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SICUREZZA e RISCHIO ELETTRICO

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Presentazione sul tema: "SICUREZZA e RISCHIO ELETTRICO"— Transcript della presentazione:

1 SICUREZZA e RISCHIO ELETTRICO

2 D. Lgs. 81/2008 Il capo III del titolo III del D. Lgs. 81/2008 impone, fra l'altro, di effettuare una vera e propria valutazione del rischio elettrico. La valutazione del rischio elettrico non è una verifica di conformità degli impianti; la verifica di conformità, in questo settore specifico così rigidamente regolamentato, è una attività a monte della valutazione, perché risulterebbe difficile difendere impianti non  rispondenti ai requisiti normativi. Sulla conformità la valutazione entra in gioco quando si deve sviluppare un eventuale piano di rimessa a norma di impianti esistenti; in questo caso è di aiuto per definire le priorità degli interventi. La parte importante della valutazione è quella relativa ai rischi presenti nell'esercizio e nella manutenzione ordinaria di impianti a norma.

3 D. Lgs. 81/2008 Anche gli impianti completamente a norma sono caratterizzati da rischi elettrici (che dal punto di vista del normatore rientrano, a buon diritto, fra i rischi residui). Ora, per i rischi residui, vale una considerazione generale: perché i lavoratori esposti possano evitare i rischi residui presenti sul luogo di lavoro, gli stessi devono essere informati e, se necessario, formati e addestrati. La valutazione dei rischi elettrici non è solo una formalità prevista per legge ma una opportunità di migliorare realmente le condizioni di sicurezza, regolamentando correttamente tutte le operazioni e attività soggette a rischio, e parallelamente formando adeguatamente il personale esposto. Si ritiene che, appaltando interamente all'esterno l'attività di manutenzione elettrica, la valutazione del rischio con riferimento a tale attività non spetti al datore di lavoro committente; non è così perché le peculiarità dell'impianto e i relativi rischi devono essere comunicati dal committente secondo quanto previsto dall'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008.

4 Definizione di sicurezza
Si considerino N oggetti (apparecchi, impianti, ecc.), nominalmente identici, funzionanti in condizioni prestabilite per il tempo t ed un guasto che possa originare un evento sfavorevole per le persone. Si definisce sicurezza S(t) di uno qualunque degli N oggetti, riferita al tempo t, nei riguardi dell'evento sfavorevole (incidente) prodotto da quel guasto, il rapporto fra il numero n(t) degli oggetti non affetti da quel guasto dopo il tempo t ed il numero totale N degli oggetti: S(t) = n(t)/N La sicurezza, nei riguardi di un determinato evento sfavorevole, è espressa da un numero, compreso tra zero e uno

5 Tasso di guasto e Probabilità di guasto
Il tasso di guasto è definito come il rapporto tra il numero di oggetti guastatisi nell'unità di tempo e il numero di quelli sopravvissuti. La probabilità di guasto è rappresentata dalla quantità 1-S(t) ; essa può essere denominata insicurezza o pericolo.

6 Condizioni per la sicurezza
Le condizioni, a cui la sicurezza si riferisce, possono essere così raggruppate: Condizioni d'impiego e d'installazione ogni impianto, apparecchio o componente deve essere installato e utilizzato in conformità alle norme e alle indicazioni fornite dal costruttore, sia riguardo alle condizioni ambientali sia alle misure complementari di protezione. Condizioni di manutenzione gli apparecchi ed i componenti, per i quali è prevista una manutenzione, devono essere oggetto di una idonea manutenzione. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta in generale un decadimento del livello di sicurezza.

7 RISCHIO ELETTRICO r(t) = [1- S(t)]kd
AI verificarsi di un evento sfavorevole non necessariamente segue un danno. In altri termini, il danno ha una certa probabilità di verificarsi. Per un determinato guasto, si indichi con S(t) la sicurezza che esso non avvenga nel tempo specificato t e con d l'entità del danno associato; se k rappresenta la probabilità che il danno si verifichi in presenza di guasto, per rischio si intende il prodotto: r(t) = [1- S(t)]kd il prodotto kd assume la denominazione di danno probabile. A parità di sicurezza, il rischio assume valori molto diversi in dipendenza dal danno probabile; così a un danno maggiore non necessariamente corrisponde un rischio maggiore.

