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IRES IRAP E FISCALITA’ INTERNAZIONALE DELLE SOCIETA’ Frosinone, 25 giugno 2012 Nome relatore – titolo intervento Relatori Riccardo Di Salvo Giuseppe Tarantino.

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1 IRES IRAP E FISCALITA’ INTERNAZIONALE DELLE SOCIETA’ Frosinone, 25 giugno 2012 Nome relatore – titolo intervento Relatori Riccardo Di Salvo Giuseppe Tarantino

2 IRES IRAP E FISCALITA' INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ 2 1. Novità Ires e Irap Nuove regole per il riporto delle perdite fiscali Le disposizioni per le società non operative 2.Nuove misure a sostegno delle imprese Incentivi alla capitalizzazione: la disciplina dell’ACE Agevolazioni fiscali in materia di costo del lavoro Imposte differite attive Credito d’imposta per ricerca scientifica Riallineamento dei valori fiscali e civilistici per avviamento ed altre attività immateriali 3.Fiscalità internazionale Cenni sulle novità relative alla fiscalità internazionale

3 IRES IRAP E FISCALITA' INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ 3 Nuove regole per il riporto delle perdite fiscali

4 Regime fiscale delle perdite Modifica art. 84 TUIR (art. 23 (9) DL n.98/2011) 4 L’articolo 23, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ha introdotto alcune importanti modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito IRES In particolare, le novità riguardano i commi 1 e 2 dell’articolo 84 che disciplinano, rispettivamente, le modalità di riporto a nuovo delle perdite: di periodo; dei primi tre periodi d’imposta dalla data di costruzione I riflessi che tale intervento determina sul trattamento delle perdite sono significativi anche nell’ambito del regime di tassazione consolidata

5 Regime fiscale delle perdite Modifica art. 84 TUIR (art. 23 (9) DL n.98/2011) 5 Soggetti IRES: la perdita di un periodo di imposta può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi: –senza limiti di tempo (prima 5 anni) –fino all'80% del reddito imponibile (prima 100%) di ciascun periodo di imposta successivo Le perdite realizzate nei primi 3 periodi di imposta dalla costituzione sono utilizzabili per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile solo se si riferiscono ad una nuova attività produttiva La circolare 53/E del dicembre 2011 ha avuto modo di confermare che la limitazione dell’80% non è applicabile alle società di persone (s.n.c. e s.a.s.) nonché agli enti non commerciali per i quali rileva l’art. 8 TUIR

6 Regime fiscale delle perdite Modifica art. 84 TUIR (art. 23 (9) DL n.98/2011) 6

7 7 Vantaggi/Svantaggi Eliminazione del vincolo temporale (minore appeal per operazioni di “refreshing”) Inversione nella priorità nell’utilizzo delle perdite (le perdite dei primi 3 anni non subiscono limiti quantitativi) Le società con perdite pregresse subiscono comunque un effetto finanziario negativo nella misura del 5,5%, pari a 27,5%x20% del reddito imponibile (con effetto di “stabilizzazione del gettito”) Maggiori imposte correnti (sul 20% dell’imponibile) Effetti sul piano contabile: imposte differite

8 Regime fiscale delle perdite Modifica art. 84 TUIR (art. 23 (9) DL n. 98/2011) 8 In merito alla decorrenza delle nuove disposizioni, in prima battuta è apparsa controversa l’applicabilità delle nuove norme anche alle perdite risultanti alla fine del periodo d’imposta 2010 Sul punto, è intervenuta la circolare 53/E del 6 dicembre 2011 chiarendo che “La disposizione … che detta la nuova disciplina di utilizzo delle perdite – basata sul riporto temporale illimitato e sull’utilizzo in misura non superiore all’ ottanta per cento del reddito di periodo – è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento” Conseguentemente, anche le perdite realizzate negli esercizi dal 2006 – 2010 andranno utilizzate secondo la nuova disciplina, onde evitare “la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite maturate in vigenza dell’articolo 84 ante e post modifica”

9 Perdite maturate Limite quantitativo Limite temporale Al 2010 Utilizzabili sino al 80% del reddito imponibile Senza limite temporale Dal 2011 Utilizzabili sino al 80% del reddito imponibile Senza limite temporale Primi 3 periodi di imposta Utilizzabili per l’intero importo Senza limite temporale 9 Regime fiscale delle perdite Modifica art. 84 TUIR (art. 23 (9) DL n. 98/2011)

10 10 Riporto delle perdite e Consolidato Fiscale È necessario distinguere tra le perdite maturate prima dell’ingresso nel consolidato e quelle maturate nei periodi per cui ha effetto l’opzione per il regime in questione Perdite ante ingresso nel consolidato –utilizzo esclusivo in capo alla società che le ha generate secondo quanto previsto dal nuovo art. 84 TUIR (80%). Conseguentemente, le società dovranno dapprima compensare le perdite anteriori al consolidato fiscale con il proprio reddito e, successivamente, trasferire il saldo, se positivo, alla consolidante

11 Regime fiscale delle perdite Modifica art. 84 TUIR (art. 23 (9) DL n. 98/2011) 11 Riporto delle perdite e Consolidato Fiscale Perdite maturate post ingresso nel consolidato –le perdite delle consolidate sono trasferite per intero alla consolidante –rilevano integralmente al fine del calcolo del reddito complessivo globale (compensazione intersoggettiva per l’intero), in coerenza con la considerazione che il gruppo costituisce un soggetto unitario –le perdite del consolidato sono assoggettate alla disciplina di utilizzo secondo le nuove regole previste dall’art. 84 del TUIR

12 IRES IRAP E FISCALITA' INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ 12 Le nuove disposizioni per le società non operative

13 Le società non operative Riferimento normativo: Art. 30 legge 23 dicembre 1994, n. 724 Scopo della norma: penalizzare quelle società costituite al solo scopo di gestire patrimoni nell’interesse dei soci, anziché esercitare un’effettiva attività commerciale 13

14 A chi si applica la normativa Soggetti interessati: -Società di capitali -Società in nome collettivo e in accomandita semplice -Società non residenti con stabile organizzazione in Italia 14

15 ..e a chi non si applica Soggetti esclusi: -Enti commerciali e non commerciali residenti -Società semplici -Società non residenti senza stabile organizzazione in Italia -Società cooperative e di mutua assicurazione -Società consortili 15

16 Test di operatività FASE 1: calcolo dei ricavi presunti FASE 2: confronto con i ricavi effettivi Se ricavi presunti > ricavi effettivi La società sarà considerata non operativa 16

17 Test di operatività … segue FASE 3: calcolo reddito minimo FASE 4: confronto con il reddito effettivo Se reddito minimo > reddito effettivo Adeguamento

18 Effetti applicativi Il mancato superamento del test di operatività comporta: -Ai fini IRES, l’obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto -Ai fini IRAP, l’obbligo di dichiarare un imponibile non inferiore al reddito minimo presunto aumentato di alcune voci in oneri non deducibili -Ai fini IVA, notevoli limitazioni all’utilizzo in compensazione e a rimborso del relativo credito.

