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Transfer pricing: aspetti contabili, fiscali e civilistici Laureanda: Anna Magliana Relatore: Chiar. mo Prof. Giovanni OSSOLA Correlatore: Chiar.mo Prof.

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1 Transfer pricing: aspetti contabili, fiscali e civilistici Laureanda: Anna Magliana Relatore: Chiar. mo Prof. Giovanni OSSOLA Correlatore: Chiar.mo Prof. Sergio URRU Correlatore: Chiar.mo Prof. Luciano M. QUATTROCCHIO Università degli Studi di Torino 1 Anno Accademico 2013/ 2014

2 2 Introduzione Internazionalizzazione conseguenze Macroeconomiche Microeconomiche strategie di disarticolazione della catena del valore, poste in essere dalle imprese nella ricerca di assetti più agili e flessibili anche in un contesto multinazionale gli effetti sulla distribuzione del reddito tra i diversi paesi Recessione economica attuale Necessario cambiamento dei business models Variabilità delle condizioni circostanti Rivisitazione delle Transfer pricing Policy

3 Introduzione 3 Recessione economica effetti sulle politiche dei prezzi di trasferimento Imprese e gruppi multinazionali Amministrazioni finanziarie Rivisitazione delle Transfer pricing Policy  Ridefinizione delle strategie di prezzo;  Ristrutturazioni aziendali;  Rivisitazione della struttura dei costi;  Rideterminazione dei contratti e delle operazioni con l’estero. G20 San Pietroburgo 5-6 settembre 2013 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Incremento delle verifiche fiscali Lacune normative spesso sfruttate dalle imprese multinazionali con l’obbiettivo di conseguire un illegittimo risparmio di imposta

4 Transfer pricing: non solo ragioni di opportunità fiscale tecnica di ottimizzazione dell’iniziativa imprenditoriale; tax planning; miglioramento dell’efficienza gestionale e della posizione economica delle società del gruppo; distribuzione dei redditi tra le consociate, al fine di sfruttare i regimi fiscali favorevoli di alcuni paesi; possibilità di sfruttare economie di scala; influenza sulla valutazione delle performance dei menagers; conquista di un determinato mercato; interesse di alcuni azionisti di trasferire utili in società della quale detengono un numero maggiore di azioni; distribuzione della liquidità all’interno del gruppo; 4

5 Struttura e obbiettivi della trattazione Aspetti contabili  Quadro normativo comunitario e nazionale  Analisi di benchmark e criteri di comparabilità  Metodi di determinazione del valore normale Aspetti fiscali  Poteri di indagine e controlli dell’AF in Italia  Strumenti di tutela del contribuente in materia di prezzi di trasferimento  Action Plan dell’OCSE relativo al BEPS e le novità in materia di documentazione TP  Legge di stabilità 2014 – Riprese fiscali TP rilevanti ai fini IRAP Aspetti civilistici  Abuso della direzione unitaria: tra interessi e responsabilità ex art. 2497 c.c.  Infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c.  Patti tributari quali strumento di coordinamento e direzione Analisi di un caso pratico  TP Policy adottata dal gruppo e documentazione a supporto  Espletamento dell’attività d’indagine da parte dell’Agenzia delle Entrate 5

6 Aspetti contabili del Transfer Pricing  Quadro normativo comunitario e nazionale  Analisi di benchmark e criteri di comparabilità  Metodi di determinazione del valore normale 6

7 Quadro normativo Normativa comunitaria  Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administrations 2010, OCSE: Principio di libera concorrenza Nozione di stabile organizzazione Normativa italiana  Art. 110, comma 7 del TUIR  Art. 9 del TUIR – Valore normale  Fonti interpretative La Circolare 22 settembre 1980, n. 32 La Circolare 29 settembre 2010, n. 58/E 7

8 Rapporto OCSE 2010 Parte I) Effettua considerazioni generali in merito all’attribuzione del reddito alla stabile organizzazione, a prescindere dal settore di attività in cui l’impresa opera; Parte II) Illustra l’applicazione dei criteri di determinazione del reddito della stabile organizzazione con riferimento all’attività bancaria; Parte III) Effettua considerazioni speciali sull’applicazione dei criteri di determinazione del reddito della stabile organizzazione alle imprese che svolgono attività di trading di strumenti finanziari. Parte IV) Effettua considerazioni speciali sull’applicazione dei criteri di determinazione del reddito delle stabili organizzazioni delle compagnie di assicurazione. 8

9 Principio di libera concorrenza « allorché un’impresa di uno stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente; allorché le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente, di un’impresa dell’altro Stato contraente e, nell’uno o nell’altro caso, le due imprese, ma che a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di quest’impresa e tassati di conseguenza. » (Art. 9 Guidelines OCSE) 9 arm’s length principles

10 Stabile organizzazione 10 Il paragrafo 1 dell’art. 5 del Modello OCSE definisce « stabile organizzazione una sede fissa d’affari, per mezzo della quale un impresa esercita in tutto o in parte la sua attività ». La definizione implica pertanto:  l’esistenza di una “sede d’affari”: vale a dire di un’istallazione, di locali o, in alcuni casi, di macchinari o attrezzature;  che la sede di affari debba essere “fissa”: essa deve essere stabilita, quindi, in un luogo determinato con un certo grado di pertinenze;  che lo svolgimento dell’attività industriale o commerciale dell’impresa avvenga per mezzo della sede fissa d’affari;

11 11 Stabile organizzazione materiale Stabile organizzazione da cantiere Agenti dipendenti e indipendenti ( Definizione OCSE e Art. 162 TUIR) Stabile organizzazione

12 Art. 110, comma 7 del TUIR « I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. » 12

13 Valore normale « Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. » (Art. 9 del TUIR) 13

14 Concetto di controllo « in generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza sulle decisioni imprenditoriali precisando che in ogni caso la posizione dell’impresa controllante deve essere caratterizzata da elementi di stabilità che rendano il vincolo abbastanza forte da escludere un controllo fortuito o molto limitato nel tempo. » (Circ. 22 sett. 1980, n. 32) 14

15 Regime premiale Dalla Circolare 58/E si evince che l’esonero dalle sanzioni è subordinato alla “condizione” che il contribuente consegni ai verificatori una documentazione: “specifica”, cioè sia stata posta in essere unicamente con riguardo ai prezzi di trasferimento; “idonea” a riscontrare la conformità dei prezzi di trasferimento al valore normale, nonché a garantire un più agevole espletamento della verifica; 15

16 Steps volti alla determinazione del prezzo di trasferimento 1)Fattori di comparabilità; 2)Analisi di benchmark; 3)Analisi funzionale; 4)Scelta del best method; 16

17 Fattori di comparabilità le caratteristiche dei beni e dei servizi trasferiti; le funzioni svolte dalle parti (analisi funzionale); i termini contrattuali; la strategia d’impresa; il contesto economico; 17 Guidelines OCSE 2010

18 Analisi di benchmark Obbiettivo: identificare le società comparabili con la società tested party, tenendo conto della specifica transazione oggetto di analisi. Modalità: Additive approach e/o deductive approach Fonti di selezione dei soggetti:  Informazioni confidenziali  Database commerciali  Dati in possesso dell’amministrazione finanziaria  Informazioni pubbliche 18

19 Analisi funzionale Diagnosi preventiva della struttura organizzativa del gruppo as is e proiezione to be Valutazione del contesto economico/ambientale esterno in cui opera il gruppo Obbiettivo: identificare, analizzare e comparare le transazioni poste in essere tra le varie entità appartenenti al gruppo (“controller transaction”) con le transazioni poste in essere da soggetti indipendenti (“uncontrolled transactions) Attività economica Ruolo svolto nella transazione Assets utilizzati Livello di rischio assunto Analisi delle funzioni e comparazione fra imprese Design & R.D. Produzione Logistica Marketing Distribuzione Amm. e finanza 19

20 Metodi di determinazione del TP Metodi tradizionali: Comparabe Uncontrolled Price (CUP); Metodo del prezzo di rivendita (Resale Minus); Metodo del costo maggiorato (Cost Plus); I metodi alternativi basati sugli utili: Metodo ripartizione dei profitti globali (Profit Split); Metodo della comparazione dei profitti netti (Transactional Net Margin Method); Metodo della redditività del capitale investito; Metodo dei margini locali del settore economico ; 20

21 Metodo CUP Mediante il confronto tra il prezzo applicato nella transazione controllata con quello praticato in situazioni “comparabili”, tale metodo consente di stabilire se una transazione è stata condizionata da regole estranee a quelle di mercato. Confronto esterno: i prezzi utilizzati quali termini di confronto sono relativi ad operazioni fra imprese indipendenti dal gruppo. Confronto interno: i prezzi utilizzati quali termini di confronto sono relativi a operazioni tra un’impresa del medesimo gruppo oggetto del controllo e soggetti terzi. 21

