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Gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 1 Il contratto come fattispecie Premessa: Il contratto ed i “fatti.

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1 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 1 Il contratto come fattispecie Premessa: Il contratto ed i “fatti giuridici”

2 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 2 Il contratto come fattispecie Fatto giuri- dico Fatti giuridici in senso stretto Atti giuridici (Art. 2) Atti in senso stretto: costituzione in mora, confessione … Negozi giuridici Unilaterali (testamento, delibera, voto, offerta, procura, atto di fondazione, s ecc.) Plurilaterali (contratti)

3 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 3 Il contratto come fattispecie 1. I requisiti

4 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 4 Il contratto come fattispecie Finora abbiamo parlato del contratto come “strumento del mercato”, ossia come fatto sociale, come relazione che le persone stabiliscono tra loro per scambiarsi beni e servizi Ora parliamo del contratto come “fatto giuridico”, ossia “fatto” giuridicamente rilevante come contratto …

5 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 5 Il contratto come fattispecie vale a dire a) che ha le caratteristiche necessarie per essere preso in considerazione quale relazione tra le persone finalizzata allo scambio di beni e servizi (più precisamente v. art. 1321) b) che presenta i requisiti richiesti dalla legge perché detta relazione sociale possa essere giuridicamente valida; c) che pertanto produce gli effetti connessi dalla legge a tale fatto. Requisiti ed effetti suddetti – proprio perché inerenti alla categoria “contratto” – valgono sia per i contratti di massa sia per gli altri

6 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 6 Il contratto come fattispecie Art. 1325 c.c.: “I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”

7 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 7 Il contratto come fattispecie ANALISI

8 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 8 Il contratto come fattispecie 1.1 l’accordo delle parti

9 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 9 Il contratto come fattispecie 1. l’accordo (v. già art. 1321 c.c.) è … congruenza delle dichiarazioni di proposta e accettazione (art. 1326) Sul piano sostanziale Sul piano formale Assenso, volontà di ciascuna parte di obbligarsi

10 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 10 Il contratto come fattispecie Volontà: “contegno riconoscibile alla stregua dei criteri che nell’ambiente permettono di attribuire ad una condotta umana il valore di un impegno” (Rescigno)

11 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 11 Il contratto come fattispecie Attenzione: È una analisi ancora formale della volontà della parte. Quella sostanziale (l’apprezzamento degli interessi) è stata già rappresentata quando si è parlato del potere di scelta dell’individuo e della congruenza delle caratteristiche dei beni rispetto ai bisogni

12 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 12 Il contratto come fattispecie 1. l’accordo (v. già art. 1321 c.c.) è … … “comune intenzione delle parti” (art. 1362), ossia il comune “consenso” delle parti su tutti i termini del loro affare … … che deve comprendere anche l’effettiva volontà di obbligarsi, ossia di ritenere quel “comune consenso” vincolante (v. diap. 10) Lo “accordo” (il consenso) identifica il contratto come atto decisionale (di autonomia) di ciascuna parte

13 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 13 Il contratto come fattspecie Dunque, elemento essenziale è una effettiva volontà (“intenzione”) di obbligarsi, che manca, ad esempio, Quando il contratto è stipulato ioci causa Nell’ipotesi di contratto simulato: v. art. 1414 c.c. Nel caso le parti l’abbiano espressamente esclusa pur avendo raggiunto un accordo complessivo dei loro rapporti dedotti in contratto: questa è una situazione che si esaminerà (minuta)

14 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 14 Il contratto Concetti, principi e norme in qualche modo connessi all’accordo delle parti

15 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 15 Il contratto come fattispecie Quando si perfeziona l’accordo? Artt. 1326 ss.; art. 1341 s.; art. 36 lett. c, cdc; Come deve essere espresso ? V. artt. 1327 e 1333 Come si interpreta il contratto? Art. 1362 (necessità di integrare le parole con i comportamenti)

16 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 16 Il contratto come fattispecie Il perfezionamento dell’accordo. Le trattative

17 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 17 Il contratto come fattispecie A ben vedere il codice delinea due modi di conclusione del contratto

