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Fabio Battaglia – Dottore Commercialista

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Presentazione sul tema: "Fabio Battaglia – Dottore Commercialista"— Transcript della presentazione:

1 Fabio Battaglia – Dottore Commercialista
Mercati professionali e società tra professionisti: il caso della professione medica Fabio Battaglia – Dottore Commercialista Firenze 14 novembre 2015

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3 Kenneth Arrow Nobel per l’economia 1972
“Uncertainty and the Welfare Economics of medical care” The American Economic Review 1963; 53: la descrizione della realtà offerta dal sistema impersonale dei prezzi è incompleta quando si considerino i comportamenti dei soggetti in situazioni di incertezza

4 rapporto di fiducia delega

5 della Concorrenza e del Mercato Indagine conoscitiva nel settore
1997 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) Indagine conoscitiva nel settore degli Ordini e dei Collegi professionali

6 adverse selection: rischio che il cliente, non potendo determinare ex ante la qualità dei professionisti, tenda a selezionare solo i professionisti di qualità bassa, che non avendo investito sulla formazione, riescono a fare profitti a livelli di prezzo che spiazzano i professionisti di qualità; moral hazard: rischio che anche il professionista di alta qualità, non potendo il cliente neanche ex post misurare la qualità della prestazione e il grado di sforzo prodotto nella stessa, tenda ad intascare una rendita mettendo nella prestazione uno sforzo minore.

7 1) SEARCH GOODS: le prestazioni la cui qualità è osservabile mediante una semplice ispezione all’atto della transazione; 2) EXPERIENCE GOODS: le prestazioni in cui il cliente sia in grado di valutare ex post la qualità della prestazione, dopo aver maturato una certa esperienza; 3) CREDENCE GOODS: le prestazioni in cui l’elevato grado di asimmetria informativa, non consente al cliente di identificare ex ante il tipo di prestazione di cui ha bisogno, né di valutare ex post la bontà della prestazione ricevuta.

8 CREDENCE GOODS MICHAEL R. DARBY e EDI KARNI, “Free Competition and the Optimal Amount of Fraud” Journal of Law and Economics, Vol. 16, No. 1 (Apr., 1973), pp “We findt that it is important to distinguish a third class of properties which we term "credence" qualities. Credence qualities are those which, although worthwhile, cannot be evaluated in normal use. Instead the assessment of their value requires additional costly information”

9 I will neuer buy the pyg in poke

10 PIG IN POKE PHENOMENA POSITIVI: Il venditore dovrà nel tempo essere in grado di costruirsi una reputazione fondata sulla adesione a determinati standard di qualità inevitabilmente forieri di costi. Se il processo funziona il venditore sarà stato in grado di costruire un brand che lo rende nel tempo riconoscibile dai consumatori, l’esperienza ripetuta e la conferma in termini di qualità, alimenta un circolo virtuoso nel quale il produttore vede tutelata la sua tensione alla qualità e il consumatore può acquistare con una ragionevole certezza che il prodotto acquisito sia di qualità e non cada in una truffa. NEGATIVI: Nel breve medio-periodo è possibile che venditori di bassa qualità spiazzino con prezzi inferiori i venditori di qualità, che non possono vendere a quei prezzi a causa del sostenimento dei costi dovuti all’elevato standard. I tempi sono tali da bruciare quel mercato e da rendere irreversibile l’uscita dei venditori di qualità. Una volta eliminati i venditori di qualità, i venditori di bassa qualità avranno campo libero potendo ottenere rendite adeguando i prezzi, in danno dei consumatori.

11 QUALITA’ CREDENCE Carattere evolutivo in relazione ad aspetti oggettivi; Elementi soggettivi.

12 LA RELAZIONE FIDUCIARIA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
ARCHETIPO PRESTAZIONE PROFESSIONALE

13 In questo schema è presente sia l’elemento fiducia che quello della delega.
E’ nel contesto normativo del trust che si sono sviluppati i doveri fiduciari come regole di equità del trustee nei confronti del beneficiario “I doveri fiduciari sono limitazioni alla libertà del fiduciario che assolvono ad un ruolo preventivo e precauzionale: essi vietano più che le attività che potrebbero recare un danno effettivo”

14 I doveri fiduciari possono essere sintetizzati nelle seguenti dimensioni:
Conflitto, gli interessi del fiduciario non devono mai configgere con quelli del beneficiario; Influenza, il beneficiario deve potersi affidare al fiduciario senza essere mai impropriamente influenzato; Imparzialità, il fiduciario deve trattare in modo eguale beneficiari appartenenti ad una determinata classe ed in modo equo beneficiari appartenenti a classi diverse; Astensione, il fiduciario deve astenersi dal delegare ad altri i suoi doveri e dal porsi nelle condizioni da ridurre la sua capacità di agire nei confronti del beneficiario.