22 Confronto interno: BETA (D) ALFA (IT) GAMMA (IT) PREZZO 100 PREZZO 118 GAMMA Confronto esterno: ALFA (IT)BETA (D) PREZZO 110 GAMMA (D)DELTA (IT) PREZZO 120 22

23 Metodo del prezzo di rivendita Considera quale ‘’valore normale’’ il prezzo al quale il bene, acquistato da una società del gruppo, viene rivenduto ad un operatore indipendente, al netto però di un margine di utile lordo. L’elemento focale del metodo è la ricostruzione del valore del margine lordo che deve essere calcolato in misura percentuale sul prezzo di vendita ed in base alle: rivendite comparabili di beni similari effettuate a terzi indipendenti (nel caso di confronto interno); rivendite comparabili di beni similari avvenute tra terzi indipendenti (nel caso di confronto esterno). 23

24 Resale price method HOLDING Soc. ASoc. BSoc. C Soc. D Soc. E Prezzo di rivendita pagato dalla Soc. E del gruppo Prezzo di rivendita pagato dalla Società X indipendente, alla Soc. E Il prezzo viene ridotto dell’ammontare di margine lordo Soc. Indipendente X PAGAMENTO FLUSSO BENI 24

25 Metodo del costo maggiorato Ricostruzione del prezzo di libera concorrenza prendendo come punto di partenza i costi sostenuti dall’impresa controllata che cede i beni o i servizi ad un’impresa associata. I costi sostenuti vengono opportunamente maggiorati di una adeguata percentuale di ricarico (mark‐up) al fine di ottenere un margine di utile adeguato a remunerare la specifica attività svolta. 25

26 Cost Plus Method - Holding Soc. A Soc. C Soc. BSoc. D Costi diretti di prodotto Costi indiretti di prodotto Mak-up applicato + Prezzo di libera concorrenza Transazione controller tra imprese associate Flusso di beni Pagamento + 26

27 Ripartizione del profitto Fase 1: Individuazione e quantificazione del profitto che le imprese associate hanno globalmente prodotto attraverso una transazione; si prescinde dalla comparabilità. Fase 2: Ripartizione del profitto fra le imprese associate secondo i criteri di suddivisione che sarebbero stati adottati da imprese indipendenti impegnate nella transazione. Analisi dell’utile residuo: ripartizione in relazione al valore delle funzioni esplicate da ciascuna società. Analisi del contributo: ripartizione in relazione al valore delle funzioni esplicate da ciascuna società. Fase 1: assegnazione ad ogni azienda associata di una quota di utile idonea ad assicurarle un rendimento di base adeguato al genere di operazione effettuata. Fase 2: suddivisione dell’eventuale utile residuo, analizzando fatti o circostanze utili a comprendere come lo stesso residuo sarebbe stato diviso tra soggetti indipendenti. 27

28 Transactional profit split method Utile (perdita) attribuibile all’impresa A (transazione controlled) Utile (perdita) attribuibile all’impresa B (transazione controller) Margine complessivo transazione Impresa A indipendente Transazione uncontrolled PAGAMENTO FLUSSO BENI MARGINE 28

29 Margine netto della transazione Considera il margine di utile netto relativo ad un fattore specifico (costi, vendite, investimenti) che un’impresa ritrae in un’operazione controllata. Tale criterio, operando in maniera simile ai metodi classici del costo maggiorato e del prezzo di rivendita, deve rispettarne i parametri di applicazione. Il margine netto della società, proveniente da un’operazione controllata, deve essere confrontato con il margine netto che la stessa impresa, ovvero un’impresa indipendente nelle medesime condizioni, ottiene in operazioni comparabili praticate sul libero mercato. 29

30 Transactional net margin method Transazione “controlled” Gruppo Soc. B Soc. D Transazione “uncontrolled” Soc. 1 indipen. Soc. 2 Indipen. Margine netto della transazione “controlled” Margine netto della transazioni “uncontrolled” Confronto PAGAMENTOFLUSSO DI BENI Selezione del “most appropriate net profit indicator” 30

31 Aspetti fiscali e verifiche del Transfer pricing  Poteri di indagine e controlli dell’AF in Italia;  Strumenti di tutela del contribuente in materia di prezzi di trasferimento;  Action Plan dell’OCSE relativo al BEPS e le novità in materia di documentazione TP;  Legge di stabilità 2014 – Riprese fiscali TP rilevanti ai fini IRAP; 31

32 Gli organi preposti al controllo Guardia di Finanza: componente militare dell’Amministrazione finanziaria Agenzia delle Entrate: componente Civile dell’Amministrazione finanziaria 32

33 I poteri di controllo controllare le dichiarazioni dei contribuenti e verificarne i versamenti; accertare e riscuotere le imposte o maggiori imposte dovute; vigilare sull’osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni; vigilare sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta de scritture contabili e degli obblighi stabiliti dalle singole leggi fiscali; controllare le dichiarazioni dei sostituti di imposta; provvedere all’irrogazione delle sanzioni amministrative; inviare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria per eventuali violazioni di natura penale. 33

34 Poteri istruttori - poteri relativi alla possibilità di svolgere indagini specifiche in materia tributaria attraverso “accessi, ispezioni e verifiche”; - poteri attinenti alla facoltà degli investigatori di richiedere al contribuente o a terzi di esibire documenti e/o fornire informazioni utili ai fini fiscali. 34

35 Azione di controllo Circolare n. 13/E/2009 Si svolge in base: alle dimensioni del contribuente  Tutoraggio grandi contribuenti  Controlli alle medie imprese  Controlli alle piccole imprese e lavoratori autonomi allo strumento di azione utilizzato; alla tipologia di violazione commessa; 35

36 Attività eseguibili dall’A.F. nell’ambito dei controlli dei prezzi di trasferimento Accesso, che consiste nel potere di entrare, previa presentazione della prevista autorizzazione, e di permanere nei locali anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, al fine di eseguirvi tutte le operazioni richieste dalle esigenze ispettive; Ricerca, una serie di attività volte al reperimento e all’acquisizione dei documenti contabili ed extracontabili utili per l’esecuzione dell’ispezione documentale e delle verificazioni. E’ possibile anche la consegna spontanea dei documenti da parte del contribuente; 36

37 Ispezione documentale, analisi di scritture, libri, registri e documenti, la cui istituzione tenuta e conservazione sia obbligatoria; Verificazioni, riscontri tra gestione e documenti acquisiti dai verificatori; Altre rilevazioni, operazioni di misurazione, finalizzate alla ricostruzione logico-estimativa delle dimensioni di talune grandezze economiche tipiche dell’attività verificata, attraverso la cui definizione quantitativa è possibile risalire all’effettiva base imponibile da assoggettare a tassazione; 37

38 Verifica T.P.: Attività d’indagine - risk assessment: risulta essere il punto di partenza per il successo della verifica, tale attività è necessaria per l’Amministrazione finanziaria al fine della selezione dei casi rilevanti; - dialogo iniziale tra Amministrazione finanziaria e contribuente: importante è l’individuazione in modo corretto dei fatti di rilievo e delle circostanze che delineano i fatti in esame; - governance: un processo di governance chiaro e trasparente è alla base di un’efficace gestione del controllo dei prezzi di trasferimento da parte dell’Amministrazione finanziaria; 38

39 - durata delle verifiche: tempi troppo lunghi comportano ulteriori costi per le Amministrazioni Fiscali e per i contribuenti. Il tempo di chiusura di tali audits si aggira intorno ai 540 giorni; - conclusione della verifica: in questo genere di verifiche è importante per i verificatori capire quando smettere di cercare ulteriori informazioni sui fatti e le circostanze relative alle operazioni oggetto di controllo, al fine di pervenire ad una conclusione, sia essa una negoziazione tra le parti o il contenzioso; - risorse specializzate: la consulenza di esperti e specialisti interni o esterni in tale ambito è particolarmente importante; 39

40 Transfer pricing process - efficace identificazione e valutazione dei “transfer pricing risks”, che porti alla selezione dei casi rilevanti; - definizione di una chiara legislazione sulla predisposizione e il possesso, da parte delle società multinazionali, di una adeguata documentazione di transfer pricing; - elevato grado di cooperazione e collaborazione con il contribuente; - definizione di un approccio operativo da utilizzare nelle verifiche fiscali e da condividere con il contribuente; - ricorso a transfer pricing specialists sia interni che esterni all’organizzazione; - ricorso a tecniche di risoluzione delle controversie fiscali che prevedono la negoziazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente. 40