18 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 18 Il contratto come fattispecie Analisi art. 1326 ss.: scambio “proposta – accettazione” tra parti non presenti (v. artt. 1326, 1328) Art. 1326, 1328: “conoscenza” -> art. 1335 Le parti sono in posizione paritaria tra loro (si scambiano proposte e controproposte: v. art. 1326 1, 5 ) Revoca della proposta: artt. 1328 u.c., 1329

19 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 19 Il contratto come fattispecie Analisi art. 1341: “condizioni … predisposte da uno dei contraenti” le parti non sono in posizione paritaria non predisponente è obbligato anche al rispetto di clausole che non ha materialmente conosciuto art. 36, comma 2, lett. c, cdc %

20 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 20 Il contratto come fattispecie Notare l’importanza che si intende restituire alla “trattativa individuale”: V. art. 34, comma 4 e 5, cdc

21 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 21 Il contratto come fattispecie La formazione del contratto Proposta irrevocabile (art. 1329) Opzione (art. 1331) contratto preliminare (artt. 1351-2932) minuta

22 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 22 Il contratto come fattispecie presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto Rientrano nella nozione di «minuta o puntuazione» del contratto, per la quale è indispensabile l’esistenza di un documento sottoscritto da entrambe le parti, sia i documenti che contengano intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi (c.d. puntuazione di clausole), sia i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (c.d. puntuazione completa di clausole); in relazione a tale secondo caso, la parte che intenda dimostrare che non si tratti di un contratto concluso, ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, deve superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto, e ciò gli è reso possibile in virtù del principio secondo cui anche un documento dimostrante con completezza un assetto negoziale può essere soltanto preparatorio di un futuro accordo, una volta dimostrata l’insussistenza di una volontà attuale di accordo negoziale (Cass. 16-07-2002, n. 10276)

23 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 23 Il contratto come fattispecie Conclusione: di fronte ad una minuta apparentemente completa, ossia disciplinante ogni aspetto dell’assetto di interessi delle parti, si presume l’esistenza di un contratto vincolante a meno che dall’esame complessivo della vicenda non emergano elementi di segno contrario

24 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 24 Il contratto come fattispecie La responsabilità precontrattuale Regola generale di condotta durante le trattative: art. 1337 - Salvaguardare gli interessi noti della controparte (ad es. in termini di informazioni sull’oggetto del contratto o altro: v. art. 1338 e prossima slide; spese ecc.) - Massima libertà nel recesso dalle trattative alla sola condizione di dare una spiegazione ragionevole - Conseguenze: risarcimento dello “interesse negativo” (v. art. 1328, 1 comma, 2° parte)

25 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 25 Il contratto come fattispecie 6.2 la causa

26 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 26 Il contratto come fattispecie Innanzi tutto il “sintagma “causa” può assumere una pluralità di significati

27 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 27 Il contratto come fattispecie L’art. 1325 n. 2 inserisce la “causa” tra i requisiti essenziali del contratto. Se si tiene presente la nozione di contratto, quale relazione giuridica patrimoniale volontaria (v. art. 1321 c.c.), occorre prendere atto, già in sede introduttiva, che il termine compare anche in un’altra disposizione relativa a rapporti patrimoniali ed in particolare nella ipotesi del c.d. “ingiusto arricchimento” (art. 2041 c.c.)

28 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 28 Il contratto come fattispecie “causa” Art. 2041 L’ordinamento consente e “rispetta” gli spostamenti patrimoniali purché abbiano una “giusta causa” Art. 1325 n. 2: il contratto deve avere una “causa”

29 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 29 Il contratto come fattispecie In entrambi i casi il sintagma “causa” allude ad una qualche giustificazione dello spostamento patrimoniale determinatosi tra due soggetti Peraltro, se adoperato in relazione al contratto, il sintagma assume o ha assunto (anche) altri significati. Vediamo quali …

30 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 30 Il contratto come fattispecie “funzione economico- sociale del negozio” * “causa” è “un interesse sociale oggettivo e socialmente controllabile” senza del quale non esiste il “negozio giuridico” (Betti, 170) La causa come vediamo che significa …

