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FAMIGLIE TRANSNAZIONALI, NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO prof. Sara TONOLO Diritto internazionale privato e dei contratti Gorizia, 4.

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1 FAMIGLIE TRANSNAZIONALI, NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO prof. Sara TONOLO Diritto internazionale privato e dei contratti Gorizia, 4 dicembre 2015 1

2 2 Globalizzazione e famiglia

3 3 PLURALISMO GIURIDICO E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Pluralismo giuridico Pluralismo dei valori culturali, religiosi, ecc. Diritto internazionale privato

4 FORMALIZZAZIONE DI NUOVE FAMIGLIE ISLAMICHE TRA INDIVIDUI DELLO STESSO SESSO CON NUOVE TECNOLOGIE 4 DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIANO

5 – Matrimonio musulmano poligamico solo per uomo; – Celebrazione con tutore solo per donna; – Scioglimento unilaterale a favore del marito/ripudio; – Kafala e affidamento dei minori 5 FAMIGLIE PREVISTE E REGOLATE ENTRO ALTRI ORDINAMENTI – FAMIGLIE ISLAMICHE

6 Unione tra due persone Contratto di convivenza Partenariato Partenariato registrato Unione di fatto 6 ALTRE FAMIGLIE

7 – VARI MODELLI: Matrimonio omosessuale:Olanda, Francia, Danimarca, Spagna, Svezia, Norvegia, Islanda, Belgio; Portogallo, Gran Bretagna / Argentina, Uruguay, Messico, Brasile, Nuova Zelanda, Sud Africa Contratti di convivenza (Francia : Pacs - art. 515 -1 c.c.; Belgio: Décl. de cohabitation (art. 1475 c.c.); Domestic Partnership: Regioni autonome spagnole; Portogallo; Andorra; Ungheria; Croazia, Slovenia,Rep. Ceca, alcune prov. Australiane, Brasile, Paraguay, Uruguay; USA: Vermont, Connecticut; New Jersey, Maine, Hawaii,; California Registered Partnership: Paesi Bassi; Germania; Regno Unito; Svizzera; Quebec; Argentina 7 FAMIGLIE PREVISTE E REGOLATE ENTRO ALTRI ORDINAMENTI – UNIONI CIVILI/MATRIMONI OMOSESSUALI

8 Nuovi istituti disciplinano la convivenza in altri paesi Quali effetti nell’ordinamento italiano e nel d.i.p.? 8

9 DIVERSI SOGGETTI COINVOLTI PARTNERSFIGLI ALTRI PARENTI/profili successori 9 EFFETTI DELLE UNIONI CIVILI – SOGGETTI COINVOLTI

10 Il ruolo suppletivo della giurisprudenza Estensione ai conviventi di alcuni diritti dei coniugati (Corte Cost. ord. 313 20.7.2000; 8.9.2006, n. 192); Responsabilità civile; Locazioni; Disciplina previdenziale;Misure contro la violenza nelle relazioni familiari Riconoscimento dei diritti dei figli dei conviventi/  riforma della filiazione con l. 2012 n. 219 Assenza di riconoscimento dello status dei conviventi 10 Le convivenze civili in Italia

11 Varie proposte di legge in materia: -8 febbraio 2007 – disegno di legge sui DICO (Binetti)- diritti e doveri dei conviventi; non si riconosceva l’istituto ma solo i diritti dei singoli; -settembre 2008 – disegno di legge DIDORE- diritti e doveri reciproci dei conviventi (Brunetta)- sempre per i diritti dei singoli e non per l’istituto; -disegno di legge 25 marzo 2013 n.239 sui contratti di convivenza: modello francese che sancisce alcuni diritti, tra i quali, all’atto del contratto, che dopo almeno nove anni di convivenza al contraente superstite spetti una quota di eredità non superiore alla quota disponibile (senza necessità di un testamento, quindi); e poi in materia di diritti di assistenza, di collaborazione all’impresa familiare, di successione nel contratto di locazione dell’alloggio; 11 Le convivenze civili in Italia/posizione dei partners

12 Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293) modifica il codice civile e le disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie nei seguenti punti: riconoscimento dei figli - L'articolo 74 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e' adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti»; 12 Le convivenze civili in Italia/posizione dei figli