8 Il livello di sicurezza accettabile
L 'incidente può sopraggiungere per causa di forza maggiore o per caso fortuito. Causa di forza maggiore: la causa dell'incidente è di natura completamente sconosciuta alla scienza ed alla tecnica o non è storicamente prevedibile. Caso fortuito: il caso fortuito corrisponde al rischio accettato dalla regola dell'arte (rischio calcolato). Nel settore elettrico il caso fortuito è richiamato in tutte le norme CEI : "Nessuna norma, per quanto accuratamente studiata, può garantire in modo assoluto l'immunità delle persone e delle cose dai pericoli dell' energia elettrica. L‘ applicazione delle disposizioni contenute nelle presenti norme può diminuire le occasioni di pericolo, ma non evitare che circostanze accidentali possano determinare situazioni pericolose per le persone o per le cose".

9 Alcuni dati statistici
In Italia avvengono mediamente circa 400 infortuni mortali per elettrocuzione ogni anno. Il 4 ÷ 5% degli infortuni da elettricità ha esito mortale. Circa il 10÷15% di tutti gli incendi hanno origine dall'impianto elettrico o dagli apparecchi elettrici utilizzatori.

10 Infortuni non classificati come elettrici ma che hanno origine elettrica.
Molti infortuni hanno origine elettrica, ma non figurano nelle statistiche tra quelli dovuti all'elettricità, perché classificati in base all'agente che li ha provocati, ad es. : CADUTA DALL’ALTO (impalcature, scale, ecc.), a seguito di azione eccitomotoria della corrente; MORTE PER SCHIACCIAMENTO, a causa di azionamento intempestivo di un apparecchio pericoloso, ad esempio una macchina utensile, dovuto a un guasto nel circuito elettrico di comando non correttamente progettato ed eseguito; cause connesse con la MANCANZADI ENERGIA ELETTRICA, dove non è prevista una adeguata alimentazione di sicurezza; ESPLOSIONI in luoghi con presenza di materiali esplosivi o di atmosfere esplosive, la cui sorgente di innesco è di origine elettrica.

11 Contatti elettrici Il contatto di una persona con parti in tensione può determinare il passaggio di una corrente attraverso il corpo umano, con conseguenze che vanno dal lieve fastidio a danni anche mortali. Il funzionamento biologico del corpo umano è governato da un'attività elettrica dell'ordine delle decine di mV. Una corrente elettrica proveniente dall'esterno, sommandosi alle piccole correnti fisiologiche interne, può alterare le funzioni vitali dell'organismo causando danni che possono anche essere irreversibili o addirittura letali.

12 Contatti diretti Quando una persona tocca simultaneamente almeno una parte attiva ( OSSIA IN TENSIONE ) e la terra o due parti attive, subisce un contatto diretto. Le parti in tensione toccate possono essere parte integrante e funzionale di apparecchiature o impianti che per una ragione qualsiasi si vengano a trovare esposte ovvero prive di protezione (ad es. le parti interne di un'apparecchiatura di cui sia stato rimosso il coperchio di protezione o dei fili elettrici con l'isolante danneggiato per abrasione).

13 Contatti indiretti Quando una persona tocca un conduttore che, non essendo normalmente in tensione in condizioni normali, è sottoposto ad un potenziale per il cedimento dell'isolamento principale, subisce un contatto indiretto. Ad esempio una lavatrice ha la carcassa metallica normalmente non in tensione rispetto a terra: un guasto potrebbe mettere in contatto una parte attiva con la carcassa elevandone il potenziale. Toccando la carcassa si subirebbe il potenziale della parte attiva rispetto a terra, trasmesso dalla carcassa stessa.

14 Effetti fisiopatologici della corrente sul corpo umano
I principali effetti più frequenti e più importanti prodotti da una corrente elettrica che attraversa il corpo umano, sono fondamentalmente quattro: 1. tetanizzazione 2. arresto della respirazione 3. fibrillazione ventricolare 4. ustioni