15 TEORIA DEI GIOCHI Trust game

16 IL MODELLO DI CONTESTO Lorenzo Sacconi
Deontologia Esternalità negative Doveri fiduciari Delega cliente Autorità morale Autorità sostanziale BENE CENTRALE Delega collettività

17 La struttura suggerita comporta la possibilità di delineare le caratteristiche di una deontologia che abbia requisiti tali da determinare una creazione endogena della fiducia e della sua sostenibilità in situazioni di incompletezza informativa. Tale deontologia, per quanto possa prevedere meccanismi sanzionatori, non fonda su questi la sua efficacia, ma sulla sua capacità di generare incentivi reputazionali, in riferimento ai quali la vera sanzione è l’exit del cliente. In questo senso assai rilevante è il principio dell’apparenza, poiché è su di essa che il cliente costruisce il suo giudizio e non certo sulla “sostanza”, che per la natura dell’attività professionale, non può che essere informazione privata.

18 IL MODELLO INTERPRETATIVO
IPOTESI LA RELAZIONE FIDUCIARIA E’ LA CAUSA DELL’INERZIA

19 IL MODELLO INTERPRETATIVO
Φ =fattore orgoglio della funzione sociale G=fattore orgoglio del ruolo 2 1 ρ =reazione corpo professionale σ =conseguenze civ/pen/amm illecito π =probabilità di ρ e σ Z= fattore di rammarico s = probabilità che il corpo professionale imponga sanzioni

20 IL MODELLO INTERPRETATIVO TESI
Nel sistema che abbiamo delineato in effetti la relazione che si innesta tra cliente e professionista è estremamente stabile. Una volta sorta e consolidatasi negli anni comporta il sorgere di una compenetrazione relazionale molto complessa e forte che difficilmente si scinde. Questo spiega il perché le relazioni tra cliente e professionista sono spesso relazioni che durano una vita intera a meno che non intervengano fenomeni esogeni che impattano sull’equilibrio erodendo il patrimonio relazionale che si è stratificato nel tempo.

21 COLLABORATORI DEGLI STUDI
PROFESSIONISTI VS COLLABORATORI DEGLI STUDI

22 Il concetto di FIDUCIA si predica in molti modi
LA CONCORRENZA SULLA FIDUCIA E SUI PATRIMONI RELAZIONALI Il concetto di FIDUCIA si predica in molti modi IL SORGERE DI STRUTTURE ORGANIZZATE, SPECIALIZZATE E DOTATE DI “TEAM THINKING”: LA CONCORRENZA SULLA FIDUCIA E SUI PATRIMONI RELAZIONALI.

23 DEGLI STUDI PROFESSIONALI
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

24 LO STUDIO PROFESSIONALE ORGANIZZATO
specializzazione team thinking pubblicita’ come informazione Collettore di fiducia accumulazione patrimoni relazionali il capitale le economie di scala Studio professionale

25 Corpo Professionale (Ordine) Praticanti e collaboratori prof.
STAKEHOLDERS STRATEGIE Dipendenti Fornitori Professionisti Corpo Professionale (Ordine) Clienti Collettività (Stato) Praticanti e collaboratori prof. Enti ed uffici PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEONTOLOGIA RISORSE UMANE MARKETING E COMUNICAZIONE

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27 MARKETING E COMUNICAZIONE

28 CONCORRENZA SULLA FIDUCIA E SUI PATRIMONI RELAZIONALI
UN PROBLEMA DI COMUNICAZIONE?

29 TARIFFE (PREZZI) E PUBBLICITÀ: UN FALSO PROBLEMA?
Prices as Signals of Product Quality, Asher Wolinsky, The Review of Economic Studies, Vol. 50, No. 4 (Oct., 1983), pp Advertising as Information, Phillip Nelson, The Journal of Political Economy, Vol. 82, No. 4 (Jul. - Aug., 1974), pp Advertising as Information: Further Evidence, Franklin G. Mixon, Jr., Southern Economic Journal, Vol. 61, No. 4 (Apr., 1995), pp Price and Advertising Signals of Product Quality, Paul Milgrom and John Roberts, The Journal of Political Economy, Vol. 94, No. 4 (Aug., 1986), pp

30 VEICOLANO INFORMAZIONI
PREZZI E PUBBLICITA’ VEICOLANO INFORMAZIONI

31 DELLE PROFESSIONI CONTABILI IN
ANALISI COMPARATA DELLE PROFESSIONI CONTABILI IN ITALIA REGNO UNITO STATI UNITI D’AMERICA FRANCIA GERMANIA

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33 ELEMENTI CARATTERIZZANTI
1) RILIEVO PUBBLICISTICO 2) CODICE DEONTOLOGICO E DOVERI FIDUCIARI: 3) PERCORSO FORMATIVO: TITOLO DI STUDIO, TIROCINIO, ESAME DI AMMISSIONE E FORMAZIONE CONTINUA: 4) ALTRE REGOLAMENTAZIONI RESTRITTIVE: pubblicità e tariffe.

