competenza esclusiva delle Casse Edili a rilasciare il DURC per le imprese operanti nel settore edilizia, costituite dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ( + applicazione delle clausole territoriali – cc 2 ° livello) (CNCE > elenco per individuare le Casse riconosciute) Nota MPLS del 20/11/2007 Gli obblighi di versamento alle C. Edili ricadono nella parte economico-normativa in quanto “direttamente connessi alla controprestazione lavorativa”. DGAI del MLPS lettera n del 6/11/2009 Da una attenta analisi del quadro normativo e giurisprudenziale, negli obblighi derivanti dalla applicazione (economico-normativa) del contratto collettivo rientrano anche quelli di iscrizione alle C. edili.

49 CCNL TERZIARIO CCnl Turismo del 19 luglio 2003 (rinn. 2007) ART. 156 ( + Fast) Istituzione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa con i requisiti di cui al d. lgs. 314/1997. Obbligo dal 1 settembre 2005. 10 euro t.pieno – 7 euro part-time (+ contrib.iniziale una-tantum) Interpello 7573/06 del 21/12/2006 La natura di tali accordi è obbligatoria e non economico-normativa : Natura non retributiva della contribuzione prevista; Prestazioni di carattere meramente eventuale. Fondazione Studi CDL: parere n. 2 / 2007 Le clausole che istituiscono enti bilaterali, commissioni paritetiche, fondi di assistenza etc. sono c.d. “clausole istituzionali” (parte obbligatoria). Pertanto vi sono tenuti solo gli gli iscritti e coloro che espressamente applichino di rimando integralmente il ccnl.

50 CCNL TERZIARIO Accordo del 14/12/2006 (interpretazione autentica dell’art. 92) Nella determinazione economico-normativa le parti stipulanti hanno compreso l’attivazione del sistema di welfare del Fondo est Circolare Fondo est n. 3 del 27/06/2007 ( e succ. interventi) - Valenza interpello è limitata (alla P.A.), non ha valore giuridico; - Disparità di trattamento se adesione Fondo Est o meno; - Possibilità di far valere in giudizio da parte del lavoratore eventuali diritti persi per mancanza di contribuzione dell’azienda. Nuovo ccnl 18 luglio Art. 95 (circ. Fondo Est n. 1/2010) - Il Fondo est e la relativa contribuzione (compresa una-tantum) fanno parte espressamente della parte economica del Ccnl. - Non è consentito stipulare polizze alternative: irrinunciabilità ed inderogabilità del Fondo Est.

51 CCNL TERZIARIO Recente rinnovo del Le Parti stipulanti il CCNL, riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e l’importanza del welfare contrattuale, concordando sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo. Infatti, risulta evidente il tentativo delle parti sociali di “portare” i datori di lavoro ad aderire agli enti bilaterali e ai fondi sanitari (EST e QUAS) avendo previsto un forte aumento retributivo in caso di mancata adesione.

52 CCNL TERZIARIO ENTE BILATERALE
Viene riconfermato il contributo da destinare in favore dell'Ente Bilaterale territoriale stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. Mentre, come noto, l'azienda che omette il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10 % di paga base e contingenza. Con decorrenza dal mese di marzo 2011, l'elemento distinto della retribuzione corrisposto al lavoratore in sostituzione dell'adesione all'ente bilaterale deve essere incluso nel computo del TFR e viene calcolato sullo 0,30% di paga base e contingenza (e non più lo 0,10%), corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto.

53 CCNL TERZIARIO FONDO EST
L'accordo di rinnovo prevede che, con decorrenza marzo 2011, l'azienda che non aderisce al Fondo EST sia tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a euro 10,00 lordi per 14 mensilità, assicurando altresì le stesse prestazioni che EST assicura ai propri iscritti. La contribuzione a carico dell'azienda che aderisce al Fondo EST, a favore dei lavoratori iscritti è attualmente pari a 10,00 euro per il personale a tempo pieno e 7,00 euro per il personale con contratto a tempo parziale. Con decorrenza anche la contribuzione dovuta per il personale a tempo parziale sarà fissata in euro 10,00. E’ stata introdotta una contribuzione a carico del lavoratore, con decorrenza pari a euro 1,00 mensile e di ulteriori euro 1,00 a partire dall'

54 CCNL TERZIARIO QUAS Con decorrenza 1° giugno 2011 il contributo annuo dovuto alla Quas è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro (prima era 340 €) e a euro 56,00 a carico del quadro (prima era 50 €). Con decorrenza marzo 2011, l'azienda che non aderisce alla Quas è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a euro 30,00 lordi per 14 mensilità, assicurando altresì le stesse prestazioni che Quas assicura ai propri iscritti.

