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La normativa di riferimento della vigilanza bancaria

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Presentazione sul tema: "La normativa di riferimento della vigilanza bancaria"— Transcript della presentazione:

1 La normativa di riferimento della vigilanza bancaria

2 Gli obiettivi del sistema finanziario
Stabilità del valore della moneta, delle istituzioni e del sistema nel suo complesso. Efficienza allocativa e operativa degli intermediari. Tutela del risparmiatore, contraente debole da proteggere garantendo trasparenza informativa e correttezza comportamentale degli intermediari. Concorrenza dei mercati in cui operano gli intermediari finanziari.

3 La funzione di vigilanza
Incapacità mercato di realizzare autonomamente gli obiettivi. Necessità regolamentazione per indirizzo forze mercato. Politica monetaria Regolamentazione Vigilanza Correttezza intermediari verso investitori Mercato mobiliare Sistema creditizio Correttezza e completezza informativa emittenti Stabilità ed efficienza intermediari

4 Obiettivi di vigilanza: stabilità ed efficienza banche
L’obiettivo di efficienza è strettamente connesso al grado di concorrenza dell’industria finanziaria, a motivazione della funzione monetaria e creditizia svolta nell’economia del Paese. Modello di riferimento: performance struttura condotta dagli elementi della struttura (es. la concentrazione) dipende la condotta concorrenziale (comportamenti collusivi o conflittuali) l’intensità della concorrenza spiega la ricerca di performance costo/qualità servizio sempre migliori la “ricerca di migliori performance” può rappresentare l’obiettivo di “efficienza” della vigilanza l’intensità della concorrenza, funzionale ai fini dell’efficienza, potrebbe non favorire la stabilità, anzi, potrebbe accentuarne le situazioni di crisi. La minimizzazione del costo dell’intermediazione avviene attraverso lo stimolo alla concorrenza degli intermediari.

5 I controlli di stabilità del sistema
Obiettivo: assicurare equilibrio patrimoniale di lungo termine di ciascun intermediario e quindi di tutto il sistema. Differente spinta di instabilità tra varie funzioni: massima in quella monetaria e nulla per brokeraggio. L’instabilità istituzioni finanziarie può assumere carattere sistemico. Le banche assicurano i sistemi dei pagamenti e quindi importante azzerare il rischio detenzione moneta e fenomeni di contagio di insolvibilità: importanza rischio controparte Crescente convergenza internazionale che per ridurre rischio sistemico impone: credito di ultima istanza e coefficienti patrimoniali. I controlli sulla stabilità sono attribuiti all’organo di vigilanza che può essere lo stesso o diverso dal regolatore della politica monetaria: in UME la BCE non svolge funzione vigilanza su banche.

6 I controlli di correttezza e trasparenza
Obiettivo:garantire l’integrità dei comportamenti ed il rispetto delle regole del gioco. Informazione emittenti: riconoscimento dei principi di trasparenza in tutti i paesi ad autorità di controllo mercato mobiliari e si estrinsecano in prospetti informativi. Uniformizzazione per processi in atto di internazionalizzazione mercati e uniformità contabile (Ias). Comportamenti intermediari: riconoscimento principi generali internazionali, direttiva Eurosim recepita con TUF. principi Poteri controllo distribuiti tra: autorità controllo del mercato mobiliare; organismi autoregolamentazione espressione mercato. Il bilanciamento tra i due è funzione della storia di ogni Paese.

7 Obiettivi di vigilanza: stabilità
La stabilità è necessaria per mantenere la fiducia dei singoli risparmiatori verso la moneta bancaria e salvaguardare in tal modo la formazione del risparmio nazionale, fondamentale per la crescita economica. L’obiettivo della stabilità viene perseguito a livello di singola banca verificandone e garantendone i livelli di liquidità e di solvibilità, nonché limitandone l’assunzione di rischi. Evitare l’effetto domino: che l’insolvenza di una singola banca diventi l’insolvenza del sistema bancario.

8 Obiettivi di vigilanza: efficienza
Si intendono perseguire condizioni di efficienza dei mercati e dei singoli intermediari, trasformandola in tal modo in efficienza del sistema finanziario. Efficienza operativa: ricerca combinazione ottimale dei fattori produttivi per combinare il massimo livello di produzione con la minimizzazione dei costi. Efficienza allocativa: capacità di destinare le risorse creditizie seconda una scala di priorità basata sui rendimenti attesi degli investimenti a parità di rischio. Ottimizzazione della funzione di screening (selezione) della clientela. Efficienza informativa: capacità dei prezzi dei titoli di riflettere, in ogni momento, tutte le informazioni disponibili, fornendo in tal modo segnali appropriati al mercato. L’asimmetria informativa tende a generare l’inefficienza dei mercati.

9 Gli organi di vigilanza
Il CICR con compiti di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal Testo Unico o da altre leggi. La Banca d’Italia ha numerosi compiti, oltre a formulare proposte per le deliberazioni di competenza del CICR, esercita le funzioni di vigilanza sul settore bancario e sulle singole banca. Essenzialmente, svolge un ruolo di organo: tecnico territoriale nell’attuazione della politica monetaria stabilita dalla BCE; di attuazione delle deliberazioni del CICR; di vigilanza nei confronti del sistema; di vigilanza sulla concorrenza. La Banca d’Italia emana regolamenti, impartisce istruzioni e adotta provvedimenti di carattere particolare.

