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1 Il rischio di cambio Trade services: servizi di pagamento.

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Presentazione sul tema: "1 Il rischio di cambio Trade services: servizi di pagamento."— Transcript della presentazione:

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2 1 Il rischio di cambio Trade services: servizi di pagamento

3 2 Rischio di cambio Possibilità che variazioni del tasso di cambio provochino, per l’operatore che vi è esposto, effetti economici diversi da quelli sperati USDEURUSD

4 3 Tipi di rischio di cambio Strategico Operativo di Traduzione EFFETTIEFFETTI sulla competitività aziendale sulla competitività aziendale sul controvalore in euro di flussi finanziari futuri conversione partecipazioni estere elaborazione bilancio consolidato EFFETTIEFFETTI EFFETTIEFFETTI

5 4 Copertura del rischio di cambio operativo Creazione di posizioni  uguali nella valuta  uguali nella scadenza  contrari nel segno

6 5 Il mercato dei cambi e tassi

7 6 Cambio dell’euro ESPORTAZIONI MERCI/SERVIZI, ecc. GLI INTROITI GENERANO OFFERTA DI VALUTA RICHIESTA DI EURO CAMBIO DELL’EURO IMPORTAZIONI MERCI/SERVIZI, ecc. GLI ESBORSI GENERANO RICHIESTA DI VALUTA OFFERTA DI EURO

8 7 Cambio dell’euro Pre- €uro €uro INCERTO per CERTO L. 1.945 = $1 CERTO per INCERTO €1 = $ 1,33241

9 8 Tipi di cambio  CAMBIO SPOT (o a pronti): la consegna della divisa avviene con valuta due giorni bancabili dalla data di contrattazione  CAMBIO FORWARD ( o a termine): la consegna della divisa avviene con valuta da tre giorni bancabili ad un anno dalla data di contrattazione I giorni lavorativi utili per ogni singola valuta nel mercato dei cambi sono riportati in un apposito calendario del FOREX ( Foreign Exchange ) che è il mercato in cui vengono scambiate le diverse valute.

10 9 Cambio a termine Il cambio a termine  non ipotizza il cambio del giorno di scadenza  è determinato mediante un calcolo finanziario  gli elementi necessari al calcolo sono tutti disponibili il giorno quotazione

11 10 Il fido nelle operazioni in cambi Le BCC non possono detenere posizioni aperte in cambi per un importo > 2% del patrimonio di vigilanza Le BCC – solitamente – fanno operazioni a termine “con rischio di cambio sterile” (le BCC fanno le operazioni uguali e contrarie con ICCREA) Se alla scadenza il cliente non chiude il contratto la BCC ha un quantitativo di divisa da mettere sul mercato che può procurare una perdita in cambi La BCC deve quindi fare una pratica di Fido per i clienti che operano sui cambi a termine da segnalare in Centrale Rischi!!!

12 11 Elementi del cambio a termine CAMBIO A TERMINE = CAMBIO A PRONTI + / - PUNTI FORWARD  il cambio Spot è quello del momento in cui si effettua l’operazione  i punti forward dipendono dal differenziale dei tassi di interesse delle due divise, per il periodo di differimento scelto

13 12 Quotazioni a pronti ed a termine Vedi Il Sole 24 Ore

14 13 I tassi di interesse  Libor (London Interbank Offered Rate) esprime il costo della raccolta interbancaria di Londra  Euribor (Euro Interbank Offered Rate) tasso di interesse lettera sul mercato dei depositi interbancari (principale tasso di riferimento per l'indicizzazione dei contratti finanziari in euro)  Eonia ( Euro OverNight Index Average ) rappresenta la media dei tassi overnight comunicati da 57 reference bank appartenenti ai paesi dell'Unione Monetaria  Eurepo media dei tassi applicati ai prestiti in euro tra banche ad elevato merito

15 14 Politiche di copertura del rischio di cambio

16 15 Le garanzie bancarie internazionali Aspetti giuridici Trade services: servizi di garanzia