31 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 31 Il contratto come fattispecie Dal giusnaturalismo prima e dalla pandettistica dopo si è costruita la nozione di “negozio giuridico” come “dichiarazione di volontà diretta ad effetti giuridici”. È una definizione che volutamente astrae da qualsiasi contesto economico-sociale perché interessava soprattutto enfatizzare il ruolo centrale (della volontà) dell’individuo nella realizzazione degli effetti giuridici. Si voleva sottolineare che la volontà dell’individuo era in grado di superare qualsiasi ostacolo di ordine politico-sociale alla realizzazione dei propri interessi

32 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 32 Il contratto come fattispecie Nel XX secolo si acuisce la consapevolezza della insufficienza, della artificiosità di questa costruzione sotto un duplice profilo: “non è già che la volontà privata per sé sola sia per virtù propria causa immediata dell’effetto giuridico”, bensì è lo Stato che recepisce detta volontà e le assicura protezione e cogenza (Betti, 152); Il negozio non esprime “una volontà qualunque, vuota ed incolore espressione del capriccio individuale”, ma è finalizzato a “scopi pratici” (Betti, 169).

33 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 33 Il contratto come fattispecie “scopi pratici di carattere tipico, socialmente valutabili per la loro costanza e normalità ricorrente nella vita di relazione” (**). Analisi della teoria: “scopi pratici …” il contratto è diretto a soddisfare bisogni concreti dei contraenti “… socialmente valutabili …”: “… di carattere tipico … ricorrente nella vita di relazione” bisogni diffusi e pertanto quei determinati contratti diretti a soddisfare questi scopi sono diffusi in una dato ambiente sociale in un determinato (o in più periodi storici: v. ad es. compravendita) Questi contratti, proprio perché diffusi, assumono rilevanza sociale e se ne può apprezzare (controllare) l’utilità sociale

34 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 34 Il contratto come fattispecie “ciò che conta è la “causa” corrispondente a ciascuna figura tipica del negozio”: ad es. scambio di cosa contro prezzo: compravendita; far credito ad interesse: mutuo; consentire l’utilizzazione di un proprio bene dietro corrispettivo: locazione ecc.) Solo se viene perseguito uno “scopo pratico” socialmente approvato la manifestazione di volontà merita di essere tutelata. In questo modo la “causa” diviene anche strumento di controllo sugli atti di autonomia privata: il contratto, le parti devono realizzare interessi “utili alla stregua dell’apprezzamento sociale” Osservazioni:

35 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 35 Il contratto come fattispecie Quale rapporto si pone tra volontà e causa ? La volontà non è sufficiente alla realizzazione degli effetti giuridici, ossia non è sufficiente alla creazione di un impegno vincolante per il dichiarante (nella prospettiva di Betti) La volontà delle parti si esaurirebbe nella scelta tra i tipi legislativi

36 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 36 Il contratto come fattispecie È una tesi contraddetta dallo stesso codice: Art. 1343 prevede la possibilità di una “causa illecita”, che non vi sarebbe se la nozione di “causa” fosse ristretta a quella dei contratti aventi una disciplina particolare art. 1322 2 : la parti possono concludere contratti diversi da quelli tipizzati; possono utilizzare il contratto per realizzare interessi diversi da quelli presi in considerazione dal legislatore

37 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 37 Il contratto come fattispecie Prospettiva storica delle tesi sulla causa: La tesi della “causa come funzione tipica” nasce in un periodo storico ben preciso, quando si riteneva (non a torto) che il legislatore avesse sostanzialmente accolto i “tipi sociali” maggiormente significativi Interessi diversi da quelli tipizzati nel codice emergono dal mercato solo grazie allo sviluppo economico e tecnologico (v. ad es. c. di sponsorizzazione, ossia il contratto in cui “un soggetto si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri, ordinariamente in esclusiva, l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato”; leasing: locazione di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore su indicazione e scelta del conduttore, che ne paga il canone e al termine della locazione può acquisirne la proprietà; factoring: impresa non finanziaria cede crediti presenti e futuri a banca affinché ne anticipi una parte dell’importo, li incassi, assumendo a volte il rischio dell’inadempimento; ecc.) …