13 stato giuridico dei figli - L'articolo 315 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico»; E’ stato inserito l’ Art. 315-bis (Diritti e doveri del figlio). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti»; 13 Le convivenze civili in Italia/posizione dei figli

14 D. legislativo 12 luglio 2013 ha rivisto la disciplina della l. 2012: equiparazione tra tutti i figli anche a fini successori nei confronti degli altri parenti. 14 Le convivenze civili in Italia/posizione dei figli

15 Problemi di diritto internazionale privato Cittadini italiani che concludono all’estero un matrimonio omosessuale 15 1 - Riconoscimento in Italia? NO Trib. Latina 10.6.2005 App. Roma 13.7.2006 App. Firenze 27.6.2008 Circolare 2/2001 del Min.Interno 2 - Attuazione in Italia dei diritti che ne derivano? Forse

16 Problemi di diritto internazionale privato Cittadini italiani che concludono all’estero un’unione civile 16 1 - Quale riconoscimento in Italia? 2 - Quale attuazione in Italia dei diritti che ne derivano?

17 PROBLEMI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 17 RICONOSCIMENTO 1 - DELLE UNIONI CIVILI 2 - DEI DIRITTI DERIVANTI DALLE UNIONI CIVILI RICONOSCIMENTO SENTENZE GIURISDIZIONE LEGGE APPLICABILE

18 1 - Riconoscimento in Italia di unioni civili concluse all’estero Assenza di disciplina interna  possibile contrasto con l’ordine pubblico (art. 16 L. 218/95): Trib. Firenze 7 luglio 2005: riconoscimento della qualifica di partner ai sensi dell’art. 65 l. 218/95 per concessione di permesso di soggiorno per motivi familiari App. Firenze 6 dicembre 2006: revoca Cass. 17 marzo 2009 n. 6441: conferma appello 18

19 Es.: riconoscimento di sentenza straniera di scioglimento del partenariato concernente: cittadino straniero? – riconoscibile cittadino italiano? – incerto – perché condizionato al riconoscimento dell’unione civile Es.: riconoscimento di sentenza straniera di scioglimento del partenariato concernente: cittadino straniero? – riconoscibile cittadino italiano? – incerto – perché condizionato al riconoscimento dell’unione civile 19 2 – Attuazione dei diritti derivanti da unioni civili

20 Es.: riconoscimento di sentenza straniera di scioglimento del Es.: riconoscimento di sentenza straniera di adozione: - difficile per contrasto con ordine pubblico per coppie omosessuali ma non per eterosessuali: Trib. Min. Brescia 26.9.2006 20 2 – Attuazione dei diritti derivanti da unioni civili

21 21 2 - Attuazione dei diritti derivanti da unioni civili (segue)

22 Eccezione: Scioglimento delle unioni civili: - forum necessitatis solo entro gli ordinamenti che li regolano – Ad es.: – § 37 Civil Parternship Act 2004 Regno Unito – § 606 ZPO 22

23 Diritti derivanti da unioni civili Costituzione del rapporto Attuazione del rapporto 23 2 - Attuazione dei diritti derivanti da unioni civili (segue) – Legge applicabile

24 FAMIGLIA E TECNOLOGIE 24

25 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA Discipline diverse in Stati diversi Fecondazione eterologa, omologa, surrogazione di maternità… 25

26 PROBLEMI: CONFLITTO DI LEGGI - DISCIPLINA DELLA MATERNITA’ SURROGATA La maternità surrogata è ormai prevista, secondo regole differenti, in molti paesi, tra cui ad es. Regno Unito (1985), Grecia (2002), Paesi Bassi (1998), Ucraina, Illinois (2004), Arkansas, California, North Dakota, Nevada, Virginia, India, Sud Africa (2003), Australia (2004). 26

27 DISCIPLINA DELLA MATERNITA’ SURROGATA Condizione generale della maternità surrogata è: sterilità/incapacità a procreare 27

28 DISCIPLINA DELLA MATERNITA’ SURROGATA La maternità surrogata è prevista, secondo regole differenti per i genitori: – Solo coppie eterosessuali e donne single: Grecia – Solo coppie anche non coniugate e anche omosessuali – no single (Regno Unito); – Tutti gli individui: coppie e uomini e donne non coniugati: Sud Africa (omosessualità è vista come incapacità a generare), Australia. 28

