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LA VIOLENZA È DEBOLE, SE TU SEI FORTE:

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Presentazione sul tema: "LA VIOLENZA È DEBOLE, SE TU SEI FORTE:"— Transcript della presentazione:

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2 LA VIOLENZA È DEBOLE, SE TU SEI FORTE:
impara a riconoscere e combattere la violenza sulle donne "Violenza contro le donne significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata."  ONU, Dichiariazione sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993)  Ogni forma di violenza è inaccettabile, è una violazione dei diritti fondamentali dell’umanità, della dignità della persona, dell’uguaglianza fra tutti gli individui, come proclamato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Quella rivolta a chi non può difendersi è ancora più insopportabile e, purtroppo, è anche quella oggi più frequente: la violenza contro le donne, adulte e bambine.

3 consigli per gli insegnanti...
Il tema della violenza sulle donne purtroppo è spesso di attualità. Nell'affrontarlo in classe può essere molto utile tenere conto di queste indicazioni, sia nell'affrontare insieme la visione dei contenuti di questo progetto, sia nel commentare le notizie e le situazioni che frequentemente riguardano questo ambito: ogni opinione merita di essere ascoltata, cercando di comprenderla, e solo dopo dibattuta o controbattuta; ognuno è libero di esprimersi e di partecipare secondo la propria disponibilità e sensibilità; non sono ammesse discriminazioni né atteggiamenti offensivi, che anzi appartengono alle radici del problema che si sta discutendo. essere di esempio, comunicando serenità, fiducia, ascolto, attenzione, disponibilità, parità; evitare che ci sia troppo protagonismo da parte di alcuni a scapito di altri; mediare i momenti di contraddittorio; incoraggiare la partecipazione, stimolando senza forzare; prestare attenzione alle diversità culturali, “accompagnando” le espressioni di giovani straniere/i e di chi si trova comunque in posizione di minoranza nel gruppo; evitare giudizi e generalizzazioni, cogliendoli però quando emergono come un’occasione per decostruire luoghi comuni e stereotipi.

4 LE ORIGINI E GLI SVILUPPI
Nato negli USA, ad Oakland, nel 1921, il Soroptimist International è oggi diffuso in 125 Paesi e conta oltre 3000 Club, per un totale di circa Socie.

5 LE SOCIE Ciascuna Socia rappresenta nel proprio Club una differente categoria professionale per favorire un’ampia circolazione delle idee fra persone con percorsi lavorativi e background culturali diversi.

6 LA STRUTTURA I Club locali sono raggruppati in Unioni nazionali. Le Unioni sono raggruppate in quattro Federazioni: Americhe, Europa, Gran Bretagna e Irlanda, Sud-Ovest Pacifico. La Federazione Europea comprende più di 1200 Club in 57 Paesi (raggruppati in 26 Unioni, 55 Single Club in Europa, 31 Single Club in Africa, 1 Single Club nei Caraibi). Le Federazioni fanno capo al Soroptimist International al cui vertice è la Presidente Internazionale. Il primo Club in Italia fu fondato a Milano nel L’Unione Italiana si è costituita nel 1950 e conta, nel 2011, 140 Club con circa 6000 Socie.

7 LO STATUS INTERNAZIONALE E NAZIONALE
Il Soroptimist è presente presso importanti Agenzie delle Nazioni Unite: ECOSOC

8 ETICA E FINALITA’ Il Soroptimist International è una Organizzazione vivace e dinamica per donne di oggi, impegnate in attività professionali e manageriali. Il nostro sostegno è per un mondo dove le donne possano realizzare il loro potenziale individuale e collettivo, le loro aspirazioni e avere pari opportunità di creare forti comunità pacifiche.

9 MISSION Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale.

10 VALORI ETICI Il Soroptimist International sostiene: i Diritti Umani per tutti, la pace nel mondo e il buonvolere internazionale, il potenziale delle donne, la trasparenza e il sistema democratico delle decisioni, il volontariato, l’accettazione delle diversità e l’amicizia.

11 I CLUB PROMOTORI I Club promotori che hanno contribuito alla realizzazione della APP S.H.A.W. sono i seguenti: Ancona, Ascoli, Caserta, Chieti, Fano, Macerata, Napoli, Nuoro, Pesaro, RomaTre, Salerno, Sassari, Terni.

12 I CLUB SOSTENITORI I Club sostenitori sono i seguenti: Agrigento, Alto Novarese, Apuania, Asti, Bassano del Grappa, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Busto Arsizio, Cagliari, Casale Monferrato, Castiglione Stiviere, Catania, Cividale, Como, Conegliano e Vittorio Veneto, Cortina, Cosenza, Crema, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Firenze due Gallura, Gorizia, L’Aquila, Lamezia, Latina, Lecco, Lucca, Martina Franca, Merania, Merate, Milano alla Scala, Milano Fondatore, Milazzo, Modena, Monza, Padova, Parma, Pescara, Pordenone, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Roma Tiber, Rovigo, San Donà Di Piave, Siena, Tigullio, Trento, Treviglio, Pianura bergamasca, Treviso, Valle Umbra, Varese, Venezia, Venezia Mestre, Vercelli, Verona, Viareggio, Vicenza, Vittoria.

13 LA VIOLENZA È DEBOLE, SE TU SEI FORTE:
impara a riconoscere e combattere la violenza sulle donne "Violenza contro le donne significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata." ONU, Dichiariazione sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993) Ogni forma di violenza è inaccettabile, è una violazione dei diritti fondamentali dell’umanità, della dignità della persona, dell’uguaglianza fra tutti gli individui, come proclamato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Quella rivolta a chi non può difendersi è ancora più insopportabile e, purtroppo, è anche quella oggi più frequente: la violenza contro le donne, adulte e bambine.

14 consigli per gli insegnanti...
Il tema della violenza sulle donne purtroppo è spesso di attualità. Nell'affrontarlo in classe può essere molto utile tenere conto di queste indicazioni, sia nell'affrontare insieme la visione dei contenuti di questo progetto, sia nel commentare le notizie e le situazioni che frequentemente riguardano questo ambito: ogni opinione merita di essere ascoltata, cercando di comprenderla, e solo dopo dibattuta o controbattuta; ognuno è libero di esprimersi e di partecipare secondo la propria disponibilità e sensibilità; non sono ammesse discriminazioni né atteggiamenti offensivi, che anzi appartengono alle radici del problema che si sta discutendo. essere di esempio, comunicando serenità, fiducia, ascolto, attenzione, disponibilità, parità; evitare che ci sia troppo protagonismo da parte di alcuni a scapito di altri; mediare i momenti di contraddittorio; incoraggiare la partecipazione, stimolando senza forzare; prestare attenzione alle diversità culturali, “accompagnando” le espressioni di giovani straniere/i e di chi si trova comunque in posizione di minoranza nel gruppo; evitare giudizi e generalizzazioni, cogliendoli però quando emergono come un’occasione per decostruire luoghi comuni e stereotipi.