38 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 38 Il contratto come fattispecie La complessità delle operazioni economiche compiute sul mercato e l’elevato tasso di innovazione determinano il superamento dello stesso approccio utilizzato dalla dottrina di accontentarsi di una “causa in senso formale”, ossia della causa tipica del contratto formalmente utilizzato dalle parti senza curarsi invece della reale operazione economica posta in essere art. 1344 ricostruzione del vero affare concluso dalle parti, prescindendo dalla volontà manifestata * e con maggiore considerazione per i termini oggettivi dell’affare concluso

39 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 39 Il contratto come fattispecie E quindi: La “causa” da funzione economico-sociale a funzione economico-individuale: Il contratto riflette, rappresenta un’operazione propria delle parti che perseguono loro interessi La “causa” costituisce lo strumento col quale l’ordinamento isola e prende in esame la singola operazione economica (art. 1321) posta in essere col contratto che deve essere lecita (artt.1343 e 1344) e meritevole di tutela (artt. 41 2, 42 2 cost.; 1322 c.c.)

40 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 40 Il contratto come fattispecie Gli artt. 2 e 3 Cost. – col loro riferimento alla singola persona e alla concreta situazione nella quale versa – impone di porre attenzione alle specifiche caratteristiche della singola operazione posta in essere dalla persona stessa, dal soggetto specifico di cui si parla Necessità di adeguare la tutela alla concretezza delle singole operazioni “Nullità di protezione” come forma di tutela della persona nella specifica operazione posta in essere

41 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 41 Il contratto come fattispecie … “il riferimento alla causa impone di intendere l’atto di autonomia privata nella sua realtà di strumento di finalità pratiche” (Bianca) la “causa” quale requisito del contratto pertanto si delinea come lo strumento attraverso il quale assumono rilevanza le finalità pratiche, gli interessi concreti, l’operazione economica perseguita col singolo contratto, la cui “meritevolezza sociale” l’ordinamento valuta a fini diversi …

42 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 42 Il contratto come fattispecie La diversità dei fini e la difficoltà di individuare cosa sia la “causa” si intravede anche nel testo

43 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 43 Il contratto come fattispecie La causa è lo “assetto di interessi” tale da riflettere “un’operazione economico patrimoniale nella quale ciò che ciascuno acquista o perde trovi la sua giustificazione nel costo sopportato o nel vantaggio acquisito in ragione del contratto” (Camardi, 221) Causa onerosa/liberale/gratuita Causa come strumento per l’individuazione della disciplina

44 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 44 Il contratto come fattispecie “elemento attraverso il quale il sistema … prescrive le condizioni in presenza delle quali i regolamenti privati hanno accesso all’ordinamento e valgono giuridicamente come contratti” (Camardi, 222) La causa assolve una funzione di controllo “non della direzione che i privati imprimono alla circolazione delle risorse, ma del carattere economico, ovverosia direttamente o indirettamente produttivo di ricchezza dell’operazione concordata dalle parti” (Camardi, 223)

45 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 45 Cerchiamo, se possibile, di mettere ordine

46 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 46 Il contratto come fattispecie Si vedano i seguenti casi

47 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 47 Il contratto come fattispecie Cass., 19-02-2000, n. 1898: “L’esigenza della valutazione «in concreto» della causa quale elemento essenziale del negozio si risolve nella sintesi degli interessi dei contraenti e, al tempo stesso, costituisce strumento di accertamento per il giudice ai fini dell’indagine intesa ad individuare la conformità a legge dell’attività posta effettivamente in essere” La “causa” quale strumento di controllo a fini di legittimità dell’operazione

48 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 48 Il contratto come fattispecie T. Treviso, 04-11-2003: “La cessione di alcuni macchinari e lavoratori, non accompagnata dalla cessione di un complesso organizzativo autonomo, non è sufficiente a configurare un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda e si deve ritenere nullo per frode alla legge il contratto di cessione d’azienda quando la vera ragione sia quella di eludere la legislazione vigente in materia di licenziamento, di cassa integrazione e mobilità, come nel caso in cui il trasferimento è stato disposto per aggirare il rifiuto dei lavoratori al trasferimento e per evitare i costi della mobilità” Art. 1344: frode alla legge

