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1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il Paradiso degli Orchi ovvero della clonazione del capro.

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1 1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il Paradiso degli Orchi ovvero della clonazione del capro

2 2 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il cumulo lavoro – pensione

3 3 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Legge 8 agosto 1995, n. 335 Art. 1. c.21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi. Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. […] 2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi. Abrogato il divieto di cumulo sulle anzianità vecchio regime Come era Come èCosa cambia

4 4 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Legge 8 agosto 1995, n. 335 Art. 1 22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi. Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo: a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni; b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. Modificato il divieto di cumulo sulle anzianità in regime contributivo Come era Come èCosa cambia

5 5 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale una simile pratica Art. 20.Disposizioni in materia contributiva c opertura legale all’esonero dal paga- mento del contributo di malattia all’Inps (2,44% sull’imponibile contribu- tivo) per le imprese che pagano interamente ai propri dipendenti la malattia. A ttacco gravissimo alla natura solidaristica del welfare. Incentivo alle imprese con bassa incidenza de- gli eventi morbosi a pa- gare direttamente ai pro- pri dipendenti la malat- tia, Uscita dal finanziamen- to del sistema pubblico. Diminuzione delle pre- stazioni, Spinta a trovare nelle forme pattizie settoriali e/o aziendali la risposta al calo della prestazione pubblica. Come era Come èCosa cambia

6 6 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il contratto a Tempo Determinato

7 7 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001 n. 368 Art. 1. Apposizione del termine 01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato Apposizione del termine 01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro. Allargato il causalone Come era Come èCosa cambia

8 8 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 ART. 8. LA MISURA MASSIMA DELLA PREDETTA INDENNITÀ È RIDOTTA A OTTO MENSILITÀ PER I PRESTATORI DI LAVORO CON ANZIANITÀ INFERIORE A TRENTA MESI E PUÒ ESSERE MAGGIORATA FINO A QUATTORDICI MENSILITÀ PER IL PRESTATORE DI LAVORO CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI VENTI ANNI. IN OGNI CASO LE MISURE MINIME E MASSIME DELLA PREDETTA INDENNITÀ SONO RIDOTTE ALLA METÀ PER I DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO FINO A SESSANTA DIPENDENTI. Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato 1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis. (Disposizione transitoria con- cernente l'indennizzo per la violazione del- le norme in materia di apposizione e di proroga del termine). 1.Con riferimento ai soli giudizi in corso al- la data di entrata in vigore della presente di-posizione, e fatte salve le sentenze pas- sate in giudicato, in caso di violazione del- le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a in- dennizzare il prestatore di lavoro con una indennità di importo compreso tra un mi- nimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a- vuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e suc- cessive modificazioni.». Ridotto il valore della indennità Come era Come èCosa cambia

9 9 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro c.1 …il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento … o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità ….. ordina al datore di lavoro, … che ….. occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato 1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis. (Disposizione transitoria con- cernente l'indennizzo per la violazione del- le norme in materia di apposizione e di proroga del termine). 1.Con riferimento ai soli giudizi in corso al- la data di entrata in vigore della presente di-posizione, e fatte salve le sentenze pas- sate in giudicato, in caso di violazione del- le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a in- dennizzare il prestatore di lavoro con una indennità di importo compreso tra un mi- nimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a- vuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e suc- cessive modificazioni.». Disappli- cato l’obbligo di reintegra Come era Come èCosa cambia

10 10 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro c.4 Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento … stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione … in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità …. Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato 1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis. (Disposizione transitoria con- cernente l'indennizzo per la violazione del- le norme in materia di apposizione e di proroga del termine). 1.Con riferimento ai soli giudizi in corso al- la data di entrata in vigore della presente di-posizione, e fatte salve le sentenze pas- sate in giudicato, in caso di violazione del- le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a in- dennizzare il prestatore di lavoro con una indennità di importo compreso tra un mi- nimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a- vuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e suc- cessive modificazioni.». Disappli- cato l’obbligo di risarci- mento per la vacanza lavorati- va e della copertura assicura- tiva Come era Come èCosa cambia

11 11 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Dlgs n. 368 Art. 5. Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti 4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato 4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per ……. Anche in sede aziendale si possono attivare deroghe sulla durata Come era Come èCosa cambia

12 12 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Dlgs n. 368 Art. 5. 4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato 4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo indeterminato …. Anche in sede aziendale si possono attivare deroghe sul diritto di precedenza Come era Come èCosa cambia