55 E.B. artigianato Accordo interconfederale determina le “linee guida” della bilateralità e del sistema di relazioni sindacali nell’artigianato; Accordo interconfederale del Verbali di accordo del Verbale del com. esecutivo dell’EBNA (Ente Bil. Nazionale dell’Artigianato) del maggio 2010 Atto di indirizzo sulla bilateralità del sottoscritto da parti sociali; Risoluzione Ag. Entrate 70/2010 e circ. Inps 122/2010 modalità di versamento tramite F/24 delle quote relative alla bilateralità artigiana, recependo in pieno le determinazioni applicative dei predetti accordi. A.I Riprende accordi di maggio e giugno 2010 per continuare la messa a regime della bilateralità.

56 E.B. artigianato E’ previsto dal 1 luglio 2010 ( per chi già aderisce agli EB territoriali) un versamento a favore degli Enti Bilaterali Artigiani (con quote da dividersi poi fra bilateralità regionale e nazionale) di 125 euro annui /10,42 mensili (riducibili a 62,50 annui per p-time con orario fino a 20 ore settimanali) che andranno versati attraverso una particolare codifica con il sistema del modello F/24. “Contrattualizzazione” del sistema bilaterale: Le prestazioni degli enti bilaterali rappresentano un vero e proprio diritto contrattuale /retributivo di ciascun lavoratore, che viene assolto a favore dello stesso mediante il versamento, da parte delle aziende, della prevista contribuzione. “la bilateralità prevista dalla contr. collettiva dell’artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che completano il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto dai ccnl di categoria”.

57 E.B. artigianato Mancata adesione alla bilateralità:
In caso di mancata adesione agli strumenti di bilateralità previsti dalla contrattazione, le aziende saranno tenute: Al versamento di un importo di retribuzione denominato EAR (elemento retributivo aggiuntivo) pari ad euro 325 annui (25 mensili x 13 mensilità); Alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore previste dai sistemi di bilateralità nazionale e regionale (l’EAR pertanto non è sostitutivo ma aggiuntivo).

58 E.B. artigianato Dpl di Macerata prot. 21029 del 12.10.2010
(risposta a quesito n. 80/2010, valevole solo per DPL di Macerata e sino a diverso avviso ministeriale) Nell’atto di indirizzo le parti contraenti delineano un sistema di welfare contrattuale a completamento del trattamento economico e normativo. “Qui la coerenza istituzionale del precetto contrattuale, peraltro, viene garantita dalla esplicita previsione della libera scelta per il datore di lavoro di aderire direttamente al sistema bilaterale (versando la relativa quota contributiva) oppure provvedere a riconoscere ai lavoratori un trattamento equivalente (corrispondendo l’EAR)”.

59 E.B. artigianato Dpl di Macerata prot del (segue) “Ne consegue che le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro.” Tre conseguenze dal mancato adempimento (totale) : una richiesta di adempimento del diritto da parte del lavoratore (anche diffida accertativa ex . art. 12 d lgs. 124/2004 ?); ripresa sull’imponibile retributivo da parte degli Enti (minimale sulla retribuzione); in chiave sanzionatoria, la perdita dei benefici a norma della L. 30/2003.

60 RIFLESSIONI

61 Riflessioni finali Enti Bilaterali - Fondi contrattuali: a) Sono diversi fra loro per parti costituenti, funzioni, tipologia, modalità di finanziamento, ambiti di intervento, a volte hanno funzioni concorrenti/alternative. (problema di carattere operativo-gestionale) b) Sono promossi e condotti pariteticamente dalle parti sociali da cui però dovrebbero distinguersi e differenziarsi (problema di carattere “politico”)

62 Enti Bilaterali e Fondi contrattuali:
Riflessioni finali Enti Bilaterali e Fondi contrattuali: Il problema della mancata adesione o della obbligatorietà può avere riflessi verso Il dumping contrattuale: trattamento “al ribasso”. L’omogeneità operativa Bivio: libertà/omologazione che diventa squilibrio/parità > equità/ingiustizia.

63 Riflessioni finali Pareri sugli E.B.
Sono uno strumento positivo di costruzione di prassi eque e calibrate necessario nel mondo del lavoro Sono negativi, in quanto rappresentano una compressione di diritti dei lavoratori e dell’autonomia sindacale Sono un traino delle organizzazioni di categoria. Sono i soliti “carrozzoni” politico-sindacali. Le parti costituenti sono autoreferenziali e poco rappresentative > criticità della bilateralità Sarebbero positivi ma poco efficaci ed attuati in modo non trasparente.

64 Riflessioni finali Pareri dei CDL
Combattiamoli da un punto di vista legale Sono una realtà ormai purtroppo innegabile anche se condiziona le scelte ed il mercato. “Se non puoi sconfiggerli, alleati a loro” Collaborazione nella trasparenza: - distinzione di ruoli - correttezza normativa, di gestione e di prassi.

65 Riflessioni finali Quale suggerimento dare ai propri clienti?
Conviene basare la decisione sul puro diritto? oppure Conviene valutare l’opportunità di adesione agli enti, risparmiando costi anche a discapito della libertà di scelta?

66 Non credo che i nostri clienti abbiano dubbi sulla scelta
Riflessioni finali Non credo che i nostri clienti abbiano dubbi sulla scelta

67 Grazie per l’attenzione


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