49 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 49 Il contratto come fattispecie Cass., 19-07-1997, n. 6645: “La «causa» del rapporto di praticantato è quella di assicurare al giovane praticante, da parte di un professionista, le nozioni indispensabili per mettere in atto, nella prospettiva e nell’ambito di una futura determinata professione intellettuale, la formazione teorica ricevuta nella sede scolastica (nella specie la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata che, disattendendo la qualificazione data al rapporto dalle parti con atti scritti, …

50 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 50 Il contratto come fattispecie … mentre aveva escluso la configurabilità del praticantato, poiché all’interessata, peraltro ancora priva del titolo di studio necessario per intraprendere la professione di commercialista esercitata dal titolare dello studio, erano state affidate incombenze ripetitive proprie di un impiegato d’ordine e non era stato impartito alcun insegnamento, aveva qualificato, invece, il rapporto nell’ambito del lavoro subordinato, nella concorrenza dei relativi requisiti).” La “causa” come sintesi della concreta operazione economica è strumento di qualificazione del contratto e di ricostruzione delle obbligazioni ex lege delle parti

51 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 51 L’esempio offerto da Cass. 19-07-1997, n. 6645 è utile anche per rendersi conto del procedimento seguito dal giudice: prima si delinea lo schema “tipico” poi si confronta con tale schema l’operazione economica in concreto realizzata dalle parti e se ne traggono così le conseguenze.

52 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 52 Il contratto come fattispecie La “causa” può poi essere strumento di adeguamento del contratto in caso di “sopravvenienza negativa”: v. “gli effetti del contratto e la sopravvenienza” (rinvio)

53 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 53 Il contratto come fattispecie L’attenzione posta alla operazione economica realmente realizzata fa sì che non ci si debba arrestare all’esame di un singolo contratto posto in essere dalle parti, ma che debba esaminarsi l’insieme dei contratti eventualmente conclusi.

54 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 54 Il contratto come fattispecie Per realizzare la loro operazione economica le parti possono utilizzare un solo contratto o più contratti collegati: c.d. “collegamento contrattuale” Gli strumenti, i concetti di “operazione economica”e di “collegamento contrattuale” consentono di fare emergere i reali e molteplici interessi sottesi nelle singole vicende concrete

55 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 55 Il contratto come fattispecie Cass., 18-07-2003, n. 11240:Il collegamento negoziale … è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, … ciascuno dei quale è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi; pertanto, il criterio distintivo tra contratto unico e contratto collegato non è dato da elementi formali, quali l’unità o pluralità dei documenti contrattuali, o dalla contestualità delle stipulazioni, bensì dall’elemento sostanziale dell’unicità o pluralità degli interessi perseguiti …”

56 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 56 Il contratto come fattispecie “pluralità coordinata di contratti” Volontà espressa “circostanze univoche precise concordanti” Artt. 2727, 2729 c.c.

57 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 57 Il contratto come fattispecie Cass., sez. II, 17-12-2004, n. 23470: “Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore,… che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale …

58 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 58 Il contratto come fattispecie Il “collegamento contrattuale” è figura di creazione dottrinale e giurisprudenziale. Recentemente peraltro è stata riconosciuta dal legislatore …

59 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 59 Il contratto come fattispecie La rilevanza del collegamento contrattuale viene esplicitata nell’art. 34 cdc: “La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende”

60 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 60 Nell’art. 77 cdc: il contratto di credito concluso per finanziare l’acquisto della “casa in comproprietà” (art. 69 ss. cdc) si risolve automaticamente in ipotesi di recesso ex art. 73 cdc da quest’ultimo contratto

61 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 61 Nell’art. 84 cdc: vendita di “pacchetti turistici”