10 La vigilanza delle autorità creditizie:strumenti
In generale, gli obiettivi della vigilanza sono sana e prudente gestione delle banche, stabilità del sistema, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia. La vigilanza che viene esercitata per il conseguimento dei detti obiettivi si classifica strumentalmente in: regolamentare ; art.53 tub informativa; art. 51 tub ispettiva; art. 54 tub protettiva. art. 70 seg. tub

11 La vigilanza informativa art.51
Le banche sono tenute ad inviare, periodicamente alla Banca d’Italia, una serie di informazioni. Questo strumento è stato utilizzato dalla Banca d’Italia anche per indurre rilevanti modifiche organizzative alle banche, in termini informatici, di rilevazione ed immagazzinamento dei dati, di sistemi di controllo gestionale e contabile, di gestione dei rischi. Essenzialmente l’invio dei dati riguarda: il sistema PUMA (Procedura Unificata Matrice Aziendale), che definisce i dati contabili da inviare periodicamente alla Banca d’Italia la quale ritorna dati di sistema (Bastra 1 (Base Statistica Raffronti Aziendali) e Bastra 2); la centrale dei rischi, a cui riferire una serie di informazioni relative agli affidamenti concessi; i tassi applicati. Queste informazioni consentono un attento monitoraggio individuale e di sistema della banche italiane.

12 La vigilanza regolamentare art. 53
Tale vigilanza interviene a regolamentare aspetti della struttura e dell’attività delle banche per limitarne l’assunzione di rischi. Controlli strutturali. Per definire la morfologia del mercato: condizioni per l’accesso (capitale minimo, onorabilità); vincoli all’operatività (riserve di attività: assicurative e Sgr); condizioni per determinare operazioni (fusione, assunzione di partecipazioni). Controlli prudenziali. Limitanti il grado di rischio assunto dai singoli intermediari e finalizzati a garantire solvibilità e liquidità (riserva obbligatoria, coefficienti patrimoniali, etc.). Controlli trasparenza e correttezza. Nei settori dei rapporti bancari con clientela (legge sulla trasparenza e norme sul bilancio bancario) e attività di investimento (definizione del ruolo assunto dall’intermediario per evitare conflitti di interesse). Normative su adeguatezza del capitale

13 La vigilanza regolamentare art.53
Si basa sulla fissazione di regole di comportamento (di natura quantitativa e qualitativa) a presidio dei rischi connessi all’attività a) adeguatezza patrimoniale b) contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni c) partecipazioni detenibili d) limiti alla concentrazione dei rischi e) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni f) sistemi di incentivazione e di remunerazione g) trasparenza e correttezza dei comportamenti

14 La vigilanza regolamentare: entrata
Per svolgere l’attività bancaria le banche devono essere iscritte in un apposito Albo avendo le seguenti condizioni: adozione della forma della spa o della società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; capitale minimo di costituzione; programma, atto costitutivo e statuto; requisito onorabilità dei partecipanti al capitale; requisito onorabilità e professionalità degli amministratori, sindaci e alto management.

15 La vigilanza regolamentare: forma societaria
Le tre forme societarie possibili sono al momento: la SpA, la Banca Popolare (in trasformazione in SpA ordinaria) e la Banca di Credito Cooperativo. Gli elementi che distinguono la convenienza ad adottare una piuttosto che l’altra forma societaria sono: la dimensione del capitale della banca (6,3 milioni per spa e popolari e 2 per le banche di credito cooperativo); il numero dei soci (minimo 200 per le banche popolari e per quelle di credito cooperativo); il grado di concentrazione del capitale; gli obiettivi della compagine sociale; competenza territoriale (limitata per le BCC). Agli estremi: a) grande dimensione, alta concentrazione proprietaria, basso numero soci di comando e obiettivo profitto: spa. b) capitale limitato, ampio numero soci, obiettivo mutualità: banca di credito cooperativo. Questo quadro è però in evoluzione in questi giorni per uniformare i modelli alle esigenze di gestione e controllo della BCE

16 La vigilanza regolamentare: soci
La partecipazione al capitale delle banche non è libera, ma è assoggettata a dei limiti. Vi è un requisito di onorabilità che deve essere detenuto dai soci. Vi sono dei vincoli al capitale detenibile. Autorizzazione Bankit se > 5% del capitale banca con diritto voto o controllo (o in società che abbia partecipazione oltre 5% in banca). Le società non finanziarie max 15% autorizzabile per divieto commistione banca – impresa. Si vuole evitare, in questo modo, che un’impresa controlli la sua banca creditrice.

17 La vigilanza regolamentare: controlli prudenziali
Si fa riferimento ad una serie di vincoli/regole cui devono essere sottoposte le banche per garantire una gestione a rischio controllato, per tutelare in modo adeguato i depositanti. Le norme di vigilanza prudenziale lasciano piena libertà di gestione ma fissano dei limiti oggettivi entro i quali deve mantenersi la gestione bancaria. Essa è realizzata utilizzando strumenti quali: coefficienti di bilancio (solvibilità, equilibrio finanziario, concentrazione investimenti, grandi rischi, rigidità costi) adeguati standard organizzativi (dimensione risorse, la presenza di strumenti operativi); onorabilità, competenza e esperienza che devono possedere i soggetti che assumono posizioni nell’alto management e negli organi collegiali.