34 RILIEVO PUBBLICISTICO: come evidenziato non può esistere professione, secondo la definizione data, se non vi è un riconoscimento da parte della collettività/Stato del pubblico interesse rivestito dall’attività svolta dal corpo professionale. Il riconoscimento costituisce una vera e propria delega concessa dalla collettività, che così facendo assegna al corpo professionale un ruolo di garante del Bene Pubblico tutelato dalla professione, nonché di esperto in campo normativo sia in sede di elaborazione delle norme sia in sede interpretazione delle stesse;

35 CODICE DEONTOLOGICO E DOVERI FIDUCIARI:
i professionisti si organizzano in corpi professionali per ragioni di coordinamento sulla qualità ed elaborano, autoregolamentandosi, codici deontologici che delineano i doveri fiduciari cui si impegnano, con lo scopo di indurre processi endogeni di creazione di fiducia da parte del corpo professionali nei confronti degli utenti dei servizi professionali;

36 PERCORSO FORMATIVO: TITOLO DI STUDIO, TIROCINIO, ESAME DI AMMISSIONE E FORMAZIONE CONTINUA:
presenza di esami di ammissione al fine di garantire gli utenti dei servizi professionali, che costituiscono anche una maggiore o minore barriera all’entrata, ma che in generale i corpi professionali ritengono cruciali al fine di garantire che l’aderente al corpo professionale abbia un bagaglio minimo di conoscenze e manifesti attraverso lo studio per la preparazione all’esame una sua tendenza ad impegnarsi ai doveri fiduciari imposti dall’adesione al corpo professionale;

37 ALTRE REGOLAMENTAZIONI : pubblicità e tariffe

38 ITALIA Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Rilievo pubblicistico Sotto il profilo pubblicistico, come noto, in Italia la Costituzione all’art. 33, comma 5, prevede che: È’ prescritto un esame di Stato …………………….. per l'abilitazione all'esercizio professionale. Con questa norma il legislatore della Costituzione ha voluto sancire solennemente l’interesse pubblico rivestito dalle professioni. L’Ordinamento professionale è contenuto nel Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n Gli Ordini territoriali sono Enti Pubblici non economici, quindi soggetti di diritto pubblico;

39 Rilievo pubblicistico
Sotto il profilo pubblicistico, come noto, in Italia la Costituzione all’art. 33, comma 5, prevede che: È’ prescritto un esame di Stato …………………….. per l'abilitazione all'esercizio professionale. Con questa norma il legislatore della Costituzione ha voluto sancire solennemente l’interesse pubblico rivestito dalle professioni. L’Ordinamento professionale è contenuto nel Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n Gli Ordini territoriali sono Enti Pubblici non economici, quindi soggetti di diritto pubblico;

40 Codice Deontologico e Doveri fiduciari
La professione è retta da un codice deontologico che richiama i principi di: integrità; obiettività; competenza e diligenza; indipendenza; riservatezza.

41 Percorso formativo: titoli di studio, tirocinio, esame di ammissione e formazione continua
Ai sensi del primo comma dell’art. 40 dell’ordinamento professionale: “L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale.” Inoltre l’art. 36 recita: “3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti è altresì necessario: a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economicoaziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto. 4. Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili è altresì necessario: a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28); b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative.”. Ai sensi della deontologia (art. 8, comma 5) l’iscritto deve adempiere alla formazione professionale continua che costituisce il requisito minimo richiesto al professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti.

42 ALTRE REGOLAMENTAZIONI RESTRITTIVE: PUBBLICITA’ E TARIFFE
In ordine alla pubblicità il codice deontologico all’art. 44: “La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. 2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi al buon gusto e all’immagine della professione. 3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.” La tariffa esiste, ma ha un valore essenzialmente orientativo in quanto è stato eliminato ogni riferimento ad essa nell’art. 25 della deontologia e, quindi: “Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.”.