62 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 62 Il contratto come fattispecie In sintesi: Quando si parla di “causa” si mira a ricostruire l’operazione economica in concreto posta in essere dalle parti. Così si può stabilire se è lecita/meritevole di tutela stabilire se e a quali “tipi contrattuali” si può assimilare al fine di integrare il contratto (art. 1374), gestire le sopravvenienze interpretare meglio il contratto (v. art. 1363, 1371)

63 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 63 Il contratto come fattispecie Ancora sulla “causa”

64 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 64 Il contratto come fattispecie Si è detto in precedenza che una delle accezioni di “causa” sia la giustificazione della “attribuzione patrimoniale” Approfondiamo ora questo centrale aspetto delle relazioni patrimoniali tra i consociati A tal fine prendiamo in esame gli artt. 2041 e 2033 c.c.

65 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 65 Il contratto come fattispecie Art. 2041 c.c.: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale …” Art. 2033 c.c.: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”

66 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 66 Il contratto come fattispecie L’attribuzione patrimoniale (conseguente ad un pagamento o ad altro, tale per cui qualcuno si è avvantaggiato economicamente a spese di qualcun altro: cfr. art. 1174) deve avere “una giusta causa”, altrimenti colui che si è impoverito a favore di altri, ha diritto alla restituzione o comunque ad un riequilibrio patrimoniale In passato si teorizzò un ordine sociale che – anche con la disciplina della responsabilità civile – fosse in grado di compensare i singoli di ogni danno e di ogni perdita ingiustificata

67 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 67 Il contratto come fattispecie Giusta causa dell’attribuzione patrimoniale * Adempimento di un’obbligazione preesistente propria o altrui (artt. 1173; 1180; 2036) Atto posto in essere in vista di un interesse patrimoniale diretto o indiretto del solvens Atto sorretto dall’intento “formalizzato” di arricchire l’accipiens … Adempimento di un’obbligazione naturale (art. 2034) Modo di acquisto della proprietà

68 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 68 Il contratto come fattispecie … la donazione consiste in un’attribuzione patrimoniale priva di una giustificazione oggettiva, ossia di una giustificazione sufficiente … ad escludere la donazione! * Questo difetto di “causa” ha storicamente determinato l’onere di forma solenne della donazione

69 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 69 Il contratto come fattispecie Conclusione: “un principio generale dell’ordinamento stabilisce che non possono essere attuate e/o confermate attribuzioni di ricchezza non fornite da una giustificazione giuridicamente plausibile” (Camardi, 366)

70 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 70 Il contratto come fattispecie Assenza di “giusta causa” Restituzione della utilità patrimoniale ingiustamente lucrata Diritto alla restituzione della cosa determinata (Artt. 2037, 2041 2 ) salva ev. causa di acquisto della proprietà Tutelato (solvens) Ovvero dir. pagamento somma Dovere di pagare spese e miglioramenti effettuati dall’accipiens sulla cosa del solvens(art. 2040) indebito

71 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 71 Il contratto come fattispecie 6.3 l’oggetto. A) generalità

72 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 72 Il contratto come fattispecie Art. 1322: “contenuto” Art. 1325: “oggetto” Oggetto è il contenuto sostanziale del contratto, ossia ciò che le parti hanno stabilito e programmato con le loro dichiarazioni contrattuali. Quale differenza con gli effetti del contratti “voluti” dalle parti (v. art. 1374 c.c.) ? Una prima tesi

73 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 73 Il contratto come fattispecie Oggetto del contratto sono le utilità materiali, le “entità materiali” su cui cadono gli effetti del contratto: Art. 1472 Alberi, frutti, somme di denaro ecc. Cose future (= non esistenti al momento della conclusione del contratto) possono essere oggetto del contratto Altra tesi

74 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 74 Il contratto come fattispecie Caratteri dell’oggetto del contratto

75 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 75 Il contratto come fattispecie Lecito: altrimenti contratto contrario alla legge Possibile: altrimenti non vi è contratto (che è operazione concreta) Determinato: altrimenti non vi è né accordo, né operazione concreta determinabile La determinazione dell’oggetto del contratto può essere rimessa ad uno solo dei contraenti? No. Dubbio se l’altro riceva qualcosa per questo rischio ulteriore. Problema della modificazione successiva (v. artt. 1372, 6 l. 192/98 e 33, lett. m, 91 cdc, 11 tub)