41 Attività investigativa preliminare In materia di transfer pricing sono rilevanti i seguenti elementi: analitica e circostanziata descrizione dei fatti; acquisizione dei documenti rilevanti, quali Policy di gruppo, prospetti, tabelle, elenchi e quant’altro possa costituire supporto probante delle presunte alterazioni nell’applicazione del principio di determinazione del “valore normale”, nella fissazione dei prezzi praticati nelle operazioni transnazionali infragruppo 41

42 Onere della prova Documentazione richiesta: Masterfile: che raccoglie le informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso. Il Masterfile deve articolarsi in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, seguendo la struttura delineata dal provvedimento, che fornisce anche indicazioni specifiche in merito a natura e contenuti sostanziali delle informazioni richieste al contribuente. Documento nazionale (Countryfile): è il documento che integra con il Masterfile la documentazione idonea e che contiene informazioni specifiche relative alle operazioni infragruppo che la società o la stabile organizzazione intendono documentare. Trova applicazione anche in questo caso la considerazione che i relativi contenuti sostanziali dovranno essere elaborati in coerenza con le Linee Guida OCSE. Provvedimento Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 42

43 L’Amministrazione finanziaria si può trovare di fronte a: Inesistenza di documentazione di descrizione della politica di transfer pricing adottata: il lavoro particolarmente arduo dell’Amministrazione finanziaria consiste nel ricostruire la modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento; Esistenza di una documentazione carente e non conforme alle direttive dell’Amministrazione finanziaria: anche in questo caso il Fisco nella sua attività accertativa non si può avvalere della documentazione del contribuente; Esistenza di una documentazione adeguata e coerente a con le prescrizioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010: l’attività di verifica è facilitata, gli organi accertatori sono così in grado di prendere completa ed esatta cognizione dei criteri generali adottati; 43

44 i quali estendono ora in via interpretativa, anche ai fini IRAP, l’operatività della disciplina in tema di prezzi di trasferimento, realizzando un coordinamento tra i due ambiti impositivi (IRES e IRAP) 44 Commi 282, 283 art. Unico Legge di stabilità 2014 Deroga al principio di derivazione diretta

45 Commi 282, 283 art. Unico Legge di stabilità 2014 - l’Amministrazione Finanziaria dovrà, annullare o non irrogare le sanzioni Irap per infedele dichiarazione rispettivamente per PVC che rilevano rettifiche da transfer pricing in periodi 2008 – 2012 già notificati al 31 dicembre 2013, con accertamenti ancora da emettere e avvisi di accertamento con rettifiche da transfer pricing e sanzioni sia Ires sia Irap, e impugnati. - Mentre, per i provvedimenti definiti al 31 dicembre 2013, relativi a rettifiche di transfer pricing (mancata impugnazione, procedura di adesione conclusa) non è riconosciuto l’esonero dalle sanzioni per infedele dichiarazione ai fini Irap. 45

46 Scelta del Legislatore 46 Commi 282, 283 art. Unico Legge di stabilità 2014 Strumento legislativo: interpretazione autentica Scelta corretta Scelta contestabile

47 Gli strumenti di tutela del contribuente Le procedure previste dall’OCSE sono: - le procedure amichevoli; - la procedura arbitrale; - advance pricing agreements (APA) - safe harbours - ruling internazionale 47

48 48

49 Action Plane dell’OCSE Eu Joint Transfer Pricing Forum 2013 Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation Secondo webcast di aggiornamento sul BEPS 49

50 Eu Joint Transfer Pricing Forum 2013 50 Bruxelles, il 5 novembre del 2013 Finalità: allineare i criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento adottati nel corso dell’anno fiscale con i valori che a consuntivo risultano coerenti con il principio del valore normale. year-end adjustments Approccio ex-ante Approccio ex-posto Rischi: Doppia imposizione; Doppia non imposizione; Tempistiche di applicazione;

51 Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation 51 BEPS Forum - 30 gennaio 2014 Obbiettivo: fornire una guida pratica per le Amministrazioni finanziarie con riferimento alla documentazione sui prezzi di trasferimento, predisposta dai gruppi multinazionali per dimostrare la conformità delle proprie politiche di transfer pricing all’arm’s lenght principle e richiedendo agli operatori istituzionali e di mercato impressioni, consigli e migliorie pratiche sul tema

52 Documentazione richiesta:  Masterfile  Il Local File  Un modello di Template of Country by Country Reporting Dettagli forniti:  Documenti e informazioni  Tempistica  Materiality  Conservazione della documentazione  Frequenza degli aggiornamenti  Lingua della documentazione  Sanzioni  Riservatezza 52 Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation

53 Secondo webcast di aggiornamento sul BEPS 53 BEPS – 2 Aprile 2014 Il progetto: introdurre un modello di Transfer Pricing documentation standardizzato per tutti i soggetti che operano nel perimetro OCSE. Da approvare nel settembre 2014 Utilità del modello: individuazione e valutazione del rischio fiscale di un gruppo

54 Secondo webcast di aggiornamento sul BEPS Modifiche apportate alla bozza di modello precedente:  versione meno onerosa dal punto di vista amministrativo  onere di redazione a carico delle imprese;  informazioni richieste, aggregate per paese e non per società;  individuazione delle informazioni rilevanti;  modello non assumerà valenza pubblica in quanto dovrà contenere dati sensibili; 54

55 Transfer Pricing: aspetti civilistici e responsabilità  Abuso della direzione unitaria: tra interessi e responsabilità ex art. 2497 c.c.  Infedeltà patrimoniale, ex art. 2634 c.c.  Patti tributari quali strumento di coordinamento e direzione 55

56 La figura del gruppo nelle norme - Art. 2497 ss. c.c: sono delineati fondamentali momenti dello statuto organizzativo di una società capogruppo (obblighi di pubblicità, obbligo di motivazione delle decisioni, peculiarità legate all’ingresso o all’uscita dal gruppo, finanziamenti infragruppo); - Art. 2381, comma 5, c.c.: è individuato l’obbligo imposto agli organi delegati di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalle società o dalle sue controllate; - Art. 2391bis: contiene le disposizioni in tema di parti correlate 56

57 - Art. 2403bis, comma 2: regolamenta il potere del Collegio Sindacale di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate, sull’andamento dell’attività ovvero il potere di collaborare tra gli organi di controllo delle società del gruppo in deroga ai consueti doveri di riservatezza. - Art. 2409 c.c.: prevede la possibilità di denuncia al Tribunale in caso di gravi irregolarità degli amministratori della controllante potenzialmente dannose per le controllate. - Artt. 150, 151bis, 151ter T.U.F.: in tema di poteri – doveri di informazione all’interno dei gruppi ai quali partecipano società quotate. 57

58 58 Partecipazione al processo decisionale partecipazione degli azionisti al processo decisionale societario Art. 2497 e ss. c.c. Compressione dell’autonomia decisionale dell’organo dell’organo gestionale e amministrativo della controllata Rimodulazione dell’interesse sociale della controllata Tutte le strategie devono convergere verso Un interesse di gruppo

59 Concetto contrattualistico dell’interesse sociale « non consisterebbe altro che nell'interesse comune dei soci e, più precisamente, nell'interesse di costoro alla realizzazione dello scopo della società, id est al conseguimento di utili per il tramite della realizzazione dell'oggetto sociale. Pur così inteso, tuttavia, l'interesse sociale non sembra possa essere considerato come equivalente alla semplice risultante aritmetica degli interessi particolari dei singoli soci » 59

60 Concetto di interesse secondo la giurisprudenza Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte «si ha conflitto di interessi ogni qual volta si faccia valere un interesse collidente con quello della società, come nel caso in cui l'amministratore si ponga in una posi­zione antagonista rispetto all'ente, quale controparte contrattuale » 60

61 Le direttive impartite dalla holding Per il legislatore è indifferente che l’interesse perseguito sia quello della stessa controllante o di un’altra società del gruppo Può legittimamente assumete decisioni che comprimono gli interessi di una controllata Deve adottare politiche di gestione che abbiano come obbiettivo la creazione di valore per i soci di ogni società appartenenti al gruppo Capogruppo Esercizio del potere di direzione Responsabilità Non vi è quando il danno risulti mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento Lecito se c’è la condizione di ragionevolezza gestoria, nell’ottica della gestione dell’impresa del gruppo Riferimenti normativi: art. 73 comma 3 TUIR Descrizione: la formalizzazione e l’attuazione delle direttive espresse dal capitale di controllo e, dunque, dalla capogruppo non sono, tuttavia, atti dovuti dagli amministratori delle controllate. Il rapporto fiduciario e la presupposta influenza dominante della capogruppo restano, quindi, un fenomeno di fatto che non è mai vincolo per gli amministratori a cui le direttive sono rivolte. Gli amministratori della controllante hanno il dovere di non perseguire politiche di gruppo che impediscano la remunerazione del capitale della controllata e che deprezzino il valore di scambio delle partecipazioni al suo capitale sociale. La capogruppo deve quindi adottare politiche che abbiano come obbiettivo la creazione di valore per i soci di ogni società appartenente al gruppo. 61