13 13 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il Lavoro Accessorio

14 14 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Art. 70. Definizione e campo di applicazione 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito: Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio 1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: Allentata la clausola di occasionalità (da soggettiva a oggettiva) e allargamento della platea fuori dai confini dei soggetti svantaggiati Come era Come èCosa cambia

15 15 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Art. 70. Definizione e campo di applicazione a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) dell'insegnamento privato supplementare; c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta'; Modifica, allargandole, alcune causali Come era Come èCosa cambia

16 16 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Art. 70. Definizione e campo di applicazione a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) dell'insegnamento privato supplementare; c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio Nuove causali e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di stu- di presso l'universita' o un istituto sco- lastico di ogni ordine e grado; f) di attivita' agricole di carattere sta- gionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui allo articolo 34, c. 6, del decreto del Presidente della Re- pubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui all’ ar- ticolo 230-bis del codice civile, limita- tamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.». Crea nuove causali Come era Come èCosa cambia

17 17 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Art. 70. Definizione e campo di applicazione 2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare. Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio abrogato Scomparsi i limiti di utilizzo per il lavoratore Come era Come èCosa cambia

18 18 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Art. 71. Prestatori di lavoro accessorio 2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione. Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Abolito il ruolo dei CPI, nonché il censimento informatico dei soggetti Come era Come èCosa cambia

19 19 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Art. 72. Disciplina del lavoro accessorio 5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio «5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto». possono svolgere le funzioni di concessionario: INPS agenzie di somministrazione di lavoro agenzie di intermediazione università pubbl. e priv., comprese le fondazioni i comuni, le camere di commercio gli istituti di scuola secondaria di II grado, statali e paritari Assoc. sindacali e datoriali Enti bilaterali Come era Come èCosa cambia

20 20 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

21 21 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 I datori di lavoro non agricoli dovevano tenere: 1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, prima della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera. 2) un libro di paga nel quale, per ogni dipendente, generalità orario svolto e retribuzione entro tre giorni dal pagamento Art. 39. 1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del da- tore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori su- bordinati, i collaboratori co- ordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono es- sere indicati il nome e cogno- me, il codice fiscale e, ove ri- corrano, la qualifica e il livel- lo, la retribuzione base, l'an- zianita' di servizio,nonche' le relative posizioni assicurati- ve. Il libro unico sostituisce i libri paga e matricola Come era Come èCosa cambia

22 22 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 I datori di lavoro non agricoli dovevano tenere: 1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, prima della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera. 2) un libro di paga nel quale devono essere riportati, per ogni dipendente, generalità orario svolto e retribuzione entro tre giorni dal pagamento Art. 39. c. 2 2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a da- zioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal da- tore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese,le trattenute a qual- siasi titolo effettuate, le de- trazioni fiscali, i dati rela- tivi agli assegni per il nu- cleo familiare, le prestazio- ni ricevute da enti e istituti preidenziali. Le somme ero- gate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro stra- ordinario devono essere in- dicate specificatamente Nel libro unico vengono fatte tutte le scritture relative alle retribuzioni che erano proprie della busta paga Come era Come èCosa cambia

23 23 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 I datori di lavoro non agricoli dovevano tenere: 1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, prima della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera. 2) un libro di paga nel quale devono essere riportati, per ogni dipendente, generalità orario svolto e retribuzione entro tre giorni dal pagamento Art. 39. c. 2 Il libro unico del lavoro deve al- tresi' contenere un calendario delle presenze,da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavo- ratore subordinato,nonche' l'indi- cazione delle ore di straordina- rio, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, del- le ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corri- sposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi supe- riori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro. Sostituisce il libro presenze e il cartellino di timbratura Come era Come èCosa cambia

24 24 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 I datori di lavoro non agricoli dovevano tenere: 1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, prima della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera. 2) un libro di paga nel quale devono essere riportati, per ogni dipendente, generalità orario svolto e retribuzione entro tre giorni dal pagamento Art. 39. 3. Il libro unico del lavo- ro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di ri- ferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. Cambiano le regole di annotazione Come era Come èCosa cambia

25 25 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Obbligo di redazione e consegna del cedolino paga Art. 39. 5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4. La copia delle scritture del libro unico per legge sostituiscono la busta paga Come era Come èCosa cambia

26 26 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 1178. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga pre- visti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'as- sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul la- voro e le malattie profes- sionali, di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Art. 39. Pene pecuniarie Violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro da 500 a 2.500 euro. Omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro da 200 a 2.000 euro. I consulenti del lavoro, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000. Scompare la sanzione legata alla durata della violazione con riduzione di quella fissa. La nuova sanzione è maggiorata del 50% in caso di recidiva sia numerica che temporale Come era Come èCosa cambia