19 Cause di esclusione Per espressa previsione normativa le disposizioni in esame non si applicano: -Ai soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali -Ai soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta -Alle società con un numero di soci non inferiore a 50 -Alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità -Alle società con un valore della produzione (voce A di conto economico) superiore al totale attivo -Alle società che risultano congrue e coerenti agli studi di settore (circolare 9/E/2008)

20 Novità La legge n. 148/2011 ha introdotto: 1)La maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota dell’IRES dovuta dalle società non operative 2)L’applicazione della specifica normativa anche alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero per due periodi se nel terzo è dichiarato un reddito inferiore a quello minimo Decorrenza: esercizio successivo a quello di entrata di vigore della nuova norma (2012)

21 Novità … l’aliquota maggiorata La maggiorazione di 10,5 punti percentuali è dovuta da tutti i soggetti: -che non superano il “test di operatività” -per i quali ricorrono le “nuove” presunzioni di non operatività

22 Novità … l’aliquota maggiorata La maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota dell’IRES è dovuta da tutti i soggetti passivi IRES. In caso di società di persone non operative, l’aliquota del 38% viene applicata ai soli soci soggetti ad IRES e limitatamente alla quota imputata per trasparenza.

23 Novità … le nuove presunzioni di non operatività Le nuove presunzioni non operano se nel triennio il contribuente: -Abbia conseguito una perdita fiscale in un unico periodo d’imposta; -Abbia dichiarato redditi inferiori a quelli minimi per almeno due periodi d’imposta; -Sia risultato sempre “non operativo” o a volte operativo e a volte “non operativo”.

24 Le nuove cause di disapplicazione Provv. 11/06/2012 prot. n. 2012/87956 Non si applica la normativa sulle perdite sistematiche qualora: -Società in stato di liquidazione con impegno assunto in dichiarazione richiedono la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. -Società con MOL positivo; -Società congrue e coerenti agli studi di settore; -Società che si trovano nel primo periodo d’imposta; … e altri casi

25 Le nuove cause di disapplicazione Provv. 11/06/2012 prot. n. 2012/87956 Qualora il periodo di osservazione sia costituito dagli esercizi 2009-2010-2011 e il periodo di prima applicazione sia il 2012 L’esistenza di una causa di disapplicazione nel 2010 renderà inapplicabile la disciplina per il 2012 La stessa causa di disapplicazione nel 2010 renderà inapplicabile la normativa anche nel 2013 (periodo di osservazione 2010-2011-2012)

26 Riporto delle perdite e società di comodo Circolare 19 giugno 2012, n. 25/E Secondo l’Agenzia delle Entrate il limite dell’80% e quello del reddito minimo trovano entrambi applicazione Esempio: Reddito complessivo: 70 Reddito minimo: 30 Perdite pregresse: 100 Perdite astrattamente riportabili = 56 (80% di 70) Limite massimo perdite utilizzabili = 40 (70 – 30) Reddito imponibile = 30 Perdite pregresse utilizzate = 40 Perdite pregresse residue = 60 Imposta dovuta = 11,40 (30 x 38%)

27 Società in start-up Circolare 19 giugno 2012, n. 25/E Le disposizioni in materia di società c.d. in perdita sistematica ex articolo 2, commi 36-decies e ss., del D.L. n. 138/2011 presuppongono un c.d. “periodo di osservazione” di tre anni; nei confronti di quelle società che non hanno un’anzianità di almeno tre periodi d’imposta, pertanto, la disciplina sulle società c.d. in perdita sistematica non trova applicazione. Ciò non esclude che per le stesse società la disciplina delle società “di comodo” prevista dall’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 possa trovare applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti ivi previsti

28 Interpello disapplicativo In assenza di cause di esclusione o disapplicazione automatica resta possibile una ISTANZA DI INTERPELLO AL DIRETTORE REGIONALE In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei risultati previsti dalla normativa

29 Modalità di presentazione dell’istanza Per quanto attiene le modalità di compilazione e presentazione dell’istanza occorre far riferimento a quanto stabilito nel D.M. 259/98 ed alle indicazioni fornite nelle circolari n. 99/E/00 e n. 23/E/05 L’istanza di disapplicazione redatta in carta libera: -È rivolta al Direttore regionale competente per territorio; -È inviata mediante plico raccomandato A/R alla Direzione provinciale territorialmente competente -L’Ufficio locale trasmette l’istanza, unitamente al proprio parere, entro 30 gg. dalla ricezione, al Direttore regionale

30 Contenuto dell’istanza A pena di inammissibilità l’istanza dovrà: -Descrivere compiutamente la fattispecie concreta; -Indicare le oggettive situazioni che hanno impedito alla società di superare il test di operatività; -Allegare tutti i documenti necessari per una corretta individuazione e qualificazione della fattispecie L’istanza di interpello deve essere preventiva: -l’istanza è preventiva se inoltrata in tempo utile per ottenere la risposta prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione; -Il difetto del requisito della preventività importa l’inammissibilità dell’interpello. L’istanza inammissibile si considera come non presentata.

31 La risposta all’istanza di interpello Ai sensi del DM n. 259/98, le determinazioni del Direttore sono comunicate al contribuente non oltre 90 gg. dalla presentazione dell’istanza (salvo la richiesta di documentazione integrativa). Il Provvedimento direttoriale deve evidenziare: -il quesito proposto; -la soluzione prospettata; -la decisione motivata.

32 .. e se la risposta è negativa?? Agenzia delle Entrate (circolari 7/E/2009 e 32/E/2010) Non si può impugnare il diniego, ma si deve attendere l’atto di accertamento Corte di Cassazione (sentenza 8663/2011) Si deve impugnare la risposta negativa in quanto è assimilabile al diniego di una agevolazione

33 Istanza di interpello e DL n. 138/2011 Nel caso in cui una società fosse interessata alla disapplicazione sia della normativa in tema di società di comodo che con riguardo a quella in tema di perdite sistematiche, questa è tenuta a presentare autonome e separate istanze ai fini delle due richiamate discipline. In caso contrario: Inammissibilità dell’istanza

34 Istanza di interpello, Società in perdita sistematica e versamento degli acconti -Risposta negativa entro il termine di pagamento del primo acconto: versamento primo e secondo acconto rideterminando l’imposta dell’esercizio precedente -Risposta negativa dopo la scadenza del primo acconto: ricalcolo secondo acconto maggiorato, con interessi al 4% annuo, ma senza sanzioni -Risposta positiva entro il termine di pagamento del primo acconto: calcolo acconto senza l’applicazione della normativa in esame -Risposta positiva dopo la scadenza del primo acconto: nel secondo acconto si potrà scomputare quanto versato in eccesso in sede di primo acconto

35 IRES IRAP E FISCALITA' INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ 35 Incentivi alla capitalizzazione: la disciplina ACE

36 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 36 La disciplina in estrema sintesi Riduzione del prelievo delle imposte sui redditi commisurata al nuovo capitale immesso nell’impresa. È ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili accantonati a riserva (effettuati a partire da una certa data – 1° gennaio 2011). Per il primo triennio di applicazione della norma il rendimento è fissato al 3 per cento Le disposizioni in argomento si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

37 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 37 «In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano…» (art. 1 comma 1, del D.L. n. 201/2011)

38 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 38 Simili alle finalità previste dalla dual income tax ex D.Lgs. n. 466/1997 e … « Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi…» Agevolava il rendimento nozionale dell’incremento di capitalo sottoponendolo al aliquota agevolata del 19%

39 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 39 … e dal bonus per la ricapitalizzazione societaria ex art. 5 (3- ter) D.L. n. 78/2009 « Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi» Agevolava l’aumento di capitale con la riduzione della base imponibile, ma con l’importo massimo (€ 500.000), limitato nel tempo (5 anni) ed escludendo la destinazione dell’utile a riserve.