43 REGNO UNITO Le professioni contabili sono organizzate in associazioni di natura giuridica privata. Esistono diverse associazioni che si distinguono per ragioni territoriali (Inghilterra e Galles hanno una loro associazione, la Scozia una propria) ed in parte per materia. Le associazioni aderenti all’IFAC sono, come sopra visto, le seguenti: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)

44 Rilievo pubblicistico
Tutte queste associazioni sono “chartered”. Questa definizione significa che il sovrano, quale supremo organo costituzionale dello Stato, ha riconosciuto il rilievo pubblicistico di questi Enti, attraverso l’incorporazione nella Royal Charter, un istituto che esiste dal XIII secolo. Questa antica istituzione aveva all’origine lo scopo di attribuire la personalità giuridica agli enti, ma successivamente è rimasta con il fine di riconoscere il ruolo pubblico degli enti ricompresi nella prestigiosa istituzione. L’istituzione che gestisce la Royal Charter è un organo governativo denominato Privy Council. Tutte le associazioni di professionisti che vogliano fregiarsi del riconoscimento pubblico devono essere incorporate nella Royal Charter.

45 Code of Ethics e doveri fiduciari
Tutti i codici etici delle associazioni sopra citate dopo un preambolo che ribadisce il ruolo pubblico dell’attività svolta evidenziano i seguenti principi fondamentali. Integrity Objectivity Professional competence and due care Confidentiality Professional behaviour

46 Percorso formativo Tutte le associazioni prevedono un complesso percorso formativo che potremmo definire un vero e proprio master che dura molto tempo e che contempla un notevole numero di esami non tutte le associazioni prevedono come condizione all’entrata un determinato titolo di studio anche se è impensabile l’accesso senza un diploma universitario in materie economico-contabili.

47 Altre regolamentazioni
Non sono regolamentate le tariffe né vi sono limiti alla pubblicità

48 FRANCIA In Francia vige un sistema ordinistico. Le professioni contabili aderenti all’IFAC sono: Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables

49 Rilievo pubblicistico
Sia i Commissaires aux Comptes che gli Expert-Comptables sono regolamentati da leggi dello Stato che hanno istituito i relativi Ordini e sono sotto la tutela rispettivamente del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Finanze. Code de dèontologie e doveri fiduciari Le citate professioni hanno un loro codice deontologico emanati con Decreti del Governo. I principi enunciati sono i seguenti: Intégrité Impartialité Indépendance Conflit d’intérêts Compétence Confraternité Discrétion

50 Percorso formativo Sono previsti periodi di praticantato ed esami oltre ad un percorso scolastico performativo. Altre regolamentazioni Non sono previste tariffe, è possibile solo una pubblicità informativa.

51 Wirtschaftsprüferkammer
Rilievo pubblicistico Il Wirtschaftprüfer è un Pubblico Ufficiale Wirtschaftsprüferordnung e doveri fiduciari Prevede ai paragrafi 43, 43a e 49 che nell’esercizio delle sue funzioni professionali il Wirtschaftsprüfer operi attenendosi ai seguenti principi: Indipendenza; Imparzialità; Coscenziosità; Indipendenza economica; Onorabilità.

52 Percorso formativo e’ necessario diploma di laurea, praticantato triennale ed esame. Si ricorda che esiste la professione dello Steuerberater (consulente fiscale) che ha sostanzialmente le stesse caratteristiche di fondo, salvo che questi professionisti, pur potendo diventare Wirtschaftsprüfer con un esame semplificato, non possono svolgere attività di revisione legale dei conti.

53 STATI UNITI D’AMERICA American Institute of Certified Public Accountants (CPA) Rilievo pubblicistico Le norme sono variegate da Stato a Stato e in alcuni casi la licenza per esercitare alcune attività è rilasciata con l’ottenimento del CPA, mentre in altri solo dopo la maturazione, in aggiunta, di un certo periodo di esperienza lavorativa (normalmente triennale). Non operando con piena esclusiva con molte attività il titolo di CPA è comunque tutelato dalla legge in molti Stati, non potendo essere abusivamente utilizzato da soggetti non certificati.

54 Code of professional conduct e doveri fiduciari
Prevede al primo capitolo che nell’esercizio delle sue funzioni professionali il CPA operi attenendosi ai seguenti principi: Section 52 - Article I: Responsibilities Section 53 - Article II: The Public Interest Section 54 - Article III: Integrity Section 55 - Article IV: Objectivity and Independence Section 56 - Article V: Due Care Section 57 - Article VI: Scope and Nature of Services

55 Percorso formativo Dipende dagli Stati, ma molti prevedono almeno e’ necessario diploma di laurea e, quindi, un complesso percorso di esami. Altre regolamentazioni Non sono regolamentate le tariffe né vi sono limiti alla pubblicità.