15 Le False Credenze Spesso i fenomeni delicati e complessi, come la violenza sulle donne, generano convinzioni errate che condizionano i giudizi e i comportamenti di molte persone. Troverai di seguito alcune false credenze molto diffuse. E a fondo pagina puoi scaricare l’agenda settimanale perpetua "Tu vali" in cui ogni settimana è contrassegnata da una frase. Si tratta di citazioni famose significative sulle donne o sulla violenza e avvertimenti di Cinzia Mammoliti, esperta di criminologia e formazione, autrice di autorevoli saggi sulla violenza psicologica

16 La violenza verso le donne è un fenomeno poco diffuso.
INVECE: è un fenomeno esteso, anche se ancora sommerso. Molte donne hanno alle spalle storie di maltrattamenti ripetuti nel corso della loro vita.

17 La violenza verso le donne riguarda solo le fasce sociali svantaggiate, emarginate.
INVECE: è un fenomeno trasversale che tocca ogni strato sociale, economico e culturale.

18 Le donne sono più a rischio di violenza da parte di estranei.
INVECE: la maggior parte delle violenze accade in casa e negli ambienti familiari, da parte di partner, ex partner o altri uomini conosciuti.

19 La violenza non incide sulla salute delle donne.
INVECE: la violenza di genere è stata definita dall’OMS come un problema di salute pubblica che incide gravemente sul benessere fisico e psicologico delle donne e di tutti coloro che ne sono vittima.

20 la maggior parte degli episodi di violenza sono premeditati.
La violenza verso le donne è causata da una momentanea perdita di controllo. INVECE: la maggior parte degli episodi di violenza sono premeditati.

21 INVECE: Solo alcuni tipi di uomini maltrattano la propria compagna.
non risulta un profilo tipo di personalità del maltrattatore; né razza o età o condizioni socioeconomiche o culturali sono determinanti.

22 I figli hanno bisogno del padre anche se violento.
INVECE: gli studi a questo riguardo dimostrano che i bambini crescono in modo più sereno con un genitore solo piuttosto che in una famiglia in cui il padre picchia la madre.

23 Gli uomini violenti sono stati vittime di violenza nell’infanzia.
INVECE: il fatto di aver subito violenza da bambini non comporta automaticamente diventare violenti in età adulta.

24 Glossario Si sente spesso parlare di violenza sulle donne o di violenza domestica: spesso, associato a questo fenomeno, ci sono delle dinamiche che è bene riconoscere. Qui sotto puoi scaricare un breve glossario dei termini più frequenti utilizzati per descrivere la violenza, le sue cause e le sue conseguenze.

25 Glossario ABUSO: è il metodo con cui si esplica la violenza. Abusi fisici, psicologici, sessuali, affettivi, economici, ecc. sono gravi ingerenze che una persona, grazie alla sua posizione di potere, compie nello spazio vitale di un’altra persona contro la sua volontà, oppure approfittando della sua mancanza di consapevolezza o di libertà psicologica. Gli abusi hanno conseguenze gravissime, non ultima quella di ‘invischiare’ la vittima nel senso di colpa per l’abuso subìto: è comune negli abusanti il manipolare la propria vittima per farle credere di aver voluto l’abuso o di averlo indotto col suo comportamento. CONFLITTO: dimensione normale e sana delle relazioni umane, utile alla crescita delle persone ed alla vita stessa delle relazioni: imparare a gestire il conflitto è indispensabile perché da un lato questo raggiunga le sue finalità e, dall’altro, perché i comportamenti non degenerino portando le persone a valicare il confine con la violenza. Per capire quando ciò accade, vedi la voce”Sintomi della violenza”

26 CONTROLLO: il controllo sugli altri è il risultato della manipolazione e della violenza: controllando gli altri nelle loro azioni, scelte, sentimenti, il violento riesce a mantenere il potere, il diritto ad agire violentemente, nonché la sicurezza economica. DEPRESSIONE: malessere grave, sintomo di problematiche che necessitano di cure specialistiche e non di rado effetto di una dipendenza affettiva da persona psichicamente e/o fisicamente violenta. DIPENDENZE: senza entrare in questo vastissimo campo, possiamo dire che spesso la violenza genera nella vittima reazioni di compensazione che producono dipendenza da cibo, alcol, tabacco, psicofarmaci, droghe, con conseguenze devastanti sul fisico e sulla psiche. Esistono altre forme di dipendenza: dal gioco, lo shopping o l’accumulamento compulsivo, ecc. La dipendenza genera sofferenza ed è necessario rivolgersi a specialisti.

27 DIPENDENZA AFFETTIVA: una delle conseguenze della violenza è la dipendenza affettiva del perseguitato nei confronti del persecutore: fa leva sul sentimento, sul senso del dovere, sul desiderio di portare a compimento un progetto di vita, sul senso di responsabilità della vittima. In un certo senso, quanto più forte essa è, tanto più è capace d’amore, e tanto maggiore sarà la violenza che subirà: farà di tutto per comprendere, assecondare, aiutare l’oppressore; tenterà di tutto pur di mantenere in vita la relazione, rinuncerà ad amicizie, al lavoro, agli interessi personali: tutto il suo essere è impegnato con la persona da cui dipendono felicità o disperazione, a cui tutto viene perdonato, in un crescendo di intensità della violenza Glossario GELOSIA: sentimento molto diffuso; si può intendere in due modi: paura di perdere o venir derubato dell’oggetto del proprio amore (o meglio del proprio desiderio di possesso) risentimento per la persona che si ritiene riceva più attenzioni, favori, affetto da parte di coloro che si ama o si stima (ambiti: famiglia, lavoro, scuola, sport, ecc In entrambi i casi si tratta di un sentimento pericoloso, generatore di manovre che facilmente scivolano nelle strategie violente in senso psicologico e/o fisico. MOBBING: l’insieme di molestie, mortificazioni inflitte ad una persona per emarginarla, ostacolarla, isolarla nel gruppo, opprimerla, negarle i diritti. La parola, nata nell’ambito lavorativo e utilizzata anche in ambito familiare, scolastico, sportivo, ecc. Il mobbing è una tremenda forma di violenza psicologica in grado di provocare nella vittima, oltre all’estrema sofferenza e ai danni concreti, anche vere e proprie patologie psico/fisiche.

28 RICATTO: il ricatto è uno degli strumenti della violenza; che sia affettivo o economico, psicologico o materiale, ha due valenze: riuscire a far compiere ad una persona, o ad ottenere da lei, qualcosa contro la sua volontà ed operare una pressione che comunque, anche nel caso di ribellione al ricatto stesso, produce sofferenza e mina l’equilibrio della persona. SENSI DI COLPA: senza inoltrarci in questo complesso campo, possiamo dire ciò che è fondamentale per chi è oppresso dalla violenza: il senso di colpa è indotto dal violento ed è un formidabile strumento per tenere imprigionata la vittima. Il violento ha il problema fondamentale di nascondere se stesso e la violenza che egli compie, cercando di mascherarla o addirittura di farla sparire come reazione corretta alle ‘mancanze’ della sua vittima: che si tratti di violenze fisiche o di raggiri psicologici il trucco riesce se il violento convince la vittima di ‘meritarsi’ la violenza. Le manovre psicologiche del violento sono rivolte anche alle altre persone del suo ambiente, con lo scopo sia di legittimare la violenza compiuta, sia di fungere da deterrente ad eventuali critiche, ribellioni, tentativi di difesa della vittima. Resta il fatto che, anche nel caso siano indotti, i sensi di colpa sono comunque una creazione della vittima e come tali bisogna rimuoverli per riuscire a liberarsi: sono alcuni dei filamenti di quella ragnatela complessa che è la trappola della violenza. Il più comune freno al liberarsi dalla violenza è il senso di colpa verso figli o altre persone care coinvolte: si teme di causare loro sofferenze per le conseguenze del distacco oppure si teme di lasciarli nelle ‘grinfie’ del violento. Bisogna però ricordare che i passi del cammino di liberazione dalla violenza sono inevitabili, non sono ‘colpa’ della vittima e che rimanere nel contesto violento procurerà a tutti danni maggiori. Una volta liberatesi, spesso le persone iniziano a provare sensi di colpa per aver accettato inutilmente la violenza e quindi danneggiato proprio le persone che si volevano proteggere: bisogna rigettare questi sensi di colpa, che in realtà sono solo un freno a ricostruirsi una vita (a volte una scusa per non farlo).