18 Il ruolo del patrimonio di vigilanza
Il patrimonio rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria. Il patrimonio costituisce il principale punto di riferimento per le valutazioni dell'Organo di vigilanza ai fini della stabilità delle banche. Su di esso sono fondati i più importanti strumenti di controllo, quali il coefficiente di solvibilità, i requisiti a fronte dei rischi di mercato, le regole sulla concentrazione dei rischi e sulla trasformazione delle scadenze; alle dimensioni patrimoniali è connessa inoltre l'operatività in diversi comparti. Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.

19 innovativi di capitale Patrimonio supplementare
valore strumenti innovativi di capitale 85% Plusval. nette Su partec. 15% 50% subordinati Capitale versato Riserve F.do rischi banc. gen. F.do rischi su crediti Riserve di svalutaz.ni Patrimonio di base Patrimonio supplementare > Partecipazioni Deduzioni Patrimonio di vigilanza Subordinati e Ibridi vs banche e finanziarie

20 La vigilanza prudenziale: partecipazioni detenibili
15% per singola partecipazione Patrimonio Imprese non finanziarie 60% per l’insieme delle partecipazioni

21 Vigilanza prudenziale: partecipazioni detenibili
Il complesso delle partecipazioni, unitamente agli investimenti in immobili, non deve eccedere (a livello individuale e consolidato) l'ammontare del patrimonio di vigilanza. Partecipazioni qualificate (=> 10 % diritti di voto) o rappresentante il 10% della banca partecipante è necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia. Partecipazioni qualificate (solo se immobilizzi) in imprese non finanziarie: per impresa, limite complessivo max 15% del patrimonio di vigilanza; cumulativo imprese, 60% del patrimonio di vigilanza. Modifica apportata dalla Delibera CICR del 28 luglio Con questa modifica l’Italia si allinea al sistema voluto dalla Comunità Europea.

22 La vigilanza prudenziale: il coefficiente di solvibilità
Il rapporto Patrimonio di vigilanza Attivo ponderato per il rischio (creditizio,mercato,organizzativo) su base individuale deve essere pari almeno all’8%. Analogo valore se su base consolidata, in tale caso quello individuale di una singola base del gruppo può essere il 7%, purchè su base consolidata sia rispettato l’ 8%. Il valore delle operazioni a denominatore sono assoggettate a parametrazione di rischio o con metodo standard o con rating interni (cfr. lezione Rating interni).

23 Coefficiente di solvibilità: operazioni fuori bilancio
garanzie impegni Equivalente creditizio Valore nominale Fattore conversione = X Fattori di conversione per le operazioni fuori bilancio 100% a rischio pieno 50% a rischio medio 20% a rischio medio-basso 0% a rischio basso

24 Il coefficiente di solvibilità: Basilea 2
La considerazione che tutti i crediti a privati non possono essere trattati alla stessa maniera e che esistono operazioni di cartolarizzazione e di copertura del rischio, ha portato a rivedere la formulazione dei coefficienti. L’obiettivo è quello di una maggiore copertura del rischio di credito, di quello di mercato e di quello operativo, con strumenti più efficaci. In base a Basilea 2 il rischio di credito può essere misurato: metodo standard, che in luogo delle ponderazioni basate sulla natura, residenza e garanzie degli emittenti, fa riferimento sui rating delle società specializzate; rating interni, sistema di misurazione del rischio che considera la probabilità del rischio, l’entità della perdita in caso di insolvenza, la scadenza del finanziamento e la concentrazione del portafoglio.

25 Vigilanza prudenziale: i grandi fidi
Per evitare una eccessiva concentrazione degli affidamenti in pochi soggetti, sono state emanate apposite disposizioni. Viene definito grande rischio un affidamento di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della banca. I grandi rischi sono assoggettati ai seguenti limiti: globale (insieme dei grandi rischi), otto volte il patrimonio di vigilanza; individuale (singola posizione di rischio), 25% del patrimonio di vigilanza.

26 Vigilanza prudenziale: i rischi di mercato
Rischio di posizione, sul portafoglio non immobilizzato, esprime il rischio che deriva dalla oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all’andamento dei mercati e alla situazione della società emittente. Rischio di regolamento, sul portafoglio non immobilizzato, che si determina nelle operazioni di transazioni su titoli qualora la controparte dopo la scadenza del contratto non abbia adempiuto alla propria obbligazione di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti. Rischio di controparte, sul portafoglio non immobilizzato, che la controparte non adempia alla scadenza ai propri obblighi contrattuali. Rischio di concentrazione, per lo sforamento dei limiti previsti a causa del computo nei grandi rischi del portafoglio non immobilizzato. Rischio di cambio, di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere. In relazione a tale rischio, le banche sono tenute alla osservanza di un requisito patrimoniale pari all’ 8 per cento della "posizione netta aperta in cambi".

27 La vigilanza regolamentare art
La vigilanza regolamentare art.53 organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni Con l’aggiornamento n. 15 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, datato 2 luglio 2013, la Banca d’Italia ha provveduto ad aggiornare le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, inserendo nel Titolo V, tra gli altri, un nuovo capitolo in materia di sistema di controlli interni a partire dal 1 luglio 2014, Le banche dovevano provvedere a effettuare, entro il 31 dicembre 2013, un’analisi della propria situazione alla luce delle nuove disposizioni (gap analysis) e porre in essere i necessari presidi di adeguamento. In considerazione del ruolo centrale che il sistema dei controlli interni ( che viene articolato secondo la classica tripartizione di controlli di linea, controlli sui rischi e sulla conformità e revisione interna ) riveste nell’organizzazione aziendale, il testo a tal proposito precisa che questo è “un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali

28 La vigilanza regolamentare art
La vigilanza regolamentare art.53 organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni Banca d’Italia chiarisce che l’obiettivo che intende raggiungere attraverso l’introduzione di queste nuove previsioni è quello di definire una cornice normativa in tema di controlli aziendali che, inserendosi nel più generale complesso di norme in materia di assetto di governo e controllo delle banche, individui le responsabilità di una sua corretta e completa attuazione da parte di tutti gli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze. In particolare, alle banche è richiesto di formalizzare un quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio, Risk Appetite Framework – RAF (i cui requisiti come quadro di riferimento sono indicati all’Allegato C al Capitolo 7) le politiche di governo dei rischi e i processi di gestione dei rischi. A tal fine, le responsabilità sono divise tra i singoli organi aziendali (Sez. II), la cui interazione è vista come essenziale nell’ottica del corretto funzionamento del sistema di controlli interni.

29 La vigilanza regolamentare art
La vigilanza regolamentare art.53 organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni All’organo con funzione di supervisione strategica, in quanto incaricato di definire il modello di business e gli indirizzi strategici della società, essendo l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche, spetta di valutare i livelli di rischio che questi comportano, di definire le linee generali di indirizzo dei controlli interni e, pertanto, di approvare i processi aziendali più rilevanti a riguardo (costituzione delle funzioni aziendali di controllo, processo di gestione del rischio, processo per l’approvazione di nuovi prodotti o servizi, politiche di esternalizzazione delle funzioni aziendali).

30 La vigilanza regolamentare art
La vigilanza regolamentare art.53 organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni L’organo con funzione di gestione, avendo una visione completa dei rischi aziendali, ha invece il ruolo operativo di attuare gli indirizzi strategici, il RAF e le politiche di governo: spetterà a tale organo definire e attuare il processo di gestione dei rischi e tutte le politiche sopra descritte, il tutto tenuto conto che esso è l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.

31 La vigilanza regolamentare art
La vigilanza regolamentare art.53 organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni L’organo con funzione di controllo, che è il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, infine, è responsabile di vigilare che i controlli messi in atto siano completi, adeguati, funzionali e affidabili. In questa sede Banca d’Italia riserva una specifica menzione anche all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 ribadendo che, nel sistema delineato, vi dovrebbe essere una sovrapposizione/coincidenza con l’organo con funzione di controllo salvo prevedere, in chiusura, anche la possibilità di costituire un organismo di vigilanza ad hoc. Quest’ultima soluzione sembra però essere indicata come residuale ed eccezionale e, in quanto tale, richiede una specifica motivazione. Al fine di meglio coordinare tutti gli attori coinvolti nel sistema di controllo interno, nonché per consentire a questo di diventare effettivamente uno strumento di conoscenza per gli organi aziendali, è prevista la redazione di un documento che illustri compiti e responsabilità, flussi informativi e modalità di coordinamento tra le varie funzioni.

32 La vigilanza regolamentare art
La vigilanza regolamentare art.53 organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni Il Capitolo 7 prende in considerazione anche le funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti (Sez. III), ovvero quelle di compliance, di risk management e di internal audit, e al fine di garantirne l’indipendenza e la separazione: a) sono state introdotte regole più stringenti in materia di revoca e nomina dei relativi responsabili; b) sono previsti obblighi di rendicontazione periodica nei confronti degli organi aziendali; c) sono stati definiti i requisiti specifici e le responsabilità di ciascuna funzione.

33 Il processo di controllo prudenziale: lo SREP
BI conduce almeno annualmente il processo di valutazione e revisione prudenziale sugli intermediary vigilati (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) . Si tratta di un processo integrato in cui: è verificato il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale è esaminato il bilancio ufficiale è attribuito un giudizio a ciascuna area di rischio (rischio strategico, di credito, di mercato, di tasso, di liquidità e operativo) e ai profili trasversali (sistemi di governo e controllo, redditività, adeguatezza patrimoniale) è assegnato un giudizio complessivo, punto di partenza per programmare l’azione d’intervento sulle banche Su queste basi viene pianificata l’azione di vigilanza prospettica

34 Il processo di controllo prudenziale
Le analisi si basano su: segnalazioni di vigilanza sistemi interni di misurazione di rischi previsti dal primo pilastro di Basilea 2 processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) previsto dal secondo pilastro e mirano a valutare: il rischio strategico e il sistema di governo e controllo il rischio di credito i rischi finanziari (mercato, tasso di interesse, liquidità) i rischi operativi e di reputazione la redditività il patrimonio sulla base di percorsi e modelli di indagine strutturati e tenendo conto dei fattori di mitigazione e controllo dei rischi

35 Il processo di controllo prudenziale
Analisi-Valutazione-Intervento Analisi-Valutazione-Intervento Acquisizione di dati e informazioni Eventuale escalation dell’azione di vigilanza Analisi quali- quantitativa Vigilanza prudenziale Azione di monitoraggio e follow-up Valutazione della banca/intermediario Azione di intervento sulla La valutazione dell’intermediario viene formalizzata in un documento (relazione AVG) con cadenza di norma annuale L’attività di analisi-valutazione-intervento viene svolta nel continuo

36 Il processo di controllo prudenziale
Analisi-Valutazione-Intervento Analisi-Valutazione-Intervento La VALUTAZIONE attribuita ai singoli profili viene espressa in punteggi (da 1 – favorevole, a 6 – sfavorevole) e concorre alla formazione del giudizio complessivo (1-6) I punteggi costituiscono la base per la successiva AZIONE di vigilanza ordinaria sorveglianza interventi correttivi interventi di carattere straordinario