62 Direttive delle holding di vertice e residenza delle partecipate estere Attività di direzione e coordinamento Direttive della capogruppo vengono qualificate quale ingerenza gestionale e amministrativa Opportuno considerare il contenuto dell’attività di direzione e coordinamento della società capogruppo Presupposto della necessità degli impulsi direttivi Due vie alternative per l’organo giudicante Attività esercitata dall’Italia: esclude la sede della partecipata estera Non sussistono gli impulsi direttivi della capogruppo Riferimenti normativi: art. 73 comma 3 TUIR Descrizione: i temi della direzione unitaria dei gruppi di imprese e delle attività di direzione e coordinamento assumono indubbia rilevanza fiscale nel caso in cui le direttive impartite dalla holding capogruppo vengono qualificate come ingerenza gestionale e amministrativa, se non sostituzione, nell’attività – anche specialistica – delle società estere. 62

63 Direttive delle holding di vertice e residenza delle partecipate estere Gruppo di imprese Unitario sotto il profilo economico, ma non sotto il profilo giuridico – tributario Non è soggetto giuridico è centro di interessi e imputazione di rapporti giuridici e patrimoniali autonomo rispetto alle società o enti che lo compongono Possiede legami di tipo finanziario consistenti nel possesso di quote azionarie delle società del gruppo. Si manifesta con la direzione unitaria Non emerge responsabilità verso i terzi delle singole società per le obbligazioni assunte dalle altre società Piena autonomia giuridica delle società che compongono il gruppo Il gruppo non è centro di interessi autonomo rispetto alle società controllate e collegate Rilevanza giuridica Valenza economica Riferimenti normativi: D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. Descrizione: La giurisprudenza evidenzia la valenza meramente economica del gruppo di imprese che si caratterizza essenzialmente attraverso legami di tipo finanziario consistenti nel possesso di quote azionarie delle società del gruppo e si manifesta attraverso la direzione unitaria. Un gruppo di imprese non costituisce soggetto giuridico, né centro di interessi e di imputazione di rapporti giuridici e patrimoniali autonomo rispetto alle società o enti che lo compongono ed inoltre può essere considerato unitario sotto il profilo economico, ma non sotto il profilo giuridico – tributario. 63

64 Caratteristiche della holding Holding Holding di vertice Holding intermedia Si pone a capo dell’intero gruppo Dirige e coordina soltanto le proprie controllate Svolge nell’interesse proprio attività di direzione e coordinamento Dirige e controlla soltanto le proprie controllate 64

65 Abuso della direzione unitaria L'art. 2497, 1° comma, c.c. dispone che « le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all' integrità del patrimonio della società » 65

66 Responsabilità di chi ha preso parte del fatto lesivo L’art. 2497, comma 2, c.c. associa in via solidale, alla responsabilità di chi esercita l’attività di direzione e coordinamento, quella di chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo, e nei limiti del vantaggio conseguito, di chi ne abbia comunque tratto beneficio. 66

67 Cosa succede però, qualora l’Amministrazione finanziaria italiana contesti i criteri e i metodi di transfer pricing applicati dalla “figlia” italiana sulla base dei criteri impartiti dalla “madre”? 67

68 Gli amministratori di ciascuna società controllata sono responsabili delle azioni compiute a capo della propria società, anche qualora siano impartite dalla capogruppo, in quanto gli stessi hanno la responsabilità di vagliare le direttive in modo critico prima di applicarle, valutando le conseguenze, gli interessi che vengono lesi e la presenza di condizioni e/o operazioni volte a compensare tale lesione. 68

69 Responsabilità sussidiaria della capogruppo Secondo il dettato dell'art. 2497, comma 3 c.c., il socio ed il creditore sociale possono agire contro le società che esercitano attività di direzione e coordinamento soltanto qualora non siano stati soddisfatti dalla società sottopostale. Il legislatore, pertanto, postula un onere a carico del socio e del creditore di richiedere preventivamente il soddisfacimento delle proprie ragioni alla società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, la quale potrà quindi provvedere a soddisfare le loro pretese, ferma, in caso contrario, la possibilità per il socio o il creditore insoddisfatto di citare in giudizio per danni la capogruppo. La responsabilità ha natura sussidiaria. 69

70 Art. 2364 c.c. Infedeltà patrimoniale Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, i quali, avendo un interesse in conflitto con quello della società, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni; la stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. 70

71 Art. 110, comma 7 tra abuso del diritto ed elusione fiscale L’art. 110 c.c., non interviene sul fronte civilistico, la presente disposizione, infatti, non prevede la nullità, l’annullabilità dell’operazione medesima; La Suprema Corte, con Sentenza n. 22023 del 22 giugno 2006, assimilava l’articolo 110, comma 7 del TUIR, alla clausola antielusiva generale, di cui all’art. 37bis del D.p.r. n. 600 del 1973, attribuendo rilevanza, anche in materia di transfer pricing, alla verifica del requisito dell’ottenimento di un indebito risparmio d’imposta 71

72 La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 240005 del 23 ottobre 2013 ha ribadito che, l’art 110, comma 7 del TUIR, costituisce al principio per cui nel sistema di imposizione sul reddito, questo viene determinato sulla base dei corrispettivi pattuiti dalle parti della singola transazione commerciale. Nel caso in cui tali corrispettivi risultano scarsamente attendibili e possono essere manipolati a danno del Fisco italiano, come nel caso di scambi transnazionali infragruppo, i corrispettivi medesimi sono sostituiti, per legge, dal valore normale di beni e servizi oggetto dello scambio. In conclusione quindi tale norma, ha la finalità di impedire il dirottamento di flussi reddituali verso Paesi a fiscalità agevolata. 72

73 Teoria dei vantaggi compensativi 73 Tutela contro l’abuso dell’attività di direzione e coordinamento Individuazione dei vantaggi compensativi Su chi ricade l’onere probatorio? Assenza di vantaggi compensativi Individuazione del fatto lesivo Contrasto giurisprudenziale Come determino e configuro realmente le operazioni compensative? Vuoto normativo

74 Transfer Pricing Policy La Policy rappresenta un ideale equilibrio tra spirito imprenditoriale, controllo e trasparenza. Supporta il processo dell’impresa garantendo la massima efficienza del processo decisionale; Obbiettivi: creazione di modelli di organizzazione volti a prevenire eventuali situazioni di illegalità e idonei a soddisfare i requisiti imposti dalle norme di riferimento: - per l’area societaria: art. 2497 ss. c.c. - per l’area organizzativa: D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 - per l’area fiscale: art. 73 del TUIR 74

75 Informazioni contenute nel documento TP Policy -sulla capogruppo, nella quale si evidenzia la descrizione generale dell’attività, la descrizione della struttura organizzativa giuridica ed operativa del gruppo, la descrizione generale delle funzioni svolte e dei rischi assunti dalla holding; - con riferimento a ciascuna delle filiali estera, per le quali sarà presente una scheda-paese illustrativa delle informazioni di dettaglio riferibili alle informazioni della filiale estera considerata nonché delle specifiche strategie d’impresa; - la descrizione complessiva dei rapporti contrattuali (agreement) intercorrenti tra la capogruppo e le filiali estere (contratti intercompany) e tra queste e gli operatori del mercato (contratti di business). 75

76 Direttive Transfer pricing e responsabilità ex art. 2497 c.c. Un’ errata determinazione dei prezzi di trasferimento può condurre: - sia ad una lesione degli interessi dei soci di minoranza; - sia ad una lesione degli interessi dei creditori a causa della violazione dell’integrità del patrimonio aziendale ; 76

77 Elemento oggettivo del reato: Elemento caratterizzante per il verificarsi del reato, è rappresentato dal dolo specifico degli amministratori, di conseguenza il danno non sussiste se a fronte della direttiva che ha causato il danno vi erano, o sono sorti, o erano anche soltanto fondamentalmente prevedibili, vantaggi derivanti dal collegamento o l’appartenenza al gruppo. 77

78 Elemento soggettivo del reato Il legislatore ha esplicitamente preveduto, in relazione a questa fattispecie, un dolo intenzionale di danno, accompagnato da dolo specifico in relazione all'ingiusto profitto o ad altro vantaggio. Con riferimento al termine «ingiusto», relativo al profitto perseguito dall'agente, esso pare essere una concretizzazione della scelta operata dal soggetto agente a favore del polo extrasociale dell'astratto conflitto su cui si fonda la fattispecie. La dizione «altro vantaggio» va, infine, interpretata nel senso della penale perseguibilità del soggetto anche qualora abbia perseguito finalità non di tipo strettamente patrimoniale, bensì di altro genere (prestigio personale, influenza politica...). 78