76 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 76 Il contratto come fattispecie Il problema della modificazione successiva dell’oggetto (v. anche altre lezioni): perché: la sopravvenienza regola generale: entrambe le parti (artt. 1372, 2252 c.c.) legislazione recente: si prende in esame il problema della modificazione unilaterale Posizione più favorevole della parte dotata di jus variandi

77 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 77 Il contratto come fattispecie “Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341, secondo comma, del codice civile. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro … Modifica unilat. Contratti bancari (art. 118 tub)

78 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 78 Il contratto come fattispecie … supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate …” Modifica unilat. Contratti bancari (art. 118 tub)

79 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 79 Il contratto come fattispecie Art.33 lett. m cdc (ex art. 1469 bis n. 11) art.6 l. subfornitura (l. 18.6.98, n.192): la regola … … con eccezioni: - art. 33 comma 3 lett. m e comma 4; - art. 91 Criterio per l’esercizio del potere: artt.1175, 1375

80 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 80 Il contratto come fattispecie 6.3 la forma

81 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 81 Il contratto come fattispecie Art. 1325 n. 4: “la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità” Regola della libertà della forma ? Solo se si fa riferimento alla forma scritta ed in teoria. la “forma” socialmente apprezzabile è sempre requisito necessario del contratto In realtà il consenso, il contratto deve essere manifestato all’esterno; è un fatto dei contraenti che deve essere calato nella realtà sociale. Dunque deve essere espresso in una “forma” che lo renda ragionevolmente percepibile. Dunque, una “forma”, anzi la “forma” socialmente apprezzabile è sempre requisito necessario del contratto

82 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 82 Il contratto come fattispecie “forma socialmente apprezzabile” “contegno riconoscibile alla stregua dei criteri che nell’ambiente permettono di attribuire ad una condotta umana il valore di un impegno” (è la definizione della “volontà contrattuale”, ma è adatta anche alla “forma” v. Infatti i sociologi ….

83 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 83 Il contratto come fattispecie “i rituali sono convenzioni che tracciano definizioni collettive visibili … i rituali più effimeri si servono di cose materiali e quanto più costosi sono gli addobbi rituali, tanto più forte sarà l’intenzione di fissare il significato per il futuro” (Douglas, Isherwood, Il mondo delle cose, 72 s.)

84 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 84 Il contratto come fattispecie … ed i giuristi

85 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 85 Il contratto come fattispecie La “forma” degli atti non è espressione di astratto “formalismo”, ma frutto di una scelta politica: la regola sulla forma di un dato atto è espressione del significato, della rilevanza sociale ed economica assegnata all’operazione realizzata dall’atto stesso e, a seconda su chi grava l’onere formale maggiore, degli interessi in conflitto (*)

86 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 86 “ … prescritta dalla legge sotto pena di nullità” (art. 1325 n. 4) Art. 1350 c.c. v. Anche art. 1341 2 c.c.: la specifica “approvazione per iscritto” è condizione di efficacia di determinate clausole v. art. 36 2, lett. c: la nullità connessa alla mancata conoscenza del contratto postula una adeguata documentazione (=veicolazione formale) del contratto

87 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 87 Il contratto come fattispecie Analisi della “forma” contrattuale

88 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 88 Profili di analisi della forma contrattuale 1) Rilevanza economico-sociale dell’atto 2) Ripartizione tra le parti dei costi ed oneri di attività relative al rapporto e soluzione degli interessi in conflitto a vantaggio dell’uno o dell’altro contraente 3) Forma e mercato: facilità nella conclusione dei contratti; tracciabilità delle modalità di svolgimento delle attività economiche

89 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 89 Il contratto come fattispecie Forma scritta Atto pubblico (artt. 2699, 2700) Scrittura privata (artt. 2702, 2703)

90 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 90 Il contratto come fattispecie “forma solenne” Storicamente: le formalità solenni * servivano a conferire il crisma dell’obbligatorietà, della vincolatività all’impegno assunto con la data forma Oggi la “forma solenne” è alternativa ad altri elementi ulteriori rispetto al semplice consenso in funzione della vincolatività del contratto