40 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1, comma 1, D.L. 201/2011 40 Ambito soggettivo Soggetti IRES - Società e enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 917/1986 a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali Società e enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 917/1986 d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato

41 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1, comma 7, D.L. 201/2011 41 Ambito soggettivo Soggetti IRPEF L’ambito soggettivo è esteso anche a imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria Le modalità di applicazione della normativa a tali soggetti, viste le specificità del relativo regime di tassazione, sono state definite nel decreto attuativo previsto dall’ art. 1, comma 8, D.L. n. 201/2011, «in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1»

42 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 42 Ambito soggettivo Soggetti esclusi – (art. 1, comma 1, DL 201/2011) a) Enti non commerciali a prescindere dalla circostanza che svolgano o meno esercizio d’impresa Soggetti esclusi – (art. 9 Decreto MEF) a)società fallite (dall’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento); b) società in liquidazione coatta (dall’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione); c) società soggette alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (dall’esercizio di emanazione del decreto); d) imprese che svolgono prevalentemente attività soggetta alla “tonnage tax” (art. 155 del tuir) * (mediante l’esercizio dell’opzione) * per attività prevalente si intende quella da cui deriva il maggiore ammontare di ricavi, così come risultanti da conto economico

43 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1, comma 5, D.L. 201/2011 43 Determinazione dell’incremento del capitale investito Tecnicamente definito come “variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010” «Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende»

44 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 44 Parametro di riferimento iniziale Soggetti IRES: mezzi propri al 31 dicembre 2010 Dati di bilancio: + Capitale sociale + Riserve disponibili + Riserve indisponibili – Perdite a nuovo da esercizi precedenti – Perdita dell’esercizio 2010 Non deve essere considerato l’utile del periodo amministrativo 2010, che può, invece, rilevare come incremento del 2011, se accantonato ad una riserva disponibile.

45 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 45 Soggetti IRES: variazione patrimoniale agevolabile Il coefficiente del 3,00%, valido per i primi tre periodi di applicazione della norma, opera sulla variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010: quest’ultimo è rappresentato dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tenere conto dell’utile del medesimo periodo amministrativo, ovvero dal solo capitale sociale e dalle riserve. In altri termini, è agevolabile anche la quota non distribuita, né accantonata a riserva indisponibile, del risultato economico dell’anno 2010, ancorché maturato anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.

46 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 46 Contenuto dell’agevolazione Il beneficio aumenta progressivamente in quanto l’incremento di capitale viene calcolato ogni anno avendo come riferimento il patrimonio netto calcolato al 31.12.2010. L’aliquota del rendimento nozionale è determinata tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, incrementabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. Il rendimento nozionale è calcolato su base annua, pertanto in caso di durata inferiore o superiore ai 12 mesi occorre riproporzionare ad anno l’incremento rilevante ai fini ACE in modo da renderlo omogeneo con il tasso.

47 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 47 Contenuto dell’agevolazione L’agevolazione ha rilevanza solo ai fini IRES e non IRAP. La circolare 59/E 2009 ne ha ammesso la rilevanza anche ai fini delle società di comodo. La circolare Assonime 17 del 2012 sottolinea l’analogia con la disciplina del bonus capitalizzazioni. Inoltre l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 44/E del 2009 ha ammesso anche la deduzione ai fini della Tremonti-ter (art. 5 D.L. 78/2009). Assonime segnala che l’Agenzia delle Entrate probabilmente non intende consentire la deduzione dal reddito minimo in quanto la possibilità di dedurre l’ACE era originariamente prevista nella bozza delle istruzioni al modello UNICO SC 2012 e poi è stata eliminata. Tuttavia, nell’attuale versione delle istruzioni al modello UNICO SC 2012la possibilità di dedurre dal reddito minimo l’ACE continua ad essere prevista.

48 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 48 Elementi del “nuovo capitale proprio” Concorrono alla formazione del nuovo capitale proprio: 1)Come variazioni in aumento: conferimenti in denaro; gli utili accantonati a riserva, esclusi quelli destinati a riserve indisponibili; 2)Come variazioni in diminuzione: riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci; gli acquisti di partecipazioni in società controllate; gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

49 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 49 Conferimenti in denaro: -Versamenti destinati ad aumento di capitale; -versamenti destinati al ripianamento delle perdite; -versamenti imputati a riserve disponibili. Condizione necessaria per la rilevanza dei conferimenti in denaro è la loro effettiva esecuzione

50 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 50 Conferimenti in denaro (segue) Il DM 14 marzo 2012 stabilisce che hanno natura di conferimento in denaro: - rinunce incondizionate dei soci al diritto di restituzione dei crediti (di natura finanziaria) verso la società; - la compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale; - la conversione di azioni in obbligazioni (la variazione assume rilevanza a partire dalla data in cui ha effetto la conversione).

51 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 51 Conferimenti in denaro (segue) Sono esclusi: 1.I versamenti effettuati a fronte di strumenti finanziari partecipativi ex. art. 2346, co. 6, C.C., in quanto consentono la partecipazione agli utili ma sono privi di alcuni diritti amministrativi, quale il diritto di voto il Assemblea; 2.Strumenti ibridi di finanziamento, in quanto condizionano i tempi e le modalità di rimborso all’andamento economico finanziario della società: non capitale ma misto con strumento ibrido; 3.Tremonti bond; 4.Per gli IAS adopter le somme percepite in relazione ai diritti di opzione o warrant in quanto non attribuiscono la qualifica di socio. Essi rilevano quando viene esercitata l’opzione.

52 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 52 Accantonamento a riserva di utili: La norma prevede che non rilevano gli accantonamenti di utili a riserve non disponibili, escludendo le seguenti riserve: - quelle formate da utili diversi da quelli realmente conseguiti; - quelle formate da utili realmente conseguiti che, per previsione legislativa, non sono distribuibili né utilizzabili. Quanto previsto dal decreto rende invece rilevanti quelle riserve formate con utili realmente conseguiti che, ancorché non distribuibili, sono tuttavia utilizzabili a copertura di perdite e/o ad aumento di capitale È previsto, inoltre, che costituisce una variazione positiva del capitale proprio il passaggio da riserva indisponibile a disponibile e che tale rilevanza assume effetti solo se la riserva indisponibile si è formata successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010

53 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 53 Riserve indisponibili: Le riserve indisponibili sono quelle che sono espressione di maggiori valori iscritti e non ancore realizzati, che comunque non riflettono reali consistenze patrimoniali. Devono essere individuate da apposite disposizioni di legge; non rilevano le riserve indisponibili per specifiche disposizioni statutarie: -Utili su cambi da valutazione; -Valutazione partecipazioni con il metodo del PN; -Rivalutazioni straordinarie di beni. Sono non agevolabili le riserve che pur essendo costituite con utili conseguiti realmente sono indisponibili in modo assoluto -riserva acquisto azioni proprie Si tratta di poste che sono equiparabili a poste rettificative dell’attivo.

54 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 54 Accantonamento a riserva di utili (segue) - Il decreto chiarisce che l’accezione “utili destinati a riserve” si riferisce a tutti gli utili di esercizio che risultno mantenuti nell’economia dell’impresa, a prescindere dall’accantonamento a riserva. - Per le imprese di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito, ma solo se costituito da apporti in denaro, con l’esclusione di ogni conferimento in natura.