17 16 Garanzia bancaria - definizione La garanzia bancaria è lo strumento giuridico con il quale una banca (garante) assicura ad un terzo (beneficiario) il pagamento di un importo in caso di inadempimento da parte dell’obbligato principale (ordinante)

18 17 Garanzie bancarie - tipologie Le garanzie bancarie possono assumere la forma di:  Garanzia  garanzia autonoma (a prima richiesta)

19 18 La Garanzia - inadeguatezza  Le esigenza degli operatori di ottenere garanzie di rapido, semplice e certo realizzo  L’avversione delle banche al coinvolgimento nelle dispute commerciali e controversie legali tra creditore e debitore Rendono inidonee le norme del nostro codice civile al soddisfacimento delle esigenze degli operatori e delle banche garanti

20 19 Garanzie bancarie – prassi internazionale  Schemi di garanzia contenenti clausole che rendano certo e immediato il pagamento,  sollevino il creditore dall’onere di provare la fondatezza delle proprie richieste,  consentano/impongano alla banca di astenersi da qualsiasi accertamento in ordine all’effettivo inadempimento dell’obbligazione principale

21 20 Pubblicazioni della I.C.C. sulle garanzie Pubblicazione 503 Pubblicazione 758

22 21 Garanzia bancaria a prima richiesta  È un impegno autonomo ed astratto rispetto al contratto sottostante da cui trae origine  Il venir meno del contratto sottostante non fa perdere validità ed efficacia alla garanzia, e le eccezioni derivanti dal rapporto principale non possono essere opposte alla garanzia  Impone alla banca di astenersi da qualsiasi accertamento in ordine all’effettivo inadempimento dell’obbligazione principale  Non è disciplinata dal nostro codice civile, anche se trova applicazione nella giurisprudenza e nella dottrina

23 22 Rischio di indebita escussione L’autonomia e l’astrattezza della garanzia rispetto all’obbligazione principale espone al rischio di eventuali indebite escussioni

24 23 Elementi di una garanzia bancaria 1.Premessa, riferimento all’operazione sottostante 2.Ordinante 3.Beneficiario 4.Impegno del garante in termini inequivocabilmente autonomi rispetto al contratto sottostante. 5.Ammontare della garanzia 6.Data di entrata in vigore (in assenza si considera la data di emissione) 7.Richiesta di pagamento vincolante connessa alla presentazione di documento/i identificato/i nella natura e nei contenuti con la massima precisione. 8.Scadenza 9.Estinzione dell’impegno e liberazione delle parti 10.Normativa cui è sottoposta e foro competente

25 24 Formulazione della garanzia  Prevedere a carico del beneficiario l’onere della dichiarazione dell’inadempimento dell’ordinante e, se del caso, delle clausole del contratto ritenute non adempiute  Prevedere la progressiva riduzione dell’importo della garanzia in rapporto allo stadio di esecuzione del contratto;  Limitare la validità della garanzia al tempo minimo indispensabile  Prevedere l’automatica decadenza della garanzia alla sua scadenza, anche senza la restituzione della stessa ma attenzione alle particolarità delle normative locali (es. paesi sottoposti a legge coranica)

26 25 Tutele giudiziarie  Garanzia: in base alle eccezioni opponibili secondo il contratto principale (codice civile)  garanzia autonoma: in base a alla norme applicabili negli ordinamenti dei vari Paesi e delle norme della CCI ove richiamate  La legge ed il foro competente saranno sempre quelle del debitore (diritto privato internazionale)

27 26 Provvedimento d’urgenza Per impedire il pagamento da parte della banca nazionale garante, il debitore può richiedere all’autorità giudiziaria competente un provvedimento d’urgenza di sospensione provvisoria del pagamento ai sensi degli artt. 700,701 e 702 del c.p.c., purché dimostri l’esistenza di entrambe le seguenti condizioni: 1.La sussistenza del proprio buon diritto e il dolo o la frode, con prova documentale pronta e liquida 2.Una situazione di pericolo e di pregiudizio imminente e irreparabile per il debitore (da verificare caso per caso) in caso di pagamento della garanzia