91 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 91 Il contratto come fattispecie È possibile esaminare il tema della “forma” del contratto anche da altra prospettiva: Il “neoformalismo” del recente diritto dei contratti

92 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 92 Il contratto come fattispecie Nella tradizione del diritto romano (ed in genere negli ordinamenti primitivi) i contratti hanno rilevanza giuridica, sono validi solo se posti in essere nel rispetto di rigide formalità Nei secoli XVIII e XIX la forma scritta è richiesta per gli atti aventi ad oggetto i diritti reali per far sì che l’alienante si rendesse conto del fatto che con il contratto stava disponendo del bene che rappresentava la ricchezza per eccellenza Nella disciplina del 2000 la forma scritta diviene elemento di trasparenza, ossia di elemento diretto ad abbattere le asimmetrie informative sull’oggetto del contratto e sui rischi del medesimo (art. 36 lett. c, cdc; 52,53 cdc;117 tub; 21 tuf; 23 tuf; art. 2, l. 18 giugno 1998, n. 192)

93 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 93 Il contratto come fattispecie Art. 2 l. n. 192/98: “il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione effettuate per telefax o altra via telematica …”

94 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 94 Il contratto come fattispecie Anche il silenzio a volte può essere rilevante

95 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 95 Il contratto come fattispecie Cass., sez. II, 14-06-1997, n. 5363: “Il silenzio, di per sé inidoneo a valere come manifestazione tacita di volontà sì da integrare consenso, può assumere tale portata qualora s’accompagni a circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che implichino, secondo il comune modo di agire, un dovere di parlare o quando, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti ed alle loro relazioni di affari, il tacere di una parte possa intendersi come adesione alla volontà dell’altra; pertanto se il creditore accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non per questo rinunzia al credito o rimette il debito.”

96 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 96 Il contratto come fattispecie V. art. 14 2, d. lgs. n. 190/2005: “Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso”

97 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 97 Il contratto come fattispecie Il contratto telematico

98 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 98 Il contratto come fattispecie i contratti stipulati nelle medesime forme Art. 15 2, l. 15 marzo 1997, n. 59: “gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” Il contratto telematico

99 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 99 Il contratto come fattispecie Due nuove nozioni di atti Documento informatico: “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art. 1, lett. B, t.u. n. 445/2000) Contratto telematico: contratto stipulato in via telematica, ossia mediante uso di elaboratore elettronico

100 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 100 Il contratto come fattispecie “1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare. 3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto …” (art. 10, d.p.r. n. 445/2000)

101 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 101 Il contratto come fattispecie Documento informatico (efficacia giuridica) Documento informatico Fatti e cose rappresentate ex art. 2712 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica (*) “forma scritta” doc. inf. con firma digitale (**) o altro tipo di firma elettronica avanzata + certif.qualificato+generato mediante disp. Per firma sicura Scrittura privata

102 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 102 Il contratto come fattispecie (II) Gli elementi “accidentali” del contratto

103 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 103 Il contratto come fattispecie Che vuol dire “accidentali”? Il loro inserimento nel contratto è rimesso all’autonomia dei contraenti

104 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 104 Condizione (art. 1353)

105 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 105 Il contratto come fattispecie Avvenimento futuro ed incerto Efficacia Risoluzione Art. 1353 Interesse alla produzione degli effetti Interesse al venir meno degli effetti “regola il regolamento contrattuale” nel senso che stabilisce quando si verificano o cessano gli effetti

106 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 106 Tesi meno recente: “autolimite” della volontà privata In realtà ampia la volontà stessa perché dimensiona gli effetti del negozio sui concreti interessi delle parti “accidentalità”: è condizione ex art. 1353 ss. quando non fa parte della struttura tipica del contratto (ad es. scommessa, lotteria)

107 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 107 Il contratto come fattispecie Conclusione del contratto avvenimento Le parti sono vincolate al contratto; atti di disposizione “buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte” (art. 1358) Art. 1356 a b


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