29 SINTOMI DELLA VIOLENZA: come si può sapere se il confine tra conflitto e violenza è stato superato? Due sono i sintomi fondamentali: Sofferenza ‘Disintegrazione dell’io’: non si riesce a decidere, si altalena tra scelte opposte (mi separo/non mi separo, lavoro/non lavoro, ecc.), desideri opposti, si perdono interessi e voglia di vivere, si ha paura per sé e per i propri cari. SPAZIO VITALE: è una ‘dote’ con cui ogni persona nasce e si riferisce • alle sue potenzialità (di sviluppo, di azione, di relazione, ecc.) • alla sua libertà di decidere per sé proporzionalmente al suo grado di maturazione e consapevolezza • al suo diritto al supporto di queste potenzialità e al rispetto di questa libertà da parte del contesto familiare/sociale. Con la maturazione della persona ed il suo entrare in relazioni e situazioni diverse, si arricchiscono le sue esigenze di rispondere ai propri bisogni, sentimenti, attitudini, desideri. La situazione sana è quella in cui lo spazio vitale della persona è rispettato: il mancato rispetto porta sofferenza, disorientamento, ripiegamento su di sé con conseguenze anche gravissime, estreme. Nelle situazioni di violenza le incursioni del violento nello spazio vitale restringono man mano la libertà della vittima di decidere per sé: ogni ingerenza è una ferita che indebolisce autostima e sicurezza. Ferita dopo ferita, lo spazio vitale si riduce, chiudendo la vittima in una trappola da cui non riesce a liberarsi, frenata dai ricatti, dalla paura, dalla vergogna, dal timore di rovinare la reputazione e causare maggior male a sé e ai propri cari. Sebbene focalizzate contro la sua vittima, le manovre manipolatrici del violento sono ingerenze gravi negli spazi vitali di tutti i componenti del gruppo

30 STALKING: insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene o indesiderate. Include, inoltre, l’invio di lettere, biglietti, posta elettronica, SMS e oggetti non richiesti; (…) il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, degenerando talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento od, addirittura, l’uccisione della vittima. Tutto ciò, o parte di esso se compiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche solo paura e malessere psicologico o fisico nella vittima, sono atti persecutori, e chi li attua è un persecutore (…). Si differenzia dalla semplice molestia per l’intensità, la frequenza e la durata della variegata congerie comportamentale ed è perseguito dalla legge. Fonte ( VIOLENZA DI GENERE: è la violenza agita da un genere contro un altro, dagli uomini contro le donne: una dimostrazione di potere e forza che avviene a causa di una relazione di disparità e di discriminazione messa in atto da secoli. Le sue forme sono diverse e non sempre visibili. VIOLENZA FISICA: qualsiasi forma di aggressività, maltrattamento o intimidazione, dagli schiaffi alle percosse alla mercificazione. VIOLENZA SESSUALE: ogni comportamento che obbliga a subire pratiche sessuali, verbali, visive o fisiche, da parte di estranei, di familiari o amici. VIOLENZA PSICOLOGICA: qualsiasi azione mirata alla svalorizzazione e colpevolizzazione della donna.

31 VIOLENZA ECONOMICA: azioni di controllo dell’indipendenza economica, come la privazione di risorse finanziarie, limitazioni nell’avere un proprio lavoro. Chiamarla con il suo nome, e non genericamente violenza, è il primo passo per non avvolgerla in una nube indistinta di fenomeni violenti, rendendola così più neutrale e meno percepibile. VIOLENZA ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA: atti aggressivi esercitati sia sul piano psicologico che fisico da parte di un familiare su un altro familiare. Si può andare dalla violenza verbale sistematica, alle altrettanto sistematiche umiliazioni e squalificazioni della persona, dalla privazione di risorse economiche o di libertà di movimento, alle violenze fisiche “leggere” (strattonare, tirare i capelli, schiaffeggiare...), sino alla violenza fisica grave e alla morte. Occorre inoltre tener conto che la definizione di “familiare”, non è strettamente giuridica. Può trattarsi di un fidanzato o di una persona comunque molto vicina. All’interno delle diverse forme di violenza familiare possiamo trovare anche la violenza sessuale. Essa combina sia aspetti psicologici sia fisici, ledendo l’integrità fisica e quella psicologica. VIOLENZA RECIDIVA: si tratta della violenza tende a ripetersi. Con lo stesso meccanismo e la stessa ferocia. Arriva da chi è più vicino: non ha importanza se è per follia, per depressione o per altri motivi. È una violenza annunciata, che può essere prevista e quindi, a maggior ragione, impedita con le leggi ma soprattutto promuovendo in ogni contesto culturale e fin da piccoli il valore del genere femminile e della parità.

32 VIOLENZA PREMEDITATA: al contrario di ciò che si pensa, molte violenze non sono provocate da un raptus momentaneo, ma compiute in perfetta lucidità da uomini che hanno già dimostrato segnali di un’allarmante aggressività: imparare a staccarsene non è solo indispensabile, è vitale. VIOLENZA VENDICATIVA: è la violenza subita da donne amate come oggetti da cui non ci si può separare. Spesso è accompagnata da forme di gelosia cieca, anche dopo eventuali allontanamenti. Lottare contro gli stereotipi e i presunti diritti del potere maschile serve invece a disarmare questa violenza e gli uomini che la praticano: più ci si unisce in questa battaglia quotidiana, più si tolgono le radici a una cultura che esprime solo negazione dei diritti. VIOLENZA NEGATA: si tratta della violenza che viene taciuta, tenuta nascosta, non denunciata, giustificata. L’unico modo per non arrivare a questo è denunciarla, vincendo paura, vergogna, o senso di impotenza. L’unico modo per aiutare le donne che vivono queste situazioni è aiutarle uscire dall’isolamento, senza sottovalutare la loro paura. Molto spesso la violenza in famiglia è ancora considerata, in primis dai familiari e più in generale dalle persone vicine, un fatto privato, da non “mettere in piazza”, e tanto meno da denunciare. Anche molte vittime di violenza almeno da principio tendono a non rendere pubblica la propria esperienza. In parte si vergognano del fatto che ciò possa succedere proprio a loro, in parte pensano di riuscire da sole a cambiare le cose. Quasi tutte temono le reazioni dell’aggressore nel caso terzi venissero chiamati in causa come testimoni o anche solo consiglieri, ancora più come pubblici ufficiali. Infine, il fatto di ricevere dai propri confidenti risposte minimizzanti e il consiglio di non denunciare non aiuta, anzi fa sentire la vittima ancora più sola e isolata