37 Analisi-Valutazione-Intervento
La vigilanza ispettiva. Art 54 Analisi-Valutazione-Intervento La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche in via: ordinaria con una periodicità all’incirca decennale; straordinaria, a seguito, di solito, di fatti di una certa gravità o se a seguito della vigilanza informativa, vengono fuori situazioni da chiarire. Spesso le ispezioni sono effettuate quando si introducono novità complesse, con il fine di aiutare le banche a risolvere i relativi problemi. Per il tipo particolare di ruolo che ha assunto nel tempo la Banca d’Italia, l’attività ispettiva da puramente legale è sempre più entrata nella gestione della banca, finendo per assumere spesso qualità consulenziale. Negli ultimi tempi tali attività sono state rivolte anche all’antiriciclaggio.

38 La vigilanza prospettica/protettiva art. 70
Ha l’obiettivo di minimizzare le esternalità negative che potrebbero determinarsi a dell’insolvenza di una o più banche. La protezione sostanzialmente è effettuata sia nei confronti dei depositanti sia del sistema creditizio e di quello economico, allo stesso tempo supportato e supportante di quello creditizio. Si attua con interventi: preventivi, volti ad evitare che si verifichi una crisi (rilevamento tramite sistema anomalie, iniezione di liquidità, amministrazione straordinaria); gestione delle crisi (liquidazione) con intervento eventuale del fondo di garanzia dei depositi (acquisizione attività da parte di altre banche, fusione, etc,).

39 Gli strumenti di intervento
La Banca d’Italia affronta le situazioni di anomalia attraverso una serie di iniziative ad incidenza graduata secondo la rilevanza dei problemi da affrontare a) richiami ed inviti b) emanazione di provvedimenti particolari c) convocazione degli esponenti aziendali d) convocazioni degli organi aziendali e) provvedimenti restrittivi (ambiti sempre più ampi) f) provvedimenti straordinari g) amministrazione straordinaria - sez. I, art 70 segg. h) liquidazione coatta amministrativa – sez. II, art 80 segg.

40 Assetti e modelli di business degli intermediari nel nuovo quadro di risoluzione delle crisi
Con il recepimento della BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive che istituisce un quadro di riferimento unitario per le attività di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, dal 1° gennaio 2015 tutte le autorità di vigilanza dei 28 Stati membri dell’Unione avranno a disposizione strumenti per prevenire situazioni di difficoltà degli intermediari e per gestire situazioni di crisi, salvaguardando la continuità dei servizi essenziali e liquidando le restanti attività. Quindi: Nuovi poteri e responsabilità per le Autorità con la predisposizione dei piani di resolution Nuovo quadro di riferimento per gli intermediari con la necessità di adottare piani di recovery adeguati

41 I tre pilastri dell'Unione Bancaria e la gestione delle crisi
Le banche e le SIM dell’Unione Europea devono avere dal appositi piani di recovery, da aggiornare annualmente, tesi a pianificare le modalità con cui reagire ad uno stato di crisi e ad individuare le attività da porre in essere per riequilibrare la situazione finanziaria; dovranno essere identificate le funzioni critiche e le attività ritenute core, mappandole in relazione alle strutture che le svolgono con l’obiettivo di preservarne la continuità. I piani più articolati e pervasivi dovranno essere sviluppati dalle grandi banche, da quelle con operatività transfrontaliere o molto complesse, specie nel settore della finanza; per le altre vige un principio di proporzionalità.

42 I tre pilastri dell'Unione Bancaria e la gestione delle crisi
Gli intermediari nei recovery plan devono individuare un set articolato d’indicatori di risk management, funzionale a cogliere tempestivamente segnali di difficoltà e a intervenire per risanare la situazione con misure gestionali in larga parte già definite exante. I piani dovranno basarsi su assunzioni realistiche in scenari di crisi, e pertanto dovranno tenere in considerazione possibili discontinuità nei comportamenti della clientela e delle controparti di mercato. Tipico esempio sono il possibile peggioramento delle condizioni di accesso alle infrastrutture di regolamento e di utilizzo del collateral a garanzia. In sintesi si tratta di simulazioni permanenti degli stress test a cui le banche sono state recentemente sottoposte nelle ispezioni della BCE Tali piani dovranno essere esaminati e approvati dalle autorità di vigilanza competenti.Ove giudicati inadeguati, con riferimento alla credibilità delle azioni previste e alla probabilità di successo, le autorità di vigilanza potranno chiederne la revisione e nel caso di persistente inadeguatezza imporre agli intermediari specifiche misure dirette a: ridurre il profilo di rischio; attivare misure di ricapitalizzazione; riesaminare la strategia, la governance e la struttura gruppo.