79 Nel caso in cui una società italiana sia sottoposta alla direzione unitaria di un’altra società e nello stesso tempo faccia parte di un gruppo avente le caratteristiche del controllo rilevante ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR, va considerata separatamente la problematica della sussistenza degli elementi per la responsabilità ex art. 2497 c.c. a carico della holding, ove il comportamento oggetto di verifica abbia prodotto i danni e i pregiudizi rilevanti al fine di tale disposizione. In argomento, si deve tenere presente che sono intervenute due Circolari del Ministero delle Finanze n. 32/9/2267 del 1980 e n. 42/12/1587 del 1981 che hanno fornito una definizione di controllo in materia di transfer pricing più ampia di quella desumibile dall’art. 2359 c.c, includendo forme giuridiche non espressamente previste dal nostro ordinamento Definizione più ampia di controllo 79

80 L’informazione e la trasparenza delle operazioni con parti correlate Mezzi: L’onere della pubblicità di queste operazioni, si ha nella nota integrativa e nella dichiarazione dei redditi con periodicità annuale, ma anche in specifica documentazione (es. Masterfile) al verificarsi di apposite circostanze. 80

81 Obbiettivi: il contribuente volto a difendersi dalle accuse delle Amministrazioni Finanziarie; per informare gli stakeholders; riscontrare, eventualmente, la non presenza del dolo, quindi dell’intenzione di porre in essere un fatto illecito, o di creare aspettative o convincimenti errati in soggetti, sottoposti alla direzione unitaria, quando viene conferito il quadro completo delle informazioni (Art. 7 D.Lgs. 74/2000). 81

82 Analisi di un caso – Parte I Politica di Transfer Pricing adottata dal gruppo 82

83 Introduzione Industria multinazionale italiana nata nel 1989; Leader mondiale nella lavorazione di gomme e semilavorati plastici che vengono utilizzati per gli impianti sportivi; Il gruppo oggetto ha la sede principale in Piemonte ; I prodotti finiti realizzati vengono venduti in tutto il mondo per il tramite delle controllate distributrici; 83

84 Documenti oggetto di analisi Visura storica della società XXX S.p.A; Distribution Agreement; Conti economici segregati delle società distributrici; Slides di presentazione del marchio aziendale e delle politiche aziendali; Documentazione “difensiva” predisposta dalla società al momento dell’attività di verifica da parte dell’AF; File Excell contenente i dati riferite alle operazioni intercompany e i relativi prezzi applicati; 84

85 Struttura del gruppo XXX S.p.A. Holding Finanziaria XXX S.p.A. XXX Francia S.a. XXX Spagna S.a. XXX Lussemburgo S.a. XXX UK Ltd.XXX Australia Ltd. XXX Canada XXX USA Inc. XXX Portogallo S.a. XXX Cina Ltd. Controllate distributrici AA Dealer Ltd. Grecia 85

86 Struttura organizzativa delle società XXX S.p.A. Design Build Sport Turf Trak&Field Indoor Sport Sport Equipment Transport Flooring Contract Flooring Landscape Grass Business Units 86

87 Analisi di un contratto di distribuzione si definisce contratto di distribuzione, il contratto con il quale vengono disciplinati i rapporti tra un produttore ed i distributori integrati nell’organizzazione di detto produttore. Esso rappresenta un esempio di direzione e coordinamento unitario, sottoforma di contratto scritto 87

88 Parti: la XXX S.p.A. ha stipulato il contratto con la AAA Dealer Ltd greca; Oggetto: distribuzione dei prodotti finiti; Durata: Il contratto in oggetto è a tempo determinato, è stato in vigore dal momento della firma fino a dicembre 2010. Al termine della validità o in caso di estinzione anticipata del medesimo, il distributore si impegnava a sospendere la vendita e la distribuzione dei beni. Lungo l’intera durata del contratto le società distributrici sono obbligate a mantenere l’individuata e idonea struttura organizzativa Forma: contratto scritto Area territoriale di distribuzione: la Grecia 88 Analisi di un contratto di distribuzione

89 Clausole: Clausola relativa all’individuazione dei prodotti; Clausola relativa alla pubblicità; Clausola relativa all’individuazione dei prodotti; Clausola relativa all’uso di marchi e diritti di proprietà intellettuale; Rischio assunto dal distributore; 89

90 La XXX S.p.A. determina i prezzi di trasferimento per le individuate transazioni sulla base di listini prezzi rivisti con cadenza periodica e determinati con l'obiettivo di permettere alle controllate distributrici il conseguimento di un margine di rivendita di libera concorrenza, in linea con i margini che sono di norma riconosciuti a soggetti distributori operanti nel settore di riferimento. 90

91 Conti economici segregati delle consociate distributrici Obbiettivi: capacità di raggiungere i propri obbiettivi e di dare una rappresentazione complessiva della realtà e dei risultati sociali; Approccio metodologico: - estrapolazione dal sistema gestionale del gruppo, dei dati dei conti economici gestionali al 31 dicembre 2010; - estrapolazione dal sistema gestionale del gruppo degli acquisti delle consociate della XXX S.p.A. 91

92 Analisi dei risultati si evince come non esista una clausola di esclusiva, in quanto i costi sostenuti per l’acquisto di prodotti finiti da rivendere al mercato di riferimento ed il conseguente fatturato, rappresentano una parte dell’intero volume di vendita della società distributrice; è evidente però un’eccessiva dipendenza economica delle società distributrice dalla holding, la quale potrebbe comportare conseguenze rilevanti sulla stabilità della società distributrice, qualora dovesse intervenire un’improvvisa e/o inaspettata modifica delle quantità oggetto di scambio o rescissione dei contratti con le società del gruppo, in particolare per quanto riguarda le posizioni nei confronti della holding. 92

93 Analisi funzionale RICERCA E SVILUPPO  attività svolta da XXX S.p.A.  Prima fase: sviluppo del “concept” da parte della funzione marketing;  Seconda fase: sviluppo di prodotti ad hoc ed eventuale industrializzazione degli stessi; ACQUISTI  XXX S.p.A. è responsabile della selezione dei fornitori terzi e della contrattazione dei principali termini di fornitura delle materie prime utilizzate dalla società 93

94 PRODUZIONE  l'intero processo produttivo è svolto e controllato da XXX S.p.A., la quale eventualmente può decidere se affidare parti dello stesso in outsourcing;  avviene prevalentemente su commessa – make to order; LOGISTICA  la XXX S.p.A. è responsabile di ogni aspetto legato alla logistica inbound e di stabilimento;  i beni sono di norma ceduti alle controllate distributrici con modalità c.d. "Ex Work“;  gestisce la logistica outbound verso l’America, il Lussemburgo e la Francia, in tal caso l’attività è addebitata alla relativa controllata estera per un valore pari al costo sostenuto per il trasporto a cui è addizionato un mark up del il 10% c.a.. 94

95 MAGAZZINO  la società si trova nella necessità di avere a disposizione un quantitativo prestabilito al fine di poter far fronte ad eventuali picchi di domanda ed evitare al contempo di dare avvio alla produzione di quantitativi limitati. La consistenza è stabilita sulla base di quantità minime definite per tipologia di prodotto e di colore, la cui definizione è, generalmente, eseguita a fine anno. DISTRIBUTORI  La policy di gruppo, generalmente, prevede che nei mercati ove è presente una controllata distributrice non vi sia anche la presenza di dealer terzi. La commercializzazione dei prodotti riguardanti le pavimentazioni sportive avviene, generalmente, attraverso la partecipazione ad apposite gare d'appalto alle quali prendono parte sia dealers terzi che si rivolgono al gruppo per l'approvvigionamento dei beni oggetto del capitolato, i quali saranno in seguito "posati" dallo stesso soggetto terzo, sia le società commerciali del gruppo. 95

96 MARKETING:  L'attività di promozione svolta localmente dalle controllate distributrici, riconducibile al c.d. marketing operativo, consiste principalmente nella promozione dei prodotti del gruppo presso i clienti/dealers terzi e nella ricognizione delle esigenze degli stessi, evidenziando le peculiarità di ogni singolo mercato. Tali attività sono svolte nel rispetto delle linee guida e delle strategie centralmente sviluppate dalla XXX S.p.A. volte a definire l'immagine di gruppo. Sono previste due tipologie "principali" di sponsorizzazioni: la prima a livello "internazionale" (come del caso delle Olimpiadi o di altre manifestazioni simili) gestita direttamente dalla XXX S.p.A. e la seconda, a livello "locale", di competenza delle singole Legal entity (le quali ne sostengono anche i relativi costi). 96