33 VIOLENZA INDOTTA: subire quotidianamente violenza, fisica e psicologica, può portare addirittura a usarla contro di sé. È l’espressione tragica di impotenza da sradicare. Ognuno di noi può e deve mostrare solidarietà a ogni donna non rispettata e ingabbiata dai pregiudizi, incoraggiandola a rivolgersi a centri di aiuto, per non distruggere la propria vita. VIOLENZA MULTIPLA: è la violenza non si ferma neanche davanti a una nuova vita che si sta formando o ai figli già nati. Purtroppo talvolta sfocia in una strage. Se i figli sopravvivono, la violenza alla quale hanno assistito continua a esistere nelle loro vite, segnandole per sempre. Per combattere tutto ciò non bastano le forze di una donna sola, ci vogliono quelle di tutta la società.

34 I dati La violenza sulle donne è un fenomeno complesso e in evoluzione. Nella scheda scaricabile qui sotto sono raccolti i dati aggiornati (giugno 2014-giugno 2015) del fenomeno, in Italia, dentro e fuori dalla famiglia. In particolare, oltre ai dati di sintesi, sono disponibili i dati relativi alla nazionalità delle donne colpite, a chi commette violenza, al coinvolgimento dei figli o dei portatori di handicap ed infine alle tendenze positive o negative del fenomeno.

35 LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN ITALIA, DENTRO E FUORI LA FAMIGLIA
DATI AGGREGATI 6 milioni 788 mila donne hanno subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: • 20,2% ha subìto violenza fisica, • 21% violenza sessuale, • 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. 652 mila le vittime di stupri 746 mila le vittime di tentati stupri 3 milioni 466 mila donne hanno subìto stalking nel corso della vita, il 16,1% delle donne. Di queste, • 1 milione 524 mila l’ha subìto dall’ex partner, • 2 milioni 229 mila da persone diverse dall’ex partner.

36 LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN ITALIA, DENTRO E FUORI LAFAMIGLIA
DONNE ITALIANE E DONNE STRANIERE Le donne straniere hanno subìto violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel corso della vita (31,3% e 31,5%). • La violenza fisica è più frequente fra le straniere (25,7% contro 19,6%), • La violenza sessuale è più frequente tra le italiane (21,5% contro 16,2%). Le straniere sono molto più soggette a stupri e tentati stupri (7,7% contro 5,1%). Le donne moldave (37,3%), rumene (33,9%) e ucraine (33,2%) subiscono più violenze. CHI COMMETTE VIOLENZA I partner attuali o ex commettono le violenze più gravi. • 62,7% degli stupri è commesso da un partner attuale o precedente. • 76,8% delle molestie sessuali sono commesse da sconosciuti.

37 VIOLENZA E FIGLI Il 10,6% delle donne ha subìto violenze sessuali prima dei 16 anni. Figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre (% in aumento): • 60,3% nel 2006 • 65,2% nel 2014 51,4% delle donne separate o divorziate hanno subìto violenze fisiche o sessuali 31,5% delle donne non separate o non divorziate hanno subìto violenze fisiche o sessuali PROBLEMI DI SALUTE O DISABILITÀ • 36% di chi è in cattive condizioni di salute ha subìto violenze fisiche o sessuali • 36,6% di chi ha limitazioni gravi ha subìto violenze fisiche o sessuali Il rischio di subire stupri o tentati stupri è doppio (10% contro il 4,7% delle donne senza problemi).

38 SEGNALI DI MIGLIORAMENTO
Emergono importanti SEGNALI DI MIGLIORAMENTO rispetto all’indagine precedente: negli ultimi 5 anni le violenze fisiche o sessuali sono passate dal 13,3% all’11,3%, rispetto ai 5 anni precedenti il 2006. Motivi: • maggiore informazione • lavoro sul campo • migliore capacità delle donne di prevenire e combattere il fenomeno • clima sociale di maggiore condanna della violenza. È in calo sia la violenza fisica sia la sessuale, dai partner e ex partner (dal 5,1% al 4% la fisica, dal 2,8% al 2% la sessuale) come dai non partner (dal 9% al 7,7%). Il calo è particolarmente accentuato per le studentesse, che passano • dal 17,1% all’11,9% nel caso di ex partner, • dal 5,3% al 2,4% da partner attuale, • dal 26,5% al 22% da non partner. In forte calo anche la violenza psicologica dal partner attuale (dal 42,3% al 26,4%), soprattutto se non affiancata da violenza fisica e sessuale. Alla maggiore capacità delle donne di uscire dalle relazioni violente o di prevenirle si affianca anche una maggiore consapevolezza. • più spesso considerano la violenza subìta un reato (dal 14,3% al 29,6% per la violenza da partner) • la denunciano di più alle forze dell’ordine (dal 6,7% all’11,8%) I dati • più spesso ne parlano con qualcuno (dal 67,8% al 75,9%) • cercano aiuto presso i servizi specializzati, centri antiviolenza, sportelli (dal 2,4% al 4,9%). La stessa situazione si riscontra per le violenze da parte dei non partner. Vittime soddisfatte del lavoro delle forze dell’ordine: • 9,9% nel 2016 • 28,5% nel 2014

39 ELEMENTI NEGATIVI Non si intacca lo zoccolo duro della violenza, gli stupri e i tentati stupri (1,2% sia per il 2006 sia per il 2014). Le violenze sono più gravi: aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3% al 40,2% da partner) e il numero di donne che hanno temuto per la propria vita (dal 18,8% del 2006 al 34,5% del 2014). Anche le violenze da parte dei non partner sono più gravi.

40 La legge Il quadro normativo sulla violenza contro le donne è piuttosto articolato. In questo documento sono raccolti tutti gli articoli di legge riguardanti i temi: violenza sessuale, tutela della riservatezza, molestie e molestie sessuali, codice delle pari opportunità, delitti contro la famiglia e negoziazione assistita.