28 27 Le garanzie bancarie internazionali - tipologie - Trade services: servizi di garanzia

29 28 Garanzie bancarie internazionali - export  Bid bond (Garanzia dell’offerta)  Performance bond (Garanzia di buona esecuzione)  Advance payment bond (Garanzia di restituzione dell’acconto)  Retention money bond (Garanzia sostitutiva di depositi cauzionali)  Garanzia di pagamento dei diritti doganali (Custom bond)  Controgaranzia (Counterguarantee)

30 29  Payment bond (garanzia per pagamento posticipato)  Garanzia sostitutiva della polizza di carico  Controgaranzia Garanzie bancarie internazionali - import

31 30 Garanzia per partecipazione a gara BID / TENDER BOND  Garantisce il committente sulla buona fede e affidabilità delle imprese partecipanti alla gara d'appalto  Ha funzione di penale in caso di mancato adempimento (ritiro dell’offerta)

32 31 Bid/tender bond Ordinante fornitore (impresa partecipante alla gara d'appalto) Importo varia dall'1 al 5% dell'importo dell'offerta presentata Scadenza2/3 mesi dopo la conclusione della gara Impegno garanzia autonoma (in molti casi viene rilasciata da banca del Paese del committente, controgarantita dalla banca dell'impresa che partecipa alla gara) Causa escussione ritiro dalla gara prima della sua conclusione, mancata firma del contratto, mancata produzione della garanzia di buona esecuzione

33 32 Garanzia di buona esecuzione Performance bond  garantisce il committente sul completo e corretto adempimento degli obblighi contrattuali della controparte, sia immediati che nel tempo  ha funzione di penale per mancato adempimento contrattuale, di risarcimento per spese, maggior costo e ritardi dovuti alla necessità di rivolgersi ad altri per il completamento di lavori o di fornitura, per il corretto funzionamento di impianti e macchinari

34 33 Performance bond Ordinante fornitore (impresa vincitrice della gara d'appalto) Importovaria dal 5 al 20% dell'importo fornitura Scadenza 20/30 giorni dopo la data massima per la prestazione del fornitore (ad es. 360 giorni dopo la data del verbale di completamento lavori, sottoscritto dalle parti) Impegno garanzia autonoma (in molti casi viene rilasciata da banca del paese del committente, controgarantita dalla banca dell'impresa che partecipa alla gara) Clausole particolari eventuale scarico parziale o totale della garanzia ad avanzamento lavori, contro apposito certificato o verbale Causa escussione mancata prestazione, totale o parziale, del fornitore nei modi e/o entro i termini previsti

35 34 Garanzia di restituzione dell’acconto Advance/down payment bond  Viene emessa se è previsto il versamento di un acconto da parte del committente, per permettere al fornitore l’acquisto di materie prime o la copertura dei costi iniziali di produzione  Garantisce il rimborso del pagamento anticipato,qualora non sia effettuata la prestazione prevista da contratto

36 35 Advance/down payment bond OrdinanteFornitore Importopari all'importo del pagamento anticipato Scadenza 20/30 giorni dopo la data massima per la prestazione del fornitore (ad es. 20 giorni dopo la data ultima di spedizione) Impegno in vigore dopo la ricezione dalla banca emittente del pagamento anticipato a favore del fornitore Clausole particolari scarico proporzionale della garanzia mano a mano che le prestazioni vengono eseguite dal fornitore, contro esibizione di appositi documenti Causa escussione mancata prestazione, totale o parziale, del fornitore nei modi e/o entro i termini previsti

37 36 Garanzia sostitutiva del deposito cauzionale Retention money bond  sostituisce o consente lo svincolo degli importi che il committente di solito trattiene, a titolo di cauzione, a ciascuno stato avanzamento lavori, e che vengono poi corrisposti “a collaudo avvenuto”  garantisce per spese impreviste o sostenute per far fronte a difetti occulti  sostituisce la performance bond alla conclusione dei lavori o della fornitura