29 DISCIPLINA DELLA MATERNITA’ SURROGATA La maternità surrogata è prevista, secondo regole differenti per la relazione genetica: – Necessaria in alcuni paesi per almeno uno dei due genitori (ad es. Sud Africa, Illinois, Regno Unito, Ucraina); – Non necessaria in altri (ad es. Grecia); 29

30 DISCIPLINA DELLA MATERNITA’ SURROGATA La maternità surrogata è prevista, secondo regole differenti per l’età dei genitori aspiranti: – Alcuni non prevedono limiti (ad es. l’Ucraina, il Sud Africa, il Regno Unito); – Altri prevedono limiti: ad es. 50 anni per l’aspirante madre (Grecia); 40 anni dell’aspirante madre (Paesi Bassi); 32 della madre surrogata (Ucraina). 30

31 DISCIPLINA DELLA MATERNITA’ SURROGATA Giuridicamente si prevedono strumenti differenti: – Accordi autorizzati dal Tribunale che verifica la presenza di determinate condizioni (Grecia, Sud Africa, Illinois) e definisce giuridicamente il legame familiare, che si costituisce automaticamente al momento della nascita; – La costituzione del rapporto di filiazione con i genitori che intendono costituire tale rapporto avviene in seguito a un ordine del giudice – ad es. parental orders in Regno Unito, Australia; – Costituzione del rapporto di filiazione in atto pubblico (Ucraina). 31

32 Studio del Parlamento europeo, Directorate General for internal Policies, Policy Department, Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, A comparative Study on the regime of surrogacy in EU Member States, 2013. 32

33 IMPLICAZIONI APPLICATIVE PROBLEMATICHE: DIR. UE CONGEDO DI MATERNITA’ MADRE SURROGATA ? MADRE DICHIARATA ? TUTTE E DUE? 33

34 IMPLICAZIONI APPLICATIVE PROBLEMATICHE: DIR. UE – Ciò è avvenuto ad es. nell’ambito di due procedimenti instaurati dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nel caso C- 167/12, C.D. c. S. T., e nel caso C-363/12, Z v A Government Department and the Board of Management of a Community School. In tali casi si pone infatti il problema di vedere se il diritto dell’Unione europea riconosca il congedo di maternità ai genitori dei bambini nati in seguito a un contratto di maternità surrogata. Diverse sono le opinioni degli Avvocati generali che si sono pronuciati sul punto nelle loro conclusioni del 26 settembre 2013. Secondo l’Avvocato generale Wahl, nel caso C-363/12, tale diritto non può essere riconosciuto; secondo l’Avvocato generale Kokott, in caso di maternità surrogata attuata secondo le procedure legalmente riconosciute, sia la madre surrogata che la madre affidataria hanno diritto al congedo di maternità. 34

35 IMPLICAZIONI PROBLEMATICHE: DIRITTO INTERNO – Riconoscimento del rapporto genitoriale soprattutto nei paesi in cui vi è divieto della surrogazione di maternità, come ad es. in Italia per effetto della l. 19.2.2004 n. 40, o in Spagna 35

36 ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA Corte d’Appello di Bari 13.2.2009: caso di separazione personale dei coniugi e richiesta di affidamento congiunto dei minori : rilevanza del riconoscimento e dell’esecuzione in Italia dei parental order emanati da un giudice inglese al fine di modificare gli atti di nascita inglesi di due minori nati tramite surrogazione di maternità e inizialmente indicati come figli della madre biologica. 36

37 ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA Nella sentenza del 13 febbraio 2009, il riconoscimento e l’esecuzione dei c.d. parental order, con cui la coppia, che aveva commissionato la surrogazione di maternità, ottiene la rettifica degli atti di nascita inglesi, con indicazione della committente come madre, negati in prima istanza dal Comune di Bari, vengono autorizzati sulla base di varie argomentazioni, tra cui la non contrarietà all’ordine pubblico, nel caso di specie, della maternità surrogata, in ragione del fatto che la nascita dei bambini è avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge n. 40 del 2004, e configura dunque un dato storico che si fonda su una situazione consolidata da circa dieci anni. 37

38 ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA Trib, Napoli, decr. 1 luglio 2011: ai sensi degli artt. 95 e 96 del d.p.r. n. 396/2000, dal momento che la richiesta trascrizione dei certificati di nascita dei minori, unitamente al decreto della Corte distrettuale di Boulder (Colorado), era stata negata dal Comune di Barano d'Ischia, per contrarietà all’ordine pubblico. 38