97 Analisi strategica Il gruppo ha utilizzato una piattaforma distributiva su due livelli:  Integrazione verticale della catena per le aree geografiche maggiormente rilevanti controllate distributrici locali  Aree geografiche meno rilevanti dealer terzi Le linee guida strategiche e la supervisione sull'attività svolta dal personale di vendita locale è di competenza dei responsabili commerciali della XXX S.p.A 97

98 Analisi dei rischi Rischio di mercato: Il rischio di mercato si compone del rischio del prezzo delle forniture, del rischio di prezzo del prodotto e del rischio legato alle variazioni nel volume delle vendite. Sostenuto principalmente dalla XXX S.p.A e solo in misura minore dalle controllate. Rischio del prezzo delle forniture: Tale rischio si verifica qualora il prezzo delle forniture e dei servizi acquistati dal mercato aumenti e non sia possibile trasferire integralmente detti aumenti sui clienti finali, mediante l'incremento dei prezzi di vendita. Tale situazione determinerebbe un calo della marginalità unitaria. Il rischio relativo al prezzo delle forniture delle materie prime è sostenuto essenzialmente dalla XXX S.p.A. 98

99 Rischio legato all’andamento della domanda: Tale rischio si presenta nel momento in cui un'impresa s'imbatte in condizioni di mercato avverse a causa di un aumento della competizione, di un calo nella domanda, o per l'incapacità di sviluppare i mercati in modo strategico e di indirizzare il prodotto ai clienti. Il rischio legato alla domanda è sostenuto in misura preponderante dalla XXX S.p.A. posto che è la società del gruppo dotata della maggiore “struttura” in termini d'immobilizzazioni, capitale e personale. Rischio di magazzino: E' stato osservato come la XXX S.p.A. disponga di un magazzino centrale di "scorte strategiche" da cui possono "attingere" anche le controllate distributrici. In tale contesto, quindi, è possibile concludere che il rischio di magazzino sia sostenuto principalmente dalla XXX S.p.A.; tuttavia, è stato chiarito che le controllate distributrici possono registrare la presenza di stock alimentati da prodotti non strategici, come ad esempio rimanenze, materiali di cantiere ecc., che portano anche tali soggetti a essere incisi dal rischio in esame sebbene in misura più limitata. 99

100 Rischio di garanzia: nel caso in cui un prodotto si manifesti difettoso, è responsabilità del produttore provvedere alla sostituzione del bene ovvero all'eventuale indennizzo. Gli stringenti standard di qualità predisposti a livello di gruppo, nonché le certificazioni (ISO) a cui è soggetta la XXX S.p.A. mitiga l'esposizione ai rischi di garanzia/difettosità. Rischio di credito: Il rischio di credito è relativo all'evenienza che la controparte (il cliente finale ovvero la consociata acquirente) non sarà in grado di adempiere alla propria obbligazione. Tale rischio è sopportato, invece, sia dalle controllate distributrici sia da XXX S.p.A. con specifico riferimento alle vendite "dirette" a soggetti terzi. 100

101 Scelta del metodo CUP, l’adozione di tale metodo non è stata possibile per via:  del diverso stadio di commercializzazione,  dalla diversa localizzazione geografica,  dei volumi trattati non comparabili,  del diverso profilo funzionale che caratterizza le società commerciali del gruppo rispetto a quello dei distributori indipendenti,  del differente profilo di rischio assunto, Dalle operazioni poste in essere tra la XXX S.p.A. e le controllate distributrici rispetto alle transazioni nei confronti dei dealers terzi. 101

102 CPM,  della possibilità di accedere a informazioni notevolmente dettagliate circa le transazioni comparabili, così come la comprensione dei fattori chiave che sono intervenuti nella fissazione del prezzo praticato nel mercato di riferimento;  data la complessità del flusso di informazioni richieste. RPM, l’adozione di tale metodo non è stata possibile per via:  del fatto che non è stato possibile identificare transazioni non controllate comparabili, dalle quali determinare i margini lordi di rivendita necessari al confronto. l’adozione di tale metodo non è stata possibile per via: 102

103 TPSM, l’adozione di tale metodo non è stata possibile per via:  della mancanza di uno sviluppo/impiego congiunto tra le controparti delle transazioni di beni immateriali unici;  della non condivisione di rischi e decisioni strategici fra le medesime controparti;  della possibilità di isolare chiaramente le funzioni ed i rischi di pertinenza, rispettivamente, della XXX S.p.A. e delle controllate distributrici; Metodo scelto dalla società XXX S.p.A. TNMM 103

104 TNMM, è stato scelto tale metodo per via:  della possibilità di individuare transazioni comparabili;  della possibilità di ricavare informazioni utili dai data base pubblici, per determinare il margine netto benchmark analysis Al fine di individuare un riferimento nel mercato per confrontare le marginalità nette. 104

105 Operating Margin complessivo 105

106 Operating Margin Intercompany SEGREGATO INTERCOMPANY XXX ChinaXXX Lussem.XXX SpagnaXXX AmericaXXX Francia Ricavi 2.299.839,006.142.917,0012.972.942,007.294.758,008.273.485,00 Costi 2.082.198,006.566.657,0012.273.499,007.303.595,008.083.071,00 EBIT 217.641,00-423 740,00699.443,00-8.837.00190.414,00 OM 9,46%-6,90%5,39%-0,12%2,30% 106

107 Analisi di Benchmark Il gruppo non ha posto in essere un'apposita analisi di benchmark. I valori di marginalità si attestino su valori assolutamente modesti e del tutto tipici rispetto a quelli di norma associati ad attività di distribuzione a limitato profilo di rischio. L'unico valore relativamente elevato è stato ottenuto da XXX China la quale, tuttavia, opera in un mercato notoriamente caratterizzato da dinamiche micro e macroeconomiche fortemente espansive. Si potrebbe ipotizzare che il minimo valore di libera concorrenza del margine netto (calcolato in termini di Operating Margin) relativo a un distributore a limitato profilo di rischio sia quantificabile nel 3%, tenuto conto di quanto previsto dal documento del EU Joint Transfer Pricing Forum, in relazione ai servizi a basso valore aggiunto; pertanto, si evidenzia come le marginalità evidenziate non discostano in modo rilevante dal EBIT riscontrabile in una situazione di libera concorrenza. 107

108 Documentazione predisposta Giova ricordare che:  i risultati della attività procedurale posta in essere da parte della società al fine di determinare il miglior metodo applicabile per il calcolo del valore normale da attribuire alle operazioni infragruppo, risultano da documenti interni all’impresa, realizzati in seguito alla attività di accertamento iniziata dai Funzionari.  non è riscontrabile, infatti, la presenza del Masterfile, del Country file e il risultato dell’attuazione di una vera e propria benchmark analysis. 108

109 Analisi di un caso – Parte II Espletamento dell’attività d’indagine da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate 109

110 Verifica Fiscale Generale anno d’imposta 2010. 1. Accesso 2. Ispezione documentale 3. Analisi dei documenti 4. Redazione del PVC 5. Esiti dell’indagine 6. Opzioni per il contribuente 7. Memorie presentate dalla società 8. Accertamento con adesione 110

111 L’accesso presso la sede legale della Società XXX S.p.A è avvenuto il 4 marzo 2013 e i verificatori hanno: Fornito indicazione delle facoltà previste per il contribuente Richiesto l’esibizione dei documenti contabili Redatto il verbale d’accesso e successivamente il verbale giornaliero 1. ACCESSO 111

112 2. ISPEZIONE DOCUMENTALE vi è stato un comportamento collaborativo del contribuente che ha provveduto a fornire tutta la documentazione richiesta:  Formale: es. bilanci, N.I., mastrini…  Informale: tabelle, calcoli, prospetti… si ha avuto accesso al sito internet della società; l’intera attività di verifica è stata svolta con la partecipazione dell’area amministrativa della società 112 Si sottolinea che:

113 3. Analisi di bilancio Da una analisi critica dei documenti che compongono il bilancio si sono ottenute informazioni circa:  la consistenza delle operazioni con parti correlate;  la ripartizione dei ricavi in base alle diverse aree geografiche;  analiticità della relazione sulla gestione nonostante la rilevanza di tali operazioni AREA CRITICA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 113