27 27 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 ART. 134. Obbligo di tenuta del Libro Paga e del Libro Matricola Obbligo di vidimazione del Libro Paga e del Libro Matricola Art. 39. LE ABROGAZIONI Dalla data di entrata in vi- gore del presente decreto sono soppressi, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422; Come era Come èCosa cambia

28 28 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053; Abrogate le norme relative al collocamento nello spettacolo Come era Come èCosa cambia

29 29 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 20) un libro di matricola nel quale siano iscritti, prima della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera. 21) un libro di paga nel quale, per ogni dipendente, generalità orario svolto entro il giorno successivo alla prestazione e retribuzione entro tre giorni dal pagamento Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Norma correlata alla vidimazione di libri paga e matricola da parte dell’INAIL Come era Come èCosa cambia

30 30 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 25) Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore: a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro. 26) Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonchè i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni. Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Norma correlata alla vidimazione di libri paga e matricola da parte dell’INAIL Come era Come èCosa cambia

31 31 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 ART. 41. IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 55 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 APRILE 1936, N. 1155, È ELEVATO A DIECI ANNI. LA DISPOSIZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SI APPLICA ANCHE ALLE PRESCRIZIONI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE. ART. 42. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL PRECEDENTE ARTICOLO 41 E A MODIFICA DI QUANTO STABILITO DALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124, IL DATORE DI LAVORO HA L'OBBLIGO DI CONSERVARE I LIBRI DI PAGA ED I LIBRI DI MATRICOLA PER LA DURATA DI DIECI ANNI DALLA DATA DELL'ULTIMA REGISTRAZIONE O, SE MAI USATI, DALLA DATA IN CUI FURONO VIDIMATI. Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153; Abbassato l’obbligo di conservazione dei libri paga e contabili da 10 a 5 anni e perdita relativa dei termini di prescrizione per le omissioni contributive Come era Come èCosa cambia

32 32 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8; h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179; Abrogato il collocamento dei lavoratori dello spettacolo Come era Come èCosa cambia

33 33 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Art. 39 LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Abrogato il registro vidimato d’impresa per i datori di lavoro agricolo Come era Come èCosa cambia

34 34 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 v.s. Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: j ) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Abrogate le sanzioni della finanziaria 2007 Come era Come èCosa cambia

35 35 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 I libri paga e matricola, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30 ottobre 2002, prima di essere messi in uso, devono essere numerati in ogni pagina e sottoposti a vidimazione da parte dell’Istituto Assicuratore. Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002; Abrogata la vidimazione dei libri paga e matricola Come era Come èCosa cambia

36 36 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 La legge 188

37 37 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera Art. 39 LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188; Tornano le dimissioni in bianco Come era Come èCosa cambia

38 38 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il part-time e i disincentivi all’orario ridotto

39 39 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 c. 32 - Nell’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: lettera d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato; Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; Salta la “tassa sull’orario ridotto” Come era Come èCosa cambia

40 40 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 A proposito di Legge Maroni

41 41 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 c. 38 -. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; Ritorna l’assunzione obbligatoria in appalto Come era Come èCosa cambia

42 42 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 c. 45 - Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati Art. 39.Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; Ritorna il lavoro ad intermittenza o a chiamata Come era Come èCosa cambia

43 43 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 c 47 - Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Art. 39 LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; Cancellato nella legge il vincolo della normativa contrattuale nazionale sul lavoro somministrato Week-End Come era Come èCosa cambia Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008

44 44 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 c. 48 al comma 47 disciplinano, in particolare: a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell’effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali; b) l trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione. Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; v.s. e abrogazione dei vincoli salariali Come era Come èCosa cambia

45 45 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Gli obblighi di scrittura

46 46 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 ART.5. TENUTA DEI LIBRI E DOCUMENTI DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CUI ALL' ARTICOLO 2 DELLA PRESENTE LEGGE I DOCUMENTI DEI DATORI DI LAVORO POSSONO ESSERE TENUTI PRESSO LO STUDIO DEI CONSULENTI DEL LAVORO.IN TAL CASO DEVONO ESSERE TENUTI SUL LUOGO DI LAVORO,A DISPOSIZIONE DEGLI INCARICATI ALLA VIGILANZA, UNA COPIA DEL LIBRO DI MATRICOLA ED UN REGISTRO SUL QUALE EFFETTUARE LE SCRITTURAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 20,PRIMO COMMA,N.2),DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965,N.1124. LE NORME DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965,N.1124,CONCERNENTI IL LIBRO DI PAGA E DI MATRICOLA,SI APPLICANO ANCHE ALLA COPIA DEL LIBRO DI MATRICOLA ED AL REGISTRO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE. Art. 40.Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. […] Decade l’obbligo della copia vidimata del registro infortuni e del libro matricola presso la sede di effettivo lavoro Come era Come èCosa cambia