39 ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA Il Tribunale di Napoli, nel caso di specie, supera il limite dell’ordine pubblico, fondandosi su due linee argomentative. Da un lato, rileva il concetto ampio di ordine pubblico, definito nel decreto «ordine pubblico ideale», secondo il quale lo stesso va considerato nel quadro dei principi generali posti dalla comunità costruita sull'Unione europea, ma anche da quella più vasta dei paesi aderenti alla convenzione europea del 1950, per i quali la fecondazione eterologa non è del tutto estranea. 39

40 ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA Dall’altro lato, con specifico riguardo al contrasto con le norme della legge n. 40/2004, si propone una lettura costituzionalmente orientata delle stesse, alla luce della quale, poiché, «nel nostro ordinamento, il principio guida è quello della responsabilità procreativa finalizzato a proteggere il valore della tutela della prole, principio che è assicurato sia dalla procreazione naturale che da quella medicalmente assistita ove sorretta dal consenso del padre sociale». 40

41 ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA La lettura che ne deriva, nella sent del Trib. Napoli del 1° luglio 2011, degli artt. 8 e 9 della legge 40/2004 determina la riconoscibilità dello stato di figlio al minore nato a seguito dell' utilizzo di tecniche di procreazione assistita, e l' impossibilità di disconoscere il rapporto di filiazione nel caso in cui i genitori abbiano accondisceso, anche in violazione della normativa in questione, a ricorrere a un metodo di procreazione assistita di tipo eterologo. 41

42 ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA In maniera analoga, il Tribunale di Forlì, con decr. 25 ottobre 2011, ha stabilito la parziale illegittimità del rifiuto di trascrizione di un atto di nascita indiano di due gemelli, autorizzando il padre italiano, dal cui seme erano stati generati, a essere riconosciuto tale nella così prescritta trascrizione allo stato civile del comune di Forlì. 42

43 ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA Ciò, fondandosi sul principio di responsabilità procreativa, nel senso che chi vi abbia fatto ricorso non può avvalersi del carattere illegittimo delle stesse per negare il rapporto di filiazione con il nato. Ciò avviene in primo luogo in virtù del principio di tutela dell' infanzia, immanente al nostro ordinamento e affermato dall' art. 31, comma 2 Cost., in applicazione del quale ogni bambino ha diritto ad avere dei genitori individuandoli in maniera certa in coloro che abbiano assunto l' iniziativa procreativa, in via naturale o tramite assistenza medica». 43

44 ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA Con riferimento alla trascrizione della posizione genitoriale materna, il Tribunale di Forlì ha invece confermato la legittimità del rifiuto dell’ufficiale di stato civile, in considerazione del fatto che la legge n. 40/2004 riconosce il legame biologico e comunque «la gestazione come elemento imprescindibile del rapporto di maternità». 44

45 ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA POSIZIONE DEL PADRE- VALENZA DEL LEGAME BIOLOGICO POSIZIONE DELLA MADRE – NON RICONOSCIMENTO IN ASSENZA DEI SUOI LEGAMI BIOLOGICI 45

46 ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA Tribunale di Trieste, 6 giugno 2013 in un caso concernente il reato di alterazione di stato civile, che si sarebbe determinato dalla trascrizione in Italia di certificati di nascita ideologicamente falsi, in quanto relativi a due gemelli nati in Ucraina da madre surrogata, di cittadinanza ucraina, ma recanti indicazione della madre italiana già all’atto della certificazione formato dall’ufficio di stato civile di Zythomir, esclude che tali certificati possano considerarsi ideologicamente falsi. 46

47 ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA Secondo l’ordinamento ucraino, la surrogazione di maternità è consentita anche in via eterologa, ovvero consentendo a una coppia sterile da parte della donna (nel caso di specie, naturalmente tale, in quanto sessantasettenne), la possibilità della filiazione a mezzo di un'altra donna che, ricevendo il seme del marito donatore, viene a partorire al posto della moglie il figlio che la coppia non potrebbe altrimenti concepire. 47

48 ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA Art. 123 comma 2 del codice della famiglia ucraino, e decreto del Ministero della salute dell’Ucraina del 23 dicembre 2008 n. 771 prevedono che al termine della procedura il nato viene considerato figlio della coppia contraente anche se solo l’uomo ne è il padre naturale, ed in conformità a ciò viene rilasciato dalle autorità ucraine il relativo certificato di nascita. 48