55 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 55 Rilevano come variazioni in diminuzione le riduzioni di PN, con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti, ad esempio: 1. Distribuzione di riserve di utili come dividendi; 2. riduzione di capitale sociale; 3. attribuzione riserva sovraprezzo azioni; 4. assegnazione di beni ai soci con riduzione del netto. L’articolo 5, comma 3, del Decreto prevede che per i soggetti IAS adopter la riduzione di PN contabile dovuta all’acquisto di azioni proprie determini un decremento di PN agevolabile ai fini ACE nei soli limiti degli incrementi formatisi in precedenza per effetto dell’accantonamento di utili.

56 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 56 L’articolo 5, comma 4, stabilisce che i momenti di rilevanza delle variazioni di capitale proprio sono i seguenti: Incrementi: 1.Conferimento in denaro  data del versamento; 2.rinuncia dei crediti  data della rinuncia; 3.accantonamento di utili  inizio dell’ esercizio in cui si sono formate le riserve Decrementi: Rilevano tutti, per l’intero ammontare, a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati

57 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 57 Limite del patrimonio netto L’art. 11 stabilisce che, in ciascun esercizio, la variazione in aumento rilevante ai fini ACE, non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, con l’esclusione delle riserve per acquisto azioni proprie *. Vantaggi: - Consente di conservare il patrimonio agevolato ACE fino a quando le perdite non trovino capienza nelle altre componenti patrimoniali agevolate - l’effetto di assorbimento delle perdite si produce anche in relazione ai conferimenti effettuati successivamente Svantaggi: - Le perdite potrebbero ridurre un PN totalmente rilevante ai fini ACE; -I versamenti effettuati a favore di una società per il ripianamento di un deficit patrimoniale potrebbero non rilevare *l’esclusione risponde alla volontà di assicurare effetti analoghi nell’applicazione dell’ACE tra soggetti IAS adopter e soggetto che adottano principi contabili nazionali

58 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 58 Esempio 1 Valore del PN superiore alla variazione in aumento del capitale proprio

59 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 59 Esempio 2 Valore del PN inferiore alla variazione in aumento del capitale proprio

60 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 60 Esempio 3 Utilizzo del beneficio ACE in sede di determinazione del reddito imponibile

61 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 61 Disposizioni antielusive Il decreto, all’articolo 10, ha introdotto delle disposizioni antielusive al fine di evitare che, nell’ambito di operazioni realizzate all’interno di gruppo societari, passano realizzarsi degli effetti moltiplicativi del beneficio ACE a fronte di un’unica immissione di denaro. Operazioni rilevanti: - Acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate ; - acquisizione di aziende o rami di aziende già appartenenti; - conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti; - l’incremento dei crediti da finanziamento.

62 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 Disposizioni antielusive (segue) Meccanismo applicativo Riconoscimento dell’agevolazione in capo alle altre società del gruppo che beneficiano di questo trasferimento a titolo di apporto Riduzione della base imponibile ACE del soggetto che trasferisce liquidità in favore di altra società del gruppo

63 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 63 Disposizioni antielusive (segue) 1)Acquisto di partecipazioni La riduzione della base ACE si ha solo quando (congiuntamente): -l’acquisto abbia per oggetto partecipazioni che consentono di acquisire o incrementare il controllo -il dante causa sia altra società del gruppo residente Sono esclusi - acquisti di partecipazioni da terzi (al di fuori del gruppo di appartenenza) - acquisti di partecipazioni non di controllo, anche se appartenenti ad altre società del gruppo

64 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 64 Disposizioni antielusive (segue) 2) Acquisizione di aziende o rami di aziende Anche in questo caso, il decreto delimita l’ambito di applicazione della riduzione all’acquisizione di aziende già appartenenti al gruppo. Detta riduzione ha carattere permanente, è pari al corrispettivo erogato ed esplica i suoi effetti anche a seguito di una eventuale successiva cessione dell’azienda. La neutralizzazione non riguarda solo il capitale che costituisce la base di calcolo dell’ACE già esistente presso l’impresa acquirente, ma anche il capitale che viene a formarsi nel prosieguo.

65 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 65 Disposizioni antielusive (segue) 3) Conferimenti in denaro provenienti dall’estero In particolare, la circolare 26/E 2002, nell’esaminare la disciplina DIT, ha chiarito che la mancanza di scambio di informazioni con i paesi black list rende dubbia la qualifica di ricchezza novella da attribuire ai conferimenti. Trattandosi, però, di una disposizione antielusiva specifica, è possibile dimostrare, in sede di interpello ex art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973 l’assenza di carattere elusivo dell’operazione.

66 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 66 Disposizioni antielusive (segue) 4) Crediti da finanziamento Per questa fattispecie la sterilizzazione scatta in presenza di un incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 Anche in questo caso è possibile ricorrere allo strumento dell’interpello di cui all’articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973 per dimostrare l’assenza di moltiplicazione del beneficio. La differenza fondamentale rispetto alle fattispecie precedenti è che, in questo caso, il decremento non ha natura permanente, ma può essere riassorbito per effetto della restituzione dei crediti

67 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 67 Opzione per il consolidato fiscale 1)Consolidato fiscale nazionale - Il decreto, all’articolo 6, ha chiarito che la società consolidata calcolerà l’ammontare dell’agevolazione autonomamente, deducendola dal proprio reddito imponibile netto. -L’eventuale eccedenza di ACE non utilizzata può essere trasferita alla fiscal unit fino a concorrenza del reddito netto consolidato. -L’eventuale ulteriore eccedenza rimarrà nella disponibilità della società consolidata, con facoltà di riporto a nuovo e di utilizzo per il periodo d’imposta successivo con le medesime regole.

68 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 68 Opzione per il consolidato fiscale 1)Consolidato fiscale nazionale (segue) - In tema di utilizzabilità delle eccedenze ACE formatesi in capo alle società consolidanti è prevalente (ma non pacifica) la tesi secondo cui non sussista un obbligo di trasferimento delle eccedenze ACE formatesi in capo alle consolidate a beneficio della Fiscal Unit. - Saranno, poi, gli accordi di consolidamento a stabilire le regole di attribuzione del beneficio ACE trasferito, ferma restando la natura non reddituale della remunerazione corrispondente al beneficio attribuito (art. 118, comma 4, del TUIR) - In ogni caso, le eccedenze di beneficio ACE maturate anteriormente all’esercizio dell’opzione per il consolidato non sono attribuibili alla Fiscal Unit

69 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 69 Opzione per il consolidato fiscale 2) Consolidato fiscale mondiale - Dall’articolo 6, comma 2, del Decreto viene stabilito che al consolidato mondiale si applicano le medesime regole del consolidato nazionale. Le regole dianzi enunciate si applicano, però, solo nei confronti della società consolidante e delle consolidate residenti in Italia, in quanto solo queste ultime potranno beneficiare dell’ACE.

70 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 70 Opzione per la trasparenza Il trattamento ACE per il regime in commento ricalca quanto già previsto dalle disposizioni in tema di consolidato fiscale. Infatti, sia per il regime di cui all’articolo 115, comma 1, del TUIR, che quello del 116, comma 2, il beneficio ACE deve essere utilizzato in primis per la riduzione del reddito imponibile della società partecipata e, l’eventuale eccedenza, verrà attribuita a ciascun socio in misura proporzionale. Riguardo all’utilizzo per i soci, si avrà la seguente situazione: Eccedenza ACE Trasparenza ex art. 115, comma 1: Diminuzione del reddito complessivo del socio Trasparenza ex art. 116, comma 2: Diminuzione del reddito d’impresa

71 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 71 Operazioni straordinarie Benché il decreto di attuazione non rechi alcuna disposizione specifica in tema di riflessi per l’ACE in caso di operazioni straordinarie, la relazione illustrativa precisa che, in linea tendenziale, si applicano i principi generali che governano tali operazioni. Di conseguenza, appare pacifico ritenere che i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria in occasione della DIT con la circolare 76/E del 1998 siano tutt’ora un utile precedente interpretativo.