47 47 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 ART.5. TENUTA DEI LIBRI E DOCUMENTI DI LAVORO I DATORI DI LAVORO CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI CUI AL PRIMO COMMA DEVONO COMUNICARE PREVENTIVAMENTE AL COMPETENTE ISPETTORATO DEL LAVORO LE GENERALITÀ DEL PROFESSIONISTA AL QUALE È STATO AFFIDATO L'INCARICO,NONCHÉ IL RECAPITO DELLO STUDIO OVE SONO REPERIBILI I DOCUMENTI. IL CONSULENTE DEL LAVORO ED I PROFESSIONISTI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 CHE,SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO,NON OTTEMPERINO ENTRO 15 GIORNI ALLA RICHIESTA DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO,O DI ALTRO ORGANO ISPETTIVO A CIÒ ABILITATO DALLA LEGGE,DI ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE IN LORO POSSESSO,SONO PUNITI CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.50.000 A L.200.000.IN CASO DI RECIDIVA,LA MISURA DELLA SANZIONE VARIA DA L.100.000 A L.400.000. Art. 40.Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari Le recidive delle violazioni passano integralmente a carico dei consulenti che tengono il libro unico e la recidiva passa dall’ammenda alla segnalazione disciplinare all’ordine. Come era Come èCosa cambia

48 48 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il collocamento obbligatorio e Gli appalti pubblici

49 49 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Art. 17. (Obbligo di certificazione). 1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o in- trattengano rapporti convenzio- nali o di concessione con pub- bliche amministrazioni, sono te- nute a presentare preventiva- mente alle stesse la dichiarazio- ne del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione. abrogato Non c’è più l’esclusione dagli appalti o convenzioni pubbliche per inadempienza nel collocamento obbligatorio Come era Come èCosa cambia

50 50 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 L’orario di lavoro

51 51 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Finalità e definizioni 2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: e) ´lavoratore notturno': - qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; - qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Finalità e definizioni 2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: e) ´lavoratore notturno': - qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; Innalzamento del limite minimo per lo status di Lavoratore Notturno; Effetti sulla disciplina pensionistica Come era Come èCosa cambia

52 52 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo I Disposizioni generali Art. 2 Campo di applicazione 3. Le disposizioni del pre- sente decreto non si appli- cano al personale della scuola di cui al decreto le- gislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, al- tresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia muni- cipale e provinciale, in re- lazione alle attivita' opera- tive specificamente istitu- zionali. Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo I Disposizioni generali Art. 2 Campo di applicazione 3.Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita' operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata. Assimilazione dei vi- gilanti privati ai corpi di pubblica sicurezza in materia di: Orario normale Straordinario Durata massima dell’orario Riposi e pause Ferie e permessi Lavoro notturno Diritti di comunicazione Come era Come èCosa cambia

53 53 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo III Pause, riposi e ferie Art. 7 Riposo giornaliero 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settima- nale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo conse- cutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fru- ito in modo consecutivo fat- te salve le attività carat- terizzate da periodi di la- voro frazionati durante la giornata. Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo III Pause, riposi e ferie Art. 7 Riposo giornaliero 1. Ferma restando la dura- ta normale dell'orario set- timanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve es- sere fruito in modo conse- cutivo fatte salve le at- tività caratterizzate da pe- riodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. Cancellazione del diritto per i lavoratori reperibili: Addetti a servizi pubblici essenziali Intermittenti Ecc. Come era Come èCosa cambia

54 54 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo III Pause, riposi e ferie Art. 9 Riposi settimanali 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo III Pause, riposi e ferie Art. 9 Riposi settimanali 1.Il lavoratore ha diritto o- gni sette giorni a un pe- riodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di re- gola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo gior- naliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' cal- colato come media in un periodo non superiore a 14 giorni Cancellazione del diritto costituzionale al riposo settimanale che viene ridotto a elemento contrattuale flessibilizzabile Come era Come èCosa cambia

55 55 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo III Pause, riposi e ferie Art. 9 Riposi settimanali 2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giorna- liero o settimanale; Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo III Pause, riposi e ferie Art. 9 Riposi settimanali 2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale L’eccezione viene individualizzata Come era Come èCosa cambia