56 LE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

57 •L del 23 novembre 1939 (Legge disciplinante l’esercizio delle professioni in forma associata, istitutiva degli «Studi Associati»; legge ora abrogata dall’art. 10, co. 11 della L. 183/2011; vedi infra); •L. 266/1997 (prima legge Bersani – abrogazione divieto soc. prof. multidisciplinari); •D.Lgs. 96/2001 (Legge istitutiva società tra avvocati); •L. 162/2006 (Legge istitutiva Società di Ingegneria)

58 L. 223/2006 (seconda legge Bersani – possibilità di costituz. di soc
L. 223/2006 (seconda legge Bersani – possibilità di costituz. di soc. prof. Multidisciplinari sotto forma di soc. di persone); •L. 183/2011, Art. 10, commi da 3 a 11 (Legge Istitutiva delle STP); •Legge 27/2012 (Legge Modificativa); •D.P.R. n. 137/2012 (Riforma delle Professioni); •Decreto Min. Giustizia n. 34 del 8 febbraio 2013 (Regolamento attuativo)

59 Entrata in vigore del Regolamento attuativo
21 Aprile 2013 Entrata in vigore del Regolamento attuativo

60 Articolo 10, L. n. 183/2011 3. E' consentita la costituzione di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. ((Le societa' cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre)). 4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti l a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche' in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di investimento ((In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi)); c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; ((c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale)); d) le modalita' di esclusione dalla societa' del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' tra professionisti. 6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti. 7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. ((Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate)). 8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche per l'esercizio di piu' attivita' professionali. 9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi ((salve le associazioni professionali, nonche' i diversi modelli societari)) gia' vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7. 11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e' abrogata.

61 Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n
Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 24 Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n (GU Serie Generale n.81 del ) Art. 1 Definizioni  Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Conferimento dell'incarico  Art. 4 Obblighi di informazione Art. 5 Esecuzione dell'incarico Art. 6 Incompatibilita' Art. 7 Iscrizione nel registro delle imprese Art. 8 Obbligo di iscrizione Art. 9 Procedimento Art. 10 Diniego d'iscrizione Art. 11 Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito Art. 12 Regime disciplinare della societa'

62 In particolare, tutte le professioni sanitarie (medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale) sono protette, in quanto per il loro esercizio è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo (art. 8 D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233). Per ciò che concerne gli infermieri, appare opportuno segnalare come l’art. 56 delle Norme di comportamento per l'esercizio autonomo della professione approvate il 1° gennaio 1997 preveda che l'infermiere possa esercitare la libera professione in forma associata tramite le cooperative sociali regolarmente costituite ai sensi della legge 381/91. Fanno parte delle professioni sanitarie anche quelle di fisioterapista e di massoterapista ai sensi del d.m. 29 marzo 2001.

63 I professionisti ex l. 4/2013 possono continuare a costituire società, le quali non risultano soggette ai vincoli contenuti nella l. 183/2011. Laddove, però, coloro che esercitano le professioni non protette intendano costituire una società insieme ad un soggetto esercente una professione protetta, non sarà possibile prescindere dall’applicazione della predetta legge.

64 Così come appare possibile conferire l’insieme dei beni strumentali all’esercizio della professione, non sembra potersi escludere la conferibilità dell’avviamento inteso come andamento medio del fatturato del singolo professionista che svolgerà la propria attività in forma societaria.

65 CNDCEC Lavoro autonomo AGENZIA ENTRATE IRES
REGIME FISCALE CNDCEC Lavoro autonomo AGENZIA ENTRATE IRES

66 ENPAM – Quota B Non mancano, tuttavia, alcune perplessità dettate dalla poca chiarezza nel regolamento attuativo, come in merito alla regolamentazione fiscale e previdenziale. Sembra molto probabile che il reddito prodotto da tali società sia considerato reddito di lavoro autonomo, fatta eccezione per quello dei soci non professionisti meri apportatori di capitale. Come conseguenza, il reddito sarà soggetto al regime contributivo delle Casse professionali. La Fondazione Enpam, comunque, nell’art. 3 comma 2 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, toglie ogni dubbio: sono “imponibili alla Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all’iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale.” Inoltre, a titolo esemplificativo, erano state individuate alcune tipologie di reddito soggetto a contribuzione, “indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali”, tra cui vengono indicati alla lettera f) “i redditi derivanti dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile che svolgono attività medica-odontoiatrica o attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione”.


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