38 37 Retention money bond Ordinantefornitore Importovaria dal 5 al 10% dell'importo fornitura Scadenza 20/30 giorni dopo il collaudo o la data ultima prevista dal periodo di prova Impegno in vigore dal momento dei singoli stati avanzamento o dal termine dei lavori o della fornitura Causa escussione mancato indennizzo a fronte di spese impreviste o relative a difetti occulti

39 38 Garanzia di manutenzione/assistenza Mantenance bond  garantisce i garantire il committente per i difetti "non apparenti", emersi solo dopo la chiusura del cantiere

40 39 Mantenance bond Ordinantefornitore Importovaria dal 7 al 10% dell'importo dell'opera Scadenza 20/30 giorni dopo il termine del periodo di manutenzione dell'opera, 1 anno ed oltre Impegno in vigore dal termine dei lavori o della fornitura Causa escussione mancato indennizzo a fronte di difetti "non apparenti"

41 40 Struttura temporale e percentuali 0 6 12 18 24 30 36 42 48 numero mesi % del valore 30 25 20 15 APB RMB 10 5 MB 0 BB RMB PB BB = 5% (bid bond) periodo di costruzione 36 mesi PB = 10% (performance bond) periodo di mantenance 36 mesi RMB = 5% (retention money bond) APB = 10% (advance payment bond) MB = 5% (mantenance bond) data di completamento fine manutenzione

42 41 Garanzia (commerciale) per pagamento posticipato Payment bond  Garantisce al venditore il pagamento posticipato di merci e/o servizi  Può riferirsi a spedizioni singole o a tutte le spedizioni effettuate in un arco temporale  È emessa prima della fornitura, tuttavia ne può essere richiesta l'emissione anche successivamente (pagamenti differiti con consegna dei documenti condizionata alla emissione della garanzia)

43 42 Payment bond Ordinantecompratore Importo pari all'importo delle merci da fornire/fornite nel caso di fornitura singola, secondo gli accordi tra le parti nel caso di più forniture Scadenza 20/30 giorni dopo il termine previsto per il pagamento posticipato Impegno garanzia autonoma, Garanzia, oppure garanzia solidale di pagamento (la banca si impegna, senza bisogno di ulteriori richieste, ad effettuare il pagamento alla scadenza prevista) Clausole particolari il fornitore deve dimostrare di avere spedito la merce nei termini, nel caso di Garanzia, lo scarico parziale della garanzia, nel caso di pagamenti parziali Causa escussionemancato pagamento alla scadenza prevista

44 43 Garanzia sostitutiva di Polizza di Carico senza il ritiro  Atto fideiussorio che tutela il vettore dal danno arrecato al possessore di buona fede della polizza di carico quando abbia consegnato a terzi la merce ivi indicata senza il contestuale ritiro della Polizza di Carico

45 44 Garanzia sostitutiva di Polizza di Carico Copre il valore della merce (fino al 300% del suo valore) e qualsiasi altra spesa (risarcimento danni, spese legali, ecc.) che fosse imputata al vettore dal possessore in buona fede della polizza di carico in sede di richiesta di consegna della merce

46 45 Garanzia sostitutiva di Polizza di Carico Resta in vigore fino alla consegna al vettore almeno di un originale, o fino all’emissione del decreto di ammortamento, in caso di smarrimento

47 46 Garanzia di pagamento dei diritti doganali Custom bond Garantisce il pagamento dei diritti doganali sulle merci e macchinari oggetto di temporanea importazione, in caso di mancata riesportazione

48 47 Custom bond Ordinanteesportatore Importo spesso non è indicato, ma si fa riferimento genericamente ai diritti doganali, tasse etc. Scadenza ad avvenuta riesportazione, dietro liberatoria del beneficiario Impegnoad effettuare il pagamento a prima richiesta Causa escussionemancata riesportazione