43 I tre pilastri dell'Unione Bancaria e la gestione delle crisi
Spetta invece alle autorità di risoluzione, in cooperazione con le autorità di vigilanza, redigere i piani di risoluzione volti a individuare le azioni da porre in essere ove sia necessario avviare una procedura di risoluzione di una banca o di una SIM in crisi. Parte integrante del piano di risoluzione è la valutazione di risolvibilità, diretta a individuare e rimuovere eventuali ostacoli alla possibilità di gestire in modo ordinato gli intermediari in crisi, senza ricorrere a forme di capitalizzazione pubblica, salvaguardando la continuità delle funzioni critiche e, più in generale, minimizzando possibili impatti sistemici. Le autorità di risoluzione, in coordinamento con quelle di vigilanza, avranno poteri incisivi di intervento per rimuovere sostanziali ostacoli alla risolvibilità, tra i quali la possibilità di chiedere modifiche della struttura legale e operativa dei gruppi per ridurne la complessità e per isolare e separare le funzioni critiche svolte dall’intermediario, di limitare o far cessare lo svolgimento di alcune attività, di vietare lo sviluppo di nuove linee di business.

44 I tre pilastri dell'Unione Bancaria e la gestione delle crisi
Il nuovo approccio La capacità dell’Unione bancaria di essere un fattore di integrazione e stabilizzazione dell’area dell’euro richiede la realizzazione di tutti e tre i pilastri: il nostro Paese e la Banca d’Italia sono fortemente impegnati su questo obiettivo. Il primo pilastro – il Single Supervisory Mechanism (SSM) – consentirà una vision integrata a livello di area dell’euro delle vulnerabilità del sistema bancario, rafforzerà l’efficacia degli interventi preventivi, favorirà una competizione su basi di parità concorrenziale. Il Meccanismo Unico di Supervisione vedrà agire in modo unitario la BCE e le autorità nazionali. La BCE, in collaborazione con le autorità nazionali, si occuperà in via diretta della vigilanza delle banche cosiddette significant; allo stato circa 120 grandi gruppi (di cui 13 italiani) che, sebbene in numero siano solo il per cento del totale delle banche attive nell’Eurozona, detengono oltre l’85 per cento degli attivi del sistema. Sulle altre banche - cd. less significant - la vigilanza sarà condotta dalle autorità nazionali nell’ambito di linee guida uniformi stabilite dalla BCE, che all’occorrenza potrà avocare a sé i compiti di supervisione.

45 I tre pilastri dell'Unione Bancaria e la gestione delle crisi
Il secondo pilastro - il Single Resolution Mechanism (SRM) - è complementare al primo, con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell’area mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione delle banche in crisi, affidata ad una autorità unica, il Single Resolution Board (SRB). La definizione in senso unitario dei processi e degli strumenti per la gestione delle crisi bancarie risponde all’esigenza di rendere credibili gli obiettivi alla base dell’Unione Bancaria. Il Sistema di risoluzione unico dovrà infatti assicurare, a far tempo dal 1 gennaio 2016, la liquidazione ordinata - in caso di crisi - delle banche cd. significative, di quelle per cui sarà necessario l’intervento del Fondo di risoluzione europeo e di quelle con operatività transfrontaliera.

46 I tre pilastri dell'Unione Bancaria e la gestione delle crisi
Il processo decisionale interno al Single Resolution Board vedrà coinvolte numerose istituzioni, nazionali e comunitarie: è essenziale pertanto che le regole operative che il Board dovrà emanare ne curino fluidità e tempestività d’azione. Il Board utilizzerà gli strumenti della Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), evitando le distorsioni competitive che altrimenti sarebbero potute derivare dalle implementazioni nazionali della direttiva e assicurerà la gestione unitaria della crisi dei gruppi operanti in diversi paesi, superando i problemi connessi al coordinamento di molteplici autorità. Il Board opererà in raccordo con le Autorità nazionali di risoluzione, responsabili della redazione dei piani di risoluzione e della conduzione delle procedure di gestione della crisi degli intermediari cd. less significant. Le autorità nazionali agiranno comunque sotto la supervisione e nell’ambito di orientamenti e linee guida stabiliti dal Board, che all’occorrenza potrà esercitare poteri di sostituzione assicurando in tal modo l’effettiva unitarietà del Meccanismo; a questo proposito è fondamentale che vengano definite pratiche e snelle modalità di cooperazione

47 I tre pilastri dell'Unione Bancaria e la gestione delle crisi
Lo strumento per rendere tangibile e credibile agli occhi dei mercati la capacità di intervento del Meccanismo Unico di Risoluzione senza ricorrere a fondi dei contribuenti è il Single Resolution Fund (SRF), La costituzione di un fondo con una propria e diretta capacità di intervento finanziario accresce la credibilità e la capacità di deterrenza degli strumenti di intervento del Meccanismo di risoluzione unico; questi si avvantaggeranno altresì della prevista possibilità di dotare il Fondo di un backstop europeo, attivabile in breve tempo e con una dotazione finanziaria adeguata per sottoporre a risoluzione anche intermediari molto grandi e complessi, disincentivando comportamenti di azzardo morale.

48 I tre pilastri dell'Unione Bancaria e la gestione delle crisi
Il terzo pilastro dell’Unione bancaria, l’istituzione di uno schema armonizzato di assicurazione dei depositi a livello europeo, mira a ridurre le distorsioni competitive dovute alle diverse forme di protezione e modalità di funzionamento degli schemi nazionali. Con il recepimento della direttiva saranno infatti armonizzate le norme sui sistemi di garanzia nazionali. Non è invece ad oggi possibile fare previsioni sulla creazione di un vero e proprio schema unico di assicurazione dei depositi nell’area dell’euro, dato che il progetto è stato per il momento accantonato per le forti resistenze politiche.