72 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 72 Operazioni straordinarie Conferimento di azienda Soggetto conferente Deduzione ACE accumulata da soggetto conferente rimane presso soggetto conferente (trasferite solo attività e passività della conferente ma non anche le posizioni soggettive dello stesso).Lo stesso per eventuale eccedenza di deduzione ACE riportata da esercizi precedenti. Soggetto conferitario Aumento di capitale proprio per effetto del conferimento non rileva ai fini ACE (conferimento in natura)

73 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 73 Operazioni straordinarie (segue) Fusione L’operazione di per sé non genera incrementi rilevanti ai fini ACE «Si ritiene che la società risultante dalla fusione o quella incorporante, possa, a partire dalla data in cui ha effetto la fusione, determinare l'incremento del proprio capitale investito, assumendo anche la variazione in aumento del capitale investito delle società fuse o incorporate» (Ministero delle Finanze, circolare n. 76/E del 1998) Ma si veda la risoluzione n. 147/E del 16 maggio 2002 « La società A [incorporante], dopo la fusione, dovrà determinare il proprio incremento di capitale investito, […] diminuendo l’incremento di capitale investito che proviene dalla società B [incorporata] dell’importo del conferimento ad essa effettuato. La società A continuerà ad operare le sterilizzazioni della base DIT i conferimenti effettuati prima della fusione […], senza tenere conto del conferimento a favore dell’incorporata già scomputato [in precedenza] ».

74 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 74 Operazioni straordinarie (segue) Scissione L’operazione di per sé non genera incrementi rilevanti ai fini ACE «Relativamente, infine, all'ipotesi di scissione sia totale che parziale, di società, il criterio in base al quale deve essere effettuata la ripartizione della variazione in aumento del capitale investito, è individuabile nella disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 123-bis del TUIR, nel senso che la predetta variazione [ora art. 173, comma 4, del TUIR] deve essere ripartita esclusivamente in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste nella società scissa» (Ministero delle Finanze, circolare n. 76/E del 1998)

75 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 75 Operazioni straordinarie (segue) Trasformazione « Relativamente alle ipotesi di operazioni straordinarie il decreto legislativo in esame non pone esplicite regole dirette a disciplinare la DIT. Tanto premesso, per quanto concerne l'ipotesi di trasformazione da società soggetta all'IRPEG a società non soggetta a tale imposta, o viceversa, la variazione in aumento del capitale investito, nei periodi d'imposta successivi alla trasformazione stessa, rileverà secondo le regole disposte dal decreto legislativo in esame con riferimento al nuovo tipo di società anche per le variazioni in aumento del capitale investito formatesi prima della trasformazione stessa. Nell'ipotesi di trasformazione finalizzata ad ottenere vantaggi collegati alla diversa applicazione della disciplina della DIT, e' applicabile la disposizione antielusiva di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973» (Ministero delle Finanze, circolare n. 76/E del 1998)

76 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1, comma 4, D.L. 201/2011 76 Contenuto dell’agevolazione Non è prevista alcuna clausola di salvaguardia sul reddito minimo, dunque la variazione minima può anche azzerare interamente il reddito imponibile; l’eventuale eccedenza è riportabile a nuovo senza limiti di tempo Esempio La differenza di 10.000,00 verrà riportata a nuovo mediante la fiscalità differita attiva

77 Aiuto alla crescita economica (ACE) Art. 1 D.L. 201/2011 77 Effetti sulle imposte differite in bilancio In proposito le opinioni degli autori divergono in quanto: - taluni ritengono che l’eccedenza ACE da riportare a nuovo non dovrebbe determinare alcuna iscrizione tra le imposte differite attive dato che la stessa esprime una differenza permanente fruibile sine die; - altri, sulla scorta dell’OIC 25 (ovvero dello IAS 12) ritengono che sia possibile procedere all’iscrizione sempre che vi sia ragionevole certezza di conseguire in futuro imponibili suscettibili di assorbire le eccedenze riportate.

78 IRES IRAP E FISCALITA' INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ 78 Agevolazioni fiscali in materia di costo del lavoro

79 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 79 La normativa in sintesi 1)Incremento della deduzione forfetaria ai fini IRAP per lavoratrici e lavoratori di età inferiore ai 35 anni a tempo indeterminato 2)Deducibilità dalle imposte dirette dell’IRAP dovuta sul costo del lavoro

80 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 80 Le finalità In linea quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale (atto. N. 4566 della Camera dei Deputati) art. 6. (Graduale eliminazione dell’imposta regionale sulle attività produttive). 1.Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile.

81 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 81 Incremento deduzione forfetaria ai fini IRAP per donne e under 35 Il nuovo articolo 11 del D.Lgs n. 446/1997 Sono state incrementate le deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, attualmente fissate nella misura di 4.600 euro e 9.200 euro nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni del Mezzogiorno, portandole rispettivamente a 10.600 euro e a 15.200 euro ogni lavoratore e per ogni lavoratore di età inferiore a 35 anni a tempo indeterminato

82 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 82 Incremento deduzione forfetaria ai fini IRAP per donne e under 35 Soggetti interessati Soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), del D.lgs n. 446/1997 a)le società di capitali e gli enti commerciali; b)le società di persone e persone fisiche esercenti attività d’impresa; c)le persone fisiche esercenti arti e professioni; d)produttori di reddito agrario; e)enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; f)i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34; g)Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

83 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 83 Incremento deduzione forfetaria ai fini IRAP per donne e under 35 Esclusi per assunti in Regioni non del Mezzogiorno: le imprese che svolgono attività regolamentata (“public utilities”) [operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti] Per assunti in Regioni del Mezzogiorno: le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese che svolgono attività regolamentata (“public utilities”) [operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti],

84 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 84 Incremento deduzione forfetaria ai fini IRAP per donne e under 35 (articolo 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 201/2011) Soggetti interessati (segue) Secondo l’Agenzia delle Entrate le attività “regolamentate”, e quindi escluse dalle nuove deduzioni, sono individuabili mediante la verifica dei due criteri. - sotto il profilo giuridico, deve trattarsi di un’attività svolta in forza di una concessione traslativa e cioè di un provvedimento con il quale l’ente pubblico conferisce ad un soggetto privato diritti o potestà inerenti un’attività economica in origine riservata alla pubblica amministrazione e che, tuttavia, questa non intenda esercitare direttamente; - sotto il profilo economico, deve trattarsi di un’attività il cui corrispettivo è costituito da una tariffa e cioè da un prezzo fissato o “regolamentato” dalla pubblica amministrazione in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. (Agenzia Entrate, circolare n. 67/E del 19 novembre 2007)

85 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 85 Incremento deduzione forfetaria ai fini IRAP per donne e under 35 La deduzione (“base” o “maggiorata”) è da considerarsi su base annua (e riproporzionata in caso di contratti part time) Pertanto dovrà essere chiarito se - per la maggiore deduzione per i lavoratori di età inferiore a 35 anni – deve essere attribuita per l’intero periodo di imposta in cui è compiuta l’età di 35 anni (senza alcun ragguaglio), ovvero - come appare più coerente - se si renderà necessario applicare il criterio della deduzione ragguagliata ai giorni fino al compimento dell’età di 35 anni La deduzione maggiorata è alternativa alla deduzione base in relazione ai singoli lavoratori alle dipendenze del contribuente, senza che vi sia l'obbligo di effettuare un'unica scelta valida per tutti i dipendenti.