15 Limiti di pericolosità della corrente elettrica
I limiti convenzionali di pericolosità della corrente elettrica sia alternata che continua, in funzione del tempo per cui fluisce attraverso il corpo umano, sono stati riassunti in un grafico tempo-corrente (dati IEC). Per correnti alternate fino a : - 0,5 mA  (soglia di percezione) il passaggio di corrente non provoca nessuna reazione qualunque sia la durata; -  10 mA (limite di rilascio - durata qualsiasi) non si hanno in genere effetti pericolosi; -  >10 mA  non pericolosa se la durata del contatto  è decrescente rispetto al valore di corrente Zona 1 -  Retta “a”  di equazione I=0,5 A  in cui  normalmente non si hanno effetti dannosi; Zona 2 -  Tra la retta  “a”  e la curva “b” di equazione I=10+10/t (mA),  con asintoto verticale I=10 mA non si hanno normalmente effetti fisiopatologici pericolosi; Zona 3 -  Tra la curva “b”  e la curva “c” (soglia di fibrillazione ventricolare) possono verificarsi effetti quasi sempre reversibili che possono divenire pericolosi se a causa del fenomeno della tetanizzazione, che impedisce il rilascio, ci si porta nella zona 4 ; Zona 4 - La pericolosità aumenta  allontanandosi  dalla curva “c” . Si può innescare la fibrillazione  con conseguente arresto cardiaco, arresto della respirazione e ustioni

16 Norma CEI 64 – 52 "Guida alla esecuzione degli impianti elettrici negli edifici scolastici".
La Guida CEI si applica agli edifici e locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, a gestione sia pubblica sia privata. La sua applicazione, quindi , si estende dagli asili nido alle scuole dell'obbligo, dagli istituti superiori a quelli universitari, ivi compresi i laboratori con funzioni didattiche ed i relativi spazi annessi. Per gli edifici scolastici a carattere particolare (ad esempio scuole per disabili) la guida può essere un utile riferimento.

17 Tipologie di rischio La sicurezza elettrica, nelle strutture scolastiche, è un concetto ampio, legato ad una molteplicità di fattori: gli impianti elettrici costituiscono, una fonte di rischio; alcuni elementi dell'impianto elettrico svolgono una funzione destinata a contenere rischi di altra natura. Nel primo caso si deve tener conto che l'impianto elettrico, ad esempio: può essere causa dell'innesco di un incendio o può facilitarne la propagazione, all'interno di un edificio; può essere causa di ustioni, per contatto con parti che, per vari motivi, possono risultare ad una temperatura elevata; può essere causa di folgorazione, per contatto diretto o indiretto con parti in tensione; Nel secondo caso, si richiede che gli impianti elettrici siano dotati di specifici sistemi o apparecchiature in modo da: agevolare l'esodo delle persone in caso di emergenza (black-out, incendio, ecc) mediante un impianto di illuminazione di emergenza e di idonei sistemi di cartellonistica luminosa; questo impianto deve poter funzionare anche in caso di avaria dell'impianto di illuminazione normale. consentire una rapida diffusione delle informazioni in caso di emergenza, mediante sistemi di allarme acustici; ridurre i rischi dovuti alla fulminazione diretta o indiretta della struttura, con l'utilizzo di specifiche misure di protezione; L'impianto elettrico "sicuro" è quindi quell'impianto nel quale sono messi in atto tutti i provvedimenti, previsti dalla normativa, destinati a limitare i rischi intrinseci dell'impianto stesso e contribuire, in modo affidabile, alla limitazione di altre tipologie di rischio. L'impianto deve mantenere nel tempo queste caratteristiche, e da qui nasce la necessità di operare specifici controlli e verifiche periodiche.

18 Ex Legge 46/90 ( DM 37/2008 ) La ex Legge 05/03/1990, n "Norme di sicurezza degli impianti" ha , a suo tempo, previsto nella realizzazione degli impianti elettrici : L'obbligo di progetto, per tutti gli impianti che superano i limiti dimensionali previsti dall'art. 4 del D.P.R. 447/91; L'obbligo di affidare i lavori esclusivamente ad installatori abilitati; L'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità;

19 La progettazione degli impianti elettrici negli edifici scolastici
Limiti dimensionali per l'obbligo di progetto Negli edifici scolastici, il progetto è obbligatorio nei seguenti casi: Impianti alimentati in Media Tensione, dotati di propria cabina di trasformazione MT/BT; Impianti, alimentati in Bassa Tensione , con superficie superiore a 200 mq. ( art. 4 comma 1-b D.P.R. 447/91 ) Potrebbe essere necessario il progetto, anche per strutture di superficie inferiore a 200 mq, nel caso in cui siano presenti luoghi soggetti a normativa specifica del CEI, quali ad esempio: Luoghi con pericolo di esplosione; Ambienti a maggior rischio in caso di incendio;

