La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Istituzioni di diritto romano

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Istituzioni di diritto romano"— Transcript della presentazione:

1 Istituzioni di diritto romano
Contratti letterali

2 Contratti letterali Sui contratti letterali abbiamo poche informazioni Era una figura di contabilità in uso presso i paterfamilias e si basavano sui c.d. codices accepti et expensi Sono scritture contabili relative ai movimenti patrimoniali della famiglia, servivano per registrare le entrate e le uscite

3 Contratti letterali Questi contratti sono sorti in Roma dopo l’introduzione della scrittura nel II sec. a.C. e probabilmente sulla base dell’influenza greca I codici accepti et expensi erano formati probabilmente da due tavolette distinte: su una erano annotate le entrate, sull’altra le uscite con l’indicazione del nome delle persone cui era stato fatto il pagamento

4 Contratti letterali Queste registrazioni di cassa non creavano obbligazioni dice Gaio, ma erano annotazioni di negozi giuridici anteriori da cui era sorta l’obbligazione Distinte da queste annotazioni erano invece i nomina transscripticia che servivano per creare l’obbligazione o trasformarne una già esistente

5 Contratti letterali Consisteva nella iscrizione nel codice di pagamenti non ancora avvenuti: ad es. si scriveva nella tavola delle uscite di aver versato una certa somma al debitore: per effetto di questa iscrizione, il debitore risultava obbligato a restituire la somma che risultava avesse ricevuto

6 Contratti letterali Ovviamente anche nei nomina transscripticia si ha l’elemento dell’accordo Il debitore aveva già espresso un consenso manifesto o tacito all’iscrizione e la prova di esso si poteva dare o con testimoni, o con la corrispondenza intercorsa tra i soggetti o per il fatto che il debitore aveva scritto nella sua tavoletta delle entrate di aver ricevuto la somma

7 Contratti letterali Gaio ci dice che due erano le forme della transscriptio: a re in personam che serviva a trasformare un rapporto obbligatorio precedente in una obbligazione letterale: si estingue la prima obbligazione e ne sorge una nuova letterale

8 Contratti letterali b) a persona in personam usata per effettuare la cessione di crediti o debiti: Tizio è creditore verso Caio di 100; Caio è creditore verso Sempronio di 100; Caio per liberarsi da Tizio gli delega Sempronio come debitore. Per fare questo, Tizio scrive di aver ricevuto 100 da Caio e lo libera; scrive poi di aver dato 100 a Sempronio e lo obbliga; a sua volta Caio scrive di aver ricevuto 100 da Sempronio e lo libera

9 Contratti letterali Alla fine Sempronio dovrà 100 a Tizio e Caio è stato liberato In merito alla transcriptio a persona in personam ci si è chiesti se fosse necessario il consenso di Sempronio: il problema è aperto


Scaricare ppt "Istituzioni di diritto romano"

Presentazioni simili


Annunci Google