49 48 Controgaranzia (counterguarantee) controgarante garante beneficiario ordinante banca emessa in favore una banca corrispondente, nel Paese del beneficiario, che rilascerà la garanzia richiesta

50 49 Finanziamenti agevolati Simest e Finest Trade financing

51 50 Agevolazioni a sostegno delle PMI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO CONTRIBUTO AGLI INTERESSI (SU FINANZIAMENTI DELLA BCC) LEGGE 133/08, art. 6, comma 2, lett. b – FINANZIAMENTO STUDI DI PREFATTIBILITA’, FATTIBILITA’ E PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA LEGGE 133/08, art. 6, comma 2, lett. a - PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI ESTERI LEGGE 100/90 - PER FINANZIARE LA COSTITUZIONE DI IMPRESE ITALIANE ALL’ESTERO DLgs 143/98 ex L. 227/77 - PER FINANZIARE I CREDITI LEGATI ALLE ESPORTAZIONI  RUOLO DELLA BCC : PUO’ RILASCIARE FEDEIUSSIONE  RUOLO DELLA BCC: FINANZIARE L’IMPRESA FONDO DI VENTURE CAPITAL (L. 84/01 e succ. mod.) - PER FINANZIARE LE IMPRESE COSTITUITE NEI PAESI BALCANICI, NEI PAESI EX URSS, INDO-CINA, PAESI ARABI, AMERICA LATINA, AFRICA

52 51 LEGGE 133/08, art. 6, comma 2, lett. A - Finanziamento agevolato di programmi di INSERIMENTO SUI MERCATI ESTERI (Paesi extra U.E.) caratterizzati da insediamenti durevoli (uffici di rappresentanza, filiali, punti vendita, magazzini, sale espositive, centri di assistenza pre e post-vendita, ecc). Soggetti beneficiari Tutte le imprese italiane (con “priorità alle PMI”) Tutte le imprese italiane (con “priorità alle PMI”) Importo MAX finanziabile 85% del programma - € 3.371.760 Le spese finanziabili sono quelle sostenute a partire dalla data di approvazione del finanziamento e fino alla scadenza del biennio successivo alla data di stipula del contratto di finanziamento (termine di realizzazione del programma). Anticipo concedibile fino al 30% del finanziamento 85% del programma - € 3.371.760 Le spese finanziabili sono quelle sostenute a partire dalla data di approvazione del finanziamento e fino alla scadenza del biennio successivo alla data di stipula del contratto di finanziamento (termine di realizzazione del programma). Anticipo concedibile fino al 30% del finanziamento

53 52 LEGGE 133/08, art. 6, comma 2, lett. A - INSERIMENTO SUI MERCATI ESTERI SPESE AMMISSIBILI: Affitto / acquisto locali, allestimento locali, automezzi, spese di gestione dei locali, personale, campionamenti, viaggi, merci in deposito, consulenze, pubblicità, spese dimostrative, formazione, ecc. TASSO DI INTERESSE : Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 40% del Tasso di Riferimento nella UE con un minimo dello 0,50%. GARANZIE:Garanzia bancaria / assicurativa + eventuale Fondo di garanzia L. 41/86 / Confidi per importo deciso di volta in volta in base agli ultimi 2 bilanci DURATA DEL FIN.TO:7 anni (comprensivo di preammortamento fino a 2 anni)