86 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 86 Incremento deduzione forfetaria ai fini IRAP per donne e under 35 Entrata in vigore A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 Generalmente a partire dal 1° gennaio 2012

87 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 87 Deducibilità dalle imposte dirette dell’IRAP dovuta sul costo del lavoro Deduzione dell’IRAP dall’imponibile delle imposte dirette Limitatamente all’IRAP riferibile alle spese per personale dipendente al netto delle deduzioni spettanti Criterio di deduzione per cassa “temperato” (riferimento ad art. 99 del TUIR) «…l’imposta regionale rilevante per il calcolo della deduzione è quella versata nel periodo di imposta di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei limiti, per quanto concerne l’acconto, dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. (Agenzia Entrate, circolare n. 16/E del 14 aprile 2009)

88 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 88 Tra i versamenti a fini del calcolo della deduzione fiscale si potrà tenere conto, oltre che dei versamenti effettuati a saldo o in acconto, anche dei versamenti effettuati nel corso del periodo d’imposta ma riferibili ad esercizi precedenti eseguiti a titolo di ravvedimento, con riferimento all’IRAP definita mediante i vari istituti deflattivi del contenzioso, dei versamenti eseguiti per il pagamento di importi iscritti a ruolo, nonché dei versamenti effettuati in pendenza di giudizio.

89 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 89 Deducibilità dalle imposte dirette dell’IRAP dovuta sul costo del lavoro Soggetti interessati Tutti i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo criteri ordinari (ai sensi degli articoli da 5 a 8 del decreto IRAP) e quindi : - società di capitali e enti commerciali (art. 5); - società di persone e imprese individuali (art. 5-bis); - banche e altri enti e società finanziari (art. 6); - imprese di assicurazione (art. 7); - persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni (art. 8).

90 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 90 Deducibilità dalle imposte dirette dell’IRAP dovuta sul costo del lavoro Determinazione della deduzione spettante La deduzione dell’IRAP pagata è riconosciuta nei limiti percentuali dato dal rapporto tra il costo del lavoro non deducibile ai fini IRAP (dunque al netto delle relative deduzioni) e il valore della base imponibile IRAP netta (anch’essa al netto delle deduzioni previste).

91 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 91 Esempio di calcolo IRAP versata nell’anno 2012 pari ad € 6.000,00, di cui: - € 3.000,00 a titolo di saldo per l’anno 2011 (versato interamente giugno 2012), - € 3.000,00 a titolo di acconto per l’anno 2012. Dati rilevanti dell’Anno 2011: - € 10.000 Costo per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni; - € 77.000 Base imponibile IRAP al netto delle deduzioni; Dati rilevanti dell’Anno 2012: - € 15.000 Costo per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni; - € 141.000 Base imponibile IRAP al netto delle deduzioni; - € 2.500 Importo dell’IRAP effettivamente dovuta per competenza Deduzione dei versamenti a saldo per l’anno 2011 L’importo versato a saldo sarà deducibile in misura pari al rapporto tra il costo del lavoro dell’anno 2011 (al netto degli sgravi) e la base imponibile IRAP del medesimo periodo di imposta. Deduzione dei versamenti in acconto per l’anno 2012 Ai fini della determinazione della deduzione relativa ai versamenti in acconto, va preliminarmente verificato se l’importo degli acconti versati sia superiore all’IRAP effettivamente dovuta per il medesimo periodo d’imposta. Importo scomputabile: minore tra IRAP di competenza e acconto versato Se il contribuente è in perdita fiscale, la deduzione aumenterà la perdita fiscale riportabile Calcolo della quota di deduzione: € 3.000 x (10.000/77.000) = € 389,61 quota IRAP riferibile al costo del personale, deducibile per il 2012 Calcolo della quota di deduzione: € 2.500 x (15.000/141.000) = € 265,96 quota IRAP riferibile al costo del personale, deducibile per il 2012

92 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 92 Deducibilità dalle imposte dirette dell’IRAP dovuta sul costo del lavoro (1)Commi introdotti in sede di conversione con legge n. 214 del 22 dicembre 2011 Determinazione della deduzione spettante La nuova deduzione IRAP è subordinata alla condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile IRAP concorrano spese per lavoro dipendente

93 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 93 Componenti rilevanti 1. spese per il personale dipendente e assimilato 2. al netto di: -contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro(art. 11, comma 1, lettera a), n. 1)); -deduzione forfettaria per lavoratori a tempo indeterminato (art. 11, comma 1, lettera a), n. 2) e 3)); -contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (art. 11, comma 1, lettera a), n. 4)); -spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lettera a), n. 5)); -indennità di trasferta per il settore autotrasporto; (art. 11, comma 1- bis) -deduzione forfettaria per importi decrescenti rispetto la base imponibile (art. 11, comma 4-bis); -deduzione di € 1.850,00 per ogni dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque riconosciuta ai contribuenti con valore della produzione non superiore a € 400.000,00 (art. 11, comma 4-bis1).

94 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 94 Deducibilità dalle imposte dirette dell’IRAP dovuta sul costo del lavoro (1)Commi introdotti in sede di conversione con legge n. 214 del 22 dicembre 2011 Determinazione della deduzione spettante La norma non fa riferimento al solo costo per il personale dipendente ma, estende la deducibilità anche all’IRAP riferita al costo per il personale assimilato allargando quindi il beneficio anche ai costi sostenuti per compensi afferenti le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendenti dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis),del TUIR (solo se le prestazioni non rientrano nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR concernente redditi di lavoro autonomo) Rientrano quindi anche i costi per gli amministratori (purché non professionisti). (Si veda il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate a T ELEFISCO 2012)

95 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 95 Deducibilità dalle imposte dirette dell’IRAP dovuta sul costo del lavoro (1)Commi introdotti in sede di conversione con legge n. 214 del 22 dicembre 2011 La nuova deduzione si affianca e non sostituisce quella forfetaria del 10% già prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 185/2008. Quest’ultima viene circoscritta all’ipotesi in cui il contribuente abbia interessi passivi

96 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 96 Deducibilità dalle imposte dirette dell’IRAP dovuta sul costo del lavoro Calcolo della deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP Come effettuare il calcolo? 1.Determinazione dell’IRAP versata con il criterio di cassa; 2.Determinazione della quota deducibile analiticamente riferita all’incidenza del costo del personale; 3.Determinazione della quota deducibile forfettariamente riferita agli oneri finanziari pari al 10% della differenza tra IRAP versata e importo dedotto di cui al punto precedente. Questo sembra essere il logico coordinamento sistematico delle due norme che regolano la deducibilità dell’IRAP relativa ai due componenti (costo del lavoro e oneri finanziari). In realtà il disposto letterale della norma consentirebbe anche di sostenere la deducibilità del 10% dell’IRAP riferita all’importo complessivamente pagato e non solo della quota che eccede l’IRAP riferita al costo del lavoro.