41 VIOLENZA SESSUALE Il nostro ordinamento tutela la libertà sessuale come un diritto fondamentale della persona, al pari del diritto alla vita, all’integrità fisica e degli altri diritti costituzionalmente riconosciuti, punendo l’offesa a tale libertà in qualsiasi contesto essa si verifichi, sia in ambito domestico che sul posto di lavoro o “per strada”, cioè in un contesto di rapporti meramente occasionali. Ogni comportamento che comprima, violi, mortifichi la libertà sessuale di qualsiasi persona trova una sanzione penale in ragione della tutela riconosciuta alla libertà del singolo all’autodeterminazione, anche in ambito sessuale. Dunque, la tutela viene fornita non in ragione della riprovevolezza sociale suscitata da tali atti, o da ragioni legate alla “morale” bensì a garanzia della libertà dell’individuo. LEGGE n. 66 del 1996 ha quindi modificato e integrato le norme del Codice Penale come segue: Art.609-bis codice penale (violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali * é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica * della persona offesa al momento del fatto; 2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

42 Atto sessuale: è ogni indebita invasione della sfera sessuale di chi subisce la violenza. Alla nozione di “atto sessuale” non sono quindi da ricondurre unicamente i comportamenti che riguardano l’apparato genitale ma tutte le altre parti del corpo considerate erogene ( toccamenti, palpeggiamenti ecc.) ed in grado di stimolare un qualsivoglia sentimento di eccitazione dell’istinto sessuale. La condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. È configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale, quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. Il bene giuridico tutelato è quindi quello della libertà personale di una persona assolutamente contraria ad ogni contatto (non necessariamente la congiunzione carnale). Il reato è configurabile anche all’interno di un rapporto di coppia: non esiste un diritto all’amplesso. Si ha violenza sessuale quando vi è un costringimento fisico o psichico idoneo a incidere sulla capacità di autodeterminazione del partner e quando vi è la consapevolezza del rifiuto chiaramente percepibile all’atto sessuale da parte del partner. Abuso di autorità: strumentalizzazione di una posizione di preminenza ad esempio nell’ ambito familiare ( genitori/nonni/ zii- figli/nipoti ) - lavorativo (datore di lavoro/superiore gerarchico- dipendente), scolastico ( insegnante - allievo), medico e di cura (medico-assistente sanitario - paziente) ecc.

43 Art. 609-ter codice penale (circostanze aggravanti)
Art. 609-ter codice penale (circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi: nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”. Art. 609-quater codice penale (atti sessuali con minorenne) * . - Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: non ha compiuto gli anni quattordici; non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Non é punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non é superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena é diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”. • Assoluta intangibilità sessuale del minorenne • Reato a forma “libera” comprensivo oltre che di tutte le possibili forme di aggressione del minore anche comportamenti non violenti

44 Art. 690-quinquies (corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Art. 609-sexies (ignoranza dell’età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609- bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa”. COME PROCEDERE Per i reati di violenza sessuale il legislatore ha preferito attribuire alla libera volontà della vittima la scelta sulla apertura del processo penale, pur se il reato commesso costituisce un’offesa all’intera collettività. Art. 609-septies (querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d’ufficio: se il fatto di cui all’articolo 609-bis é commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore é affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma”.

45 Art. 609-octies (violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta Art. 609-nonies (pene accessorie ed altri effetti penali): la perdita della potestà- responsabilità del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato e quindi quando la vittima del reato è un figlio/a ; l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa”.

46 Art. 609-decies (comunicazione al tribunale per i minorenni). - Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609- ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il Procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne é assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall’autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento”.

47 CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Art. 734-bis codice penale (divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi”

48 MOLESTIE E MOLESTIE SESSUALI
Art. 660 c.p Il reato di molestia: chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda Molestie sessuali: il reato è, integrato in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sessuale. Se il corteggiamento molesto si estrinseca mediante gesti a sfondo sessuale ed allusioni si può trasformare in tentativo di violenza sessuale, nel caso in cui la vittima non abbia possibilità di fuga. È configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale, , quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.

49 CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
DL 198/ 2006 Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso come l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico. La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali è proibita in tutta l’Unione europea poiché può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.

50 Art. 1 Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. – Omissis Art. 26. 1, Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità’ di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 2, Sono, altresì’, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità’ di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 3, Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. 4. Sono considerati, altresì’, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità’ di trattamento tra uomini e donne.

51 DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli: chiunque maltratta una persona della famiglia o una persona minore degli anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o un arte punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una: lesione personale grave la reclusione è da 1 a 5anni lesione personale gravissima (reclusione 7-15 anni) morte (reclusione anni) Reato abituale – reiterazione di atti che si protraggono nel tempo, intenzionalmente: Atti di vessazione continua: umiliazione generica, atti di infedeltà, ingiurie, percosse, minacce lievi procedibili a querela) tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni fonte di disagio continuo ed incompatibile

52 Legge 15 ottobre 2013, n. 119 Prevenzione e contrasto della violenza di genere Per il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne Per finalità dissuasive. Per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, Per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa. Per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all’accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica; La legge introduce misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica; mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, prevedendo azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime.

53 Diventa quindi rilevante sotto il profilo penale la relazione tra due persone a prescindere da convivenza o vincolo matrimoniale (attuale o pregresso). Prevede una nuova aggravante comune applicabile al maltrattamento in famiglia e a tutti i reati di violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte.. Prevede aggravanti specifiche, nel caso di violenza sessuale contro donne in gravidanza o commessa dal coniuge (anche separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato da relazione affettiva. Prevede la querela a doppio binario fissando una soglia di rischio: Querela irrevocabile se si è in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi, la querela diventa irrevocabile. Querela revocabile negli altri casi invece, con remissione solo in sede processuale davanti all’ autorità giudiziaria, Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante. Ammonimento del responsabile da parte del questore in presenza di ‘’reati sentinella’ = percosse o lesioni con obbligo di informazione all’ammonito sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio. Sospensione della patente da parte del prefetto. Arresto obbligatorio in caso di flagranza e anche nei reati di maltrattamenti in famiglia e stalking. Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Da parte della polizia giudiziaria (se autorizzata dal pm misura precautelare) e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze). Controllato attraverso il braccialetto elettronico o altri strumenti elettronici per chi è allontanato dalla casa familiare Intercettazioni telefoniche nel caso di atti persecutori, Protezione vittime stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili: la legge prevede

54 • Gratuito patrocinio delle vittime a prescindere dal reddito.
• Costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali; • Possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette quando la vittima sia una persona minorenne o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità; • Priorità assoluta nella trattazione dei processi ai reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minori e violenza sessuale di gruppo. • Le indagini preliminari, che non potranno mai superare la durata di un anno per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia • Permesso di soggiorno potrà essere rilasciato anche alle donne straniere che subiscono violenza, lesioni, percosse, maltrattamenti in ambito domestico. (previo parere dell’ autorità giudiziaria) • I maltrattanti (anche in caso di condanna non definitiva) potranno essere espulsi. • Arresto in flagranza esteso ai delitti di maltrattamenti contro famigliari e conviventi. • Promozione del recupero dei maltrattanti e sensibilizzazione dei media ad adottare codici di autoregolamentazione per una informazione che rispetti le donne.

55 Legge 10 dicembre 2012, n. 219 Eliminare qualsiasi forma di DISCRIMINAZIONE TRA FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI, ossia nati fuori dal matrimonio. In particolare, il provvedimento modifica il codice civile e le disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie nei seguenti punti: • riconoscimento dei figli - L’articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta’, di cui agli articoli 291 e seguenti»; • figli nati da relazioni parentali –incesto L’articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). - Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni»; • legittimazione passiva - L’articolo 276 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 276 (Legittimazione passiva). - La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse»; • stato giuridico dei figli - L’articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico»; • diritti e doveri dei figli - Dopo l’articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente: «Art. 315-bis (Diritti e doveri del figlio). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita’, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti»; • tribunale dei minorenni - L’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Art Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile»; • nomi dei figli - L’articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente: «Art. 35 (Nome) Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. 2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».