114 4. Redazione del PVC Le operazioni di verifica si sono concluse con la redazione in data 25 giugno 2013 di “un processo verbale di constatazione” che riporta le violazioni riscontrate dai verificatori. Il presente verbale è articolato in tre sezioni: Svolgimento dell’indagine: area nella quale viene descritta in sintesi l’attività svolta dai funzionari, il comportamento tenuto dal contribuente e il riferimento normativo, con il rimando ai dettagli delle operazioni compiute nel verbale di accesso e nei verbali giornalieri; Esiti dell’indagine: capitolo nella quale vengono elencati i rilievi effettuati al contribuente, con una distinzione tra quelli in materia IRES, IVA e IRAP con le opportune motivazioni; Conclusioni: Attraverso il quale i funzionari comunicano al contribuente le operazioni che potrà esperire nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, a sua tutela, a seguito del presente verbale, nei termini e nelle modalità specificate. 114

115 5. Esiti dell’attività d’indagine I rilievi riscontrati dai funzionari sono: N. 4 in materia IRES -Componenti negativi di reddito non deducibili (Art. 110, comma 7, D.P.R. 917/86); -Perdite su crediti indeducibili (Art. 101, comma 5, D.P.R. 917/86); -Costi privi del requisito della competenza (Art. 109, comma 1 e seguenti, D.P.R. 917/86); - Costi privi del requisito della certezza e di documentabilità (Art. 109, comma 5, D.P.R. 917/86); N. 1 in materia IRAP -Maggior valore della produzione netta (Artt. 5 e 11 D. Lgs. 446/97) Nel corso della verifica, invece, non sono emersi rilievi in materia IVA. 115

116 Componenti negativi di reddito non deducibili (Art. 110, comma 7, D.P.R. 917/86); L’Agenzia delle Entrate sostiene che il metodo del confronto del prezzo deve essere applicato in via prioritaria, mentre gli altri possono essere applicati solo qualora si dimostri che è impossibile e/o inattendibile utilizzare il CUP (Circ. 32 del 1980) La documentazione a supporto non è stata predisposta dalla società 116

117 Metodo del CUP applicato dai verificatori Analisi delle due divisioni nei diversi paesi di operatività in relazione alle informazioni fornite; Analisi di comparabilità delle transazioni; Individuazione delle caratteristiche fisiche dei beni, dei volumi di vendita e delle condizioni di vendita applicate; adjustments per eliminare le differenze Individuazione di macro-aree 117

118 Informazioni fornite dal contribuente in sede di verifica File Excell con l’indicazione per ogni operazione infragruppo di: Zona di vendita Numero della fattura Data dell’operazione Codice e Nominativo cliente Codice e descrizione dell’articolo oggetto di vendita Unità di misura e quantità Valuta e Prezzo unitario Prezzo complessivo della transazione 118

119 Dalle informazioni ricevute, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto Tabelle Pivot un prezzo medio quantità di valore per ogni operazione vendita complessivo analizzata dichiarata per ogni operazione 119

120 Calcoli fatti dal contribuente Calcoli fatti dall’Agenzia delle Entrate Metodo TNMM Metodo CUP Recupero a tassazione ai fini IRES di 2.975.482,00 euro (art. 110, comma 7, del D.P.R. 917/86). Individuazione del differenziale 120

121 Rilievo ai fini IRAP Sulla base del medesimo ragionamento effettuato per l’IRES I funzionari hanno effettuato una ripresa del valore della produzione di euro 2.975.482,00 euro ai fini IRAP 121

122 Vendite e riprese a tassazione della divisione Strutture Sportive Vendite della XXX S.p.A. XXX Francia XXX Lussemb. XXX Spagna XXX Portog. XXX Area Pacific. XXX UK XXX Cina Altri Clienti Totale N. Totale delle transazioni 1.4081.2661.986614242914.20719.048 N. Transazioni riprese a tassazione 8646681.054683-8-2.683 Ripresa fiscale massima (EURO) 37.1253,9114.944140,4122.271-3.144-- Ripresa fiscale minima (EURO) 1,890,050,3836,960,17-88,20-- % di Transazioni riprese 61.36%52.76%53.07%100%58.45%0%27.59%-- 122

123 6. Opzioni per il contribuente Definizione del verbale in via agevolata Presentazione di un’istanza tramite apposito modulo 123

124 Entro 60 giorni dalla comunicazione l’ufficio redige l’atto di adesione nella qual saranno indicate le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni; queste ultime si applicheranno nella misura di un sesto dei minimi edittali previsti per ciascun tributo 124

125 7. Memorie Presentate dalla società in data 7 agosto 2013 (ex. art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000) CONTESTAZIONI in materia IRES:  incertezza applicativa del metodo del CUP a causa della mancanza di transazioni propriamente comparabili;  per l’applicazione di tale metodo inoltre, è di fondamentale importanza l’attuazione dell’analisi funzionale (non svolta dai verificatori);  comparazione asettica delle operazioni individuabili al fine di svolgere un confronto; 125

126 CONTESTAZIONI in materia IRAP:  E’ necessario però tenere conto del fatto che l’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 è stato abrogato, e che pertanto la base imponibile IRAP non può più essere determinata come derivazione di quella IRES, in quanto sono previste variazioni in aumento e diminuzioni del tutto autonome; in tale ambito è intervenuto il legislatore al fine di disciplinare la questione con la Legge di Stabilità 2014 126

127 Legge di Stabilità 2014 Comma 282 – 283 dell’Art. Unico Il caso in esame ricade nella seconda fattispecie. L’accertamento, infatti, risultava già definito precedentemente al 31 dicembre 2013, essendosi concluso con la procedura di adesione, sottoscritta in data 26 settembre 2013, in riferimento all’accertamento posto in essere dall’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda l’anno di imposta 2010. In tal senso, il gruppo non risulta esonerato dal pagamento delle sanzioni, per infedele dichiarazione ai fini IRAP, non ricadendo neanche nell’eventuale eccezione derivante dalla presentazione degli oneri documentali idonei a dimostrare l’applicazione da parte del gruppo del valore normale ai prezzi di trasferimento, in quanto non predisposti da parte della società oggetto di verifica 127

128 8. Accertamento con adesione Il contradditorio si è instaurato in data 18 settembre 2013, con la presentazione della relativa proposta ai fini IRES e IRAP per il periodo di imposta 2010. La società verificata ha aderito all’istituto del consolidato nazionale in qualità di consolidata. Pertanto, anche la società consolidante, la XXX FINANZIARIA S.p.A. in data 7 agosto 2013 ha presentato istanza di accertamento con adesione con riferimento al PVC. Entrambe le società hanno aderito alla proposta stipulando l’atto di adesione in data 26 settembre 2013, pur nella convinzione – come diffusamente rappresentato nel corso del contraddittorio – della congruità dei prezzi di trasferimento applicati, entrambe dichiarano di aderire espressamente alla definizione unicamente per ragioni di opportunità, al solo fine di evitare i costi e le lungaggini dell’eventuale contenzioso che potrebbe estendersi anche sulle attività di riscossione, senza acquiescenza alcuna dei rilievi contestati. 128

129 Riprese a tassazione, sanzioni e interessi IRAP: la proposta di adesione ai fini IRAP, la quale individua componenti positivi di reddito non dichiarati per euro 1.069.419. Il maggior imponibile definito ai fini IRAP ammonta a euro 1.069.418 e ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 25 e seguenti D.Lgs. 449/1997 e art. 41bis del D.P.R. 218/1997 un conseguente maggior IRAP pari a 41.742,00 euro. Sull’imponibile sono dovuti le sanzioni ridotte di un terzo, calcolate separatamente e per ciascun tributo e gli interessi fino alla data dell’effettivo pagamento. Il totale delle sanzioni, in base all’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è pari a 41.742 euro, le quali a seguito della definizione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, pertanto risultano pari a 13.914,00 euro. 129

130 IRES: la proposta di adesione ai fini IRES, la quale individua componenti positivi di reddito, relativi alle operazioni con prezzi di trasferimento, non dichiarati pari a 1.069.419 euro e un conseguente maggior IRES, determinato ai sensi e per gli effetti di cui all’artt. 39, comma 1, 40bis e 41bis del D.P.R. 600/1973, pari a 294.090 euro. Il totale delle sanzioni, anche in questo caso ridotte ad un terzo, risulta pari a 98.030 euro. La situazione dell’atto di adesione si è perfezionata con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni. L’accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio e non rileva ai fini extra- tributari 130

131 Conclusioni 131 Tra le pratiche poste in essere dalle imprese multinazionali, tuttora sotto la lente dell’OCSE, vi è anche il fenomeno del Transfer pricing, il quale è un argomento considerevole per le multinazionali perché, oltre ad avere una rilevanza strategica e fiscale, comporta ingenti costi, al fine di predisporre la documentazione richiesta a sostegno del metodo adottato per determinare il valore normale. I gruppi devono adempiere agli obblighi legislativi in maniera puntale e conforme alla legge ma è risaputo che non esistono soluzioni certe e definitive nella regolamentazione dei prezzi di trasferimento; i metodi previsti non sono infatti di facile scelta e di immediata applicazione. In ogni modo è prevista una certa discrezionalità nelle metodologie di calcolo dei prezzi e nel benchmarking.