97 Agevolazioni in materia di costo del lavoro 97 Deducibilità dalle imposte dirette dell’IRAP dovuta sul costo del lavoro Decorrenza Si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare a decorrere dall’anno 2012. Rilevanti i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, quindi i versamenti a titolo di saldo per l’anno 2011 e a titolo di acconto per l’anno 2012. I calcoli per la determinazione della nuova deduzione dell’IRAP pagata sulla base dell’incidenza del costo del lavoro (e di quella forfettariamente riferita agli oneri finanziari) dovranno essere elaborati in sede di liquidazione del modello UNICO 2013

98 IRES IRAP E FISCALITA' INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ 98 Imposte differite attive

99 Imposte differite attive art. 2, comma 55, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 art. 9, D.L. 201/2011 R.M. 22 settembre 2011, n. 94/E Possibilità di convertire le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio e derivanti da: -Svalutazioni dei crediti non ancora dedotte (solo istituti finanziari) -Valore dell’avviamento o altre attività immateriali (tutti i soggetti Ires) in crediti d’imposta se l’esercizio si è chiuso con una perdita d’esercizio, ed entro determinati limiti.

100 Imposte differite attive Limite quantitativo e decorrenza Importo massimo di imposte anticipate trasformabili: Perdita d’esercizio x attività per tali imposte anticipate capitale sociale + riserve* * al lordo della perdita d’esercizio. Rilevano sia le riserve di utili che di capitale La trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta è effettuata a decorrere dalla data di approvazione del bilancio da parte dei Soci Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti non Ires, quali le società di persone, poiché manca l’approvazione formale del bilancio.

101 Imposte differite attive Utilizzi Tale credito è utilizzabile nei seguenti modi: -in compensazione senza limiti di importo (quindi, senza tener conto del limite di € 516.456,90) -può essere ceduto mentre, non può essere chiesto a rimborso

102 Imposte differite attive Tempistica per la trasformazione 1)Trasformare le imposte anticipate in credito d’imposta 2)Formalizzare la trasformazione con l’approvazione del bilancio 3)A partire dalla data di approvazione del bilancio il credito d’imposta assume efficacia e può essere utilizzato in compensazione 4)Indicare il credito d’imposta nel modello Unico SC, quadro RU

103 Imposte differite attive Modifiche del D.L. n. 201/2011 L’art. 9 del D.L. n., 201/2011 ha apportato rilevanti modifiche, precisando che: -In presenza di perdita fiscale la trasformazione in credito d’imposta sarà pari alle Dta derivanti dalla deduzione dei componenti negativi rilevanti -La perdita riportata dalla dichiarazione dei redditi precedente, potrà essere utilizzata in compensazione ma nella misura ridotta dei componenti negativi di reddito che avevano generato le imposte anticipate trasformate -La disciplina agevolativa si applica anche alle società in liquidazione volontaria e alle società sottoposte a procedure concorsuali Nessuna formula da applicare!

104 Imposte differite attive Modifiche del D.L. n. 201/2011 Esempio: -Avviamento pagato nel 2006 per € 1.800.000 -Ammort. civilistico contabilizzato nel 2011 pari a “0” poiché già tutto ammortizzato tra il 2006 e il 2010 -Ammort. fiscale dedotto fino al 31.12.2010 € 500.000 (1.800.000/18x5) -In bilancio al 31.12.2010 sono iscritte imposte anticipate per € 357.500 (1.800.000 - 500.000)x27,5% -Ammort. Fiscale deducibile per il 2011 € 100.000 (1.800.000/10) -Perdita da Unico esercizio 2011 € 170.000

105 Imposte differite attive Modifiche del D.L. n. 201/2011 Esempio … continua: -Poiché la variazione in diminuzione di € 100.000 è inferiore alla perdita fiscale di € 170.000 -Tutte le imposte anticipate di € 27.500 (100.000 x 27,5%) possono essere convertite in credito -Perdita riportabile: 170.000 – 100.000 = 70.000

106 Imposte differite attive Modifiche del D.L. n. 201/2011 Inoltre, il credito: -È rimborsabile; -Non è produttivo di interessi -Può essere ceduto a terze società del Gruppo al valore nominale (aderenti o meno al consolidato fiscale ex art. 43-ter, DPR n. 602/1973) -L’eventuale eccedenza, dopo aver fatto le compensazioni, può essere chiesta a rimborso

107 IRES IRAP E FISCALITA' INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ 107 Credito d’imposta per ricerca scientifica

108 Credito d’imposta per la ricerca scientifica Art. 1, D.L. 70 del 13 maggio 2011 “Decreto Sviluppo” (modificato con L. 106 del 12 luglio 2011) Circolare 28 novembre 2011, n. 51/E Art. 1, D.L. 70/2011: comma 1: ”È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca”; comma 2: ammontare del credito concesso; comma 3: ambito soggettivo di applicazione e struttura del credito d’imposta; comma 4: rimando a successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per stabilire le disposizioni applicative (Provvedimento n. 2011/130237 del 9 settembre 2011). comma 5: autorizzazione di spesa

109 i) Enti ricercatori Il credito d’imposta è riconosciuto per finanziamenti diretti a: -Università, statali e non statali, e Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; -Enti pubblici di ricerca di cui all’art. 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009; -ASI – Agenzia Spaziale Italiana; -Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs); -Organismi di ricerca come definiti dalla Commissione Europea nella Comunicazione n. 2006/C 323/01. Non agevolabile la ricerca interna (differenza con il “vecchio” bonus).

110 ii) Struttura del credito d’imposta Durata Agevolazione temporalmente limitata agli investimenti in ricerca realizzati nel 2011 e nel 2012. Ammontare Approccio incrementale: pari al 90% della spesa incrementale di investimento rispetto alla media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Modalità di riconoscimento - Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione di debiti tributari (art. 17, D.Lgs. 241/1997); - tuttavia la compensazione non è possibile con i debiti previdenziali per contributi e quelli per premi di assicurazione contro infortuni sul lavoro; - rateizzazione della compensazione in tre quote annuali di pari importo (2011 – 2012 – 2013 oppure 2012 – 2013 – 2014, in relazione al periodo d’imposta da cui parte la richiesta del beneficio).

111 iii) Aspetti dubbi chiariti dalla circolare 28 novembre 2011, n. 51/E Tipologia di ricerca agevolabile: ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale Quali investimenti considerare nel calcolo della media: ricerca commissionata ad Università ed enti di ricerca Rapporto tra esercizi senza investimenti in ricerca e calcolo della media: rientrano comunque nel calcolo della media Momento di effettuazione degli investimenti: le spese sono da considerare sostenute alla data di ultimazione.

112 iv) Altri aspetti Il credito in questione: -non concorre alla formazione della base imponibile Irpef/Ires, né alla base imponibile Irap; -non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (art. 61 e art. 109 comma 5 T.U.I.R.); -deve essere indicato in dichiarazione dei redditi. Università ed enti pubblici di ricerca: Possono sviluppare i progetti finanziati anche in associazione, consorzio o joint venture con altre strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Risoluzione 88/E del 12 settembre 2011 Istituzione del codice tributo 6835 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. Costi interamente deducibili dal reddito d’impresa

113 IRES IRAP E FISCALITA' INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ 113 Riallineamento dei valori fiscali e civilistici per avviamento ed altre attività immateriali

114 Riallineamento dei valori fiscali e civilistici per avviamento e altre attività immateriali Art. 23, commi da 12 a 15, D.L. 98 del 6 luglio 2011 “Stabilizzazione finanziaria” (L. 111 del 15 luglio 2011) Art. 23, D.L. 98/2011: comma 12: al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all’avviamento ed alle altre attività immateriali iscritti sulle partecipazioni di controllo, all’art. 15, D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009, dopo il comma 10, sono inseriti i commi 10-bis e 10-ter; comma 13: periodo d’imposta di effettuazione delle operazioni da considerare; comma 14: periodo d’imposta di decorrenza degli effetti del riallineamento; comma 15: rimando a successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per stabilire le modalità dei commi di cui sopra. Circolare n. 41/E del 5 agosto 2011