20 Disposizioni legislative in materia di sicurezza
Essendo gli edifici scolastici dei luoghi di lavoro, trovano applicazione varie disposizioni legislative in materia di sicurezza, (ved. D.Lgs. 626/94, D.Lo 81/2008 , DPR 547/55, legge 01/03/68, n. 186, ecc.) che prevedono sanzioni, anche penali, per  violazioni in materia di sicurezza degli impianti. Queste disposizioni legislative prescrivono inoltre requisiti di sicurezza ben più ampi rispetto alla ex Legge 46/90, quali ad esempio: illuminazione di sicurezza; standard illuminotecnici nelle aule;

21 Illuminazione di emergenza
Ogni tipo di illuminazione che si utilizza in mancanza dell’alimentazione normale, viene definita come illuminazione di emergenza, che deve essere alimentata da una sorgente di energia indipendente (batterie, UPS o gruppo elettrogeno). ( Norma UNI EN 1838 )

22 Illuminazione di sicurezza e Illuminazione di riserva
Illuminazione di sicurezza: serve per fornire un livello di sicurezza adeguato alle persone che si vengono a trovare in una situazione di mancanza dell’illuminazione ordinaria e ad evitare quindi che accadano incidenti o situazioni pericolose. Illuminazione di riserva: serve per poter continuare, senza sostanziali cambiamenti, le stesse attività, gli stessi lavori che si stavano facendo durante il funzionamento dell’illuminazione normale.

23 Illuminazione di sicurezza
L’illuminazione di sicurezza, essendo preposta alla evacuazione di una zona o di un locale deve garantire una buona visibilità nell’intero spazio di mobilità delle persone. l’illuminazione di sicurezza deve, non solo rendere visibile il locale, ma anche illuminare le indicazioni segnaletiche poste sulle uscite e lungo le vie di esodo, in modo da identificare in maniera immediata il percorso da seguire per giungere in un luogo sicuro

24 Installazione apparecchi di illuminazione
In corrispondenza di ogni uscita di sicurezza In corrispondenza di ogni porta di uscita prevista per l’uso in emergenza Vicino ad ogni rampa di scale Vicino ad ogni cambio di livello In corrispondenza dei segnali di sicurezza In corrispondenza di ogni cambio di direzione lungo la via di esodo In corrispondenza di ogni intersezione di corridoi Immediatamente all’esterno di ogni uscita che porta in un luogo sicuro ( se non dotato di illuminazione ) Vicino ad ogni punto o locale di pronto soccorso Vicino ad ogni dispositivo antincendio (estintore, manichette, pulsanti di allarme, etc.) e ad ogni punto di chiamata telefonica per pronto soccorso o per interventi antincendio.

25 Illuminazione di sicurezza per l’esodo
Le vie di esodo, non solo devono essere illuminate, ma devono anche essere segnalate La segnaletica di sicurezza si inserisce quindi nel contesto dell’illuminazione per l’esodo I livelli di illuminamento previsti per l’esodo devono venire solo dagli apparecchi di illuminazione e non devono tenere conto dell’illuminazione proveniente dai dispositivi di segnalazione retroilluminati, i quali vanno semmai ad aumentare l’illuminamento non a sostituirlo Per le vie di esodo l’illuminamento al suolo sulla linea mediana deve essere uguale o superiore a 1 lx, mentre la banda centrale di larghezza pari o superiore alla via di esodo abbia un illuminamento almeno pari al 50% di quello presente sulla linea mediana

26 Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di indicare alle persone le vie di esodo e le uscite di sicurezza La segnaletica non serve per illuminare; per questo ci si affida all’illuminazione di sicurezza per l’esodo Se per motivi progettuali ci si affida a segnaletica provvista di illuminazione (retroilluminata), questa va ad integrare, ma mai a sostituire l’illuminazione di sicurezza vera e propria

27 Illuminazione artificiale
Un impianto di illuminazione artificiale deve tener conto, oltre alle esigenze di risparmio energetico, del livello minimo di illuminamento e dell'uniformità di illuminazione, della ripartizione della luminanza e della limitazione dell'abbagliamento, della direzionalità e tonalità della luce e della resa dei colori. Aula educazione artistica in scuole d'arte Aule per disegno tecnico Aula educazione artistica Aule in scuole serali per adulti Aula educazione tecnica e laboratori Aule lavori artigianali Aule di preparazione ed officine Biblioteca - area di lettura Laboratorio di informatica Aule in scuole medie e superiori Aula musica Laboratori linguistici Sale professori Palazzetti, palestre, piscine Ingressi Aule comuni e aula magna Biblioteca - scaffali Mensa Scale Aree circolazione e corridoi Magazzini materiale didattico 750 lux 500 lux 300 lux 200 lux 150 lux 100 lux