49 ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA Trib. Milano – 15 ottobre 2013: in un caso analogo di coppia italiana che conclude contratto di maternità surrogata con donna ucraina e si dichiara il figlio nato dal seme del padre figlio di entrambi- si nega reato di alterazione di stato civile nella trascrizione di atto ucraino di filiazione-atto apostillato secondo la Convenzione dell’Aja del 1961 di cui sono parti Italia e Ucraina. 49

50 TRASCRIVIBILITA’ IN ITALIA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE Il caso evidenzia il problema della trascrivibilità in Italia degli atti di stato civile, secondo il d.P.R. 396/2000. Art. 15 del d.P.R. 396/2000 prevede che le dichiarazioni di nascita effettuate da cittadini italiani all’estero “devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti”. 50

51 TRASCRIVIBILITA’ IN ITALIA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE Per i cittadini italiani, rileva l’art. 18 dello stesso regolamento, secondo il quale l’atto straniero concernente un cittadino italiano, e debitamente legalizzato ai sensi dell’art. 21, non può essere trascritto se contrario all’ordine pubblico. 51

52 TRASCRIVIBILITA’ IN ITALIA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE Per i cittadini stranieri, l’art. 19 dell’ordinamento di stato civile introduce la possibilità di trascrizione di atti formati all’estero con riguardo ai residenti in Italia che ne facciano richiesta; tali atti devono essere presentati all’ufficiale di stato civile unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritto, da parte della competente autorità straniera. 52

53 PROBLEMA DEL CONTROLLO DEL LIMITE DI ORDINE PUBBLICO Problema più evidente per i cittadini italiani- quasi come se per i cittadini stranieri valesse un controllo meno forte. Il problema si è già delineato con riguardo ad altri casi (divorzi lampo olandesi, unioni registrate tra stranieri, ecc.). 53

54 PROBLEMA DEL CONTROLLO DEL LIMITE DI ORDINE PUBBLICO Nel caso specifico, si superano i profili derivanti dal limite di ordine pubblico di cui all’art. 18 del regolamento di stato civile sia ritenendo che tale limite incida non tanto sulla “completezza, validità ed autenticità dell’atto proveniente dall’autorità straniera, ma sul suo recepimento: di conseguenza, seppur sussistente non avrebbe potuto rifluire nella consumazione di un’alterazione di stato, che al momento genetico della formazione dell’atto fa riferimento e si sarebbe limitata ad inibirne l’efficacia in Italia”. 54

55 PROBLEMA DEL CONTROLLO DEL LIMITE DI ORDINE PUBBLICO Per escluderne la valenza ai fini della riconoscibilità dell’atto di nascita ucraino, si richiamano, da un lato, i principi della responsabilità procreativa, suscettibili di vincere anche i profili della discendenza genetica, nel senso che il coniuge che abbia dato l’assenso alla nascita di un bambino tramite fecondazione eterologa con l’utilizzo di gameti estranei alla coppia non può esercitare l’azione di disconoscimento per avere assunto la responsabilità del figlio…. 55

56 PROBLEMA DEL CONTROLLO DEL LIMITE DI ORDINE PUBBLICO …d’all’altro, la circostanza che la madre italiana, in quanto coniuge del genitore con il legame genetico, avrebbe potuto adottare il bambino ai sensi dell’art. 44 della l. n. 184/1983 e si sarebbero determinati – in base al principio di responsabilità genitoriale – gli stessi effetti concreti che sono conseguiti alla registrazione in Italia dell’atto formato davanti all’ufficiale di stato civile ucraino. 56

57 PROBLEMA DEL CONTROLLO DEL LIMITE DI ORDINE PUBBLICO Sorprende orientamento di apertura che riguarda i casi dei minori nati da maternità surrogata…forse per influenza di Corte europea dei diritti dell’uomo… 57

58 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE Si è osservato che è la nascita a far sorgere il legame tra genitore e figlio ed è tale legame che deve essere protetto ai sensi dell’art. 8 della CEDU, anche nel caso in cui manchi la coabitazione familiare, o vi sia stato ritardo nel riconoscimento da parte del padre naturale, o affidamento del figlio ad altri parenti (sentenza 26 maggio 1994, Keegan c. Irlanda, ric. n. 16969/90). 58