54 53 SIMEST: tassi agevolati a maggio 2010

55 54 LEGGE 133/08, art. 6, comma 2, lett. B – FINANZIAMENTO STUDI DI PREFATTIBILITA’, FATTIBILITA’ E PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA FINANZIAMENTI AGEVOLATI (tasso 15% del Tasso di Riferimento dell’UE con un minimo dello 0,50%) PER SPESE RELATIVE A: Studi di PRE-fattibilità e FATTIBILITA’ collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani all’estero (salari, emolumenti dovuti a consulenti/esperti, viaggi, studi di supporto, spese di natura tecnica, ecc.)  Finanziamento: 100% spese - 100.000 € per studi su I commerciali - 200.000 € per studi su I produttivi  Durata massima: 5 anni, di cui 2 di preammortamento  Garanzie: Garanzia bancaria / assicurativa a copertura del 50%-100% dell’erogato (PMI) a seconda dello scoring di Simest sugli ultimi 2 bilanci ufficiali Studi di PRE-fattibilità e FATTIBILITA’ collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani all’estero (salari, emolumenti dovuti a consulenti/esperti, viaggi, studi di supporto, spese di natura tecnica, ecc.)  Finanziamento: 100% spese - 100.000 € per studi su I commerciali - 200.000 € per studi su I produttivi  Durata massima: 5 anni, di cui 2 di preammortamento  Garanzie: Garanzia bancaria / assicurativa a copertura del 50%-100% dell’erogato (PMI) a seconda dello scoring di Simest sugli ultimi 2 bilanci ufficiali Programmi di Assistenza Tecnica all’estero (spese connesse all’installazione e messa in opera di macchinari e impianti, addestramento, formazione, viaggi, soggiorni, ecc.)  Finanziamento: 100% spese - 300.000 €  Durata massima: 5 anni, di cui fino a 2 di preammortamento  Garanzie: Garanzia bancaria / assicurativa a copertura del 50%-100% dell’erogato (PMI) a seconda dello scoring di Simest sugli ultimi 2 bilanci ufficiali Programmi di Assistenza Tecnica all’estero (spese connesse all’installazione e messa in opera di macchinari e impianti, addestramento, formazione, viaggi, soggiorni, ecc.)  Finanziamento: 100% spese - 300.000 €  Durata massima: 5 anni, di cui fino a 2 di preammortamento  Garanzie: Garanzia bancaria / assicurativa a copertura del 50%-100% dell’erogato (PMI) a seconda dello scoring di Simest sugli ultimi 2 bilanci ufficiali

56 55 L. 100/90, art. 4 – INVESTIMENTI IMPRESE ITALIANE ALL’ESTERO SOGGETTI BENEFICIARI: tutte le imprese italiane che intendono detenere o incrementare la loro quota nel capitale di rischio di imprese estere partecipate da FINEST e/o da SIMEST. La partecipazione di FINEST/SIMEST al capitale è obbligatoria e può arrivare fino al 49% (D.L. 35/2005 sulla “Competitività) viene remunerata, ma l’azienda ha, di contro, l’usufrutto delle azioni ed esercita il diritto di voto in assemblea); AGEVOLAZIONE: contributo interessi a fronte di finanziamento bancario concesso all’impresa italiana; IMPORTO MAX AGEVOLABILE: fino al 90% della partecipazione italiana al capitale dell’impresa estera e fino al 51% del capitale di quest’ultima ossia max 45,9% del C.S.; TASSO DI INTERESSE: fisso per tutta la durata del finanziamento. Contributo pari al 50% del Tasso di Riferimento UE; DURATA DEL FINANZIAMENTO: fino a 8 anni, di cui fino a 3 di preammortamento Finanziamento agevolato per investimenti esteri (extra U.E.) consistenti in: costituzione imprese miste costituzione imprese italiane (100%) sottoscrizioni di aumenti di capitale sociale di imprese estere acquisizione da terzi di quote in impresa estera costituita Finanziamento agevolato per investimenti esteri (extra U.E.) consistenti in: costituzione imprese miste costituzione imprese italiane (100%) sottoscrizioni di aumenti di capitale sociale di imprese estere acquisizione da terzi di quote in impresa estera costituita