49 La recente evoluzione della normativa bancaria - cenni

50 La solidità del sistema bancario
L’idea di base è di generare “la fiducia del risparmiatore” verso il “sistema bancario” e per riflesso verso le “singole banche.” Ovvero, percepire le banche come istituzioni finanziarie a “rischio zero” con “offerta indifferenziata.” Questa operazione poggia essenzialmente su tre pilastri: creazione di una relazione tra le banche in grado di gestire contemporaneamente: i sistemi dei pagamenti, grazie alla rete interbancaria; il collocamento delle eccedenze di liquidità presso le altre banche per favorire l’equilibrio economico-patrimoniale del sistema; gestione delle piazze nella logica della economicità; vigilanza della Banca d’Italia.

51 I passaggi verso la banca di oggi
1985 recepimento I direttiva 77/780 sulla libertà di stabilimento e riduzione poteri vigilanza. 1990 liberalizzazione dell’apertura delle filiali. 1990 emanazione legge Amato (218/90) sulla trasformazione giuridica dei banchi pubblici. recepimento (481/92) della II direttiva (89/646) e emanazione del Testo Unico (385/93) in materia creditizia. 1998 emanazione del Testo Unico sui mercati finanziari. 1999 avvio Unione Monetaria Europea.

52 D.P.R. 350/85 (recepimento direttiva 780/77)
Il DPR, che regola l’accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, è importante poiché fissa due principi innovatori: la banca vista come impresa e non come istituzione (in quest’ultimo aspetto caratterizzata da aspetti di pubblico interesse perseguibili in via amministrativa); avvio della vigilanza prudenziale in luogo della strutturale con: l’abrogazione della discrezionalità autorizzativa della Banca d’Italia nella costituzione di nuove banche, con verifica condizioni oggettive (capitale minimo e moralità soci e amministratori); l’introduzione coefficienti patrimoniali.

53 Legge Amato (218/90) La legge Amato permise e favorì con incentivi fiscali la trasformazione degli Istituti di diritto pubblico in società per azioni, come premessa giuridica indispensabile per: rendere possibile la privatizzazione; rafforzare la struttura patrimoniale con il ricorso al mercato; un governo dell’azienda chiaro e trasparente dovendo rispondere il management ai soci; consentire l’eventuale processo di concentrazione.

54 La liberalizzazione degli sportelli
I provvedimenti più significativi possono essere così riassunti: settembre 1986, si consente alle aziende di credito la libera installazione delle apparecchiature automatiche di cassa (ATMs); maggio 1987, si introducono nuove norme in materia di cessioni e acquisizioni di sportelli; settembre 1987, diventa operativa la semplificazione delle tipologie di sportelli; maggio 1988, viene varata la nuova disciplina sui trasferimenti delle dipendenze; gennaio 1989, viene reso più flessibile il regime autorizzativo dei terminali punti vendita (POS); 1990, liberalizzazione completa dell’apertura di sportelli.

55 La seconda direttiva: i principi
La direttiva 646/89, recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 481/92, è volta rendere uniche nell’UE le regole del sistema bancario. Ciò lo si intende conseguire fissando pochi principi comuni (armonizzazione minima) e lasciando alla libera competizione normativa tra i vari paesi la convergenza normativa. I due principi cardine sono: la libertà di stabilimento, con unica autorizzazione valida su tutto il territorio comunitario; libera prestazione di servizi per tutte le attività ammesse al mutuo riconoscimento. Il criterio adottato per realizzare i due principi è quello del mutuo riconoscimento, per cui ogni stato membro riconosce la normativa dei mercati creditizi adottata dagli altri paesi comunitari.

56 La seconda direttiva: i profili armonizzati
elenco delle attività esercitabili; capitale minimo iniziale; controlli sugli assetti proprietari e sulle partecipazioni; modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza; vigilanza su base consolidata; concentrazione dei rischi (grandi fidi); garanzia dei depositi; regole di accertamento dei rischi di mercato; modalità di contabilizzazione e consolidamento. pubblicità dei documenti contabili.

57 Le attività ammesse al mutuo riconoscimento
1 Raccolta di depositi o altri fondi con obbligo restituzione 2 Operazioni di prestito 3 Leasing finanziario 4 Servizi di pagamento 5 Emissione gestione mezzi di pagamento (carte di credito, tec.) 6 Rilascio di garanzie e impegni di firma 7 Operazioni di negoziazione e derivati su titoli, cambi, etc.

58 Le attività ammesse al mutuo riconoscimento (2)
8 Partecipazione a emissione titoli e prestazione servizi connessi 9 Consulenza alle imprese 10 Servizi intermediazione finanziaria nel money broking 11 Gestione patrimoni 12 Custodia e amministrazione valori mobiliari 13 Servizi di informazione commerciale 14 Locazione di cassette di sicurezza 15 Altre attività

59 Il testo unico (385/93) Le continue trasformazioni normative del settore creditizio e il recepimento della seconda direttiva comunitaria rendevano difficile e complessa la normativa in materia creditizia, da qui la decisione di creare un Testo Unico in materia bancaria. Di fatto il Testo Unico è incentrato sul recepimento delle due direttive comunitarie e sui successivi interventi normativi, trasformando fortemente il sistema legislativo bancario italiano. Il Testo Unico tra le altre normative ha incluso anche quella sulla trasparenza e il DM del 1993 sulle partecipazioni detenibili anche in società non finanziarie.