59 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA ADOZIONE Invece nella sentenza 26 maggio 2002 (Fretté c. Francia, ric. n. 36515/97) La Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto da parte delle autorità francesi di concedere l’adozione ad un omosessuale, in forza del margine di discrezionalità ancora riconosciuto agli Stati al fine di proteggere la salute e i diritti dei bambini. 59

60 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA ADOZIONE Nel caso E.B. c. Francia (22.1.2008), la Grande Camera della Corte europea ha modificato il proprio orientamento, in un caso relativo a un soggetto che intrattiene una stabile relazione omosessuale e che intende adottare un minore. In questa decisione, la Corte valorizza il fatto che il rigetto della domanda da parte delle autorità interne si è fondato, in realtà, sul fatto che il richiedente fosse omosessuale. 60

61 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA ADOZIONE Nel caso Gas e Dubois c. Francia (15.3.2012), concernente una coppia omosessuale unita da un PACS francese, all’interno della quale una partner aveva chiesto l'adozione del figlio, nato con le tecniche di fecondazione artificiale dalla compagna, e l’adozione era stata rifiutata dalle autorità nazionali, in quanto contraria all'interesse superiore del minore, la Corte europea ha escluso la violazione dei parametri convenzionali sopra evocati, rilevando che la legislazione francese non prevede che i conviventi abbiano diritti identici a quelli delle persone coniugate e che la stessa consente l'adozione alla coppia sposata ma non alla coppia unita in base ai PACS. 61

62 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA ADOZIONE Nel caso X e altri c. Austria (19.2.2013), la Corte afferma che l’esclusione delle coppie omosessuali dall’adozione non può ritenersi perseguire uno scopo legittimo. Secondo la Corte, infatti, non può esservi dubbio che, in assenza di common ground tra i diversi ordinamenti rispetto a questioni moralmente o eticamente sensibili, il margine di apprezzamento spettante agli Stati è ampio, ma tale margine si riduce progressivamente, quando entra in gioco la discriminazione fondata su ragioni di orientamento sessuale, dato che, tra l’altro, il sistema austriaco ammette l’adozione da parte di un single, anche se omosessuale e riconosce così potenzialmente che un minore possa vivere all’interno di una coppia omosessuale. 62

63 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA Dickson v. Regno Unito (18.4.2006): La Corte europea ha dimostrato particolare cautela nella valutazione dell’interesse del minore, come in quello in cui non ha riscontrato la violazione dell’art. 8 della CEDU, relativamente a una negata possibilità di accesso alle tecniche di procreazione artificiale a una coppia inglese costituita da un detenuto quarantenne e da una donna più matura che alla fine della pena detentiva del compagno avrebbe avuto 51 anni. 63

64 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA Decisiva, in tal caso, la considerazione che concedere tale possibilità a un detenuto avrebbe significato negare a un minore una vita familiare normale, considerando appunto la situazione del padre nei suoi primi anni di vita. 64

65 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA Nella sentenza del 3 novembre 2011, H.S. e a. c. Austria, ric. n. 57813/00., la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo rovescia la conclusione della pronuncia di primo grado del 1° aprile 2010, non rilevando, anche alla luce del margine di discrezionalità di cui godono gli Stati in un ambito particolarmente delicato e controverso come quello in esame, alcuna violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU. Grande Camera della Corte attribuisce particolare rilievo al margine di apprezzamento nazionale. 65

66 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA Nel regolare questioni attinenti alla procreazione medicalmente assistita. La Corte, pur riconoscendo che tale margine si assottiglia quando un aspetto essenziale della vita dell'individuo è coinvolto (e quello di formare una famiglia attraverso il concepimento di un figlio rientra certamente tra questi), ribadisce che, qualora la questione interessi aspetti etico-sociali particolarmente sensibili, lo stesso margine di discrezionalità goduto dagli Stati nel bilanciare interessi pubblici e privati concorrenti non può che allargarsi, anche alla luce della rilevata mancanza, sul piano europeo, di un consenso in materia di fecondazione assistita eterologa o di utilizzo di «madri in affitto» e della rapida evoluzione della scienza al riguardo.. 66

67 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA La sentenza del 25.1.2015 nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia (proposto con ricorso del 27 aprile 2012) riguarda una coppia italiana che non ha ottenuto la trascrizione dell’atto di nascita del minore nato in Russia, tramite contratto di maternità surrogata, in ragione del fatto che, non essendoci alcun legame biologico tra i genitori e il minore, l’ufficiale di stato civile ha rilevato la non corrispondenza, entro il certificato da trascrivere, dei nomi dei genitori biologici. 67