56 Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154
“modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi”. Il testo del provvedimento stabilisce: • l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”; • il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori; • la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”; • la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio. Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di: • limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità; La legge • introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni; • introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano; • portare a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio; • modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali.

57 Legge 10/11/2014, n. 162 di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2014, n recante misure urgenti di degi urisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile - che ha previsto la possibilità di bypassare il procedimento di fronte al tribunale mediante la negoziazione assistita da avvocati e gli accordi di separazione e divorzio conclusi davanti all’ufficiale dello stato civile Legge, 11/05/2015 n° 55 L’intervento legislativo completa il quadro delle misure acceleratorie in materia di divorzio e di separazione, recentemente introdotte dalla. Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55), che interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i tempi per la domanda di divorzio, fino a questo momento fissati dal legislatore in tre anni dalla avvenuta separazione giudiziale o consensuale tra i coniugi. Con la riforma, si è voluto ridurre lo spatium deliberandi per un’eventuale riconciliazione o ripensamento, ma non è stato compiuto il passo, più deciso, quello di eliminare la fase della separazione per giungere fin da subito allo scioglimento del vincolo matrimoniale. La legge interviene con soli tre articoli che apportano i seguenti cambiamenti. Anticipazione della domanda di divorzio. L’art. 1 della nuova legge va a modificare l’art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della legge n. 898/1970 che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio. Nelle separazioni giudiziali: • si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; • il termine decorre - come attualmente previsto - dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

58 Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:
• si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; • il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. Nella prima versione del disegno di legge inviata dalla Camera all’esame del Senato, era stato previsto che se, al momento della proposizione della domanda di divorzio, fosse stata ancora pendente la causa di separazione, in relazione alle domande accessorie come il mantenimento, la causa di divorzio doveva essere assegnata allo stesso giudice della separazione personale. L’inciso è stato soppresso. Inoltre, il Senato ha eliminato la disposizione che prevedeva espressamente l’ultrattività – ovvero la conservazione dell’efficacia anche dopo l’estinzione del processo fino a che non sia sostituita da altro provvedimento - dell’ordinanza presidenziale, con la quale si adottano i provvedimenti provvisori e urgenti, anche in relazione al ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio. Attualmente l’art. 189 disp. att. c.p.c. lo prevede per il procedimento di separazione personale.

59 Il grande nodo della riforma ha riguardato la possibilità di eliminare il passaggio obbligato della separazione e arrivare direttamente al divorzio. La Commissione giustizia del Senato aveva proposto l’aggiunta di un altro comma all’art. 1 del disegno di legge che prevedeva l’inserimento di un nuovo articolo 3 bis della legge n. 898/1970, tramite il quale si dava libero accesso alla domanda di divorzio anche in assenza di separazione legale. Il così detto Divorzio diretto sarebbe stato possibile soltanto per le coppie senza figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti, mediante un ricorso congiunto presentato esclusivamente all’autorità giudiziaria competente. Tuttavia in Aula la disposizione non è passata, è stata stralciata dal testo poi tornato all’altro ramo del Parlamento, ed è diventato un autonomo disegno di legge (il n bis) ancora pendente con un proprio iter. Scioglimento anticipato della comunione legale La seconda novità riguarda lo scioglimento anticipato della comunione legale. L’art. 2 modifica l’art. 191 c.c. inserendo un’ulteriore comma che prevede lo scioglimento della comunione legale: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato. Fino ad oggi la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale. Lo scioglimento ha efficacia ex nunc, quindi non retroagisce fino al momento della domanda di separazione personale. Ciò comportava molteplici conseguenze di ordine negativo. In primo luogo il rischio che il patrimonio comune rimanesse immobilizzato, almeno per tutta la durata del giudizio di 1° grado per la separazione giudiziale, se non addirittura per altri due gradi di giudizio. Gli acquisti compiuti da un solo coniuge in questo lasso di tempo potevano cadere in comunione, anche se i coniugi ormai non coabitavano più ed era venuta meno la comunione morale e spirituale che li univa, ed era, infine, possibile per un coniuge disporre dei beni comuni sottraendo sostanze al patrimonio familiare. La Cassazione aveva riconosciuto la possibilità di avanzare la domanda di divisione anche se non fosse ancora formato il giudicato sulla sentenza di separazione, purché questo requisito sussistesse al momento della pronuncia di divisione (Cass. Civ. n. 4757/2010). In presenza di una sentenza parziale, che pronunciava soltanto sullo lo status dei coniugi mentre il giudizio proseguiva su altri aspetti economici o relativi ai figli, era possibile avviare il giudizio di divisione anche durante la fase del procedimento di separazione personale. La modifica legislativa consente pertanto di definire fin da subito i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale. Lo stesso articolo della legge di riforma aggiunge una previsione di natura procedurale secondo cui l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione sull’atto di matrimonio.

60 NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Unitamente al trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti, la nuova procedura di negoziazione assistita mira, nelle intenzioni della riforma, a portare fuori i contenziosi dalle aule dei tribunali, bloccando a monte l’afflusso dei processi costituendo un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti. La negoziazione assistita consiste nell’accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all’albo ovvero facenti parte dell’avvocatura per le pubbliche amministrazioni. La convenzione deve contenere, a norma dell’art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l’oggetto della controversia, che non può, come dispone expressis verbis la norma, riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro. La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo sotto la propria responsabilità professionale. Il procedimento L’iter procedimentale delineato dal legislatore d’urgenza comincia con l’informativa da parte dell’avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. La parte che sceglie di affidarsi alla nuova procedura invia alla controparte, tramite il proprio legale, invito a stipulare la convenzione di negoziazione. Tale invito deve essere debitamente sottoscritto e indicare l’oggetto della controversia e l’avvertimento che in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c. Altro effetto principale, decorrente dalla comunicazione dell’invito, è quello di interrompere il decorso della prescrizione (analogamente all’ordinaria domanda giudiziale) e la decadenza; quest’ultima però è impedita per una sola volta e, in caso di rifiuto, mancata accettazione dell’invito o mancato accordo, da questo momento ricomincia a decorrere il termine per la proposizione della domanda giudiziale. Se l’invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. In quest’ultimo caso, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel primo caso, invece, quando l’accordo è raggiunto, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono che certificano sia l’autografia delle firme che la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, 2° comma, c.p.c.