28 Verifica periodica degli impianti elettrici negli edifici scolastici ( 1 )
L'obbligo di sottoporre gli impianti elettrici a controllo periodico è stabilito, in linea generale, per tutti i luoghi di lavoro, dall'art. 32, comma d) del D. Lgs. 626/94 (ripreso all’art.64 comma e del D. Lgs.81/2008 ) che recita: "il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento".

29 Verifica periodica degli impianti elettrici negli edifici scolastici ( 2 )
Nel settore scolastico inoltre, il D.M. 26/08/ "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", prescrive (per gli edifici con oltre 100 persone) all'art. 12 : l'obbligo della tenuta di un "registro dei controlli periodici", a cura del titolare dell'attività; l'obbligo di sottoporre le attrezzature e gli impianti di sicurezza a controlli periodici in modo da assicurarne la costanze efficienza. La legislazione impone quindi un obbligo giuridico di effettuare i controlli senza entrare nel merito di questi ultimi, la cui definizione è lasciata alla normativa tecnica che, nella fattispecie fa capo alle norme del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano. Il CEI ha pubblicato norme e guide che contengono specifiche indicazioni sul controllo periodico degli impianti elettrici, tra cui: Norma CEI "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua"; Guida CEI "Guida all'esecuzione degli impianti elettrici negli edifici scolastici".

30 Controlli e Verifiche periodiche
Allo stato attuale della normativa vigente, l'insieme dei controlli e verifiche periodiche comprende: Controlli mensili Controllo del funzionamento dell'impianto di illuminazione di sicurezza; 2. Controlli semestrali Prova di funzionamento dei dispositivi differenziali con il tasto di prova; Controllo del funzionamento e dell'efficienza delle sorgenti di energia di sicurezza (soccorritori); 3. Controlli annuali Esame a vista generale dell'impianto; Ispezione delle connessioni e dei nodi principali dell'impianto di terra; Verifica dello stato dei quadri elettrici; Prova di continuità dei conduttori di protezione. 4. Controlli triennali Prova strumentale di funzionamento dei dispositivi differenziali; Misura della resistenza di terra (nei sistemi TN se necessaria misura delle tensioni di passo e contatto); Misura della resistenza di isolamento; Misura dei livelli di illuminamento. A queste verifiche si aggiungono poi i controlli dell'Ente ispettivo (ASL/ARPA/Organismo abilitato) previsti dal DPR 462/01, con una periodicità biennale (quinquennale per le scuole con affollamento complessivo inferiore a 100 persone).

31 D.P.R. 462 del 22/10/2001 IL D.P.R. 22/10/2001, n. 462, regolamenta le denunce degli impianti di terra , degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti nei luoghi pericolosi. Prevede che: Il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in servizio di un impianto, trasmetta copia della dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore ai sensi della ex Legge 46/90, ai competenti uffici dell'ISPESL e dell'ARPA o ASL; Ogni 5 anni (2 anni per alcune attività) il datore di lavoro deve richiedere una verifica del proprio impianto da parte dell'autorità di controllo che oltre ai funzionari ARPA o ASL comprende organismi terzi abilitati dal Ministero dell'attività produttiva.

32 FOCUS AULE

33 Campi Elettromagnetici
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, prescrive che il datore di lavoro deve valutare e , quando necessario , calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori, in particolare devono essere monitorati i campi secondo due parametri : Valori di azione (che farà scattare gli obblighi previsti dalla normativa) Valori limite di esposizione (che rappresenta il valore massimo di esposizione per il lavoratore) I livelli di soglia di esposizione sono individuati a mezzo delle due grandezze “valori limite di esposizione” e “valori di azione”. ( All.to XXXVI D. Lgo. 81/2008 )

34 DEFINIZIONI I campi elettrici sono creati da differenze di potenziale elettrico, o tensioni: più alta è la tensione, più intenso è il campo elettrico risultante. I campi magnetici si creano quando circola una corrente elettrica: più alta è la corrente, più intenso è il campo magnetico

35 Sorgenti naturali di campi elettromagnetici
I campi elettromagnetici sono presenti ovunque nel nostro ambiente di vita, ma sono invisibili all’occhio umano. Dei campi elettrici sono prodotti dall’accumulo locale di cariche elettriche nell’atmosfera, in occasione di temporali. Il campo magnetico terrestre fa sì che l’ago di una bussola si orienti lungo la direzione nord-sud ed è utilizzato da uccelli e pesci per la navigazione.