132 Conclusioni 132 Elevata discrezionalità prevista nella scelta dei metodi da applicare, così come nella qualità e quantità di informazioni da fornire Elemento positivo Elementi negativi Possibilità di adattare il prezzo di trasferimento alle caratteristiche dell’operazione oggetto di analisi Libertà imprenditoriale; Salvaguardia della libera concorrenza Maggiori controversie tra il contribuente e l’A.F.; Difficoltà di interpretazione delle contestazioni Difficoltà nell’attribuzione di una correttezza oggettiva ai valori individuati; Attività onerosa per gli amministratori; Incertezza applicativa per gli amministratori, gli stessi cercano di applicare i metodi individuabili dall’AF, al fine di evitare controversie Tendenze OCSE: Standardizzazione dei modelli utilizzati per la comunicazione delle informazioni Asimmetria informativa

133 Conclusioni 133 Asimmetria informativa Difficoltà di reperimento delle informazioni Possibile lesione degli interessi degli stakeholders Responsabilità ex art. 2467 e ss. c.c. Per gli imprenditori Per l’Amministrazione finanziaria

134 Conclusioni transfer pricing: “non è una scienza esatta” ma richiede giudizi ponderati e maggiore certezza normativa 134

135 Bibliografia C. A LAGNA, Le azioni dei leader del G20 per la lotta contro l’evasione fiscale, in Eutekne Info, Fiscalità internazionale, del 12 settembre 2013 C. M ELILLO E I. M OTTOLA, Poteri di indagine e controlli dell’Amministrazione finanziaria in materia di Transfer Pricing, in Il fisco n. 15 del 2009, pag. 2731 e ss. Circolare Agenzia delle Entrate 21/06/2011 n. 28/E Circolare Agenzia delle Entrate 31/7/2013 n. 25/E, Interpello per le imprese di rilevanti dimensioni. Circolare Agenzia delle Entrate del 22/09/1980 n.32 Circolare Agenzia delle Entrate n. 58/E del 2010 Circolare Ministeriale n. 12/12/81 n. 42/12/1587. Per una definizione meno estensiva del controllo, si veda C.T. Reg. Torino 18/01/99 n. 164 Circolare n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 Commissione di studio di diritto internazionale ODCEC di Padova, Rassegna di giurisprudenza e prassi in tema di prezzi di trasferimento, in www.commercialistaveneto.org. www.commercialistaveneto.org D. Lgs 446 del 1997 D. Lgs. 74 del 2000 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 D.P.R. 600 del 1973 D.P.R. 633 del 1972 135

136 D.P.R. 917 del 1986 Testo Unico Imposte sui Redditi E. R EICH E F. V ERNASSA, Transfer pricing, più spazio alle procedure amichevoli, in Il Sole 24 ore del 24 gennaio 2014, pag. 20 E UROPEAN C OMMISSION, Eu Joint transfer pricing forum, Report on Compensating Adjustments, Gennaio 2014 F. L ANDUZZI, La Legge di Stabilità 2014 allarga all’IRAP i rilievi sul Transfer pricing, in www.ecnews.it, gennaio 2014 www.ecnews.it G. C OTTINO, G. B ONFANTE, O. C AGNASSO, P. M ONTALENTI, Il nuovo diritto societario, Zanichelli Editore, Pag. 3148 e ss. I. C ARACCIOLI, Transfer pricing con reato, ne Il sole 24 ore, p.35 del 27 novembre 2006 L. 24/11/2003 n. 326 L. C ORSO E G. V ALENTE, Le novità in materia di prezzi di trasferimento, in Quaderni Eutekne, Capitolo VII, pagg. 129 e ss. Legge di Stabilità 2014 M. C ALLEGARI, I gruppi di società, in Il nuovo diritto societario, pagg. 1055 ss. NAPOLEONI, I reati societari, Milano 1991, pag. 37 OCSE, Revision of Chapters I-III of the Transfer pricing Guidelines, Parigi, 2010, paragrafo 2.136 OCSE, Transfer Pricing Guidelines,par. 2.6 ss OECD, Discussion draft on transfer pricing documentation and CbC reportig, Pubblic Consultation, del 30 gennaio 2014 136

137 P. S CHIPANI, F. V INCENTI, Documentazione specifica per valutare i rischi nel transfer pricing, in Eutekne Info del 18 giugno 2013 P. V ALENTE e I. C ARACCIOLI, Rischi penal-tributari potenzialmente configurabili nel transfer pricng, in Corriere tributario n. 32 del 2011, pagg. 2616 e ss. P. V ALENTE E R. B ETTI, Idoneità teorica e conformità sostanziale ai fini della disapplicazione delle sanzioni nel transfer pricing, in Il Fisco n. 3 del 2012 P. V ALENTE e S. M ATTIA, Principi e criticità nella selezione del metodo per determinare il transfer pricing, in Corriere Tributario n. 3/2011, pagg. 197 e ss. P. V ALENTE e S. M ATTIA, Transfer pricing: il rapporto tra valore normale e valore doganale in Fiscalità e commercio internazionale n. 7 del 2013, pagg. 19 e ss P. V ALENTE, Il metodo Transactional profit split nella disciplina OCSE del Transfer Pricing, in Il Fisco n. 16 del 2011, pagg. 2537 e ss. P. V ALENTE, Gli obblighi dichiarativi in materia di transfer pricing, in Il Fisco del 26/2012 pag. 4119 P. V ALENTE, La stabile organizzazione nelle disposizioni interne e convenzionali e nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20597/2011 in Il Fisco n. 42 del 2011, pagg. 6832 e ss. P. V ALENTE, Manuale del transfer pricing, II Edizione 2012, IPSOA P. V ALENTE, Nel transfer pricing, analisi di comparabilità in base al caso concreto, in Eutekne del 12 novembre 2012 P. V ALENTE, Transfer pricing e beni immateriali: il Discussion Draft OCSE del 6 giugno 2012 sui cd. “safe harbours”, in Il Fisco n. 34/2012 pag. 5486 137

138 P. V ALENTE, Transfer pricing policy in periodi di recessione economica, in Fiscalità e Commercio Internazionale n. 12/2012, pag. 35 e ss. P. V ALENTE, Transfer pricing: criteri di comparabilità e analisi di benchmark in rivista Fiscalità e commercio internazionale n. 6/2013 pagg. 18 – 28 P. V ALENTE, Transfer pricing: L’analisi di funzioni, assets e rischi, Il fisco n. 25 del 2012, pagg. 3950 e ss. P. V ALENTE, Transfer pricing: la valutazione dei rischi secondo l’OCSE, in Il fisco che verrà – la gestione straordinaria delle imprese P. V ALENTE, Valutazione sulla comunicazione, sul possesso della documentazione nel “transfer pricing”: casistica, in Corriere Tributario n. 26/2011 pag. 2126 P. V ALENTE, Verifiche fiscali di Transfer Pricing: selezione dei contribuenti e attività ispettive, in Fiscalità e commercio Internazionale n. 5/2013, pagg. 21 e ss. P. VALENTE, Esterovestizione e residenza, IPSOA, Edizione III, pagg. 52, 83 e 57 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 S. DI P EPE, Il gruppo di imprese, M ILANO, 1990, pag. 13 S. M ATTIA e F. V INCENTI, Transfer pricing: l’OCSE approva la revisione dei “safe harbours”, in Eutekne 23 maggio 2013 S. M ATTIA e M. T OFFANIN, La disciplina dei prezzi di trasferimento – Metodi per la definizione in Commercio internazionale n. 2 del 2005. S. M ATTIA, Direzione e coordinamento nei gruppi internazionali di imprese, in Commercio Internazionale n. 10 del 2010, pag. 31 e ss S. M ATTIA, Risoluzione di conflitti in materia di transfer pricing, in Commercio internazionale n. 22/2009, pagg. 33 e ss S ENTENZA C ASSAZIONE PENALE, sez. V, 23 giugno 2003, n. 38110 S ENTENZA n. 92 del febbraio 2013 V ALENTE A SSOCIATI GEB P ARTENS, Transfer Pricing – Check-up d’impresa, Materiale scuola di formazione IPSOA 138

139 Sitografia www.agenziaentrate.gov.it www.associazionetributaristi.eu www.bigsuite.ipsoa.it www.cassazione.it www.commercialistaveneto.org www.dirittopenaletributario.net www.eutekne.info www.fiscal- focus.it www.gebpartners.it www.oecd.org www.transferpricing.com 139

140 FINE 140


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