61 L’art. 6 del II capo del decreto giustizia è dedicato alla particolare ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. Profondamente modificata in sede di conversione, la disciplina prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all’art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite. La procedura è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in La legge NEGOZIAZIONE ASSISTITA presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Nel primo caso, (assenza di figli) l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati. Nel secondo caso, invece, il pm, cui va trasmesso l’accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo. Una volta autorizzato, l’accordo, nel quale gli avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia. Dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l’obbligo di trasmetterne copia autenticata munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all’ufficio anagrafe). Il ruolo degli avvocati Il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari. Oltre all’obbligatorietà dell’assistenza “di uno o più legali” (ex art. 2, comma 5, d.l. n. 132/2014), elemento cardine della stessa negoziazione, agli avvocati vengono attribuiti, infatti, poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all’ordine pubblico. Più pregnanti gli obblighi, previsti sia dall’art. 2, comma 7, il quale dispone che “è dovere deontologico per gli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita”, sia dall’art. 9 (rubricato, appunto, “Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza”) che fissa esplicitamente il dovere per gli avvocati (oltre che per le parti) di comportarsi secondo lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura, non potendole utilizzare nell’eventuale giudizio avente (in tutto o in parte) il medesimo oggetto, né potendo le stesse costituire oggetto di deposizione da parte dei difensori. La violazione delle prescrizioni costituisce illecito disciplinare, mentre costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato. Non da ultimo, si segnalano gli obblighi procedurali di cui all’art. 11 (secondo il quale, i difensori sono tenuti a trasmettere, a fini di raccolta dati e monitoraggio, copia dell’accordo raggiunto a seguito di negoziazione al proprio Consiglio dell’ordine ovvero a quello del luogo dove l’accordo stesso è stato concluso), nonché soprattutto quelli di cui all’art. 6, comma 4, che obbliga l’avvocato della parte a trasmettere entro 10 giorni la copia dell’accordo di negoziazione in materia di separazione e divorzio all’ufficiale dello stato civile del Comune, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria variabile da a euro.

62 Le mamme domandano Le mamme che subiscono violenza sono spesso preoccupate per le conseguenze che potrebbero subire loro stesse o i propri figli se denunciano i maltrattamenti. Queste sono le domande che pongono più spesso agli assistenti sociali o a chi presta loro soccorso: leggerle in famiglia o commentarle in classe potrebbe servire per capire le dinamiche psicologiche di chi è coinvolto in questo fenomeno e aiutare chi è in difficoltà.

63 Cosa posso fare per interrompere subito la violenza?
rivolgiti alle Forze dell’Ordine o al Servizio Sociale più vicino chiedi aiuto al Centro Antiviolenza: gli indirizzi e tutte le informazioni sui Centri presenti in Italia si trovano sulla App S.H.A.W. (informazioni qui: chiama il Numero Verde Antiviolenza: 1522

64 Se va tutto bene il Tribunale e i Servizi consentiranno alla nostra famiglia di riunirsi?
Sì. Quando è sicuro che le violenze non ci sono più e che le relazioni familiari sono serene, il Tribunale archivia il procedimento e restituisce ai genitori/familiari la possibilità di organizzare in modo autonomo la loro vita insieme ai bambini. Qualche volta il Tribunale ha il dubbio che il nuovo equilibrio sia davvero molto fragile e chiede al Servizio Sociale di continuare ad aiutare la famiglia e a vigilare sulla situazione.

65 Ma mio marito/il mio compagno giura che non lo farà più e io gli credo.
Il Tribunale sa che le persone possono cambiare e sa però che cam-biare è molto difficile. Tante famiglie si riuniscono sulla base di una promessa che non viene mantenuta e i bambini si trovano a vivere altre violenze. Il Tribunale è cauto perché vuole evitare che questo succeda, perciò chiede che il cambiamento sia concreto e stabile nel tempo.

66 E come faccio a dimostrare ai giudici che il periodo brutto è passato?
Gli adulti devono mettere al primo posto l’interesse dei bambini garantendo loro di vivere in una fa- miglia serena dove i litigi non diventano violenza: questo è il primo passo. Che vuol dire anche andare agli incontri con gli operatori, seguire le indicazioni sugli incontri protetti, partecipare con impegno ai percorsi terapeutici col Servizio per le Tossicodipendenze, o con il Centro di Salute Mentale se ce n’è bisogno. Periodicamente il Tribunale per i Minorenni riceve aggiornamenti dai Servizi. Le loro relazioni, insieme alle udienze e alle informazioni che arrivano dai genitori/familiari (memorie, documenti …), diventano la base per prendere nuove decisioni.

67 Se chiedo aiuto mi porteranno via i bambini?
No; se una mamma accudisce bene i suoi bambini e vuole proteggerli dalla violenza, il Tribunale per i Minorenni cerca di aiutarla.

68 Ma se lo denuncio lui viene allontanato da casa o va in prigione?
Non c’è colpa nel dire la verità. Picchiare, minacciare, aggredire sono dei reati e chi commette un reato va incontro a delle conseguenze, tra cui la prigione, questa è la legge. Chi subisce violenza non è responsabile di questo.

69 Chi può decidere l’allontanamento dei miei figli?
Lo decide il Tribunale per i Minorenni, se ritiene che i bambini siano a rischio o che stiano vivendo una situazione di forte sofferenza che gli adulti non riescono a fermare. Solo in casi molto gravi i bambini vengono allontanati con urgenza dalle Forze dell’Or- dine o dal Servizio Sociale, e comunque insieme alla mamma ogni volta che è possibile e utile per i bambini, e vengono inseriti in un luogo protetto. Il provvedimento urgente ha lo scopo di proteggere i bambini e deve essere esaminato dai giudici.

70 Quali conseguenze può vivere un ragazzo o una ragazza cresciuto in una famiglia dove la mamma subisce violenza dal partner? Un bambino anche se molto piccolo si accorge di quello che succede tra gli adulti. Vede e sente molto più di quanto gli adulti non credano. Si accorge della tensione, della paura, della soggezione, dei segni sul corpo della mamma. Si preoccupa per la vita e la serenità dei suoi genitori/familiari. Se la mamma subisce violenza, il bambino soffre profondamente perché vorrebbe aiutarla e proteggerla.

71 Il papà/il mio compagno non ha mai picchiato i bambini, se la prende solo con me…
Ogni persona ha la propria storia, è difficile generalizzare. Quello che è certo, è che i figli maschi hanno maggiore probabilità di diventare, a pro- pria volta, uomini violenti nelle loro relazioni d’amore, mentre le figlie corrono il rischio di innamorarsi di uomini violenti e di rivivere la stessa esperienza della mamma. Scegliere di proteggere i bambini dalla violenza familiare fa bene al loro presente e al loro futuro.

72 Forse è colpa mia, forse sono io che lo provoco
La vittima di maltrattamento non è causa della violenza che subisce. Discutere, litigare, avere opinioni diverse fa parte della quotidianità delle relazioni. Gli adulti dovrebbero superare il nervosismo, il disaccordo o il non amore parlando, discutendo, separandosi se necessario, ma senza ricorrere alla violenza. Una vita basata sul silenzio e sulla paura è una vita infelice: ci sono istituzioni pronte a dare aiuto per cambiarla.

73 Quindi il primo decreto del Tribunale per i Minorenni non è definitivo?
Normalmente è un decreto provvisorio e dev’essere verificato nel tempo. Ci sarà più avanti un altro decreto, definitivo, che terrà conto dell’evoluzione della situazione familiare.

74 Come faccio a spiegare al giudice il mio punto di vista?
Attenzione. Se il decreto tiene lontano il papà/compagno dai bambini - o perché lo ha fatto uscire di casa, o perché ha allontanato la mamma con i bambini - la famiglia non può tornare unita fino a che il Tribunale non acconsente. Se poi la mamma è in comunità con i bambini e non si trova bene, o vuole tornare con il marito/compagno che è stato violento con lei, lei può uscire dalla comunità in qualsiasi momento ma i figli devono rimanere lì fino a nuova decisione del Tribunale per i minorenni.