60 Il testo unico: la despecializzazione
Il testo unico recependo tutte le novità normative di fatto rappresenta una nuova legge bancaria incentrata sulla despecializzazione: istituzionale, dovendo tutte le banche assumere o la forma di spa o quella di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Non più ICDP, BIN, Casse Risparmio; temporale, riconoscendo a tutte le banche la possibilità di raccogliere ed impiegare sia a breve sia medio-lungo termine; operativa, potendo svolgere tutte le attività ammesse al mutuo riconoscimento e di fatto poter assumere la forma di “banca universale”.

61 Il testo unico: l’attività bancaria
Il testo unico all’art. 10 definisce l’attività bancaria come “la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito”. Aggiunge, inoltre, che l’attività bancaria “ ha carattere d'impresa” e può essere esercitata solo dalle banche. Le banche possono, inoltre, esercitare “ oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.”

62 Il testo unico: la raccolta di risparmio
“E’ raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.” “La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.” Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: a) presso soci e dipendenti; b) presso società controllanti, controllate o collegate. Le banche possono emettere, inoltre, obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore, titoli di deposito nominativi o al portatore e anche prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili, i quali possono essere a loro volta in forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

63 Il testo unico: la trasparenza
Le norme sulla trasparenza che trovano origine nella legge 17 febbraio 1992, n.154 si indirizzano su due livelli: gli aspetti contrattuali del rapporto banca cliente; gli obblighi informativi nei confronti della clientela. Il primo aspetto riguarda la definizione scritta dei contratti, la sottoscrizione delle clausole vessatorie, la nullità delle clausole di rinvio agli usi e quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle. Obbligo di comunicazione al domicilio del cliente per peggioramento condizioni applicate. Fissazione delle valuta del giorno dell’operazione per le operazioni passive di contante, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato.

64 Il testo unico: la trasparenza (2)
Quanto agli obblighi di informazione si fa riferimento sia all’esposizione in filiale delle condizioni applicate alle varie tipologie di operazioni bancarie effettuate; sia, nei contratti di durata, all’obbligo di fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell’anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, etc. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con la periodicità contrattata (annuale, semestrale, etc.). Gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

65 Il testo unico: la trasparenza (3)
Molto importante è nella definizione della condizione passive del credito al consumo la comunicazione del TAEG (tasso annuo effettivo globale), che è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.

66 Il testo unico: la trasparenza (4)
Nel calcolo del TAEG sono inclusi: il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore, nonché le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito e le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.

67 Il fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD)
Il FITD, introdotto su base volontaria dalle banche italiane, è stato, poi, regolamentato con D. Lgs 659/96, sulla base della direttiva 94/19. La Direttiva n. 94/19 CE prevede un livello minimo di garanzia di EURO per singolo depositante. Il legislatore italiano ha elevato tale protezione minima richiesta dalla direttiva europea fino all'importo di euro. Tale importo costituisce dunque il limite massimo, richiamato dallo Statuto del Fondo, di rimborso per ciascun depositante. Il Fondo Interbancario protegge inoltre i depositanti di filiale estere di banche italiane. Per le filiali di banche italiane operanti in paesi comunitari, la protezione offerta dal Fondo Interbancario non può essere maggiore della protezione equivalente fornita dal sistema di garanzia del paese ospitante.

68 Il fondo interbancario di tutela dei depositi (2)
Il fondo intende dare protezione solo ai risparmiatori meno consapevoli e meno capaci di prevedere i rischi di default delle aziende a cui sono affidati i propri risparmi, per questo motivo sono esclusi dalla protezione del fondo: i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli; il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca; i depositi riconducibili ad operazioni di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita; i depositi delle amministrazioni statali; i depositi delle banche, quelli delle società finanziarie, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario;i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario; i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata; i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

69 Il testo unico della finanza (D. Lgs. 58/98)
Allo scopo di completare la cornice legislativa della attività finanziarie, dopo il testo unico per l’attività bancaria è seguito quello della finanza nel 1998. Esso si articola in tre parti: mercati finanziari (regolamentati e non regolamentati); intermediari finanziari; diritto societario. Con riferimento agli intermediari, la principale novità riguarda l’istituzione della figura del gestore unico che è autorizzato ad esercitare congiuntamente sia l’attività di gestione in monte sia quella individuale. Per le banche vi è la sola possibilità di operare nelle gestioni individuali.

70 Il testo unico della finanza: i mercati finanziari
La normativa distingue tra mercati regolamentati e non. E’ importante, in linea con gli altri paesi europei, la tendenza alla privatizzazione dei mercati mobiliari che diventano imprese ma sono assoggettati a regole generali e vigilanza (Consob). In tal senso essi hanno autonomia: nella scelta delle regole di ammissione, esclusione degli strumenti e degli operatori dal mercato; nelle modalità di negoziazione; di diffusione delle informazioni sugli scambi; nel fornire servizi accessori come il prestito di titoli in concorrenza con altri intermediari. Essi sono assoggetti al capitale minimo, ai requisiti di onorabilità e professionalità del management, degli organi societari e dei partecipanti al capitale.

71 Il testo unico della finanza: la governance
Anche nel campo del corporate governance sono intervenuti significativi cambiamenti soprattutto in termini di trasparenza. In particolare si è perseguita la tutela dei creditori e dei soci di minoranza. In tal senso vale ricordare la normativa relativa all’insider trading, alle opa, al ruolo del collegio sindacale. Più in particolare, in materia che interessa più da vicino le banche: esenzione dagli obblighi di informazione per i titoli (obbligazioni e altri titoli di debito) emessi dalle banche; disciplina delle deleghe che consente alle banche più potere di rappresentazione nelle assemblee.


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