56 56 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo V Disposizioni finali e deroghe Art. 17 Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale 1.Le disposizioni di cui agli ar- ticoli 7, 8, 12 e 13 possono es- sere derogate mediante con- tratti collettivi o accordi con- clusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazio- nali comparativamente più rap- presentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, con- formemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione. Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo V Disposizioni finali e deroghe Art. 17 Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale Le disposizioni di cui agli art-co- li 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti col- lettivi stipulati a livello nazio- nale con le organizzazioni sin- dacali comparativamente piu' rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei con- tratti collettivi nazionali le dero- ghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le orga- nizzazioni sindacali comparati- vamente piu' rappresentative sul piano nazionale Cambio completo della filosofia: Saltano: Il vincolo alla titolarità contrattuale Il vincolo del secondo livello demandato espressamente dal CCNL o da accordi fra i titolari dei CCNL a favore delle deroghe ad ampio spettro Come era Come èCosa cambia

57 57 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo V Disposizioni finali e deroghe Art. 18-bis. Sanzioni Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo V Disposizioni finali e deroghe Art. 18-bis. Sanzioni Desanzionati di fatto: Il mancato riposo settimanale e giornaliero Il superamento dell’orario legale Le recidive ( in modo esplicito) Come era Come èCosa cambia

58 58 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il processo del lavoro

59 59 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 181. Mancata comparizione delle parti. Se nessuna delle parti compari- sce nella prima udienza, il giu- dice fissa una udienza succes- siva, di cui il cancelliere dà co- municazione alle parti costitui- te. Se nessuna delle parti com- parisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non im- pugnabile, dispone la cancel- lazione della causa dal ruolo. Se l’attore costituito non com- parisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giu- dice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà co- municazione all’attore. Se que- sti non comparisce alla nuova u- dienza, il giudice, se il convenu- to non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la cau- sa sia cancellata dal ruolo e di- chiara l’estinzione del processo. Art. 50. Cancellazione della causa dal ruolo «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.». Abrogato il procedimento in contumacia su istanza resa fuori udienza Come era Come èCosa cambia

60 60 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica Obbligo di domiciliazione telematica o notifica in albo dell’ordine Come era Come èCosa cambia

61 61 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 429. Pronuncia della sentenza. Nell’udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo. Art. 53.Razionalizzazione del processo del lavoro Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza Trappola per le impugnazioni per vizi di forma Come era Come èCosa cambia

62 62 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Gli effetti occupazionali I prepensionamenti

63 63 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Non c’era Art. 72.Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo Requisiti: Meno 5 anni dal pensionamento di anzianità Il prepensionamento in versione pubblica Come era Come èCosa cambia

64 64 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Non c’era Art. 72.Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo Trattamento: 50% del trattamento nel periodo di esonero Mantenimento del trattamento maturando all’atto del pensionamento definitivo. Il prepensionamento in versione pubblica Come era Come èCosa cambia

65 65 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Non c’era Art. 72.Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo 70% del trattamento se impegnato in attività di volontariato nella cooperazione internazionale o altri soggetti individuati per delega dal ministro dell'economia e delle finanze Il prepensionamento in versione pubblica Come era Come èCosa cambia

66 66 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Memorandum La detassazione

67 67 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie Cosa: a) prestazioni di lavoro straordinario negli ul- timi sei mesi del 2008 b) prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole e- lastiche effettuate nello stesso periodo e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipu- lati prima della data di entrata in vigore del provvedimento; Come era Come èCosa cambia

68 68 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie Cosa: c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Come era Come èCosa cambia

69 69 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie Come: a)Tassazione al 10% sostitutiva di tutti i carichi IRPEF b) tetto di 3.000 € c)Non cumulabilità ISEE Come era Come èCosa cambia

70 70 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie Per chi: a)Solo il settore privato b)Reddito 2007 lordo deve essere < € 30.000 Come era Come èCosa cambia

71 71 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Memorandum L’appalto

72 72 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale 28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore. Decreto-Legge 3 giugno 2008, n. 97 Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini. Art. 3. Disposizioni in materia fiscale 8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati. Destrutturazione della responsabilità solidale dell’appaltatore e delle conseguenti sanzioni e vincoli Come era Come èCosa cambia

73 73 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 obbligo nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di sub- appalto, munire i la- voratori di apposita tessera di riconosci- mento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavo- ratore e l'indicazione del datore di lavoro; Art. 39 Abrogazioni 12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse. Deregolamentata e desanzionata la tracciabilità degli appalti Come era Come èCosa cambia


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