75 E se volessi riunire la mia famiglia?
Dopo una decisione urgente, o ancora prima di intervenire con un decreto, il giudice convoca i genitori, spesso separatamente, per ascoltare da loro ciò che sta succedendo in famiglia. Dai anni in su anche i bambini vengono ascoltati, è un loro diritto. Inoltre il papà o la mamma, se vogliono, possono nominare un avvocato difensore, prendere visione degli atti e presentare memorie e documenti. Chi è in grave difficoltà economica può chiedere di essere seguito da un avvocato a spese dello Stato (gratuito patrocinio).

76 Cosa sono e a cosa servono gli incontri protetti tra il papà e i bambini?
Gli incontri protetti sono importanti per mantenere il rapporto padre-figli in un contesto sicuro, grazie alla presenza di altri adulti. Il Tribunale si avvale degli incontri protetti anche per approfondire la relazione tra il papà e i bambini. Gli operatori presenti hanno il compito di osservare se i bambini stanno bene con il padre, se hanno paura di lui, se si sentono strumentalizzati dal papà per avere notizie della mamma. Chi assiste ha anche il compito di supportare il papà e di intervenire se succede qualcosa che mette in difficoltà i bambini.

77 Mio marito/il mio compagno è violento per l’educazione che ha ricevuto
Mio marito/il mio compagno è violento per l’educazione che ha ricevuto. È convinto che un uomo, con la moglie/compagna possa fare quello che vuole La violenza fa soffrire i bambini, qualunque sia l’educazione o la cultura dei loro genitori. Per questo la legge pone dei limiti e prevede degli aiuti che valgono per tutte le famiglie. Chiede a tutti i genitori di riflettere sui loro comportamenti e di cambiarli.

78 E se i bambini stanno male quando incontrano il papà, o se al contrario voglio vederlo di più e più liberamente? La violenza fa soffrire i bambini, qualunque sia l’educazione o la cultura dei loro genitori. Per questo la legge pone dei limiti e prevede degli aiuti che valgono per tutte le famiglie. Chiede a tutti i genitori di riflettere sui loro comportamenti e di cambiarli.

79 A volte un uomo è violento non per colpa sua ma perché ha problemi psichiatrici, o perché fa uso di alcol, o droghe, o gioca d’azzardo… I servizi sanitari e sociali esistono per aiutare le persone che hanno queste difficoltà. In alcuni casi il Tribunale può chiedere ai servizi di aiutare il papà/compagno e gli prescrive di farsi aiutare dal Servizio per le tossico- dipendenze, se c’è una dipendenza, o dal Centro di Salute Mentale se ha problemi psicologici o psichiatrici. Entrambi sono servizi pubblici delle Aziende USL della regione. In Italia esistono anche dei Centri specifici per uomini maltrattanti. Il Tribunale può chiedere agli uomini che hanno avuto comportamenti violenti di recarsi presso quei centri per farsi aiutare.

80 Mio marito/il mio compagno è violento da quando ha perso il lavoro e isoldi non bastano più.
I problemi economici incidono sicuramente sulla vita familiare ma non autorizzano ad avere un comportamento violento. Un uomo che si comporta in questo modo soffre, fa soffrire gli altri, e ha bisogno di essere aiutato. Per questo è importante riuscire a chiedere aiuto e che, nei casi più gravi, intervenga il Tribunale per i Minorenni.

81 Che cosa fa il Tribunale per i Minorenni quando gli viene segnalata una famiglia cdove la mamma è vittima di violenza? In Tribunale quattro giudici esaminano la situazione e emettono un decreto. A seconda della gravità, il decreto decide quale percorso attivare. Alcuni esempi possono essere: Chiedere al Servizio Sociale di capire che cosa sta succedendo at- traverso incontri con i genitori, con i bambini e con i loro insegnanti, il pediatra.. per poi inviare una relazione al Tribunale. Affidare i bambini al Servizio Sociale, cioè incaricare gli operatori di: incontrare la famiglia in ufficio e a casa, vigilare sulla situazione, dare indicazioni sul rapporto con i bambini o su come risolvere alcuni problemi personali e familiari (es. smettere di bere, ecc.), partecipare alle decisioni familiari più importanti… e poi riferire ai giudici; Imporre al papà di uscire di casa per un certo periodo di tempo e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai figli; Allontanare i bambini insieme alla mamma, in un luogo accogliente e protetto che possa aiutarli. Se il giudice ha deciso che l’allontanamento è necessario per interrompere le violenze e la mamma non accetta, i bambini vengono comunque inseriti in protezione.

82 Ma i bambini soffrono senza il papà?
Si, è vero. Ma soffrono ancora di più vivendo tra le violenze degli adulti. Bisogna tenere conto che l’allontanamento è temporaneo: interrompe la situazione di crisi e favorisce il cambiamento.

83 Stò pensando di ritirare la denuncia
Stò pensando di ritirare la denuncia. Se io la ritiro, tutto ritornerà come prima. Non è così. Il ritiro della denuncia influisce sulla punizione che lui può ricevere per quello che ha fatto. Il Tribunale per i Minorenni, però, non si ferma. Continuerà ad interessarsi della sua famiglia fino a che non avrà le prove che i figli vivono in un’atmosfera serena.

84 Se il Tribunale ha deciso di affidare i bambini al Servizio Sociale invece che a me, vuol dire che non mi considera una brava mamma? Soprattutto in una fase iniziale, affidare i bambini al Servizio Sociale è un modo per proteggerli. Questo serve anche a diminuire le occasioni di contrasto nella coppia introducendo figure esterne, cioè professionisti esperti come assistenti sociali, psicologi, educatori. Quando il papà viene allontanato dai bambini, per vederli inizialmente dovrà rivolgersi al servizio (incontri protetti). Non serve a niente che se la prenda con la mamma.

85 LA APP La App “ S.H.A.W.” è stata ideata per la sicurezza delle donne, ma anche pensata e realizzata per rispondere alla richiesta di informazioni e strumenti efficaci per la prevenzione.. Ha come obiettivo quello di rendere gli smarthphone degli utenti in situazione di potenziale pericolo strumenti utili per aiutare le donne a focalizzare l’attenzione sui temi della consapevolezza e della conoscenza degli aspetti legislativi più importanti e innovativi.

86 Non esiste oggi una App che leghi una serie di servizi, con questo scopo e queste caratteristiche, con il primario obiettivo di fornire una sintesi delle principali informazioni legali. La App rende inoltre immediatamente visibile una lista dei principali centri antiviolenza presenti sul territorio, fornendo un efficace aiuto alle donne che decidano di rivolgersi a professionisti e persone formate ad hoc. Visita il sito dedicato al progetto: troverai informazioni su Soroptimist, l'associazione che mette a disposizione gratuita delle donne questo strumento, le caratteristiche della App e la possibilità di scaricarla.

87 AGENDA

88 Chi Siamo Il Soroptimist International è un’associazione femminile composta da donne con elevata qualificazione nell’ambito lavorativo che opera, attraverso progetti, per la promozione dei diritti umani, l’avanzamento della condizione femminile e l’accettazione delle diversità. Il termine Soroptimist deriva dalle parole latine soror e optima..


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