57 56 PACCHETTO COMPETITIVITA’ (D.L. 35 14/03/2005, trasf. in L. 80 14/05/2005): strumenti di sostegno per l’internazionalizzazione PARTECIPAZIONI PARTECIPAZIONI Aumento dal 25 al 49% del C.S. della sussidiaria estera di Finest/Simest nella L. 100/90, a patto di mantenere le capacità produttive interne e di effettuare investimenti in ricerca e innovazione in Italia FINANZIAMENTI FINANZIAMENTI Per assistenza tecnica e studi di pre/fattibilità, agevolazioni solo se mantenimento in Italia delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale LEGGE 80/2005

58 57 FINANZIAMENTI FINANZIAMENTI Finest e Simest possono concedere finanziamenti diretti alle sussidiarie estere in misura del 50% del programma di investimento della società. FONDO DI VENTURE CAPITAL ROTATIVO FONDO DI VENTURE CAPITAL ROTATIVO Copre tutte le aree geografiche extra-UE PACCHETTO COMPETITIVITA’ (D.L. 35 14/03/2005 e trasf. in L. 80 14/05/2005): strumenti di sostegno per l’internazionalizzazione LEGGE 80/2005

59 58 Trade financing: servizi assicurativi Assistenza e consulenza per:  strumenti per la copertura del rischio paese e del rischio commerciale  polizze quadro di compagnie nazionali  analisi delle operazioni assicurabili  analisi dei rischi assicurabili

60 59 Assicurazione Crediti EXPORT SACE, la società assicurativa pubblica, è da poco operativa anche nella copertura di rischi commerciali (oltre che politici) a M/L termine e soprattutto a Breve Termine. Da un anno è attiva infatti SACE BT, società detenuta al 100% da SACE SpA, dedicata all’assicurazione dei crediti export a breve termine. Risposte in tempi rapidi alle richieste di copertura (max 15 giorni) premi ridotti, termine costitutivo sinistro 90 giorni da scadenza pagamento, rimborsi fino al 90% della fattura.

61 60 Assicurazione Crediti EXPORT: prodotti SACE PRODOTTI: Polizza Credito Acquirente Conferme di Lettere di Credito VANTAGGI: Libera risorse per ulteriori impieghi Ponderazione zero secondo BA1 e BA2 Operatività SACE garantita dal Governo italiano PRODOTTI: Polizza Credito Fornitore Polizza Lavori e Polizza Investimenti VANTAGGI: Dilazioni di pagamento più ampie per il cliente Trasferimento dei rischi Operatività SACE garantita dal Governo italiano Tutela dei crediti e degli investimenti all’estero Miglioramento della composizione del bilancio PER LE BANCHE PER LE AZIENDE

62 61 ASSICURAZIONE CREDITI EXPORT:SACEBT SACE BT, controllata da SACE SpA, è operativa anche nella copertura di rischi commerciali (oltre che politici) a Breve Termine. 2 Prodotti online: Multiexport (per singola fattura, da 1 a max 10 clienti, senza minimi per ft.) Multimarket Globale (per un intero paese estero, con fatturato minimo indicativo 1 mln di Euro) Documenti richiesti: modulo di proposta, ultimi 2 bilanci, copia pagamento infocomm EUR 100+IVA (o 60+IVA) Risposte in tempi rapidi alle richieste di copertura (max 20 giorni) premi ridotti (0,7-1,5%), termine costitutivo sinistro 90 giorni da scadenza pagamento, rimborsi fino al 90% della fattura. Per la BCC occasione di anticipare e offrire prodotto nuovo

63 62 Trade financing: servizi commerciali Informazioni CommercialiRecupero IVA Estera Informazioni finanziarie sugli importatori esteri. Evita rischi costosi ai clienti ed eleva la qualità del credito della BCC Recupera l’IVA pagata all’estero dalle ditte che partecipano a fiere internazionali. Unico servizio in cui la banca porta soldi al cliente anziché richiederne Accompagnamento all’estero Attività di business development e business scouting Organizzazione di missioni imprenditoriali e partecipazioni a forum tematici internazionali

64 63 NAZARIO SOCCIO RESP. ESTERO AREA NORD EST Iccrea BancaImpresa nazario.soccio@iccreabi.bcc.it


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