36 CLASSIFICAZIONE DELLE SORGENTI
Con riferimento all’esposizione umana sono individuate due principali categorie, distinte sulla base della frequenza. In particolare si hanno le basse frequenze comprese tra 0 e 100 KHz e le alte frequenze tra 100 kHz e 300 GHz. Sono sorgenti di campo magnetico a basse frequenze (0 e 100 KHz) tutti i circuiti percorsi da corrente come: · Elettrodotti di alta, media e bassa tensione, · Televisori e monitor a tubo catodico (bobine di deflessione), · Gruppi di continuità per la presenza di trasformatori e filtri con bobine, · Impianti elettrici non correttamente configurati; il loro effetto è tanto maggiore quanto più alta è la corrente che circola e quanto maggiore è l’area cui il circuito sottende. Esempi di sorgenti ad alte frequenze (100 kHz e 300 GHz) sono: · Rete di telefonia cellulare, · Reti LAN Wireless · Radiocomandi, · Rilevatori antifurto

37 Campi elettromagnetici a bassa frequenza
Campi elettrici esistono ovunque sia presente una carica elettrica positiva o negativa: Essi esercitano delle forze su altre cariche presenti entro il campo. L’intensità del campo elettrico si misura in volt al metro (V/m). Ogni condutore elettrico carico produce un campo elettrico. Il campo esiste anche se non circola alcuna corrente. Maggiore è la tensione, più alto è il campo elettrico a una determinata distanza dal conduttore. L’intensità dei campi elettrici è massima vicino a una carica, o a un conduttore carico, e diminuisce rapidamente allontanandosi da questi. I conduttori, come ad esempio i metalli, schermano molto efficacemente i campi elettrici. Altri mezzi, come i materiali da costruzione e gli alberi, hanno una certa capacità di schermatura. Quindi, i campi elettrici prodotti all’esterno da linee ad alta tensione sono attenuati dalle pareti, dagli edifici e dagli alberi. Quando gli elettrodotti sono interrati, il campo elettrico in superficie è a malapena misurabile. I campi magnetici derivano dal moto delle cariche elettriche. L’intensità del campo magnetico si misura in ampere al metro (A/m); in genere, nella ricerca sui campi elettromagnetici, gli scienziati usano invece un’altra grandezza a questa collegata, l’induzione magnetica (misurata in tesla, T, o nei suoi sottomultipli come il micrtotesla, μT). A differenza dei campi elettrici, un campo magnetico si produce soltanto quando un apparecchio è acceso e circola della corrente elettrica. Più alta è la corrente, maggiore è l’intensità del campo magnetico. Come i campi elettrici, anche quelli magnetici sono massimi vicino alla loro sorgente e diminuiscono rapidamente a distanze maggiori. I campi magnetici non vengono bloccati dai materiali comuni, come le pareti degli edifici.

38 Campi elettromagnetici ad alta frequenza
I telefoni mobili, i trasmettitori radiotelevisivi ed i radar producono campi elettromagnetici a radiofrequenza. Questi campi sono utilizzati per trasmettere informazioni su lunghe distanze e costituiscono la base dei sistemi di telecomunicazione e di diffusione radiotelevisiva in tutto il mondo. Le microonde sono campi di frequenza elevata, nell’intervallo dei gigahertz (GHz). Nei forni a microonde, queste vengono sfruttate per scaldare rapidamente i cibi. Nella regione delle radiofrequenze, i campi elettrici e quelli magnetici sono strettamente correlati e generalmente il loro livello viene misurato in termini di densità di potenza, in watt al metro quadro (W/m2).