115 Riallineamento dei valori fiscali e civilistici per avviamento e altre attività immateriali Art. 23, commi da 12 a 15, D.L. 98 del 6 luglio 2011 “Stabilizzazione finanziaria” (L. 111 del 15 luglio 2011) Richiamo all’art. 15, comma 10, D.L. 185/2008 Possibilità di riallineare valori civilistici e fiscali relativi ad avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali, assoggettando, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter del T.U.I.R., con l’aliquota del 16% (versamento in un’unica soluzione dell’importo dovuto entro il termine del versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione in neutralità fiscale). A seguito del riallineamento, può essere effettuata la deduzione dell’art. 103 T.U.I.R. nella misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall’imputazione a conto economico a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 124/E

116 i) Affrancamento a seguito di operazioni in neutralità fiscale Art. 15, comma 10-bis, D.L. 185/2008 Estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali a seguito dell’operazione in neutralità fiscale. Concetto di partecipazione di controllo: - Partecipazioni incluse nel consolidamento ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 127/1991 - Per le imprese IAS adopter, s’intendono per partecipazioni di controllo quelle incluse nel consolidamento in base alle previsioni contenute nei medesimi principi contabili internazionali. Le partecipazioni di controllo mantengono inalterato il valore fiscalmente riconosciuto ante operazione straordinaria.

117 ii) Affrancamento a seguito di operazioni in neutralità fiscale Art. 15, comma 10-bis, D.L. 185/2008

118 iii) Affrancamento a seguito di operazioni realizzative Art. 15, comma 10-ter, D.L. 185/2008 Ulteriore estensione dell’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni di cui al comma 10: è consentito l’affrancamento anche dei maggiori valori iscritti sulle partecipazioni di controllo emersi a seguito di operazioni fiscalmente realizzative, quali l’acquisto dell’azienda (tra i cui elementi patrimoniali vi siano anche partecipazioni di controllo) o l’acquisto della stessa partecipazione di controllo.

119 iv) Altri aspetti L’affrancamento così descritto si applica alle operazioni effettuate sia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Operazioni pregresse: Nel caso di operazioni effettuate in periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011. Effetti del riallineamento dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. Operazioni a regime : Imposta sostitutiva da versare in un’unica soluzione a saldo delle imposte relative all’esercizio in cui è effettuata l’operazione. Gli effetti del riallineamento decorrono dall’esercizio successivo a quello di versamento dell’imposta sostitutiva.

120 IRES IRAP E FISCALITA' INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ 120 Cenni sulle novità relative alla fiscalità internazionale

121 Novità relative alla fiscalità internazionale Il transfer pricing e gli oneri documentali Art 1, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997 Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all‘ articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.

122 Quali sono gli obiettivi? Fornire alle imprese un punto di riferimento sul quale impostare le procedure di tax compliance Migliorare la conoscenza in materia di prezzi di trasferimento e delle metodologie di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria Agevolare le attività di verifica Consentire una risk analysis Facilitare i rapporti tra Amministrazione e contribuente nei casi di Arbitrato ovvero procedura amichevole

123 Le possibili alternative

124 La documentazione dei Prezzi di Trasferimento Situazioni possibili: 1)Esiste uno studio formalizzato e documentato in modo parziale. 2)Esiste una transfer pricing policy definita ma non documentata. 3)Non esiste una transfer policy definita.

125 Le procedure amichevoli per la composizione delle controversie fiscali internazionali Art. 25 del Modello OCSE La Convenziona Arbitrale Circolare 5 giugno 2012, n. 21/E Qualora un soggetto residente di uno Stato ritiene che le misure adottate comportano un fenomeno di doppia imposizione - MAP (Mutual agreement procedure) in base alle Convenzioni bilaterali (solo 13 convenzioni hanno una clausola arbitrale al loro interno) - MAP in base alla Convenzione arbitrale

126 i) Le Convenzioni bilaterali Non necessariamente la doppia imposizione deve essersi già verificata Per quanto riguarda le persone fisiche può trattarsi di ipotesi di doppia residenza fiscale, di una non corretta applicazione di ritenute su dividendi, interessi e royalties Per quanto riguarda gli altri soggetti possono formare oggetto di procedura questioni relative all’esistenza di una stabile organizzazione, alla corretta attribuzione di utili alle imprese associate di un gruppo multinazionale, ecc.

127 Le Convenzioni bilaterali a chi presentare l’istanza? In caso di istanza presentata da un soggetto residente l’istanza va redatta in carta libera e spedita per raccomandata con avviso di ricevimento al MEF, Dipartimento delle Finanze, Direzione Relazioni Internazionali, o consegnata a mano allo stesso Ufficio. Necessità di presentare la documentazione anche in formato elettronico.

128 Le Convenzioni bilaterali Le fasi della procedura Una volta presentato il reclamo da parte del contribuente l’autorità si pronuncia sulla ammissibilità Successivamente l’autorità valuta se è in grado di eliminare essa sola all’imposizione non conforme alla Convenzione In caso contrario, l’autorità italiana informa l’autorità dell’altro Stato circa la decisione di avviare la MAP, informando contestualmente l’Agenzia delle Entrate. Se viene raggiunto un accordo, questo viene comunicato al contribuente.

129 Le Convenzioni bilaterali I caratteri distintivi L’attivazione della procedura non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale Non sussiste in capo alle autorità competenti un obbligo di risultato tale da assicurare l’eliminazione della denunciata doppia imposizione. Le amministrazioni devono “fare del loro meglio”. Possibilità per il contribuente di beneficiare dell’istituto della sospensione della riscossione in via amministrativa o giurisdizionale

130 ii) La Convenzione arbitrale I soggetti interessati Soggetti legittimati a presentare l’istanza: -Imprese residenti -Stabili organizzazioni in Italia di imprese residenti in altro Stato membro

131 La Convenzione arbitrale I caratteri distintivi Applicabile esclusivamente ai fenomeni di doppia imposizione economica riconducibili a rettifiche di transfer pricing Obbligo di risultato a carico delle autorità competenti e non solo un mero obbligo di diligenza La MAP da Convenzione arbitrale è alternativa al contenzioso interno (necessità di far scadere i termini per la proposizione del ricorso)

132 La Convenzione arbitrale La sospensione amministrativa Possibilità di ottenere la sospensione amministrativa a condizione di aver rinunciato al contenzioso L’istanza di sospensione va presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento La sospensione ha efficacia fino alla data di conclusione della procedura di cui alla presente Convenzione Necessità di presentare apposita garanzia

133 La Convenzione arbitrale Le fasi della procedura L’istanza va presentata al MEF come nel caso della MAP da Convenzione bilaterale Il MEF, una volta verificata l’ammissibilità dell’istanza, informa l’altro Stato dell’avvio della procedura Gli Stati hanno due anni di tempo per trovare un accordo, altrimenti viene istituita una commissione consultiva per l’avvio della fase arbitrale

134 La Convenzione arbitrale La conclusione della procedura La procedura amichevole si conclude con: -l’accordo fra le autorità competenti entro due anni dall’avvio della procedura -L’accordo raggiunto dalle autorità competenti entro i sei mesi successivi all’emissione del parere della commissione consultiva L’accordo viene notificato al contribuente a cura dell’autorità competente, con contestuale comunicazione all’Agenzia delle Entrate


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