68 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA Nella sentenza Campanelli, La Corte riconosce la violazione del diritto alla vita privata e familiare dei genitori, ma in ragione del superiore interesse del minore, nel frattempo collocato presso una famiglia affidataria, ritiene opportuno non modificare tale affidamento attribuendolo agli aspiranti genitori, contraenti della surroga di maternità. 68

69 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA Una coppia di coniugi italiani aveva concluso un contratto di surroga di maternità con la società Rosjurconsulting di Mosca; alla nascita del minore, la madre surrogata esprime per iscritto il consenso a che il nato sia registrato come figlio dei coniugi italiani. Il certificato di nascita russo, legalmente apostillato secondo la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, attesta la nascita di Teodoro Campanelli il 27 febbraio 2011, ma non viene registrato dall’ufficio di stato civile del comune di residenza. In seguito a una segnalazione del consolato d’Italia a Mosca, che aveva fornito i documenti al minore per consentirgli di ritornare in Italia insieme ai coniugi Campanelli, si apre un procedimento per alterazione dello stato civile ai sensi dell’art. 567 c.pen., tuttora pendente 69

70 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA Il 5 maggio 2011 si apre inoltre una procedura di adottabilità del minore dinanzi al tribunale dei minori di Campobasso, e nell’ambito della stessa viene nominato un curatore speciale del minore secondo quanto prevede l’art. 8 della l. 184/1983; quest’ultimo chiede di sospendere l’autorità genitoriale dei Campanelli, in un procedimento ex art. 10 § 3 della l. 184/1983, nell’ambito del quale si accerta anche l’inesistenza di legami biologici tra i genitori e il minore nato, e in ragione anche della deliberata elusione della disciplina sull’adozione l’inidoneità degli stessi alla cura del minore («on puovait penser que l’enfant résultait d’un désir narcissique du couple ou bien qu’il était destinéà résoudre des capacité affective et éducative»), e la decisione, il 20 ottobre 2011, di allontanare il minore dagli aspiranti genitori e di collocarlo dapprima in una casa famiglia ed in seguito in una famiglia affidataria (26 gennaio 2013). Su richiesta del tutore, il tribunale dei minori attribuisce al minore un’identità convenzionale affinchè lo stesso possa essere iscritto a scuola o utilizzare i servizi sanitari, in caso di necessità. 70

71 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA La Corte d’Appello di Campobasso, pronunciandosi sulla mancata trascrizione del certificato di nascita russo, ritenuta legittima per contrasto con l’ordine pubblico di un certificato falso, accoglie la domanda del pubblico ministero di formare un nuovo atto di nascita nel quale il minore sia indicato come figlio di ignoti, nato a Mosca il 27 febbraio 2011, e gli sia attribuito un nuovo nome (ex d.P.R. n. 396/2000). I coniugi Campanelli si rivolgono alla Corte di Strasburgo lamentando, per conto del minore, che l’impossibilità di ottenere il riconoscimento della filiazione accertata all’estero e l’allontanamento stabilito dalle giurisdizioni italiane si configurino come violazioni dell’art. 8 CEDU (nonché degli artt. 6 e 14). 71

72 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA La Corte EDU ritiene l’allontanamento disposto dalle autorità italiane contrario all’art. 8 CEDU per le conseguenze pregiudizievoli rispetto all’identità personale del minore, ma non autorizza l’affidamento del minore in quanto già inserito in un nuovo contesto familiare. 72

73 ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA ADOZIONE OMOSESSUALI 2002 Frettéc. Francia no 2008 E.B. c. Francia-sì al single omosessuale 2012 Gas e Dubois c. Francia no alla coppia omosessuale che adotta il nato da fecondazione assistita 2013 x e a. C. Austria – sì coppie omosessuali RICONOSCIBILITA’ MATERNITA’ SURROGATA 2006 Dickson c. Regno Unito: no 2011 H.S. e a. c. Austria: no ……..Paradiso e Campanelli c. Italia ???? 73

74 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE Interesse superiore del minore? V. Interesse della collettività alla certezza dei rapporti giuridici? Effetti sugli ordinamenti interni: diverse nozioni di ordine pubblico… 74


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