39 Valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici
La valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici deve prevedere inizialmente, l’individuazione delle sorgenti potenzialmente in grado di produrre contributi al campo elettromagnetico di intensità non trascurabile per l’esposizione umana. Le sorgenti di campo elettromagnetico sono usualmente identificate in due tipi a seconda che l’irradiazione del campo elettromagnetico sia funzionale all’attività che l’apparato deve svolgere (intenzionali) o sorgenti che emettono campo elettromagnetico come effetto secondario del proprio funzionamento (non intenzionale). Fra le prime si citano innanzitutto i sistemi per le trasmissioni via aria; fra quelle di tipo non intenzionale troviamo in primo luogo la totalità degli apparati che impiegano l’energia elettrica e che sono caratterizzati da assorbimenti importanti di potenza.

40 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
A seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 210, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare: Di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici; Della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere; Delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute; Degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; Della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; Della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; Della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuali. Fermo restando che in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione, se questi risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al disotto dei lavori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento

41 SEGNALETICA I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del rischio, possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Se il datore di lavoro dimostra che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi alla sicurezza, tale obbligo non sussiste. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, dove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di superamento dei valori di esposizione

42 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209 con particolare riguardo: All’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione di cui all’articolo 208, nonché ai potenziali rischi associati; Ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; Alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione della salute; Alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obbiettivi della stessa Alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti

43 SORVEGLIANZA SANITARIA
Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di cui all’articolo 208, comma 1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno. Tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi, il medico competente può effettuarla con periodicità inferiore con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio. Rivelato in un lavoratore l’esistenza di un danno alla salute (l’effetto biologico è al di fuori dell’intervallo in cui l’organismo può normalmente compensarlo e ciò porta a qualche condizione di detrimento della salute) il medico competente ne informa il datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova valutazione del rischio a norma dell’articolo 209.

44 Rischio di fulminazione
Il D. Lgs. 81/08 (Art. 29: Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) impone al Datore di lavoro di rielaborare la valutazione dei rischi e il documento di valutazione in relazione al grado di evoluzione della tecnica. In merito alla protezione dai fulmini l’art. 84 del D. Lgs. 81/08 specifica che “ Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica”.

45 Valutazione del rischio di fulminazione
Per i nuovi edifici la norma tecnica da utilizzare per valutare il rischio di fulminazione e definire se gli edifici stessi sono auto protetti è la CEI EN ( CEI 81-10, in vigore dal mese di giugno del 2006). Nel caso gli edifici non risultino auto protetti nei confronti delle fulminazioni la stessa norma definisce i sistemi di protezione da adottare. La variante CEI 81-10/V1 (settembre 2008) introduce alcune modifiche alla norma CEI EN (CEI 81-10).

46 Rivalutazione del rischio di fulminazione
Per gli edifici esistenti, per i quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedentemente in vigore (norme CEI 81-1 e CEI 81-4), viene spontaneo chiedersi se debba essere effettuata la rivalutazione del rischio di fulminazione. In merito rispondono il Codice Civile, il D. Lgs. 81/08 e la norma CEI 81-10/V1

47 Rivalutazione del rischio di fulminazione
Il Codice Civile (Art. 2087: Tutela delle condizioni di lavoro) impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Il D. Lgs. 81/08 (Art. 29: Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) impone al Datore di lavoro di rielaborare la valutazione dei rischi e il documento di valutazione in relazione al grado di evoluzione della tecnica. La norma CEI 81-10/V1 cita “La valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alla norma CEI EN (CEI 81-10/2) e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma stessa”.

48 Conclusioni La norma CEI EN è lo strumento che il datore di lavoro ha a disposizione per verificare l’auto protezione di una struttura, nei confronti delle scariche atmosferiche, effettuando una specifica valutazione dei rischi. Per i nuovi edifici si utilizzerà tale norma per effettuare la valutazione del rischio di fulminazione. Per gli edifici esistenti nei quali la valutazione del rischio fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedentemente in vigore (norme CEI 81-1 e CEI 81-4) il datore di lavoro dovrà effettuare nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN stessa.

49 ELETTROBESTIARIO 1

50 ELETTROBESTIARIO 2 Pozzetto non drenante

51 ELETTROBESTIARIO 3

52 ELETTROBESTIARIO 4

53 ELETTROBESTIARIO 5

54 EFFETTI DA GUASTO ELETTRICO 1
Guasto da sovraccarico elettrico Quadro elettrico : danno incendio da corto circuito

55 EFFETTI DA GUASTO ELETTRICO 2
Esplosione determinata da un corto circuito elettrico di una linea elettrica a 20 kV


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